Incarto n. 11.94.00025
Lugano 4 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. / (istanza di divisione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, promossa con istanza 15 settembre da
(__________) , __________ () (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
__________, __________
__________, __________ (tutti patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
letti ed esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolta l'appellazione 8 novembre 1993 di __________ __________ contro la sentenza 25 ottobre 1993 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Con testamento olografo __________ 1987 __________ __________ __________ ha istituito suoi eredi __________ __________ -__________, __________ , __________ __________ - e __________ __________ (doc. 1). Contestualmente la testatrice ha disposto alcuni legati e ha nominato esecutore testamentario l'avvocato __________ __________. __________ __________ ha inoltre assegnato alla nipote __________ __________ tutti i gioielli di sua proprietà come pure altri beni mobili. Essa è deceduta il __________ 1987.
B. In data 11 giugno 1987, alla presenza dell'esecutore testamentario, gli eredi di __________ __________ hanno sottoscritto, scostandosi dalle disposizioni testamentarie, un accordo con il quale veniva pattuita, fra l'altro, la ripartizione interna fra i contraenti dei gioielli, pellicce e vestiti facenti parte dell'asse successorio (doc. A, pag. 2). __________ __________, con il consenso degli altri eredi, è poi entrata in possesso di tutti i gioielli di pertinenza della successione, depositati sino a quel momento presso la gioielleria __________ di __________ (cfr. doc. A pag. 2 e istanza 15 settembre 1992, pag. 3).
C. __________ __________ non ha consegnato a __________ __________ la parte di gioielli che sarebbe spettata a quest’ultimo conformemente all’accordo dell’11 giugno 1987. Con istanza del 15 settembre 1992, proposta contro i coeredi __________ __________, __________ __________ e __________ __________, __________ __________ ha postulato la divisione parziale dell'eredità relitta fu __________ __________ __________, limitatamente alla partita dei gioielli, valutata dalla perizia di parte allestita dalla gioielleria __________ in fr. 25'600.-- (doc. B). L'istante postula in particolare un'equa ripartizione in natura dei gioielli fra gli eredi, da definirsi in sede di divisione.
D. All’udienza del 20 aprile 1993, indetta per il contraddittorio, l’istante ha confermato la propria richiesta, cui si sono opposti i convenuti. Questi hanno rilevato preliminarmente che, in base alla disposizione di ultima volontà di __________ __________ __________, unica beneficiaria dei gioielli risulterebbe __________ __________, nella sua qualità di legataria. Essi ritengono quindi che la pretesa dell'istante non potrebbe essere fatta valere nell'ambito di una divisione ereditaria ai sensi dell’art. 604 CC. Nel merito i convenuti contestano inoltre che il valore dei gioielli sia quello indicato dalla parte istante. L'istante, in replica, ha ribadito le proprie domande, sostenendo in particolare che l'accordo sottoscritto dagli eredi l’11 giugno 1987 (doc. A) avrebbe reso inoperante la diversa disposizione testamentaria. I convenuti, in duplica, hanno mantenuto le proprie tesi.
E. Con sentenza 25 ottobre 1993 il Pretore ha respinto l'istanza ritenendo che l'accordo contrattuale relativo alla spartizione dei gioielli (doc. A) non è valido, poiché agli eredi non sarebbe data la facoltà di derogare alle disposizioni testamentarie. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a carico dell’istante, con l’obbligo di versare a ognuno dei convenuti l’importo di fr. 500.– per ripetibili.
F. Con appello 8 novembre 1993 __________ __________ è insorto avverso la pronuncia pretorile chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dell'istanza di divisione e la nomina di un notaio divisore. L'appellante fa valere in particolare la piena validità dell'accordo sottoscritto dagli eredi in deroga alle disposizioni testamentarie (doc. A).
G. Nelle osservazioni 3 dicembre 1993 i convenuti propongono la reiezione dell'appello e la conferma del giudizio pretorile.
H. In data 17 gennaio 1994 la I Camera civile del Tribunale d’appello ha fatto obbligo all’appellante di prestare una cauzione processuale di fr. 1000.–. L’istante ha consegnato il 14 febbraio 1994 alla cancelleria del Tribunale un libretto bancario al portatore per tale importo.
Considerato
in diritto:
L’appellante censura tale conclusione, sostenendo che gli eredi potevano legittimamente derogare alle disposizioni di ultima volontà e pertanto dividere i gioielli fra di loro, di modo che l’azione di divisione sarebbe proponibile.
Giusta l'art. 608 cpv. 3 CC l'attribuzione di un oggetto della successione a un erede vale come norma divisionale e non come legato, salvo che una diversa intenzione non risulti dalla disposizione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nel dubbio l'attribuzione di un oggetto facente parte della successione a uno degli eredi deve essere considerata norma di divisione e non legato (cfr. DTF 100 II 440). Tuttavia tale presunzione non è assoluta e occorre prendere in considerazione tutti i fattori che possano in qualche modo servire ad interpretare la volontà del testatore (DTF 100 II 440; 103 II 88).
Nella fattispecie occorre quindi esaminare e interpretare il testamento della defunta __________ __________ __________ (doc.1) per determinare se il lascito dei gioielli costituisce un legato in favore della coerede __________ __________ o una norma divisionale ai sensi dell'art. 522 cpv. 2 CC.
a) Se la coerede succitata avesse ricevuto i gioielli in qualità di erede, infatti, l'accordo derogante alle disposizioni testamentarie sarebbe possibile, contrariamente a quanto sostiene il Pretore (cfr. Tuor, Commentario bernese, ad art. 518 CC, n. 16 e 17; P. Piotet, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, IV, Friburgo 1975, p. 152 e 780; P. Piotet, Précis de droit successoral, 2a ed., Berna 1988, p. 165; DTF 85 II 554). In tal caso la convenzione 11 giugno 1987 (doc. A) costituirebbe un contratto di divisione ai sensi dell'art. 634 CC e l'istanza presentata dall’appellante giusta l’art. 604 CC sarebbe di principio ammissibile.
b) Se invece la destinataria dei preziosi li avesse ricevuti in qualità di legataria, l'accordo relativo al lascito dei gioielli assumerebbe natura strettamente obbligatoria fra lei e gli altri eredi. In tale ipotesi l'azione successoria di divisione ai sensi dell’art. 604 CC, che ha per scopo di far ordinare dal giudice la spartizione dei beni successori fra gli eredi e che deve essere proposta nei confronti di tutti costoro (art. 475 CPC), non potrebbe essere avviata contro la legataria.
“I miei eredi sono
-__________, __________ , __________ __________ -, __________ __________.
Salvo la mia nipote __________ __________ -__________, tutti i miei eredi saranno ridotti alla legittima. In tale qualità essi ricevono la mia proprietà immobiliare in __________.
Essi dovranno far fronte ai seguenti legati:
a) (omissis)
b) Tutti i miei gioielli, pellicce e vestiti da sera nonché gli oggetti d’arte, i quadri, i tappeti, l’argenteria, sono riservate a __________ __________ -__________.
...”
La testatrice ha manifestato, con la riduzione alla quota legittima di tutti gli eredi, salvo __________ __________, la sua volontà di favorire quest'ultima e ha inoltre esplicitamente inserito la clausola relativa ai gioielli nella lista dei legati a carico degli eredi (doc. 1, pag. 1, clausola b).
Se ne deve concludere che il lascito dei gioielli è da comprendere come prelegato in favore di __________ __________ e non come norma divisionale (Rep. 1984 325). La legataria avendo preso possesso di quanto le spettava con l’accordo degli altri eredi (cfr. doc. A, pag. 2; istanza 15 settembre 1992, punto 3), i gioielli compresi nel legato sono usciti dall’asse successorio e non possono quindi più essere oggetto di una divisione. L’accordo fra gli eredi sui gioielli, le pellicce e i vestiti, concluso apparentemente in deroga alle disposizioni testamentarie, ma seguito dall’effettiva consegna alla beneficiaria dei beni oggetto del prelegato, ha dunque carattere meramente obbligatorio fra le parti. L'azione di divisione ereditaria promossa il 15 settembre 1992 essendo improponibile, ne consegue che il gravame va respinto, a conferma del giudizio pretorile.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la tariffa giudiziaria
pronuncia:
L'appello è respinto.
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere inoltre ai convenuti fr. 750.– complessivi per ripetibili d'appello.
avv. __________ __________, __________
avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria