Incarto n. 72.2017.2
Lugano, 7 febbraio 2019/bm
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali
composta da:
giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente
Stefano Stillitano, vicecancelliere
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1, rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 1/2017 del 2.1.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
per avere,
in data 11.8.2016, ore 07:56, ad __________, su __________, altezza via __________, in direzione di __________,
violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione stradale con feriti gravi o morti, a seguito della grave inosservanza di un limite di velocità,
e meglio
per aver circolato, sul tratto stradale sopra citato, in abitato, alla guida del motoveicolo Yamaha, targato (I) __________, alla velocità di 106 Km/h (già dedotto il limite di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante utilizzo dell’apparecchio Gatso Radar DRCS, S.- Nr. 0630, numero METAS15333-0, data ultima verifica il 11.04.2016 e con validità fino al 11.04.2017, malgrado il vigente limite di 50 Km/h, superando in tal modo di 56 Km/h la velocità massima consentita;
reato previsto dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. C lcstr., in rel. Con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 lcstr., art. 4a cpv. 5 ONC e art. 22 cpv. 1 osstr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:30 alle ore 16:41.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
L’avv. DF 1 produce istanza di sospensione del procedimento ex art. 329 CPP (doc. dib. 1), motivandola sull’opportunità di attendere l’esito dei lavori parlamentari finalizzati alla mitigazione della disposizione legislativa attualmente in vigore ed inerente il fatto oggetto di reato.
Ci si riporta, per quanto concerne le altre motivazioni avanzate dalla difesa a sostegno della propria richiesta, al contenuto dell’istanza versata in atti.
Il PP PP 1 afferma che il magistrato non può che attenersi a quelle che sono le norme attualmente in vigore e che devono essere rispettate. Chiede pertanto che la richiesta della difesa venga respinta e che si prosegua con il dibattimento.
La Presidente, richiamato lo scritto del 15.01.2019 (doc. TPC 9), con il quale la Corte aveva già respinto la medesima richiesta avanzata della difesa ed oggi riproposta nei medesimi termini, respinge l’istanza avanzata dall’avv. DF 1 e dispone la prosecuzione del dibattimento.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
l’accusa non nasconde un certo disagio nell’affrontare situazioni di questo tipo, in quanto non sempre la lettera della legge mette a suo agio chi ne chiede l’applicazione. Nondimeno, rileva come occorra attenersi a quelle che sono le norme di legge attualmente in vigore, non potendo prescindere dalla loro applicazione se non in circostanze del tutto eccezionali, ciò che può essere rappresentato da una legge in divenire piuttosto vicino. Oggi, invece, l’iter parlamentare non è così definito, almeno nei tempi, e pertanto si ritiene corretto procedere con il dibattimento e l’applicazione della legge. L’imputato certamente non è un pirata della strada, ma è una persona che in determinate circostanze ha ecceduto nella velocità, rendendosi nondimeno responsabile del reato a lui contestato. Vi è stato un caso a livello federale, come vi è stato anche un caso a livello cantonale, dove la Corte, in circostanze del tutto particolari, si era discostata dalla lettera della legge, in quanto, quelle specifiche circostanze di quel specifico caso concreto, avevano inciso sulla capacità volitiva di quell’imputato. Non è il caso qui in esame, ove IM 1 ha superato alla velocità di oltre 100 km/h delle strisce pedonali e delle intersezioni stradali esistenti prima del radar e mancavano ancora oltre 100 metri all’inizio del tratto di strada a 60 km/h. Per l’accusa, anche da un punto di vista soggettivo, non vi sono gli estremi per sostenere l’esistenza di quelle circostanze particolari che possono far sì che l’elemento soggettivo sia messo in discussione. L’accusa chiede dunque la condanna dell’imputato al minimo della pena prevista, ovvero 12 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. Fa infine presente che il disagio dell’accusa nell’avanzare richieste di pena di questo tipo in simili situazioni, lo si evince anche dall’atto d’accusa, nel quale non è indicata alcuna spesa di istruzione, ciò che rappresenta di per sé già un’eccezione;
I fatti relativi alla fattispecie sono particolarmente semplici. Il signor IM 1 viaggiava a 106 km/h su un tratto di strada dove formalmente vige (ancora per un centinaio di metri) il limite di 50 km/h. Circa 137 metri dopo iniziava il tratto delimitato dal cartello “60”. Il radar era piazzato 88 m. dopo l’ultimo passaggio pedonale situato alla fine del paese. Via Sicura sta creando una serie di problemi pratici a seguito di un eccesso di rigidità formale che si è dimostrata lontana dalla realtà oggettiva e soggettiva di ogni caso. Sulla volontà di delinquere, innanzitutto si fa osservare che, superato il punto nevralgico del centro paese, con presenza di scuole e asilo (anche se chiuse per ferie), alla vista del limite di 60 il prevenuto ha accelerato (e si sa come vanno le moto odierne). È quindi stato ingannato dalla posizione del radar, subdolamente piazzato poco prima del cambio di limite e su un tratto che è assolutamente identico, sia quello ancora coperto dal limite di 50, che quello in cui vige il 60. Inoltre, il centro abitato era terminato e anche l’ultimo passaggio pedonale si situava a 88 metri prima della postazione radar. Da notare poi che le palazzine situiate sulla destra non hanno un accesso diretto sulla strada cantonale. Si tratta, a non averne dubbio di un “radar trappola”. Basta vedere le fotografie agli atti prodotte dalla difesa e segnatamente le n. 1 e 2. Il motociclista non aveva l’intenzione di divenire pirata. Ha solo anticipato l’accelerazione rispetto al formale cambio di cartello. Sarebbe stato comunque troppo veloce, ma lungi dall’essere tacciato di essere un “pirata”. Vedasi anche il verbale del 24 ottobre 2016, con cui conferma che, avendo superato il centro e le scuole ha accelerato (senza rendersi conto della velocità) e poi ha subito decelerato.
Sulle proteste che hanno accompagnato l’applicazione di Via Sicura: la prima “protesta” nasce dall'iniziativa presentata il 14.9.2014 dal consigliere nazionale Christoph Mörgeli. Con questo atto parlamentare chiedeva di modificare (a beneficio del conducente) le tolleranze degli apparecchi radar ritenute troppo ridotte. La palla è nel campo del Consiglio Federale, che ha la competenza per modificare le Ordinanze.
Dopo di ciò è nata la UAM (Unione Automobilisti e Motociclisti) che, oltre ad altro, mira a correggere il tiro di questa legge.
È quindi stata presentata dall’On. Fabio Regazzi l'iniziativa per ridurre le conseguenze e le pene previste da Via Sicura. Questa ha trovato il consenso al Consiglio Nazionale e al Consiglio degli Stati. A breve sarà licenziato il relativo messaggio che mitigherà gli effetti delle infrazioni definite “pirateria”, eliminando il limite di pena di un anno e riducendo da 24 a 6 mesi il minimo di revoca. Il Giudice riavrà finalmente il pieno potere d’apprezzamento.
Nel frattempo, è stata lanciata l’iniziativa costituzionale per limitare le conseguenze di Via Sicura, la cui raccolta di firme si è però arenata.
È poi seguito l’atto parlamentare è stato presentato dall’On. Jean-Paul Gschwind, che ha chiesto di sopprimere il capoverso 4 dell'art. 90 della Legge sulla circolazione stradale, al fine di evitare l'automatismo di una pena detentiva da 1 a 4 anni a chi circola entro determinati limiti. Lo scopo è quello di permettere al Giudice di avere potere di apprezzamento. Persino l’ex PP Perugini è molto critico con Via Sicura (vedesi intervista concessa all’ACS), con cui sostiene che una pena ha un limite accettabile, dopo il quale si perde l’effetto educativo.
Il Magistrato oggi presente è forzatamente legato alla massima dura lex, sed lex.
Anche il Tribunale federale (che di regola è molto severo in materia di circolazione) si è chinato sul problema. In una prima sentenza del 2014 la massima Corte elvetica aveva ritenuto che le sanzioni dovessero essere applicate in modo automatico senza lasciare alla Giustizia un margine di manovra. Questa giurisprudenza fu molto criticata e di conseguenza la massima Corte ha aperto uno spiraglio (DTF 6B_700/2015) nel senso che i Giudici che esaminano gli eccessi di velocità possono escludere l’applicazione automatica delle pene severe previste da Via Sicura nel caso in cui si è di fronte a un comportamento non intenzionale da parte del conducente o di avaria tecnica del veicolo.
Va comunque rilevato che già la Corte cantonale ginevrina non aveva inflitto il canonico anno di detenzione (minimo legale), ma una sanzione di 120 aliquote, criticando il limite di 40 in autostrada.
Nella fattispecie, pur ammettendo il sensibile superamento, che va punito, osserviamo che l’apparecchio radar era stato piazzato dopo le scuole e asilo, in periodo estivo (con scuole chiuse), in rettilineo con diritto di sorpasso e (dulcis in fundo) a poco più di 100 metri da cambio di limite.
Infine, a breve sarà approvata la mitigazione di questa legge assurda e che permetterà di irrogare pene su misura adeguate al singolo caso.
Oggi Via Sicura è troppo “automatista” e non lascia spazio al Giudice per valutare caso per caso. In tutti i processi di “pirateria” celebrati, l’analisi del caso ha potuto essere effettuata solo per aggravare. Da notare infatti, ad esempio, che a 100 km/h una automobile moderna (o una moto che è più leggera) si ferma a 100 km/h nel medesimo spazio (ca. 32 metri) di un veicolo pesante a 66 km/h. Però il primo è un pirata e un delinquente (con processo, condanna a 1 anno di detenzione, multa in base al reddito, possibile sequestro del veicolo, revoca della licenza per 2 anni e visite dal medico del traffico per capire se è idoneo o meno alla guida), mentre che il secondo viene punito con una semplice multa e nessuna revoca della licenza. Eppure, il pericolo (per lo spazio d’arresto) è il medesimo e l’impatto con un autocarro certamente più devastante che con un’auto.
In un solo caso in Ticino (per ora) si è potuto non applicare questa normativa, quando era stato riconosciuto il caso speciale di involontarietà (in re L.M. - conducente Porsche per la prima volta). Anche nel nostro caso il motociclista non voleva essere un pirata. Tant’è che ha accelerato (e poi subito mollato) dopo il centro paese. E la norma dice chiaramente “colui che intenzionalmente”. Pertanto mancando questa intenzione e non essendoci altri indizi in senso contrario, non cade sotta la mannaia dell’aggravante di pirateria. Il caso è molto simile a quello noto della di L.M. alla guida della Porsche. E la sorpresa sulla velocità l’aveva già espressa in tempi non sospetti, prima dell’arrivo del sottoscritto. Per questi motivi chiediamo che a IM 1 non venga applicata la disposizione che lo rende automaticamente “pirata” della strada con un minimo di 1 anno di detenzione, ma che gli venga irrogata una sanzione contenuta in aliquote sospesa con il beneficio della condizionale per un periodo di 2 anni;
il Procuratore pubblico in replica: afferma che la sentenza citata dalla difesa è un po’ diversa da come è stata spiegata. Il passaggio rilevante è quello ove si fa riferimento all’esistenza di quelle circostanze del tutto eccezionali che hanno inciso ed escluso il dolo in capo all’imputato. Ciò che non è nel caso qui a giudizio;
l’avv. DF 1, in duplica, afferma che se la macchina citata nella sentenza di cui si è discusso, ha un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3-4 secondi, oggi l’unità di misura non è nemmeno più il tempo necessario per raggiungere i 100 km/h, ma i 200 km/h, che veicoli come quello guidato dall’imputato possono raggiungere in un attimo. Ciò a dimostrazione della potenza dei veicoli e del fatto che non ci vuole assolutamente nulla per raggiungere una velocità simile a quella imputata anche senza un’intenzione.
Considerato, in fatto ed in diritto
Nel corso del verbale d’interrogatorio reso dinanzi al PP in data 24.10.2016, l’imputato ha fornito una breve descrizione della propria situazione personale:
“…OMISSIS…”.
(VI PG, 24.10.2016, p. 3, AI 10).
Nell’interrogatorio dibattimentale, sempre con riferimento alla propria situazione personale, l’imputato ha affermato:
" D: Conferma le dichiarazioni sulla sua vita fornite in sede d’inchiesta (VI 24.10.2016, pag. 3, AI 10)?
R: Ho cambiato posto di lavoro, da dicembre lavoro alla “__________” di __________. Il resto è tutto corretto. __________.
D: …OMISSIS…?
R: Sì.
D: …OMISSIS…?
R: No.
D: Quanto percepisce al mese, al netto, da quest’attività?
R: Percepisco fr. 4'200.- al netto.
D: Ha altre entrate?
R: No.
D: Che spese correnti mensili ha?
R: Non pago l’affitto, ma pago 1'500.- fr al mese di mutuo. Pago poi le bollette, faccio la spesa per un totale di circa 1'000.- fr tutto compreso.
D: Ha dei debiti?
R: A parte il mutuo non ho debiti.
D: Possiede ancora la moto Yamaha come da dichiarazione di stato civile?
R: Sì.”
(VI Corte delle assise correzionali, 07.02.2019, p. 2, allegato 1 al verbale del dibattimento).
2 Precedenti penali e amministrativi
Dagli estratti dei casellari giudiziari in atti, sia svizzero che italiano (doc. TPC 4 e 5), non si evincono precedenti condanne a carico dell’imputato.
Agli atti, su richiesta della Corte giudicante, è stata acquisita una decisione della Sezione della circolazione di data 11.03.2010 (doc. TPC 7), con la quale nei confronti dell’imputato è stato adottato un provvedimento di revoca della patente, per un periodo di un mese (04.07.2010 – 03.08.2010), a causa della violazione dei limiti di velocità. Nel caso di specie, IM 1, alla guida di un veicolo a motore in centro abitato, ha superato di 21 km/h, già dedotto il margine di tolleranza, il limite di velocità di 50 km/h.
Interrogato a dibattimento con riferimento a questa sanzione amministrativa, l’imputato ha precisato che l’infrazione per la quale è stato sanzionato risale al 2007:
" D: Ricorda di avere già subito, quale misura, la revoca della licenza di condurre?
R: Sì. L’infrazione risale al 2007 anche se ero stato sanzionato nel 2010”.
(VI Corte delle assise correzionali, 07.02.2019, p. 3, allegato 1 al verbale del dibattimento).
In data 11.08.2016, gli operanti di Polizia allestivano un controllo della velocità con posto di blocco ad __________, __________, servendosi a tal fine dell’apparecchio radar Gatso DRCS s/n 0630. Alle ore 07:56, veniva rilevata la velocità di guida dell’imputato, il quale, a bordo del proprio motoveicolo marca Yamaha MT-09 targato (I) __________, raggiungeva la velocità di 112 km/h, nonostante il limite vigente di 50 km/h. L’imputato, pertanto, veniva fermato e condotto presso gli uffici di Polizia per essere sottoposto ad interrogatorio. In tale circostanza gli veniva altresì sequestrata la licenza di condurre con conseguente divieto di circolazione.
3.1. L’imputato, sin dal primo interrogatorio reso in Polizia, ha riconosciuto di avere superato il limite di velocità fissato in 50 km/h, affermando, tuttavia, di non essersi reso conto di aver raggiunto la velocità di 106 km/h rilevata dal radar, credendo, semmai, di circolare a circa 70-75 km/h.
Sui fatti, l’imputato ha precisato che, quel mattino, essendo in ritardo, aveva deciso di utilizzare la moto per recarsi al lavoro, anziché prendere l’auto e poi il treno come era solito fare. Fatto sta che, uscito dal nucleo di __________, in località __________, l’accusato, avendo visto la strada diritta e non avendo notato delle abitazioni, se non a distanza, ha ammesso di avere accelerato. Subito dopo l’accelerata, IM 1 ha riferito di avere rallentato e poi di aver visto il blocco di Polizia. L’accusato ha quindi concluso di aver sì superato i limiti di velocità, ma di non essersi reso conto di avere messo in grave pericolo la sicurezza degli altri utenti.
Dinanzi al PP, l’imputato ha ammesso le proprie responsabilità:
" Non mi ero accorto di viaggiare a quella velocità. Ero in ritardo al lavoro. In effetti lavoro a __________ e al mattino inizio alle ore 07:30, anche se io praticamente arrivo sempre alle 06:45. Normalmente mi reco al lavoro con la vettura e poi con il treno. Quel giorno la sveglia non ha suonato ed io ho deciso, visto il ritardo, di andare al lavoro in moto.
Non ho avuto la sensazione di andare così veloce, ovvero a 112 km/h. Uscivo dal nucleo del paese dove avevo rispettato tutti i limiti di velocità. Giunto in località __________ ho accelerato visto che la strada era diritta, non ho visto né scuole né altri edifici se non alcuni a relativa distanza davanti a me. Preciso che dopo questa accelerata ho rallentato, tant’è che quando ho visto il poliziotto andavo veramente piano.
[…]
Sicuramente mi rendevo conto che viaggiavo ad una velocità superiore ai 50 km/h. Penso forse a 70-75 km/h. Mai avrei pensato di viaggiare a 106 km/h.
[…] D: Si rende conto che circolando ad una velocità di 112 km/h in abitato con il limite di 50 km/h, ha messo in grave pericolo la sicurezza degli altri utenti?
R: No”
(VI PG, 24.10.2016, p. 2, AI 10).
3.2. La difesa, annunciata dal PP l’imminente chiusura delle indagini, con scritto del 15.11.2016 (AI 15), chiedeva, quali complementi probatori, che fosse sentito in qualità di testimone il Sgtm __________, responsabile della postazione radar quel giorno, al fine di appurare per quale ragione “il radar è stato piazzato in fine della tratta 50 km/h e non in posizione più pericolosa”. Con il medesimo scritto, la difesa chiedeva altresì l’acquisizione della documentazione atta a comprovare che il radar in questione fosse stato fissato con il rispetto di tutti i crismi.
In data 15.12.2016, la Polizia comunale depositava agli atti del procedimento un Rapporto complementare, dal quale risulta come, con riferimento al punto di posizionamento del radar, “L’apparecchiatura radar era posizionata in un luogo ove è presente il segnale 2.30.1 “Velocità massima 50 km/h. Limite generale”, circa 137 metri prima del segnale 2.30 “Velocità massima 60 km/h” (abitato).
Si fa notare che circa 88 metri prima dell’apparecchiatura radar è presente un “Passaggio pedonale” 6.17 con segnale Ubicazione di un passaggio pedonale” 4.11” (AI 17).
Il PP, con scritto del 19.12.2016 (AI 18), comunicava dunque all’avv. DF 1 che l’istanza probatoria prodotta era accolta solo parzialmente, nel senso di avere ottenuto e depositato in atti l’indicazione dettagliata, sopra riportata, dell’ubicazione del radar, con le relative giustificazioni di detto posizionamento.
3.3. In data 02.01.2017, il PP rinviava a giudizio l’imputato, contestando con l’atto d’accusa in rassegna il reato di infrazione grave qualificata alle norme della circolazione stradale.
4.1. Con scritto del 14.01.2019 (doc. TPC 8), l’avv. DF 1, ricevuta la citazione al dibattimento, ha avanzato richiesta di sospensione del procedimento per un periodo di 6 mesi, sul presupposto che “le Camere dovranno chinarsi quest’anno sulla mitigazione di Via Sicura in merito alle regole di pirateria. Pertanto il minimo di legge di un anno di detenzione verrà abolito e quindi il Giudice avrà finalmente una ritrovata capacità di valutazione”.
In risposta all’istanza della difesa, in data 15.01.2019 (doc. TPC 9) la Presidente respingeva la richiesta di sospensione, rilevando come la norma contestata all’imputato nell’atto d’accusa sia quella attualmente in vigore, non essendo nemmeno allo stato possibile prevedere quando avrà fine l’iter parlamentare e/o quale sarà il suo esito. Nel medesimo scritto si rilevava poi come un’eventuale sospensione di tale procedimento potrebbe porsi in contrasto con il principio della parità di trattamento, rispetto a tutti gli altri procedimenti in cui era stata contestata la medesima norma e che erano giunti normalmente e di recente a giudizio.
4.2. In apertura del dibattimento, l’avv. DF 1, come già rilevato, ha riproposto un’istanza di sospensione (doc. dib. 1), che la Corte, richiamato lo scritto del 15.01.2019 (doc. TPC 9), ha respinto per le medesime ragioni.
Nell’interrogatorio reso a dibattimento, l’imputato ha nuovamente ammesso le proprie responsabilità, precisando altresì di avere visto il cartello che delimitava il tratto di strada successivo ove vige in limite di velocità di 60 km/h, ma di avere comunque accelerato, anche se per un breve lasso di tempo, già prima, pur senza averne alcuna necessità, mentre ancora si trovava in centro abitato con un limite di velocità di 50 km/h.
E meglio:
" D: Riconosce il reato di infrazione grave qualificata alle norme della circolazione stradale imputato nell’atto d’accusa?
R: Sì. Certamente non credevo di essere arrivato a questa velocità.
D: Conferma, come ha dichiarato in inchiesta, che era consapevole del limite che vigeva su quel tratto stradale?
R: Sì, lo sapevo.
D: Conferma altresì che stava circolando superando il limite consentito?
R: Sì.
D: Di quanto lo aveva superato secondo lei?
R: Dopo le strisce pedonali c’era la strada dritta e ho accelerato un po’ in quanto era libera. E’ li che ho sbagliato.
D: Aveva controllato il contachilometri, dato che, come ha riferito in inchiesta, prima d’incappare nel radar, aveva fatto un’accelerazione in località __________ visto che la strada era diritta (VI 24.11.2016, p. 2)?
R: Sinceramente non lo avevo guardato. Ho accelerato ma già al posto di blocco avevo rallentato. So che è importante guardare il contachilometri per la sicurezza mia e delle altre persone.
D: Sapeva che stava circolando in una zona abitata?
R: Subito dopo il radar ho visto il cartello a 60 km/h e comunque si trattava di una strada diritta senza palazzi.
La Presidente contesta all’imputato che ha appena affermato di avere attraversato delle strisce pedonali.
D: Come rilevato nel Rapporto di complemento della Polizia (AI 17), 88 metri prima del punto in cui è stato posizionato il radar, vi era un attraversamento pedonale. Non si era accorto?
R: Sì, mi ero accorto delle strisce pedonali.
D: Pensava di circolare, come ha riferito in inchiesta, a circa 70 km/h?
R: Più o meno si, certamente non più di 106 km/h.
D: Dall’immagine allegata sempre al Rapporto di complemento, si può ben notare come il radar è stato posto in prossimità di due intersezioni stradali, le aveva viste?
R: Si, ma erano molto più avanti. In quel tratto non ce n’erano.
La Presidente sottopone all’imputato la documentazione fotografica in atti (AI 17).
D: Contesta le risultanze del rilevamento tecnico della velocità?
R: No, le accetto”.
(VI Corte delle assise correzionali, 07.02.2019, p. 3, allegato 1 al verbale del dibattimento).
a. L’art. 90 cpv. 3 LCStr prevede che: ”è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore”.
Tale norma viene quindi a descrivere una forma qualificata dell’infrazione grave delle regole della circolazione di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr (DTF 1B 98/2013; DTF 1B 275/2013; vedasi anche Alain Macaluso, Des contraventions à la violation grave des règles de la circolation routière, Franz Werro / Thomas Probst, Journées du droit de la circulation routière, 2012; Cédric Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013, pag. 189 e segg. ; Julien Délèze/Hervé Dutoit, Le délit de chauffard au sens de l’art. 90 al. 3 LCR : éléments constitutifs et proposition d’interprétation, PJA 2013, pag. 1202).
Gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 90 cpv. 3 LCStr sono, come nel caso dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, l’infrazione intenzionale e oggettivamente grave di una norma fondamentale della circolazione e, cumulativamente, la creazione di un forte rischio d’incidente con feriti gravi o morti (Cédric Mizel, op. cit, PJA 2013, p. 189).
Nella sua decennale giurisprudenza il Tribunale Federale ha più volte ribadito che, tenuto conto delle circostanze concrete del caso, tutte le norme della circolazione possono risultare “fondamentali”. Analogamente, l’infrazione di ognuna di tali norme può, potenzialmente, risultare “grave” (DTF 119 IV 243). Per quanto attiene al forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti, risulta sufficiente una messa in pericolo astratta accresciuta (RDAF 1974 303; Cédric Mizel, op.cit.).
Dal profilo soggettivo, l’art. 90 cpv. 3 LCStr richiede l’infrazione intenzionale delle norme della circolazione, il dolo eventuale risultando tuttavia sufficiente (DTF 6B 284/2011).
In ambito di inosservanza di un limite di velocità, l’art. 90 cpv. 4 LCStr stabilisce che il capoverso 3 “è in ogni caso applicabile se la velocità massima consentita è superata:
a. di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h;
b. di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h;
c. di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h;
d. di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h”.
L'utilizzazione da parte del legislatore dei termini "in tutti i casi" ("in jedem Fall", "toujours") indica la volontà di creare un automatismo di applicazione del capoverso 3 dell'art. 90 LCStr allorquando i limiti di velocità di cui al capoverso 4 della medesima disposizione sono raggiunti e superati.
Secondo la dottrina maggioritaria, attraverso tale formulazione, il legislatore ha previsto una presunzione legale irrefutabile ai sensi della quale l’art. 90 cpv. 3 LCStr è sempre applicabile quando le sopracitate soglie sono raggiunte e superate (Cédric Mizel, op. cit.). Peraltro, seppur tentando di proporre una differente interpretazione alle norme entrate in vigore il 1° gennaio 2013, anche Délèze e Dutoit riconoscono che “riprendendo, di fatto, lo schematismo imposto dal Tribunale Federale nel quadro dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, vi è da ritenere che il legislatore ha voluto creare una presunzione legale irrefutabile, basata sul solo elemento oggettivo della velocità. Risulta dunque sufficiente che l’automobilista superi i limite posti dall’art. 90 cpv. 4 LCStr per renderlo perseguibile sulla base dell’art. 90 cpv. 3 LCStr”. (Julien Délèze / Hervé Dutoit, op. cit., PJA 2013, p. 1202).
Analogamente, Weissenberger indica che l’applicazione dell’art. 90 cpv. 3 LCStr interviene non appena le soglie limite di cui al capoverso 4 sono raggiunte e superate e ciò indipendentemente dalle particolarità del caso. Queste andranno poi considerate nell’ambito della commisurazione della pena: “Sobald die in der Raser-Strafnorm festgelegte Geschwindigkeitsüberschreitungen erreicht oder überschritten sind, ist die Qualifikation zwingend erfüllt. Das gilt somit unabhängig davon, ob besonders günstige Strassenverkehrsverhältnisse oder entlastende individuelle Umstände beim Lenker vorliegen. Die Umstände des Einzelfalls sind aber bei der Strafzumessung zu berücksichtigen” (Philippe Weissenberger, Reformpaket „Via Sicura“: Wichtigste Neuerungen und Adwendungsprobleme, Jahrbuch zum Strassen-verkehrsrecht 2012).
Così come ha avuto modo di decidere il Tribunale Cantonale di San Gallo “Die Qualifikation ist unabhängig davon, ob besonders günstige Strassen- oder Verkehrsverhältnisse vorlagen, erfüllt. Das Lenken eines Motorfahrzeugs mit solchen Geschwindig-keiten birgt ex lege das Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern (Maurer in: Kommentar StGB, Donatsch/ Flachsmann/ Hug/ Maurer/Riesen-Kupper/Weder, 2013, Art. 90 SVG N 29 und N 33)” (AK 2013.89, 29.05.2013).
Il Messaggio del Consiglio Federale, elaborato nell’ambito dell’analisi dell’iniziativa “Protection contre les chauffards”, i cui princìpi sono confluiti nel testo legale entrato in vigore, è del resto esplicito su questo punto: “les excès de vitesse particulièrement importants doivent être systématiquement considérés comme une infraction pénale qualifiée afin que la définition d’un chauffard et la peine à prononcer en conséquence ne soient pas laissées à la seule appréciation des juges” (FF 2012 5066)".
Del resto, nell’ambito del superamento dei limiti di velocità, con giurisprudenza costante, il Tribunale Federale ha stabilito - in particolare con l’obiettivo di assicurare la parità di trattamento - che, indipendentemente dalle buone condizioni di circolazione o dell’eccellente reputazione di conducente dell’automobilista trasgressore, vi è un caso grave di violazione delle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr quando il superamento del limite di velocità raggiunge all’interno dell’abitato i 20 km/h e, fuori da località abitate e sulle autostrade, rispettivamente i 30 km/h e i 35 km/h (CCRP 17.2009.4; CARP 17.2011.81 e relativi riferimenti).
Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, mentre in ossequio dell’art. 32 cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Giusta i cpv. 2 e 3 dell’art. 32 LCStr, il Consiglio Federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade, ritenuto che la velocità massima stabilita può essere ridotta o aumentata, per determinanti tratti di strada, dall’autorità competente, di principio, salvo eccezioni, soltanto in virtù di una perizia.
Conformemente all’art. 4a ONC, sulle autostrade la velocità massima dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, i 120 km/h. Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità. Giusta l’art. 108 OSStr, per evitare o attenuare pericoli particolari della circolazione stradale, per ridurre un carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico, l’autorità o l’Ufficio federale può ordinare deroghe alle limitazioni generali della velocità su determinati tratti di strada. La riduzione della velocità sulle autostrade può arrivare fino a 60 km/h (art. 108 cpv. 5 lett. a OSStr).
6.1. In merito ai fatti oggetto di giudizio, questa Corte, innanzitutto, ha ritenuto che i rilievi tecnici - non contestati dalla difesa in sede dibattimentale - esperiti per determinare la velocità di andatura della moto guidata dall’imputato, hanno inequivocabilmente accertato che IM 1 ha condotto il proprio motoveicolo ad una velocità di 106 km/h, superando dunque di 56 km/h il limite consentito di 50 km/h.
Dal punto di vista oggettivo, pertanto, il reato è perfettamente adempiuto.
6.2. La questione, eccepita dalla difesa, attiene alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
A mente della difesa, nel caso di specie, l’intenzione dell’accusato è da escludersi essenzialmente per tre ragioni:
innanzitutto per la circostanza che l’imputato ha sin da subito fatto presente di non essersi reso conto della velocità raggiunta, credendo, semmai, di circolare ad una velocità di circa 70-75 km/h;
in secondo luogo, e a sostegno di quanto dichiarato dall’imputato, la difesa ha anche fatto presente che la moto in quel momento da guidata da IM 1, era in grado di raggiungere i 112 km/h in un lasso di tempo brevissimo, trattandosi di un veicolo che permette alte prestazioni a livello di velocità, ragion per cui ben si spiega come mai l’imputato non si sia avveduto della velocità raggiunta;
IM 1, da ultimo, come ulteriore giustificazione al suo agire, ha affermato di avere accelerato proprio in prossimità del radar e solo per quel breve tratto di strada, per puoi nuovamente decelerale, tanto che, nel momento in cui è stato fermato dalla Polizia, la velocità della moto era certamente ridotta. L’imputato ha altresì affermato che la strada in quel momento percorsa non presentava intersezioni particolari e che la velocità raggiunta non ha arrecato pericolo alcuno ad altri utenti della strada.
Oltre a ciò, in abbondanza, la difesa ha rilevato che il radar in questione era stato posto a soli 137 metri dal successivo tratto di strada che prevedeva, invece, un limite di velocità di 60 km/h, ciò che indurrebbe a ritenere che sia un “radar trappola”, non avente alcuna funzione preventiva.
6.3. Ebbene, per la Corte a nulla giova addurre che l’accusato credeva di circolare a 70 km/h, dal momento che egli era cognito del limite di velocità di 50 km/h sul quel tratto di strada ed ha, dunque, consapevolmente deciso di superare i limiti di velocità. Il fatto che l’imputato non si sia avveduto della velocità di conduzione, costituisce una crassa negligenza a lui soltanto imputabile, considerato che gli correva l’obbligo di monitorare il contachilometri per controllare la velocità a cui andava, proprio perché, oltretutto, aveva deciso di accelerare, senza una particolare ragione, e si trovava in un centro abitato.
Sul punto si è già pronunciato il Tribunale Federale, per il quale vi è l’obbligo per ogni conducente di costantemente padroneggiare il veicolo e, quindi, di essere costantemente cosciente della velocità a cui procede, in modo da poterla adattare alle diverse circostanze (DTF 118 Ib 524).
All’imputato non poteva sfuggire la conformazione della zona, ed il fatto di circolare in un centro abitato, (come ben si evince dalla documentazione fotografica agli atti), doveva indurlo a rispettare il limite di velocità di 50 km/h. A tal proposito si rileva che anche in prossimità del punto in cui era piazzato il radar, vi erano due abitazioni situate a destra della strada cantonale, che possono implicare, a ogni ora del giorno e della notte, la presenza di pedoni, tanto che la strada in quel punto era delimitata anche dai marciapiedi, e poco importa che queste case non si trovino direttamente al bordo della strada cantonale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa (cfr. DTF6 b-592/2018).
Nemmeno convince il ragionamento della difesa che paragona il caso in esame con quello già giudicato dalla seconda istanza nella sentenza di data 21 dicembre 2016 (17.2015.211). Infatti, nel citato caso, il conducente era stato colto di sorpresa dall’effetto di accelerazione immediata di un veicolo Porsche, che guidava per la prima volta, mentre nel caso qui in esame è pacifico che l’imputato ben conoscesse la propria moto, visto che la guidava già da maggio 2016, come egli stesso ha precisato a verbale (VI PG 24.10.2016, p. 2, AI 10).
Egli non poteva che essere ben consapevole delle prestazioni della sua moto e, a maggior ragione, avrebbe dovuto prestare la dovuta attenzione e diligenza al fine di rispettare le regole fondamentali della circolazione stradale.
Il fatto, poi, che l’imputato abbia raggiunto la velocità rilevata solo per un breve lasso di tempo, come sostenuto dalla difesa, è del tutto irrilevante, già solo perché IM 1, come da lui stesso affermato, aveva anche visto il cartello con i 60 km/h che precedeva il tratto di strada successivo, per cui mal si comprende per quale ragione egli, già in quel tratto su cui sapeva che vigeva il limite di 50 km/h, abbia accelerato in quel modo. La sola spiegazione logica è che l’imputato avesse fretta di raggiungere il posto di lavoro, incurante di quelli che fossero i limiti di velocità. Sul punto, si rileva altresì che, comunque, una velocità di 106 km/h, anche sui 60 km/h, lo avrebbe ancora reso responsabile di infrazione aggravata alla legge sulla circolazione stradale.
Per concludere, sulle doglienze eccepite dalla difesa, si aggiunga che se circa 130 metri dopo il punto in cui è stato piazzato il radar, aveva inizio un tratto di strada con limite di velocità a 60 km/h, proprio 88 metri prima del radar si trovava anche un passaggio pedonale, ciò che induce a dubitare che si possa effettivamente parlare, come addotto dalla difesa, di un “radar trappola”.
6.4. Nel caso concreto, pertanto, non sussistono quelle circostanze eccezionali tali da permettere di ritenere che l’infrazione non sia stata intenzionale.
a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
7.1. Venendo alla commisurazione della pena, l’imputato, percorrendo a 106 km/h un tratto di strada il cui limite di velocità è di 50 km/h, si è reso responsabile della fattispecie aggravata e qualificata dell’infrazione alle norme della circolazione stradale, configurandosi in concreto un caso di pirateria stradale.
Non vi era nessun motivo per circolare a quella velocità, men che meno può essere considerato tale il ritardo al lavoro. È infatti evidente che l’accusato abbia deciso di utilizzare la moto per compiere il tragitto dalla propria abitazione sino al posto di lavoro, diversamente da quello che era solito fare, nell’ottica di un tentativo di arrivare il più celermente possibile, a discapito, evidentemente, dei limiti di velocità esistenti su quel tratto di strada.
Si ricorda che una velocità così largamente eccessiva implica quella presunzione per cui generalmente vi è l’impossibilità di evitare un incidente grave in caso di un ostacolo.
La Corte, in suo favore, ha comunque tenuto conto del fatto che non sono più giunte segnalazioni di violazioni commesse nell’ambito della circolazione stradale, tenendo altresì conto del fatto che il precedente specifico per eccesso di velocità, è datato comunque di 9 anni ed è di poco rilevo.
7.2. Nella commisurazione della pena, la Corte è vincolata, de lege lata, al minimo di pena edittale previsto dall’art. 90 cpv. 3 LCStr, e, come già rilevato, non può certo statuire de lege ferenda.
Tutto ciò considerato, IM 1 è stato condannato ad una pena detentiva di 12 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP;
90 LCStr; 27, 32 ONC;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.1. infrazione grave qualificata alle norme della circolazione stradale
per avere,
in data 11.8.2016, ad __________, su Strada __________, altezza via __________, in direzione di __________, in zona abitata,
circolato alla guida del motoveicolo Yamaha, targato (I) __________, alla velocità di 106 Km/h (già dedotto il limite di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante utilizzo dell’apparecchio Gatso Radar DRCS, S.- Nr. 0630, numero METAS15333-0, data ultima verifica il 11.04.2016 e con validità fino al 11.04.2017, malgrado il vigente limite di 50 Km/h, superando in tal modo di 56 Km/h la velocità massima consentita;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente Il vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 71.75
fr. 771.75
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