Incarto n. 11.96.00068 11.96.00158 11.96.00159
Lugano 21 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (____) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 (accesso necessario), promossa con petizione del 21 ottobre 1986 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ -__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sui decreti del 5 aprile 1996 e 19 settembre 1996 con cui il Pretore ha respinto una domanda di nullità di una perizia e due istanze di restituzione in intero per omessa produzione di prove presentate dalla convenuta;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appello, con domanda di revisione, del 25 aprile 1996 presentato da __________ __________ __________ -__________ __________ contro il decreto emesso il 5 aprile 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Se dev’essere accolto l’appello del 2 ottobre 1996 presentato da __________ __________ __________ -__________ __________ contro il decreto emesso il 19 settembre 1996 dal medesimo Pretore;
Se dev’essere accolto l’appello del 2 ottobre 1996 presentato da __________ __________ __________ -__________ __________ contro il decreto emesso il 19 settembre 1996 dal medesimo Pretore;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietaria dal 1° luglio 1985 della particella n. __________RFD di __________, sulla quale sorge una casa di abitazione raggiungibile dalla strada pubblica, attraverso vari accessi, unicamente a piedi. Il fondo confina con la particella n. , appartenente a __________ __________ __________ - __________, che ha un posteggio a lato della strada comunale __________.
B. Il 21 ottobre 1986 __________ __________ ha convenuto __________ __________ __________ -__________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo l’iscrizione – previo versamento di un’indennità da stabilire – di un diritto di passo pedonale e veicolare su 54 m2 della particella n. __________, secondo i piani presentati con una domanda di costruzione del 4 aprile 1986 dall’arch. __________ . __________ __________ __________ - __________ si è opposta alla domanda e in via riconvenzionale ha chiesto che fosse accertata l’esistenza di un accordo tra le parti, alle condizioni stabilite in una lettera del 7 gennaio 1986 in relazione con una lettera del 9 dicembre 1985, con cui era stato pattuito un passo contrattuale – munito di varie clausole e servitù – a favore del fondo n. __________e a carico del n. __________. L’attrice ha postulato il rigetto della riconvenzione e nei successivi allegati ogni parte ha mantenuto le proprie domande.
C. All’udienza preliminare del 24 novembre 1988 l’attrice ha chiesto, tra l’altro, una perizia sul valore metrico del fondo appartenente alla convenuta, sulla svalutazione della parte rimanente (non toccata dal passo) e su eventuali indennità di occupazione temporanea durante la costruzione. La convenuta ha avversato la richiesta, proponendo a sua volta una perizia sulla compatibilità e sull’adeguatezza della strada dal profilo paesaggistico, da quello della protezione della zona e del monumento, come pure sul danno arrecato alla sua proprietà, sul maggior valore che deriverebbe al fondo dell’attrice e sugli inconvenienti del progetto dell’arch. __________ __________. L’attrice si è opposta alla prova. Il Pretore, ammesse le prove non contestate, ha rinviato la decisione sull’ esperibilità e sulle modalità della perizia dopo l’assunzione delle altre prove.
D. Nel corso dell’istruttoria l’attrice ha chiesto il 25 gennaio 1993 che il Pretore statuisse sull’ammissibilità della perizia relativa all’indennità dovuta in caso di concessione del passo necessario, mentre la convenuta ha ribadito che occorreva attendere l’assunzione di tutte le altre prove. Con ordinanza del 18 febbraio 1993 il Pretore ha ammesso la perizia e ha assegnato all’attrice un termine per presentare i quesiti peritali. Il 28 novembre 1994 l’ing. __________ __________ ha consegnato il referto giudiziario, completato il 13 dicembre 1995 a seguito di una richiesta di delucidazione scritta presentata dalla convenuta.
Con istanza del 17 gennaio 1996 __________ __________ __________ -__________ __________ ha fatto valere la nullità della perizia e del relativo complemento, sollecitando una nuova perizia ad opera di un architetto paesaggista con conoscenze botaniche e sensibilità in materia di parchi e giardini. L’attrice si è opposta all’istanza. Le parti hanno ribadito le loro posizioni al contraddittorio del 28 marzo 1996. Statuendo il 5 aprile 1996, il Pretore ha respinto l’istanza. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico dell’istante, tenuta a rifondere alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili.
E. Contro il decreto appena citato __________ __________ __________ -__________ __________ ha introdotto un appello il 25 aprile 1996, con domanda di revisione, nel quale chiede che sia dichiarata la nullità della perizia e del complemento peritale, subordinatamente che la perizia sia considerata di parte, con facoltà di produrne una nuova, e che sia designato a tal fine un architetto paesaggista. Il 30 aprile 1996 il Pretore ha concesso all’appello effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 10 giugno 1996 __________ __________ chiede di respingere il gravame.
F. Nel frattempo, il 12 aprile 1996, __________ __________ __________ -__________ __________ ha presentato un’istanza di restituzione in intero per essere autorizzata a produrre due lettere inviate da __________ __________ all’avv. __________ __________ (il 10 aprile 1996) e a __________ __________ (il 2 novembre 1995). Il 12 giugno 1996 __________ __________ __________ -__________ __________ ha introdotto una seconda istanza di restituzione in intero, chiedendo di poter versare agli atti documentazione inerente a una procedura di delimitazione tra bosco e zona edificabile riguardante la sua particella n. __________. Al contraddittorio del 13 settembre 1996 __________ __________ si è opposta a entrambe le istanze.
G. Con decreto del 19 settembre 1996 il Pretore ha respinto l’istanza del 12 aprile 1996. Le spese con una tassa di giustizia di fr. 150.– sono state poste a carico dell’istante, tenuta a rifondere alla controparte fr. 200.– per ripetibili. Statuendo il medesimo giorno, il Pretore ha respinto anche l’istanza del 12 giugno 1996, ponendo le spese e la tassa di giustizia di fr. 150.– a carico di __________ __________ __________ -__________ __________, con obbligo di rifondere a __________ __________ fr. 200.– per ripetibili.
H. Contro i due decreti citati __________ __________ __________ -__________ __________ è insorta con un appello del 2 ottobre 1996 in cui propone di accogliere le due istanze di restituzione in intero. Con decreto del 7 ottobre 1996 il Pretore ha concesso ai gravami effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 5 novembre 1996 __________ __________ conclude per il rigetto degli appelli.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello del 25 aprile 1996
I documenti prodotti per la prima volta in appello non sono ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti o mezzi di prova nuovi in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per le procedure rette dal principio inquisitorio illimitato, ciò che non è il caso in concreto. Parimenti irricevibile è lo scritto inviato dall’appellante dopo le osservazioni dell’attrice, non esistendo in appello un doppio scambio di allegati (art. 314 CPC).
Il Pretore ha respinto la domanda di nullità relativa alla perizia e al complemento poiché il perito, pur essendosi fondato su documentazione estranea all’incarto e su dichiarazioni di terzi interpellati di propria iniziativa, non avrebbe accertato fatti nuovi, mentre contestazioni sugli accertamenti, le valutazioni, le opinioni e l’imparzialità del perito stesso dovranno essere sollevate al dibattimento finale. L’appellante ribadisce che la perizia deve essere dichiarata nulla poiché il perito, violando il principio attitatorio, si è valso di ricerche e sopralluoghi non autorizzati dal Pretore. A suo avviso inoltre il primo giudice non poteva rinviare al dibattimento finale le contestazioni sulla diligenza e la parzialità del perito.
Nella fattispecie, come ha rilevato anche il Pretore, per l’allesti-mento del referto giudiziario il perito si è messo in relazione con terzi e ha compiuto sopralluoghi in assenza delle parti. In particolare egli ha sentito gli ingegneri __________ e __________, dell’Ufficio forestale, procedendo anche ad alcune ispezioni presso l’Ufficio tecnico di __________ e l’Ufficio dei registri di __________.
a) È indubbio che il perito deve disporre di tutto il fascicolo processuale, compresi i memoriali delle parti, i documenti prodotti o richiamati, i verbali delle ispezioni e quelli delle testimonianze. Lo specialista che desidera far capo ad altra documentazione (in possesso delle parti o di terzi) oppure che desidera informazioni complementari (dalle parti o da terzi) deve rivolgersi al giudice, il quale assumerà le prove necessarie rispettando il principio del contraddittorio (art. 185
cpv. 1 CPC). Un’eccezione è possibile solo per elementi che, pur non si trovandosi agli atti, riguardino fatti puramente accessori. La Camera civile di appello ha già avuto modo di dichiarare nulla, di conseguenza, una perizia per la stesura della quale il perito aveva attinto di sua iniziativa a documentazione che non si trovava agli atti (II CCA, sentenza del 19 gennaio 1993 in re A. c. M.; I CCA, sentenza dell’11 gennaio 1995 in re F. c. F.; Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile in: Rep. 1994 pag. 167 seg.).
b) Nella fattispecie le ispezioni all’Ufficio tecnico di __________ e all’Ufficio dei registri non possono essere parificate ad atti di istruzione autonomi del perito, già per il fatto che le informazioni risultanti da pubblici registri e planimetrie possono essere considerate di notorietà generale. Diversa è la situazione per quanto riguarda le informazioni che il perito ha assunto dall’ingegner __________i. A tal fine il perito avrebbe dovuto ottenere la preventiva autorizzazione del Pretore. Dal referto peritale e dal relativo complemento si evince in effetti che, secondo l’ing. __________, in linea di principio sarebbe possibile ottenere un permesso di dissodamento per la costruzione della strada e del posteggio (perizia, pag. 6 e complemento, pag. 2). Lo stesso ingegnere ha definito inoltre il bosco lungo la superficie della servitù richiesta (particella n. __________) “di scarso pregio” (complemento, pag. 24). È vero che l’opinione del forestale non è vincolante, ma la natura del bosco – in particolare della zona adiacente l’attuale posteggio sul fondo della convenuta – rientra pur sempre nei criteri preposti alla definizione dell’indennità dovuta per la concessione della servitù e può quindi avere rilevanza ai fini della perizia. Giovi ricordare che per determinare la piena indennità dovuta giusta l’art. 694 cpv. 1 CC al proprietario gravato entra in considerazione anche lo svantaggio oggettivo che deriva a costui dalla concessione del passo necessario (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 78 ad art. 694; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, n. 1868a), come pure la diminuzione del valore venale del fondo serviente e tutti gli altri pregiudizi che derivano all’ obbligato in quanto prevedibili, secondo l’ordinario andamento delle cose, in seguito alla concessione del passo (DTF 121 III 445 consid. 8a). Nel caso in esame, per determinare il pregiudizio subito dalla convenuta il perito si è fondato sulle indicazioni dell’ing. Corti, ma senza dare alle parti la possibilità di esprimersi. Egli ha raccolto così, in violazione del contraddittorio. dati suscettibili di influire sull’esito del referto. Ne segue che le risposte n. 4a, 4b, 5, 6, X, XII, XIII, XIV e XV della perizia, come pure le risposte n. 11, 12b, 12f, 12i, 12k, 18c, 18d, 19c, 19d, 19e, 19f, 20b, 20c, 21a e 21b del complemento, che si fondano con ogni evidenza su indicazioni sfuggite al vaglio del contraddittorio, devono essere dichiarate nulle (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC). Non si giustifica invece di dichiarare la nullità di tutto il referto, bastando a sanare la violazione formale lo stralcio delle risposte citate. Ciò posto, non rimane che ritornare gli atti al Pretore perché inviti il perito a integrare la perizia e il relativo complemento dopo aver dato alle parti la possibilità di esprimersi sugli elementi complementari di valutazione.
a) Lo scopo di una perizia è l’accertamento di fatti la cui constatazione richiede conoscenze particolari, in modo da agevolare al giudice l’interpretazione di dati aventi carattere scientifico, che trascendono la normale esperienza (art. 247 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 1 e 3 ad art. 247). Le parti possono chiedere al giudice di far completare la perizia, oralmente o per scritto (art. 252 cpv. 2 CPC), facoltà di cui in concreto l’appellante si è avvalsa. Sul piano civile non sussistono altri rimedi. Una nuova perizia entra in linea di conto solo eccezionalmente, ove il perito abbia dichiarato di non poter rispondere a quesiti o controquesiti oppure abbia dato risposte “manifestamente insufficienti o discordanti” (art. 252 cpv. 5 CPC).
b) Nella misura in cui accusa il perito di parzialità, di malevolenza e di confusione, l’appellante precorre quindi – come ha rilevato il primo giudice – l’apprezzamento della prova. Per di più essa si limita a sostenere che la quantità e l’unilateralità delle incongruenze sono tali da far apparire dubbia l’impar-zialità e l’equanimità dell’esperto (appello, pag. 9 punto 7.6), ma la sua sola impressione soggettiva non basta a confortare simili rimproveri. Accuse del genere, poi, vanno fatte valere subito, non appena ravvisate, non quando l’esperto ha esaurito il suo compito (II CCA, sentenza del 27 dicembre 1990 in re B.SA c. B.A.).
c) Nella misura in cui l’appellante imputa al perito di non avere risposto in modo completo o esauriente, la censura non è destinata a miglior sorte. In concreto il perito ha risposto infatti a tutte le domande, mentre per essere manifestamente insufficiente una perizia deve offendere la logica e violare principi fondamentali universalmente riconosciuti della scienza o dell’arte. Nel caso in esame le tesi del perito possono non soddisfare la convenuta, ma non integrano gli estremi testé espressi (Rep. 1968 pag. 271). Del resto si cercherebbe invano nell’appello un accenno alle presunte contraddizioni e insufficienze, non bastando al riguardo il semplice rinvio a punti dell’istanza (appello, pag. 9 punto 7.5) né, men che meno, la semplice contrapposizione di opinioni soggettive alle conclusioni del perito. Quanto alla confusione sui costi dei tracciati (appello, pag. 9 punto 7.39), tale punto è stato rettificato dall’esperto (complemento, pag. 3). Ciò posto, non sussistono motivi per ordinare una nuova perizia né per designare un nuovo perito.
II. Sull’appello del 2 ottobre 1996 (inc. ..__________)
a) La restituzione per intero può essere invocata dalla parte che dopo lo scambio degli allegati, per circostanze non imputabili a sua colpa, intende produrre documenti o far assumere prove che appaiono influenti per l’esito del processo (Rep. 1982 pag. 105). Essa non è destinata però a provare fatti che la parte avrebbe potuto dimostrare in altro modo, notificando altri mezzi di prova. In concreto è fuori dubbio che la corrispondenza in questione non poteva essere esibita prima. La convenuta tuttavia avrebbe potuto confortare l’affermazione secondo cui l’attrice intende ottenere il passo necessario per mera speculazione (risposta, pag. 4) chiamando a deporre __________ __________ sul tenore delle discussioni avute con il rappresentante dell’attrice e sulle intenzioni di quest’ultima. E siccome una domanda di restituzione in intero va apprezzata con rigore (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPC), nel caso specifico la convenuta non può valersi di tale istituto per rimediare ad altre prove che avrebbe potuto offrire in precedenza.
b) Si aggiunga che la documentazione in rassegna nemmeno appare influente per l’esito del processo. Intanto essa non comprova le intenzioni dell’attrice né conforta l’eventualità che essa chieda il passo per fini speculativi. Oltre a ciò la concessione di un accesso necessario, da ammettere restrittivamente, presuppone che il proprietario del fondo si trovi in uno stato di necessità, ossia che il collegamento con la strada pubblica – indispensabile per i bisogni economici della proprietà – manchi o sia gravemente intralciato. Le eventuali intenzioni soggettive dell’attrice non sono quindi decisive, determinante essendo la situazione oggettiva del fondo. La massima giurisprudenziale invocata dall’appellante si riferisce a una lettera influente per l’esito del processo, ciò che in concreto non è il caso, mentre la mancata opposizione dell’attrice alla produzione di tali documenti nella precedente procedura di ricorso è di poco peso già per il fatto che in sede di appello è esclusa, come che sia, la produzione di nuove prove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Infine, contrariamente a quanto pretende l’appellante, le intenzioni della richiedente non sono un criterio pertinente per definire la piena indennità ai sensi dell’art. 694 cpv. 1 CC. L’appello, su questo punto, è ancora destinato all’insuccesso.
III. Sull’appello del 2 ottobre 1996 (inc. ..__________)
Il Pretore ha respinto la richiesta di acquisire agli atti le osservazioni presentate dalla convenuta al Dipartimento del territorio e i relativi allegati, dopo la pubblicazione da parte del Municipio di __________ dei piani sul limite dell’area boschiva confinante con la zona edificabile, argomentando che si tratta di una presa di posizione espressa nell’ambito di una procedura particolare e priva di esito definitivo. Tali documenti non apparivano quindi idonei a giustificare previsioni diverse da quelle che l’istruttoria consentirebbe verosimilmente senza i medesimi. Egli ha inoltre considerato prematura la richiesta di assunzione di decisioni future e ha rilevato che un documento (n. 374) è già agli atti, mentre per altri documenti (rogito del notaio __________, doc. 375 e 376) l’istante non aveva provato che l’omessa produzione non era imputabile a sua negligenza. L’appellante ribadisce che i documenti in questione permettono di accertare il limite forestale nella zona in questione e attestano perciò una situazione diversa da quella finora considerata.
In concreto è pacifico che, per quanto riguarda gli atti inerenti al rilievo del limite tra l’area boschiva e la zona edificabile nessuna colpa può essere imputata alla convenuta. Il perito giudiziario, per calcolare il valore del fondo della convenuta, ha ritenuto che, salvo il piazzale, il fondo è di natura boschiva. La natura della zona in cui il passo necessario è chiesto costituisce senz’altro un elemento suscettibile di influire sulla determinazione della “piena indennità”. Resta il fatto però che al momento attuale la documentazione di cui è postulata la produzione non prova nulla di determinante. Essa consta delle osservazioni introdotte dalla convenuta ai piani di rilievo dell’area boschiva, dei piani medesimi, dell’estratto del piano regolatore di __________ (1989) e di un estratto del Foglio Ufficiale, che manifestamente non hanno ancora alcun peso, la procedura amministrativa essendo tuttora in corso. Ben altra importanza potrà avere la sentenza definitiva sul limite tra bosco e zona edificabile sulla particella n. __________, appartenente alla convenuta, questione che tuttavia non è ancora attuale. Per il resto non è di alcun rilievo la procura rilasciata dalla convenuta al proprio patrocinatore, mentre la copia del rogito n. __________ del notaio __________ __________ figura già agli atti come doc. 5. Quanto agli altri documenti, come correttamente ha rilevato il Pretore la convenuta non ha dimostrato di avere profuso la debita cura e diligenza nel procacciarsi sin dall’inizio tutti i mezzi di prova. A prescindere dal fatto che non è dato a divedere quale diversa ricerca essa abbia esperito in questa occasione per rapporto a quella che avrebbe dovuto affrontare quando ha presentato la risposta di merito, risulta dagli atti che il 18 gennaio 1989 i patrocinatori delle parti hanno proceduto a un’ispezione a registro fondiario (richiami I) durante la quale il rappresentante della convenuta avrebbe senz’altro potuto ricostruire la numerazione delle particelle e individuare i trapassi di proprietà. L’appellante avrebbe potuto raccogliere dunque senza particolari difficoltà gli elementi di prova necessari prima dell’udienza preliminare, avvenuta quasi due anni dopo l’introduzione della risposta. Anche al riguardo l’appello è destinato perciò all’insuccesso.
Per quanto concerne le spese processuali, la doglianza è già stata vagliata (consid. 6) e non è il caso di ripetersi.
IV. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello del 25 aprile 1996 è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che le risposte ai quesiti peritali n. 4a, 4b, 5, 6, X, XII, XIII, XIV e XV della perizia, come pure le risposte ai quesiti del complemento peritale n. 11, 12b, 12f, 12i, 12k, 18c, 18d, 19c, 19d, 19e, 19f, 20b, 20c, 21a e 21b sono dichiarate nulle. Il perito è invitato a riformulare le risposte ai predetti quesiti senza le informazioni ottenute da terzi, la cui assunzione deve preventivamente essere autorizzata da questo giudice.
La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese, da anticipare dall’istante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr. 600.–
già anticipati dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. L’appello del 2 ottobre 1996 (inc. ..__________) è respinto e il decreto impugnato è confermato.
IV. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ fr. 500.– per ripetibili di appello.
V. L’appello del 2 ottobre 1996 (inc. ..__________) è respinto e il decreto impugnato è confermato.
VI. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ fr. 500.– per ripetibili di appello.
VII. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria