Incarto n. 11.95.00248

Lugano 26 ottobre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. / (diritto di risposta) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 agosto 1995 da

__________ __________, __________

(patrocinata dall’avv. Dott. __________ __________, __________)

Contro

__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

  1. Se deve essere accolto l’appello 18 settembre 1995 presentato dalla __________ __________, __________, contro la sentenza 31 agosto 1995 emanata dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Considerato

in fatto:

A. Il quotidiano __________ __________ ha pubblicato nell’edizione del ____________________ 1995 con ampio risalto tre articoli dedicati al tema dello smaltimento dei rifiuti: “__________ __________ __________ __________ ”, “__________ __________ __________ a?” e “ __________ __________ __________ ”. Il 25 luglio 1995 il legale della __________ __________ ha inviato alla redazione del quotidiano il testo di tre risposte ai citati articoli, esigendone la pubblicazione. L’editore ha rifiutato il 28 luglio 1995 il diritto di risposta, ritenendo che i testi proposti non adempivano i requisiti legali. Con istanza 9 agosto 1995 __________ __________ , ritenendosi lesa nella sua personalità, ha adito il Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo che fosse fatto ordine alla __________ , editrice del quotidiano, di pubblicare a sue spese i testi di risposta agli articoli “ __________ __________ ?”, “ __________ __________ __________ ” e “_________ __________ __________ __________ ”, sotto la comminatoria dell’art. 292 CP.

All’udienza del 24 agosto 1995 l’istante ha confermato le proprie domande, mentre la convenuta vi si è opposta, rilevando che i testi proposti non adempivano i requisiti legali, in particolare perché non indicavano la parte lesa e contenevano giudizi di valore. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto al dibattimento finale, riconfermandosi nelle rispettive posizioni.

B. Con sentenza 31 agosto 1995 il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza, ordinando la pubblicazione delle risposte agli articoli “__________ __________ __________ __________ ” e “__________ __________ __________ __________e”, di cui ha precisato le modalità di stampa e di impaginazione, sotto la comminatoria dell’art. 292 CP. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico dell’istante per 1/3 e a carico della convenuta per 2/3, con l’obbligo di rifondere alla __________ __________ un’indennità di fr. 600.– a titolo di ripetibili.

C. __________ __________ ha interposto appello il 18 settembre 1995, chiedendo in riforma della sentenza impugnata l’annullamento dell’ordine di pubblicazione della risposta all’editoriale “__________ __________ __________ __________ ”, con protesta di spese e ripetibili.

D. Nelle osservazioni del 18 ottobre 1995 __________ __________ propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.

Ritenuto

in diritto:

  1. Vi è dapprima da rilevare che l’appello non è divenuto privo di oggetto per il fatto che l’appellante ha già provveduto a pubblicare, nell’edizione del ____________________ 1995, il testo della risposta ordinato dal Pretore (DTF 114 II 385 consid. 3). Il gravame può quindi essere esaminato nel merito.

Secondo l’art. 28g CC chi è direttamente toccato nella sua personalità dall’esposizione di fatti a opera di mezzi di comunicazione sociale a carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti.

Nella fattispecie l’istante, ritenendosi lesa dalla pubblicazione dei tre articoli “__________ __________ __________ __________ ”, “__________ __________ __________ a?” e “ __________ __________ __________ ” si è dapprima rivolta all’editore, in conformità con quanto previsto dall'art. 28i CC, inviando con lettera 25 luglio 1995 tre distinti testi, uno per ogni articolo litigioso (doc. D, E e F). L’editore ha risposto il 28 luglio 1995, rifiutando in blocco il diritto di risposta per il motivo che a suo giudizio i testi proposti non adempivano i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge (doc. L). Visto il categorico rifiuto dell’editore, l’istante si è rivolta il 9 agosto 1995 al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere la pubblicazione delle tre risposte. In occasione della discussione in contraddittorio, la convenuta ha sollevato varie eccezioni formali, adducendo in particolare che la richiesta 25 luglio 1995 non era ricevibile perché carente dell’esatta indicazione della parte lesa e che i testi di cui si chiedeva la pubblicazione come diritto di risposta contenevano valutazioni e giudizi di valore e non fatti, motivo per cui la richiesta doveva essere respinta in blocco, il giudice non potendo intervenire per modificare il testo proposto.

  1. Il Pretore ha respinto l’eccezione formale ritenendo che dai testi di cui si chiedeva la pubblicazione a titolo di diritto di risposta emergeva chiaramente l’identità della parte lesa, ovvero la __________ __________ di . Nel merito della vertenza egli ha accordato il diritto di risposta limitatamente agli articoli “ __________ __________ e” e “ __________ __________ __________ ”, poiché solo in questi testi venivano esposti fatti che toccavano l’istante nella sua personalità.

a) L’appellante ripropone in questa sede tutte le eccezioni già sollevate davanti al Pretore, adducendo che il diritto di risposta, per la grave limitazione della libertà di stampa che comporta, deve essere applicato in modo rigoroso. Dal punto di vista formale la convenuta sostiene che la domanda 25 luglio 1995 non indica chiaramente l’identità della parte richiedente, menzionando sia la __________ sia __________ , sia altre persone, motivo per cui era irricevibile. Reputa inoltre che la corretta indicazione dell’identità della persona richiedente nell’istanza 9 agosto 1995 non sana il vizio, poiché a quel momento era ormai decorso il termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. 28i cpv. 1 CC. La censura è destituita di ogni fondamento. A prescindere dal fatto che il testo stesso della legge non pone condizioni di forma rigorose, la convenuta non può seriamente sollevare eccezioni relative all’identità della richiedente, quando si consideri che nell’articolo “ __________ __________ __________ “ dedotto in appello, la direttrice del giornale ha sempre indicato un solo nome, “__________ ”, senza fare alcuna distinzione fra le diverse persone giuridiche esistenti con siffatto nominativo:

“...impianto __________t..., i due leader leghisti hanno o non hanno ricevuto finanziamenti dalla __________?..., Non esiste al mondo alcun impianto __________ funzionante.... Con __________ il nostro cantone dovrebbe quindi rompere il ghiaccio... Ricordiamo che __________ aveva già fatto sapere che di __________ sul suo territorio non voleva sentirne parlare...” (cfr. doc. C)

Gli articoli sono del resto stati pubblicati a commento dell’assegnazione alla __________ __________ di __________ del contratto per la fornitura dell’impianto cantonale per lo smaltimento dei rifiuti, a comprova del fatto che i giornalisti ben conoscevano l’identità della persona cui si riferivano nei loro testi, e che è stata oggetto di una campagna di stampa. Oltre a ciò, l’istanza 25 luglio 1995 (doc. G) menziona la __________ senza maggiori precisazioni, ma il testo della risposta all’articolo “__________ __________ __________ __________ ” contiene a chiare lettere l’indicazione “__________ , __________ ” (doc. E) e lo stesso testo oggetto dell’appello cita, a pagina 2, la richiedente come “ __________ ” (doc. F, pagina 2, undicesima riga). Né giova all’appellante argomentare che il rifiuto di pubblicare una delle tre risposte da parte del Pretore (“______________________________ ____________________”, doc. D) avrebbe automaticamente dovuto comportare il rifiuto di pubblicare le altre due. Contrariamente all’assunto della convenuta, infatti, l’istanza intesa alla pubblicazione del diritto di risposta può essere accolta anche solo in misura parziale, i poteri del giudice essendo più vasti di quanto da lei sostenuto. In particolare il giudice può modificare e ridurre il testo del diritto di risposta per renderlo conforme alla legge, nella misura in cui non si scosti, nella sua sostanza, dalle affermazioni già contenute nel testo sottoposto all’editore (DTF 119 II 104 consid. 3e) e a maggior ragione può accogliere parzialmente l’istanza (DTF 117 II 1 consid. 2c; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo, 1984, n. 951 e 1714; Debieux, Les développements récents du droit de réponse, in : La protection de la personnalité, contribution en l’honneur de Pierre Tercier, Fribourg 1993, pag. 67). Nel caso concreto l’accoglimento parziale del diritto di risposta si giustifica ancor più quando si considera che non ha neppure comportato un intervento redazionale del Pretore. L’istante aveva infatti presentato già all’editore tre testi distinti, uno per ogni articolo litigioso (cfr. doc. D, E e F).

b) Come giustamente ritenuto dal Pretore, l’articolo “__________ __________ __________ __________ ” contiene un’esposizione di fatti che tocca direttamente e in modo grave la personalità della ditta istante, accusata in pratica di aver prestato mano a reati penali (doc. C: “__________ __________ __________ __________


__________ __________, __________ __________ __________...”) e presentata in una luce particolarmente sfavorevole (DTF 114 II 388). Le persone giuridiche hanno la legittimazione attiva per richiedere l’esecuzione del diritto di risposta alla stregua delle persone fisiche (Tercier, op. cit., n. 1368) di modo che l’istante adempiva nella fattispecie i requisiti posti dall'art. 28g CC ed era legittimata a chiedere l’intervento del giudice.

c) Tutte le condizioni formali del diritto di risposta sono adempiute in concreto, poiché la domanda di pubblicazione della risposta ha avuto luogo entro 20 giorni, in ossequio all’art. 28i cpv. 1 CC, e la procedura giudiziaria è stata a sua volta avviata nei 20 giorni dalla notifica del rifiuto dell’editore di pubblicare i testi proposti (DTF 116 II 1; Debieux, op. cit., pag. 66; Riemer, Personenrecht des ZGB, n. 435).

  1. L’appellante ritiene da ultimo che il testo della risposta proposta dall’istante non corrisponde alle prescrizioni di legge poiché contiene due frasi che non si riferiscono a un’esposizione di fatti, ma a valutazioni personali e a illazioni, e precisamente: “Quanto sopra [la descrizione dei versamenti di __________ __________ ai due giornali __________ nel 1991 e nel 1993] non si scosta dalla normalità né è atto a costituire reato. Sono forse solo i giornali __________ ad aver fatto ricorso a sostegno finanziario da parte di terzi?” (doc. F, dalla diciottesima alla ventunesima riga). A giusta ragione l’appellante non contesta il resto della risposta, che si riferisce esclusivamente all’esposizione dei fatti contestati, conformemente a quanto disposto dall’art. 28h cpv. 1 CC. Rimane quindi da esaminare se le frasi citate rientrano nella nozione di fatti o in quella di valutazioni e/o illazioni (Rep 1988 333). Come fatti si intende tutto ciò che può o potrebbe essere provato (Tercier , op. cit., n. 1406–1410). In concreto, all’esplicita accusa di aver versato mazzette, la richiedente ha risposto sostenendo che i versamenti in questione non configuravano reato e ponendo un interrogativo. La frase contestata è da ritenersi un fatto ai sensi dell’art. 28h cpv. 1 CC, sia per quel che concerne l’eventuale connotazione penale dei versamenti ai giornali __________ che per la domanda posta dalla richiedente. La prima è infatti una diversa esposizione dei fatti dal punto di vista dell’appellata, mentre la seconda è una semplice domanda concreta, alla quale può essere data una risposta altrettanto concreta. Ma anche se si volesse riconoscere connotazione di valutazione all’interrogativo, non si potrebbe comunque rifiutare il diritto di risposta, in considerazione della preponderanza dei fatti presenti nel testo della risposta contestata rispetto alle tre righe di cui si compone la frase interrogativa (Rodondi, Le droit de réponse dans les média, Lausanne 1991, p. 157–159 a commento di Rep 1988 333).

Come visto in precedenza, l’accoglimento parziale dell’istanza è possibile (cfr. __________. __________) in concreto. L’appello, ai limiti della temerarietà, si rivela infondato in ogni suo punto e deve di conseguenza essere respinto.

  1. Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e devono dunque essere sopportati dall’appellante.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:

  1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ l’importo di fr. 1000.– per ripetibili di appello.

  1. Intimazione:

– avv. dott. __________ __________, __________

– avv. dott. __________ __________, __________a

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

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