Incarto n. 11.96.00137
Lugano, 5 settembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione dell’8 giugno 1995 da
__________ __________, nata , __________ () (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dalla lic. iur. __________ __________, studio avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 2 settembre 1996 presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 14 agosto 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ __________ con le osservazioni all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1970), cittadino portoghese, e __________ __________ (1963), cittadina italiana, si sono sposati a __________ (__________) il __________ 1991. Entrambi gli sposi risiedevano in Svizzera già prima del matrimonio. Dall’unione è nata una figlia, __________, il __________ 1992. Il marito era __________ presso l’im-presa __________ di __________. La moglie ha lavorato al __________ __________ a __________ fino al maggio del 1991, dopo di che è passata come __________ alle dipendenze della __________ __________, a . __________, attività cessata dieci settimane prima della nascita della figlia. Il 6 luglio 1993 __________ __________ __________ ha chiesto al Pretore di Locarno Campagna il tentativo di conciliazione e nell’agosto successivo ha ottenuto di essere riassunta, a tempo parziale, dalla __________ __________ (per una media di venti ore la settimana). Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 24 agosto 1993 e da allora i coniugi vivono separati. Due altri tentativi di conciliazione, tenutisi il 13 settembre 1994 e il 27 giugno 1995, sono rimasti senza esito.
B. L’8 giugno 1995 __________ __________ __________ ha promosso azione di divorzio, postulando l’affidamento a sé della figlia per la cura e l’educazione, un contributo indicizzato di fr. 400.– mensili per sé e di fr. 600.– per la figlia (aumentati a fr. 770.– dopo il settimo anno di età, a fr. 850.– dopo il dodicesimo e a fr. 1’100.– dopo il sedicesimo), oltre contributi provvisionali arretrati per fr. 900.– e la pronuncia della separazione dei beni (recte: la liquidazione del regime matrimoniale). __________ __________ ha aderito alla petizione, ma ha negato ogni contributo alla moglie e ha offerto alla figlia un contributo mensile di fr. 500.– indicizzati (aumentati a fr. 550.– dopo i 7 anni, a fr. 600.– dopo i 13 anni e a fr. 650.– dopo i 17 anni), assegni familiari compresi.
C. Chiusa l’istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 4 luglio 1996 l’__________ ha ribadito le proprie domande, tranne portare a
fr. 800.– mensili indicizzati il contributo alimentare chiesto per sé. Il convenuto ha ribadito nel suo memoriale conclusivo del
28 giugno 1996 quanto prospettato nella risposta. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
D. Con sentenza del 14 agosto 1996 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato la figlia alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha condannato __________ __________ __________ a versare un contributo indicizzato per l’attrice (art. 152 CC) di fr. 210.– mensili fino al 30 novembre 1998 e di fr. 50.– mensili dopo di allora, così come un contributo indicizzato per la figlia di
fr. 800.– mensili fino al 30 novembre 1998, di fr. 960.– mensili fino al 30 novembre 2004, di fr. 985.– mensili fino al 30 novembre 2008 e di fr. 1180.– mensili fino al 30 novembre 2010, assegni familiari compresi, respingendo ogni altra domanda. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria e non sono state prelevate tasse né spese, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza predetta __________ __________ __________ è insorto con un appello del 2 settembre 1996 nel quale chiede che – conferitogli il beneficio dell’assistenza giudiziaria – il contributo alimentare per la moglie sia soppresso e quello per la figlia ridotto a fr. 725.– mensili indicizzati fino ai 7 anni di età, a fr. 900.– fino ai 12 anni, a fr. 950.– fino ai 16 anni e a fr. 1140.– fino ai 18 anni. Nelle sue osservazioni del 30 settembre 1996 __________ __________ __________ insta a sua volta per il beneficio dell’ assistenza giudiziaria, proponendo di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. I documenti introdotti per la prima volta in appello non sono ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti o mezzi di prova nuovi in sede di ricorso e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, rette dal principio inquisitorio (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). Nuove allegazioni possono essere considerate in tal caso – a titolo eccezionale – ove servano a ridefinire il fabbisogno del figlio, ma solo verso l’alto, poiché il principio inquisitorio giova in primo luogo al figlio minorenne, non ai genitori (DTF dell’11 marzo 1993 in re C., consid. 2b, REP 1994, pag. 237, consid. 2b). In concreto l’attestato accluso all’appello del convenuto e la lettera allegata alle osservazioni dall’attrice non hanno simili finalità e sono quindi inammissibili. Dandosi cambiamenti di apprezzabile rilievo e durevolezza circa i redditi o i fabbisogni, spetterà all’ex coniuge che intende ottenere una riduzione degli obblighi di mantenimento postulare una modifica dell’assetto contributivo davanti al Pretore (art. 153 cpv. 2 e 157 CC), non alla Camera civile di appello statuire per la prima volta, sostituendosi d’autorità al primo grado di giurisdizione (identico principio vale, del resto, anche sul piano cautelare: Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza).
a) Come ha rilevato il Pretore, il coniuge cui sono affidati figli per la cura e l’educazione può essere tenuto a esercitare – in linea di principio – soltanto un’attività lucrativa a tempo parziale, e ciò fino al momento in cui il figlio minore compirà 16 anni (DTF 115 II 10 nel mezzo con richiamo a DTF 109 II 286; Hausheer/Kocher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 269 n. 05.76 con riferimento anche a DTF 111 II 306). Per determinare quale grado di occupazione si possa equamente pretendere, nelle circostanze specifiche, dal coniuge affidatario che già esercita un’attività lucrativa, bisogna dipartirsi dall’attività svolta (Hausheer/Kocher, op. cit., pag. 292 n. 05.135). La questione è pertanto di sapere se, in concreto, sia il caso di imporre all’attrice – la quale già lavora a metà tempo – un ulteriore reddito (virtuale) del 10-20%.
b) Se in concreto l’attrice guadagnasse fr. 2000.– mensili netti (come auspica l’appellante) e il contributo in suo favore ammontasse a fr. 210.– mensili (come ha stabilito il Pretore), l’attrice stessa riuscirebbe a coprire il proprio fabbisogno di fr. 2115.– mensili (non contestato: sentenza, consid. 6) con un margine di fr. 95.– mensili. Un vantaggio finanziario tanto esiguo da parte dell’appellante non prevale sicuramente sull’interesse della figlia, quanto meno per i primi 7 anni di età, a essere accudita personalmente dalla madre nella misura del 50 anziché del 30-40%. Giovi ricordare che, secondo la giurisprudenza già evocata, di massima una madre senza attività lucrativa cui sono affidati figli per la cura e l’educazione può essere tenuta a trovare – o a ritrovare – un lavoro a tempo parziale solo quando il figlio minore compirà 10 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c). Nel caso in esame __________ lavora già mediamente a metà tempo – ciò che del resto appare indispensabile, vista la situazione finanziaria del convenuto – e non sarebbe equo imporle un maggior grado di occupazione solo per consentire all’appellante un risparmio, nell’ipotesi a lui più favorevole, di fr. 95.– mensili. Quanto all’attestato che l’attrice ha conseguito (non si sa quando) presso la scuola ____________________, non è dato a divedere – né l’appellante precisa con un solo esempio concreto – quale maggior guadagno tale diploma permetterebbe di ritrarre all’atto pratico lavorando a metà tempo nel settore turistico in Ticino.
c) Al momento in cui la bambina compirà i 7 anni, l’argomenta-zione dell’appellante appare finanche priva di oggetto. Seppure l’attrice guadagnasse fr. 2000.– mensili netti, con il contributo mensile di fr. 50.– in suo favore fissato dal Pretore dopo il 1° dicembre 1998 (per di più oggetto di appello, come quello di fr. 210.– che precede), essa non riuscirebbe ugualmente a coprire il proprio fabbisogno mensile di
fr. 2115.–. Non potrebbe quindi, come sia, contribuire al mantenimento in denaro della figlia e il convenuto non ne trarrebbe alcuno sgravio economico. Ne segue che, su questo primo punto, l’appello è destinato all’insuccesso.
La doglianza non può essere condivisa. Il guadagno netto di
fr. 3870.– mensili accertato dal Pretore corrisponde a quanto l’appellante percepiva effettivamente come manovale presso l’impresa __________ di __________. Il calcolo non è per altro rimesso in discussione (sentenza, consid. 4b). È vero che, al momento in cui il Pretore ha giudicato, il futuro professionale immediato dell’appellante presso quella ditta appariva incerto (verbali, pag. 6). Se non che, il guadagno imputabile a una parte non è necessariamente quello conseguito presso un determinato datore di lavoro; decisivo è il reddito che l’interessato può ragionevolmente ottenere dando prova di buona volontà sul mercato dell’impiego (DTF 119 II 316 consid. 4a). La prognosi del giudice è a medio termine e si fonda sulle previsioni al momento del divorzio; situazioni che possono ritenersi transitorie, come ad esempio una temporanea in capacità di guadagno, non bastano a sminuire la capacità lucrativa (Bühler/ Spühler, in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 33 ad art. 151 CC).
Che il ramo dell’edilizia soffra attualmente, nel Ticino, di un ristagno economico considerevole è indubbio. L’appellante è nondimeno un uomo giovane (nato il __________ 1970) e, per quanto risulta dagli atti, in buona salute. Il suo datore di lavoro ha confermato di averlo assunto come manovale, ma che l’interessato sa fare anche il __________, l’____________________“insomma un po’ di tutto”, compresi lavori pesanti, soggiungendo che proprio per queste capacità lo aveva ingaggiato (verbali, pag. 6). Nelle circostanze descritte le notorie difficoltà in cui si trova il settore edile non pregiudicano oltre misura le possibilità dell’appellante di trovare un impiego. Egli non ha una formazione specialistica, confinata a possibilità di assunzione ridotte. La sua relativa polivalenza può consentirgli di lavorare anche in altri settori dell’industria e del commercio. Ciò premesso, il reddito netto di fr. 3870.– mensili calcolato dal Pretore può senz’altro ritenersi quanto l’appellante è ragionevolmente in grado di guadagnare facendo prova di buona volontà sul mercato dell’impiego. Anche a tale proposito l’appello manca perciò di consistenza.
fr. 5.–. Ora, secondo la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo pubblicata dalla Camera di esecuzioni e fallimenti (Rep. 1993 pag. 266), il minimo vitale va effettivamente maggiorato, in caso di professione gravosa, da fr. 3.– a fr. 6.– il giorno (cifra 2.4.1). Entro il minimo e il massimo di tale indennità la valutazione rientra tuttavia nella latitudine di apprezzamento del Pretore, censurabile solo per eccesso o per abuso. Nella fattispecie l’indennità minima ammessa dal Pretore non configura estremi del genere, tanto meno se si pensa che è conforme alla tabella dei minimi di esistenza e che il reddito di fr. 3870.– mensili accertato dal primo giudice non si riferisce a lavori necessariamente pesanti, ma a impieghi che all’occasione possono rivelarsi tali. Non vi è quindi ragione per intervenire al proposito.
a) Secondo la consolidata prassi di questa Camera il fabbisogno dei figli si determina in base alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, adattate di caso in caso alle particolarità del caso specifico (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5). Il Pretore si è attenuto a tale principio, facendo capo alle raccomandazioni più recenti (RDT 51/1996 pag. 33), che per un figlio unico prevedono un fabbisogno complessivo di fr. 1200.– mensili fino al 7° compleanno, di fr. 1280.– mensili fino al 17° compleanno e di fr. 1460.– mensili dopo di allora. Visto il modesto reddito dei genitori, egli ha ridotto tale fabbisogno del 15% circa, togliendo anche metà della posta “cura e educazione”, prestata in natura dalla madre (nella mezza giornata in cui non lavora). Donde, in sintesi, un fabbisogno della figlia __________ di fr. 800.– mensili fino al 7° compleanno. Per le altre fasce d’età egli ha proceduto seguendo lo stesso metodo.
b) L’appellante chiede – in sintesi – che il fabbisogno previsto dalle citate raccomandazioni sia ridotto non del 15%, come ha fatto il Pretore, bensì del 25%. La richiesta non è giustificata. Certo, in astratto le cifre indicate dalle predette raccomandazioni potrebbero anche essere ridimensionate del 25% (che è in ogni modo il massimo prospettabile: edizione 1988, pag. 8 a metà). A parte il fatto però che quando ha giudicato il Pretore le somme figuranti nelle raccomandazioni erano già lievitate di 0,4 punti (indice nazionale dei prezzi al consumo del novembre 1995: 102.8; indice del luglio 1996: 103.2), in concreto il reddito netto dei genitori è pur sempre di fr. 5570.– mensili complessivi, ossia l’80% circa del reddito di riferimento (circa fr. 6950.– mensili). Una riduzione del 25% è quindi esclusa. Oltre a ciò, il Pretore ha rinunciato ad aggiungere al fabbisogno in denaro della figlia – contrariamente a quanto sembra evincersi dalla sentenza impugnata (consid. 5) – la retta dell’asilo nido (fr. 200.– mensili non contestati), che di regola va sommata al fabbisogno in denaro (edizione 1988 delle raccomandazioni, pag. 6). Gli importi di fr. 800.–, fr. 960.–, fr. 985.– e fr. 1180.– mensili fissati dal Pretore equivalgono, in effetti, all’85% del fabbisogno nominale (previa riduzione a metà della posta “cura ed educazione”), senza alcuna aggiunta. In siffatte condizioni non vi è alcun motivo di ridurre il fabbisogno in misura superiore a quella decisa nella sentenza impugnata. Ne segue che l’appello si rivela, una volta di più, senza fondamento.
La rendita che il Pretore ha assegnato all’__________ vita natural durante sulla scorta dell’art. 152 CC non è litigiosa. Per vero ci si potrebbe domandare se oltre i 16 anni della figlia tale prestazione di indigenza sia ancora giustificata. Si potrebbe ragionevolmente presumere infatti che a quel momento l’attrice (nata il 14 giugno 1963), in buona salute, riprenda un’attività a tempo pieno, tanto più che nella fattispecie la vita in comune dei coniugi è durata meno di due anni e che l’attrice ha sospeso l’attività di __________ per meno di un anno (cfr. 114 II 9). Il matrimonio non sembra quindi averle arrecato rilevanti pregiudizi professionali. Sia come sia, la questione può rimanere aperta. La durata del contributo, infatti, non forma oggetto di appello (contestato è solo il suo ammontare). Dandosene le premesse, del resto, al momento in cui l'attrice sarà in grado di sopperire essa medesima al proprio fabbisogno l’appellante potrà ancora chiedere al giudice di modificare la sentenza di divorzio (art. 153 cpv. 2 CC).
Gli oneri processuali del sindacato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non può essere accolta, il ricorso apparendo privo di buon esito sin dall’inizio (art. 157 CPC). Quanto all’assistenza giudiziaria postulata dall’attrice, l’attribu-zione di ripetibili renderebbe la domanda – di per sé – senza oggetto. Dato nondimeno che la relativa indennità appare di difficile (se non impossibile) incasso, si giustifica di concedere ugualmente all’appellata il gratuito patrocinio (art. 159 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ è respinta.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili di appello.
__________ è ammessa al beneficio dell’assisten-za giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ __________, __________.
– lic. iur. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria