Incarto n.. 11.95.00050
Lugano 17 gennaio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ DSA (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 30 gennaio 1991 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello del 27 febbraio 1995 presentato da __________ contro la sentenza emanata il 25 gennaio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1941) e __________ nata __________ (1940) si sono uniti in matrimonio a __________ il __________ novembre 1964. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (1965), __________ (1967) e __________ (1973). Il marito, falegname, è stato con la moglie gerente di un negozio di alimentari fino al 1973 e di un ristorante fino al 1979. Dopo un periodo di invalidità ha ripreso l’attività di falegname dipendente. La moglie ha collaborato nella conduzione delle attività commerciali della famiglia ed è ora beneficiaria di una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, a seguito degli esiti di un infortunio occorsole nel 1980. Con sentenza del 19 agosto 1983 il Pretore della (allora) giurisdizione di Lugano Campagna ha pronunciato la separazione a tempo indeterminato fra i coniugi, ha assegnato i figli __________, __________ e __________ alla madre e ha stabilito un contributo alimentare mensile di fr. 1’100.– a carico del marito, di cui fr. 400.– per la moglie e il resto per i figli (inc. n. __________).
B. __________ ha promosso con petizione del 23 dicembre 1986 un’azione di modifica della sentenza di separazione, postulando la riduzione dei contributi alimentari da lui dovuti a moglie e figli. Statuendo il 20 giugno 1994, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ridotto il contributo alimentare dovuto da __________. In accoglimento dell’appello proposto da __________ questa Camera ha riformato con sentenza 28 febbraio 1995 la sentenza pretorile, respingendo la petizione (inc. n. __________).
C. Il 29 agosto 1990 __________ ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, di essere convocato con la moglie per l’esperimento di conciliazione, che è stato dichiarato decaduto il 16 novembre successivo. Egli ha presentato il 30 gennaio 1991 un’azione di divorzio davanti alla stessa Pretura e ha offerto un contributo alimentare mensile per il figlio __________ di fr. 350.–, negando ogni contributo alla moglie. __________ si è opposta alla petizione con risposta del 9 settembre 1991 e ha proposto a sua volta azione riconvenzionale, chiedendo la pronuncia del divorzio ai torti del marito, l’affidamento del figlio minorenne e un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per __________ e di fr. 1’200.– per sé. Nella replica e risposta riconvenzionale del 3 ottobre 1991 l’attore si è opposto alla domande della convenuta e nei successivi allegati scritti (duplica e replica riconvenzionale dell’8 novembre 1991, duplica riconvenzionale del 17 novembre 1991) le parti hanno mantenuto le proprie tesi.
D. All’udienza preliminare del 24 marzo 1992 la moglie ha ritirato la riconvenzione e ha confermato l’opposizione al divorzio. Ultimata l’istruttoria, i coniugi sono comparsi al dibattimento finale del 29 settembre 1994. Con il consenso dell’attore la convenuta ha prodotto un memoriale del 26 settembre 1994, in cui ha chiesto di respingere la petizione di divorzio. L’attore, dal canto suo, non ha mutato le proprie domande di giudizio.
E. Il Pretore ha pronunciato il divorzio fra i coniugi con sentenza 25 gennaio 1995. Egli ha regolato le conseguenze accessorie riconoscendo alla moglie una rendita di indigenza di fr. 590.– mensili vita natural durante, da indicizzare. La tassa di giustizia di fr. 1’500.– e le spese sono state poste a carico del marito in ragione di 1/3 e per il resto a carico della convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di versare all’attore un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.
F. __________ è insorta con appello 27 febbraio 1995 nel quale propone, in riforma del giudizio impugnato, la reiezione della petizione di divorzio e il riconoscimento di un contributo alimentare mensile di fr. 1200.– in suo favore, vita natural durante, e di un contributo di mantenimento di fr. 1200.– mensili in favore del figlio __________, fino al termine degli studi.
Con ordinanza del 16 marzo 1995 il vicepresidente della Camera ha invitato l’appellante a sostituire entro il 31 marzo l’atto di appello con un breve memoriale comprendente le censure dirette alla sentenza di divorzio. In data 27 marzo 1995 __________ ha prodotto un nuovo memoriale.
G. __________ non ha presentato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. a) L’atto di appello deve contenere – tra l’altro – la dichiarazione di appellare con l’indicazione precisa dei punti della sentenza che si intendono deferire all’autorità di ricorso, le domande, come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali il gravame si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC). Se mancano tali requisiti la dichiarazione di appello è nulla (art. 309 cpv. 5 CPC). La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire nondimeno che la sanzione della nullità va applicata con cautela: anche se non adempie in modo preciso le esigenze formali stabilite dalla legge, l’appello è ricevibile se dal suo contenuto emerge chiaramente l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado, dal contesto si desumono i motivi a sostegno del ricorso e l’insufficienza formale non reca pregiudizio alla controparte (Rep. __________pag. 272 consid. 1, __________pag. 338 in alto, __________pag. 186 consid. 8, pag. 335 consid. 1).
b) L’appello della convenuta denota senza equivoco la volontà di far annullare tutta la sentenza di primo grado, riformandola nel senso di respingere interamente la petizione e di mantenere il contributo alimentare a carico del marito a fr. 1’200.– mensili. La richiesta di giudizio è quindi sufficientemente chiara e l’ambito della contestazione non dà adito a dubbi. Quanto ai motivi, essi sono esposti in modo confuso, ripetitivo e non sempre comprensibile, ma per quanto è dato di capire possono essere vagliati nel merito. In tale misura il gravame è pertanto ammissibile. Va tuttavia rilevato che il suo tono, inutilmente ingiurioso e irrispettoso verso il magistrato di prima sede, è inaccettabile, contenendo accuse e critiche che non possono trovare spazio nemmeno in un atto giudiziario.
c) L’appello è irricevibile, per contro, nella misura in cui postula un contributo alimentare di fr. 1’200.– mensili per il figlio __________, divenuto maggiorenne il __________settembre 1993, fino al termine dei suoi studi superiori. La domanda è irricevibile già per il fatto che è stata presentata per la prima volta in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), a prescindere dal fatto che la pretesa di mantenimento del figlio maggiorenne agli studi (art. 277 cpv. 2 CC) può essere fatta valere solo dal diretto interessato, e non dalla madre, che difetta della legittimazione attiva. I documenti prodotti in appello concernenti i costi degli studi di __________ non possono pertanto essere considerati.
L’abbondante documentazione presentata per la prima volta in appello è per principio irricevibile, nella misura in cui già non figura negli atti della causa. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni fra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 96 e n. 1 ad art. 321). Ciò non è il caso in concreto, non essendovi più a giudizio questioni relative a figli minorenni. Tutti i documenti prodotti con il gravame non possono quindi entrare in linea di conto ai fini del giudizio.
L’appellante, nel confuso e prolisso atto di appello, sostiene dapprima che l’esperimento di conciliazione tenutosi il 16 novembre 1991 non era valido, poiché essa non aveva potuto prendervi parte per problemi familiari. Essa deduce la nullità dell’esperimento di conciliazione dall’art. 359 CPC, che stabilisce la decadenza del tentativo in caso di mancata comparsa di una parte. La tesi, infondata, trova origine nell’errata interpretazione dei termini legali da parte di una persona del tutto ignara del diritto. Il termine “decadenza” non è infatti equivalente a “nullità”. L’art. 359 CPC prescrive solo che la mancata comparsa di una parte all’udienza equivale al fallimento del tentativo di conciliazione, con la conseguenza – in caso di divorzio – che ogni parte può promuovere la causa di stato. Ne deriva che la petizione 30 gennaio 1991 rispetta quanto prescritto dall’art. 421 CPC.
Giusta l’art. 147 cpv. 3 CC dopo tre anni di separazione a tempo indeterminato e quando non sia avvenuta una riconciliazione, ognuno dei coniugi può domandare il divorzio o la cessazione della separazione. In tal caso il divorzio deve essere pronunciato in virtù dell’art. 148 cpv. 1 CC, eccetto che i fatti determinanti siano imputabili a esclusiva colpa del coniuge che la ripropone (DTF 111 II 109). Nell’applicazione dell’art. 148 CC, a differenza dell’art. 142 cpv. 2 CC, la pronuncia del divorzio può essere ottenuta anche dal coniuge maggiormente colpevole, ossia da colui che è preponderantemente responsabile della disunione. L’azione di divorzio proposta dopo la separazione è sottoposta a condizioni speciali, in quanto il giudice della separazione ha già ammesso l’esistenza di una grave turbativa delle relazioni coniugali per pronunciare la separazione (DTF 114 II 115).
Al momento della pronuncia della separazione il Pretore dell’allora giurisdizione di Lugano Campagna ha constatato nella sentenza del 19 agosto 1983 (inc. n. __________richiamato) che l’unione coniugale era irrimediabilmente fallita a causa di screzi e incomprensioni reciproche derivanti dalla diversità dei caratteri dei coniugi e dal differente modo in cui essi concepivano la vita. A tali conclusioni il giudice della separazione era giunto dopo aver condotto l’istruttoria e aver avuto numerosi colloqui personali con entrambi i coniugi (pag. 2-3 della citata sentenza). L’attrice, in occasione dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 16 giugno 1981 (inc. __________) aveva fatto risalire il dissidio coniugale a incomprensioni fra i coniugi. Essa, contrariamente a quanto adduce ora nell’appello, aveva invero chiesto a quell’epoca l’audizione del teste ______, ma nella lettera 25 aprile 1983 aveva altresì invitato il Pretore a “riesaminare l’incarto con i documenti da me allegati come testi, il 29 luglio 1982 e di rinunciare se lei è d’accordo al teste don Bruno ______. Si chiede di procedere al dibattimento finale e di emettere la sentenza”. Del resto lo stesso __________ __________ aveva scritto alla Pretura il 20 aprile 1983, affermando di non avere nulla da riferire, poiché i dissidi fra i coniugi erano preesistenti al suo passaggio a __________. L’attrice ha accettato la decisione del Pretore di rinunciare a tale teste (ordinanza del 27 aprile 1983) per atti concludenti, avendo proceduto al dibattimento finale senza obiezioni.
Il Pretore ha pronunciato il divorzio fra le parti, separate dal 1983, dopo aver accertato che la causa del dissidio coniugale menzionata dal giudice della separazione consisteva nella profonda incompatibilità di carattere dei coniugi, da questi pacificamente ammessa, e che dopo di allora non era intervenuta una riconciliazione. Si rivelava pertanto inutile l’approfondita istruttoria chiesta dalla convenuta per l’accertamento della colpa nella disunione.
L’appellante contesta le conclusioni del primo giudice, ribadendo che l’attore è unico colpevole della disunione coniugale e non può quindi ottenere il divorzio. Essa sostiene, richiamandosi a dottrina e giurisprudenza, di essere legittimata a far valere nella causa di divorzio i fatti e gli argomenti da lei taciuti nella causa di separazione per non compromettere l’armonia familiare e l’equilibrio dei figli.
L’argomentazione è di principio ammissibile. Il giudice del divorzio è vincolato dagli accertamenti di fatto del giudice della separazione, ma non dalla valutazione giuridica effettuata da quest’ultimo (DTF 117 II 123) e l’art. 148 cpv. 3 CC non esclude che un coniuge possa far valere nella causa di divorzio fatti anteriori alla sentenza di separazione, da lui taciuti in quell’occasione (SJ 1982 p. 559; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a ed., 1995, n. 963; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 52 ad art. 147-148 CC). Spetta al coniuge convenuto che si oppone al divorzio provare la colpa esclusiva dell’attore nella disunione (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 961 e rif. citati).
L’istruttoria della causa di divorzio ha conosciuto alterne vicende, dovute anche all’avvicendarsi di ben quattro patrocinatori della convenuta. All’udienza preliminare del 24 marzo 1992 l’appellante, assistita da un legale, ha proposto numerosi mezzi di prova (testimoni, interrogatorio formale dell’attore, richiami di documenti), ai quali si è opposto l’attore. Con ordinanza del 25 maggio 1992 il Pretore ha respinto l’opposizione alle prove, che ha ammesso in larga misura. Oltre ai richiami di documenti e all’interrogatorio formale dell’attore è stata ammessa l’audizione dei testi __________, __________, __________, __________ e __________ (act. VIII). L’interrogatorio formale dell’attore ha avuto luogo il 25 ottobre 1992 alla presenza delle parti e dei rispettivi patrocinatori (act. XI), sostanzialmente su minuti fatti della vita coniugale antecedenti la separazione. Il 15 novembre 1993, sempre alla presenza dei coniugi e dei loro legali, sono stati sentiti i testi __________ e , i quali hanno riferito di taluni episodi accaduti al Ristorante “ ” di __________ durante la gerenza delle parti, senza tuttavia dire alcunché di rilevante sui rapporti personali fra i coniugi (act. XII). Il 18 gennaio 1994 l’appellante, sprovvista di patrocinatore, ha comunicato il nuovo indirizzo del teste __________, ha chiesto al Pretore di sospendere la causa e di segnalare il caso al Ministero pubblico, poiché l’attore aveva dichiarato il falso nell’interrogatorio formale e infine ha postulato un secondo interrogatorio formale del marito, per dargli la possibilità di ritrattare. Infine essa ha prodotto tutta una serie di documenti anteriori alla separazione, mai prodotti in precedenza, attestanti le false dichiarazioni dell’attore. Con ordinanza 20 gennaio 1994 il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 60 giorni per formulare le domande da porre al teste __________ e un termine di 20 giorni per munirsi di un patrocinatore, ha respinto le altre richieste siccome infondate e non ha ammesso la produzione di nuovi documenti, avvenuta in modo irregolare (“irrita”). La convenuta avendo trovato un nuovo patrocinatore, il Pretore le ha assegnato il 9 giugno 1994 un nuovo termine di 30 giorni per la presentazione delle domande rogatoriali al teste __________ e per pronunciarsi sulle altre prove notificate all’udienza preliminare. Il 24 giugno 1994 ha avuto luogo l’audizione della teste __________, che a suo tempo aveva acquistato dai coniugi il negozio di alimentari a __________ nel 1973 (act. XVI). Il 7 luglio 1994 l’appellante ha presentato personalmente le domande da sottoporre al teste __________ su fatti avvenuti nel 1973. Il 9 luglio 1994 essa ha elencato i testi ancora da escutere, precisando che gli stessi dovevano dimostrare la falsità delle risposte date dal marito nel corso dell’interrogatorio formale, ha chiesto la correzione di un errore nel verbale dell’interrogatorio formale a pagina 5, ha instato per la sospensione della causa e la trasmissione degli atti al Ministero pubblico per falsa dichiarazione nel corso dell’interrogatorio formale e ha nuovamente prodotto i documenti già esibiti il 18 gennaio 1994. Il Pretore ha respinto la domanda processuale con ordinanza 12 luglio 1994 (act. XVIII) e con altra ordinanza di stessa data ha respinto le ulteriori prove notificate all’udienza preliminare e ha dichiarato chiusa l’istruttoria, indicendo il dibattimento finale per il 29 settembre 1994. In questa occasione la convenuta, assistita da un patrocinatore, ha prodotto con il consenso dell’attore un memoriale nel quale ribadisce la propria opposizione al divorzio e censura la limitazione dell’istruttoria decisa dal Pretore. Il primo giudice ha rilevato nella sentenza impugnata che tale memoriale era stato presentato in modo irregolare e lo ha stralciato dagli atti della causa.
L’appellante censura in toni polemici la conduzione della procedura a opera del primo giudice, dolendosi in particolare della limitazione dell’istruttoria, del mancato deferimento all’autorità penale dell’attore per il reato di falsa dichiarazione in giudizio (art. 306 CP) e dello stralcio delle conclusioni.
a) Ci si potrebbe invero chiedere se sia ammissibile lo stralcio del memoriale 26 settembre 1994, presentato dalla convenuta al dibattimento finale, e quindi tardivamente (art. 280 cpv. 3 CPC), seppur con il consenso di controparte. Né le parti né il giudice possono adottare un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC), ma all’infuori dei casi di nullità e di annullabilità previsti esplicitamente dalla legge (art. 142 e 143 CPC) non vi sono altre sanzioni. Come che sia il quesito può rimanere irrisolto, poiché la mancata presenza agli atti del memoriale in questione non comporta alcun pregiudizio per la convenuta, che in tale documento si è limitata a riprendere l’argomentazione addotta negli allegati scritti, sviluppata ulteriormente nell’atto di appello.
b) Per quel che concerne il mancato deferimento dell’attore all’autorità penale per il reato previsto dall’art. 306 CP, occorre rilevare che la pretesa falsa dichiarazione dell’appella-to non emerge in modo evidente dagli atti. L’appellante sostiene che il marito ha dichiarato il falso, ma essa si limita a contrapporre la sua parola a quella dell’attore. Come già ripetutamente esposto dal Pretore nelle varie ordinanze processuali sul tema, i documenti prodotti dalla convenuta il 18 gennaio e il 9 luglio 1994 non possono essere acquisiti agli atti, essendo stati presentati in modo irregolare, vale a dire dopo lo scambio degli allegati scritti (art. 166 CPC). Come rilevato a giusto titolo dal primo giudice, non sussistono nemmeno gli estremi per una restituzione in intero per la presentazione di nuovi mezzi di prova (art. 138 e segg. CPC), trattandosi nella fattispecie di documenti di vecchia data, noti all’appellante fin dall’inizio della causa di divorzio, se non già da quella di separazione, e che pertanto avrebbero potuto e dovuto essere prodotti già con la risposta di causa. L’apprezzamento del Pretore, che non ha ritenuto di dover deferire l’attore all’autorità penale per il reato di falsa dichiarazione in causa, appare pertanto corretto. Nulla impediva del resto alla convenuta di presentare lei stessa denuncia penale contro il marito.
c) Il primo giudice ha limitato l’istruttoria, ritenendo che le parti stesse avevano ammesso, all’epoca della separazione, l’esistenza di fattori oggettivi di disunione e che era pertanto inutile accertare un’eventuale colpa dell’attore. L’appellante contesta recisamente tale conclusione, ribadendo di non aver voluto screditare il marito agli occhi dei figli durante la causa di separazione. Tale asserzione, contrariamente a quanto essa adduce, non solo non è stata provata, ma neppure è stata resa verosimile. A prescindere dalla dubbia attendibilità di deposizioni testimoniali su fatti remoti, risalenti addirittura al 1973 (cfr. domande rogatoriali al teste __________ del 7 luglio 1994), l’appellante stessa, attrice nella causa di separazione, ha di fatto rinunciato nel 1983 all’assun-zione dei testi __________ e __________ pur di avere la sentenza di separazione (consid. 5). Benché sostenesse di avere a sua disposizione numerosi documenti che attesterebbero le colpe del marito, l’appellante ha esibito con la risposta di causa e la riconvenzione solo un rapporto di polizia del 1979 (doc. B) dal quale risulta che il marito non voleva riferire alla moglie un incidente minore della circolazione per non ammettere di essere stato in “gentile compagnia”. A quell’epoca il dissidio fra i coniugi era già palpabile, per stessa ammissione dell’appellante, di modo che la valenza probatoria del citato rapporto appare del tutto trascurabile. Né può soccorrere la convenuta l’invio ripetuto di numerosa altra documentazione alla Pretura, dato che ciò è avvenuto in contrasto con quanto previsto dal codice di procedura (sopra, consid. 8b) e che pertanto a giusta ragione il Pretore non li ha considerati ai fini della sentenza. Partendo da queste premesse, visto quanto emerge dall’incarto della causa di separazione e dall’istruttoria di quella di divorzio, l’apprezzamento del primo giudice sull’ammissibilità dei mezzi di prova sfugge alla critica.
