Incarto n. 72.2017.238 72.2018.38
Lugano, 14 marzo 2018/bm
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
GI 1 8 GI 2 9 __________, assessore giurato __________, assessore giurato __________, assessore giurato __________, assessore giurato
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1 e residente a rappresentato dal DUF 1 IM 2 e residente a rappresentato dal DUF 2
in carcerazione preventiva dal 23.09.2017 al 10.12.2017 (79 giorni); in esecuzione anticipata della pena dall’11.12.2017,
imputati, a norma dell’atto d’accusa 204/2017 del 18.12.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP1, di
A) IM 1 e IM 2 congiuntamente
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapevano o dovevano presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
senza essere autorizzati,
in data 23.09.2017,
agendo con la promessa di un compenso di Euro 5'000.00 a testa,
importato in Svizzera attraverso il valico doganale di __________ -__________, trasportato e detenuto sino all’uscita dell’autostrada A2 in territorio di __________ 4.9 kg netti di eroina (con un grado di purezza variante fra il 46.9% e il 48.2%), sostanza confezionata in 10 pani occultati nel vano riservato all’airbag (all’uopo rimosso) del passeggero anteriore all’interno della vettura targata condotta da IM 1, stupefacente destinato a terze persone non identificate;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup;
B. IM 2 singolarmente
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
-- nel corso dell’estate 2017 a __________, __________ e in altre imprecisate località, consumato personalmente almeno 3 grammi di cocaina,
-- in data 23.09.2017 a __________, __________ e in altre imprecisate località, detenuto 1.3 grammi lordi di cocaina, sostanza destinata al proprio consumo personale;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup;
ed inoltre IM 1, imputato singolarmente, a norma dell’atto d’accusa 27/2018 del 12.2.2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 19.07.2017, sull’autostrada __________ in territorio di, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il veicolo __________ __________ targato __________ alla velocità di 132 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 km/h;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;
in qualità di interprete per la lingua __________, __________..
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 16:15.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
i fatti sono ammessi da entrambi gli accusati e il diritto è pacifico. Lo stupefacente è stato sequestrato, vi sono tracce di DNA su alcuni panetti di eroina e i tabulati retroattivi dimostrano la presenza degli imputati sul territorio, il giorno del fermo e i giorni prima. Si tratta di cinque chili di eroina, destinata alla successiva messa in commercio. IM 1 e IM 2 non hanno dato atto di essere stati coscienti di aver trasportato eroina, per loro si trattava di “cioccolato del Marocco”, ovvero hashish. Anche se questa posizione è già sufficiente per il dolo eventuale (ci si assume il rischio, non controllando, di trasportare qualsiasi tipo di stupefacente), a mente della pubblica accusa i due erano perfettamente a conoscenza del fatto che stavano trasportando dell’eroina, ovvero uno degli stupefacenti più pericolosi al mondo. Il PP ha questa granitica convinzione per due elementi fondamentali, emersi da questa inchiesta, al di là delle menzogne raccontate dagli imputati. Il primo è costituito dal fatto che gli organizzatori del traffico hanno promesso un compenso di EUR 5'000.- a testa. Questo compenso è solo compatibile con un trasporto di eroina o eventualmente di cocaina, ma assolutamente non di hashish. Dati alla mano, un chilo di eroina si vende sul mercato a ca. EUR 30'000.-, un trasporto del genere costerebbe dunque ca. 6% del valore complessivo. Invece, un chilo di hashish vale un massimo di EUR 10'000.-, e un simile compenso equivarrebbe dunque al 20% del valore dello stupefacente, percentuale che è completamente avulsa da qualsiasi realtà, anche all’interno del commercio illegale. Inoltre vi è il fatto che i correi non sono persone di primo pelo in ambito di stupefacenti. A questo proposito cita le primissime dichiarazioni di IM 2 (primo interrogatorio) in Polizia quando ha sottolineato che IM 1 nei momenti in cui aveva bisogno di soldi, era uso fare questo genere di trasporti. Dunque, essi sapevano bene che stavano trasportando eroina. Il secondo elemento che depone per un dolo diretto risiede nella circostnza che la vettura in uso a IM 1 (____________________intestata __________) in cui era celata l’eroina è risultata essere utilizzata da un’organizzazione già dedita al trasporto di eroina, e non di hashish. Premesso che i trafficanti che muovono l’eroina non muovono anche l’hashish (trattandosi di due mondi paralleli che mai s’incontrano) gli atti dicono che la __________ solo tre settimane prima, il 30 agosto 2017, aveva già trasportato dell’eroina. Si tratta inoltre di una vettura di cui IM 1 si serviva a piacimento quando veniva in Ticino, prestandola anche abbondantemente a terzi, che a loro volta l’hanno utilizzata proprio per il traffico di eroina. Non vi è quindi dubbio, a mente del PP, che i due sapevano bene cosa stavano trasportando. Non resta dunque che ragionare sull’ampiezza della pena: l’infrazione aggravata alla LStup commina una pena minima di un anno e una massima di vent’anni. A favore degli imputati, vi è esclusivamente un elemento, quello dell’incensuratezza, fatta astrazione dei reati bagatellari di IM 2. L’accusa vede in questa fattispecie esclusivamente elementi aggravanti. Pesa, in particolare, che si siano attivati esclusivamente per scopo di lucro e non hanno agito per finanziare una personale necessità di consumo di droga. Sono stati attirati dal guadagno facile, e hanno trasportato un significativo quantitativo di eroina, dalla purezza vicina al 50% (pari ad almeno il doppio rispetto a quanto poi viene venduto ai tossicomani per strada). In numeri, una volta tagliato, lo stupefacente sarebbe equivalso a 25'000 dosi di eroina, per un valore complessivo vicino al milione di franchi. Cifre che fanno impressione. IM 2 e IM 1 non hanno assolutamente collaborato, anzi, hanno raccontato un sacco di menzogne. Su tutte il fatto che IM 1 abbia scelto volontariamente di oltrepassare due dogane in più. Gli imputati non si sono nemmeno dissociati dal traffico, non hanno rivelato le generalità di altri coinvolti, ma hanno assunto un comportamento omertoso che non fa ben sperare per il futuro. Pesa, infine, l’ampiezza dell’espulsione, in quanto nessuno dei due ha legami con la Svizzera, paese che è servito solo per far transitare la droga. Segnala una recentissima sentenza della CARP del 1.3.2018, in re G. S. Z. B., che pone qualche paletto per definire l’ampiezza dell’espulsione. Chiede dunque la conferma integrale dell’AA, e che IM 2, pure colpevole di contravvenzione alla LStup, sia condannato ad una pena detentiva di 5 anni e 9 mesi, più il pagamento di una multa di CHF 100.-, e all’espulsione dalla Svizzera per 8 anni. Per IM 1, il quale è anche colpevole di grave infrazione alla LCS, chiede una pena detentiva di anni 6 e l’espulsione della Svizzera per 8 anni. Chiede infine che vengano dissequestrati i cellulari che gli imputati hanno rivendicato a verbale finale. Per tutto il resto, chiede la confisca con distruzione dello stupefacente e della documentazione;
§ l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
Il PP si fonda sull’ipotesi secondo cui i due imputati avrebbero già collaborato in passato nell’ambito del traffico di stupefacenti, e che, di conseguenza, il viaggio di settembre è uno di tanti facenti parte di una forma organizzata più ampia di traffico, attiva soprattutto nel Norditalia, con estensione in Svizzera. A mente del difensore, ben poco di questo è stato incontrovertibilmente provato. Osserva che verosimiglianza e probabilità non sono sufficienti per confermare delle responsabilità penali. Lo stesso rapporto d’inchiesta 24.11.17, conclude che le indagini non hanno permesso di provare ulteriori viaggi, oltre a quello indicato nell’AA. IM 2 altro non è che è un trasportatore occasionale, limitato all’episodio di settembre. La versione fornita da IM 1 collima su ogni punto con le resultanze probatorie. La __________ è stata consegnata il giorno prima ad un cittadino marocchino, che l’ha ritornata il giorno seguente a . Entrambi gli imputati hanno sempre coerentemente dichiarato di sapere che stavano trasportando dello stupefacente, nella forma dell’hashish. Infine, quanto dichiarato da IM 2, collima con la versione di IM 1, ad eccezione del ruolo attribuito alla vettura __________ __________ e al conducente della stessa. Giuridicamente occorre soffermarsi su tali dichiarazioni, e considerare dunque soggettivamente il dolo eventuale in relazione alla natura dello stupefacente trasportato. IM 2 non ha partecipato direttamente alla presa di consegna dello stupefacente, e una verifica del contenuto da parte sua non sarebbe stata possibile. Bisogna quindi ritenere il dolo eventuale in relazione al quantitativo e al tipo di droga trasportato. Dal profilo oggettivo, per la commisurazione della pena, occorre considerare che IM 2 non è parte di un’organizzazione criminale come sostenuto dal PP, anzi, il suo ruolo è stato assai limitato e puntuale. Egli non conosceva la destinazione del viaggio, non sapeva nemmeno a chi appartenesse il cellulare bianco presente nella vettura e non era nemmeno informato del fatto che occorresse fare una tappa ad . Ha ricoperto il ruolo di semplice trasportatore limitatamente ad un solo viaggio, oltretutto mai portato a termine, e per cui non ha ricevuto un soldo. Un simile ruolo non deve essere trattato severamente. Opinioni divergenti sono emerse circa la presenza in Svizzera della , IM 1 ha fornito la sua versione che non è stata confermata da IM 2. Rileva comunque che l’ipotesi che questa dovesse fare da apripista non ha trovato conferma in istruttoria. La presenza in Svizzera di questa automobile non porta dunque nessun risvolto di rilievo. Nella fattispecie occorre anche considerare che lo stupefacente non è mai stato messo sul mercato. Cita la sentenza CARP 17.2015.66-17.2015.96 del 2 luglio 2015 per la commisurazione della pena. IM 2 ha collaborato, ha dichiarato spontaneamente di aver fatto uso di cocaina in Svizzera, sebbene le circostanze di luogo e di tempo non sono state chiarite, e di questo consumo occorre tenere conto. Egli è incensurato in Svizzera e ha subito un lungo periodo di carcerazione preventiva. È nato nel 19, ultimo di cinque fratelli, con i quali ha una grande differenza di età. I suoi genitori sono anziani, il padre è nato nel 19 e la madre nel 19. Entrambi necessitano di cure e medicamenti che IM 2 provvede ad acquistare quotidianamente. IM 2 in passato ha contribuito in modo importante con denaro e forza lavoro all’edificazione della casa in __________ dove i genitori hanno vissuto finché possibile. Bisogna dunque considerare una certa sensibilità alla pena, soprattutto considerato il fatto che vi è la possibilità che egli non possa assistere i propri genitori durante i loro ultimi anni di vita, il che versa l’intera famiglia in uno stato di grave angustia. Egli ha dichiarato tutto quanto sapeva ed in carcere ha mantenuto una condotta corretta e rispettosa. Chiede dunque una massiccia riduzione della pena proposta dal PP. Per gli oggetti sequestrati, si allinea a quanto richiesto dal PP;
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
i fatti riportati negli AA sono sostanzialmente ammessi. Ogni altra considerazione avanzata dal PP non è altro che un’ipotesi che non trova conferma. Le versioni degli imputati sono, in buona sostanza, sovrapponibili. Precisa che IM 1 ha, sin dal primo verbale di polizia, descritto come si sono svolti i fatti. Per quanto attiene alla __________, IM 1 ha semplicemente dichiarato di aver visto questa macchina che usciva nuovamente dalla dogana al momento in cui loro si apprestavano ad entrare. Ne ha dedotto che fosse una staffetta, ma non ha saputo dire di più. Per quanto riguarda la qualifica giuridica del reato, questa è pacifica e non contestata. Per quanto attiene l’elemento soggettivo però, IM 1 ha sin dal momento del fermo ammesso di aver accettato di condurre un veicolo carico di hashish, così come gli era stato detto dal marocchino ______. Questa circostanza è perfettamente coerente con quanto riferito da IM 2 Per cui, nel valutare la colpa di IM 1, va riconosciuto il dolo eventuale per il tipo di stupefacente. Posto che le difficoltà finanziarie non giustificano in alcun modo questo tipo di trasporto illecito, ripercorre il cammino che ha condotto IM 1 a prendere questa sciagurata decisione. Si tratta di un ragazzo cresciuto in una famiglia onesta, che si è sposato ed è divenuto padre in giovane età, laureandosi in economia e distinguendosi per essere un gran lavoratore. Ha avviato un’attività in proprio riuscendo pure a conseguire un discreto successo. Gli affari sembravano andare bene, finché una serie di decisioni sbagliate hanno fatto crollare la sua vita, costruita con sacrificio. Egli si è portato garante di un debito non suo, e si è ritrovato in breve tempo nella morsa degli strozzini. I cosiddetti amici per i quali aveva garantito si sono dileguati lasciandolo nei guai, a far fronte da solo ad un debito con interessi del 10% al mese. Non è stato in grado di rimborsare il prestito, nemmeno svendendo i beni di famiglia. Ha iniziato a ricevere minacce, nei suoi confronti e dei suoi cari, addirittura una volta con una pistola. Preso dalla disperazione, ha cominciato a consumare cocaina per cercare una fuga dai suoi problemi e dalle sue angosce. Questo consumo lo ha spinto ad un comportamento che non gli era proprio, ed è in questo contesto che conobbe ______, alla ricerca di una dose di cocaina. Il marocchino, che si era reso conto di avere a che fare con una persona vulnerabile, gli propose di effettuare un trasporto, mentendogli sul tipo di sostanza. Per IM 1, era un’occasione per racimolare un po’ di soldi. Egli ha agito in modo irrazionale. Con riferimento alla commisurazione della pena, la difesa sostiene che l’imputato non ha agito per ottenere un facile guadagno, ma per tentare, in un modo deleterio, di sottrarsi ad una situazione divenuta insostenibile. Tanto era grave la sua angustia, che oggi, in carcere, prova un senso di liberazione per essere stato fermato prima che la situazione sfuggisse ancor più al suo controllo. A IM 1 viene rimproverato un unico trasporto, nonostante delle accurate indagini estese in tutto il paese. Non sono emersi altri elementi e dunque non si può assolutamente dire che egli fosse un trasportatore abituale di droga, né che lo facesse per mestiere. Egli è da considerarsi un semplice corriere privo di qualsiasi potere decisionale organizzativo. La difesa non concorda con il PP che ha negato la collaborazione, perché IM 1, già l’11.10.2017, ha indicato il nominativo e l’ubicazione della persona che gli ha fornito lo stupefacente, ovvero tale __________ di __________. Nello stesso frangente ha pure indicato la persona con cui avrebbe dovuto incontrarsi ad __________ per chiedere l’indicazione precisa di dove avrebbe dovuto consegnare lo stupefacente, come pure il suo numero di telefono. Se poi queste piste non hanno dato frutti, questo non è imputabile a IM 1 che ha comunque riferito tutto quanto che sapeva. Egli ha mantenuto inoltre un ottimo comportamento in carcere e vorrà, una volta scarcerato, rifarsi una vita nel suo paese, dove risiedono moglie, figli e genitori. Vi è dunque una concreta possibilità di reinserimento sociale. In considerazione di tutto ciò, chiede una massiccia riduzione della pena rispetto a quanto proposto dal PP, tenuto conto anche del fatto che lo stupefacente non è infine finito sul mercato. IM 1 è intenzionato a tornare in __________ motivo per cui non si oppone all’espulsione dal territorio e si rimette alla Corte per la durata della stessa. Infine, per i sequestri, si allinea anch’egli a quanto osservato dal PP.
Considerato, in fatto ed in diritto
1 Curricula vitae
1.1. IM 1
Nel primo interrogatorio reso alla Polizia il giorno del suo arresto, IM 1 ha riferito quanto di seguito in merito alla sua situazione personale:
" (…) sono nato in __________ il 14.06.1980 a . Ho studiato e fatto tutte le scuole a . Terminate le scuole dell’obbligo ho fatto università nella facoltà economica. Nel 2002 mi sono sposato con __________ nel 20 è nata la nostra prima figlia mentre nel 20 è nato nostro figlio. Terminata l’università mi sono messo in proprio e sono un commerciante di automobili.”
(VI PG 23.09.2018, p. 3, all. 1 ad AI 1).
Interrogato dal PP in data 7 dicembre 2017, sempre in merito alla propria vita, l’imputato ha aggiunto quanto segue:
" I miei genitori hanno 5 figli, me compreso. Io sono il più giovane. La più vecchia è una mia sorella che ha oggi __________ o __________ anni. Io con i miei fratelli ho dei buoni rapporti. Sino al momento dell’arresto avevo buoni rapporti anche con i miei genitori. Dopo quello che ho fatto non so come mi giudicherà mio papà. Lui adesso, come mia mamma, è in pensione. Prima lavorava come artigiano del legno in proprio. Mia mamma invece ha sempre fatto la casalinga.
Con i miei fratelli abbiamo vissuto, prima di lasciare casa, in un’abitazione di nostra proprietà.
(…) non abbiamo mai sofferto la fame. Mio papà garantiva vitto e alloggio per tutti senza grandi problemi.
Per quanto riguarda la mia formazione ho fatto le scuole dell’obbligo e ho conseguito la laurea in economia nel 2006 presso l’Università di __________. In seguito ho iniziato a lavorare ma non nel campo dell’economia perché ho aperto una mia ditta con la quale ho iniziato l’attività di compra-vendita di autovetture. L’autosalone è a __________ in __________ Ho dovuto chiuderlo transitoriamente nel 2013 perché l’attività mi è stata bloccata dalle dogane visto che la persona a cui avevo venduto delle macchine al momento dell’esportazione non aveva pagato le tasse di sdoganamento. L’autosalone oggi è purtroppo ancora chiuso. Quando lavoravo l’autosalone rendeva bene, guadagnavo tra Euro 5'000.00 e 7'000.00 al mese. Fra il 2013 e il 2017 mi sono arrangiato a comprare e a vendere macchine a titolo personale e non tramite una ditta. Questo mi ha portato ad avere dei problemi economici e quindi è per questo che ho accettato di fare quel trasporto di droga.
Quanto alla mia vita privata, mi sono sposato il 14.06.20__________ a __________. Ho 2 figli i __________ e __________ anni che vanno a scuola. Mia moglie lavora in ospedale a __________. Si occupa delle trasfusioni di sangue. Preciso che nel 2006 io e mia moglie abbiamo avuto un altro figlio che è deceduto a circa 7 mesi poiché è nato prematuro. Da allora mia moglie non sta tanto bene. Mia moglie guadagna al mese circa EURO 420.00.”
(VI PP, 7.12.2017, pp. 7-8, AI 87).
Nel corso del proprio interrogatorio dibattimentale IM 1 ha così precisato l’asserito declino della propria situazione finanziaria:
" Prima avevo un business che andava molto bene, finché ho iniziato una collaborazione con due ragazzi, mi sembravano due persone fidate e con loro ho anche guadagnato bene. Nel frattempo, ho sentito delle voci sul loro conto che dicevano che erano pieni di debiti. Li ho dunque chiamati e mi sono proposto di aiutarli, poiché mi sembravano persone affidabili. Avevano anche un negozio che volevano vendere per saldare questi debiti. Dopo un po’ di tempo mi hanno pregato di andare a parlare con un ragazzo che avrebbe prestato loro dei soldi con degli interessi. Questi ragazzi si fidavano di me, mi sono dunque fatto garante per loro nei confronti di questa persona per Euro 115'000.-. Queste persone, nel frattempo, hanno ricevuto anche dei soldi da una banca, e non hanno più dato nessuna risposta a questi ragazzi che hanno prestato loro soldi con gli interessi. Sono dunque stato tradito, e non avendo più altre possibilità sono stato costretto a vendere il mio appartamento a __________, e pure mio fratello ha dovuto vendere il suo, il tutto per tentare di restituire questi soldi più gli interessi generati. Non sono riuscito purtroppo a saldare il debito, che cresceva sempre di più, riuscivo solo a pagare gli interessi. Finché, un anno fa, hanno iniziato a venire anche delle persone a casa mia e a minacciarmi, in un’occasione una persona ha pure minacciato di spararmi perché in quella data non avevo soldi per pagare la rata.”
(VI DIB, 14.03.2017, p. 2).
1.2. IM 2
Interrogato dal PP in data 11 dicembre 2017, IM 2 ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla propria vita:
" Sono nato in __________ nel 19__________. I miei genitori hanno avuto 5 figli (me compreso). Io sono il più giovane. La più anziana è mia sorella che ha oggi circa __________ anni. Con i miei fratelli ho dei buoni rapporti. Mio papà, che è del 19__________ e che adesso è un pensione, quando lavorava faceva il contabile a favore dello Stato __________. Si occupava di registrare le ore dei lavoratori nei campi di cachi.
Anche mia mamma lavorava per lo Stato. Si occupava dell’esercizio del forno del paese dove veniva fatto il pane. Ricordo che ai tempi l’__________ era uno stato comunista.
Per quanto riguarda la mia formazione professionale, devo dire che non ne ho. Ho svolto solo le scuole dell’obbligo. Già a 11 anni e mezzo ho iniziato a lavorare. Ho iniziato con il lavaggio delle macchine presso un autolavaggio a __________ (__________). Preciso che i miei fratelli sono venuti in Italia prima che io nascessi e li ho raggiunti quando avevo circa 11 anni. Non ho continuato le scuole in __________ perché ero irregolare. Il permesso di soggiorno l’ho ricevuto solo attorno al 2005.
Negli anni in __________ ho lavorato anche come imbianchino e gessatore. Ho quasi sempre lavorato in nero. Anche poco prima di essere arrestato lavoravo a giornate in nero. Ho sempre e solo lavorato nel __________.
(…) nei mesi precedenti l’arresto guadagnavo EURO 1’200.00/1'300.00 al mese di media.”.
Alla domanda del PP volta a sapere per quali motivi si è buttato nella droga, l’imputato ha risposto come segue:
" L’ho fatto per avere un po’ di soldi visto che ne do anche ai miei genitori in __________ visto che devono comperare dei medicamenti in quanto malati.”
In merito alla propria situazione personale ha poi aggiunto che “(…) attualmente non ho alcun legame sentimentale” (VI PP, 11.12.2017, pp. 5-6, AI 89).
Nel corso del proprio interrogatorio dibattimentale, IM 2 ha così spiegato i motivi che lo hanno portato verso il traffico di stupefacenti:
“Volevo aiutare i miei genitori, essendo anziani e malati, entrambi hanno avuto un ictus.”
(VI DIB, 14.03.2017, p. 3).
2.1. Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero non risultano precedenti a carico dei due imputati (AI 2 e 3). Lo stesso dicasi per l’estratto francese (AI 42 e 43).
2.2. Dal certificato del Casellario Giudiziale italiano a carico di IM 1 non emergono precedenti (AI 38).
Per contro, a carico di IM 2, il certificato del Casellario Giudiziale italiano riporta le seguenti condanne:
9 ottobre 2009, venti giorni di carcere sospesi condizionalmente per appropriazione indebita;
19 gennaio 2017, tre ammende, rispettivamente di Euro 1'000.00, 600.00 e 400.00 per tre violazioni delle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, a seguito delle quali è altresì stata ordinata la confisca e la distruzione di quanto in sequestro (AI 39).
3.1. In data 4 settembre 2017, la Polizia cantonale del __________ ha inviato una diffusione nazionale per informare dell’arresto di uno spacciatore di eroina, minorenne, di origini albanesi, avvenuto il 31 agosto 2017. Questi era stato notato salire sulla vettura __________ __________, di colore __________, targata __________, il giorno 30 agosto 2017, per poi scendere dal veicolo 300 metri dopo. Presumendo che all’interno dell’abitacolo vi fosse stata una consegna di stupefacente o il ritiro di denaro provento dello spaccio di droga, la Polizia cantonale bernese ha informato i colleghi ticinesi (AI 23 ed allegati).
3.2. A seguito della ricevuta segnalazione dell’entrata del veicolo __________ __________, di colore __________, targato __________, dal valico di __________ alle ore 17:53 del 23 settembre 2017, le Guardie di confine, a bordo di due veicoli, in borghese, lo hanno intercettato e quindi seguito a distanza. Comprendendo di essere seguito, il conducente della __________ __________ ha imboccato l’uscita autostradale di __________ per poi reimmettersi subito in autostrada in direzione nord (AI 55 ed allegati).
3.3. Il 23 settembre 2017, alle ore 18:15, all’uscita di Lugano-Nord, i prevenuti sono stati fermati dalla Guardie di Confine a bordo del veicolo __________ __________ di colore , targato TI, nel quale transitavano ed in cui è poi stata rinvenuta l’eroina.
Così il rapporto di arresto provvisorio:
" In data 23.09.2017 alle ore 18:15 le CGCF avevano modo di fermare un veicolo ______ targato __________ con a bordo i rubricati, mentre si trovavano all’uscita di __________ direzione __________. In seguito procedevano alla traduzione delle persone e del veicolo presso il Posto Ticino di __________, per un controllo più approfondito. Da questo ultimo accertamento, avevano modo di rinvenire all’interno del veicolo in questione, e più precisamente nel cruscotto, nel vano riservato all’airbag che era stato rimosso, 10 pani del peso lordo complessivo, pari a 5'930 grammi lordi. Da un testi indicativo sul primo involucro è stato possibile appurare che la sostanza al suo interno era eroina.
I due imputati tradotti presso gli uffici di __________, in sede di verbale hanno ammesso in parte le loro responsabilità, e più precisamente IM 1 dichiarava di avere rimosso l’airbag dal veicolo e di avere estratto l’autoradio. In seguito il giorno 22.09.2017 si sarebbe recato a __________ da un cittadino marocchino, per caricare la sostanza che a suo dire doveva essere hashish. Dopo aver preso in consegna tale sostanza, rimontava il cruscotto e l’autoradio, in seguito si dirigeva a __________ per raggiungere il suo amico IM 2. In data 23.09.2017 partivano da __________ con l’intenzione, come dalle dichiarazioni di IM 1 di recarsi a __________ in __________ per consegnare lo stupefacente ad un cittadino marocchino che non è la medesima persona di ____________________. IM 1 precisava di avere ricevuto tale proposta dal marocchino di Saronno, dietro compenso di € 5'000.- e che avrebbe dovuto trasportare 10 panetti da ½ kg l’uno di “cioccolato”. A dire dell’imputato era la prima volta che eseguiva un trasporto del genere.
Dal canto suo IM 2 asseriva di sapere che all’interno del veicolo vi era dello stupefacente, ma di non sapere dove veniva custodito e tanto meno che tipo di sostanza era. A suo dire il veicolo veniva da loro scambiato con quello di un ragazzo marocchino in zona dell’uscita dell’autostrada a __________. Poi il giorno seguente, con la stessa procedura, venivano nuovamente scambiati i veicoli e a questo punto all’interno della __________ vi era stato caricato lo stupefacente. IM 2 asseriva che si sarebbero dovuti recare a __________ ed una volta a destinazione, avrebbero dovuto contattare telefonicamente una persona che diceva loro l’indirizzo esatto dove eseguire la consegna. A consegna avvenuta sarebbero rientrati a __________ dove avrebbero ricevuto € 10'000.- di compenso per il trasporto. IM 2 dichiarava di non aver mai partecipato prima a simili viaggi. IM 2 pur sapendo che la vettura conteneva dello stupefacente, ha accettato di accompagnare il cugino nel viaggio.”
(AI 1).
3.4. IM 1 e IM 2 sono stati posti in carcerazione preventiva dal 25 settembre 2017 (AI 13 e 14), quindi in anticipata espiazione della pena, rispettivamente, in data 7 dicembre 2017 per quanto attiene a IM 1 (AI 88) e l’11 dicembre 2017 per quanto concerne IM 2 (AI 90).
4.1. L’arrivo in Svizzera di IM 1 ed il prestito del veicolo
4.1.1. Interrogato dalla Polizia il 23 settembre 2017, IM 1 ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al proprio arrivo in Svizzera ed alla sua successiva trasferta in Italia, dove, come si vedrà, gli è stato consegnato lo stupefacente poi sequestrato:
" In data 15 settembre ho preso un aereo da __________ in direzione __________ __________. Giunto a __________ mi sono recato con un Taxi a __________ presso Hotel __________. Dopo aver dormito due notti, un mio amico di nome __________ mi ha portato da __________ che vive a __________. Giunto presso il suo domicilio mi sono fatto prestare la sua macchina, una __________ di colore __________ targata __________ 3, con questa vettura mi sono recato da solo a __________ per trovare un’altra __________. Successivamente mi sono recato a Losanna e ho dormito da una donna di cui non conosco il nome. Il 19 settembre sono ritornato in Ticino dalla __________ dopo averla salutata sempre con la sua automobile mi sono recato in Italia e più precisamente a __________.”
(VI PG, 23.09.2017, p. 3, all. 1 ad AI 1)
4.1.2. Interrogata dalla Polizia in data 25 settembre 2017, __________, __________ di IM 1, ha dichiarato quanto segue in merito alla persona di suo nipote ed al prestito del veicolo a beneficio di quest’ultimo:
" Lui è figlio di mio _______ __________ che abita a __________ in __________ con la sua famiglia. (…) A mio modo di vedere non ha nessun problema finanziario, tra la sua attività e il ricavato dei quattro spazi/negozi che affitta non penso possa avere problemi di soldi.
(…) da giugno 2017 ad oggi, veniva in Svizzera regolarmente, almeno una volta al mese e si tratteneva per 5/7 giorni. (…) mi diceva che veniva in Svizzera per via del suo lavoro di compra-vendita di autovetture. (…) lui prende l’aereo dal __________ fino a __________, poi da __________ raggiungeva il mio domicilio mediante mezzi pubblici a disposizione. Ogni volta che arrivava in Svizzera io gli ho sempre prestato la mia autovettura marca __________ targata __________, col lo scopo di poter svolgere la sua attività, sia in Ticino come pure in Svizzera interna. Difatti a mio nome mi sono arrivate delle contravvenzioni da pagare, mi ricordo che una arrivava da Zurigo, Berna, Basilea e una dal San Bernardino. (…) Queste multe risalgono in particolare tra il giugno 2017 ad oggi. (…) Da quello che so io mio nipote non fa uso di stupefacenti.
(…) dopo che prestavo la mia auto a IM 1 non notavo nulla di strano nella vettura.”
Gli interroganti hanno quindi mostrato a __________ una fotografia del proprio veicolo dalla quale si nota che la spia dell’airbag è accesa.
Queste le sue parole:
" (…) non ho mai notato la spia in questione come pure le altre, per il fatto che io non guido e sono sempre solo salita come passeggero anteriore. (…) ho tale veicolo dal mese di giugno 2017. Prima non ho mai avuto auto intestate a mio nome. (…) ho deciso di comperare la vettura alla scopo di fare la licenza di condurre a mia figlia ______. Lo scopo principale per cui ho comperato la vettura era quello. (...) io non sono in possesso della licenza di condurre (…) io non guido.”
(VI PG, 25.09.2017, pp. 2-4, all. 1 ad AI 22).
4.2. La ricezione dello stupefacente ed il nascondiglio nel vano dell’airbag
4.2.1. IM 1:
Interrogato in Polizia il 23 settembre 2017, IM 1 ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla ricezione dello stupefacente ed al compenso per il suo trasporto:
" A __________ ho incontrato un cittadino Marocchino, di nome _____ di cui però non conosco il cognome. Questo Marocchino, mi ha proposto di portare del “cioccolato” Hashish, da __________ in __________ e più precisamente __________. In cambio mi avrebbe dato EUR 5'000 al momento della consegna. Io accettavo questo “lavoro”. Questo è successo mi sembra il 20.09.2017. In data 22.09.2017 sempre da solo, mi sono incontrato a __________ con questo marocchino, che mi ha consegnato 10 panetti da ½ kg l’uno di “cioccolato”. I panetti erano all’interno di un sacchetto. Dopo aver preso il sacchetto, ho rimosso il navigatore della macchina e ho nascosto i 10 panetti all’interno del cruscotto. Ho quindi rimontato il navigatore (…) ho smontato anche Airbag e l’ho buttato. Questo per ricavare lo spazio necessario.”
(VI PG, 23.09.2017, pp. 3-4, all. 1 ad AI 1).
Interrogato dal PP il giorno seguente, IM 1 ha confermato le proprie precedenti dichiarazioni, ribadendo di aver inserito personalmente lo stupefacente nel veicolo:
" (…) ho davvero incontrato il marocchino __________ che mi ha dato la droga. Si trattava di 10 panetti. Li ho presi tutti in mano e li ho messi all’interno della __________ dove c’è l’airbag del passeggero che il giorno prima avevo tolto e buttato via.”
(VI PP, 24.09.2017, p.3, AI 4).
Versione, quella appena citata, poi modificata in occasione dell’interrogatorio dinanzi alla Polizia dell’11 ottobre 2017:
" (…) l’airbag non l’ho tolto io. Gli agenti interroganti mi fanno prendere atto che nei miei precedenti due verbali ho dichiarato di aver messo io i 10 panetti di stupefacente all’interno del vano riservato all’airbag, che avevo rimosso personalmente il giorno prima. (…) non so chi abbia tolto l’airbag dalla __________. Io mi sono trovato il carico pieno e pronto per partire il giorno 23.09.2017”
(VI PG 11.10.2017, p. 5, all. 2 ad AI 83).
IM 1 ha mantenuto e quindi ribadito le proprie ultime dichiarazioni anche in sede di interrogatorio finale di data 7 dicembre 2017 alla presenza del PP:
" Si trattava di un certo __________ e di un altro ragazzo più giovane di me. Mi hanno chiesto se ero disposto a trasportare stupefacente e io gli ho detto di sì. La droga mi è stata mostrata e mi ricordo che era contenuta in un cartone. Ricordo anche che io ho toccato qualche panetto, a caso. In quel momento ci trovavamo in un parcheggio esterno vicino ad una grande rotonda a Saronno. (…) il 22.09.2017 io ho consegnato la __________ a __________ l’altro ragazzo affinché nascondessero lo stupefacente all’interno della macchina. Preciso che al momento della consegna __________ mi ha detto che avrebbero tolto l’airbag del passeggero e nel vano così ricavato avrebbero messo la droga. (…) mi hanno detto che avrebbero nascosto 5 chilogrammi di sostanza stupefacente.”
(VI PP 7.12.2017, p. 4, AI 87).
Al dibattimento, IM 1 ha negato di aver proceduto personalmente all’operazione di riempimento dei veicolo, dichiarando altresì che in occasione del primo verbale aveva rilasciato una versione diversa poiché stressato e sotto l’influsso di stupefacenti aggiungendo che a riempire la vettura dello stupefacente poi sequestrato sarebbe stata un’altra persona che avrebbe prima ritirato, quindi riconsegnato agli imputati la __________ a bordo della quale sono stati fermati (VI DIB, 14.03.2018, p. 4).
Giova sin d’ora rilevare che l’imputato IM 1 pur dichiarando di non aver provveduto a nasconderli nel vano airbag lato passeggero del veicolo anche in sede di interrogatorio dibattimentale, ha dichiarato di aver visto i pacchetti in cui era contenuto lo stupefacente prima che venisse occultato e di averne toccato qualcuno “per curiosità” (VI DIB, 14.03.2018, p. 4).
4.2.2. IM 2
In corso di inchiesta, IM 2 ha in un primo momento dichiarato di non sapere dove fosse nascosto lo stupefacente all’interno della vettura. Contestualmente, in merito a chi avesse proceduto all’occultamento dell’eroina, ha dichiarato quanto segue:
" (…) sono salito in auto con mio cugino e ci siamo recati al punto stabilito in centro __________. A questo punto ci troviamo con un ragazzo marocchino di cui non so nulla di lui. Noi gli lasciamo la nostra vettura e lui ci consegna la sua fino al giorno seguente, chiaramente in un altro posto.”
(VI PG, 23.09.2017, p. 4, all. 2 ad AI 1).
In occasione dell’interrogatorio del 24 settembre 2017 innanzi al PP ha precisato l’operazione appena descritta, indicando in particolare:
" Per quanto concerne il sistema di scambio di automobili riconfermo quanto già dichiarato in sede di verbale dinanzi alla Polizia con l’aggiunto che al giorno/ora stabilita ci si reca con l’automobile per effettuare uno scambio con l’auto della persona che consegna la sostanza stupefacente. Una volta inserita la sostanza stupefacente nel veicolo si riceve un messaggio (…), con la quale viene indicato il nuovo luogo di incontro. La prima autovettura viene così lasciata in un luogo diverso da quello dove era stata ritirata la prima volta.”
(VI PP, 24.09.2017, p. 3, AI 5).
In sede di verbale di interrogatorio finale l’11 dicembre 2017, IM 2 ha dichiarato quanto segue:
" È vero che abbiamo preso in possesso la droga a __________ il 23.09.2017, la quale è stata messa in macchina da qualcuno, ma non so da chi, penso il giorno prima. È corretto che ho visto lo stupefacente a __________ un giorno prima che venisse messo in macchina al posto dell’airbag del passeggero.”
(VI PP, 11.12.2017, p. 4, AI 89).
5.1. Al punto 1. dell’AA, ai due imputati viene rimproverato di avere, in data 23 settembre 2017, agendo con la promessa di un compenso di Euro 5'000.00 a testa, importato in Svizzera attraverso il valico doganale di __________, trasportato e detenuto sino all’uscita dell’autostrada A2 in territorio di __________ 4.9 kg netti di eroina (con un grado di purezza variante fra il 46.9% e il 48.2%), sostanza confezionata in dieci pani occultati nel vano riservato all’airbag, all’uopo rimosso, del passeggero anteriore all’interno della vettura __________ di colore __________ targata TI __________ e condotta da IM 1 Lo stupefacente era destinato a terze persone, non identificate.
5.2. Gli imputati hanno raccontato versioni diverse e, tra loro, spesso contrastanti. Solo le rispettive dichiarazioni rese in sede di interrogatori finali sono andate in una direzione simile. Pur ammettendo di sapere, nel caso dell’imputato IM 1 da giorni, avendo personalmente organizzato l’importazione ed il trasporto dello stupefacente con un cittadino marocchino a __________, e nel caso di IM 2 quanto meno dal giorno prima della partenza alla volta della Svizzera, che stavano trasportando dello stupefacente, entrambi hanno sempre negato di essere a conoscenza del fatto che si trattasse di eroina, dicendosi convinti di trasportare un carico di hashish.
5.3. L’organizzazione del viaggio ed il compenso
5.3.1. IM 1 ha riferito al PP quanto segue, in merito alla genesi del viaggio che ha intrapreso il 23 settembre 2017 alla volta della Svizzera:
" (…) prima del 21 o 22.09.2017 a __________ io avevo incontrato chi mi ha poi dato lo stupefacente che è stato trovato all’interno della __________ il 23.09.2017. Si trattava di un certo __________ e di un altro ragazzo più giovane di me. Mi hanno chiesto se ero disposto a trasportare stupefacente e io gli ho detto di sì. La droga mi è stata mostrata e mi ricordo che era contenuta in un cartone. Ricordo anche che io ho toccato qualche panetto, a caso. In quel momento ci trovavamo in un parcheggio esterno vicino ad una grande rotonda a __________ (…) il 22.09.2017 io ho consegnato la __________ a __________ e l’altro ragazzo affinché nascondessero lo stupefacente all’interno della macchina. Preciso che al momento della consegna __________ mi ha detto che avrebbero tolto l’airbag del passeggero e nel vano così ricavato avrebbero messo la droga. (…) mi hanno detto che avrebbero nascosto 5 chilogrammi di sostanza stupefacente. (…) __________ mi ha detto che avrebbe messo all’interno della __________ del “cioccolato”. Io ho pensato che si trattava di hascisc. (…) io avrei dovuto portare la droga a __________, in __________ Lì mi avrebbe aspettato il ragazzo che si trovava il giorno prima a __________ con __________. Preciso che durante il tragitto avrei dovuto fermarmi a __________ per incontrare un ragazzo, che mi avrebbe fornito l’esatto indirizzo di destinazione ad __________. (…) per il trasporto di droga __________ mi aveva promesso EURO 5'000.00. Questo denaro mi sarebbe stato consegnato ad avvenuto trasporto. (…)il ragazzo (“amico” di __________) che ci aspettava ad __________, avrebbe dato un compenso sia a me sia a IM 2; EURO 5'000.00 a me e ulteriori EURO 5'000.00 a IM 2
(…) Ribadisco ce io pensavo che avrei trasportato hascisc quando ho deciso di viaggiare con la droga nascosta in auto.”
(VI PP, 7.12.2017, pp. 4-5, AI 87).
5.3.2. IM 2, infine, ha reso innanzi al PP una versione dei fatti, in merito ai motivi ed allo svolgersi del viaggio, affine a quella di IM 1, sebbene anche quest’ultimo avesse inizialmente fornito delle dichiarazioni contrastanti rispetto a quelle finali, in particolare escludendo ogni coinvolgimento di IM 2 nel traffico di stupefacenti. IM 2 ha dunque dichiarato:
" (…) io avrei accompagnato IM 1 sino alla destinazione finale della droga che andava consegnata a qualcuno ma non so a chi. Io non so bene dove dovevamo recarci. (…) Effettivamente io il 23.09.2017 non dovevo andare a __________ ad una festa. (…) effettivamente chi avrebbe ricevuto la droga a destinazione, avrebbe dato EURO 5'000 a me e EURO 5'000 a IM 1.”
(VI PP, 11.12.2017, p. 4, AI 89).
5.4. L’importazione, il trasporto e la detenzione dello stupefacente
5.4.1. In data 23 settembre 2017, i due imputati hanno attraversato il valico doganale di __________ con il veicolo __________ targato __________, nel cui vano airbag lato passeggero sono stati rinvenuti 4.9 kg netti di eroina (con un grado di purezza variante fra il 46.9% e il 48.2%), alle ore 17:48:18, preceduti da una __________ di colore __________, targata __________, già in uso a IM 2.
5.4.2. Queste le dichiarazioni di IM 1 in merito all’attraversamento del confine nazionale:
" Per me è chiaro che la __________ ci ha preceduti per verificare se in dogana c’erano dei controlli. Di questo me ne sono reso conto poco dopo essere entrato in Svizzera perché ho notato questo macchina vicino ad una rotonda che stava viaggiando verso l’Italia. Per me lì è stato chiaro che “l’organizzazione” aveva predisposto una staffetta. È ovvio che se c’erano le guardie in dogana chi si trovava al volante della __________ avrebbe dovuto chiamare me o IM 2. Io però non ero d’accordo con nessuno di essere chiamato. Di conseguenza la telefonata deduco che avrebbe dovuto riceverla IM 2.
Il PP mi dice che IM 2 ha dichiarato il 13.11.2017 che il 23.09.2017 al volante della “sua” __________ vi era un certo __________. (…) questo nome non mi dice niente. Il PP mi dice che grazie all’analisi del cellulare __________ in uso al momento del fermo a IM 2 risulta salvato il dato di una telefonata avvenuta fra IM 2 e proprio tale __________ – guarda caso – nell’imminenza del nostro passaggio in dogana il 23.09.2017, ossia alle 17:48:18. (…) IM 2 passa tanto tempo al telefono ma quella precisa telefonata non me la ricordo.”
(VI PP, 7.12.2017, p. 5, AI 87).
In merito alla __________ in questione, già in suo uso, IM 2 ha dichiarato:
" (…) il 23.09.2017 la __________ l’avevo prestata a mio __________. Lui però quel giorno non ha fatto da staffetta a me e a IM 1 per verificare se la dogana era libera. Mio __________ è solo venuto in Svizzera per fare benzina. Confermo che poco prima di passare la dogana io e lui ci siamo sentiti al telefono.”
(VI PP, 11.12.2017, p. 4, AI 89).
5.4.3. In merito, quindi, al ruolo della __________ di colore __________, la Corte ha accertato che si tratta comunque di un veicolo che era in uso all’imputato IM 2 e che la persona cui era stato messo a disposizione è entrata in contatto telefonico con quest’ultimo proprio nell’imminenza del passaggio in dogana dei prevenuti. Le circostanze appena descritte rimangono tuttavia tali, senza quindi che dalle medesime la Corte possa trarre conclusioni utili ai fini del presente giudizio.
5.4.4. Il viaggio degli imputati dal confine sino a __________ è quindi proceduto come di seguito dichiarato da IM 1:
" Sono entrato sul suolo Svizzero dalla dogana di __________, giunto a __________ ho imboccato l’autostrada subito mi sono accorto che vi era un veicolo che mi seguiva, quindi sono uscito a __________ e il veicolo era sempre dietro di me, ho ripreso l’autostrada direzione Nord giunto a __________, ho deciso di uscire nuovamente per vedere se questo veicolo continuava a seguirmi. Nei pressi dell’uscita di __________ direzione __________ in territorio di __________ sono stato fermato da 3 veicoli. Subito un agente delle Guardie di Confine mi si è avvicinato mi ha fatto segno di spegnere l’auto e mi ha fatto scendere.”
(VI PG, 23.09.2017, p. 4, all. 1 ad AI 1)
5.4.5. Quanto avvenuto nei momenti successivi è già stato esposto al considerando 3.3. cui si rinvia.
5.5. Lo stupefacente trasportato
5.5.1. Come anticipato, in occasione dei diversi interrogatori cui i due imputati sono stati sottoposti, i medesimi hanno affermato di essere convinti che il carico di stupefacente celato nel vano airbag, lato passeggero, della vettura __________ targata __________ fosse costituito da hashish, non da eroina, come hanno invece rivelato le successive analisi di laboratorio.
IM 1 lo ha ribadito sia in sede di interrogatorio finale:
" __________ mi ha detto che avrebbe messo all’interno della __________ del “cioccolato”. Io ho pensato che si trattava di hascisc.”
(VI PP, 7.12.2017, p. 4, AI 87),
che in occasione del pubblico dibattimento:
" allora, io non ho controllato il contenuto dei pani perché il tipo mi aveva detto che non avrei dovuto aprirli. Mi era stato detto che era “cioccolato di Marocco”, e di non controllare, nel senso di non aprire i pani, perché poi si sarebbe sentito l’odore. Ha proposto 5'000.- euro a testa per questo trasporto. Per noi si trattava di hashish.”
(VI DIB, 14.03.2018, p. 4).
Confrontato dal Presidente al fatto che un tale compenso per il trasporto di circa 5 kg di hashish sarebbe stato sproporzionato se confrontato al valore di mercato di questo stupefacente, IM 1 ha dichiarato quanto segue:
" (…) Io in quel momento era una persona inesperta, non avevo mai fatto questo tipo di lavoro, non ero dunque un professionista. (…)”
(VI DIB, 14.03.2018, p. 4).
5.5.2. IM 2 anche in sede di interrogatorio finale innanzi al PP, pure ha confermato quanto da sempre sostenuto, e meglio:
" Sapevo che si trattava di droga. Io pensavo che si trattasse di hashish.”
(VI PP, 11.12.2017, p. 4, AI 89).
5.6. Riscontri oggettivi
5.6.1. Dal rapporto di complemento di data 30 novembre 2017 risulta che la vettura marca __________ di colore __________ targata __________ è entrata dal valico di _______ il 23 settembre 2017 alle ore 17:53:21 e ne sia poi riuscita alle 17:55:26. La vettura __________ targata __________, il giorno stesso, alle ore 17:53:52 è entrata dal medesimo valico in territorio svizzero.
5.6.2. Gli accertamenti tecnici condotti sui dieci panetti trovati all’interno del veicolo sequestrato, hanno permesso di stabilire che i medesimi contenevano eroina in misura compresa tra i 484.55 e i 492.99 grammi l’uno, con un grado di purezza variante tra il 46.9 ed il 48.2 %, per complessivi 4.9 kg (all. 10 e 13 ad AI 83).
5.6.3. Le analisi per identificare il profilo di DNA rilevato sui panetti n. 3 e 8 trovati del veicolo sequestrato hanno dato risultato positivo per IM 1. I prelievi effettuati sulle mani di quest’ultimo non hanno invece rivelato tracce di stupefacente (all. 10 e 14 ad AI 83).
6.1. L’imputato in sede di interrogatorio finale innanzi al PP di data 11 dicembre 2017 ha ribadito quanto già dichiarato nel corso dell’interrogatorio del 19 ottobre 2017 in merito al fatto di avere, nei due/tre mesi precedenti, consumato in Svizzera della cocaina acquistata a Milano. Contestualmente, egli ha precisato i propri consumi, per complessivi 3 grammi di cocaina, come segue:
" (…) Confermo di aver consumato cocaina in Svizzera in ragione di circa 3 grammi nell’estate del 2017. I consumi sono avvenuti a Zurigo e a Ginevra.”
(VI PP, 12.12.2017, p. 5, AI 89).
6.2. Sulla persona di IM 2, al momento dell’arresto del 23 settembre 2017, sono stati rinvenuti 1.3 grammi di cocaina, circostanza che l’imputato ha confermato, nello specifico ritenendo corretto quanto riassuntogli dal PP in sede di interrogatorio finale (VI PP, 11.12.2017, p. 5, AI 89).
7.1. In data 19 luglio 2017, il veicolo __________ di colore ___, targato TI __________, ha circolato alla velocità di 132 km/h in territorio di __________, su un tratto in cui il limite massimo di velocità è di 80 km/h.
7.2. Sentita in data 21 agosto 2017 in Polizia, __________, intestataria del veicolo in questione, ha dichiarato, oltre al fatto di avere acquistato il veicolo per la figlia, allora in procinto di ottenere la licenza di condurre, quanto segue:
" (…) io non guido non avendo mai ottenuto la licenza di condurre.
Questa macchina la guida a volte mio marito e, come detto mia figlia, oppure dei familiari quando vengono a farmi visita dall’estero.
L’agente interrogante mi mostra delle fotografie inerenti l’infrazione alla LCStr commesso con il mio veicolo. (…) Alla guida si nota una persona di sesso maschile che riconosco essere mio __________ che si chiama IM 1 che era venuto a farmi visita verso il 15 luglio e che è ritornato al suo domicilio in ______ in data 15 agosto 2017. (…) mi aveva detto di essere incappato in un radar. (…) viene spesso a trovarmi e (…) sovente uso il mio veicolo per andare a trovare altri parenti che abbiamo in altri Comuni della Svizzera. (…) non so chi sia la persona che si vede in fotografia in veste di passeggero anche perché mio __________ viene a trovarci sempre da solo.”
(all. a Rapporto di Polizia)
7.3. Interrogato dal PP in data 9 febbraio 2018 in merito ai fatti in esame, IM 1 ha dichiarato quanto segue:
" Riconosco che sono io la persona fotografata al volante di detta vettura. Ammetto pure di aver superato di 52 km/h il limite di velocità fissato a 80 km/h. (…) a dir la verità probabilmente non mi sono neanche accorto che in quel punto dell’autostrada c’era il limite di 80 km/h. Forse ero soprappensiero. (…) l’uomo che si trova sul sedile del passeggero è IM 2”
(VI PP, 9.2.2018, p. 2, AI 4, inc. TPC 72.2018.38)
8.1. I fatti indicati negli AA sono stati ammessi e riconosciuti dagli imputati, tranne, come anticipato, che per quanto attiene alla natura dello stupefacente trasportato e detenuto. La Corte, anche sotto il profilo giuridico, non rileva elementi meritevoli di dover essere trattati, salve le sole questioni che s’impongono, risparmiando al lettore superflue disquisizioni giuridiche, riguardo il dolo ed i criteri da adottare per giungere ad una corretta quantificazione della pena.
8.2. Il dolo sul trasporto dell’eroina (AA n. n. 204/2017 del 18 dicembre 2017)
Le difese hanno sostenuto, con riferimento all’asserita convinzione degli imputati di trasportare hashish in luogo della rinvenuta eroina, l’ipotesi del dolo eventuale.
La Corte ha condiviso il ragionamento esposto in sede di arringa dal PP, sia per quanto attiene alle cifre, sia per il fatto che l’autore era già ben inserito nel traffico, facendo quindi propria la tesi del dolo diretto, e meglio che gli accusati hanno agito con dolo diretto sia perché già solo la retribuzione non può essere riferita ad un traffico di pari quantitativo di hashish poiché in manifesta sproporzione con il valore dello stupefacente sul mercato della droga, sia per il fatto che entrambi gli imputati hanno visto il quantitativo di stupefacente che era stato caricato nel veicolo, e che, come risultato dalle analisi effettuate sui panetti, IM 1 aveva pure toccato le confezioni.
A ciò aggiungasi il fatto che il veicolo, prestato a IM 1 dall’ignara zia, a sua volta prestato a non meglio precisati terzi, è stato coinvolto poco prima in attività di spaccio nel Canton __________.
Del resto, nemmeno possono essere considerati come degli sprovveduti in fatto di stupefacenti, essendo consumatori occasionali e, quindi, cogniti dell’ambiente del traffico di droga.
Questa Corte ha quindi accertato il dolo eventuale solo per quanto attiene al grado di purezza dell’eroina importata, trasportata e detenuta, per il resto ha ritenuto il dolo diretto.
8.3. La commisurazione della pena
8.3.1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
8.3.2. Colpa oggettiva
La colpa, per entrambi gli imputati va qualificata di grave dal punto di vista oggettivo, laddove per grave è da intendersi l’entità della violazione del bene protetto, ossia la salute pubblica. Detto che, in tema di traffico di stupefacenti, il criterio decisivo nella commisurazione della pena rimane il grado di colpa e non tanto il quantitativo di droga trattato, la giurisprudenza ha stabilito che quest’ultimo rimane un elemento pertinente di cui occorre tener conto (DTF 6B_370/2007), poiché maggiore è la quantità di droga messa sul mercato, più importante è la messa in pericolo della salute pubblica. Aggrava la colpa oggettiva di IM 1 il concorso di reati con la LCStr, mentre funge da fattore di mitigazione il fatto che lo stupefacente, per entrambi, non sia finito sul mercato, sebbene ciò non può esser di particolare beneficio, ritenuto che ciò non è dipeso dalla loro volontà ma unicamente dall’intervento delle forze dell’ordine.
8.3.3. Colpa soggettiva e circostanze personali
a.IM 1
Sebbene entrambi siano stati giudicati come semplici trasportatori, privi di grandi responsabilità in seno all’organizzazione dedita al traffico di droga su scala internazionale, la colpa di IM 1 appare grave anche dal profilo soggettivo. È stato IM 1 ad avere dei contatti con l’organizzazione volta al trasporto di droga su scala internazionale, è stato lui a porre le basi per il trasporto, è stato lui a mettere a tal fine a disposizione un veicolo, è sempre stato lui a conoscere maggiori dettagli del viaggio e ad agire con fare estremamente scafato al momento in cui si è accorto di essere inseguito da professionisti in borghese.
La difesa ha sostenuto l’attenuante specifica del grave stato di angustia, in relazione al fatto che l’imputato avrebbe agito tenendo un comportamento che non gli era proprio, mosso da asserite difficoltà finanziarie derivanti dal mancato rimborso di un debito che si era assunto e delle conseguenti presunte minacce ricevute. A parte il fatto che, per essere ritenuta, la grave angustia deve costituire una situazione simile allo stato di necessità (DTF 107 IV 94 consid. 4a; 110 IV 9 consid. 2; STF 6S.143/2004 del 6 luglio 2004, consid. 1.1; 6S.496/2006 del 19 giugno 2007, consid. 3; 6B_963/2008 del 26 marzo 2009, consid. 2), l’entità dello stupefacente e la rimunerazione pattuita (ben 5'000 EURO) escludono un rapporto di proporzionalità tra gli asseriti bisogni personali ed il guadagno previsto, rispettivamente il sacrificio (enorme) del bene protetto. Del resto egli, alternative ne aveva poiché ha alle spalle degli studi accademici, portati a termine, ed è quindi uomo dotato di una buona intelligenza, certamente capace di distinguere ciò che è bene, quindi lecito, da ciò che è male, ossia illecito. Egli ha in realtà agito per il solo scopo di lucro. Punto.
Ne discende che la sua colpa soggettiva appare di livello molto grave.
Venendo alle circostanze personali nulla di particolarmente positivo si rileva nella vita di IM 1. Egli è padre di due giovani ragazzi e ben sa che le vittime principali del traffico di stupefacenti sono i giovani, ciò che rende il suo comportamento ancor più grave.
La collaborazione fornita dal prevenuto IM 1 è da considerarsi scarsa; egli non ha fatto nomi, né ha fornito informazioni precise quo alla destinazione del viaggio e quindi dello stupefacente.
Egli risponde, poi, in concorso di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, che dimostra, ancora una volta, scarso rispetto delle regole.
L’unica attenuante che merita considerazione per IM 1 è quindi la sensibilità alla pena, ritenuto che la sconterà lontano dalla propria famiglia, ed il carcere preventivo già sofferto, durante il quale egli ha tenuto un buon comportamento.
La Corte ha, quindi, anche tenuto conto della prassi giurisprudenziale in materia di trasportatori di eroina con ruolo analogo al suo ritenuto equa una pena detentiva di 5 anni.
b. IM 2
Per quanto attiene all’imputato IM 2, la Corte ha ritenuto una colpa oggettiva equivalente. Dal profilo soggettivo anch’egli non era in ristrettezze economiche e pure alternative ne aveva, di guisa che anche da questo profilo la colpa appare equivalente a quella di IM 1.
Pure la sua collaborazione è stata scarsa; IM 2 nel corso dei verbali di interrogatorio ha raccontato diverse bugie. Basti ricordare che per lungo tempo ha sostenuto di aver semplicemente approfittato del viaggio di IM 1 per ottenere un passaggio fino a __________, dove doveva recarsi ad una festa.
Anch’egli si è rifiutato di fare nomi e dichiarare elementi utili, per gli inquirenti, a smantellare il traffico di stupefacenti in cui, sebbene considerato quale semplice trasportare, era coinvolto. IM 2, come del resto pure IM 1, non si è quindi affatto dissociato dai fatti contestatigli.
L’unico fattore attenuante è costituito dal fatto che, anch’egli, dovrà scontare la propria pena lontano dalla famiglia.
Rispetto a IM 1,IM 2 ha avuto un ruolo leggermente meno attivo nel traffico (si pensi già solo al come organizzarsi per procacciarsi il veicolo) e non ha commesso altri delitti in concorso.
La Corte ha ritenuto corretto infliggergli una pena di 4 anni e 9 mesi.
L’imputato, per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto B. dell’AA n. 204.2017 del 18 dicembre 2017, è anche condannato al pagamento di una multa di CHF 100.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostuita con una pena detentiva di 1 giorno (art. 106, cpv. 2 CP).
Conformemente all’art. 66a CP, gli imputati, una volta terminata l’espiazione della pena non sospesa, trattandosi di un caso di espulsione obbligatorio (lett. o) e per il quale non è applicabile alcuna delle eccezioni previste ai cpv. 2 e 3 del medesimo articolo, verranno espulsi dal territorio della Svizzera per un periodo che la Corte ritiene adeguato fissare in 8 anni.
telefono __________ (rep. __________);
tessera __________ (rep. __________;
telefono __________ (rep. __________);
che hanno da essere dissequestrati a crescita in giudicato della presente.
E’ parimenti ordinata la distruzione dello stupefacente.
La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico dei condannati, in soldi, con ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.
Le spese per le difese d’ufficio sono state approvate in ragione, rispettivamente, di CHF 13'077.00 per l’avv. DUF 1 e di CHF 13'341.40 per l’avv. Sarah DUF 2.
Quest’ultima nota è stata corretta ed adeguata a quella dell’altro difensore. Ciò ritentuo che trattasi di incarti equivalenti, sia per l’impegno richiesto e profuso, sia per le spese di trasferta, dal momento che entrambi i difensori sono operativi nella medesima regione.
visti gli art. 12, 40, 42, 47, 49, 51, 69, 70 CP; 19 e 19a LStup; 90 cpv. 2 LCS; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
in data 23.09.2017,
agendo in correità con IM 2, con la promessa di un compenso di Euro 5'000.00 a testa,
importato in Svizzera attraverso il valico doganale di __________, trasportato e detenuto sino all’uscita dell’autostrada __________ in territorio di __________ 4.9 kg netti di eroina (con un grado di purezza variante fra il 46.9% e il 48.2%), sostanza confezionata in 10 pani occultati nel vano riservato all’airbag (all’uopo rimosso) del passeggero anteriore all’interno della vettura __________ targata __________ da lui condotta, stupefacente destinato a terze persone non identificate;
1.2. grave infrazione alla LF sulla circolazione stradale
per avere,
il 19.07.2017, sull’autostrada __________ in territorio di __________, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il veicolo __________ targato __________ alla velocità di 132 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 km/h;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
in data 23.09.2017,
agendo in correità con IM 1, con la promessa di un compenso di Euro 5'000.00 a testa,
importato in Svizzera attraverso il valico doganale di _____________, trasportato e detenuto sino all’uscita dell’autostrada __________ in territorio di _______ 4.9 kg netti di eroina (con un grado di purezza variante fra il 46.9% e il 48.2%), sostanza confezionata in 10 pani occultati nel vano riservato all’airbag (all’uopo rimosso) del passeggero anteriore all’interno della vettura __________ targata _______ condotta da IM 1, stupefacente destinato a terze persone non identificate;
2.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
2.2.1. nel corso dell’estate 2017 a Ginevra, Zurigo e in altre imprecisate località, consumato personalmente almeno 3 grammi di cocaina,
2.2.2. in data 23.09.2017 a __________, __________ e in altre imprecisate località, detenuto 1.3 grammi lordi di cocaina, sostanza destinata al proprio consumo personale;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
3.1. IM 1
è condannato
alla pena detentiva di 5 (cinque) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.2. IM 2
è condannato
alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
alla multa di CHF 100.- (cento), la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a giorni 1 (uno).
È ordinata l’espulsione di IM 1 ex art. 66a CP per la durata di 8 (otto) anni.
È ordinata l’espulsione di IM 2 ex art. 66a CP per la durata di 8 (otto) anni.
Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione dello stupefacente, salvo per i seguenti oggetti:
telefono __________ (rep. __________);
tessera __________ (rep. __________;
telefono __________ (rep.__________);
per i quali è ordinato il dissequestro a favore degli imputati a crescita in giudicato integrale della presente.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.
Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
8.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 11'905.00
spese fr. 1'106.00
totale fr. 13'011.00
8.2. La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per:
onorario fr. 11'120.85
spese fr. 1'239.70
IVA (8% - 7.7%) fr. 980.85
totale fr. 13'341.40
8.3. Il condannato IM 1 (avv. DUF 1) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 13'011.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
8.4. Il condannato IM 2 (avv. DUF 2) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 13'341.40 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 3'000.--
Inchiesta preliminare fr. 21'233.--
multa fr. 100.--
traduzioni fr. 240.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 252.60
fr. 24'825.60
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Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 1'500.--
Inchiesta preliminare fr. 10'616.50
traduzioni fr. 120.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 126.30
fr. 12'362.80
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Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 1'500.--
Inchiesta preliminare fr. 10'616.50
multa fr. 100.--
traduzioni fr. 120.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 126.30
fr. 12'462.80
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Intimazione a:
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera