Incarto n. 11.96.00154
Lugano 28 febbraio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baranovic
sedente per statuire nella causa ..__________ (/) della Pretura del Distretto di Bellinzona (contestazione dell’inventario) promossa con petizione del 2 dicembre 1994 da
__________, __________, e
__________, __________ (entrambe patrocinate dall’avv. __________ __________ __________, __________)
Contro
__________, __________ ____________________, e
__________, __________ (entrambe patrocinate dall’avv. __________ __________, __________)
e nella causa ..__________ (/) della medesima Pretura (contestazione dell’inven-tario) promossa con petizione del 7 dicembre 1994 dalle convenute contro le attrici; esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione : 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 23 settembre 1996 presentata da __________ __________ ed __________ __________ contro la sentenza emessa il 6 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona.
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1917) e __________ nata __________ (1919) si sono uniti in matrimonio il __________ 1938. Dalla loro unione sono nate le figlie __________, __________ ed __________. Il 19 luglio 1986 i coniugi hanno stipulato una convenzione matrimoniale in virtù della quale gli aumenti della sostanza coniugale sarebbero spettati per intero al coniuge superstite. __________ __________, con ultimo domicilio a __________, è deceduto a __________ il __________ 1992 senza lasciare testamento. Sue eredi sono la moglie e le figlie __________ __________, __________ __________ ed __________ __________.
B. Il 26 maggio 1992 il Pretore del Distretto di Bellinzona, così richiesto da __________ ed __________ __________, ha incaricato il notaio __________ __________ di confezionare l’inventario dei beni del defunto. Successivamente, il 28 maggio 1993 __________ __________ e ____________________ __________ hanno presentato un’azione di divisione, accolta dal Pretore il 20 gennaio 1994, con contestuale nomina a notaio divisore dell’avv. __________ __________. Il notaio ha allestito l’inventario della successione l’8 settembre 1994. Con decreto del 16 novembre 1994 il Pretore ha assegnato alle eredi un termine di 20 giorni per far riconoscere giudizialmente le rispettive pretese.
C. Il 2 dicembre 1994 __________ __________ e __________ __________ hanno presentato nei confronti delle altre due eredi un’azione di contestazione dell’inventario, chiedendo al Pretore di accertare che gli attivi sono costituiti unicamente da aumenti dell’unione coniugale, di estrometterle pertanto dall’inventario (poiché di esclusiva pertinenza e proprietà di __________ __________), di cancellare il credito di fr. 2’000.– della comunione ereditaria verso __________ __________, di accertare l’inesistenza dei crediti di fr. 1’300.– e fr. 7’200.– fatti valere da __________ ed __________ __________ nei riguardi delle eredi e di iscrivere nei passivi l’importo di fr. 2’455.70 quale debito di tutte le eredi nei confronti di __________ __________. Nella loro risposta del 16 dicembre 1994 __________ ed __________ __________ si sono opposte alla petizione (inc. /).
D. Nel frattempo, il 7 dicembre 1994, __________ ed __________ __________ hanno a loro volta presentato una petizione nella quale hanno chiesto l’iscrizione negli attivi della successione di un credito nei confronti di __________ __________ di fr. 4’500.– (per il maggior valore ricavabile dalla vendita degli oggetti inventariati come n. 26, 28, 30 e 31 dell’inventario), di fr. 2’230.– (corrispondenti al valore degli oggetti inventariati come n. 32, 33 e 34, di cui __________ __________ ha indebitamente disposto), di fr. 24’502.90 (depositati su un libretto di risparmio presso l’__________ di __________), di fr. 41’000.– (depositati su un libretto di risparmio presso __________ __________ di __________),e di fr. 2’000.– (corrispondenti al ricavo della vendita dell’oggetto inventariato come n. 6), iscrivendo nei passivi della successione il debito verso la coerede __________ __________ per la raccolta dell’uva sul fondo n. __________ RFD di __________. Nella loro risposta del 21 dicembre 1994 __________ __________ e __________ __________ hanno proposto di respingere la petizione (inc. /).
E. All’udienza preliminare del 25 gennaio 1995 le cause sono state congiunte. Esperita l’istruttoria, __________ __________ e __________ __________ hanno presentato un memoriale conclusivo nel quale si sono confermate nelle loro domande di giudizio. Al dibattimento finale del 26 giugno 1996 __________ ed __________ __________ hanno riaffermato le loro domande, salvo rinunciare all’iscrizione tra i passivi di un debito verso __________ __________ per la raccolta dell’uva.
F. Statuendo il 9 settembre 1996, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione di __________ __________ e __________ __________ e ha accertato che gli attivi inventariati sono costituiti esclusivamente da aumenti della sostanza coniugale (con estromissione delle attrici dall’inventario poiché i beni appartengono esclusivamente a __________ __________ in base alla convenzione matrimoniale del 19 luglio 1986). Inoltre egli ha cancellato il credito di fr. 7’200.– di __________ ed __________ __________ nei confronti della successione, rigettando le altre domande. Le spese di fr. 2’650.– e la tassa di giustizia di fr. 2’000.– sono state poste per 1/10 a carico delle attrici e per 9/10 a carico delle convenute, tenute a rifondere alle controparti fr. 6’000.– complessivi per ripetibili. La petizione di __________ ed __________ __________ è stata respinta e le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’200.–, sono state poste a carico delle attrici, tenute a rifondere alle convenute fr. 2’000.– complessivi a titolo di ripetibili.
G. Contro la citata sentenza __________ ed __________ __________ sono insorte con un appello del 23 settembre 1996 in cui chiedono che la petizione presentata dalle altre coeredi sia respinta e che la loro petizione sia accolta. Con osservazioni del 18 ottobre 1996 __________ __________ e __________ __________ concludono per il rigetto del gravame e la conferma del giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, accertato che il regime matrimoniale applicabile era quello dell’unione dei beni, ha rilevato che il 19 luglio 1986 i coniugi avevano sottoscritto una convenzione nella quale avevano stipulato di lasciare l’intero aumento della sostanza coniugale al coniuge superstite. Preso atto della modifica delle norme sui regime dei beni entrate in vigore il 1° gennaio 1988, il Pretore ha ritenuto che la convenzione era valida anche in base al nuovo diritto poiché sulla base dell’art. 10 cpv. 3 tit. fin. CC essa non pregiudica i diritti alla legittima di figli non comuni e dei loro discendenti.
a) Dal fascicolo processuale si evince anzitutto che il 23 luglio 1986 la Delegazione tutoria di __________ ha comunicato all’avv. __________ __________, patrocinatore delle appellanti, di avere esaminato e approvato la nota convenzione (doc. A). La censura relativa alla carenza di approvazione rasenta pertanto la temerarietà.
b) Per quanto riguarda la tutela della porzione legittima dei discendenti comuni il Tribunale federale, modificando la sua precedente giurisprudenza, aveva invero stabilito a suo tempo che l’attribuzione dell’intero aumento coniugale al coniuge superstite era riducibile se ledeva la quota legittima dei discendenti (DTF 102 II 313, 106 II 277). Se non che, il nuovo diritto matrimoniale entrato in vigore il 1° gennaio 1988 prevede espressamente che le convenzioni con cui è pattuita una diversa ripartizione dell’aumento non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti (art. 216 cpv. 2 CC). L’art. 10 tit. fin. CC riprende in sostanza il medesimo principio. Certo, anche dopo l’introdu-zione del nuovo diritto matrimoniale il Tribunale federale ha avuto ancora modo di ribadire che simili convenzioni possono essere soggette a riduzione se pregiudicano la quota legittima dei discendenti (DTF 115 II 321 consid. 3; 116 II 243), ma a prescindere dal fatto che per discendenti non devono intendersi necessariamente i discendenti comuni, in entrambi i casi citati si trattava di rivendicazioni di figli non comuni. Nel caso di discendenti comuni, come in concreto, la volontà del legislatore di escludere la riduzione in caso di lesione della quota legittima è chiara e non lascia spazio a interpretazioni (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 56 ad art. 216 CC; Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, pag. 393; Piotet in: RSJ 86/1990 pag. 41). Nella fattispecie risulta dalla perizia Germann che tutta la sostanza coniugale, salvo il ricavato della vendita del fondo n. __________ RFD di __________, è costituita da aumenti. A ragione dunque il Pretore ha estromesso tutti gli attivi inseriti nell’inventario dell’8 settembre 1994. L’appello su questo punto è di conseguenza infondato.
Le appellanti sostengono che in sede di inventario __________ __________ ha rivendicato 13/16 dell’asse successorio, riconoscendo la legittima delle figlie, ciò che contrasterebbe con la domanda n. 1 della petizione, intesa ad accertare che tutti i beni inventariati sono costituiti da aumenti. Ora, a prescindere dal fatto che tale contestazione è tardiva poiché sollevata per la prima volta in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), nel caso specifico non è in discussione la quota legittima delle appellanti sui beni propri del defunto padre. Del resto __________ __________ con la petizione ha chiesto di accertare che gli attivi inventariati sono aumenti della sostanza coniugale, e di estrometterli quindi dall’inventario poiché di sua proprietà, di modo che non è data a divedere nessuna diversità nelle domande. Si aggiunga che nel Cantone Ticino la procedura di divisione ereditaria si scinde in tre fasi essenziali (Rep. 1971 pag. 252, 1962 pag. 170): le prime due fasi, relative all’accertamento del diritto della divisione e alla determinazione della consistenza ereditaria (art. 475-479 CPC), hanno carattere preliminare: l’una è intesa a verificare che il richiedente abbia qualità di erede e che non sussistano impedimenti alla divisione (norme legali o clausole testamentarie), l’altra è volta a chiarire che cosa suddividere. Solo l’ultima fase, quella della divisione effettiva (art. 480 segg. CPC), che riguarda come ripartire, ha per effetto di attribuire agli eredi la corrispondente quota della successione. Ne discende che solo in quella fase saranno determinate le eventuali rispettive quote, di modo che l’appello è nuovamente destinato all’insuccesso.
Il Pretore ha rilevato che la particella n. __________ RFD di __________ era un bene proprio del defunto, poiché gli era stata ceduta nel 1970 dal fratello come corrispettivo della cessione delle ragioni ereditarie nella successione dei genitori. Egli ha accertato che, sebbene tale fondo sia stato venduto il 19 maggio 1984 per fr. 100’000.–, l’importo non è stato rinvenuto nei beni del defunto, ragione per cui non è stato inserito nell’inventario. Le appellanti sostengono che tale importo non può che essere finito sui libretti di risparmio e negano che possa essere stato impiegato per estinguere altri debiti. Esse sostengono inoltre che le dichiarazioni della madre durante l’interrogatorio formale non sono credibili e ritengono che quest’ultima abbia operato diversi spostamenti sui libretti di risparmio prima e dopo la morte del marito per danneggiarle.
Ora, è possibile che __________ __________ sia stata reticente nelle sue risposte in occasione dell’interrogatorio formale, ma ciò non dimostra ancora la tesi delle appellanti. Dal fascicolo processuale si evince che il conto cifrato presso la __________ __________ di __________ è stato aperto il 27 agosto 1985 con un versamento di fr. 3’117.– della __________ assicurazioni, mentre il libretto di risparmio “terza età” intestato a __________ __________ presso l’__________ di __________ è stato aperto il 3 luglio 1991 con il deposito di fr. 29’039.05 (fascicolo edizioni). Tali conti sono dunque successivi – e di molto tempo – alla vendita della particella __________ RFD di . Inoltre l’atto notarile menziona che il compratore aveva già versato l’importo di fr. 99’000.– al momento della firma del rogito. In base a simili dati non si può pertanto concludere nel senso voluto dalle appellanti. Sulla destinazione di questa somma nulla è dato di sapere e in mancanza di qualsiasi elemento probatorio le argomentazioni delle appellanti cadono nel vuoto. Dagli atti, inoltre, risulta unicamente che il 20 maggio 1992 __________ __________ ha estinto il conto risparmio “terza età” e che l’11 settembre 1992 __________ __________ ha prelevato dal conto __________ di __________ fr. 41’000.– per depositarli su un libretto all’ di __________. In circostanze siffatte non è dato di vedere quali siano le manovre messe in atto dalla madre per danneggiare le due figlie, di modo che su questo punto la sentenza del Pretore merita conferma.
Le appellanti affermano che gli oggetti inventariati come n. 26, 28, 30, 31, 32, 33 e 34 non possono costituire patrimonio della sola madre. Come si è visto però (consid. 2), tutti i beni inventariati, salvo il provento della vendita del fondo __________ RFD di __________, costituiscono aumenti della sostanza coniugale, di esclusiva spettanza della moglie in virtù della nota convenzione. Essa poteva pertanto disporne liberamente. Lo stesso vale per il provento della vendita delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, già appartenenti ai coniugi in ragione di metà ciascuno (perizia Germann pag. 3 e 5). Si aggiunga che, contrariamente alla tesi delle appellanti, la procedura seguita non è quella di camera di consiglio, bensì quella accelerata (art. 389 segg. CPC), che non prevede particolari limitazioni nei mezzi di prova. Ciò posto, l’appello non merita su questo punto quindi ulteriore disamina.
Le appellanti contestano infine sia il valore litigioso della causa promossa dalle appellate sia le ripetibili assegnate dal Pretore.
a) Per quanto riguarda il valore litigioso esse ritengono che per determinare il valore della particella n. __________ RFD di __________ il Pretore avrebbe dovuto attenersi a quello di stima (fr. 104’960.–). Il primo giudice ha fissato tale valore riprendendo quello di fr. 170’000.–, corrispondente alla metà del valore del fondo in questione, desumibile dall’inventario. Ora, è vero che per calcolare il valore di un immobile il Pretore può, in difetto di altre indicazioni, legittimamente attenersi al valore di stima (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 9). Dagli atti risulta tuttavia che lo stesso __________ __________, dando seguito a un incarico del patrocinatore delle appellanti, ha indicato in fr. 340’000.– il valore di mercato del fondo in questione (inserto A all’inventario 8 settembre 1994). Non vi sono dunque ragioni per scostarsi dalla valutazione del Pretore.
b) Per quanto riguarda il calcolo delle ripetibili, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che in caso di contestazioni patrimoniali l’appellante non può limitarsi a pretese indeterminate, ma deve cifrare le sue conclusioni (Rep. 1985 pag. 95 consid. 1; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 309), tranne che il Pretore abbia completamente omesso di statuire sulla domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 309). Analogo principio vige, del resto, sul piano federale (Messmer/ Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 420, n. 1.4.1.2 ad art. 55). In concreto le appellanti si limitano a definire severa la fissazione delle ripetibili, ma non dicono a quanto esse dovrebbero ammontare, ossia in che misura dovrebbero essere riformate le indennità stabilite dal Pretore (fr. 6000.–). Al proposito il ricorso non adempie perciò i requisiti minimi dell’art. 309 cpv. 1 lett. e CPC e dev’essere dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC). Si aggiunga che, come indicato in precedenza, la procedura seguita non è quella di camera di consiglio e che per l’art. 13 della tariffa dell’Ordine degli avvocati, ancorché non vincolante per il giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 150), l’onorario per le cause in procedura accelerata è quello normale, calcolato come agli art. 8 e segg. della tariffa stessa. Ciò posto, l’appello, infondato, deve essere respinto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia : 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata confermata
a) tassa di giustizia fr. 1’450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’500.–
sono posti in solido a carico delle appellanti, che rifonderanno alle controparti – sempre con vincolo di solidarietà – fr. 2’000.– complessivi per ripetibili d’appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria