Incarto n. 11.95.00098

Lugano 18 maggio 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della presidente Epiney-Colombo, astenutasi)

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __________ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con istanza del 1° settembre 1993 da

__________, nata __________, __________, (patrocinata dall’avv. __________, __________),

contro

__________, __________, (patrocinato dall’avv. __________, __________),

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

  1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 2 maggio 1994 di __________ __________ contro il decreto emesso il 19 aprile 1994 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

A. __________ __________ (1954) e __________ nata __________ (1961) si sono sposati a __________ il __________ 1981; dalla loro unione è nato il figlio __________ (1987). Il marito è titolare di una ditta di pittura, mentre la moglie, di formazione parrucchiera, dal mese di novembre 1993 lavora quale donna delle pulizie.

B. L’11 luglio 1989 la moglie ha instato per il tentativo di conciliazione, che ha avuto luogo senza esito il 6 dicembre 1989. Nel frattempo il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, adito dalla moglie il 14 luglio 1989, con decreto del 23 novembre 1989 ha obbligato __________ __________ a versare un contributo alimentare di fr. 600.– per il figlio e di fr. 1’500.– per la moglie. (inc.. __________).

L’azione di divorzio introdotta dal marito il 7 dicembre 1989 è stata stralciata dai ruoli dal Pretore per intervenuta perenzione processuale con decreto del 6 agosto 1993 (inc. __________DSA).

C. Il 1° settembre 1993 __________ __________ ha nuovamente instato per il tentativo di conciliazione e con istanza dello stesso giorno ha chiesto l’adozione di misure provvisionali tendenti alla condanna del marito al versamento di un contributo per sé e il figlio di complessivi fr. 2’500.–. Con decreto supercautelare del 2 settembre 1993 il Segretario assessore, in luogo e vece del Pretore, ha fissato in fr. 700.– mensili il contributo a favore del figlio e in fr. 1’500.– quello per la moglie.

Il 16 settembre 1993 __________ __________ ha presentato un’istanza di revoca di misure provvisionali chiedendo l’esonero da qualsiasi contributo a favore della moglie. All’udienza del 12 ottobre 1993, indetta per il contraddittorio, le parti hanno mantenuto le proprie domande.

Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 1° febbraio 1994 le parti hanno ribadito le proprie richieste di giudizio.

D. Statuendo il 19 aprile 1994 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha parzialmente accolto l’istanza fissando in fr. 700.– il contributo alimentare a favore del figlio __________ e in fr. 1’500.– dal mese di settembre 1993 al mese di aprile 1994 e di fr. 1’000.– a partire dal mese di maggio 1994 quello per la moglie. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico della moglie in ragione di 1/3 e a carico del marito in ragione di 2/3 con obbligo per quest’ultimo di rifondere fr. 250.– a titolo di ripetibili.

E. Insorto contro il predetto decreto con appello del 2 maggio 1994, __________ __________ chiede in riforma del querelato giudizio, in via principale, di respingere la richiesta di contributo favore della moglie, in via subordinata di riconoscerle un contributo imprecisato dal mese di settembre 1993 e in via ancor più subordinata di riconoscerle un contributo alimentare di fr. 1’500.– unicamente sino alla fine del mese di ottobre 1993.

Nelle sue osservazioni del 10 giugno 1994 __________ __________ chiede la reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato.

Considerando

in diritto:

  1. Il primo giudice ha confermato sostanzialmente, per il lasso di tempo intercorso dalla nuova istanza volta al tentativo di conciliazione (1° settembre 1993) fino all’emanazione del decreto (aprile 1994), l’assetto cautelare già stabilito il 23 novembre 1989 nell’ambito della precedente causa, estintasi per perenzione processuale. Dopo avere determinato il fabbisogno della moglie in fr. 2000.– mensili, egli ha imputato a quest’ultima il reddito di fr. 500.– mensili ch’essa aveva cominciato a conseguire nel novembre del 1993 come donna delle pulizie (salvo rimanere completamente inabile al lavoro per infortunio nei mesi di febbraio e marzo
  1. e ha fissato quindi un contributo di fr. 1500.– mensili a carico del marito. Egli ha ritenuto nondimeno che dall’aprile del 1994 (data del decreto) la moglie poteva senz’altro aumentare la sua attività lavorativa e guadagnare fr. 1000.– mensili, ciò che giustificava una riduzione del contributo in suo favore a fr. 1000.–
  1. L’appellante si duole della circostanza che sebbene con decreto del 23 novembre 1989 sia stato imposto alla moglie un aumento dell’attività lavorativa, essa ha unicamente trovato un’attività parziale quale donna delle pulizia percependo fr. 500.– mensili. Egli lamenta inoltre che il contributo alimentare sia stato fissato in fr. 1’550.– per il periodo dal mese di settembre 1993 al mese di aprile 1994, poiché dal mese di novembre 1993 essa ha trovato un’attività lavorativa a tempo parziale. In definitiva l’appellante ritiene che la moglie sia in grado di far fronte al proprio sostentamento senza obbligarlo a versare un contributo alimentare.

  2. L’appellante non contesta invero il contributo alimentare di fr. 700.– stabilito dal primo giudice per il figlio __________. A questo proposito va rilevato che l’accordo di genitori in merito al contributo alimentare dovuto ai figli non dispensa il giudice di ogni grado da una verifica dell’ammontare nell’interesse della prole (Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 34 ad art. 146), trattandosi di una questione sottratta alla libera disposizione delle parti. Per la determinazione del contributo alimentare per i figli vige infatti la massima ufficiale e il giudice non è vincolato alle domande delle parti né in prima né in seconda istanza (Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 253 ad art. 145). In concreto, tenuto contro delle raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, il contributo alimentare per __________ appare a prima vista adeguato alla situazione dei genitori e non necessita quindi di un correttivo d’ufficio in appello.

  3. Giusta l’art. 163 CC l’obbligo di mantenimento della famiglia non incombe più prioritariamente al marito, ma ai coniugi in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, così che la moglie non ha più una pretesa legale a essere di principio esentata dall’obbligo di assolvere un’attività lavorativa prestando il suo contributo con il governo della casa. In caso di separazione o di divorzio, il coniuge che non aveva sino ad allora esercitato un’attività lucrativa o che l’aveva esercitata solo in misura limitata, può infatti essere tenuto, a seconda delle circostanze (in particolare dell’età, della formazione professionale, dello stato di salute, del ruolo svolto in precedenza nell’ambito familiare e della durata del matrimonio) a riprendere o a estendere la propria attività lavorativa. Un tale obbligo può segnatamente intervenire nel caso in cui il reddito del marito non è sufficiente a coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche distinte (DTF 114 II 302 consid. 3a). Dopo la separazione dei coniugi consecutiva all’introduzione di una domanda di divorzio, l’obbligo di mantenimento sussiste indipendentemente da qualsiasi colpa esclusiva o preponderante del coniuge richiedente (DTF 118 II 226 consid. 2aa). Solo in casi del tutto eccezionali la pretesa di mantenimento di un coniuge può essere esclusa per abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC). La dottrina e la giurisprudenza ammettono in generale che il concubinato rappresenta uno dei casi di crassa violazione dei doveri coniugali del coniuge richiedente (loc. cit.). Nella fattispecie la circostanza, contestata e non comprovata, che la moglie, è colpevole della disunione poiché avrebbe allacciato una relazione extraconiugale, non esclude - per ciò solo - la possibilità di chiedere al marito un contributo alimentare, ragion per cui la sua richiesta non può essere considerata abusiva.

  4. Sostiene l’appellante che la moglie ha sempre esercitato un’attività lavorativa, in particolare quale parrucchiera a domicilio. Dal fascicolo processuale risulta che la moglie durante l’unione coniugale ha esercitato a domicilio tale professionale percependo negli anni 1985/88 un reddito annuo di fr. 3’000.– (cfr. dichiarazioni fiscali doc. E e G inc. n. __________DSA; decreto 23 novembre 1989 pag. 7 in alto).

Nel corso della precedente procedura provvisionale il Pretore non aveva imputato alla moglie il reddito ottenuto da questa sua attività, ma le aveva ingiunto di cercare un alloggio che le permettesse di esercitare la sua attività a domicilio e l’aveva esonerata dall’obbligo di aumentare l’attività fino al momento in cui il figlio non avrebbe iniziato la scuola materna (decreto 23 novembre 1989, pag. 7).Che la moglie non abbia intrapreso nulla per trovare una nuova attività può quindi essere condiviso (doc. N e O). Certo, essa non ha cercato un’occupazione quale parrucchiera, ma nelle condizioni attuali di mercato è notoriamente difficile trovare lavoro in quel ramo (circostanza per altro ammessa dal marito all’udienza di discussione finale del 1° febbraio 1994). D’altronde, ritenuto che essa ha praticamente sempre esercitato al proprio domicilio, si può prescindere dall’esigere dall’interessata di dovere trovare un’occupazione presso terze persone. In merito al reddito da lei percepito, va rilevato che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che in pendenza di separazione o di divorzio i coniugi hanno il diritto di mantenere per principio, nella misura in cui ciò sia possibile, il livello di vita anteriore alla cessazione della comunione domestica (DTF 114 II 26).Nella fattispecie la moglie esercitava, durante la comunione domestica, l’attività di parrucchiera al proprio domicilio, guadagnando fr. 250.– mensili. Dopo la separazione di fatto, visto che il reddito coniugale era sufficiente a coprire il fabbisogno delle due nuove economie domestiche, non vi era ragione perché la moglie fosse tenuta ad aumentare la sua attività lavorativa, quanto meno in costanza di matrimonio. Ogni coniuge ha per principio - si è visto - il diritto di mantenere il tenore di vita anteriore alla cessazione della comunione domestica. Nel decreto appellato il Segretario assessore ha imputato alla moglie un reddito potenziale di fr. 1000.– mensili. Tale decisione non essendo stata impugnata dall’interessata, non occorre vagliarne la legittimità. Basti rilevare che un ulteriore aumento del guadagno preteso dalla moglie - ed è quanto in definitiva auspica il marito - non si giustifica, i redditi attuali dei coniugi bastando a finanziare gli oneri delle due economie domestiche separate, come si spiegherà ancora in appresso (consid. 6b).

  1. a) La metodica per il calcolo del contributo alimentare dovuta da un coniuge all’altro, è stabilita dal diritto federale e va applicata d’ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Si procede dapprima alla determinazione del fabbisogno di tutta la famiglia, prendendo come punto di partenza per le necessità dei coniugi i minimi esistenziali fissati secondo i principi validi in materia esecutiva (DTF 114 II 304; SJ 1992 380). Nel fabbisogno minimo va inoltre tenuto conto dei rispettivi oneri fiscali per il corrente periodo d’imposta e dei premi d’assicurazione relativi alla copertura di rischi d’interesse per l’intera comunione domestica (DTF 114 II 393; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 11 ad art. 163). L’eccedenza che dovesse risultare dopo aver dedotto dal reddito complessivo della famiglia la somma dei fabbisogni dei coniugi e dei figli, va ripartita tra i coniugi in linea di principio in ragione di metà ciascuno (DTF 119 II 319; 114 II 31 consid. 7; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit. n. 26 ad art. 176).

Da questo profilo il decreto impugnato, che trascura il metodo di calcolo predetto (pur evocandolo a pag. 4 in fondo), disattende il diritto federale

b) Nel caso concreto i rispettivi fabbisogni, pur essendo relativi al 1989, non sono stati contestati e le poste non considerate (oneri fiscali) possono essere prudenzialmente compensate con quelle che devono ritenersi già incluse nel minimo esistenziale (elettricità, telefono, ecc.). Non vi è ragione quindi, a un giudizio meramente sommario, di scostarsi da tali fabbisogni (fr. 2000.– mensili per la moglie e fr. 4560.– per il marito). Il reddito del marito, a sua volta non contestato, ascende a fr. 6666.– mensili (decreto del 23 novembre 1989, pag. 6 seg.).

Applicando il metodo di calcolo illustrato dinanzi al caso concreto si ottiene un reddito coniugale di fr. 7666.– mensili (guadagno del marito più guadagno potenziale della moglie) e un fabbisogno familiare di fr. 7260.– mensili (fabbisogni dei coniugi, più il fabbisogno del figlio di fr. 700.- mensili) ne risulta un’eccedenza di fr. 406.– mensili, che va divisa a metà fra le parti. Il contributo alimentare per la moglie ammonterebbe, ciò premesso, a fr. 1200.– mensili arrotondati (reddito del marito, meno fabbisogno del marito, meno fabbisogno del figlio, meno metà eccedenza). La moglie non avendo impugnato il contributo di fr. 1000.– mensili stabilito dal primo giudice a decorrere dal maggio 1994, su questo punto il decreto impugnato dev’essere confermato.

  1. Rimane la controversa legata all’ammontare del contributo (fr. 1500.– mensili) stabilito dal primo giudice per il lasso di tempo compreso tra settembre del 1993 e aprile del 1994. Anzitutto va precisato che nella misura in cui l’appellante chiede - a titolo subordinato - una riduzione del contributo secondo il libero apprezzamento di questa Camera, la richiesta è irricevibile. In materia patrimoniale un atto di appello deve contenere l’indicazione cifrata delle domande e non può limitarsi a conclusioni indeterminate senza violare l’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, nota 6 ad art. 309; analogo principio vige del resto sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Dato in ogni modo che l’appellante chiede in via principale la soppressione pura e semplice del contributo sin dal settembre del 1993, si può ritenere che tale domanda comprenda già, a maiore minus, quella di una soppressione meramente parziale o di una semplice riduzione.

Ora, il reddito potenziale di fr. 1000.– mensili che il primo giudice ha imputato alla moglie a decorrere dall’aprile 1994, già di per sé opinabile (v. consid. 5), non può sicuramente essere anticipato nei suoi effetti. D’altro lato non può nemmeno considerarsi sufficiente il guadagno effettivo di fr. 500.– mensili percepito dalla moglie come donna delle pulizie, poichè esso non consente di sopperire alle necessità delle due economie domestiche separate. Come si è detto (consid. 4), quando il reddito conseguito a tempo pieno dal marito non è sufficiente a coprire il fabbisogno della doppia economia domestica venutasi a creare dopo la separazione di fatto, la moglie può essere tenuta a intraprendere a ad aumentare la sua attività lucrativa. Ma ciò non deve eccedere il necessario, proprio perché ogni coniuge deve poter conservare per quanto possibile - come si è ripetuto - il tenore di vita precedente. In concreto si può ragionevolmente pretendere che la moglie aumenti da fr. 500.– a fr. 600.– mensili il suo guadagno, in modo da coprire (insieme con il reddito del marito) il fabbisogno della famiglia. Non essendovi in tali condizioni eccedenza da ripartire (reddito complessivo fr. 7266.– meno fabbisogno complessivo fr. 7260.–), il contributo per la moglie ammonta a fr. 1400.– (fabbisogno personale fr. 200.–, meno il reddito virtuale di fr. 600.–). In parziale accoglimento dell’appello, il decreto impugnato deve quindi essere riformato di conseguenza per il periodo intercorso fra settembre del 1993 e aprile del 1994.

  1. Gli oneri processuali seguirebbero in linea di principio la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante vede parzialmente accolto il suo appello, ma in misura trascurabile per rapporto alla suddivisione delle spese già operata in prima sede. Non si giustifica pertanto di intervenire al riguardo.

In sede di appello, tenuto conto della minima riduzione del contributo alimentare per il periodo da settembre 1993 ad aprile 1994, l’appellante risulta soccombente in misura pressoché totale e deve dunque sopportare i 4/5 degli oneri processuali. Egli dovrà rifondere alla controparte un adeguato importo per ripetibili ridotte di appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

  1. L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così modificato:

“3. A titolo di contributo alimentare __________ __________ verserà alla moglie mensilmente, entro il 5 di ogni mese, i seguenti importi:

fr. 1’400.– da settembre 1993 ad aprile 1994 compreso,

fr. 1’000.– da aprile 1994 in poi.”

Per il resto il decreto rimane invariato.

  1. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr. 50.–

fr. 400.–

da anticipare dall’appellante, sono a suo carico in ragione di 4/5 e dell’appellata in ragione di 1/5. __________ __________ rifonderà inoltre alla controparte fr. 600.– a titolo di ripetibili ridotte di appello.

  1. Intimazione a :

avv. __________, __________

avv. __________, __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.1995.98
Entscheidungsdatum
18.05.1995
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026