Incarto n. 11.95.00059

Lugano 10 agosto 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. ­______ ord. (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 20 ottobre 1989 da

__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)

contro

__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________),

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

  1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 24 gennaio 1994 presentata da __________ contro la sentenza emessa il 31 dicembre 1993 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

  2. Se dev’essere accolta l’appellazione adesiva del 16 febbraio 1994 presentata da __________ contro la medesima sentenza;

  3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

A. __________ (1946) e __________ (1943) si sono sposati a __________ (__________) il 28 settembre 1972. Dal matrimonio è nato __________ (1975). Il marito, di formazione medico, è assistente presso l’Ospedale __________ di __________, la moglie - di formazione infermiera - è occupata al 50% presso il medesimo nosocomio.

B. Il 2 maggio 1989 __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 22 maggio successivo. Il 20 ottobre 1989 essa ha introdotto un’azione di separazione chiedendo - tra l’altro - il riconoscimento di un contributo alimentare indicizzato di fr. 1’800.-- mensili per sé e di fr. 1’500.-- per il figlio. In via provvisionale essa ha postulato un contributo alimentare complessivo di fr. 3’300.--.

Dopo che il Pretore, con decreto del 17 luglio 1991, aveva stabilito in fr. 2’500.-- il contributo alimentare dovuto da __________ __________ per la moglie e il figlio, la I Camera civile di appello, adita da entrambe le parti, con sentenza del 26 novembre 1991 ha fissato.-- il contributo alimentare in fr. 2’500 per moglie e figlio fino al 31 dicembre 1990 e in fr. 2’788.-- a partire da quest’ultima data.

C. Nel frattempo, nella sua risposta di causa del 31 gennaio 1990 __________ ha chiesto di mutare l’azione di separazione presentata dalla moglie in un’azione di divorzio. In merito alle conseguenze accessorie del divorzio egli ha offerto un contributo alimentare di fr. 1’500.-- mensili fino al 31 dicembre 1994 e di fr. 500.-- a partire da quest’ultima data per la moglie e di fr. 1’000.-- per il figlio. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.

Preso atto che in sede di udienza preliminare le parti hanno concordemente postulato la modifica delle rispettive richieste di giudizio, con decreto del 28 maggio 1990 l’azione principale è stata mutata in azione di divorzio, lasciando inalterate le conseguenze accessorie.

D. Esperita l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 4 novembre 1993 __________ ha reiterato la sua domanda di divorzio e ha mantenuto le sue richieste pecuniarie (fr. 1’800.-- mensili indicizzati per sé e fr. 1’500.-- per il figlio). Nel suo memoriale del 27 ottobre 1993 __________ ha postulato anch’egli il divorzio, offendo alla moglie una pensione di fr. 1’500.-- unicamente fino al 31 dicembre 1994 e fr. 1’000.-- per il figlio. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 4 novembre 1993.

E. Statuendo il 31 dicembre 1993, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha fissato in fr. 1’300.-- il contributo per il figlio __________ e in fr. 700.-- vita natural durante quello per la moglie. Le spese, con un tassa di giustizia di fr. 1’800.--, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

F. Contro la sentenza pretorile __________ è insorta con un appello del 24 gennaio 1994 in cui chiede che il marito sia tenuto a versarle un contributo alimentare di fr. 1’800.-- mensili indicizzati, senza limiti di tempo. Nelle sue osservazioni del 16 febbraio 1994 __________ propone di rigettare il gravame e con appello adesivo insta perché il contributo sia fissato in fr. 1’500.-- fino al 31 dicembre 1994. __________ non ha formulato osservazioni all’appello adesivo.

Considerato

in diritto

I. Sull’appello principale

  1. L’unico punto litigioso verte sul contributo alimentare rivendicato dalla moglie. Il Pretore dopo aver valutato il fabbisogno di quest’ultima in fr. 3’471.-- (recte: fr. 2’481.-- : fr. 3’471.-- ./. fr. 990.--) e il suo reddito in fr. 2’300.--, ha fissato in fr. 700.-- mensili indicizzati la rendita d’indigenza a favore di __________.

L’appellante principale fa valere che l’offerta del marito di riconoscerle una pensione di fr. 1’500.-- fino al 31 dicembre 1994 equivale a acquiescenza parziale. Essa ritiene inoltre che nella fattispecie, tenuto conto della situazione finanziaria del marito, la pensione alimentare debba essere fissata in fr. 1’800.--.

  1. Non è contestato che la rendita a favore della moglie sia ancorata sull’art. 152 CC, non essendo stati dimostrati presupposti per l’applicazione dell’art. 151 cpv. 1 CC.

a) L’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. Tale rendita ha come scopo ultimo quello di evitare che un coniuge si trovi a causa del divorzio in una situazione d’indigenza. La grave ristrettezza del coniuge innocente è da ammettere quando si verifichi per il richiedente un sensibile cambiamento della situazione economica rispetto a quella esistente in costanza di matrimonio, con conseguente pericolo di indigenza (Rep. 1984 310; SJ 1992 380). La rendita d’indigenza dipende in primo luogo dai bisogni della beneficiaria, dal suo reddito attuale, nonché dalle risorse di cui beneficerà o potrà beneficiare in avvenire (DTF 108 II 30, Rep. 1977 187), come pure dalle possibilità del debitore che devono essere tenute in giusta considerazione (Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 3a ed. 1985, pag. 131-132). L’età delle parti, la formazione del coniuge beneficiario e il suo stato di salute sono elementi da valutare nel computo (DTF 108 II 81 ad art. 151, applicabile anche all’art. 152 CC).

b) Nel calcolare l’importo della rendita d’indigenza occorre pertanto valutare alla luce dei criteri summenzionati le circostanze del caso concreto. Il giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenza accessoria del divorzio, è soggetto nel Cantone Ticino alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 195; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151). Incombe pertanto alle parti allegare e provare fatti su cui si fondano le loro pretese.

c) La determinazione della rendita d’indigenza è fissata dal giudice secondo il suo apprezzamento (art. 4 CC; Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 25 ad art. 152). L’ammontare del contributo è, in ogni caso, determinato a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungs- recht, Zurigo 1995, pag. 314 in alto). Il minimo del diritto esecutivo è solo un punto di partenza indicativo per il calcolo della rendita (Rep. 1984 311), che può essere modificato quando le circostanze del caso lo consentano, in particolare quando le condizioni economiche dell’obbligato sono buone (Rep. 1984 citato; DTF 114 II 13 in fondo).

3 a. Benché nella fattispecie il fabbisogno della moglie non sia contestato dal profilo giuridico esso va rivalutato d’ufficio. Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 II 51 consid. 1c; 118 II 100; 115 II 424; 114 II 301) il fabbisogno da tenere in considerazione per il calcolo della rendita d’indigenza equivale al 120% del minimo esistenziale del diritto esecutivo (I CCA 11 maggio 1995 in re C./C.). Nel fabbisogno della moglie il Pretore ha inserito voci che esulano sia dal concetto di minimo stabilito dal diritto esecutivo che da quello allargato definito dal Tribunale federale (DTF 114 II 393), come l’importo base del figlio di fr. 990.-- e la spesa relativa all’utilizzazione dell’autovet-tura, di cui tiene già conto con l’adeguamento del 20% sul totale del fabbisogno minimo. Queste voci devono quindi devono essere stralciate d’ufficio. Il fabbisogno della moglie ai fini della rendita d’indigenza ammonta pertanto a fr. 2’737.20 (minimo base fr. 940.--, alloggio fr. 1’000.--, cassa malati fr. 141.--, imposte fr. 200.--, supplemento del 20% fr. 456.20).

In definitiva, tenuto conto che il reddito accertato dal Pretore di fr. 2’300.-- non è contestato, l’appellante ha un ammanco mensile di fr. 440.-- (arrotondati).

Si aggiunga che la rendita d’indigenza non è destinata ad assicurare al coniuge divorziato lo stesso tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio, e ciò anche se la situazione dell’obbligato lo permette (Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 23 ad art. 152). Essa è unicamente destinata a preservare equitativamente la beneficiaria dal bisogno e non dovrebbe eccedere in maniera consistente le sue necessità (SJ 1992 383 con richiami di dottrina).

b) Sennonché il marito ha riconosciuto una rendita di fr. 1’500.-- mensili fino al 31 dicembre 1994 e tale offerta è stata reiterata (risposta domanda 3.4; conclusioni domanda n. 5; osservazioni pag. 5). Orbene, tale ammissione costituisce un atto di acquiescenza parziale, ragione per cui la rendita d’indigenza è fissata, appunto, in fr. 1’500.-- fino al 31 dicembre 1994. L’appello principale deve dunque essere accolto in questa misura.

II. Sull’appello adesivo

  1. L’appellante adesivo chiede che la pensione d’indigenza a favore della moglie sia riconosciuta unicamente fino al 31 dicembre 1994, come da lui offerto, poiché essa è senz’altro in grado di svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno tale da rendersi autosufficiente.

a) La pensione alimentare dell’art. 152 CC è dovuta, in linea di principio, per tutta la vita del beneficiario, riservata al debitore la possibilità di chiederne la soppressione o la diminuzione in virtù dell’art. 153 cpv. 2 CC (Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 21 ad art. 152). La giurisprudenza ha esteso tuttavia alla pensione alimentare dell’art. 152 CC i principi sulla limitazione della rendita accordata in base all’art. 151 cpv. 1 CC (DTF 114 II 11 consid. 7a con richiami). Nondimeno, tenuto conto delle considerazioni di ordine sociale su cui si fonda l’art. 152 CC, il giudice deve far prova di grande riserbo accertando se esistano elementi concreti da cui si possa desumere che il beneficiario sia in grado di crearsi in un prossimo futuro una situazione suscettibile di metterlo al riparo dall’indigenza. Se dopo aver apprezzato tutte le peculiarità della fattispecie il giudice esclude che il coniuge indigente possa reintegrarsi completamente dal profilo economico, egli dovrà riconoscere una rendita illimitata nel tempo. L’ammontare iniziale della pensione dovrà essere più o meno elevato, secondo ch’essa sia di durata limitata o illimitata (DTF 114 II 12).

b) Criteri determinanti per valutare se la donna divorziata sia in grado di reinserirsi economicamente in un prossimo futuro e di conseguenza intraprendere sforzi in questo senso, risultano essere, oltre alla durata del matrimonio, all’età dei coniugi, e alla presenza di figli, lo stato di salute del coniuge beneficiario, la sua formazione, le sue condizioni finanziarie, la situazione economica generale e infine la gravità della colpa del coniuge debitore (DTF 115 II 10 consid. 4). Si aggiunga che di regola la rendita dev’essere accordata fintantoché i figli attribuiti alla madre necessitano di un’educazione e di assistenza estese, ossia, in generale finché il figlio più giovane ha compiuto il sedicesimo anno di età (DTF 115 II 432 consid. 5).

c) Nella fattispecie la moglie ha 52 anni e il matrimonio è durato oltre venti anni. Attualmente essa è impiegata a metà tempo presso l’Ospedale __________ di __________ come infermiera. La perizia agli atti ha evidenziato che l’appellata adesiva è affetta da sarcoidosi (morbo di __________) che non le impedisce però di esercitare un’attività lavorativa. Il perito dott. __________ ha indicato che nelle attuali condizioni è da escludere un’attività di infermiera superiore al 50%, aggiungendo che se la stessa fosse nubile e non avesse oneri familiari, essa potrebbe lavorare tranquillamente a tempo pieno come infermiera (verbale 1° marzo 1993). Orbene, considerato che essa, durante l’unione coniugale, ha lavorato a ore dal 1976 al 1979 e successivamente non ha più esercitato un’attività lavorativa sino all’autunno del 1988 (cfr. interrogatorio formale, risposta n. 2, verbale 4 maggio 1993, pag. 33) non si può pretendere ch’essa estenda oltre la sua attività. Per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale non è possibile imporre alla donna divorziata che non esercita più un’attività lucrativa o la esercita a tempo parziale che la riprenda rispettivamente la estenda, dopo il suo 45° anno di età (DTF 115 II 6 consid. 3 e 5; SJ 1994 91), di modo che nel caso in esame un aumento dell’attività lavorativa della moglie non è più esigibile. La rendita dovrà quindi esserle riconosciuta illimitatamente nel tempo.

In conclusione, e tenuto conto dell’ammanco mensile della moglie (cfr. consid.3), l’appello adesivo deve essere parzialmente accolto nel senso che la pensione alimentare dovuta dal marito è fissata in fr. 440.-- senza limiti di tempo.

  1. L’appellante adesivo chiede infine di limitare la pensione sino al giorno in cui la moglie beneficerà della rendita AVS. A tale proposito nessuna delle parti si è curata di dare la benché minima indicazione in merito all’importo presumibile della rendita di vecchiaia che percepirebbe la moglie e non spetta a questa Camera supplire a tale mancanza procedurale.

III. Sulle spese e le ripetibili

  1. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Entrambi gli appelli sono parzialmente accolti, ma in minima parte. Non si giustifica pertanto una modifica della ripartizione degli oneri processuali di prima sede, per altro neppure richiesta.

Per quanto riguarda l’appello principale __________ risulta maggiormente soccombente, poichè essa ottiene fr. 1’500.-- mensili fino al 31 dicembre 1994, ma a partire da questa data il contributo è ridotto a fr. 440.-- e deve dunque sopportare i 2/3 degli oneri processuali del suo appello, con l’obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili ridotte di appello. Quanto all’appello adesivo, tenuto conto della reciproca soccombenza, gli oneri processuali sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, mentre le ripetibili sono compensate.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

  1. L’appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:

IVa. __________ è tenuto a versare a __________ nata __________ una pensione alimentare fondata sull’art. 152 CC di fr. 1’500.-- mensili anticipati sino al 31 dicembre 1994.

  1. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 460.--

b) spese fr. 50.--

fr. 510.--

da anticipare dall’appellante sono poste a suo carico in ragione di 2/3 e dell’appellato in ragione di 1/3. __________ rifonderà alla controparte fr. 600.-- per ripetibili ridotte di appello.

  1. L’appello adesivo è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

IVb. A partire dal 31 dicembre 1994 __________, a titolo di pensione alimentare giusta l’art. 152 CC, è tenuto a versare, in via anticipata, a __________ nata __________, un importo mensile di fr. 440.--.

Per il resto la sentenza rimane invariata.

  1. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 460.--

b) spese fr. 50.--

fr. 510.--

da anticipare dall’appellante adesivo sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili

  1. Intimazione a:

avv. __________, __________

avv. __________ i, __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

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