Incarto n. 11.95.00072
Lugano 15 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. _____ (azione di divorzio e riconvenzione di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 14 ottobre 1991 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
letti ed esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 12 settembre 1994 presentata da __________ contro la sentenza emessa il 22 luglio 1994 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante il 12 settembre 1994;
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da __________ il 12 ottobre 1994;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ (1947) e __________ nata __________ (1947), entrambi cittadini italiani, si sono sposati a __________ (__________) il __________giugno 1965. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (1966), __________ (1969) e __________ (1970). Il marito è operaio, la moglie, dopo aver lavorato anch’essa come operaia durante l’unione coniugale, è attualmente inabile al lavoro. Nel 1987, dopo che la moglie ha instato per l’adozione di misure cautelari, i coniugi si sono separati una prima volta. La separazione è durata un anno. Nell’autunno 1988 essi si riconciliati e sono tornati a vivere assieme con i figli.
B. Il 1° febbraio 1991 __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale. All’udienza del 5 marzo 1991, indetta per la discussione, __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso lo stesso giorno, e ha postulato l’adozione di misure cautelari. Con decreto del 23 agosto 1991 il Pretore ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 500.-- fino al mese di agosto 1991 e di fr. 750.-- mensili dopo di allora.
C. Il 14 ottobre 1991 __________ ha promosso azione di divorzio chiedendo, oltre allo scioglimento del matrimonio, il riconoscimento di fr. 41’000.-- a titolo di liquidazione del regime matrimoniale. Nella sua risposta del 28 ottobre 1991 __________ si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato la pronuncia della separazione per due anni e il versamento dell’importo di fr. 70’000.-- a titolo di liquidazione del regime dei beni.
Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio, il marito opponendosi alla pronuncia della separazione, la moglie postulando inoltre un contributo alimentare di fr. 1’500.-- mensili.
D. Ultimata l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 28 aprile 1994 __________ ha reiterato la sua domanda di divorzio. __________, nel suo memoriale del 27 aprile 1994, ha riaffermato le conclusioni riconvenzionali, riducendo a fr. 52’025.40 la pretesa in liquidazione del regime dei beni e chiedendo la trattenuta dal salario dal marito a garanzia del pagamento del contributo alimentare a lei dovuto.
E. Con sentenza del 22 luglio 1994 il Pretore ha respinto la domanda di divorzio e ha pronunciato la separazione per la durata di due anni. Il primo giudice ha obbligato __________ a versare alla moglie un contributo mensile di fr. 1’500.-- indicizzato, ordinando al datore di lavoro del marito di trattenere tale importo dallo stipendio, e ha pronunciato la separazione dei beni, riconoscendo a ogni coniuge la proprietà dei beni in suo possesso. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria, anche se il marito è stato tenuto a rifondere alla moglie l’importo complessivo di fr. 5’000.-- a titolo di ripetibili per la petizione e la riconvenzione.
F. Contro la sentenza citata è insorto __________ con un appello del 12 settembre 1994 nel quale chiede che, in riforma del giudizio del Pretore, sia accolta l’azione di divorzio e sia negato alla moglie un contributo alimentare; in via subordinata egli chiede che il contributo alimentare sia ridotto a fr. 500.--, con la revoca dell’ordine di trattenuta dello stipendio. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 1994 __________ propone di respingere il gravame e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto:
L’appellante contesta la causalità nella disunione della sua relazione extraconiugale, asseverando che questa è iniziata dopo la separazione, ciò che esclude una sua colpa. Egli sostiene inoltre che i rapporti coniugali era già turbati dal 1987, allorquando i coniugi si separarono per un anno e che una riconciliazione è da escludere. Il marito considera infine abusiva l’opposizione della moglie, non avendo quest’ultima mai dimostrato una reale volontà di riavvicinamento.
b) Non è contestato che il marito intrattiene una relazione extraconiugale con __________. Ciò premesso, spettava al marito dimostrare che il matrimonio è finito indipendentemente dalla propria colpa; il coniuge che, lasciato il domicilio coniugale, allaccia una relazione stabile, si presume infatti essere responsabile della disunione, a meno che dimostri la preesistenza del dissidio coniugale (Bühler/Spühler op. cit., nota 126 ad art. 142 CC con riferimenti di giurisprudenza). Dagli atti risulta che il matrimonio delle parti ha incontrato difficoltà già nel 1987, allorquando la moglie ha presentato un’istanza per l’adozione di misure cautelari, chiedendo in particolare l’autorizzazione per i coniugi a vivere separati (inc. n. __________/__________richiamato). A sostegno della sua richiesta essa aveva addotto il carattere manesco e autoritario del marito, sfociato in alcuni episodi di violenza fisica nei suoi confronti, e il vizio del coniuge per il gioco d’azzardo, fonte di difficoltà finanziarie. Dopo che i coniugi hanno regolato la loro separazione, nell’autunno del 1988 essi si sono riconciliati e hanno ripreso la comunione domestica (cfr. lettera 8 novembre 1988 avv. __________, inc. n. __________). Il 1° febbraio 1991 la moglie ha nuovamente adito il Pretore del Distretto di Bellinzona postulando l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale e in particolare ha chiesto al giudice la mediazione prevista dall’art. 172 CC. I motivi addotti sono, in sostanza, gli stessi menzionati nell’istanza del 1987 (inc. n. __________). Essa ha indicato inoltre di aver richiesto la consulenza di un’assistente sociale, ma senza esito (cfr. istanza 1° febbraio 1991, pag. 4). Dopo che all’udienza del 5 marzo 1991 la moglie si è dichiarata disposta a lasciare l’abitazione coniugale, il 1° settembre 1991 essa ha preso in locazione un appartamento a __________ (cfr. inc. n. __________richiamato).
c) Dalla testimonianza dei figli delle parti risulta che dopo la riconciliazione del 1988 i litigi tra i coniugi sono stati più frequenti, al punto che a volte il marito picchiava la consorte, e che le discussioni avvenivano per motivi futili (deposizioni __________ e __________ __________). La teste __________ ha avuto modo di riferire che discussioni, anche animate, tra i coniugi erano in atto già prima del 1987, e che queste erano essenzialmente dovute a questioni di soldi. In merito alla relazione sentimentale del marito con __________, la figlia __________ ha riferito che il padre, dopo aver trascorso le feste natalizie del 1990, alla fine di dicembre di quell’anno si era poi trasferito a dormire al piano inferiore dell’abitazione coniugale. Secondo la teste tale trasferimento era in relazione con la scoperta da parte della convenuta di una fotografia dell’amica __________ nella camera del marito, e partendo da tali basi la figlia ha ritenuto di poter far risalire la relazione del padre al dicembre 1990 (verbale del 23 giugno 1992, pag. 11).
b) In conclusione la relazione del marito con __________ costituisce sì una violazione dei doveri coniugali, ma nelle circostanze descritte non può ritenersi una causa preponderante rispetto a tutti gli altri fattori di disunione (art. 142 cpv. 2 CC). L’azione di divorzio proposta dall’attore deve pertanto essere accolta, mentre la domanda di separazione presentata dalla moglie diventa priva d’oggetto (DTF 83 II 169; Bühler/Spühler, op. cit., n. 18 ad art. 146 CC). L’appello, su questo punto, è di conseguenza provvisto di buon diritto.
Nella fattispecie __________ ha postulato solo la separazione dei coniugi per la durata di due anni e il riconoscimento di una pensione alimentare di fr. 1’500.-- fondata sull’art. 163 CC, ma né in prima sede né peraltro in questa essa ha formulato conclusioni sui pregiudizi causati dalla pronuncia del divorzio nel caso di accoglimento della domanda del marito. Né il Pretore, contrariamente a quanto avrebbe dovuto, l’ha invitata a farlo (DTF 95 II 65; I CCA sentenza del 31 luglio 1991 citata; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 866, pag. 174-175). Ora, se per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni, per altro neppure contestata in questa sede, la moglie ha avanzato richieste precise, ciò non è avvenuto per le prestazioni alimentari in caso di divorzio, mentre il marito ha chiesto di essere liberato da ogni obbligo alimentare nei confronti della moglie.
Questa Camera non si trova pertanto nelle condizioni di giudicare su questo punto: ciò che comporta (anche per la salvaguardia del doppio grado di giurisdizione) un rinvio della causa al Pretore affinché, invitata la moglie a presentare le sue domande al proposito, si pronunci in merito. Si aggiunga che le prestazioni di cui agli art. 151 e 152 CC previste, a determinate condizioni, a favore del coniuge innocente costituiscono per lo stesso una protezione economica minore - e giustificatamente, avendo il vincolo cessato di esistere - di quella a favore del coniuge separato: basti pensare che la moglie separata può eventualmente beneficiare del miglioramento della situazione economica del marito, mentre le prestazioni di cui agli art. 151 e 152 CC sono solo suscettibili di riduzione e mai di aumento (art. 153 CC).
In questa sede il marito risulta vincente sul principio del divorzio, ciò che giustifica di porre a carico della moglie la totalità degli oneri processuali, con l’obbligo di rifondere all’appellante un’adeguata indennità per ripetibili. Entrambe le parti hanno postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Tenuto conto della situazione finanziaria del marito, del fatto che l’appello presentava probabilità di esito favorevole e della verosimile impossibilità di incassare l’indennità per ripetibili, la domanda dell’appellante può essere accolta. La convenuta, benché soccombente nella lite, può essere posta anch’essa al beneficio dell’assistenza giudiziaria, la resistenza all’appello non apparendo a prima vista destituita di prospettive favorevoli.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
“1. L’azione principale è accolta ed è pronunciato lo scioglimento per divorzio del matrimonio contratto il __________ giugno 1965 a __________ da __________ e __________.
Le spese di fr. 450.--, con una tassa di giustizia di fr. 1’000.--, sono posti per 1/4 a carico di __________ o, e per 3/4 a carico __________, e per essa al beneficio dell’assistenza giudiziaria dello Stato. __________ rifonderà all’attore l’importo di fr. 1’500.-- per ripetibili ridotte.
L’azione riconvenzionale è dichiarata priva d’oggetto.
Tra i coniugi è pronunciata la separazione dei beni e ognuno di essi è riconosciuto proprietario dei beni di cui è in possesso.
Le spese e la tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale, ritenuta l’ammissione delle parti all’assistenza giudiziaria, restano a carico dello Stato. __________ rifonderà a __________ l’importo di fr. 3’000.-- a titolo di ripetibili.”
II. La causa è rinviata al Pretore del Distretto di Bellinzona per nuovo giudizio nel senso dei considerandi sulle eventuali prestazioni di __________ a favore di __________ in applicazione degli art. 151 e 152 CC.
III. __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
IV. __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
V. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.--
b) spese fr. 50.--
fr. 500.--
sono posti a carico dell’appellata, e per essa a carico dello Stato. __________ rifonderà alla controparte l’importo di fr. 800.-- per ripetibili di appello.
VI. Intimazione a:
avv. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria