Incarto n. 11.95.00065

Lugano 5 ottobre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. ____ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione del 10 settembre 1990 da

__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)

contro

__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

  1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 23 febbraio 1994 presentata da __________ contro la sentenza emessa il 28 gennaio 1994 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

A. __________ (1944) e __________ (1944) si sono sposati a __________ (__) il __________gennaio 1965. Dal matrimonio sono nate le figlie __________ (1966) e __________ (1969). Con decisione del 19 novembre 1986 il presidente dell’Amtsgericht di __________, adito dalla moglie, ha pronunciato misure a protezione dell’unione coniugale, autorizzando i coniugi a vivere separati e fissando in fr. 400.– il contributo dovuto dal marito alla moglie. Dopo la pronuncia della sentenza __________ si è trasferita in Ticino, trovando lavoro presso i magazzini __________; il marito è rimasto a __________ ove lavora presso una ditta di costruzione e manutenzione di giardini.

B. Il 12 marzo 1990 __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 2 luglio successivo e il 10 settembre 1990 ha introdotto una petizione di divorzio, chiedendo lo scioglimento del matrimonio, un contributo alimentare di fr. 1’000.–, fr. 40’000.– a liquidazione del regime dei beni e la conferma della comproprietà di un immobile di __________.

C. Nella sua risposta del 3 dicembre 1990 __________ si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato a sua volta il divorzio, rigettando la prospettiva di qualunque versamento alla moglie. Quest’ultima ha proposto la reiezione della riconvenzione e con la replica del 10 gennaio 1991 ha richiesto una provvigione ad litem di fr. 3’000.–. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.

D. Ultimata l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 17 dicembre 1993 __________ ha reiterato le sue domande di petizione e di replica. Nel suo memoriale del 7 dicembre 1993 __________ ha riaffermato le conclusioni riconvenzionali. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

E. Statuendo il 28 gennaio 1994, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha respinto tutte le pretese pecuniarie della moglie, salvo confermare la comproprietà dell’immobile a __________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’000.–, sono state poste a carico dell’attrice in ragione di 9/10 e la rimanenza a carico del convenuto. La moglie è stata tenuta a rifondere al marito fr. 4’000.– per ripetibili.

F. Contro la sentenza pretorile __________ è insorta con un appello del 23 febbraio 1994 in cui chiede che il marito sia condannato a versarle un contributo alimentare di fr. 1’000.–, oltre fr. 40’000.– a titolo di liquidazione del regime dei beni e fr. 5’000.– come provvigione ad litem. Essa ha inoltre prodotto due dichiarazioni delle figlie __________ e __________. Nelle sue osservazioni dell’11 aprile 1994 __________ propone di respingere il gravame e di confermare la sentenza del Pretore.

Considerando

in diritto:

  1. Preliminarmente vanno espunti dal fascicolo processuale i documenti prodotti con l’appello, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. L’appellante invoca, invero, l’art. 420 cpv. 1 CPC, che consente appunto al giudice di assumere ulteriori prove nelle cause di stato. A torto. La produzione di nuovi documenti in sede di appello non è consentita alle parti neppure in un’azione di stato, salvo che la Camera civile li ritenga rilevanti per il giudizio (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, n. 1 ad art. 420). Nella fattispecie va rilevato che la figlia __________ è stata assunta in qualità di teste e che in quest’ambito l’appellante avrebbe potuto porre le domande oggetto della dichiarazione 25 febbraio 1994, allegata all’appello. L’art. 420 CPC, cui si richiama l’appellante, non è destinato a supplire a deficienze probatorie delle parti in prima sede (Cocchi/Trezzini, op. cit. n. 5 ad art. 420).

  2. Il Pretore ha negato alla moglie un contributo alimentare sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC, non essendo stata appurata una sostanziale e considerevole violazione dei doveri coniugali da parte del marito (sentenza pag. 8). L’appellante fa valere che il naufragio dell’unione sarebbe dovuto a colpa del marito, il cui carattere violento avrebbe minato la convivenza. Essa ritiene inoltre che il primo giudice non abbia tenuto conto delle testimonianze assunte, in particolare quelle di __________ __________, di __________ __________, di __________ e del dott. __________.

  3. L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità.

a) L’obbligo di corrispondere un’equa indennità presuppone una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma dev’essere causale per la disunione (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). Ciò non toglie che la gravità della colpa influisca sull’ammontare della somma, ovvero sull’entità del risarcimento (Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 35 ad art. 151 con richiami).

b) L’innocenza del coniuge creditore è, invece, un presupposto indispensabile per ottenere un contributo sia sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC sia in base all’art. 152 CC. Il Tribunale federale ha tuttavia mitigato la nozione di innocenza: sotto il profilo dell’art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve - cioè non insignificante, ma secondaria - può ancora essere equiparata a innocenza, pur comportando in linea di principio una riduzione dell’indennità (Hinderling/Steck, op. cit. pag. 312 segg. con rinvii).

  1. Il Pretore ha considerato in sostanza che l’istruttoria non ha permesso di dimostrare il carattere violento del marito, e che le accuse rivolte a quest’ultimo dalla moglie di aver intrattenuto relazioni extraconiugali non erano suffragate da alcuna prova, se non dalle dichiarazioni della teste __________, la quale, però, si era limitata a riferire le affermazioni della moglie stessa.

In merito alle violenze subite l’appellante ribadisce le argomentazioni già esposte in prima sede. Come già evidenziato dal Pretore, nessun teste ha assistito personalmente tuttavia a episodi di violenza o a serie dispute familiari. __________, pur avendo constatato personalmente ematomi sull’appellante, ha affermato di non aver mai visto scene di violenza e ha riferito quanto raccontatole dall’appellante stessa. Pure la teste __________ si è limitata a ripetere ciò che le era stato narrato dall’appellante, senza aver presenziato a scenate o casi particolari. Il sacerdote __________ ha invero riferito di “alcuni episodi di violenza fisica”, ma egli non sembra aver assistito a questi episodi, anche perché era rientrato in Italia nel 1978; egli ha ricondotto le tensioni tra i coniugi al carattere geloso del marito e a quello vanitoso della moglie. Il dott. __________, che ha redatto due certificati medici agli atti (doc. E e F), ha dichiarato che i primi problemi familiari sono iniziati nel 1984, senza però specificarne le cause. Queste difficoltà sono poi continuate nel 1985 e nel 1986 sono sfociate negli episodi di violenza addotti dalla moglie. L’esistenza di ematomi sulla coscia sinistra e sulla schiena, che l’appellante attribuisce a atti di violenza del marito, è invero confermata sia dal medico curante dott. __________, sia da __________, ma sull’origine delle lesioni entrambi hanno potuto riferirsi alle sole dichiarazioni dell’interessata. A prescindere dal fatto che l’ematoma sulla coscia sinistra appare essere un episodio isolato, in concreto le deposizioni del dott. __________ e __________, come correttamente rilevato dal primo giudice, sono ininfluenti. Le testimonianze che si limitano a riportare dichiarazioni rilasciate da una parte su un determinato fatto non costituiscono infatti la prova della veridicità di quanto asserito dall’informatore (Cocchi/Trezzini, op. cit. n. 1 ad art. 236). Contrariamente alle asserzioni dell’appellante, la sincerità dell’appellante o l’attendibilità delle sue confessioni non è decisiva. Del resto il teste __________, al quale l’appellante ha pure riferito l’episodio delle percosse, non le ha creduto, ipotizzando persino dell’autolesionismo. Va rilevato inoltre che l’appellante non ha mai precisato i motivi che avrebbero indotto il marito a picchiarla, limitandosi a evocare vagamente futili motivi (replica pag. 3), né ha indicato in quali circostanze è avvenuto il presunto episodio di violenza nell’aprile 1986, che l’avrebbe costretta a rivolgersi al dott. __________. Che tra le parti vi fossero dissapori e litigi è confermato dai testi (deposizione della figlia __________, deposizione __________ e __________o), come pure che non vi fossero più sentimenti di affetto (deposizione __________), ma nulla conforta l’evenienza che gli alterchi trascendessero in brutalità. Dal fascicolo processuale si evince che il marito dall’esterno, non denotava carattere violento (deposizioni __________, __________, __________o, __________ e __________), che egli era gentile con la moglie (deposizione __________), che la coppia era una famiglia-modello (deposizione __________), e che in famiglia non vi risultavano esservi tensioni particolari (deposizione __________). Anzi, dagli atti emerge che il marito aiutava la moglie nell’economia domestica e nell’educazione dei figli (deposizioni __________, __________). Si aggiunga che per la figlia __________ la causa dei dissidi coniugali è riconducibile alla gelosia della madre (deposizione __________), mentre, come visto, per __________ essa era dovuta alla gelosia del marito e alla vanità della moglie, descritta come donna invidiosa (deposizione __________).

In sostanza, pur non potendo escludere eventuali comportamenti maneschi del marito, le accuse di violenza della moglie sono rimaste a livello di mere affermazioni, ragione per cui non possono essere, da sole, ritenute causali per la disunione. Infine neppure possono essere riconducibili unicamente al carattere e al comportamento del marito i problemi di natura psicosomatica patiti dalla moglie sin dal 1984. Il dott. __________ ha riferito che nel 1984 e dal mese di marzo al mese di dicembre 1985 la moglie ha accusato disturbi psicosomatici quali nervosismo, insonnia ecc. dovuti a problemi coniugali, che l’hanno poi costretta, nella primavera del 1986 a un periodo di convalescenza a __________. E’ possibile che questo soggiorno sia stato dettato dai problemi coniugali, per altro confermati da altri testi, e che sia stato il dott. __________ a spingere l’appellante a questa decisione, ma, ancora una volta, ciò non dimostra che il dissesto coniugale sia attribuibile al comportamento del marito. Analoghe motivazioni valgono per le accuse di infedeltà, poiché i testi che hanno accennato a questa colpa si sono limitati a ripetere quanto raccontato dalla moglie, senza averne conoscenza diretta (teste __________ e dott. __________). In definitiva non emergono dai fatti accertati elementi da cui si possa dedurre una colpa causale del marito nella disunione. Ne discende che in concreto l’appellante non ha dimostrato l’esistenza dei presupposti necessari per l’applicazione dell’art. 151 cpv. 1 CC.

  1. Rimane da esaminare se l’appellante non possa ottenere una pensione d’indigenza sulla base dell’art. 152 CC.

a) Si tratta in questo caso di un contributo che ha come scopo ultimo quello di evitare che un coniuge si trovi a causa del divorzio in una situazione d’indigenza. La grave ristrettezza del coniuge innocente secondo la citata norma è da ammettere quando si verifichi per il richiedente un sensibile cambiamento della situazione economica rispetto a quella esistente in costanza di matrimonio, con conseguente pericolo d’indigenza (Rep. __________ 310; SJ __________380). La rendita dipende in primo luogo dai bisogni della beneficiaria, dal suo reddito attuale e dalle risorse di cui fruirà o potrà fruire (DTF 108 II 30; Rep. __________ 187), come pure delle possibilità del debitore che devono essere tenute in giusta considerazione (Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 3a ed. 1985, pag. 131-132). L’età delle parti, la formazione del coniuge beneficiario e il suo stato di salute sono elementi da valutare nel computo (DTF 108 II 81 ad art. 151, applicabile anche all’art. 152).

b) Nel calcolare l’importo della rendita d’indigenza occorre pertanto apprezzare alla luce dei summenzionati criteri le circostanze del caso concreto. Il giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenza accessoria del divorzio, è soggetto nel Cantone Ticino alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. __________195; Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 84 ad art. 151). Incombe pertanto alle parti allegare e provare fatti su cui fondano le loro pretese.

c) La rendita d’indigenza è fissata dal giudice secondo il suo apprezzamento (art. 4 CC; Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 25 ad art. 152). L’ammontare del contributo è, in ogni caso, determinato a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit. pag. 314 in alto). Il minimo del diritto esecutivo è solo un punto di partenza indicativo per il calcolo della rendita (Rep. __________311), che può essere modificato quando le circostanze del caso lo consentano, in particolare quando le condizioni economiche dell’obbligato sono buone (Rep. 194 citato; DTF 114 II 13 in fondo).

  1. Nella fattispecie l’appellante sostiene che il suo stipendio è basso, tanto da aver già beneficiato di condoni fiscali da parte delle competenti autorità. Rileva infine che la situazione finanziaria del marito è favorevole.

Ci si potrebbe invero chiedere se la censura sia ammissibile, poiché a norma dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC l’appello deve contenere, sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda. In concreto l’appellante non spiega per quali motivi essa sarebbe indigente, la semplice indicazione del suo stipendio non essendo ancora sufficiente. A prescindere da tale questione la censura è in ogni caso infondata. Con un reddito mensile accertato di fr. 3’367.– (certificato di salario __________: doc. IV richiamato), al quale vanno aggiunti fr. 400.– quale provento della locazione dell’immobile di __________ (appello pag. 11 n. 24), e un fabbisogno non contestato di fr. 2’880.–, l’appellante dispone mensilmente di fr. 887.–, ciò che non permette di riconoscerle una pensione d’indigenza. Il risultato non muterebbe quand’anche si rivalutasse del 20% il totale del fabbisogno minimo, così come consente la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 II 51 consid. 1c; 118 II 100; 115 II 424; 114 II 301). In questo caso il suo fabbisogno ammonterebbe a fr. 3’210.–, con un’eccedenza mensile di fr. 557.–. Si aggiunga che la rendita d’indigenza non è destinata ad assicurare al coniuge divorziato lo stesso tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio, e ciò anche se la situazione dell’obbligato lo permette (Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 23 ad art. 152). Essa è unicamente destinata a preservare equitativamente la beneficiaria dal bisogno e non dovrebbe eccedere in maniera consistente le sue necessità (SJ __________383 con richiami di dottrina).

  1. L’appellante chiede che il marito sia tenuto a versarle fr. 40’000.– a titolo di liquidazione del regime dei beni. Essa sostiene che il primo giudice ha dimenticato il versamento di

fr. 15’000.– da parte della cassa pensione, di sua spettanza, confluito in parte nel libretto di risparmio intestato alla figlia __________ e in parte utilizzato per far fronte alle uscite dell’economia domestica. Inoltre nel 1986, allorquando le parti si accordarono per una liquidazione parziale, esse non accennarono all’importo menzionato. A prescindere dalla circostanza che mal si comprende sulla scorta di quali elementi l’interessata giunga a richiedere una liquidazione di fr. 40’000.–, la critica è destituita di fondamento, solo se si considera che per ammissione della stessa appellante al momento di lasciare __________ per il Ticino essa si è portata seco l’importo di fr. 24’300.– rimborsati dalla sua cassa pensione, oltre a fr. 15’000.– riconosciutile dal presidente dell’Amtsgericht di __________ (replica e risposta riconvenzionale, pag. 5). Nell’accordo concluso fra i coniugi al momento della separazione nel 1986, omologato dalla competente autorità giudiziaria, risulta che l’appellante aveva prelevato dal libretto di risparmio della figlia __________ l’importo di fr. 18’000.– e che è stata autorizzata a prelevare da un conto comune dei coniugi a __________ un importo massimo di fr. 15’000.– per l’arredamento del nuovo alloggio in Ticino (doc. B, pag. 3-5). Dagli atti risulta pure che nel 1980 la cassa pensione della Fondazione __________ ha trasferito l’avere dell’appellante alla corrispondente cassa pensione __________ e che il versamento in contanti eseguito poi da quest’ultima cassa pensioni è stato investito nella costruzione della casa in Italia, intestata a entrambi i coniugi (doc. O). Risulta così smentita l’affermazione dell’appellante, secondo cui i versamenti della cassa pensione non erano stati considerati nell’accordo del 1986. Per quel che concerne invece l’arredamento coniugale e l’autovettura rimasta al marito, l’appellante non ha fatto fronte all’onere probatorio che le incombeva e non ha dimostrato il valore dei pretesi beni coniugali, limitandosi a dire che era ben superiore all’importo di fr. 15’000.– riconosciutole al momento della separazione. A giusta ragione quindi il primo giudice ha respinto la domanda tendente al versamento di fr. 40’000.– a titolo di scioglimento del regime matrimoniale.

  1. L’appellante reitera infine nella sua richiesta di provvigione ad litem di fr. 5’000.–. A torto. A prescindere ancora una volta dalla circostanza che la richiesta è sfornita di qualsiasi motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC) ed è perciò improponibile (art. 309 cpv. 5 CPC), la censura è nuovamente priva di fondamento. Il coniuge che postula una provvigione ad litem deve rendere verosimile al giudice di non avere i mezzi sufficienti per stare in causa (Hinderling/Steck, op. cit. pag. 552, n. 5 a metà con rinvio di giurisprudenza). Orbene, come visto in precedenza (consid. 6), l’appellante dispone di un’eccedenza mensile di

fr. 887.– (eventualmente fr. 557.–) con la quale può far fronte alle proprie spese giudiziarie.

  1. In definitiva, dato quanto precede, l’appello dev’essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Gli oneri processuali dell’appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC)e sono pertanto posti a carico dell’appellante. Essa rifonderà inoltre alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

  1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr. 50.–

fr. 500.–

sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 1’500.– per ripetibili di appello.

  1. Intimazione a :
  • avv. __________,

  • avv. dott. __________,

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

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