Incarto n. 11.95.00057
Lugano 11 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Nani
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione 26 settembre 1991 da
__________,
(patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev'essere accolta l'appellazione 5 novembre 1993 di __________ contro la sentenza 27 ottobre 1993 del Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev'essere accolta l'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria presentata il 5 novembre 1993 da __________;
Se dev'essere accolta l'appellazione 15 novembre 1993 di __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto
A. __________ (1941) e __________ nata __________ (1945), entrambi cittadini italiani, si sono sposati a __________ () l’ maggio 1967. Dalla loro unione è nata la figlia __________ (1968).
Il marito, elettricista, svolge attualmente la propria attività presso le __________ di __________ mentre la moglie, di formazione parrucchiera, dopo aver lavorato come cameriera in diversi ristoranti attualmente è impiegata presso il negozio __________ __________ di __________ con mansioni di venditrice-salumiera.
B. Con sentenza del 30 ottobre 1987 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato tra i coniugi __________ e ha imposto al marito il versamento di un contributo alimentare per la moglie di fr. 700.-. Il 28 gennaio 1988 la I Camera civile del Tribunale di appello, adita dalla moglie, ha aumentato il contributo a fr. 780.-.
C. Il 18 febbraio 1991 __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, che ha avuto luogo con esito negativo il 15 aprile 1991. Il 26 settembre 1991 il marito ha chiesto al Pretore di pronunciare il divorzio con l’esonero da qualsiasi contributo alimentare a favore della moglie. Con risposta del 18 gennaio 1992 __________ si è opposta all’azione in via principale, mentre in via subordinata ha aderito alla domanda di divorzio e ha postulato una pensione alimentare di fr. 1’200.-- mensili. Con domanda riconvenzionale essa ha chiesto infine che il contributo alimentare fosse aumentato a fr. 1’200.-- mensili. Con risposta riconvenzionale del 10 luglio 1992 il marito si è opposto alle pretese della moglie.
D. Chiusa l’istruttoria, ogni parte ha presentato un memoriale conclusivo; l’attore ha mantenuto la richiesta di divorzio (senza corresponsione di alimenti alla moglie), la moglie, ribadendo la sua opposizione alla domanda del marito, ha postulato essa stessa il divorzio e ha aumentato a fr. 1’500.-- mensili la sua pretesa di alimenti. I coniugi hanno rinunciato al dibattimento finale.
E. Statuendo il 27 ottobre 1993 il Pretore ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio per divorzio e ha posto a carico del marito un contributo mensile per la moglie di fr. 600.-- indicizzati (art. 152 CC). Gli oneri processuali, compresa una tassa di giustizia di fr. 1200.- sono stati posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. __________ è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. Entrambe le parti sono insorte contro la predetta sentenza. La moglie nel suo appello del 5 novembre 1993 ha postulato l’aumento della pensione alimentare a fr. 1’500.-- mensili. Essa ha chiesto inoltre di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
G. Il marito nel suo allegato ricorsuale del 15 novembre 1993 chiede l’esonero da qualsiasi obbligo alimentare nei confronti della moglie.
Nelle rispettive osservazioni, entrambe le parti si sono opposte ai gravami avversari.
Considerato
in diritto:
I. SULL’APPELLO DI __________
Il marito contesta il fabbisogno della moglie stabilito dal Pretore in fr. 2’958.--, asseverando che l’aumento del 20% sul minimo esistenziale del diritto esecutivo operato dal primo giudice non è giustificato dalle circostanze. Egli ritiene inoltre che alcune poste quali l’elettricità, la televisione, il telefono e le spese accessorie non dovevano essere ammesse, mentre altri oneri quali la cassa malati e le imposte vanno ridotti. L’appellante sostiene infine che il reddito della moglie deve comprendere l’importo di Lit. 600.000 che la madre dell’appellata versa alla figlia quale partecipazione alle spese di alloggio. In definitiva egli considera la moglie in grado di far fronte al proprio sostentamento senza dover far capo a un suo contributo.
Presupposto per il riconoscimento di un’indennità ai sensi dell’art. 151 cpv. 1 CC e di una pensione d’indigenza ai sensi dell’art. 152 CC è l’innocenza del coniuge richiedente. Mentre al pagamento giusta l’art. 151 cpv. 1 CC può essere tenuto solo il coniuge colpevole, la cui colpa cioè, non necessariamente esclusiva o preponderante, è causale per la rottura del vincolo coniugale (Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband, n. 15 ad art. 151; Rep. 1979, 52; 1982 357), al pagamento della pensione d’indigenza secondo l’art. 152 CC può essere tenuto anche il coniuge non colpevole (vedi in tal senso Rep. 1985 284-286). Non è contestato che la rendita a favore della moglie sia ancorata sull’art. 152 CC, nel caso concreto nessuna della parti avendo potuto provare l’esistenza dei presupposti necessari all’applicazione dell’art. 151 cpv. 1 CC.
La rendita di cui all’art. 152 CC ha come scopo ultimo quello di evitare che un coniuge si trovi a causa del divorzio in una situazione d’indigenza. La grave ristrettezza del coniuge innocente giusta la norma citata è da ammettere quando si verifichi per il richiedente un sensibile cambiamento della situazione economica rispetto a quella esistente in costanza di matrimonio, con conseguente pericolo di indigenza (Rep. 1984 310; SJ 1992 380).
Nella fattispecie non è contestato che la moglie sia innocente ai sensi dell’art.152 CC, ma è controversa la sua indigenza.
La rendita d’indigenza dipende in primo luogo dai bisogni della beneficiaria, dal suo reddito attuale nonché dalle risorse di cui beneficerà o potrà beneficiare in avvenire (DTF 108 II 30; Rep. 1977, 187) come pure dalle possibilità del debitore, che devono essere tenute nella debita considerazione (Deschenaux/ tercier, Le mariage et le divorce, 3 ed. 1985, pag. 131-132). L'età dei coniugi, la formazione del coniuge beneficiario e il suo stato di salute sono elementi da considerare nel calcolo (DTF 108 II 81 ad art. 151 CC, applicabile anche all'art. 152 CC).
4.a) Nel calcolare l’importo della rendita d’indigenza occorre pertanto valutare alla luce dei criteri summenzionati le circostanze del caso concreto. Il giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenza accessoria del divorzio, e in genere i rapporti patrimoniali fra i coniugi, sono soggetti alla massima dispositiva e al principio attitatorio, salvo che il diritto cantonale non disponga altrimenti, ciò che il Cantone Ticino non prevede (Rep. 1987 195; Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 84 ad art. 151). Incombe pertanto alle parti allegare e provare i fatti su cui fondano le loro pretese.
b) L’appellante sostiene che nel calcolo del fabbisogno della moglie non deve venire inserito il supplemento del 20% al minimo di base operato dal Pretore e che le voci imposte e cassa malati, rivalutate dal giudice in fr. 300.-- e in fr. 150.--, devono essere ridotte a fr. 100.-- e fr. 120.--, così come indicato nella risposta di causa dalla convenuta stessa. Deve pure venire stralciata la voce spese accessorie dell’abitazione di fr. 100.--, che risulta già compresa in quella definita acconto spese. Quest’ultima censura è tardiva (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) l’appellante non avendo mai contestato negli allegati scritti gli importi per l’alloggio, esposti dalla convenuta nella risposta di causa in complessivi fr. 1’130.--. La determinazione della rendita d’indigenza è fissata dal giudice secondo il suo apprezzamento (art. 4 CC; Spühler-Frei-Maurer, op. cit. n. 25 ad art. 152). Il minimo del diritto esecutivo è solo un punto di partenza indicativo per il calcolo della rendita (Rep. __________ 311), che può essere modificato quando le circostanze del caso lo consentono, in particolare quando le condizioni economiche dell’obbligato sono buone (Rep. __________ citato; DTF 114 II 13 in fondo). Contrariamente al suo assunto, il reddito percepito dall’appellante non può essere definito di “estrema mediocrità”, ove si consideri che nel 1992 egli ha guadagnato fr. 5’141.-- netti mensili (cfr. richiamo salario). Si giustifica pertanto, in concreto, di scostarsi dal minimo esistenziale del diritto esecutivo per fissare la rendita d’indigenza. Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 118 II 100; 115 II 424, 114 II 301) il fabbisogno da tenere in considerazione per il calcolo della rendita d’indigenza equivale al 120% del minimo esistenziale del diritto esecutivo. Nel fabbisogno della moglie il Pretore ha inserito diverse voci che esulano sia dal concetto di minimo stabilito dal diritto esecutivo che da quello di fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale (DTF 114 II 393), come le spese per la televisione, il telefono e l’energia elettrica, che rientrano nel minimo di base (I CCA del 28 dicembre 1992 in re S./S.), e la partecipazione alle spese mediche. Tali voci devono essere stralciate, dal momento che se ne tiene già conto con l’adeguamento del 20% sul totale del fabbisogno minimo. In conclusione, quindi, il fabbisogno della moglie ai fini della rendita di indigenza ammonta a fr. 2’808.-- (minimo base fr. 940.--, alloggio e spese accessorie fr. 1’130.--, cassa malati fr. 120.--, imposte fr. 100.--, assicurazioni fr. 50.--, supplemento del 20% fr. 468.--).
Dall’istruttoria è emerso che la madre dell’appellata le versa mensilmente l’importo di Lit. 600.000 (interrogatorio formale __________); questo importo dovrebbe corrispondere alla pensione erogata dall’INPS di cui la madre è beneficiaria (doc. 17). A torto l’appellante sostiene che deve essere considerato reddito della moglie. Esso rappresenta unicamente una partecipazione, oltretutto modica, della madre all’economia domestica e non costituisce una fonte di reddito della quale la moglie beneficia. D’altronde non risulta, e neppure è stato sostenuto, che questo versamento costituisca un’elargizione volontaria senza fine e che l’anziana madre sia in grado di far fronte in modo autonomo al proprio sostentamento. Si aggiunga che tenuto conto dell’esigua partecipazione, l’appellante applica un tasso di cambio irreale, si può affermare che essa è quasi interamente a carico della figlia, il suo minimo di esistenza non essendo lontanamente coperto. D’altronde quand’anche si volesse considerare questo versamento quale reddito per l’appellata, si dovrebbero pure considerare le spese supplementari dovute alla presenza della madre nell’economia domestica, ciò che giustifica in definitiva di poter equiparare queste due posizioni e di non considerarle nell’ambito della risoluzione del caso concreto. Va rilevato infine che, vista l’età della persona interessata (1918), tale partecipazione non può essere ritenuta definitiva e che gli aiuti dei figli o di altri parenti non devono essere considerati nel calcolo del fabbisogno (Bühler/Spühler, op. cit. n. 15 ad art. 152).
Va rilevato inoltre che quand’anche l’appellata, in caso di decesso della madre, beneficerà di tutto il reddito della sostanza immobiliare in Italia, della quale è attualmente comproprietaria in ragione di 1/4, va considerato che, notoriamente, una proprietà immobiliare necessita di manutenzione ed è gravata da oneri fiscali, ciò che in definitiva esclude la possibilità di inserire le esigue pigioni attualmente percepite (doc. 25) nel calcolo del reddito dell’appellata.
In definitiva con un fabbisogno mensile di fr. 2’808.- e un reddito di 2’382.-- mensili l’appellante ha un ammanco di fr. 426.--, ragion per la quale l’importo di fr. 600.-- mensili fissato dal Pretore dev’essere ridotto a fr. 430.-- in parziale accoglimento dell’appello del marito.
Tenuto conto della lunga durata del matrimonio (26 anni) e dell’età della beneficiaria, ormai ultracinquantenne, la rendita deve essere riconosciuta illimitata nel tempo, non potendosi ritenere che in futuro l’interessata migliorerà la sua situazione di reddito.
II. SULL’APPELLO DI __________ 7. La moglie contesta il metodo di calcolo usato dal Pretore, asseverando che esso fornisce unicamente una base che può essere modificato se le possibilità del marito lo permettono, ragion per la quale l’aumento del 20% operato dal primo giudice debba essere esteso a tutto il suo fabbisogno e non solamente al suo minimo vitale. Essa ritiene inoltre che il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto del peggioramento delle sue condizioni di salute, che non le consentiranno di percepire, in futuro, un reddito tale da coprire il proprio fabbisogno.
a) Come visto in precedenza il minimo del diritto esecutivo è solamente un punto di partenza che può essere adattato se le circostanze del caso lo consentono. Nella fattispecie nel calcolo del fabbisogno della moglie non si è tenuto conto solamente del minimo previsto dal diritto esecutivo (cfr. tabelle edite dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello come autorità di vigilanza, pressoché identiche per il fabbisogno di persone sole ai minimi di esistenza valevoli per tutta la Svizzera (RJJ 1993 293), bensì del fabbisogno allargato, comprensivo anche delle assicurazioni e del presumibile onere fiscale. Ciononostante pur aumentando del 20% il fabbisogno esteso della moglie, così come richiesto dall’appellante, il suo fabbisogno non risulta essere superiore a fr. 2’808.--, come visto in precedenza. La sentenza citata dall’appellante e pubblicata in SJ 1992 380 prevede tra l’altro di aggiungere al minimo previsto dal diritto esecutivo i premi d’assicurazioni e gli oneri fiscali, ciò che nel caso concreto è stato fatto. Va inoltre rilevato che la rendita d’indigenza non è destinata ad assicurare al coniuge divorziato lo stesso tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio, e questo anche se la situazione finanziaria dell’obbligato lo permette (Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 23 ad art. 152). Essa è unicamente destinata a preservare la beneficiaria dal bisogno e non dovrebbe eccedere in maniera consistente i suoi bisogni (SJ 1992 pag. 383 con richiami di dottrina).
b) E’ indubbio che per fissare la rendita il giudice debba tenere conto delle circostanze esistenti al momento del divorzio e in un futuro prevedibile (DTF 108 II 30). L’appellante sostiene che il suo stato di salute è precario e che la sua situazione finanziaria peggiorerà nel tempo. Ora dal fascicolo processuale risulta che l’appellante è stata in cura da diversi medici per differenti motivi. Essa ha sofferto in particolare di depressioni nervose e ansie, dovute alla rottura del matrimonio e di un’altra relazione sentimentale (dott. __________, __________, __________, incarto servizio psico-sociale) e di problemi di carattere ginecologico (dott. __________; doc. 20) che l’hanno costretta a periodi di inabilità lavorativa (doc. 23 e 27). Ciò nonostante in nessuno di questi casi i medici hanno formulato prognosi per l’immediato futuro e in definitiva si deve ammettere che __________ non è limitata nell’attività lavorativa da problemi di salute. Va rilevato infine che se da un canto non si può più pretendere dall’appellante che riprenda la sua attività di parrucchiera, dalla quale risulta lontana da oltre 25 anni, d’altro canto essa ha dimostrato di poter lavorare quale venditrice o cameriera a tempo pieno, ciò che le consente attualmente di percepire fr. 2’382.--. In queste condizioni non si giustifica accordare all’appellante una rendita superiore a fr. 430.-- mensili.
In sede di appello, tenuto conto della minima riduzione della rendita __________ risulta soccombente in misura maggiore e deve dunque sopportare i 2/3 degli oneri processuali del suo appello, con l’obbligo di rifondere alla controparte un adeguato importo per ripetibili di appello. Per quanto riguardo l’appello di __________, gli oneri processuali sono posti integralmente a suo carico con l’obbligo di rifondere delle ripetibili alla controparte.
ha postulato l’ammissione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La domanda non può essere accolta. Pur dovendo considerare la sua indigenza verosimile (art. 155 CPC), nel caso concreto fa difetto il requisito della probabilità dell’esito favorevole dell’appello. E’ vero che nelle cause di diritto della famiglia tale requisito va invero valutato con minor rigore (Rep. __________ 122), ma nella fattispecie l’appellante ha proposto al giudizio della seconda sede contestazioni su un tema già ampiamente sviluppato da consolidata dottrina e giurisprudenza, per di più pubblicata. Si aggiunga che non è dato di capire come l’appellante sia giunto a proporre un importo di fr. 1’500.--, ritenuto che, come visto in precedenza, la pensione d’indigenza è destinata unicamente a preservare la beneficiaria dal bisogno e non a garantirle il medesimo tenore di vita avuto in costanza di matrimonio (__________).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
“ 2. __________ è condannato a versare a __________ nata __________ una pensione alimentare fondata sull’art. 152 CC di fr. 430.-- mensili anticipati.”
Per il resto la sentenza rimane invariata.
a) tassa di giustizia fr. 400.-
b) spese fr. 50.-
fr. 450.-
sono posti a carico dell’appellante in ragione di 2/3 e dell’appellata in ragione di 1/3. __________ rifonderà alla controparte fr. 500.-- per ripetibili ridotte di appello.
3 L'appello di __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
Gli oneri processuali dell’appello di __________, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.-
b) spese fr. 50.-
fr. 450.-
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.- per ripetibili d’appello.
avv. __________, __________
avv__________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La Presidente La segretaria