Incarto n. 11.96.00166
______, 5 gennaio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Giani, giudice presidente, Pellegrini e Zali (in sostituzione dei giudici Epiney-Colombo e G. Bernasconi, astenutisi)
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 29 settembre 1987 da
__________, nata , __________ (ora patrocinata dall’avv. __________ - __________, __________)
contro
__________, già in __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 15 ottobre 1996 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 24 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di ______, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1949) e __________ __________ (1951) si sono sposati a __________ il __________ 1972. Dal matrimonio sono nati __________ (__________1973), __________ (__________1979) e __________ (1985). Il marito è dipendente della __________ __________ __________ __________ “ ” di __________, la moglie è casalinga. I coniugi vivono separati dal settembre del 1986, ma già nel gennaio di quell’anno il marito era andato ad abitare altrove per qualche tempo. Il 22 dicembre 1986 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto ______, sezione 6, chiedendo il tentativo di conciliazione e – in via provvisionale – l’autorizzazione a vivere separata, l’affidamento dei figli, un contributo alimentare di
fr. 1350.– mensili per sé e uno di fr. 1000.– mensili per ogni figlio, come pure l’addebito al marito di tutti gli oneri relativi all’abitazione coniugale di __________. Il Pretore ha accolto l’istanza inaudita parte il 23 dicembre 1986, al che il marito ha postulato la revoca del decreto previo contraddittorio. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 24 febbraio 1987 e il giorno stesso le parti si sono accordate sull’assetto provvisionale fino al settembre dell’anno in corso, nel senso che la moglie avrebbe abitato con i figli nella villa coniugale, il marito le avrebbe versato un contributo di fr. 1400.– mensili per lei e uno di fr. 700.– mensili per ogni figlio, assumendo gli oneri relativi alla villa e il costo dell’abbigliamento per i figli. Tale regolamentazione è stata confermata dal Pretore, con decreto cautelare del 7 ottobre 1987, anche per il periodo successivo al settembre del 1987.
B. Il 29 settembre 1987 __________ __________ ha introdotto azione di divorzio, chiedendo l’affidamento dei figli, un contributo alimentare (non quantificato) per sé vita natural durante, uno per i figli fino alla maggiore età e una somma indeterminata in liquidazione del regime dei beni. Il marito si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato egli stesso il divorzio, ha prospettato l’affidamento dei figli alla madre (riservato il suo diritto di visita), ha offerto un contributo alimentare alla moglie di fr. 1000.– mensili per dieci anni e uno ai figli di fr. 500.– mensili ciascuno (assegni familiari compresi) oltre le spese di vestiario, riconoscendo alla moglie una liquidazione del regime dei beni consistente in un terzo degli aumenti secondo il valore che sarebbe stato determinato dal giudice. __________ __________ ha proposto di respingere la riconvenzione.
C. Prevedendosi la vendita dell’abitazione coniugale, con decreto cautelare del 1° luglio 1988 il Pretore ha condannato __________ __________ a versare alla moglie, in aggiunta ai noti contributi alimentari (fr. 3500.– mensili complessivi), l’importo di fr. 1940.– mensili per oneri di locazione. Alienato lo stabile, __________ __________ ha ricevuto un acconto di fr. 120 000.– sulla liquidazione del regime matrimoniale (verbale del 23 gennaio 1989). Con decreto cautelare del 28 luglio 1989 il Pretore ha poi confermato l’entità dei contributi per moglie e figli (fr. 5440.– mensili complessivi), concedendo alla moglie il diritto di prelevare dai negozi __________, con scadenze trimestrali, merce per i figli (abiti e calzature) fino a concorrenza di ulteriori fr. 3600.– annui calcolati sul prezzo di cui beneficia il marito. Tale importo è stato ridotto da questa Camera a fr. 2400.– annui, su appello del marito, con sentenza del 13 dicembre 1989 (inc. n. /). Sempre in via provvisionale le parti si sono accordate tra l’altro, il 23 novembre 1993, perché fosse disposto il blocco del registro fondiario in relazione alle proprietà per piani n. __________ (particella
n. __________), __________e __________ (particella n. __________) RFD di __________ intestate al marito. Con decreto del 23 giugno 1994 il Pretore ha respinto ogni altra modifica dell’assetto cautelare.
D. Chiusa l’istruttoria, __________ __________ ha presentato un memoriale conclusivo del 28 giugno 1996 in cui ha ribadito la propria domanda di divorzio, precisando in fr. 3500.– indicizzati l’ammon-tare del contributo mensile per sé (aumentati a fr. 4200.– dopo l’indipendenza economica di un figlio, a fr. 4900.– dopo l’indi-pendenza economica di due figli e a fr. 5600.– dopo l’indipendenza economica di tutti e tre), in fr. 2100.– mensili indicizzati quello per il figlio __________, in fr. 1282.– indicizzati quello per il figlio __________ e in fr. 1146.– indicizzati quello per il figlio __________ (aumentato a fr. 1282.– dopo il 17° anno di età). Inoltre essa ha chiesto l’accredito di fr. 60 000.– a titolo di prestazioni previdenziali per libero passaggio (art. 22 LFLP), il versamento di fr. 478 689.40 con interessi al 5% dal 1° aprile 1985 su fr. 142 354.40 in liquidazione del regime dei beni e ha postulato il rigetto della riconvenzione.
Nel proprio memoriale conclusivo del 28 giugno 1996 __________ __________ ha riaffermato la sua opposizione all’azione principale, ha confermato la riconvenzione di divorzio, ha negato ogni contributo alla moglie, ha offerto un contributo mensile di fr. 700.– indicizzati ai figli __________ e __________ fino alla maggiore età (rispettivamente fino al raggiungimento dell’indipendenza economica), si è riservato di regolare direttamente con il figlio maggiorenne il contributo per quest’ultimo e ha riconosciuto alla moglie la proprietà dell’arredamento coniugale, oltre fr. 20 000.– in liquidazione del regime dei beni.
Al dibattimento finale del 4 luglio 1996 le parti hanno confermato i rispettivi punti di vista.
E. Con sentenza del 24 settembre 1996 il Pretore ha parzialmente accolto l’azione principale, ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli __________ e __________ alla madre (fatto salvo il diritto di visita del padre), ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr. 3500.– indicizzati finché il marito fosse stato tenuto al mantenimento dei tre figli, in fr. 4200.– dopo l’indipendenza economica di un figlio, in fr. 4500.– dopo l’indipendenza economica di almeno due figli e in fr. 3000.– dopo il 28 novembre 2015 (data del pensionamento della moglie), stabilendo il contributo mensile per __________ in fr. 1100.– indicizzati (assegni familiari compresi) fino alla maggiore età o fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, quello per __________ in fr. 885.– (assegni familiari compresi) fino al 16° anno e in fr. 1100.– fino alla maggiore età o al raggiungimento dell’indipendenza economica e quello per il figlio maggiorenne __________ in fr. 1687.– indicizzati fino al termine degli studi al __________ di __________. Inoltre il Pretore ha condannato __________ __________ ad accreditare alla moglie fr. 60 000.– come versamento previdenziale per libero passaggio e fr. 316 555.– con interessi al 5% (dal 1° ottobre 1996 su fr. 174 200.60 e dal 1° aprile 1985 su fr. 142 354.40) in liquidazione del regime matrimoniale. Infine egli ha liberato a favore della moglie un conto presso la __________ __________ __________ __________ __________ __________, ha liberato a favore del marito un conto presso la __________ __________ __________, ha accertato la comproprietà delle parti in ragione di un mezzo ciascuno sul mobilio coniugale e ha revocato le misure assicurative ordinate pendente causa (blocchi del registro fondiario e trattenute di stipendio). L’azione riconvenzionale è stata respinta. La tassa di giustizia unica di fr. 6800.– e le spese di complessivi
fr. 29 472.– sono state poste per due settimi a carico di __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________i, tenuto a rifondere a __________ __________ fr. 20 000.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza del Pretore è insorto __________ __________ con un appello del 15 ottobre 1996 in cui chiede di respingere l’azione principale e di accogliere la riconvenzione, nel senso di sopprimere la rendita per la moglie, di limitare i contributi per i figli __________ e __________ alla maggiore età dei medesimi, dimezzando quello per il figlio maggiorenne __________, di ridurre a fr. 53 169.05 la somma da corrispondere alla moglie in liquidazione del regime matrimoniale e di riconoscergli la comproprietà di due terzi sul mobilio coniugale, addebitando tutti gli oneri processuali alla controparte. Nelle sue osservazioni del 18 novembre 1996 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello.
G. Il 29 gennaio 1997 __________ __________ ha presentato a questa Camera un’istanza per essere autorizzato a produrre varia documentazione. La richiesta non è stata intimata alla controparte, come non è stata intimata una successiva lettera del 4 aprile 1997 con la quale __________ __________ ha sottoposto alla Camera ulteriori documenti.
Considerando
in diritto: 1. Le allegazioni e i documenti addotti per la prima volta in appello non sono ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di fondarsi su fatti o mezzi di prova nuovi in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c, 122 I 55 consid. 4a; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, ______ 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). In concreto i fatti e i documenti di cui si vale l’appellante potrebbero quindi essere considerati – in via eccezionale – ove servissero a ridefinire il fabbisogno dei figli __________ e __________, e per di più verso l’alto, il principio inquisitorio giovando prima di tutto al figlio minorenne, non al genitore (DTF dell’11 marzo 1993 in re C., consid. 2b). Nella fattispecie non soccorrono estremi del genere, intanto perché l’ammontare dei contributi per i figli minorenni non è litigioso (ne è contesa solo la durata) e in secondo luogo perché tale contributo appare già a prima vista adeguato a coprire il fabbisogno in denaro dei ragazzi. Dandosi cambiamenti di apprezzabile rilievo e durevolezza circa i redditi o i fabbisogni, spetterà all’una o all’altra parte postulare una modifica della sentenza di divorzio davanti al Pretore, non alla Camera civile di appello statuire per la prima volta su fatti nuovi, sostituendosi al primo grado di giurisdizione.
L’appellante dichiara di impugnare tutti i dispositivi del Pretore. Se non che, la pronuncia del divorzio come tale (dispositivo n. 2), l’affidamento dei figli minorenni alla madre e il diritto di visita del padre (dispositivo n. 3), come pure la revoca della trattenuta di stipendio e dei blocchi del registro fondiario (dispositivo n. 9) non sono per nulla contestati. Anzi, lo stesso appellante formula richieste di giudizio identiche ai dispositivi del Pretore. Ne segue che a tale riguardo il ricorso è senza oggetto. Il gravame deve essere esaminato, invece, nella misura in cui verte sulla colpa della moglie (dispositivo n. 1), sui contributi alimentari per moglie e figli (dispositivi n. 4, 5 e 6), sulla liquidazione del regime dei beni (dispositivi n. 7 e 8) e sugli oneri processuali (dispositivo n. 10).
Il Pretore ha pronunciato il divorzio in accoglimento dell’azione principale, rimproverando al marito di essere coniuge maggiormente colpevole. Il convenuto aveva allacciato infatti una relazione con un’altra donna (dalla quale ha poi avuto un figlio, __________) proprio in concomitanza con il dissidio coniugale. La moglie aveva avuto anch’essa una relazione extraconiugale, ma ciò risaliva al 1982 e il marito l’aveva perdonata, tant’è che era rimasto in famiglia e dalla moglie aveva avuto un terzo figlio, __________, nato nel 1985. Il comportamento della moglie appariva perciò “di un’importanza causale minima” (sentenza, pag. 6 a metà), mentre il marito – in assenza di fattori oggettivi di disunione – risultava non solo colpevole, ma preponderantemente colpevole.
L’appellante ribadisce di essere stato “tradito nel più profondo dei sentimenti”, di non avere perdonato alcunché (anzi, di non essere mai riuscito a “smaltire la vicenda”), di avere maturato solo in seguito il convincimento circa “l’irreparabilità del crollo intervenuto” e di avere cominciato la nota relazione sentimentale quando il matrimonio era ormai naufragato. Il fatto di avere continuato a vivere in famiglia non significa ch’egli avesse superato il travaglio interiore e il concepimento del terzo figlio costituiva, in buona sostanza, un tentativo estremo di salvare l’unione. Considerare la moglie come coniuge innocente sarebbe, nelle circostanze descritte, “a dir poco strabiliante e contrario alle risultanze di causa” (appello, punto 2).
a) Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale (art. 142 cpv.1 CC). Che in concreto il matrimonio sia definitivamente fallito è fuori dubbio, nessuna riconciliazione essendo intervenuta dal 1986 ed entrambe le parti aderendo al principio del divorzio (anche se per motivi opposti). Litigiosa è la responsabilità della disunione, che in mancanza di cause oggettive di dissidio – non emerse dall’istruttoria, come ha rilevato il Pretore (e su questo punto non vi è contestazione) – i coniugi si addebitano a vicenda. Il primo giudice ha ritenuto la colpa del marito preponderante e di conseguenza ha respinto la riconvenzione in ordine (art. 142 cpv. 2 CC; sentenza, pag. 6 a metà). In realtà la questione di sapere se la responsabilità del marito sia davvero “preponderante” è di poco rilievo, giacché in concreto lo scioglimento del matrimonio è postulato da ambedue le parti. Decisivo è appurare se al marito sia imputabile una rilevante violazione dei doveri coniugali che ha portato alla turbativa e se, per rapporto a tale colpa, la responsabilità della moglie appaia insignificante o quanto meno lieve (ancorché causale), rispettivamente grave ma non causale (art. 151 cpv. 1 CC). In tal caso difatti l’azione principale andrebbe accolta e la riconvenzione respinta, se non in ordine, nel merito.
b) Nella fattispecie è manifesto che il comportamento del marito, il quale prima di separarsi dalla moglie (1986) ha allacciato una relazione con un’altra donna (1985), appare oggettivamente grave. Ciò non è seriamente contestato nemmeno dall’interessato, che però definisce il proprio comportamento non causale poiché conseguente a una turbativa ormai ineluttabile provocata dalla moglie. Ora, la relazione intrattenuta dalla moglie per qualche mese con un vicino di casa nel 1982 è a sua volta un fatto grave, che ha arrecato un serio colpo al matrimonio, tant’è che il marito provava amarezza ancora a un anno di distanza (deposizione __________ __________, verbale del 7 marzo 1990, pag. 1 in fondo). Se non che, il marito stesso ha detto di avere perdonato il torto (deposizione __________ __________, verbale del 6 marzo 1990, pag. 3), dandone concreta dimostrazione per atti concludenti, tant’è che ha continuato a rimanere con la moglie per altri tre anni (durante i quali è nato il terzo figlio), senza che ulteriori dissapori o elementi di dissidio risultino essere insorti nella coppia. Certo, l’appellante critica le testimonianze di __________ e __________ __________, ma si guarda bene dal pretendere ch’essi abbiano dichiarato il falso. Quanto a definire la nascita del terzo figlio “un tentativo di rabberciare delle unioni sfalsate come nel caso” (appello, pag. VI), ciò è la riprova di come nel 1984 il marito dimostrasse ancora indulgenza verso la moglie. Per quale motivo nel 1986 la vita in comune sia degradata al punto da diventare insopportabile, senza che risultino altri fattori di disunione – ciò che contrasta con la comune esperienza, secondo cui il tempo stempera le offese – il marito non spiega. Né spiega perché, dopo avere avuto un bambino dall’amica, egli abbia detto – nonostante la pretesa turbativa irrimediabile – di voler restare in famiglia e sistemare “la ragazza e il bambino” (deposizione __________ __________, loc. cit.). Nelle condizioni evocate la causalità del comportamento dell'appellante nel naufragio dell’unione coniugale appare evidente (art. 151 cpv. 1 CC). Rimane da esaminare il comportamento della moglie.
c) Sulla gravità di quanto la moglie ha commesso nel 1982 non occorre ripetersi, tanto più che nulla suffraga quanto addotto dall’attrice, ovvero di essere stata trascurata (risposta riconvenzionale, pag. 2). Nessun indizio di discordie coniugali emerge dagli atti, inoltre, per quanto riguarda il periodo anteriore al 1982 (deposizione __________, verbale del 7 marzo 1990). Ciò non basta in ogni modo per togliere all’interessata la qualifica di coniuge innocente, la colpa grave dovendo risultare causale per il divorzio, a meno di essere particolarmente grave (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 143 n. 716 con richiami di giurisprudenza). Quest’ultima ipotesi, che va applicata con grande riserbo (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 19 ad art. 151 CC), non si ravvisa in concreto. La questione è di sapere pertanto se anche l’adulterio della moglie – come quello del marito – appaia causale per il divorzio. Il perdono in sé nulla toglie alla colpa (estingue solo il diritto all’azione giusta l’art. 137 cpv. 1 CC: DTF 117 II 13). Resta il fatto che, comunque sia, la colpa della moglie non ha impedito all’appellante di continuare la vita in comune per altri tre anni (e di avere un terzo figlio), senza che ulteriori screzi risultino avere compromesso l’unione. In circostanze simili il comportamento della moglie non può più ritenersi causale per la turbativa. Può comportare – se mai – una riduzione dell’indennità dovuta a norma dell’art. 151 cpv. 1 CC (problema su cui si tornerà in appresso: consid. 6), ma non sottrae all’attrice la qualifica di coniuge innocente. A giusto titolo, di conseguenza, il Pretore ha accolto l’azione principale e respinto la riconvenzione.
a) L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspet-tative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Il Tribunale federale ha
riassunto in DTF 115 II 6 i principi cui si àncora l’odierna giurisprudenza relativa all’art. 151 cpv. 1 CC. Ha ricordato che prestazioni illimitate nel tempo non sono più la regola e che bisogna verificare in ogni singola fattispecie se il coniuge richiedente subisce un danno pecuniario in seguito al divorzio. Ha precisato che di massima, nel caso in cui il matrimonio sia durato a lungo, si può pretendere da una moglie casalinga un reinserimento professionale soltanto ove questa abbia meno di 45 anni, non debba occuparsi di figli in età inferiore a 16 anni e non sussistano impedimenti all’esercizio di un’attività lucrativa (per esempio a causa dello stato di salute). Per quanto riguarda l’ammontare del contributo, in linea di principio il coniuge colpevole deve garantire al coniuge innocente lo stesso tenore di vita che quest'ultimo avrebbe avuto se il matrimonio non fosse sciolto. La gravità della colpa – tanto del coniuge debitore quanto del creditore – influisce in ogni modo sull’entità dell’indennizzo (Bühler/Spühler, op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungs-recht, Zurigo 1995, pag. 314 in alto).
b) Il Pretore è giunto a un reddito mensile di fr. 11 520.50 netti aggiungendo allo stipendio dell’appellante (fr. 7463.50) una media di fr. 771.– percepiti tra dividendi e gratifiche, un reddito di fr. 1167.– dalla sostanza, un ulteriore reddito di
fr. 1000.– da altra fonte e, infine, un reddito di fr. 1119.– dal provento di immobili (sentenza, pag. 14). L’appellante critica anzitutto la posta di fr. 771.– mensili imputatagli per gratifiche e dividendi, sostenendo che il primo giudice ha ignorato gli atti fiscali, da cui risulta ch’egli non ha ricevuto alcunché per tale titolo. Il Pretore ha rilevato di non credere al convenuto quando afferma che tali versamenti straordinari – riscossi regolarmente fino all’inizio della causa di divorzio – siano venuti meno, giacché l’andamento della __________ __________ __________ __________ “__________ ” (di cui l’appellante è azionista in ragione del 25%: perizia , pag. 4 n. 2.4) non è per nulla peggiorato dopo il 1988. Ora, dalla perizia __________ del 13 ottobre 1994 risulta che l’appellante ha bensì percepito dividendi dal 1985 al 1987 (fr. 6000.–, fr. 7500.– e fr. 8500.– annui), oltre una gratifica di fr. 15 000.– per l’anno 1988, ma che in seguito non constano dal profilo contabile altri pagamenti a suo favore (pag. 7). Lo stesso perito ha soggiunto che la società ha debitamente dichiarato i dividendi versati e che l’importo di fr. 8500.–, quantunque non risulti dalla dichiarazione fiscale, è stato considerato dall’autorità tributaria. L’opinione del Pretore, il quale calcola una media di quanto l’appellante ha percepito tra 1985 e il 1988 per concludere che l’interessato avrebbe percepito anche in seguito gli stessi importi in via ufficiosa (o vi avrebbe deliberatamente rinunciato) non trova quindi alcun riscontro. Dai rendiconti 1985–1987, 1990 e 1991 della __________ __________ __________ __________ “ ” risulta poi che in quegli anni la ditta ha conseguito un utile d’esercizio, mentre nel 1989, 1992 e 1993 ha registrato una perdita (allegati 1–9 alla perizia). Nulla conforta l’ipotesi quindi che dopo il 1988 l’appellante abbia incassato dividendi (art. 675 cpv. 2 CO), né che dividendi siano stati riscossi da altri soci. Per gli anni successivi al 1988, in mancanza di particolari convenzioni (art. 322d cpv. 1 CO), nulla è dato dunque di presumere. Su questo punto il gravame risulta pertanto fondato, sicché l’entrata (ipotetica) di fr. 771.– mensili deve stralciata dal reddito dell’appellante.
c) L’appellante critica anche la posta di fr. 1000.– imputatagli dal Pretore per reddito di altra fonte percepito __________ -__________ “__________ __________ ” __________ e dalla ditta __________ . Egli non contesta di avere incassato fr. 5000.– annui come membro del consiglio di amministrazione della prima società fino al 1992, ma nega di avere percepito tale importo in seguito, dato l’andamento negativo della ditta. La doglianza non può essere condivisa. Dall’ultima notifica fiscale prodotta, del 24 febbraio 1994, riguardante le indennità versate ai membri del consiglio di amministrazione e agli organi della direzione (incarto __________ “ __________ ” __________) risulta che l’appellante ha riscosso nel 1991 e 1992 un onorario annuo di fr. 5000.–. Se si considera che i rendiconti di tale biennio denotano una perdita contabile, la tesi secondo cui l’onorario sarebbe stato versato in base all’andamento della società si smentisce da sé. Ciò posto, non vi è motivo per dubitare che l’appellante abbia continuato a beneficiare di tale introito anche in seguito.
Quanto all’entrata di fr. 7000.– annui proveniente dalla ditta __________ __________, l’appellante contesta tale reddito adducendo che l’importo costituirebbe una rimunerazione per la banca che ha finanziato l’azionista, il quale si trova a dover riversare gli interessi rimunerativi alla banca medesima. Con tale affermazione egli riconosce però che il “correntista” è effettivamente l’azionista, e quindi sé stesso, avendo egli il totale controllo della società (perizia __________, pag. 4 punto 2.4). Ora, dal conto economico 1993 (incarto __________ __________) risulta un esborso di fr. 7000.– per “interessi correntista”, mentre gli ulteriori costi finanziari con interessi e spese bancarie sono rubricati sotto altra voce, ciò che dimostra come l’azionista sia stato effettivamente retribuito con tale cifra. Per contro, l’asserito riversamento di interessi remuneratori alla banca non risulta. L’appellante, a dimostrazione della propria tesi, si fonda anche sull’accertamento fiscale risultante dal verbale di audizione ACC __________, stando al quale non constano vantaggi a favore all’azionista. Se non che, tale accertamento si limita agli esercizi del 1991 e del 1992, mentre l’importo di fr. 7000.– si riferisce all’esercizio 1993. Nelle condizioni descritte il reddito di altra fonte di fr. 1000.– mensili inserito dal Pretore fra le entrate dell’appellante merita conferma.
d) Il Pretore ha stimato un reddito della sostanza mobiliare in fr. 1167.– mensili (fr. 14 000.– annui) fondandosi – per quel che è dato di capire, giacché la sentenza manca di qualsiasi sistematica – sull’esistenza di un conto presso la __________ __________ __________, di due libretti di risparmio presso __________ __________ __________ __________, di una cassetta di sicurezza presso la __________ __________ & __________ e di un conto di risparmio presso il __________ __________ (pag. 10 a metà). L’appellante contesta tale cifra, rimproverando al Pretore di non avere tenuto calcolo che, “nell’ambito della liquidazione da lui stesso fatta, l’importo che da questo reddito viene dallo stesso giudice trapassato quasi integralmente alla moglie quale liquidazione del regime matrimoniale” (appello, pag. XIII secondo paragrafo). Nella misura in cui l’appellante intende sostenere che in esito allo scioglimento del regime dei beni quasi tutto il capitale produttivo di reddito è attribuito alla moglie, ciò non corrisponde al vero già per il fatto che il contenuto della cassetta di sicurezza – di cui tutto si ignora – e il conto presso il __________ __________ non sono stati considerati in sede di liquidazione (sentenza, pag. 23). Per il resto la censura, che si esaurisce nell’unica frase citata, sfugge a ulteriore comprensione. Del pari irricevibile è la contestazione sul reddito di fr. 1119.– mensili prodotto dalla sostanza immobiliare, totalmente sprovvista di motivazione.
e) L’appellante si duole di una disparità di trattamento perché il Pretore non ha inserito nel suo fabbisogno alcun onere di locazione, mentre un canone di fr. 1165.– mensili è stato incluso in quello della moglie. Dagli atti emerge nondimeno che il ricorrente ha in uso un appartamento al primo piano del Condominio “__________” in __________ __________ __________ a , dove – contrariamente a quanto egli assume – non vi è alcun negozio “ ” (doc. II). La sua ditta __________ __________A risulta bensì conduttrice dell’appartamento (doc. 103) e come tale tenuta a pagare la pigione (art. 253 CO), ma ciò non gli giova poiché egli non può pretendere di vedere inserite nel proprio fabbisogno spese personali non rese verosimili.
f) Ribadisce l’appellante di avere debiti bancari (appello, pag. XII). Se non che, tali debiti risultano contratti nel quadro della sua attività professionale, non nell’interesse coniugale; per di più egli non quantifica alcuna cifra che dovrebbe essere inserita nel suo fabbisogno minimo a titolo di rimborso mutui o di interessi passivi. Anche a tale riguardo il gravame è pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e/f combinato con il cpv. 5 CPC). Ne segue, in ultima analisi, che il reddito mensile dell’appellante deve ritenersi fissato a fr. 10 749.50 mensili (fr. 11 520.50 calcolati dal Pretore, meno fr. 771.–) e il fabbisogno minimo a fr. 2075.– mensili.
(fr. 342.– mensili: doc. MMM), provenienti da una sostanza di complessivi fr. 110 000.– (sentenza, pag. 15).
a) L’appellante sostiene che il reddito determinante della moglie va calcolato su una sostanza di fr. 120 000.– al 19 agosto 1993 e ascende perciò a fr. 5033.– annui (doc. GG); poco importa che nel frattempo la moglie abbia consumato parte del capitale per finanziare la causa di divorzio, poiché egli non ha beneficiato di pari trattamento (memoriale, pag. XV). La censura è infondata. Decisivo per lo scioglimento dell’unione dei beni è – come si vedrà oltre – il momento in cui è stato pronunciato il divorzio, di modo che sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste alla critica. Quanto alla pretesa disparità di trattamento, non se ne riscontra alcuna poiché se alla moglie andranno rimborsati parte degli oneri processuali, ciò varrà anche per il marito.
b) Afferma l’appellante che in ogni modo la moglie è beneficiaria di una polizza sulla vita con un capitale assicurato di
fr. 50 000.–. Dagli atti risulta in effetti l’esistenza di una polizza temporanea sul decesso con scadenza nel 2007 (doc. GG5). L’interessata obietta di averla rivenduta (osservazioni all’appello, pag. 25). In realtà ciò non trova alcun riscontro probatorio, ma il problema riguarda tutt’al più la sostanza della moglie, non i redditi. A ragione il convenuto fa valere per converso che il Pretore non ha tenuto conto dell’interesse rimunerativo sull’importo destinato alla moglie in liquidazione del regime matrimoniale. Come si vedrà oltre, tale importo ammonta a fr. 254 747.15, onde un interesse medio annuo (3½ %) attorno ai fr. 8900.– (circa fr. 740.– mensili). Ne consegue che, dopo il divorzio, la moglie disporrà di un reddito proprio di circa fr. 1080.– mensili (fr. 342.– accertati dal Pretore, più fr. 740.–). Di ciò si dovrà tenere calcolo nella definizione del contributo alimentare.
c) L’appellante ribadisce inoltre che la moglie potrebbe migliorare le sue entrate ove appena esercitasse un’attività lucrativa, come le era stato detto di fare già in pendenza di causa. Essa in realtà ha procrastinato la lite per raggiungere la soglia dei 45 anni di età, sottraendosi deliberatamente a tale dovere. Ora, i presupposti cui una donna divorziata può essere tenuta a intraprendere o a riprendere un’attività lucrativa sono già stati riassunti (sopra, consid. 4a). In concreto la moglie è sempre stata casalinga. Quando ha statuito il Pretore essa aveva bensì 44 anni, ma deve tuttora occuparsi di un figlio (__________) che non ha ancora 16 anni. A prescindere dal fatto ch’essa non risulta avere volutamente rallentato il corso del processo (l’appellante medesimo sembra, piuttosto, avere mostrato riluttanza nel chiarire la sua situazione economica) e che le sue condizioni di salute appaiono precarie per problemi cardiaci (doc. T e MM), non soccorrono quindi le premesse per imporle la ricerca di un’attività lucrativa, tanto meno se si pensa che il marito appare senz’altro in grado di erogarle un contributo adeguato. Si aggiunga ad ogni buon conto che, per comune esperienza e secondo il normale andamento delle cose, la capacità di guadagno imputabile a una donna di 44 anni che da 21 anni non svolge alcuna attività professionale appare oltremodo labile, il mercato del lavoro disponendo già di forze sovrabbondanti e di migliore rendimento. L’appello su questo punto non ha quindi alcuna possibilità di successo.
d) Per quanto riguarda il fabbisogno minimo della moglie (fr. 3672.– mensili: sentenza, pag. 16), l’appellante non discute il calcolo del Pretore. Lamenta il fatto però che il primo giudice non abbia tenuto conto dell’importo destinato alla moglie in liquidazione del regime matrimoniale, in particolare di pretesi interessi per fr. 22 000.– annui (appello, pag. XV). Sulla questione degli interessi rimunerativi si è appena detto (consid. b). In ogni modo la censura è fuori argomento, poi-ché il fabbisogno di un coniuge è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il reddito non è di alcuna pertinenza per la definizione del fabbisogno.
A un primo esame la censura potrebbe anche sembrare provvista di buon diritto. Che l’adulterio commesso dalla moglie nel 1982 sia una colpa grave è già stato rilevato (sopra, consid. 3b e 3c). E che una colpa grave non causale – come nella fattispecie – possa anche legittimare una riduzione del contributo giusta l’art. 151 cpv. 1 CC è un principio giurisprudenziale invalso (DTF 95 II 289). Il fatto è che l’appellante non indica nemmeno a grandi linee quale sarebbe la riduzione richiesta. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che in caso di contestazioni pecuniarie – compresi i contributi alimentari per moglie e figli – l’appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ______ 1993, n. 6 ad art. 309 CPC; sulle eccezioni, estranee al caso in esame, previste dal diritto federale v. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 5ª edizione, pag. 181 n. 5b segg.). In concreto la domanda dell’appellante, priva di qualsiasi ordine di grandezza, si rivela dunque irricevibile.
Per il resto l’appellante nega – come si è visto – che la moglie sia coniuge “innocente” nel senso dell’art. 151 cpv. 1 CC, ma non contesta che per mantenere il tenore di vita avuto prima della separazione essa necessiti delle somme stabilite dal Pretore. Non vi è motivo per scostarsi quindi dalle cifre di fr. 3500.–, fr. 4200.–, fr. 4500.– e fr. 3000.– mensili. Occorre tenere calcolo invece di quanto la moglie potrà ragionevolmente conseguire mettendo a frutto senza rischi la liquidazione del regime matrimoniale (fr. 740.– mensili: sopra, consid. 5b). Gli importi mensili devono perciò essere ricondotti a fr. 2760.– (arrotondati) finché il marito sarà tenuto al mantenimento dei figli, a fr. 3460.– dal momento in cui un figlio raggiungerà l’indipendenza economica, a fr. 3760.– dal momento in cui due figli raggiungeranno l’indi-pendenza economica e a fr. 2260.– mensili dal 28 novembre 2015. Entro tali limiti l’appello deve essere accolto.
Per quel che è del figlio maggiorenne Pio, l’appellante non contesta ch’egli abbia diritto a un contributo di mantenimento sino alla fine degli studi (art. 156 cpv. 2 CC). Fa valere però che con il guadagno conseguito nel 1995 e 1996 (fr. 27 000.–) il giovane può provvedere in larga misura al suo fabbisogno, alla cui copertura deve partecipare anche la madre, che ha “ampia possibilità finanziaria” (appello, pag. XVI in alto). Ciò giustificherebbe di ridurre alla metà il contributo fissato dal Pretore (fr. 1687.– mensili).
a) I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e di formazione (art. 276 cpv. 1 CC). L’obbligo dura fino alla maggiore età; se, diventato maggiorenne, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori – per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze – devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui questa formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC nel testo in vigore dal 1° gennaio 1996). Il contributo alimentare deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori (reddito e, sussidiariamente, sostanza: Hegnauer in: Berner Kommentar, Berna 1997, note 53 segg. ad art. 285 CC), e tenere conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio stesso (art. 285 cpv. 1 CC). Il fabbisogno di un figlio maggiorenne agli studi va determinato – come per tutti i maggiorenni – sulla base del minimo esistenziale del diritto esecutivo (I CCA, sentenza del 21 marzo 1995 in re G. contro G.) cui vanno aggiunti i costi dell’alloggio, le assicurazioni obbligatorie e le spese di formazione. In ogni modo il genitore con obblighi alimentari verso un maggiorenne deve poter conservare, una volta dedotto il contributo, il proprio fabbisogno minimo aumentato del 20% (DTF 118 II 97; ZBJV 128 pag. 27; Forni, Die Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: ZBJV 132 pag. 441). Il contributo può essere adeguata al rincaro, infine, nella misura in cui lo sarà anche il reddito del debitore (DTF 115 II 312 consid. 1).
b) In concreto è pacifico che Pio (23 anni al momento in cui ha statuito il Pretore) non ha ancora concluso la propria formazione al Politecnico federale di Zurigo. Contrariamente all’opinione dell’appellante, la moglie non può contribuire al suo fabbisogno, poiché con un reddito di fr. 1080.– mensili (sopra, consid. 5b) essa non è nemmeno in grado di coprire il proprio. Quanto al fatto che in via provvisionale l’appellan-te abbia contribuito al mantenimento della famiglia con complessivi fr. 5440.– mensili, ciò non è di alcun rilievo ove appena si consideri che il figlio beneficiava di tale importo nella sola misura di fr. 700.– mensili, somma del tutto insufficiente per assicurare il fabbisogno minimo a un maggiorenne che frequenta studi superiori in altro Cantone, tant’è che dal 1° gennaio 1993 al 31 ottobre 1994 il figlio ha dovuto fare assegnamento su elargizioni di fr. 800.– mensili da parte della nonna materna (doc. OO e PP). Certo, durante taluni stages formativi il figlio ha guadagnato quasi fr. 2200.– netti tra novembre 1994 e gennaio 1995 (doc. TT, UU, VV), rispettivamente fr. 3450.– lordi tra febbraio e maggio 1995 (doc. CCC). A parte il fatto però che il totale di tali introiti non dà la somma di fr. 27 000.– prospettata dall'appellante, non si può presumere che tale possibilità di guadagno sussista intatta fino al termine degli studi. Inoltre il fabbisogno minimo di fr. 1687.– mensili, che l’appellante non contesta, è sicuramente ai limiti inferiori dell’ammissibile, poiché in quest’ultima cifra il Pretore non ha incluso né il premio della cassa malati né le spese per il materiale didattico né la quota di locazione che andrebbe a carico del figlio (e non della madre) per la camera che egli conserva nel Ticino. Anche su questo punto, di conseguenza, il giudizio impugnato merita conferma. Per quanto attiene all'indicizzazione, l’appellante non rende verosimile che il suo reddito non sia in grado di seguire l’evoluzione dei prezzi al consumo. Non si vede quindi perché il contributo per il figlio non dovrebbe essere indicizzato.
c) Rimane da esaminare se, dovendo versare al figlio maggiorenne un contributo di fr. 1687.– mensili, all’appellante rimanga almeno il fabbisogno minimo aumentato del 20%. La risposta è affermativa, poiché con un reddito mensile di complessivi fr. 10 749.50 (sopra, consid. 4f) e un fabbisogno minimo di fr. 2075.– egli è senz’altro in grado di stanziare – anche con tutti e tre i figli a carico – i contributi litigiosi, conservando per sé almeno un margine di fr. 415.– mensili oltre il fabbisogno minimo, somma che corrisponde appunto al margine del 20%.
a) Secondo l’art. 22 cpv. 1 LFLP, entrato in vigore il 1° gennaio 1995 (RS 831.42), in caso di divorzio il tribunale può decidere che una parte della prestazione d’uscita acquisita da un coniuge durante il periodo di matrimonio sia trasferita all’isti-tuto di previdenza dell’altro coniuge e computata sulle prestazioni di divorzio destinate a garantire la previdenza. Con tale norma, applicabile a tutti i divorzi pronunciati dopo il
1° gennaio 1995 (Häberli, Freizügigkeitsgesetz: die Folgen für das Scheidungsverfahren, in: Plädoyer 5/94 pag. 36), non si è inteso creare nuovi diritti (FF 1992 III 539 nel mezzo) né individuare nuovi beni da liquidare nel quadro dello scioglimento del regime dei beni (DTF 123 III 289). L’inden-nizzo postulato al momento del divorzio da un coniuge nei confronti dell’altro in seguito alla perdita di aspettative pensionistiche rientra nel quadro dell’art. 151 cpv. 1 CC (DTF 116 II 101). L’autorità giudiziaria decide – appunto – se quest’ultima prestazione vada erogata sotto forma di rendita o per trasferimento a un istituto di previdenza di una parte della prestazione d’uscita acquisita dall’altro coniuge durante il matrimonio (DTF 121 III 300 consid. 4b in fondo). Valutando l’importo da accreditare, il giudice dispone di ampio potere di apprezzamento e decide ponderando adeguatamente tutte le circostanze concrete (Reusser, Die Vorsorge für die geschiedene Ehefrau unter besonderer Berücksichtigung von Art. 22 des neuen Freizügigkeitsgesetzes, in: AJP 12/94 pag. 1514).
b) Nel caso specifico il Pretore ha fissato la spettanza della moglie in fr. 60 000.–, pari a circa la metà della prestazione d’uscita accumulata dal marito durante il matrimonio presso la “__________ __________ ” (fr. 119 980.55: doc. 106). Con ciò – ha soggiunto il Pretore – la moglie beneficerà al pensionamento di fr. 126 410.92, somma non cospicua sotto il profilo dell’art. 151 CC, ma giustificata in virtù del principio dell’uguaglianza tra coniugi. Con siffatta motivazione il Pretore sembra disconoscere però che lo scopo dell’art. 22 cpv. 1 LFLP non è quello di equiparare necessariamente il capitale di libero passaggio dei coniugi al momento del divorzio, ma di far sì che il coniuge con copertura pensionistica inadeguata possa integrare le proprie lacune previdenziali – in quanto la rendita dell’art. 151 cpv. 1 CC non sia sufficiente – con capitale proveniente dalla polizza di libero passaggio dell’altro coniuge (DTF 121 III 300 consid. 4b in alto). In concreto il Pretore ha accertato che, per mantenere il livello di vita precedente la separazione, la moglie abbisogna di una rendita di fr. 4500.– mensili “ma non oltre” (sentenza, pag. 19 a metà). Nelle sue osservazioni all’appello l’interes-sata non dimostra che tale accertamento sia erroneo. Se si considera che nella fattispecie la moglie continuerà a ricevere, dopo il pensionamento, fr. 2260.– mensili (indicizzati) vita natural durante e che in aggiunta a tale somma essa percepirà la rendita AVS, oltre a riscuotere il reddito della propria sostanza (fr. 1080.–), non si vede quale lacuna previdenziale essa debba colmare (al proposito cfr. Reusser, op. cit., pag. 1518). Ne consegue che al riguardo l’appello è provvisto di buon esito e che il dispositivo n. 7 della sentenza pretorile deve essere annullato.
a) L’art. 9d cpv. 3 tit. fin. CC prescrive che se il regime dei beni è sciolto in seguito all’accoglimento di un’azione proposta prima dell’entrata in vigore della legge nuova, la liquidazione si fa secondo la legge anteriore. L’azione di divorzio essendo stata promossa anteriormente al 1° gennaio 1988, il regime matrimoniale va liquidato secondo le norme dell’unione dei beni. Contrariamente all’attuale regime della partecipazione agli acquisti, per il quale in caso di divorzio lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell’istanza (art. 204 cpv. 2 CC), nel regime dell'unione dei beni era determinante il momento in cui il principio del divorzio acquisiva forza di giudicato (Rep. 1986 pag. 267 con riferimenti; Bühler/Spühler, op. cit., nota 66 ad art. 154 CC; Knapp, Le régime matrimonial de l’union des biens, Neuchâtel 1956, pagg. 290 e 291). Per ragioni di procedura tale giorno si identificava con il termine dell’istruttoria, momento ultimo in cui il giudice poteva accertare la fattispecie (Rep. 1985 pag. 288). Eventuali aumenti o diminuzioni del patrimonio coniugale che intervenivano pendente causa influivano quindi sull’ammontare della sostanza coniugale e, di riflesso, sulla liquidazione, non esistendo un diritto dell’uno o dell’altro coniuge a che la sostanza coniugale rimanesse intatta (Bühler/Spühler, op. cit. n. 70 ad art. 154 CC), salvo che il marito – agendo con evidente abuso – cagionasse una diminuzione della medesima.
b) Il rustico di __________, iscritto nel registro fondiario quale comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno, è stato venduto il 1° aprile 1985 per fr. 380 000.– (doc. 53) con un ricavato di fr. 284 717.80 (perizia __________, pag. 13) e ha fruttato, una volta dedotti gli oneri ipotecari che ammontavano a complessivi fr. 119 702.35, un introito netto di
fr. 165 015.45 (doc. 25). Ciò premesso, il primo giudice ha attribuito della moglie fr. 82 507.72 (metà del ricavo). L’appellante si duole del fatto che il Pretore avrebbe considerato tale importo come bene riservato della moglie. In realtà il Pretore non ha considerato la spettanza della moglie alla stregua di un bene riservato; ha sciolto la comproprietà immobiliare in modo a sé stante, come se fosse estranea allo scioglimento del regime dei beni. Si tratta però di un metodo che non può essere condiviso. In assenza di elementi contrari (e l’iscrizione nel registro fondiario non è decisiva), la casa di __________ va ritenuta un acquisto. Dagli atti risulta per di più che il rustico è stato comperato grazie a un finanziamento di fr. 100 000.– concesso dal __________ __________ (interrogatorio formale del convenuto, del 29 gennaio 1992, risposta 6b) e, per il resto, grazie a proventi del lavoro del marito (conclusioni del convenuto, punto 5b), sicché non vi è motivo per disconoscere allo stabile la qualità di acquisto (Knapp, op. cit., pag. 69; la citazione di Lemp evocata dal Pretore – nota 7 ad art. 196 vCC – non è di alcun sussidio al riguardo). Con parte del ricavato l’appellante ha poi comperato il primo appartamento a __________ e ha costituito la ditta __________ __________ (fr. 80 000.–: doc. 18), specificando nelle sue stesse conclusioni di avere attinto a beni comuni (n. 5 lett. b). Che la moglie avesse immediato diritto alla sua quota del ricavato non consta, né consta che il marito fosse in mora sin dal 1° aprile 1985 nel rimetterle tale spettanza. Alla mo-glie va riconosciuto quindi un terzo del ricavo netto in esito allo scioglimento del regime matrimoniale (art. 214 cpv. 1 vCC), ossia fr. 55 005.15. L’appello va accolto entro tale limite.
c) L’appellante critica anche gli altri importi considerati dal Pretore ai fini della liquidazione del regime, affermando che essi non costituiscono beni comuni (utile sugli appartamenti a ) o che addirittura non esistono (prestito personale __________ __________ e alla società anonima “ ”). A sostegno della propria tesi egli elenca gli attivi della sostanza, composti del mobilio, dell’utile consecutivo alla vendita della villa coniugale e di quello sugli appartamenti di __________ (proprietà per piani n. __________: doc. 55; proprietà per piani n. __________e : doc. 61 e 63) cui si riferisce la perizia __________ del 10 luglio 1995 con relativa completazione. Per quel che è dei passivi, l’appellante evoca debiti della ditta __________ __________ e dell’Immobiliare “ __________ ” __________; a tale riguardo tuttavia il Pretore aveva rilevato come il convenuto non rivendicasse alcuna partecipazione della moglie ai passivi di quelle società (sentenza, pag. 23 in alto). Tale accertamento non essendo contestato nell’appello, la questione non merita ulteriore disamina.
Ora, in merito alle proprietà per piani di __________ l’appellante non dimostra che le operazioni immobiliari siano state finanziate con mezzi estranei agli acquisti coniugali. In appello egli fa valere altresì i costi di acquisizione, pari al 2% del prezzo, senza spiegare però in che cosa avrebbe errato il Pretore considerando i beni litigiosi alla stregua di acquisti. Insufficientemente motivato, al proposito il gravame si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
Il mutuo di fr. 200 000.– alla ditta __________ __________ stanziato dal “__________ ”, ossia – come già detto – dall’appellante, non trova alcuna conferma agli atti. Benché esso non risulti dal conteggio prodotto dal convenuto il 30 settembre 1993 (doc. 97B), la somma figura nel rendiconto annuo al 31 dicembre 1993. Giustamente quindi, in difetto di altri elementi, il Pretore ha considerato l’importo come acquisto e ha riconosciuto alla moglie l’equivalente di un terzo (fr. 66 667.–).
Fra le pretese da altro titolo l’appellante contesta a ragione, invece, il prestito personale alla società anonima “__________ ” (sentenza, pag. 23). Chi sia “il correntista”, non è emerso in effetti da alcuna delle ispezioni fiscali (allegato 11 della perizia ). Il perito ha dichiarato durante la delucidazione orale (risposta n. 6) che “il correntista non necessariamente è un azionista” e solo “per correttezza” egli non poteva escludere l’identità del correntista con l’azionista (risposta n. 8). Egli ha accertato inoltre (referto, pag. 6) che l’appellante possiede solo il 25% del pacchetto azionario della “ ” (perizia, pag. 4), ciò che non consente di identificarlo senz’altro con la persona del “correntista”. Se si pensa poi che tra il 1985 e il 1987 la società ha ricevuto mutui da terzi per fr. 180 000.–, rispettivamente fr. 455 000.– e fr. 600 000.– (allegato 10 alla perizia) “rimborsati comunque nel corso dell’anno”, non è possibile ritenere sulla base di questi soli dati che l’appellante vanti nei confronti della società un credito di fr. 102 916.60. In proposito l’appello merita perciò accoglimento.
Il Pretore ha constatato l’esistenza di titoli e azioni (__________) per fr. 188 223.– (sentenza, loc. cit.; doc. 97M). L’appellante critica tale accertamento (ricorso, pag. XIII in alto), asserendo che i titoli sarebbero “semplicemente l’equivalente della somma a suo tempo depositata” (fr. 240 000.–, pari a due terzi dell’utile conseguito con la vendita della villa di __________, l’altro terzo essendo stato depositato a favore della moglie su un conto presso la __________ __________ __________ del __________ __________). A conforto della sua tesi egli si limita a invocare però il doc. 85 (dal quale risulta l’esistenza di titoli e liquidità per complessivi fr. 186 210.–), che nulla comprova riferirsi alla nota somma di fr. 240 000.–. Non vi è motivo dunque per denegare alla moglie la spettanza di fr. 62 741.– (un terzo di fr. 188 223.–).
d) Per quel che è del mobilio, il Pretore ha ritenuto le parti comproprietarie in ragione di metà ciascuno; mancando però ogni dato sul valore effettivo dei beni, egli si è limitato ad accertare il rapporto di comproprietà, “rinviando l’eventuale divisione giudiziale in separata sede” (sentenza, pag. 23 in basso). L’appellante insorge contro l’accertamento della comproprietà per un mezzo, rivendicando la quota di due terzi (pag. XVII) e sottolineando che il mobilio ha un valore assicurato di fr. 150 000.– (pag. XVIII). La prima argomentazione è fondata (art. 214 cpv. 1 vCC), nulla dimostrando che – come asserisce l’appellata nelle sue osservazioni (pag. 39) – il mobilio consista in “beni apportati prima del matrimonio” oppure – come essa ha preteso al dibattimento finale – che gran parte del mobilio appartenga ai figli o che la divisione sarebbe già intervenuta, nel senso che tutto le spetterebbe in proprietà assoluta. A ragione il Pretore ha rilevato per contro che nessun dato si evince sul valore venale del mobilio, il valore assicurato essendo con ogni evidenza il valore a nuovo. Il dispositivo della sentenza impugnata deve dunque essere modificato circa l’accertamento del rapporto di comproprietà, con la precisazione che in base a tale chiave di riparto andrà suddivisa la liquidazione del mobilio (e non “l’eventuale divisione giudiziale in separata sede”, trattandosi di beni che rientrano nel quadro del regime matrimoniale).
Se ne conclude che in liquidazione dell’unione dei beni l’appel-lante dovrà versare alla moglie la somma di fr. 254 747.15, di cui fr. 55 005.15 provenienti dalla vendita del rustico a __________ (consid. 8b), fr. 26 334.–, fr. 20 667.– e fr. 23 333.– provenienti dalla liquidazione delle proprietà per piani a __________ (doc. 55, 61 e 63: sopra, consid. 8c secondo capoverso), fr. 66 667.– in relazione alla spettanza del marito verso la ditta __________ __________ (consid. 8c terzo capoverso) e fr. 62 741.– come controvalore di titoli e azioni (consid. 8c ultimo capoverso). La moglie ha diritto inoltre alla liberazione – non litigiosa – del conto n. ____________________ presso la __________ __________ __________, agenzia di __________ (quota di un terzo in esito alla vendita della villa coniugale a __________: doc. 10) e a un terzo del valore conseguente alla liquidazione del mobilio. Gli interessi sono dovuti al saggio ordinario (art. 104 cpv. 1 CO) dal giorno in cui il principio del divorzio – non la pronuncia relativa alla liquidazione del regime matrimoniale – è passato in giudicato (DTF 116 II 235 consid. 5). A tale proposito la data del 1° ottobre 1996 stabilita dal Pretore non è controversa.
Gli oneri processuali di appello seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene causa vinta nella misura di circa un quinto sia sull’ammontare del contributo alimentare, sia sulla liquidazione del regime matrimoniale; vince interamente, di converso, sulla prestazione di libero passaggio, ma perde interamente sul contributo al figlio maggiorenne. Tenuto conto di tale esito nel suo complesso, si giustifica che egli sopporti tre quarti degli oneri processuali e che rifonda alla controparte un’equa indennità per ripetibili ridotte. L’esito dell’attuale giudizio non influisce apprezzabilmente, invece, sugli oneri di prima sede, che possono rimanere invariati.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
fr. 2760.– finché __________ __________ provvederà al mantenimento dei tre figli;
fr. 3460.– dal raggiungimento dell’indipendenza economica di un figlio;
fr. 3760.– dal raggiungimento dell’indipendenza economica di due figli;
fr. 2260.– dal 28 novembre 2015, vita natural durante.
I contributi alimentari sono ancorati all’indice nazionale dei prezzi al consumo e vanno adeguati la prima volta il 1° gennaio 1997 in base all'indice del settembre 1996.
Annullato
In liquidazione del regime dei beni __________ __________ è condannato a versare a __________ __________ fr. 254 747.15 con interessi al 5% dal 1° ottobre 1996.
A favore di __________ __________ è liberato inoltre il saldo del conto n. ____________________ presso la __________ __________ __________ __________ __________ __________, agenzia di __, e a favore di __________ __________ il conto n. . presso la Banca ____ ______, __________.
È accertato che _____ _____ e _____ _____ sono comproprietari del mobilio coniugale in ragione di un terzo e due terzi.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 3450.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per un quarto a carico di ______ ______ e per il resto a carico dell’appellante, che rifonderà a ______ ______ fr. 9000.– per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione:
– avv. ______, ______ _______;
– avv. -_ ______, ______.
Comunicazione alla Pretura della Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale di appello
Il giudice presidente: Il segretario: