Incarto n. 72.2017.126

Lugano, 13 novembre 2017/lc

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

___________, assessore giurato ___________, assessore giurato ___________, assessore giurato ___________, assessore giurato

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 23 marzo 2017 all’8 giugno 2017 (78 giorni),

in espiazione anticipata della pena dal 9 giugno 2017;

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 109/2017 dell’11 luglio 2017, emanato dal

Procuratore generale PP_1, di

  1. Infrazione alla LF sugli stupefacenti aggravata in quanto suscettibile di mettere in pericolo la salute di molte persone

Per avere, in diverse località svizzere ed estere, in ispecie a __________ e __________, tra il mese di febbraio e il mese di marzo 2017, senza essere autorizzato, detenuto, importato e trasportato attraverso la Svizzera quantitativi rilevanti di cocaina destinati alla rivendita in Italia e più precisamente:

a) in tre distinte occasioni trasportato un quantitativo imprecisato di cocaina occultato in un ricettacolo del baule dell’autovettura Volskwagen Passat targata (D) __________ (il 23.02.2017 e il 04.03.2017) rispettivamente nel ricettacolo posto dietro lo schienale dei sedili posteriori dell’autovettura Citroën C5 (D) __________ (17.03.2017);

b) in data 23.03.2017 trasportato un quantitativo di 14’008.58 grammi netti di cocaina (con un grado di purezza variabile da un minimo di 67.8% ad un massimo di 86.7%) occultato nel ricettacolo posto dietro lo schienale dei sedili posteriori della vettura Citroën C5 in suo possesso e sequestrati dalle Guardie di confine al momento del fermo.

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dagli art. 19 cpv. 2 LS;

Presenti: - il Procuratore generale PP_1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

  • l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 14:45.

Sentiti: - il Procuratore generale, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Il traffico di stupefacenti del caso di specie presenta tutti gli elementi caratteristici dei traffici organizzati su scala internazionale. Il quantitativo di cocaina e la frequenza dei viaggi sono notevoli, come pure il numero di paesi toccati. Il grado di purezza dello stupefacente è risultato molto alto, si tratta di cocaina quasi pura, e pure il sistema di trasporto è da considerarsi particolarmente sofisticato. L’imputato, messo dinanzi a fatti inequivocabili, ha dovuto riconoscerli, senza fare alcuno sforzo collaborativo in più. Sia per paura o per interesse, perché l’omertà è l’humus culturale che caratterizza questo tipo di organizzazioni. Ripercorre il tragitto da lui compiuto nei viaggi imputatigli. Per quanto concerne la commisurazione della pena, elenca alcuni precedenti simili di altri cantoni. Pur tenendo conto dello stato di salute di IM 1, il Procuratore generale chiede venga inflitta una pena detentiva tra i 7 e i 10 anni, non fosse per una questione di parità di trattamento rispetto ad altri casi trattati in Svizzera;

  • l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

premette che i fatti di cui all’AA sono solo parzialmente contestati. Ripercorre i fatti, sin dal primo verbale l’imputato ha spiegato parzialmente la dinamica che l’ha portato a delinquere. Ripercorre il suo passato lavorativo e la situazione finanziaria difficile che ha vissuto. Oggi si dice consumatore occasionale di cocaina. Dal 2005 la sua malattia ha creato dei disagi, ci sono state delle ospedalizzazioni e deve sottoporsi a controlli regolari. Dal __________ non riesce a trovare un impiego e dipende dalla pensione della madre. Ha accettato di fare questi viaggi per una remunerazione che, a quel momento, sembrava la soluzione ai suoi problemi. Conscio della gravità di quanto commesso, IM 1, senza voler mettere in pericolo chi gli è caro, ha collaborato. Egli ha ammesso un secondo viaggio e l’ha fatto subito. Non disconosce di aver trasportato la cocaina, ma contrariamente a quanto indicato dal PG i viaggi sono due, e non quattro. Il primo viaggio del 23 febbraio 2017 è stato un viaggio di avvicinamento e perlustrazione, senza trasporto di cocaina. Quello del 17 marzo 2017 invece è da considerarsi del tutto estraneo al traffico: egli si recò in Olanda per motivi personali, ne chiede quindi il proscioglimento. Il viaggio del 4 marzo 2017 è invece ammesso, con la precisazione che IM 1 non sapeva il quantitativo di droga trasportato. Per il viaggio del 23 marzo 2017 c’è poco da dire, è stato fermato con 14 kg di cocaina puri tra il 67.8 ed il 86.7%, con conseguente gravissimo rischio di metterla sul mercato a danno della salute di moltissime persone. Senza voler banalizzare l’accaduto, preme evidenziare come l’imputato era un mero trasportatore e non aveva conoscenza delle dinamiche dell’organizzazione. Fortunatamente, grazie all’intervento delle Guardie di confine, questa droga non è mai giunta sul mercato. Egli non era al corrente nemmeno dei meccanismi all’interno dell’auto per poterla aprire. Cita i principi della presunzione di innocenza e dell’in dubio pro reo. È chiaro che in questo processo è preponderante la commisurazione della pena per cui la gravità della colpa è essenziale. La colpa oggettivamente è grave, trattandosi di 14 kg di cocaina. Ribadisce però lo stato di indigenza e di disperazione di IM 1 al momento dei fatti. Quali fattori mitiganti la pena, cita la collaborazione, seppur difficoltosa, e la lunga detenzione che dovrà subire. È pentito, si è comportato bene durante l’inchiesta ed in carcere. Il suo ruolo era di un semplice corriere senza autonomia decisionale, tanto che non conosceva neanche il dispositivo di apertura del vano, né il quantitativo di cocaina che trasportava. Di soldi non ne ha mai ricevuti e la cocaina non è mai arrivata sul mercato. Infine, è incensurato. Cita a sua volta alcuni precedenti cantonali, inc.72.2011.23 e 72.2005.60. Conclude chiedendo il proscioglimento per i due viaggi contestati, e, visto tutto quanto detto, chiede una massiccia riduzione della pena detentiva richiesta dal PG, che non dovrà superare i 5 anni.

Considerato, in fatto ed in diritto

  1. Curriculum vitae

Dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo, IM 1 ha subito iniziato a lavorare sul cantiere come muratore per la ditta __________. Dopo diversi anni, nel 2000, insieme al __________, ha costituito una nuova società, __________. __________, l’imputato ed il __________, si sono ritrovati con il compito di proseguire l’attività, che nel __________ è fallita. Dal fallimento ad oggi ha sempre avuto difficoltà nel trovare lavoro, rimanendo disoccupato e restando in una precaria situazione finanziaria. Egli ha tuttavia potuto racimolare risorse sufficienti per vivere, senza palesare particolari ristrettezze, se solo si pensi che poteva regolarmente noleggiare auto per spostarsi per diversi chilometri e frequentava regolarmente alberghi a ore dove si incontrava con partner occasionali.

Nel __________ si è sposato con __________ dal cui matrimonio è nato __________ che oggi ha __________ anni. Con __________ si è poi separato nel __________ e divorziato nel __________.

In passato ha avuto problemi legati al consumo di cocaina. Ha iniziato a consumarla verso inizio del 2000. Nel __________ ha deciso di sottoporsi per un mese, a una cura disintossicante presso la __________, e poi presso __________, per un anno, fino a disintossicarsi. Ha avuto successivamente una ricaduta, tanto che nel __________ ha deciso nuovamente di farsi ricoverare presso __________. Passato un anno, ha lasciato la fondazione, continuando a consumare cocaina sporadicamente. Infatti, dall’esame tossicologico è risultato positivo al metabolita della cocaina e ha dichiarato che il suo ultimo consumo risaliva a pochi giorni prima del fermo, in Italia.

Quanto al suo stato di salute, egli è affetto da __________.

Non ha precedenti penali.

  1. Circostanze dell’arresto

IM 1 è stato fermato da una pattuglia delle Guardie di Confine mentre si accingeva a lasciare il territorio svizzero attraverso il valico doganale di __________ – __________. Lo stesso si trovava solo e alla guida dell’automobile Citroen C5, targata (D) __________, intestata alla __________, __________, __________. Grazie ad una prima e sommaria ispezione, le guardie notarono un’incongruenza nella profondità effettiva del baule, come pure il fatto che gli schienali posteriori erano bloccati e senza possibilità di ribaltamento. L’automobile è stata quindi sottoposta a perquisizione, e sono stati trovati 14 pani di cocaina nascosti in un vano creato tra lo schienale dei sedili posteriori e il vano del bagagliaio. Il ricettacolo era accessibile grazie a un meccanismo elettrico. Dopo aver azionato il contatto e messo in funzione lo sbrinatore del lunotto posteriore, pigiando un pulsante ubicato sotto la consolle lato conducente, gli schienali dei sedili posteriori venivano sbloccati e quindi, una volta abbassati, era possibile raggiungere il nascondiglio.

  1. Fatti

IM 1 è accusato di quattro trasporti: tre viaggi per un quantitativo indeterminato di cocaina, e un ultimo viaggio (dove è stato fermato) con 14 kg di cocaina. Egli ammette quest’ultimo, più un altro con un quantitativo imprecisato di cocaina. Gli altri due, li ha negati.

Il PG al pt. a) dell’AA ha incluso tutti e tre gli episodi senza quantificazione dello stupefacente. Quello ammesso, cronologicamente, si trova nel mezzo (04.03.2017). Al pt. b) ha poi descritto l’episodio del fermo con i 14 kg.

3.1. L’imputato ha dichiarato che nel dicembre 2016 è stato avvicinato da un conoscente italiano, il quale, conscio della sua difficile situazione finanziaria, gli disse di conoscere delle persone che stavano cercando qualcuno disposto a trasportare cocaina nascosta all’interno di un’automobile. Questo conoscente gli avrebbe consegnato un biglietto del bus per la tratta __________ – __________. Il compito di IM 1 era di prendere contatto con due sudamericani facenti parte dell’organizzazione criminale. Come indicazione doveva raggiungere un bar a __________ (nome rimasto sconosciuto) e per facilitare il suo riconoscimento doveva indossare una maglia chiara e pantaloni scuri. In quell’occasione è stato raggiunto da due uomini di origine sudamericana, uno di essi, parlando bene l’italiano, gli avrebbe spiegato la modalità dei trasporti, ovvero che avrebbero nascosto della cocaina nella vettura e lui avrebbe dovuto guidarla fino in Italia.

Per vari mesi non avrebbe più avuto contatti fino a inizio del mese di febbraio 2017. Il mandante italiano lo avrebbe indi contattato riferendogli che doveva ripartire per __________. Preso l’aereo raggiunse __________ e prese contatto con i due sudamericani. Gli stessi lo avrebbero informato che era stato organizzato un viaggio/trasporto di cocaina previsto a inizio marzo. La vettura che doveva condurre gli sarebbe stata consegnata direttamente in Italia e le istruzioni gli sarebbero state indicate dalla persona di riferimento che si trovava in Italia.

Quale compenso IM 1 ha dichiarato che gli erano stati promessi EUR 20'000.- al mese, se si fosse reso disponibile ad ogni chiamata di uno dei sudamericani, soldi che non avrebbe mai ricevuto in quanto, per finire, non era riuscito a portare a termine i viaggi. In occasione dei due viaggi da lui ammessi, ha dichiarato di aver ricevuto qualche centinaio di Euro per coprire le spese di benzina e di viaggio.

Per quel che è dei personaggi coinvolti l’imputato ha mantenuto un atteggiamento di omertà e poco collaborativo, non facendo nessun nome né specificando luoghi precisi, affermando di avere paura di ritorsioni nei suoi confronti o della sua famiglia:

" (…) sono consapevole di avere sbagliato e intendo assumermi tutte le mie responsabilità. Ho accettato di effettuare questi trasporti di droga perché mi trovavo in condizioni economiche gravissime. Sono senza lavoro da diversi anni, devo far fronte a spese mensili di oltre un migliaio di euro senza disporre di entrate salvo l’aiuto di mie madre a beneficio di una piccola pensione. (…) ho quindi accettato di effettuare questi trasporti che mi sono stati proposti da persone delle quali io purtroppo non posso fare i nomi. Essi non solo conoscono me personalmente ma anche i membri della mia famiglia (…)”.

3.2. Di seguito i singoli episodi

3.2.1. Episodio 23.02.2017 (contestato): è stato accertato che IM 1 circolava a bordo della vettura VW Passat __________ ed è stato ripreso da un radar a __________ direzione Sciaffusa (foto con lui alla guida) alle ore 19:24. Alle ore 22:13 dello stesso giorno è poi stato registrato mentre transitava verso l’Italia dal valico di __________. Dal rapporto d’inchiesta emerge che:

" La vettura con alla guida IM 1 è stata ripresa da un radar sul __________, e circolava in direzione Sciaffusa. Dalla foto si vede chiaramente alla guida l’imputato che prosegue il suo viaggio in direzione del Ticino (…) varcando poi, alle ore 22:13 il valico di __________. A verbale ha dichiarato che si trattava di un viaggio di prova, in quanto doveva verificare il tracciato che avrebbe dovuto percorrere in occasione del primo trasporto di cocaina. Quindi “l’italiano” prendeva contatto con lui e gli riferiva che il 22 febbraio 2017 doveva ritirare la VW Passat a __________ stazione e partire per __________. Sempre dalle sue dichiarazioni raggiungeva il solito albergo, pernottava ed il mattino seguente rientrava in Italia (…). Facciamo notare che per il viaggio di andata non vi sono riscontri di entrate/uscite dai vari valichi nazionali.”

L’imputato ha dichiarato a verbale finale dinanzi al PG che si trattava di un viaggio di prova:

" …il primo era un viaggio di prova per prendere dimestichezza con il tragitto che io non conoscevo”

(AI 27).

In aula ha precisato:

" Questo viaggio l’ho effettuato per andare a prendere accordi precisi per poi cominciare l’attività. Confermo che conducevo la medesima vettura che poi ho utilizzato per il viaggio del 2 marzo. La vettura me l’hanno data loro, in Italia. In questa occasione ho incontrato i brasiliani, ma non mi hanno riempito la macchina di cocaina. Sapevo che l’auto non era piena perché me l’hanno detto loro, in quell’occasione abbiamo solo parlato e poi me ne sono andato.”

(verb. int. Imputato, p. 2)

3.2.2. Episodio 04.03.2017 (ammesso): dal rapporto d’inchiesta di Polizia:

" L’italiano contattava di persona IM 1 e gli consegnava le chiavi d’avviamento della VW Passat di colore nero targata __________, riferendogli che l’avrebbe trovata posteggiata alla stazione ferroviaria di __________.

A bordo del veicolo era presente un navigatore Tom Tom nel quale gli organizzatori gli avevano impostato la destinazione finale. Raggiunto __________ si è incontrato con i due brasiliani che ritiravano la vettura e accompagnavano l’imputato in albergo. Trascorsi due giorni gli stessi riprendevano contatto con IM 1, gli consegnavano la vettura e gli riferivano che l’avrebbe dovuta riportare in Italia, precisamente a __________ presso __________. IM 1 ha dichiarato che la consegna del veicolo è avvenuta presso l’hotel dove alloggiava. Ciò è scaturito dalle sue dichiarazioni e non ha mai fornito dettagli alfine di poter risalire all’albergo. Oggettivamente sappiamo che ha oltrepassato il valico di __________ il 02.03.2017 alle ore 09:59. A supporto di ciò vi sono le estrapolazioni dei passaggi in dogana ed una multa presa sul territorio ticinese in quanto la vettura era sprovvista della vignetta autostradale. Inoltre il 02.03.2017 alle ore 13:48, oltrepassava il valico di __________ entrando così sul territorio Germanico.

L’imputato ci ha pure dichiarato che per il rientro i mandanti gli inserivano nel navigatore il valico d’uscita della Svizzera, ovvero __________ (uscita del 04.03.2017 ore 12:23). In questo modo raggiungeva __________ e s’incontrava con l’Italiano presso il __________ dove gli consegnava la vettura. Prendeva in consegna il veicolo e si allontanava per circa un’ora, al rientro accompagnava a casa IM 1.

IM 1 ha sempre ammesso di sapere che trasportava della sostanza stupefacente, nella fattispecie cocaina, e che la stessa era celata nell’auto, ma non era a conoscenza della quantità ed il luogo del nascondiglio.”

A verbale finale dinanzi al PG:

" (…) In quello del 2 marzo (nel corso del quale non so che quantitativo sia stato trasportato) io sapevo che vi era un doppio fondo nel quale vi era custodita la droga ma non sapevo quanto fosse. È possibile, ma non posso confermarlo, che si sia trattato di un quantitativo analogo a quello trovato in mio possesso al momento del fermo.”

(AI 27).

Circostanze confermate anche al dibattimento.

3.2.3. Episodio 17.03.2017 (contestato); dal Rapporto d’inchiesta giudiziaria:

" Si premette che dai nostri accertamenti abbiamo rilevato che il 17 marzo 2017, alle ore 07:53, la vettura Citroen C5 entra in Svizzera dal valico di __________ e alle ore 11:09 esce in Italia dal valico di __________. Davanti a queste risultanze IM 1 ha dichiarato che in questa occasione avrebbe dovuto riportare la Citroen C5 da __________ in Italia, questo sempre su indicazione dell’Italiano.

Per quanto riguarda il viaggio la vettura VW Passat è stata immortalata in uscita dal valico di __________ il 14 marzo 2017 alle ore 14:12, diretta in Germania. A verbale IM 1 ha ammesso di essere andato in Germania ma non di ricordarsi con quale mezzo. Da parte nostra presumiamo che abbia utilizzato la VW. Raggiunge così __________ e pernotta sempre nel medesimo albergo.

Il giorno 16 marzo 2017, riceve un messaggio dalla sua compagnia telefonica __________ (analisi del cellulare __________) il quale cita “Benvenuto in Olanda”. (…) ha affermato che si era recato in Olanda per visitare un centro commerciale. Sempre dalle sue dichiarazioni, raggiungeva il centro commerciale conducendo un veicolo noleggiato a __________, il 15 marzo 2017. Di tutto ciò non abbiamo nessun riscontro, IM 1 non ha saputo fornirci prove a sua favore (contratti di noleggio) come nemmeno il nome del centro commerciale. Da parte nostra crediamo che si sia recato in Olanda ad imbottire il ricettacolo del veicolo con la sostanza stupefacente.

A verbale ci dichiarava che il 16 marzo 2017 il sudamericano che parla bene l’italiano lo ha raggiunto in albergo e gli ha consegnato la vettura Citroen C5. Il compito era di riportarla in Italia presso la stazione di __________ e consegnarla all’Italiano. Come detto la vettura è stata immortalata il 17 marzo 2017, alle ore 07:53, in entrata in Svizzera dal valico di __________ e alle 11:09 in uscita in Italia dal valico di __________.

IM 1 ha ammesso che trasportava cocaina e che nei due viaggi dichiarati e realizzati come corriere i sudamericani gli riferivano che doveva raggiungere l’Italia senza fare troppe pause, unicamente per il rifornimento di benzina.

Da parte nostra riteniamo che viste le modalità dei due viaggi e le vetture utilizzate, ovvero entrambe con ricettacoli, verosimilmente trasportava cocaina oppure il denaro che sarebbe servito per il pagamento della stessa. Crediamo pure che effettuare unicamente dei viaggi a vuoto, con dei veicoli modificati con ricettacoli fatti ad arte, rischiando i controlli da parte dell’autorità, sia un rischio che l’organizzazione non è disposta a correre.”

Dal verbale finale:

" Il PG mi fa notare che è poco credibile che io abbia fatto un viaggio di piacere per visitare un qualunque centro commerciale in Olanda, con i costi relativi di viaggio, quando il Nord Italia è densamente fornito di centri commerciali di ogni genere. Rispondo che me ne rendo conto ma che non posso che ribadire che si è trattato di un viaggio di piacere. Se si fosse trattato di un ulteriore viaggio per il trasporto di droga non avrei avuto difficoltà ad ammetterlo.”

In aula:

" ADR che non ricordo se avevo già guidato la Citroen C5, può darsi.

Questa vettura risulta essere uscita dalla Svizzera verso la Germania il 14 marzo 2017, e rientrata il 17 marzo 2017. Era lei alla guida di quest’auto?

Sì. AD preciso che l’ho guidata solo durante il viaggio di ritorno.

Cos’è successo in quest’occasione?

Confermo quanto ho già dichiarato nei precedenti verbali. Sapevo che non era vietato guidare questa macchina. Sono stato in Germania in quell’occasione per visitare dei negozi.

Lei ha dichiarato di non sapere con che mezzo si era recato in Germania.

È così, non ricordo come mi sono recato in Germania il 14 marzo 2017. So di aver fatto rientro con la Citroën il 17 marzo 2017.

Risulta inoltre che lei in quest’occasione è passato dall’Olanda (16 marzo 2017), come emerge dall’analisi del suo telefono cellulare.

Sì, si è trattato di un viaggio di piacere.

ADR che ogni tanto mi capitavano dei lavoretti saltuari, con cui ho potuto pagare questo viaggio.”

(verb. int. Imp. p. 3/4)

3.2.4. Episodio 23.03.2017 (ammesso): dal Rapporto d’inchiesta giudiziaria:

" Il mandante riprendeva contatto con IM 1 e nelle medesime modalità del primo viaggio gli comunicava che doveva recuperare una Citroën C5 nei posteggi della stazione di __________. L’imputato, sempre su indicazione orale e seguendo il navigatore satellitare TOM TOM, il 21 marzo 2017 raggiungeva __________ dove prendeva contatto con i due sudamericani. Quest’ultimi provvedevano all’alloggio e ritiravano il veicolo. La sera del 22 marzo gli ritornavano il veicolo ed il 23 marzo mattina IM 1 si metteva alla guida in direzione del territorio svizzero, oltrepassando il valico di __________ alle ore 11:08, raggiungeva poi il Ticino dirigendosi al valico di __________. Poco prima di varcare il confine veniva fermato e controllato dalle guardie di confine elvetiche.

L’imputato ci ha dichiarato che pure per il rientro del secondo viaggio i due cittadini sudamericani gli inserivano nel navigatore il valico d’uscita della Svizzera, ovvero __________. Sempre dalle sue dichiarazioni è emerso che la vettura doveva essere portata a __________, presso il piazzale __________.

Pure in questa circostanza IM 1 ha ammesso di sapere che trasportava della sostanza stupefacente, nella fattispecie cocaina e che la stessa era celata nell’auto, precisando però che non conosceva la quantità ed il luogo del nascondiglio.”

A verbale finale egli ha dichiarato:

" (…) Il mio difensore mi chiede se io abbia avuto conoscenza del quantitativo che dovevo trasportare. Rispondo negativamente. Sapevo unicamente che si trattava di cocaina ma non quanta. Il PG mi chiede se io abbia ricevuto la promessa di ottenere della cocaina in cambio dei trasporti. Rispondo negativamente. Io, come ho già dichiarato, non sono più dipendente dalla cocaina e ne faccio unicamente un uso molto saltuario.”

  1. Il convincimento della Corte

Se, per il primo viaggio, viste le spiegazioni fornite da IM 1 in aula, si può ancora pensare che esso era finalizzato esclusivamente all’avvio dell’attività e meglio per prepararla e per dimostrare la propria affidabilità all’organizzazione dedita a traffici internazionali di importanti quantitativi di droga (quindi, merce di enorme valore sul mercato degli stupefacenti) di guisa che non è detto che nella Passat ci fosse necessariamente della cocaina, il secondo viaggio andato a buon fine, il terzo (primo con la Citroen) e l’ultimo (finito con l’arresto) erano certamente finalizzati al trasporto di cocaina. Per quel che è in particolare del terzo viaggio, il primo con la Citroen, contestato dall’imputato, lo dimostrano: il fatto che l’attività era già iniziata con il viaggio del 4 marzo 2017 ammesso dallo stesso imputato, il medesimo percorso seguito rispetto al precedente, la stessa auto utilizzata nel viaggio che lo ha poi portato alla carcerazione, i contatti accertati con l’organizzazione criminale e le assolutamente insostenibili spiegazioni fornite dall’imputato che sarebbe andato, lui che avrebbe agito disperato a causa della mancanza di soldi al punto da nemmeno pagare gli alimenti, fino in Olanda per visitare dei supermercati.

La Corte ha, quindi, raggiunto il granitico convincimento che IM 1 ha fatto almeno 3 viaggi dall’Olanda per trasportare cocaina destinata al mercato italiano, passando dalla Svizzera.

  1. Diritto

In diritto si ha che l'art. 19 cpv. 1 LStup punisce chiunque, senza esserne autorizzato, tra l’altro acquista, importa, possiede, detiene, prepara e aliena stupefacenti.

Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di acquistare, importare, possedere, detenere, preparare e alienare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913).

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 18 grammi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).

Dal punto di vista soggettivo, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente. È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

Ne discende che l’imputazione di infrazione aggravata risulta del tutto pacifica senza la necessità di ulteriori disquisizioni.

  1. La commisurazione della pena

6.1. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In materia di traffici di stupefacenti, pur non trattandosi del criterio determinante, particolare rilievo assumono i quantitativi di droga trattati non foss’altro per il fatto che, più droga viene immessa sul mercato, maggiore è la messa in pericolo della salute delle persone.

6.2. La Corte ha considerato a carico di IM 1 una colpa molto grave, già solo sul piano oggettivo: 14 kg di cocaina trasportati in un solo viaggio, sono un quantitativo enorme, tale da mettere in pericolo la salute di centinaia di persone. Quantitativo che ha da essere moltiplicato per tre (approssimativamente) viaggi, ritenuto che la rimunerazione per gli altri due era analoga a quella dell’ultimo trasporto, con il che si può concludere che, approssimativamente, anche nei due viaggi per cui non è stato possibile rinvenire e sequestrare lo stupefacente, sia stata trasportata droga dello stesso valore.

Anche dal profilo soggettivo la colpa è altrettanto grave: IM 1 non ha agito da tossicodipendente che necessitava della droga per sé altrimenti stava male, ma per puro scopo di lucro, pur conoscendo gli ambienti della tossicodipendenza e la sofferenza delle persone che vi fanno parte. Egli nemmeno era in condizioni economiche così catastrofiche da non avere altra scelta poiché, sia che sia, qualche lavoro onesto era certamente in grado di procurarselo, tanto che a volte ha frequentato alberghi a ore (che, notoriamente, costano), ha prestato soldi ad amici, non ha mai fatto fronte agli oneri di mantenimento, ha noleggiato auto percorrendo oltre 1000 km (a che pro non l’ha detto), senza per contro mai contrarre debiti. Insomma: alternative ne aveva, ma ha preferito il guadagno facile, dimostrando un movente egoistico che non ha da essere ulteriormente motivato.

Nemmeno dal profilo delle circostanze personali egli può far valere grandi argomenti di attenuazione della pena: detto che il diritto di tacere e di mentire è garantito ad ogni imputato senza perciò trarre seco un aggravio di pena, IM 1 si è rifiutato categoricamente di fornire informazioni utili all’identificazione dei correi e dei membri dell’organizzazione criminale, dimostrando di non volersi, affatto, dissociare da quegli ambienti criminogeni che tanto si sono fidati di lui, fino ad affidargli il trasporto di quantitativi enormi di droga, del valore di diverse centinaia di migliaia di euro. Al proposito la Corte non ha creduto ai pretesi timori di rappresaglie da parte dell’organizzazione, di cui non vi è il benché minimo indizio agli atti. In altri termini egli preferisce mantenere la fiducia dell’organizzazione criminale a cui ha dimostrato una fedeltà totale, piuttosto che collaborare con gli inquirenti, con il che non può, da questo profilo, pretendere sconti di pena. In definitiva, astrazion fatta delle condizioni di salute del IM 1 che ne rendono la detenzione più sofferente, stante che l’assenza di precedenti è un fattore neutrale nella determinazione della pena, circostanze attenuanti personali la Corte non ne ha trovate.

6.3. Atteso che il paragone con altre fattispecie analoghe suole essere praticamente infruttuoso dato il vigente principio dell’individualizzazione della pena, quanto ai casi citati dalla difesa, la Corte ha constatato che, o si trattava di quantitativi di droga comunque inferiori o di imputati che avevano fattivamente collaborato con gli inquirenti fino a sconfinare nel sincero pentimento, anche se non sempre in senso tecnico. In altri termini e comunque erano persone che, concretamente, avevano dimostrato di volersi davvero dissociare da quanto commesso, in un caso addirittura un prevenuto aveva chiesto sin da subito di espiare la pena al suo paese. Tutto ciò per dire che nei processi per traffici di importanti quantità di stupefacenti, la concreta collaborazione con gli inquirenti si erge a particolare circostanza attenuante personale nella misura in cui diventa fondamentale per sgominare bande criminali di trafficanti (a volte senza scrupoli). Detto altrimenti, per tornare a IM 1: non basta limitarsi ad assumersi le responsabilità dei propri atti per ottenere significativi sconti di pena se, poi, in concreto, si dimostra di non volersi dissociare da dette organizzazioni a cui, anzi, ha provato di essersi meritato, e di continuare a meritare, la loro fiducia.

6.4. Tutto ben considerato e ponderato la Corte ha ritenuto adeguata una pena detentiva di sette anni assortita dell’obbligatoria espulsione dalla Svizzera (art. 66a CP) per la durata di 10 anni.

  1. Accessori

7.1. Per quel che concerne infine gli oggetti sequestrati, deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione dello stupefacente.

7.2. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP, il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.).

La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea 2014, ad art. 135, n. 3).

In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).

La nota professionale del difensore avv. DUF 1, ritenuta idonea ad un dispendio di un patrocinatore mediamente diligente in una simile causa penale, è stata dunque approvata così come presentata, per un totale di CHF 4’451.10, comprensivo del dibattimento.

7.3. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del condannato.

Visti gli art.: 12, 40, 47, 51, 69, 70 CP; 19 LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

  1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferito ad un quantitativo tale suscettibile di mettere in pericolo la salute di molte persone

per avere,

in diverse località svizzere ed estere, in ispecie a __________ e __________, tra il mese di febbraio e il mese di marzo 2017, senza essere autorizzato, detenuto, importato e trasportato attraverso la Svizzera quantitativi rilevanti di cocaina destinati alla rivendita in Italia e più precisamente:

1.1.1. in data 04.03.2017, dopo essersi recato previamente in Germania in data 23.02.2017 per organizzare il trasporto, trasportato un quantitativo imprecisato di cocaina occultato in un ricettacolo del baule dell’autovettura Volskwagen Passat targata (D) __________;

1.1.2. in data 17.03.2017 trasportato un quantitativo imprecisato di cocaina occultato nel ricettacolo posto dietro lo schienale dei sedili posteriori dell’autovettura Citroën C5 (D) __________;

1.1.3. in data 23.03.2017 trasportato un quantitativo di 14’008.58 grammi netti di cocaina (con un grado di purezza variabile da un minimo di 67.8% ad un massimo di 86.7%) occultato nel ricettacolo posto dietro lo schienale dei sedili posteriori della vettura Citroën C5 in suo possesso e sequestrati dalle Guardie di confine al momento del fermo;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

  1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al pt. 1 lett. a) dell’AA, limitatamente all’episodio del 23.02.2017.

  2. Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 7 (sette) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

  1. È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 10 (dieci) anni ai sensi dell’art. 66a CP.

  2. Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione dello stupefacente.

  3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

  4. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1. La nota professionale 31.10.2017 dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 4'019.40

spese fr. 102.00

IVA (8%) fr. 329.70

totale fr. 4'451.10

7.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4’451.10 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

  • Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

  • Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

  • Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

  • Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

  • Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

  • Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 13'753.60

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 128.75

fr. 15'882.35

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