Ne discende che la convenuta non ha portato la prova della colpa esclusiva del marito nella disunione. Contrariamente a quanto essa sostiene, la sua innocenza non ha alcuna rilevanza, bastando per l’accoglimento della petizione di divorzio la constatazione che i coniugi non si sono riconciliati alla scadenza dei tre anni dalla separazione legale. Questa condizione è palesemente data nella fattispecie e di conseguenza la domanda di divorzio del marito deve essere accolta, l’opposizione della moglie al divorzio ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CC essendo destituita di buon diritto.
A detta dell’appellante i certificati di stipendio prodotti dall’ attore sono falsi. La sua argomentazione si esaurisce tuttavia nell’elencazione dei redditi (superiori) percepiti dal marito agli inizi degli anni Ottanta. Per costante giurisprudenza il giudizio sulle pensioni alimentari e sui rapporti patrimoniali fra i coniugi è soggetto alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 pag. 195; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband n. 84 ad art. 151 CC). Spettava quindi all’appellante allegare e provare, visto che con la petizione era stato prodotto un certificato di salario del marito risalente al 1991, quale era il reddito dell’attore. Analoga sorte seguono le critiche sulla determinazione dei rispettivi fabbisogni, che non hanno fatto oggetto di alcuna istruttoria né di alcun contraddittorio in prima sede. A titolo abbondanziale si può osservare che gli importi stimati per il fabbisogno dell’attore sembrano ragionevoli, considerato che un onere di alloggio di fr. 700.– mensili e un premio di cassa malati di fr. 250.– mensili rientrano nella norma. Del resto l’appellante non ha motivo di dolersi dell’apprezzamento del primo giudice, che le ha computato un onere di alloggio notevolmente superiore a quello del marito (fr. 989.– per alloggio e fr. 80.– per spese accessorie).
b) L’appellante sostiene ancora di avere diritto a un contributo di mantenimento che le consente il mantenimento del tenore di vita precedente. La tesi è infondata. Il contributo alimentare di fr. 590.– mensili è stato concesso infatti a titolo di rendita di indigenza ai sensi dell’art. 152 CC, non essendo stata provata nel caso concreto una colpa preponderante e causale del marito nella turbativa dell’unione coniugale (consid. 9). Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel minimo vitale secondo il diritto esecutivo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungs-recht, Zurigo 1995, pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 152 n. 760 seg.). Il Pretore ha correttamente seguito tali indicazioni per determinare il contributo alimentare in favore dell’appellante e non vi è motivo per scostarsi dai suoi calcoli, tanto meno in assenza di valide contestazioni sull’entità dei costi da inserire nei rispettivi fabbisogni, come visto in precedenza (consid. 10a). L’appello, infondato anche su questo punto, deve di conseguenza essere integralmente respinto, nella misura in cui è ammissibile.
Per questi motivi,
richiamata sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr. 50.–
fr. 750.–
sono a carico di __________. Non si attribuiscono ripetibili.
– __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria