Incarto n. 11.95.00288
Lugano, 12 dicembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Prati
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 15 aprile 1993 da
__________, __________ sopra __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 1° dicembre 1995 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 10 novembre 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1949) e __________ __________ (1942) si sono sposati a __________ il __________ 1979. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito lavora all’__________ __________ __________ __________ a __________ come procuratore, la moglie – laboratorista medica fino al 1979 – non ha esercitato attività lucrativa durante il matrimonio. Già prima di sposarsi la coppia si era stabilita a Zurigo, per poi trasferirsi nel 1986 a __________ e nel 1991 a __________ sopra __________. Il 24 novembre 1992 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso l’11 febbraio 1993. I coniugi si sono separati nel marzo successivo, quando la moglie – reduce da una degenza ospedaliera – è andata a vivere per conto proprio a __________.
B. Il 15 aprile 1993 __________ __________ ha introdotto una petizione di divorzio, offrendo alla moglie fr. 5850.– in liquidazione del regime dei beni, la proprietà di tutti gli importi da lui versati su un conto bancario intestato alla moglie medesima presso la __________ __________ __________ __________ a __________, il ricavo della vendita dell’automobile a lei intestata, il mobilio da lei prelevato dall’abitazione coniugale e un’obbligazione di cassa (di nominali fr. 10 000.–) a lei già consegnata. __________ __________ si è opposta al divorzio e in via riconvenzionale ha postulato la separazione per tempo indeterminato, un contributo alimentare di fr. 3600.– mensili indicizzati (sal-vo deduzione della futura rendita AVS), oltre la separazione dei beni, con obbligo per il marito di corrisponderle fr. 60 000.– più interessi in liquidazione del regime matrimoniale. Nei successivi atti scritti il marito si è opposto alla riconvenzione, mentre la moglie ha precisato che il contributo da lei chiesto doveva intendersi come pensione alimentare quand’anche fosse stato pronunciato il divorzio.
C. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 3 ottobre 1995 __________ __________ ha prodotto un memoriale conclusivo in cui ha ribadito sostanzialmente le proprie domande, salvo aumentare a fr. 7398.– la somma offerta in liquidazione del regime matrimoniale. __________ __________ ha presentato a sua volta un memoriale conclusivo nel quale ha riaffermato le proprie richieste.
D. Con sentenza del 10 novembre 1995 il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio. __________ __________ è stato condannato a stanziare alla moglie un contributo mensile di fr. 2800.– indicizzati (art. 152 CC) e un’indennità di fr. 19 858.25 in liquidazione del regime matrimoniale. __________ __________ si è vista riconoscere inoltre la proprietà del noto conto bancario, della menzionata obbligazione di cassa e dell’arredamento già prelevato. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono state poste per due quinti a carico di __________ __________ e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 2000.– per ripetibili ridotte. La tassa di giustizia (fr. 500.–) e le spese della riconvenzione, respinta, sono stati addebitati a __________ __________, con obbligo di versare al marito fr. 500.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 1° dicembre 1995 nel quale chiede che il contributo alimentare per la moglie sia soppresso, subordinatamente che sia fissato a fr. 1000.– mensili per la durata massima di 5 anni, e che l’indennità da lui dovuta in liquidazione del regime matrimo-niale sia ridotta a fr. 7398.– con interessi. Nelle sue osservazioni del 22 gennaio 1996 __________ __________ postula il rigetto dell’ap-pello e la conferma della sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante contesta in primo luogo che la moglie sia “coniuge innocente” nel senso dell’art. 152 CC. A suo parere essa avrebbe rovinato l’unione, denotando totale mancanza di volontà nel liberarsi dal vizio per l’alcol. Nessuna colpa, di converso, potrebbe essere imputata a lui, che ha continuato “a restare vicino alla moglie per anni, nella speranza che quest’ultima potesse guarire dall’etilismo” (appello, punto 4).
Il Pretore ha ritenuto, in sintesi, che l’etilismo della moglie non è tanto la causa della disunione, quanto la conseguenza di uno sconforto riconducibile appunto al dissidio coniugale, favorito da un disturbo della personalità “di tipo Borderline”. Né il marito ha profuso grande impegno nel salvare l’unione; anzi, qualche volta ha ecceduto anch’egli nel bere. Il Pretore non ha ravvisato quin-di una colpa causale della moglie nella grave turbativa del matrimonio, onde l’applicazione dell’art. 152 CC.
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce,
4ª edizione, pag. 152 n. 760 seg.). L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto).
L’innocenza del coniuge creditore è – come detto – un presupposto indispensabile per ottenere un contributo in base all’art. 152 CC. Il Tribunale federale ha mitigato tuttavia la nozione di innocenza: se sotto il profilo dell’art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve (cioè non insignificante, ma secondaria) può ancora essere equiparata a innocenza – pur comportando in linea di principio una riduzione dell’indennità (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 312 segg. con rinvii) – ai fini dell’art. 152 CC perfino una colpa grave può essere assimilata a innocenza, purché non risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in fondo con citazioni). Il problema è di sapere, appunto, se nel caso in esame debba essere imputata alla moglie una colpa causale.
Si aggiunga del resto che, quand’anche ciò fosse, una colpa causale della moglie non potrebbe essere ravvisata per questa sola circostanza. Il Pretore ha ricordato giustamente (pag. 5) che l’alcolismo – come la tossicomania – è motivo di divorzio solo ove l’altro coniuge dimostri di avere fatto invano quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per distogliere il coniuge dal vizio (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 34; Deschenaux/ Tercier/ Werro, op. cit., pag. 123 n. 613). L’appellante ritiene di avere adempiuto tale dovere restando “vicino alla moglie per anni, nella speranza che quest’ultima potesse guarire” (memo-riale, pag. 6 e 7). Se non che, aspettare e sperare non basta, tanto meno quando la situazione si deteriora, così come non basta tenere “una grande predica” in sei anni (verbali del merito, pag. 21). Si rammenti che la moglie ha cominciato a bere nel 1986 e che solo grazie all’intervento delle sorelle – e dopo un incidente stradale per alcolemia – essa è stata ricoverata in ospedale, la prima volta nel giugno del 1992 (verbali del merito, pag. 21 in fondo; verbali del procedimento cautelare, pag. 15; appello, pag. 6). Con pertinenza il Pretore ha concluso quindi (pag. 6) che il marito non risulta aver profuso grande impegno nel salvare il matrimonio, persuaso ormai che la moglie seguisse ineluttabilmente la propria strada (verbali del merito, pag. 20). Ciò posto, non è serio (oltre che inutilmente polemico) imputare al primo giudice “manifesti” errori nella valutazione delle prove o “clamorosi” sovvertimenti dell’onere probatorio, come fa l’appellante (memoriale, pag. 5).
Sostiene l’appellante che la moglie indugia negligentemente ad avviare le pratiche per ottenere una rendita dall’Assicurazione Invalidità, rinunciando così a ridurre il proprio fabbisogno in denaro. L’argomentazione potrebbe essere di rilievo qualora dagli atti risultasse con sufficiente verosimiglianza che la moglie ha effettivamente diritto a una simile prestazione (art. 28 cpv. 1 e 37 LAI). Ora, l’unico indizio che suffraghi tale eventualità è un’ affermazione del teste dott. __________ __________ (verbali del procedimento cautelare, pag. 25 in fondo). A parte il fatto però che lo stesso medico non esclude riduzioni della rendita in caso di etilismo, nessun altro elemento probatorio fa apparire il diritto della moglie come oggettivamente dato. Né al proposito ci si può accontentare di opinioni soggettive, ove appena si consideri che un contributo di mantenimento (sia esso ancorato all’art. 151 cpv. 1 o all’art. 152 CC) può essere ridotto, ma non aumentato, sicché il coniuge bisognoso non può essere esposto con leggerezza al rischio di cadere nell’indigenza qualora la rendita gli sia rifiutata. Incombeva all’appellante rendere verosimile, in altri termini, qual è il grado di invalidità della moglie e quale sarebbe l’entità della prestazione assicurativa cui essa rinuncia. Invano si cercherebbero dati precisi nell’incarto.
a) La moglie contesta di possedere gioielli per fr. 80 000.–, facendo valere che “l’istruttoria di causa non ha provato né il valore né quali e quanti gioielli [le] sono restati” (osserva-zioni all’appello, pag. 4). In realtà dall’elenco agli atti si evince che il 14 settembre 1989 la moglie possedeva gioielli per un valore di fr. 74 180.– (fr. 83 780.–, meno il valore dei preziosi del marito: doc. B). In sede provvisionale, il 12 luglio 1993, essa non ha negato di continuare a possedere i gioielli; ha obiettato solo di non conoscerne con precisione il valore (verbali del procedimento cautelare, pag. 20). Il Pretore ha sorvolato la questione, ma in effetti non è dato a divedere per quali motivi la moglie dovrebbe far capo a una rendita di indigenza erogata dal marito senza profittare minimamente alla propria sostanza. È vero che in un momento congiunturale difficile come quello odierno la vendita dei gioielli rischia di essere poco fruttuosa, nondimeno appare ragionevole presumere – pur con la debita prudenza, mancando elementi istruttori più precisi – che un ricavo attorno ai fr. 50 000.– sia ragionevolmente conseguibile.
b) L’attivo sul conto di risparmio __________ -.. presso la __________ __________ __________ __________ a __________ (fr. 25 351.30 il 18 maggio 1994) è incontestato (osservazioni all’appello, pag. 4). Litigiosa è l’esistenza del libretto di risparmio __________...0 con il saldo di fr. 32 338.40, che la moglie nega (osservazioni, loc. cit.). Se non che, come rileva l’appellante, la moglie stessa ha esibito quel libretto al Pretore, in sede cautelare, durante il suo interrogatorio formale del 12 luglio 1993 (verbali del procedimento, pag. 20). Essa non sostiene di avere usato tale denaro per il proprio mantenimento né pretende di aver fatto confluire il saldo del libretto – per avventura – sul citato conto __________ -.. né spiega quale fine abbia fatto la somma. Se ne deve concludere che, al momento in cui ha giudicato il Pretore, il marito aveva sufficientemente provato beni in proprietà della moglie per complessivi fr. 57 689.70, cui va aggiunto il valore dei noti gioielli (fr.
50 000.–). Accertare un patrimonio di fr. 30 000.– solo perché la moglie ha ammesso tale cifra nel memoriale conclusivo (come fa il Pretore: sentenza, pag. 10 in basso) è un apprezzamento che non può essere condiviso.
c) Le aspettative ereditarie della moglie, al cui proposito la sentenza impugnata è silente, potrebbero anche essere di rilievo. Secondo giurisprudenza, per determinare una rendita destinata a compensare la perdita del diritto al mantenimento della moglie divorziata (art. 151 cpv. 1 CC) non devono essere considerate soltanto le aspettative da essa perdute in seguito al divorzio e che hanno avuto l’effetto di aumentare il suo pregiudizio. Va tenuto conto anche del fatto che la prestazione del marito per il mantenimento coniugale si sarebbe trovata, in caso di continuazione del matrimonio, a essere apprezzabilmente diminuita in virtù di una successiva eredità spettante alla moglie. Occorre però che i beni della successione siano effettivamente devoluti alla moglie (DTF 114 II 117). Nel quadro dell’art. 152 CC non è sicuramente il caso di adottare criteri meno rigorosi, di modo che per tenere conto di aspettative ereditarie bisognerebbe disporre di cifre affidabili sulla pertinenza della beneficiaria. Ora, l’appellante si limita a speculare sul patrimonio che erediterà la sua ex moglie, ma nulla permette di valutare già oggi quale sostanza lasceranno a lei i genitori. La questione potrà, se mai, formare oggetto di un’azione di modifica, ma non consente di stimare già oggi l’entità di un’eventuale riduzione della rendita di indigenza.
d) Se ne desume, in ultima analisi, che la moglie, senza alcun reddito da attività lucrativa, può contare nondimeno su un capitale attorno ai fr. 100 000.–. Dato ch’essa non risulta avere alcuna forma di previdenza, tale avere le consentirà di ricavare fr. 5000.– annui per almeno 25 anni (fr. 420.– men-sili). Quest’ultimo introito va quindi posto in deduzione del suo fabbisogno in denaro, che l’appellante non contesta se non per quanto riguarda il canone di locazione riconosciuto dal Pretore (fr. 985.– mensili: sentenza, pag. 10). Tale pigione, relativa a un appartamento di 2 locali in un centro abitativo di __________ (doc. B del procedimento cautelare), non appare però eccessiva per l’alloggio di una persona sola in zona urbana. Non vi è quindi motivo per scostarsi dal fabbisogno di base calcolato dal Pretore in fr. 2593.50 mensili. Aumentato del 20% (sopra, consid. 2) come prevede la giurisprudenza – citata, ma applicata solo in parte dal Pretore – tale minimo ascende a fr. 3110.– mensili (arrotondati). Alla moglie potendo sopperire al proprio fabbisogno con l’introito di fr. 420.– mensili, rimane uno scoperto di fr. 2690.– mensili. L’appello deve essere accolto entro questi limiti.
Diversa potrebbe essere la situazione per quanto riguarda il libretto di risparmio ..., proprietà della moglie (sopra, consid. 5b). Il fatto è che l’appellante non rivendica alcunché in relazione a tale libretto, tanto che secondo la sua stessa opinione “i risparmi accumulati dai coniugi al momento (...) della litispendenza ammontavano a fr. 39 716.50 [acquisti del marito] più fr. 24 919.45 [saldo del noto conto ... l’8 ottobre 1992, intestato alla moglie]”. Non soccorrono dunque le premesse per rimettere in discussione il calcolo del Pretore, fondato sui soli acquisti del marito. In proposito l’appello manca pertanto di consistenza.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo
n. 2, prima frase, della sentenza impugnata è così riformato:
__________ è tenuto a versare a __________ __________, a titolo di contributo alimentare (art. 152 CC), l’importo mensile anticipato di fr. 2690.–.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1000.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili ridotte di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria