11.1995.25

Incarto n.. 11.95.00025

Lugano 30 settembre 1996/gb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gianinazzi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 21 maggio 1991 da


(già patrocinato dall’avv. __________, __________)

contro

__________, nata ____________________ (patrocinata dall’avv. ______________________________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

  1. Se deve essere accolto l’appello del 25 gennaio 1995 presentato da __________ __________ contro la sentenza del 27 dicembre 1994 del Pretore del Distretto di Bellinzona.

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

A. __________ __________ (1954) e __________ __________ (1954) si sono sposati il __________ settembre 1977 ad __________. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (1980) e __________ (1985). Il marito è funzionario presso __________ di __________; la moglie è stata impiegata presso la __________ e ed è attualmente segretaria alle dipendenze dell’Associazione __________ (verbale di interrogatorio formale di __________ __________, 30 aprile 1992, pag. 9).

B. In data 27 dicembre 1990 i coniugi hanno chiesto, con istanze separate, di essere citati per l’esperimento di conciliazione, decaduto infruttuoso il 7 gennaio 1991. __________ __________ ha promosso davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona un’azione di divorzio con petizione del 21 maggio 1991. Per quel che concerne gli effetti accessori del divorzio, egli ha chiesto l’affidamento dei figli alla madre, fatto salvo il suo diritto di visita, si è dichiarato disposto a pagare i contributi alimentari minimi per i figli, ha negato ogni contributo per la moglie e ha postulato la restituzione degli oggetti sottratti dal domicilio coniugale, riservandosi inoltre il diritto di chiedere un’indennità pecuniaria a titolo di riparazione per torto morale.

C. Nella risposta del 24 marzo 1992 __________ __________ si è opposta alla petizione e ha chiesto con riconvenzione la pronuncia della separazione a tempo indeterminato. Essa ha instato per la condanna del marito al pagamento di un contributo alimentare mensile di fr. 1’100.– per sé e di fr. 1’000.– (comprensivo degli assegni familiari) per ognuno dei figli, la pronuncia della separazione dei beni fra i coniugi e il versamento di fr. 275’000.– a liquidazione del regime matrimoniale.

D. Con la replica e risposta riconvenzionale dell’11 maggio 1992, l’attore si è riconfermato nelle proprie allegazioni, precisando in fr. 20’000.– l’indennità per torto morale e chiedendo l’integrale reiezione delle domande riconvenzionali. Nella duplica e replica riconvenzionale del 15 giugno 1992 la convenuta ha ribadito le proprie richieste, aumentando a fr. 440’000.– l’importo richiesto al marito a titolo di liquidazione dei rapporti patrimoniali.

E. L’assetto provvisionale è stato oggetto di numerose procedure. In particolare con decreto del 26 ottobre 1992 il Pretore ha fissato il contributo alimentare a carico di __________ __________ per i figli __________ e __________ in fr. 731,50 ciascuno, comprensivi degli assegni familiari. Egli ha inoltre ordinato il blocco di un credito dell’attore nei confronti di __________ __________ di fr. 151’500.– oltre accessori e degli averi di vecchiaia di __________ __________ presso la Cassa federale di assicurazione. A garanzia del credito verso __________ __________ è stato ordinato all’Ufficiale di registri di Bellinzona di annotare nel RF, a carico della particella n. __________RFD di __________ proprietà di __________ __________ (sorella dell’attore) e a favore della convenuta, il sequestro del credito menzionato, garantito dall’ipoteca legale di uguale valore, iscritta a nome di __________ __________. Infine all’attore è stato imposto di versare alla controparte la somma di fr. 1’180,50 a titolo di spese straordinarie per i figli. Adita dalla convenuta, la I Camera civile del Tribunale d’appello con sentenza 4 giugno 1993 ha fissato i contributi alimentari mensili dovuti ai figli in fr. 770.– per __________ e fr. 730.– per __________ (inc. n. __________/92).

F. Ultimata l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 19 ottobre 1994 l’attore ha ribadito la richiesta di divorzio e per le conseguenze accessorie ha proposto l’affidamento dei figli alla madre (riservato il suo diritto di visita), ha offerto per ognuno dei figli un contributo alimentare di fr. 731,50 comprensivo degli assegni familiari, ha negato ogni contributo in favore della moglie, alla quale ha chiesto un’indennità di fr. 50’000.– per torto morale. Dal canto suo __________ __________ nelle conclusioni del 20 ottobre 1994 ha mutato la domanda di separazione in richiesta di divorzio, ha chiesto che non fosse concesso alcun diritto di visita al padre, ha postulato un contributo alimentare mensile (comprensivo degli assegni familiari) di fr. 845.– per __________ e di fr. 795.– per __________, da adeguare al rincaro, il rimborso dell’importo di fr. 1’500.– per spese dentarie della figlia e ha preteso a titolo di liquidazione del regime matrimoniale la somma di fr. 450’000.–, in via subordinata di fr. 260’000.–, da garantire mediante la conferma del sequestro sul credito del marito nei confronti della sorella e sugli averi di vecchiaia della previdenza professionale dell’attore come pure mediante l’iscrizione a registro fondiario, a carico della particella n. __________RFD di __________, del sequestro del credito garantito da ipoteca legale a favore dell’attore. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

G. Statuendo il 27 dicembre 1994, il Pretore ha pronunciato il divorzio fra i coniugi in accoglimento della petizione di __________ __________. Egli ha affidato i figli __________ e __________ alla madre, con l’esercizio dell’autorità parentale, ha riconosciuto al padre un diritto di visita da esercitare una giornata ogni quindici giorni e gli ha imposto di versare per i figli un contributo alimentare mensile scalare, già comprensivo degli assegni famigliari, fissato in fr. 845.– (rispettivamente fr. 1’045.– dall’ottobre 1996 alla maggiore età) per __________ e in fr. 795.– (fr. 845.– dal giugno 1997 al maggio 2001, fr. 1’045.– dal giugno 2001 fino alla maggiore età) per __________, prevedendo che le spese straordinarie per la salute, la scuola e la formazione dei figli sono a carico dei genitori in ragione della metà ciascuno. Egli ha condannato __________ __________ a versare a __________ __________ la somma di fr. 119’000.– oltre interessi a titolo di scioglimento del regime matrimoniale, ha confermato il sequestro del credito vantato dall’attore nei confronti della sorella e la relativa annotazione a registro fondiario, ha riconosciuto ogni coniuge proprietario dei beni in suo possesso e infine ha respinto la pretesa di indennità per torto morale fatta valere dall’attore. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– e le spese sono state poste a carico dell’attore nella misura di 1/4 e a carico della convenuta per 3/4, con l’obbligo per quest’ultima di versare ad __________ __________ un’indennità per ripetibili ridotte di fr. 10’000.–. Nella stessa sentenza il Pretore ha inoltre statuito su un’istanza cautelare presentata il 3 agosto 1994 dalla convenuta e ha posto a carico del padre un contributo di fr. 900.– a titolo di partecipazione per le cure mediche dentarie di __________.

H. __________ è insorto con un appello del 25 gennaio 1995 nel quale chiede, in riforma del giudizio impugnato, la possibilità di partecipare alle decisioni importanti inerenti ai figli, l’estensione del suo diritto di visita, la riduzione a fr. 731,50 mensili (comprensivo degli assegni familiari) del contributo alimentare per ciascun figlio, la liquidazione del regime matrimoniale senza alcun conguaglio, subordinatamente mediante un conguaglio di fr. 25’419.– (in via ancor più subordinata di fr. 44’792.– e di fr. 91’446.–), la revoca del sequestro e dell’annotazione a registro fondiario del credito vantato nei confronti della sorella e infine il versamento di un’indennità di fr. 20’000.– a titolo di torto morale.

I. Nelle osservazioni del 27 febbraio 1995 __________ __________ ha proposto la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile, chiedendo l’assunzione di prove supplementari.

L’appellante ha chiesto il 24 aprile 1995 di interlineare alcune frasi delle osservazioni 27 febbraio 1995, ritenute offensive e sconvenienti. L’appellata vi si è opposta il 15 maggio 1995.

Considerato

in diritto:

  1. L’appellante ha presentato il 24 aprile 1995 un’istanza di intersecazione, intesa a ottenere lo stralcio di diverse frasi contenute nelle osservazioni del 27 febbraio 1995. Giusta l’art. 68 CPC, le parti (e i loro patrocinatori) hanno il dovere di non fare uso di espressioni ingiuriose od offensive (cpv. 1) e se le contumelie si trovano in allegati scritti il giudice le interseca (cpv. 2). Le frasi indicate nell’istanza di intersecazione superano i limiti della convenienza e contengono espressioni offensive, che non possono essere ammesse nemmeno in una procedura giudiziaria. La Camera ha già avuto occasione di ricordare ai legali delle parti, nella sentenza 4 giugno 1993 (inc. __________/92, consid. 7), che era opportuno astenersi da espressioni e commenti inopportuni. Nel caso concreto, per esempio, la frase “Le tare psico-fisiche del marito, di cui diremo in seguito, chiariscono di fatto certe sue altrimenti inspiegabili manipolazioni della verità atte ignobilmente a mascherare comprovate e scientificamente appurate proprie carenze, senza alcun dubbio da annoverare fra le preponderanti incisive cause del fallito matrimonio" (pag. 4) è offensiva, non è suffragata da alcuna risultanza di causa ed è inammissibile. Altrettanto dicasi delle frasi in cui l’appellante viene tacciato di comportamento vigliacco (pag. 3), di travisare manifestamente la realtà (pag. 5) di avere la “perfida consapevolezza di inquinare il valore probatorio” (pag. 6), di essere al livello di Totò Riina (pag. 13) e di essersi comportato in modo meschino e falso (pag. 14, 15, 19). A prescindere dalle valutazioni morali sul comportamento tenuto dall’appellante in occasione della vendita della casa alla sorella, i toni delle citate frasi sono eccessivi e non possono essere tollerati. L’istanza di intersecazione deve quindi essere accolta e il legale dell’appellata viene invitato a moderare in futuro i toni dei propri allegati.

  2. Nelle osservazioni del 27 febbraio 1995 la convenuta chiede l’assunzione di prove supplementari, quali la perizia psichiatrica della controparte e l’audizione testimoniale di alcuni medici. Il giudice può ordinare d’ufficio, se lo ritiene utile per la formazione del proprio convincimento, l’assunzione delle prove di cui all’art. 88 lett. a, b, c CPC (art. 322 CPC). L’appellata ammette esplicitamente nelle osservazioni del 27 febbraio 1995 (pag. 4 e 5) di aver rinunciato in prima sede a un’istruttoria sullo stato psico-fisico dell’appellante. Nella misura in cui le nuove prove dovrebbero vertere sulla disunione dei coniugi, le affermazioni della convenuta sulle turbe psico-fisiche dell’attore e la richiesta di assumere nuove prove, mai offerte davanti al primo giudice (verbale di udienza preliminare del 18 settembre 1992, pag. 18 e 19) sono improponibili in questa sede, visto il chiaro tenore dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Un complemento di istruttoria non si giustifica neppure nell’ambito del diritto di visita relativo ai figli, ancorché soggetto al principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii), poiché gli accertamenti eseguiti dal Pretore appaiono esaurienti. Ne consegue che la richiesta della parte appellata non può trovare accoglimento.

  3. La pronuncia del divorzio fra le parti non è stata oggetto di appello ed è di conseguenza passata in giudicato. Sono per contro contestate le conseguenze accessorie. Il Pretore ha pronunciato il divorzio per colpa preponderante della moglie, ma ha ritenuto che al marito fosse ascrivibile una concolpa causale della disunione e ha pertanto respinto la richiesta di riconoscimento di un’indennità per torto morale ai sensi dell’art. 151 cpv. 2 CC. L’appellante censura tale conclusione, in quanto egli sarebbe coniuge innocente considerato sia il suo comportamento nei confronti dei figli e nella conduzione dell’economia domestica, sia la relazione adulterina intrecciata dalla moglie. L’azione di riparazione morale prevista dall’art. 151 cpv. 2 CC non differisce sostanzialmente da quella generale prevista dall’art. 49 CO. La sola differenza è data dal fatto che la prima prevede l’innocenza del richiedente. Le altre condizioni richieste sono l’esistenza di un torto morale, la colpa e un legame di causalità fra i fatti che hanno determinato il divorzio e la sofferenza subita (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a ed., Berna 1996, n. 779 e segg.; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, ad art. 151 CC, n. 16, n. 77 e segg.).

a) Il Pretore ha ravvisato una concolpa del marito nella disunione per le eccessive economie da lui imposte alla famiglia, il suo impegno per i propri svaghi nel tempo libero a scapito dei familiari e infine una rigidità nell’educazione dei figli. Egli si è fondato essenzialmente sul tenore delle testimonianze rese da parenti delle parti che, a volte, arrivano a contraddirsi palesemente: "Mio fratello per quanto ho potuto vedere io si occupava benissimo dei suoi figli che spesso teneva da solo per i fine settimana e la sera. È un padre che tutti i figli vorrebbero avere. Di mia cognata come madre non posso dire niente" (teste __________ __________, verbale 8 luglio 1993, pag. 32). Così la sorella dell’appellante, mentre il padre della controparte ha dichiarato che "(...) per quanto ho potuto constatare io mia figlia ha sempre allevato i suoi figli in modo esemplare. Per contro almeno in parte non posso condividere il sistema di educazione adottato dal marito. Secondo me usava metodi troppo violenti. Si trattava di percosse che a me parevano eccessive” (teste __________ __________, verbale del 8 luglio 1993, pag. 28). Nel corso del suo interrogatorio formale l’attore ha dichiarato di "non aver mai picchiato il figlio __________ nel senso di dargli delle botte. Gli ho dato ogni tanto qualche sberla, ciò che ritengo che un padre possa normalmente dare" (interrogatorio formale di __________ __________, del 23 marzo 1993, pag. 22). Il Pretore, nella lettera inviata ai patrocinatori delle parti per informarle dell’esito del colloquio avuto con __________ __________, afferma infine come "(...) il padre non sia mai andato oltre quelle percosse che caratterizzano un normale rapporto tra genitori e prole" (cfr. lettera del 25 giugno 1992, pag. 2). Sulla base di queste risultanze istruttorie non si vede come si possa sostenere che il marito ha avuto una concolpa nella disunione, per di più causale, quando agli atti manca ogni indicazione circa le ripercussioni sul legame matrimoniale del comportamento verso i figli a lui rimproverato.

b) Non è contestato che i coniugi avessero problemi finanziari, tanto che la moglie ha chiesto a più riprese denaro ai propri genitori (cfr. teste __________ __________o, verbale cit. pag. 27) e anche il marito ha ricevuto aiuti dai propri genitori (cfr. teste __________ __________, verbale 24 novembre 1993, pag. 36 e seg.). L’istruttoria non ha tuttavia consentito di chiarire per quale motivo lo stipendio del marito non era sufficiente. Con ogni verosimiglianza queste difficoltà erano causate, oltre che dai costi per il normale mantenimento della famiglia, anche da quelli relativi alla costruzione della casa (doc. H1 e segg.; doc. C relativo all’inc. no. __________/90, procedimento cautelare) e all’acquisto dei mobili e dell’arredamento (doc. L1 e segg.). Lo sforzo di economia del marito, forse anche plateale in talune sue manifestazioni, non era quindi gratuito e vessatorio, ma trovava le sue origini nella necessità di far quadrare i conti del bilancio familiare.

c) Né può essere considerata una colpa causale l’attività sportiva praticata dal marito. A questo proposito è emerso dalle deposizioni del suocero e del cognato che egli si dedicava al tiro e allo sci di fondo e che si assentava da casa per gli allenamenti, le maratone sciistiche e i corsi militari (di ripetizione, tattici e tecnici). Nulla è però dato di sapere sulla frequenza di tali assenze e non risulta che la moglie e i figli si fossero lamentati di essere trascurati. L’istruttoria, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non consente pertanto di ritenere sufficientemente provata una concolpa dell’attore nel fallimento dell’unione coniugale. Di conseguenza, occorre esaminare se siano dati gli altri requisiti per la concessione di un’indennità per torto morale. L’attore doveva in particolare dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità fra l’adulterio commesso dalla moglie e la sofferenza che ne è derivata (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 78). Quest’ultimo fattore deve poi essere di una tale gravità da superare il grado di sofferenza che può (e deve) essere richiesto ad un coniuge nella vita di coppia (JdT 1977 III 63). L’appellante non è riuscito nell’onere della prova che gli incombeva, essendosi limitato all’affermazione generica, non suffragata da alcuna prova, che lo choc subito in seguito alla scoperta della relazione extraconiugale intrecciata dalla moglie è stato grande. Egli ricorda invero l’episodio relativo a un intervento chirurgico che lo avrebbe privato della possibilità di rifarsi un’altra famiglia. A prescindere dal fatto che a tale intervento l’attore si è sottoposto volontariamente e in piena coscienza di tutte le conseguenze, anche per tale episodio, avvenuto per altro parecchi anni prima dell’adulterio muliebre, subito dopo la nascita di __________, non esistono agli atti riscontri probatori che dimostrino l’esistenza di un torto morale.

Si deve di conseguenza concludere che a ragione il Pretore ha negato all’attore l’indennità richiesta ai sensi dell’art. 151 cpv. 2 CC.

  1. Il Pretore ha affidato i figli __________ e __________ alla madre con l’esercizio dell’autorità parentale. L’appellante chiede che gli venga riconosciuto il diritto di partecipare alle decisioni importanti relative alla prole. L’autorità parentale compete, in caso divorzio, al coniuge cui i figli sono affidati (art. 297 cpv. 3 CC). Il coniuge non affidatario perde di conseguenza non solo l’esercizio, ma l’autorità parentale vera e propria (DTF 47 II 380), che non può più essere oggetto di una gestione comune dopo la pronuncia del divorzio, neppure in caso di accordo fra i genitori (DTF 117 II 523; Hegnauer, Grundriss des Kindes-

rechts, 4a ed., n. 25.21). Solo nella misura in cui il genitore affidatario decida di coinvolgere l’altro nelle decisioni più importanti (DTF 117 II 528 e segg. e rif.) è possibile avere una forma di compartecipazione - ancorché meramente interna - dell’autorità parentale nel senso auspicato dall’appellante. Nel caso concreto la convenuta non ha mostrato alcuna disponibilità in tal senso e l’esistenza di rapporti conflittuali fra i genitori (come dimostra il tono offensivo dei rispettivi allegati in questa sede) sconsiglierebbe in ogni caso simile soluzione, anche nell’ipotesi in cui fosse giuridicamente possibile. L’appello su questo punto deve pertanto essere respinto.

  1. Il Pretore ha concesso al padre un diritto di visita di una giornata ogni due settimane, escludendo, almeno per il momento, la possibilità di pernottamento dei figli presso di lui. L’appellante chiede di esercitare il diritto di visita un fine settimana intero ogni quindici giorni, dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, durante le vacanze estive per due settimane e due giorni, alternativamente, durante le ferie natalizie e pasquali, così come era stato deciso nel corso della procedura provvisionale. Il primo giudice ha limitato il diritto di visita del padre dopo un’approfondita istruttoria, nel corso della quale ha pure sentito il ragazzo. Non è quindi necessario completare gli accertamenti con nuove audizioni o con l’acquisizione agli atti di nuovi documenti, come sembra sostenere l’appellata nelle osservazioni del 27 febbraio 1995. Non è nemmeno compito della Camera valutare dal profilo penale le affermazioni contenute nel gravame, come chiede la convenuta. L’autorità civile di seconda sede deve unicamente statuire sulle censure dell’appellante.

Se da un lato il genitore cui i figli non sono affidati ha diritto di mantenere con loro le relazioni dettate dalle circostanze (art. 273 CC) dall’altro, qualora il bene dei figli possa essere pregiudicato, tale diritto può essere negato o revocato (art. 274 cpv. 2 CC; DTF 118 II 24). Il diritto di visita non è riconosciuto unicamente in base all’interesse del figlio, ma anche a quello del genitore non affidatario. In effetti, nel suo caso, si tratta di un diritto della personalità (art. 28 CC) del quale egli non può essere privato se non per gravi motivi (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 838; ). Nel caso concreto, il primo giudice ha accertato una forte avversione del figlio __________ (e verosimilmente della figlia __________) nei confronti del padre (lettera del Pretore alle parti del 25 giugno 1992) motivata soprattutto dalla situazione conflittuale che ha accompagnato i rapporti fra i genitori e dal comportamento assunto dal padre in occasione della vendita della casa famigliare alla sorella, avvenuta all’insaputa di moglie e figli, poco prima che il Pretore decretasse la restrizione del diritto di disporre del marito sull’abitazione. Anche volendo prescindere dalla lettera scritta dai figli al padre il 28 settembre 1994 (che di questi ultimi riporta solo la firma) si deve tenere conto dello stato d’animo dei ragazzi nei confronti dell’appellante. La convivenza della madre con un altro uomo non ha suscitato, almeno nel figlio __________, alcuna reazione negativa, né si è potuto constatare, dagli atti, una qualsiasi prova del fatto che i figli avrebbero subito un “lavaggio del cervello” da parte della madre a discapito della figura del padre, come questi sostiene. Il Pretore ha giustamente rilevato come non sussistono nella fattispecie gli estremi per sopprimere totalmente il diritto di visita al padre e ha ritenuto più opportuno limitare lo stesso esortando comunque l’attore a fare ogni sforzo affinché, nel periodo che gli è concesso, egli riallacci un legame con i propri figli. Se vi saranno miglioramenti, eventuali estensioni del diritto di visita potranno essere valutate nell’ambito di un’azione di modifica della sentenza di divorzio, qualora i genitori non giungano a un accordo (art. 157 CC). Allo stato attuale delle cose, tuttavia, il diritto di visita disciplinato dal primo giudice risulta appropriato all’insieme delle relazioni attualmente esistenti con i figli, pacificamente conflittuali.

  1. L’appellante chiede che il contributo alimentare a favore dei figli venga stabilito nella misura fissata con l’assetto provvisionale, ovvero in fr. 731,50 per ciascuno di essi, comprensivo degli assegni famigliari. Egli sostiene che il suo stipendio non è stato adeguato al rincaro dopo il gennaio 1995 e che l’importo di fr. 731,50 tiene già conto delle future esigenze della prole. A prescindere dal fatto che il decreto cautelare cui si richiama l’appellante è stato modificato dalla Camera con sentenza 4 giugno 1993 e che i contributi alimentari provvisionali per __________ e __________ sono stati fissati in fr. 770.–, rispettivamente fr. 730.–, l’argomentazione non può essere condivisa. Il Pretore ha calcolato i contributi a favore dei figli tenendo conto delle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù di Zurigo, cui questa Camera fa capo adattandole al caso concreto in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii). L’autorità di seconda istanza non è vincolata alle decisioni del primo giudice e può ridurre o aumentare il contributo alimentare per la prole (DTF 118 II 94), così come può assumere le prove più idonee a formare il proprio convincimento (Vogel, Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna, 1986, pag. 610 seg.). Il principio inquisitorio non esonera tuttavia la parte in causa, specie se patrocinata da un legale, dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza e non impone al giudice di rimediare a negligenze istruttorie (DTF 111 Ib 284 consid. 3; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 420 n. 2).

Nella fattispecie l’asserita mancanza di un adeguamento dello stipendio al rincaro non è stata suffragata da alcuna prova, l’appellante essendosi limitato a dichiarare la propria disponibilità qualora “il giudice delegato dovesse chiamarlo, come usa fare, per valutare la fattispecie in vista della redazione della sentenza d’appello” (appello pag. 10). La prassi di cui si prevale l’appellante, risalente forse a tempi remoti, è ignota a questa Camera. Dal punto di vista procedurale esiste la possibilità di indire un dibattimento orale, a discrezione della Camera (art. 324 CPC), che non l’ha ritenuto necessario nella fattispecie, il giudizio potendo essere emanato sulla base degli atti. Il Pretore non ha invero motivato nella sentenza impugnata i calcoli eseguiti per giungere alla determinazione dei contributi alimentari per i figli, ma è verosimilmente partito dai dati relativi alle precedenti procedure provvisionali, sia per il reddito dei genitori che per i rispettivi fabbisogni. L’appellante non spende una parola per rimettere in discussione tali cifre, limitandosi a far valere la mancata indicizzazione del suo stipendio dopo il 1995. Di tale elemento il primo giudice ha tuttavia tenuto conto nella clausola relativa all’indicizzazione dei contributi alimentari, limitata alla percentuale di rincaro riconosciuta dalla Confederazione ai propri funzionari. Agli atti non vi sono elementi per ritenere che lo stipendio dell’appellante non gli consente di provvedere ai figli nella misura stabilita dal Pretore. Anzi, la retribuzione mensile dell’appellante è migliorata dopo il 1993, verosimilmente per effetto degli scatti automatici previsti nella scala delle retribuzioni del personale federale. I conteggi mensili di stipendio del 1994 figuranti agli atti (doc. ZZZ) indicano infatti uno stipendio mensile netto di fr. 6’400.–, cui va aggiunta la tredicesima mensilità, mentre al momento in cui furono emanati i decreti cautelari cui si riferisce l’attore lo stipendio mensile netto era di fr. 5’400.– oltre la tredicesima (inc. n. ­___/90). Il reddito dell’appellante è quindi addirittura migliorato in termini reali dall’epoca in cui fu deciso il contributo alimentare provvisionale. Si può pertanto ritenere, in queste circostanze, che la determinazione dei contributi alimentare per i figli operata dal Pretore in base alle note raccomandazioni sia adeguata alla situazione dei figli e del genitore debitore. Non vi sono quindi elementi che possano indurre a un complemento di istruttoria, tanto più che il ricorso alle indagini d’ufficio, secondo l’art. 420 CPC, è previsto solo per le informazioni che non sono accessibili alla parte che le invoca (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 420 n. 7). L’appellante non può quindi pretendere di prevalersene, poiché avrebbe potuto dimostrare senza alcuna difficoltà, già in prima sede, che il suo stipendio era rimasto invariato dal 1993 in poi. Non avendo fatto fronte all’onere della prova che gli incombeva, non può ora rimettere in discussione la decisione pretorile, che appare adeguata e nell’interesse dei figli.

  1. L’appellante censura anche lo scioglimento del regime matrimoniale operato dal Pretore. Quest’ultimo ha infatti attribuito alla convenuta l’importo di fr. 110’000.–, pari alla metà del valore netto della casa monofamiliare (considerata quale acquisto), che sorge sulla particella n. __________RFD di __________, abitazione coniugale fino alla fine del 1990, venduta nel marzo 1992 alla sorella dell’appellante. L’attore sostiene che la casa sarebbe stata costruita grazie a un mutuo ipotecario gravante il fondo n. __________RFD __________, suo bene proprio. Per tale motivo anche la casa edificata sul terreno deve essere inserita nella stessa massa di beni, in quanto finanziata interamente da beni propri dell’appellante. La tesi è fondata.

Il fondo su cui sorge la casa occupata in precedenza dalle parti è stato donato all’appellante dal proprio padre il 19 aprile 1977 e il relativo trapasso di proprietà è stato iscritto a registro fondiario il 21 aprile successivo (v. doc. C1 e segg.), ossia prima del matrimonio, celebrato il 9 settembre 1977. Il fondo costituisce pertanto un bene proprio del marito (art. 198 n. 2 CC). Lo stabile edificato sulla part. __________RFD di __________ ne segue la sorte, in virtù del principio dell’accessione (art. 667 cpv. 2 CC). La costruzione di uno stabile su un terreno già attribuito a una massa configura un miglioramento di tale bene, ma non ne muta l’attribuzione alla massa dei beni propri (P. Piotet, Le régime matrimonial suisse de la participation aux acquêts, Berna 1986, pag. 73). Neppure il fatto che la costruzione dell’abitazione è stata finanziata da un istituto bancario dapprima mediante un credito di costruzione e poi con tre mutui ipotecari di complessivi fr. 235’000.– (doc. H1 e segg.) cambia la situazione giuridica dell’immobile, poiché nel caso concreto non è contestato che il debito ipotecario grava il fondo n. __________RFD di __________, ossia il bene proprio (art. 209 cpv. 2 CC). Anche il fatto che il pagamento degli interessi ipotecari è avvenuto, da quanto sembra doversi desumere dagli atti, mediante lo stipendio del marito, è irrilevante per l’attribuzione dell’immobile alla massa degli acquisti. Riservato il caso dell’art. 199 cpv. 2 CC – che qui non ricorre – gli interessi ipotecari gravanti un bene proprio incombono infatti alla massa degli acquisti senza diritto a un compenso (P. Piotet, op. cit., pag. 79 e 80, Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, § 20 B IV pag. 260 e 261, § 24 B III pag. 320 e 321), tanto più che l’immobile era destinato ad abitazione familiare e i suoi costi rientravano pertanto nel mantenimento previsto dall'art. 163 CC. Diverso è il caso per gli ammortamenti del debito ipotecario, che incombono di regola al bene gravato. Nella misura in cui gli ammortamenti del debito gravante la particella n. __________RFD di __________ sono avvenuti mediante lo stipendio del marito – e quindi con gli acquisti – la massa degli acquisti dell’appellante ha diritto a un compenso verso la sua massa dei beni propri (Deschenaux/Steinauer, op. cit., loc. cit). Ne discende che la particella n. __________RFD di __________ costituisce un bene proprio del marito nella sua integralità, ma che la massa dei suoi acquisti ha diritto a un compenso per l’investimento apportato al bene proprio con l’ammortamento del debito ipotecario.

  1. Se una massa patrimoniale ha contribuito all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell’alienazione (art. 209 cpv. 3 CC). Per valore dei beni si intende il valore venale (art. 211 CC per analogia; Deschenaux/Steinauer, op. cit., § 27 C III pag. 345-346).

Al momento della costruzione della casa monofamiliare il terreno dell’appellante valeva fr. 132’160.– (perizia giudiziaria Germann). Il primo giudice ha accertato che la costruzione non era costata fr. 299’781.– come indicato dall’attore all’autorità fiscale (doc. H25) poiché in realtà dovevano essere dedotti fr. 42’900.– di fatture varie non pagate, così che il costo effettivo era di fr. 257’881.– (recte: 256’881.–) e tenuto conto dei capitali versati dalla Banca __________, in fr. 235’000.–, i beni propri del marito consumati nella costruzione ammontavano a fr. 21’881.–. L’appellante contesta quest’ultimo importo, sostenendo che il Pretore è incorso in un errore di calcolo. La censura non regge. La sentenza impugnata contiene invero a pagina 18 un evidente errore di battitura, poiché il costo effettivo della costruzione è di fr. 256’881.– (fr. 299’781.– dedotti fr. 42’900.–) e non di fr. 257’881.–. Deducendo dal costo effettivo il capitale di fr. 235’000.– mutuato dalla Banca __________ si ottiene l’importo di fr. 21’881.–, come appunto accertato dal Pretore. Come che sia il quesito è ininfluente per il presente giudizio, poiché come si è visto in precedenza la particella n. __________RFD di __________ è da considerare bene proprio del marito nella sua integralità, riservato un compenso alla massa degli acquisti per il pagamento degli ammortamenti. Il valore venale dell’investimento ammonta a fr. 389’041.– (fr. 132’160.– valore del terreno più fr. 256’881.– costo effettivo della costruzione). Nel marzo 1992, quando l’attore ha venduto il fondo alla propria sorella (rogito n. __________ del 25 marzo 1992, contenuto nel fascicolo grigio “richiami”) gli oneri ipotecari gravanti il bene ammontavano a fr. 248’500.–. Oltre all’iniziale mutuo ipotecario di complessivi fr. 235’000.–, non è contestato che l’attore ha successivamente gravato il bene per ulteriori fr. 49’500.– nel settembre 1989 per finanziare l’acquisto di beni propri (sentenza del 27 dicembre 1994, n. 13 pag. 19). Ne risulta che al momento dello scioglimento del regime dei beni, ossia il 7 gennaio 1991, data dell’esperimento di conciliazione, il debito ipotecario gravante il bene proprio è stato diminuito di fr. 36’000.–. Tenuto conto che al momento della costruzione il valore dell’immobile era di fr. 389’041.– la massa degli acquisti maritali ha partecipato all’investimento in favore dei beni propri nella misura del 9,25%. Secondo la perizia giudiziaria il valore venale dell’immobile nel febbraio 1991 era di fr. 776’400.– (comprensivo del terreno e dell’abitazione) e la massa degli acquisti ha di conseguenza diritto a un compenso pari al 9,25% di tale importo, ossia a fr. 71’665,10, arrotondato in fr. 71’670.–. Questa somma corrisponde all’attivo netto della massa degli acquisti, i debiti ipotecari essendo a carico dei beni propri dell’appellante. La somma spettante alla moglie a liquidazione del regime matrimoniale (art. 215 cpv. 1 CC) ammonta pertanto a fr. 35’835.– e l’appello sulla liquidazione del regime matrimoniale deve essere accolto in tale misura.

L’appellante chiede inoltre che gli interessi sull’importo dovuto decorrano dalla data della crescita in giudicato della sentenza e non dal 1° gennaio 1995, come deciso dal Pretore. La censura è infondata. I crediti derivanti dalla partecipazione agli acquisti sono immediatamente esigibili al momento della liquidazione del regime matrimoniale (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 399 in fine), ossia in caso di azione di divorzio il giorno dell’emanazione della sentenza (art. 214 cpv. 1 CC; DTF 121 III 154 consid. 3a con riferimenti), salvo casi particolari che qui non ricorrono. La scelta del Pretore di far decorrere gli interessi di ritardo dal 1° gennaio 1995, lungi dall’essere arbitraria, risulta ancora favorevole all’appellante e l’appello si rivela infondato su questo punto.

  1. Il Pretore ha infine attribuito alla convenuta fr. 9’000.–, pari alla liquidazione del suo fondo di previdenza, a titolo di indennità ai sensi dell’art. 165 cpv. 2 CC. L’appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice nella decisione impugnata, tale importo non è stato messo a disposizione della famiglia e nulla è di conseguenza dovuto alla convenuta. L’argomentazione è fondata. In effetti l’appellata non ha minimamente provato la sua affermazione di aver messo a disposizione della famiglia tale importo, come ha esplicitamente ammesso nelle conclusioni del 20 ottobre 1994 (pag. 20). Il Pretore, riscontrata l’assenza di prove al riguardo, si è limitato a dichiarare fondata la pretesa. A torto. L’appellante ha invero riconosciuto che la moglie aveva ritirato dalla propria cassa pensione l’importo di fr. 9’000.– al momento della cessazione dell’attività lucrativa, ma ha altresì addotto che essa lo aveva speso per l’acquisto di parte del corredo e di una pelliccia. In presenza di contestazioni della controparte la pretesa doveva essere provata e il fallimento dell’onere probatorio, pacificamente ammesso dalla convenuta, come si è visto, comporta la reiezione della sua domanda. La circostanza – provata – che la convenuta abbia ripetutamente chiesto denaro ai propri genitori ancora non basta a provare che l’importo rivendicato è stato messo a disposizione della famiglia. L’appello deve dunque essere accolto su questo punto.

  2. Il Pretore, in accoglimento della richiesta avanzata dalla convenuta, ha garantito il credito della liquidazione del regime dei beni, tramite il sequestro dell’importo di fr. 151’000.– che __________ __________ vanta nei confronti della sorella a causa della vendita dell’abitazione coniugale. L’appellante chiede che tale importo sia limitato al controvalore della somma riconosciuta nella liquidazione dei beni e che i relativi interessi decorrano dal giorno della crescita in giudicato della sentenza. La richiesta è fondata. La restrizione della facoltà di disporre rientra fra i provvedimenti che possono essere decretati in applicazione dell’art. 178 CC al fine di garantire una corretta liquidazione dei beni, rispettivamente per assicurare le pretese derivanti da tale liquidazione (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 147 e segg.; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit. , ad art. 178 CC, n. 20). La richiesta di blocco del credito vantato dal marito nei confronti della sorella deve essere confermata limitatamente al credito effettivamente risultante dallo scioglimento del regime matrimoniale. Non esiste infatti alcun valido motivo per bloccare un importo superiore a quello di fr. 35’835.– dovuto dall’appellante.

  3. Gli oneri processuali seguono, di principio la soccombenza (art. 148 CPC). L’appellante vede parzialmente riconosciute le sue pretese per quanto concerne la liquidazione del regime matrimoniale e per la limitazione dell’importo sottoposto a confisca, ma è soccombente sulle rimanenti censure. Vista la percentuale di successo rispetto al complesso della sentenza di prima sede, non occorre modificare la ripartizione degli oneri processuali decisa dal Pretore. In questa sede, per contro, le rispettive soccombenze giustificano una ripartizione degli oneri processuali in ragione di 1/3 a carico dell’appellante e di 2/3 a carico dell’appellata, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

I. L’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

  1. A titolo di liquidazione del regime dei beni, __________ __________ verserà a __________ __________ la somma di fr. 35’835.–, oltre interessi del 5% dal 1° gennaio

  2. È ordinato il sequestro del credito vantato da __________ __________ nei confronti della sorella __________ __________ in __________ limitatamente all’importo di fr. 35’835.–, ritenuto che di detto credito __________ __________ ed i suoi debitori potranno disporre soltanto con il consenso di __________ __________ o del Pretore.

7.1 È confermato l’ordine all’Ufficiale dei registri del Distretto di Bellinzona di annotare nel Registro fondiario, a carico della particella n. __________RFD del Comune di __________ proprietà di __________ __________, via __________, __________ e a favore di __________ __________, __________, il sequestro del credito di fr. 151’500.– garantito dall’ipoteca legale del venditore di uguale ammontare, iscritta a favore di __________ __________, __________, limitatamente all’importo di 35’835.–.

Per il resto la sentenza impugnata è confermata.

II. La domanda di intersecazione dell’appellante è accolta e dalle osservazioni del 27 febbraio 1995 sono stralciate tutte le frasi indicate nell’istanza 24 aprile 1995.

III. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia Fr. 1’000.–

b) spese Fr. 50.–

Fr. 1’050.–

sono posti a carico dell’appellante in ragione di 1/3 e a carico dell’appellata per 2/3. __________ __________ rifonderà inoltre ad __________ __________ l’importo di fr. 2’000.– a titolo di ripetibili ridotte di appello.

IV. Intimazione a:

– __________;

– avv. __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

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