Incarto n.: 11.97.00119
Lugano 20 marzo 1998/lg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baranovic
sedente per statuire nella causa n. __________ (nullità di testamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. promossa con petizione del 31 gennaio 1997 da
, __________ () e ora in __________ (__________) (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
e ora sul decreto 25 giugno 1997 con cui all’attore è stato ordinato di prestare una cauzione processuale;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 7 luglio 1997 presentato da __________ contro il decreto 25 giugno 1997 del Pretore del Distretto di Lugano;
Se deve essere accolto l’appello adesivo del 25 luglio 1997 presentato da __________ contro il dispositivo n. 1 del medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto : A. __________ (1911), cittadino italiano, è deceduto a __________, ove risiedeva, il __________ 1995. Con testamento olografo del 9 aprile 1995 egli aveva istituito suoi eredi, in parti uguali, il nipote __________, __________ e __________. Il testamento è stato pubblicato il 15 gennaio 1996 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. Il 2 febbraio 1996 è stato pubblicato anche un testamento pubblico del 14 novembre 1995, con il quale __________, dopo avere revocato ogni sua precedente disposizione di ultima volontà, ha istituito sua erede universale __________.
B. Con petizione del 31 gennaio 1997 __________ ha convenuto __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per far accertare la nullità del testamento pubblico, in via subordinata per chiederne l’annullamento. Il 3 marzo 1997 __________ __________ ha instato affinché l’attore, domiciliato in , prestasse una cauzione processuale di fr. 60’000.–, calcolata su un valore litigioso di fr. 769’373.– e affinché la causa fosse sospesa. Nelle sue osservazioni del 10 aprile 1997 __________ ha confermato di risiedere temporaneamente in __________ con la famiglia, ma ha affermato di essere domiciliato in Italia, nel comune di __________ () e di non essere quindi obbligato a versare alcuna cauzione giusta l’art. 17 della Convenzione dell’Aia. Inoltre egli ha contestato il valore litigioso, sostenendo che esso sarebbe di fr. 224’684.70, pari alla differenza tra gli attivi inventariati e il credito di fr. 290’000.– da lui vantato nei confronti della successione, ciò che comporterebbe al massimo una cauzione di fr. 13’000.–, compresa la tassa di giustizia (fr. 2’000.–) e le ripetibili (fr. 11’000.–). Nel frattempo, non essendo stata sospesa la procedura di merito, la convenuta ha inoltrato il 30 aprile 1997 la risposta, proponendo di respingere la petizione. L’attore ha replicato il 6 giugno 1997.
C. Statuendo il 25 giugno 1997 sulla domanda di cauzione, il Pretore ha ingiunto ad __________ di prestare una garanzia di fr. 37’000.–, essendo egli domiciliato in __________. La tassa di giustizia di fr. 800.– è stata posta a carico della convenuta nella misura di due quinti e a carico dell’attore per il resto, con obbligo per quest’ultimo di versare alla convenuta fr. 400.– per ripetibili.
D. __________ è insorto contro il decreto predetto con un appello del 7 luglio 1997 nel quale chiede – previo conferimento dell’ef-fetto sospensivo – che la decisione impugnata sia dichiarata nulla, in via subordinata che sia riformata nel senso di respingere l’istanza di cauzione; in via ancor più subordinata egli postula la riduzione della cauzione a fr. 13’000.–. Il Pretore ha concesso effetto sospensivo all’appello l’8 luglio 1997.
E. __________ ha proposto nelle sue osservazioni del 25 luglio 1997 di respingere l’appello e con appello adesivo ha chiesto l’aumento della cauzione processuale a fr. 60’000.–. L’appel-lante ha concluso il 22 settembre 1997 per la reiezione dell’ap-pello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
Giusta l’art. 153 cpv. 1 lett. b CPC il convenuto può in ogni stadio della lite chiedere che l’attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili se questi è domiciliato all’estero e non beneficia di disposizioni di un trattato internazionale. Il Pretore, accertato che l’attore era domiciliato a __________ (nello Stato dell’__________ __________, in __________), gli ha ingiunto di prestare una cauzione processuale di fr. 37’000.– poiché lo Stato di domicilio non beneficia di alcun esonero a norma di una convenzione internazionale né di un trattato bilaterale.
L’appellante ritiene di dover essere esonerato dall’obbligo di prestare cauzione poiché ha mantenuto il proprio “centro d’inte-ressi” – e quindi il domicilio – in Italia, come dimostra il certificato di residenza rilasciato dal comune di __________ (doc. O e 1), ove egli risulta risiedere definitivamente dal 27 giugno 1997. Alla fattispecie sarebbe pertanto applicabile l’art. 17 della Convenzione dell’Aia del 1° marzo 1954 sulla procedura civile (RS 0.274.12) e non sarebbe possibile imporgli alcuna cauzione processuale. Inoltre il valore litigioso sarebbe di fr. 224’684.70 e non di fr. 500’000.–, come ritenuto dal Pretore, onde un importo massimo a titolo di cauzione processuale di fr. 13’000.–.
a) Giusta l’art. 20 cpv. 1 LDIP una persona fisica ha il suo domicilio nello Stato dove dimora con l’intenzione di stabilirsi durevolmente. Il tenore della norma corrisponde a quello dell’art. 23 CC e dell’art. 43 del Codice civile italiano. Sebbene l’art. 20 cpv. 2 LDIP disponga l’inapplicabilità delle disposizioni del codice civile alle fattispecie internazionali, ai fini dell’interpretazione dell’art. 20 cpv. 1 LDIP si può nondimeno far capo alla giurisprudenza relativa all’art. 23 CC (PATOCCHI/GEISINGER, Code DIP annoté, Losanna 1995, nota 1 ad art. 20; DTF 119 II 65, 169). Per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, l’intenzione di stabilirsi durevolmente in un luogo non è determinata sulla base della volontà soggettiva di una persona, bensì valutando le circostanze oggettive, riconoscibili a terzi (DTF 97 II 34). Di conseguenza si considera “domicilio” il luogo ove una persona mostra, mediante il proprio comportamento, di aver stabilito il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (RIEMER, Personenrecht des ZGB, Berna 1995, nota 184, pag. 87).
b) Nella fattispecie l’appellante sostiene che il suo domicilio si troverebbe a __________ e non in , dove egli si troverebbe solo temporaneamente. In realtà l’attore ha sempre indicato nei documenti ufficiali l’indirizzo in __________ (procura doc. A del 6 febbraio 1997, inventario della successione doc. F del 31 luglio 1997, precetto esecutivo del 1° febbraio 1997). Anche la petizione del 31 gennaio 1997 indica come domicilio “, .., __________ ” (art. 163 cpv. 2 litt. b CPC). L’appellante stesso ammette di vivere in __________ con la famiglia (appello, pag. 7), ma si prevale della distinzione che il diritto italiano fa tra domicilio e residenza effettiva e sostiene che l’art. 17 della citata Convenzione dell’Aia lo esenterebbe dall’obbligo di versare cauzione, avendo egli sempre mantenuto il domicilio in Italia, nonostante l’effettiva residenza abituale in __________. L’argomentazione non gli giova. La nozione di domicilio ai sensi dell’art. 17 della predetta Convenzione dell’Aia deve essere interpretata tenendo conto dello scopo del trattato e non differisce sostanzialmente da quella sancita dall’art. 23 CC (SJ 117/1995 pag. 50 segg.). Neppure l’art. 17 della Convenzione consente dunque di tenere in considerazione domicili meramente amministrativi, come quello di cui si prevale l’appellante. Il certificato rilasciato dal Comune di __________, del resto, attesta senza equivoci che l’attore abitava all’estero dal 23 febbraio 1995 con residenza in __________ (doc. O). In siffatte circostanze il Pretore non aveva motivo per considerare che l’attore era domiciliato in Italia.
c) Rimane da verificare se l’asserito rimpatrio, che a detta dell’appellante sarebbe avvenuto il 27 giugno 1997, consenta di esonerare l’attore dal versamento della cauzione. Il certificato di domicilio del 2 luglio 1997 prodotto con l’appello, in cui si attesta che l’attore è residente dal 27 giugno 1997 nel comune di __________ in provenienza dal __________, è invero ricevibile, nonostante sia successivo al giudizio del Pretore. La prestazione di garanzie a norma dell’art. 153 CPC è infatti un presupposto processuale (art. 97 n. 6 CPC), che deve sussistere al momento in cui statuisce il giudice (Vogel, Grundriss des Prozessrechts, 5a edizione, § 7 n. 85; Frank/ Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3a edizione, Zurigo 1997, n. 4 al § 73, pag. 313; Stutzer, Die Kautionspflicht im ordentlichen zürcherischen Zivilprozess, tesi, Zurigo 1980, pag. 99 e 134). Del resto la mancanza di un presupposto processuale è sempre sanabile, purché ciò possa avvenire “entro breve termine” (art. 99 cpv. 3 CPC). Nel caso concreto il Pretore ha conferito all’appello effetto sospensivo, sicché decisivo è il momento in cui statuisce questa Camera. E siccome l’appellante risulta essere domiciliato a __________ dal 2 luglio 1997, determinante è ormai il domicilio di __________, sicché l’attore non può più essere tenuto a prestare cauzione. Italia e Svizzera partecipano entrambe, infatti, alla citata Convenzione dell’Aia (DTF 90 II 144). L’appello si rivela quindi, per finire, provvisto di buon diritto.
II. Sull’appello adesivo
III. Sulle spese e ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia : I. L’appello principale è accolto è il decreto impugnato è così riformato:
L’istanza è respinta.
Per il resto il decreto è confermato.
II. Gli oneri dell’appello principale, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono a carico di __________ a, che rifonderà ad __________ fr. 800.– per ripetibili d’appello.
III. L’appello adesivo è respinto.
IV. Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili d’appello.
V. Intimazione a
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La Presidente La segretaria