Incarto n. 11.95.00067

Lugano 27 novembre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. _____ Ord. (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 15 marzo 1991 da

__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)

contro

__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

  1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 7 aprile 1994 da __________ contro la sentenza emessa il 17 marzo 1994 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

  2. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 19 aprile 1994 da __________ contro la medesima sentenza;

  3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

A. __________ (1941) e __________ (1951) si sono sposati a __________ il __________ maggio 1972. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (1973) e __________ (1975). Il marito lavora per la __________ a __________; la moglie è commessa a tempo parziale presso __________ di __________ e la sera insegna ballo per la scuola __________. I coniugi vivono separati dal mese di ottobre 1990, quando la moglie ha lasciato l’abitazione coniugale per andare a vivere con la figlia in un appartamento a __________.

B. Il 24 settembre 1990 __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, chiedendo inoltre l’adozione di misure cautelari, segnatamente un contributo alimentare per sé e la figlia __________. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 3 settembre successivo. Statuendo il 19 luglio 1991 sulle misure cautelari, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha obbligato __________ a versare un contributo di fr. 2’731.– per la moglie e di fr. 1’200.– alla figlia dal 24 agosto 1990 al 31 dicembre 1990 e di fr. 1’731.–, rispettivamente di fr. 1’200.– a partire dal 1° gennaio 1991. Con sentenza del 5 novembre 1991 la prima Camera civile del Tribunale di appello, adita da entrambe le parti, ha confermato il contributo per la figlia, mentre ha fissato quello per la moglie in fr. 2’254.– dal 1° ottobre 1990 al 31 dicembre 1990, in fr. 1’445.– dal 1° gennaio al 31 marzo 1991 e in fr. 1’585.– dal 1° aprile 1991.

C. Nel frattempo, il 15 marzo 1991, __________ ha introdotto una petizione di divorzio, chiedendo lo scioglimento del matrimonio, un contributo alimentare di fr. 2’000.– per sé e di fr. 900.– per la figlia __________ e fr. 315’000.– a liquidazione del regime dei beni.

Nella sua risposta del 27 maggio 1991 __________ si è opposto alla petizione.

Nei successivi allegati scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.

D. Ultimata l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 20 dicembre 1993 __________ ha reiterato le sue domande, aumentando a fr. 1’020.– il contributo a favore della figlia e a fr. 332’712.– la pretesa a liquidazione del regime dei beni. Nel suo memoriale del 20 dicembre 1993 __________ ha aderito al principio del divorzio, offrendo fr. 900.– mensili quale contributo per la figlia e fr. 108’351.– quale liquidazione del regime matrimoniale, ma negando qualsiasi contributo alimentare a favore della moglie.

E. Statuendo il 17 marzo 1994, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha fissato in fr. 1’020.– mensili il contributo mensile per la figlia __________, in fr. 1’200.– mensili, vita natural durante, quello per la moglie e ha obbligato il marito a versare alla moglie fr. 134’176.50 a liquidazione del regime dei beni. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico dell’attrice in ragione di 1/4 e del convenuto in ragione di 3/4, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla controparte fr. 3’000.– per ripetibili.

F. Contro la sentenza pretorile __________ è insorto con un appello del 7 aprile 1994 in cui chiede di essere esonerato dal versamento di qualsiasi contributo a favore della moglie e che le spese e la tassa di giustizia siano poste a carico di costei in ragione di 3/4, con l’obbligo per quest’ultima di versargli fr. 6’000.– per ripetibili. Egli ha prodotto inoltre un estratto del registro fondiario di __________.

Anche __________ è insorta, con un appello del 19 aprile 1994, contro la citata sentenza, chiedendo che il contributo alimentare per sé sia aumentato a fr. 2’000.– mensili e che il marito sia obbligato a versarle fr. 298’794.– a titolo di liquidazione del regime dei beni.

Nelle rispettive osservazioni entrambe le parti postulano il rigetto dell’avversario gravame. __________ ha prodotto infine copia del contratto di compravendita e di costituzione di servitù relativo alla particella n. __________di __________.

Considerando

in diritto:

  1. Preliminarmente vanno dichiarati irricevibili i documenti prodotti con l’appello dal marito e con le osservazioni dalla moglie, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. La produzione di nuovi documenti in sede di appello non è consentita alle parti neppure in un’azione di stato, salvo che la Camera civile li ritenga rilevanti per il giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 1 ad art. 420), ciò che non risulta essere il caso nella fattispecie, la nuova circostanza essendosi verificata dopo l’emanazione del giudizio impugnato. Del resto l’art. 138 CPC, cui si riferisce il convenuto, trova applicazione solo fino alla sentenza di merito emessa dal Pretore mentre in seguito (e particolarmente in sede di appello) entra in considerazione unicamente la restituzione in intero contro le sentenze prevista dagli art. 346 e segg. CPC (Rep. ____________________). Neppure si giustifica di ordinare l’interrogatorio formale della moglie e una perizia del fondo di cui quest’ultima è comproprietaria, trattandosi di fatti nuovi e quindi improponibili in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

I. Sull’appello di


  1. Il Pretore, dopo aver accertato l’impossibilità di attribuire all’uno o all’altro coniuge una colpa preponderante nella disunione, ha fissato, sulla base dell’art. 152 CC, in fr. 1’200.– il contributo alimentare a favore della moglie. Egli ha considerato che la disunione è stata causata da fattori oggettivi, quali la differenza di carattere, di sensibilità, di orientamento e aspirazioni professionali tali da minare, giorno dopo giorno, l’armonia e la tensione affettiva all’interno del matrimonio (sentenza pag. 10).

  2. L’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. Presupposto indispensabile per ottenere un contributo alimentare in base all’art. 152 CC è l’innocenza del coniuge creditore. Essa è data non solo in caso di assoluta mancanza di colpa, ma anche in caso di colpa lieve - cioè non insignificante - ma che ha svolto un ruolo meramente secondario nella disunione, come pure in caso di colpa grave, ma non causale per la rottura del vincolo coniugale (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, Berna 1995, n. 766, pag. 153, con riferimenti).

Nella fattispecie il marito ascrive al comportamento della moglie la colpa della disunione poiché essa si sarebbe rifiutata di intrattenere rapporti intimi e si sarebbe trasferita in una camera separata. Dal fascicolo processuale risulta che la famiglia __________ dall’esterno non denotava difficoltà coniugali (deposizione __________), ma che all’interno già a partire dal 1984 era sorta tra i coniugi una certa incomunicabilità (deposizione __________), al punto che essi si sono rivolti a uno psicologo (deposizione __________). Lo specialista ha constatato che i coniugi, nel 1987, stavano attraversando una grave crisi coniugale con ripercussioni anche a livello sessuale. Sulle responsabilità di questo stato di cose egli non è stato in grado di riferire, poiché “una relazione di coppia si stabilisce e si costruisce assieme” (cfr. verbali pag. 37).

Certo il marito si lamentava delle uscite serali della moglie (5 volte al mese: deposizione __________; interrogatorio formale dell’attrice, risposta n. 7), ma a prescindere dalla circostanza che queste sono piuttosto da ricondurre all’attività lavorativa della moglie, insegnante di ballo durante le ore serali, non consta che il marito sia intervenuto in un modo o nell’altro per farle cessare. Inoltre la presunta relazione extraconiugale attribuita alla moglie è rimasta a livello di mera affermazione. In sostanza dall’istruttoria è emerso che inizialmente i rapporti tra i coniugi sono stati buoni, ma che poi con il passare del tempo sono affiorate le prime difficoltà. La moglie, incapace in un primo tempo di esternare quello che non andava nel matrimonio, è riuscita in seguito a parlare chiaro con il marito, ciò che ha comportato un cambiamento nell’equilibrio relazionale all’interno della coppia (deposizione __________). Il malumore della moglie è pure stato confermato dalla teste __________, per la quale oltre a problemi di comunicabilità tra i coniugi, vi erano pure problemi legati alla sfera intima. La circostanza che la moglie, a partire dal 1986, sia andata a dormire in un’altra camera non può, da sola, essere ritenuta causale per la disunione, la quale deve essere piuttosto ricondotta a fattori oggettivi che hanno contribuito in un modo o nell’altro all’acuirsi del dissidio coniugale. Del resto il marito al tentativo di conciliazione del 3 settembre 1990, ha confermato che il matrimonio era afflitto da 4 o 5 anni da vari problemi. In definitiva non emergono dai fatti accertati elementi da cui si possa dedurre con sufficiente chiarezza una colpa causale della moglie nella disunione coniugale. Ne discende che essa deve ancora essere considerata coniuge innocente.

  1. Rimane da esaminare se la moglie possa ottenere una pensione di indigenza sulla base dell’art. 152 CC.

a) Scopo di tale contributo è quello di evitare che un coniuge si trovi a causa del divorzio in grave ristrettezza. La grave ristrettezza del coniuge innocente secondo la citata norma è da ammettere quando si verifichi per il richiedente un sensibile cambiamento della situazione economica rispetto a quella esistente in costanza di matrimonio, con conseguente pericolo d’indigenza (Rep. __________ 310; SJ __________380). La rendita dipende in primo luogo dai bisogni della beneficiaria, dal suo reddito attuale e dalle risorse di cui fruirà o potrà fruire, ivi comprese quelle risultanti dalla liquidazione del regime del regime dei beni (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 760, pag. 152), come pure delle possibilità del debitore che devono essere tenute in giusta considerazione. L’età delle parti, la formazione del coniuge beneficiario e il suo stato di salute sono elementi da valutare nel computo (DTF 108 II 81, applicabile anche all’art. 152 CC).

b) Nel calcolare l’importo della rendita d’indigenza occorre pertanto apprezzare alla luce dei summenzionati criteri le circostanze del caso concreto. Il giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenza accessoria del divorzio, è soggetto nel Cantone Ticino alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. __________; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband __________, n. 84 ad art. 151). Incombe pertanto alle parti allegare e provare fatti su cui fondano le loro pretese.

c) La rendita d’indigenza è fissata dal giudice secondo il suo apprezzamento (art. 4 CC; Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 25 ad art. 152). L’ammontare del contributo è, in ogni caso, determinato a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit. pag. 314 in alto). Il minimo del diritto esecutivo è solo un punto di partenza indicativo per il calcolo della rendita (Rep. __________), che può essere modificato quando le circostanze del caso lo consentano, in particolare quando le condizioni economiche dell’obbligato sono buone (Rep. 194 citato; DTF 114 II 13 in fondo).

  1. L’appellante assevera che il reddito della moglie ammonta a fr. 2’200.–, al quale vanno aggiunti almeno fr. 1’000.– quale reddito del capitale ricevuto in liquidazione del regime dei beni. L’argomentazione è fondata.

a) Dal fascicolo processuale risulta che la moglie percepisce mensilmente fr. 1’520.– (compresa la tredicesima mensilità) dalla __________ di __________ (doc. III richiamato), al quale dev’essere aggiunto l’importo di fr. 600.– percepito dalla __________ (doc. P). Tenuto conto della sostanza ottenuta a liquidazione del regime dei beni, che come si vedrà in appresso (consid. 8g) ammonta a oltre fr. 240’000.–, e degli interessi che la stessa frutterà, si giustifica di aggiungere alle entrate mensili della moglie il reddito della sostanza, che può legittimamente essere fissato in fr. 1’000.– (5% annui). La moglie dispone pertanto di un reddito mensile di fr. 3’120.–.

b) Benché il fabbisogno dell’attrice, accertato dal primo giudice in fr. 3’104.60, non sia stato contestato, esso dev’essere calcolato in conformità al diritto federale. Secondo la recente giurisprudenza (DTF 121 II 51 consid. 1c; 118 II 100; 115 II 424; 114 II 301) il fabbisogno da tenere in considerazione per il calcolo dell’indigenza equivale - di regola - al fabbisogno minimo maggiorato del 20% (I CCA sentenza dell’11 maggio 1995 in re C./C.). Nel fabbisogno della moglie il Pretore ha incluso voci che esulano sia dal concetto di minimo stabilito dal diritto esecutivo che da quello allargato definito dal Tribunale federale (DTF 114 II 393), come le spese per telefono e televisione, oppure spese relative all’utilizzazione dell’autovettura, di cui già tiene conto l’adeguamento del 20% sul totale del fabbisogno minimo. Queste voci, per un importo complessivo di fr. 266.10, devono quindi essere stralciate d’ufficio. Il fabbisogno della moglie ai fini della rendita d’indigenza ammonta pertanto a fr. 3’406.– (fr. 3’104.60 ./. fr. 266.10 + supplemento del 20%).

In definitiva, tenuto conto del reddito mensile a disposizione, la moglie ha un ammanco mensile di fr. 300.– (arrotondati). L’appello deve pertanto essere, su questo punto, accolto in tale misura, e il contributo alimentare per l’attrice stabilito in fr. 300.-- mensili.

  1. Le altre argomentazioni esposte dall’appellante non possono essere condivise. La circostanza che la moglie è diventata comproprietaria di un fondo a __________ è un fatto nuovo inammissibile in sede di appello (art. 321 lett. b CPC). Non si giustifica neppure di imporre alla moglie un’estensione della sua capacità lucrativa. Come già rilevato da questa Camera (cfr. inc. n. /) essa ha già ampliato in maniera sostanziale la sua attività lucrativa, assumendo, oltre al lavoro che già svolgeva (insegnante di ballo a ore) un’occupazione a metà tempo. In queste circostanze non è più esigibile, nel caso in esame, un aumento dell’attività stessa. Si aggiunga che in mancanza di una precisa contestazione, la rendita deve essere riconosciuta illimitatamente nel tempo tanto più che non risulta probabile un completo reinserimento dell’attrice nel mondo del lavoro.

II. Sull’appello di


  1. L’appellante chiede che la rendita d’indigenza sia aumentata a fr. 2’000.– per tenere conto dell’elevato reddito del marito, nonché per motivi di equità. A torto.

La rendita d’indigenza non è destinata ad assicurare al coniuge divorziato lo stesso tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio, e ciò anche se la situazione dell’obbligato lo permette (Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 23 ad art. 152). Essa è unicamente destinata a preservare in via equitativa la beneficiaria dal bisogno e non dovrebbe eccedere in maniera consistente le sue necessità (SJ __________383 con richiami di dottrina). Certo lo stipendio del marito supera i fr. 10’000.– mensili, ma questa circostanza è già considerata rivalutando del 20% il fabbisogno minimo dell’appellante (consid. 5b), di modo che non vi è più spazio per un ulteriore aumento.

Come si è visto in precedenza, l’ammontare della pensione d’indigenza dev’essere fissato in fr. 300.– mensili, di modo che, su questo punto, l’appello va respinto.

  1. L’appellante contesta inoltre l’importo riconosciutole a liquidazione del regime dei beni. Il Pretore, ritenendo che il marito ha sufficientemente provato l’acquisto del terreno su cui sorge l’abitazione coniugale con mezzi propri, e deducendo dall’attuale valore dell’immobile (fr. 637’000.–) gli interessi pagati sino al momento della liquidazione (fr. 229’016.95) e il valore del terreno (fr. 215’000.–), ha riconosciuto alla moglie l’importo di fr. 96’491.50, al quale ha aggiunto fr. 5’000.– per il mobilio, fr. 3’500.– per le autovetture e fr. 29’185.– per gli averi depositati su un conto bancario, per un importo complessivo di fr. 134’176.50.

a) Sostiene l’appellante che il debito ipotecario da tenere in considerazione è quello fissato al 31 settembre 1990, giorno della presentazione dell’istanza di tentativo di conciliazione, corrispondente al momento dello scioglimento del regime dei beni. Essa contesta inoltre che il marito abbia sufficientemente provato l’acquisto del terreno con mezzi propri, asseverando che al contrario l’acquisto è stato finanziato con il reddito del marito.

b) Contrariamente all’opinione dell’appellante, se lo scioglimento del regime dei beni si ha per avvenuto al momento della presentazione dell’istanza (in Ticino con l’introduzione dell’istanza di tentativo di conciliazione), la determinazione degli attivi e passivi avviene solo al momento della liquidazione, e cioè in caso di azione di divorzio il giorno dell’emanazione della sentenza (art. 214 cpv. 1 CC; DTF 121 III 154 consid. 3a con riferimenti). Ne discende che il debito ipotecario gravante attualmente il fondo corrisponde a quello esistente al momento della liquidazione, ossia fr. 229’000.– (arrotondati: doc. 35).

c) In merito al finanziamento per l’acquisto del terreno, dal fascicolo processuale risulta che il 10 febbraio 1975 __________ ha acquistato la particella n. __________RFD di __________ e ha versato anticipatamente al venditore il prezzo d’acquisto di fr. 54’600.– (doc. 29). Il marito ha sostenuto che per tale acquisto egli ha fatto capo a mezzi propri, costituiti da risparmi apportati nel matrimonio (osservazioni pag. 3). Ora se da un lato non può essere seriamente contestato che al 1° gennaio 1973 il marito disponeva di un libretto di risparmio con un saldo di fr. 52’459.95 (doc. 28 e 32), dall’altro non vi è alcuna prova che tale importo sia servito per finanziare l’acquisto del terreno in questione. A prescindere dalla circostanza che il matrimonio ha avuto luogo nel mese di maggio 1972, l’acquisto del terreno nel 1975 per un importo approssimativamente uguale al saldo del libretto del marito di tre anni prima non significa ancora che esso sia stato finanziato esclusivamente con questo denaro. Tale prova sarebbe stata facilmente documentabile con l’indicazione del prelievo dal libretto bancario dell’importo destinato all’acquisto o il saldo dello stesso al 1° gennaio 1976, ciò che per contro manca agli atti. Tenuto conto che incombe al coniuge che rivendica la qualità di un determinato bene proprio, e che nel caso in cui la prova non è fornita si deve ritenere il bene in contestazione come un acquisto (art. 200 cpv. 1 e 3 CC), in mancanza di ragguagli in merito, a torto il Pretore ha ritenuto che l’acquisto del fondo sia avvenuto con mezzi liquidi appartenenti al marito. D’altronde nel diritto ticinese lo scioglimento del regime dei beni non è retto dal principio inquisitorio (cfr. per altri Cantoni: Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 44 e 47 ad art. 158); non è quindi compito del Pretore assumere prove, tantomeno su fatti che la parte medesima avrebbe potuto agevolmente dimostrare. In sostanza incombeva al marito dimostrare la provenienza degli averi occorsi per l’acquisto del fondo. In mancanza di ogni ragguaglio sulla provenienza del capitale, il terreno dev’essere considerato un acquisto e pertanto computato nel calcolo degli aumenti della sostanza immobiliare.

In sintesi il valore dell’abitazione coniugale al momento della liquidazione del regime matrimoniale dev’essere confermato in fr. 637’000.– così come stabilito dall’arch. __________, poiché corrispondente al valore venale dell’immobile (art. 211 CC). Dedotta l’ipoteca di fr. 229’000.–, rimane un importo da considerare ai fini della liquidazione del regime dei beni di fr. 408’000.–, di cui fr. 204’000.– a favore dell’appellante.

d) In merito al valore della mobilia domestica, che l’appellante ritiene debba essere quantificato in fr. 50’000.–, la censura è priva di fondamento. Il perito ha stimato il valore dei mobili fr. 10’000.–, senza poter calcolare il valore dei quadri, tappeti e altre suppellettili, poiché non specificatamente indicate dall’attrice (perizia risposte 3 e 3.1). In queste circostanze, e in assenza di ulteriori precisazioni, spettava alla moglie meglio sostanziare la sua richiesta chiedendo la completazione o la delucidazione della perizia, senza che possa essere mosso un rimprovero al primo giudice per aver considerato il valore stabilito dal perito. Del resto la dichiarazione fiscale redatta dal marito risale al 1991, ossia due anni prima dell’erezione della perizia, ciò che non esclude una diminuzione del valore degli oggetti (cfr. anche la risposta 3 del perito, per il quale non vi sono mobili di particolare valore). Inoltre non è dato di sapere se le suppellettili domestiche inserite nella dichiarazione del marito siano le stesse considerate dalla moglie o quelle poi stimate dal perito. Ciò posto, in assenza di precise indicazioni non si giustifica di scostarsi dalla valutazione del primo giudice, ragione per cui la moglie ha diritto a fr. 5’000.– quale liquidazione del mobilio esistente.

e) Analogo è il discorso per il valore dell’autovettura attribuita al marito, che il perito ha stabilito in fr. 10’000.–, e che l’appellante propone di aumentare a fr. 20’000.–. A prescindere dalla circostanza che la dichiarazione fiscale del marito risale a due anni prima della stima peritale, spettava ancora una volta all’appellante chiedere al perito delucidazioni in merito agli eventuali accessori in dotazione al veicolo. In mancanza di ulteriori ragguagli, anche in questo caso si giustifica di confermare la valutazione del Pretore e di riconoscere all’appellante l’importo di fr. 3’500.–.

f) L’appellante postula infine che l’importo in liquidazione per il saldo del conto nominativo n__________sia aumentato a fr. 38’090.–, contro i fr. 29’185.– riconosciuti dal Pretore. La richiesta è ancora una volta priva di fondamento.

Dal fascicolo processuale risulta che il 14 maggio 1993 il saldo del citato conto ammontava a fr. 71’370.– (doc. 31). Certo nella sua dichiarazione relativa agli anni 1991/1992 il marito ha dichiarato un importo di fr. 102’180.– (doc. I richiamato), ma ritenuto che il momento decisivo è quello della liquidazione, e non risultando, e neppure essendo stato preteso, che il marito abbia abusivamente diminuito le sue disponibilità, si giustifica nuovamente di confermare il giudizio pretorile e di riconoscere all’appellante l’importo di fr. 29’185.–.

g) In definitiva ne consegue che, in parziale accoglimento dell’appello, il marito dovrà versare alla moglie a titolo di liquidazione del regime matrimoniale l’importo di fr. 241’685.– (fr. 204’000.– + fr. 5’000.– + fr. 3’500.– + fr. 29’185.–).

III. Sulle spese

  1. Il marito postula una diversa ripartizione delle spese e ripetibili di prima sede nel senso di considerare la moglie soccombente in ragione di 3/4 e di obbligarla a versargli fr. 6’000.– a titolo di ripetibili.

Contrariamente all’opinione del convenuto, la circostanza che la moglie sia in grado di pagare il proprio patrocinatore è ininfluente. Per l’art. 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Nel caso concreto il Pretore, invero senza motivazione, ha posto a carico del convenuto i 3/4 degli oneri processuali, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 3’000.– per ripetibili. Ora, tenuto conto dell’odierno pronunciato, tale ripartizione dev’essere modificata. L’attrice risulta vincente sul principio del divorzio - l’adesione del marito in sede di conclusioni equivalendo ad acquiescenza -, sul contributo alimentare a favore della figlia e, in misura maggiore, sulla liquidazione del regime dei beni; per contro essa soccombe pressoché totalmente sul contributo alimentare a suo favore. Ciò posto, si giustifica di ripartire gli oneri di prima sede in ragione di 1/3 a carico dell’attrice e di 2/3 a carico del convenuto, con l’obbligo per quest’ultimo di versare l’importo di fr. 2’600.– per ripetibili ridotte.

  1. Per quanto riguarda gli oneri processuali dell’appello __________, questi appare maggiormente vincente sia sulla riduzione del contributo alimentare in favore dell’attrice che per la ripartizione degli oneri di prima sede, ciò che giustifica di porre a suo carico 1/5 delle spese e la rimanenza a carico dell’appellata, tenuta a rifondere alla controparte un’indennità ridotta per ripetibili.

Gli oneri dell’appello di __________, vista la maggior soccombenza, sono posti a suo carico per 2/3 e la rimanenza a carico del marito. L’appellante le rifonderà inoltre un’equa indennità per ripetibili ridotte.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

  1. L’appello di __________ è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:

“V. __________ è tenuto a versare a __________ a titolo di pensione alimentare giusta l’art. 152 CC un importo mensile anticipato di fr. 300.–, vita natural durante.

Il contributo sarà adeguato all’inizio di ogni anno in base all’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 1995, valendo come base di calcolo i punti al 1° gennaio 1994.

VIII. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, già anticipata o da anticiparsi dall’attrice, restano a suo carico in ragione di 1/3, e per la rimanenza a carico del convenuto, il quale rifonderà alla controparte fr. 2’600.– a titolo di ripetibili.”

  1. Gli oneri processuali dell’appello di __________ i, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr. 50.–

fr. 500.–

già anticipati dall’appelllante, sono posti a suo carico in ragione di 1/5 e dell’appellata in ragione di 4/5, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 1’200.– per ripetibili ridotte di appello.

  1. L’appello di __________ è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:

VI. A titolo di liquidazione del regime dei beni

a) __________ è tenuto a versare a __________, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, l’importo di fr. 241’685.–.

b) invariato.

c) invariato.”

  1. Gli oneri processuali dell’appello di __________, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 550.–

b) spese fr. 50.–

fr. 600.–

da anticipare dall’appellante, sono posti a suo carico in ragione di 2/3 e dell’appellato in ragione di 1/3. __________ rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili ridotte di appello.

  1. Intimazione a:
  • avv. __________, __________;

  • avv. __________, __________.

Comunicazione alla pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

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