11.1995.23

Incarto n. 11.95.00023

Lugano 22 giugno 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 (servitù di sorgente e di passo) promossa con petizione 9 settembre 1987 dal

Comune __________, __________, (rappresentato dal Municipio e patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

contro


e __________ __________,


(patrocinati dall’avv. __________, __________)

esaminati gli atti,

posti a giudizio i seguenti

punti di questione:

  1. Se deve essere accolto l’appello 16 gennaio 1995 di __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 7 dicembre 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

A. Il Comune di __________ è proprietario della particella n. __________RFP di __________ e i coniugi __________ e __________ __________ lo sono del fondo contiguo, n. __________4. Sul medesimo si trova una sorgente, che fin dal 1945 è stata utilizzata per l’approvvigionamento di acqua potabile della frazione denominata __________ del Comune di __________. L’acqua che sgorga dalla sorgente è raccolta in un bacino posto sul fondo di proprietà del Comune, fino al 1985 appartenente al Consorzio Acquedotto __________.

B. Il 9 novembre 1987 il Comune di __________ ha convenuto __________ e __________ __________ davanti il Pretore di Lugano, Sezione 2, postulando l’accertamento dell’acquisizione per prescrizione straordinaria di una servitù prediale di captazione di acqua sorgiva con relativo diritto di passo per accesso e manutenzione, a carico della particella n. __________e a favore della numero __________RFP di __________. In via subordinata l’attore ha chiesto la concessione di una servitù prediale di captazione di acqua sorgiva con relativo diritto di passo per accesso e manutenzione a favore, rispettivamente a carico dei fondi citati, dietro versamento di un’indennità da stabilire in sede istruttoria.

C. Nella risposta del 10 febbraio 1988 __________ e __________ __________ hanno proposto l’integrale reiezione della petizione, non opponendosi tuttavia all’accoglimento della richiesta subordinata, sempreché fosse riconosciuta loro la piena indennità per i diritti da concedere – se del caso – al fondo dell’attore.

D. Il 13 giugno 1988 ha avuto luogo l’udienza preliminare, nella quale le parti hanno mantenuto le rispettive domande e notificato i mezzi di prova. Su richiesta dell’attore il Pretore ha ordinato l’allestimento di una perizia volta ad accertare l’indennità da riconoscere ai convenuti secondo la richiesta subordinata.

Conclusa l’istruttoria, l’attore ha presentato il 5 febbraio 1992 le conclusioni scritte, con le quali ha offerto fr. 6’000.– a titolo di indennità per la concessione delle note servitù. I convenuti hanno invece rinunciato a inoltrare un memoriale conclusivo. Al dibattimento finale dell’11 febbraio 1992 le parti hanno confermato le proprie richieste. In tale occasione il Pretore ha formulato una proposta transattiva, che non è stata accettata.

E. Con sentenza del 7 dicembre 1994 il Pretore, dopo aver negato l’acquisizione della servitù di fontana necessaria per prescrizione acquisitiva, ha accolto la richiesta subordinata dell’attore e ha concesso una servitù prediale di captazione di acqua sorgiva necessaria con relativo diritto di passo per accesso e manutenzione a favore della particella n. __________RFP di __________ e a carico della numero __________, ordinando all’Ufficio del registro fondiario di procedere all’iscrizione dei citati diritti. Inoltre ha stabilito in fr. 6’000.– l’indennità a favore dei convenuti e ha ripartito tra le parti la tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese in ragione di metà ciascuna, ponendo le spese peritali integralmente a carico dei convenuti, pure condannati a rifondere alla controparte fr. 1’500.– per ripetibili.

F. __________ e __________ __________ sono insorti il 16 gennaio 1995 con un appello volto a ottenere – in aggiunta all’indennità riconosciuta loro dal Pretore – l’importo di fr. 0.20 al m3 per l’acqua che eccede la portata media di 5256 m3 l’anno, con l’obbligo per l’attore di istallare un contatore entro la data da stabilire dalla I Camera civile del Tribunale d’appello. Essi hanno inoltre chiesto che la tassa di giustizia di fr. 800.– e tutte le spese, comprese quelle peritali, siano poste a carico del Comune, pure tenuto a rifondere loro fr. 1’500.– per ripetibili di prima istanza.

G. Nelle osservazioni del 16 febbraio 1995 il Comune di __________ ha proposto di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.

Considerato

in diritto:

  1. L’art. 710 cpv. 1 CC stabilisce che qualora manchi a un fondo l’acqua necessaria per la casa e le sue dipendenze e non sia possibile condurvela da altro luogo senza un lavoro e una spesa sproporzionati, il proprietario può chiedere che il vicino gli ceda, dietro completa indennità, una parte della sorgente o fontana, di cui egli possa privarsi senza detrimento dei propri bisogni. In concreto il diritto all’ottenimento della fontana necessaria – chiesto dal comune in via subordinata e accolto dal Pretore – è pacifico; litigioso è l’ammontare della completa indennità prevista dall'art. 710 cpv. 1 CC.

a) Quale indennità per la concessione della servitù di captazione di acqua sorgiva con relativo diritto di passo per accesso e manutenzione, il Pretore ha riconosciuto ai convenuti l’importo di complessivi fr. 6’000.–, di cui fr. 5’500.– per il diritto di captazione dell’acqua e fr. 500.– per il diritto di passo, facendo proprie le conclusioni del perito giudiziario (perizia, pagg. 13–19). Quest’ultimo ha ottenuto l’importo di fr. 5’500.– operando una media tra il sistema di calcolo tradizionale, che fissava il valore della sorgente in fr. 3’000.–(perizia pag. 13–17) e quello a reddito, che dava un valore di fr. 8000.– (perizia pag. 17).

b) Con l’appello i convenuti chiedono che, in aggiunta all’indennità stabilita dal Pretore, siano loro riconosciuti fr. 0.20 al m3 per l’acqua che eccede la portata media della sorgente, accertata dal perito in 5256 m3 l’anno, e che al convenuto sia fatto ordine di installare un contatore entro un termine da stabilire dalla I Camera civile. Essi contestano le valutazioni dell’esperto, sostenendo che la loro sorgente fornisce normalmente un quantitativo d’acqua superiore a quello accertato dal perito sulla base di misurazioni effettuate nell’anno 1990, caratterizzato dalla siccità, per il quale avrebbero diritto a essere adeguatamente retribuiti.

c) La completa indennità garantita dall'art. 710 cpv. 1 CC va determinata, per diritto federale, secondo i principi vigenti in materia espropriativa: chi ottiene il diritto a una fontana necessaria deve rifondere al convenuto il pregiudizio patrimoniale arrecatogli per il fatto di imporgli la tolleranza del prelievo d’acqua, in restrizione del diritto di proprietà (Scherrer in: Zürcher Kommentar, 2a edizione, nota 6 ad art. 709–710 CC con rinvio alla nota 10 ad art. 691–692–693 CC) Se da un lato quindi l’indennità non si esaurisce nel risarcire al proprietario il minor valore del fondo gravato (cfr. art. 9 cpv. 3 CPC), dall’altro essa consiste unicamente in una prestazione in capitale, nel senso che il proprietario del fondo gravato non può pretendere né un risarcimento in natura né una rendita periodica (Scherrer, loc. cit.). Nella fattispecie il perito ha illustrato chiaramente i criteri su cui si fonda il calcolo dell’indennità da lui svolto, precisando in sede di delucidazione orale che decisiva è la portata minima della sorgente e non quella massima (verbale del 3 maggio 1991). Egli non ha quindi annesso grande importanza al fatto che nel 1990 si sia registrato un prolungato periodo di siccità, poiché rilevante è – a suo avviso – non la media annua, bensì la portata della sorgente nei periodi di precipitazioni minime, rispettivamente la durata dei periodi di secca.

Ora, in linea di principio il giudice non è vincolato all’opinione di un perito (art. 253 CPC). In campo tecnico nondimeno egli può scostarsi dalle conclusioni di un esperto giudiziario solo in presenza di motivi validi, quando cioè gli altri mezzi di prova e le allegazioni delle parti lascino sussistere seri dubbi sull’esito delle risultanze peritali (cfr. DTF 118 Ia 145 consid. 1c; Rep. 1989 __________consid. 2 con richiami). Gli appellanti contrappongono all’opinione del perito un proprio criterio di valutazione (quello della portata media della sorgente, se non della portata effettiva da rilevare mediante un contatore), ma non pretendono che il perito abbia disatteso i principi applicabili in casi analoghi secondo il diritto espropriativo. Trattandosi di un’eminente questione tecnica, del resto, il Pretore non poteva trascurare le risultanze della perizia se non fondandosi su altri elementi di valutazione, desumibili dagli atti e di sicura pertinenza. Ma dagli atti non emerge alcunché: anzi, sull’esito della perizia gli appellanti non hanno ritenuto di esprimersi neppure al dibattimento finale (verbale dell’11 febbraio 1992). Per di più, nella misura in cui essi pretendono ora un’indennità variabile secondo la reale portata della sorgente, essi postulano sostanzialmente una rendita non prevista dall'art. 710 cpv. 1 CC. Ne segue che a giusta ragione il Pretore si è attenuto all’esito del referto peritale. In proposito l’appello deve quindi essere respinto.

2.a) Gli appellanti censurano inoltre la decisione del primo giudice di porre a loro carico i costi della perizia e metà degli oneri processuali, e chiedono il riconoscimento di fr. 1’500.– per ripetibili. Essi rilevano che la domanda principale è stata respinta e che solo la domanda subordinata dell’attore, da loro non contestata, è stata accolta dal primo giudice, sicché quest’ultimo avrebbe dovuto accollare gli oneri processuali al Comune e accordare loro congrue ripetibili. La censura è fondata.

b) Giusta l’art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che in caso di soccombenza reciproca egli le può ripartire parzialmente o per intero fra le parti (cpv. 2). Fra gli oneri processuali rientrano le spese peritali (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, art. 148 CPC n. 44; Walder–Bohner, Zivilprozessrecht, 3a ed. 1983, pag. 411 n. 3; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, pag. 275).

c) L’attore è risultato soccombente nella domanda principale, volta all’accertamento dell’acquisizione di una servitù di captazione d’acqua sorgiva con relativo diritto di passo per accesso e manutenzione per prescrizione acquisitiva straordinaria. Il Pretore ha invece accolto la domanda subordinata, concedendo le servitù contro pagamento di un’indennità, di modo che su questo punto il Comune non può essere considerato perdente. Nella risposta di causa i convenuti hanno dichiarato di aderire alla richiesta subordinata, sempreché fosse loro riconosciuta la piena indennità prevista dagli articoli 710 cpv. 1 e 694 cpv. 1 CC, postulando tuttavia nelle richieste di giudizio la reiezione integrale della petizione. La parte appellata contesta pertanto l’adesione dei convenuti alla domanda subordinata prevalendosi del tenore letterale delle domande a giudizio da loro formulate. Tale quesito può tuttavia rimanere irrisolto, non essendo rilevante ai fini del giudizio, come si vedrà di seguito.

d) Il diritto di fontana necessaria si apparenta, per quel che concerne la procedura e le condizioni relative alla piena indennità, al passo necessario (Scherrer, op. cit., nota 19 ad art. 710 CC). Giurisprudenza e dottrina hanno avuto modo di precisare che nell’ambito del riconoscimento di diritti necessari – come appunto nella fattispecie (art. 710 e 694 CC) – occorre riferirsi per la ripartizione delle spese giudiziarie ai principi validi nel diritto espropriativo, la concessione di tali diritti avendo effetti paragonabili a un’espropriazione (Meier–Hayoz, Commentario bernese, art. 694 CC n. 69; JdT 1960 168; DTF 85 II 402). Di principio, quindi, l’attore sopporta le tasse e spese giudiziarie, così come le ripetibili alla parte convenuta, anche in caso di accoglimento della sua azione (Caroni, Der Notweg, Berna 1969, pag. 115), salvo eccezioni che non ricorrono nel caso concreto.

Ne discende che gli oneri processuali, comprensivi delle spese peritali, e le ripetibili devono essere posti a carico del Comune, indipendentemente dal suo grado di soccombenza. Su questo punto l’appello deve pertanto essere accolto e il giudizio impugnato riformato. Di conseguenza le spese peritali, la tassa di giustizia di fr. 800.– e le ripetibili sono poste a carico dell’attore, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.– per ripetibili di prima sede.

  1. Spese e ripetibili in questa sede seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto l’esito dell’appello, che è stato accolto solo parzialmente, si giustifica porre gli oneri processuali a carico degli appellanti in solido per 1/4 e a carico dell’appellato per 3/4. Quest’ultimo rifonderà inoltre alla controparte un’indennità per ripetibili ridotte di appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:

I. L’appello è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:

  1. La tassa di giustizia, fissata in fr. 800.– e le spese, comprese quelle peritali, sono poste a carico dell’attore, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.– per ripetibili.

Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata

II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 310.–

b) spese fr. 50.–

fr. 360.–

sono posti a carico degli appellanti per 1/4 e della parte appellata per i 3/4 rimanenti. Il Comune di __________ rifonderà inoltre alla controparte l’importo di fr. 750.– per ripetibili ridotte di appello.

III. Intimazione:

– avv. __________, __________

– avv. __________, __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.1995.23
Entscheidungsdatum
22.06.1995
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026