Incarto n. 72.2018.265
Lugano, 2 aprile 2019/ns
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente
GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere
Stefano Stillitano, vicecancelliere
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 29.07.2018 al 23.10.2018 (87 giorni)
in esecuzione anticipata della pena dal 24.10.2018
imputato, a norma dell’atto d’accusa 220/2018 del 12 dicembre 2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
siccome riferita ad un quantitativo di stupefacenti che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone;
e meglio, per avere, senza esser autorizzato, in correità con persone al momento non identificate, il 29.07.2018, proveniente dall’Italia e transitando attraverso il valico doganale di San Pietro di Stabio, a bordo della vettura di marca Mercedes SLK220 targata __________, dietro un compenso promesso di CHF 2'000.--, importato, trasportato e detenuto un quantitativo complessivo di 1’005.45 grammi netti di cocaina, avente un grado di purezza dell’89%; sostanza stupefacente confezionata in una confezione unica contenuta in una borsa frigo e sequestrata dalla Polizia cantonale;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup;
per avere, ripetutamente condotto autovetture sul territorio elvetico senza essere titolare della licenza di condurre richiesta, ritenuto come la stessa fosse scaduta dal 06.11.2016, e meglio:
2.1. in data 02.12.2017, a __________, alla guida del veicolo di marca Jaguar S-Type targato __________;
2.2. in data 27.02.2018, a __________ (LU), alla guida del veicolo di marca Mercedes SLK targato __________;
2.3. in data 10.03.2018, __________ (SZ), alla guida del veicolo di marca Mercedes SLK targato __________;
2.4. in data 11.03.2018, a Zurigo, alla guida del veicolo di marca Mercedes SLK targato __________;
2.5. in data 12.03.2018, a __________ (LU), alla guida del veicolo di marca Mercedes SLK targato __________;
2.6. in data 29.07.2018, in territorio di San Pietro di Stabio, alla guida del veicolo di marca Mercedes SLK targato __________;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall': art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
Espletato il pubblico dibattimento dalle 09:35 alle ore 12:40.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
l’accusa chiede la conferma in fatto e in diritto dell’atto d’accusa. IM 1 ha trasportato 1.005.45 gr. netti di cocaina con una purezza dell’89%, dunque ha trasportato oltre 800 gr. di cocaina pura. Sulla consapevolezza del suo agire, l’imputato ha reso dichiarazioni inverosimili, affermando inizialmente di ritenere di stare trasportando della marijuana in quanto non conosceva l’eroina e la cocaina. Solo successivamente egli ha affermato che poteva anche pensare di stare effettivamente trasportando della cocaina. Egli ben sapeva cosa stava trasportando, ciò che si evince sia dai racconti inverisimili resi al momento dell’arresto, sia dal compenso che gli era stato promesso. Sull’inverosimiglianza del suo racconto, l’accusa rileva che è impossibile che degli sconosciuti affidino così tanta cocaina, il cui valore è molto alto, ad uno sconosciuto incontrato casualmente. Così come è impossibile anche la versione della seconda telefonata, arrivata sempre casualmente non appena l’imputato avrebbe perso del denaro al casinò. IM 1 si è riempito la bocca con presunte abitudini dei suoi concittadini e del suo paese di origine, egli pensa davvero che i suoi interlocutori siano tutti degli sprovveduti. L’accusa rileva altresì che l’imputato non ha fornito alcun elemento utile all’individuazione dei mandanti. Dopo il suo arresto è stato contattato più volte da una persona preoccupata per il fatto che non rispondeva più al telefono. Egli ha affermato che il giorno dei fatti si stava recando a __________ e di essersi fermato lungo il tragitto, verso __________, distante solo pochi km, in quanto non si era sentito bene. Ma che probabilità ci sono che una persona che si descrive come in disagiate condizioni economiche, si fermi a pernottare presso il Grand Hotel e non si rechi invece dai suoi parenti che distanziavano solo pochi minuti d’auto? Evidentemente nessuna. Grottesca è poi la motivazione resa per la sua visita a __________, ovvero l’acquisto di un passeggino, e per questo l’imputato avrebbe speso oltre 40 euro solo di pedaggio autostradale. La stessa sua compagna ha affermato di non avere mai prestato dei soldi all’imputato, sconfessandolo così anche su questo punto, così come ha affermato che IM 1 non ha mai avuto problemi di salute. Il dolo dell’imputato è diretto e adempiuto è anche il reato di guida senza autorizzazione, per il quale l’imputato è reo confesso. Sulla commisurazione della pena, l’accusa rileva che il quantitativo traportato era ingente, ed egli ben sapeva che stava trasportando della cocaina. Egli si è messo a disposizione di un’organizzazione dedita al trasporto internazionale di cocaina. Egli ha preferito guadagnare soldi facili piuttosto che trovarsi un lavoro onesto. Elemento aggravante è anche che la sua situazione finanziaria non corrisponde alle sue abitudini: egli guida auto di pregio, pernotta in hotel da cinque stelle e gioca d’azzardo, ciò che mal si concilia con la situazione finanziaria da lui descritta. A suo favore rileva soltanto che lo stupefacente è stato sequestrato. Egli deve essere condannato alla pena di 3 anni e 8 mesi, quale pena parzialmente aggiuntiva alla precedente condanna. L’accusa chiede la revoca della precedente sospensione condizionale, essendo l’imputato recidivo specifico, e chiede la confisca di quanto in sequestro, con distruzione della sostanza stupefacente;
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
la difesa rileva che quanto riferito dalla PP sull’atteggiamento omertoso dell’imputato in corso d’inchiesta, non può essere valutato in termini di un aggravio della pena. Nel suo ultimo interrogatorio IM 1 ha dichiarato di non poter fare il nome di colui che gli ha consegnato lo stupefacente solo per paura, non perché egli non voglia collaborare. Egli, comunque, già dal suo secondo interrogatorio ha ammesso di avere sbagliato. Egli ha spontaneamente ammesso le sue responsabilità ammettendo di poter presumere che si trattava della cocaina, anche se non poteva esserne certo. In merito al suo vissuto, IM 1 ha cominciato a lavorare in Albania all’età di 17 anni, ove ha sempre lavorato onestamente. IM 1 non ha alcun precedente penale, il suo unico precedente, peraltro di importanza minima, è la guida senza autorizzazione, per cui ha subito una condanna pecuniaria sospesa condizionalmente. Nel __________ egli ha conosciuto la sua attuale compagna e di recente è nato suo figlio che non ha ancora nemmeno potuto vedere. L’atto d’accusa è sostanzialmente accettato dalla difesa, che tuttavia osserva che la purezza dello stupefacente non era nota all’imputato. Egli non ha mai toccato il pacco ed egli in principio credeva anche di trasportare della marijuana. Egli ha funto da corriere solo per questa volta, era un principiante, tanto che il pacchetto era semplicemente nascosto sotto il sedile del passeggero e sul pacco non sono mai state individuate le sue impronte. Non vi è alcuna prova in merito ad un suo coinvolgimento nella vendita della droga. Egli ha incontrato queste due persone che, dopo la perdita al casinò, gli hanno offerto di effettuare questo trasporto e l’imputato, purtroppo, ha accettato a causa delle sue precarie condizioni economiche. Il suo modo di procedere da novellino inesperto deve essergli riconosciuto, egli ha agito per lucro ma per il proprio mantenimento. Occorre poi tenere conto che egli non ha guadagnato nulla da quanto fatto, senza contare che l’imputato in Albania ha debiti importanti. Nel rapporto d’inchiesta si conclude che IM 1 non è coinvolto in un traffico di stupefacenti e pertanto non si può dire che egli lo facesse per mestiere. Nel suo telefonino non è stato trovato alcun contatto con trafficanti. Egli è stato un mero corriere privo di qualsiasi potere decisionale. Dal punto di vista giuridico, le imputazioni sono riconosciute, anche se IM 1 non sapeva con certezza cosa stava trasportando. Occorre ritenere il dolo eventuale sia sul quantitativo che sul tipo di droga. Sulla commisurazione della pena, la difesa rileva che la pena richiesta dalla PP è manifestamente severa. Egli non era membro di un’organizzazione, ma si è trovato coinvolto in un singolo episodio. Un simile ruolo non può essere trattato così severamente come fatto dalla PP. Nel corso del dibattimento l’imputato ha anche fatto per la prima volta il nome __________. Egli è in carcerazione da ben 8 mesi, che per lui sono stati molto duri, trovandosi anche lontano da casa, dal proprio figlio e considerata la sua giovane età. Il ricavato dal trasporto sarebbe stato anche utilizzato per far fronte alle spese della famiglia. La richiesta di pena nella PP è sproporzionata e deve essere ridotta sensibilmente, a mente della difesa non deve eccede i 30 mesi. Non vi è agli atti una prognosi negativa, ma, anzi, essa è da considerarsi positiva. Egli vuole abbandonare il territorio elvetico e cercare per sé un lavoro onesto. La difesa chiede che l’imputato venga condannato ad una pena almeno parzialmente sospesa, e che la precedente condanna non venga revocata ma, semmai, venga prorogato il periodo di prova. Chiede infine la restituzione del telefonino cellulare senza scheda SIM previa cancellazione della memoria.
Considerato, in fatto ed in diritto
1.1. Nel corso del primo interrogatorio reso alla Polizia il giorno del suo arresto, l’imputato ha fornito una breve descrizione della propria situazione personale:
“…OMISSIS…
Attualmente non lavoro e del mio sostentamento se ne occupa la mia compagna. Sono comunque alla ricerca di un impiego in qualunque settore”.
(VI PG, 29.07.2018, p. 3, allegato al Rapporto di arresto, AI 2).
Anche nel primo verbale d’interrogatorio reso al PP, l’imputato ha fornito una descrizione del proprio vissuto:
“…OMISSIS…”.
(VI PP, 30.07.2018, p. 2, AI 4).
Nel verbale finale di data 23.10.2018, l’imputato ha fatto alcune precisazioni in merito alla propria vita:
“…OMISSIS…”.
(VI PP, 13.10.2018, p. 4, AI 39).
Anche nel corso dell’istruttoria dibattimentale l’imputato ha potuto rendere dichiarazioni in merito al proprio vissuto:
" D: Nel frattempo è nato suo figlio?
R: Sì. E’ nato il __________.
D: Perché non si è trovato un lavoro onesto per mantenere la sua famiglia?
R: Avevo un lavoro onesto in __________ ma ho preso un prestito dalle persone sbagliate. Questo circa 1 anno e mezzo prima di essere arrestato. Sono anche scappato dall’__________. Da un anno e mezzo non so nemmeno quanto sono aumentati i miei debiti.
D: Che lavoro ha fatto prima di essere arrestato?
R: Fino ad un anno e mezzo fa ho sempre lavorato come __________. Da un anno e mezzo non ho un lavoro fisso, ho fatto quello che ho potuto a __________ dove lavoravo come __________. Ho lavorato anche in __________. Ho fatto dei lavori saltuari prima dell’arresto.
D: Quanto guadagnava?
R: Circa 1.000 o 1.200, dipende.
D: Perché si è messo a fare un trasporto di cocaina pur sapendo che le sarebbe nato un figlio?
R: Mi sono trovato in difficoltà economiche. Ho sbagliato una sera a giocare al casinò.
D: Dove vive attualmente suo figlio con la madre?
R: Vivono a __________.
D: Come provvedono suo figlio e la sua compagna al loro mantenimento?
R: Lei è in disoccupazione e riceve qualcosa per un bambino, oltre al nostro. L’aiuta lo Stato.
D: …OMISSIS…?
R: …OMISSIS...
D: La sua ragazza è ancora in difficoltà economiche?
R: Sì, lo è”.
(VI dibattimentale, p. 2-3, allegato 1 al verbale del dibattimento).
1.2. Con riferimento ai precedenti penali dell’imputato, dall’estratto del casellario giudiziale in atti (AI 3), si evince che IM 1 è stato condannato con decreto d’accusa del 11.06.2018, per guida senza autorizzazione, alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da 100.- fr l’una, sospesa condizionalmente con un periodo di prova 3 anni, oltre al pagamento di una multa di fr. 900.-.
I fatti in esame, pertanto, ove accertati sarebbero stati commessi nel corso del periodo di prova stabilito nella decisione richiamata.
Per contro, dagli estratti dei casellari giudiziali __________ ed __________ (AI 15 e 34) non risulta alcuna precedente condanna a carico del prevenuto.
In data 29.07.2018, verso le ore 12:30, in territorio San Pietro di Stabio, gli agenti delle Guardie di Confine procedevano al fermo ed al controllo dell’autovettura Mercedes SLK 220 targata __________, appena entrata sul territorio elvetico in provenienza dall’Italia. A bordo dell’auto, come unico passeggero, vi era IM 1.
La perquisizione del veicolo ha permesso il rinvenimento di una borsa frigor, al cui interno vi era celata una confezione di cocaina del peso lordo di 1'150 grammi.
A seguito del ritrovamento di un simile quantitativo di stupefacente, l’imputato è stato immediatamente fermato e condotto presso gli uffici di Polizia per essere sottoposto ad interrogatorio.
IM 1 ha sin da subito tenuto un comportamento reticente, rifiutandosi di rivelare l’identità delle persone che gli hanno consegnato lo stupefacente ed indicando, come si vedrà, circostanze inverosimili in merito al suo incontro con queste persone.
Al termine del verbale d’interrogatorio, è stata quindi disposta la carcerazione del prevenuto (AI 4), confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione del 31.07.2018 (AI 10), la quale ha stabilito una carcerazione di sicurezza sino al 31.10.2018 compreso.
Nel corso del verbale finale di data 23.10.2018 (AI 39), l’imputato ha poi chiesto ed ottenuto di essere posto in regime di anticipata espiazione di pena.
3.1. Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.
L’imputazione di cui al punto 1 dell’atto d’accusa, fa riferimento proprio al possesso dei 1'005.45 grammi netti di cocaina che sono stati rinvenuti nell’auto dell’accusato al momento del fermo.
Con riferimento a tale imputazione, IM 1, come già rilevato, ha mantenuto un atteggiamento poco collaborativo con gli inquirenti, ai quali non ha voluto rivelare le reali circostanze in cui è venuto in possesso della sostanza stupefacente, né l’identità di coloro che gliel’hanno consegnata, né, infine, l’esatta destinazione della droga.
In un primo momento egli ha perfino affermato che non era nemmeno consapevole del fatto che stesse trasportando della cocaina, ritenendo, semmai, di trasportare della marijuana, salvo poi a fine inchiesta e a dibattimento quantomeno riconoscere che era ben consapevole che ciò che stava trasportando era, appunto, cocaina.
Con riferimento proprio alle circostanze nelle quali l’imputato, il giorno prima di essere fermato, è entrato in possesso dell’ingente quantitativo di cocaina, le dichiarazioni rese paiono del tutto inverosimili. IM 1 ha, difatti, riferito di essere partito da __________, ove vive la sua compagna, per recarsi a __________ al solo fine di acquistare un passeggino per il futuro figlio. Sennonché, lungo il tragitto, quando ormai si trovava a pochi km da __________, egli si sarebbe sentito male e per questo motivo avrebbe deciso di fermarsi e trascorrere la notte presso il Grand Hotel __________, un hotel a 4 stelle.
L’imputato, quella stessa sera, avrebbe anche deciso di giocare al Casinò i 500 euro che la sua compagna gli aveva prestato, perdendo di conseguenza l’intera somma.
Caso vuole, sempre secondo il racconto del IM 1, che non appena uscito dal Casinò ha incontrato due persone anch’esse di origini albanesi ed a lui sconosciute che, vistolo palesemente affranto dalla perdita economica appena patita, gli avrebbero offerto la possibilità di guadagnare del denaro portando in Svizzera un pacco.
Nel successivo verbale l’imputato ha poi affermato, contraddicendo le sue stesse dichiarazioni, di non avere incontrato le due persone all’esterno dalla sala da gioco, ma di avere “casualmente” ricevuto una telefonata, sempre da parte di una persona di origine albanese e proprio subito dopo aver perso il denaro, e di avere quindi accettato l’offerta ricevuta.
In merito all’inverosomiglianza del racconto fornito dall’imputato, sconfessato anche dalla sua stessa compagna, questa Corte non ritiene di dover spendere molte parole.
Nel verbale finale del 23.10.2018 reso al PP, l’imputato, con riferimento all’imputazione in esame, ha affermato:
" Potevo immaginare che stavo trasportando della cocaina e questo perché uno non ti da CHF 2'000.—per trasportare della marijuana. lo non ho mai aperto il pacco ma potevo presumere che era della cocaina e non della marijuana come inizialmente dichiarato.
Questo pacco mi è stato consegnato in Italia e mi è stato detto che dovevo solo passare il confine con questo pacco e consegnarlo. Dopo aver perso i soldi al casinò, ho ricevuto una telefonata da un ragazzo che conoscevo e che abita in Svizzera anche se non so esattamente dove. La telefonata è arrivata per caso. Non l'aspettavo.
A D del PP rispondo che non posso fare il nome del ragazzo perché ho paura delle conseguenze, perché so come sono fatti gli albanesi e se la prenderebbero con la mia compagna e con mio figlio. A lui avevo detto che ero rimasto senza soldi e lui mi ha proposto di trasportare un pacco. Mi ha chiesto dove ero e una volta saputo mi ha detto che mi avrebbe mandato due ragazzi. L'incontro è stato concordato a __________. Qui mi sono incontrato con loro e mi hanno preso la mia borsa frigo e me l'hanno portata dopo due minuti e mi hanno detto di non aprirla e se ne sono andati. Il ragazzo di cui non posso fare il nome mi ha chiamato e mi ha detto di passare la dogana da __________ e poi di prendere l'autostrada in direzione del Gottardo e di fermarmi alla prima area di sosta dove ci saremmo incontrati e mi avrebbe dato CHF 2000.--. Per quanto riguarda il messaggio proveniente dall'utenza __________ che mi è stato contestato dalla Polizia di data 30.07.2018 dichiaro che non conosco il numero dal quale è partito il messaggio.
Riconosco però che il contenuto era evidentemente relativo alla mancata consegna del pacco. Probabilmente la persona di cui non posso fare il nome avrà pensato che l'avevo fregato.
A D del PP rispondo che molto probabilmente i "documenti" erano i soldi che dovevano essermi consegnati per il trasporto. Voglio precisare che io non sono un esperto in questo genere di gergo e che in passato non ho mai avuto a che fare con trasporti di questo genere, ma visto che eravamo d'accordo che mi avrebbe dato i soldi alla consegna, penso che quando faccia riferimento ai documenti egli intendesse i soldi che mi doveva.
A D del PP rispondo che io un mese fa a __________ non ho incontrato nessuno. Forse la persona di cui non posso fare il nome vive a __________ ma non ne ho la certezza.
A D del PP posso dire che sapevo che questo era un ragazzo non lavorava ma era sempre ben vestito e aveva disponibilità di denaro e quindi ho immaginato che fosse attivo in qualcosa di illegale. Questa persona è albanese e vive in Svizzera anche se mi ha detto che viveva a __________. Preciso anche che le voci riguardanti questa persona lo vedevano attivo nel traffico di sostanze stupefacenti”.
(VI PP, 23.10.2018, p. 2, AI 39).
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, l’imputato ha ribadito di essersi semplicemente messo a disposizione di alcuni individui di origine albanese, per trasportare questo pacco in quanto in difficoltà economiche, ma di non conoscere personalmente le persone che gli hanno consegnato la sostanza, limitandosi ad affermare che, forse, il nome di una delle persone incontrate quella sera è “__________”:
" D: In che rapporti era con il ragazzo che l’ha ingaggiata e cose le aveva riferito sul trasporto?
R: Mi aveva detto che dovevo portare un pacco in Svizzera. Semplicemente ci siamo incontrati casualmente. L’avrò visto e sentito 2 o 3 volte. Abbiamo una brutta abitudine noi balcanici e con un saluto diventi subito amico. Mi ha detto che si chiama __________ ma non so il cognome.
D: Sapeva che trasportava della cocaina?
R: Giuro che non lo sapevo direttamente ma l’ho pensato. Ho anche pensato di trasportare qualcosa di illegale ma io non conosco la cocaina. Ora ammetto che lo sapevo che si trattava di droga pesante.
D: Sapeva anche che stava trasportando circa un chilo di cocaina?
R: Non lo sapevo in quanto non ho pesato la borsa frigo e non l’ho nemmeno toccata. Non l’ho mai nemmeno alzata.
D: Secondo lei, il detentore di un simile quantitativo di droga, lo affiderebbe a chiunque o ad una persona di fiducia?
R: Se ha fatto una foto della mia macchina credo che loro hanno fatto due conti, l’Albania è piccola, ti trovano subito.
D: Sapeva che era cocaina di ottima qualità con un elevato grado di purezza?
R: No.
D: Ha ancora paura di riferire il nome del fornitore o dell’intermediario che vivrebbe in Svizzera e da cui avrebbe ricevuto il messaggio?
R: Io ho parlato con mia madre che mi ha detto che sono andati a casa mia in Albania. Credo che viva in Svizzera lui.
D: La consegna avrebbe dovuto avvenire in Ticino alla prima area di sosta?
R: No, mi hanno detto solo di andare in autostrada verso il Gottardo e che mi avrebbero fermato.
D: La droga era destinata alla vendita in Svizzera?
R: Non lo so.
D: Aveva già pronta la borsa frigo in auto quella sera?
R: La borsa frigo l’avevo per le mie cose, per l’acqua e cose del genere. Quando mi hanno fatto una proposta mi hanno detto di metterla in quella borsa dato che l’avevo lì. Hanno fatto la foto della mia macchina e si vedeva la borsa frigo sul sedile.
D: Aveva attivato appositamente il 27.02.2018, quindi 2 giorni prima del trasporto, il collegamento WhatsApp a nome della sua compagna, per inviare messaggi al destinatario della cocaina?
R: No, l’ho aperto perché la mia fidanzata è andata in Albania e non avevo altro modo di contattarla.
D: Sa che la sua compagna ha riferito che non ne sapeva nulla di questo collegamento?
R: Si, me l’hanno detto. Non ho attivato appositamente il collegamento.
D: Era un collegamento attivato proprio con il preciso scopo di tenersi in contatto con i trafficanti di droga?
R: No.
D: Negli scambi di messaggi WhatsApp, proveniente dal destinatario della cocaina, usavate un linguaggio in codice? Era abituato a usare questo genere di linguaggio?
R: No, non lo capisco”.
(VI dibattimentale, 02.04.2019, p. 7-8, allegato 1 al verbale del dibattimento).
3.2. Ripetuta guida senza autorizzazione.
Il reato contestato al punto 2 dell’atto d’accusa fa riferimento al fatto che l’imputato, benché la sua patente di guida gli sia scaduta in data 06.11.2016, ha ripetutamente guidato sul territorio svizzero tra il 02.12.2017 ed il 29.07.2018, giorno del suo arresto.
Anche con riferimento alla sua presenza in Svizzera prima del fermo del 29.07.2018, IM 1 ha inizialmente affermato di non essere mai stato sul territorio elvetico in altre occasioni, salvo poi, a fronte delle risultanze probatorie in atti, affermare di essersi talvolta recato sino in Svizzera interna soltanto per svolgere alcuni lavori “in nero”, senza tuttavia riferire presso quali ditte avrebbe lavorato.
L’imputato, anche in questo caso, si è limitato a confermare quello che gli veniva imputato e che, considerati gli elementi probatori acquisiti in atti, non poteva negare, come, per l’appunto, la sua presenza sul territorio svizzero constatata dalle immagini dei radar che lo ritraevano alla guida delle vetture nelle diverse circostanze indicate in imputazione.
Nel verbale finale del 23.10.2018 reso al PP, l’imputato, con riferimento alla contestazione in esame, ha affermato:
" ll PP mi chiede di spiegare la ragione della mia presenza in Svizzera
R: La maggior parte delle volte sono venuto per cercare lavoro e a volte sono riuscito a lavorare 2-3 giorni anche in nero come __________ e __________. Lavorare in Svizzera in nero per pochi giorni equivale a lavorare per un mese in Italia.
A D del PP rispondo che non so dire dove si trovavano le case in cui ho prestato il mio lavoro, so che erano nella svizzera tedesca. Non posso dire i nomi delle persone che mi hanno assunto. Loro
erano in regola e mi facevano un favore facendomi lavorare per tre giorni dietro compenso di CHF 500.--/CHF 600.--. Si trattava dai CHE 25.--/30.—all'ora. Queste persone le ho conosciute ad __________ in un bar. Preciso che il 90% gli albanesi si aiutano tra di loro.
ll PP rileva che nelle occasioni di cui sopra mi viene rimproverato di avere circolato in territorio svizzero senza essere in possesso della licenza di condurre, ritenuto come la mia fosse scaduta il 06.11.2016
R: Lo confermo.
[…] R: La macchina della mia compagna era a mia disposizione quando ne avevo bisogno.
Una sola macchina abbiamo.
II PP mi chiede se la mia compagna era al corrente che la mia patente fosse scaduta
R: La mia compagna non sapeva che io avevo la patente scaduta”.
(VI PP, 23.10.2018, p. 3-4, AI 39).
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, l’imputato è stato nuovamente interrogato in merito a tale imputazione, con riferimento alla quale ha precisato:
" D: Riconosce di aver guidato senza autorizzazione nelle occasioni indicate al punto 2 dell’atto d’accusa?
R: Sì, ho molto sbagliato.
D: Era già stato fermato per questo reato il 7.01.2018 allorché la Polizia gli aveva sequestrato la Jaguar. Perché si ostinava a guidare in Svizzera?
R: Per prima cosa perché sono cresciuto in Albania con altra mentalità e ho preso la cosa alla leggera.
D: Perché non si spostava in treno?
R: Non potevo in quanto costano troppo e bisogna conoscere bene le strade. In Albania esiste solo come nome il treno.
D: Visto che ha fatto numerosi passaggi, con auto diverse, tutte prestigiose, in Svizzera sin dal 2016, veniva già qui per questioni droga?
R: No. La BMW è vecchia di 20 anni ed è costata poco. Assicuro che non è così”.
(VI dibattimentale, 02.04.2019, p. 7-8, allegato 1 al verbale del dibattimento).
I fatti indicati nell’atto d’accusa sono ammessi e riconosciuti dall’imputato, oltre che provati attraverso numerosi riscontri e, anche dal profilo giuridico, la Corte non rileva questioni meritevoli di dover essere trattate, con la conseguenza che l’atto d’accusa è stato integralmente confermato.
La questione, pertanto, attiene alla sola commisurazione della pena.
5.1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
5.2. A qualificare la colpa di IM 1 v’è il ragguardevole quantitativo di cocaina da lui detenuto e trasportato dall’Italia alla Svizzera, che dal profilo oggettivo realizza pacificamente l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.
Di rilievo sono anche, a sfavore dell’imputato, l’elevato grado di purezza della droga trasportata, pari all’89%, ossia circa 890 grammi di cocaina pura, che fortunatamente non è stata messa in circolazione solo grazie all’intervento delle Guardie di Confine ed al conseguente arresto dell’imputato.
Sempre dal profilo oggettivo, si rileva che la colpa di IM 1 è aggravata anche dall’aspetto transfrontaliero del trasporto, considerato che attraversare una frontiera richiede sempre maggiori energie criminali rispetto a chi trasporta della droga all’interno dei confini nazionali.
Unica considerazione che la Corte ha ritenuto in suo favore dal profilo oggettivo, è il fatto che l’imputato è un corriere, che ha agito per persone rimaste sconosciute ma che si situano certamente su un gradino più alto rispetto a lui all’interno di un’ipotetica organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti, anche se non si è ancora di fronte al body packer che per fame si presta a trasportare droga, anche ingerendola, mettendo a rischio la propria vita; così come non si è però nemmeno di fronte al corriere che viaggia con un’auto con dei ricettacoli predisposta proprio al trasporto di stupefacenti.
5.3. Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, va tenuto conto che l’imputato ha agito con dolo diretto quanto al trasporto cocaina, ritenuto che egli ben sapeva quello che stava trasportando, mentre il dolo eventuale va situato con riferimento alla consapevolezza circa l’elevato grado di purezza e al quantitativo.
In suo sfavore, pesa poi il fatto che l’imputato ha agito per puro lucro e senza mai aver avuto ripensamenti di sorta. Per la Corte, IM 1 non aveva nessuna necessità di delinquere, visto che le disponibilità di denaro comunque non gli mancavano per pagarsi le numerose trasferte in Svizzera, i pernottamenti in albergo e gli invii di denaro all’estero. Inoltre, quale alternativa al delinquere, IM 1 avrebbe potuto cercarsi un lavoro onesto o rimanere in Albania con __________, piuttosto che optare per la strada più breve del guadagno illecito, tanto più che da lì a breve sarebbe anche divento padre.
5.4. Di gravità relativa ma non trascurabile, quantomeno per la reiterazione, v’è la guida senza autorizzazione, commessa nonostante un precedente specifico e durante il periodo di prova stabilito con il decreto d’accusa 11.06.2018.
L’accusato non aveva nessuna valida ragione per ostinarsi a circolare senza patente, spingendosi oltretutto, in ben sei circostanze, fino in Svizzera interna. Egli avrebbe potuto spostarsi in treno. Sennonché, per la Corte, i numerosi viaggi effettuati sul nostro territorio, con auto diverse, senza patente e senza un’apparente ragione, fanno sorgere il sospetto che egli fosse già operativo nell’illecito. Ciò che trova conforto anche nelle tracce da contaminazione di cocaina rilevate sulla sua persona al momento del controllo di Polizia del 07.01.2018. Il che permette di ritenere che l’accusato fosse più inserito nel mondo degli stupefacenti di quello che ha voluto far credere. Ciò che risulta peraltro dimostrato anche dalle modalità con cui ha operato, tipiche dei corrieri, essendosi dotato all’uopo per il trasporto di un collegamento WhatsApp, attivato 2 giorni prima del viaggio, per mezzo del quale ha intrattenuto i contatti con il destinatario della droga, usando oltretutto un linguaggio in codice.
5.5. In favore dell’imputato la Corte non ha ravvisato attenuanti, se non il fatto di avere perlomeno ammesso che era consapevole di trasportare cocaina e non marijuana, come invece affermato ad inizio dell’inchiesta.
Ma l’accusato, per tutta la durata delle indagini e nel corso del dibattimento, ha preferito non rivelare l’identità di chi si celava dietro il trasporto, il che è un suo diritto ma non gli vale nessuno sconto di pena.
5.6. Richiamato l’art. 42 CP, con riferimento dunque alla prognosi, si rileva che l’accusato ha un precedente specifico per guida senza autorizzazione, mentre è incensurato per quanto riguarda i reati legati al mondo della droga. La Corte ha ritenuto la prognosi in suo favore ancora favorevole, convincendosi che una pena parzialmente espiativa potrà scongiurare il rischio futuro di recidiva.
Peraltro, le condizioni personali dell’imputato, con la nascita del figlio, sono a favore di una prognosi positiva. È vero che egli non ha un lavoro, in __________ o altrove in __________, ma è altresì difficile pretendere che lo possa trovare rimanendo chiuso in carcere.
5.7. In conclusione, tutto ciò ponderato, la Corte ha ritenuto equa una pena detentiva di 3 anni di detenzione, a valere come pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa 11.06.2018, di cui 10 mesi da espiare, mentre i restanti 26 mesi sono stati sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni.
Avendo l’imputato commesso i reati nel corso del periodo di prova, la Corte ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di 45 aliquote giornaliere a 100.- fr l’una, stabilita con il decreto d’accusa 11.06.2018.
La Corte, non avendo l’accusato non ha alcun legame con la Svizzera, ha ordinato anche la sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 8 anni, ex art. 66a CP.
6.1. L’imputato è altresì condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, quantificata in fr. 1'000.-.
6.2. Con riferimento, invece, agli oggetti in sequestro, la Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione della sostanza stupefacente.
7.1. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.
7.2. La nota professionale dell’avv. DUF 1, adeguata alla durata del pubblico dibattimento, è stata approvata per fr. 8’778.45, comprensiva di onorario e spese.
Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8’778.45 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
visti gli art.: 12, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 69 CP;
19 LStup; 95 LCStr.;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza esser autorizzato, in correità con terzi, il 29.07.2018, proveniente dall’Italia e transitando attraverso il valico doganale di San Pietro di Stabio, a bordo della vettura di marca Mercedes SLK220 targata __________, dietro un compenso promesso di CHF 2'000.-, importato, trasportato e detenuto un quantitativo complessivo di 1’005.45 grammi netti di cocaina, avente un grado di purezza dell’89%;
1.2. ripetuta guida senza autorizzazione
per avere, nel periodo compreso tra il 02.12.2017 e il 29.07.2018, a __________, __________ ed in altre locali della Svizzera,
in almeno 6 occasioni, ripetutamente condotto delle autovetture senza essere titolare della licenza di condurre richiesta, essendo scaduta dal 06.11.2016;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
Di conseguenza, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 11.06.2018, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 26 (ventisei) mesi, con un periodo di prova di 3 (tre) anni. Per il resto è da espiare.
È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere a fr. 100.-, stabilita con decreto d’accusa del 11.06.2018.
È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 8 (otto) anni, ai sensi dell’art. 66a CP.
È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione della sostanza stupefacente.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
8.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 8'321.85
spese fr. 314.60
esborsi fr. 142.00
totale fr. 8'778.45
8.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8’778.45 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
Per la Corte delle assise criminali
La Presidente Il vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 4'197.50
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 141.80
fr. 5'339.30
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