Incarto n. 11.95.00243
Lugano 29 aprile 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __ __. ___ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 28 settembre 1992 da
__________, nata __________, __________ __________.
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 1° settembre 1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 15 maggio 1995 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 16 ottobre 1995 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1959) e __________ __________ (1953) si sono sposati a __________ il __________ 1983. Dal loro matrimonio sono nati i figli __________ (1985) e __________ (1989). Il marito è medico assistente presso la __________ __________ __________ __________, mentre la moglie, di formazione aiuto __________, durante il matrimonio ha intrapreso la carriera di giornalista radiofonica.
B. Il 13 gennaio 1992 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 21 febbraio seguente. Statuendo il 25 maggio 1993 su un’istanza presentata dalla moglie, il Pretore ha obbligato il marito a stanziare un contributo alimentare di fr. 800.– mensili per ciascun figlio e di fr. 1’140.– mensili per la moglie. Il 1° marzo 1994 questa Camera, adita dal marito, ha fissato il contributo alimentare mensile per __________ a fr. 920.–, quello per __________ a fr. 770.– e quello per la moglie a fr. 965.– (inc. __________ __________ /).
C. Nel frattempo, il 28 settembre 1992, __________ __________ ha promosso causa di divorzio, postulando l’affidamento dei figli, un contributo mensile di fr. 950.– per ciascuno di loro, un contributo mensile per sé di fr. 2’300.– fino al 31 dicembre 1998 e di fr. 1’610.– fino al 31 dicembre 2005 e l’importo di fr. 33’000.– a liquidazione del regime dei beni. Nella risposta del 21 gennaio 1993 __________ __________ si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato egli stesso il divorzio, ha offerto un contributo mensile di fr. 550.– per __________ e uno di fr. 650.– per __________, negando alla moglie qualsiasi contributo.
Nei successivi atti scritti i coniugi hanno mantenuto le proprie richieste di giudizio, la moglie opponendosi alla domanda riconvenzionale formulata dal marito.
D. Ultimata l’istruttoria, entrambe le parti hanno presentato un memoriale conclusivo nel quale hanno riaffermato le rispettive domande, il marito offrendo un contributo alimentare di fr. 920.– mensili per __________ e di fr. 770.– mensili per __________. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 27 settembre 1994.
E. Statuendo il 15 maggio 1995, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre, ha stabilito il contributo alimentare mensile per __________ in fr. 920.– fino al 16° anno di età e in fr. 975.- in seguito, quello per __________ in fr. 823.–, rispettivamente in fr. 920.– mensili dal 7° anno al 16° anno di età e in fr. 975.– dopo di allora e ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare mensile per la moglie di fr. 650.– fino al 31 dicembre 1998, ridotto a fr. 400.– fino al 1 gennaio 2006. La tassa di giustizia di fr. 3’200.– e le spese sono state poste a carico della moglie in ragione di 4/10 e del marito in ragione di 6/10, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla controparte fr. 800.– a titolo di ripetibili.
F. __________ __________ è insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 1° settembre 1995 nel quale postula, in riforma del querelato giudizio, un contributo alimentare di fr. 1’119.– fino al 1° gennaio 2006 e una diversa ripartizione degli oneri processuali. Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 1995 __________ __________ conclude per la reiezione del gravame; con appello adesivo chiede di sopprimere il contributo alimentare riconosciuto alla moglie e di suddividere altrimenti gli oneri processuali.
Considerando
In diritto: 1. La pronuncia del divorzio non è oggetto di appello ed è passata in giudicato. Litigioso è l’obbligo imposto al marito di versare un contributo alimentare per la moglie sulla base dell’art. 152 CC. Il Pretore, dopo avere determinato il reddito del marito in fr. 6’466.– e quello della moglie in fr. 1’600.– e fissato il fabbisogno del marito in fr. 2’655.75 e quello della moglie in fr. 2’265.75, ha stabilito il contributo in fr. 650.– fino al 31 dicembre 1998 e in fr. 400.– fino al 1° gennaio 2006.
I. Sull’appello principale
a) Per l’art. 152 CC, quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a fornirgli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. Il diritto dell’appellante di percepire una rendita d’indigenza giusta l’art. 152 CC, contestato dal marito, è, come si vedrà in appresso, ammesso l’appello adesivo dovendo essere respinto su questo punto. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste – di regola – nel minimo esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a edizione, pag. 152 n. 760 segg.). L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto. Secondo la giurisprudenza relativa all’art. 151 CC la rendita è limitata nel tempo quando il pregiudizio risultante dal divorzio appare temporaneo; in tal caso la rendita è assicurata per la durata del presumibile reinserimento professionale del coniuge beneficiario, avuto riguardo allo stato di salute di costui, alla durata del matrimonio, all’età delle parti, alla situazione economica in genere e alla possibilità per il beneficiario di ritrovare un’attività lucrativa a tempo pieno o parziale (DTF 114 II 11). Tali principi sono applicabili per analogia alla pensione d’indigenza secondo l’art. 152 CC, anche se nel limitare la rendita nel tempo il giudice deve fare prova di riserbo, tenuto conto delle motivazioni di ordine sociale poste alla base della norma, volta a impedire che il coniuge beneficiario cada nell’indigenza (DTF 114 II 11).
b) Nella fattispecie il fabbisogno della moglie (fr. 2’265.75) non è contestato come tale e tenuto conto di quanto sopra deve essere fissato in fr. 2’719.–. Considerato che il suo reddito di fr. 1’600.– non è stato posto in discussione, l’appellante ha un ammanco mensile di fr. 1’119.–, da coprire, di principio, con un contributo.
c) La richiesta tendente a farsi riconoscere la pensione alimentare di fr. 1’119.- fino al 1° gennaio 2006 è irricevibile già per il fatto che è stata presentata per la prima volta in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Nelle conclusioni del 27 settembre 1994 la moglie aveva confermato in effetti le domande di petizione, in cui la rendita veniva ridotta del 30% dal 1° gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2005. Tenuto conto del fatto che l’appellante stessa ha chiesto dal 1° gennaio 1999 la riduzione del 30% della rendita (petizione, pag. 10 punto 6.1.3), la prestazione deve essere limitata a fr. 783.– dal 1° gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2005. L’appello deve di conseguenza essere accolto entro questi limiti.
II. Sull’appello adesivo
In concreto il Pretore ha accertato che l’istruttoria non aveva consentito di appurare fatti che permettessero di addossare una colpa esclusiva o preponderante all’uno o all’altro coniuge. Egli ha ritenuto nondimeno che la turbativa era riconducibile a fattori di carattere economico, che sembravano risalire per lo più alla nascita del primo figlio. L’appellante adesivo, sulla base della testimonianza di __________ __________, ritiene invece che la moglie sia gravemente responsabile della disunione coniugale. I rimproveri mossi alla moglie (trascuratezza nella cura della casa, lamentele per la troppa gente in casa ed episodio della seconda gravidanza) non permettono tuttavia di intravedere una colpa causale nella disunione. Intanto lo stesso appellante adesivo non ha mai sostenuto che tali circostanze potessero assurgere a colpa: negli allegati preliminari egli ha chiesto la pronuncia del divorzio senza attribuzione di colpe (risposta pag. 7), sostenendo che le cause della disunione erano da ricondurre all’ingiustificata e ossessiva gelosia della moglie e alla sua reale incapacità di gestire il ruolo di donna (risposta pag. 11). Inoltre non risulta che il marito si sia mai lamentato di trascuratezze nella cura della casa e del fatto che sia nata una seconda figlia, né che abbia intrapreso qualche passo per limitare le frequentazioni di amici. Si aggiunga che tale situazione, per altro, risale ai primi tempi del matrimonio e che il rimprovero di trascuratezza delle faccende domestiche si fonda su un giudizio personale della citata teste. In evenienze siffatte non è possibile ravvisare una colpa causale della moglie, che deve pertanto essere riconosciuta coniuge innocente.
Come si è visto, il fabbisogno della moglie ammonta a fr. 2’719.– mensili, di modo che rispetto al reddito di fr. 1’600.–, essa ha un ammanco mensile di fr. 1’119.– da coprire, di principio, con un contributo. La censura relativa al reddito da computare alla moglie non può essere condivisa. Certo essa, di formazione aiuto infermiera, prima del matrimonio esercitava tale professione, ma come questa Camera ha già avuto modo di accertare, lo stesso appellante ha implicitamente ammesso di avere consentito a che la moglie smettesse di lavorare durante il matrimonio, di modo che alla stessa non può essere imputato oggi un reddito superiore a fr. 1’600.– mensili (inc. / pag. 9 consid. 3b).
Neppure può essere ammessa la posta relativa alla frequentazione per motivi di salute della piscina, quantificata in fr. 100.–, poiché tale spesa non risulta comprovata, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame.
Il fabbisogno del marito può pertanto essere confermato in fr. 2’655.75, ai quali va aggiunto il 20% (DTF 118 II 97 consid. 4b. aa; Geiser, ZBJV 129/1993 pag. 353), per un totale di fr. 3’187.–. Tenuto conto del reddito di fr. 6’466.–, non contestato, e accertati contributi alimentari ai figli di complessivi fr. 1’840.–, il marito risulta senz’altro in grado di versare un contributo alimentare di fr. 1’119.– così come postulato dalla moglie. Ne discende che l’appello adesivo è, su questo punto, destituito di fondamento.
III. Sulle spese e le ripetibili
a) L’appellante principale ritiene che tali oneri debbano essere posti per 8/10 a carico del marito. Essa, tuttavia, non spende una parola a sostegno della sua richiesta. A norma dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC l’atto di appello deve contenere, sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), i motivi di fatto e di diritto sui quali il gravame si fonda. L’appello si rivela, su questo punto, irricevibile.
b) L’appellante adesivo ritiene che l’attrice sia maggiormente soccombente poiché il divorzio non è stato pronunciato per colpa del marito, il contributo alimentare per sé e i figli è inferiore a quello richiesto ed essa non ha ottenuto nulla in liquidazione del regime dei beni. A ragione. Tenuto conto delle richieste di giudizio, il marito risulta in sostanza soccombente unicamente per quel che concerne il contributo alimentare per la moglie. Ciò posto, si legittima di porre a suo carico 1/3 delle spese processuali, la rimanenza restando a carico dell’attrice, tenuta a rifondergli l’importo di fr. 900.– per ripetibili ridotte. L’esito dell’appello principale non giustifica in ogni modo una diversa ripartizione degli oneri di prima sede.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è parzialmente accolto e il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è così riformato:
__________ __________ è tenuto a versare a __________ __________, nata __________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, una pensione alimentare di:
fr. 1’119.– fino al 31 dicembre 1998;
fr. 783.– dal 1° gennaio 1999 al 1° gennaio 2006, dopo di che la pensione decadrà.
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
La tassa di giustizia di fr. 3’200.– e le spese sono poste per un terzo a carico di __________ __________ e per due terzi a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 900.– per ripetibili.
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti per due terzi a carico di __________ __________ e per un terzo a carico di __________ __________. __________ __________ rifonderà alla controparte l’importo di fr. 600.– a titolo di ripetibili ridotte di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario