Incarto n. 72.2019.142
Lugano, 19 agosto 2019/bm
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da: Mauro Ermani, Presidente
GI 1
GI 2
Veronica Lipari, cancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero pubblico
contro IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 30.8.2017 al 21.12.2017 (114 giorni),
posto in esecuzione anticipata della pena dal 22.12.2017,
imputato, a norma dell’atto d’accusa 124/2019 del 12.06.2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
nel periodo agosto 2016/30 agosto 2017 a __________, __________, __________, __________ ed altre località non meglio precisate, senza essere autorizzato, trasportato, detenuto e alienato complessivi 1’273.14/1'334.64 grammi netti di cocaina (purezza variabile tra il 58.4% ed il 64.2%) e 4.98 grammi di sostanza da taglio,
e meglio per avere
1.1 nel periodo agosto 2016/30 agosto 2017 a __________ e __________ detenuto per conto di __________ (irreperibile), 45.5/65.5 grammi netti di cocaina e 900.33 grammi netti di cocaina per complessivi 945.83/965.83 grammi netti di cocaina, sostanza stupefacente destinata all’alienazione,
1.2 il 30 agosto 2017 a __________ detenuto nella vettura Honda Civic targata __________ di sua proprietà, in appositi nascondigli creati sotto la cuffia della leva del cambio ed all’interno del poggiatesta del sedile anteriore destro, parzialmente confezionati in “bolas”, complessivi 20.1 grammi netti di cocaina, oltre a 4.98 grammi di sostanza da taglio,
1.3 nel periodo agosto 2016/30 agosto 2017, a __________, __________, __________ ed altre località non meglio precisate, in correità con la compagna , portando con sé il figlioletto __________ () per non destare i sospetti degli inquirenti, alienato complessivi 302/343.5 grammi netti di cocaina,
e meglio alienato a __________ 15/20 grammi netti di cocaina, __________ 20/30 grammi netti di cocaina, a tale __________ 15/20 grammi netti di cocaina, a __________ 15/20 grammi netti di cocaina, a __________ 15/20 grammi netti di cocaina, a __________ 15 grammi netti di cocaina, a __________ 7/7.5 grammi netti di cocaina, a __________ e a __________ complessivi 70 grammi netti di cocaina, ai fratelli __________ e __________ complessivi 70 grammi netti di cocaina, a __________ 15 grammi netti di cocaina, a __________ 15/20 grammi netti di cocaina, a __________ 3/4 grammi netti di cocaina, a __________ 10/15 netti grammi di cocaina, a __________ 1 grammo netto di cocaina, a __________ 3 grammi netti di cocaina, a __________ 0.5 grammi netti di cocaina, a __________ 1.5 grammi netti di cocaina, a __________ 1 grammo netto di cocaina, a __________ 10 grammi netti di cocaina,
per un compenso di iniziali CHF 1'100.00 mensili poi aumentato a CHF 1'500.00/1'600.00 mensili, ricevuti da __________ (irreperibile);
per avere compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine
e meglio per avere
2.1 nel periodo giugno 2017/luglio 2017 a __________, in 2 occasioni, consegnato a tale __________ (rimasto non identificato), a richiesta di __________ (irreperibile), complessivi CHF 1'200.00/1'400.00, sapendo che trattavasi di denaro proveniente dall’alienazione di cocaina,
2.2 nel corso del mese di agosto 2017 a __________ tenuto in deposito l’importo di CHF 26'600.00 per conto di __________ (irreperibile), che gli doveva essere riconsegnato in data 04 settembre 2017, sapendo che trattavasi di denaro proveniente dall’alienazione di cocaina;
per avere il 30 agosto 2017 a __________ tenuto in deposito biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati,
e meglio
per avere detenuto 6 banconote da CHF 100.00 cadauna contraffatte;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli artt. art. 19 cpv. 2 LStup, in relazione con l’art. 19 cpv. 1 lett. b), lett. c), lett. d) LStup, art. 244 cpv. 1 CP, art. 305bis cifra 1 CP.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
in qualità di interprete per la lingua spagnola, __________
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 10:15.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente ripercorre gli ultimi atti del procedimento, in particolare la modifica dell’iscrizione a casellario giudiziale italiano, avendo l’imputato ricevuto la restituzione del termine per interporre appello. Egli è dunque da considerarsi, ad oggi, incensurato. Le parti di comune accordo propongono quindi la medesima pena già indicata nel precedente atto d’accusa secondo il rito abbreviato, rinunciando al contempo alla fase di discussione.
La difesa chiede inoltre, su richiesta dell’imputato, il dissequestro dei EUR 1'500.-, trattandosi di soldi provento del suo lavoro, e non di reato. È consapevole della possibilità che venga pronunciato un sequestro conservativo a copertura di tasse e spese, e così ha pure già informato l’imputato. La Corte si pronuncerà in merito.
La PP precisa di chiedere il sequestro conservativo dell’intera cifra sequestrata, come pure la confisca e distruzione dello stupefacente e delle banconote false. Precisa inoltre che i reperti indicati nell’AA con i numeri 64034, 64039 (telefono e scheda SIM), 64042, 64074, 64080, 64082 e 64083, sono già stati dissequestrati.
Visto quanto sopra, le parti rinunciano alla fase di discussione.
Considerato, in fatto ed in diritto
Interrogato dal PP in merito alla sua situazione personale, nel verbale di interrogatorio del 9 aprile 2019 IM 1 ha dichiarato:
" Sono nato a __________ dove ho vissuto con la mia famiglia. Mio papà era __________ e mia madre è __________. Siamo __________ fratelli. Ho iniziato l’università a __________. Non ho finito l’università perché era già nato il mio primo figlio con __________. __________ abitava in __________ e io l’ho raggiunta. Dal matrimonio con __________ sono nati altri due figli. Come ho già spiegato nei miei verbali in __________ avevo dei __________ che però hanno smesso di funzionare bene come inizialmente e li ho venduti. Sono poi arrivato in Svizzera da solo, nel Cantone __________, dove ho lavorato soprattutto come __________. Ho poi conosciuto __________ e dalla nostra relazione è nato __________. Nel __________ ho ottenuto il divorzio da __________ ed è mia intenzione sposarmi con __________.
__________ e io abbiamo già pensato di rifarci una vita onesta in __________ e/o a __________.”
(AI 372).
Interrogato in qualità di imputato dalla Polizia cantonale in merito ai suoi legami con la Svizzera, nel verbale di interrogatorio del 31 agosto 2017, ha precisato:
" Sono arrivato in Svizzera la prima volta nel 2014 e ci sono restato 5 o 6 mesi e poi sono tornato in Svizzera nel giugno 2016 dove o trovato lavoro a settembre 2016. Ero impiegato come cameriere al __________ di __________. Li ho lavorato sino ad aprile 2017, poi per un paio di mesi non ho lavorato ed a giugno visto che è cambiata la gestione del __________, ho ricominciato a lavorare sempre li come cameriere tutto fare. Ho un figlio di __________ con la mia attuale compagna ed ho altri __________ figli che abitano a __________ con la mia ex compagna. Non ho nessun parente in Svizzera. La mia attuale compagna risiede in __________ a __________ ed era in Svizzera da due mesi per stare un po’ con me. Sarebbe rientrata in __________ a giorni.
Non ho alcun problema di salute. L’ultimo stipendio che ho preso risale al mese di agosto 2017 quando ho percepito 2800.- frs netti.”
(AI 71, allegato 1).
L’imputato risulta incensurato (AI 73). A casellario giudiziale italiano figurava una condanna 5 aprile 2013, per reati legati agli stupefacenti, ad opera del Tribunale di __________. Come vedremo, tale condanna è risultata non essere definitiva.
IM 1 è stato individuato dalla Polizia a seguito di alcuni controlli telefonici. L’ascolto delle conversazioni ha permesso di determinare che l’imputato si dedicava all’attività di spaccio di cocaina sul territorio ticinese, in particolar modo nelle __________ e nel __________. Fermato a bordo del suo veicolo in prossimità degli svincoli autostradali di __________ il 30 agosto 2017, in compagnia della compagna e dei __________ figli, la Polizia cantonale ha proceduto al suo arresto.
La perquisizione dell’abitazione dell’imputato (AI 71) ha rivelato la presenza di:
930 grammi circa di cocaina rinvenuti in una borsa,
2'565.- euro,
1'250.- pesos della Repubblica Dominicana,
1'100.- sterline inglesi,
26'530.- franchi svizzeri e
6 banconote da 100 CHF risultate false.
Inoltre, nella perquisizione del veicolo dell’imputato sono stati rinvenuti 20.05 grammi netti di cocaina confezionati in “bolas”, nascosti appositamente sotto la cuffia della leva del cambio e all’interno del poggiatesta del sedile anteriore destro, oltre ad ulteriori 4.98 grammi di sostanza da taglio.
Interrogato al proposito, l’imputato ha negato di essere a conoscenza del fatto che nella sua vettura fosse nascosta della cocaina. È stato dunque posto in carcerazione preventiva a partire dal 30 agosto 2017, con l’accusa di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro e falsa moneta. Di seguito le tre fattispecie saranno analizzate singolarmente.
4.1. Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
Inizialmente l’imputato ha negato ogni coinvolgimento nell’attività di acquisto e vendita di cocaina, affermando che il denaro e gli stupefacenti rinvenuti nella sua vettura e nella sua abitazione appartenessero ad una terza persona non identificata. Nei seguenti verbali di interrogatorio, IM 1 ha cambiato varie volte la propria versione, ammettendo prima solo parzialmente i fatti – indicando maggio 2017 come mese d’inizio dell’attività illegale – per poi assumere un atteggiamento più collaborativo e ammettere di essere attivo già dal novembre del 2016.
Interrogato sulla provenienza dei 925.64 grammi netti di cocaina rinvenuti nella sua abitazione, l’imputato ha risposto di essere stato consapevole della presenza di tale panetto, ma di non essersi reso conto della quantità della sostanza e che la stessa sarebbe appartenuta ad una terza persona ad oggi non reperibile, tale __________, che lo avrebbe pagato mensilmente per detenere ed alienare la cocaina.
La conoscenza con __________, secondo le dichiarazioni dell’imputato (AI 372) risalirebbe all’estate del 2016, ma i primi discorsi sulla possibilità di vendere la cocaina sarebbero avvenuti solamente nell’autunno del 2016. A questo proposito, nel verbale di interrogatorio finale del 9 aprile 2019, l’imputato ha dichiarato:
" Ci siamo incontrati per la prima volta in maggio/giugno 2016 a __________. Poi ci siamo rivisti a fine ottobre/inizio novembre 2016 a __________. Mi pare che sia stata in quell’occasione che ci siamo scambiati i numeri di telefono; (…). La prima volta che ho parlato di cocaina con __________ è stato a fine ottobre/inizio novembre 2016 a __________ al __________. È stato __________ ad iniziare il discorso. Io credo che lui abbia iniziato a parlarmi di cocaina e dei soldi che si possono guadagnare vendendola, perché aveva saputo dal mio amico __________ (di __________) che io avevo delle difficoltà finanziarie.”
(AI 372).
L’imputato ha dichiarato che in quel periodo versava in condizioni finanziarie difficili, dal momento che aveva a carico l’ex moglie, i __________ figli che abitavano a __________, l’attuale compagna ed il figlio neonato. Ingolosito dalla proposta di __________, che gli comunicava la possibilità di avere un’entrata economica maggiore non limitandosi al semplice deposito, a luglio 2017 avrebbe pure accettato di detenere per suo conto il denaro ritrovato al suo domicilio (circa 26'000.00 franchi), per poi iniziare anche a spacciare cocaina a partire da aprile 2017, ricevendo in cambio una sorta di “stipendio”. Così IM 1, nel verbale di interrogatorio finale:
" I soldi che ricevevo da __________ erano CHF 1'100.00 inizialmente per il pagamento dell’affitto per l’appartamento di __________ (era stato __________) a dirmi che dovevo andare a vivere a __________). __________ poi ha iniziato a darmi CHF 1'500.00 al mese con i quali io pagavo la pigione, l’elettricità e altre spese dell’appartamento. Se mi restava qualcosa lo tenevo per me (…). Questo era l’accordo relativo al deposito di cocaina a casa mia. Poi io mi sono fatto ingolosire perché __________ mi ha detto che potevo avere più soldi vendendo la droga invece di tenerla solo in deposito.”
(AI 372).
Riguardo alla cocaina ritrovata nella vettura dell’imputato, quest’ultimo ha affermato di esserne completamente all’oscuro. Tuttavia ha aggiunto di avere prestato più volte il veicolo a __________ che, secondo l’imputato, aveva quindi creato i nascondigli. IM 1, nel verbale del 20.09.2017, ha affermato:
" Io prestavo la mia vettura __________. Io non sapevo che c’era della cocaina nascosta nella mia vettura. Io non mi sono mai accorto di nascondigli nella mia macchina anche se ero io che la pulivo. Ma mai mi sarei immaginato un nascondiglio sotto la cuffia del cambio, dove naturalmente non facevo le pulizie. (…) Non sarei di certo andato in giro con la macchina con all’interno della cocaina avendo con me i miei figli; il giorno in cui sono stato fermato c’erano i miei figli con me e mai li avrei messi in una situazione di possibile fermo da parte della Polizia.
(AI 116).
Con riferimento al reato di alienazione di cocaina, l’imputato ha fornito alle forze dell’ordine un rapporto dettagliato degli acquirenti e dei quantitativi di stupefacente venduti, contestando solo alcune dichiarazioni delle persone interrogate in qualità di acquirenti. Grazie alle suddette dichiarazioni, è possibile concludere per un quantitativo alienato totale di 499.5/531 grammi di cocaina, che sarebbe stato venduto dall’estate del 2016 (AI 222, AI 372).
L’attività di spaccio sarebbe stata organizzata telefonicamente per chiamata, messaggio o chat, attraverso i quali gli acquirenti contattavano l’imputato che comunicava luogo e orario della consegna. Il prezzo di vendita si sarebbe aggirato fra gli 80 e i 100 franchi per 1 grammo lordo di cocaina.
In seguito agli accertamenti operati durante l’inchiesta, tenuto conto della cocaina rinvenuta al suo domicilio, di quella rinvenuta all’interno della sua auto, come pure dell’attività di spaccio da lui effettuata, è stato possibile ricostruire l’interezza delle attività delittuose dell’imputato, che nel periodo compreso fra l’agosto del 2016 e il 30 agosto del 2017 a __________, __________, __________, __________ ed altre località imprecisate ha trasportato, detenuto e alienato (senza autorizzazione) almeno complessivi 1'273.14 grammi netti di cocaina di purezza variabile fra il 58.4% e il 64.2 %) e 4.98 grammi di sostanza da taglio.
L’imputato al dibattimento ha ammesso tutti i fatti descritti nell’atto d’accusa, con il che egli è considerato integralmente reo confesso.
4.2. Riciclaggio di denaro
IM 1 in corso d’inchiesta ha dichiarato di avere incontrato a __________ in due occasioni nell’estate del 2017 una persona (ad oggi non identificata) indicata come “__________”, al quale avrebbe consegnato complessivamente circa 1'200.00/1’400.00 franchi provenienti dalla vendita di cocaina, su indicazione di __________. L’imputato ha inoltre riferito di avere sempre consegnato i proventi della vendita di stupefacenti a __________ oppure, sempre su indicazione di quest’ultimo, di averli tenuti in deposito.
Con riferimento all’ingente somma di denaro (fr. 26'600.00) ritrovata al suo domicilio, ha riferito che sarebbe di proprietà di __________. Così, a verbale finale del 9 aprile 2019:
" In luglio 2017, __________ mi ha anche chiesto di tenere in deposito il denaro che poi è stato trovato al mio domicilio e meglio i CHF 26'000.00. (…) I CHF 26'000.00 erano di __________ e li tenevo in deposito per lui. (…).”
(AI 372).
L’imputato ha dichiarato di avere conservato il denaro solamente come depositario e di non avere mai usufruito della somma, aggiungendo che le ulteriori somme (in valute differenti) rinvenute al suo domicilio fossero di sua proprietà e non derivanti dall’attività illegale.
Anche questa fattispecie è stata da lui integralmente ammessa nel corso del dibattimento (verbale d’interrogatorio dibattimentale).
4.3. Falsa moneta
Interrogato sul ritrovamento di 6 banconote contraffatte da 100 franchi l’una al suo domicilio, l’imputato ha spiegato trattarsi di denaro ricevuto dall’acquirente __________ come pagamento di 3 o 4 grammi di cocaina. Dopo lo scambio, l’imputato ha affermato di essersi reso conto della falsità delle banconote, e, ignaro del fatto che la detenzione delle suddette fosse illegale, le avrebbe conservate con l’intenzione di restituirle ad __________. A sua detta, egli non avrebbe mai avuto la volontà di mettere in circolazione il denaro contraffatto. Così ha dichiarato il 9 aprile 2019:
" È stato __________ a darmi le 6 banconote false a pagamento di 3 o 4 grammi di cocaina. Quando sono arrivato a casa mi sono accorto che le banconote erano false. (…).
L’interrogante mi chiede per quale motivo ho tenuto le banconote contraffatte.
Perché le volevo riconsegnare a __________. Io non sapevo che tenere delle banconote contraffatte è un reato. L’avessi saputo le avrei immediatamente distrutte. (…) Io intendevo restituirle a __________.”
(AI 372).
Prima di affrontare il discorso in diritto ed il convincimento della Corte, è utile esporre a livello procedurale quanto avvenuto a fine inchiesta.
L’imputato è giunto reo confesso ad istruttoria conclusa. Per il tramite del suo difensore, ha quindi formulato in data 9 agosto 2018 richiesta di rito abbreviato, accettata dalla PP 1 (AI 359) che lo ha rinviato a giudizio dinanzi alla Corte delle assise criminali (ACC no. 3/2019 del 4 gennaio 2019), proponendo una pena detentiva di 36 (trentasei) mesi di cui 18 (diciotto) sospesi condizionalmente per un periodo di prova di anni 3 (tre).
Al primo dibattimento, avvenuto il 13 marzo 2019 (inc.72.2019.2), preso atto che a carico dell’imputato risultava un precedente penale in Italia, con tanto di richiesta di estradizione per l’espiazione di una pena detentiva di oltre otto anni, sempre per reati legati al mondo degli stupefacenti, la Corte ha ritenuto inadeguata la proposta di pena proposta dalla PP, stante l’assenza di una prognosi favorevole che avrebbe giustificato la concessione di una sospensione condizionale anche solo parziale della pena. Quest’ultima, a mente della Corte, era inoltre già parsa generosa, tenuto conto della prassi dei nostri tribunali, dei quantitativi di stupefacente a lui imputati, nonché del suo atteggiamento tenuto durante l’inchiesta, non totalmente collaborativo.
La difesa, sempre al dibattimento del 13 marzo 2019, ha comunque sostenuto che tale precedente non avrebbe dovuto essere considerato definitivo, poiché l’imputato (che ha ribadito più volte di essere stato all’oscuro della condanna italiana) non sarebbe mai stato sentito o arrestato per quella procedura, e non avrebbe quindi avuto nemmeno la facoltà di difendersi. Ha poi informato la Corte e la PP del fatto che era pendente una richiesta volta all’ottenimento della restituzione del termine per impugnare la sentenza di primo grado.
Visto tutto quanto sopra, la Corte ha in definitiva deciso di rinviare gli atti al Ministero Pubblico per rivalutare la fattispecie, e, se del caso, proporre un nuovo atto d’accusa secondo la procedura ordinaria.
Il nuovo atto d’accusa è quello che qui ci occupa, è stato emesso secondo la procedura ordinaria e rimprovera all’imputato gli stessi fatti già indicati nel precedente atto d’accusa con rito abbreviato.
Pendente la procedura presso questa Corte, il 5 luglio 2019, l’avv. DUF 1 ha trasmesso la decisione (doc. TPC 5) della Corte d’appello di __________ che ha concesso la restituzione dei termini per presentare appello contro la sentenza del 5 aprile 2013 del Tribunale di __________ e, contemporaneamente, ha sospeso l’esecuzione della pena. Di conseguenza, la decisione di estradizione è stata annullata in data 29 luglio 2019 (doc. TPC 13).
Alla luce di tali sviluppi, l’imputato, ad oggi, risulta pertanto incensurato pure in Italia.
6.1. Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b LStup chiunque senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (lett. a). Nei casi gravi l’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria.
Giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4) che sussiste laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non desiderandolo (DTF 134 26 consid. 3.1.2; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CCRP del 21 aprile 2010, inc. 17.2010.1 consid. 2.6; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3, confermata dal TF in STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2). Un crimine o un delitto è punibile per negligenza solo qualora la legge ne dispone espressamente (Art. 12 cpv.1 CP). In questo senso, il TF ha già chiarito che la formulazione “deve presumere” ai sensi dell’art.19 cpv. 2 lett. a LStup non è da intendersi come espressione di negligenza ma bensì come disciplina probatoria a disposizione del giudice, il quale deve poter ammettere il dolo, quando le circostanze del caso imponevano all’agente di comprendere la pericolosità del suo agire per la società (DTF 104 IV 211 consid. 2).
Inoltre, secondo l’art. 19 cpv. 1 lett. c e d LStup, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza esserne autorizzato, tra l’altro aliena e detiene stupefacenti.
L’infrazione è aggravata ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup e la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria, se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’infrazione è considerata grave ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, se verte su una quantità di almeno 18 grammi di cocaina pura (DTF 111 IV 101; 109 IV 144; STF 6P.149/2006; 6S.336/2006 del 2 ottobre 2006 consid. 7.3; cfr. anche Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, Art. 19-28 BetmG).
Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di detenere, trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit, ad. Art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LStup, è necessario che l’autore sappia o accetti che l’infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF IV 31; Bernard Corboz, op. cit. n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (CARP del 4 dicembre 2014, inc. 17.2014.166 consid. 15). Il dolo eventuale è sufficiente. È irrilevante che l’autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
L’imputato è giunto al dibattimento reo confesso su ogni fatto descritto nell’atto d’accusa (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale). Quanto da lui commesso configura indubbiamente l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, così come descritta nell’atto d’accusa, per avere detenuto, trasportato ed alienato un quantitativo di 1'273.14 grammi di cocaina (purezza variabile tra il 58.4% ed il 64.2%) e 4.98 grammi di sostanza da taglio, sull’arco di almeno un anno di attività, senza che sia necessario dilungarsi oltre, essendo gli elementi oggettivi e soggettivi pacificamente realizzati e non contestati. La Corte ha dunque confermato integralmente questa imputazione.
6.2. Giusta l'art. 305bis n. 1 CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Secondo l'art. 305bis n. 3 CP, l'autore del riciclaggio è punibile anche se l'atto principale è commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. La fattispecie di riciclaggio di denaro presuppone quale reato a monte un crimine (art. 305bis n. 1 CP). La questione di sapere se il reato a monte commesso all'estero costituisce un crimine, deve essere esaminata secondo il diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa; sentenza 6B_718/2010 del 18 ottobre 2011 consid. 3.5.2, in: RtiD I-2012 pag. 217 segg.).
In considerazione del suo carattere accessorio, la fattispecie del riciclaggio di denaro esige quindi, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del reato a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a). La giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta" del reato a monte, in particolare non richiede che ne siano conosciuti l'autore o le circostanze precise. È sufficiente la certezza che i valori patrimoniali provengono da un crimine. Il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è quindi volontariamente tenue (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d).
Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo (DTF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a). Il fatto di occultare in un veicolo dei valori patrimoniali che provengono da un traffico di stupefacenti e di trasportarli oltre il confine costituisce un atto di riciclaggio di denaro (DTF 127 IV 20 consid. 3b).
Dal profilo soggettivo, l'autore deve conoscere l'origine criminosa dei fondi ed essere consapevole che il suo atto potrà vanificarne l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca. In caso di dolo eventuale, egli deve quantomeno ipotizzarne l'eventualità ed accettarne le conseguenze (DTF 128 IV 117 consid. 7f; 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b).
Anche su questo reato IM 1 è reo confesso. Egli si è prestato a consegnare denaro contante a terzi ben sapendo trattarsi di provento di un crimine, come pure a fungere da depositario di oltre fr. 26'000.- al suo domicilio, proventi dall’attività di spaccio a lui perfettamente nota. L’atto d’accusa ha trovato dunque pieno accoglimento anche su questo punto.
6.3. Secondo l’art. 242 cpv. 1 CP chiunque mette in circolazione come genuini o inalterati monete, cartamoneta o biglietti di banca contraffatti o alterati è punito con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione. La fattispecie di messa in circolazione di monete false è realizzata da qualunque comportamento mediante il quale denaro falso viene immesso in circolo come autentico, ragione per cui ne consegue che chi trasmette denaro (falso) come falso può commettere il reato in rassegna solo se partecipa, correo o complice, al reato di colui che effettivamente mette in circolazione questo denaro come autentico (DTF 123 IV 9; Trechsel, Kurzkommentar, 2. edizione, n. 2 ad art. 242 CP; Lentjes Meili, Basler Kommentar, n. 19-21 ad art. 242 CP). Diversamente, ovvero qualora chi trasmette denaro falso senza pretendere che sia vero (la cosiddetta consegna o vendita ad un “iniziato”) non partecipa al successivo reato di messa in circolazione, siffatto autore si rende colpevole solamente del diverso reato di importazione, acquisto e deposito di monete false, sanzionato dall’art. 244 CP (DTF 123 IV 9).
IM 1, perfettamente consapevole del fatto di aver ricevuto delle banconote contraffatte, ha pensato bene di conservarle con l’intenzione di ridarle alla persona che gliele aveva consegnate in pagamento, non potendo non sapere che, così facendo, le avrebbe rimesse in circolazione. Con il che, anche questa imputazione ha trovato piena conferma.
7.1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare
Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
7.2. Con riferimento al reato di infrazione aggravata alla LStup, la colpa oggettiva di IM 1 è grave, tenuto conto dei quantitativi di stupefacente spacciato e del suo grado di purezza, atti a mettere in serio pericolo la salute di un gran numero di persone, come pure del fatto che egli ha realizzato più fattispecie penali, occupandosi del trasporto, del deposito e dell’alienazione della sostanza. Per quanto riguarda il riciclaggio di denaro la colpa oggettiva è invece di grado medio, trattandosi di provento dell’attività legata direttamente allo spaccio di stupefacenti. Stesso dicasi per il reato di falsa moneta, trattandosi di 6 banconote da 100 fr. l’una, per un totale di fr. 600.-.
7.3. Soggettivamente, la colpa è grave. Egli ha agito unicamente per scopo di lucro, dal momento che non è consumatore di stupefacente. Non curante delle conseguenze dei suoi atti e con modalità particolarmente subdole, ha trasportato cocaina in auto facendosi appositamente accompagnare da moglie e figlioletto allo scopo di non destare sospetti. Non ha avuto problemi nemmeno a mettersi a disposizione per consegnare e tenere in deposito somme di denaro legate all’attività di spaccio, e, ricevute 6 banconote contraffatte, ha ben pensato di riconsegnarle al proprietario, non appena possibile, reimmettendole, così facendo, nel circuito. Alternative ne aveva, perché avrebbe potuto trovarsi da vivere onestamente come già fatto in passato, e, se proprio questo non fosse stato possibile, rivolgersi allo Stato chiedendo gli aiuti sociali, o ancora lasciare il paese, avendo tutti i suoi affetti altrove.
7.4. Quanto alle circostanze personali, l’incensuratezza è un elemento neutro per la commisurazione della pena (CARP del 2 luglio 2015, inc. 17.2015.66, consid. 12.3.c e rinvii). Gli va dato atto che, se inizialmente non ha collaborato con gli inquirenti, in seguito, verbale dopo verbale ha fornito fattivamente informazioni determinanti per stabilirne le responsabilità, ciò va tenuto conto in suo favore nella commisurazione della pena. Nel suo passato non si intravvede per contro nulla di particolarmente meritevole. Prima di stabilirsi sul nostro territorio, IM 1 ha vissuto in diversi paesi e ha avuto __________ figli da due donne diverse, di cui uno ancora molto piccolo. La sua condotta in carcere è per contro risultata buona, malgrado egli abbia vissuto male il lungo periodo di carcerazione preventiva e la lontananza dai propri affetti.
7.5. Le parti hanno rinunciato alla fase di discussione proponendo la pena detentiva di 36 mesi, di cui 18 da espiare, il resto sospesi per un periodo di prova di anni 3. Visto tutto quanto sopra, la Corte condivide l’adeguatezza di tale richiesta di pena, essendo ad oggi venuto a cadere il pesante precedente penale italiano, e non essendoci dunque ostacoli alla determinazione di una prognosi favorevole, rafforzata dal periodo di prova di 3 anni e dall’espulsione del condannato dal nostro territorio, fissata in 10 anni. Con il che la Corte ha pienamente accolto le richieste delle parti, confermando la condanna come sopra indicata e già precedentemente proposta con rito abbreviato.
8.1. Per quel che è degli oggetti in sequestro, è ordinato il sequestro conservativo dell’importo di fr. 30'913.20 a garanzia della tassa di giustizia e delle spese procedurali. Per il resto, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione della sostanza stupefacente e delle 6 banconote false da fr. 100.- l’una, ad eccezione dei reperti no. 64034, 64039 (telefono e scheda SIM), 64042, 64074, 64080, 64082 e 64083, per i quali è già stato ordinato il dissequestro.
8.2. Con riferimento alla nota professionale dell’avv. DUF 1, giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.).
La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea 2014, ad art. 135, n. 3).
In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).
La nota professionale dell’avv. DUF 1 è parsa congrua alla prassi in vigore, e pertanto l’onorario è stato stabilito in fr. 18'551.00 e le spese in fr. 1'395.50 più IVA, per un totale di fr. 21’490.60.
Tassa di giustizia e spese procedurali sono a carico del condannato.
visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 244, 305bis CP; 19 LStup;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
nel periodo agosto 2016/30 agosto 2017 a __________, __________, __________, __________ ed altre località non meglio precisate, senza essere autorizzato, trasportato, detenuto e alienato almeno complessivi 1’273.14 grammi netti di cocaina (purezza variabile tra il 58.4% ed il 64.2%) e 4.98 grammi di sostanza da taglio;
1.2. riciclaggio di denaro
per avere,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, e meglio per avere
1.2.1 nel periodo giugno 2017/luglio 2017 a __________, in 2 occasioni, consegnato a tale __________ (rimasto non identificato), a richiesta di __________ (irreperibile), almeno complessivi CHF 1'200.00, sapendo che trattavasi di denaro proveniente dall’alienazione di cocaina, e
1.2.2 nel corso del mese di agosto 2017 a __________ tenuto in deposito l’importo di CHF 26'600.00 per conto di __________ (irreperibile), che gli doveva essere riconsegnato in data 04 settembre 2017, sapendo che trattavasi di denaro proveniente dall’alienazione di cocaina;
1.3. falsa moneta
per avere,
il 30 agosto 2017 a __________ tenuto in deposito biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati,
e meglio per avere detenuto 6 banconote da CHF 100.00 cadauna contraffatte;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.
È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 10 (dieci) anni, ai sensi dell’art. 66a CP.
È ordinato il sequestro conservativo dell’importo di fr. 30'913.20 a garanzia della tassa di giustizia e delle spese procedurali. Per il resto, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione della sostanza stupefacente e delle 6 banconote false da fr. 100.- l’una, ad eccezione dei reperti no. 64034, 64039 (telefono e scheda SIM), 64042, 64074, 64080, 64082 e 64083, per i quali è già stato ordinato il dissequestro.
La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 18'551.00
spese fr. 1’395.50
IVA (8%) fr. 218.60
IVA (7.7%) fr. 1'325.50
totale fr. 21’490.60
7.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 34’027.65 (fr. 21’490.60 qui tassati e fr. 12'537.05 già tassati dal MP, v. AI 246), per la parte non coperta dal sequestro conservativo, non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a:
Comunicazione a: - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La cancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 16'374.50
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 138.65
fr. 17'513.15
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