Incarto n. 72.2018.83
Lugano, 31 agosto 2018/sg
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1 Patrocinata dall’avv. RAAP 1
ACPR 2
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 28 settembre 2017 al 10 gennaio 2018 (105 giorni);
in anticipata esecuzione della pena dall’11 gennaio 2018
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 65/2018 del 13.4.2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
per avere, nel corso della notte tra il 25 e il 26 settembre 2017, a __________, in via __________, presso l’abitazione in cui viveva, nel corso di uno dei tanti litigi con la compagna, durato diverse ore, in parte in stato psico-fisico alterato dal consumo di medicamenti (Ritalin e Xanax) e stupefacenti (cocaina ed eroina), in parte determinato dall’atteggiamento della donna, particolarmente insistente e anche lei in condizioni psico-fisiche alterate dal consumo di medicamenti (Zolpiderm/Stilnox e Xanax) e stupefacenti (cocaina ed eroina),
afferrandola per il collo in 3 occasioni distinte, impedendole di gridare e di respirare nonostante lei tentasse di graffiarlo con le unghie, e l’ultima volta, dopo averle fatto ingoiare un bicchiere di nocino, all’interno del quale aveva fatto sciogliere 2 pastiglie di Zolpiderm/Stilnox, stringendola al collo con entrambe le mani in maniera tale da alzarla di peso per il collo facendola sedere sul ripiano della cucina, per poi farle perdere i sensi e causarle una “dislocazione mesiale del corno superiore della cartilagine tiroidea a sinistra”, e meglio come indicato nel certificato medico 26.09.2017 della dr.ssa __________ del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ e pure attestato dal parere medico legale della dr.ssa __________ di data 29.09.2017 e complemento 23.01.2018,
tentato di uccidere la compagna ACPR 1;
ritenuto che quando quest’ultima era a terra esanime, l’imputato le ha dato dei colpi sul corpo con i piedi per verificare se fosse realmente svenuta e priva di sensi;
subordinatamente
lesioni gravi (tentate)
per avere, nel corso della notte tra il 25 e il 26 settembre 2017, a __________, in via __________, presso l’abitazione in cui viveva, nel corso di uno dei tanti litigi con la compagna, durato diverse ore, in parte in stato psico-fisico alterato dal consumo di medicamenti (Ritalin e Xanax) e stupefacenti (cocaina ed eroina), in parte determinato dall’atteggiamento della donna, particolarmente insistente e anche lei in condizioni psico-fisiche alterate dal consumo di medicamenti (Zolpiderm/Stilnox e Xanax) e stupefacenti (cocaina ed eroina),
afferrandola per il collo in 3 occasioni distinte, impedendole di gridare e di respirare, nonostante lei tentasse di graffiarlo con le unghie, e l’ultima volta, dopo averle fatto ingoiare un bicchiere di nocino, all’interno del quale aveva fatto sciogliere almeno 1 pastiglia di Stilnox, stringendola al collo con entrambe le mani in maniera tale da alzarla di peso per il collo facendola sedere sul ripiano della cucina, per poi farle perdere i sensi e causarle una “dislocazione mesiale del corno superiore della cartilagine tiroidea a sinistra”, e meglio come indicato nel certificato medico 26.09.2017 della dr.ssa __________ del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ e pure attestato dal parere medico legale della dr.ssa __________ di data 29.09.2017 e complemento 23.01.2018,
tentato di ferire intenzionalmente ACPR 1 mettendone in pericolo la vita, rispettivamente tentando di cagionarle un grave danno al di lei corpo e alla di lei salute;
Reato previsto: dall’art. 111 CP, in relazione all’art. 22 cpv. 1 CP, sub. art. 122, 1.o e 3.opar. CP;
per avere, ad inizio mese di agosto 2017, a __________, presso la propria abitazione, colpendo ACPR 1 dapprima sulla testa con un manico/stanga di scopa in alluminio e pure sull’occhio sinistro, con un pugno o con l’estremità della scopa, ferito la compagna tentando di metterle in pericolo la vita, rispettivamente tentando di cagionarle un grave danno al di lei corpo e alla di lei salute,
e causandole di fatto, come da certificato medico del dott. __________ 07.08.2017, un “trauma cranico, contusione ed ematoma frontale, vasto ematoma occhio sinistro, trauma, oculare, ematoma e trauma contusivo coscia sinistra”
Reato previsto: dall’art. 122, 1.o e 3.o paragrafo CP;
per avere,
3.1. nelle circostanze di cui al punto 1), nel corso del litigio avuto con la compagna e convivente, colpendo ACPR 1 a mani nude sul corpo, con schiaffi, pugni e calci, cagionato delle “escoriazioni a livello del collo…ematomi ed escoriazioni multiple a livello dell’arto superiore e della spalla di sinistra…a livello dell’arto superiore sx, ematoma a livello del terzo distale del braccio”, come risulta dal certificato medico 26.09.2017 della dr.ssa __________ del Pronto soccorso dell’ospedale __________;
3.2. nelle circostanze di cui al punto 2), colpendola con il manico di una scopa in alluminio sulla coscia sinistra, cagionato a ACPR 1, la sua compagna e convivente, un “ematoma e trauma contusivo coscia sinistra”, come attestato dal certificato medico del dr. __________ del 07.08.2017;
3.3. in data 11.11.2016 a __________, nei pressi del chiosco di cui al punto 6), nel corso di un alterco verbale e fisico con __________, lanciandogli in due occasioni una pietra nel mentre scappava, tentato di cagionare un danno al corpo e alla salute di quest’ultimo a mano di un oggetto pericoloso;
Reato previsto: dall’art. 123 cifra 2 cpv. 1 e 5 CP
Richiamato l’art. 55a CP;
per avere, nel periodo agosto 2017 - 26.09.2017, a __________, presso la propria abitazione, in più occasioni, non meglio precisate, nel corso di litigi verbali e fisici, usando grave minaccia, in specie esternandole espressioni quali “ti ammazzo” e “se avesse voluto lasciarlo l’avrebbe fatto “in quattro assi”, intendendo la bara da morto, nonché paventandole la morte qualora avesse denunciato __________ per asseriti non meglio precisati furti nelle cantine di abitazioni del __________,
incusso spavento e timore alla compagna e convivente ACPR 1;
Reato previsto: dall’art. 180 cpv. 2, let. b CP
Richiamato l’art. 55a CP;
per avere, nel periodo 2015 - 26.09.2017, a __________, presso la propria abitazione, in più occasioni, nel corso di litigi verbali e fisici, dandole “schiaffi a mano aperta”, calci, spintonandola, prendendola per il collo, senza stringere, scrollandola, dandole due pugni sulla fronte, all’altezza dell’attaccatura dei capelli, e pure dei calci, in 2 occasioni, al fianco, mentre era sdraiata sul letto, facendola cadere,
commesso ripetutamente vie di fatto nei confronti della convivente ACPR 1;
Reato previsto: dall’art. 126 cpv. 2 lett. c CP
Richiamato l’art. 55a CP;
per avere, nelle circostanze di cui al punto 3.3, nel corso di un litigio verbale e fisico con __________ che si trovava all’interno del locale-negozio, deteriorato e distrutto merce varia (tra cui diverse bottiglie di vino), un cellulare Samsung S4 e una giacca, di proprietà di ACPR 2, per un valore totale di danno denunciato di CHF 1'365.00;
(l’ACP pretende ulteriori CHF 400.00 a titolo di risarcimento per il costo della pulizia e della perdita guadagno);
Reato previsto: dall’art. 144 cpv. 1 CP;
per avere, senza autorizzazione, a __________ e in altre località del Cantone,
procurato, nel 2013, a __________, a __________, una pastiglia di Xanax, come pure, nel periodo 2016-26.09.2017, alla compagna ACPR 1, per circa un anno, un imprecisato quantitativo di Xanax e Zolpiderm (in pratica la metà della dose di medicamenti prescrittagli dal medico), nonché
fatto preparativi, nel mese di aprile 2017, tramite messaggi intrattenuti via telefono, per esportare e spedire in Africa, all’amico __________, un imprecisato quantitativo di semi di canapa, come pure il 24.09.2017, a __________, con __________, per acquistarle Ritalin da rivendere e con il guadagno potersi comprare Focalin;
Reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 let. c e g (in relazione alla let. b e d) LStup;
per avere, senza diritto, posseduto in data 26.09.2017, presso il proprio domicilio di __________, un Taser 618Type di colore nero; dispositivo considerato arma proibita ai sensi della legislazione federale;
Reato previsto: dall’art. 33 cpv. 1 let. a LARM
Richiamato l’art. 4 cpv. 1 let. e LARM;
per avere, senza autorizzazione, a __________ ed in altre località del Cantone, nel periodo 2015 - 28.09.2017, consumato un imprecisato quantitativo di stupefacenti, ma circa 700 gr di eroina, 360 gr. di cocaina, un imprecisato quantitativo di metadone, Ritalin, Focalin e Valium; nonché detenuto, il 26.09.2017, presso la propria abitazione, per il proprio consumo e quello della compagna, 0.9 grammi di eroina e parte del quantitativo (imprecisato) di 22.41 grammi lordi di semi di canapa;
Reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:00 alle ore 17:30.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
Descrive la vita dell’imputato e della vittima, resa difficile dal forte consumo di stupefacenti e dal loro rapporto litigioso, tanto da arrivare spesso alle mani. I fatti che ci occupano hanno origine da una delle tante liti tra i due, a causa della gelosia provata dalla donna nei confronti di una ex compagna dell’imputato, con la quale quest’ultimo aveva riallacciato i contatti. Ripercorre il passato dell’imputato, un’infanzia difficile a causa dell’assenza di affetto da parte dei genitori e di crisi di nervi di cui ha sofferto già dall’età di 7 anni, per poi cadere nel consumo di stupefacenti a partire dai 12 anni. Ciononostante, egli è riuscito comunque ad ottenere delle buone conoscenze nell’ambito __________, ove lavoravano anche i suoi genitori. Il suo stato psicopatologico è poi peggiorato una volta perso il lavoro, nel 2015, sfociando anche in alcuni episodi di violenza. Gli ultimi anni della sua vita li avrebbe dedicati interamente alla compagna ACPR 1, fino a che, nel 2017, è ricomparsa la ex, __________. I fatti del rinvio a giudizio sono contestati. Ripercorre l’avvio dell’inchiesta, originata dalla segnalazione dell’Ospedale __________ e dalle dichiarazioni ivi rese dalla vittima, la quale riportava di essere stata strangolata dal compagno, il che le causò forti dolori, tanto da rendersi necessaria una TAC. Dall’esame sono emerse lesioni compatibili con uno strangolamento, da qui l’accusa principale di tentato omicidio. Le indagini si sono svolte in maniera difficoltosa, essendo che l’ipotesi di reato è sorta solo il giorno seguente ai fatti, come pure a causa degli importanti disagi di cui soffrono i protagonisti di questa vicenda, incapaci spesso di sostenere un verbale d’interrogatorio in modo continuato. Le dichiarazioni rese dalla vittima hanno comunque trovato diversi riscontri (medici e dei testimoni) e sono dunque, a mente della PP, dimostrate e attendibili. Così sono andate le cose: quella sera, nel corso di una lite durata diverse ore, l’imputato, esasperato, ha afferrato al collo la vittima in tre distinte riprese, stringendo ogni volta di più, tanto da farle perdere i sensi e causarle la rottura di un ossicino all’altezza della trachea, lesione indicativa dalla dottrina medica di evidente strangolamento. Proprio per la durata di questi fatti, e perché tra uno strangolamento e l’altro vi sono stati dei momenti di pausa, l’accusa ha qualificato di lesioni semplici le altre lesioni causate dal IM 1 tramite calci, pugni e schiaffi, così come attestate dal certificato medico in atti. Interrogata la vittima, ha affermato non essere stata la prima volta che l’imputato la picchiava, con il che nell’AA figura pure l’ipotesi per vie di fatto tra conviventi (calci, spintoni, schiaffi, pugni e anche prese al collo, ma senza stringere). Tra i diversi episodi passati, vi è quello più grave a seguito del quale la ACPR 1 fu visitata dal proprio medico di fiducia e di queste lesioni vi sono le foto agli atti. Quella volta, l’imputato, sempre reagendo ad una scenata di gelosia della compagna, l’ha colpita dapprima sulla testa, poi sull’occhio e poi sulla gamba, con un manico di scopa e con un pugno. La lesione al volto della donna è da qualificarsi quale tentata lesione grave, in quanto ella avrebbe potuto perdere l’occhio. Invece il colpo alla gamba, configura il reato di lesione semplice con oggetto pericoloso. Questi fatti, avvenuti ad agosto 2017, sono ammessi. IM 1 ha dichiarato di aver perso il controllo contro la compagna a seguito delle continue accuse da parte sua di una presunta relazione che egli avrebbe avuto con la __________. A mente della PP, IM 1 ammette questi fatti poiché in quel caso vi erano dei testimoni, con il che egli non può fare altrimenti. La Polizia che intervenne quel giorno, su indicazione degli operatori del 144, ritrovò pure un Taser a casa dell’imputato, da qui l’infrazione alla LARM, anch’essa ammessa. Nei confronti di IM 1 vi era inoltre già pendente un procedimento penale per titolo di danneggiamento (pt. 6 AA) e di tentate lesioni semplici con oggetto pericoloso. L’imputato aveva litigato con un conoscente di ACPR 1 all’interno di un esercizio pubblico, causando dei danni e lanciando contro l’uomo dei sassi. Da qui le due imputazioni, ammesse solo in parte. La PP sottolinea come anche questi fatti discendono dallo stesso rapporto malato tra l’imputato e la vittima. Egli ha causato danni a diversi oggetti e lanciato dei sassi verso l’individuo con cui ha litigato. L’imputazione di contravvenzione alla LStup è pacifica e non contestata così come l’imputazione di infrazione LStup di cui al pt. 7 AA. Descrive il comportamento processuale di IM 1, le sue dichiarazioni per il tentato omicidio non sono state lineari, né coerenti, né credibili. Nel suo primo verbale d’arresto dinanzi alla Polizia, pag. 4, egli ha dichiarato di non aver usato violenza e che ACPR 1 si era colpita da sola con schiaffi, usando l’asciugacapelli, dando una testata al muro ed autolesionandosi le braccia. Solo quando la Polizia gli ha fatto prendere atto della lesione indicativa di strangolamento, egli ha riferito che era stata la donna a prendersi autonomamente per il collo, stringendoselo con forza. Nel seguente verbale (AI 10), egli non ha negato di averla presa per il collo, affermando però di non ricordarselo. In seguito ha descritto ancora come ella si sarebbe autostrangolata, tanto da farlo preoccupare e spingerlo ad intervenire bloccandola per liberarla, mentre la donna teneva pure in mano un coltello. Confrontato con le dichiarazioni del teste __________, la sua versione ha ulteriormente vacillato, spingendolo a dichiarare ancora una volta di non ricordare di averla presa al braccio o al collo. Nel verbale di confronto, ha addirittura negato di aver tentato di toglierle le mani dalla gola. Oggi in aula è ritornato a non ricordare alcuni dettagli precedentemente dichiarati, anche se genericamente ha affermato di ricordare tutto molto bene. A mente della PP, IM 1 sa bene cosa ha fatto quella sera, egli era lucido al punto da riuscire a sostenere un verbale in Polizia (per il ritrovamento del taser) senza nessuna difficoltà. Probabilmente, per la sua personalità e per la paura di ammettere le proprie responsabilità, egli fatica ad ammettere le sue colpe, così come fatica ad ammettere di essere malato. Egli è stato poco sincero in merito ai contatti con __________, fino a negare di aver avuto contatti con la donna nei giorni salienti, e ciò è contrario a quanto risulta dalle indagini. Ripercorre i messaggi scambiati tra i due tra il 25 ed il 26 settembre 2017, giorno dell’arresto della compagna ACPR
I dubbi sulla relazione tra l’imputato e la __________ provengono dalle reazioni violente che l’imputato aveva quando ACPR 1 lo incolpava a tal proposito, come pure da alcuni sms tra i due, dove ogni tanto veniva spedito qualche cuoricino. L’imputato, dopo i fatti di agosto per i quali ha ammesso di aver avuto un “raptus”, si era recato subito dalla __________. Stessa cosa ha fatto a settembre, dopo che la sua compagna fu portata via dalla Polizia. La PP si chiede il perché. Sta di fatto che vi è un dato oggettivo innegabile, ovvero la rottura dell’osso ioide dell’accusatrice privata, generata da strangolamento. Vi sono poi diverse escoriazioni a livello del collo, il tutto compatibile con un afferramento manuale dello stesso da parte di terzi. Non è stato possibile stabilire un concreto rischio per la vita, ciò non toglie che la forza esercitata da IM 1 è stata sufficiente a determinare una compressione delle vie aeree, per una durata di tempo imprecisata. Gli atti confortano sempre e comunque la versione della vittima, anche con riferimento alle lesioni riportate dal IM 1. L’imputato ha affermato più volte che la donna quella sera avrebbe perso i sensi dando una testata al muro, testata di cui non si ha alcun riscontro. Gli ematomi visibili sono compatibili con un afferramento al collo. Il medico ha poi precisato che qualora la perdita di sensi fosse avvenuta contestualmente alla presa al collo, significava che le vie aeree erano state chiuse. Fosse continuata per un po’ di tempo sarebbe dunque bastata per causarne la morte. Oltre all’aspetto oggettivo e medico, il racconto della vittima va considerato sicuramente lineare e credibile. La donna, nonostante le sue condizioni, ha avuto la forza di dire subito ai medici del PS di essere stata presa per il collo dal compagno, facendo loro fare una TAC. La stessa è rimasta fedele al suo racconto originario, nonostante piccole aggiunte che vanno ancora di più ad avvalorare la sua versione. Non vi .stata alcuna intenzione da parte sua di arrecare un qualsivoglia danno o avviare un procedimento nei confronti del compagno. È innamorata di lui e gli ha ripetuto spesso di non aver avuto intenzione di denunciarlo: descrive la loro storia come quella della sua vita. Alla Polizia non ha detto nulla perché non si fidava, essendo stata trattata male. La donna continua a chiamarlo ancora oggi in carcere. __________ ha espressamente dichiarato di aver visto le lesioni su IM 1, causategli da ACPR 1. Egli ha pure riferito che IM 1 l’aveva presa per il collo per allontanarla, mentre la donna lo picchiava. Legge le dichiarazioni di __________. Questo modo di fare è compatibile con la sua persona, come afferma la __________. Le dichiarazioni di __________ sono contestate dall’imputato, ma non possono essere state inventate. __________ è un suo amico, non avrebbe mai voluto metterlo nei guai. __________ invece non ha parlato, per amicizia, a verbale era così agitata, verosimilmente in stato alterato secondo la PP, che autonomamente, ha sbottato dicendo “posso capire che le abbia messo le mani al collo”, per poi negare. A confronto ha calcato la mano, dicendo di essere certa che lui non avesse agito in tal modo, proteggendolo. La madre della vittima ha dichiarato che recentemente l’imputato era cambiato perché aveva reazioni brusche e si infuriava per poco, diventando violento verso la figlia. Anche la madre dell’imputato (AI 129), ha confermato che il figlio aveva sbalzi d’umore, perdeva le staffe iniziando ad urlare e scendendo in strada a prendere a calci le auto. Non possiamo poi non considerare i fatti dell’agosto 2017, riconosciuti dall’imputato. La lite è stata causata dalla gelosia della compagna verso la ex. Egli ha parlato di un raptus. Al medico legale sono state sottoposte le foto delle lesioni, AI 122 pag. 5, ACPR 1 ha rischiato di perdere un occhio. Per le imputazioni di danneggiamento e lesioni semplici ai danni di __________, le violenze gratuite sono ben visibili dal video agli atti, prodotto dalla gerente del chiosco. Tutti questi indizi non lasciano dubbi su quanto avvenuto quella notte. Se la maggior parte di questi fatti appaiono facilmente qualificabili in diritto, i fatti del 25 settembre sono più dubbi. L’accusa, soppesando tutto il materiale probatorio, ritiene si sia trattato di tentato omicidio intenzionale, perlomeno per dolo eventuale. L’illiceità del comportamento omicida non si caratterizza attraverso il modo di procedere, non è necessario che la vittima sia stata concretamente in pericolo. Considerati la forza utilizzata, tanto da romperle l’osso ioide, il consumo di stupefacenti, tre tentativi di strangolamento, l’ira, egli non poteva non considerare il rischio di ucciderla. L’imputato si è fermato in quanto la donna ha perso i sensi. La volontà, il mezzo utilizzato, le sue mani che lui stesso ha definito tenaglie pericolose, sono indicative di una volontà precisa. È vero che egli ha fatto quello che ha fatto perché sfinito, esasperato dalle continue lamentele di gelosia della vittima. La reazione di quest’ultima in parte l’ha anche provocato. Non comunque da giustificare il suo agire. Egli non era fuori di sé, sapeva cosa stava facendo. Ha semplicemente perso la pazienza, come già capitato nel 2017 ad agosto. Dal punto di vista psichiatrico la perita conferma un disturbo di personalità di tipo borderline a carattere duraturo e radicato, oltre che la dipendenza da diverse sostanze. Nonostante tutto, al momento dei fatti egli è stato giudicato completamente responsabile. Il reato non costituisce un sintomo della malattia e non era l’unico modo di reazione a quella situazione. Venendo ora alla commisurazione della pena, egli, a mente dell’accusa, ha commesso un tentato omicidio intenzionale per dolo eventuale, non premeditato, ma comunque pericoloso e rovinoso per le modalità. Ha agito poiché provato dall’insistenza della compagna, vittima di una sorta di prostrazione. Ma questo stato d’animo chiaramente non lo può scusare. Il motivo del suo agire è futile: se avesse voluto farle del bene, avrebbe potuto chiamare l’ambulanza, non aggredirla. Egli ha usato violenza più volte verso una persona che sapeva benissimo non l’avrebbe mai denunciato. Appena la compagna è stata ricoverata, ha organizzato un festino di droga con gli amici, ed il giorno dopo è andato dalla sua fornitrice in Italia mostrando la carta bancaria della compagna ricoverata. A parte in occasione del primo verbale ove egli ha mostrato sconforto verso ACPR 1, sembra avere scarso interesse per quanto le ha fatto e si focalizza su particolari irrilevanti. Soffre di un disturbo di personalità radicato, con sbalzi d’umore durante i quali può avere crisi di tipo aggressivo, imprevedibili e caratterizzati da ira e impulsività. Mostra una marcata egocentricità, difficoltà di autocritica e tendenza ad esplodere con intensa collera quando le sue aspettative vengono contrariate. Politossicomane, è inattivo professionalmente dal 2015, ed il lavoro era un elemento contenitivo che lo aiutava a trattenersi. Vista la sua situazione sociale, senza alloggio, senza una compagna (forse) e senza un lavoro, con una famiglia non troppo presente, appare difficile il suo reinserimento in società. Egli è un uomo intelligente e capace nel suo ambito, ha delle risorse per dirigersi verso una vita più sana. L’accusa si augura che riprenderà in mano la sua vita, lontano da ACPR 1. Chiede una pena detentiva di 4 anni e 6 mesi, oltre alla pronuncia di un’assistenza riabilitativa ex art. 93 CP. Per la contravvenzione chiede la pronuncia di una multa di fr. 100.-. Per i sequestri, chiede la confisca di tutto tranne per il PC, i due IPad e l’IPhone nero, per i quali non si oppone al dissequestro;
§ l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatrice privata ACPR 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
si chiede se sia legittimo che una gelosia romantica, anche se sviluppata in un contesto di degrado, mitighi la colpa del IM 1. La risposta è no. Gli ultimi 15 anni della vita del prevenuto presentano un innegabile elemento ricorrente: una sua tendenza ad agire impulsivamente, in spregio delle conseguenze. È accaduto con i suoi genitori, con __________, e a due riprese anche con ACPR 1. Potremmo definirla una escalation. Poco importa ricercare o disquisire su una causa scatenante. Non vi era al momento dei fatti alcuna scemata responsabilità. Il IM 1, semplicemente, non ha saputo gestirsi e ha pestato ACPR 1. L’ha afferrata almeno una volta per il collo rompendole l’osso ioide. Il suo atteggiamento dopo i fatti è significativo. Egli non ha mostrato la benché minima preoccupazione per ACPR 1, ha lasciato che la ammanettassero e l’ha tacciata di pazza. In seguito, anziché dimostrare anche solo un briciolo di pentimento, ha contattato subito la __________, invitandola a raggiungerlo nell’appartamento di ACPR 1, scrivendo che finalmente era riuscito a liberarsi della compagna. Il tutto a brevissima distanza dai fatti, con ACPR 1 ricoverata in ospedale. Successivamente al suo arresto, egli ha mentito spudoratamente a più riprese. ACPR 1 si sarebbe autostrangolata da sola. Si è contraddetto più volte, non ha mostrato mai un benché minimo ravvedimento, limitandosi ad ammettere l’evidenza di alcuni fatti. Ritiene che non sia necessario aggiungere altro, aderendo alle richieste della PP. In aggiunta, chiede il risarcimento per torto morale e delle spese legali. A sostegno della richiesta di un importo quale torto morale, afferma che i gravi reati ascritti al prevenuto, le modalità, i passi istruttori generati dalla sua attitudine, hanno cagionato una gravissima angustia a ACPR 1, dispensata dal comparire oggi. L’aggravarsi della sua tossicodipendenza le rende pressoché impossibile ripercorrere i fatti e parlarne. ACPR 1, completamente nuda, si è ritrovata a dover fronteggiare degli agenti che l’hanno ammanettata. Ha dovuto vincere gli scetticismi di chi l’ha curata per primo, chiedendo di fare ulteriori accertamenti sulla sua persona. Per tutta la durata dell’istruttoria ha dovuto subire l’attitudine menzognera dell’imputato che ha cercato a più riprese di addossarle la responsabilità di quanto accaduto. Vale la pena sottolineare che ella si è preoccupata più del IM 1 che di sé stessa, e ha fatto presente in lacrime che era stato l’ospedale a segnalarlo, e non lei. Chiede dunque l’integrale conferma dell’AA, un torto morale di fr. 5'000.-, fr. 11'883.50 più il tempo per il dibattimento quale risarcimento per spese legali (433 CPP), nonché gli interessi al 5%, come precisato in istanza di risarcimento
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
IM 1 ha sempre confermato con fermezza, anche verso il suo difensore, la sua versione dei fatti, nonostante il parere peritale contrastante. Il ruolo del difensore non è quello di semplice megafono dell’imputato, egli ha pertanto deciso di proporre sia la sua linea difensiva, come pure di andare oltre. La verità materiale la conoscono solo i presenti. La verità giudiziaria è un’altra cosa e si costruisce sulla base di indizi, con il rischio di lasciarsi alle spalle una zona d’ombra. Anche dinanzi ad una confessione, bisogna valutarla nell’insieme e confrontarla con altri elementi. Se la confessione non c’è, il compito è delicato. IM 1 respinge con forza il fatto di aver preso al collo l’AP. Egli ha sempre sostenuto che in quell’alterco la donna si sarebbe presa a sberle, si sarebbe ferita con coltelli, si sarebbe colpita con il phon, avrebbe sbattuto la testa al muro perdendo i sensi. Facendo astrazione per un attimo da quello che afferma la perita, IM 1, nelle sue dichiarazioni risulta un po’ più lineare. Pensiamo ad esempio che durante tutta l’inchiesta, per l’AP l’incontro con la __________ al __________ sarebbe avvenuto il giorno stesso dei fatti, quando però nella realtà sappiamo che non è andata così. L’AP confonde i fatti di agosto con quelli di settembre. Pensiamo a come descrive la successione dei fatti avvenuti quella sera. La signora ACPR 1 dà una versione tutta sua, costantemente influenzata dal sentimento di gelosia verso la . Basta leggere il verbale di confronto per rendersene conto. Ciò che si può dire è che l’AP nel suo racconto risulta a tratti confusa e ci sono delle evidenti esagerazioni. Ciò non significa banalizzare le sue dichiarazioni, ma queste devono essere prese con le pinze, visto anche il suo rapporto con la droga ed il rapporto tutt’altro equilibrato tra i due. Ella non è da ritenere persona affidabile. La sua versione è quella credibile? A mente del difensore no. I due si sono incalzati a vicenda. A domanda di IM 1 all’AP a sapere se ella avrebbe attentato alla propria vita quella sera, la donna risponde no, non davanti ai poliziotti. Ha ammesso di essersi presa a sberle. Ha ammesso di essere andata in bagno a consumare stupefacenti. Dettaglio non riportato prima, anzi addirittura negato in altri verbali. L’AP ammette pure di essersi messa un taglierino al collo. Sia ben chiaro, di inciampi ne troviamo anche nelle dichiarazioni di IM 1. Ma quella sera la donna è andata oltre alle usuali ferite che si procurava di solito. IM 1 sostiene che l’AP era in piena crisi, che lui definisce psicotica, che si verifica quando non dorme da giorni ed esagera con l’uso di sostanze. Chiede alla Corte di valutare l’ipotesi sostenuta dal suo difeso, ovvero che lei abbia fatto tutto da sola, anche se la perita ha affermato di non conoscere casi simili, ciò ancora non vuol dire che non sia possibile. IM 1 sostiene di aver chiamato la madre dell’AP la sera dei fatti, fatto non confermato dalla donna. Egli sostiene che non avrebbe avuto alcun senso chiederle di avvertire i soccorsi, se lui avesse tentato di strangolare la donna. L’assenza dei tabulati non ha permesso di fare i dovuti accertamenti. La difesa ritiene però che la telefonata abbia avuto luogo. Di questa telefonata IM 1 si avvale da subito. A più riprese l’AP sostiene che quella sera IM 1 sarebbe uscito di casa per raccontare alla madre cosa fosse successo. __________ e sua sorella avrebbero deciso di chiamare l’ambulanza sentiti i soli rumori, la difesa si chiede che senso abbia chiamare un’ambulanza ancora prima di vedere o sapere se ci siano state delle lesioni. È dunque verosimile che IM 1 abbia chiamato la madre per chiederle di chiamare i soccorsi. In dubio pro reo chiede l’assoluzione dalle accuse di cui ai pt. 1 AA e pt. 3.1. AA. Lo chiede conscio che il ragionevole dubbio non può venire confuso con il semplice dubbio. Andando oltre la posizione del suo cliente, per la PP egli avrebbe tentato di uccidere l’AP afferrandola tre volte per il collo. Stante la versione dell’AP, nel suo primo verbale, la prima presa al collo sarebbe durata qualche secondo, mentre lei graffiava IM 1 per fargli mollare la presa. Avrebbe preso qualche boccata d’aria quando la presa si faceva meno insistente. Avrebbe perso coscienza dopo uno spintone. La seconda presa al collo sarebbe durata qualche attimo, avrebbe fatto fatica a respirare e non sarebbe riuscita a gridare. Era rimasta cosciente ma tramortita, non riuscendo a rialzarsi. Dopo aver bevuto il nocino, l’AP avrebbe sferrato uno schiaffo a IM 1 che avrebbe provocato il terzo strozzamento, fino a che lui avrebbe lasciato la presa e lei si sarebbe chiusa in bagno. In un seguente verbale, l’AP modifica la sua versione: le prese al collo sono sempre tre, ma la terza si modifica, non più a spalle al muro, ma l’avrebbe alzata facendola sedere sulla cucina, facendole perdere lì i sensi, fino a riprendersi sentendo IM 1 che la toccava con i piedi. Nel verbale seguente, avrebbe perso i sensi tra la prima e la seconda presa al collo, ancora per lo spintone. A domanda della PP, ha risposto di non più sapere come fosse finita a terra, pur precisando di ritenere che avrebbe perso i sensi a seguito della terza presa. Non è dato sapere come dal lavandino sarebbe poi finita stesa a terra. Dopo la terza presa al collo e dopo essersi ridestata, l’AP avrebbe raggiunto il bagno per lavarsi, avendo sentito il sangue in bocca. Non ha memoria della doccia, ma è certa di essersi lavata. In un altro verbale ha dichiarato che poi sono giunti sua madre, la polizia e IM 1. Dal verbale di confronto sappiamo che in bagno la donna ha consumato stupefacenti, comportamento strano se successivo all’ultima presa al collo. L’AP non riesce a precisare il tempo trascorso tra una presa e l’altra, cosa invece fatta nel primo verbale di polizia. Nel suo terzo verbale d’interrogatorio, sostiene che la prima presa al collo sarebbe avvenuta in corridoio contro la parete, e non sarebbe stata forte, tanto che lei avrebbe continuato a sfottere IM 1 e a ridergli in faccia. Dunque si contraddice quando afferma che non riusciva a gridare. La seconda presa al collo sarebbe invece stata più forte e sarebbe stata sbattuta contro al muro, tanto da avere difficoltà a respirare. Quando IM 1 avrebbe lasciato la presa, lei, spaventata, piangeva. A mente della difesa, se piangeva non aveva difficoltà a respirare. Nel suo primo verbale d’interrogatorio questa presa sarebbe stata talmente forte da lasciarla a terra tramortita. La terza presa al collo si sarebbe verificata dopo aver ingoiato un nocino, somministratole con un colpo al bicchiere. In un altro verbale descrive l’assunzione di questo bicchierino durante una discussione pacifica sul divano. A verbale di confronto ha chiesto all’imputato di dire la verità perché lei non ricordava neanche come avesse fatto a finire sul pavimento. IM 1 ha invece sempre dichiarato che lei avrebbe perso conoscenza dopo aver dato una capocciata al muro. Le versioni rese dalla ACPR 1 presentano contraddizioni evidenti, e va tutto contestualizzato nel forte litigio e nello stato alterato dei due. Parliamo di una fattispecie verificatasi tra due persone con un vissuto difficile e a dir poco problematiche. Considerando l’ipotesi che si siano verificate tre prese al collo, le stesse sarebbero durate pochi attimi, pochi secondi, in particolare le prime due. Se la terza fosse durata a lungo l’ACP non avrebbe potuto fuggire in bagno, come da lei dichiarato. Non c’è chiarezza sui luoghi dove si sarebbero verificate le prese al collo e sulle modalità. Per stessa ammissione dell’ACP le prime due prese al collo non sarebbero state forti e non avrebbero impedito la respirazione. Dunque, in virtù del principio in dubio pro reo le prese al collo da considerare non sono tre. Cita lo scritto 26 settembre 2017 dell’ allegato al rapporto d’inchiesta, sottolinea che durante la lite la paziente avrebbe picchiato la testa ripetutamente con perdita di conoscenza. Dunque in questo rapporto la perdita di conoscenza era dovuta ad una botta alla testa. Nel rapporto di polizia si parlava di una donna fuori di sé, bloccata con non poche difficoltà, che dava in escandescenza, aggressiva, tanto da doverla ammanettare. Se prendessimo per buone le prime dichiarazioni dell’AP dinanzi alla Polizia, più ricco di dettagli circa quanto successo quella sera, tenuto conto che per il suo racconto la terza presa al collo si sarebbe conclusa improvvisamente con lei che fuggiva in bagno e la Polizia alla porta, ulteriori prese al collo non ce ne sono state. Nella relazione del medico legale si precisa che non è possibile indicare con certezza se la forza esercitata dall’aggressore e la durata abbiano concretamente interrotto il passaggio dell’aria creando un pericolo di morte. La perdita di conoscenza deve essere contestuale all’atto di costrizione. La rottura dell’osso ioide può verificarsi in pochi secondi. In concreto la perita non è stata in grado di riferire nulla in merito ad intensità e durata, può solo concludere che la compressione è stata sufficiente da rompere l’osso, per cui bastano pochi secondi. Cita alcuni precedenti (72.2003.129, 72.2013.65, 17.2014.161+182), chi stringe il collo di un’altra persona, sa dal primo secondo di stare commettendo un atto pericoloso. Dopo 20-30 secondi, l’autore deve sapere che la vittima è in difficoltà. Se la stretta viene mantenuta, dopo 1-2 minuti, prende necessariamente in considerazione l’ipotesi che possa morire. Più tempo trascorre e più l’intenzione si rafforza. Secondo la difesa, le due prese al collo sono state di breve durata e non hanno superato di certo i 20-30 secondi. Anzi, più che verosimilmente sono state di durata inferiore. Di certo non poteva prendere in conto la possibilità di uccidere la vittima. Le prese, se si sta al racconto della stessa AP nel suo primo verbale, sono avvenute ad intervalli temporali di almeno 1 ora una dall’altra, mentre la donna cercava sempre il confronto ed il litigio, non aveva di certo paura per la propria incolumità. Non si può escludere che la donna abbia perso coscienza. A parere della difesa, l’accusa di tentato omicidio deve cadere, a favore della subordinata di tentate lesioni gravi, considerato che il collo è una zona molto delicata. Egli voleva farle male, ha preso in considerazione l’eventualità di farle male, prendendola al collo. Il dolo eventuale non può venire ammesso con leggerezza. Per le lesioni semplici che sono imputate a IM 1 con riferimento ai fatti di quella sera, chiede alla Corte di verificare l’aspetto secondo cui, all’interno di un alterco, ci sono stati colpi da entrambe le parti. Ricorda lo stato psicofisico della donna che si è fisicamente opposta all’intervento della Polizia, sostiene che alcune lesioni della donna possano essere state anche prodotte dal processo di ammanettamento. Con riferimento alle asserite minacce, per la stessa AP si trattava di parole che si dicono, che non hanno incusso né spavento né timore. A questo proposito la donna ha riferito più versioni verbale dopo verbale. Chiede di verificare se non sia il caso di prosciogliere IM 1 da questo capo d’accusa. Per i fatti di agosto 2016, il difensore ripercorre le conclusioni del medico legale e dei certificati medici agli atti. A mente del difensore, l’ipotesi ultima della dr.ssa __________ del colpo con l’estremità della scopa è poco verosimile, confrontata poi anche con le dichiarazioni delle parti. Secondo __________ si tratterebbe allora di un pugno: per la difesa ciò configura dunque delle lesioni semplici, e non delle tentate lesioni gravi. Un pugno in faccia sferrato con violenza tale da comportare lividi importanti e la dislocazione della mascella sono delle lesioni semplici, anche se coinvolgono l’occhio. Si tratta di lesioni che guariscono spontaneamente (cita la sentenza 72.2006.118). Per l’accusa di vie di fatto di cui al pt. 5 dell’AA, IM 1 le ha sempre contestate e le dichiarazioni dell’AP a questo proposito sono incostanti. La difesa ne chiede il proscioglimento. Per i fatti ai danni della signora ACPR 2 e di __________, le tentate lesioni semplici sono contestate, come pure la quantificazione del danno per il danneggiamento. L’infrazione alla LStup, la contravvenzione alla LStup e l’infrazione alla LARM sono invece ammesse. Se la Corte decidesse di assolverlo dall’accusa principale, si porrebbe la questione di un’indennità per ingiusta carcerazione, per cui chiede il risarcimento di fr. 35'000.-, oltre all’indennità per spese legali (come già presentate in nota), come pure il respingimento delle richieste di indennizzo dell’AP. Invece, nel caso in cui venisse confermato il primo capo d’accusa, chiede di considerare il passato difficile dell’imputato ed il suo disturbo di personalità. Ripercorre le diagnosi rese nel tempo dai medici curanti dell’imputato, che lo hanno ritenuto inabile al lavoro anche a tempo pieno: egli soffre infatti di un disturbo che non può scomparire. Ci sono poi altri referti, fino alla perizia psichiatrica della dr.ssa __________, di cui rilegge la diagnosi. La vita di IM 1 è stata caratterizzata da una marcata fragilità, egli è, sì intelligente, ma al contempo fragile. Fa riferimento ai verbali dei genitori dell’imputato, particolarmente significativi, a descrizione del suo trascorso difficile. Descrive il sentimento di gelosia offuscante vissuto dalla ACPR 1, come un tarlo in testa. Nella fattispecie non c’è una scemata imputabilità, ma non si può non considerare la situazione particolare di IM 1 e di ACPR 1, entrambi personaggi problematici, il tutto esagerato da un consumo smodato di stupefacenti e di farmaci. ACPR 1 cercava volontariamente lo scontro, provocando l’imputato anche tirandogli degli schiaffi. Le prese al collo, se verificate, non sono state particolarmente intense e le conseguenze si sono risolte nel giro di pochi mesi. I fatti sono circoscritti in un mese di tempo. Certo, non si può sostenere, se la Corte ritenesse che le prese al collo vi sono state, una collaborazione totale. Ma su altri fatti egli ha collaborato. In carcere non ha creato problemi di sorta, sta lavorando e sta seguendo diligentemente la sua cura. Chiede, in tale eventualità, la condanna per il reato di tentate lesioni gravi e non per tentato omicidio per i fatti di settembre. Per quelli di agosto si tratta invece di lesioni semplici qualificate. In considerazione del solo tentativo e del dolo eventuale, la difesa ritiene equa una pena detentiva di al massimo 30 mesi, chiedendo alla Corte di verificare se siano date le condizioni per la sospensione parziale della stessa. Per le pretese dell’ACP, lascia alla Corte decidere. Per i sequestri rinvia al verbale d’interrogatorio dibattimentale.
Considerato, in fatto ed in diritto
1.1. IM 1
IM 1 è nato a __________ il __________, attinente di __________, è domiciliato a __________, in Via __________. Di formazione __________, è senza attività lucrativa e parzialmente a beneficio di una rendita per invalidi.
In merito alla sua situazione famigliare, IM 1, interrogato dalla PP PP 1 il 29 settembre 2017, ha dichiarato:
" …omissis…”
(VI PP 29.09.2017, p. 2 e 7, AI 10).
Per quel che riguarda la sua formazione scolastica, l’imputato nello stesso verbale ha affermato di aver frequentato una scuola in __________ con sede a __________ e __________, senza però ottenere il relativo diploma, non avendo sostenuto l’ultimo esame:
" …omissis…”
(VI PP 29.09.2017, p. 2, AI 10).
Per quanto concerne invece la sua situazione ed esperienza professionale, l’imputato ha riferito, nel corso del suo primo verbale 28 settembre 2017 dinanzi alla Polizia, di essersi occupato in passato della __________, per poi lavorare per il padre a tempo parziale:
" …omissis…”
(VI PG 28.09.2017, p. 5-6, allegato 8 al rapporto di arresto provvisorio 28.09.2017, AI 7).
" …omissis…”
(VI PP 29.09.2017, p. 6, AI 10).
Attualmente, dopo essere stato, nel 2015, licenziato dal fratello (__________), l’imputato ha dichiarato di percepire una rendita AI al 50% che gli permette comunque di vivere (VI PP 29.09.2017, p. 7, AI 10).
Per ciò che attiene i suoi problemi di salute, IM 1 ha affermato di soffrire di stress psico-fisico fin da quando era bambino, percependo un’invalidità del 50% (precedentemente del 100%). Egli ha ammesso che negli ultimi anni le crisi di nervi e l’ansia sarebbero aumentate, portandolo ad essere più insofferente ed impaziente:
" Una volta rientrato in Ticino (__________, all’età di 21 anni), sono tornato a vivere dai miei genitori. In quel periodo io ero al 100% in AI a causa di crisi di nervi che ho da quando ho 7 anni. La prima crisi l’ho avuta in seconda elementare, quando …omissis...”
(VI PP 29.09.2017, p. 3-4, AI 10).
E ancora:
" In relazione al mio stato di salute posso dire di essere in cura metadonica presso il Dr.ssa __________ e che prendo il metadone giornalmente in forma liquida, se non erro 80 mg giornaliere. Ho comunque con me la cura per la settimana e anche le pastiglie per dormire, STILNOX una pastiglia alla sera e le XANAX, 3 al giorno da 2 mg cadauna, una al mattino, una al pomeriggio ed una alla sera. Oggi sono apposto per quanto attiene il Metadone, ho invece ancora da prendere una pastiglia di XANAX e la pastiglia di STILNOX per dormire. […] a volte ho bisogno di alcune pastiglie di Ketalgin per riuscire a coprire le 24 ore di cura metadonica.”
(VI PG 28.09.2017, p. 8, allegato 8 al rapporto di arresto 28.09.2017, AI 7).
Con riferimento ai ricoveri in strutture mediche, agli atti risulta una serie di degenze presso diverse cliniche, come da dichiarazioni dell’imputato nel primo verbale dinanzi al PP:
" La prima volta l’ho già detta (ndr. all’età di 20-21 anni presso la clinica __________ a __________ per disintossicarsi dagli stupefacenti); la seconda volta è stata quando sono stato fermato perché vendevo eroina e mi hanno collocato alla clinica di __________ per 3 mesi. Questo risale a oltre 10 anni fa. La terza volta sono andato io spontaneamente a __________ in una clinica del Dottor __________, dove sono rimasto per altri 3 mesi. Anche questo ricovero era dipendente dalla mia tossicodipendenza. Risale anche questo fatto a oltre 10 anni fa ed è successivo a quello di __________. […] sono già stato seguito da una psichiatra, dalla Dottoressa __________ della clinica __________. Mi seguiva quando ero a __________. Inoltre era il medico che mi prescriveva i medicamenti quando venivo seguito dalla psicologa del centro; si tratta dei primi anni 2000.”
(VI PP 29.09.2017, p. 22, AI 10).
Agli atti figurano numerosi rapporti medici a comprova dei problemi di salute dell’imputato e dei ricoveri da lui subìti, ai quali per praticità si rinvia (AI 10, 29, 30, 38, 39, 60).
Quanto al suo rapporto con gli stupefacenti e con l’alcool, l’imputato ha così ammesso:
" […] il mio problema con gli stupefacenti è iniziato a 12 anni, a quell’epoca fumavo canne. A 14 anni ho iniziato a consumare ecstasy e LSD. La cocaina ho iniziato ad assumerla a 16 anni. A 18 anni sono poi passato all’eroina. A 22 anni ho smesso e ho trascorso un periodo di astinenza totale da ogni tipo di stupefacenti, che è durato quasi 8 anni. Poi ho ripreso a consumare eroina e cocaina quando sono stato licenziato da mio fratello. Non posso consumare marijuana perché mi manda in paranoia. […] dal 2014 la frequenza dei miei consumi è regolare, ma io è da tempo che penso di voler smettere. Due settimane fa ho passato 7 giorni a non consumare nulla […] poi ho ripreso un po’ a consumare.
[…] alla settimana consumo circa 3 grammi di cocaina e altrettanti di eroina. La consumo, tirandola. Mi sono bucato in passato ma ho la fobia degli aghi, da solo non riesco. […] non consumo alcool. Neanche in passato non ho mai consumato tanto alcool. Posso definirmi un bevitore saltuario di alcool. Da quando ho avuto l’epatite io non ho più toccato l’alcool.”
(VI PP 29.09.2017, p. 10, AI 10).
Interrogato poi in merito alla sua situazione sentimentale, nodo centrale del presente procedimento penale, l’imputato ha dichiarato:
" […] io avevo avuto una relazione con __________ prima di conoscere ACPR 1 , e questo era nel 2001 e la nostra relazione è durata sino alle primavera/estate del 2002, quando __________ era andata in comunità per disintossicarsi. A quel momento ci siamo persi di vista terminando la nostra relazione. Ho quindi incontrato ACPR 1 e con lei ho iniziato una relazione di qualche mese nell’estate 2002. Ci siamo quindi lasciati visto che lei mi aveva indicato che avrebbe iniziato a lavorare per il suo ex ed io non accettavo questa cosa e quindi abbiamo interrotto la nostra relazione. Il motivo non era legato al fatto che lei andasse a lavorare dal suo ex, ma era legato al fatto che lei andava dal suo ex non solo a lavorare ma a consumare cocaina ed io, in quel periodo stavo cercando di uscire da questo sfracello degli stupefacenti.
[…] nel periodo 2006/2007 ho ricominciato a frequentare ACPR 1 e questo è stato il mio più grosso errore in quanto sono riuscito inizialmente ad allontanarla dalle droghe pesanti. […] Questo mi ha portato, pian piano, a rientrare in questo giro ed anch’io, alla fine sono caduto nel turbine ricominciando ad usare cocaina […].”
(VI PG 28.09.2017, p. 5 e 6, allegato 8 al rapporto di arresto 28.09.2017, AI 7).
" Nel 2008 ho rivisto ACPR 1 e ci siamo rimessi insieme. […] Con ACPR 1 siamo andati subito a convivere. Dapprima, fino al 2011, a , in una casetta/ di proprietà della mamma di ACPR 1 ed in seguito a __________ dove risiedo tutt’ora.”
(VI PP 29.09.2017, p. 6-7, AI 10).
Interrogato infine sulle sue prospettive di vita, l’imputato ha così riferito:
" Voglio dire all’interrogante che di certo il carcere mi ha fatto bene. Sto’ diminuendo sia il metadone che le pastiglie di Xanax […] Per quanto riguarda il mio futuro spero di non fare più la vita di prima e di curarmi. In questo momento non ho alcun intenzione di tornare con ACPR 1. Devo pensare a me stesso. Ribadisco poi che vorrei tanto poter trovare un impiego nell’ambito delle mie specifiche competenze, come fatto in passato. Vorrei anche riprendere la patente di guida una volta risolto il problema con la tossicodipendenza da droga e farmaci. […] non so se quando verrò scarcerato potrò andare dai miei genitori.”
(VI PP 09.03.2018, p. 6, AI 126).
1.2. ACPR 1 (vittima, di seguito AP ACPR 1)
Trattandosi di reati avvenuti all’interno di una coppia che si può definire problematica e travagliata, per poter contestualizzare i fatti è bene trattare anche la vita della vittima, la sua personalità ed i suoi problemi di salute, in particolare di tossicodipendenza.
ACPR 1 è nata a __________ il __________, attinente di __________, è domiciliata a __________ in Via __________, di professione __________, ove abita.
Interrogata dal PP il 30 ottobre 2017 ha riferito di avere alcuni problemi di salute. In particolare ha così dichiarato:
" […] a seguito della morte di mio padre, avvenuta il __________, sono diventata particolarmente ansiosa, nei confronti dei miei cari ed in particolare di mia madre e di IM 1. […] Questo brutto evento ha fatto crescere in me un’ansia che si è aggravata con gli ultimi fatti a mio danno. Inizialmente facevo fatica ad accettare la morte di mio padre; facevo finta che ero in vacanza. Facevo di tutto per far stare mia madre serena e non farmi vedere piangere. […] In quel periodo IM 1 mi è stato molto vicino; lui conosce bene che cosa significa avere delle crisi di panico perché anche lui le aveva. […] Io prima pensavo che chi avesse l’esaurimento nervoso fosse qualcuno che non aveva voglia di lavorare; ho poi capito sulla mia pelle quali sono le conseguenze di un simile male. È una condizione molto brutta ed è difficile guarirne. Io prima ero una persona più forte mentre oggi piango per un nonnulla. […] oggi assumo, quotidianamente, 2 pastiglie di 2 mg di XANAX, 1 Seresta da 50mg e, per dormire, 1 pastiglia da 10 mg di Zolpidem. Assumo pure 10 mg di metadone liquido. Questa posologia l’assumo da fine settembre 2017, dagli ultimi fatti di cui sono stata vittima. In precedenza assumevo mezza pastiglia di XANAX per totali 1 mg al giorno, oltre allo Zolpidem per dormire.”
(VI PP 30.10.2017, p. 2, AI 44).
In merito alla situazione personale dell’AP ACPR 1, la madre della stessa, __________, a verbale dinanzi alla Polizia ha così riferito:
" […] mia figlia convive con il suo compagno IM 1 da 8 anni almeno, ora abitano __________. Negli anni precedenti abitavano a __________.
ACPR 1 ha studiato __________ ed ha finito la scuola molto bene, ha continuato per qualche tempo a lavorare presso la __________. Dopodiché ha iniziato a lavorare per __________. Grazie a questa esperienza ha anche imparato a fare da __________. Ha lavorato presso __________. …omissis…”
(VI PG 28.09.2017, p. 2, allegato 7 ad AI 7).
In merito alle condizioni di salute dell’AP ACPR 1, la madre, nel corso dello stesso verbale d’interrogatorio quale testimone, ha così riferito:
" […] ACPR 1 ha iniziato ad avere problemi con la tossicodipendenza quando aveva circa 18 anni. E’ anche andata a farsi curare, ricordo essere andata anche a __________ […] Quando il papà è morto, ACPR 1 ha cercato di rimettersi in sesto. Anche a lui aveva promesso che quando non ci sarebbe più stato, sarebbe andata avanti lei con __________. A me è sembrato che lei stesse meglio.
Da circa 2 anni le sue condizioni sono peggiorate. È irascibile; con me si sfoga, ma con gli altri si trattiene quindi io sono un po’ il suo parafulmini. Quando ritrova la ragione lei si rende conto di quello che fa’ e comprende bene le cose. […] mia figlia in questi ultimi anni è diventata particolarmente ansiosa, soprattutto per quanto riguarda la sua storia con IM 1 e l’ex compagna di quest’ultimo, __________.”
(VI PP 02.11.2017, p. 2, AI 53)
" […] so che mia figlia è autolesionista, si fa del male, si fa dei tagli sulle braccia. Non so dire da quanto tempo, forse un anno e sempre per la medesima storia, __________. Lei non si vuole bene e pensa di non valere niente; […] ACPR 1 si sottostima e non pensa bene di se stessa, ma non ha mai tentato di suicidarsi.”
(VI PP 02.11.2017, p. 9 e 10, AI 53)
Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero di IM 1, risulta che l’imputato è stato condannato il 26.08.2013 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da CHF 80.00 cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché alla multa di CHF 400.00, per i titoli di conduzione di un veicolo a motore se la licenza è stata ritirata, revocata o non riconosciuta, guida di un veicolo a motore sottratto e furto d’uso di un veicolo a motore (AI 8).
Agli atti figurano, oltre a quanto indicato a casellario, anche cinque decreti d’accusa per ripetuta contravvenzione alla LStup (2015, 2014, 2013, 2011, 2001), ed un decreto d’accusa per ripetuto danneggiamento e furto di poca entità (distributore di biglietti del bus colpito con un martello, e furto di un paio di scarpe alla __________ poi restituite) del 2002.
Il 26 settembre 2017 alle ore 03:56, la Polizia comunale di __________ è intervenuta presso l’appartamento n. __________ dello stabile di Via __________ a __________ a seguito di una lite domestica tra l’imputato e la compagna ACPR
I sanitari hanno in seguito proceduto ad accertamenti medico specialistici, che hanno permesso di ritenere le lesioni subite dalla donna come compatibili con un tentativo di strangolamento. In particolare, la donna presentava una “dislocazione mesiale del corno superiore della cartilagine tiroidea a sinistra, edema della glottide […] escoriazioni a livello del collo […] ematomi ed escoriazioni multiple a livello dell’arto superiore e della spalla sinistra […] dolori diffusi […] ematoma a livello del terzo distale del braccio” (allegati 1-3 ad AI 7). Questi elementi hanno quindi indotto i medici a segnalare la fattispecie alle autorità penali.
Gli inquirenti hanno così potuto procedere a di lei interrogatorio il 27 settembre 2017, dopo che il suo stato psicofisico era migliorato. Nel corso di tale audizione, la donna ha spiegato la sua relazione sentimentale con l’imputato, precisando che, a partire dal 2013/2014, a causa di gelosie all’interno della coppia, sarebbero iniziati i primi litigi durante i quali l’imputato l’avrebbe percossa con pugni e calci, minacciandola di morte. Tali fatti non sarebbero mai stati denunciati a causa del timore di perdere il compagno. Stando alle dichiarazioni dell’AP, poi, la notte tra il 25 e il 26 settembre 2017 l’imputato l’avrebbe nuovamente percossa più volte con pugni e calci per infine giungere a strangolarla (in tre occasioni) fino a bloccarle parzialmente la respirazione, ingiuriandola e minacciandola di morte (VI PG 27.09.2017, allegato 5 ad AI 7).
IM 1 è stato quindi arrestato il 28 settembre 2017, con le accuse di tentato omicidio intenzionale, tentate lesioni gravi, ripetute lesioni semplici, vie di fatto reiterate e infrazione alla LF sulle armi (AI 5).
In accoglimento della richiesta del PP (AI 12), con decisione 30 settembre 2017 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 1° dicembre 2017, prorogandola in seguito fino al 12 gennaio 2018 (AI 72). In data 10 gennaio 2018 il PP lo ha poi autorizzato a passare in regime di anticipata espiazione della pena, a partire dall’11 gennaio 2018 (AI 98).
4.1. I fatti del 25-26 settembre 2017 - tentato omicidio per dolo eventuale, sub. tentate lesioni gravi (pt. 1 AA), e lesioni semplici qualificate (pt. 3.1 AA)
L’imputato IM 1 deve rispondere di omicidio intenzionale (tentato), subordinatamente lesioni gravi (tentate) per avere, nel corso della notte tra il 25 e il 26 settembre 2017, presso l’abitazione in cui viveva, nel corso di uno dei tanti litigi con la compagna ACPR 1, tentato di ucciderla, subordinatamente tentato di ferirla intenzionalmente mettendone in pericolo la vita, rispettivamente tentando di cagionarle un grave danno al corpo e alla salute, afferrandola per il collo in tre occasioni distinte, impedendole di gridare e di respirare nonostante lei tentasse di graffiarlo, e l’ultima volta, stringendole il collo con entrambe le mani in maniera tale da alzarla di peso per il collo, facendola sedere sul ripiano della cucina per poi farle perdere i sensi e causarle una “dislocazione mesiale del corno superiore della cartilagine tiroidea a sinistra”.
L’imputato deve anche rispondere di lesioni semplici qualificate (ripetute) per avere, nel corso del litigio di cui sopra avuto con la compagna ACPR 1, colpendola a mani nude sul corpo, con schiaffi, pugni e calci, cagionato delle “escoriazioni al livello del collo… ematomi ed escoriazioni multiple a livello dell’arto superiore e della spalla di sinistra… a livello dell’arto superiore sx, ematoma a livello del terzo distale del braccio”.
Di seguito sono esposti dapprima la relazione tra l’imputato e la vittima (fondamentale per comprendere la dinamica dei fatti), poi quanto avvenuto la notte tra il 25 ed il 26 settembre 2017, ed infine le risultanze della perizia psichiatrica allestita dalla dr.ssa __________.
4.1.1. La relazione tra l’imputato, l’AP ACPR 1 e __________
La relazione tra IM 1 e ACPR 1, iniziata la prima volta nel 2001 e terminata poco dopo, a causa del ricovero in clinica di IM 1, è poi ricominciata nel 2006/2007. La stessa è sempre stata caratterizzata da alti e bassi. A partire dal 2013/2014 sono però iniziati i primi litigi, sfociati, secondo quanto sostenuto dalla vittima, in episodi di percosse fisiche e minacce, dovuti principalmente alla gelosia della ACPR 1 nei confronti di __________, ex compagna dell’imputato.
ACPR 1, interrogata dal PP, ha così descritto il suo rapporto con l’imputato:
" Ho conosciuto IM 1 nel 2001, circa. […] Sono 10 anni che conviviamo ed in precedenza eravamo già stati insieme per circa 1 annetto. Prima di convivere siamo stati separati per circa 2 anni e mezzo. Abbiamo iniziato la convivenza nel 2006/2007. Per i primi tre anni abbiamo vissuto a __________[…]. In seguito siamo andati ad abitare a __________, nell’appartamento nr. __________. Da qualche settimana, poco prima dei fatti, ci stavamo trasferendo all’appartamento __________, dove sono avvenuti gli ultimi fatti.
La nostra storia all’inizio andava molto bene, […] vivevo la favola della mia vita. […] con me è sempre stato corretto, e questo fino a circa 3 anni fa, quando è ritornata nella sua vita __________. […] un tipo […] aveva riferito a IM 1 che __________ stava morendo e quindi lui è andato a trovarla; __________ abitava proprio di fronte a noi, in via __________ […]. Io sapevo che __________ era stata una ex di IM 1 ma da quel che lui mi raccontava sembrava che la odiasse. […] Da quel momento, lui è sparito per tre giorni. Io mi sono spaventata tantissimo; […]Quando è tornato, io l’ho abbracciato, chiedendogli cosa gli fosse successo e lui, stralunato, ridendomi in faccia, mi ha detto: “io sono 3 giorni che sono a casa di __________” e io gli ho tirato “una centra”. […] si era fatto di funghi allucinogeni. […] ADR che dopo questi 3 giorni, IM 1 mi è tornato a casa che non era più lui. Era cambiato. […] pur di vederlo in casa ho accettato che portasse con sé sia __________ che una cricca di altri tossici. __________ nel frattempo aveva avuto lo sfratto. Io ho ospitato la __________ e gli altri circa un paio di settimane dopodiché li ho mandati via. Ho fatto questo per amore di IM 1. […] ADR che da quando è arrivata __________, IM 1 era meno affettuoso, meno presente e le permetteva di umiliarmi. Una volta l’ho trovata nel mio bagno nuda, poco prima di farsi la doccia. […] un paio di volte l’ho trovata mentre frugava nei miei cassetti. […]. ADR che IM 1 ha sempre assecondato il volere di __________, non so dire perché. Dopo questi fatti, fortunatamente __________ ha trovato un compagno, __________, e per un paio di annetti lei non ha più chiamato IM 1 e lui non ha più chiamato lei.
__________ si è poi ripresentata quest’estate. Avevo saputo da terze persone che lei parlava male di me in giro. […] ne avevo parlato con IM 1 il quale ha preso l’iniziativa di contattarla […] Il problema è che appena IM 1 l’ha ricontattata, lei ha preso la palla al balzo e ha ricominciato ad assillarlo e a fornirlo di “Focalin”, […] Inoltre so che __________ lo faceva bere, soprattutto superalcolici. […] La frequentazione tra IM 1 e __________, secondo me, è poi continuata in modo costante perché poi ho scoperto i messaggi. […]. Secondo me IM 1 frequentava __________ perché lui era ed è ancora innamorato di lei e lei sfrutta questa sua condizione.”
(VI PP 30.10.2017, p. 3-6, AI 44)
In data 7 dicembre 2017 si è tenuto l’interrogatorio di confronto tra l’AP ACPR 1 e l’imputato IM 1 (videoregistrato), dinanzi alla PP. L’accusatrice privata, nelle sue dichiarazioni, ha mostrato di provare ancora dei forti sentimenti nei confronti dell’imputato, spendendo belle parole e dichiarando di non averlo mai voluto in carcere:
" […] io non voglio aggiungergli niente di quello che non è… […] io con IM 1 per me ho vissuto la… la… la storia della mia vita più bella per sette anni. […] ho un brutto carattere,… lui mi ha supportato… supportato e sopportato… […] io lo amo ancora e…[…] io non voglio che sta in galera, ma se l’ospedale l’ha denunciato io cosa ci posso fare? […] io gli voglio bene… e vorrei magari che IM 1 lo capisse…[…] io non l’ho denunciato io, non t’ho denunciato io, è stato l’ospedale…”
(Trascrizione 07.12.2017, AI 82; VI PP 16.02.2018, p. 2-3, AI 113).
Anche l’imputato ha a tratti manifestato ancora parole d’affetto verso la ACPR 1, arrivando ad affermare di amarla ancora. Sempre nel corso del medesimo verbale di confronto, la ACPR 1 non ha comunque nascosto, ancora una volta, la sua frustrazione nei confronti di __________:
" […] suonava (ndr. __________) il campanello, voleva pastiglie da IM 1, lo obbligava ad uscire in piena notte, se no li diceva che veniva sotto casa a fare casino e lui per evitare questo andava e li dava le sue terapie… lui mi ha detto che l’ha fatto soltanto per non creare ulteriore subbugli a mia mamma ecc… […] diceva… che ero una brutta persona, …una puttana che racconto solo balle… è gelosa dei miei soldi, che pensano tutti che io sia ricca sfondata, cosa che non è. È gelosa dei soldi del IM 1, è gelosa del IM 1 […]”
(Trascrizione 07.12.2017, AI 82; VI PP 16.02.2018, p. 3, AI 113).
L’imputato, interrogato dal PP il 29 settembre 2017, ha così descritto il suo rapporto con la ACPR 1:
" ACPR 1 ha un cuore d’oro; è troppo brava e ci sono persone che se ne approfittano. C’è chi ha messo in giro la voce che lei è miliardaria. Usando però troppa cocaina e non dormendo, ha le psicosi, le sue fissazioni su __________, del tutto infondate. In quelle condizioni diventa influenzabile e nei miei confronti diventa aggressiva, mi sputa addosso, mi tira le sberle e mi ingiuria. Sono 9 anni che passo questo tormento. […]
Mi viene chiesto il motivo per cui sopporto tutto questo.
Perché la amo. Quando sta bene ACPR 1 è la persona più brava del mondo. Abbiamo gli stessi interessi. Lei è buona, mi piace perché mi dà affetto. Mi piace per come è buona dentro.
L’imputato piange.
ADR che ACPR 1 si auto lesiona da quando ha iniziato a frequentare __________. […] Non so se lo fa per attirare l’attenzione o per gelosia. Io non mi sono così impegnato alla ricerca di un lavoro anche per stare vicino a lei. ADR che si taglia anche in mia presenza.
[…]Mi viene chiesto come mi comporto io con lei.
L’imputato piange.
Io le compero i peluche perché le piacciono. Le compero i film che le piacciono, le tolgo di mano i coltelli e cerco di starle vicino. Però adesso la nostra convivenza è diventata dura per questa sua fissazione di __________. […] dopo 2-3 giorni che non dorme, poi inizia a partire con la storia di __________.
ADR che sotto l’aspetto sessuale con ACPR 1 va tutto benissimo. […] ADR che la mia intenzione, […] è quella di continuare a vivere con lei. […] ADR che per colpa di ACPR 1 io ho dei debiti per spese mediche e con compagnie telefoniche. A ACPR 1 ho prestato circa CHF 8'000.00 per pagare delle fatture del __________. […]”
(VI PP 29.09.2017, p. 7-8 e 10, AI 10).
Nel corso del primo verbale dinanzi al PP, l’imputato è stato invitato a voler pure precisare il suo rapporto con __________, fonte di continui litigi con l’AP ACPR 1:
" […] non è vero che ho preso una “sbandata” per lei nel 2013/2014.
ADR che è giusto che in quel periodo, nell’arco di due/tre giorni, ero spesso a casa di __________, ma non ho mai dormito da lei.
In quel periodo stavo da lei perché __________, un conoscente, mi aveva detto di aver conosciuto __________ alla quale avevano diagnosticato un cancro e che stava per morire. Io ci sono rimasto male e sono andato trovarla. Vedendola, mi sono reso conto che non era vero.
Mi viene chiesto allora che cosa stavo lì a fare in quei giorni da __________.
Andavo a chiacchierare da lei e poi ero anche arrabbiato con ACPR 1 perché continuava a dirmi “vai da quella puttana!”. Quando poi mi sono reso conto che non era vero che __________ stava male, avevo comunque bisogno di parlare con una persona amica. Io la consideravo tale. […]”
(VI PP 29.09.2017, p. 9-10, AI 10).
Nel corso dell’interrogatorio del 13 novembre 2017 dinanzi al PP, l’imputato è stato pure confrontato con altre dichiarazioni riguardanti il suo rapporto con l’AP ACPR 1 e __________. A questo proposito egli ha tenuto a precisare che i rapporti con __________ li ha intrattenuti pure l’AP ACPR 1, in particolare per acquistarle dei medicamenti:
" [...] dopo i tre giorni non è vero che abbiamo ospitato __________; è stata ACPR 1 a mettersi a disposizione di __________ dopo aver saputo che questa era stata sfrattata. [...] una volta __________ mi aveva inviato un messaggio chiedendomi una Xanax [...] Questo episodio è avvenuto durante le due settimane successive a quei tre giorni. [...] __________ ci ha proposto se volevamo, io e ACPR 1, acquistare FOCALIN. ACPR 1 ha detto di si perché lei essendo consumatrice di cocaina senza cocaina avrebbe dormito tutto il giorno e quindi ha acquistato questo medicamento. In due occasioni __________ è venuta da noi e ACPR 1 ha acquistato il FOCALIN; [...]”
(VI PP 13.11.2017, p. 6-7, AI 60).
Agli atti è inoltre versata una fitta corrispondenza telefonica e messaggistica tra l’imputato e __________ (nel periodo 13-25 settembre 2017), come riportato in modo esaustivo dal PP nel verbale d’interrogatorio dell’imputato del 13 novembre 2017 alle pagine 24-34, vertente perlopiù sullo scambio e vendita reciproci di medicamenti, come pure sulle liti dell’imputato con la compagna ACPR 1 (VI PP 13.11.2017, p. 24-34, AI 60).
La signora __________, madre dell’AP, che vive nello stesso palazzo della figlia e di IM 1, assunta a verbale in veste di testimone il 2 novembre 2017, ha così descritto la relazione travagliata tra la figlia e l’imputato nonché la presenza di __________ nella loro vita di coppia:
" […] ADR. che da quando sono venuti ad abitare nella nostra palazzina, ACPR 1 e IM 1 litigavano ogni tanto perché si sentivano le loro voci; da un paio di anni a questa parte i litigi tra i due sono aumentati, credo per questioni di gelosia, sempre riconducibili alla __________. […] Ricordo che ACPR 1 mi aveva detto che questa ragazza aveva rubato in cantina. E posso anche dire che dalla mia cantina sono scomparse diverse bottiglie di vino pregiato […]. ADR. che conosco IM 1 come una persona buona, non mi sembrava una persona particolarmente litigiosa, recentemente era cambiato nel senso che aveva reazioni brusche che prima non aveva e facilmente si infuriava. […] ACPR 1 si arrabbiava perché diceva che io non credevo che lui avesse certi comportamenti aggressivi verso di lei. Lei diceva che più volte le aveva messo le mani addosso […].”
(VI PP 02.11.2017, p. 2-4, AI 53)
__________, compagno di , interrogato in veste di testimone l’11 dicembre 2017, ha riferito di aver conosciuto l’imputato (qui chiamato “”), in quanto gli era stato presentato dalla sua compagna __________. Egli ha affermato che tra i due vi è sempre stato un buon rapporto e che spesso l’imputato si lamentava con loro della sua relazione con l’AP ACPR 1, dettata da continui litigi e dalla gelosia di quest’ultima nei confronti della __________. Egli ha anche riportato di aver saputo dall’imputato che capitava che la __________ lo picchiasse nel corso dei loro litigi, come pure di aver visto in alcune occasioni degli ematomi:
" Secondo me, almeno da alcuni anni, i due si picchiavano vicendevolmente. Che lei picchiasse lui da tanto tempo, che lui cominciasse a picchiare ACPR 1 da meno tempo. Questa cosa l’ho dedotta dai racconti di ACPR 1 e di IM 1. […] Io dopo quella volta che avevo visto ACPR 1 con l’occhio rosso avevo detto a IM 1 che non doveva picchiare la ACPR 1. Lui mi aveva mostrato i lividi sul suo braccio che le aveva causato lei. […] Lui non ce la faceva più a subire. Lui le voleva bene. Io l’ho anche visto piangere a casa nostra, perché ci diceva che voleva bene a ACPR 1 e non sapeva come uscire da questa situazione, che lui continuava a subire, che ACPR 1 continuava ad essere gelosa. Era paranoica […]”
(VI PP 11.12.2017, p. 2-7 e 9, AI 74).
__________, interrogata in qualità di testimone l’11 dicembre 2017, ha riferito di come il rapporto tra lei e l’imputato fosse solo un bel rapporto di amicizia. Tuttavia la gelosia dell’AP ACPR 1, che comunque aveva avuto modo di conoscere e frequentare in qualche occasione, è sempre stata molto forte:
" […] Preciso sin da subito che io non ho alcun interesse sentimentale per IM 1 e credo neanche lui per me. Siamo rimasti amici.[…] ADR che per diversi anni non ho più visto né sentito IM 1. Nel 2012, se non sbaglio, ho scoperto che lui e ACPR 1 abitavano di fronte a me […] ed io gli ho mandato i saluti. La sera dopo IM 1 è venuto a trovarmi e abbiamo trascorso una serata in amicizia. […] ACPR 1 è poi venuta a sapere che lui aveva ripreso a frequentarmi e l’ha presa male, andando in paranoia. […] Io credo che IM 1 volesse un po’ evadere, in verità, da quel clima teso e un po’ pesante che a casa di ACPR
Ricordo che poi è scoppiato un casino dopo che IM 1 ha trascorso un pomeriggio con me al Parco __________; […] il mio ragazzo mi ha detto di aver ricevuto un sacco di chiamate da ACPR 1 che era già in paranoia. […] Preciso che il mio ragazzo era a conoscenza che io mi sarei vista con IM 1. […] ACPR 1 non riesce a capire che tra me IM 1 non c’è più nulla. […] Prendo atto che stante la cronologia delle telefonate emergenti dall’Iphone di IM 1, risulta effettivamente […] cha dal luglio 2017 i contatti di IM 1 con la sottoscritta sono diventati frequenti. Non contesto questo, abbiamo ripreso a sentirci in amicizia.”
(VI PP 11.12.2017, p. 2-5 e 7, AI 75).
Anche al dibattimento, l’imputato ha dato atto della difficile situazione che viveva in casa con la compagna a causa della gelosia di quest’ultima nei confronti dell’amica __________:
" Il Presidente rilegge alcune dichiarazioni in atti (in particolare, quelle della stessa AP) a comprova della gelosia da lei provata nei confronti di __________, convinta che l’imputato ne sia innamorato.
Non è vero, come afferma ACPR 1, che io ero in contatto con __________ sempre, anche di notte. Nel 2017 sono finito addirittura a mettere le due donne in contatto e farle parlare, per chiarirsi, a causa delle voci che giravano su di me e che mi incolpavano di vedere la __________. Quest’ultima, nei mesi prima del mio arresto, non l’ho mai vista se non in presenza di ACPR 1, salvo una singola volta al __________. Se avessi voluto una relazione al di fuori di ACPR 1, non l’avrei mai voluta con una __________, era una tipa sempre concia come non mai.
Il Presidente precisa che alla Corte non interessa sapere se i sospetti e le gelosie dell’AP fossero o meno fondati, si tratta solo di ricostruire quanto la vittima pensava e come viveva la vostra relazione, per contestualizzare i fatti.
Già quando eravamo in Via __________, mi diceva “vai là, vai dalla tua puttana!”, questa era la situazione. Era morbosa. Se stavo con ACPR 1 c’era un motivo e non lo dico per giustificarmi. Concordo, come precisa il Presidente, che ACPR 1 viveva malissimo questa situazione, tanto che ci sentivano spesso litigare all’interno del palazzo. A questo proposito preciso che i litigi tra noi non erano sempre riguardanti __________, litigavamo anche a causa del mio amico __________, o per una presunta truffa ad un locale, e tante altre cose. ACPR 1 viveva alti e bassi per ogni cosa.”
(verbale d’interrogatorio dibattimentale).
È dunque accertato che l’imputato e l’accusatrice privata vivevano una relazione sentimentale da diversi anni, resasi, negli ultimi tempi, molto tesa a causa del riavvicinamento di IM 1 all’ex __________, fonte di infinite ed accese litigate tra i due, nonché di grandi sofferenze, il tutto in un contesto gravemente condizionato da un forte consumo di molteplici sostanze stupefacenti.
4.1.2. La notte tra il 25 ed il 26 settembre 2017
La sera di lunedì 25 settembre 2017, la ACPR 1 e l’imputato hanno avuto un’accesa discussione a causa delle reciproche gelosie. In particolare, ACPR 1 notò che l’imputato si era scambiato dei messaggi con l’amica __________. Questo fatto scatenò la lite, che, ben presto, degenerò. Di seguito sono riportate le versioni dei protagonisti e di chi è intervenuto dopo i fatti.
a) La versione dell’AP ACPR 1
Con riferimento agli eventi di quella sera, l’AP ACPR 1, nel corso del primo verbale dinanzi alla Polizia, ha così spiegato lo svolgimento dei fatti:
" Per quanto attiene ai fatti del 26.09.2017, posso dire che il tutto è iniziato da un SMS che ho scoperto sul natel di IM 1 […]. Appena si è acceso sono quindi “entrati” numerosi messaggi tra i quali alcuni della __________ dove si capiva chiaramente che si vedevano ancora e che vi era qualcosa tra loro due. […]toni sdolcinati […] Al momento che IM 1 rientrava al domicilio, erano circa le 2000 del 25.09.2017, io avevo già letto i messaggi, ma avevo spento il telefonino e deciso di non dire nulla […] Durante la serata ho avuto alcune discussioni con IM 1 circa il dove fosse stato e chi avesse visto ed io, ad un momento, non ci ho più visto e ho detto a IM 1 che sapevo che si stava ancora sentendo e vedendo con la __________ […] Avevo […] fotografato i messaggi.
[…] IM 1 negava e quando gli dicevo che avevo fotografato i messaggi, lui perdeva il lume della ragione iniziando a colpirmi con pugni e pedate in tutto il corpo. Arrivava persino a strangolarmi una prima volta durante la prima lite avvenuta quella sera, prima di mezzanotte, strangolamento che mi aveva impedito anche solo di gridare aiuto. Ci provavo ma non ci riuscivo e riuscivo solo a tentare di graffiarlo in faccia per fargli mollare la presa. Dopo qualche secondo, che a me è sembrata un’eternità, IM 1 lasciava la presa e smetteva di infierire su di me, lasciandomi a terra tramortita.
A precisa domanda rispondo che non riuscivo ad urlare, ma che a gran fatica, riuscivo a prendere qualche boccata d’aria, ma era veramente per me difficile respirare. Posso dire che riuscivo a prendere qualche boccata d’aria quando graffiando IM 1 mollava un attimo la presa, senza mai però lasciarmi andare del tutto.
Per tornare ai fatti, dopo qualche minuto, mi sono ripresa e come mi sono ripresa abbiano iniziato ancora a litigare furiosamente e IM 1 mi ha ricominciato a picchiare con pugni e mi spingeva violentemente all’indietro ed io cadendo andavo a battere la testa a terra, perdendo i sensi.
Questa cosa io non me la ricordo, ma l’ho saputo da lui stesso in quanto mi aveva detto, quando mi sono ripresa, che si era spaventato e che si scusava con me per quanto successo.
Poco dopo però, è bastato che io accennassi il nome di __________ e lui nuovamente mi aggrediva a pugni e calci. Anche in quell’occasione mi afferrava nuovamente alla gola cercando di strangolarmi ed anche in questo caso non riuscivo a gridare o dire nulla e facevo molta fatica a respirare, anzi direi che non riuscivo nemmeno a respirare. Dopo qualche attimo, credo quando ha visto che io stavo per perdere i sensi, mi ha nuovamente lasciata andare facendomi cadere a terra e lasciandomi ancora stare. Io sono rimasta cosciente, ma non riuscivo nemmeno a rialzarmi ed ero tramortita per le botte ricevute e per lo strangolamento.
Posso dire che la gola mi doleva dopo il primo tentativo di strangolamento, ma dopo il secondo avevo un dolore terribile alla gola e facevo fatica a respirare normalmente.
A precisa domanda rispondo che dopo questo secondo tentativo di strangolamento la situazione si è calmata ed insieme abbiamo bevuto un digestivo (nocino) in quanto io ero “rintronata” e IM 1 voleva farmi ripigliare un attimo.
Era comunque spaventato e credo fosse a seguito del fatto che aveva realizzato che ci era mancato poco che mi facesse morire.
Tutto questo avveniva verso le ore 02.30. Bevendo il nocino abbiamo ricominciato a parlare tranquillamente. Dopo circa un’oretta in cui IM 1 continuava a tessere le lodi della __________, io non ci ho più visto e gli sferravo uno schiaffo in pieno volto.
Lui, si scagliava subito su di me afferrandomi il collo e stringendo con forza. Mentre mi strangolava mi gridava contro che ero pazza, che potevo lesionargli un timpano e __________[…].
IM 1 sembrava fuori di se e non si controllava più continuando ad urlarmi frasi sconnesse e stringendo sempre più forte il collo. Io non riuscivo nemmeno a muovermi ed ero paralizzata dalla paura. Mi aveva preso al collo e spinto contro il muro con le mie spalle e da li non riuscivo a muovermi e nemmeno riuscivo a fare qualcosa per liberarmi. IM 1 era completamente fuori di testa, aveva gli occhi spiritati e mentre mi stringeva il collo mi gridava contro “IO TI AMMAZZO, IO TI AMMAZZO”.
Poi, improvvisamente lasciava la presa ed io riuscivo a fuggire chiudendomi in bagno.
Subito dopo suonavano al campanello ed io rimanevo in bagno nascosta. Ero senza mutande e solo con una magliettina addosso. Ero terrorizzata e sono uscita dal bagno, vedendo mia madre (ndr. la madre vive nello stesso palazzo) e degli agenti di Polizia e c’era anche un dottore. Io non so dire chi li abbia avvisati, ma credo sia stata mia madre.
Fatto sta che non ricordo perché, sugli avvenimenti di quel momento sono confusa, la polizia cercava di ammanettarmi ed io gridavo loro che mi stavano facendo male e ricordo che ad un dato momento ho anche sputato verso i poliziotti. Di questo me ne rammarico e chiedo scusa in quanto non sapevo cosa stesse succedendo ed io ero terrorizzata e non capivo perché ce l’avessero con me che ero la vittima.
[…] Comunque sia sono stata caricata sull’ambulanza e portata in ospedale e solo lì, dopo essermi calmata, sono riuscita a raccontare ad un medico che IM 1 mi aveva tentato di uccidere. A quel momento sono stata sottoposta a degli esami in cui è emerso che avevo la frattura di un ossicino nella trachea […]
Io ero però in uno stato pietoso e non riuscivo a parlare. Onestamente devo ammettere che la sera dei fatti ho usato della marijuana fumandola e anche dei medicamenti che assumo regolarmente (metadone e altri) e non ricordo se ho usato cocaina quella sera. Non mi pare di averla usata quella sera, ma ne ho usata nei giorni precedenti con IM 1.
Ho invece bevuto con IM 1 del nocino ed io non sopporto i superalcolici.
[…] Per continuare posso dire che quella sera è stata la sera in cui IM 1 ha superato il limite, avevo preso diverse volte botte da lui negli anni precedenti, mai denunciando la situazione, ed era già successo che mi afferrasse per il collo, ma mai aveva stretto in maniera tanto forte e mai ero svenuta durante un suo pestaggio […] Sembrerà assurdo ma sono contenta che strangolandomi mi abbia ferito in maniera seria così ci sono le prove che ciò che dico non sono bugie.[…] Posso dire che ancora oggi ho dei dolori alla gola e faccio fatica a parlare.”
(VI PG 27.09.2017, p. 3-5, allegato 5 ad AI 7).
Interrogata il 30 ottobre 2017 dal PP, la stessa ha potuto nuovamente precisare e ribadire la dinamica dei fatti avvenuti quella sera, confermando sostanzialmente quanto già dichiarato in Polizia:
" Quel giorno IM 1 è uscito verso mezzogiorno ed è tornato verso le 18.30. Io sono rimasta a casa tutto il giorno. Nel momento in cui sono uscita a comperare le sigarette al bar vicino, lui è rientrato in casa e non trovandomi mi ha chiamata […]. Sono arrivata a casa, lui si trovava in cucina e gli ho detto […] “E tu? Scommetto che sei stato con la __________ e non provare a mentirmi perché lo so.” […] è iniziata la discussione fra me e IM 1 […]. Inoltre aveva pure assunto del Focalin, datogli da __________. In quel momento mi sono trattenuta ricordandomi […] di non parlargli dei messaggi che avevo letto sul cellulare trovato. […] poi sono sbottata, […] dicendogli che avevo letto i suoi sms […] si capiva che tra loro due c’era del sentimento. […] lui ha dato fuori di testa, negando l’evidenza. […] ha perso la pazienza colpendomi con pugni e pedate in tutto il corpo. Mi ha pure spintonata e mi ha sbattuto la testa contro il muro. […] avevo paura a reagire. L’unica mia reazione è stata quella di sputargli addosso e di cercare di scappare, senza riuscirci. […] quella sera non ce l’ho fatta a fuggire in un’altra stanza. Le volte precedenti avevo capito che […] riesco a calmarlo. Anche quella sera ce l’ho fatta, ma poi abbiamo ripreso a litigare.
ADR che quella sera ricordo bene che IM 1 mi ha strangolato forte 3 volte. La terza volta mi ha alzata di peso prendendomi per il collo, facendomi sedere sul lavandino della cucina, mentre continuava a stringere. Io dopo quel fatto non ho più ricordi: mi sono ripresa quando mi trovavo a terra con lui che mi toccava con i piedi come se fossi un peso morto. Ricordo il sapore del sangue in bocca e anche nel naso. Pensando successivamente a quanto mi aveva detto mia madre e meglio del fatto che quando è arrivata la polizia io fossi completamente nuda, credo che, quando mi sono ridestata, io sia andata in bagno per lavarmi, per togliermi di dosso il sangue. […] mi sono pure ricordata del fatto che appena mi sono ripresa dallo svenimento io sono rimasta a terra facendo finta di essere ancora svenuta; in quel momento ho sentito la porta chiudersi e ho dedotto che IM 1 fosse andato da mia madre a raccontare la “solita storiella”. Dico questo perché anche quando mi aveva colpito con la scopa era andato da mia madre (ndr. punto seguente dell’AA). […] Sono certa che mi ero lavata perché avevo i capelli bagnati ed ero pulita in volto. […] io ricordo che ero nuda e qualcuno dei condomini mi ha messo una maglietta. […] ADR che quando lui mi strangolava io cercavo di allontanarlo, di prenderlo agli avambracci, ma senza riuscirci.
[…] Mi si dice che nel verbale di polizia ho dichiarato: “dopo qualche minuto ha ripreso a picchiarmi con “pugni e mi spingeva violentemente all’indietro ed io cadendo andavo a battere la testa a terra, perdendo i sensi”.
Io non so come io sia finita a terra.
ADR che è vero che in uno dei momenti di calma abbiamo bevuto un nocino. Non ricordo però quando […].
ADR che come già detto l’ultimo strangolamento è stato quello più forte; non riuscivo a urlare e neppure a respirare. Secondo me è a causa di questo che ho perso i sensi, ritrovandomi a terra.”
(VI PP 30.10.2017, p. 11-13, AI 44).
L’AP ACPR 1 è stata nuovamente interrogata dal PP l’8 novembre 2017. Nel corso di detto interrogatorio ha ripercorso la giornata del 25 settembre e ha potuto ancora una volta raccontare la dinamica dei fatti avvenuti quella sera, aggiungendo di aver provocato l’uomo e di aver voluto, per una volta, tenergli testa, alzando anche lei le mani tirandogli, segnatamente, degli schiaffi. Confrontata con le dichiarazioni dell’uomo, il quale (come vedremo di seguito) ha negato di averla mai presa per il collo, la donna ha espresso sorpresa e anche un certo timore:
" […] In serata, non ricordo bene quando, forse verso le 19.00/19.30, sono uscita in uno dei bar vicino a casa a comperare le sigarette e in quel momento lui mi ha chiamato al telefono, non trovandomi in casa al suo rientro. Al telefono mi ha aggredito verbalmente “dove sei stata, cosa hai fatto, ecc.”. Già al telefono mi ero accorta che IM 1 era strano […], più aggressivo del solito.
Entrata in casa, mi ha assalito dicendomi “Dove sei stata? Con quale uomo?” ed io gli ho subito risposto che ero andata a prendere le sigarette […] Ho poi aggiunto: “Piuttosto tu dove sei stato da mezzogiorno fino adesso, 7 ore?... non mentire perché so che sei stato con lei”, intendo la __________, Lui ha confermato dicendomi che era vero, […] aggiungendo che avevano bevuto […] del gin. […] Io non volevo dargli la soddisfazione di farmi vedere piangere, cercavo di farmi forza […].
Ricordo che non abbiamo cenato, lui è andato nel suo studio a fare le sue cose […]. Quando lui era in studio di sicuro si è sentito con __________ […] verso le 20.30 ha cominciato ad urlare verso di me, dicendo che io mi sono permessa di entrare a vedere le sue cose private nell’iPad o nel computer.
ADR. che il cellulare di IM 1 […] che abbiamo trovato nell’auto della mamma, io gliel’ho ridato la sera in cui lui mi ha picchiato, senza dirgli inizialmente in merito ai messaggi che avevo letto […]. Ricordo di aver letto un messaggio dove lui chiamava __________ “ciccina” e da quello che scriveva percepivo che lui era ancora invaghito di lei. […] E’ quindi tornato nel suo studio […]. Ad un certo punto è uscito dallo studio e ha cominciato a tessere le lodi di __________ dicendo che era una poverina […]. Abbiamo avuto una discussione che poi però si è calmata lì. Quella sera è trascorsa così, un po’ discutendo animatamente ed un po’ stando in silenzio. Devo dire che neanch’io ero un agnellino ed ho alzato i toni […]. Nel frattempo io credo che lui continuasse a messaggiarsi con lei.
[…] Ad un certo punto non ci ho più visto […] gli ho detto che avevo letto alcuni suoi messaggi di quella sera […]. Mi ricordo che la chiamava ciccina, […] Ho pure fatto le foto di quei messaggi con il mio cellulare Iphone6 (ndr. Allegati 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5). […] ho cercato di fargli capire che se lui amava __________ non poteva avere anche me; gliel’ho detto con calma. Lui ha dato fuori dicendo che non l’amava […]. Io gli ho detto che sapevo che era andato anche a letto con lei […]. A questa mia esternazione lui si è arrabbiato tantissimo, è uscito totalmente di gangheri, non l’avevo mai visto così. IM 1 ha anche tirato giù i pantaloni dicendomi “vieni a vedere” […].IM 1 mi ha detto di non azzardarmi più a dire una cosa del genere, prima di ritornare nello studio.
[…] ad un certo momento uscendo dallo studio era imbestialito, io invece di calmarlo “gli sono andata dietro”, cosa che lo ha fatto ancora di più arrabbiare. […] ad un certo punto l’ho tacciata di puttana e troia e lui mi ha detto che mi avrebbe denunciato […] gli ho riso in faccia. Lui si è avvicinato e mi ha preso di peso dai vestiti all’altezza del petto, tirandomi su dal divano e dicendomi “se la chiami ancora puttana io ti denuncio” […] pensava che io come al solito mi mettessi “a cuccia” e credo non si aspettasse la mia reazione […] invece ho deciso di reagire.
Mi ha tirato delle sberle e io l’ho spinto dicendomi di lasciarmi stare. Lui ha ripreso asserendo “tu non ci conosci” parlando di lui e di lei. [...] La prima volta che mi ha preso per il collo eravamo in corridoio e io mi trovavo contro la parete; quella volta non a stretto così forte, voleva solo spaventarmi. Io è vero continuavo a sfotterlo e a ridergli in faccia, ero stufo di sentire le lodi di __________. [...] C’è poi stata una tregua [...]. Probabilmente ho toccato un altro tasto riguardante __________ che lo ha fatto ancora arrabbiare, […]. Mi ha preso per il collo una seconda volta, sbattendomi contro il muro e tenendo la sua mano stretta al suo collo. Io non l’ho mai visto così arrabbiato, con gli occhi così spiritati. Io facevo fatica a respirare.
ADR che tutte e tre le volte mi ha preso per il collo con entrambe le sue mani.
Quando mi hai lasciato il collo, ha visto che io mi sono spaventata e piangevo. Non so da dove ha tirato fuori un nocino; ha riempito un bicchiere tipo quelli per l’acqua più o meno per metà. Io pensavo che fosse vino perché lui aveva detto così e visto che io ho iniziato a berlo adagio, lui ha dato un colpo al bicchiere facendomelo ingoiare tutto in un sorso, facendo loro rovesciare anche in parte addosso. [...]
Io continuavo a prendere per i fondelli __________ e lui si arrabbiava sempre di più. È quindi arrivato a prendermi per il collo di peso, Alzandomi e facendomi sedere sull’angolo del piano della cucina, continuando a stringere il collo. E a quel momento che credo di aver perso i sensi perché poi mi sono ridestata a terra davanti al camino […] ADR che mi sono resa conto che la terza volta mi ha stretto così forte che ho pensato di morire. Non riuscivo ad urlare e neppure a respirare. Ho pensato “stavolta non mi ripiglio più“.
ADR che tra il primo e il secondo afferramento al collo io mi sono avvicinata a lui mentre si trovava nel suo studio piegato verso la cassettiera [...].
A quel momento mi è aumentato il nervoso e quando lui si è girato verso di me gli ho tirato un ceffone che lo ha colpito sulla guancia. […] ha reagito urlandomi di essere pazza perché gli avevo lesionato un timpano e che __________.
ADR che quando io prendevo per i fondelli __________ lui mi minacciava dicendomi “ti ammazzo” aggiungendo “e non faccio un giorno di galera perché non sono carcerabile”.
Quando mi sono destata ho già detto di essere rimasta ferma e immobile, cercando di neanche di respirare. Lui mi ha dato un colpo con i piedi sul corpo e l’ho sentito allontanarsi. Quando sentito la porta chiudersi mi sono alzata e sono andata in bagno a lavarmi. Sentivo il sangue in bocca. Visto che quando sono arrivate la polizia e l’ambulanza io mi trovavo nuda perché così mi ha detto mia mamma, deduco che mi ero fatta una doccia e mi ero sciacquata.
Mi si dice che IM 1 nega di avermi colpito con pugni pedate ed asserito di aver semplicemente tentato di intervenire nel mentre io cercavo di farmi male tagliarmi con dei coltelli e poi strangolarmi.
È brutto sentire queste cose e mi fa male. Come posso essermi rotta da sola la vertebra del collo? Io mi taglio questo è vero e mostre presenti quello che mi sono fatta di recente dopo aver sentito la madre di IM 1 che mi diceva che il 2 dicembre sarebbe uscito di prigione io sono terrorizzata, così come lo è mia mamma.[…] è falso.[...] Io speravo che lui raccontasse un po’ quello che era capitato, anche se aggiungendo particolari falsi. […] ADR che ribadisco di avergli dato unicamente una sberla. […] mi fa molto male sentire che IM 1 ha raccontato che ho consumato cocaina in vena. Ho paura degli aghi; quella sera non ho consumato cocaina, l’ho fatto il giorno prima. [...] Io mi faccio male, è vero mi taglio, non lo faccio perché tento il suicidio ma perché voglio farmi male. Mi sembra che in questo modo la mia ansia diminuisca. [...]”
(VI PP 08.11.2017, p. 7, AI 57).
Nel lungo verbale di confronto del 16 febbraio 2018 (videoregistrato, trascrizione agli atti), l’AP ACPR 1 ha ribadito di non essersi mai autoinflitta le lesioni al collo e ha sostenuto l’assurdità di una simile versione, pur ammettendo di farsi spesso del male da sola e di aver, quella sera, ripetutamente provocato l’imputato a causa della sua gelosia verso __________. Ha pure affermato di essere stata consapevole che nel nocino offertole dall’imputato, l’uomo vi aveva sciolto delle pastiglie allo scopo di calmarla. In generale, per ciò che attiene ai fatti, ha così dichiarato:
" […] lesioni così, tre TAC mi hanno fatto, ho… ho delle lesioni… io devo essere operata al collo, […] come avrei fatto da sola? […] io gli lancio cose, è vero… però non gli lancio i coltelli… […] io gli dicevo ma perché non ammetti che questa ragazza sta di nuovo cercando di mettere zizzania fra di noi? E lui “no, non è vero, no, non è vero.” […] non gli ho dato calci, non gli ho dato… io di certo non l’ho strozzato… lui avrà stretto finché ho perso i sensi io non lo so… […] avevo dentro nel naso e non so in gola del sangue…[…] avevo paura che mi uccidesse che finisse lavoro.[…] mi prendeva con i piedi… contro di me per vedere se… se ero morta… svenuta che cazzo ne so… poi è andato su da mia madre a raccontargli la sua barzelletta, che io sono impazzita che ho fatto tutta da sola e tutto questo per liberare la casa e poter farsi… l’ha scritto no… finalmente mi sono liberata di lei…[…] che io mi sia fatta male con i soliti tagli di coltello e con i soliti… taglierino… un taglierino… preso in mano? Si mi pare di si… che abbia fatto quello non lo metto in dubbio… ho tentato di tagliarmi si… per fargli capire quanto stavo male… era per fargli paura… […] mi sono data un paio di sberle si… capirai che male mi potevo fare… ma come diavolo faccio a strangolarmi?
[…] per il collo non era la prima volta che mi prendeva… in diverse occasioni anche in precedenza, ma mai così… 3 o 4… presa per il collo… quante volte?... tre… l’ultima volta.. in cucina e ne sono sicura… mi ha addirittura sollevato per il collo tenendomi con due mani, mi ha messo sulla… dove c’è qua c’è la finestra… e poi sono arrivata sul pavimento […] davanti al camino… lui avrà stretto finché ho perso i sensi…
[…] e poi lui mi ha detto tu a me non mi lasci, io non me ne vado e se ti vuoi lasciare tu mi lasci in quattr’assi, cioè in una bara e basta…[…] quando lui mi teneva… quando lui mi ha detto… l’ultima… l’ultima volta io ti ammazzo, ti ammazzo…[…] mi ha fatto anche così, cioè nel senso bevilo cioè bevilo (ndr. il nocino)… io sapevo che c’erano dentro anche le pastiglie… […] voleva farmi calmare, pensavo che era per quello non pensavo che si era messo già d’accordo con la __________ di eliminarmi e portarmi… farmi portare via, non di eliminarmi…uccidermi, ma di farmi mettere alla neuro…”.
(Trascrizione verbale di confronto 07.12.2017, AI 82; VI PP 16.02.2018, p. 4-7, AI 113).
In merito allo stato psico-fisico dell’AP ACPR 1 la sera dei fatti, si richiamano le analisi di laboratorio effettuate sui campioni prelevati il 26 settembre 2017 al momento del suo ricovero, dai quali risulta uno stato di coscienza alterato dalla presenza di sostanze stupefacenti, di medicamenti e di alcool, e meglio:
Benzodiazepine positivo
Cocaina positivo
Tetraidrocannabinolo positivo
Morfina/Oppiacei positivo
Metadone positivo
Alcolemia 0.66 g/L
(AI 58).
Circostanza confermata dalla stessa ACPR 1 che ha dichiarato:
" […] avevo usato la coca il giorno prima eh… poi se mi dice che usa… eh… mescolavamo l’eroina alla cocaina, la tiravamo di naso, quindi ero piena.[…] Io prendo medicamenti, benzodiazepine e metadone.[…] consumavamo assieme poi trascendevamo…”
(Trascrizione verbale di confronto 07.12.2017, p. 34-35 plico 1, AI 82)
In merito alle lesioni subite dall’AP ACPR 1 a seguito della lite, queste sono state confermate da diversi rapporti medici, come di seguito:
" Dislocazione mesiale del corno superiore della cartilagine tiroidea a sinistra (strangolamento?).”
(AI 4)
" […] dislocazione mesiale del corno superiore della cartilagine tiroidea a sinistra […]; edema della glottide su dislocazione della cartilagine tiroidea a sinistra […] escoriazioni a livello del collo […] ematomi ed escoriazioni multiple a livello dell’arto superiore e della spalla di sinistra […] dolori diffusi alla palpazione; a livello dell’arto superiore sx, ematoma a livello del terzo distale del braccio” e ancora “dislocazione mesiale del corno superiore della cartilagine tiroidea a sinistra compatibile con tentativo di strangolamento. […] aggressione che, in base a queste valutazioni, risulta essere di entità grave e non banale.”
(Allegato 3 al rapporto di arresto provvisorio 28.09.2017, AI 7)
E ancora dalla relazione medico legale della dr.ssa __________ del 29 settembre 2017:
" Alla visita medico legale la donna presenta, di rilevante, alcune lesioni ecchimotiche in regione mandibolare/latero-cervicale destra, con algia alla palpitazione e alla deglutizione; la TC evidenzia sottostante frattura del corno della cartilagine tracheale e consensuale edema della glottide.
La donna presenta, inoltre, alcune lesioni ecchimotiche, prevalentemente agli arti superiori, di differente cronologia e riferibili a traumi subiti in differenti momenti. […] alcune risultino suggestive per afferramenti agli arti. Sono poi presenti aspecifiche e superficiali lesioni escoriative in regione dorsale.
Sono poi presenti, agli avambracci, lesioni da taglio e da ustione riferibili a gesti autolesionistici”.
(AI 37).
Assunta a verbale dal PP un mese dopo i fatti, il 30 ottobre 2017, per ciò che attiene le lesioni subite, l’AP ACPR 1 ha confermato di avere ancora forti bruciori alla gola e difficoltà nella tonalità della voce. Stanti le sue dichiarazioni, non è ancora chiaro se debba essere eseguito un intervento chirurgico per la lesione alla trachea (VI PP 30.10.2017, p. 3, AI 44).
Riassumendo, stanti le dichiarazioni dell’AP, che sono poi sostanzialmente state riprese nel testo dell’atto d’accusa, l’imputato quella notte, durante una delle solite liti a causa della di lei gelosia verso la __________, sarebbe andato in escandescenze, iniziando a colpirla con pugni e calci per poi strangolarla una prima volta, impedendole di gridare e soffocandola per alcuni secondi. Avrebbe poi lasciato la presa, continuando a percuotere la donna con pugni e calci, fino a spingerla e farla cadere a terra. A seguito della caduta, l’AP ACPR 1 avrebbe sbattuto la testa, perdendo i sensi.
Ripresasi, l’imputato l’avrebbe nuovamente colpita con calci e pugni, per poi strangolarla una seconda volta, impedendole completamente di respirare, sino a farle quasi perdere i sensi e procurandole forti dolori alla gola. Circa un’ora più tardi, sempre mossa da gelosia, l’AP avrebbe sferrato una sberla all’imputato, il quale reagì, strangolandola ancora, ingiuriandola e minacciandola di morte. In questa occasione, l’imputato avrebbe immobilizzato la vittima contro la parete, stringendole la gola con ancora più forza. Una volta liberatasi, l’AP ACPR 1 si sarebbe rinchiusa in bagno in attesa dei soccorsi.
La versione della vittima si è leggermente modificata nel tempo a favore dell’imputato, su alcuni dettagli quali ad esempio calci, sberle o minacce, ma è sempre restata costante sul numero degli strangolamenti.
b) La versione dell’imputato IM 1
L’imputato ha negato per tutta l’inchiesta, dibattimento compreso, quanto riportato dalla vittima. Egli ha dichiarato che quanto accaduto quella sera non era di fatto sua responsabilità e che non vi erano mai stati problemi nel loro rapporto. Ha giustificato l’uso della forza come motivo per cercare di trattenere la donna dall’autoinfliggersi delle ferite, affermando che quella riscontrata al collo è stata autoinflitta dalla ACPR 1 con una manovra volontaria di strangolamento su di sé, come atto dimostrativo.
Così l’imputato, durante il suo primo verbale d’interrogatorio dinanzi alla Polizia, il 28 settembre 2017:
" […] ho passato la giornata a casa e al domicilio vi era anche la mia compagna ACPR 1. Durante la serata ACPR 1, come ogni giorno d’altronde, ha iniziato ad accusarmi di una relazione con __________ […] ha iniziato la sua sceneggiata e ha cominciato a colpirsi con degli schiaffi violenti al volto, ha dato anche una testata contro il muro ed ha iniziato anche a colpirsi alla testa con un phon e anche con dei coltelli ad auto lesionarsi le braccia.
[…] quando l’avevo vista con il coltello in mano, come spesso faceva, sono intervenuto bloccandola, abbracciandola da dietro e bloccandole le braccia per evitare che si ferisse.
Sono riuscito a farle lasciare il coltello ed a quel momento ho allentato la presa.
ACPR 1, passati 5 minuti ha ricominciato a sclerare ed era in uno stato di psicosi, era, infatti, da diversi giorni che non dormiva, ha ricominciato la sua sceneggiata, colpendosi ancora con schiaffi, strappandosi i capelli e ancora una volta andava in cucina a prendere un coltello per auto lesionarsi.
A quel momento intervenivo una seconda volta, ed anche in questo caso la bloccavo, mi pare tenendole i polsi, visto che ACPR 1 afferrava con le mani la lama del coltello ed io per evitare che si tagliasse le bloccavo i polsi e facevo pressione sui tendini del polso per farle mollare la presa del coltello ed evitare così che si ferisse da sola.
[…] Dopo averla per l’ennesima volta “disarmata” ACPR 1 stava tranquilla qualche minuto, come spesso fa, per poi ricominciare con la sceneggiata. Questa volta, per la prima volta, prendeva un coltello e cominciava a cercare di ferirsi al collo con la lama nel gesto di tagliarsi la gola.
Anche in quel caso sono intervenuto bloccandola, anche in questo caso ero di fronte a lei e le bloccavo, non ricordo se le ho afferrato i polsi o le braccia, nell’intento di evitare che si ferisse da sola o di farle male io in maniera accidentale.
Una volta che sono riuscito a togliere l’ennesimo coltello dalle mani, ACPR 1, dopo qualche attimo di tranquillità, usciva in balcone salendo sul divisorio che si trova al centro della terrazza, dove di fatto vi è lo spazio per eventuali piante, ma dove non esiste una ringhiera di protezione per evitare di cadere di sotto.
A quel momento mi spaventavo ancora di più e mentre andavo verso di lei ACPR 1 cadeva all’indietro, fortunatamente in direzione della vasca dove vi cadeva. Io la prendevo per le mani e la facevo rialzare tirandola verso di me, l’abbracciavo e così facendo la trascinavo sulla terrazza. Preciso che quando l’ho abbracciata eravamo l’uno in faccia all’altro.
A quel momento ACPR 1 si tranquillizzava ed io mi recavo, da solo, nel mio studio […]. Una volta all’interno dello studio telefonavo alla madre dicendole che ACPR 1 era fuori controllo e le chiedevo se sentiva la figlia, essendo che la madre abita al piano superiore, in quanto ACPR 1 era in cucina che gridava frasi sconnesse.
La madre mi diceva che chiamava lei i soccorsi ed io riappendevo il telefono, anche perché sentivo ACPR 1 che gridando si stava avvicinando allo studio dove mi trovavo e io volevo evitare che mi vedesse telefonare e che mi sentisse dire alla madre che era “fuori controllo”, per paura che scappasse o facesse una qualche stupidata.
Posso anche dire che ACPR 1 negli ultimi periodi ha avuto dei comportamenti sopra le righe, arrivando spesso ad infierirsi lesioni alle braccia, alla gola con lame o sigarette, spegnendosele addosso. Ricordo che io l’aveva avvisata che se avesse continuato con quel comportamento […] l’avrei fatta internare […]. Poco dopo giungeva la Polizia […] e quasi subito la Croce Verde che fatica a riuscire a bloccare ACPR 1 […] cercavo di calmare ACPR 1 parlandone e dicendole di stare tranquilla e collaborare che era per il suo bene. […].
Da parte mia posso dire che per quanto attiene alla lettura degli SMS questo corrisponde al vero, per il resto sono falsità […] È falso che io abbia aggredito ACPR 1 come pure è falso che io l’avrei strangolata. […] […] posso solo dire che ACPR 1 si è causata da sola le ferite, anche quelle alla gola, strangolandosi da sola e mentre lo faceva dopo che mi aveva gridato che si sarebbe uccisa. […] Io mi trovavo in cucina e ad un dato momento la vedevo dare una testata al muro e un forte tonfo e subito dopo cadeva a terra svenuta. Io allora la schiaffeggiavo leggermente sul viso per farla riprendere ed una volta che si riprendeva l’aiutavo a rialzarsi. Non mi sono scusato con lei, visto che non ho fatto nulla di cui avrei dovuto scusarmi. Ha fatto tutto lei da sola.[…]
[…] Il nocino glielo avevo dato, dopo aver parlato con sua madre e le avevo detto che provavo a sciogliere un paio di pastiglie nel nocino, pastiglie per dormire, con l’intento di farla calmare e ACPR 1 ha effettivamente bevuto questo nocino, senza però avere l’effetto desiderato.
Le sberle che dice ACPR 1 non era una ma erano due e me le aveva date una su un orecchio e l’altra sull’altro. Io non la minacciavo ma le dicevo che l’avrei denunciata in quanto __________ e questo era avvenuto però prima, in due momenti diversi e non come raccontato da lei. Lo strangolamento, continuerò a dirlo, non c’è mai stato in nessun momento.
È vero che è andata in bagno, ma non per scappare da me, ma per iniettarsi della cocaina per via endovenosa. Questo succedeva non poco prima dell’arrivo della Polizia, ma almeno un’ora prima. Questa dose di cocaina se l’era iniettata prima ancora che io sentissi la madre e che le dessi da bere il nocino con le pastiglie, che erano di STILNOX (sonnifero).
Per quanto attiene all’ambulanza e della Polizia posso dirvi che sono arrivati in quanto io ho chiamato sua madre chiedendole di aiutarmi e di chiamare qualcuno per cercare di tranquillizzare ACPR 1 […].”
(VI PG 28.09.2017, p. 4-7, allegato 8 ad AI 7).
Il giorno seguente, assunto a verbale dal PP, l’imputato ha mantenuto la sua versione dei fatti, completamente diversa da quella rilasciata dalla compagna:
" ADR che quel giorno io sono rimasto a casa. […] ACPR 1 anche lei è stata a casa tutto il giorno. […] Il clima in casa era sereno. […] Era da un paio di giorni che ACPR 1 non dormiva e ha consumato tanta cocaina. […] Io mi stavo preoccupando perché era arrivata al punto di fumarsi una pallina intera. […] ACPR 1 consumava dosi consistenti di cocaina e capitava che dopo un attimo neppure si ricordava che ne aveva già consumata.
ADR che io quel giorno avevo consumato pochissimo, nel senso che al massimo ho fumato un po’ di cocaina. Anche eroina, stimo uno 0,3 grammi nel corso della giornata. Quel giorno ho assunto Retalin, l’anfetamina contro l’iperattività.[…] non ho bevuto alcool.
ADR che ACPR 1 quel giorno ha bevuto dell’alcool, credo del whiskey, non so riferire quanto.
Mi viene chiesto di riferire quando e per quale motivo è iniziata la lite fra me e ACPR 1.
ACPR 1 ad un certo momento, in serata, ha iniziato a tirar fuori l’argomento __________. Io ho cercato di farle capire, come sempre, che non aveva motivo di preoccuparsi, ma non riuscivo a convincerla. ACPR 1 ha iniziato a tirar fuori che aveva le foto dei messaggi […]si trattava di messaggi di due settimane prima. […] è andata sempre più in delirio, fino al punto di darsi delle sberle, di picchiare la testa contro il muro e di auto lesionarsi con il coltello.
Mi viene chiesto di riferire come ho reagito io quando ho visto che ACPR 1 stava andando fuori di testa.
Io mi sono preoccupato molto, soprattutto quando ad un certo momento ACPR 1 è andata sul balcone, è salita sul divisorio che separa i due balconi, si è seduta sul bordo e poi è caduta all’indietro all’interno della fioriera. A quel punto l’ho tirata in su per le mani e poi l’ho abbracciata per avvicinarla a me e portarla in casa. Dopodiché ho chiamato al telefono sua madre, dicendole “io provo a metterle due pastiglie di STILNOX nel nocino per mandarla a dormire”. […] ma non ha sortito alcun effetto.
[…] ha continuato a dar fuori di testa, finché non è arrivata la Polizia. Mentre io mi trovavo al telefono con sua mamma, ACPR 1 si trovava in cucina e io ero chiuso nel mio studio. Io chiedevo a sua mamma se sentiva sua figlia dalla cucina e lei mi diceva di sì. Poi quando mi è sembrato che ACPR 1 stesse arrivando da me, avvicinandosi, ho interrotto la conversazione con sua madre. Dopo la telefonata, come detto, ho dato il nocino a ACPR 1.
ADR che ACPR 1 quella sera si è colpita anche con l’asciugacapelli. Questa cosa è successa prima che uscisse in balcone e prima del nocino. Mentre lei si faceva del male, diceva “io mi ammazzo”. Credo che il motivo fosse sempre riconducibile a __________.
ADR che quella sera l’ho vista prendere in mano un coltello, stimo, circa 8 volte. Io ogni volta mi avvicinavo e glielo toglievo di mano. A un certo punto si è messa anche il coltello alla gola, infatti aveva anche dei segni lasciati dalla punta del coltello.
ADR che si trattava di coltelli che si usano in cucina, di varie misure […]. Ad un certo punto, sempre quella sera, ha tirato fuori anche la mannaia perché l’ho vista sul balcone della cucina.
ADR che l’intera scena sarà durata qualche ora, periodo in cui io comunque andavo e venivo dal mio studio dove ero intento a __________. […] Mi viene chiesto se ACPR 1 ha mai perso i sensi […] Mentre io mi trovavo in cucina, ho vista ACPR 1 tirare una testata al muro, poi ho voltato lo sguardo giusto quel due secondi e nel mentre ho sentito un tonfo, poi mi sono rigirato e l’ho vista immobile per terra. Lì mi sono spaventato, mi sono avvicinato e ho cercato di rinvenirla con dei piccoli schiaffetti.[…] Le mie azioni di forza si sono limitate a bloccare ACPR 1 nel suo auto lesionarsi.
Mi viene chiesto se quella sera ho picchiato ACPR 1.
No.
Mi viene chiesto se le ho dato almeno una sberla.
Sì, forse una sberla sì. Ma forse neanche quella. Nella confusione, anche quando ho dovuto bloccarla, l’ho dovuto fare di forza. ACPR 1 è comunque di costituzione robusta.
Mi viene chiesto se, ad un certo punto, l’ho presa per il collo.
No, per il collo no. Io non l’ho presa per il collo.
Mi viene chiesto se sono sicuro.
Io non ricordo di averla presa per il collo. Forse ho un vuoto di memoria, ma non mi ricordo. Mi ricordo che lei, ad un certo momento, si è presa da solo per il collo fino a che è diventata rossa. Sono andato io a levarle le mani dal collo, di forza.
Mi viene dunque detto che ho visto che il volto di ACPR 1 è diventato rosso, ad un certo momento.
Sì, l’ho visto e mi sono preoccupato. Mi sono avvicinato a lei e le ho tolto le mani dalla gola e poi è arrivata la polizia. Quest’ultimo episodio è avvenuto poco dopo il nocino e poco prima dell’arrivo della polizia.
ADR che ACPR 1 era vestita con una maglietta lunga. Non aveva le mutande. Capita che lei in casa giri così.
ADR che mentre si stringeva la gola con le mani non riusciva ad urlare. Non ce la faceva. Più che urlare cercava di dire qualcosa, tipo “io mi voglio ammazzare”.
ADR che ACPR 1 mi ha dato due sberle, in due tempi diversi, all’altezza delle orecchie, sia a destra sia a sinistra. Questo prima che lei uscisse sul balcone.
In entrambe le occasioni lei si trovava di fronte a me. Lei è destroide, di sicuro una sberla ma l’ha tirata sul mio orecchio sinistro, con la mia mano destra. Sono sicuro che l’altra sberla, ricevuto sull’orecchio destro, me l’ha inferto con il suo palmo sinistro. È la prima volta che capitava che mi tirasse una sberla con la mano sinistra.
Mi viene chiesto se ricordo che ad un certo momento ACPR 1, durante la lite, si è recata in bagno.
Rispondo di sì, lo ha fatto un attimo quando si è tranquillizzata. Io avevo capito che lei era andata in bagno per consumare cocaina in vena e le ho urlato “fai quello che vuoi” e lei ha fatto quello che doveva fare, ossia consumarsi cocaina, dopodiché ha ricominciato a sclerare.
Questa cosa è avvenuta prima della telefonata a sua madre e quindi prima che le dessi il nocino. Forse erano le 01.30 del mattino.”
(VI PP 29.09.2017, p. 10-13, AI 10).
La PP ha proceduto poi a sottoporre all’imputato le dichiarazioni rilasciate dall’AP ACPR 1; ciononostante, egli ha sempre mantenuto e ribadito la sua versione:
" Prendo atto delle seguenti dichiarazioni di ACPR 1 […]:
È tutto falso, a partire dal fatto che non sono rientrato alle 20.00; è vero che quella sera lei mi ha riferito dei messaggi, è vero che mi ha detto di averli pure fotografati, ma non è assolutamente vero che ho iniziato a colpirla con pugni e pedate in tutto il corpo.
L’interrogante mi dà lettura di quanto dichiarato da ACPR 1 in merito alla mia reazione quella sera, dopo che, a dire della donna, avevo perso il lume della ragione […]: “[…].”
Non è assolutamente vero che l’ho strangolata, lo ribadisco, è stata lei a strangolarsi. Non è vero neanche che lei mi ha graffiato, non l’ho mai presa per il collo, né quella sera né mai. È una cosa che non farei mai, è troppo pericoloso. Io ho due tenaglie al posto delle mani. Io cercavo di calmarla in tutti i modi, volevo portarla in clinica.
Mi viene chiesto per quale motivo non ho chiamato l’ambulanza, visto che volevo portarla in clinica.
Ho preferito contattare la madre e provare a vedere se riuscivamo a mandarla a dormire. Erano due giorni che dicevo a ACPR 1 che l’avrei mandata alla __________ per farla curare visto che in quei giorni era completamente fuori di testa con i suoi alti e bassi.
ACPR 1 ha proseguito […]: “[…]”
Io ricordo che dopo che lei si è messa le mani al collo mi ha detto che le faceva male. Dico anche all’interrogante che io non chiedo mai scusa, perché le parole le portano via il vento; sono i fatti che contano, non le parole.
Ora ricordo che, una o due volte, ho preso per il collo ACPR 1 unicamente nel tentativo di bloccarla affinché potessi toglierle il coltello: l’ho presa da dietro con il mio braccio destro attorno al suo collo mentre con la mia mano sinistra cercavo di toglierle il coltello. In questi frangenti non le ho messo la mano attorno al collo.
ADR che durante questa mia presa con il braccio al collo ACPR 1 sclerava, si dimenava, urlava, ma non faceva fatica a respirare. Ha fatto fatica a respirare quando si è messa lei le mani al collo.
ADR che io non le ho dato dei pugni sul corpo.
ADR che è vero, lei è caduta sulla schiena, picchiando la testa e perdendo i sensi per un attimo.
ADR che non ricordo che ACPR 1 sia caduta a terra un’ulteriore volta.
Sempre ACPR 1 ha dichiarato […]:
“(…).”
ADR che io non ho bevuto il nocino. È vero che ad un certo momento la situazione si è un po’ calmata e secondo me perché era riuscita a farsi “una pera”.
ADR che è vero che io le ho detto che avrebbe potuto lesionarmi un timpano quando mi ha dato le sberle […]. Non l’ho minacciata dicendole che l’avrei ammazzata ma le ho detto che l’avrei denunciata. Le avevo finanche detto che capivo le sue condizioni quindi che avrebbe potuto anche colpirmi, ma non sulle orecchie.
ADR che quando è intervenuta la polizia è vero che le manette sono state messe a ACPR 1. Lei era fuori di sé, io ero tranquillissimo. Era lei quella con gli occhi fuori dalle orbite.
ADR che io non ho visto ACPR 1 sputare addosso ai poliziotti.
ADR che io ai poliziotti ho chiesto se potevo prendere qualcosa per ACPR 1, per vestirsi. Non ho detto nulla di più, è stata la mamma di ACPR 1 a parlare con gli agenti. Io parlavo a ACPR 1 dicendole di stare tranquilla, di non fare innervosire la polizia e di collaborare. Ricordo di aver detto agli agenti di fare attenzione alla spalla di ACPR 1 che si era lussata tempo fa.
In merito al suo ricovero in Ospedale, ACPR 1 ha dichiarato […]: “(…) sono stata caricata sull’ambulanza e portata in ospedale e solo lì, dopo essermi calmata, sono riuscita a raccontare ad un medico che IM 1 mi aveva tentato di uccidere. A quel momento sono stata sottoposta a degli esami in cui è emerso che avevo la frattura di un ossicino nella trachea, non so esattamente che tipo di ossicino, mi veniva detto che erano lesioni tipiche di strangolamento e a quel momento chiamavano la polizia per spiegare l’accaduto.”
Ne prendo atto. Non posso essere stato io a causarle quella lesione.”
(VI PP 29.09.2017, p. 13-17, AI 10).
L’imputato, confrontato inoltre con i vari rapporti medici che hanno attestato le lesioni subite dalla vittima, si è limitato a prenderne atto e a riferire che non è stato lui a causarle o perlomeno non volontariamente (VI PP 29.09.2017, p. 17-18, AI 10).
Interrogato nuovamente dal PP il 13 novembre 2017, dopo essere ancora stato confrontato con alcune delle dichiarazioni dell’AP ACPR 1, l’imputato ha sempre sostenuto che la compagna avrebbe tenuto dei comportamenti eccessivi e che non fosse lucida, tanto che lui sarebbe intervenuto esclusivamente per tentare di calmarla:
" [...] È lei che si è presa a sberle, si è autostrangolata, si è tirata il phon in faccia, ha colpito con la testa il muro, è andata in bagno a farsi una pera. È svenuta dopo aver colpito la testa contro il muro.
Io l’ho presa in braccio dandole degli schiaffettini perché mi sono spaventato. Non mi sono allontanato da lei. Sono rimasto con lei fino a quando si è risvegliata. L’ho fatta sedere sul divano. Non so se continuava a fumarsi il crac; io sono andato nello studio a __________ ed ho chiamato la madre dicendole che ACPR 1 stava andando fuori di testa. Io le ho detto che provavo a farla dormire ma non avevo xanax e avevo solo una stilnox. Ma aveva tanta di quella cocaina e di RITALIN in corpo che la mia prova per mandarla a dormire, e meglio il nocino con lo stilnox non ha sortito alcun effetto.
[…] io quella sera non ero in contatto con __________. […] l’ho vista il giorno prima, sabato ed effettivamente ci siamo visti dalle 16.00 di pomeriggio alle 19.00, ma non di domenica. E gliel’ho detto che l’ho vista. […]
[…] Ribadisco che le avevo dato poco NOCINO ed anche io ne ho bevuto un po’. Quella sera lei era incontenibile e si è messa addirittura il coltello sotto la gola. Io mi sono spaventato molto per questa cosa altrimenti non avrei chiamato la madre.[…] ho visto ACPR 1 andare in bagno con la siringa in mano e la droga, cocaina e eroina e mi anche detto “vado a farmi una pera”.”
(VI PP 13.11.2017, p. 12 e 16, AI 60).
A verbale del 16 febbraio 2018, l’imputato ha precisato che la compagna si sarebbe auto-inferta le lesioni in quanto in preda ad uno stato di psicosi dovuto al consumo di stupefacenti:
" Voglio precisare che quando ho dichiarato che è possibile che uno si prenda per il collo da solo, mi riferivo non ad una persona normale, ma ad una persona che è in stato di psicosi. […]
In merito ai fatti del 26.09.2017 confermo che ACPR 1 è uscita più volte da casa quel giorno per acquistare cocaina. Confermo anche che quel giorno, come tutti gli altri, gli ho preparato io la cocaina. Come già detto la “cucinavo” con l’ammoniaca. […] Ho il ricordo preciso di lei che si prende a sberle quella notte, da una capocciata al muro, cade all’indietro nel vaso di fiori sul terrazzo, si colpisce in faccia due volte con l’asciugacapelli, si mette il coltello alla gola e si è pure presa per il collo da sola più volte, ma non so quante. […] secondo il mio ricordo posso dire che ACPR 1 non ha perso i sensi dopo essersi presa per il collo, è caduta a terra dopo un minuto circa dalla capocciata al muro. Eravamo in cucina ed è vero che è caduta andando a finire vicino al camino.”
(VI PP 16.02.2018, p. 13-14, AI 113).
Per quanto attiene a quest’ultima fattispecie e cioè allo svenimento dell’AP ACPR 1, l’imputato ha riferito di essere intervenuto in suo aiuto, come già dichiarato nei precedenti verbali:
" Quando ACPR 1 quella notte fatidica è caduta a terra dopo aver colpito la testa contro il muro, io pensavo che lei facesse finta. E’ possibile che l’abbia toccata dapprima con il piede per vedere se si muoveva, ma poi mi sono avvicinata a lei e le ho dato degli schiaffetti per vedere se stava bene, se respirava. Preciso che ACPR 1 non è caduta subito dopo aver picchiato la testa, sarà passato un minuto perché ci siamo ancora parlati e poi in un momento in cui ho voltato lo sguardo ho sentito il tonfo.”
(VI PP 16.02.2018, p. 12, AI 113).
In merito all’afferramento al collo, l’imputato ha dichiarato nel corso del verbale di confronto avuto con l’AP ACPR 1 il 7 dicembre 2017, di averla presa per il collo avvolgendole da tergo il suo avambraccio, sempre però nel tentativo di evitare che lei si autolesionasse con dei coltelli:
" […] lei era di schiena, io la prendevo con l’avambraccio… intorno al collo e con l’altro braccio gli facevo cadere il coltello anche picchiandogli la mano sul tavolo per fargli perdere il coltello dalle mani perché così almeno la potevo tenere e che lei non si ferisse da sola… non stretto da fargli male, giusto per tenerla.”
(Trascrizione 07.12.2017, p. 17 plico 2, AI 82).
E ancora, in un seguente verbale dinanzi al PP:
" Confermo di averla bloccata fisicamente quella notte con l’avambraccio, toccandole il petto e un po’ il collo, non posso ricordare l’esatta altezza. L’ho fatto per toglierle il coltello dalle mani, più volte”.
(VI PP 16.02.2018, p. 13, AI 113).
Di rilievo si richiamano qui le dichiarazioni rilasciate dall’imputato nel verbale di confronto del 10 gennaio 2018 avuto con la testimone __________, nel corso del quale, tra le altre cose, ha riferito della condizione psico-fisica in cui egli versava quella sera:
" Voglio aggiungere che il giorno dei fatti non avevo più Xanax […].
Questo per dire che quando non prendo le Xanax, ma anche ACPR 1, mi vengono le allucinazioni.
Se non ne prendo per 48 ore, cammino ad un metro di altezza; sono allucinato, mi sento come in un altro mondo, ho le pupille allargate. Io non sono mai rimasto senza Xanax per più di due giorni[…]a me creava allucinazione, vedevo puntini, le cose si muovono e sento i muscoli che si tendono, si contraggono […]
Mi viene chiesto se secondo me quel giorno mi trovavo in una condizione tale […] da avere allucinazioni.
Secondo me incominciavo ad avere “il manco”.
Mi viene chiesto se quel giorno in definitiva io mi trovassi in una condizione tale da non capire quello che stavo facendo.
No, non fino a questo punto. Io ho i miei ricordi.
(VI PP 10.01.2018, p. 10, AI 94).
E ancora, in merito ai consumi avuti quel giorno:
" […] il giorno del 25.09.2017 avrò consumato circa 1 grammo di cocaina, meno di 0.5 grammi di eroina e circa 10 past. di Ritaline da 10 mg. Quel giorno non ho consumato Focaline; il giorno precedente, al Parco __________ con __________, avrò consumato diverse Focaline ma non so dire quante esattamente, e abbiamo anche bevuto una bottiglia di Jägermeister da mezzo litro. Il 25.09.2017 non ho bevuto vino, ho bevuto poco nocino.
(VI PP 14.12.2017, p. 6, AI 78).
Interrogato inoltre a sapere se egli avesse riportato delle ferite causate quella sera dall’AP ACPR 1, l’imputato ha mostrato tutta una serie di segni, a suo dire causatigli dalla donna:
" Mostro all’interrogante le lesioni cagionatemi da ACPR 1:
Sul braccio destro, all’altezza del polso, mostro un ematoma con escoriazione; probabilmente è lei che mi ha graffiato prendendomi ai polsi.
Sul bicipite destro ci sono delle lesioni riconducibili secondo me a delle prese da parte di ACPR 1;
Sull’avambraccio sinistro vi sono pure lesioni riconducibili a prese e graffi;
Sul bicipite ci sono delle escoriazioni che ACPR 1 mi ha causato con le unghie;
Sul polpaccio sinistro, sotto il ginocchio, ho un ematoma esteso; mi ha dato un calcio e pure sulla gamba destra, causato anche da un calcio;
Avevo dei graffi anche sul volto, sempre causati dai colpi che ricevevo da ACPR 1;”
(VI PP 29.09.2017, p. 19, AI 10).
La visita medica legale effettuata dopo i fatti ha effettivamente evidenziato le seguenti lesioni:
" - al capo, in regione fronto-parietale sinistra, tenue escoriazione;
al volto, in regione della bozza frontale destra un’escoriazione superficiale e in frontale sinistra puntiforme escoriazione superficiale;
al torace, aree ecchimotico-escoriative di colorito variegato dal blu-violaceo al giallo-verdastro;
all’arto superiore destro, plurime aree ecchimotiche di colorito dal blu-violaceo al giallo-verdastro
all’arto superiore sinistro, plurime estese aree ecchimotiche
al dorso area ecchimotica tondeggiante
all’arto inferiore sinistro, in regione glutea, plurime aree ecchimotiche di colorito dal blu-violaceo al giallo-verdastro; nonché area ecchimotica di forma allungata sulla gamba […] plurime aree ecchimotiche a differente cronologia, estese a carico degli arti superiori (soprattutto a sinistra), del torace, del dorso (parte sinistra) e dell’arto inferiore sinistro nel contesto delle quali […] sono altresì osservabili circoscritte escoriazioni superficiali […] Le lesioni sopra descritte risultano genericamente compatibili per essere state prodotte con meccanismo contusivo, non meglio precisabile, anche in relazione al verosimile stato di alterazione psicofisica dei protagonisti […] Con specifico riferimento alle caratteristiche […] delle lesioni ecchimotico-escoriative osservate a carico degli arti superiori, le stesse risultano suggestive per essere state determinate a seguito di non meglio precisabili tentativi/manovre di afferramento da parte di terzi.
Le lesioni risultano tutte assolutamente superficiali […]”
(AI 56; VI PP 13.11.2017, p. 18-19, AI 60).
Dalle dichiarazioni dell’imputato è possibile accertare, grazie ai riscontri oggettivi agli atti, che, nel corso della lite avvenuta quella sera, entrambi hanno alzato le mani, prova ne sono le lesioni, seppur di lieve entità, riportate anche dal IM 1. Inoltre, entrambi erano sotto l’effetto di diverse sostanze stupefacenti, nonché di alcol (nocino). Ciò che costituisce uno dei pochi punti sul quale le dichiarazioni dei due combaciano. Con riferimento invece alla credibilità del suo racconto circa il fatto che la compagna si sarebbe strangolata da sola, si dirà di seguito.
c) Le dichiarazioni di __________ (madre della vittima)
__________, vivendo nell’appartamento sopra quello dove abitava la figlia ed il compagno, ha descritto quanto da lei inizialmente sentito e ciò a cui ha assistito la sera del 25-26 settembre 2017, dopo che le urla e gli schiamazzi l’hanno spinta ad intervenire.
Di quei concitati momenti, la madre della vittima ha riferito come il primo pensiero della figlia fu quello di raccontarle del presunto ritorno di fiamma tra il suo compagno e la __________, e solo giorni dopo entrò nel merito delle lesioni provocatele. Così nel primo verbale di Polizia del 28 settembre 2017:
" […] io ero a letto quando ho sentito litigare fortemente tra IM 1 e ACPR 1, sentivo urlare, correre avanti e indietro e sbattere le porte. Sono scesa per calmare la situazione […] Ho suonato il campanello e lei mi ha aperto la porta completamente nuda, mi mostrava il tablet e mi diceva che IM 1 era andato durante il corso del pomeriggio con la sua ex fiamma.
[…]era completamente fuori di testa[…] Abbiamo quindi deciso di chiamare l’ambulanza […] . Vista la situazione il 144 al telefono con mia sorella, ha deciso di fare intervenire anche la polizia.
Sul posto sono giunti una pattuglia e i soccorritori della croce verde.
Nonostante ci fosse la polizia mia figlia non si calmava e gli agenti hanno dovuto ammanettarla, i soccorritori le hanno iniettato un calmante. Quando la situazione si è poi quietata mia figlia è stata rivestita e portata via dall’ambulanza […] Mi viene chiesto se ACPR 1 ha specificato che tipo di violenze aveva subito […] non ricordo che lei mi abbia detto qualcosa del genere. Mi ha detto di essere stata presa alla gola da IM 1 durante il litigio solamente quando io sono andata al __________ a trovarla nei giorni seguenti, quando è stata portata per un accertamento medico alla gola. Prima di questo momento io non sapevo che era stata malmenata.”
(VI PG 28.09.2017, p. 4-5, allegato 7 ad AI 7).
Interrogata il 2 novembre 2017 dal PP in qualità di testimone, __________ ha ribadito quanto da lei visto, e quanto riferitole dalla figlia in un secondo momento. Inoltre, ha pure spiegato alcuni avvenimenti accaduti il giorno seguente i fatti, prima dell’arresto dell’imputato:
" […] avevo detto a ACPR 1 di non parlare con IM 1 di quei messaggi, ma di lasciare quietare le acque prima di parlarne. […] Perché avevo paura della reazione di IM 1 visto quanto già era capitato ad agosto. […] ho sentito i due litigare in modo pesante, sentivo urlare, correre avanti e indietro e sbattere le porte. Sono scesa. Ho suonato il campanello e ACPR 1 mi ha aperto la porta completamente nuda mostrandomi il tablet dicendo “guarda guarda qui se non è vero”. […] Mi viene chiesto se mia figlia mi ha raccontato quali sono state le violenze subite.
ACPR 1 mi aveva detto che IM 1 l’aveva presa per il collo e l’aveva alzata di peso; che lui le aveva dato uno spintone e lei è caduto a terra perdendo i sensi. Lui pensando che fosse morta, così mi ha detto lei, si è avvicinato a lei e le ha dato dei calci. Lei era sveglia ma non si muoveva. So che lui le ha dato ancora delle pedate.
ADR. che io non so se IM 1 l’ha presa per il collo più volte; quella sera io e mia sorella abbiamo chiamato l’ambulanza vista la situazione degenerata e “turbolenta”. Quelli dell’ambulanza […] hanno deciso loro di chiamare la polizia.
ADR. che io sono scesa per aspettare l’ambulanza ma è arrivata prima la polizia; quando ero sotto ho sentito un colpo, sentito anche dagli agenti di polizia. […]
ADR. che io non ho poi capito quale fosse l’origine del botto che avevo sentito. Quando solo risalita con gli addetti dell’ambulanza ho visto che la polizia aveva ammanettato mia figlia e lei era accasciata a terra nuda. Una delle inquiline del palazzo le ha messo una maglia e l’ha coperta.
Mi viene chiesto quali fossero le condizioni di IM 1 […]
Quando sono arrivata a casa di ACPR 1, mi ha aperto lei ed io sono rimasta sul pianerottolo. Non ho visto IM 1 […]. Quando sono risalita ho visto che IM 1 era in fondo al corridoio che parlava con la polizia; non so cosa abbia detto agli agenti. […] IM 1 dopo aver parlato con la polizia, circa una mezz’ora anche IM 1 è andato via con la polizia. In seguito IM 1, il lunedì è tornato a casa. […] In giornata l’ho poi visto, sono scesa ed ho suonato il campanello e lui mi ha detto che stava facendo le pulizie ed io gli ho chiesto se aveva panni da lavare.
Io ho voluto anche vedere fino a dove arrivava, con quale coraggio mi parlava. A guardare gli avrei tirato quattro legnate in testa, ma io non volevo causare altri problemi. […] io volevo entrare ma lui non mi ha lasciato chiudendo quasi la porta in faccia […] Da lì ho capito che c’era qualche cosa in casa che io non potevo vedere. Sicuramente c’era in giro droga. […]. Mi viene chiesto se IM 1 mi ha mai detto che voleva far ricoverare ACPR 1.
L’ultima volta mi ha detto “è meglio che sta giù un bel mese cosi si cura”. […]ADR. che quel giorno dopo aver sentito ACPR 1 sono andata da IM 1 […] io gli ho detto che avrei dovuto preparare i suoi effetti personali da portarle e lui mi ha risposto che l’avrebbe preparati lui. Io non sapevo cosa realmente fosse successo in particolare non sapevo ancora che lui aveva tentato di strangolare mia figlia; circostanza che mi è stata riferita da ACPR 1 solo in seguito. A quel momento gli ho finanche chiesto se voleva venire da lei, con me a portarle i vestiti.
E’ venuto quindi con me, abbiamo consegnato i vestiti ma siamo rimasti poco perché lei dormiva. Quando siamo ritornati poi io lui non l’ho più visto sino a quando è arrivata la polizia giudiziaria a prenderlo.
ADR. che io sono ritornata a trovarla il mercoledì o il giovedì […]. Quella seconda volta ACPR 1 mi ha detto che […] aveva una lesione al collo da afferramento e lei mi aveva confermato che IM 1 l’aveva presa per il collo, spostandole la tiroide.”
(VI PP 02.11.2017, p. 6-8, AI 53).
Confrontata in seguito con alcune dichiarazioni della figlia e dell’imputato, in particolare con riferimento al fatto che egli si sarebbe presentato a casa sua quella sera chiedendole di intervenire e pure che le avrebbe riferito, via telefono, che voleva calmare ACPR 1 dandole da bere un nocino col sonnifero, la madre ha negato di aver mai ricevuto una simile telefonata:
" Ora come ora non ricordo se lui sia venuto da me, ma ho ben presente che sono scesa perché avevo sentito tutto quel casino […] Una volta è vero che lui è venuto da me dicendomi “Vieni giù vieni giù, chiama l’ambulanza, tua figlia è fuori di testa.”, non so dire se era quella sera o la sera di agosto […] non mi sembra proprio che la sera/notte del 25.09.2017 IM 1 mi abbia telefonato.[…] quello che dice IM 1 è una frottola bella grossa. Lui non mi ha telefonato quella sera e men che meno mi ha detto che aveva messo un medicamento in un nocino. Tutte fandonie poi anche quando dice che mi ha chiamato facendomi ascoltare il casino che stava combinando ACPR 1. Non è assolutamente vero.”
(VI PP 02.11.2017, p. 9 e 10, AI 53).
Nel corso del verbale di confronto con l’imputato del 27 febbraio 2018, la testimone ha avuto modo di precisare di aver preso da sola l’iniziativa di contattare l’ambulanza, spaventata dal trambusto, e di non essere stata spinta in tal senso dall’imputato, come invece da questi riferito:
" […] ricordo di aver sentito il frastuono simile a quello capitato ad agosto, sentivo correre avanti e indietro e sbattere le porte. Il casino è continuato per più tempo ed io ho pensato “qui succede il finimondo”. Nel frattempo io e mia sorella abbiamo deciso di contattare l’ambulanza perché con quel casino sicuramente uno dei due non stava bene. […] avevo paura che potesse succedere qualcosa di grave a mia figlia. Gli operatori sanitari ricordo che mi avevano chiesto se la situazione fosse agitata ed io ho risposto di sì, […] hanno deciso di chiamare anche la polizia.
Io sono scesa e ho suonato il campanello di casa di ACPR 1 e IM 1. E’ venuta ad aprirmi ACPR 1, era in stato confusionale, aveva in mano un tablet e voleva mostrarmi dei messaggi di __________, […] era completamente nuda, in stato confusionale. IM 1 lo vedevo in fondo al corridoio e con lui non ho parlato quella notte. Subito dopo è arrivata la polizia e in seguito l’ambulanza.[…] Quando sono risalita ho visto mia figlia terra, ammanettata, con addosso una maglietta e una coperta. […] anche a quel momento, quando è intervenuta l’ambulanza, io non ho parlato con IM 1. Ricordo che lui parlava con la polizia.
Mi viene chiesto se IM 1 mi ha contattato al telefono quella notte e in caso affermativo cosa mi ha detto.
No, IM 1 non mi ha telefonato quella notte. Sono stati I rumori provenienti dal piano di sopra che mi hanno svegliato e hanno svegliato anche mia sorella […]. Parlando con lei, abbiamo poi deciso di contattare l’ambulanza.[…]
[…] ADR che ACPR 1 mi aveva raccontato che, sempre a causa di __________, avevano iniziato a litigare e che era stata presa per il collo e alzata di peso. Questo è quanto mi aveva detto lei. […] mi aveva detto che, ad un certo punto, aveva perso i sensi e che quando li aveva ripresi, era rimasta a terra facendo finta di non muoversi per vedere la reazione di IM 1.
ADR che ACPR 1 mi aveva detto che IM 1 l’aveva buttata a terra e le aveva dato anche dei calci. Non mi ha raccontato di altre violenze.
[…] Ricordo anche di aver sentito da ACPR 1, non so più quando, che IM 1 le aveva messo delle “pastiglie” di non so quale medicamento e/o stupefacente nel nocino e gliel’aveva fatto bere e per questo aveva pensato che voleva farla morire.
ADR che questi ultimi fatti in merito alle pastiglie nel nocino, credo che me li abbia riferiti e quando sono andata a trovarla in clinica, ma non so dire esattamente quando comunque nei giorni seguenti ai fatti.[…]
[…] io continuo a dire che non mi sembra proprio, o meglio non ricordo, che lui mi avesse chiamato al telefono quella notte/mattina.
ADR che io non ho contattato l’ambulanza perché era stato IM 1 a dirmi di chiamarla, l’ho fatto mia sponte, con mia sorella.”
(VI PP 27.02.2018, p. 6-9, AI 121).
L’imputato, dal canto suo, ha replicato mantenendo la sua versione, affermando di aver telefonato alla madre di ACPR 1 quella notte, dicendole che la figlia era in escandescenza e avrebbe quindi tentato di calmarla dandole un farmaco per farla dormire. Inoltre, con riferimento alla visita della di lei madre a casa sua il giorno dopo, egli ha dichiarato di non aver voluto farla entrare in casa in quanto si vergognava dello stato in cui versava l’appartamento (VI PP 27.02.2018, p. 8-10, AI 121).
Al dibattimento, egli ha affermato che forse avrebbe potuto parlare con la zia, confondendola in quanto gemelle:
" Lei afferma di aver telefonato alla madre di ACPR 1 quella notte, per avvisarla di quanto era successo e dello stato alterato della figlia.
È così. La madre e la zia di ACPR 1 sono due gemelle, la ACPR 1 non riconosce la voce tra una e l’altra. Io invece le ho sempre riconosciute. Ora pensandoci, non vorrei che quella sera io avevo invece parlato con la zia, e non con la madre, che ha poi chiamato l’ambulanza.
Il Presidente rileva che nemmeno la zia ha sostenuto di aver ricevuto una telefonata da lei, quella sera. Ne rilegge le dichiarazioni.
Ma io come faccio a sognarmi una telefonata di cinque minuti, scusi. La __________ parla pure della pastiglia di Stilnox nel nocino, come faceva a saperlo, se non per il fatto che ne avevamo discusso assieme al telefono? Io le dessi quella pastiglia per provare a tranquillizzarla, d’accordo con la madre o la zia con cui avevo parlato al telefono. Il Presidente mi fa notare che io ho affermato in corso di indagini di averle dato due pastiglie di Stilnox e non una. Per me era una, ma potrei sbagliarmi viste le mie precedenti dichiarazioni. Quei verbali li ho firmati senza rileggerli. Hanno poi deciso di chiamare l’ambulanza, cosa che non hanno mai fatto. Per quale ragione hanno chiamato l’ambulanza e non la Polizia? Avessero avuto dei dubbi di possibili violenze avrebbero chiamato la Polizia direttamente.
Il Presidente concorda con il fatto che, come già per l’episodio di agosto, la madre non ha allarmato la Polizia.
Quella sera i fatti sono andati così, lei era completamente allucinata, come confermano gli esami del sangue, era piena. Guardate i milligrammi di sostanze nel sangue, 5 grammi di cocaina, più il fatto che erano cinque notti che non dormiva. Io non avevo mai trascorso una settimana così. Quella sera ha sclerato, io ho fatto la telefonata, loro hanno chiamato l’ambulanza.
L’ambulanza è stata chiamata dopo aver visto la ACPR 1.
Non è vero, quando la madre è arrivata era già lì con la Polizia.
Io di quella sera, contrariamente ai fatti di agosto, dove ero in stato di shock, ho una memoria lucidissima.”
(verbale d’interrogatorio dibattimentale).
Trovando la figlia in uno stato alterato e confusionale, ha deciso, unitamente a sua sorella (zia dell’AP ACPR 1), di chiamare l’ambulanza che in seguito è intervenuta con la polizia (AI 124). La registrazione della telefonata all’ambulanza è agli atti. Dalla stessa, emerge che a contattare i soccorsi è stata la zia della ACPR 1, chiedendo aiuto in quanto la nipote erano “due notti che faceva un casino assurdo”, assumendo anche un comportamento violento, al punto che l’operatrice del soccorso decise di mandare, oltre all’ambulanza, anche una volante della Polizia.
d) Le dichiarazioni di __________ (zia della vittima)
__________, zia dell’AP e residente nello stesso palazzo dell’imputato e della vittima, è stata colei che ha chiamato l’ambulanza la sera del 25-26 settembre 2017. In merito a quei concitati momenti, ha così dichiarato:
" […] la seconda volta che sono scesa nell’appartamento di ACPR 1 è la sera del 26.09.2017, dove è intervenuta l’ambulanza che l’ha poi portata via. [...] Entrambi erano fuori di sé e solo l’intervento dell’ambulanza, dopo comunque qualche minuto, ha riportato la calma. Non so dire il motivo scatenante della lite, ma so che ACPR 1 ha un odio profondo per una donna che conosce IM 1 [...] come detto ho visto ACPR 1 con il volto insanguinato circa un paio di mesi orsono, ed in quell’occasione ACPR 1 diceva che era stato IM 1 e picchiarla con un bastone e che voleva ucciderla. Ricordo che continuava ad urlare: “chiama l’ambulanza, voleva uccidermi“ e continuava ad urlarlo in continuazione. [...]”
(VI PG 17.10.2017, p. 4, allegato 7 al rapporto d’inchiesta 27.03.2018, AI 129).
e) Le dichiarazioni di __________ (amico dell’imputato e compagno della __________)
__________, compagno di __________, ha riferito di un incontro con l’imputato dopo i fatti e prima del suo arresto, nel quale egli gli avrebbe raccontato della lite avvenuta con l’AP ACPR 1 il 25-26 settembre 2017. Il testimone, interrogato l’11 dicembre 2017 dal PP, ha in particolare riferito che l’imputato gli avrebbe detto di aver preso per il collo la ACPR 1 per “tenerla a distanza” usando le due mani, negando comunque di averla strangolata, per poi descrivergli la forza che avrebbe messo nella presa, ripetendola sul suo braccio così da permettergli di farsi un’idea in merito, ciò che contraddice la descrizione dei fatti resa dall’imputato:
" In quell’occasione IM 1 ci aveva raccontato che lei continuava a picchiarlo e lui per fermarla l’aveva presa per la gola, con entrambe le mani, per tenerla a distanza. Io ho chiesto “IM 1, ma hai strozzato o cosa, ha agito con forza?” e lui sicuro mi ha risposto: “NO!” E io gli ho chiesto: “IM 1, ma sei sicuro, perché magari dopo anni che subisci da parte di una persona hai perso la testa, perché lei ha superato il limite, inoltre sei un uomo e sei forte” e lui ha detto “no!” e allora gli ho detto di ripetere il gesto su di me, l’ha fatto, ma dico che in realtà non ha stretto per niente. Io conosco IM 1, lui non farebbe male a nessuno.
[…] È stato in quell’occasione che lui mi aveva detto di aver preso ACPR 1 per la gola, con le due mani. Io gli avevo chiesto se aveva stretto le mani, se aveva fatto forza e lui mi aveva risposto di no. Gli avevo chiesto di dirmi la verità e lui aveva ribadito di no, che non avrebbe strozzato la ACPR
Mi ricordo anche che IM 1 mi aveva mostrato lividi che lei gli aveva causato. IM 1 ci aveva detto che aveva chiamato la mamma di ACPR 1 che abita nell’appartamento sopra il loro. Lui aveva detto alla mamma di ACPR 1 che la figlia era fuori di testa e la mamma gli aveva chiesto se doveva chiamare la polizia e lui hai detto di sì. [...] Comunque, se posso dire la mia opinione, secondo me se IM 1 avesse veramente voluto uccidere ACPR 1 l’avrebbe già fatto. In realtà IM 1 non voleva farle altro che difendersi dalle botte che le dava ACPR 1.”
(VI PP 11.12.2017, p. 3, 7 e 9, AI 74).
Nel corso del verbale di confronto avvenuto con l’imputato il 18 dicembre 2017, il testimone __________ ha ribadito la sua versione in merito al racconto sulla lite del 25-26 settembre 2017, in particolare egli, seppur con qualche titubanza, ha ancora riferito che è stato l’imputato a dirgli di aver preso per il collo la ACPR 1:
" […] IM 1 mi ha detto che ACPR 1 era andata così fuori di testa che lo aveva insultato e che lo aveva anche picchiato. Io avevo visto sulle sue braccia dei segni o delle ferite causate dalle unghie di ACPR 1. La reazione di IM 1 è stata quella di allontanarla prendendola per la gola e tenendola distante. Secondo me senza violenza.
Mi viene chiesto perché io dico senza violenza se non ero presente.
Dico questo perché quando me lo ha detto io gli ho riferito “non si fa male alle donne” e ho aggiunto di farmi vedere con quale forza l’aveva stretta mostrandomi come aveva fatto sul mio avambraccio. Lui non voleva mostrarmelo ed io ho insistito a più riprese finché non me lo ha mostrato. Mi ha preso il braccio ed io gli ho detto di usare tutta la sua forza per capire quanto riusciva stringe. Ho sentito la sua stretta ma non era forte. In seguito, visto che sono rompiscatole, gli ho chiesto di farmi vedere come aveva fatto, prendendomi alla gola. Lui non voleva, ma io ho insistito e insistito ancora di più e quindi mi ha preso per la gola. Io, anche a quel momento, gli ho detto di stringere con tutta la forza ma io riuscivo a respirare e quindi, secondo me, la mossa non era pericolosa.
IM 1 mi aveva detto di non aver usato la forza ma che l’aveva semplicemente allontanata.
Mi viene detto che se io ho preteso di farmi vedere come aveva fatto, vuol dire che IM 1 mi aveva detto che aveva stretto sulla gola.
“Stretto“ per me è una parola un po’ forte. Mi aveva detto che aveva fatto un po’ di pressione per tenerla a distanza.[…]
A domanda dell’avv. DUF 1 a sapere se IM 1 mi aveva detto chi avesse allertato i soccorsi, rispondo che IM 1 mi aveva detto di aver sentito quella sera al telefono la madre di ACPR 1 ed insieme avevano deciso di chiamare soccorsi. […]
ADR che sul motivo del litigio di quella notte IM 1 mi aveva detto che era riconducibile alla gelosia di ACPR 1 e al fatto che lei non dormiva da più giorni […].
Ripensandoci ancora io ho capito che lui aveva preso per la gola ACPR 1.[…]
Mi viene in mente un particolare che mi aveva raccontato IM 1 inerente alla sera dei fatti. Mi aveva detto che ACPR 1, da sola, aveva più volte dato delle testate al muro.”
(VI PP 18.12.2017, p. 3-5 e 7-8, AI 80).
Dal canto suo l’imputato, invitato a prendere posizione su queste dichiarazioni, ha negato sia di aver preso per il collo la ACPR 1 sia di averne accennato o mimato il gesto dello strangolamento al __________, limitandosi a dire che la donna aveva dato in escandescenza e che lui era intervenuto unicamente per difenderla da sé stessa:
" Io ricordo che era stata ACPR 1 a prendersi per il collo e ricordo di averlo detto sia a __________ che a __________. Io ho loro raccontato com’erano andate le cose il giorno successivo al ricovero di ACPR 1, quando loro sono venuti a casa mia. […] a loro due ho raccontato le stesse cose che ho detto all’interrogante nei precedenti verbali, ossia di aver dovuto farla ricoverare per come stava male a causa del consumo di stupefacenti e medicamenti. […] a __________ e __________ ho solamente riferito di essermi deciso a farla ricoverare senza parlare loro di violenze da parte dell’uno o dell’altra. […] loro hanno visto le mie braccia piene di lividi e graffi e quindi hanno dedotto che causa di queste lesioni fosse ACPR 1.
[…]Continuo a dire che io ho il ricordo di aver visto ACPR 1 prendersi per il collo con le mani e stringere forte. Con tutta la cocaina che aveva in corpo aveva la forza per stringere. Se poi me lo sono sognato…”
(VI PP 14.12.2017, p. 2-3, AI 78).
Con riferimento a quanto dichiarato da __________, la Corte ritiene inverosimile che egli abbia potuto inventarsi la circostanza secondo cui l’imputato, suo amico, avrebbe simulato sul braccio dell’amico la stretta delle sue mani attorno al collo della vittima il giorno prima, così da mostrargli quanto forza avrebbe impiegato. __________ ha mantenuto la sua versione anche a confronto con l’imputato, che ha, invece, negato. Si rileva che quanto riferito dal teste risulta coerente con molti altri elementi agli atti, e meglio, a mero titolo esemplificativo, i riscontri medici e peritali e le dichiarazioni della vittima nonché degli altri testimoni, mentre si scontra unicamente con le dichiarazioni del IM 1, con il che la Corte ha creduto al primo.
f) Le dichiarazioni di __________
__________, nel suo interrogatorio dell’11 dicembre 2017 in veste di testimone, in merito alla lite del 25-26 settembre 2017 ha riferito quanto da lei visto il giorno seguente, dopo essersi recata a casa dell’imputato insieme al compagno __________. In particolare ha dichiarato di aver visto ferite sul corpo del IM 1:
" […] Dopo quella domenica al Parco __________, ho rivisto IM 1 a casa sua il giorno dopo. […] Ricordo che quel giorno avevo visto tutti i segni sul corpo di IM 1 che indicavano una violenza anche da parte di ACPR 1 nei confronti di IM 1.[…]
Ricordo che il giorno dopo lui mi aveva detto che finalmente aveva un po’ di pace, visto che ACPR 1 era stata richiusa a __________.
A me IM 1 avevo detto che ACPR 1 era andata fuori di testa dopo che era rientrato dal parco __________. Io ho visto che le braccia di IM 1 erano conce dappertutto, era pieno di graffi e lividi e quindi gli ho chiesto cos’era successo. Lui mi ha detto che era stata ACPR 1 a saltargli addosso nel corso di una lite abbastanza violenta. Posso capire che le abbia messo le mani al collo, ma nell’intento di calmarla.[…]
Mi viene chiesto se IM 1 mi ha riferito che aveva messo le mani al collo di ACPR 1.
Sinceramente non mi ricordo. IM 1 aveva detto che entrambi aveva usato violenza contro l’altro. Non era una delle prime volte che si mettevano le mani addosso, in altre occasioni l’avevo visto con lividi e graffi. Io non ricordo che IM 1 mi avesse detto specificatamente cosa lui avesse fatto a ACPR 1 […].”
(VI PP 11.12.2017, p. 6-9, AI 75).
Nel corso del verbale di confronto avvenuto con l’imputato il 10 gennaio 2018, __________ ha ribadito quanto da lei saputo durante la visita fatta a casa dell’imputato il giorno dopo i fatti, in particolare, su insistenza del PP, ha affermato di non essere a conoscenza del fatto secondo cui l’imputato avrebbe preso per il collo la ACPR 1:
" […] Mi si chiede […] quando e come ho saputo che qui presente aveva “messo le mani al collo” di ACPR 1.
Io non l’ho saputo quel lunedì pomeriggio da IM 1, ma l’ho saputo la settimana successiva da __________. Quest’ultima mi aveva detto che il suo compagno __________ era ricoverato alla __________ con ACPR 1 e in occasione di una sua visita al compagno, aveva saputo questa cosa direttamente da quest’ultima (ACPR 1). […] Io oggi sono sicura che IM 1 non mi ha raccontato il giorno dopo di aver preso per il collo ACPR 1.
Questa certezza deriva da una discussione avuta con il mio compagno dopo essere stati interrogati in questa sede.
__________ mi ha chiesto se IM 1 quel martedì, dopo il ricovero di ACPR 1, mi avesse detto delle mani sul collo […]
Io gli ho risposto che non avevo mai sentito parlare IM 1 né di mani sul collo né di bastoni (ndr. in riferimento alla lite dell’agosto 2017).[…] dopo quel martedì in cui siamo stati da IM 1, io e __________ abbiamo parlato dello stato di IM 1, di come lo avessimo visto pieno di lividi e provato fisicamente, non psicologicamente perché ci era sembrato più tranquillo per il fatto che ACPR 1 fosse stata ricoverata per essere curata. __________ non mi aveva detto che IM 1 gli aveva riferito di aver preso al collo ACPR 1. Io non gli ho neppure chiesto nulla, al mio compagno, dopo averlo saputo da __________.
Mi viene chiesto se con __________ ho poi discusso di questa cosa, della possibilità che IM 1 avesse preso per il collo ACPR 1, prima dei verbali precedenti e prima del presente verbale.
Ne abbiamo discusso solo lunedì dopo essere stati interrogati in questa sede. […] Ho memoria solo che __________ ha commentato che se realmente l’avesse fatto, ACPR 1 se lo sarebbe meritato.
Quando siamo usciti da questi uffici __________ […] mi ha chiesto se IM 1 mi aveva raccontato di aver preso per il collo ACPR 1 perché, a lui, “qualcosa gli aveva detto in questo senso”; non mi ha detto di più.
[…] Mi si chiede di prendere posizione in merito al fatto che a dire di IM 1 quando tutti e tre eravamo seduti sul divano ci avesse detto che era stata lei a prendersi per il collo.
No, se lo ha detto, lo ha fatto quando non c’ero. Io non ho mai sentito parlare di “mani sul collo” dal qui presente.”
(VI PP 10.01.2018, p. 2, 4-6 e 8-9, AI 94).
Da parte sua l’imputato, come già sopra riportato, invitato a prendere posizione su queste dichiarazioni di __________ e __________, ha ammesso di essersi incontrato con loro il giorno dopo i fatti, limitandosi a riferire di aver raccontato loro di aver avuto una lite con la ACPR 1 dopo che questa era andata fuori di testa, senza aver mai parlato di un afferramento al collo (VI PP 10.01.2018, p. 2, 4-6 e 8-9, AI 94).
g) Il parere della dr.ssa __________
La dr.ssa __________, medico legale, è stata sentita il 27 febbraio 2018, in veste di testimone. Precedentemente era stata incaricata di redigere le relazioni medico legali sulla persona dell’AP ACPR 1, giungendo alla conclusione che le ferite riportate al collo sono certamente riconducibili ad un afferramento manuale dello stesso. In particolare, nelle sue relazioni medico legali, la perita ha così scritto:
" I segni obiettivi a livello del collo e i risultati delle indagini radiologiche, seppur aspecifici, appaiono certamente compatibili per essere stati prodotti da un afferramento manuale al collo. La presenza unilaterale può dipendere da una differente pressione esercitata sui due lati, ovvero da una compressione esercitata contro una superficie rigida.
La sottostante presenza di una frattura della componente osteo-cartilaginea della trachea indica che la forza esercitata è stata sufficiente a determinare una rottura e quindi, verosimilmente, è stata sufficiente a determinare una compressione delle vie aeree impedendo il passaggio di aria lungo le stesse vie aeree; non è stato possibile avere conferma di tale dato in base ai sintomi avvertiti dalla durante tale fase della colluttazione […]. Non è, inoltre, noto il tempo in cui tale compressione sia stata mantenuta […].
Dunque, sebbene il meccanismo di afferramento manuale al collo è certamente idoneo a cagionare la morte di una persona per asfissia meccanica acuta da strozzamento, nel caso in oggetto non è possibile indicare, con certezza, se la forza esercitata dall’aggressore e/o la durata di una idonea costrizione hanno realmente determinato un’interruzione del passaggio di aria, cagionando un pericolo di vita per la donna.”
(AI 37)
E ancora:
" Il dato radiologico di “dislocazione mesiale del corno superiore della cartilagine tiroidea a sinistra; edema della glottide su dislocazione della cartilagine tiroidea a sinistra” indica con certezza l’applicazione recente (ma non meglio definibile) di una forza a livello del collo che ha determinato la rottura delle strutture tracheali. Tali rotture sono tipiche di traumi costruttivi del collo (strangolamento, strozzamento, impiccamento, […]. Per le considerazioni sopra indicate, […] un meccanismo costrittivo a livello del collo è certamente avvenuto ed esso è compatibile con un afferramento manuale.”
(AI 64)
Invitata ad esprimersi sull’origine delle lesioni al collo, con riferimento alle dichiarazioni rese dall’imputato secondo cui ella si sarebbe stretta il collo da sola, la dr.ssa __________ ha così affermato:
" […] la lesione riportata dalla Sig.ra ACPR 1 al collo (frattura dell’osso joide), essa appare certamente compatibile per essere stata prodotta da uno o più a ferramenti manuali al collo da parte di terzi.
Appare assai difficile (per non dire quasi impossibile) che la frattura dell’osso joide sia stata autoinflitta dalla donna. Una compressione al collo esercitata con forza tale da determinare la frattura dell’osso joide causa, nel contempo, un’occlusione delle vie aeree con conseguente ipossia determinante riduzione dello stato di coscienza e del tono muscolare, con impossibilità a produrre e mantenere una compressione manuale energica tale da determinare la frattura dell’osso joide.
Anche letteratura una frattura dell’osso joide è indicata come possibile conseguenza di uno strozzamento/strangolamento da parte di terzi […] ma non è mai descritta una frattura conseguente ad “auto-strozzamento”.
[…] la lesione riportata al collo dalla Sig.ra ACPR 1 deve essere ricondotta ad un meccanismo costrittivo livello del collo compatibile con un afferramento manuale da parte di terzi e non appare riferibile ad un atto auto-lesionistico. Quindi, per quanto attiene il meccanismo di produzione della lesione al collo della Sig.ra ACPR 1, esso appare compatibile con quanto dichiarato dalla stessa Sig.ra ACPR 1 nei verbali in esame, ma non con quanto riferito dal Sig. IM 1 (auto-strozzamento).
Peraltro la donna aveva già riferito direttamente alla sottoscritta, al momento della visita […] nell’immediatezza dei fatti, che il compagno, nel corso della colluttazione, aveva posto in essere nei suoi confronti un tentativo di strozzamento.”
(AI 106).
Interrogata poi il 27 febbraio 2018 dinanzi al PP, per quanto attiene all’afferramento al collo e alle lesioni conseguenti, ha così ancora precisato:
" […] non c’è stata una dislocazione delle vertebre cervicali e ciò esclude un rilevante trauma così come esclude la mancanza di raccolte nei tessuti molli paravertebrali (assenza di ematomi rilevabili […]).
ADR. che lo joide è un osso a forma di semicerchio ad andamento parallelo alla mandibola e posizionato dietro di essa. […] è sospeso tra i muscoli e la trachea.
Nel caso in oggetto si è rotto il corno superiore nella sua parte laterale sinistra.[…] Non vi è nel caso specifico neppure ostruzione della via respiratoria, cosa usuale nel caso di frattura isolata dello joide.
ADR che la lesione visibile sulla 3.a foto allegata all’AI 4, parte destra (ematoma), è una lesione della cute prodotta da una forza che ha superato la resistenza dei vasi che hanno travasato formando l’ematoma […]. Nel caso della presa al collo il pollice esercita una pressione su una zona più piccola, mentre le altre quattro dita opposte esercitano una pressione su una zona più ampia e quindi è più probabile trovare l’ematoma in corrispondenza al pollice nonostante la forza esercitata dalle altre dita sia maggiore.[…]
L’evenienza di una possibile “perdita di conoscenza”, è stata riferita dalla vittima già in occasione del ricovero in ospedale (in AI 4), mi viene chiesto se questa perdita di conoscenza può essere indicativa in qualche modo dell’intensità della forza utilizzata e quindi del pericolo di vita corso, qualora fosse susseguente alla presa per il collo.
La perdita di conoscenza deve essere contestuale all’atto di costruzione e non avvenire cinque minuti dopo, ad esempio. Qualora in questo caso ACPR 1 avesse perso conoscenza contestuale, significa che la pressione esercitata era sufficiente a chiudere le vie aeree.
ADR che l’osso joide si può rompere sia per compressione diretta sia per trazione dei muscoli; in quest’ultimo caso in pratica è la compressione dei muscoli che provoca la rottura dell’osso. Nel nostro caso non si può definire quale delle due compressioni sia avvenuta.
ADR che il medico ha certificato nel formulario una lesione “grave” perché presumo che la lesione come quella riscontrata a ACPR 1 è indicativa di una compressione delle vie aeree e quindi ipoteticamente anche di una situazione di messa in pericolo. […]
Mi viene chiesto di spiegare se le condizioni psicofisiche della vittima (parametri evidenziati pure nell’all. 1 AI 58, in particolare l’alcolemia di 0.66 g/l e l’esame ematico che ha presentato positività alle benzodiazepine, cocaina, tetraidrocannabinolo, morfina/oppiacei e metadone), potevano provocare nella vittima una situazione tale di stress da non rendersi conto di superare quel limite di autoconservazione vitale e quindi di essersi da sola presa per il collo, come dichiara l’imputato.
Lo stato di coscienza era sicuramente alterato dalle sostanze stupefacenti assunte e dall’alcool; non posso quantificare questa alterazione perché dipende da soggetto a soggetto e da un’eventuale tolleranza dei soggetti che sono soliti consumare queste sostanze.
[…] Le suddette concentrazioni (ndr. pur essendo oggettivamente elevate) non mi permettono di esprimermi in merito all’eventuale stato di psicosi della signora ACPR 1.
Per quanto riguarda la domanda a sapere se una persona in stato di psicosi è in grado di provocarsi un’autostrozzamento superando quel limite di autosopravvivenza, rispondo che io non ho mai visto casi in cui una persona si sia fratturata l’osso joide. […]
Nelle mie ricerche ho potuto appurare che anche in caso di precipitazioni da grandi altezze la presenza della frattura dell’osso joide deve far sospettare un omicidio per compressione delle vie aeree con successiva precipitazione del corpo […].
Per cagionare la morte tramite meccanismo di strozzamento indipendente dalla frattura dell’osso joide (che può avvenire anche in pochi secondi), la compressione deve avvenire in modo energico da occludere completamente le vie aeree e per un tempo continuo superiore indicativamente ai cinque minuti […].
Causare la morte per strozzamento non è così facile perché necessita di una sproporzione tra vittima e aggressore, sia fisica di per sé sia indotta da sostanze o situazioni particolari come ad esempio la vittima legata.
ADR che come già ho espresso nei miei pareri io non so riferire sull’intensità della compressione e la durata, posso solo dire che c’è stata la compressione e sufficiente da rompere l’osso joide e quindi secondo me non leggera. […] ACPR 1 non ha lesioni dei vasi del collo e dell’encefalo.”
(VI PP 27.02.2018, p. 2-5, AI 122).
La dr.ssa __________ ha dunque, di fatto, escluso la possibilità di una lesione auto inferta dall’AP ACPR 1, propendendo per l’afferramento al suo collo da parte di terzi.
4.1.3. Perizia psichiatrica
In data 9 ottobre 2017, il PP ha disposto l’allestimento di una perizia psichiatrica sulla persona dell’imputato, conferendo il mandato alla dr.ssa __________ (AI 28). Il 1° dicembre 2017 la perizia è stata consegnata al PP (AI 69) e completata il 10 gennaio 2018 (AI 96). Dalla stessa emerge:
" Profilo di personalità
[…] il Sig. IM 1 si descrive come una persona che vive spesso degli stati di inquietudine che possono arrivare a delle forme ansiose. Questi stati interni lo portano a mostrarsi spesso teso e nervoso, descrivendosi come timoroso e irritabile nei confronti degli eventi della vita. Nelle situazioni accentuate da uno stato di depressione, e quindi caratterizzati da sentimenti di tristezza, amarezza, frustrazione e impotenza, questi caratteri possono accentuarsi fino a sviluppare dei sentimenti di collera e rabbia. La sua impulsività non appare particolarmente accentuata e mostra una capacità A gestire le situazioni stressanti nella norma.
[…] il periziando non descrive particolare interesse nei confronti degli altri e neppure dei contesti sociali. […] Sottolinea la predilezione per gli ambienti calmi, tranquilli e le abitudini conosciute. Evita gli ambienti troppo stimolanti […].
[…] il periziando sottolinea un’attitudine di diffidenza nei confronti delle altre persone, restando scettico sulle intenzioni del prossimo e partendo dal presupposto che gli altri possono spesso e facilmente nuocergli o essere disonesti nei suoi confronti. Al contrario, lui si descrive come franco, sincero nelle relazioni interpersonali e rispettoso delle norme in vigore. In generale, descrive una tendenza a preoccuparsi del benessere degli altri e ai loro bisogni […]
[…] il periziando riesce ad individuare e definire le proprie capacità e le proprie competenze. […] Autodisciplinato e metodico […] Prudente e riflessivo, si dice essere una persona capace di prevedere le conseguenze alle proprie azioni.
Globalmente il periziando mostra un profilo di sé che mette in evidenzia uno stato di sofferenza attuale caratterizzato da aspetti depressivi e ansiosi che possono contribuire ad aumentare degli aspetti di irritabilità, di rabbia e di collera che non sono agiti in maniera impulsiva. Capace di tollerare le situazioni stressanti e di immaginare le conseguenze alle sue azioni, le relazioni con gli altri si caratterizzano per un’importante diffidenza verso gli altri, considerandoli come potenzialmente nocivi.
Diagnosi (DSM-IV)
Disturbo di personalità tipo borderline (F 60.31)
Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di sostanze psicoattive multiple e all’uso di altre sostanze psicoattive: Sindrome da dipendenza, segue un regime di sostituzione sotto sorveglianza medica (F19.22)
Discussione
[...] Sulla base dell’anamnesi e dell’esame clinico si è ritenuta una diagnosi che mette principalmente in luce, oltre alla dipendenza da sostanze, una discreta labilità emotiva, dell’ansia e talvolta un’immaturità nella valutazione degli eventi […]
La dipendenza sostanze psicoattive costituisce una diagnosi in sé: il periziando ha consumato nella sua vita, a partire dall’adolescenza, diversi tipi di prodotti […] con un’intensità variabile […]. La consumazione attuale concerne principalmente la cocaina e il Metilfenidato. Il periziando assume regolarmente […] metadone e alprazolam (ansiolitico).
La dipendenza a sostanze si scrive anche, associata ad altri aspetti come la labilità emotiva, in un disturbo di personalità emotivamente stabile di tipo borderline, uno dei disturbi specifici della personalità […].
La personalità borderline, è un disturbo specifico della personalità caratterizzato dalla tendenza ad agire impulsivamente e con poca attenzione per le possibili conseguenze, associata all’instabilità dell’umore è un sentimento cronico di vuoto.
Devono essere presenti almeno cinque dei seguenti criteri:
sforzi importanti per evitare abbandoni reali o immaginari
modi relazionali instabili e intensi caratterizzati dall’alternanza tra posizioni estreme di idealizzazione e svalutazione
instabilità dell’immagine di sé
impulsività in almeno due settori potenzialmente dannosi per l’individuo
ripetizione di comportamenti, gesti o minacce suicidare o automutilazioni
instabilità affettiva dovuta a un’importante reattività dell’umore (ansia interna, disforia, irritabilità)
sentimento di vuoto
collere intense e inappropriate
apparizione transitoria in situazioni di stress di un’ideazione persecutoria o di sintomi dissociativi severi
[…] questi individui vivono in una sorta di irrequietezza interiore nel senso di un’incapacità a trovare una situazione di quiete che permetta loro provare piacere a stare in compagnia di se stessi. Il senso di vuoto che è talvolta riportato da questi individui può determinare una sorte di smania, un’impossibilità di riposo. Un vuoto che, in generale, sarà riempito da piaceri acuti e intensi come l’abuso di sostanze, le esperienze forti, la drammatizzazione. Relazioni del tipo “né con te, né senza di te” possono essere frequenti nella vita di questi individui che hanno difficoltà a immaginare una vita soddisfacente e senza dolore. In questo contesto si iscrivono rabbia (spesso autodiretta) e impulsività, come una sorta di attività che riempie il vuoto, diminuisce la frustrazione, aumenta la sensazione.
Un disturbo di personalità come tale descrive […] dei tipi di comportamento che non si traducono obbligatoriamente in reato. […] il disturbo di personalità assume significato di infermità mentale quando il momento dei fatti sono presenti manifestazioni di “diffusione dell’identità” fino alla “perdita dell’identità” che si traducono in esperienze dissociative o psicotiche e in agiti in cui il sentimento di realtà (perdita di confini tra mondo interno e esterno, stato di coscienza alterato, comportamento disorganizzato incongruo) o l’esame di realtà (sintomi dissociativi, deliri, allucinazioni) si trovano ad essere fortemente alterati.
Non è sufficiente quindi per definire il vizio di mente la sola presenza di un disturbo di personalità.
Il Sig. IM 1 non riferisce, per la sera dei fatti in oggetto, un consumo di sostanze stupefacenti inabituale o eccessivo. Il periziando può descrivere, dal suo punto di vista, lo svolgersi dei fatti e riferisce di essere stato lucido e consapevole durante tutta la serata. L’esame clinico non ha messo in evidenza sintomi di un’alterazione del corso e/o del contenuto del pensiero (delirio) né della percezione (allucinazioni). Il periziando non riporta sintomi dissociativi. Egli nega ogni addebito e iscrive gli eventi piuttosto in una “routine” della vita di coppia fatta di litigi e recriminazioni e poi di riappacificazioni. La sua posizione è rimasta coerente attraverso i colloqui.
Per quanto riguarda l’episodio di agosto 201,7 il periziando riconosce di aver reagito agli insulti e alle botte di ACPR 1 in modo spropositato ma esasperato dalla gelosia della compagna.
La violenza è criticata e genera una risposta affettiva anche se un po’ immatura (le situazioni sono spiegate da reazioni di causa-effetto senza un’analisi un po’ più profondità delle situazioni).
a. Responsabilità
Il periziando soffre di un disturbo di personalità e di una dipendenza le sostanze psicoattive. Dall’anamnesi e dall’esame clinico, non emerge che la patologia psichiatrica abbia alterato la capacità di comprendere l’illiceità degli atti, qualora verificati, né di determinarsi in funzione, di poter emettere cioè risposte socialmente e culturalmente condivise. Non esiste, quindi, da un punto di vista psichiatrico forense una diminuzione della responsabilità.
b. Rischio di recidiva
Il rischio di recidiva di atti delittuosi non è determinato dalla patologia psichiatrica. Il contesto di coppia in cui si sono svolti i fatti, se persistente, potrebbe rivelarsi propizio per una ripetizione di episodi di aggressività verbale e fisica, come descritti sia del peritando che dalla compagna.
c. Misure
Da un punto di vista psichiatrico forense, non vi è ragione di proporre delle misure.
È importante però sottolineare che l’astinenza da sostanze psicoattive, investimenti in un’attività lavorativa e una terapia integrata (psicoterapica e farmacologica) sono parametri importanti per la stabilizzazione psichica del periziando.”
(Perizia, p. 10-14, AI 69).
Nel corso dell’interrogatorio del 14 dicembre 2017, l’imputato è stato confrontato con i risultati della perizia psichiatrica ed ha ammesso di avere dei problemi psichici, esprimendo la volontà di farsi curare (VI PP 14.12.2017, p. 9, AI 78).
Il 22 febbraio 2018 è stata sentita la dr.ssa __________, la quale, dopo aver preso atto di alcune risultanze di cui non era a conoscenza al momento della perizia, come il massiccio consumo di droga e le dichiarazioni rese a verbale da persone sentite in corso d’inchiesta, ha così precisato:
" Mi viene chiesto se in qualche modo, tutte queste circostanze fattuali (personali - e quindi pure la sua condizione psichiatrica e psico-fisica - come pure ambientali) non abbiano potuto in qualche modo maggiormente determinare l’agire di IM 1 nel momento in cui, per l’Accusa, egli ha preso per il collo la compagna, comportando con ciò una diminuzione parziale della sua facoltà di discernimento.
[…] Da un punto di vista peritale non ci sono dati particolari, nuovi, che portino a far pensare che potesse essere in uno stato particolare quella sera e ciò soprattutto perché lui stesso ricorda gli eventi e che la situazione, o meglio il rapporto con la compagna, era diventata esasperante.
Non mi risulta che vi siano delle evidenze all’incarto che, al momento dell’intervento degli operatori sanitari e della polizia, lasciavano pensare ad una condizione psicofisica del qui imputato da prendere a carico.[…]
Mi si chiede se il comportamento dell’imputato può definirsi “reazione acuta da stress”.
Non è assolutamente il caso, la reazione acuta da stress dipende da tutta una serie di fattori che nello specifico non sussistono.
Mi viene chiesto se, da un punto di vista psichiatrico, vi è una giustificazione medico-scientifica in merito alla possibilità che nel periziando si sia generata una sorta di “amnesia selettiva”, ritenuto che in un suo verbale d’interrogatorio […] non ha escluso di aver preso per la gola la compagna, pur non ricordandosene (ndr. VI PP 14.12.2017, p. 3, AI 78).
Il signor IM 1 mi ha raccontato quella serata riferendola nei particolari e quindi io non ho elementi per arrivare a dire che si fosse generata in lui una sorta di amnesia selettiva quel giorno.
A domanda dell’avv. DUF 1 a sapere se ho considerato l’eventualità in cui l’imputato abbia mentito quando mi ha raccontato gli eventi del 26.09.2017, pur trovandosi in uno stato non lucido, rispondo che più volte il periziando mi ha raccontato di questi fatti ed è stato sempre coerente nel suo dire. Una persona che confabula può dare versioni diverse. La sua versione, a prescindere dall’aspetto dello strangolamento, corrispondeva a quella della signora ACPR 1. Entrambi avevano riferito che quella sera avevano avuto un litigio. Per quanto io ho potuto vedere dagli atti io non ho ragione di pensare che il periziando abbia mentito e se lo ha fatto lo ha fatto coscientemente.
Non vi sono dati agli atti per pensare che il periziando si trovasse in una situazione di coscienza alterata.
ADR che è difficile poter dire quale sarebbe stata la reazione di una persona in stato di coscienza alterata; ad ogni modo è uno stato di cui si sarebbe sicuramente accorto qualsiasi operatore sanitario. Con ciò mi riferisco al fatto che quella notte è comunque intervenuta un’ambulanza a casa del periziando, portando via la signora ACPR 1.[…] Posso dire che la mia impressione in base agli atti e alle visite effettuate è che il periziando non abbia confabulato; non posso però escludere al cento per cento che egli abbia mentito.
ADR che l’imputato a me non ha mai riferito di aver preso per il collo la signora ACPR 1 con l’intento di strangolarla. Ricordo che mi aveva riferito che spesso si era tagliato nell’intento di toglierle i coltelli dalle mani.
A domanda dell’avv. DUF 1 a sapere se la situazione di esasperazione e la personalità dell’imputato in merito alla sua tendenza a “scattare” possono aver diminuito la capacità di reagire da parte dell’imputato, rispondo che il carattere dell’uno e dell’altro e la situazione esasperante, così come l’ha riferita il periziando, hanno sicuramente un’influenza sui fatti, ma il reato in oggetto, si è verificato, non costituisce un sintomo della malattia e non risulta essere l’unico modo di poter reagire in quella situazione.”
(VI PP 22.02.2018, 3-5, AI 120).
Al dibattimento l’imputato ha confermato la sua consapevolezza in merito ai suoi disturbi, come pure la volontà a continuare il trattamento ambulatoriale già messo in atto in carcere (verbale d’interrogatorio dibattimentale).
4.1.4. In diritto e convincimento della Corte
4.1.4.1 Tentato omicidio intenzionale sub. tentate lesioni gravi
a) Si rende colpevole di omicidio intenzionale ai sensi dell'art. 111 CP chiunque intenzionalmente uccide una persona.
Secondo la giurisprudenza, sussiste il tentativo (art. 22 CP) qualora l'autore realizzi tutti gli elementi soggettivi dell'infrazione e manifesti la sua intenzione di commetterla, senza che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi (DTF 137 IV 113 consid. 1.4.2 pag. 115 e rinvii). Il tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (sentenza 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.1.1).
Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3).
Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3 pag. 226). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c).
Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che l'evento o il reato si produca. La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza. Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi. Vi è per contro dolo eventuale quando l'autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3).
b) L’art. 122 CP contiene una lista esemplificativa e non esaustiva di casi in cui le lesioni sono da ritenere gravi (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, pag. 158-159, n. 524 seg.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen Einzelnen, 9a ed. 2008, pag. 38 segg). Fra essi, rientrano quelli in cui la ferita cagionata alla vittima ne mette in pericolo la vita (cpv. 1), quelli in cui il corpo, un organo o un arto importante subisce una mutilazione o la perdita dell’uso, nonché quelli in cui è arrecata in modo permanente un’incapacità al lavoro, un’infermità o una malattia mentale o uno sfregio del viso (cpv. 2). Vi è poi la clausola generale che permette di qualificare come lesioni gravi anche altri gravi danni al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona (cpv. 3).
Determinante per definire una lesione “grave” è la natura della lesione stessa e non il comportamento che l’ha cagionata (Roth/Berkemeier in Basler Kommentar Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 1 ad art. 122 CP; Hurtado Pozo, op. cit., n. 528, pag. 159).
Relativamente alla mutilazione o perdita dell’uso (art. 122 cpv. 2 CP), si configura una lesione grave in caso di asportazione o di grave e durevole deterioramento di una parte importante del corpo umano o delle sue funzionalità. Come parte del corpo, arto o organo importante, la dottrina cita il cranio, il torace, il bacino, gli organi interni, segnatamente quelli vitali, una gamba, un braccio, una mano, un piede oppure un ginocchio (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 11 segg. ad art. 122 CP; Donatsch, op. cit., pag. 39). Lesione grave si ha anche in caso di permanente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale. In particolare l’infermità consiste in un deterioramento permanente e irreversibile della salute, essendo totalmente o gravemente compromessa una funzione del corpo umano (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 15 seg. ad art. 122 CP, Corboz, Les infractions en droit suisse vol. I, 3a ed. 2010, n. 10 pag. 125).
Non essendo l’elenco di cui all’art. 122 CP, in virtù della clausola generale del cpv. 3, esaustivo, vi può essere lesione grave anche, ad esempio, quando la vittima deve essere ospedalizzata per molti mesi, patisce lunghe e gravi sofferenze o svariati mesi di incapacità lavorativa (DTF 124 IV 57 consid. 2; Hurtado Pozo, op. cit., n. 532, pag. 160; Donatsch, op. cit., pag. 40), ritenuto che sono pure da considerare i periodi di parziale incapacità lavorativa (Roth/Berkmeier, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3a ed., Basilea 2013, ad art. 122, n. 21, pag. 168; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art. 122, n. 9, pag. 624). Si deve, inoltre, effettuare una valutazione globale del caso e può costituire una lesione grave anche una combinazione di più lesioni, delle quali ognuna presa singolarmente risulterebbe insufficiente (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 20 seg. ad art. 122 CP, Corboz, op. cit., n. 12 pag. 126). Va tenuto in considerazione anche l’impatto sulla qualità di vita, come per esempio la rinuncia forzata a degli hobby (DTF 105 IV 179; Roth/Berkemeier, op. cit., n. 21 ad art. 122 CP).
Secondo l’art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata.
Il legislatore ha definito le nozioni di intenzionalità all’art. 12 cpv. 2 CP: commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP). La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità del rischio, l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 9 consid. 4.1).
Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (STF 6B_1015/2014 del 1 luglio 2015 consid. 2.1.; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2.; 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4). Per costante giurisprudenza il giudice può determinare il volere dell’autore quando - in base al suo sapere - la realizzazione del pericolo gli appariva così probabile che la sua predisposizione ad accettarla come conseguenza del suo agire può ragionevolmente essere interpretata come una presa in considerazione della realizzazione dell’evento (STF 6B_775/2011 del 4 giugno 2012 consid. 2.4.1.; DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3.; 130 IV 58 consid. 8.4, e riferimenti). Tra gli elementi esteriori - da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui esso si produca - figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è la violazione del dovere di diligenza e quanto più alta è la probabilità che il rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che, malgrado i suoi dinieghi, l’autore aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; 6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1; 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1).
La probabilità di realizzazione del rischio deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5).
Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo in cui egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c).
c) Innanzitutto, va fatta una premessa metodologica: le versioni dei protagonisti presentano entrambe diversi punti oscuri e contraddittori, come evidenziato dalla PP, dal rappresentante dell’accusatrice privata per l’imputato, e dalla difesa per l’accusatrice privata. La Corte si è rigorosamente attenuta alle circostanze oggettive certe, resistendo alla tentazione di slanci moralisti che riguardano, in particolare, i rapporti tra l’imputato e la __________.
d) La prima circostanza certa è che i fatti si sono svolti in un contesto di persone sbandate, politossicodipendenti con enormi problemi di natura psichiatrica. Il motore, causa scatenante degli stessi, è l’insopportabile, per l’accusato, gelosia della vittima, morbosamente convinta degli asseriti tradimenti del compagno, tanto che la sua preoccupazione principale, sia la sera stessa quando la madre è giunta nell’appartamento pochi istanti dopo che lei avrebbe subito le violenze descritte, le ha mostrato subito l’IPad che provava (a suo dire) i tradimenti. Tali circostanze emergono palesemente anche in occasione del verbale di confronto, laddove la donna incentra il racconto prevalentemente sulla sua gelosia. Verbale di confronto i cui tempi non sono dettati dalla direzione del procedimento, dove la discussione si è spesso persa su dettagli che ne fanno un atto, per il resto, scarsamente utile per l’accertamento dei fatti.
e) Altri elementi incontrovertibili sono: le lesioni patite dalla donna (che, secondo gli accertamenti peritali, non può essersi auto inferta); il fatto che ella abbia bevuto un nocino contenente dei sonniferi su richiesta e con l’imputato; come pure che, indipendentemente dalla causa, ad un certo punto della lite la donna ha perso i sensi.
Certo è anche il fatto che l’imputato, il giorno seguente ai fatti, ha parlato dello strangolamento all’amico __________, e questo prima di sapere la versione della vittima, rivolgendosi dunque a qualcuno che non stava di certo dalla parte dell’allora compagna. Sulla telefonata alla madre la circostanza per la Corte è rimasta, per contro, irrilevante.
f) Visto tutto quanto sopra, la Corte ha accertato che l’imputato ha strangolato la vittima con una forza tale da romperle l’osso ioide. Mancano, per contro, sufficienti elementi certi per dire della durata dello strangolamento, ritenuto che le lesioni accertate possono essere provocate anche da una forte pressione di pochi istanti.
g) Ne discende che la Corte ha optato per l’accusa di tentate lesioni gravi, perché, in quelle circostanze la vita della vittima, avrebbe anche potuto essere messa in pericolo e solo per puro caso non lo è stato. Dal profilo soggettivo l’imputato sapeva benissimo, perché tutti lo sanno, che strangolare qualcuno con una forza tale da rompergli l’osso ioide, può mettere in pericolo la sua vita.
4.1.4.2 Lesioni semplici qualificate
a) Conformemente all’art. 123 cfr. 1 CP chi intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una persona è punito, a querela di parte (art. 30 segg. CP), con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria fermo restando come nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 48a CP). Secondo la cifra 2 l’autore è perseguito d’ufficio, quando per esempio egli è il partner eterosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l’atto sia stato commesso durante questo tempo o nell’ambito successivo alla separazione.
Questa norma protegge il corpo, l’integrità fisica e la salute fisica o psichica della persona (DTF 134 IV 189). E’ allora punibile chi cagiona un danno sia al corpo che all’integrità corporale, cioè alla salute, di un terzo. La giurisprudenza ha fornito, in merito, diversi esempi tra cui si ricordano le iniezioni, la rasatura completa del cranio, ogni atto che provoca l’insorgere di una malattia, l’aggrava o ne ritarda la guarigione così come le lesioni interne o esterne, le contusioni, le escoriazioni, le graffature o gli ematomi mediante colpi, pugni, spintoni o altri simili atti di violenza. Secondo il TF per riconoscere l’art. 123 CP occorre che le conseguenze subite non siano soltanto una turbativa lieve e passeggera del benessere della persona ma siano di una certa rilevanza e durata (DTF 134 IV 189, 119 IV 25, 115 IV 17 e sentenza non pubblicata del TF 6B.517/2008 del 27.8.2008). In DTF 107 IV 40 l’Alta Corte federale ne ha difatti affermata la presenza solo quando il disturbo, anche passeggero, equivale ad uno stato di malattia per esempio perché comporta dei dolori importanti o uno shock nervoso. In caso di contusioni, lividi o escoriazioni per determinare se si tratta di lesioni semplici (art. 123 CP) o di vie di fatto (art. 126 CP) occorre esaminare se le ferite hanno provocato dolori considerevoli o pregiudicato l’aspetto della vittima per qualche tempo. In questo ambito la giurisprudenza riconosce un ampio potere d’apprezzamento del giudice tanto che è possibile scostarsi dalla sua interpretazione e relativa conclusione solo quando risulti assolutamente necessario in quanto ragionamento, di fatto, arbitrario (DTF 134 IV 189, 119 IV 25 e 107 IV 40).
Tra il comportamento pericoloso dell’autore e le lesioni corporali della vittima deve poi sussistere un rapporto di causalità naturale ed adeguato (Corboz, Les infrations en droit suisse, vol. I, 3 éd., Berna 2010, ad. art. 223, n°16, pag. 136).
b) Dal profilo soggettivo l’art. 123 CP presuppone che le lesioni al corpo o alla salute di una persona siano state cagionate intenzionalmente, laddove il dolo eventuale è sufficiente (DTF 119 IV 242 consid. 2b, 105 IV 303 consid. 3b, Trechsel/Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 13 ad art. 160, Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., Berna 2010, n. 48 ad art. 160, Petit commentaire CP, 2012, nota 27 ad art. 160). La negligenza è per contro esclusa.
c) Si tratta, nel caso di specie, di tutti gli altri colpi inferti all’AP ACPR 1 dall’imputato nel corso della lite di quella notte, che le hanno provocato le escoriazioni e gli ematomi più o meno superficiali, indicati dal certificato medico agli atti. Queste lesioni rappresentano, evidentemente, delle lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 cpv. 1 CP. Anche per quanto concerne questo capo d’accusa, i riscontri oggettivi parlano da sé, senza che ci sia bisogno di procedere ad un’analisi di credibilità dei due protagonisti, non risultando secondo la perita compatibili con azioni di autolesionismo, bensì con un’aggressione. Con il che il capo d’accusa è stato confermato così come proposto dalla PP al pt. 3.1 dell’atto di rinvio a giudizio.
4.2. I fatti dell’agosto 2017 - tentate lesioni gravi (pt. 2 AA) e lesioni semplici qualificate (pt. 3.2 AA)
L’imputato è pure accusato di alcuni avvenimenti svoltisi prima dei fatti più gravi di settembre 2017, emersi però solo in seguito nel corso dell’inchiesta. Il PP ha difatti previsto la fattispecie di lesioni gravi (tentate) per avere, nel mese di agosto 2017, presso la propria abitazione, colpendo la compagna ACPR 1 dapprima sulla testa con un manico/stanga di scopa in alluminio e pure sull’occhio sinistro, con un pugno o con l’estremità della scopa, ferito la compagna tentando di metterne in pericolo la vita, rispettivamente tentando di cagionarle un grave danno al corpo e alla salute, e causandole di fatto un “trauma cranico, contusione ed ematoma frontale, vasto ematoma occhio sinistro, trauma oculare, ematoma e trauma contusivo coscia sinistra”;
e di lesioni semplici qualificate, per avere, nelle circostanze di cui sopra, colpendola con il manico di una scopa in alluminio sulla coscia sinistra, cagionato a ACPR 1 un “ematoma e trauma contusivo coscia sinistra”, come attestato dal certificato medico del dr. __________ del 07.08.2017.
Di seguito le dichiarazioni della vittima e dell’imputato, quelle di alcuni testimoni che sono intervenuti a soccorrere la vittima, ed infine i pareri del dr. __________, medico curante che l’ha medicata ai tempi, come pure dell’esperta dr.ssa __________, interpellata dal PP, basatasi sulle foto scattate dal collega.
4.2.1. Le dichiarazioni di vittima ed imputato
Tra i vari episodi di violenza scatenati dalla sua gelosia, l’AP ACPR 1 ha riferito di un episodio, mai denunciato, avvenuto nell’agosto 2017, nel corso del quale l’imputato l’avrebbe colpita con un bastone al capo, causandole una ferita all’occhio e all’arcata sopraccigliare sinistra con abbondante fuoriuscita di sangue:
" Posso dirvi che una volta IM 1 mi aveva colpito in faccia e sulla gamba sinistra, con una spranga di fesso (ndr. ferro) e mi aveva causato una ferita aperta all’occhio sinistro ed era uscita una marea di sangue. IM 1 anche in quel caso si era spaventato ed era andato a chiamare mia madre dicendole che mi aveva picchiata. Anche li non ho chiamato la Polizia, ma sono andata dal mio medico per farmi curare e gli ho raccontato quanto successo pregandolo di non denunciare la cosa. Il medico mi diceva che era mio dovere denunciare IM 1 e per quel motivo aveva preparato un incarto medico che mi aveva dato in cui vi erano le fotografie delle ferite e mi chiedeva di denunciare IM 1 alla Polizia. Io non l’ho fatto. Questo accadeva circa un mese fa, ad agosto.
[…] Il medico aveva comunque anche già visto che mi procuravo delle ferite (autolesionismo) tagliandomi con delle lame le braccia e spegnendomi delle sigarette sulle braccia.
Tutto questo è legato alla situazione che vivo con IM 1, nel senso che non riesco a sopportare l’idea che un’altra donna, o meglio che la __________, mi voglia rubare l’uomo e credo che in cuor mio, mi ferisco per evitare di sentire “dolore al cuore”.”
(VI PG 27.09.2017, p. 5-6, allegato 5 ad AI 7).
Invitata in seguito dal PP a meglio fornire la dinamica del litigio dell’agosto 2017, ACPR 1 ha così precisato:
" Secondo me quella volta ci è mancato poco che finissi male. Il motivo del litigio era sempre riconducibile a __________. Io chiamavo __________ “puttana” e “troia”. […] Lui mi ha urlato di non usare questi termini altrimenti mi avrebbe denunciata alla polizia. Lui mi ha colpita prima alla gamba e dopo in testa con il manico di una scopa di metallo. Questo manico si è addirittura piegato. Io ho memoria che lui mi ha dato uno spintone, sono caduta e poi lui mi ha colpito. Quella volta per me è stato uno shock. […] Mi ricordo che subito dopo essere stata colpita […] ha chiamato una persona che io ho capito essere __________. Ricordo che IM 1 aveva detto “così non ci riesco, non è possibile, mi ha fatto impressione, c’è sangue dappertutto.”
In seguito, il giorno dopo, […] si è subito recato a casa di __________. IM 1 mi ha detto che andava da lei perché riteneva che quello che era successo, quindi che lui aveva dato fuori di matto fino a darmi colpi in testa, l’aveva sconvolto tantissimo e secondo lui la colpa era in qualche modo di __________ e voleva mettere in chiaro le cose con quest’ultima. Lui stesso riconosceva di non aver mai raggiunto un simile grado di violenza. […] Il tutto è capitato perché ho dato della puttana alla __________. Dopo il primo colpo alla gamba io gli ho chiesto se stava facendo tutto questo per __________ e lui ha risposto “no, lo sto facendo per te”. Lì ho capito che non era completamente lucido.”
(VI PP 30.10.2017, p. 8 e 10, AI 44).
In merito a quest’ultimo episodio, l’imputato ha ammesso i fatti addebitandoli ad un raptus:
" […] posso dire che questo corrisponde al vero. In quell’occasione avevo perso il controllo a seguito delle continue accuse sulla presunta relazione che avrei con la __________. Ricordo che mi ero spaventato tantissimo e che avevo chiamato la madre di scendere ad aiutarmi per curare la ACPR 1.”
(VI PG 28.09.2017, p. 8, allegato 8 ad AI 7).
E meglio come da verbale dinanzi al PP del 29 settembre 2017:
" […] circa un mese fa, è capitato un episodio in cui ho avuto un raptus.
Sinceramente non mi ricordo più che cosa è successo. So soltanto che le ho dato una manicata di scopa in testa, non so perché gliel’ho data, probabilmente sempre per la sua gelosia che mi aveva tirato fuori dai gangheri. A momenti l’ammazzo lì, non l’avrei mai rifatto.
ADR che mi ricordo di essermi spaventato. Non mi ricordo il motivo del perché l’ho fatto, ma poi mi sono spaventato, ero sotto shock dallo spavento.
ADR che quando l’ho colpita ACPR 1 era seduta sul divano.
ADR che la scopa è fatta di ferro o alluminio. Per fortuna era una scopa pieghevole, perché quando l’ho colpita una parte si è piegata. Io ricordo che le avevo detto, in quell’occasione, “io non sono fatto così, guarda come mi stai facendo diventare.”
ADR che confermo anche di averla colpita alle gambe con quella scopa. Non mi ricordo se l’ho colpita prima o dopo averla colpita in testa.[…]
È vero che mi ero spaventato quella volta; non ricordo se avevo chiamato la mamma di ACPR 1. In quell’occasione ero proprio sotto shock, non ero in me e quindi i miei ricordi sono confusi.”[…]
Mi viene chiesto se ricordo che la volta in cui l’ho colpita con la spranga dalla ferita di ACPR 1 fuoriusciva sangue e rispondo per fortuna sì, in questo modo spurgava.
Ancora adesso dice che ogni tanto le si annebbia la vista e io le ho sempre consigliato di andare a farsi visitare.”
(VI PP 29.09.2017, p.19-21, AI 10).
Per ciò che attiene, poi, ai fatti dell’agosto 2017, l’imputato nel corso dello stesso verbale del 13 novembre 2017, ha nuovamente ammesso di averla colpita con una scopa a seguito di un raptus, in quanto, anche in questo caso, provocato e insultato dalla ACPR 1. In seguito egli ha anche riferito di essersi recato a casa di __________ e __________ per parlare di quanto avvenuto:
" Io ero stufo che mi dava del figlio di puttana a me e poi continuava a minacciarsi di tagliarsi e tirava fuori sempre __________.
Lei era seduta sul divano e dopo tutto ciò io sono andato fuori di testa.
Quando sono andato in stanza ho chiamato mio padre e non __________ e mio padre è venuto e si è spaventato; io ho avuto proprio un raptus ed ero sotto shock perché mi ero reso conto di quello che avevo fatto. Mio padre mi ha aiutato a tranquillizzarmi e in seguito se ne è andato
Il giorno dopo sono andato da __________, sono stato da lei e da ragazzo per al massimo due ore. […] sono andato a parlare con loro perché non avevo altre persone con cui parlarne e poi perché in parte la causa dei problemi di ACPR 1 era __________ ed io non sapevo più cosa fare, oltre che farle parlare insieme.”
(VI PP 13.11.2017, p. 10, AI 60).
Versione questa, ribadita anche nel verbale del 14 dicembre 2017:
" […] il giorno successivo a quei fatti, verso le 10.00 di mattina io sono andato a casa di __________ e __________ a dire loro cos’era successo. Ad entrambi avevo riferito di aver colpito ACPR 1 con un manico di scopa. In verità non posso dire proprio ad entrambi perché mentre __________ era al computer, io parlavo con __________. Quest’ultimo è possibile che abbia capito male, visto che non parla bene l’italiano.”
(VI PP 14.12.2017, p. 5, AI 78).
E ancora nell’interrogatorio finale del 9 marzo 2018:
" In merito ai fatti (ndr. dell’agosto 2017) riconosco di essere stato io la causa delle lesioni di ACPR 1; da quel poco che ricordo non mi sembra di aver colpito ACPR 1 direttamente sull’occhio, né con un pugno, né con l’estremità della scopa. Io ricordo di averla colpita sull’arcata sopraccigliare. […] non mi so spiegare la causa della lesione oculare.”
(VI PP 09.03.2018, p. 4, AI 126)
Fatti ammessi pure al dibattimento, sempre con riferimento ad un raptus che lo portò a colpire la compagna con il manico di scopa in alluminio (verbale d’interrogatorio dibattimentale).
4.2.2. Le dichiarazioni dei testimoni
__________, a verbale di Polizia del 28 settembre 2017 ha descritto i principali litigi avvenuti in passato tra la figlia e l’imputato. Essa ha dichiarato di ricordarsi in particolare l’episodio dell’agosto 2017, nel quale l’imputato picchiò la figlia con un bastone, causandole un trauma cranico e una ferita aperta all’arcata sopraccigliare sinistra:
" […] circa un mese e mezzo fa, credo fosse circa mezzanotte, io ero già a letto quando ho sentito l’ennesima discussione tra ACPR 1 e IM 1, questa volta l’intensità era maggiore, sentivo porte sbattere, gente che correva. Visto il casino che stava succedendo ho deciso d’intervenire, era la prima volta che intervenivo direttamente durante un litigio.
Sono scesa al loro piano e ho suonato il campanello, mi apriva la porta mia figlia e la trovavo con il volto insanguinato, mi abbracciava e mi diceva che IM 1 l’aveva picchiata con il manico di una scopa. […] Sul pianerottolo sono poi intervenuti anche altri inquilini che mi aiutavano a soccorrere ACPR 1. Nel salotto abbiamo cercato di rincuorarla, IM 1 si ritirava nella sua camera da letto. Vista la situazione ho invitato mia figlia a salire da me per il corso della notte, cosa che ha fatto per circa un ora, poi ha fatto rientro nel suo appartamento con IM 1. Da quel momento non ho più sentito nulla.
Mi viene chiesto di indicare che tipo di ferite ha riportato ACPR 1, aveva una ferita sopra l’occhio sinistro che sanguinava, era tutto gonfio, aveva delle ferite anche alle gambe, potevo constatato dei lividi blu. ACPR 1 mi diceva che era stato IM 1 a causargli quelle ferite e che l’aveva picchiata con un manico di scopa.
[…]Per questi fatti non abbiamo contattato la polizia e nemmeno l’ambulanza, ho preso appuntamento io per mia figlia, i fatti sono successi di venerdì e io ho chiamato il medico il lunedì successivo. ACPR 1 è quindi andata di lunedì per farsi medicare.”
(VI PG 28.09.2017, p. 2-4, allegato 7 ad AI 7).
Interrogata nuovamente il 2 novembre 2017, __________ è stata invitata a meglio riferire riguardo alla lite dell’agosto 2017:
" […] era proprio malconcia, piena di lividi e con una lesione all’occhio molto evidente e gonfia. Lei mi aveva detto che era stato lui a cagionarle quelle lesioni. Era stata colpita anche alle gambe.
Quella volta, non ricordo se sono stata io o forse ACPR 1 a chiamare il padre di IM 1, il quale è subito arrivato ed ha tentato di convincere IM 1 di andare a casa con lui. Io gli avevo detto che non poteva rimanere in casa perché era pericoloso. L’appartamento era un campo di battaglia, tutto sotto sopra, oggetti rotti e spaccati ovunque. Purtroppo il padre non è riuscito a convincere IM 1 ed è poi rientrato a casa sua. Io sono riuscita per un’oretta a portar via ACPR 1.
ADR. che a IM 1 quella sera gli ho solo detto “tu qui non puoi stare, devi andare a casa tua…perché altrimenti succede qualcosa di ancora più grave”; parole purtroppo che non sono state ascoltate da lui. Io mi sono occupata di mia figlia ed ho visto che IM 1 poi è andato nella sua camera. […] Me lo ricordo piangere, sicuramente si era pentito di quello che aveva fatto. […]ADR. ACPR 1 mi aveva detto che anche quella volta il litigio era dovuto alla questione __________; […] Ricordo di aver suonato il campanello a lungo. Probabilmente i rumori li ho sentiti meglio perché era estate e le finestre erano aperte, le mie e le loro. […] Il volto era pieno di sangue tanto che non si vedeva neppure l’occhio. ACPR 1 mi aveva anche detto che le lesioni visibili al volto erano dovute ad un colpo ricevuto con un manico di una scopa in metallo che mi ha pure mostrato ed ho visto che era parzialmente piegato.
[…] ADR che IM 1 era agitato e quando è arrivato suo padre si è a piangere. Io ho parlato con IM 1 quella volta, in presenza del papà, e gli avevo detto che doveva andare a casa dei suoi genitori. […]
Io ho cercato di tenere ACPR 1 a casa mia quella volta ma lei, dopo un’ora, ha deciso di tornare da IM 1 dicendomi che aveva paura che “facesse qualche cosa”. Ricordo che per un mese, dopo questi fatti, i due si sono calmati, non li ho più sentiti.”
(VI PP 17.02.2018, p. 5-6, AI 121).
__________, signora che vive nello stesso palazzo dell’AP ACPR 1 e dell’imputato, interrogata il 17 ottobre 2017, ha riferito di aver udito spesso le liti tra i due, accese e violente, tanto da averla spinta in un’occasione, quella dell’agosto 2017, ad intervenire:
" ACPR 1 e IM 1 litigavano spesso [...] posso dire di averli sentiti spesso gridare entrambi come “bestie” [...] quando litigavano li si sentiva urlare entrambi e sembrava che si stessero picchiando a sangue, insomma dalle urla sembravano entrambi fuori controllo. Poi, come era cominciata al lite, tornava il silenzio.
[...] non ho mai assistito ad una loro lite e nemmeno ho mai visto i due “mettersi le mani addosso“, è capitato molto spesso sentirli gridare e litigare, ma mai li ho personalmente visti.
Posso dire che solo in un’occasione, circa un paio di mesi orsono, eravamo saliti, io e mio marito, dalla madre della ACPR 1 in quanto si sentiva che ACPR 1 e IM 1 stavano litigando furiosamente e si sentivano volare oggetti in casa. [...]quando siamo saliti, [...] ACPR 1 e IM 1 avevano smesso di lanciarsi oggetti, o almeno di romperne, ma si stavano pesantemente insultando reciprocamente.
Fatto sta che la madre di ACPR 1 ci chiedeva di accompagnarla nell’appartamento della figlia per vedere cosa stava succedendo e per eventualmente aiutarla a tranquillizzare i due.
Siamo quindi scesi in casa di ACPR 1 e vi era il caos assoluto, con oggetti ovunque e disordine in ogni angolo della casa. ACPR 1 aveva il volto pieno di sangue e continuava ad urlare “VOLEVA UCCIDERMI, VOLEVA UCCIDERMI”.
Io mio marito, con la madre di ACPR 1, siamo entrati e abbiamo cercato di calmarli, dopo averli separati, ma ogni volta che due si guardavano iniziavano ad insultarsi e tutto il caos e ricominciava.[...] dopo lunghe “trattative” siamo riusciti a riportare la calma tra i due e abbiamo medicato la ACPR 1, che aveva una ferita profonda all’altezza dell’occhio mi pare sinistro. ACPR 1 quando le chiedevamo cosa era successo, mi diceva che era stato il IM 1 con un bastone a colpirla alla testa e che la volevo uccidere. Anche IM 1 continuava a gridare ed insultare e ci abbiamo messo parecchio per calmarlo. [...] i due sembravano fuori di testa e non molto lucidi. Come detto non ho mai assistito a liti, ma solo sentiti urlare o litigare. L’unica volta che siamo saliti da lei era la sera in cui l’abbiamo vista con il volto pieno di sangue e l’abbiamo medicata.
ACPR 1, quella sera, non voleva assolutamente chiamare la polizia o l’ambulanza [...].
Da quella sera abbiamo poi avuto modo di sentirli litigare pesantemente ancora diverse volte, ma non siamo mai più saliti. [...]”
(VI PG 17.10.2017, p. 3-4, allegato 5 al rapporto d’inchiesta 27.03.2018, AI 129).
__________, zia dell’AP ACPR 1, ha sentito diverse volte i due litigare e urlare, nonché ha assistito al termine del litigio dell’agosto 2017, nel quale la nipote è stata ferita con un bastone dall’imputato. Interrogata il 17 ottobre 2017, ha anch’ella confermato questi fatti, riportando la stessa versione resa dalla sorella (VI PG 17.10.2017, p. 3, allegato 7 ad AI 129).
Tutte le persone interrogate, imputato compreso, hanno quindi riferito in grandi linee la medesima descrizione dei fatti, che possono quindi ritenersi così accertati.
4.2.3. Il parere dei medici
Le lesioni della vittima a seguito delle botte ricevute dall’imputato nell’agosto 2017, sono state documentate con fotografie e certificato medico 07.08.2017 del Dr. __________, il quale riporta di aver trovato la paziente “affetta da trauma cranico, contusione ed ematoma frontale, vasto ematoma occhio sinistro, trauma oculare, ematoma e trauma contusivo coscia sinistra. La paziente riferisce percosse. La prognosi è di 10 giorni s.c..” (Allegato 6 ad AI 7; Allegati 1.1-1.2 al VI PP 08.11.2017, AI 57).
Il Dr. __________, medico curante dell’AP ACPR 1, è stato interrogato in veste di testimone il 28 settembre 2017. A verbale egli ha potuto riferire della visita medica avuta con la donna a seguito delle percosse da lei subite nella lite dell’agosto 2017:
" In relazione a questi fatti posso dire che durante la visita la ACPR 1 mi raccontava che gli ematomi che aveva sul viso e sulla coscia nonché una dolenzia al cranio e al bulbo oculare SX erano state causate da violente percosse che lei riferiva esserle state inferte dal suo compagno IM 1. […] ho scattato con il telefono della ACPR 1 stessa alcune fotografie che le stampavo poi consegnandole alla ragazza per completare il fascicolo di denuncia che le avevo espressamente detto di preparare e fare. […] non ho proceduto io personalmente alla segnalazione alle autorità, ma avevo dato incarico alla ACPR 1 di effettuare uno scritto dettagliato di quanto era successo per poi procedere alla denuncia alle autorità.
L’interrogante mi chiede come mai[…] non ho proceduto alla segnalazione alle autorità come prescritto dalla legge.
[…] mi ero fidato della ACPR 1, la quale mi aveva assicurato che vi avrebbe pensato lei stessa e proprio per questo motivo avevamo scattato le fotografie delle lesioni da allegare allo scritto di denuncia. Ho scoperto solo quando gli agenti sono venuti da me il 27.09.2017 ad interrogarmi per un ulteriore caso di violenza subito dalla ACPR 1 che non aveva sporto la denuncia.
A precisa domanda dell’interrogante rispondo che non ho avuto modo di visitare nuovamente la ACPR 1 per valutare la guarigione delle ferite da me riscontrate nella visita del 07.08.2017, le ferite riscontrate erano di natura transitoria e non permanenti. Non avendo più visto la ACPR 1 suppongo che non vi siano postumi di dette ferite. Confermo che le ferite erano importanti ma non gravi e mai la ragazza è stata in pericolo di morte.”
(VI PG 28.09.2017, p. 3-4, allegato 2 ad AI 129).
La dr.ssa __________, medico legale, sentita a verbale il 27 febbraio 2018 in veste di testimone, dopo aver preso visione delle fotografie raffiguranti le lesioni all’occhio dell’AP ACPR 1, ha potuto così dichiarare in merito:
" Trattasi di un’ecchimosi da stravaso. La lesione all’occhio visibile sulle foto secondo me non può essere riconducibile ad un colpo con il manico da scopa. Eventualmente quella a lato dell’occhio, dove sembra esserci una piccola ferita, potrebbe essere conseguenza di un colpo contundente. La lesione all’occhio, per come è estesa, la ricondurrei piuttosto ad un trauma contundente diverso, come un pugno o una gomitata.
Il colpo di una scopa lascia una lesione più figurata nel senso che raffigura il mezzo che la produce.
La lesione alla coscia sinistra può essere invece riconducibile al colpo di una scopa perché sembra riconoscersi la figura del manico di scopa sulla cosa. Mi viene mostrato il certificato medico del Dr. __________ di data 7.08.2017 e rilevo che vi è anche un trauma oculare, ciò vuol dire che l’occhio, il bulbo, ha subito direttamente un colpo.
ADR che l’unica ipotesi che mi viene in mente nel caso quel colpo sia dovuto ad un manico di una scopa, è che possa essere stato inferto con la parte terminale.”
(VI PP 27.02.2018, p. 5, AI 122)
4.2.4. In diritto e convincimento della Corte
a) Per il diritto circa i reati di lesioni gravi (art. 122 CP) e lesioni semplici (art. 123 cpv. 1 CP), vedasi quanto già sopra indicato al pt. 4.1.4.
Per quanto concerne il reato di lesioni semplici aggravate, secondo l’art. 123 cpv. 2 CP la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria e il colpevole è perseguito d’ufficio, se egli ha fatto uso di veleno, di un’arma o di un oggetto pericoloso. Secondo la giurisprudenza, la nozione di pericolosità di un oggetto è relativa al tipo d'impiego che si fa dello strumento nelle circostanze concrete (DTF 111 IV 123; 101 IV 285; 96 IV 16; Germann, Das Verbrechen Repertorio 1981 S. 226; Logoz, Commentaire du CPS, partie spéciale, ad art. 123, p. 51; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, 1978, I, p. 62).
Un oggetto è da considerarsi pericoloso se concepito in maniera tale che, usato quale arma (dunque come mezzo materiale di offesa o di difesa), possa provocare le stesse ferite che causerebbe un’arma utilizzata allo stesso modo (DTF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). Così impiegato, l’oggetto deve risultare adatto a causare un rischio di lesioni gravi ai sensi dell’art. 122 CP (ATF 101 IV 285 p. 287; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7 ed. 2010, § 3 n° 27; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e ed. 2013, p. 62; ROTH/BERKEMEIER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., 2013, n° 19 ad art. 123 CP). Tipici esempi di oggetti pericolosi, a dipendenza dell'uso che ne vien fatto concretamente, sono sassi e bastoni (Germann. cit; Stratenwerth, cit.). Una penna stilografica è da considerarsi oggetto pericoloso nel caso in cui venga utilizzata per colpire la vittima, brandendola di punta, ma non per dare colpi a mo’ di bastone (DTF 101 IV 285 p. 287). Un bicchiere di birra lanciato in direzione della testa di una persona è stato qualificato come oggetto pericoloso dal Tribunale federale (DTF 101 IV 286). Uno scalpello di 60 centimetri di lunghezza può essere strumento pericoloso, come non può esserlo se utilizzato soltanto per dare un colpo leggero alla nuca (DTF 101 IV 120). Determinante è il pericolo di produrre una lesione grave a' sensi dell'art. 122 n. 1 CP (Stratenwerth, cit.). La nozione di oggetto pericoloso è pertanto vaga, lasciando al giudice un vasto potere d’apprezzamento a seconda del caso concreto (BERNARD CORBOZ, op. cit., loc. cit.).
b) Per la Corte, in consonanza con la giurisprudenza della CARP e del TF, chi colpisce una persona in testa con un bastone, anche se di alluminio, assume il rischio consapevole di creare quantomeno delle lesioni gravi, il dolo in questo caso è quindi diretto. Altrimenti un uomo grande e grosso come IM 1, si sarebbe limitato ad usare le mani, invece di un manico di scopa. Con il che la Corte ha confermato questo capo d’accusa, riconoscendo l’imputato colpevole di tentate lesioni gravi con riferimento al colpo alla testa e quello all’occhio dell’allora compagna (pt. 2 AA), e di lesioni semplici con oggetto pericoloso, per il colpo alla gamba della donna (pt. 3.2. AA).
4.3. Minaccia ripetuta (pt. 4 AA) e vie di fatto ripetute (pt. 5 AA)
4.3.1. I fatti
L’imputato deve rispondere dell’accusa di minaccia (ripetuta) per avere incusso spavento e timore alla compagna ACPR 1 in più occasioni non meglio precisate, nel corso di litigi verbali e fisici, esternandole espressioni quali “ti ammazzo” e “se avesse voluto lasciarlo l’avrebbe fatto “in quattro assi”, intendendo la bara da morto, nonché facendole paventare la morte qualora avesse denunciato __________ per asseriti e non meglio precisati furti nelle cantine di abitazioni del __________.
Egli è anche tenuto a rispondere dell’accusa di vie di fatto reiterate (a danno del proprio partner durante l’unione domestica) per avere, presso la propria abitazione, in più occasioni, nel corso di litigi verbali e fisici, dandole “schiaffi a mano aperta”, calci, spintonandola, prendendola per il collo senza stringere, scrollandola, dandole due pugni sulla fronte all’altezza dell’attaccatura dei capelli, e pure dei calci, in due occasioni, al fianco, mentre era sdraiata sul letto, facendola cadere, commesso ripetutamente vie di fatto nei confronti della convivente.
In merito ai litigi e alle minacce subìti nel corso della loro relazione, la ACPR 1 ha riferito a verbale di Polizia di essere stata più volte malmenata dall’imputato, versione poi nei seguenti verbali leggermente ritrattata a favore del compagno:
" Tutto è filato liscio per qualche mese, poi IM 1, ogni volta che io volevo parlare della __________ e di quanto successo, perdeva sempre le staffe malmenandomi pesantemente.
A precisa domanda rispondo che ogni volta che aprivo bocca parlando della __________, a volte anche insultandola per quanto aveva fatto (rubarmi l’uomo) lui si imbestialiva perdendo la ragione e dandomi pugni, calci su tutto il corpo, arrivando a minacciarmi di morte e di non permettermi più di insultare la __________.
[…] il fatto che un’altra mi avesse portato via l’uomo e lo avesse portato a casa sua era per me fonte di continui litigi e questi litigi finivano nella stragrande maggioranza dei casi con le botte di IM 1.
Sono consapevole che di questo non ho grandi prove in quanto non ho mai denunciato IM 1 poiché di fatto ero innamorata di lui. Comunque in tutto il quartiere era risaputo che IM 1 alzava le mani su di me […].
[…] che mi ha più volte minacciata di morte qualora mi fossi azzardata a denunciarlo o a parlare male di ____________________ o anche solo a voler denunciare la __________ per i continui furti nelle cantine […] Posso anche dirvi che IM 1 più di una volta mi minacciava di farmi internare se non la piantavo di rompergli le balle sulla __________.”
(VI PG 27.09.2017, p. 2-3 e 5, allegato 5 ad AI 7).
Confrontato una prima volta con le dichiarazioni dell’AP ACPR 1 in merito ai suoi scatti d’ira e ai continui litigi sfociati spesso in percosse verso la compagna, l’imputato, nel verbale d’interrogatorio di Polizia del 28 settembre 2017, ha negato di averla mai picchiata, soprattutto ha affermato non essere vero che ogni volta che si parlasse di __________ lui si arrabbiava. Egli ha ammesso di aver alzato le mani sulla donna esclusivamente per difenderla dalle autolesioni che lei era solita infliggersi (VI PG 28.09.2017, p. 6, allegato 8 al rapporto di arresto provvisorio 28.09.2017, AI 7).
A questo proposito, nel verbale d’interrogatorio dinanzi al PP il 29 settembre 2017, ha così ribadito:
" […] non ho toccato ACPR 1 in altre circostanze. Le ho sempre prese io da lei, anche degli sputi.[…] non è vero che ogni volta che mi nominava __________ io la menavo con calci e pugni. È vero che il fatto che continuasse a parlare di __________ mi stufava e mi infastidiva perché non ce n’era motivo.
ADR che non ho mai minacciato di morte ACPR 1. Neanche le ho mai detto di non permettersi mai più di insultare la __________.
ADR che non è mai intervenuto nessuno del palazzo in cui viviamo per fermarmi, come dichiarato da ACPR 1, tranne il giorno della scopa dove sono arrivati degli inquilini per discutere.”
(VI PP 29.09.2017, p. 20, AI 10).
L’AP ACPR 1 ha poi in parte ritrattato le sue prime dichiarazioni, nel corso dell’interrogatorio dinanzi al PP del 30 ottobre 2017:
" […] prima dei fatti del 25.09.207 IM 1 non mi ha mai minacciata di ammazzarmi. […] Preciso che non è vero che IM 1 mi ha malmenata pesantemente su tutto il corpo. Le azioni di violenza sono quelle dichiarate in questo verbale. Il primo verbale l’ho fatto quando ero in clinica ed ero pesantemente sedata.
Non ogni volta che proferivo il nome __________ mi pestava.
La polizia ha sbagliato a indicare nel verbale che IM 1 mi aveva minacciata di morte qualora avessi voluto denunciarlo. Io non l’avrei mai fatto. Ho troppa paura. […] È vero invece che IM 1 mi ha minacciata di morte qualora avessi denunciato __________ per i furti nelle cantine.”
(VI PP 30.10.2017, p. 9, AI 44).
Nel corso dello stesso interrogatorio dinanzi al PP, l’AP ACPR 1 ha così precisato in merito alle violenze subite dall’imputato e ai problemi scaturiti a seguito della frequentazione con __________:
" IM 1 è una persona umile, buona e a me ha aiutato tanto […] con me in precedenza non era mai stato violento. Magari gridavamo entrambi, ma non mi aveva mai colpito […] Il fattore scatenante la violenza di IM 1 era riconducibile a __________.
[…] La violenza è iniziata 3 anni fa, quando io chiedevo spiegazioni in merito ai giorni in cui lui era stato da __________. Nei primi tre mesi, dopo che lui era tornato a casa, IM 1 si è comportato bene. In seguito però, quando gli chiedevo spiegazioni, lui non rispondeva, io diventavo insistente e lui di riflesso aggressivo.
ADR che lui mi dava degli schiaffi a mano aperta quando io continuavo a chiedere spiegazioni su __________. Posso stimare che episodi di questo genere siano capitati al massimo 3-4 volte. Io non ho mai reagito alle sue sberle, visto quanto avevo subito in passato. Andavo via, mi chiudevo in bagno. […] Mi ha dato un bello schiaffone; il giorno dopo lui però mi ha chiesto scusa, aggiungendo che non l’avrebbe più rifatto.
Secondo me anche lui dopo questa prima volta si è un po’ spaventato e anche un po’ meravigliato di sé stesso dello schiaffo che mi ha dato. In seguito, quando lo ha rifatto, non si è più scusato perché secondo lui la colpa era mia; io non dovevo chiedergli nulla perché per lui, la storia dei “3 giorni” da __________, era chiusa.
ADR che dopo queste 3-4 volte non mi ha più picchiata perché IM 1 non ha più visto __________. Visto che quest’ultima ha ripreso a contattarlo con assiduità, a me dava fastidio quindi sono diventata assillante con lui e lui è tornato ad essere violento con me.
[…] mi picchiava in continuazione non appena proferivo il nome di __________. […] una volta era presente la mia amica __________ […] quando IM 1 mi ha tirato due pugni in fronte, all’altezza dell’attaccatura dei capelli. […] C’è stato anche un altro episodio di violenza. Io avevo l’abitudine, nel letto, di dormire sul bordo, il più possibile da lui. […] Avevo paura. Non so perché, […] mi ricordo che in un paio di occasioni, appena lui si era svegliato, abbiamo iniziato a discutere sempre della solita __________ e come reazione mi ha tirato un calcio, colpendomi al fianco e facendomi cadere dal letto. Questo episodio è accaduto due volte.”
(VI PP 30.10.2017, p. 6-8, AI 44).
E ancora, in un seguente verbale:
“ADR che quando io prendevo per i fondelli __________ lui mi minacciava dicendomi “ti ammazzo” aggiungendo “e non faccio un giorno di galera perché non sono carcerabile”.
(VI PP 08.11.2017, p. 7, AI 57).
Interrogato nuovamente dal PP il 13 novembre 2017, dopo essere stato confrontato con diverse dichiarazioni delle persone assunte a verbale in corso d’inchiesta, l’imputato, in merito ai suoi problemi nella gestione dell’aggressività e alle liti che l’hanno visto coinvolto, ha sempre negato di avere avuto dei comportamenti aggressivi nei confronti di altre persone. Per quanto invece attiene alle liti con l’AP ACPR 1, egli ha sempre mantenuto la sua versione e cioè che le litigate erano dettate da comportamenti sopra le righe della ACPR 1 stessa e che lui interveniva esclusivamente in sua difesa o al massimo perché fortemente provocato:
" […] io sono diventato più nervoso negli ultimi anni perché il mio migliore amico, __________, mi ha fregato; mi ha …omissis... [...] non è vero che andavo in strada a prendere pedate le auto. Non è mai successo che discutessi con i collaboratori __________.” [...] io e ACPR 1 urlavamo spesso ma perché lei andava fuori di testa e prendeva in mano i coltelli. Io non ce la facevo più. [...] Non è vero che negli ultimi 3 anni schiaffeggiavo a mano aperta ACPR 1. L’unica volta che ho proprio avuto un raptus è stato ad agosto scorso quando l’ho colpita con la scopa. Era da parte sua che partivano gli schiaffi; era lei che mi tirava addosso gli oggetti."
(VI PP 13.11.2017, p. 3-5 e 9, AI 60).
Vittima ed imputato sono poi stati messi a confronto (videoregistrato), e, con riferimento alle asserite minacce, anche se in modo confuso, entrambi hanno mantenuto le loro versioni, l’imputato negando sostanzialmente di averla mai minacciata o percossa:
" P: PP 1 (…)
V: ACPR 1
I: IM 1 (…)
P: E di minacce gliene ha fatte? (…) Non le ha detto “guarda che ti ammazzo o ti faccio del male”?
V: Mi ha detto sì, allora la prima volta che l’ho lasciato mi ha detto, mi ha tirato dritto un pugno in faccia.
P: Che l’ha lasciato quando, scusi?
V: La prima volta che siamo stati insieme.
P: Mmm.
V: Quindi già lì mi centra una centra. E poi lui mi ha detto “tu a me non mi lasci, io non me ne vado e se ti vuoi lasciare, tu mi lasci in quattr’assi”, cioè in una bara e basta.
P: Mmm. Questo è avvenuto?
V: Eh… diverse volte (…)
P: Ma anni fa o anche di recente?
V: No, anche… anche quella sera.
P: Anche quella sera?
V: Ma sì… ma sono parole che si dicono.
P: Ma certo. Ma il pugno è avvenuto anni fa, quello? La prima volta che l’ha lasciato.
V: Il pugno sì, la prima volta lui ha reagito così, ma eravamo giovanissimi.
P: Va bene, ma quella sera lì le ha detto “guarda che t’ammazzo”? Ti prendo per il collo…
V: Sì, ti ammazzo, quando mi teneva… quando lui mi ha detto… l’ultima… l’ultima volta (incomprensibile) io ti ammazzo, ti ammazzo, tant’è che l’hanno sentito… ,l’ha sentito anche la tipa giù… l’inquilino di sotto mi ha detto che si aspettava, sentiva i miei rantoli… rantoli, eh? Rantoli vuol dire una persona che sta per crepare e che si aspettava di sentire “pam”, un colpo di pistola. (…)”
(AI 82 pag. 44)
" (…)P: Si ricorda che prima ACPR 1 ha detto che tanto tempo fa, quando poi ti aveva lasciato, ti aveva dato un pugno e poi da quel momento lì poi più volte gli hai detto…
I: Quando mi aveva lasciato?
P: Tanto tempo fa, anni fa, però poi spesso ricorreva questa, questa esternazione che non…
I: Sinceramente dal duemila…
P: Aspetti, mi faccia finire, la prego.
I: Sì, ma le dico già, sinceramente dal duemiladue…
P: “Se mi lasci, finisci in quattro assi di, di legno”.
I: Dai, ok, mi dica.
P: Ha capito?
I: Mi dica.
P: E’ questo.
I: No, io le stavo rispondendo…
P: Gliel’ha mai detta questa cosa qua?
I: Le stavo rispondendo, dal duemiladue, di un pugno del duemiladue perché stiamo parlando del duemiladue non mi ricordo. Io per…
P: No, ma adesso di recente, di recente (…) Le ha mai detto che se la, se lo lasciava, se la lasciava…
I: Le rispondo già no.
P: … se ne sarebbe andata in quattro assi?
I: No, no, le rispondo già no, sennò non gli tiravo fuori i coltelli dalle mani, scusi.
P: Ho capito.
I: E’ un controsenso.
P: Sì.
V: No, se ti lasciavo (…) è un controsenso, io non ti sto lì a salvare la vita, a tirarti fuori i coltelli che scleri (…) allora prendo su le valigie e andavo via a casa mia.
V: E perché non l’hai mai fatto?
I: Perché ti amo, eh?”
(AI 82, seconda parte, pag. 18-19).
Ed infine a verbale finale:
" Le asserite minacce […] io non le riconosco. Se ci sono state minacce, queste sono state reciproche e poi sicuramente non di quel tipo (ndr. “ti ammazzo, ti ammazzo”, “ti lascio in quattro assi”, e minacce di morte varie). ACPR 1 ad esempio mi diceva un giorno sì un giorno no che se l’avessi lasciata mi avrebbe ammazzato. Quindi quand’anche ci fossero state, non erano espressioni che prendevamo seriamente. […] il 26.09.2017 io non ho mai detto a ACPR 1 “ti ammazzo”.
Le vie di fatto (…) io non le riconosco. Quando litigavamo la maggior parte dei miei interventi erano dipendenti dal fatto che io dovevo togliergli i coltelli dalle mani perché si autolesionava. Ero io ad essere il suo punto di sfogo, una sorta di “pungiball” e glielo dicevo spesso.”
(VI PP 09.03.2018, p. 5, AI 126)
__________, nel suo interrogatorio dell’11 dicembre 2017 in veste di testimone, ha dichiarato di aver già visto lividi e graffi sull’imputato, a seguito di liti violente con la vittima:
" (…). Non era una delle prime volte che si mettevano le mani addosso, in altre occasioni l’avevo visto con lividi e graffi.”
(VI PP 11.12.2017, p. 6-9, AI 75).
Visto tutto quanto sopra, in particolare le dichiarazioni rese dalle parti, nonché quelle dei testimoni, è dato per certo che fra i due, nel corso delle innumerevoli litigate più o meno accese, sotto l’effetto quasi costante di stupefacenti, le botte volavano reciprocamente, come pure insulti e minacce diverse.
4.3.2. In diritto e convincimento della Corte
a) Ai sensi dell’art. 180 CP si rende colpevole di minaccia ed è punito a querela di parte con la detenzione o con la multa colui che, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. Il colpevole è perseguito d’ufficio se è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio, oppure se è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell’anno successivo alla separazione.
L'infrazione consiste nell'allarmare o spaventare una persona a mezzo di una grave minaccia. La legge protegge la libertà di una persona da una sua messa in pericolo concreta. C’è minaccia, quando l’autore fa volontariamente credere alla vittima la realizzazione di un pregiudizio in senso largo, la cui realizzazione dipende dalla sua volontà. (DTF 122 IV 97 p. 100 consid. b e DTF 106 IV 125 p. 128 consid. a). Non è necessario che l’autore abbia effettivamente un’influenza sulla realizzazione del pregiudizio, è sufficiente che, secondo lui, questa dipenda dal suo potere (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 180 CP, n. 1-4).
La minaccia deve essere grave, ossia oggettivamente atta ad allarmare o spaventare la vittima (DTF 99 IV 212 p. 215). In mancanza della gravità l’atto non è punibile. La gravità della minaccia risulta non solo dalle parole dell’autore ma deve tener conto delle circostanze, poiché può risultare sia da un gesto sia da un’allusione, essa può non toccare direttamente il destinatario ma essere rivolta a una persona a lui vicina. Occorre analizzare il comportamento dell'autore nella sua globalità per determinare se i timori del destinario sono fondati (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 180 CP, n. 6-10). Affinché l’infrazione sia consumata, bisogna che la persona sia stata effettivamente allarmata o spaventata, non è sufficiente che essa abbia avuto coscienza della minaccia grave. Se la persona non si è allarmata, può essere ritenuto solo il tentativo (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 180 CP, n. 20).
b) Giusta l’art. 126 cpv. 1 CP è punito con la multa chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute. Secondo il capoverso 2 lettera c di suddetto articolo, l’autore è perseguito d’ufficio se egli è il partner eterosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l’atto sia stato commesso durante questo tempo o nell’ambito successivo alla separazione. Il capoverso 2, inoltre, prevede che l’autore commetta le vie di fatto in modo reiterato.
Il Tribunale federale definisce le vie di fatto come “das allgemein übliche und gesellschaftlich geduldete Mass überschreitenden physischen Einwirkung auf einen Menschen“, in cui non si cagiona un danno al corpo o alla salute; causare dolore non è un presupposto (BGE 117 IV 16f., 119 IV 27 = Pr 83 [1994] Nr. 17 S. 62, 134 IV 191). Sono vie di fatto, per esempio, gli schiaffi, i pugni, gli spintoni di una certa forza, le percosse con oggetti pesanti, bagnare con dei liquidi una persona, imbrattare il viso di una persona con una torta (BGer v. 08.10.2001, 6P.99/2001 bzw. 6S.436/2001).
Dal punto di vista soggettivo è necessario l’intenzionalità. Il dolo eventuale è sufficiente (Andreas Donatsch, StGB Kommentar, Orell Füssli 2013, n. 3 ad. art 126 CP).
c) Nel caso di specie è bene tenere conto del fatto che, come già sopra indicato, nel corso delle ripetute liti tra i due soggetti, sono volate parole ed insulti da parte di entrambi. In particolare, non vi è prova agli atti che le minacce proferite da IM 1 nei confronti della compagna, abbiamo suscitato nella donna particolare paura o timore, anzi, la stessa pareva essere sempre in grado di reagire tenendogli testa in qualche modo, per nulla spaventata. Con il che egli è stato prosciolto da questo reato. L’imputazione di vie di fatto invece è stata confermata, con la precisazione che, tenuto conto del contesto in cui si sono realizzate le stesse, ovvero dell’altissima probabilità che egli pure abbia subìto vie di fatto a sua volta dall’allora compagna, questo reato non avrà peso sulla commisurazione della pena.
4.4. 11 novembre 2016 - danneggiamento (pt. 6 AA) e lesioni semplici qualificate (pt. 3.3 AA)
4.4.1. I fatti
L’imputato è chiamato a rispondere del reato di lesioni semplici qualificate, per avere, in data 11.11.2016 nei pressi del chiosco di ACPR 2 a __________, nel corso di una lite verbale e fisica con __________, lanciandogli in due occasioni una pietra nel mentre scappava, tentato di cagionare un danno al corpo e alla salute di quest’ultimo a mano di un oggetto pericoloso.
A seguito della suddetta lite, nei confronti dell’imputato è stata poi inoltrata querela da parte di ACPR 2 per il reato di danneggiamento, per avere, nel corso del litigio con __________ avvenuto all’interno dell’edicola della querelante, deteriorato e distrutto merce varia di proprietà dell’AP ACPR 2, per un valore totale di danno denunciato di CHF 1'365.00.
Degli istanti della lite, agli atti vi sono le immagini della videosorveglianza, nelle quali si nota l’attitudine aggressiva dell’imputato che ha colpito __________ con calci e pugni e, spingendolo contro degli scaffali, ha rovesciato delle bottiglie di vino (Inc. MP 2016.11100). L’istante in cui egli avrebbe tirato delle pietre, non è stato ripreso: quale unico riscontro vi sono le dichiarazioni della testimone ACPR 2 di cui diremo.
Da notare che __________, non è stato sentito. Figura agli atti unicamente una sua denuncia nei confronti di IM 1 (INC.MP.2016.11100), nella quale egli ha riportato il seguente testo: “Entrando nel negozietto di fronte a casa mia per fare acquisti mi sono trovato alla cassa il Signor IM 1 il quale senza nessun motivo apparente mi ha subito spinto e ha inveito contro di me minacciandomi subito che “mi avrebbe tagliato la gola” alconche ha incominciato a prendermi a pugni ecc…, rendo noto che ha anche causato danni al negozio. In caso di bisogno ho le registrazioni Video del negozio di tutto ciò che è accaduto.”, crociando nel formulario la volontà di costituirsi accusatore privato senza avanzare pretese civili. Questa querela è poi stata ritirata dal __________ in data 3 dicembre 2016, ma, trattandosi di tentate lesioni semplici aggravate (oggetto pericoloso), il procedimento è proseguito d’ufficio.
Nel corso del verbale del 29 settembre 2017, l’imputato ha tenuto prima di tutto a spiegare i rapporti tra __________ e l’AP ACPR 1, così da contestualizzare l’accaduto:
" […] __________, persona che ACPR 1 aveva conosciuto in quel periodo come amico. Per me la conoscenza con __________ è stato come affrontare un Caterpillare. Questa persona mi ha tirato fuori dai gangheri perché era assillante e insistente, sia con me che con ACPR 1, in particolare con lei.
ADR che anche __________ voleva che io e ACPR 1 ci lasciassimo, per mettersi con lei. E credo che il suo intento era quello di metter mano ai fondi di ACPR 1 in verità inesistenti. […] è entrato nella nostra vita il __________. Era l’autunno del 2015.[…] Era assillante. __________ era riuscito a rubare la mia utenza dal cellulare di ACPR 1. Infatti ho bloccato le sue chiamate in entrata.
[…] ADR che ACPR 1 era fuori di sé. In quel periodo usciva spesso di notte insieme al __________ e quindi non dormiva. Ricordo che un giorno era rientrata a casa, era concia da sbatter via, si era messa sul divano a dormire e in quel momento suona il telefono ed era ancora __________. Io lo richiamo, gli parlo dei problemi di ACPR 1 e di lasciarla stare perché la stava rovinando.
ADR che ACPR 1 non aveva alcun rapporto con __________. Lui la seguiva e faceva gli appostamenti, la pedinava […]. ACPR 1 mia aveva detto che era infastidita da questa persona […] è un narcisista compulsivo. […] Le mie crisi di nervi sono aumentate dunque anche a causa di __________. Dicevo a ACPR 1 che io ero stufo che lei continuava a perdonare __________; o meglio, avevo paura. Infatti era arrivato al punto di metterle il coltello alla gola, prendendola per il collo.
Questo fatto era capitato a fine 2016 circa; è stata l’ultima volta che ACPR 1 ha visto __________. Questa cosa me l’aveva raccontata lei, quando era rientrata molto spaventata (ndr. l’AP dichiarerà a verbale dinanzi il PP che __________ è un conoscente, con il quale ha avuto dei litigi, ma mai è stata da lui minacciata con un coltello alla gola; cfr. VI PP 08.11.2017, p. 11, AI 57). […] Io __________ non lo frequentavo. Una delle poche volte in cui l’ho visto è stato prima della fine del 2016, in un chiosco di __________. Quella volta abbiamo avuto un litigio.”
(VI PP 29.09.2017, p. 5-6, AI 10).
ACPR 2, titolare dell’edicola __________ (attività nel frattempo cessata il __________), è stata interrogata il 24 aprile 2017, dopo aver sporto denuncia penale contro l’imputato in merito ai fatti avvenuti la sera dell’11 novembre 2016 all’interno dell’edicola da lei gestita. In merito a questi fatti, ella ha così dichiarato:
" Io sono stata titolare dell’edicola __________ a partire dal __________, attività cessata il __________. Il giorno 11.11.2016 in serata alle ore 19:30 circa, ero presente nell’edicola come d’abitudine, quando è arrivato IM 1, il compagno di ACPR 1, la quale era una cliente abituale del chiosco.
IM 1 era intenzionato ad acquistare delle sigarette, quando è arrivato anche __________. I due hanno cominciato discutere in modo molto animato, se ho ben capito a causa di gelosie legate a ACPR 1.
Sentendomi in pericolo ho deciso di allontanarmi dal negozio, per evitare di essere coinvolta nella lite.
Ad un certo punto mentre ero fuori dal locale sentiva dei rumori di cose che si rompevano. __________ si va dal negozio e dietro di lui IM 1, il quale raccoglieva una grossa pietra e la lanciava in direzione di __________ senza riuscire a colpirlo. __________ scappava poi verso la __________ ed allertato al Polizia.
Le persone che erano in strada si sono spaventate e si sono allontanate, anche perché IM 1 aveva raccolto un’altra pietra e era pronto a lanciare anche quella.
Quando sono rientrata nel negozio ho trovato tutto a soqquadro, c’era vino dappertutto e diversi oggetti erano rotti. Mentre ero nel chiosco rientrava IM 1, il quale mi diceva che avrebbe pagato tutti i danni commessi e mi lasciava il suo documento senza che io glie lo avessi chiesto.
Al giungere della Polizia spiegavo l’accaduto e informavo gli agenti di essere anche in possesso di una video sorveglianza, la quale riprende integralmente quanto accaduto all’interno del chiosco in mia assenza.
Consegno spontaneamente all’agente interrogante il video in questione.
Inizialmente comunicavo agli agenti di non essere intenzionata a sporgere querela per danneggiamento, visto che IM 1 mi aveva detto che avrebbe risarcito i danni non lo ritenevo necessario. Dopo circa una settimana ho chiamato ACPR 1, lei è venuta al negozio e io le ho spiegato cosa era accaduto, consegnando anche a lei una copia dei video. In seguito ACPR 1 e IM 1 mi hanno proposto un risarcimento danni di CHF 100.-, io gli ho risposto che non erano sufficienti. Un mese dopo la proposta non avendo ricevuto nulla ho deciso di sporgere querela.”
(VI PG 24.04.2017, p. 2-3, Allegato 3 a Inc. MP 2016.11100)
Per ciò che attiene ai danni subiti, l’AP ACPR 2 li ha così descritti e quantificati:
" Dal video si può vedere che IM 1, spinto __________ contro uno scaffale, così facendo la bottiglie di vino che erano appoggiate in cima all’armadio sono cadute a terra, rompendosi e imbrattando anche tutti gli altri prodotti, che erano caduti dai ripiani. Non essendo più presentabili, e dunque anche invendibili, ho dovuto buttarli tutti. L’ammontare della merce danneggiata ammonta a circa CHF 400.-.
Le bottiglie sono cadute anche oltre l’armadio, come si può vedere dal video che ho consegnato. Dietro l’armadio si trovava un frigorifero che fungeva da tavolo, sul quale avevo l’abitudine di mangiare. Appoggiati sul frigo c’erano la mia cena, il mio telefono Samsung S4 e sulla sedia si trovava la mia giacca. La caduta delle bottiglie ha rotto lo Smartphone del valore di CHF 300.-, imbrattato la giacca e altri oggetti di minor valore sono rimasti danneggiati pe un totale di circa CHF 665.-.
Ho poi dovuto pulire tutto il vino e i cocci, operazione che stimo abbia un costo di CHF 50.- per la manodopera. Dopo i fatti descritti ho chiuso il chiosco e non ho più riaperto fino all’indomani. La perdita di guadagno per le 2 ore di chiusura impreviste ammonta circa a CHF 350.-, in quella fascia oraria ero solita guadagnare indicativamente quella cifra. Inoltre per tutta la settimana successiva le entrate hanno risentito di un calo, purtroppo una situazione simile non invoglia cliente recarsi presso il chiosco. I danni totali causati ammontano a circa CHF 1765.-”
(VI PG 24.04.2017, p. 3-4, Allegato 3 a Inc. MP 2016.11100)
L’imputato, dal canto suo, interrogato il 29 settembre 2017 dal PP in merito alla dinamica dei fatti avvenuti l’11.11.2016 all’interno del chiosco di proprietà dell’AP ACPR 2, ha così dichiarato:
" Quella volta io mi trovavo all’interno del chiosco da un 15 minuti. ACPR 2 vendeva delle tessere prepagate telefoniche di svariate compagnie; ACPR 1 mi aveva chiesto se potevo andare a consigliare a ACPR 2 cosa era meglio fare, e io ero andato per parlare con ACPR 2. Ad un certo punto __________ è entrato nel chiosco. Lui appena mi ha visto ha detto “oh Madonna!”. Io mi sono appoggiato al bancone della cassa cercando di far finta di non esistere. Poi lui si è avvicinato alla cassa con delle birre in mano e ACPR 2 gliele ha messe nel sacchetto dicendo “le paghi poi __________”. Lui più volte ha detto di no, avvicinandosi a me e guardandomi in faccia. Io non gli ho rivolto lo sguardo rimanendo immobile. Alla seconda volta che lo sento dire di no senza tirar fuori i soldi per pagare io mi giro e gli dico “cosa vuoi tu dalla mia vita” e lui mi risponde “cosa vuoi tu dalla mia”. Io poi ho aggiunto “tu mi hai rovinato ACPR 1” e lui diceva che ero stato io a rovinare ACPR 1. A quel punto ho reagito male perché continuava a inzigarmi dicendo che era colpa mia che ACPR 1 era così.
L’ho preso qua e l’ho un po’ scosso. Con questo intendo che gli ho preso la testa e gliel’ho picchiata contro il muro e anche perché a quel momento mi ricordavo, dei messaggi di minaccia che aveva inviato a ACPR 1 nei quali scriveva che avrebbe preso la mia testa e quella di ACPR 1 e le avrebbe spaccate insieme.
Siamo poi usciti dal chiosco e ancora lì mi ha inzigato. Io sono entrato al chiosco a prendere le sigarette e quando sono uscito mi ha dato un pugno per poi scappare. Io sono andato a casa e ho sentito lui che mi diceva “cosa fai, scappi?” e poi “come cammini di merda” e io gli ho risposto “vaa a ciapaa i ratt” e sono rientrato a casa.
So poi che __________ ha pubblicato una sua foto dove si vedeva il bernoccolo e aveva un fazzoletto nel naso per far finta di essere stato pesantemente picchiato, scrivendo pure “chi è stato? Non sputtano il IM 1 di __________”. Io so che esiste un video e che __________ l’ha fatto vedere a mezza __________. Io l’ho visto perché la ACPR 2 me l’ha inviato, dicendomi “per tutelarti”. E poi ha preteso da me oltre CHF 3'000.00 quale risarcimento.”
(VI PP 29.09.2017, p. 26, AI 10).
Confrontato con le pretese di risarcimento danni dell’AP ACPR 2, ammontanti ad un totale di CHF 1'765.00, per la merce danneggiata, per un Samsung S4, per una giacca, per uno smartphone come pure per il ripristino del posto, delle spese di pulizia e del mancato guadagno, l’imputato ha dichiarato di non riconoscere questa pretesa in quanto a suo dire sarebbe “una trappola” e che sarebbe “stato tutto organizzato per provocarmi” (VI PP 29.09.2017, AI 10).
Nel verbale del 16 febbraio 2018, l’imputato ha tuttavia riconosciuto l’esistenza del danno ma non ne ha accettato l’ammontare di CHF 1'765.00, in quanto a suo dire sarebbe stato di al massimo CHF 500.00 (VI PP 16.02.2018, p. 20, AI 113).
Interrogato l’ultima volta il 9 marzo 2018, l’imputato ha mantenuto la sua versione, riconoscendo i danni di per sé ma non il loro valore, e ribadendo di essere stato provocato dal __________, negando infine di avergli tirato contro delle pietre:
" […] queste circostanze non sono mai avvenute. Io non ho mai gettato contro __________ 2 pietre e ciò visto anche l’affluenza di persone in quella zona e l’orario in cui sarebbero avvenute.
[…] è vero che ho arrecato dei danni all’interno del chiosco di ACPR 2 ma non tutti quelli che mi vengono rimproverati dalla danneggiata. In particolare il cellulare non è stato danneggiato; il video prodotto da ACPR 2 altro non è che la registrazione con detto cellulare da parte di ACPR 2 della videosorveglianza presente in loco […]. Mi spiace poi che il video è stato prodotto parzialmente e non si vedono le registrazioni dei momenti precedenti e successivi.
ADR. che dai precedenti filmati si vedrebbe che io entro in chiosco e parlo tranquillamente con la ACPR 2, poi si vede entrare __________ ed io immobile senza fare nulla aspettando che questo uscisse. Non si vede la provocazione di __________ e di come è iniziato il tutto.
ADR. che quando dico che mi ha provocato intendo che invece di prendere le sue birre ed andarsene mi “fiatava sul collo”, nonostante la ACPR 2 gli avesse detto di uscire dal negozio, più volte […].
ADR. che __________ da quel che ricordo mi ha anche provocato verbalmente bestemmiando dopo avermi visto.
ADR. che dai filmati successivi invece mi si vedrebbe rientrare in negozio e consegnare la mia carta d’identità, a valere quale sorta di riconoscimento per i danni arrecati.
Mi viene chiesto se io ritengo che la mia reazione al comportamento di quel giorno di __________ sia giustificata.
Certamente si. Chiunque avrebbe agito in quel modo. Forse è stata un po’ esagerata, ma dopo due anni di persecuzione….”
(VI PP 09.03.2018, p. 5-6, AI 126).
Agli atti è versata una copia della lettera inviata dalla ACPR 2 a IM 1 con la richiesta di risarcimento (precedente alla denuncia), con allegati i relativi scontrini di cassa dell’acquisto della merce danneggiata che ella stima, non si sa sulla base di quale criterio, in CHF 400.-. Trattasi di decine di scontrini ove figura l’acquisto di alimenti vari, oltre che bottiglie, e non è dato di sapere quali siano quelli danneggiati e quali no.
Al dibattimento IM 1 ha mantenuto la sua versione, scaricando la colpa del litigio su __________ e negando di aver danneggiato la maggior parte degli oggetti indicati dalla ACPR 2:
" Con riferimento alle accuse di cui al pt. 6 dell’AA per titolo di danneggiamento. Cosa è avvenuto?
Ma lo sa che ora nei confronti di __________ per altre questioni c’è un ordine restrittivo, perché è uno stalker?
Risulta dalle immagini video…
Tirate giù illegalmente! Lei non poteva avere queste telecamere!
È vero o non è vero che lei ha spinto il __________ all’interno di quel locale, rompendo degli oggetti?
Certo è vero! Ma non è vero assolutamente che ho cercato di colpirlo con dei sassi all’esterno. A quell’ora quella zona era piena così di gente, se qualcuno mi avesse visto lanciare dei sassi, qualcuno avrebbe chiamato la Polizia.
Il Presidente rilegge le dichiarazioni di ACPR 2.
La signora il dettaglio dei sassi lo ha aggiunto solo dopo, allo scopo di prendersi più soldi. Addirittura ha affermato che io avrei rotto un telefonino, che avevo visto perfettamente integro. Si è dunque inventata dei sassi, è una bugiarda. Anche la giacca danneggiata, dove sono le foto? È falso quanto dichiara la ACPR 2. Il fatto che __________ poi è tornato indietro e mi ha aperto il labbro con un pugno non l’ha detto? Io mi sono messo a disposizione della ACPR 2, le ho lasciato la mia carta d’identità per quanto successo. Io ero dentro al locale già da 15 minuti con la signora a parlare, lei invece ha tagliato il video dove si vede solo il momento in cui il __________ era già dentro. Le avevo offerto 500.- franchi per risarcire, il Poliziotto ha pure fatto la battuta “ok il prezzo è giusto”, lei voleva più soldi parlando di questo telefonino e di questa giacca. Il __________, dopo avermi tirato un pugno e apertomi il labbro, è arrivato fino alla fermata del bus e mi ha ancora provocato dicendomi “come cammini di merda”.
ADR che sì, il __________ stalkerizza la ACPR 1. Anche davanti a sua madre. Quando non si dice la verità mi innervosisco. Le immagini sono state tirate giù illegalmente, tagliate, ricomposte, tolto l’audio, non si sente niente di quanto lui mi ha detto in quegli istanti. La ACPR 2 gli avevo detto di andare via, che le birre le avrebbe pagate poi, non aveva nemmeno i soldi. Avevo poggiato le mani al bancone aspettando che lui andasse via”
(verbale d’interrogatorio dibattimentale).
Ciò che è chiaro, perché così figura dal video in atti, è che vi è stato un litigio tra IM 1 e __________ all’interno del chiosco di proprietà della ACPR 2, e che diversa merce, in particolare quella esposta, ovvero diverse bottiglie di vino, è stata danneggiata.
4.4.2. In diritto e convincimento della Corte
a) Giusta l’art. 144 CP il danneggiamento è dato quando una cosa altrui viene deteriorata, distrutta o resa inservibile. Il reato è punibile a querela di parte.
Le condizioni oggettive del reato prevedono la realizzazione di un danno ad un oggetto; trattasi di un reato di risultato per cui è necessario un rapporto di causalità naturale ed adeguato tra il danno e l’agire dell’autore (vedi Corboz, Les infractions de droit suisse, 2010, vol.1 art.144 nota 13-14). Dal profilo soggettivo è richiesta l’intenzionalità.
b) Per il diritto in merito al reato di lesioni semplici qualificate, si rinvia a quanto già indicato ai ptt. 4.1.4 e 4.2.4. per la fattispecie con oggetto pericoloso.
c) Per quanto riguarda questa fattispecie, le dichiarazioni in atti dell’accusatrice privata ACPR 2, che non fondano dubbi, ed il video prodotto dalla stessa, consegnano una situazione molto chiara che non si presta ad interpretazioni. D’altra parte non si capisce nemmeno in che misura, secondo l’imputato, gioverebbe alla ACPR 2 inventarsi che lui avrebbe lanciato, contrariamente al vero, dei sassi contro il __________, la sua pretesa di risarcimento fondandosi non già sull’esito di tali lanci, ma sulla rottura delle bottiglie e degli scaffali avvenuta ad opera del IM 1 nella fase precedente a tali lanci, ossia quando ha messo addosso le mani allo stesso __________. La Corte ha dunque dichiarato IM 1 colpevole dei reati di danneggiamento ai danni di ACPR 2, e di tentate lesioni semplici con oggetto pericoloso, per aver tentato di cagionare un danno al corpo o alla salute di __________, lanciandogli in due occasioni una pietra mentre scappava.
d) Non essendo possibile determinare il danno preciso arrecato all’AP ACPR 2 – tenuto conto della produzione da parte di quest’ultima di diversi scontrini elencanti una serie di articoli, senza che sia possibile stabilire cosa, fra tutti gli oggetti indicati, concretamente l’imputato avrebbe danneggiato – per la quantificazione dello stesso (qui riconosciuto nel principio) è stato disposto il rinvio al competente foro civile.
4.5. Infrazione e contravvenzione alla LStup (pt. 7 e 9 AA)
4.5.1. I fatti
L’imputato è accusato di infrazione alla LF sugli stupefacenti per aver procurato a __________ nel 2013, senza esserne autorizzato, una pastiglia di Xanax, così come procurato all’AP ACPR 1 nel periodo 2016-26.09.2017 un imprecisato quantitativo di Xanax e Zolpidem.
In seguito l’imputato avrebbe fatto preparativi per organizzare un invio di semi di canapa a favore dell’amico __________.
Egli, congiuntamente a __________, avrebbe inoltre pure fatto preparativi per acquistarle del Ritalin da poi rivendere, col cui ricavato avrebbe acquistato del Focalin.
Oltre alle summenzionate infrazioni, l’imputato è pure tenuto a rispondere di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per aver consumato un imprecisato quantitativo di stupefacenti, ma circa 700 gr. di eroina, 360 gr. di cocaina, metadone, Ritalin, Focalin e Valium; nonché detenuto 0.9 gr. di eroina e 22.41 grammi di semi di canapa.
L’imputato, con riferimento all’infrazione alla LF sugli stupefacenti, ha ammesso a più riprese di procurare abitualmente alla compagna ACPR 1 dello Xanax e dello Zolpidem, farmaci a lui prescritti:
" Aggiungo che tutte le mie pastiglie, e quindi lo Xanax e lo Zolpidem per dormire, negli ultimi due anni, le ho sempre divise con ACPR 1, perché quest’ultima non è più andata dal medico.”
(VI PP 13.11.2017, p. 7, AI 60)
" […] La mia prescrizione (ndr. di Xanax) prevede l’assunzione di 6 mg al giorno, ma io la condividevo abitualmente con ACPR 1, a volte lei ne consumava 2 mg e a volte prendeva 3 mg, ed io assumevo il resto.”
(VI PP 10.01.2018, p. 10, AI 94).
Altresì, interrogato dal PP, IM 1 ha pure ammesso di aver procurato a __________ una pastiglia di Xanax:
" Non è vero che tre anni fa quando ho rivisto e frequentato per un po’ __________ io le davo le mie terapie. Solo una volta le ho messo in bucalettere una pastiglia di Xanax”
(VI PP 16.02.2018, p. 11, AI 113).
" […] È vero che ho dato una Xanax a __________ ed è anche vero che condividevo i miei medicamenti (prescrittimi) con ACPR 1, così come lei faceva con me.”
(VI PP 09.03.2018, p. 6, AI 126)
L’imputato, invitato poi a spiegare il tenore di alcuni messaggi, dai quali risulta che egli avrebbe fatto preparativi per organizzare un invio di semi di canapa a favore dell’amico __________, ha dichiarato:
" Avevo dei semi di canapa, che non usavo perché non ne coltivavo più; quei semi hanno 17 anni e volevo spedirglieli perché in Africa è legalizzata la marijuana.”
(VI PP 13.11.2017, p. 23, AI 60; Allegato 1 al VI PP 13.11.2017, AI 60).
" Al mio amico __________ avrei inviato al massimo una decina di semi di canapa, non tutti quelli che avevo a casa.”
(VI PP 09.03.2018, p. 6, AI 126)
Dagli atti è inoltre emerso come l’imputato avrebbe fatto altri atti preparativi per acquistare da __________ del Ritalin da rivendere in seguito e col cui ricavato avrebbe poi acquistato del Focalin:
" […] quando __________ mi ha detto il prezzo delle Ritalin sul mercato nero, ho capito che non avrei guadagnato nulla e quindi ho rinunciato. La mia intenzione era quella di ottenere denaro per comperarmi il Focalin da __________.”
(VI PP 13.11.2017, p. 30, AI 60).
Per quanto attiene alla contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e in particolare al consumo e al possesso di stupefacente da parte dell’imputato, giova innanzitutto ricordare che egli è tossicodipendente e, nel corso dei vari interrogatori, ha sempre ammesso un consumo quotidiano e imprecisato di stupefacenti e di medicamenti.
Di rilievo comunque, per ciò che attiene agli acquisti e al consumo di stupefacenti, è che l’imputato nel verbale d’interrogatorio del 13 novembre 2017 dinanzi al PP ha dichiarato che lui e la compagna ACPR 1 si rifornivano da un’amica di quest’ultima, tale __________, residente in Italia:
" […] __________ ci procura lo stupefacente, soprattutto eroina, perché in Italia costa meno. In verità ACPR 1 la compra ed insieme la consumiamo. […] ACPR 1 non ha mai smesso di usare eroina ed io ci sono cascato dentro come uno scemo dal 2013.
[…] In pratica consumavamo 5 grammi al giorno in due fino a due anni fa’, nell’ultimo anna siamo scesi a 3 grammi al giorno in due. L’eroina l’acquistava ACPR 1 da __________ ma non so a che prezzo. Io non contribuivo […].
Mi viene detto che in sostanza acquistavamo in media 80 grammi al mese.
Rispondo che è corretto.
[…] Mi viene detto che solo di eroina in un anno abbiamo acquistato da __________ e consumato circa un chilo di eroina
Sì è così. […] io consumavo 1,5 grammi al giorno di eroina e l’ho fatto per circa due/tre anni. […] consumavo circa 3 grammi di cocaina a settimana.
(VI PP 13.11.2017, p. 20-21, AI 60).
Nell’interrogatorio del 14 dicembre 2017, l’imputato ha meglio precisato:
" […] confermo il mio precedente verbale e meglio che negli ultimi anni io e ACPR 1 consumavamo 3 grammi al giorno di eroina; era __________ che veniva a casa mia a portarcela quasi tutti giorni. Confermo anche che questo quantitativo lo suddividevamo a metà. Pagavamo un grammo di eroina CHF 40/50.00; lei, __________, la pagava Euro 14.
Oltre all’eroina __________ portava anche la cocaina, che ACPR 1 pagava CHF 100.00 al grammo. Ogni giorno __________ le portava 1,5/2,5 grammi di cocaina. Di questo quantitativo io ne consumavo al massimo 0.5 grammi al giorno.”
(VI PP 14.12.2017, p. 6, AI 78).
Interrogato nuovamente il 16 febbraio 2018, in merito ai suoi consumi e al possesso di stupefacente l’imputato ha dichiarato:
" Mi si dice che il giorno 26.09.2017 è stato rinvenuto il quantitativo di 0.9 grammi di eroina lordi e 22.41 grammi di semi di canapa (SAD 16163)
L’eroina era destinata a noi, i semi di canapa erano quelli che volevo mandare al mio amico.
ADR che nelle nostre prescrizioni mediche non avevamo, né io né ACPR 1, FOCALIN o RITALIN. Ora da un paio di settimane assumo FOCALIN, inoltre ho tolto 1 mg di xanax, altre due pastiglie che mi aveva prescritto […] ma non so di cosa si tratta e 1 pastiglia di metadone.
ADR. che lo ZOLPIDEM è il medicamento generico dello Stilnox.
ADR che in totale posso dire di aver consumato negli ultimi anni, dal 2015 al momento dell’arresto circa 700 gr. di eroina, circa 360 gr. i cocaina e, senza prescrizione medica, circa 15 Focalin e al massimo 100 Ritalin; questi ultimi consumi di Focalin e Ritalin sono avvenuti solo nell’ultimo periodo, dall’agosto 2017. Inoltre ho consumato, sempre senza ricetta medica, in un’unica volta, il 27.09.2017, 6 pastiglie di Valium, datemi da __________.”
(VI PP 16.02.2018, p. 18-19, AI 113).
4.5.2. In diritto e convincimento della Corte
a) Secondo l’art. 19 cpv. 1 della LF sugli stupefacenti (LStup), chiunque intenzionalmente e senza essere autorizzato tra l’altro acquista, trasporta, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, oppure fa preparativi a questi scopi, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di acquistare, importare, possedere, detenere, preparare e alienare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913).
b) La contravvenzione alla LStup ai sensi del suo art. 19a sanziona con la multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo.
d) I presupposti dei reati previsti dalla Legge federale sugli stupefacenti sono senza dubbio realizzati, oltre che integralmente ammessi dall’imputato e comprovati dalle dichiarazioni delle altre parti coinvolte, con il che non occorre soffermarsi oltre, avendo la Corte confermato le imputazioni proposte così come presentate.
4.6. Infrazione sulle armi e munizioni (pt. 8 AA)
4.6.1. I fatti
L’imputato è accusato di aver posseduto in data 26.09.2017 presso il suo domicilio, senza averne diritto, un Taser 618Type di colore nero. Tale dispositivo è considerato un’arma proibita ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. e LARM ed è stato rinvenuto al suo domicilio nel corso dell’intervento di polizia. Assunto a verbale per questo reato, l’imputato ha dichiarato di aver acquistato il Taser in internet e di non essere a conoscenza del fatto che fosse un’arma proibita. Egli ha motivato di possederlo per propria difesa personale, dopo essere stato più volte derubato (Inc. MP 2017.8893; VI PP 29.09.2017, p. 25, AI 10).
Interrogato dal PP il 16 febbraio 2018, in merito, l’imputato ha ammesso il possesso dell’arma e ha così dichiarato:
" Mi viene detto che l’acquisto di un simile oggetto necessita di un’autorizzazione da parte del competente ufficio autorizzazioni della Polizia cantonale.
ADR che quel taser l’ho acquistato diversi anni fa’ su di un sito cinese per EUR 50; l’ho preso come mezzo di difesa nei confronti di eventuali ladri.
ADR che si trovava al momento dell’intervento di polizia nel mio studio di musica perché non teneva più la batteria e c’era il cavo di ricarica in terra staccato.
Mi viene chiesto come mai tenevo a terra, vicino alla presa di corrente, il taser e il cavo di ricarica.
Perché li tenevo assieme.
Mi viene chiesto perché non tenevo il taser e il cavo riposto in un cassetto, meglio custodito.
E’ sempre stato lì.
ADR. che non tenevo costantemente caricato il taser. Si trovava lì, a terra, da circa un anno e dovevo caricarlo ma l’ho lasciato lì.
ADR. che non ho mai utilizzato il taser nei confronti di nessuno.”
(VI PP 16.02.2018, p. 19, AI 113).
Al dibattimento egli ha confermato di aver pensato fosse legale e di detenerlo per questioni di sicurezza personale:
" Per quale ragione aveva un taser a casa sua?
Pensavo che era legale. Sono stato derubato in casa per ben tre volte. Nel corso della perquisizione di Polizia, a domanda di sapere se avessi delle armi, ho spontaneamente dichiarato di avere un taser, convinto che fosse legale. Altrimenti non l’avrebbero nemmeno trovato. Sono rimasto stupito della risposta del Poliziotto, che ha affermato “era meglio se avevi una mazza da baseball”, e io ho risposto che con quella sì che avrei potuto conciare qualcuno. Il taser l’avevo anche perché ero _______, volevo essere pronto in caso di ladri all’interno dell’immobile, come poi difatti è successo.”
(verbale d’interrogatorio dibattimentale).
4.6.2. In diritto e convincimento della Corte
a) Per l’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni. Un taser è considerato arma in quanto è dispositivo che produce un elettrochoc e che riduce la capacità di resistenza delle persone o può nuocere in modo durevole alla salute
(art. 4 cpv. 1 lett. e LArm e art. 2 OArm).
b) La Corte non ha creduto alla versione dell’imputato che ha sostenuto di ritenere legale il possesso di un taser. Al di là del fatto che si tratta di un oggetto il cui possesso è notoriamente proibito senza la relativa autorizzazione, spesso e volentieri riservato alle forze dell’ordine, anche le modalità di acquisto dello stesso riferite dal IM 1 (online dalla Cina), fanno propendere per la sua piena consapevolezza del fatto che si trattava di un oggetto non consentito nel nostro paese, con il che anche questa fattispecie è stata dunque confermata, così come proposta.
5.1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
5.2. IM 1 ha commesso un duplice tentativo di ferire gravemente una persona, della quale conosceva bene i problemi e che sapeva non l’avrebbe mai denunciato. La colpa oggettiva si situa quindi tra il medio ed il grave. Egli ha tentato di metterne a repentaglio la vita strangolandola e ha rischiato di farle perdere l’uso di un occhio. Soggettivamente, di alternative ne aveva: avrebbe potuto chiamare la madre della compagna, lasciare l’appartamento, rivolgersi ai servizi sociali. Consapevole della possibilità che perdesse le staffe, egli ha comunque voluto correre il rischio, finché l’ha combinata troppo grossa per rimediare. Ha agito con movente egoistico, e anche da questo profilo la colpa è stata giudicata media. Ad aggravare la sua posizione, vi è poi il concorso di reati e l’aver intaccato diversi beni giuridici protetti.
Dal profilo personale, la Corte ha constatato una scarsa assunzione di responsabilità e di collaborazione nell’accertamento dei fatti, avendoli ammessi solo dove non era possibile fare altrimenti (es. per gli episodi ove vi erano dei testimoni). Come ben rilevato in perizia, IM 1 agisce in maniera utilitaristica: reagisce d’impulso, ma è lucido nel racconto e scarsamente empatico.
5.3. Ciò detto, tenuto conto del fatto che, considerata la situazione, per il reato di vie di fatto ripetute nei confronti dell’AP ACPR 1 egli è stato considerato esente da pena, essendosi trattato di agiti reciproci ai sensi del combinato disposto degli artt. 126 cpv. 2 lett. c e 177 cpv. 2 CP, come pure del fatto che per la condanna per lesioni semplici di cui al pt. 3.1 dell’AA la pena è attenuata, in ragione del fatto che sono stati considerati il clima di forte tensione di quella sera e le continue provocazioni della vittima, la quale avrebbe a sua volta alzato le mani nei confronti dell’imputato, la pena detentiva base complessiva nei suoi confronti non si discosterebbe molto dai 5 anni. La colpa di IM 1 va comunque attenuata, tenuto conto del contesto in cui si sono svolti i fatti, dove l’assillante ed insopportabile, per lui, gelosia della compagna, era diventata a tratti ossessiva, assurgendo a denominatore comune di tutti i fatti più gravi qui ritenuti. Del resto, IM 1 non delinque per il suo disturbo psichico, ma è reattivo a situazioni di stress. A ciò aggiungasi poi un’esistenza comunque difficile ed il buon comportamento in carcere. Con il che, tutto ciò considerato, la Corte lo ha condannato ad una pena detentiva di anni 4 (quattro), al pagamento di una multa di fr. 200.- per la contravvenzione alla LStup, e ha pronunciato nei suoi confronti l’assistenza riabilitativa ex art. 93 CP. Quest’ultimo provvedimento è stato ordinato allo scopo di contenere il rischio di recidiva che la perizia giudiziale non esclude, benché questo sia da ritenersi con riferimento al persistere della relazione sentimentale problematica - la quale, come risulta agli atti e come è stato ribadito anche in aula dall’imputato, continua: “ADR che sento ACPR 1 quasi ogni giorno al telefono. È stata lei a chiedere di potermi telefonare, anche due volte al giorno. ACPR 1, nonostante io sia in carcere, continua ad essere gelosa di __________. Attualmente non penso che una volta uscito riprenderò la relazione con ACPR 1. Lei mi telefona alle 11, per esempio, e dalla voce capisco che sta preparando o usando della cocaina, riconosco gli sbalzi di umore, da un momento all’altro diventa isterica. Per il mio bene, non vorrei più frequentarla. La sento comunque praticamente tutti i giorni.” - e non alla sua patologia psichiatrica.
Non si è potuto prescindere infine dalla revoca della sospensione condizionale della pena di 45 aliquote da 80 fr. l’una di cui al DAC 26.8.2013 del Ministero pubblico del Canton Ticino.
6.1. Stanti le condanne di cui sopra, le pretese di risarcimento avanzate da ACPR 1 per spese legali e torto morale sono state ammesse, in quanto ritenute congrue al caso di specie. Con riferimento alla pretese civili dell’AP ACPR 2 si rinvia a quanto già detto al pt 4.4.2. lett. d)
6.2. Gli oggetti in sequestro sono stati confiscati, salvi il PC portatile marca MacBook con cavo di alimentazione, due IPad, un IPhone nero IMEI 353811086553594 ed un portamonete di colore nero con due tessere a nome di terzi, per i quali è ordinato il dissequestro in favore dell’imputato, a crescita in giudicato integrale della sentenza.
6.3. Con riferimento alla nota professionale dell’avv. DUF 1, difensore d’ufficio dell’imputato, giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.).
La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea 2014, ad art. 135, n. 3).
In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).
La nota professionale dell’avv. DUF 1, ritenuta idonea ad un dispendio di un patrocinatore mediamente diligente in una simile causa penale, è stata dunque approvata così come presentata, per un totale di 23’421.90.
6.4. Per il resto tassa di giustizia e spese sono a carico dell’imputato.
visti gli art.: 12, 22, 40, 46, 47, 48, 49, 51, 55a, 69, 93, 106, 122, 123, 126, 144 CP; 19 e 19a LStup; 4 e 33 LARM;
135, 422, 429 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.1. tentate lesioni gravi (dolo eventuale)
per avere,
nel corso della notte tra il 25 e il 26 settembre 2017, a __________, in via __________, presso l’abitazione in cui viveva, nel corso di un litigio con la compagna, tentato di ferire ACPR 1 rischiando di metterne in pericolo la vita, afferrandola per il collo in 3 occasioni distinte, causandole una “dislocazione mesiale del corno superiore della cartilagine tiroidea a sinistra”, come indicato dai certificati medici e dal parere del medico legale in atti;
1.2. tentate lesioni gravi (dolo diretto)
per avere,
ad inizio mese di agosto 2017, a __________, presso la propria abitazione, colpendo ACPR 1 dapprima sulla testa con un manico/stanga di scopa in alluminio e pure sull’occhio sinistro, ferito la compagna tentando di metterle in pericolo la vita, rispettivamente tentando di cagionarle un grave danno al di lei corpo e alla di lei salute, causandole di fatto, come da certificato medico in atti, un “trauma cranico, contusione ed ematoma frontale, vasto ematoma occhio sinistro, trauma, oculare, ematoma e trauma contusivo coscia sinistra”;
1.3. lesioni semplici qualificate ripetute
per avere,
1.3.1. nelle circostanze di cui al punto 1.1, colpendo ACPR 1 a mani nude sul corpo, con schiaffi, pugni e calci, cagionato delle “escoriazioni a livello del collo…ematomi ed escoriazioni multiple a livello dell’arto superiore e della spalla di sinistra…a livello dell’arto superiore sx, ematoma a livello del terzo distale del braccio”, come risulta dal certificato medico in atti;
1.3.2. nelle circostanze di cui al punto 1.2, colpendola con il manico di una scopa in alluminio sulla coscia sinistra, cagionato a ACPR 1, un “ematoma e trauma contusivo coscia sinistra”, come attestato dal certificato medico in atti;
1.3.3. in data 11.11.2016 a __________, nei pressi del chiosco di cui al seguente punto 1.5, nel corso di un alterco verbale e fisico con __________, lanciandogli in due occasioni una pietra nel mentre scappava, tentato di cagionare un danno al corpo e alla salute di quest’ultimo a mano di un oggetto pericoloso;
1.4. vie di fatto ripetute
per avere,
nel periodo 2015 - 26.09.2017, a __________, presso la propria abitazione, in più occasioni, nel corso di litigi verbali e fisici, dandole “schiaffi a mano aperta”, calci, spintonandola, prendendola per il collo, senza stringere, scrollandola, dandole due pugni sulla fronte, all’altezza dell’attaccatura dei capelli, e pure dei calci, in 2 occasioni, al fianco, mentre era sdraiata sul letto, facendola cadere,
commesso ripetutamente vie di fatto nei confronti della convivente ACPR 1;
1.5. danneggiamento
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 1.3.3, nel corso di un litigio verbale e fisico con __________ che si trovava all’interno del locale-negozio, deteriorato e distrutto merce varia (tra cui diverse bottiglie di vino), un cellulare Samsung S4 e una giacca, di proprietà di ACPR 2, per un valore totale di danno da stabilire;
1.6. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza autorizzazione, a __________ e in altre località del Cantone,
procurato, nel 2013, a __________, a __________, una pastiglia di Xanax, come pure, nel periodo 2016-26.09.2017, alla compagna ACPR 1, per circa un anno, un imprecisato quantitativo di Xanax e Zolpiderm (in pratica la metà della dose di medicamenti prescrittagli dal medico), nonché
fatto preparativi, nel mese di aprile 2017, tramite messaggi intrattenuti via telefono, per esportare e spedire in Africa, all’amico __________, un imprecisato quantitativo di semi di canapa, come pure il 24.09.2017, a __________, con __________, per acquistarle Ritalin da rivendere e con il guadagno potersi comprare Focalin;
1.7. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere,
senza diritto, posseduto in data 26.09.2017, presso il proprio domicilio di __________, un Taser 618Type di colore nero; dispositivo considerato arma proibita ai sensi della legislazione federale;
1.8. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza autorizzazione, a __________ ed in altre località del Cantone, nel periodo 2015 - 28.09.2017, consumato un imprecisato quantitativo di stupefacenti, ma circa 700 gr di eroina, 360 gr. di cocaina, un imprecisato quantitativo di metadone, Ritalin, Focalin e Valium; nonché detenuto, il 26.09.2017, presso la propria abitazione, per il proprio consumo e quello della compagna, 0.9 grammi di eroina e parte del quantitativo (imprecisato) di 22.41 grammi lordi di semi di canapa;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
IM 1 è prosciolto dall’imputazione di minaccia ripetuta di cui al pt. 4 dell’atto d’accusa.
Di conseguenza,
ritenuto che per la condanna per titolo di vie di fatto ripetute di cui al pt. 1.4. del presente dispositivo, l’imputato è esente da pena,
e che, per la condanna per titolo di lesioni semplici di cui al pt. 1.3.1. del presente dispositivo, l’imputato è punito con pena attenuata,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
alla multa di CHF 200.-, la quale, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a giorni 2 (due).
È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 45 aliquote da 80 fr. l’una di cui al DAC 26.8.2013 del Ministero pubblico del Canton Ticino.
L’istanza di risarcimento per ingiusta carcerazione ex art. 429 CPP è respinta.
IM 1 è inoltre condannato a versare all’accusatrice privata ACPR 1 fr. 14'931.10 a titolo di risarcimento danni per spese legali (composti da fr. 13'566.- per onorario, fr. 277.50 per spese, fr. 577.05 per IVA all’8%, e fr. 510.55 per IVA al 7.7%) e fr. 5'000.- più interessi al 5% a partire dal 26 settembre 2017 a titolo di indennità per torto morale.
L’accusatrice privata ACPR 2 è rinviata al competente foro civile per la quantificazione delle sue pretese.
È ordinata l’assistenza riabilitativa ex art. 93 CP.
È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione delle sostanze stupefacenti, salvo per i seguenti oggetti:
PC portatile marca MacBook con cavo di alimentazione;
2 IPad;
IPhone nero IMEI 353811086553594;
portamonete di colore nero con due tessere a nome di terzi;
per i quali è ordinato il dissequestro in favore dell’imputato, a crescita in giudicato integrale della presente.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
11.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 21'777.00
spese fr. 1’644.90
totale fr. 23’421.90
11.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 23’421.90 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a:
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna
Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 5'000.--
Inchiesta preliminare fr. 2'657.30
Perizia fr. 5'500.--
Multa fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 160.85
fr. 13'518.15
===========