Incarto n. 72.2018.36
Lugano, 3 maggio 2018/sg
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
GI 1 6 GI 2 7
Christiana Lepori, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatore privato:
ACPR 1
contro
IM 1 domiciliato a rappresentato DUF 1
in carcerazione preventiva dal 14 agosto 2017 al 29 ottobre 2017 (77giorni);
in anticipata esecuzione della pena dal 30 ottobre 2017
imputat, a norma dell’atto d’accusa nr. 26/2018 del 6.2.2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
subordinatamente lesioni semplici aggravate
per avere,
__________, in __________,
il 14 agosto 2017, verso le ore 23:40 circa,
all’entrata del giardino della sua abitazione,
a mano di un coltello da tasca marca Victorinox con lama della lunghezza di 8 cm. circa, tentato intenzionalmente di uccidere __________,
e meglio per avere,
dopo essersi avviato verso l’entrata del giardino per allontanare dei ragazzi che si erano fermati davanti a casa sua, gridando loro di andarsene e lanciando almeno una bottiglia di vino vuota nella loro direzione, provocando così un battibecco con alcuni di loro,
raggiunto il cancello, improvvisamente estratto da tasca e brandito più volte il coltello aperto, a casaccio, in direzione del torace e del viso dei ragazzi che si erano avvicinati, così facendo, colpito __________ alla mano sinistra,
provocandogli, a livello del terzo dito della mano sinistra una ferita lacerocontusa superficiale di 0,5 cm. circa a livello del centro del polpastrello del dito, come meglio descritto nei certificati medici 15 e 31 agosto 2017 dell’Ospedale __________ e dalle fotografie, agli atti,
agendo pertanto con dolo eventuale,
non riuscendo nel suo intento per puro caso, ritenuto che il mezzo utilizzato e le modalità messe in atto erano idonee a cagionare a __________ danni al corpo potenzialmente letali;
subordinatamente lesioni semplici aggravate
per avere,
nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo,
colpito __________ al dito della mano sinistra con un oggetto pericoloso e meglio con un coltello da tasca marca Victorinox con lama della lunghezza di 8 cm. circa,
provocandogli, a livello del terzo dito della mano sinistra una ferita lacerocontusa superficiale di 0,5 cm. circa a livello del centro del polpastrello del dito, come meglio descritto nei certificati medici 15 e 31 agosto 2017 dell’Ospedale __________ e dalle fotografie, agli atti;
per avere,
__________, __________,
il 14 agosto 2017, verso le ore 23:45/50 circa,
usando grave minaccia, incusso spavento e timore ACPR 1, rincorrendolo lungo la via impugnando il summenzionato coltello, dopo aver ferito __________ nelle circostanze descritte al punto 1. del presente atto di accusa;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 111 CP in relazione con gli art. 12 cpv. 2 seconda frase CP e 22 cpv. 1 CP, 123 cifra 2 cpv. 2 CP e 180 cpv. 1 CP.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 10:01 alle ore 16:48.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Preliminarmente, con riferimento alla richiesta di data 4 aprile 2018 (doc. TPC 8) e meglio alla richiesta formulata dalla difesa tesa allo svolgimento dell’odierno dibattimento a porte chiuse, il Presidente rileva che non ne sono dati i presupposti, ritenuto che si tratta di un diritto a tutela della vittima. La richiesta è quindi respinta. Le parti ne prendono atto, si dichiarano concordi e non formulano osservazioni.
Il Presidente rileva preliminarmente che ai sensi dell’art. 118 CPP, la querela è equiparata alla costituzione di parte civile, ciò che non è detto valga per il contrario, sebbene la questione verrà decisa con il merito.
Il Presidente intende scostarsi dall’apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal Procuratore pubblico nell’atto d’accusa e propone quindi alle parti, per quanto attiene ai fatti imputati a IM 1 di cui al punto 1. dell’atto d’accusa n. 26/2018 del 6 febbraio 2018, di aggiungere l’ipotesi subordinata del reato di tentate lesioni gravi ai sensi dell’art. 122 CP.
Dà quindi loro facoltà di esprimersi in proposito.
Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
I fatti di cui discutiamo oggi sono la fotocopia di quanto accaduto il 25 febbraio 2000. L’imputato soffre di abuso di alcol. IM 1 infatti, quando beve, perde il controllo di sé e le sue azioni sfociano in reazioni violente. Ad aggravare le sue condizioni concorrono gli stati depressivi di cui soffre da molti anni.
L’imputato, pur vivendo al piano inferiore rispetto alla propria madre, è una persona sola. Egli si è sempre gestito a modo suo, senza accettare, né tantomeno cercare, un aiuto esterno, e questo neppure dopo il verificarsi dei gravi fatti del 2000.
In carcere IM 1 attualmente non lavora ed anzi, pur avendo la possibilità di svolgere un’occupazione, preferisce stare isolato dalla realtà e dagli altri, nella sua cella, ad ascoltare musica.
Venendo ai fatti di cui all’AA, la sera del 14 agosto 2017 egli avrebbe potuto trascorrere, al termine di una giornata passata come tante altre, una serata tranquilla, senza disturbare nessuno. Sappiamo invece che, purtroppo, le ultime ore del 14 agosto 2017 hanno avuto ben altro esito.
Quella sera alla __________ vi era una festa, che comunque non ha disturbato IM 1 come egli stesso ha confermato. Ad un certo punto egli ha visto passare la Polizia ed ha pensato che ci fosse qualche problema, come di tanto in tanto accade.
E’ quindi entrato qualche minuto in casa, per poi riuscirne, trovandosi confrontato con la presenza di un folto gruppo di giovani, fermatisi davanti alla sua abitazione. Impossibile a questo punto comprendere la reazione dell’imputato alla presenza di questi ragazzi. Tutti loro sono risultati totalmente, o quasi, negativi al test dell’alcolemia; non si trattava quindi di un gruppo di giovani molesti. Nessuno gli ha creato problemi, anzi, è stato lui ad attaccar briga. Probabilmente il consumo di alcol lo ha portato a dire a tutti, ad alta voce, di andarsene. E’ seguito il lancio da parte dell’imputato di due bottiglie nella direzione dei ragazzi, alle cui richieste di spiegazioni, l’imputato ha fatto seguito estraendo improvvisamente il coltello dalla propria tasca, aprendolo e iniziando a sventolarlo.
Non va dimenticato che IM 1, anni prima, in una situazione molto simile, aveva già usato un coltello e conosceva quindi bene il rischio che poteva comportare.
Non l’ha usato, come ha invece sostenuto, per spaventare i ragazzi, ma per attaccare __________. Voleva ferirlo, colpirlo. Oggi in aula IM 1 ha mimato il gesto fatto quella sera, indicando di avere impugnato il coltello a braccio teso, sopra il cancello, sventolandolo nei confronti di un ragazzo, la vittima, che chiedeva spiegazioni per un gesto, quello del lancio delle bottiglie, che non aveva un motivo.
IM 1 ha quindi colpito ad un’altezza che può andare dal torace in su, o meglio, come da lui stesso indicato, sventolando il coltello all’altezza del proprio viso e forse anche più su.
Non può essere vero, come invece dichiarato dall’imputato, che i ragazzi erano a 2-3 metri dal cancello. __________, infatti, vi si era avvicinato per avere spiegazioni; se fosse stato a 2-3 metri non sarebbe stato raggiunto dalla lama.
Venendo al coltello usato dall’imputato, il PP sottolinea che se impiegato per colpire zone dove vi sono organi vitali o vasi sanguigni primari, lo stesso era evidentemente idoneo a provocare la morte di una persona. Fortunatamente __________ è stato colpito alla mano che aveva provvidenzialmente alzato per proteggersi, ma il gesto di IM 1, intenzionale, scriteriato e compiuto in una situazione dinamica, con la vittima in avvicinamento, avrebbe potuto avere conseguenze letali. Possibili conseguenze che del resto IM 1 ben conosceva, ma dai fatti del 2000 ha imparato poco, avendo l’abitudine di avere un coltello in tasca. IM 1, col suo agire, si è quindi assunto il rischio di un esito potenzialmente mortale di quel gesto.
Sono dunque dati gli estremi per riconoscere IM 1 colpevole di tentato omicidio intenzionale, per dolo eventuale.
Relativamente all’imputazione di minaccia, il PP ha ritenuto che la costituzione di accusatore privato espressa a verbale da ACPR 1 costituisce una valida querela, poiché coincide con l’intenzione della vittima di procedere penalmente nei confronti dell’imputato.
Quanto alla commisurazione delle pena, il PP rileva che nel caso di specie si tratta di valutare quale sarà il futuro dell’imputato, ritenuto che, anche se a distanza di diversi anni, come suindicato, i fatti del 2000 si sono ripetuti. Al di là della pena detentiva, si tratta quindi di stabilire a quali misure IM 1 dovrà sottoporsi. Seguendo le indicazioni fornite dal perito, la misura principale sarà quella dell’astinenza da alcol, accompagnata da necessari controlli.
Il PP rammenta alla Corte che la perizia psichiatrica ha concluso per una scemata imputabilità di grado medio. Tenuto conto della gravità dei fatti commessi, dei precedenti penali agli atti, della sua collaborazione, non avendo IM 1 mai negato l’evidenza, chiede la conferma integrale dell’AA e la condanna dell’imputato ad una pena detentiva di tre anni e nove mesi, oltre all’ordine di un trattamento ambulatoriale ed alla confisca di tutto quanto in sequestro;
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
La difesa non si sofferma eccessivamente sui fatti, già riassunti dal PP. Rammenta che la prima richiesta, non usuale, ricevuta dal proprio assistito è stata quella di poter andare in clinica psichiatrica, anziché in carcere.
In merito al motivo per il quale il prevenuto si sia mostrato alle persone che si trovavano all’esterno della sua proprietà e che nel frattempo non lo avevano nemmeno notato, sin da subito l’imputato ha dichiarato al proprio legale, come ha pure ripetuto in occasione dell’odierno dibattimento, che si sentiva oppresso dalla loro presenza. La sua reazione, opposta a quella che normalmente una persona avrebbe in quell’occasione, è stata dettata dal fatto che, sul momento, quella gli sembrava l’unica cosa da fare.
L’avv. DUF 1 ripercorre le problematiche e le patologie di cui l’imputato soffre, in particolare la depressione recidivante, l’abuso di alcol ed il disturbo da personalità borderline; elemento, quest’ultimo, che ha dettato anche la persistenza di tentamen medicamentosi e di altre problematiche, segnatamente il ritiro dalla società ed una personalità di tipo evitante. La difesa dà quindi lettura del passaggio della perizia che collega l’abuso di alcol all’acuirsi delle altre problematiche.
Come sottolineato dal PP, il problema di IM 1 è l’alcol: quindi, a mente dell’DUF 1 se quella sera egli ha reagito così è stato a causa del suo consumo.
Dai precedenti ricoveri e tentativi di suicidio si evince che l’imputato ha espresso il proprio disagio, non solo con azioni delittuose, ma anche nei confronti di sé stesso.
Alla luce della situazione clinico/psichiatrica di IM 1, il suo agire non può quindi essere confrontato con quanto avrebbe fatto, trovandosi nella medesima situazione, una persona, per così dire, “normale”.
La sua reazione è stata sconsiderata, istintiva. L’imputato si è avvicinato al cancello col coltello perché “l’aveva in tasca”, perché aveva bisogno di uno strumento per intimidire una folla che gli ha suscitato una sensazione di minaccia. Certo, per una persona che non ha la sua storia clinica, questa spiegazione non ha senso, a maggior ragione tenendo conto di un precedente quasi analogo.
I ragazzi sentiti erano tutti sobri, coerenti nelle loro dichiarazioni, ma c’è un aspetto che, a mente della difesa, non è stato considerato: all’avvicinarsi di IM 1 che brandiva il coltello i ragazzi non sono arretrati. Essi quindi non percepivano il prevenuto come una minaccia. Solamente quando è stato ferito, __________ è indietreggiato ed è corso via, mentre altri giovani sono scappati, perché, così hanno riferito, IM 1 li inseguiva, come dichiarato da ACPR 1 Se anche IM 1 fosse uscito dal proprio cancello, non avrebbe creato un reale pericolo; si tratta infatti di una persona che fuma molto, alterata dall’alcol, che non svolge attività fisica e quindi che non avrebbe potuto comunque raggiungere i giovani che scappavano. Tuttavia, per bloccarlo, gli sono stati lanciati dei sassi, uno dei quali lo ha colpito. Una persona che fugge e vuole mettersi al riparo, non pensa di fermarsi, raccogliere dei sassi, girarsi, mirare e lanciarli nei confronti del proprio inseguitore.
La difesa giunge quindi alla conclusione che la motivazione a quanto compiuto da IM 1 è da ricercarsi nella sua patologia. Il tentato omicidio con dolo eventuale presuppone l’intenzione ed in tal senso sottolinea che non è verosimile che una persona nelle condizioni psichiche di IM 1 possa aver posto in essere intenzionalmente delle azioni aventi quale scopo l’omicidio. La difesa si chiede quindi se, confrontando quanto avvenuto con altre situazioni, più evidenti, di dolo eventuale, si può veramente credere che IM 1 si sia assunto il rischio di un esito letale. In merito ad una persona, definita parzialmente incapace, a livello medio, di valutare il carattere illecito delle sue azioni, è dubbio che, in quel contesto, vi fosse la volontà di arrecare un danno grave.
Sottolinea poi che __________ se l’è cavata con un taglio, l’imputato, invece, si è rotto un polso a seguito della caduta.
Esprime quindi un concreto dubbio sul fatto che si possa ritenere che l’imputato si sia reso colpevole di un omicidio intenzionale tentato, con dolo eventuale, potendo riconoscere, al massimo, l’ipotesi di lesioni semplici aggravate.
L’avv. DUF 1 chiede pertanto il proscioglimento di IM 1 dal reato di tentato omicidio intenzionale, per dolo eventuale.
Per quanto attiene alle lesioni semplici aggravate, ritenuta la superficialità della ferita, la scemata imputabilità di grado medio, da computare nel calcolo della pena, e la questione della minaccia, sottolinea che il motivo per cui ACPR 1 si sia costituito AP è da ricondurre al fatto che lui nel momento in cui ha visto IM 1 uscire ed inseguirlo, dopo aver ferito un’altra persona, ha percepito nell’agire dell’imputato una minaccia. Egli tuttavia ha reagito, in modo abbastanza violento, fors’anche legittimo, a questa supposta minaccia. A mente della difesa non sono quindi dati gli estremi del reato in esame.
Quanto alla pena, riconoscendo il reato di lesioni semplici, ritenuto un illecito differente da quello prospettato in via principale dal PP, la difesa chiede che questa venga contenuta in nove mesi.
Il difensore concorda con le conclusioni peritali per quanto attiene alle misure proposte ed al proseguimento delle medesime nel periodo post-carcerario. Si dice altresì favorevole alla disposizione in carcere delle misure che possono essere ivi intraprese, il tutto accompagnato da una psicoterapia, ricordando che l’imputato ha confermato la sua adesione in tal senso. DUF 1 ricorda che IM 1 è già stato sottoposto a molti trattamenti, ma solo volontari. Egli, avendo capacità di disquisizione sul fare o meno quanto potrebbe migliorare le sue condizioni, senza essere quindi sottoposto ad un monitoraggio attento, non arriverebbe da nessuna parte. Il mancato controllo esterno sta infatti alla base del fallimento delle precedenti misure. Egli deve quindi essere controllato.
In merito alla confisca proposta dal PP la difesa non formula osservazioni.
Considerato, in fatto ed in diritto
1.1. Vita dell’imputato
La vita dell’imputato è ben descritta nell’anamnesi presente nella perizia psichiatrica allestita dal Dr. __________:
" (…) nasce il __________ a __________ da __________, oggi __________enne, abitante ora a __________, con il quale non ha più rapporti da anni. Eredita il cognome della madre, ora __________enne, che è in relativa buona salute. I genitori che abitavano a __________ si trasferiscono a __________, dove il padre lavora come cuoco. I genitori hanno divorziato quando il periziando aveva tre anni. Ritorna ad __________ con la madre, nella stessa casa con i nonni materni. La mamma riprende il lavoro di impiegata d’ufficio e l’accudimento del periziando viene assunto dalla nonna materna.
All’età di 7-8 anni chiede di poter portare il cognome materno. Ha un fratellastro che vive a __________, dove vive pure il padre.
Frequenta le scuole dell’obbligo ad __________ e __________ e poi la media, uscendone con il livello B. Sceglie di svolgere l’apprendistato di elettricista, che conclude dal profilo pratico a 19 anni, ma il diploma lo ottiene a 21 anni, dopo il servizio militare. Infatti, boccia l’esame teorico. Al servizio militare ottiene i gradi di caporale, svolgendo, in seguito, alcuni corsi di ripetizione.
Per circa tre anni lavora a __________, dapprima alla __________ e poi per una società di lavoro temporaneo. Nel periodo trascorso a __________, il periziando vive in differenti luoghi: talvolta affitta una camera, altrimenti divide degli appartamenti con degli amici. Da ____________________ svolge l’attività di volontariato come pompiere in __________.
Nel 1993, in seguito ad una caduta dalle scale, si procura una frattura malleolare della caviglia destra. Presenta, poi, delle lussazioni croniche recidivanti al tendine peroneo destro, per le quali viene operato, a sei riprese, per osteotomia, plastica retro malleolare destro; l’ultima revisione chirurgica è avvenuta nel __________. Ancora ora, presenta sintomatologie dolorose a livello della caviglia che lo rendono, dal profilo fisico, inabile all’attività lavorativa. Parallelamente, si manifestano dei sintomi depressivi, abuso alcolico e, sempre più, i tratti della personalità di tipo Borderline.
Nel __________ ritorna in Ticino “sono stato assunto quale pompiere professionista per __________”. In seguito ai fatti del 2000, è stato licenziato e, dopo un periodo di disoccupazione, ha lavorato temporaneamente presso la __________, sia a __________ che a __________, sempre nell’ambito dell’elettricità, fino al marzo 2003.
Nel 2000, viene ricoverato presso la clinica psichiatrica cantonale di __________ dove vi rimane per sei mesi. “In seguito ad alcuni infortuni ed episodi di depressione, di cui ho sempre sofferto, negli anni precedenti, a partire dall’anno 2005, mi è stata riconosciuta l’invalidità del 100%”.”
(AI 48).
Dalle dichiarazioni rese dall’imputato innanzi al Procuratore pubblico in data 16 agosto 2017 risulta:
" (…) ho un fratellastro che è nato dopo il divorzio dei miei genitori. Non lo conosco ma so che vive a __________ (…). Non ho più avuto contatti con mio padre, che ho visto l’ultima volta quando andavo alle scuole medie. (…) A seguito di alcuni infortuni e di alcuni periodi di depressione di cui ho sempre sofferto anche negli anni precedenti, a partire dall’anno 2005 mi è stata riconosciuta un’invalidità al 100%.
(…) mensilmente percepisco circa fr. 2'800.- dall’AI. Il denaro viene gestito dalla mia curatrice signora __________, che mi versa fr. 200.- a settimana per le mie necessità. La mia curatrice provvede a pagare tutte le mie spese e in particolare l’affitto e le spese di vitto a mia mamma, che ammontano a circa fr. 1'280.- al mese.”
(AI 6).
Al dibattimento, __________ ha inoltre precisato quanto segue in merito alla propria famiglia:
" Mia mamma ha avuto un compagno. Vivevamo coi nonni. (…) la mia figura di riferimento maschile era mio zio, il fratello di mia mamma.”
(verbale di interrogatorio dibattimentale).
Quo al trascorrere delle proprie giornate presso la struttura carceraria, l’imputato ha indicato di occupare il proprio tempo ascoltando la musica nella propria cella e di non lavorare (cfr. verbale di interrogatorio dibattimentale).
1.2. Anamnesi sociale, sentimentale, delle abitudini sociali e medico-psichiatrica
Trattandosi di una persona che ha richiesto una presa a carico psichiatrica, caratterizzata da numerosi ricoveri presso strutture apposite, sull’arco di molti anni e affetta, come meglio si vedrà (v. sub. 1.3.), da turbe psichiche e dipendenza da alcol che ne influenzano il comportamento, è importante rilevare le anamnesi sociale e sentimentale, le abitudini sociali e gli aspetti medico-psichiatrici riportati in perizia dal Dr. __________:
" Anamnesi sociale: avrebbe debiti per circa CHF 160'000. Gli stessi comprendono dei leasing che aveva fatto per un’autovettura, per impianti stereofonici, premi di cassa malati non pagati e altro.
Da quando sono state costituite le misure tutelari all’inizio degli anni 2000, ha avuto quattro tutori. L’attuale, è la signora __________, con la quale ha un buon rapporto.
Per l’anamnesi sentimentale segnaliamo che le sue tendenze eterosessuali sono sempre state univoche; nell’adolescenza non ha avuto relazioni significative. A 22 anni incontra una ragazza, aiuto medico, ad una festa campestre con la quale stabilisce una relazione durata 5 anni.
Convive durante un anno e mezzo, dove emergono le prime difficoltà relazionali nel senso che la relazione si appiattisce. Lei decide allora di separarsi.
Nel 2001 conosce una donna, pure 30enne, nel contesto di un ricovero alla Clinica __________ di __________ e convivono assieme a __________ per un anno; si separano per un appiattimento della loro relazione.
Per l’anamnesi delle abitudini sociali segnaliamo che fuma regolarmente, due pacchetti di sigarette al giorno, e afferma pure di consumare regolarmente alcol; banalizza tuttavia la quantità.
Trascorre prevalentemente la giornata occupandosi delle faccende domestiche, nell’ascolto della musica, nella navigazione in internet; pranza e cena con la madre. Non ha attività fisiche e non si applica particolarmente nella cura proattiva del suo diabete e si limita all’assunzione di farmaci.
Dal profilo medico-psichiatrico, l’anamnesi è complessa ed il periziando non riesce a ricostruire il suo iter medico. Riferisce che la sua patologia psichiatrica sarebbe apparsa in concomitanza al dolore cronico e all’instabilità lavorativa. Tutto ciò ha reso il suo approccio sociale difficile ed egli riconduce a quel periodo l’inizio del suo abuso alcolico e l’apparizione di crisi di panico, che lo hanno condotto al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________. Dal quel momento continua il consumo alcolico, appaiono i tentati suicidi, e un vissuto depressivo che lo conducono ai numeri ricoveri alla __________ e alla Clinica __________, come pure alla Clinica __________, con un contenimento parziale della sua patologia. Con il trasloco ad __________, presso la casa materna, la cura ambulatoriale si è sfilacciata ed è sempre stata problematica a causa della poca coscienza di malattia che ha reso molto difficile la compliance. (…)”
(AI 48)
1.3. Ricoveri ed evoluzione patologica
Come anticipato al considerando precedente, la perizia allestita dal dr. __________ fornisce una dettagliata cronistoria dei pregressi ricoveri dell’imputato ed ulteriori elementi medico-psichiatrici ritenuti rilevanti dal perito stesso e di fondamentale importanza per capire l’evoluzione delle patologie, nonché della dipendenza da alcol, di cui il prevenuto soffre:
" Il 20.07.1997 viene ricoverato all’Ospedale __________ per una crisi di iperventilazione recidivante.
Nell’ulteriore richiesta di invalidità, viene segnalata la lussazione cronica recidivante del tendine peroneo a destra, in stato dopo frattura malleolare laterale nel 1993, stato dopo osteomia secondo __________ a due riprese, stato dopo plastica retromalleolare nel 1993. Non si menziona la patologia psichiatrica.
Il 30.09.1997, il periziando ha un’intossicazione medicamentosa attraverso la somministrazione di 20 pastiglie di Xanax, con necessità di ricovero presso il reparto di cure intense dell’Ospedale __________
Dal 19.02.1998 al 05.03.1998, il periziando viene ricoverato presso la Clinica __________ di __________ con diagnosi di depressione reattiva, stato dopo molteplici interventi alla caviglia destra, abuso d’alcol e rinite allergica.
Il 18.03.1998, secondo degenza al reparto di medicina interna dell’Ospedale __________ per abuso etilico e stato dopo frattura complessa della caviglia destra.
Il 15.02.1999, il periziando viene ricoverato all’Ospedale __________ di __________ per un tentamen medicamentoso con __________ e abuso alcolico (2,4 g/l) e viene in seguito trasferito presso la Clinica __________ di __________, dove rimane degente dal 16.02 al 27.03.1999 con diagnosi di episodio depressivo grave con tentamen medicamentoso posto in atto il 14.02.1999.
Il 09.04.1999, viene ricoverato all’Ospedale __________ per abuso etilico acuto (2,9 g/l), nel contesto di una sindrome ansioso-depressiva con una personalità di tipo Borderline.
Il 23.06.1999 è di nuovo ricoverato per uso etilico all’Ospedale __________ (3,5 g/l) e una sindrome depressivo-ansiosa con personalità di tipo Borderline.
Dal 06.02.2000 al 25.02.2000, viene ricoverato ala Clinica __________ di __________, curato dal Dr. med. __________. Viene segnalato un episodio depressivo medio con pregressi tentamen medicamentosi nel 1998 e 1999 e una sindrome da dipendenza etilica. Si segnala, inoltre, che il periziando è, da anni, soggetto da abuso etilico con relativo ritiro della patente.
Nel suo rapporto peritale del 20 aprile 2000 il Dr. med. __________, segnala – nella descrizione clinica durante il primo colloquio – che il periziando “appare piuttosto calmo, di scarsa verbalizzazione, con una voce monocromatica, quasi privo di mimica, apparentemente distaccato e disinteressato”: nel secondo colloquio continua ad essere “taciturno”, ma appaiono dei “chiari segni di tensione interna”.
Conclude il suo rapporto, segnalando un importante “disturbo della personalità di tipo Borderline”, ovverosia una caratteropatia presente dalla prima età adulta. Ai momenti dei fatti, l’alterazione dell’umore era compatibile alla depressione delirante, complicata dall’assunzione d’alcol e di farmaci psicoattivi.
Segnala pure l’alterazione importante della funzione dell’Io, influenzando le funzioni cognitive, organizzative, previsionali e decisionali ed esecutive, assumendo il valore di malattia mentale. Riferisce una scemata grave della capacità di valutare il carattere illecito dell’atto, viene anche segnalato che “non si escluso il pericolo di recidiva”. Nel contempo viene pure evidenziato un importante rischio suicidale. Vengono pure avvisati “dei seri dubbi sulla futura capacità di provvedere ai propri interessi, non solo per la malattia descritta ma anche per l’abuso etilico, mettendo in pericolo sé stesso e gli altri ed è fuori dubbio che egli richieda durevole assistenza e protezione”.
(…) il periziando, nel febbraio del 2000, aveva intenzionalmente cagionato danno con un coltello di tipo militare, che ha reso necessario un intervento di sutura al fianco sinistro ed al gluteo sinistro, nonché due ferite superficiali della regione sottoscapolare destra e dell’avambraccio sinistro. Il Dr. __________ si è dichiarato disponibile a seguire il condannato, chiedendo l’esecuzione di un programma terapeutico.
Dalla documentazione della Clinica __________, segnaliamo un primo ricovero nel contesto dell’alternativa alla carcerazione dal 26.02.2000 al 18.08.2000 dove si constata un episodio depressivo di media gravità in paziente con disturbo della personalità non specificato né descritto. Uso di sostanze cannabinoidi, abuso etilico e stato dopo rottura del tendine perineo destro. Il primo ricovero avveniva all’età di __________, durante un congedo dalla Clinica __________. In occasione dei festeggiamenti carnevaleschi, durante una colluttazione con un altro ragazzo ha estratto un coltello, ferendolo gravemente. Il periziando lascia la Clinica __________ per essere trasferito alla Clinica __________ a __________ presso il Dr. med. __________ per la prosecuzione della cura.
Seconda ammissione alla __________ dal 2.02.2001 al 14.02.2001, dove viene posta la diagnosi di disturbo di personalità dipendente da sostanze stupefacenti, cannabinoidi, e medicamenti, sindrome ansioso-depressiva, potus etilico anamnestico, stato da tentamen e stato dopo rottura del tendine peroneo a destra anni fa. Stato da plurimi interventi chirurgici. All’esame di laboratorio venivano segnalati valori epatici con sierologia negativa per epatite B e C. Il paziente viene poi trasferito di nuovo alla Clinica __________ di __________
(…) Terza ammissione alla Clinica __________ dall’1.12.2004 al 27.12.2004 per disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo con scivolamenti psicotici. All’ammissione veniva pure segnalato che nel suo appartamento sentiva dei rumori strani e delle voci del vicino.
Quarta ammissione dal 4.01.2005 al 13.01.2005, e quindi ammissione dal 18.01.2005 al 1.02.2005 per un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo con scivolamenti psicotici.
(…)
Non si trovano i rapporti del sesto e del settimo ricovero presso la Clinica __________, mentre l’ottava ammissione, dal 15.12.2005 al 13.01.2006, per un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo con scivolamento psicotico, viene effettuata su intervento del Servizio Psicosociale.
Nona ammissione, dall’8.05.2006 al 16.05.2006, per sindrome e disturbi dovuti all’uso di alcol, uso dannoso, e viene riscontrata un’alcolemia del 3,5‰.
Decima ammissione, dal 31.08.2006 al 18.09.2006, per sindrome da dipendenza alcolica.
Undicesimo ricovero, dal 12.10.2006 al 15.10.2006 per una sindrome da dipendenza alcolica e dodicesima ammissione, il 1.3.2007 sino al 20.03.2007, in seguito ad un ricovero coatto nel contesto di un tentamen medicamentoso.
Tredicesimo ricovero, il 6.12.2207, su richiesta del tutore per disturbi al vicinato.
Questi ricoveri hanno costantemente e in maniera ripetitiva una trama comune, il ripetuto consumo alcolico, lo stato depressivo mai sufficientemente in remissione nonostante il prodigarsi terapeutico e le varie problematiche legate alla sfaccettatura della personalità borderline.
L’8.07.2010, il giudice supplente dell’applicazione della pena, __________, nel suo istoriato fa evidenziare come il periziando sia incapace di un seguito ambulatoriale farmacologico in assenza di obbligatorietà. E quindi, mantiene l’art. 63, del CP, nella forma del trattamento ambulatoriale (…)”(AI 48).
A titolo abbondanziale, giova sin d’ora porre in evidenza che la prima richiesta espressa dall’imputato, interrogato pochi istanti dopo i fatti dalla Polizia giudiziaria, è stata quella di “essere ricovero al “Neuro”” in luogo di essere incarcerato
(cfr. all. 1 all’AI 1).
2.1. Dall’estratto del casellario giudiziale risultano i seguenti precedenti penali a carico dell’imputato:
11 agosto 2000, per titolo di lesioni semplici qualificate, IM 1 è stato condannato ad una pena detentiva di otto mesi, la cui esecuzione è stata sospesa ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 CP per dar luogo alla misura del collocamento in una casa di salute;
2 febbraio 2004, per il titolo di circolazione senza la licenza di condurre e circolazione malgrado la revoca, IM 1 è stato condannato alla pena detentiva di trenta giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni, nonché alla multa di fr. 200.-;
7 aprile 2005, per furto, danneggiamento, minaccia e ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, l’imputato è stato condannato alla pena di quindici giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla revoca della sospensione condizionale della pena di cui al DAC del 2 febbraio 2004 ed al versamento alle parti civili di complessivi fr. 4'863.- (AI 3).
2.2. Con riferimento ai propri precedenti penali, interrogato dal Procuratore pubblico in data 16 agosto 2017, l’imputato ha dichiarato:
" (…) ricordo di essere stato arrestato il 25 febbraio 2000 a seguito di quanto da me commesso quella sera in occasione del __________ di __________. Ricordo pure di essere stato condannato a 8 mesi di detenzione ma che non ho espiato la condanna essendo stato degente dapprima presso la Clinica __________ e poi presso la Clinica __________ a __________.
Mi ricordo pure di essere stato condannato nel febbraio 2004 per circolazione senza licenza e malgrado la revoca, perché avevo circolato a __________ con una moto.
Mi ricordo pure di essere stato condannato il 7 aprile 2005 per furto, danneggiamento, minaccia e ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico”
(AI 6).
2.3. Nel corso del dibattimento, IM 1 si è limitato a confermare che nel corso dell’anno 2000 era stato condannato per un caso analogo a quello oggetto del procedimento penale per il quale è stato giudicato da questa Corte (cfr. verbale di interrogatorio dibattimentale).
3.1. IM 1 è stato arrestato il 14 agosto 2017. Dal rapporto di arresto provvisorio (AI 1) e dal rapporto di arresto (AI 10) redatti dalla Polizia si apprende che:
" In data 14.08.2017, i nostri servizi venivano allertati dalla Polizia Comunale di __________, i quali chiedevano supporto a seguito del fermo di un autore di accoltellamento.
Giunti sul posto, venivamo edotti dal sgtmc __________ che una discussione sarebbe sfociata in accoltellamento.
In sostanza una ventina di giovani che stavano lasciando la __________ dove hanno passato la serata ad una festa, dirigendosi verso la strada cantonale, si soffermavano davanti all’abitazione sita in __________ a parlare. Mentre stavano discutendo usciva dall’abitazione IM 1 con in mano una bottiglia di vino inveendo nei confronti dei giovani presenti. Giunto al cancello d’accesso alla propria proprietà lanciava la bottiglia in direzione del cavalcavia ivi presente. A seguito di questo gesto __________ gli chiedeva che cosa stesse facendo, di tutta risposta IM 1 prendeva un coltello, molto probabilmente custodito nella propria bucalettere e minacciava i presenti sventolandolo ad altezza volto di __________ che solo grazie alla sua pronta schivata non veniva sfregiato al volto ma unicamente ferito ad una mano. __________ si dava alla fuga per evitare un’altra aggressione da parte di IM 1
L’uomo dopo la prima aggressione usciva dalla propria proprietà e si avventava contro ACPR 1 che si trovava a transitare davanti all’abitazione. ACPR 1, visto il gesto dell’uomo si dava alla fuga e dopo aver guadagnato diversi metri di distanza raccoglieva un sasso e lo lanciava verso ACPR 1. Come ACPR 1 anche altri giovani (rimasti ignoti) raccoglievano sassi da terra e li lanciavano in direzione di IM 1. Uno di questi sassi andava a colpire l’uomo che rovinava a terra e così cessava la sua aggressione. (…) IM 1 è stato fermato dai colleghi Polcom/BE __________ ad una trentina di metri a nord da casa sua su __________.
(…) Presso i nostri uffici IM 1 veniva sottoposto all’accertamento etilometrico precursore, il quale dava esito positivo in ragione dello 0.52 mg/l alle ore 00:23. IM 1 è stato assunto a verbale in presenza dell’avvocato DUF 1, venendo sentito per i reati di tentato omicidio, tentate lesioni gravi sub. lesioni semplici – minaccia – Infrazione Larm. Al termine del verbale, come da disposizioni ricevute dal PP Respini, si è proceduto ad accompagnare IM 1 presso il PS dell’Ospedale __________ di __________ per i prelievi del sangue atti a stabilire il tenore alcolico ed eventuali assunzioni di sostanze stupefacenti, nonché per una visita medica atta ad accertarne eventuali lesioni e/o la sua carcerabilità. Da parte nostra si è pure provveduto a sentire a verbale gli accusatori privati ACPR 1 e __________., parimenti i testimoni __________ e __________.” (AI 1 e 10).
3.2. Con decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di data 18 agosto 2017, IM 1 è stato posto in carcerazione preventiva (AI 11).
3.3. In data 30 ottobre 2017, il PP ha autorizzato l’esecuzione anticipata della pena detentiva/della misura privativa della libertà a partire dal giorno stesso (AI 47).
4.1. Principi applicabili all’accertamento dei fatti
4.1.1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).
4.1.2. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 20 marzo 2007; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). L’indizio per consolidata dottrina e giurisprudenza è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122 dell’8 ottobre 2014 in re D.D.).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi – che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011; 17.2011.1 del’8 aprile 2011; 17.2010.69 del’8 aprile 2011; CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010).
4.2. Punto 1 dell’atto d’accusa: tentato omicidio intenzionale, per dolo eventuale, subordinatamente lesioni gravi, tentate, subordinatamente lesioni semplici aggravate, tentate
4.2.1. Le ore precedenti ai fatti
a. Interrogato il 15 agosto 2017 in Polizia, l’imputato ha dichiarato quanto segue in merito alle ore che hanno preceduto il ferimento della vittima:
" Già prima di cenare ho aperto una bottiglia di rosé che ho poi terminato durante la cena e dopo. Successivamente, rimanendo sempre fuori ascoltando musica con il tablet, ho bevuto anche due lattine di birra da 5dl. (…) non ho l’abitudine di bere alcolici in questa misura e quindi non mi sento dipendente. (…) dopo aver bevuto quanto descritto, poco prima dei fatti mi sentivo tranquillo, ascoltavo musica. Dalla famosa __________ potevo sentire in lontananza che c’era della musica, che comunque non mi disturbava ed ascoltando la mia del tablet non la sentivo.”
(all. 1 ad AI 1).
In merito a come IM 1 abbia trascorso le ore e gli istanti che hanno preceduto il ferimento di __________ la madre, __________, che abita al piano superiore della casa sita in __________, ha dichiarato quanto segue:
" E’ stato un po’ di sopra fin verso le 1730 e poi mi ha detto che andava di sotto. Mi son detta “ga sem anche sctasira”, perché quando dice così significa che di sotto beve. (…) Verso le ore 1845 sono scesa chiedendogli se voleva che gli comandavo una pizza, mi ha risposto di sì, che desiderava una margherita. (…) a quel momento era già un po’ alticcio ma tranquillo, da quello che ho visto aveva già bevuto quasi una bottiglia di rosé (…). La pizza è arrivata a domicilio verso le 1915, solo per lui che ha consumato sotto il porticato. Io quindi sono rimasta di sopra e lui è poi salito un paio di volte per andare in toilette. Ad un certo punto di sotto ha alzato il volume della musica a dismisura, tipo discoteca, ma per fortuna è durato poco qualche minuto, e non ho osato intervenire temendo una sua reazione. (…)”
(all. 5 al Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria).
Nel corso dell’interrogatorio del 23 ottobre 2017, il PP ha contestato all’imputato le dichiarazioni rese dalla di lui madre, __________ in merito al fatto che il figlio sia solito bere oltre misura. A tali affermazioni, IM 1 ha fatto seguito come segue:
" (…) lei esagera sempre. (…) per me bere oltre misura significa bere più di 4 o 5 birre da mezzo litro e quindi bere oltre 2 litri di bevande alcoliche. A volte bevo anche del vino bianco o del rosé, ma non vado mai oltre questo quantitativo.”
(AI 43).
b. Dall’accertamento etilometrico, e meglio dal test precursore, cui IM 1 è stato sottoposto alle ore 00:23 del 15 agosto 2017, è risultato un tasso alcolemico pari a 0.52 mg/l (all. 2 al Rapporto di inchiesta di Polizia giudiziaria).
Dal rapporto di analisi dell’etanolemia, risulta che è stato effettuato un dosaggio dell’alcol etilico tramite cromatografia gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e campionamento dello spazio testa sul campione di sangue periferico prelevato all’imputato alle ore 07:25 del 15 agosto 2017. Il test in questione ha dato esito negativo (all. 3 al Rapporto di inchiesta di Polizia giudiziaria).
Le analisi dei campioni biologici a nome di IM 1 hanno evidenziato la presenza nel sangue e nell’urina di sostanze compatibili, per varietà e concentrazione, con la terapia medicamentosa assunta dall’imputato (all. 4 al Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria).
La Corte ha accertato che la sera dei fatti IM 1 era tutt’altro che sobrio, ciò che del resto lui stesso ha ammesso, definendosi, come meglio verrà esposto al considerando 4.2.2. punto e. “brillo” e come desumibile dal fatto che almeno due bottiglie di vino, acquistate il giorno stesso, sono state rinvenute vuote.
4.2.2. Il lancio di almeno una bottiglia di vetro
a. Interrogato dalla Polizia il 15 agosto 2017, l’imputato, in merito agli istanti immediatamente precedenti al ferimento della vittima, ha dichiarato:
" Ad un certo momento sono entrato in casa per andare in toilette ed in quel frangente ho visto transitare due auto della polizia comunale di __________. (…) Quando sono di nuovo uscito di casa ho notato che in strada, in corrispondenza della mia abitazione, fra il sottopasso e la curva c’era un assembramento di persone, una moltitudine di giovani che facevano letteralmente casino, schiamazzi. Posso pensare che si trattava di 50/60 persone. (…) la proprietà dell’abitazione dove abito è delimitata verso la strada da una ringhiera con cancello. Io sono stato insultato da qualcuno che era in strada. (…) ho detto di smetterla di fare casino, “da na föö di ball”. (…) di sicuro ricordo che non sono uscito dalla mia proprietà e loro non sono entrati. Fatto sta che vi è stato uno scambio di insulti, mia madre si è affacciata alla finestra guardando cosa succedeva, alche io le ho detto di chiamare la polizia per far mandare via la gente.”
(all. 1 ad AI 1).
b. Le dichiarazioni dell’imputato non trovano tuttavia conferma in quanto riferito dalla vittima.
__________ interrogato il 15 agosto 2017 presso gli uffici della Polizia cantonale, ha infatti dichiarato che lui ed una ventina di amici, dopo aver partecipato ad una festa alla __________, nel dirigersi verso la fermata del bus dove avrebbe dovuto attenderli un amico, si sono fermati a parlare in __________, a fianco dell’abitazione dell’imputato. La vittima ha quindi così descritto quanto avvenuto in seguito:
" Improvvisamente notavo che al cancello della casa (…) si presentava una persona che, con fare minaccioso urlava nei nostri confronti. Non facevo nemmeno in tempo a capire cosa stesse urlando che quest’ultimo lanciava una bottiglia di vetro verso di noi. (…)”
(all. 8 ad AI 1).
c. Le dichiarazioni della vittima hanno, per contro, trovato riscontro in quelle rese dall’accusatore privato, che al momento dei fatti stava transitando davanti all’abitazione dell’imputato e che ha riferito quanto di seguito:
" Giunto dopo il sottopassaggio, arrivavo davanti a una abitazione e notavo dei ragazzini, più o meno una decina, che stavano litigando tra di loro, la maggior parte sconosciuti alcuni li conoscevo di vista.
Nel frattempo un signore usciva da casa sua e rimanendo all’interno del suo giardino si avvicinava al cancello e senza dire nulla lanciava con la mano sinistra una bottiglia di vetro contro il sottopassaggio ad un’altezza di circa 4 metri. (…) Credo che l’autore non voleva colpire i ragazzi con la bottiglia ma solo spaventarli.”
(all. 6 ad AI 1).
d. Il lancio di almeno una bottiglia da parte dell’imputato ha trovato conferma anche nelle parole dei testimoni __________ e __________, che si erano fermati col gruppo di amici in __________. Pur non avendo visto il ferimento di __________ i medesimi hanno infatti rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito agli istanti che l’hanno preceduto:
" (…) ad un certo punto ho visto un signore che indossava una maglietta scura, che urlava all’interno del giardino della casa, nei pressi del cancello contro tutte le persone che si trovavano di fronte alla casa. (…) non ho capito le parole che stava dicendo, .(…) mi sembrava alquanto minaccioso. (…) Poco dopo ho visto il signore che discuteva animatamente con tutti i ragazzi, dalla zona del cancello lanciare una bottiglia di vetro verso le persone che erano li davanti. Tengo a precisare che la bottiglia l’ha lanciata in alto e ha fatto diversi metri almeno 10-15m e si è infranta per terra, vicino la mia posizione, ovvero pochi metri dopo.”
(all. 10 ad AI 1).
" Ad un tratto questo signore ha lanciato con la mano destra, la bottiglia che teneva in mano contro il muro del sottopassaggio situato dietro di noi, la stessa si è poi frammentata in diversi pezzi”
(all. 4 ad AI 1).
e. Interrogato dal PP in data 16 agosto 2017, l’imputato, dopo aver preso atto delle dichiarazioni rilasciate dalla vittima, dall’accusatore privato e dai due testimoni citati, ha ribadito di non ricordarsi del lancio di una bottiglia, né di aver, poi, come si vedrà, attaccato __________. con un coltello, aggiungendo che “può essere che non me ricordo perché ero brillo”.
Ha quindi precisato le proprie precedenti dichiarazioni:
" (…) chiaramente mi sentivo un po’ brillo, ma ero tranquillo.
(…) quando ho visto tutte quelle persone che guardavano verso casa mia mi sono sentito “di merda” nel senso che mi sono sentito in pericolo sapendo quello che ogni tanto succede alla __________ dove deve intervenire l’ambulanza. Forse inizialmente queste persone non mi hanno visto perché ero seduto al buio perché non c’è la luce. Poi mi sono spostato lungo il vialetto davanti a casa, verso il cancello, ma senza raggiungerlo. Nel contempo ho detto a voce alta di andare via. A quel punto qualcuno mi ha risposto dicendomi che non se ne sarebbe andato, mi ha insultato dicendomi vaffanculo e dal quel momento abbiamo iniziato a litigare verbalmente. (…) prima che io dicessi loro di andare via, nessuno si era rivolto a me, nessuno di loro aveva tentato di entrare nella mia proprietà, aveva gettato oggetti o altro.”
(AI 6).
f. Si rileva che la testimonianza resa da __________ in data 22 agosto 2017 riferisce del lancio di due bottiglie ed aggiunge i seguenti dettagli in merito agli istanti precedenti al ferimento di __________
" Ho sentito e poi visto un vecchietto, così io lo definisco, che urlava contro un ragazzo che non conoscevo e che penso avesse sui 17 anni. In pratica gli diceva qualcosa tipo “vieni dentro che ti picchio”, in pratica lo sfidava. Io ritengo che quella persona fosse ubriaca, ma un po’ anche il ragazzo si è lasciato coinvolgere nella lite verbale. Poi quel signore dall’interno del suo giardino ha lanciato due bottiglie di vetro una dietro l’altra in direzione dei presenti. Io ho visto che una bottiglia è andata a colpire le gambe di una persona ed un’altra si è infranta per terra. Poi ho visto che quell’uomo aveva in una mano un coltellino, con lama ben visibile, e lo agitava in aria facendo gesti come per scacciare le persone mentre diceva anche “…via, via! …”. Anche in questo frangente dal modo con cui si esprimeva e si agitava ritengo fosse ubriaco.”
(all. 7 al Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria).
Pure la madre dell’imputato, interrogata in data 18 agosto 2017, avrebbe “sentito che IM 1 urlava” ed in seguito “il rumore tipico di una bottiglia che andava in frantumi. (…)” (all. 6 al Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria).
g. In merito al lancio di almeno una bottiglia, riferito da tutte le altre persone verbalizzate, l’imputato ha nuovamente ribadito il 23 ottobre 2017 di non ricordarsi nulla e confermato quanto dichiarato il 16 agosto 2017 in merito ai fatti che hanno portato al ferimento di __________ (cfr. AI 43).
h. In sede dibattimentale, IM 1 ha dichiarato che la festa in corso sulla __________ quella sera non lo stava disturbando. Ha quindi precisato le proprie dichiarazioni di data 16 agosto 2017, affermando che alla presenza di tutti quei giovani davanti alla propria abitazione, si è sentito oppresso e ha avuto paura. Interrogato in merito alla reazione che avrebbe una persona che ha paura, l’imputato ha dato atto che “si chiude in casa e chiama la Polizia.”.
Il prevenuto ha quindi ribadito di non ricordarsi di aver lanciato almeno una bottiglia “mi ricordo che insultavano, ma non altro”.
i. Come risulta dalla documentazione allegata al Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria, nella cucina ubicata al piano terra dell’abitazione IM 1, sono state rinvenute due bottiglie di vino rosé di marca __________, vuote, identiche a quella trovata in frammenti presso il muro del sottopassaggio (fotografie n. 3, 4, 5, 6 e 7, Documentazione fotografica allegata al Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria).
Sul muretto sito a lato del garage dell’abitazione dell’imputato, gli inquirenti hanno rinvenuto dei frammenti di vetro di colore verde (fotografie 11 e 12, Documentazione fotografica allegata al Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria).
All’interno della proprietà IM 1, sono altresì stati rinvenuti dei frammenti di una bottiglia di vodka alla fragola, marca __________ (fotografie n. 19, 20, 21, Documentazione fotografica allegata al Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria).
Dei quattro giovani verbalizzati nelle prime ore successive ai fatti, solamente ACPR 1 è risultato positivo al test dell’alcol, ma per un valore pressoché irrisorio, pari allo 0.04 mg/l (all. 6 ad AI 1). I test condotti sulla vittima, su __________ ____________________ e su __________ hanno sortito risultato negativo nella misura dello 0.00 mg/l (all. 8, 10 e 12 a AI 1).
j. Per quanto concerne i fatti precedenti al ferimento di __________ la Corte ha accertato che nel corso del pomeriggio del 14 agosto 2017, il prevenuto ha acquistato tre bottiglie di vino rosé, una di vodka e due di aranciata. Egli ha quindi trascorso il resto della giornata come spesso faceva, senza occupazioni particolari, ascoltando musica. Ha iniziato a bere vino prima di cenare, mangiando una pizza ordinata a domicilio, che ha consumato ad un tavolo sito in una zona riparata all’esterno della casa.
La sua abitazione, come anticipato, si trova nei pressi della __________ di __________ e quindi di una zona notoriamente di svago. Quella sera non stava accadendo nulla di particolare; si sentiva della musica provenire dalla festa sulla __________, musica il cui volume, in ogni caso, non arrecava particolare disturbo all’imputato, peraltro, pure lui, intento ad ascoltare musica ad alto volume.
Dopo essere andato in bagno, IM 1, nell’uscire dalla propria abitazione per tornare al tavolo dove aveva cenato, ha visto che sulla strada davanti alla propria casa si era fermato un gruppo di ragazzi che chiacchieravano. Malgrado nessuno lo avesse notato, trovandosi in una zona buia, né fosse stato aggredito verbalmente o minacciato, il cocktail di alcol e medicamenti assunti lo ha però fatto scoppiare: non ha sopportato la presenza dei giovani, nessuno dei quali, si sottolinea, era ubriaco o altrimenti molesto. L’accusato è uscito dall’ombra, avvicinandosi al limitare del proprio giardino, e ha quindi iniziato ad inveire contro i presenti, ma i ragazzi non si sono piegati. Egli ha quindi lanciato nella loro direzione almeno una bottiglia, compiendo un gesto non solo violento nei loro confronti, ma anche pericoloso.
4.2.3. Il ferimento della vittima
a. L’imputato ha fin dal primo interrogatorio riconosciuto come proprio il coltello, dichiarando di averlo “(…) preso perché avevo paura delle persone presenti. (…) Dallo zainetto che era in cucina” e di averne aperto la lama per mostrarla a tutti i presenti (all. 1 ad AI 1). Si rileva che in occasione del successivo interrogatorio, l’imputato ha indicato di aver invece estratto il coltello dalla propria tasca destra dei pantaloni (AI 6), circostanza poi ribadita al dibattimento.
I fatti successivi, a detta di IM 1, si sarebbero così svolti:
" Qualcuno mi ha insultato più pesantemente e mi ha provocato. Mi è stato detto “vaffanculo, figlio di puttana”, mi provocavano nel senso di farsi accoltellare (…) non ho ferito nessuno. (…)
Io non ricordo e quindi non ritengo di aver lanciato una bottiglia. Sono invece sicuro di aver ricevuto io in faccia una bottiglia. (…) io non ho ferito nessuno e nemmeno ne avevo l’intenzione. (…) ribadisco (…) di aver unicamente mostrato il coltello come mezzo di difesa.”
(all. 1 ad AI 1).
b. Le dichiarazioni rilasciate dalla vittima nel corso del proprio interrogatorio del 15 agosto 2017, divergono da quanto affermato dall’imputato e riferiscono di un agire repentino e mirato di quest’ultimo negli istanti successivi al lancio di almeno una bottiglia:
" Immediatamente mi recavo verso questa persona e gli dicevo “che cazzo fai?”. Improvvisamente esso estraeva il coltello e cercava di colpirmi al volto. D’istinto mettevo le mani davanti alla faccia alfine di proteggermi ed in seguito venivo tagliato dalla lama del coltello sul terzo dito della mano sinistra. (…)
La persona durante tutta la vicenda è rimasta dall’altra parte del cancello, ovvero nel giardino di casa.
Dopo essere stato tagliato immediatamente scappavo di corsa in direzione di __________.”
(all. 3 ad AI 1).
c. La versione di __________. trova altresì pieno riscontro nelle dichiarazioni dell’accusatore privato:
" (…) Dopodiché due ragazzi __________ e __________ di cui non conosco il cognome, si sono avvicinati all’aggressore chiedendo spiegazioni, mentre lui si trovava all’interno del giardino della sua proprietà. A quel punto l’aggressore, da dietro il cancello ha attaccato , cercando di accoltellarlo al volto. In pratica l’aggressore impugnava con la mano destra un coltellino svizzero di colore rosso. Credo che l’avesse in mano già al momento in cui ha lanciato la bottiglia per difendersi, si copriva il volto con entrambe le mani e veniva quindi tagliato, se non sbaglio alla mano sinistra. (…) sinceramente non ho sentito minacce da parte sua nei nostri confronti. Era in stato confusionale, avrà detto qualche parola incomprensibile. Credo fosse ubriaco.”
(all. 1 ad AI 1).
d. Dopo che la Polizia ha verbalizzato la vittima e l’accusatore privato, il PP ne ha contestato le dichiarazioni all’imputato. Quest’ultimo, sempre in merito all’uso del coltello ed al ferimento di __________., ha così precisato quanto riferito in precedenza:
" (…) il coltello (…) mi appartiene e lo tengo regolarmente nella tasca dei pantaloni o nello zainetto. (…) La sera del 14 agosto lo avevo nella tasca destra dei pantaloni perché io sono destrorso. Ad un certo punto mi sono sentito minacciato dal comportamento delle persone presenti che diventavano sempre più aggressive nei miei confronti, sia verbalmente che fisicamente, nel senso che mi insultavano e si avvicinavano sempre di più al cancello. Nessuno di loro è entrato o ha tentato di entrare nella mia proprietà. Il cancello era chiuso, ma non a chiave. Dopo aver estratto il coltello dalla tasca, l’ho aperto con l’altra mano e ho tenuto il coltello nella mano destra con il braccio teso rivolte verso le persone che si trovavano oltre il cancello. In questo modo sventolavo il coltello all’altezza del mio viso e forse anche più su. Io sono alto 1.68 e quindi è possibile che sventolassi il coltello a quell’altezza o anche sopra il metro e 70.
(…) l’ho fatto per tenere lontane le persone in modo tale che non si avvicinassero. Non sono uscito dal cancello. Vorrei precisare che quando ho mostrato in quel modo il coltello ai presenti, questi sono arretrati un po’ e credo che si trovassero a circa 2/3 metri da me. (…) prima di estrarre il coltello non ricordo di aver lanciato una bottiglia in direzione dei ragazzi.
(…) ricordo di aver visto che uno dei ragazzi si metteva le mani davanti al viso, ma non ricordo se l’abbia fatto mentre si allontanava dal cancello o mentre si avvicinava. In ogni caso io non mi sono accorto di averlo colpito col coltello.
(…) sul momento non mi sono reso conto che facendo quel gesto col coltello, e meglio sventolandolo davanti al viso di quelle persone, potessi fare ora del male. Me ne sono reso conto quando sono stato portato in Polizia.
(…) io mi sono avvicinato al cancello impugnando il coltello e più io mi avvicinavo più i ragazzi si allontanavano. Ricordo solo che uno di loro, che indossava una maglietta di colore verde, era il più vicino al cancello, ma non ritengo che a quella distanza potessi colpirlo con il coltello ed è per questo che sono quasi sicuro di non averlo colpito. Non so spiegarmi come abbia potuto ferirlo, ma di questo fatto non mi ricordo.”
(AI 6).
e. Al dibattimento, IM 1 ha dichiarato che mentre si trovava nel giardino di casa aveva avuto paura ed aveva fatto per mandare via i ragazzi presenti in strada. Egli ha quindi affermato di aver tirato fuori il coltello, che teneva nella tasca e portava sempre con sé, ed ha mimato il gesto, a braccio teso, fatto nei confronti dei giovani presenti, non senza ricordare di essere stato condannato, diciassette anni prima, per un fatto analogo. L’imputato ha quindi precisato che i ragazzi si trovavano a due-tre metri da lui, salvo poi non rispondere nel momento in cui il Presidente gli ha contestato che se realmente i ragazzi fossero stati tanto lontani dal cancello, nessuno si sarebbe ferito, non potendo essere raggiunto dalla lama (cfr. verbale di interrogatorio dibattimentale).
f. Si rileva che nella proprietà IM 1 è stato rinvenuto un coltello a lama pieghevole, di marca Victorinox. Lo stesso è stato riconosciuto da IM 1 come essere di sua proprietà ed essere stato impugnato al momento dei fatti (AI 6, fotografie n. 33 e 34, Documentazione fotografica allegata al Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria).
In sede dibattimentale, anche il PP ha dato atto alla Corte che si tratta del coltello utilizzato dall’imputato per ferire __________ (cfr. verbale dibattimentale).
Sul medesimo non sono state messe in evidenza tracce di sangue.
All’esterno del domicilio del prevenuto, e meglio, davanti al garage ed al muretto con ringhiera perimetrale, sono stati rivenuti dei pezzi di carta di colore bianco e rosso, macchiati da tracce di sangue (fotografie 10, 11, 13, 14, 25 e 27, Documentazione fotografica allegata al Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria).
Dalla lettera di dimissione redatta il 15 agosto 2017 dal Dr. med. __________, risulta che __________ si è recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ dopo il suo interrogatorio di polizia terminato alle ore 03:20 (v. all. 8 ad AI 1) presentando una ferita lacero contusa del polpastrello del terzo dito della mano sinistra. Al personale medico, il giovane ha riferito di essersi protetto il viso mettendo le mani davanti alla propria faccia mentre un uomo, l’imputato, cercava di accoltellarlo sopra il torace. La ferita è stata medicata mediante l’applicazione di colla dermica ed è stata certificata un’incapacità lavorativa al 100% dal 15 al 17 agosto 2018, compreso (all. ad all. 8 ad AI 1)
A complemento di quanto sopra, si rileva che con scritto del 31 agosto 2017, il Dr. med. __________ ha attestato che durante il soggiorno in pronto soccorso il paziente non era mai stato in pericolo di morte (AI 27).
g. Per quanto concerne il ferimento di __________., la Corte ha accertato che, confrontato alla comprensibile reazione del giovane, che in seguito al lancio della bottiglia in strada da parte di IM 1, gli si è avvicinato chiedendo a quest’ultimo “che cazzo fai?”, l’imputato ha per tutta risposta estratto dalla propria tasca un coltello, aprendolo ed in seguito vibrandolo a braccio teso verso la vittima, da sopra il cancello, ad un’altezza che andava dal proprio viso in su. Per difendersi e proteggersi dal coltello brandito dal prevenuto, __________. ha alzato le mani davanti al proprio volto, con il che è stato ferito ad un dito dalla lama. Ne è scaturita la reazione dei giovani presenti, alcuni dei quali sono scappati in una direzione, altri in senso opposto, altri ancora hanno iniziato a tirare sassi nei confronti di IM 1.
4.3. Punto 2 dell’atto d’accusa: minaccia
4.3.1. Come risulta dal rapporto di Polizia, dopo la prima aggressione a mezzo del coltello nei confronti di __________ IM 1, sarebbe uscito dal giardino, rincorrendo l’accusatore privato ACPR 1 che stava transitando davanti all’abitazione. Quest’ultimo, visto quanto occorso a __________ si è dato alla fuga e, guadagnati diversi metri sull’inseguitore, ha raccolto dei sassi che ha tirato nella direzione dell’imputato, ciò che pure altri ragazzi presenti in loco hanno fatto. Una delle pietre ha colpito il prevenuto che è caduto a terra e si è fermato (AI 1).
4.3.2. Nel corso dei diversi interrogatori cui è stato sottoposto, ACPR 1 ha più volte ribadito di non essere uscito dal proprio giardino e di non ricordarsi di aver commesso le azioni contestategli al punto 2 dell’atto d’accusa:
“(…) sono sicuro di non esser uscito dal mio cancello”
(all.1 ad AI 1);
" (…) non ricordo (…) di essere uscito dalla mia proprietà per rincorrere sia (…) ACPR 1 sia altri ragazzi presenti. Come detto prima, ricordo che quando sono stato colpito mi trovavo ancora all’interno del mio giardino (…) non ho presente di essere uscito in strada, ricordo che ad un certo punto ho ricevuto un forte colpo in faccia ed ho visto tutto nero, poi che dicevo alla polizia che il coltellino era lì per terra.”
(AI 6) .
Anche confrontato alle affermazioni della propria madre, che avrebbe visto il figlio uscire dal cancello brandendo un ferro, l’imputato ha affermato di non ricordarsi di “essere uscito dal cancello e tanto meno di aver avuto in mano un ferro.” (all. 1 a Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria), versione, quest’ultima, ribadita pure in occasione dell’ultimo verbale di interrogatorio innanzi al PP:
" Prendo atto che mia mamma mi ha visto con in mano un tubo di ferro uscire dal giardino e poi rientrare poco dopo.
Non mi ricordo di aver preso un mano un tubo di ferro e non capisco da dove potesse provenire perché in giardino non avevo un tubo di ferro. Non so se magari il tubo era stato portato dai ragazzi. In ogni caso non ricordo di aver preso in mano un tubo di ferro ma solo il coltello. Non ricordo neppure di essere uscito dal giardino. Ricordo invece che quando ero in giardino e gridavo a mia mamma di chiamare la Polizia, sono stato colpito in faccia da un oggetto, forse un sasso, e ricordo che poi ho mostrato al poliziotto dove si trovava il coltello, che era per terra all’interno del giardino. Non ricordo altro.”
(AI 43).
Da ultimo, anche al dibattimento l’imputato ha dichiarato di non ricordarsi di essere uscito dal cancello (cfr. verbale di interrogatorio dibattimentale).
4.3.3. Il fatto che IM 1 sia uscito dal proprio giardino immediatamente dopo aver ferito __________. ed abbia rincorso l’accusatore privato con fare minaccioso, brandendo un coltello o con un tubo di ferro, risulta invece dalle altre dichiarazioni raccolte dagli inquirenti in corso di inchiesta.
In primo luogo, l’accusatore privato ha fornito una descrizione completa di quanto accaduto:
" L’aggressore è quindi uscito dal cancello e si è diretto sempre con in mano il coltellino nella mia direzione, voleva colpire me e altri ragazzi che erano lì. Io e altri ragazzi presenti sul luogo abbiamo iniziato a correre verso __________. Per scappare da lui mentre scappavamo io e altri ragazzi ci siamo fermati in un’abitazione adiacente e abbiamo recuperato dei sassi e li abbiamo lanciati verso l’aggressore. Preciso che ho lanciato due sassi in direzione dell’autore. Non so dire se ho colpito io o meno l’aggressore, ma mentre scappavo ho notato che lo stesso cadeva a terra. Dopodiché sono giunte due pattuglie della Polizia Comunale di __________ e poi altre tre della Polizia Cantonale che hanno immobilizzato l’autore.”
(all. 6 ad AI 1).
Rilevante ai fini del presente giudizio è pure la descrizione rilasciata dalla madre dell’imputato quo agli istanti successivi al ferimento di __________ in merito al quale la medesima non aveva saputo riferire:
" (…) ho visto che IM 1 stava uscendo dal cancello con in mano un tubo rotondo abbastanza lungo: così lo definisco perché un attimo dopo ho sentito il rumore di un ferro che cadeva. In quei frangenti è arrivata la Polizia (…) ho visto mio figlio tornare verso casa (…) Mi sembra che quando è giunta la Polizia questo ferro è stato raccolto e messo dentro la nostra proprietà contro il muretto sentendo il medesimo rumore fatto prima.”
(all. 5 al Rapporto di inchiesta di Polizia giudiziaria).
Da ultimo, anche __________ ha dichiarato, riferendosi all’imputato, che “Dopo l’apparizione del coltello è anche uscito in strada.” (all. 7 al Rapporto di inchiesta di Polizia giudiziaria)
4.3.4. Per quanto attiene al coltello impiegato dall’imputato, si rimanda ai riscontri già evidenziati al punto 4.2.3. lett. f.
In merito al “tubo di ferro” che il prevenuto avrebbe, secondo le dichiarazioni rilasciate da __________, impugnato uscendo dal proprio giardino, si rileva che in prossimità dell’abitazione è stato effettivamente rinvenuto un paletto in metallo per fissare una ramina e che questo sarebbe stato raccolto per strada da __________, vicino di casa di IM 1, la mattina dopo i fatti (fotografie n. 29, 30 e 31, Documentazione fotografia allegata al Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria).
Svariati sassi sono stati rinvenuti lungo __________, come pure nella proprietà IM 1, come meglio attesta la documentazione fotografica agli atti (fotografie n. 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24 e 32).
4.3.5. Per quanto attiene ai fatti successivi al ferimento della vittima, e quindi alla minaccia nei confronti di ACPR 1, la Corte ha quindi accertato che dopo aver ferito __________., l’imputato non ha desistito dalle proprie azioni, né si è rifugiato in casa. Egli ha, anzi, nuovamente sfidato i giovani che si erano fermati davanti alla propria abitazione, uscendo dal giardino e rincorrendo l’accusatore privato con fare minatorio, poco importa se brandendo un coltello, come dichiarato da ACPR 1, o un tubo di ferro come riferito da __________.
L’imputato è, successivamente, stato colpito da almeno un sasso lanciato nella sua direzioni ed è rovinato a terra. Da lì in avanti ha, quindi, desistito dai suoi propositi, ma solo dopo essere caduto a terra.
5.1. Diagnosi
Come anticipato in entrata, IM 1 è stato oggetto di perizia psichiatrica da parte del dr. __________. Nel suo referto del 9 novembre 2017, il medesimo ha ritenuto la seguente diagnosi: disturbo da dipendenza cronica da alcol con inizio di deteriorazione psicorganica, intossicazione alcolica con disturbo d’uso, disturbo della personalità emotivamente instabile (Borderline). Si osserva inoltre che il perito ha indicato che nell’imputato è assente la coscienza di malattia.
A mente dr__________, la pericolosità del prevenuto sopravviene nel contesto di consumo e abuso alcolico:
" Il disturbo da uso da alcol è un elemento significativo nell’aumento del rischio di atteggiamenti violenti che, associati al disturbo della personalità Borderline, potenziano ulteriormente il rischio di pericolosità. L’astinenza obbligatoria, sia durante l’attuale carcerazione, che in seguito nella presa a carico ambulatoriale, dovrà essere oggetto di verifica costante approfondita.
(…) gli psicofarmaci assunti dal periziando hanno un’influenza sull’effetto dell’alcol, aumentandone l’aspetto disinibitore. Di conseguenza, questo “cocktail” rende più importante la probabilità di passaggio all’atto, così come accaduto durante i fatti per i quali il Signor IM 1 si trova oggi in carcere.
Per concludere, se si legge la sola diagnosi di personalità non si può parlare di pericolosità del periziando se non nel contesto di consumo e abuso alcolico.
Inoltre, gli esami neuropsicologici segnalano la presenza di un processo involutivo con la messa in evidenza di una disorganizzazione nelle pianificazioni, una perdita del ragionamento logico e delle capacità organizzative. In più, si segnala una perdita di flessibilità e delle capacità esecutive.
Nel corso della presa a carico psichiatrica ambulatoriale, occorrerà tenere conto dei limiti evidenziati attraverso il mantenimento dell’obbligatorietà del trattamento e, nel caso specifico, andrebbe favorito il mantenimento delle capacità esecutive, attraverso l’ergoterapia nella forma più semplice, quali potrebbero essere delle attività occupazionali. Per contro, la capacità organizzativa che è pure compromessa, potrebbe venir aiutata con il mantenimento delle misure di protezione e di accompagnamento.”
(AI 48).
Il perito ha quindi indicato che, al momento dei fatti il periziando presentava e presenta a tutt’oggi, un disturbo di personalità borderline, caratterizzato da difficoltà di controllare la rabbia ed ideazione persecutoria transitoria associate a delle situazioni di stress. Elementi, quelli appena citati, che il __________ ha indicato essere stati potenziati e facilitati dall’assunzione cronica e dall’abuso di alcol e dai farmaci psicoattivi.
Le patologie di cui quest’ultimo soffre comportano altresì una grave alterazione del rispetto delle regole, della flessibilità, del giudizio, dell’integrazione nel gruppo, del contatto con gli altri. Per tali motivi il perito ha indicato la necessità di definire norme di condotta chiare per il periziando, non da ultimo il controllo regolare dell’astinenza alcolica attraverso strumenti ematochimici adeguati.
5.2. Risposte ai quesiti peritali
" 1. Esistenza di una turba psichica:
1.1. L'esame del periziando mette in evidenza una turba psichica al momento dei fatti imputati nell'ipotesi accusatoria in cui si sarebbero effettivamente verificati, indicando i criteri costitutivi del disturbo rilevati nella fattispecie?
Il periziando, al momento dei fatti, presentava e, attualmente, presenta, un disturbo di personalità Borderline, nei cui criteri diagnostici costituenti, contempla la difficoltà a controllare la rabbia e l'ideazione persecutoria transitoria, associato a delle situazioni di stress. Questi elementi sono stati potenziati e facilitati dall'assunzione cronica e abuso di alcol e dai farmaci psicoattivi constatati ematicamente dall'Istituto Alpino di Chimica e di Tossicologia (IACT).
1.2. Se si, quale e in che misura, riferendosi in particolar modo alle scale diagnostiche ICD-10 o DSM IV.
Le patologie presentate dal periziando sono patologie invalidanti, sia a livello professionale che nella gestione funzionale della propria vita.
Il Mini-ICF-APP rivela una grave alterazione del rispetto delle regole, della flessibilità, del giudizio, della persistenza, dell'integrazione nel gruppo, del contatto con gli altri. Ciò implica che per essere d'aiuto al periziando, occorre definire norme di condotta chiare, come il controllo regolare dell'astinenza alcolica attraverso strumenti ematochimici adeguati. In funzione dell'evoluzione in generale della medicina, non mi soffermo su dei parametri, ma sarà il curante a scegliere il più opportuno.
Le diagnosi ritenute, sono di Disturbo da dipendenza cronica all'alcol (ICD 10: F10.20), Intossicazione alcolica con disturbo d'uso (ICD 10: F10.229), Disturbo di personalità emotivamente instabile (Borderline) (ICD 10: F60.3). Queste sono diagnosi attive e si potenziano l'una nell'altra e fanno si che il periziato presenti una doppia problematica di turba psichica di dipendenza e di turba psichica a se stante.
2.1. I reati presi in considerazione (se confermati) sono da mettere in relazione con la turba psichica rilevata sopra (sub. 1)?
Sì.
Inoltre:
2.2. In questo caso era il periziando totalmente incapace di valutare il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione (art. 19 cpv. 1 CP)?
No.
Oppure:
2.3. Era al momento dei fatti scemata la capacità del periziando di valutare il carattere illecito della sua azione (art. 19 cpv. 2 prima ipotesi CP)?
Parzialmente incapace.
Oppure:
2.4. Essendo data (in parte o pienamente) la capacità di valutazione, era al momento dei fatti scemata la capacità di agire (art. 19 cpv. 2 seconda ipotesi CP)?
No.
Inoltre:
2.5. Nel caso in cui l'autore avesse agito in stato di scemata capacità di valutare o di agire, quale era il grado — leggero, medio o grave — della scemata imputabilità?
Medio.
3.1. Dal punto di vista psichiatrico forense, presenta il periziando un fondato pericolo di commettere nuovi reati?
Dal punto di vista psichiatrico forense, il periziando presenta una forte probabilità di recidiva.
3.2. Dal punto di vista psichiatrico forense è possibile dare indicazioni riguardo ai reati che il periziando potrebbe commettere in futuro e circa la probabilità che ciò avvenga?
Il periziando, nel contesto delle diagnosi poste di personalità Borderline e di tutti gli elementi diagnostici qui contemplati oltre alla evidente problematica globale di alcolismo, presenta un forte rischio di ricaduta se non vengono stabilite delle norme precise di condotta, alfine di aiutarlo a contenere le sue pulsioni aggressive.
3.3. Richiamato l'art. 64 CP:
3.3.1. Dal punto di vista psichiatrico forense può essere affermato che il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo è collegato a particolari caratteristiche della personalità del periziando ed alle circostanze in cui sarebbe stato commesso il reato (art. 64 cpv. 1 lett. a CP)?
No.
oppure:
3.3.2. Dal punto di vista psichiatrico forense può essere affermato che il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo da parte del periziando è collegato ad una sua turba psichica di notevole gravità permanente o di lunga durata (art. 64 cpv. 1 lett. b CP)?
No.
4.1. È il periziando tuttora affetto dalla turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza) rilevata sopra (sub. 1)?
Si.
4.2. Ammessa la correlazione tra l'accertata turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza) ed i fatti oggetto del procedimento penale (v. risposta al quesito 2.1.), esiste un trattamento stazionario o ambulatoriale adeguato per questa turba e se sì, quale?
A partire da queste diagnosi, appare adeguato l'inizio di un trattamento ambulatoriale nel contesto carcerario. L'esecuzione della pena in ambiente carcerario non inficia l'esito del trattamento. Al termine della pena il periziato può essere aiutato dai servizi territoriali dell'OSC, oppure da uno psichiatra FMH, che devono tenere conto della tendenza alla non compliance.
Non da ultimo può essere preso in considerazione il neocostituito Servizio Gestione Cantonale Persone Minacciose e Pericolose (GCPMP). li Servizio potrebbe essere d'aiuto al curatore generale, allo psichiatra referente o al servizio territoriale competente.
4.3. Vi è da attendersi che con questo trattamento si potrà evitare il rischio che il presunto autore commetta nuovi reati in connessione con la sua turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza)? In questo senso è solo il trattamento stazionario idoneo a contenere il rischio di nuovi reati, oppure un trattamento ambulatoriale risulterebbe ugualmente adeguato?
L'obbligatorietà del trattamento, il suo contenuto, i controlli regolari dei parametri biochimici che attestano l'astinenza dal consumo alcolico, aiuteranno il periziando a evitare nuovi reati, a condizione che venga garantita la messa in atto e la continuità del rispetto delle norme di condotta per la cura.
4.4. Quali le possibilità pratiche (istituti, enti, servizi, ecc.) per attuare il trattamento suggerito in Ticino o in altri Cantoni?
Vedi 4.2
4.5. Il periziando è pronto a sottoporsi a questo trattamento? Un tale trattamento ordinato contro la volontà del periziando, avrebbe comunque possibilità di successo?
Al momento attuale, la risposta è positiva, tuttavia, occorre verificare la continuità della cura a livello territoriale.
4.6. La contemporanea espiazione della pena pregiudicherebbe o ostacolerebbe fortemente il successo del trattamento?
No. Il trattamento può essere iniziato durante la sua carcerazione.”
(AI 48).
6.1. Tentato omicidio intenzionale, subordinatamente lesioni gravi, subordinatamente lesioni semplici aggravate
6.1.1. Tentato omicidio intenzionale
a. Giusta l’art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
Per l’art. 111 CP, è necessario - dal profilo oggettivo - un comportamento omicida, la morte di un essere umano e un rapporto di causalità naturale ed adeguato tra il comportamento dell’autore e la morte della vittima. Risulta evidente che trattandosi in concreto di un tentato omicidio, la morte e il rapporto di causalità non devono evidentemente essere realizzati.
Il comportamento omicida può consistere in un’azione o in un’omissione. Poco importa sapere il mezzo utilizzato per compiere tale azione. Infatti, l’illiceità non si caratterizza attraverso il modo di procedere, ma attraverso il risultato finale desiderato o ottenuto.
b. In casu, restando sull’aspetto oggettivo, bisogna considerare che il comportamento dell’accusato, ovvero quello di munirsi di un coltello con una lama di 8 centimetri e sventolarlo ripetutamente all’altezza del viso della vittima non può essere qualificato come comportamento omicida e questo in relazione al fatto che la zona del corpo cui sono stati diretti i colpi, è sì notoriamente sede di organi vitali, organi che non potevano tuttavia essere raggiunti dallo sventolio del coltello in corrispondenza del viso della vittima.
In queste condizioni non è data la probabilità che le coltellate dirette al viso, si noti infatti che in nessuna dichiarazione raccolta in corso di inchiesta sono mai risultati dei colpi diretti al collo, potessero ferire a morte la vittima.
Sebbene risulti difficile capire dove con esattezza siano stati vibrati i colpi, pare certo che i medesimi fossero indirizzati all’altezza del volto. È quindi improbabile che IM 1 avesse mirato al tronco o al collo già per il solo fatto di trovarsi dietro ad un cancello chiuso che ha dovuto oltrepassare con il braccio.
c. Ne discende che la Corte non ha ritenuto che la condotta di IM 1 abbia integrato gli estremi del reato di omicidio intenzionale, nella forma del tentativo. I colpi vibrati dall’imputato nei confronti della vittima non erano infatti idonei a causarne la morte.
6.1.2. Tentate lesioni gravi
a. Ai sensi dell’art. 122 CP, chiunque commette una lesione grave, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.
L’art. 122 CP contiene una lista esemplificativa e non esaustiva di casi in cui le lesioni sono da ritenere gravi (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, pag. 158-159, n. 524 seg.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen Einzelnen, 9a ed. 2008, pag. 38 segg). Fra essi, rientrano quelli in cui la ferita cagionata alla vittima ne mette in pericolo la vita (cpv. 1), quelli in cui il corpo, un organo o un arto importante subisce una mutilazione o la perdita dell’uso, nonché quelli in cui è arrecata in modo permanente un’incapacità al lavoro, un’infermità o una malattia mentale o uno sfregio del viso (cpv. 2). Vi è poi la clausola generale che permette di qualificare come lesioni gravi anche altri gravi danni al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona (cpv. 3).
b. Determinante per definire “grave” una lesione è la natura della lesione stessa e non il comportamento che l’ha cagionata (Roth/Berkemeier in Basler Kommentar Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 1 ad art. 122 CP; Hurtado Pozo, op. cit., n. 528, pag. 159).
Il cpv. 2 dell’art. 122 annovera, tra le lesioni che sono da considerarsi gravi, sia la mutilazione di un organo importante, che lo sfregio, grave e permanente, del viso.
Per quanto attiene al primo aspetto, con particolare riguardo ad organi doppi che, sebbene importanti, non sono, almeno singolarmente, vitali, si pensi per esempio agli occhi, la dottrina ha ritenuto che la lesione di un solo occhio possa essere sufficiente per essere considerata come una lesione grave (BSK Strafrecht II-ROTH/BERKEMEIER, n. 13 ad art. 122). L’importanza dell’organo, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, non è quindi tanto da determinarsi a priori, quanto piuttosto avuto riguardo della situazione personale e professionale della vittima (STF 4P.9/2002 del 19 marzo 2002, c. 2d; PC CP, n. 12 ad art. 122).
In merito invece allo sfregio, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che un taglio, che dall’angolo della bocca arriva fino all’orecchio e la cui cicatrice incide in modo permanente sull’espressione del volto, configuri una lesione grave (DTF 115 IV 17).
Parte della dottrina e la giurisprudenza hanno sottolineato che anche per determinare se a fronte di uno sfregio al volto si sia effettivamente in presenza di una lesione grave occorre tenere conto anche della situazione personale della vittima, per esempio della professione esercitata dalla medesima, ritenuto come, a titolo esemplificativo, lo sfregio del volto di un modello abbia maggior impatto sulla vittima di quello occorso ad un giocatore di hockey (BSK Strafrecht II-ROTH/BERKEMEIER, n. 8 ad art. 122).
Va tenuto in considerazione anche l’impatto della lesione sulla qualità di vita della vittima, come per esempio il fatto che il danno possa comportare la rinuncia forzata a degli hobby (DTF 105 IV 179; Roth/Berkemeier, op. cit., n. 21 ad art. 122 CP).
c. Secondo la giurisprudenza, sussiste il tentativo (art. 22 CP) qualora l'autore realizzi tutti gli elementi soggettivi dell'infrazione e manifesti la sua intenzione di commetterla, senza che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi (DTF 137 IV 113 consid. 1.4.2 pag. 115 e rinvii). Il tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (sentenza 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.1.1).
d. In casu, nonostante le lesioni effettivamente inflitte alla vittima siano state di limitata gravità, per la valutazione penale, l’atto commesso non può venir esaminato unicamente in base all’esito che esso ha avuto (STF 6B_612/2013 dell’8 novembre 2013, consid. 1.3.; STF 6B_1106/2017 del 15 marzo 2018, consid. 3.2.).
In effetti, si devono tenere in considerazione la pericolosità dell’arma da taglio utilizzata, la zona colpita, le modalità d’azione e, dal punto di vista soggettivo, le intenzioni, rispettivamente le conoscenze dei fatti, dell’autore (STF 6B_954/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2.1.).
In merito a quest’ultimo punto, si ricorda che il legislatore ha definito le nozioni di intenzionalità all’art. 12 cpv. 2 CP: commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).
La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità del rischio, l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 9 consid. 4.1).
e. Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (STF 6B_1015/2014 del 1 luglio 2015 consid. 2.1.; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2.; 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4). Per costante giurisprudenza il giudice può determinare il volere dell’autore quando - in base al suo sapere - la realizzazione del pericolo gli appariva così probabile che la sua predisposizione ad accettarla come conseguenza del suo agire può ragionevolmente essere interpretata come una presa in considerazione della realizzazione dell’evento (STF 6B_775/2011 del 4 giugno 2012 consid. 2.4.1.; DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3.; 130 IV 58 consid. 8.4, e riferimenti).
Tra gli elementi esteriori - da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui esso si produca - figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è la violazione del dovere di diligenza e quanto più alta è la probabilità che il rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che, malgrado i suoi dinieghi, l’autore aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; 6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1; 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1).
La probabilità di realizzazione del rischio deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5).
Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo in cui egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c).
f. Sulla potenziale pericolosità di un coltello da tasca con una lama di 8 centimetri non vi sono dubbi.
In primo luogo vanno considerate le modalità con cui il ferimento è avvenuto: come ammesso dal prevenuto ed accertato da questa Corte, egli in quel momento era “brillo” (per usare le sue stesse parole) ed agitato poiché confrontato a numerosi giovani presenti fuori dalla propria abitazione. IM 1, dapprima ha cercato di allontanare il gruppo tirando nella direzione dei giovani almeno una bottiglia ed in seguito, all’avvicinarsi di uno dei presenti al cancello che delimita il proprio giardino, che gli chiedeva spiegazione per il suo gesto, già di per sé, scriteriato, egli ha estratto dalla tasca il precitato coltello, che ha poi vibrato all’altezza del viso della vittima, senza preoccuparsi di dove avrebbe potuto colpire, né delle conseguenze delle proprie azioni, tant’è che nemmeno si è reso conto di avere ferito __________ alla mano che questi aveva alzato per proteggersi il volto. Il tutto è per giunta avvenuto in una situazione dinamica, di fronte ad un soggetto in movimento.
g. Nel caso che ci occupa, è quindi da ritenere accertato, ai sensi della dottrina e della giurisprudenza richiamate ai considerandi precedenti, che una ferita da taglio al viso avrebbe potuto causare il ferimento degli occhi, oppure produrre uno sfregio, grave e permanente, con relative conseguenze, ancor più gravi, considerata la giovane età della vittima ed il fatto che determinati sbocchi professionali, in caso di grave ferimento al volto e conseguenti cicatrici o parziali paralisi, gli sarebbero preclusi.
Dal punto di vista oggettivo è quindi integrato il reato di tentate lesioni gravi.
h. Dal profilo soggettivo è stato ritenuto il dolo eventuale. In effetti, avendo IM 1 sventolato il coltello a casaccio all’altezza del viso di __________ mentre questo gli si stava avvicinando, l’imputato, “brillo” ed in uno stato di rabbia, ha compiuto gesti potenzialmente atti a procurare delle lesioni permanenti e gravi. Veste, ulteriormente, il dolo eventuale il suo completo disinteresse per le conseguenze che un simile gesto avrebbe potuto avere, confermato dal fatto ch’egli nemmeno si è preoccupato di verificare se aveva ferito il giovane; anzi, non se n’è neppure reso conto.
Alla luce delle elevate possibilità di provocare lesioni serie alla vittima, l’imputato ha pertanto coscientemente assunto ed accettato il rischio di provocare gravi danni a quest’ultima. Del resto, quantunque in condizioni alterate, egli era ben cosciente del fatto che, vibrando un coltello come quello che ha usato, a casaccio, all’altezza del volto, avrebbe potuto causare ferite molto gravi e permanenti.
Per tacere del fatto che IM 1 era già stato condannato nel 2000 per un fatto simile, con il che conosceva benissimo la potenziale pericolosità del proprio agire.
Si aggiunga altresì che, come verrà evidenziato in seguito, l’imputato, armato dello stesso coltello o di un tubo di ferro, poco importa, ha poi inseguito l’accusatore privato, gesto che testimonia di una volontà di aggredire e non certo un sentimento di paura, o l’intento di “solo” difendersi come preteso dalla difesa.
Egli ha quindi delinquito per dolo eventuale e si è reso, con ciò, autore colpevole di tentate lesioni gravi.
6.2. Minaccia
6.2.1. L’art. 180 cpv. 1 CP commina una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. La condanna per minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni cumulative: da un lato, l’autore deve avere usato grave minaccia, dall’altro, il destinatario deve esserne stato spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a).
È grave la minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine. La gravità dell’intimidazione deve essere valutata, non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima, ma sulla scorta di criteri oggettivi (STF 6S.251/2004 del 3 giugno 2005, consid. 3.1; DTF 99 IV 211 consid. 1a; Corboz, Le infractions en droit suisse, 3a ed. Berna 2010, ad art. 180 CP, n. 6). È, pertanto, considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità (Delnon/Rudy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 180 CP, n. 19 e seg.; CCRP, sentenza del 12 dicembre 2007, inc. n. 17.2006.19, consid. 3a con richiamo).
È, poi, necessario - per l’applicazione dell’art. 180 CP - che la messa in atto della minaccia dipenda dalla volontà dell’autore. Non è, invece, necessario né che l’autore abbia l’intenzione di mettere in atto la sua minaccia né che egli sia effettivamente in grado di concretizzarla (DTF 106 IV 128 consid. 2a; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 4; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, 10a edizione, pag. 423).
Perché sia realizzato il reato di minaccia, non basta che il suo destinatario abbia compreso di essere stato minacciato. È ancora necessario che egli sia stato turbato dalla minaccia. Secondo alcuni autori, è necessario che il turbamento generato dalla minaccia sia tale da limitare la volontà del minacciato (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 12). Secondo altri, invece, è sufficiente che il turbamento comprometta il senso di sicurezza della vittima senza che sia necessaria un’effettiva coartazione della volontà della vittima (Delnon/Rudy, in op. cit., ad art. 180, n. 10 e 11).
Oltre ad essere grave la minaccia proferita deve anche essere illecita, condizione che si realizza quando il pregiudizio annunciato dall’autore della minaccia è già di per sé illecito (Hurtado Pozo, Droit pénal Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, pag. 724 n. 2409; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 11).
Dal punto di vista soggettivo la minaccia presuppone dolo, anche solo eventuale. Ciò significa che l’autore deve avere voluto incutere spavento o timore alla vittima ed essere stato consapevole che la sua minaccia avrebbe comportato tale effetto, o perlomeno avere accettato il verificarsi di tale effetto (Delnon/Rudy, in op. cit., ad art. 180, n. 33; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 16; sentenza CARP del 30 gennaio 2013, inc. 17.2012.76, consid. 13 e 14).
6.2.2. Nei procedimenti aventi per oggetto reati perseguibili a querela di parte, la querela costituisce un presupposto processuale ai sensi dell’art. 403 cpv. 1 lett. c CPP (BSK, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 5 ad art. 403 CPP).
Giusta l’art. 118 CPP cpv. 1 e 2 è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile, ritenuto che la querela è equiparata a tale dichiarazione.
Ai sensi del cpv. 1 dell’art. 30 CP, se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l'autore sia punito.
Concretamente, ACPR 1 è stato sentito in data 15 agosto 2017 in qualità di accusatore privato. In tale contesto, egli ha espressamente dichiarato la propria volontà di costituirsi accusatore privato nei confronti di IM 1.
In difetto di una querela a sé stante o esposta a verbale, ma in presenza dell’espressa costituzione di accusatore privato nelle forme di cui all’art. 119 CPP, la dottrina conclude che quest’ultima sia da qualificarsi come querela (BSK, Strafrecht I, 2011, n. 50 ad art. 30), non essendo necessario che il soggetto abbia o meno impiegato il termine di “denuncia penale” o “querela penale”; rilevante è invece la circostanza che si possa evincere il suo intento a che l’imputato venga perseguito (Commentaire Romand, Code pénal I, 2009, n. 10 ad art. 30), ciò che è da considerarsi il caso ACPR 1.
6.2.3. Nel caso di specie, certo è che IM 1, dopo aver ferito __________., non si è fermato. Egli infatti è uscito dal proprio giardino mosso dall’intento violento, di fare male, brandendo un coltello, o un palo di ferro, poco importa, ed ha rincorso ACPR 1.
Risulta pertanto evidente il timore incusso dall’agire dell’imputato nei confronti dell’accusatore privato, che si è visto rincorrere da un individuo, aggressivo, che aveva appena ferito un’altra persona e che brandiva un oggetto pericoloso con cui avrebbe, quantomeno, potuto ferirlo.
La reazione di ACPR 1, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è stata quella di una persona che, in un momento di pericolo, cerca, come meglio può, di bloccare il proprio aggressore, in questo caso tirandogli dei sassi.
Con tutta evidenza, il reato in esame è da ritenersi configurato e l’atto d’accusa deve quindi essere confermato per quanto al punto 2. del medesimo, oltre che per quanto attiene all’aspetto oggettivo, anche dal punto di vista soggettivo. IM 1 è quindi stato ritenuto colpevole di minaccia ai danni di ACPR 1.
Giusta l’art. 19 cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena (art. 19 cpv. 2 CP). Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell’imputabilità dell’autore, secondo l’art. 20 CP, l’autorità istruttoria o il giudice devono ordinare una perizia.
Il perito, come anticipato, ha evidenziato che “al momento dei fatti il periziando era parzialmente incapace di valutare il carattere illecito dei propri atti, rilevando una scemata imputabilità di grado medio” (AI 48).
8.1. L’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore.
In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”)
Precisato come la diminuzione della responsabilità non costituisca che un criterio attenuante fra i molti altri - per esempio, le circostanze attenuanti specifiche di cui all’art. 48 lett. a - c, le circostanze di cui agli art. 11 cpv. 4, 16 cpv. 1, 18 cpv. 1, 21, 23 cpv. 1 e 25 CP - e come altre circostanze (ad esempio, i motivi biasimevoli) possano invece aumentare la colpa e compensare così la diminuzione della capacità cognitiva o volitiva, il TF ha precisato che, al riguardo, il giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.6).
Nella valutazione delle ripercussioni dell’accertata scemata imputabilità sulla colpa soggettiva del reo, il giudice, esercitando l’ampio potere di apprezzamento che la legge gli conferisce in materia, può applicare la scala abituale: una colpa oggettivamente molto grave può essere ridotta ad una colpa da grave a molto grave in ragione di una diminuzione leggera della responsabilità; rispettivamente, può essere ridotta ad una colpa da media a grave in ragione di una diminuzione media della responsabilità o, ancora, può essere ridotta ad una colpa da leggera a media in ragione di una diminuzione grave della responsabilità (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
A partire da questa valutazione approssimativa, il giudice deve poi prendere in considerazione gli altri fattori di commisurazione della pena. Tale modo di procedere permette di tener conto integralmente della diminuzione della responsabilità e, dunque, della colpa soggettivamente meno grave dell’imputato ma impedisce che a tale fattore venga attribuita un’importanza troppo grande, come invece accadeva in precedenza (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
8.2. Per l’art 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1 CP previgente) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis artile, in CGS, Berna, 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni positive più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come previsto dall’art. 41 cfr. 1 cpv. 1 CP previgente, ha ammesso la prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42 cpv. 1 CP richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della pena come pure la previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione della pena, ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione della sanzione (STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 42 no. 9).
8.3. Conseguentemente all’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di uno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 CP) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP).
Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull’incidenza della colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare che contro l’autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L’art. 43 CP, che regola la sospensione condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento nella colpa dell’autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi poco chiare. In altre parole e detto ancor più semplicemente il primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito dall’assenza di prognosi negativa.
8.4. Occorre, dunque, determinare la colpa di IM1 in funzione delle circostanze legate al fatto commesso (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
Per la Corte la colpa dell’accusato dal profilo oggettivo è media.
IM 1 avrebbe potuto concretamente causare delle lesioni gravi alla vittima, reato, nel caso di specie, per fortuna, integrato solo nella forma del tentativo, che, a dire il vero, non si è tramutato in reato consumato non perché questa non fosse la sua, perlomeno accettata, volontà interiore, ma solo per una mera casualità, grazie alla pronta reazione della vittima che ha alzato le braccia, incontrando la lama del coltello brandito dal prevenuto e che così, pur ferendosi ad una mano, è riuscita a proteggere il proprio volto. Se le azioni dell’imputato non hanno avuto ben altre conseguenze è quindi stato solo per caso, non perché egli non volesse, come più volte ha dichiarato, ferire nessuno.
Non pago, dopo aver ferito __________., in segno di ulteriore sfida nei confronti dei giovani che si erano fermati davanti alla propria abitazione, IM 1 è uscito dalla proprietà, rincorrendo l’accusatore privato, minacciandolo, brandendo, come già indicato, il medesimo coltello impiegato qualche istante prima per ferire la vittima, come riferito dallo stesso ACPR 1, o un tubo di metallo, come dichiarato da __________ venendo poi fermato solo perché colpito da un sasso e quindi rovinato al suolo. In questo senso il concorso di reati non va affatto banalizzato perché con più atti, IM 1 ha leso più beni protetti.
La colpa è poi grave dal punto di vista soggettivo. IM 1 ha agito per motivi futili e manifestamente inconsistenti, senza essere stato provocato. Ciò posto deve, di contro, essere tenuta in considerazione la scemata imputabilità di grado medio riscontrata dal perito, elemento, quest’ultimo, che incide direttamente sulla colpa soggettiva dell’imputato (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2), qualificandola di media.
In ragione di tutto quanto sopra, la Corte si è chiesta, conformemente all’art. 49 cpv. 1 CP, quale avrebbe potuto essere la pena base nell’ipotesi di un reato di lesioni gravi consumate, per il quale è possibile infliggere una pena detentiva fino a dieci anni, ritenendo congrua, per l’aspetto oggettivo, una pena base attorno ai tre anni. Stanti i futili motivi di cui sopra, dal lato soggettivo, la pena base si sarebbe attestata non lontano dai cinque anni, se non che la stessa ha dovuto essere dimezzata tenuto conto del grado di scemata imputabilità medio in capo al reo.
In debita considerazione è altresì stato ritenuto il fatto che l’imputato ha agito per dolo eventuale e integrato il reato di lesioni gravi nella forma del tentativo.
Venendo alle circostanze personali, la Corte rileva che non ci sono particolari attenuanti. IM 1 ha un precedente penale che pesa a suo carico, non ha nessun progetto per il futuro e ha difficoltà a rispettare le regole. In definitiva, gli unici fattori che depongono per una mitigazione della pena sono una certa collaborazione ed il periodo di carcerazione preventiva sofferto. Per contro pesa a suo carico il concorso di reati, che ne aggrava la pena di almeno quattro mesi.
Tutto quanto sopra ben ponderato, la Corte ha ritenuto equa una pena detentiva di tre anni.
8.5. Resta la questione della prognosi. Nel caso di IM 1, come rilevato dal perito, Dr. med. __________, “(…) il periziando presenta una forte probabilità di recidiva.”.
Ad oggi, la prognosi è quindi da ritenersi negativa, come del resto rilevato dal perito; l’imputato non ha nemmeno coscienza di malattia e meglio della sindrome di dipendenza da alcol, che, per finire, è la ragione principale da cui derivano i suoi comportamenti contrari all’ordine pubblico. A ciò aggiungasi l’aspetto antisociale diagnosticato, che ne rendono una persona dal continuo pericolo di recidiva.
Anche in occasione del dibattimento, IM 1 ha identificato la fonte dei propri problemi, sia di salute, che a livello di comportamento e quindi sociali, negli stati depressivi che ha affrontato nel corso degli anni, non riconoscendo la dipendenza da alcol fintanto che non gli è stata apertamente contestata (cfr. verbale di interrogatorio dibattimentale).
Tuttavia, considerato che, sempre a mente del perito, il disturbo da abuso di alcol è un elemento significativo nell’aumento del rischio di atteggiamenti violenti che, associati al disturbo della personalità borderline, potenziano ulteriormente il rischio di pericolosità, la Corte si è chiesta se fosse possibile, nel caso di specie, trovare un’alternativa alla sola pena detentiva.
Dopo aver lungamente riflettuto, la Corte ha ritenuto che ad oggi la liberazione del prevenuto non è possibile.
La Corte è, tuttavia, ben conscia del fatto che, secondo la giurisprudenza, la pena detentiva da espiare deve essere l’ultima ratio. Infatti, prima di escludere ogni possibilità di sospensione condizionale (in specie solo parziale), occorre esaurire ogni altra forma efficace di punizione.
In tal senso, vi è quindi un margine che ha permesso alla Corte di propendere per una pena parzialmente sospesa in ragione di 24 mesi, per un periodo di prova più lungo possibile, ritenuto che la prognosi negativa è legata al consumo di alcol, che può essere monitorato e controllato con le misure terapeutiche e comportamentali, di cui al considerando n. 9.
9.1. Il Dr. med. __________ ha ritenuto adeguato l’inizio di un trattamento ambulatoriale, nel corso del quale “(…) occorrerà tenere conto dei limiti evidenziati attraverso il mantenimento dell’obbligatorietà del trattamento e, nel caso specifico, andrebbe favorito il mantenimento delle capacità esecutive, attraverso l’ergoterapia nella forma più semplice, quali potrebbero essere delle attività occupazionali. Per contro, la capacità organizzativa che è pure compromessa, potrebbe venir aiutata con il mantenimento delle misure di protezione e di accompagnamento nel contesto carcerario, ritenuto come quest’ultimo non ne inficerebbe il buon esito.” (AI 48).
Il perito ha altresì precisato che l’obbligatorietà del trattamento, il suo contenuto e i controlli regolari dei parametri biochimici che attestano l’astinenza dal consumo alcolico, aiuteranno il periziando ad evitare nuovi reati, abbassando quindi notevolmente il rischio di recidiva.
L’imputato ha inoltre già dato la propria disponibilità a sottoporsi ad un trattamento (AI 48), confermando, in occasione del pubblico dibattimento, di essere conscio del fatto che in futuro sarà chiamato a tenere sotto controllo il “problema dell’alcol”, astenendosi dal consumarne (cfr. verbale di interrogatorio dibattimentale).
In definitiva la Corte, per rafforzare la parziale sospensione condizionale della pena, pur dando atto che considerazioni di prevenzione generale hanno scarso, sebbene non nullo, rilievo nella determinazione della pena, ha condiviso il parere del perito sulla necessità di un trattamento ambulatoriale, ordinandone pertanto l’esecuzione già in sede di espiazione della pena.
Infatti, solo un serio lavoro di presa di coscienza delle proprie azioni e delle relative cause può lasciare la speranza che IM 1 si ravveda.
Ma ciò, da solo, non basterebbe per concedere la sospensione condizionale parziale della pena, quantunque tale trattamento sarebbe ugualmente efficace anche in caso di espiazione (DTF 6S_48/2005 del 6 aprile 2005 consid. 1.2.; DTF 120 IV 1 consid. 2b).
9.2. Ad ulteriore rafforzamento di un suo futuro reinserimento nella società, appare dapprima del tutto adeguata un’assistenza riabilitativa ai sensi dell’art. 93 CP che monitori costantemente la situazione affinché, ai primi segnali di eventuali ricadute, si possano adottare le necessarie misure di contenimento, perché il problema principale di IM 1 resta la dipendenza da alcol; problema che né lui, né la madre, sono in grado di tenere sotto controllo.
La Corte ha inoltre ritenuto necessario ordinare, parallelamente, delle norme di condotta per tutto il periodo di prova, e meglio:
a) divieto di consumare qualsiasi bevanda alcolica;
b) obbligo di sottoporsi a regolari controlli dell’alcolemia, la cui frequenza e le cui modalità vengono lasciate all’autorità dell’esecuzione, ritenuto che, considerata la scarsa propensione dell’imputato al rispetto delle regole, il semplice obbligo di astinenza non è sufficiente a diminuire il rischio di recidiva;
c) obbligo di sottoporsi ad una farmacoterapia ematochimica volta ad inibire il consumo di bevande alcoliche.
L’imputato, tenendo conto del carcere preventivo già scontato, rimarrà dunque in stato di carcerazione, dal momento della pronuncia della sentenza, per ulteriori tre mesi, tempo che la Corte ha stimato necessario per organizzare tutto quanto sopra ordinato, vale a dire, trattamento ambulatoriale e norme di condotta, assistenza riabilitativa compresa.
IM 1 è stato altresì reso attento che l’inadempienza colpevole, indiziante di recidività, di una norma di condotta implicherà il ripristino della pena detentiva, come pure il mancato seguito dell’assistenza riabilitativa costituisce reato a sé stante (art. 295 CP).
10.1. Come da richiesta del Procuratore pubblico, cui la difesa non si è opposta, tutto il materiale in sequestro, comunque pericoloso, trattandosi di coltelli analoghi a quello utilizzato dall’imputato al momento dei fatti, è stato confiscato.
10.2. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del condannato.
10.3 Le spese per la difesa d’ufficio sono state approvate in ragione di CHF 10’430.20.
visti gli art.: 12, 22, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 63, 69, 87, 93, 94, 111, 122, 123 cifra 2 cpv. 2 e 180 cpv. 1 CP;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.1. lesioni gravi tentate
per avere,
ad __________, in via __________,
il 14 agosto 2017, verso le 23:40 circa,
all’entrata del giardino della sua abitazione,
a mano di un coltello da tasca marca Victorinox con lama della lunghezza di 8 cm circa, tentato di cagionare delle lesioni gravi a __________,
e meglio per avere,
brandito più volte il coltello aperto a casaccio in direzione del viso, così facendo colpito il minorenne __________ alla mano sinistra,
agendo pertanto con dolo eventuale,
non riuscendo nel suo intento per puro caso, ritenuto che il mezzo utilizzato e le modalità messe in atto erano idonee a cagionare a __________ danni al corpo potenzialmente gravi;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
1.2. minaccia,
per avere,
ad __________, in Via __________,
il 14 agosto 2017, verso le ore 23:45/50 circa,
usando gravemente minaccia, incusso spavento e timore ACPR 1, rincorrendolo lungo la via, dopo aver ferito __________. nelle circostanze di cui al pinto 1.1.,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
avendo agito in stato di scemata imputabilità,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi e al condannato è impartito un periodo di prova di 5 (cinque) anni. Per il resto è da espiare.
È ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.
Per la durata del periodo di prova sono ordinate le seguenti norme di condotta:
5.1. divieto di consumare qualsiasi bevanda alcolica;
5.2. obbligo di sottoporsi a regolari controlli dell’alcolemia, la cui frequenza e le cui modalità vengono lasciate all’autorità dell’esecuzione;
5.3. obbligo di sottoporsi ad una farmacoterapia ematochimica volta ad inibire il consumo di bevande alcoliche;
5.4. obbligo di sottoporsi ad un’assistenza riabilitativa ex art. 93 CP.
È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.- (tremila) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
8.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 9'482.00
spese fr. 948.20
totale fr. 10’430.20
8.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 10’430.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 3'000.--
Inchiesta preliminare fr. 2'453.40
Perizia fr. 5'618.20
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 128.50
fr. 11'200.10
============