Incarto n. 11.96.00071

Lugano 1 novembre 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ..______ (______) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord (modifica di sentenza di divorzio) promossa con petizione del 12 luglio 1994 da

__________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________)

contro


__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione presentata il 2 maggio 1996 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 2 aprile 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

  1. Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata con l’appello;

  2. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 29 maggio 1996;

Se dev’essere accolta l’istanza cautelare presentata da __________ __________ il 2 ottobre 1996;

  1. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 30 gennaio 1976 la seconda sezione del Tribunale distrettuale di Zurigo ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1929) e __________ nata __________ (1927). Nella convenzione sugli effetti accessori omologata dal giudice, il marito si è impegnato a versare all’ex moglie un contributo alimentare di fr. 1’200.– mensili.

Il 23 marzo 1984 il medesimo tribunale ha stralciato dai ruoli un’azione di modifica del contributo promossa da __________ __________, poiché le parti si erano accordate nel senso di fissare il contributo alimentare sulla base dell’art. 151 CC in fr. 400.– mensili dal 1° aprile 1984.

__________ __________, risposatosi nel 1986, è andato in pensione il 30 maggio 1994 e percepisce oggi una rendita AVS di fr. 1’825.– mensili.

B. Il 12 luglio 1994 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere la soppressione del contributo alimentare. Nella sua risposta del 25 ottobre 1994 __________ __________ si è opposta alla petizione. Nel successivo scambio di atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.

C. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, presentando i rispettivi memoriali conclusivi, nei quali hanno riaffermato le loro domande di giudizio.

D. Statuendo il 2 aprile 1996, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese, con una tassa di giustizia di complessivi fr. 600.–, sono state poste a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 3’300.– per ripetibili.

E. Insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 2 maggio 1996, __________ __________ chiede, in riforma del querelato giudizio, di accogliere la petizione e di sopprimere il contributo alimentare per l’ex moglie. Nelle osservazioni del 29 maggio 1996 __________ __________ propone di respingere il gravame. Entrambe le parti hanno postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello.

F. Il 2 ottobre 1996 __________ __________ ha presentato a questa Camera una domanda cautelare tendente alla sospensione dell’esecu-tività della sentenza emessa il 23 marzo 1984 dal Tribunale distrettuale di Zurigo. L’istanza non è stata notificata alla controparte.

Considerando

in diritto: 1. Il Pretore ha respinto la petizione poiché ha ritenuto che la situazione dell’obbligato non era cambiata in maniera rilevante e duratura rispetto al 1984. Oggi come allora entrambe le parti vivono al di sotto dei minimi esistenziali, con l’unica differenza che attualmente l’attore beneficerebbe del sostegno finanziario della seconda moglie. Quanto alla sua posizione debitoria, essa sarebbe ininfluente.

  1. Giusta l’art. 153 cpv. 2 CC il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti può domandare di esserne liberato – o che sia ridotta – quando il bisogno più non esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondano all’entità della rendita. Poco importa che la rendita sia dovuta per sentenza o per convenzione omologata dal giudice: decisivo è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole e – secondo le normali previsioni – duraturo rispetto all’epoca in cui la rendita è stata fissata (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 51 segg. ad art. 153 CC; DTF 117 II 361 consid. 3). Il problema di sapere in che misura un mutamento ragguardevole, imprevisto e duraturo delle circostanze giustifichi la soppressione – o la riduzione – di una rendita all’ex coniuge è, in ogni modo, una questione di equità (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 363). Esso presuppone un raffronto tra la situazione economica delle parti al momento in cui è stata emanata la sentenza di divorzio (rispettivamente all’epoca in cui è stata modificata la sentenza di divorzio l’ultima volta) e la situazione che risulta dal fascicolo processuale dell’azione di modifica. L’onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombe a chi li invoca (Bühler/ Spühler, op. cit., nota 54 ad art. 153 CC), il diritto federale non imponendo l’applicazione del principio inquisitorio (Bühler/ Spühler, op. cit., nota 87 ad art. 153 CC).

  2. In concreto all’epoca del divorzio (1976) il marito si era impegnato a versare all’ex moglie un contributo di fr. 1’200.– mensili. Con approvazione giudiziale del 23 marzo 1984 gli ex coniugi hanno poi concordato di ridurre tale indennità a fr. 400.– mensili. Dal fascicolo processuale risulta che nel 1984 l’attore, fallito nel 1983, conseguiva un reddito lordo mensile di fr. 2’000.– (richiami I). Dal 1985 al 1993 la sua situazione è migliorata ed egli ha percepito un salario medio mensile di fr. 5’000.– (richiami II). Al momento del pensionamento per raggiunti limiti di età, nel maggio 1994, egli ha ricevuto fr. 65’853.– come capitale di vecchiaia dal fondo di previdenza professionale e da allora beneficia di una rendita AVS di fr. 1’835.– mensili.

  3. L’appellante ribadisce che nella valutazione della sua situazione economica il Pretore non avrebbe considerato i suoi passivi. Egli fa valere che da un lato i suoi debiti non sono stati contestati dalla controparte e che dall’altro il fatto di non essere mai stato assoggettato all’imposta sulla sostanza nel periodo dal 1985 al 1993 attesta che per far fronte alla situazione disastrata conseguente al fallimento è stato necessario contrarre debiti, serviti anche per il pagamento regolare dei contributi alimentari.

L’istruttoria non ha permesso di stabilire quando l’attore avrebbe contratto i debiti di cui si prevale. Intanto, contrariamente all’assunto dell’appellante, giurisprudenza e dottrina hanno già avuto modo di precisare che l’obbligo della controparte di contestare chiaramente i fatti, pena la loro ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC), non va confuso con l’onere che compete a chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). In altre parole, l’art. 184 cpv. 2 CPC, secondo cui solo i fatti contestati devono essere provati, non esonera la parte dal suo obbligo di dimostrare l’esistenza e l’ammontare delle proprie pretese (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n.1 ad art. 170; Guldener, Schwei-zerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 166). Nella fattispecie si evince dalle deposizioni dei creditori che i mutui concessi all’attore erano destinati a risollevare le sorti del negozio di abbigliamento dell’attore, fallito nel 1983 (deposizione __________ __________a). Lo stesso attore ha ammesso che il prestito stanziatogli da __________ __________ è stato contratto nel 1979 (conclusioni pag. 2). Il debito verso __________ è sicuramente anteriore al fallimento dell’attore (deposizione rogatoriale __________, risposta n. 6), mentre nulla è dato di sapere su quello concesso da __________ __________, salvo che il creditore ha ricevuto un pagamento negli anni 1980/81. Ciò posto, a ragione il Pretore ha concluso che, almeno dal profilo contabile, un mutamento della situazione finanziaria dell’appellante rispetto all’ultima modifica del contributo alimentare (1984) non risultava dimostrato. Il fatto che al momento del pensionamento l’attore abbia deciso di rimborsare i debiti commerciali con l’importo di fr. 65’853.– ricevuto dalla cassa pensione non è decisivo, poiché sapendo di avere obblighi alimentari egli avrebbe dovuto preservare la sua capacità contributiva, quanto meno nella misura necessaria al versamento dell’importo pattuito. Del resto il pensionamento dell’appellante non può nemmeno essere considerato alla stregua di una circostanza imprevedibile, poiché nel 1984 egli aveva già 55 anni e la sua situazione dopo la cessazione dell’attività lucrativa poteva già essere preventivata.

  1. L’appellante afferma, senza contestare l’obbligo della seconda moglie di partecipare alle spese dell’unione coniugale, di non essere comunque in grado di far fronte alla propria quota di oneri. Egli rileva inoltre che l’attuale moglie è degente all’ospedale e che verosimilmente sarà licenziata.

a) Nel caso in esame è fuori dubbio che se si considerasse l’appellante alla stregua di una persona sola, il suo reddito sarebbe inferiore al fabbisogno minimo, di modo che non vi sarebbe spazio per un contributo alimentare a favore dell’ ex moglie. La giurisprudenza più recente del Tribunale federale (DTF 121 III 301) potrebbe infatti giustificare la soppressione di tale contributo (DTF 114 II 13; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 518 n. 09.93). Il fatto è che in concreto il debitore della prestazione si è risposato e che la sua seconda moglie ha, comunque sia, il dovere di contribuire al mantenimento della famiglia nella misura delle sue forze (art. 163 cpv. 1 CC). Non si può quindi ignorare la nuova situazione familiare dell’appellante.

b) La seconda moglie dell’attore ha percepito nel 1994 un reddito mensile netto di fr. 3’748.– (doc. S). La malattia e il prospettato licenziamento della stessa sono circostanze nuove, che non possono essere considerate per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Il reddito complessivo dei coniugi __________ ammonta pertanto mensilmente a fr. 5’583.– (fr. 3’748.– per la moglie e fr. 1’835.– per il marito). Dalla dichiarazione fiscale del 1995 l’appellante risulta inoltre avere percepito, in aggiunta alla rendita AVS, un importo di fr. 27’006.–, di cui non è nota l’origine. A ogni modo non occorre indagare oltre su altre sue possibili fonti di reddito, visto che, come si vedrà in appresso, egli risulta in grado di far fronte al pagamento della rendita. Quanto al fabbisogno mensile dei coniugi, esso può essere stabilito in fr. 4’392.– (fr. 1’370.– minimo esistenziale del diritto esecutivo per coniugi, fr. 1’741.– locazione, fr. 681.– cassa malati, fr. 520.– onere fiscale, fr. 80.– assicurazioni). Le spese per telefono, televisione, acqua ed elettricità sono già comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1994 297 consid. 5), mentre le spese professionali della moglie e quelle di assistenza per la madre di quest’ultima non sono state rese verosimili né documentate. Ne discende che i coniugi hanno a disposizione un’eccedenza mensile di fr. 1’191.–, da ripartire fra di essi in ragione di metà ciascuno (DTF 114 II 31). L’appellante ha quindi a disposizione una quota di fr. 595.– mensili.

c) L’appellata, da parte sua, è ora settantenne e non appare manifestamente in grado di migliorare le sue entrate. Dal momento che l’indennità in favore dell’ex moglie è determinata a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 314 in alto), nelle circostanze descritte si giustifica di mantenere il contributo di fr. 400.– mensili a carico dell’appellante (giusta l’art. 151 cpv. 1 CC) poiché in caso contrario l’anziana ex moglie si troverebbe nell’indi-genza. Tale onere rientra nelle possibilità economiche dell’attore che, come si è visto, dispone di una quota di eccedenza di fr. 595.– mensili. Ciò posto, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

  1. Visto l’esito del gravame, la richiesta di sospendere l’esecutività della sentenza del 1984 diviene senza oggetto. Si aggiunga a ogni modo che in sede di appello la competenza del presidente della Camera o del giudice delegato è riferibile solo o a domanda cautelare proposta nell’ambito di un appello su domanda cautelare già decisa dal primo giudice o a domanda cautelare proposta in causa portata direttamente in appello (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 377), ciò che non era il caso – comunque fosse – in concreto.

  2. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non può essere accolta, poiché – pur essendo dato il requisito dell’indigenza – nel caso in rassegna difetta al gravame il requisito cumulativo della parvenza di buon esito (art. 157 CPC). Dato nondimeno che il prelievo di oneri sottrarrebbe all’interessato i mezzi necessari al versamento della rendita, soccorrono i “giusti motivi” (nel senso dell’art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare eccezionalmente alla riscossione. Ciò vale anche per l’incasso delle ripetibili che la convenuta si vedrebbe riconoscere. Si giustifica pertanto di ammettere l’appellata al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

Per questi motivi,

vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. L’istanza cautelare del 2 ottobre 1996 è dichiarata senza oggetto.

  2. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

  3. __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, __________.

  4. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  5. Intimazione a:

– avv. dott. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

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