Incarto n. 11.95.00130
Lugano 14 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 24 febbraio 1986 da
__________, __________ __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________),
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolta l’appellazione 16 settembre 1993 di __________ __________ contro la sentenza 24 agosto 1993 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio–Sud;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata con l’appellazione;
Il giudizio su spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1948) si è unito in matrimonio con __________ nata __________ (1941) davanti all’ufficiale di stato civile in __________ il __________ __________ 1978, dopo una convivenza durata alcuni anni. Dalla loro unione non sono nati figli, ma nell’economia domestica hanno vissuto i figli di prime nozze della moglie, ora maggiorenni. __________ __________ è autista di __________ mentre la moglie, senza formazione professionale specifica, ha lasciato qualche tempo dopo il matrimonio l’attività lavorativa che svolgeva presso la “__________ ” per occuparsi dell’economia domestica.
B. In data 5 novembre 1985 il marito ha chiesto la citazione per il tentativo di conciliazione, tenutosi il 21 novembre 1985 con esito negativo e successivamente ha presentato il 24 febbraio 1986 la petizione di divorzio, sostenendo che non vi erano conseguenze accessorie da regolare.
C. __________ __________ ha aderito alla domanda di divorzio con la risposta 1° settembre 1986, formulando richiesta di versamento di una pensione alimentare di fr. 1000.–, da indicizzare.
L’assetto cautelare in pendenza di causa è stato oggetto di numerose istanze e udienze. Il contributo alimentare in favore di __________ __________, concordato in fr. 1000.– all’udienza del 14 aprile 1986, è successivamente stato portato a fr. 1335.– con decreto cautelare 10 ottobre 1991. Tale decisione non è stata oggetto né di appello né di successiva istanza di modifica.
Ultimata l’istruttoria le parti hanno rinunciato ad essere convocate per il dibattimento finale (verbale di udienza 8 settembre 1992) e hanno presentato i rispettivi memoriali conclusivi. La convenuta nelle conclusioni 27 novembre 1992 ha formulato in sostanza istanza di modifica retroattiva del contributo alimentare cautelare, postulando una pensione alimentare di fr. 1’000.– dal 14 aprile 1985, di fr. 1’335.– dal 1° maggio 1989 e di fr. 2’159.– dal 1° febbraio 1992, adeguabile annualmente a partire dal gennaio 1994 sulla base dell’indice di dicembre 1992. Nel merito essa ha chiesto un contributo alimentare di fr. 2’159.–, subordinatamente una rendita di indigenza di fr. 1’420.– e ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. A sua volta l’attore nelle conclusioni 30 novembre 1992 propone che la moglie sia condannata a versargli a titolo di liquidazione del regime matrimoniale l’importo di fr. 28‘000.– oltre interessi al 7% dal 1° ottobre 1989.
D. Statuendo il 24 agosto 1993 il Pretore ha pronunciato il divorzio tra le parti ed ha obbligato l’attore a pagare alla convenuta, in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, una pensione alimentare di fr. 500.– mensili, indicizzati. La tassa di giustizia di fr. 2’100.– e le spese sono state poste a carico dell’attore per 2/3, con l’obbligo di rifondere fr. 1’000.– per ripetibili alla convenuta, cui è stato concesso il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
E. __________ __________, insorta con appello 16 settembre 1993, postula in riforma della sentenza pretorile l’accoglimento della sua riconvenzione e la condanna dell’attore al versamento di un contributo alimentare di fr. 1’000.– dal 14 aprile 1986, di fr. 1’335.– dal 1° maggio 1989 e di fr. 2’309.– dal 1° febbraio 1992, da indicizzare, con protesta di spese e ripetibili. Chiede inoltre che la sua domanda di assistenza giudiziaria venga integralmente accolta con il beneficio del gratuito patrocinio anche in appello.
F. Nelle osservazioni 15 ottobre 1993 __________ __________ propone la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza pretorile.
Considerato
in diritto:
Le richieste a giudizio dell’appellante sono irricevibili nella misura in cui postulano la modifica con effetto retroattivo dell’assetto cautelare stabilito con decreto 10 ottobre 1991 dal Pretore. Un provvedimento cautelare esplica i suoi effetti fino alla sua modifica e non può pertanto essere cambiato con effetto retroattivo, se non in casi eccezionali (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 445 ad art. 145). In concreto la convenuta ha formulato solo in sede di conclusioni domande a giudizio intese alla modifica dell’assetto cautelare, senza avere in precedenza presentato formale istanza di modifica del decreto 10 ottobre 1991. Tali nuove richieste non sono mai state discusse fra le parti in contraddittorio né sono state oggetto di decisione da parte del Pretore, motivo per cui non possono essere esaminate in questa sede (Rep. 1979 269).
Come rettamente indicato dal Pretore l’aumento del contributo alimentare richiesto ai sensi dell’art. 151 e 152 CC, indicato nella risposta in fr. 1’000.– e aumentato nelle conclusioni a fr. 2’159.–, subordinatamente a fr. 1’420.–, non è una mutazione dell’azione poiché rientra nell’estensione della domanda prevista dall'art. 75 lett. b CPC. Contrariamente all’opinione del primo giudice non è però ravvisabile una violazione del principio del contraddittorio per il motivo che le parti non si sono espresse in sede di dibattimento finale, avendo esse medesime rinunciato a tale udienza. L’esigenza del contraddittorio è quindi stata ossequiata. L’attore, ricevute le conclusioni di controparte contenenti l’estensione della domanda, non ha sollevato obiezioni a tale modo di procedere, né ha sollevato censure al proposito in questa sede. Non è quindi necessario esaminare più da vicino tale problema.
Presupposto per il riconoscimento di un'indennità alimentare ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC e di una pensione d'indigenza ai sensi dell'art. 152 CC è l'innocenza del coniuge richiedente. Mentre al pagamento ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC può essere tenuto solo il coniuge colpevole, la cui colpa cioè, non necessariamente esclusiva o preponderante, è causale per la rottura del vincolo coniugale (Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 3a ed. 1985 § 14 n. 640; Spühler/Frei, Berner Kommentar, Ergänzungsband, art. 151 n. 15; Rep. 1979, p. 52; 1982 p. 357), al pagamento della pensione d'indigenza ai sensi dell'art. 152 CC può essere tenuto anche il coniuge non colpevole (vedi in tal senso Rep. 1985 p. 284-286).
Il Pretore ha riconosciuto alla convenuta una rendita d’indigenza di fr. 500.– mensili ai sensi dell’art. 152 CC, non ritenendo accertata una colpa esclusiva e preponderante dell’uno o dell’altro coniuge nell’oggettiva disunione. L’appellante contesta tali conclusioni, sostenendo che la colpa esclusiva dell’attore nella disunione va ravvisata nel distacco affettivo che egli ha manifestato verso la moglie già nel 1984 e che costituisce violazione degli obblighi coniugali.
Le affermazioni dell’appellante non hanno trovato conforto nella scarna istruttoria, che si è limitata all’audizione di alcuni parenti e all’interrogatorio formale del marito. Dagli atti è emerso che l’attore aveva mutato il suo atteggiamento nei confronti della moglie verso il 1984–1985. I figli della convenuta, all’epoca conviventi con la coppia, si sono limitati a evocare i loro sospetti di una relazione con un’altra donna, senza tuttavia portare elementi oggettivi a conforto di tale ipotesi. Dal canto suo l’attore ha esposto in occasione dell’interrogatorio formale che a partire dal 1984 la moglie aveva iniziato ad assillarlo con scene di gelosia e indagini presso il datore di lavoro, tanto da indurlo a preferire il lavoro a lei stessa, stanco dei continui rimbrotti e delle ripercussioni negative che tale situazione aveva anche sul posto di lavoro. L’esistenza di un clima di tensione e di sospetto fra i coniugi è stato confermato dai figli della convenuta, né è contestato il fatto che a un certo momento il marito si trovò a dormire solo in salotto per problemi di salute della moglie. Non emerge però dai fatti accertati alcun elemento da cui si possa dedurre una colpa preponderante del marito nella disunione, né la si può ravvisare nel distacco emotivo, come vorrebbe l’appellante.
Ne discende che in concreto la convenuta non ha potuto provare l’esistenza dei presupposti necessari all'applicazione dell'art. 151 cpv. 1 CC e che pertanto la domanda principale di appello deve essere respinta.
Nella fattispecie l’appellante, cui non può essere rimproverata alcuna grave violazione dei doveri coniugali, può essere considerata innocente ai sensi dell’art. 152 CC, non essendo stata dimostrata una sua colpa causale nella disunione (DTF 98 II 9; Rep. 1975 181 )
La rendita di indigenza dipende in primo luogo dai bisogni della beneficiaria, dal suo reddito attuale nonché dalle risorse di cui beneficerà o potrà beneficiare in avvenire (DTF 108 II 30; Rep. 1977,187 ) come pure dalle possibilità del debitore, che devono essere tenute nella debita considerazione (cfr. Deschenaux/ Tercier, op. cit., pag. 131-132 ). L’età dei coniugi, la formazione del coniuge beneficiario nonché il suo stato di salute sono elementi da considerare nel calcolo (DTF 108 II 81 ad art 151 CC, applicabile anche all’art. 152 CC ).
a) Nel calcolare l’importo della rendita di indigenza occorre pertanto valutare alla luce dei criteri summenzionati le circostanze del caso concreto. Il giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenze accessorie del divorzio, ed in genere i rapporti patrimoniali fra i coniugi, sono soggetti alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 195; Guglielmoni/Trezzini, in: Rep. 1990 129 e riferimenti citati; Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 84 ad art. 151). Incombe pertanto alle parti allegare e provare i fatti su cui fondano le loro pretese. In concreto, agli atti risultano solo i dati relativi all’epoca del decreto cautelare del 1991, quali ancora evocati nelle conclusioni della convenuta e nell’appello. Tali importi non sono contestati dalle parti, ma abbisognano di qualche correttivo, dal momento che ai coniugi va garantita una sostanziale parità di trattamento e che quindi ambedue hanno diritto al calcolo di un fabbisogno fondato sulle stesse basi.
Non può d’altra parte essere accolta la tesi dell’appellante, secondo cui all’attore andrebbe computato come minimo di base la metà dell’importo riconosciuto per coppia in ragione della sua convivenza. Dagli atti risulta infatti che l’attore nega recisamente l’esistenza di un concubinato e versa un canone di locazione di fr. 500.– alla sua locatrice, con cui afferma di non avere economia domestica comune. Non vi è quindi motivo per negare all’attore il minimo di base per persona sola, che tiene conto delle normali esigenze di una persona senza vincoli familiari. D’altra parte va pure considerato nel fabbisogno dell’appellato un equo importo per il riscaldamento, analogo a quello a suo tempo ammesso per il fabbisogno della convenuta, come pure l’onere per imposte (DTF 114 II 393) che in assenza di indicazioni delle parti dev’essere stimato prudentemente.
b) In conclusione il fabbisogno del marito può essere valutato in fr. 1’952.– (minimo base fr. 940.–, alloggio fr. 500.–, riscaldamento fr. 100.–, cassa malati fr. 140.–, pasti fuori casa fr. 72.–, imposte presumibili fr. 200.–) cui deve essere aggiunto il 20% (DTF 114 II 304, 118 II 100) dal momento che il minimo del diritto esecutivo è solo un punto di partenza indicativo per il calcolo della rendita, per un totale quindi di fr. 2’342.–.
Procedendo in modo analogo il fabbisogno della moglie ammonta a fr. 2’424.– (minimo base fr. 940.–, alloggio fr. 680.–riscaldamento e acqua calda fr. 200.–, cassa malati fr. 100.–, onere fiscale presunto fr. 100.–, aggiunta del 20% fr. 404.–).
Confrontando i rispettivi redditi dei coniugi, risulta che l’ex marito percepisce uno stipendio mensile medio di fr. 4’535.–comprese le indennità e la tredicesima. L’appellante, per contro, è ormai in età avanzata (52 anni) e non è più reinseribile in modo completo nel mondo professionale, visto che essa è senza preparazione professionale specifica ed è stata assente dal lavoro per tutta la durata del matrimonio. Al momento dell’emanazione del decreto cautelare 10 ottobre 1991 essa si era vista imputare un reddito di fr. 1’000.–, di cui fr. 500.– per attività lavorativa propria potenziale e fr. 500.– per il contributo versato dal figlio __________, che viveva con lei. Il figlio ha costituito economia domestica propria dal 1° febbraio 1992 (teste __________, verbale 25 febbraio 1992, pag. 1 ) ed è pertanto caduto il relativo reddito. Agli atti non risulta che l’appellante lavori ed essa ammette unicamente di vedersi computare un reddito potenziale di fr. 500.– mensili. La tesi contraria dell’attore, secondo cui l’appellante sarebbe autosufficiente, non può invece essere condivisa, se si pensa alle circostanze oggettive di età e di preparazione professionale dianzi indicate. Per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale non è infatti possibile imporre alla donna divorziata che non esercita un’attività lucrativa che la riprenda dopo il suo 45° anno di età (DTF 115 II 6 consid. 3 e 5; SJ 116/1994 pag. 91) sotto riserva delle condizioni del mercato del lavoro, che però al momento attuale sono negative per l’impiego in genere, e a maggior ragione per le persone ultracinquantenni, emarginate dalla crisi congiunturale.
c) Ne discende che con un fabbisogno di fr. 2’424.– e un reddito ipotetico di fr. 500.– mensili l’appellante ha un ammanco di fr. 1’924.–. L’attore, invece, dispone di un’eccedenza di fr. 2’193.– rispetto al proprio fabbisogno e si giustifica quindi di fissare la rendita di indigenza in favore della ex moglie in fr. 1’420.–, visto anche che il matrimonio è durato, di fatto, non più di 6 anni. Non si può per contro seguire il Pretore, quando ha considerato nel fissare l’ammontare della rendita che “il comportamento eccessivamente geloso della moglie, pure non essendo una violazione degli obblighi del matrimonio, non era comunque ininfluente nella decisione del marito di volersi separare dalla moglie.” Questo aspetto è irrilevante ai fini della fissazione della rendita ai sensi dell’art 152 CC, dovendosi unicamente considerare i bisogni del beneficiario, il suo reddito attuale, le risorse di cui beneficerà o potrà beneficiare in avvenire, nonché le possibilità del debitore, indipendentemente da qualsiasi tipo di colpa.
L’appellante ha chiesto di venire ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in questa sede, producendo il relativo certificato municipale 7 settembre 1993, mentre l’appellato si è rimesso al giudizio di questa Camera. Visto quanto esposto in precedenza sulla situazione finanziaria della convenuta l’istanza può essere accolta, l’appello presentando possibilità di esito favorevole, quanto meno sulla domanda subordinata. Nella tassazione dell’onorario dovuto al patrocinatore, si terrà comunque conto della parziale irricevibilità del gravame.
L’esito della vertenza non giustifica una modifica della ripartizione di spese e ripetibili operata dal Pretore, visto che l’appellante, pur avendo ottenuto buon diritto sulla rendita di indigenza, è comunque soccombente sulla modifica cautelare del contributo alimentare e sul riconoscimento di un’indennità ai sensi dell’art. 151 CC. In ragione del parziale accoglimento dell’appello gli oneri processuali in questa sede possono essere attribuiti in ragione di 2/3 all’appellante e di 1/3 all’appellato, cui la controparte dovrà rifondere un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
“2.1 __________ __________ è condannato a pagare a __________ __________, in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, una pensione alimentare di fr. 1’420.– dalla crescita in giudicato della sentenza.”
Per il resto la sentenza rimane invariata.
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 50.–
fr. 950.–
sono a carico per 1/3 di __________ __________ e per 2/3 di __________ __________ __________e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. __________ __________ rifonderà inoltre a __________ __________ l’importo di fr. 300.– per ripetibili ridotte di appello.
– avv. __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Sud
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria