Incarto n.. 11.97.00112

Lugano 3 febbraio 1998/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Giani e Pellegrini

segretaria:

Baranovic

sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 15 novembre 1995 da

__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________e, __________)

contro

__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 25 giugno 1997 presentato da __________ contro la sentenza emessa l’11 giugno 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;

Se deve essere accolto l’appello adesivo del 19 settembre 1997 presentato da __________ contro la medesima sentenza;

Il giudizio sulle spese e ripetibili.

Ritenuto

in fatto : A. __________ (1952) e __________ __________ (1949) hanno contratto matrimonio a __________ il __________ 1975. Dalla loro unione sono nati __________ (__________1976) e __________ (__________1978). I coniugi vivono separati dal 1° maggio 1994. Il 1° febbraio 1995 __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città per il tentativo di conciliazione, dichiarato fallito il 29 marzo 1995. Il marito è dipendente del __________ di __________, la moglie durante la convivenza non ha esercitato attività lucrativa e dal 1° febbraio 1995 lavora come inserviente alle dipendenze del __________ di __________.

B. Il 15 novembre 1995 __________ ha introdotto azione di divorzio, chiedendo un contributo alimentare mensile di fr. 1’100.– per sé, uno di fr. 600.– per la figlia __________ fino al ventesimo anno di età e il trasferimento in suo favore di un terzo del capitale di previdenza professionale del marito giusta l’art. 22 LFLP. L’attrice ha instato anche per l’adozione di provvedimenti cautelari, postulando il versamento di un contributo alimentare di fr. 1’100.– per sé, di fr. 600.– per la figlia __________ e di una provvigione ad litem di fr. 5’000.–. Con decreto 22 novembre 1995, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha posto a carico del convenuto dal 1° novembre 1995 un contributo alimentare di fr. 1’000.– mensili per la moglie e dal 1° dicembre 1995 un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per la figlia __________.

Alla discussione cautelare del 13 dicembre 1995 __________ ha offerto un contributo alimentare di fr. 360.– mensili per la moglie e di fr. 360.– mensili più l’assegno familiare per la figlia, opponendosi per il resto alle richieste cautelari dell’attrice. Non essendovi istruttoria oltre a quella documentale, le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale provvisionale e si sono riconfermate nelle rispettive prese di posizione. Il 4 gennaio 1996 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza cautelare e ha posto a carico di __________, dal 1° dicembre 1995, un contributo alimentare di fr. 410.– mensili per la moglie e di fr. 870.– mensili, già compreso l’assegni familiare, per la figlia __________.

C. Con la risposta del 14 febbraio 1996 __________ ha aderito alla domanda di divorzio, ma si è opposto alle pretese patrimoniali dell’attrice. Nella replica del 14 marzo 1996 e nella duplica del 21 maggio 1996 le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie allegazioni di fatto e di diritto. Chiusa l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale indetto per l’8 febbraio 1997, limitandosi a produrre memoriali conclusivi in cui hanno confermato le loro richieste.

D. Statuendo l’11 giugno 1997, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha fissato in fr. 700.– mensili oltre l’assegno familiare il contributo alimentare dovuto dal padre dal 1° giugno al 31 agosto 1997 alla figlia __________, e ha fatto ordine all’istituto di previdenza professionale dei dipendenti del __________ di __________ di trasferire l’importo di fr. 13’000.– dal conto di previdenza di __________ a quello di __________. La tassa di giustizia di fr. 2’500.– e le spese sono state poste per un quarto a carico di __________ __________ e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere all’attrice fr. 1’700.– a titolo di ripetibili ridotte.

E. __________ è insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 25 giugno 1997 nel quale chiede, in riforma del giudizio pretorile, una rendita di indigenza di fr. 410.– mensili e il versamento di un terzo del capitale previdenziale del marito. Nelle sue osservazioni del 19 settembre 1997 il convenuto propone di respingere il gravame e con appello adesivo chiede l’annullamento del trasferimento della quota del suo capitale di libero passaggio. __________ non ha presentato osservazioni all’appello adesivo.

Considerando

in diritto : I. Sull’appello principale

  1. Lo scioglimento del matrimonio pronunciato dal Pretore a norma dell’art. 142 cpv. 1 CC non è litigioso ed è passato in giudicato. Contestate sono le conseguenze accessorie del divorzio. Il Pretore ha negato all’attrice una rendita di indigenza (art. 152 CC), ritenendo che essa ha un’attività lucrativa sicura e ben retribuita e che quindi può sopperire autonomamente al suo fabbisogno, anche maggiorato del 20%, con il reddito di fr. 2’961.– mensili, pari a un’occupazione al 70-80%. Egli ha soggiunto che l’indigenza è invece presumibile dopo il pensionamento, poiché l’attrice non può costituirsi una previdenza professionale sufficiente e ha così disposto il trasferimento del capitale di fr. 13’000.– dal conto previdenziale del marito a quello della moglie, in modo da migliorarne la situazione dopo il pensionamento.

  2. Giusta l’art. 152 CC se in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a fornirgli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio, bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel 120% del minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 121 III 49; HINDERLING/STECK, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 segg.; DESCHENAUX/TERCIER/WERRO, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, n. 760). L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità, e non solo di diritto (HINDERLING/STECK, op. cit., pag. 314 segg.).

  3. L’appellante chiede una rendita di indigenza di durata illimitata di fr. 410.– mensili, sostenendo anzitutto che il Pretore avrebbe calcolato erroneamente il suo fabbisogno, considerando per le spese di locazione solo fr. 900.– invece di fr. 1’074.–. Il primo giudice ha stimato l’onere di alloggio per entrambi i coniugi in fr. 900.– mensili, pari al costo presumibile di un appartamento di 2½ locali, idoneo per una persona sola. L’appellante ribadisce che il costo dell’appartamento di 4½ locali in cui essa abita con i figli __________ (21 anni) e __________ (19 anni) ammonta in realtà a fr. 1’074.– mensili e che non sarebbe opportuno cambiare alloggio, visto l’incerto futuro professionale della figlia minore. La censura è infondata. Ai fini del calcolo di un’eventuale rendita di indigenza, nel fabbisogno di ogni coniuge deve essere inserito l’onere di alloggio presumibile per una persona sola (SPYCHER, Unter-haltungsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 156). L’appellante non può quindi pretendere di vedere inserito nel suo fabbisogno anche la parte di spese locative che concerne i due figli maggiorenni. Un trasloco non appariva invero opportuno durante gli esami di apprendistato della figlia, ma nel contributo alimentare riconosciuto a quest’ultima era compreso anche l’onere per l’alloggio (decre-to cautelare del 4 gennaio 1996: fr. 277.– mensili), che non può quindi essere considerato nel fabbisogno della madre. L’appel-lante non può di conseguenza vedersi riconoscere un onere di alloggio superiore a quello ammesso per il marito. Essa dovrà, se desidera rimanere in un appartamento di 4½ locali, troppo grande per una persona sola, chiedere ai figli con cui convive un’adeguata partecipazione alle spese di alloggio.

Il fabbisogno dell’appellante ai fini del calcolo per l’eventuale rendita di indigenza è in ultima analisi di fr. 2’521.20 (minimo di base del diritto esecutivo fr. 1’025.– + locazione fr. 900.– + premio di cassa malati fr. 352.70 + premio assicurazione RC fr. 43.50 + imposte fr. 200.–). Aggiungendo il supplemento del 20% al minimo esistenziale previsto dal diritto esecutivo (fr. 2’321.20, contrariamente a quanto ammesso dal Pretore), il fabbisogno determinante è di fr. 2’985.45, solo lievemente superiore al reddito netto mensile di fr. 2’961.– percepito per un’attività lucrativa al 70-80%.

  1. L’appellante contesta che la sua attività lucrativa possa essere definita sicura e ben retribuita e che possa essere svolta a tempo pieno, come ritenuto dal Pretore. Essa ribadisce la necessità di una rendita d’indigenza mensile di fr. 410.–, senza limiti nel tempo, poiché il suo futuro professionale sarebbe poco roseo. Il lavoro di __________ addetta alle __________ non potrebbe infatti essere svolto fino al pensionamento, tanto meno al 100%, trattandosi di un’attività fisica.

La censura non può essere condivisa. L’appellante ha 49 anni e dal febbraio 1995 svolge l’attività di __________ delle __________ al 70-80% per il __________ di __________. Agli atti non risulta alcun certificato medico che attesti un’incapacità lavorativa o uno stato fisico o psichico suscettibile di impedire all’attrice, a media o a lunga scadenza, lo svolgimento della sua attività lucrativa fino al pensionamento. Le vaghe affermazioni contenute al riguardo nel gravame non sono sufficienti per contrastare le valutazioni del primo giudice. L’attrice sostiene altresì che il suo posto di lavoro sarebbe instabile, vista la grave situazione finanziaria degli enti pubblici e l’eventualità che in futuro il servizio di pulizia sia ceduto a ditte private, mettendo in pericolo il suo posto di lavoro. Tali argomentazioni, fondate su mere supposizioni, non hanno trovato alcun riscontro oggettivo negli atti e nell’istruttoria. A giusta ragione pertanto il Pretore, constatato che l’attrice si era reinserita professionalmente dal 1° febbraio 1995 e conseguiva un reddito tale da renderla economicamente indipendente (DTF 121 III 201; ZBJV 133/1997 pag. 531), tanto più se avesse lavorato con un grado d’occupazione del 100% invece che del 70-80% attuale, le ha negato una rendita di indigenza. L’appello deve quindi essere respinto su questo punto.

  1. Il Pretore ha ritenuto che l’attrice si troverà in una situazione di indigenza al momento del pensionamento, per la sua ridotta posizione previdenziale, e ha quindi fatto ordine all’istituzione previdenziale cui è affiliato il marito di trasferire, in applicazione dell’art. 22 LFLP, fr. 13’000.– al conto previdenziale della moglie. Quest’ultima rimprovera al Pretore di aver fatto prova di eccessiva prudenza nel calcolare l’importo a lei spettante e rivendica il trasferimento in suo favore di un terzo del capitale di vecchiaia del marito. L’appellato osserva che il gravame dove essere dichiarato irricevibile su questo punto, poiché l’appellante non avrebbe indicato nelle sue domande di giudizio l’importo preteso. A torto. È vero che nelle domande di giudizio l’appellante si è limitata a chiedere un terzo della prestazione di libera uscita del convenuto, senza cifrare l’importo. Essa ha tuttavia precisato, nelle motivazioni del gravame, che la prestazione di libero passaggio di cui essa chiede un terzo ammonta a fr. 65’124.10 (appello, pag. 4 in alto). Tanto basta per circoscrivere in modo chiaro i limiti del ricorso (Rep. 1926 309, 1981 335, 1985 338; Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 135). Il gravame, contrariamente all’opinione dell’appellato, è pertanto ricevibile e può essere esaminato nel merito.

a) Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP, entrato in vigore il 1° gennaio 1995 (RS 831.42), il tribunale può decidere in merito alle prestazioni di uscita acquisite dal coniuge durante il matrimonio trasferendole all’istituto di previdenza dell’altro coniuge e computandole sulle prestazioni di divorzio destinate a garantire la previdenza. Con tale norma, applicabile a tutti i divorzi pronunciati dopo il 1° gennaio 1995 (Häberli, Frei-zügigkeitsgesetz: die Folgen für das Scheidungsverfahren, in: Plädoyer 5/94 pag. 36) non si è inteso creare nuovi diritti (FF 1992 III 539 nel mezzo) né individuare nuovi beni da liquidare nel quadro dello scioglimento del regime dei beni (DTF 123 III 289), poiché l’indennizzo postulato al momento del divorzio da un coniuge nei confronti dell’altro in seguito alla perdita di aspettative pensionistiche rientra nel quadro di applicazione degli art. 151 e 152 CC (DTF 116 II 101). Con l’art. 22 LFLP è offerta al coniuge più debole – di regola la moglie – una nuova modalità per regolare il credito (DTF 121 III 297), permettendogli di trovare un’effettiva compensazione per la perdita, a seguito del divorzio, delle sue aspettative previdenziali e di costruire una previdenza pensionistica adeguata (GUGLIELMONI/TREZZINI in: Rep. 1994 pag. 157; TRIGO-TRINDADE in: SJ 117 [1995] pag. 440 segg., JACQUEMOUD-ROSSARI in: SJ 117 [1995] pag. 485). Se non che, l’art. 22 LFLP autorizza la cessione di una quota dell’ avere accumulato nel “secondo pilastro” durante il matrimonio senza fornire alcun criterio di calcolo per la sua determinazione, lasciata al libero apprezzamento del giudice (TRIGO-TRINDADE, op. cit., p. 451). Valutando l’importo da accreditare, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento e decide ponderando adeguatamente tutte le circostanze concrete (REUSSER, Die Vorsorge für die geschiedene Ehefrau unter besonderer Berücksichtigung von art. 22 des neuen Freizügigkeitsgesetzes, in: AJP 12/94, pag. 1514), basandosi su elementi quali la durata del matrimonio o della vita comune, la capacità di ogni coniuge di costituirsi da solo una previdenza propria dopo il divorzio e l’età del creditore rispetto all’età di pensionamento (più lo scarto è grande, più il coniuge avrà tempo per costituirsi una previdenza propria: TRIGO-TRINDADE, op. cit., pag. 466).

b) Nella fattispecie il Pretore ha fissato l’importo da trasferire al conto dell’attrice in fr. 13’000.–, pari a circa un quinto delle prestazioni d’uscita accumulate dal marito fino al 15 marzo 1995 (fr. 65’124.10: doc. III richiamato). In concreto i coniugi sono stati sposati dal 1975 al 1997 e la convivenza è durata fino al maggio 1994. L’attrice ha 49 anni, ha iniziato un’attività lucrativa nel febbraio 1995 (doc. H) e il 29 marzo 1995 la sua prestazione di libero passaggio ammontava a fr. 500.– (doc. III richiamato: dichiarazione dell’istituto di previdenza). Essa potrà lavorare ancora 14 anni prima del pensionamento AVS (che avverrà all’età di 64 anni) e in tale periodo potrà, lavorando a tempo pieno, accumulare risparmi con i quali riscattare una parte degli anni previdenziali mancanti. Come rilevato a giusta ragione dal Pretore, l’istruttoria non offre molti elementi per valutare l’entità delle lacune pensionistiche che l’attrice adduce per pretendere parte della prestazione di libero passaggio del convenuto.

Ora, nel diritto ticinese le pretese relative alle pensioni alimentari e ai rapporti patrimoniali in genere sono lasciati alla libera disponibilità delle parti e il giudice non interviene se non nei limiti delle richieste da esse formulate (DTF del 14 luglio 1997 nella causa D. contro D., consid. 3; Rep. 1987 pag. 195, SJ 118 [1996] pag. 451 consid. 2a). Incombeva pertanto all’attrice fornire al giudice gli elementi decisivi per il calcolo della prestazione di libero passaggio e indicare i relativi mezzi di prova (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., pag. 489). L’importo delle rispettive prestazioni di libero passaggio al momento del divorzio non è determinante, vista la totale mancanza di dati sulla prestazione di libero passaggio del marito al momento del matrimonio e sulle lacune previdenziali della stessa attrice (RDAT II-1996 n. 61 pag. 200 consid. 7). Il primo giudice ha preso in considerazione la giovane età del marito al momento del matrimonio (23 anni), che lasciava presagire secondo l’esperienza generale della vita un capitale minimo di libera uscita a quel momento, la durata dell’unione (22 anni) e la possibilità per l’attrice di formarsi un certo capitale di previdenza prima del pensionamento, dopo un’assenza ventennale dal mondo del lavoro. Ponderando questi elementi, il Pretore ha deciso secondo equità e ha stabilito in fr. 13’000.– la quota di prestazione di libera uscita del marito da trasferire al conto previdenziale della moglie. Tale valutazione rientra nel libero apprezzamento di cui dispone il giudice nell’ambito dell’art. 22 LFLP (TRIGO-TRINDADE, op. cit., pag. 451). Nel caso concreto l’appellante non ha dimostrato che nell’esito il risultato cui è giunto il Pretore sarebbe iniquo e non vi sono motivi oggettivi per scostarsene. L’appello, infondato in ogni suo punto, deve quindi essere respinto.

II. Sull’appello adesivo

  1. L’appellante adesivo ritiene che il giudice non potrebbe trasferire parte della sua prestazione di libero passaggio sulla base dell’art. 22 LFLP. Tale norma sarebbe infatti solo potestativa, sottoposta al consenso del titolare del credito di libero passaggio, che in concreto vi si oppone. La tesi è infondata e si àncora a un’interpretazione della legge in netto contrasto con la dottrina e la giurisprudenza. L’art. 22 LFLP lascia al giudice la facoltà di decidere se trasferire parte del capitale di previdenza (FLÜTSCH, SJZ 93 [1997], pag. 1; Reusser, op. cit., pag. 1514 in mezzo) o erogare una rendita mensile. Se il giudice ritiene di indennizzare le lacune previdenziali della moglie con il trasferimento della prestazione d’uscita, il consenso dell’assicurato non è necessario (DTF 121 III 300 consid. 4b).

L’appellante adesivo adduce inoltre che l’indigenza dell’attrice non può essere ammessa nemmeno dopo il suo pensionamento, poiché essa avrebbe dovuto chiedere una rendita d’indigenza capitalizzata, da corrispondere dopo il pensionamento a carico del marito personalmente, senza poter pretendere di intaccare il credito di libero passaggio. L’appellante equivoca sui termini. Il Pretore ha accertato che oggi l’attrice non si trova in una situazione d’indigenza, avendo un reddito da attività lucrativa che le consente di sopperire alle sue necessità. Egli ha spiegato chiaramente però che al momento del pensionamento essa sarà da considerare indigente, per la mancanza di contributi previdenziali al secondo pilastro durante i vent’anni in cui essa si è dedicata all’economia domestica e alla cura dei figli. Accertata un’indigenza dell’attrice dopo il pensionamento, il Pretore doveva valutare se attribuirle una rendita di durata illimitata a norma dell’art. 152 CC da quella data o se trasferire una parte della prestazione di libero passaggio del marito (DTF 121 III 300 consid. 4b). Egli ha deciso di trasferire una parte della prestazione di libero passaggio per tenere equamente conto della lunga durata del matrimonio e dell’impossibilità per l’attrice di reintegrare completamente i numerosi anni di contributi mancanti nonostante il buon reddito e i 14 anni di prevedibile attività prima del pensionamento. Viste le oggettive difficoltà di formulare previsioni attendibili sui rispettivi redditi e fabbisogni a così lunga scadenza (l’attrice avrà 64 anni nel 2013), il Pretore ha rinunciato all’erogazione di una rendita e ha ordinato il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio del marito. L’appellante adesivo non nega che la moglie durante il matrimonio si è dedicata solo alla cura dei figli e dell’economia domestica, ma afferma che in caso di difficoltà essa potrebbe sempre contare sull’aiuto dei figli. L’argomentazione è ai limiti del pretesto, già per il fatto che l’art. 152 CC mette a carico del coniuge, prima che dei figli, la solidarietà nei confronti del coniuge che diviene indigente dopo il divorzio. L’appellante adesivo non sostiene che la decisione del Pretore sarebbe iniqua nel suo risultato, né tanto meno lo dimostra. Tenuto conto del criterio d’equità insito nell’applicazione dell’art. 152 CC (consid. 2) e dell’art. 22 LFLP la valutazione del primo giudice di conseguenza resiste alla critica (Trigo-Trindade, op. cit., pag. 465).

  1. A detta dell’appellante adesivo gli oneri processuali di prima sede, che il Pretore ha suddiviso in ragione di un quarto all’attrice e di tre quarti al convenuto, dovrebbero essere suddivisi in ragione di metà ciascuno, tenuto conto della reciproca soccombenza. Nella determinazione degli oneri processuali ‑ e della loro ripartizione fra le parti ‑ il Pretore dispone di ampia latitudine e la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (I CCA sentenza del 1.2.1992 nella causa A. c. I., consid. 3 e del 18.4.1995 nella causa GMS c. T. e b., consid. 8). Chi chiede una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili non può limitarsi a contrapporre la propria opinione a quella del Pretore, ma deve spiegare perché quest’ultimo sarebbe caduto in un eccesso o in un abuso della sua latitudine di valutazione. L’appellante adesivo si è limitato a sostenere che la ripartizione adottata dal Pretore non corrispondeva all’effettiva soccombenza delle parti, che a suo avviso era di metà ciascuno. Così facendo egli non ha dimostrato per quali motivi la ripartizione operata dal Pretore sarebbe arbitraria e l’appello, insufficientemente motivato su questo punto, deve pertanto essere dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC).

III. Sulle spese e le ripetibili

  1. Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Entrambi gli appellanti risultano integralmente soccombenti nei rispettivi gravami e ne devono quindi sopportare i costi. L’appellante principale dovrà rifondere al convenuto un’adeguata indennità per le ripetibili di questa sede. Non si giustifica di attribuire ripetibili all’appellata adesiva, che non ha presentato osservazioni al gravame adesivo.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia : 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri dell’appello, consistenti in :

a) tassa di giustizia fr. 1’250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 1’300.–

sono posti a carico di __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 1’000.– per ripetibili d’appello.

  1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  2. Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in :

a) tassa di giustizia fr. 500.–

b) spese fr. 50.–

fr. 550.–

sono a carico dell’appellante.

  1. Intimazione a:

– avv. __________, __________;

– avv. __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

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