Incarto n. 72.2018.200
Lugano, 22 maggio 2019/ns
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Alessandro di Santo, cancelliere
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentata dall’avv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 09.05.2017 al 28.08.2017 (112 giorni)
imputata, a norma dell'atto d'accusa 162/2018 del 1° gennaio 2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
riciclaggio di denaro
per avere,
nel corso del mese di maggio 2017,
in particolare il 9 maggio 2017,
a __________, a __________ e in altre località,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, verosimilmente una truffa del genere reap deal o un furto aggravato, in danno di vittime non identificate,
accettando di ricevere a contanti CHF 100'000.00 a __________ da non meglio identificato __________, soggetto che avrebbe incontrato il giorno prima in un campo ROM di __________ e che ha chiesto all’imputata di recarsi in Svizzera, come avvenuto, e di prendere in consegna l’importo di cui sopra per portarlo in territorio italiano a __________, dietro compenso di Euro 3'000.00,
mettendo l’importo di CHF 100’000.00 all’interno di una calza, occultandolo,
nascondendola sotto la gonna, per trasportare il contante oltre confine,
recandosi nel primo pomeriggio del giorno 9 maggio 2017 con il treno EC 19 da __________ in direzione di __________, fino a __________, dove, mentre effettuava a piedi il tragitto dal binario 1 al posto delle guardie di Confine, veniva notata alle ore 15.50 in quanto occultava qualcosa sotto la gonna,
il tutto allo scopo di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca delle banconote,
venendo poi fermata e perquisita, perquisizione a seguito della quale venivano rinvenuti i CHF 100'000.00,
ritenuto che lo stesso giorno l’imputata era arrivata alla mattina con il treno, proveniente da sud, a __________ in stazione, da dove raggiungeva __________ in taxi per incontrare tale __________ allo scopo di ricevere il denaro;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: all’art. 305bis cifra 1 CP,
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 11:15.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente constata che l’imputata non è presente. Richiamato lo scritto del giorno precedente del difensore (doc. TPC 9), comunica di ritenere giustificata l’assenza, di non ritenere necessaria la sua presenza in ragione del fatto che l’incarto appare maturo per il giudizio e di procedere quindi al dibattimento in sua assenza.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: I fatti sono noti. La signora IM 1 è stata fermata nel mese di maggio, con delle banconote autentiche di cui non ha voluto riferire la provenienza. Ha in seguito dichiarato che “__________” le aveva detto di portarle in Svizzera. L’imputata ha in fine ammesso che i soldi andavano in realtà dalla Svizzera all’Italia. È stato ritenuto il trasporto di denaro come riconducibile a Rip Deal, poiché IM 1 è stata riconosciuta dai dipendenti del bar , nonché quel giorno è stata accertata la presenza di ulteriori sei persone, tra cui “”, e in fine per il fatto che tale __________ era stato fermato proprio per un reato analogo.
La mezza banconota da EUR 5.00 ritrovata nelle mani dell’imputata è risaputo essere utilizzata per accertarsi che chi ritira i soldi è la persona giusta.
Giurisprudenza e dottrina dicono che il giudizio può basarsi anche su indizi.
IM 1 appartiene ad una famiglia nota per occuparsi di tali attività. Indizi concreti sono i CHF 100'000.00 che dovevano transitare dalla Svizzera all’Italia. L’informatore anonimo parla di cifre maggiori, ma nulla esclude che abbia fatto più viaggi. L’imputata non ha minimamente collaborato.
L’accusa chiede che IM 1 sia condannata alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi, dedotti i 4 (quattro) mesi di carcere preventivo già sofferto, la confisca di tutti gli importi sequestrati e richiama l’art. 72 CP per quanto concerne la confisca dei valori patrimoniali;
A IM 1 è stato contestato il fatto che a __________ abiti a 20 minuti a piedi da un pregiudicato con lo stesso cognome.
La segnalazione di un presunto confidente della Polizia di Ginevra che indica tre ipotetiche truffe delle quali non vi è alcun riscontro non può essere ritenuta ai fini del giudizio e comunque l’importo sequestrato non ha nessun legame con le somme menzionate dal confidente.
Il legale fa riferimento alla decisione in cui la CRP indicava che bisogna ancora valutare quale sia il reato a monte.
Il 19 giugno il PP ha segnalato che non sono state ancora accertate le vittime, i reati e la presenza di eventuali correi/complici.
Il difensore si interroga pertanto a sapere quali sono stati gli accertamenti eseguiti per ottenere la proroga della carcerazione, affermando che non è stato fatto nulla. Nel verbale del 23 agosto 2017 il PP ha semplicemente riproposto elementi già verificati nei verbali precedenti.
La difesa chiede l’assoluzione piena dal reato di riciclaggio di denaro, difettando l’accertamento che il denaro derivi da un delitto o da un crimine. Al proposito cita la sentenza 6B_900/2009.
Il legale segnala che il PP si è limitato a congetture, non ha indicato se si tratta di un furto o di una truffa ed il numero di tali reati. Neppure sono state identificate le vittime, i complici, i luoghi e i tempi delle truffe e nemmeno è stato quantificato il maltolto.
Dalla scarcerazione dell’imputata all’emanazione dell’atto d’accusa il PP non ha eseguito ulteriori accertamenti.
Le persone sottoposte all’imputata non sono state riconosciute e mai il PP ha avuto intenzione di interrogarle. Il confidente ha dichiarato che l’imputata aveva il compito di trasportare il denaro oltre confine ma per quanto riguarda l’importo egli indica importi elevati mentre in mano a IM 1 è stata trovata unicamente la somma di CHF 100'000.00. Non può essere presa in considerazione la confidenza dell’anonimo informatore, siccome la difesa non ha potuto confrontarsi con le sue dichiarazioni. Le dichiarazioni del confidente sono poi in contrasto con quanto indicato nell’atto d’accusa, posto che egli avrebbe menzionato 2/3 truffe, mentre nell’atto d’accusa non vi è alcun riferimento al numero di truffe. L’onere della prova, che incombe al PP, non è stato adempiuto.
Nel caso di specie non si può parlare di organizzazione. Il reato a monte è necessario per poter parlare di riciclaggio di denaro, bisogna provare che un crimine è stato commesso e che il denaro provenga da tale crimine. Nel caso in esame non sappiamo se è stato commesso un crimine o un reato che configura un delitto. Il PP non è stato in grado di provarlo.
La difesa chiede l’assoluzione di IM 1, il riconoscimento dell’istanza d’indennizzo prodotta e la rifusione delle spese legali sofferte.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Premessa
Con decisione comunicata in occasione del pubblico dibattimento, ritenendo la presenza dell’imputata non necessaria, la Corte ha accolto tale richiesta dispensandola dalla comparsa personale.
II) Vita e precedenti penali dell’imputata
Nel suo primo verbale d’interrogatorio, invitata a spiegare la propria situazione personale ha dichiarato:
“…OMISSIS...”
(VI PG 9.05.2017, p. 5, AI)
Inoltre a verbale del 10 maggio 2017 ha dichiarato:
" (…) …OMISSIS...”
(VI PP 10.05.2017, p.3, AI 3)
Si dirà, al proposito, che successivamente la zia è stata menzionata col nome di __________ (__________).
In occasione del verbale del 23 agosto 2017, l’imputata ha precisato che:
“…OMISSIS…”
(VI PP 23.08.2017, p. 2, AI 164)
" Quando verrò scarcerata intendo tornare in Francia e non più in Italia.”
(VI PG 23.08.2017, p. 2, AI 164)
Durante l’interrogatorio del 9 maggio 2017, l’imputata al proposito ha dichiarato:
" L’unica cosa che ho fatto una volta ad __________ è quella di non aver pagato della spesa in un supermercato.
Una volta scoperta ho pagato quello che c’era da pagare.
In questo caso però non è arrivata la Polizia.
Non ho commesso altri reati.”
(VI PG 9.05.2017, p. 5)
Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero IM 1 risulta incensurata, così come pure non emergono condanne nei suoi confronti dai casellari francese, italiano e tedesco.
III) Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
In tali circostanze, i funzionari doganali hanno notato che l’imputata stava occultando sotto la gonna ciò che è poi risultata essere una calza contenente CHF 100'000.00, importo composto da 100 banconote da CHF 1'000.00 cadauna.
Come si vedrà, l’imputata ha fornito versioni del tutto inverosimili circa il motivo per cui si trovava in Ticino ed il possesso da parte sua della menzionata somma di denaro.
Con decisione 12 maggio 2017 il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha parzialmente accolto l’istanza formulata il giorno precedente dal PP, ordinando la carcerazione preventiva di IM 1 per un periodo di 2 mesi, ovvero fino al 10 luglio 2017 ravvisando, oltre a concreti indizi di reato, l’esistenza di pericolo di fuga e collusione (cfr. AI 23).
Statuendo nell’ambito del reclamo interposto dall’imputata, la CRP con decisione 22 giugno 2017 ha confermato la carcerazione preventiva della medesima, per i motivi indicati dal GPC (cfr. AI 82).
Con istanza 4 luglio 2017 il PP ha postulato la proroga della carcerazione fino al 10 ottobre 2017 (cfr. AI 96), istanza parzialmente accolta dal GPC fino al 28 agosto 2017 (cfr. AI 106).
Anche in questo caso l’imputata ha impugnato la decisione del GPC, provocando così una nuova decisione della CRP a conferma dei motivi di carcerazione preventiva (cfr. AI 165).
L’imputata è stata scarcerata il 28 agosto 2017 (AI 167).
IV) Fatti e diritto
L’atto d’accusa imputa a IM 1 il reato di riciclaggio di denaro, per avere, nel corso del mese di maggio 2017, in particolare il 9 maggio 2017, a __________, a __________ e in altre località, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, verosimilmente una truffa del genere rip-deal o un furto aggravato, in danno di vittime non identificate, accettando di ricevere a contanti CHF 100'000.00 a __________ da non meglio identificato __________, soggetto che avrebbe incontrato il giorno prima in un campo ROM di __________ e che ha chiesto all’imputata di recarsi in Svizzera, come avvenuto, e di prendere in consegna l’importo di cui sopra per portarlo in territorio italiano a __________, dietro compenso di Euro 3'000.00, mettendo l’importo di CHF 100’000.00 all’interno di una calza, occultandolo, nascondendola sotto la gonna, per trasportare il contante oltre confine, recandosi nel primo pomeriggio del giorno 9 maggio 2017 con il treno EC 19 da __________ in direzione di __________, fino a __________, dove, mentre effettuava a piedi il tragitto dal binario 1 al posto delle guardie di Confine, veniva notata alle ore 15.50 in quanto occultava qualcosa sotto la gonna, il tutto allo scopo di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca delle banconote, venendo poi fermata e perquisita, perquisizione a seguito della quale venivano rinvenuti i CHF 100'000.00, ritenuto che lo stesso giorno l’imputata era arrivata alla mattina con il treno, proveniente da sud, a __________ in stazione, da dove raggiungeva __________ in taxi per incontrare tale __________ allo scopo di ricevere il denaro.
Nel suo primo verbale, interrogata in merito al motivo per cui si trovasse a __________, l’imputata ha dichiarato:
" Ero su si un treno che da __________ mi doveva portare a __________. Su di me le Guardie hanno trovato una calza con all’interno del denaro. (…) Sono partita da __________ questa mattina alle ore 09:25.
La mia intenzione era quella di raggiungere __________. Sul treno ero da sola(…) Il motivo per cui mi sono recata a __________ era per incontrare una persona ma non l'ho vista e quindi sono rimasta un po' in stazione, ho poi visitato __________ e la mia intenzione era quella di prendere il primo treno per fare rientro a __________.”
(VI PG 09.05.2017, p. 3 e 4, all. AI 1)
Ritenuto che la stessa aveva fatto un biglietto di sola andata e che il treno delle ore 14.00 era completo, l’imputata avrebbe atteso il convoglio delle ore 15:18 per ripartire alla volta dell’Italia. Queste le sue dichiarazioni al proposito:
" visto che non ho incontrato la persona che dovevo vedere, decidevo di fare rientro a __________, ma il treno delle 14.00 era però completo e non ho potuto salire. Mi sono recata allo sportello della biglietteria e mi è stato detto che se avessi fatto un biglietto all'automatico avrei potuto salire sul treno successivo anche senza prenotazione. lo volevo prendere un treno diretto che da __________ mi portasse a __________ e quindi ho dovuto aspettare quello delle 15:18. Sono poi salita sul treno e ho trovato un posto per sedermi. Una volta arrivata a __________ venivo controllata dalle Guardie di Confine che erano saliti sul treno. Venivo fatta scendere e sono stata perquisita perché mi hanno detto che avevo nascosto qualche cosa. Sono stata perquisita e su di me hanno trovato una calza, che tenevo in vita, all'interno hanno poi trovato del denaro. Io non sapevo cosa ci fosse dentro questa calza”
(VI 09.05.2017, p. 4, all. AI 1)
" da parte mia non ho più niente da dire.”
(VI 09.05.2017, p. 4, all. AI 1)
L’imputata ha comunque riferito di non conoscere la persona che avrebbe dovuto incontrare in stazione, precisando che:
" non conosco il nome, è stato __________ a dirmi che avrei dovuto incontrare una persona a __________ in stazione.”
(VI 09.05.2017, p. 4, all. AI 1)
" non so chi sia”.
(VI 09.05.2017, p. 4, all. AI 1)
Interrogata quindi a sapere come avesse fatto il citato individuo a dirle che doveva incontrare qualcuno a __________, l’imputata si è trincerata dietro un “non parlo” (cfr. VI 09.05.2017, p. 4, all. AI 1).
Dopo aver affermato di avere visto che all’interno della calza vi erano dei franchi svizzeri e confrontata al fatto che in precedenza aveva affermato di non sapere cosa vi fosse celato, IM 1 ha invocato un fraintendimento della domanda (cfr. VI 09.05.2017, p. 4, all. AI 1).
Ritornando sui suoi movimenti a __________, la donna ha dichiarato che prima di risalire sul treno alla volta di __________ si sarebbe recata in città, e meglio:
" Posso dire di avere preso un taxi verso mezzogiorno dopo essere arrivata in stazione a __________. Ho chiesto di essere accompagnata in centro città. Sono scesa e ho camminato lungo il lago. Ho poi preso nuovamente un taxi e mi sono fatta riaccompagnare in stazione.
ADR che non chiamato il taxi al telefono ma ho preso quelli che ho trovato in strada. ADR che ho pagato ogni volta per ogni viaggio circa CHF 20.-. ADR che il taxi non era di grandi dimensioni. Non ricordo il colore probabilmente nero.”
(VI PG 9.05.2017, p.4-5, AI 1)
Prendendo posizione in merito al fatto che successivamente al suo fermo il fratello l’avesse cercata con frequenza già 30 minuti dopo il fermo, l’imputata ha risposto che ciò sarebbe riconducibile al fatto che:
" sono sua sorella è mio fratello ci vogliamo bene”.
(cfr. VI 09.05.2017, p. 5, all. AI 1).
" (…) confermo di essere partita da __________ ieri mattina con il treno delle ore 09.25 e di essere arrivata a __________”
(VI PP 10.05.2017, p.2, AI 3)
" (…) sono venuta a __________ per incontrare un individuo che non conosco. (…) tale __________, non meglio identificato, mi ha detto che dovevo incontrare un individuo che non conosco, (…) che dovevo incontrare un individuo che non conosco, che tale __________ non meglio identificato mi ha detto dovevo incontrare, al quale dovevo consegnare il denaro rinvenuto sulla mia persona.”
(VI PP 10.05.2017, p.2, AI 3)
E ancora:
" (…) l’importo di CHF 100’000.00 che è stato rinvenuto sulla mia persona, l’ho portato ieri mattina da __________ a __________. A domanda del Magistrato a sapere chi mi ha dato questi CHF 100’000.00 a __________ dico che non so chi sia”.
(VI PP 10.05.2017, p.2, AI 3)
" dico che la PP ha capito giusto. Così stanno le cose”.
(VI PP 10.05.2017, p.2, AI 3)
Incurante dell’assenza di verosimiglianza di ciò che stava raccontando, IM 1
ha nuovamente sostenuto che:
" (…) Questi soldi mi sono stati dati in una via, sulla via pubblica. Poi io i soldi, come mi viene chiesto, sempre sulla via pubblica, li ho nascosti sulla mia persona. (…) Ho visto ieri per la prima volta la persona di cui nulla so riferire, che mi ha dato CHF 100'000.00 per strada a __________. Era una persona alta, con i capelli neri, gli occhi castani. Poteva avere una quarantina d'anni.”
(VI PP 10.05.2017, p.2-3, AI 3)
" (…) se ricordo bene, mentre mi trovavo fermo negli stalli della stazione, si avvicinava una cliente chiedendo se ero libero. Per la precisone mi chiedeva "Free?" Rispondevo di si e lei saliva in auto sul sedile posteriore dalla parte destra. Le chiedevo dove dovevo portarla e lei mi diceva in centro città. Questa cosa me l'ha riferita in italiano. Durante il viaggio ho scambiato qualche parola insieme, lei mi diceva che proveniva da __________ e che __________ le piaceva. Ad un certo punto, scendendo da via __________, lei riceveva una telefonata. A questo punto, per cortesia mettevo l'autoradio sul muto. Avevo modo di sentire che la ragazza diceva "al __________ __________", dopodichè riattaccava. La conversazione è durata poco massimo una decina di secondi ed io ho sentito unicamente quanto sopra. A questo punto io le dicevo che eravamo fuori zona e che dovevamo cambiare strada percorrendo il lungolago e lei rispondeva che andava bene. Mi fermavo proprio davanti al __________, l'ammontare della corsa era di CHF 25.e li pagava Euro 25 poiché il cambio da noi è 1 a 1. (…) dopo avermi pagato lei è scesa ed io sono partito subito senza prestare attenzione dove lei si sia recata così come anche non ho visto se ad attenderla vi fosse qualcuno.”
(VI PG 11.05.2017, AI 15, p. 2-3)
" (…) Martedì 9 maggio tra le 13:30 e le 14:00 mi trovavo da sola all'interno del bar. Ad un certo punto al bancone arrivava una ragazza che non avevo mai visto prima. Ordinava una bevanda d'asporto, mi sembra un caffelatte, pagava 3 euro e 50 in monete ed usciva. (…) Una volta presa la bevanda è uscita dal bar e non so da che parte sia andata. Non ricordo se ha usato un cellulare. Era comunque per tutto il tempo sola”.
(VI PG 12.5.2017, AI 25, p. 2)
Dopo aver riconosciuto con un grado di certezza del 90% la donna nelle fotografie mostratele, la testimone ha pure identificato una seconda persona, a proposito della quale ha riferito che:
" Riconosco la persona raffigurata al numero 2 perché circa 1 mese fa si trovava all'interno del bar insieme ad una persona anziana. Era poi arrivata la Polizia e li aveva portati via. Non riconosco le altre persone raffigurate”
(VI PG 12.5.2017, AI 25, p. 3)
Al proposito è quindi stata verbalizzata __________, gerente di detto ristorante, la quale ha pure riconosciuto l’imputata tramite documentazione fotografica, affermando che:
" Tra le ore 13:00 e le 14:00 ricordo che all'esterno del ristorante, ai nostri tavolini, si è seduta una ragazza. lo uscivo a prendere la comanda. Lei mi chiedeva una Red Bull, quindi rientravo e dicevo a __________ di preparare questa bibita e di portarla fuori. lo continuavo a dare una mano all'interno del ristorante. Dopo so che ha ordinato anche un cappuccino, me lo ha detto __________. Dopo 5-10 minuti questa ragazza entrava all'interno del bar e chiedeva se potevamo chiamarle un taxi. Mio marito, che era anche lui presente all'interno del ristorante, telefonava ad un taxista che è anche nostro cliente. So che però è arrivato un altro taxista perché questo nostro conoscente non era libero. Questi fatti mi sono stati riferiti da mio marito. La ragazza ha lasciato i soldi della consumazione in franchi sopra il tavolino”.
(VI PG 11.5.2017, AI 24, p. 2-3)
" (…) verso le 13:45 sono stato chiamato dalla mia centrale la quale mi diceva di recarmi al ristorante __________ a __________ poiché c'era un cliente ad attendermi. (…) Appena arrivato dall'interno del ristorante usciva una signorina e saliva sul taxi. (…) Posso dire che poteva avere circa 30 anni, formosa, alta circa 160cm capelli non molto lunghi, posso dire che è salita dietro senza che io scendessi ad aprirle la portiera quindi non l'ho notata molto bene. Questa donna, in italiano, mi ha detto di portarla alla stazione FFS di __________. Cosa che io ho fatto. Una volta arrivato nella zona adibita allo scarico dei passeggeri è scesa e mi ha pagato i CHF 20.- della corsa. Lungo il tragitto non abbiamo parlato”.
(VI PG 11.05.2017, AI 14, p. 3)
" (…) al momento preferisco non rispondere preferisco prendere posizione alla fine delle contestazioni”
(VI PG 19.05.2017, p.4, AI 35)
Sennonché, in realtà, l’imputata ha proseguito con il medesimo atteggiamento reticente, limitandosi ad ammettere di essere entrata in un bar per consumare un cappuccino ed acquistare una Red Bull, prima di prendere un taxi per ritornare in stazione.
Alla domanda a sapere se fosse coinvolta in un Rip-deal, IM 1 ha risposto:
" (…) so cosa è un RIP DEAL perché l’ho sentito dai giornali ed in televisione. Rispetto a quanto mi è stato contestato non sono a conoscenza se vi sia stato qualcosa di illegale in relazione ai CHF 100’000 che sono stati trovati su di me. Quello che so è la versione già fornita”.
(VI PG 19.05.2017, AI 35, p. 5)
" non ho mai visto questa persona”.
(VI PG 19.05.2017, AI 35, p. 5)
La donna ha inizialmente ammesso che __________ è suo padre, affermando di avere inizialmente affermato di essere di padre ignoto per motivi di cui non intendeva riferire (cfr. VI PG 02.06.2017, AI 54.1, p. 5).
" __________ (__________)
È il numero di mia zia __________ che da nubile si chiamava __________. Ora si è sposata e non so il suo cognome. Lei abita al campo nomadi a __________ di cui non so il nome.
__________ (__________) E mio fratello __________ che io chiamo __________ per un soprannome che gli abbiamo dato da piccolo. Abita al mio medesimo indirizzo.
__________ (__________) Può essere un altro numero in uso a mia zia ma non ne sono sicura.
__________ (__________)
È mia cugina __________ ed ah 25 anni. Abita a __________ ed è sposata”.
(VI PG 02.06.2017, AI 54.1, p. 3-4)
" Inizio con il dire che il numero __________ è in uso alla persona che conosco con il nome "__________". Lui è zingaro e abita al campo nomadi a __________, penso quello di , (…) non abita nel medesimo campo di mia zia __________ e non sono parenti. (…) non so il suo nome vero, io lo conosco come "" e l'ho visto 2 0 3 volte e l'ho conosciuto circa 1 0 2 mesi fa a __________ al campo. Ci siamo scambiati i rispettivi numeri telefonici non ricordo quando e non l'ho memorizzato con un nominativo poiché non m'interessava.”
(VI PG 02.06.2017, AI 54.1, p. 4)
" (…) Ho passeggiato in zona”.
(VI PG 02.06.2017, AI 54.1, p. 5)
" Voglio pure dire che ho incontrato pure "" il quale mi ha dato i Chf 100’000.-. Questo è avvenuto nel bar ove ho poi chiamato il taxi. “" mi ha appunto consegnato il denaro che era già all'interno della calza, mi ha detto di nasconderli e di tornare a __________.”
(VI PG 02.06.2017, p. 5, AI 54.1)
Precisando poi che:
" " mi ha appunto consegnato il denaro che era già all'interno della calza, mi ha detto di nasconderli e di tomare a _____. (…) non so poi "" dove è andato. (…) non so la provenienza dei Chf 100'000.- e "__________" non mi ha detto nulla.”
(VI PG 02.06.2017, AI 54.1, p. 5).
Confrontata alla risultanza secondo cui la borsa non è stata trovata in suo possesso al momento del fermo, IM 1 ha dapprima affermato di preferire non rispondere alla domanda, aggiungendo poi:
" voglio raccontare qualcosa spontaneamente. La borsa chiara che avevo con me l’ho posata nella vettura di “__________”, una Nissan o Fiat di colore nero di piccole dimensioni (…). Questo è avvenuto praticamente appena arrivata a __________ con il taxi, lui mi ha telefonato ma non ricordo più dove ci siamo trovati, ricordo che sono salita nella sua auto. La seconda volta che l’ho visto mi ha appunto dato i Chf 100'000.- ed il sacco è rimasto nella sua auto. (…) confermo che in questa borsa c’erano i miei effetti personali”.
(VI PG 02.06.2017, AI 54.1, p. 5)
Nuovamente interpellata in punto al motivo per cui avesse dichiarato di avere “padre ignoto”, sottacendo quindi le generalità del genitore, ovvero __________, l’imputata ha indicato che:
" non ne ho visto l’interesse poiché non è spesso al mio domicilio”
(VI PP 7.06.2017, AI 62, p. 2).
" (…) è giusto che io mi sono incontrata a __________ con non meglio precisato __________ il giorno 09.05.2017 dal quale ho ricevuto i CHF 100’000.00 e come descritto nel verbale di polizia. Non so dare ulteriori dettagli”.
(VI PP 7.06.2017, AI 62, p. 3)
" (…) Era un cittadino ROM e parlava la lingua ROM L'ho visto a __________ e poi a __________ il giorno 09.05.2017”.
(VI PP 7.06.2017, AI 62, p. 3)
Dopo aver affermato di averlo visto a __________ in un campo ROM diverso da quello dove vive la di lei zia, pur non sapendo indicare di quale campo si trattasse, la donna ha così risposto alla domanda a sapere perché questi le avesse affidato il 9 maggio 2017, a __________, CHF 100'000.00:
" Dico che non lo so”.
(VI PP 7.06.2017, AI 62, p. 3)
" Niente dovevo portarli a __________”.
(VI PP 7.06.2017, AI 62, p. 3)
Alla domanda a sapere a chi dovesse consegnare i CHF 100’000.00 la donna ha risposto:
" Non so a chi. A qualcuno che avrei incontrato sul campo ROM a __________”.
(VI PP 7.06.2017, AI 62, p. 3)
" Dico che preferisco non rispondere.”
(VI PP 7.06.2017, AI 62, p. 3)
" Dico che non so niente di tutto. Non ne so di niente.”
(VI PP 07.06.2017, p.4, AI 62)
" Da parte mia posso dire che ho incontrato __________ solo per un breve periodo. Lui mi aveva telefonato e mi aveva detto di incontrarci in una via di __________ non mi ricordo quale. Lui è arrivato da solo in auto, io sono salita nel veicolo sui sedili posteriori. Lui mi diceva di farmi un giro a piedi e io scendendo dimenticano la borsa con i miei effetti personali.”
(VI PG 14.06.2017, AI 68, p. 3)
" non lo so, sono stata prudente nel caso in cui ad esempio ci fosse stato un imprevisto come perdere il treno od altro”.
(VI PG 14.06.2017, AI 68, p. 4)
Analogamente, assai poco credibile è la risposta data alla domanda a sapere cosa avesse fatto durante la passeggiata a __________, ovvero che: “volevo andare anche dal parrucchiere ma era troppo caro”.
(VI PG 14.06.2017, AI 68, p. 4)
" non he ho alcuna idea. Le ho acquistate in un chiosco a __________, nessuno mi ha chiesto i documenti e mi hanno dato le due schede sim”.
(VI PG 14.07.2017, AI 122, p. 3)
" Perché non ho l'abitudine di lasciare i miei bambini da soli e quindi ho chiamato diverse volte mio fratello per vedere come stavano. I bambini erano a __________ con mia madre e mio fratello. (…) non ho chiamato direttamente mia madre poiché non aveva ancora un numero italiano. (…) ripeto che i contatti avuti con mio fratello erano unicamente per sapere come stavano i miei figli.”
(VI PG 14.07.2017, AI 122, p.3)
Analogamente, chiamata a pronunciarsi sui 15 contatti intercorsi con “__________” per 222 secondi tra le 10:44 alle 15:56 del 9 maggio 2017, IM 1 si è espressa come segue:
" ribadisco quanto ho già detto in precedenza”.
(VI PG 14.07.2017, AI 122, p.3)
" non conosco nessuno dei nominativi elencati e non sapevo di questi precedenti di mio padre. (…) non sapevo di questi precedenti di mia madre”.
(VI PG 14.07.2017, AI 122, p.6)
" Mi viene nuovamente detto che da nostri accertamenti risulta come la mia famiglia sia coinvolta in attività malavitose. Difatti questo genere di truffe avvengono sempre ad opera di bande di zingari, ben articolate e composte da diverse persone collegate fra loro da uno stretto legame di parentela, che fanno di questa attività delittuosa la loro principale -fonte di guadagno, dedicandosi pressoché a tempo pieno alla pianificazione e compimento di questi reati. Visto ciò risulta difficile credere che non sappia chi era presente a commettere il rip-deal visto che appunto fanno parte della mia cerchia famigliare.”
(VI PG 26.07.2017, p.3/4, AI 133)
" non è stato “__________” a dirmi dove andare. Sono andata nei due bar per mia scelta visto che si trovavano nelle vicinanze dell’hotel”.
(VI PG 26.07.2017, AI 133, p. 5)
" No. Non ancora. Posso dire che “” l’avevo visto la prima volta al campo di __________ la mattina del 08.05.2017 e mi aveva chiesto di portare dei soldi dalla Svizzera all’Italia. Mi aveva detto di venire a __________ e che poi per i dettagli si saremmo sentiti al telefono. Se ricordo bene una volta uscito dal bar __________ ho incontrato “” e sono salita sulla sua vettura, Fiat nera. In quell’occasione mi ha dato i Chf 100'000.-. Sono poi andata all’altro bar dove, se ricordo bene, ho fatto chiamare un taxi per la stazione (…) quando “__________” mi ha dato il denaro mi ha solo detto “tieni che poi ti darò il compenso di cui abbiamo discusso. (…) il mio compenso poteva essere di 2'000.- o 3'000.- Euro, almeno era quello che speravo. Non avevamo ancora parlato di quanto era il mio compenso. (…) non so se in relazione a questo fatto vi era una truffa o meno. A me è stato chiesto di portare i soldi e basta”.
(VI PG 26.07.2017, AI 133, p. 5)
Malgrado i numerosi collegamenti telefonici intervenuti con un’utenza estera, la donna ha riferito di non sapere chi avesse in uso tale numero, contestando che si trattasse del padre (cfr. VI PG 26.07.2017, AI 133, p. 5-6)
In punto ai suoi contatti con “__________”, IM 1 ha affermato che:
" confermo che nonostante io abbia avuto quindici contatti con “__________” per un totale di 220 secondi dalle 10:44 alle 15:56 io so solo il suo nome e nulla di più. Non sono in grado di dare nessuna informazione con riferimento a eventuali truffe rispettivamente non è vero che lo scopo di queste telefonate, come risulta alle contestazioni nel verbale di Polizia, era quello di impartirmi degli ordini in relazione alla truffa”.
(VI PG 14.07.2017, AI 122, p.3)
" dico che io __________ l’ho incontrato a __________ in un campo Rom un paio di giorni prima del 9 maggio 2017. Non so niente di più se non questo nome. Lui mi ha detto che il giorno 9 maggio 2017 dovevo andare a __________, che lui mi avrebbe preso alla stazione. In realtà poi ci siamo incontrati a __________. Lo scopo, che già mi aveva anticipato nel campo Rom qualche giorno prima del 9 maggio 2017, era che io ricevessi da lui del denaro da portare dalla Svizzera all’Italia. Da __________ dovevo portarlo a __________. Una volta che ho incontrato a __________ __________ mi ha dato la caza nella quale erano contenuti i CHF 100’000.00. Lui mi ha detto che mi avrebbe dato una volta che arrivavo a __________ EUR 2’000.00 o 3’000.00 siccome io trasportavo questo denaro. Era il mio guadagno per il transito/trasporto dei soldi dalla Svizzera all’Italia. Avrei dovuto riconsegnare a __________ i soldi a __________. (…) io non ho chiesto per quale motivo dovevo trasportare dei soldi dalla Svizzera all’Italia”.
(VI PP 23.08.2017, AI 163, p. 4)
" E’ chiaro che non è normale questa cosa. Io non mi sono posta domande. Ho pensato che ricevevo dei soldi con i quali avrei potuto andare in vacanza. (…) Dico che è effettivamente incredibile da credere questa cosa ma è la mia versione”.
(VI PP 23.08.2017, AI 163, p. 4)
" ln merito a questa persona posso dire che era presente nella hall dell'hotel. Parlo di circa 2-3 settimane fa. Ricordo che quest'uomo conversava con altri due uomini che non sono raffigurati nella doc. fotografica. Sono rimasti circa 20 minuti sia all'interno che nei tavolini esterni. Non ho sentito cosa si dicevano ne tantomeno la lingua con la quale si sono espressi. Posso però dire che questa persona che ho riconosciuto non era un nostro cliente, mentre le altre due persone sì. Non ricordo però chi fossero. Non so dire quanto tempo hanno pernottato in albergo ne quando sono arrivati. 2/3 Non ho visto se avevano con loro borse o valigie. Non ho notato se sono arrivati con un veicolo. Mi viene chiesto se ricordo con più precisione che giorno poteva essere. Posso dire che era l'inizio della seconda settimana di maggio, lunedì, martedì o mercoledì. Mi viene chiesto se sono in grado di descrivere le due persone che si sono incontrate con l'uomo raffigurato nella foto nr.2. Sinceramente non sono in grado di descriverli. Erano due uomini tra i 50-60 anni, distinti. Posso aggiungere che dalla mia impressione l'uomo della foto era di etnia rom mentre gli altri due no. Ritengo che lo scopo del loro incontro fosse d'affari questa è l'impressione che mi hanno dato. Mi viene mostrato un documento con la foto di una donna e mi viene chiesto se l'ho già vista. Da parte mia rispondo di no. A domanda rispondo che la persona raffigurata nella foto nr.2 non l'avevo mai vista prima di quel giorno.”
(VI PG 30.5.2017, allegato 10 ad AI 169)
In considerazione del suo carattere accessorio, la fattispecie del riciclaggio di denaro esige quindi, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del reato a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a). La giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta" del reato a monte, in particolare non richiede che ne siano conosciuti l'autore o le circostanze precise. È sufficiente la certezza che i valori patrimoniali provengono da un crimine. Il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è quindi volontariamente tenue (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; DTF 6B_887/2018; CARP 17.2018.25).
Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo (DTF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a). Il fatto di occultare in un veicolo dei valori patrimoniali che provengono da un traffico di stupefacenti e di trasportarli oltre il confine costituisce un atto di riciclaggio di denaro (DTF 127 IV 20 consid. 3b).
Dal profilo soggettivo, l'autore deve conoscere l'origine criminosa dei fondi ed essere consapevole che il suo atto potrà vanificarne l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca. In caso di dolo eventuale, egli deve quantomeno ipotizzarne l'eventualità ed accettarne le conseguenze (DTF 128 IV 117 consid. 7f; 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b).
Dopo essere scesa alla stazione di __________, IM 1 si è recata a __________ dove è entrata nell’hotel __________. Sempre a , la donna si è incontrata con tale “”, il quale le ha consegnato la calza contenente CHF 100'000.00 che la stessa ha celato sulla propria persona tentando di fare rientro in Italia.
La testimonianza del primo tassametrista attesta che la donna ha ricevuto telefonicamente l’indicazione di recarsi all’hotel __________ di , località in cui il di lei cellulare è rimasto per lungo tempo collegata alla medesima antenna cui era allacciato il collegamento in uso a “”.
Analogamente, è appurato che l’imputata ha consegnato in Ticino a terze persone, verosimilmente al già citato “__________”, la borsa che la stessa aveva con sé. Si dirà, al proposito, che non risulta per nulla credibile che questa contenesse suoi effetti personali.
Relativamente alla provenienza e destinazione dei CHF 100'000.00, l’imputata non ha voluto dare spiegazioni, raccontando, nel corso del procedimento, più versioni tutte piuttosto inverosimili.
Nella fattispecie, la risposta è affermativa.
Si menzionerà in primo luogo l’estrema reticenza (o meglio, le palesi menzogne) con cui IM 1 ha descritto i fatti che fungono da contorno della vicenda. Di fatto, l’imputata ha mentito su quasi ogni fatto contestatole finché non è stata smentita dalle risultanze dell’inchiesta. Si ricorderanno, al proposito, la versione secondo cui il denaro era stato importato dall’Italia, il fatto che l’incontro avrebbe dovuto avvenire in stazione, l’indicazione di non sapere chi fosse suo padre (salvo poi ammettere che si tratta di persona pluripregiudicata), il destino della borsa che la donna porta con sé, i suoi movimenti a __________ o la presenza a __________ di “__________”. Queste rappresentano, come visto, unicamente alcune tra le principali circostanze su cui l’imputata ha palesemente mentito.
Giova poi rilevare che gli inquirenti hanno stabilito che a __________ era attivo un gruppo di persone la cui finalità era perpetrare truffe secondo la modalità Rip-deal.
Al proposito, si osserva che la composizione della somma di denaro, ovvero tutta in banconote da CHF 100.00 risulta essere emblematica e ulteriormente indiziante in punto ad un’operazione di cambio fraudolenta.
Analogamente, non si può non menzionare l’omonimia tra __________ e la qui imputata.
Le modalità del trasporto transfrontaliero non possono poi che suffragare un contesto di illiceità in cui l’imputata ed i suoi correi si sono mossi.
Soprattutto, si deve porre mente alla totale assenza di logicità nel racconto della donna. Non è infatti credibile che una persona affidi ad una sconosciuta CHF 100'000.00. A fronte dei riscontri agli atti, ben più plausibile risulta essere il fatto che IM 1 faceva parte – con il suo preciso compito di trasportare il denaro – di un gruppo organizzato. Al proposito si ricorderà la fitta rete di telefonate emerse nell’ambito delle censure telefoniche. Certo non appare credibile che con il fratello si sia informata in ben 13 occasioni circa le condizioni dei figli. Pure i 15 contatti con “__________” testimoniano di rapporti assai più stretti di quanto IM 1 ha voluto ammettere.
Peraltro, proprio l’entità del compenso, pari a EUR 2/3'000.00 è già di per sé significativa del fatto che il denaro non avrebbe potuto transitare secondo canali ufficiali.
Si menzionerà, in fine, la nota informativa della Polizia di Ginevra. Sebbene la stessa debba essere valutata con prudenza, non si può sottacere il fatto che quanto riferito dall’informatore si colloca con estrema precisione nel contesto in cui si sono svolti i fatti il 9 maggio 2017 a __________ e __________.
Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale Federale, tra il denaro ed il crimine non è richiesta una “prova stretta” e le Corti cantonali non sono tenute a chiarire in modo dettagliato i contorni dei fatti all’origine del denaro.
Se è vero che l’importo in sé non è sufficiente per ritenere che vi sia un crimine (cfr. STF 6B_887/2018), nella fattispecie, come visto, emerge in modo oltremodo evidente dall’incarto che IM 1 era coinvolta in un progetto criminoso, segnatamente una truffa Rip-deal.
Il fatto, evidenziato dalla difesa, secondo cui gli inquirenti non sono riusciti ad identificare nessuna vittima, non solo è irrilevante, ma addirittura suffraga con vigore il fatto che i CHF 100'000.00 provenivano da una truffa commessa attraverso le modalità testé indicate. È infatti notorio che i danneggiati di truffe Rip-deal sono estremamente restii a contattare le autorità e ciò già solo in ragione del fatto che si tratta spesso di operazioni mosse da avidità e ingordigia e, in quanto tali, già collocabili ai margini estremi della legalità.
Analogamente, nessuna conseguenza può essere tratta dal fatto che la CRP aveva posto questo accertamento quale motivazione per la conferma della decisione di carcerazione pronunciata dal GPC.
Posto che la truffa rappresenta un crimine e che gli elementi oggettivi e soggettivi dell’art. 305bis CP sono in concreto realizzati, la Corte ha confermato l’imputazione contenuta nell’atto d’accusa.
V) Commisurazione della pena
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2° p. 103). In relazione a quest’ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che – contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) – la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non – come prima si indicava – semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).
La Corte ha ritenuto la colpa di IM 1 di gravità lieve media sia dal profilo oggettivo che soggettivo e ciò in ragione dell’importo di denaro in questione e del bene giuridico protetto.
Appare peraltro palese che il ruolo ricoperto dall’imputata, ovvero esportare il denaro provento della truffa, rappresenta la finalizzazione dell’intero disegno criminoso, tanto da rappresentarne uno dei tasselli fondamentali.
L’imputata ha evidentemente agito a mero fine di lucro, così da trarre un rapido e semplice guadagno, senza esitare, in ciò, a danneggiare la vittima della truffa.
IM 1, come visto, non ha per nulla collaborato, ha sistematicamente mentito, limitandosi ad adattare le proprie dichiarazioni ai riscontri che le venivano via via sottoposti dagli inquirenti. La stessa non ha peraltro in alcun modo permesso di identificare le altre persone coinvolte del piano truffaldino.
In tale contesto, non ravvisando neppure particolari circostanze personali atte a influire sulla commisurazione della pena, la Corte ha ritenuto adeguata una pena detentiva di 9 (nove) mesi.
Ritenuto che l’imputata risulta incensurata, la pena è stata posta al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Stante l’esito del procedimento, l’istanza d’indennizzo formulata dall’imputata è stata respinta.
La Corte ha inoltre ordinato la confisca degli oggetti sotto sequestro, eccezion fatta per i cellulari che vengono restituiti all’avente diritto, previa cancellazione delle memorie.
visti gli art.: 12, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 305bis cifra 1;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
riciclaggio di denaro
per avere,
il 9 maggio 2017,
a __________, __________ e in altre località,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, verosimilmente da una truffa del genere rip-deal, in danno di vittime non identificate,
e meglio per avere ricevuto a contanti CHF 100'000.00 a __________ da non meglio identificato __________ con la richiesta di quest’ultimo di portare tale importo in territorio italiano a __________, dietro compenso di CHF 2'000.00/3'000.00, mettendo l’importo di CHF 100'000.00 all’interno di una calza, nascondendola sotto la gonna per trasportare il contante oltre confine;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
IM 1 è condannata
alla pena detentiva di 9 mesi (nove) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova 2 (due) anni.
È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, fatta eccezione dei telefoni cellulari che vengono dissequestrati in favore dell’avente diritto, previa cancellazione delle memorie, i cui costi sono da anticipare dalla condannata.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- senza motivazione scritta o di fr 2’000.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico della condannata.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente Il cancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 42'390.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 81.90
fr. 44'471.90
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