10.2008.19

Incarto n. 10.2008.19

Lugano 28 dicembre 2009 /rs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 4 dicembre 2008 presentata da

IS 1 (patrocinata dall'avv. , )

per ottenere che sia riconosciuta e dichiarata esecutiva una sentenza dell'8 novembre 2005 con cui il Tribunale dei minori n. 5 del Dipartimento giudiziale di __________, Buenos Aires (Argentina), ha pronunciato l'adozione, da parte dell'istante e del marito

__________, (E)

di

A__________ (1999),

figlia di

__________, di ignota dimora;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che l'8 novembre 2005 il Tribunale dei minori n. 5 del Dipartimento giudiziale di , Buenos Aires (Argentina), ha pronunciato l'adozione di A (1999) da parte di IS 1 (1962), cittadina argentina e spagnola, e del marito __________ (1962), cittadino spagnolo;

che il 4 dicembre 2008 IS 1 ha chiesto alla Camera civile di appello di riconoscere e dichiarare esecutiva tale decisione;

che con ordinanza del 24 luglio 2009 il presidente della Camera ha convo­cato l'istante e, per via diplomatica, __________ al contraddittorio del 15 dicembre 2009, con l'avvertimento che nel caso in cui l'udienza fosse andata deserta la Camera

avrebbe giudicato sulla base degli atti;

che all'udienza del 15 dicembre 2009 l'istante ha confermato la domanda di delibazione, mentre il convenuto non è comparso, ma ha inviato una lettera del 4 dicembre 2009, giunta alla Camera il giorno dell'udienza, in cui dichiara di aderire all'istanza, allegando un brevetto notarile a comprova della sua dichiarazione;

che una delegazione della Camera ha condotto l'audizione della minorenne il 17 dicembre 2009;

che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo l'art. 29 LDIP, le decisioni civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

che la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

che l'adozione pronunciata all'estero di un minorenne straniero da parte di cittadini stranieri non è iscritta nei registri svizzeri dello stato civile, ma ciò non impedisce la delibazione della relativa sentenza in Svizzera (Urwyler/Hauser in: Basler Kommentar, IPRG, 2ª edizione, n. 11 ad art. 78 LDIP);

che tra la Svizzera e l'Argentina non risultano trattati sul riconoscimento e l'esecuzione di sentenze civili, tanto meno in materia di adozione, né l'Argentina ha firmato la Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (RS 0.211.221.311), entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2003;

che in concreto la delibazione è disciplinata pertanto dalla legge federale sul diritto internazionale privato, secondo cui una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (art. 25 lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (art. 25 lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (art. 25 lett. c);

che, quanto alla competenza in materia di adozione, le decisioni straniere sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato di domicilio o di origine dell'adottante o dei coniugi adottanti (art. 78 cpv. 1, cui rinvia l'art. 26 lett. a LDIP);

che in concreto nessuno dei due coniugi era domiciliato in Argentina al momento dell'adozione;

che IS 1 ha nondimeno la cittadinanza argentina;

che __________ non ha la cittadinanza argen­tina, ma secondo giurisprudenza la nazionalità di un coniuge è sufficiente per adempiere il requisi­to dell'art. 78 cpv. 1 LDIP (DTF 120 II 90 consid. 5, condivisa dalla dottrina: Siehr in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 8 ad art. 78; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 1 ad art. 78);

che la sentenza in esame può dirsi definitiva a norma dell'art. 25 lett. b LDIP, una decisione di adozione “piena” adottata secondo l'ordinamento giuridico argentino essendo “irrevocabile” (art. 323 della legge n. 24.779, recepita nel Codice civile argentino), come ha confermato il 23 giugno 2009 la giudice __________, del medesimo Tribunale, in una dichiarazione diretta a questa Camera ;

che l'adozione è esplicitamente designata nella decisione argentina come “piena”, nel senso che sostituisce il rapporto di filiazione con i genitori naturali (art. 323 della citata legge n. 24.779), tant'è che figura iscritta sull'atto di nascita e di capacità civile della minorenne (art. 338 della citata legge n. 24.779);

che in concreto non si scorgono motivi di rifiuto per violazione dell'ordine pubblico svizzero (art. 27 LDIP), né dal profilo sostanziale (cpv. 1; sugli estremi si veda la sentenza del Tribunale federale 5A.20/2005 del 21 dicembre 2005, consid. 3.3, citata in: RDT 61/2006 pag. 77 n. RJ 7-06) né da quello formale (cpv. 2);

che __________, madre biologica dell'adottata, non è stata sentita dall'autorità argentina né da questa Camera, ma ciò è dovuto al fatto ch'essa medesima si è resa irreperibile (verbale d'udienza del 15 dicembre 2009, pag. 2), disinteressandosi della figlia (di cui non aveva neppure annunciato la nascita allo stato civile);

che tutto si ignora sul padre biologico della bambina, mai identificato (verbale d'udienza del 15 dicembre 2009, pag. 2);

che A__________ è stata ascoltata sia dall'autorità argentina sia da questa Camera, davanti alla quale ha mostrato di capire il significato della delibazione e di apprezzare il gesto dei genitori adottivi, rendendo verosimile di essersi inserita armoniosamente nell'ambiente in cui vive a __________;

che del resto la bambina si trova con la madre dal 22 febbraio 2005, quando l'istante ne ha ottenuto dall'autorità argentina la custodia in vista di adozione, autorizzata poi dal Ministero pubblico dei minorenni (art. 321 della citata legge n. 24.779);

che, per il resto, nulla induce a reputare l'adozione pregiudizievole per gli interessi della minorenne, tanto meno ove si consideri il rapporto sociale finale stilato il 9 febbraio 2007 dal tutore di lei (agli atti), dal quale risulta che A__________ risiede nel Ticino dal febbraio del 2006, ha un ottimo rapporto la madre adottiva, frequenta con profitto la quarta elementare a __________, segue lezioni di violino, gioca a pallavolo e incontra il padre adottivo mediamente ogni due mesi in Spagna;

che nelle circostanze descritte la decisione estera può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera;

che ad ogni modo, conformemente all'art. 17 cpv. 1 della legge federale relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA: RS 211.221.31), applicabile anche alle adozioni estere riconosciute giusta l'art. 78 LDIP (FF 1999 pag. 4836 a metà; Bucher, L'enfant en droit international privé, Basilea 2003, pag. 111 n. 311), l'autorità tutoria designerà alla minorenne un curatore;

che gli oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun convenuto “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, __________ avendo finanche dichiarato di aderire all'istanza di delibazione;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza dell'8 novembre 2005 con cui il Tribunale dei minori n. 5 del Dipartimento giudiziale di , Buenos Aires (Argentina), ha pronunciato l'adozione piena di A da parte di IS 1di __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 300.—

b) spese fr. 50.—

c) costi di traduzione fr. 1074.30

fr. 1424.30

sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

– avv. , ; – , (E).

Comunicazione alla Commissione tutoria regionale 5, Massagno, per la nomina di un curatore.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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