Incarto n. 10.2004.19
Lugano, 4 febbraio 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione dell'11 novembre 2004 presentata da
IS 1 , e IS 2 (patrocinati dall'avv. PA 1)
relativa al decreto del 19 giugno 2002 con cui il Tribunale di __________ ha pronunciato l'adozione, da parte di IS 1, dello stesso IS 2, figlio di
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
Ritenuto
in fatto: che IS 2 è nato a __________ il 14 maggio 1982 dal matrimonio tra __________ e __________, cittadini tedeschi;
che i genitori si sono separati nel 1990 e la madre è deceduta il 1° luglio 1999;
che nel settembre del 1999 il padre ha sposato IS 1, cittadina tedesca con la quale viveva dal 1994;
che il 6 giugno 2000 quest'ultima ha chiesto alla Divisione degli interni, Sezioni degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile, di poter adottare IS 2, figlio del coniuge;
che il 14 luglio 2000 la Divisione degli interni ha respinto l'istanza, i coniugi non essendo ancora sposati da cinque anni (art. 264a cpv. 3 CC);
che un appello introdotto da IS 1 contro tale decisione è stato respinto da questa Camera il 6 settembre 2000 (inc. 11.2000.84), sentenza che il Tribunale federale ha confermato – su ricorso per riforma di IS 1 – il 9 novembre 2000 (5C.224/2000);
che il 29 giugno 2001 IS 1 e IS 2, divenuto nel frattempo maggiorenne, si sono rivolti al Tribunale di __________ (Amtsgericht __________) perché pronunciasse esso medesimo
l'adozione;
che nella richiesta essi hanno dichiarato di voler attribuire al provvedimento gli stessi effetti correlati in Germania all'adozione di un minorenne;
che __________ ha dichiarato per scritto di aderire alla richiesta;
che, sentiti personalmente IS 1 e IS 2, con decreto (Beschluß) del 19 giugno 2002 il Tribunale ha pronunciato l'adozione, accertando che per volontà degli istanti il provvedimento dispiega effetti identici all'adozione di un minorenne;
che l'11 novembre 2004 IS 1 e IS 2 hanno presentato un'istanza di delibazione a questa Camera perché il decreto di adozione sia riconosciuto e dichiarato esecutivo;
che __________ ha dichiarato per scritto il 23 novembre 2004 di aderire alla richiesta;
che il giudice delegato della Camera ha invitato gli istanti, con ordinanza del 9 dicembre 2004, a documentare l'avvenuto passaggio in giudicato del decreto, rispettivamente il suo carattere definitivo;
che il 17 gennaio 2005 gli istanti hanno trasmesso alla Camera l'attestazione richiesta;
che in simili circostanze nulla osta più all'emanazione della sentenza;
e considerando
in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che le sentenze straniere in materia di adozione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 78 cpv. 1 LDIP, se sono pronunciate nello Stato di domicilio o di origine dell'adottante o dei coniugi adottanti, l'adozione restando disciplinata in ogni modo dalla sua legge d'origine e non diventando, per il solo fatto del riconoscimento, un'adozione del diritto svizzero (Mosimann in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, n. 10 ad art. 78 LDIP);
che l'art. 78 cpv. 2 LDIP riserva invero l'ipotesi di adozioni straniere con effetti “essenzialmente divergenti dal rapporto di filiazione nel senso del diritto svizzero” (cpv. 2), le quali sono riconosciute non come adozioni vere e proprie, ma solo con gli effetti loro conferiti dalla relativa legge nazionale (Siehr in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 28 ad art. 78; I CCA, sentenza inc. 10.1998.36 del 15 giugno 1999);
che quest'ultima riserva è senza oggetto nella fattispecie, sebbene l'adozione di maggiorenni in Germania sia priva di effetti plenari (§ 1767 a 1771 BGB; Siehr, op. cit., tabella nella n. 26 ad art. 78), l'adottante e l'adottando avendo deciso in concreto – ciò che la legge tedesca permette (§ 1772 BGB) – di annettere alla medesima gli effetti correlati all'adozione di un minorenne;
che, ciò posto, oltre al menzionato art. 78 LDIP si applicano – quanto al riconoscimento di adozioni straniere in Svizzera – i trattati multilaterali o bilaterali ratificati dalla Svizzera, in particolare gli art. 23 a 27 della Convenzione dell'Aia per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, del 29 maggio 1993 (RS 0.211.221.311);
che non fa stato invece la Convenzione del 2 novembre 1929 tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali (RS 0.276.191.361), un'adozione costituendo un atto di volontaria giurisdizione (Siehr, Das Internationale Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2003, pag. 99 a metà), sottratta come tale al campo d'applicazione del trattato (Dutoit/Knoepfler/Lalive/ Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, Berna 1983, vol. 2, pag. 167 n. 4, pag. 170 n. 11);
che al riconoscimento di adozioni straniere non si applica nemmeno – contrariamente a quanto figura ancora in Siehr (Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 2 ad art. 78 LDIP) – la convenzione dell'Aia sulla competenza delle autorità, la legge applicabile e il riconoscimento delle decisioni straniere in materia di adozione, del 15 novembre 1965 (RS 0.211.221.315), tale convenzione essendo stata denunciata dalla Svizzera il 14 aprile 2003 con effetto al 23 ottobre 2003 (http://hcch.e-vision.nl);
che per il resto, dandosi concorso di norme tra l'art. 78 LDIP e un trattato internazionale, di massima il trattato internazionale prevale (art. 1 cpv. 2 LDIP), a meno che il diritto interno risulti più favorevole al riconoscimento della sentenza estera e il trattato non impedisca di far capo a criteri più favorevoli (cfr. Siehr in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 2 ad art. 65);
che nel caso specifico la citata Convenzione dell'Aia per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, del 29 maggio 1993, non preclude l'applicazione di norme interne più favorevoli al riconoscimento di adozioni estere, purché il riconoscimento non violi – o non rischi di violare – la convenzione (FF 1999 pag. 4823 in fondo con richiamo all'art. 33);
che in concreto tale rischio è escluso, già per la circostanza che la domanda di adozione è stata introdotta davanti al tribunale tedesco quando l'adottando aveva già compiuto i 18 anni, mentre la convenzione si applica solo alle adozioni di minorenni (con l'ulteriore restrizione espressa all'art. 3 nell'ipotesi in cui l'adottando compia i 18 anni in pendenza di procedura);
che, di conseguenza, nella fattispecie il riconoscimento del decreto di adozione è retto esclusivamente dalla legge svizzera;
che a norma dell'art. 25 LDIP una decisione straniera – e per “decisione straniera” va inteso anche un atto di volontaria giurisdizione (art. 31 LDIP) – è riconosciuta in Svizzera se emana dal tribunale competente (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c);
che nella fattispecie il decreto da delibare è stato pronunciato nello Stato d'origine dell'adottante, cittadina della Repubblica federale di Germania (doc. D), onde la competenza del tribunale tedesco a norma dell'art. 78 cpv. 1 LDIP;
che il decreto in questione è “definitivamente passato in giudicato” (endgültig in Rechtskraft erwachsen), come ha attestato il
16 dicembre 2004 la cancelleria del tribunale sull'ultima pagina dell'esemplare prodotto dinanzi a questa Camera;
che non si scorgono motivi di rifiuto nel senso dell'art. 27 lett. a o lett. b LDIP, non risultando citazioni in giudizio irregolari né inosservanze del diritto d'essere sentiti o violazioni di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero;
che per quanto riguarda la madre dell'adottando, deceduta nel 1999, il suo diritto di esprimersi (requisito da verificare anche in sede di delibazione: DTF 120 II 89 nel mezzo) non si sarebbe trasmesso ad eventuali eredi nemmeno nel diritto svizzero
(Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 4 ad art. 265c CC);
che più delicato è il problema legato all'eventuale applicazione dell'art. 27 lett. c LDIP, il quale osta al riconoscimento di una decisione straniera ove una parte provi che una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto è già stata decisa in Svizzera;
che nel caso in esame – come detto – una richiesta di adozione riguardante IS 2 introdotta il 6 giugno 2000 da IS 1 è stata definitivamente respinta dal Tribunale federale con sentenza del 9 novembre 2000;
che nondimeno, a prescindere dalla circostanza che ciò non è stato fatto valere nell'ambito dell'attuale procedura (sull'esigenza di un'eccezione di parte v. Volken in: Zürcher Kommentar, op. cit., n. 25 e 26 ad art. 27 LDIP), in Svizzera è stata rifiutata l'adozione di un minorenne, mentre in Germania è stata pronunciata quella di un maggiorenne;
che le due decisioni non vertono perciò “sullo stesso oggetto”, il quale deve risultare identico tanto per la causa giuridica su cui si fonda quanto per i fatti addotti a sostegno della domanda, nuove e rilevanti circostanze intervenute dopo il primo processo escludendo ogni identità (Berti in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 13 ad art. 9 LDIP),
che nella fattispecie la richiesta depositata in Svizzera e quella presentata in Germania erano diverse sia per la causa giuridica, l'adozione di minorenni e di maggiorenni soggiacendo a norme diverse (in Germania: § 1741 segg., rispettivamente § 1767 segg. BGB; in Svizzera: art. 264 segg., rispettivamente art. 266 CC), sia per i fatti addotti a sostegno, la maggiore età dell'adottando essendo intervenuta solo il 14 maggio 2000;
che, infine, non è dato motivo di rifiuto nemmeno per il fatto che l'adozione di un maggiorenne sia stata pronunciata all'estero in base a presupposti non contemplati dal diritto svizzero (Siehr in: Zürcher Kommentar, op. cit., n. 5 in fine e n. 16 ad art. 78 LDIP);
che, in ultima analisi, il decreto di adozione può dunque essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera;
che gli oneri del giudizio odierno vanno a carico degli istanti in solido (art. 10 cpv. 1 LTG), non essendovi un convenuto “soccombente” nell'accezione dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non è possibile attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il decreto del 19 giugno 2002 con cui Tribunale di __________ ha pronunciato l'adozione di IS 2 da parte di IS 1 con gli stessi effetti correlati all'adozione di un minorenne è riconosciuto e dichiarato esecutivo.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico degli istanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.
–; –,.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria