Incarto n. 72.2016.97
Mendrisio, 18 ottobre 2016/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere
__________, assessore giurato __________, assessore giurato __________, assessore giurato __________, assessore giurato
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo Pretorio, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
ACPR 6
ACPR 7
tutti patrocinati dall’avv. RAAP 1
ACPR 8
patrocinata dall’avv. RAAP 2
ACPR 9
patrocinato dall’avv. RAAP 3
ACPR 10
ACPR 11
ACPR 12
ACPR 13
ACPR 14
ACPR 15
tutti patrocinati dall’avv. RAAP 4
ACPR 16
ACPR 17
entrambi patrocinati dall’avv. RAAP 5
ACPR 18
ACPR 19
ACPR 20
ACPR 21
ACPR 22
ACPR 23
ACPR 24
ACPR 25
ACPR 26
tutti patrocinati dall’avv. RAAP 6
ACPR 27
patrocinato dall’avv. RAAP 7
ACPR 28
patrocinato dall’avv. RAAP 8
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dall’1.09.2014 al 21.05.2015 (263 giorni),
in esecuzione anticipata della pena dal 22.05.2015;
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 79/2016 del 20 maggio 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
qualificata siccome commessa in qualità di gerente di patrimoni e nell'ambito di attività sottoposta alla legge federale sulle banche, rispettivamente nell’ambito di un’attività sottoposta ad autorizzazione,
per essersi,
nel periodo gennaio 2010 – agosto 2014,
a __________, __________ ed in altre non meglio precisate località svizzere e italiane,
nella sua qualità di gestore patrimoniale e consulente alla clientela presso la Banca ACPR 8, rispettivamente quale gestore patrimoniale esterno presso la società ACPR 20,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ripetutamente appropriato di valori patrimoniali altrui che gli erano stati affidati,
e meglio per essersi appropriato di complessivi Euro 8'556'966.00, denaro consegnatogli oppure fattogli pervenire da clienti per l’accredito sulle loro relazioni o per essere trasportato in Italia e riconsegnato agli stessi, rispettivamente denaro da lui prelevato su ordine dei clienti ma a loro non consegnato, rispettivamente consegnato solo in parte e dopo diverso tempo,
causando, considerando gli importi nel frattempo restituiti attingendo prevalentemente da fondi di altri ignari clienti, un pregiudizio complessivo effettivo di Euro 3'701'116.05,
in particolare,
1.1. a danno di ACPR 1 e ACPR 2
1.1.1. Euro 190'000.00 consegnati a contanti dal cliente ACPR 1 a __________ nel giugno 2014 affinché fossero trasportati in Italia e riconsegnati a quest’ultimo,
considerato che l’imputato ha restituito ad ACPR 1, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo di Euro 40'000.00;
1.1.2. Euro 260'000.00 consegnati a contanti dal cliente ACPR 2 a __________ nel giugno 2014 affinché fossero trasportati in Italia e riconsegnati a quest’ultimo,
considerato che l’imputato ha restituito ad ACPR 2, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo di Euro 40'000.00;
1.2. a danno della relazione no. __________ (ADE ACPR 10) c/o ACPR 8
1.2.1. Euro 31'000.00 consegnati a contanti da ACPR 10 nel febbraio/marzo 2011 per essere accreditati sulla relazione cifrata no. __________;
1.2.2. Euro 12'500.00 consegnati a contanti da ACPR 10 nel luglio 2012, per essere accreditati sulla relazione cifrata no. __________;
1.2.3. Euro 15'000.00 consegnati a contanti da ACPR 10 nel maggio 2013, per essere accreditati sulla relazione cifrata no. __________;
considerato come l’imputato ha restituito a contanti a ACPR 10, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo complessivo di Euro 14'000.00;
1.3. a danno delle relazioni riconducibili ai clienti ACPR 8 e ACPR 4
1.3.1. a danno della relazione cifrata no. __________ c/o ACPR 8
Euro 10'000.00, parte della consegna a contanti da parte dei clienti di complessivi Euro 40’000.00 avvenuta nel maggio 2012, per essere accreditati sulla relazione __________, operazione effettuata dall’imputato solo in ragione di Euro 30’000.00;
1.3.2. a danno della relazione cifrata no. __________ c/o ACPR 8
Euro 84'970.00 consegnati a contanti dai clienti a far tempo da novembre 2012, per essere accreditati sulla relazione cifrata __________;
1.3.3. a danno della relazione cifrata no. __________ c/o __________
Euro 150'000.00 prelevati a contanti dalla relazione su ordine dei clienti di data 11.06.2014, affinché tale somma fosse consegnata loro in Italia, ciò che non è avvenuto,
considerato come l’imputato ha restituito a ACPR 8 e ACPR 4, a contanti e utilizzando fondi di altri clienti, l’importo complessivo di Euro 55'000.00;
1.4. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 11)
Euro 31'000.00 consegnati a contanti dalla cliente nel febbraio/marzo 2011, per essere accreditati sulla relazione cifrata no. __________,
considerato come l’imputato ha restituito a ACPR 11, mediante bonifici, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo complessivo di Euro 29'994.95;
1.5. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 5)
Euro 200'000.00 consegnati a contanti dal cliente nel periodo 2010 – 2011, per essere accreditati sulla relazione cifrata no. __________,
considerato come l’imputato ha restituito a ACPR 5, mediante bonifici, consegne in contanti e versamenti sulla Travel Cash Card, utilizzando fondi di altri clienti, un importo complessivo di Euro 57'922.07;
1.6. a danno di __________
Euro 10'000.00 consegnati a contanti dalla cliente nel corso dell’estate 2014, affinché fossero trasportati in Italia e riconsegnati a quest’ultima;
1.7. a danno di ACPR 18 e ACPR 19
Euro 399'900.00 consegnati a contanti dai clienti nei primi mesi del 2010 per essere accreditati su una relazione a loro riconducibile, considerato che detta relazione, nonostante fosse stata fatta firmare loro la documentazione d’apertura, non è mai stata aperta;
1.8. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 26)
Euro 220'000.00 consegnati a contanti dal cliente nel febbraio 2011, per essere accreditati sulla relazione no. __________,
considerato come l’imputato ha restituito a ACPR 26, mediante consegna a contanti, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo complessivo di Euro 75'000.00;
1.9. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE __________ e __________)
Euro 25'000.00 prelevati a contanti dalla relazione su ordine di data 03.07.2014 dei clienti, ritenuto che l’importo avrebbe dovuto essere consegnato a questi ultimi in Italia, ciò che non è avvenuto,
considerato che l’imputato ha successivamente restituito mediante versamenti sulla relazione, utilizzando fondi di altri clienti, a __________ e __________ l’importo complessivo di Euro 8'500.00;
1.10. in danno di __________
Euro 25'000.00 prelevati a contanti dalla relazione su ordine di data 23.11.2011del cliente, ritenuto che tale somma avrebbe dovuto essere bonificata su un conto estero riconducibile a __________,
considerato che l’imputato ha restituito l’importo complessivo di Euro 21'000.00 mediante bonifici dalla relazione a lui intestata presso __________, precedentemente alimentata con importi a contanti, a favore di una relazione estera intestata al cliente;
1.11. a danno della relazione cifrata no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 21)
1.11.1. USD 265'000.00 (pari a Euro 190'005.00) consegnati a contanti dal cliente nell’ottobre 2010, per essere accreditati sulla relazione no. __________;
1.11.2. Euro 180'000.0 0 consegnati a contanti dal cliente nel periodo agosto 2011 – settembre 2013, per essere accreditati sulla relazione no. __________;
1.11.3. USD 10'000.00 (pari a Euro 7'548.00) consegnati a contanti dal cliente nel periodo agosto 2011 – settembre 2013 per essere accreditati sulla relazione no. __________;
1.11.4. Euro 240'000.00, parte della consegna a contanti da parte del cliente di complessivi Euro 300'000.00 avvenuta nel settembre 2013, per essere accreditati sulla relazione no. __________, operazione effettuata dall’imputato solo in ragione di Euro 60'000.00;
considerato che l’imputato ha restituito a ACPR 21, mediante bonifico, consegna a contanti e ricarica della Travel Cash Card, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo complessivo di Euro 277'100.00;
1.12. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 14)
Euro 100'000.00 consegnati a contanti dal cliente in data 31 gennaio 2012 per essere accreditati sulla relazione no. __________,
considerato che l’imputato ha restituito a ACPR 14, mediante consegna a contanti e un bonifico, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo complessivo di Euro 20'500.00;
1.13. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 6)
Euro 469'775.00, parte della consegna a contanti da parte del cliente di complessivi Euro 570'000.00 avvenuta nel periodo novembre 2009 – giugno 2014, per essere accreditati sulla relazione no. __________, operazione effettuata dall’imputato solo in ragione di Euro 100’225.00,
considerato che l’imputato ha restituito a ACPR 6, mediante consegne a contanti e bonifici, utilizzando fondi di altri clienti, un totale di Euro 32'000.00;
1.14. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE __________)
1.14.1. Euro 160'000.00, parte della consegna a contanti da parte della cliente di complessivi Euro 373'000.00 avvenuta nel periodo fine 2009 – 2010, per essere accreditati sulla relazione no. __________, operazione eseguita dall’imputato solo in ragione di Euro 213'000.00;
1.14.2. Euro 1'268.00, parte del prelevamento a contanti dalla relazione su ordine della cliente di data 02.07.2012 dell’importo di Euro 4'500.00, considerato che la differenza, pari a Euro 3'232.00 è stata utilizzata per ricaricare la Travel Cash Card in uso a __________,
considerato che l’imputato ha restituito a __________, mediante accrediti sulla Travel Cash Card in suo uso, utilizzando fondi di altri clienti, Euro 12'582.92;
1.15. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE __________)
Euro 80'000.00, parte della consegna a contanti da parte del cliente di complessivi Euro 101'000.00 avvenuta nel periodo ottobre – dicembre 2010, per essere accreditati sulla relazione no. __________, operazione eseguita dall’imputato solo in ragione di Euro 21’000.00,
considerato che l’imputato ha restituito a __________, mediante bonifico, utilizzando fondi di altri clienti, un totale di Euro 78'000.00;
1.16. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 25)
Euro 390'000.00, consegnati a contanti dal cliente nel periodo maggio 2012 – giugno 2013 per essere accreditati sulla relazione no. __________,
considerato che l’imputato ha restituito a ACPR 25, mediante bonifico e accrediti sulla Travel Cash Card in suo uso, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo complessivo di Euro 6'150.00;
1.17. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE __________ e __________)
Euro 40'500.00, parte dell’importo di complessivi Euro 100'000.00 consegnato a contanti dai clienti, a far tempo dal novembre 2010, per essere accreditato sulla relazione no. __________, operazione eseguita dall’imputato solo in ragione di Euro 59’500.00,
considerato che l’imputato ha restituito a __________ e __________, mediante consegna di denaro a contanti e utilizzando fondi di altri clienti, un totale di Euro 106'990.00 (a copertura anche del danno causato dal reato di truffa, cfr. pto sub. 2.21);
1.18. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 17)
1.18.1. EURO 50'000.00, parte dell’importo di Euro 55'275.00 prelevati a contanti dalla relazione su ordine del cliente in data 02.02.2012, considerato che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a ACPR 16, ciò che non è avvenuto;
1.18.2. Euro 50'000.00, prelevati a contanti dalla relazione su ordine del cliente in data 22.03.2012, considerato che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a ACPR 16, ciò che non è avvenuto;
1.18.3. Euro 50'000.00, prelevati a contanti dalla relazione su ordine del cliente in data 02.05.2012, considerato che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a ACPR 16, ciò che non è avvenuto;
1.18.4. Euro 50'000.00, prelevati a contanti dalla relazione su ordine del cliente in data 22.05.2012, considerato che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a ACPR 16, ciò che non è avvenuto;
1.18.5. Euro 50'000.00, prelevati a contanti dalla relazione su ordine del cliente in data 02.07.2012, considerato che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a ACPR 16, ciò che non è avvenuto;
1.18.6. Euro 72'000.00, prelevati a contanti dalla relazione su ordine del cliente in data 22.10.2012, considerato che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a ACPR 16, ciò che non è avvenuto;
considerato che l’imputato ha restituito a ACPR 17, mediante consegna a contanti, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo complessivo di Euro 37'000.00;
1.19. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE __________)
Euro 450'000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 480'000.00 consegnato a contanti a far tempo dal giugno 2013 dal cliente per essere accreditato sulla relazione no. __________, operazione eseguita solo in ragione di Euro 30'000.00,
considerato che l’imputato ha restituito a __________, mediante bonifici e consegne a contanti, utilizzando fondi di altri clienti e importi da lui vinti presso il Casinò di __________, l’importo complessivo di Euro 453'500.00;
1.20. a danno di ACPR 15
Euro 100'000.00, consegnati a contanti dal cliente nel corso del 2013 per essere accreditati su una relazione a lui riconducibile che avrebbe dovuto essere aperta presso ACPR 8, ciò che in realtà non è avvenuto,
considerato che l’imputato ha restituito a ACPR 15, mediante consegna a contanti, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo complessivo di Euro 49'000.00;
1.21. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE __________)
1.21.1. Euro 182'000.00, consegnati a contanti dal cliente a far tempo dal giugno 2010, per essere accreditati sulla relazione no. __________;
1.21.2. Euro 140'000.00, prelevato a contanti dalla relazione su ordine del cliente in data 21.12.2012, allo scopo di depositare tale somma presso una cassetta di sicurezza della banca;
1.21.3. Euro 30'000.00, prelevato a contanti dalla relazione su ordine del cliente in data 19.02.2013, allo scopo di depositare tale somma presso una cassetta di sicurezza della banca;
considerato che l’imputato ha restituito a __________, mediante consegna a contanti e bonifici, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo complessivo di Euro 352'000.00;
1.22. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE __________)
Euro 10'500.00, consegnati a contanti dalla cliente a far tempo da inizio 2010, per essere accreditati sulla relazione no. __________,
considerato che l’imputato ha restituito a __________, mediante bonifici, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo complessivo di Euro 10'500.00;
1.23. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 7)
Euro 560’000.00, consegnati a contanti dal cliente a far tempo da maggio 2012, per essere accreditati sulla relazione no. __________,
considerato che l’imputato ha restituito a ACPR 7, mediante bonifico, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo complessivo di Euro 4'122.01 (pari a CHF 5'000.00);
1.24. a danno della relazione no. __________ c/o __________ (ADE __________)
Euro 19'000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 60’000.00 prelevato a contanti dalla relazione su ordine del cliente di data 19.05.2014, considerato che l’importo avrebbe dovuto essere consegnato a __________ in Italia, ciò che è avvenuto solo in ragione di Euro 41'000.00;
1.25. a danno della relazione no. __________ c/o __________ (ADE __________)
1.25.1. Euro 30'000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 70'000.00 prelevato a contanti dalla relazione su richiesta del cliente di data 18.05.2011, ritenuto che l’importo summenzionato sarebbe dovuto essere consegnato a __________ in Italia, ciò che non è avvenuto;
1.25.2. Euro 20'000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 60'000.00 prelevato a contanti dalla relazione su richiesta del cliente di data 30.05.2011, ritenuto che l’importo summenzionato sarebbe dovuto essere consegnato a __________ in Italia, ciò che non è avvenuto;
1.25.3. Euro 20'000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 60'000.00 prelevato a contanti dalla relazione su richiesta del cliente di data 10.06.2011, ritenuto che l’importo summenzionato sarebbe dovuto essere consegnato a __________ in Italia, ciò che non è avvenuto;
1.25.4. Euro 20'000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 60'000.00 prelevato a contanti dalla relazione su richiesta del cliente di data 20.07.2011, ritenuto che l’importo summenzionato sarebbe dovuto essere consegnato a __________ in Italia, ciò che non è avvenuto;
1.25.5. Euro 120'000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 160'000.00 prelevato a contanti dalla relazione su richiesta del cliente di data 14.09.2011, ritenuto che l’importo summenzionato sarebbe dovuto essere consegnato a __________ in Italia, ciò che non è avvenuto;
1.25.6. Euro 120'000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 160'000.00 prelevato a contanti dalla relazione su richiesta del cliente di data 05.12.2011, ritenuto che l’importo summenzionato sarebbe dovuto essere consegnato a __________ in Italia, ciò che non è avvenuto;
1.25.7. Euro 110'000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 150'000.00 prelevato a contanti dalla relazione su richiesta del cliente di data 31.01.2012, ritenuto che l’importo summenzionato sarebbe dovuto essere consegnato a __________ in Italia, ciò che non è avvenuto;
1.25.8. Euro 110'000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 150'000.00 prelevato a contanti dalla relazione su richiesta del cliente di data 08.06.2012, ritenuto che l’importo summenzionato sarebbe dovuto essere consegnato a __________ in Italia, ciò che non è avvenuto;
1.25.9. Euro 110'000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 150'000.00 prelevato a contanti dalla relazione su richiesta del cliente di data 02.10.2012, ritenuto che l’importo summenzionato sarebbe dovuto essere consegnato a __________ in Italia, ciò che non è avvenuto;
1.25.10. Euro 50'000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 90'000.00 prelevato a contanti dalla relazione su richiesta del cliente di data 18.12.2012, ritenuto che l’importo summenzionato sarebbe dovuto essere consegnato a __________ in Italia, ciò che non è avvenuto;
considerato che l’imputato ha restituito a __________, mediante consegne a contanti, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo complessivo di Euro 710'000.00;
1.26. a danno della relazione no. __________ c/o __________ (ADE __________)
1.26.1. Euro 199'000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 350'000.00 consegnato a contanti dal cliente a far tempo da maggio 2012, per essere accreditato sulla relazione no. __________, operazione eseguita dall’imputato solo in ragione di Euro 151'000.00;
1.26.2. Euro 335'000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 435'000.00 prelevato a contanti mediante tre distinte operazioni ordinate dal cliente avvenute nel mese di novembre 2012, ritenuto che l’importo summenzionato sarebbe dovuto essere consegnato al cliente stesso, ciò che non è avvenuto;
considerato che l’imputato ha restituito a __________, mediante un bonifico e consegne a contanti in Italia, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo totale di Euro 534'000.00;
1.27. a danno della relazione no. __________ c/o __________ (ADE __________)
1.27.1. Euro 20'000.00, prelevati a contanti dalla relazione su ordine del cliente nel giugno 2011, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia, ciò che non è avvenuto;
1.27.2. Euro 100'000.00, prelevati a contanti dalla relazione su ordine del cliente di data 18.10.2011, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia, ciò che non è avvenuto;
1.27.3. Euro 80'000.00, prelevati a contanti dalla relazione su ordine del cliente di data 16.11.2011, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia, ciò che non è avvenuto;
1.27.4. Euro 51'000.00, prelevati a contanti dalla relazione su ordine del cliente di data 05.07.2012, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia, ciò che non è avvenuto;
considerato che l’imputato ha restituito a __________, mediante consegne a contanti in Italia, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo totale di Euro 251'000.00;
1.28. a danno della relazione intestata a __________ c/o __________ (ADE __________)
1.28.1. Euro 160'000.00, prelevati a contanti dalla relazione su ordine del cliente in data 30.03.2011, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia, ciò che non è avvenuto;
1.28.2. Euro 160'000.00, prelevati a contanti dalla relazione su ordine del cliente in data 18.10.2012, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia, ciò che non è avvenuto;
1.28.3. Euro 30'000.00, prelevati a contanti dalla relazione su ordine del cliente in data 13.11.2012, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia, ciò che non è avvenuto;
1.28.4. Euro 100'000.00, prelevati a contanti dalla relazione su ordine del cliente in data 26.09.2013, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia, ciò che non è avvenuto;
considerato che l’imputato ha restituito a __________, mediante consegne a contanti in Italia, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo totale di Euro 450'000.00;
1.29. a danno di __________
1.29.1. a danno della relazione intestata a __________ c/o __________
Euro 35'000.00, parte dell’importo di Euro 75'000.00 prelevato a contanti su ordine del cliente di data 13.01.2011, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia, ciò che è avvenuto solo in ragione di Euro 40'000.00;
1.29.2. a danno della relazione intestata a __________ c/o __________
1.29.2.1. Euro 10’000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 50'000.00 prelevato a contanti su ordine del cliente di data 07.03.2011, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia, ciò che è avvenuto solo in ragione di Euro 40'000.00;
1.29.2.2. Euro 10’000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 50'000.00 prelevato a contanti su ordine del cliente di data 05.04.2011, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia, ciò che è avvenuto solo in ragione di Euro 40'000.00;
1.29.2.3. Euro 10’000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 50'000.00 prelevato a contanti su ordine del cliente di data 13.05.2011, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia, ciò che è avvenuto solo in ragione di Euro 40'000.00;
1.29.2.4. Euro 20’000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 60'000.00 prelevato a contanti su ordine del cliente di data 30.06.2011, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia, ciò che è avvenuto solo in ragione di Euro 40'000.00;
1.29.2.5. Euro 20’000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 60'000.00 prelevato a contanti su ordine del cliente di data 20.07.2011, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia, ciò che è avvenuto solo in ragione di Euro 40'000.00;
1.29.2.6. Euro 120’000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 160'000.00 prelevato a contanti su ordine del cliente di data 06.10.2011, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia, ciò che è avvenuto solo in ragione di Euro 40'000.00;
1.29.2.7. Euro 120’000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 160'000.00 prelevato a contanti su ordine del cliente di data 07.11.2011, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia, ciò che è avvenuto solo in ragione di Euro 40'000.00;
1.29.2.8. Euro 110’000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 150'000.00 prelevato a contanti su ordine del cliente di data 11.01.2012, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia, ciò che è avvenuto solo in ragione di Euro 40'000.00;
1.29.2.9. Euro 110’000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 150'000.00 prelevato a contanti su ordine del cliente di data 18.05.2012, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia, ciò che è avvenuto solo in ragione di Euro 40'000.00;
1.29.2.10. Euro 110’000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 150'000.00 prelevato a contanti su ordine del cliente di data 20.09.2012, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia, ciò che è avvenuto solo in ragione di Euro 40'000.00;
1.29.2.11. Euro 110’000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 150'000.00 prelevato a contanti su ordine del cliente di data 18.12.2012, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia, ciò che è avvenuto solo in ragione di Euro 40'000.00;
considerato che l’imputato ha restituito a __________, mediante consegna a contanti in Italia, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo totale di Euro 785'000.00;
1.30. in danno della relazione no. __________ c/o __________ (ADE __________)
Euro 100'000.00, parte dell’importo complessivo di Euro 150'000.00 prelevato a contanti su ordine della cliente di data 28.05.2014, ritenuto che l’importo summenzionato sarebbe dovuto essere consegnato al quest’ultima in Italia,
considerato che l’imputato ha restituito a __________, mediante consegna a contanti in Italia, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo complessivo di Euro 90'000.00;
1.31. in danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE __________ e __________)
Euro 50'000.00, consegnati a contanti dai clienti nel periodo giugno 2010 – dicembre 2013, per essere accreditati sulla relazione no. __________,
considerato che l’imputato ha restituito a __________ e __________, mediante versamenti sulla relazione, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo complessivo di Euro 50'000.00;
1.32. in danno della relazione no. __________ __________ (ADE __________)
1.32.1. Euro 50'000.00, prelevati a contanti dalla relazione su ordine del cliente di data 08.04.2011, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia;
1.32.2. Euro 20'000.00, prelevati a contanti dalla relazione su ordine del cliente di data 28.06.2011, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia;
1.32.3. Euro 40'000.00, prelevati a contanti dalla relazione su ordine del cliente di data 26.09.2011, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia;
1.32.4. Euro 40'000.00, prelevati a contanti dalla relazione su ordine del cliente di data 22.11.2011, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia;
1.32.5. Euro 60'000.00, prelevati a contanti dalla relazione su ordine del cliente di data 27.04.2012, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia;
1.32.6. Euro 60'000.00, prelevati a contanti dalla relazione su ordine del cliente di data 20.09.2012, ritenuto che l’importo sarebbe dovuto essere consegnato a quest’ultimo in Italia;
considerato che l’imputato ha restituito a __________, mediante consegna a contanti in Italia, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo complessivo di Euro 270'000.00;
1.33. a danno di __________
Euro 70'000.00, consegnati a contanti dalla cliente nel corso del 2014, per essere accreditati su una relazione a lei riconducibile presso __________, ritenuto che detta relazione, nonostante la firma della documentazione d’apertura, non è mai stata aperta,
considerato che l’imputato ha restituito alla cliente, mediante accrediti sulla Travel Cash Card in uso alla cliente, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo complessivo di Euro 4'978.00;
qualificata siccome commessa per mestiere, ritenuta la disponibilità dell’accusato ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte (supplementare) di reddito
per avere
a __________, __________, __________, __________ ed in altre non meglio precisate località svizzere e italiane,
nel periodo gennaio 2010 – agosto 2014,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ripetutamente ingannato con astuzia persone, affermando cose false o dissimulando cose vere oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e meglio per avere,
nella sua qualità di executive director e consulente alla clientela presso la Banca ACPR 8, rispettivamente quale gestore patrimoniale esterno presso la società ACPR 20,
sfruttando la conoscenza dei meccanismi interni della banca ed il rapporto di fiducia esistente con i colleghi,
ripetutamente ingannato astutamente questi ultimi, comunicando loro, contrariamente al vero, che dei clienti volevano prelevare contanti a debito della loro relazione, rispettivamente volevano effettuare dei bonifici a favore di terze persone,
millantando ordini telefonici, rispettivamente consegnando ai colleghi ordini da lui compilati e firmati falsificando le firme dei clienti, ordini su cui aveva provveduto a fotocopiare la firma originale dei clienti e documenti firmati in bianco dai clienti e compilati dall’imputato con istruzioni contrarie alla volontà di questi ultimi,
ottenendo in questo modo la consegna indebita di denaro a contanti o l’esecuzione indebita di bonifici mai ordinati dai clienti,
pregiudicando in tal modo il patrimonio dei clienti per un importo complessivo di Euro 7'013'203.92,
denaro in parte usato per risarcire ignari clienti precedentemente malversati, in parte usato per sue spese personali o per giocare presso i Casinò di __________ e di __________,
causando, considerando gli importi nel frattempo restituiti attingendo prevalentemente da fondi di altri ignari clienti, un pregiudizio complessivo effettivo di Euro 5'450'831.31,
in particolare, per avere:
2.1. a danno del conto cifrato no. __________ c/o ACPR 8 (ADE __________)
in data 05.12.2012, fatto bonificare l’importo di Euro 4'122.01 (pari a CHF 5’000.00) a favore della relazione no. __________ riconducibile a ACPR 7, anch’egli cliente malversato, indicando “ordine telefonico”, ritenuto come il cliente non ha mai ordinato tale operazione;
2.2. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 9)
in data 11.12.2013 fatto bonificare l’importo di Euro 260'000.00 a favore della relazione __________ (operazione a beneficio di ACPR 17), apponendo la falsa firma del cliente sull’ordine, compilando lo stesso con indicazioni contrarie al vero, ritenuto come il cliente non ha mai ordinato tale operazione;
2.3. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 10)
2.3.1. in data 31.01.2014 fatto bonificare l’importo di Euro 13'800.00 a favore della relazione no. __________, riconducibile a ACPR 11, anch’essa cliente malversata, ritenuto che il cliente non ha mai ordinato tale operazione;
2.3.2. in data 14.03.2014 fatto bonificare l’importo di Euro 2'194.95 a favore della relazione no. __________, riconducibile a ACPR 11, anch’essa cliente malversata, ritenuto che il cliente non ha mai ordinato tale operazione;
2.3.3. in data 19.03.2014 fatto bonificare l’importo di Euro 50'718.58 a favore della società __________, la quale ha successivamente prelevato la somma, consegnandola a contanti all’imputato;
2.4. a danno delle relazioni riconducibili ai clienti ACPR 3 e ACPR 4
2.4.1. a danno della relazione cifrata no. __________ c/o ACPR 8
2.4.1.1. in data 20.04.2012 prelevato a contanti l’importo di Euro 20’100.00, utilizzando un documento firmato in bianco dalla cliente ACPR 4,
considerato che nel giugno 2012 l’imputato ha restituito a ACPR 3 e ACPR 4, mediante consegna a contanti in Italia, utilizzando fondi di terzi, l’importo complessivo di Euro 15'000.00;
2.4.2. a danno della relazione cifrata no. __________ c/o ACPR 8
2.4.2.1. in data 15.01.2013 fatto bonificare l’importo di Euro 150'000.00 a favore della __________, succursale di __________, indicando sull’ordine una telefonata del cliente, successivamente confermato per iscritto utilizzando un documento firmato in bianco dai clienti, somma successivamente prelevata e consegnata a contanti all’imputato;
2.4.2.2. in data 12.03.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 80'400.00, utilizzando per l’ordine la firma in fotocopia dei clienti;
2.4.2.3. in data 10.05.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 30'150.00, utilizzando un documento firmato in bianco dalla cliente ACPR 4;
2.4.2.4. in data 04.06.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 50'501.25, utilizzando per l’ordine la firma in fotocopia dei clienti;
2.4.2.5. in data 18.07.2013 fatto bonificare l’importo di Euro 70'000.00 a favore della __________ utilizzando un documento con la firma in bianco o in fotocopia dalla cliente, somma successivamente prelevata e consegnata a contanti all’imputato;
2.4.2.6. in data 02.12.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 40'200.00, utilizzando per l’ordine la firma in fotocopia dei clienti;
2.4.2.7. in data 05.06.2014 prelevato a contanti l’importo di Euro 40'000.00, utilizzando un documento firmato in bianco dai clienti;
2.4.2.8. in data 07.07.2014 prelevato a contanti l’importo di Euro 50'000.00, utilizzando un documento firmato in bianco dai clienti;
2.4.3. a danno della relazione cifrata no. __________ c/o __________
2.4.3.1. in data 22.02.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 150'000.00 utilizzando verosimilmente un documento con le firme in fotocopia dei clienti;
2.4.3.2. in data 03.01.2014 prelevato a contanti l’importo di Euro 150'000.00 utilizzando verosimilmente un documento con le firme in fotocopia dei clienti;
2.4.3.3. in data 06.03.2014 prelevato a contanti l’importo di Euro 100'000.00 utilizzando verosimilmente un documento con le firme in fotocopia dei clienti;
2.4.3.4. in data 03.04.2014 fatto bonificare l’importo di Euro 81'052.00 a favore di una relazione riconducibile alla figlia del cliente __________, bonifico disposto a seguito della richiesta dello stesso __________, anch’egli cliente malversato, di estinguere la sua relazione no. __________ versando il saldo ancora presente a favore della figlia, utilizzando verosimilmente un documento con le firme in fotocopia dei clienti;
2.4.3.5. in data 11.04.2014 prelevato a contanti l’importo di Euro 100'000.00 utilizzando verosimilmente un documento con la firma in fotocopia della cliente ACPR 4;
considerato che l’imputato ha restituito a ACPR 4 e ACPR 3, mediante consegna di denaro a contanti in Italia, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo complessivo di Euro 298'600.00;
2.5. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 5)
2.5.1. in data 26.03.2010 fatto bonificare l’importo di Euro 2'000.00 a favore della relazione no. __________ riconducibile a ACPR 6, anch’egli cliente malversato, indicando “ordine telefonico del 3/6/2013 ore 14:00” considerato che il cliente non ha mai ordinato tale operazione;
2.5.2. in data 26.03.2010 fatto bonificare l’importo di Euro 3'000.00 a favore della relazione no. __________ riconducibile a __________, anch’essa cliente malversata, indicando “ordine telefonico del 3/6/2013 ore 14:00”, considerato che il cliente non ha mai ordinato tale operazione;
2.5.3. in data 07.05.2010 fatto bonificare l’importo di Euro 5'000.00 a favore della relazione no. __________ riconducibile a __________, anch’essa cliente malversata, indicando “ordine telefonico del 3/6/2013 ore 14:00” considerato che il cliente non ha mai ordinato tale operazione;
2.5.4. in data 15.12.2011 ordinato il bonifico dell’importo di Euro 78'000.00 a favore della relazione no. __________ riconducibile a __________, anch’egli cliente malversato, indicando “il cliente mi autorizza telefonicamente”, considerato che il cliente non ha mai ordinato tale operazione;
2.5.5. in data 25.04.2012 fatto bonificare l’importo di Euro 40'000.00 a favore della relazione no. __________, riconducibile a __________, anch’egli cliente malversato, indicando sul formulario bancario “ordine telefonico del 25 aprile ore 15:00”, considerato che il cliente non ha mai ordinato tale operazione;
2.5.6. in data 01.06.2012 prelevato a contanti l’importo di Euro 10'000.00, utilizzando un documento firmato in bianco dal cliente;
2.5.7. in data 24.07.2012 prelevato a contanti l’importo di Euro 11'000.00, utilizzando un documento firmato in bianco dal cliente;
2.5.8. in data 26.11.2012 prelevato a contanti l’importo di Euro 30'000.00, utilizzando un documento firmato in bianco dal cliente;
2.5.9. in data 21.11.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 10'000.00, utilizzando un documento firmato in bianco dal cliente;
2.5.10. in data 28.02.2014 prelevato a contanti l’importo di Euro 2'933.50, utilizzando un documento firmato in bianco dal cliente;
2.6. a danno del conto cifrato no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 16)
2.6.1. in data 28.05.2013 fatto bonificare l’importo di Euro 82'000.00 a favore della __________, utilizzando quale conferma per l’ordine telefonico un documento firmato in bianco dal cliente e datato 12.12.2013, somma successivamente prelevata e consegnata a contanti all’imputato;
2.6.2. in data 03.06.2013 fatto bonificare l’importo di Euro 39'000.00 a favore della relazione no. __________, riconducibile a __________, anch’egli cliente malversato, indicando sul formulario bancario “ordine telefonico del 3/6/2013 ore 14:00”, considerato che il cliente non ha mai ordinato tale operazione;
2.6.3. in data 17.06.2013 fatto bonificare l’importo di Euro 72'000.00 a favore della __________, indicando sul formulario bancario, “ordine telefonico del 14/6/2013 ore 16:30”, considerato che il cliente non ha mai ordinato tale operazione, somma successivamente prelevata e consegnata a contanti all’imputato;
2.6.4. in data 17.12.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 110'550.00, utilizzando un documento firmato in bianco dal cliente;
considerato che l’imputato ha restituito a ACPR 16, mediante bonifico, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo complessivo di Euro 1'603.03;
2.7. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 12 e ACPR 13)
in data 16.09.2011 prelevato a contanti l’importo di Euro 15'000.00, utilizzando un documento firmato da ACPR 12;
2.8. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE __________)
2.8.1. in data 19.01.2012 prelevato a contanti l’importo di Euro 70'000.00, indicando un ordine telefonico del cliente, poi confermato in data 08.06.2012 utilizzando un documento firmato in bianco dal cliente;
2.8.2. in data 12.06.2012 prelevato a contanti l’importo di Euro 30'000.00 utilizzando un documento firmato in bianco dal cliente;
2.8.3. in data 16.08.2012 prelevato a contanti l’importo di Euro 9'000.00 utilizzando un documento firmato in bianco dal cliente;
considerato che l’imputato ha restituito a __________, mediante consegna a contanti in Italia, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo complessivo di Euro 109'000.00;
2.9. a danno della relazione __________ c/o __________ (ADE __________)
nel periodo inizio 2010 – fine 2012, prelevato a contanti l’importo di Euro 20'000.00, utilizzando verosimilmente la firma in fotocopia dello stesso;
2.10. a danno di ACPR 26
2.10.1. relazione no. __________ c/o ACPR 8
2.10.1.1. in data 11.05.2012 prelevato a contanti l’importo di Euro 15'000.00 utilizzando un documento firmato in bianco dal cliente;
2.10.1.2. in data 22.06.2012 prelevato a contanti l’importo di Euro 10'000.00 utilizzando un documento firmato in bianco dal cliente;
2.10.1.3. in data 13.08.2012 prelevato a contanti l’importo di Euro 70'000.00 utilizzando un documento firmato in bianco dal cliente;
2.10.1.4. in data 26.10.2012 prelevato a contanti l’importo di Euro 30'000.00 utilizzando un documento firmato in bianco dal cliente;
2.10.1.5. in data 08.01.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 10'000.00 utilizzando la firma in fotocopia del cliente;
2.10.2. relazione no. __________ c/o
2.10.2.1. in data 09.04.2014 prelevato a contanti l’importo di Euro 25'000.00 utilizzando, a suo dire, la firma in fotocopia del cliente;
2.10.2.2. in data 06.05.2014 prelevato a contanti l’importo di Euro 20'000.00 utilizzando, a suo dire, la firma in fotocopia del cliente;
2.10.2.3. in data 07.07.2014 fatto bonificare l’importo di Euro 9'310.78 a favore di __________, all’insaputa del cliente;
2.11. a danno del conto cifrato no. __________ c/o ACPR 8 (ADE __________ e __________)
2.11.1. in data 19.07.2011 prelevato a contanti l’importo di Euro 20'000.00 utilizzando la firma in fotocopia/ precedentemente trasmessa via e-mail dei clienti;
2.11.2. in data 24.10.2011 prelevato a contanti l’importo di Euro 40'000.00 utilizzando un documento firmato in bianco da __________;
2.11.3. in data 23.03.2012 prelevato a contanti l’importo di Euro 60'000.00 utilizzando la firma dei clienti in fotocopia/trasmessa via e-mail con un precedente ordine;
2.11.4. in data 09.11.2012 prelevato a contanti l’importo di Euro 70'000.00 utilizzando la firma dei clienti in fotocopia/trasmessa via e-mail con un precedente ordine;
2.11.5. in data 30.01.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 40'000.00 utilizzando la firma dei clienti in fotocopia/trasmessa via e-mail con un precedente ordine;
2.11.6. in data 13.03.2013 fatto bonificare l’importo di Euro 140'000.00 a favore della __________, verosimilmente utilizzando un ordine con la firma in fotocopia/trasmessa via e-mail dai clienti, somma successivamente prelevata e consegnata a contanti all’imputato;
2.11.7. in data 26.03.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 29'000.00 utilizzando la firma dei clienti in fotocopia/trasmessa via e-mail con un precedente ordine;
2.12. a danno del titolare del conto cifrato no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 21)
2.12.1. in data 03.10.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 50'000.00, utilizzando la firma in fotocopia del cliente e indicando la (falsa) conferma telefonica dello stesso sull’ordine di prelevamento;
2.12.2. in data 14.11.2013, fatto bonificare l’importo di Euro 35'000.00 a favore della relazione no. __________, riconducibile a __________, anch’egli cliente malversato, utilizzando un documento firmato in bianco dal cliente o la copia della firma del cliente, ritenuto come quest’ultimo non ha mai ordinato tale operazione;
2.12.3. in data 23.05.2014, ordinato la chiusura della relazione all’insaputa del cliente, trattenendo indebitamente l’importo di Euro 976.27 ancora presente sulla stessa al momento dell’estinzione;
2.13. a danno del conto cifrato no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 22 e ACPR 23)
2.13.1. in data 31.05.2012 fatto bonificare l’importo di Euro 210'000.00 a favore della relazione __________ presso __________ riconducibile a __________, anch’egli cliente malversato, utilizzando verosimilmente un documento firmato in bianco dai clienti e indicando sullo stesso “rimborso prestito”, considerato che gli stessi non hanno mai ordinato tale operazione;
2.13.2. in data 31.10.2012 prelevato a contanti l’importo di Euro 100'000.00, utilizzando un documento firmato in bianco dai clienti;
2.13.3. in data 08.01.2013 fatto bonificare l’importo di Euro 90'000.00, a favore della __________, utilizzando verosimilmente un documento firmato in bianco dai clienti, considerato che gli stessi non hanno mai ordinato tale operazione, somma successivamente prelevata e consegnata a contanti all’imputato;
2.13.4. in data 05.03.2013 fatto bonificare l’importo di Euro 150'000.00, a favore della __________, utilizzando verosimilmente un documento firmato in bianco dai clienti, considerato che gli stessi non hanno mai ordinato tale operazione, somma successivamente prelevata e consegnata a contanti all’imputato;
2.13.5. in data 07.05.2013 fatto bonificare l’importo di Euro 110'000.00, a favore della __________, utilizzando verosimilmente un documento firmato in bianco dai clienti, considerato che gli stessi non hanno mai ordinato tale operazione, somma successivamente prelevata e consegnata a contanti all’imputato;
2.13.6. in data 17.06.2013 fatto bonificare l’importo di Euro 120'000.00, a favore della __________, utilizzando verosimilmente un documento firmato in bianco dai clienti, considerato che gli stessi non hanno mai ordinato tale operazione, somma successivamente prelevata e consegnata a contanti all’imputato;
2.13.7. in data 08.11.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 55'000.00, utilizzando un documento firmato in bianco dai clienti;
2.13.8. in data 13.11.2013 fatto bonificare l’importo di Euro 50'000.00 a favore della relazione no. __________, riconducibile a __________, anch’egli cliente malversato, utilizzando verosimilmente un documento firmato in bianco dai clienti, indicando sullo stesso “conferma telefonica del 13.11.2013 ore 09:00”, ritenuto come i clienti non hanno mai ordinato tale operazione;
2.13.9. in data 28.02.2014 prelevato a contanti l’importo di Euro 60'000.00, utilizzando un documento firmato in bianco dai clienti;
2.13.10. in data 02.04.2014 prelevato a contanti l’importo di Euro 40'000.00, utilizzando un documento firmato in bianco dai clienti;
2.14. a danno del conto cifrato no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 6)
2.14.1. in data 25.02.2013 fatto bonificare l’importo di Euro 50’000.00 a favore della relazione no. __________, riconducibile a ACPR 22, anch’egli cliente malversato, indicando sull’ordine di bonifico “ordine telefonico”, operazione mai ordinata dal cliente;
2.14.2. in data 14.05.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 30'150.00, utilizzando un documento firmato in bianco dal cliente;
2.14.3. in data 04.02.2014 prelevato a contanti l’importo di Euro 15'075.00, utilizzando un documento firmato in bianco dal cliente;
2.15. a danno della relazione cifrata no. __________ c/o ACPR 8 (ADE __________ e __________)
in data 12.10.2010 fatto bonificare l’importo di Euro 10'000.00 a favore della relazione no. __________, riconducibile a ACPR 5, anch’egli cliente malversato, indicando sull’ordine di pagamento “ordine telefonico”, operazione mai ordinata dai clienti,
considerato che l’imputato ha restituito ai clienti __________ e __________ l’importo di Euro 10'000.00, mediante consegna a contanti, utilizzando fondi di altri ignari clienti;
2.16. a danno del conto cifrato no. __________ c/o ACPR 8 (ADE __________)
2.16.1. in data 29.10.2012 fatto bonificare l’importo di Euro 52’500.00 a favore di __________, indicando sull’ordine di bonifico “ordine telefonico del 26-10-2012 ore 9,30”, operazione mai ordinata dalla cliente;
2.16.2. in data 30.10.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 90'000.00, utilizzando un documento firmato in bianco dalla cliente;
2.16.3. in data 07.11.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 40'000.00, utilizzando la firma in fotocopia della cliente;
2.17. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 24)
2.17.1. in data 05.04.2011 fatto bonificare l’importo di Euro 55’000.00 a favore della relazione no. __________, riconducibile a __________, anch’egli cliente malversato, indicando trattarsi di un ordine telefonico, operazione mai ordinata dal cliente;
2.17.2. in data 08.02.2012 fatto bonificare l’importo di Euro 45’000.00 a favore della relazione no. __________, riconducibile a __________, anch’egli cliente malversato, indicando sull’ordine di bonifico “ordine telefonico”, operazione mai ordinata dal cliente;
2.17.3. in data 11.09.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 16'000.00, utilizzando un documento firmato in bianco dal cliente;
2.17.4. in data 19.11.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 35'000.00, utilizzando la firma in fotocopia del cliente;
considerato che l’imputato ha restituito a ACPR 24, mediante bonifici e consegne a contanti, utilizzando fondi di altri ignari clienti, l’importo complessivo di Euro 60'000.00;
2.18. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE __________ e __________)
2.18.1. in data 28.06.2011 fatto bonificare l’importo di Euro 30'000.00 a favore della __________, indicando sull’ordine di bonifico “ordine telefonico 28/6/2011”, considerato che gli stessi non hanno mai ordinato tale operazione, somma successivamente prelevata e consegnata a contanti all’imputato;
2.18.2. in data 27.07.2011 fatto bonificare l’importo di CHF 33'000.00 (pari a Euro 28'794.58), a favore della __________, indicando sull’ordine di bonifico “ordine telefonico __________”, considerato che gli stessi non hanno mai ordinato tale operazione, somma successivamente prelevata e consegnata a contanti all’imputato;
considerato che l’imputato ha restituito a __________ e __________, mediante bonifici, utilizzando fondi di altri ignari clienti, l’importo complessivo di Euro 67'000.00;
2.19. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE __________)
2.19.1. in data 25.11.2011 prelevato a contanti l’importo di Euro 120'000.00, apponendo la firma falsa del cliente sull’ordine di prelevamento;
2.19.2. in data 07.05.2013 fatto bonificare l’importo di Euro 80'000.00 a favore della __________, considerato che il cliente non ha mai ordinato tale operazione, indicando sull’ordine di bonifico “Tel. Ordine del 7/5/2013 ore 10:00”;
2.19.3. in data 27.12.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 60'000.00, apponendo la firma falsa del cliente sull’ordine di prelevamento;
2.20. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE __________ e __________)
2.20.1. in data 13.09.2010 prelevato a contanti l’importo di Euro 90'000.00, utilizzando un documento con la firma in fotocopia di __________;
2.20.2. in data 22.07.2011 prelevato a contanti l’importo di Euro 110'000.00 utilizzando un documento con la firma in fotocopia di __________;
considerato che l’imputato ha interamente restituito a __________ e __________, mediante consegna a contanti in Italia, utilizzando fondi di altri ignari clienti, l’importo di Euro 200'000.00;
2.21. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE __________ e __________)
in data 22.08.2012 prelevato a contanti l’importo di Euro 50'000.00, indicando che si trattava di un ordine telefonico dei clienti, poi ratificato in data 12.11.2012 verosimilmente con un documento firmato in bianco dai clienti;
2.22. a danno del conto cifrato no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 17)
2.22.1. in data 16.01.2013 fatto bonificare l’importo di Euro 150'000.00 a favore della __________ utilizzando verosimilmente un documento firmato in bianco dal cliente, somma successivamente prelevata e consegnata a contanti all’imputato;
2.22.2. in data 29.01.2013 fatto bonificare l’importo di Euro 110'000.00 a favore della __________ utilizzando verosimilmente un documento firmato in bianco dal cliente, somma successivamente prelevata e consegnata a contanti all’imputato;
2.22.3. in data 20.03.2013 fatto bonificare l’importo di Euro 140'000.00 a favore della __________ utilizzando verosimilmente un documento firmato in bianco dal cliente, somma successivamente prelevata e consegnata a contanti all’imputato;
2.22.4. in data 12.04.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 40'000.00, utilizzando la firma in fotocopia del cliente;
2.22.5. in data 18.09.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 10'000.00, utilizzando un documento firmato in bianco dal cliente;
2.22.6. in data 18.09.2013 fatto bonificare l’importo di Euro 110'000.00 a favore della __________ utilizzando verosimilmente un documento firmato in bianco dal cliente, somma successivamente prelevata e consegnata a contanti all’imputato;
2.22.7. in data 14.10.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 80'000.00, utilizzando la firma in fotocopia del cliente;
2.22.8. in data 12.11.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 40'000.00, utilizzando la firma in fotocopia del cliente;
2.22.9. in data 10.01.2014, fatto bonificare l’importo di Euro 60'000.00 a favore della relazione no. __________, riconducibile a __________, anch’egli cliente malversato, utilizzando verosimilmente un documento firmato in bianco dal cliente, ritenuto come quest’ultimo non ha mai ordinato tale operazione;
2.22.10. in data 28.02.2014 prelevato a contanti l’importo di Euro 30'000.00, utilizzando un documento firmato in bianco dal cliente;
2.22.11. in data 07.04.2014 prelevato a contanti l’importo di Euro 20'000.00, utilizzando la firma in fotocopia del cliente;
2.23. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE __________)
in data 20.12.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 75'375.00, utilizzando la firma in fotocopia del cliente,
considerato che l’imputato ha restituito a __________, mediante bonifico a favore della figlia, utilizzando fondi di ignari clienti, l’importo complessivo di Euro 81'052.00;
2.24. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE __________ e __________)
2.24.1 in data 01.12.2011 prelevato a contanti l’importo di Euro 130'000.00, utilizzando un documento firmato in bianco dal cliente __________;
2.24.2. in data 25.04.2012 prelevato a contanti l’importo di Euro 20'000.00, utilizzando un documento con firma in fotocopia di entrambi i clienti;
2.24.3. in data 05.06.2012 prelevato a contanti l’importo di Euro 60'000.00, utilizzando un documento firmato in bianco da entrambi i clienti;
2.24.4. in data 10.08.2012 prelevato a contanti l’importo di Euro 29'000.00, utilizzando un documento firmato in bianco dal cliente __________;
considerato che l’imputato ha restituito ai clienti __________ e __________, mediante consegne a contanti e un bonifico, l’importo di Euro 239'000.00;
2.25. a danno della relazione cifrata no. __________ c/o ACPR 8 (ADE __________)
in data 05.10.2010 fatto bonificare l’importo di Euro 11’500.00 a favore della relazione no. __________ riconducibile a __________ e __________, anch’essi clienti malversati, indicando un ordine telefonico del cliente, operazione mai ordinata dal cliente,
considerato che l’imputato ha restituito a __________, mediante consegna a contanti, utilizzando fondi di altri clienti, l’importo di Euro 11'000.00;
2.26. a danno della relazione cifrata no. __________ c/o ACPR 8 (ADE __________)
in data 16.07.2013 fatto bonificare l’importo di Euro 165'000.00 a favore della relazione no. __________, riconducibile a __________, anch’egli cliente malversato, considerato che il cliente non ha mai ordinato tale operazione, utilizzando verosimilmente un documento firmato in bianco, sul quale ha indicato “conferma telefonica del 16/7/2013 ore 10:15 con cliente”;
2.27. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 7)
2.27.1. in data 13.12.2012 fatto bonificare l’importo di Euro 140'000.00 a favore della __________, indicando sul documento “ordine telefonico del 13/12/2012 ore 10.30- con il cliente”, considerato che il cliente non ha mai ordinato tale operazione, confermando tale ordine in data 04.02.2013 mediante l’utilizzo verosimilmente di un documento firmato in bianco, somma successivamente prelevata e consegnata a contanti all’imputato;
2.27.2. in data 14.02.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 60'300.00, utilizzando la firma in fotocopia del cliente;
2.27.3. in data 24.04.2013 fatto bonificare l’importo di Euro 71'000.00 a favore della __________, indicando sul documento “ordine tel. del 24/4/2013 ore 9:00”, considerato che il cliente non ha mai ordinato tale operazione, somma successivamente prelevata e consegnata a contanti all’imputato;
2.27.4. in data 16.09.2013 fatto bonificare l’importo di Euro 62'500.00 a favore della __________, indicando sul documento “ordine telefonico ACPR 7 ore 8.00 del 10/9/2013”, considerato che il cliente non ha mai ordinato tale operazione, somma successivamente prelevata e consegnata a contanti all’imputato;
2.27.5. in data 17.04.20.14 prelevato a contanti l’importo di Euro 50'000.00, utilizzando la firma in fotocopia del cliente;
2.27.6. in data 22.07.2014 prelevato a contanti l’importo di Euro 50'000.00, utilizzando la firma in fotocopia del cliente;
2.28. a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 27)
2.28.1. in data 22.11.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 90’000.00, utilizzando un documento firmato in bianco dal cliente;
2.28.2. in data 17.12.2013 prelevato a contanti l’importo di Euro 25’000.00, utilizzando la firma in fotocopia del cliente;
2.29. a danno della relazione no. __________ c/o __________ (ADE __________)
2.29.1. in data 13.07.2010 prelevato a contanti l’importo di Euro 200'000.00, utilizzando verosimilmente un documento firmato in bianco;
2.29.2. in data 16.07.2010 prelevato a contanti l’importo di Euro 234'000.00, utilizzando verosimilmente un documento firmato in bianco;
considerato che l’imputato ha restituito a __________, mediante consegna a contanti in Italia, utilizzando fondi di altri ignari clienti, l’importo di Euro 434'000.00;
per avere,
a __________, __________ ed in altre non meglio precisate località svizzere e italiane,
nel periodo settembre 2010 – luglio 2014,
allo scopo di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, segnatamente per perfezionare l’inganno astuto di cui sub. 2, nonché per celare le previe malversazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2,
formato numerosi documenti falsi, nonché abusato della firma autentica di clienti per creare documenti suppositizi, facendo altresì uso di tali documenti con i clienti ed i colleghi di lavoro,
segnatamente
3.1. per avere,
a __________,
nel periodo novembre 2011 – dicembre 2013,
personalmente apposto, su ordini di bonifico o di prelevamento, la firma manoscritta di alcuni clienti, presentando tali documenti ai funzionari della ACPR 8, alfine di ingannare questi ultimi ed ottenere le operazioni, mai richieste dai clienti, contenute nei suddetti documenti e meglio:
25.11.2011
Prelevamento
EUR
120'000.00
16.07.2013
Bonifico
EUR
165'000.00
11.12.2013
Bonifico
EUR
260'000.00
27.12.2013
Prelevamento
EUR
60'000.00
presentando i documenti così firmati ai funzionari della Banca ACPR 8 di __________, al fine di ingannare questi ultimi ed ottenere il versamento in contanti delle somme, rispettivamente l’esecuzione dei bonifici indicati sugli ordini a debito delle relazioni summenzionate;
3.2. per avere,
a __________ ed in altre imprecisate località,
nel periodo settembre 2010 – luglio 2014,
abusato della firma autentica degli aventi diritto delle relazioni addebitate, sia utilizzando dei documenti firmati in bianco, sia utilizzando la firma in fotocopia del cliente, su ordini di prelevamento, rispettivamente su ordini di bonifico, presentando tali documenti, personalmente o tramite un terzo, ai funzionari della Banca ACPR 8, alfine di ingannare questi ultimi ed ottenere le operazioni, mai richieste dai clienti, contenute nei suddetti documenti:
3.2.1. relazione no. __________
20.04.2012 ordine di prelevamento di Euro 20'100.00
3.2.2. relazione no. __________
15.01.2013 ordine di bonifico di Euro 150'000.00
12.03.2013 ordine di prelevamento di Euro 80'400.00
10.05.2013 ordine di prelevamento di Euro 30'150.00
04.06.2013 ordine di prelevamento di Euro 50'501.25
18.07.2013 ordine di bonifico di Euro 70'000.00
02.12.2013 ordine di prelevamento di Euro 40'200.00
05.06.2014 ordine di prelevamento di Euro 40'000.00
07.07.2014 ordine di prelevamento di Euro 50'000.00
3.2.3. relazione no. __________ c/o __________
22.02.2013 ordine di prelevamento di Euro 150'000.00
03.01.2014 ordine di prelevamento di Euro 150'000.00
06.03.2014 ordine di prelevamento di Euro 100'000.00
03.04.2014 ordine di bonifico di Euro 81'052.00
11.04.2014 ordine di prelevamento di Euro 100'000.00
3.2.4. relazione no. __________
01.06.2012 ordine di prelevamento di Euro 10'000.00
24.07.2012 ordine di prelevamento di Euro 11'000.00
26.11.2012 ordine di prelevamento di Euro 30'000.00
21.11.2013 ordine di prelevamento di Euro 10'000.00
28.02.2014 ordine di prelevamento di Euro 2'933.50
3.2.5. relazione no. __________
28.05.2013/12.12.2013 ordine di bonifico di Euro 82'000.00
17.12.2013 ordine di prelevamento di Euro 110'550.00
3.2.6. relazione no. __________
19.01.2012 ordine di prelevamento di Euro 70'000.00
12.06.2012 ordine di prelevamento di Euro 30'000.00
16.08.2012 ordine di prelevamento di Euro 9'000.00
3.2.7. relazione no. __________
11.05.2012 ordine di prelevamento di Euro 15'000.00
22.06.2012 ordine di prelevamento di Euro 10'000.00
13.08.2012 ordine di prelevamento di Euro 70'000.00
26.10.2012 ordine di prelevamento di Euro 30'000.00
08.01.2013 ordine di prelevamento di Euro 10'000.00
3.2.8. relazione no. __________ c/o __________
07.04.2014 ordine di prelevamento di Euro 25'000.00
3.2.9. relazione no. __________
19.07.2011 ordine di prelevamento di Euro 20'000.00
24.10.2011 ordine di prelevamento di Euro 40'000.00
23.03.2012 ordine di prelevamento di Euro 60'000.00
09.11.2012 ordine di prelevamento di Euro 70'000.00
30.01.2013 ordine di prelevamento di Euro 40'000.00
26.03.2013 ordine di prelevamento di Euro 29'000.00
3.2.10. relazione no. __________
03.10.2013 ordine di prelevamento di Euro 50'000.00
14.11.2013 ordine di bonifico di Euro 35'000.00
3.2.11. relazione no. __________
31.05.2012 ordine di bonifico di Euro 210'000.00
31.10.2012 ordine di prelevamento di Euro 100'000.00
08.01.2013 ordine di bonifico di Euro 90'000.00
05.03.2013 ordine di bonifico di Euro 150'000.00
07.05.2013 ordine di bonifico di Euro 110'000.00
17.06.2013 ordine di bonifico di Euro 120'000.00
08.11.2013 ordine di prelevamento di Euro 55'000.00
13.11.2013 ordine di bonifico di Euro 50'000.00
28.02.2014 ordine di prelevamento di Euro 60'000.00
02.04.2014 ordine di prelevamento di Euro 40'000.00
3.2.12. relazione no. __________
14.05.2013 ordine di prelevamento di Euro 30'150.00
04.02.2014 ordine di prelevamento di Euro 15'075.00
3.2.13. relazione no. __________
30.10.2013 ordine di prelevamento di Euro 90'000.00
07.11.2013 ordine di prelevamento di Euro 40'000.00
3.2.14. relazione no. __________
11.09.2013 ordine di prelevamento di Euro 16'000.00
19.11.2013 ordine di prelevamento di Euro 35'000.00
3.2.15. relazione no. __________
13.09.2010 ordine di prelevamento di Euro 90'000.00
22.07.2011 ordine di prelevamento di Euro 110'000.00
3.2.16. relazione no. __________
22.08.2012/12.11.2012 ordine di prelevamento di Euro 50'000.00
3.2.17. relazione no. __________
16.01.2013 ordine di bonifico di Euro 150'000.00
29.01.2013 ordine di bonifico di Euro 110'000.00
20.03.2013 ordine di bonifico di Euro 140'000.00
12.04.2013 ordine di prelevamento di Euro 40'000.00
18.09.2013 ordine di prelevamento di Euro 10'000.00
18.09.2013 ordine di bonifico di Euro 110'000.00
14.10.2013 ordine di prelevamento di Euro 80'000.00
12.11.2013 ordine di prelevamento di Euro 40'000.00
10.01.2014 ordine di bonifico di Euro 60'000.00
28.02.2014 ordine di prelevamento di Euro 30'000.00
07.04.2014 ordine di prelevamento di Euro 20'000.00
3.2.18. relazione no. __________
20.12.2013 ordine di prelevamento di Euro 75'375.00
3.2.19. relazione no. __________
01.12.2011 ordine di prelevamento di Euro 130'000.00
25.04.2012 ordine di prelevamento di Euro 20'000.00
05.06.2012 ordine di prelevamento di Euro 60'000.00
10.08.2012 ordine di prelevamento di Euro 29'000.00
3.2.20. relazione no. __________ ACPR 7
13.12.2012/
04.02.2012 ordine di bonifico di Euro 140'000.00
14.02.2013 ordine di prelevamento di Euro 60'300.00
17.04.2014 ordine di prelevamento di Euro 50'000.00
22.07.2014 ordine di prelevamento di Euro 50'000.00
3.2.21. relazione no. __________
22.11.2013 ordine di prelevamento di Euro 90'000.00
17.12.2013 ordine di prelevamento di Euro 25'000.00
3.3. per avere,
a __________, __________ ed in altre imprecisate località svizzere e italiane,
nel periodo febbraio 2012 – luglio 2014,
personalmente allestito, ritagliando documenti bancari e sovrapponendoli per la fotocopiatura, estratti conto e situazioni patrimoniali poi sottoposti a parte degli aventi diritto economico delle relazioni malversate come ai punti 1 e 2 del presente atto d’accusa, alfine di celare le malversazioni, e meglio:
3.3.1. nel febbraio 2012 consegnato al cliente ACPR 14 un documento allestito dall’imputato attestante il deposito dell’importo di Euro 100'000.00 a favore della relazione del cliente, ciò che non corrispondeva alla realtà;
3.3.2. nel marzo 2012 – luglio 2013, sottoposto al cliente ACPR 14 tre estratti patrimoniali datati 29.03.2012, 05.12.2012 e 17.07.2013 allestiti dall’imputato alfine di celare le malversazioni da lui precedentemente operate sulla relazione;
3.3.3. nel periodo marzo 2012 – gennaio 2014, sottoposto a ACPR 21 degli estratti patrimoniali falsi concernenti la relazione a lui riconducibile, rispettivamente degli estratti excel riportanti la sua situazione in conto, allestiti dall’imputato alfine di celare le malversazioni da lui precedentemente commesse sulla relazione;
3.3.4. nel novembre 2013, sottoposto a __________ un estratto excel riportante la sua situazione in conto, allestito dall’imputato alfine di celare le malversazioni da lui precedentemente commesse sulla relazione;
3.3.5. ad inizio 2014, sottoposto a ACPR 3 e ACPR 4 due estratti excel riportante la loro situazione in conto delle relazioni __________ (ACPR 8) e __________ (__________), allestiti dall’imputato alfine di celare le malversazioni da lui precedentemente commesse sulle due relazioni;
3.3.6. nel luglio 2014, sottoposto a __________ un estratto excel riportante la sua situazione in conto, allestito dall’imputato alfine di celare le malversazioni da lui commesse sulla relazione;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 138 cifra 2 CP, art. 146 cpv. 2 CP, art. 251 cifra 1 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
l’avv. __________, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 8;
l’avv. __________, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1, ACPR 2, ACPR 3, ACPR 4, ACPR 5, ACPR 6, ACPR 7;
l’avv. RAAP 7, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 26;
l’avv. RAAP 2 e avv. __________, patrocinatori di fiducia dell’accusatore privato ACPR 8;
l’avv. RAAP 8, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 27.
Espletato il pubblico dibattimento:
lunedì 17 ottobre 2016, dalle ore 09:35 alle ore 17:05,
martedì 18 ottobre 2016, dalle ore 09:00 alle ore 17:20.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
I fatti contenuti nell’AA sono in gran parte ammessi e ne chiede la conferma sia in fatto sia in diritto. Ripercorre l’avvio dell’inchiesta, il tutto partì grazie all’autodenuncia dello stesso imputato, il quale, a mente della PP, è stato forzato dalla pressione della banca e del datore di lavoro. Le dichiarazioni di IM 1 sono poi risultate sostanzialmente veritiere. Ripercorre la vita passata dell’imputato ed i suoi successi professionali. Egli è una persona ben vista da tutti, compresi i clienti malversati di cui ha violato la fiducia, ingannandoli con il suo modo di porsi. Non nega che IM 1 sia da considerare un giocatore patologico, come afferma la perizia, questo però non significa che la patologia non gli abbia permesso di comprendere il carattere illecito del suo agire. IM 1 è reo confesso per gran parte dei fatti. Con riferimento ai punti contestati per il reato di appropriazione indebita, rileva per ACPR 10 l’imputato contesta l’importo di EUR 11'113.-, mentre per ACPR 11 di EUR 1'000-. IM 1 non fa una vera e propria contestazione, afferma di non ricordare cosa sia avvenuto con questi clienti ma di poter quantificare il danno di ACPR 10 in ca. EUR 100'000.-, mentre ACPR 11 sarebbe stata interamente tacitata. ACPR 10 e ACPR 11 avrebbero consegnato degli importi a IM 1 a contanti affinché lo stesso li versasse tramite una lussemburghese in Italia. La relazione che i clienti avevano aperto presso la ACPR 8 non doveva essere toccata, invece gli importi in Italia sono arrivati in alcuni casi tramite bonifici dal conto stesso presso la ACPR 8. La PP ha deciso di imputare a IM 1 gli importi bonificati da questo conto, sommati ad ulteriori bonifici che i clienti non hanno riconosciuto, dedotto poi quanto restituito. Risulta una differenza di EUR 111'113.-, molto simile ai ricordi di IM 1, mentre per ACPR 11, con questa ricostruzione, risulta una differenza di EUR 1'000.-. Lo stesso IM 1 ha dichiarato di non poter escludere che questi siano gli importi corretti, la PP chiede dunque la conferma di questo punto dell’AA. Per il pt. 1.5 AA (si tratta del caso ACPR 5) IM 1 afferma di aver ricevuto da ACPR 5 unicamente EUR 90'000.- e non EUR 230'000.- come indicato dal cliente, e di cui solo EUR 30'000.- accreditati sulla relazione. Si tratta della parola dell’uno contro quella dell’altro. L’accusa ritiene ACPR 5 attendibile e sostiene che IM 1, seppur abbia collaborato, non possa ricordarsi ogni singolo importo per ogni singolo cliente. L’accusa chiede dunque la conferma di questo punto. Per il pt. 1.8 dell’AA (caso ACPR 26) IM 1 afferma di avere ricevuto EUR 160'000.- e non EUR 220'000.-, e di averne restituiti EUR 75'000.- e non EUR 45'000.- come indicato dal cliente. L’accusa ha ritenuto credibile quanto affermato da ACPR 26, in quanto egli non avrebbe alcun interesse ad indicare un importo maggiore. Inoltre il cliente ha fornito un giustificativo relativo ad un prelevamento di EUR 480'000.- presso una banca di __________ e ha spiegato che questo importo è stato consegnato in parte ad un’altra persona e in parte, EUR 220'000.-, all’imputato. Nelle sue ricostruzioni IM 1 indica che per ACPR 26 mancavano EUR 220'000.- e solo nella ricostruzione allestita in carcere precisa che l’importo sarebbe consistito in EUR 160'000.- più EUR 60'000.- prelevati indebitamente dal conto di ACPR 26. IM 1 ricorda dunque che mancherebbero EUR 220'000.- e che EUR 160'000.- gli sono stati consegnati a contanti, ma non ricorda i prelevamenti indebiti effettuati. Il cliente ha prodotto della documentazione comprovante l’esistenza del contante e i tempi di consegna del denaro coincidono. Per questi motivi l’accusa lo ritiene credibile e chiede la conferma anche di questo punto. In merito all’importo restituito, il cliente non è stato in grado di indicare esattamente quanto aveva ricevuto, l’accusa dà pertanto credito all’imputato considerando l’importo da lui indicato. Circa i prelevamenti di EUR 10'000.- e EUR 15'000.-, IM 1 ha affermato che ACPR 26 era solito chiedere degli importi e non esclude dunque che questi possano essere stati chiesti da lui. La PP fa notare che ci sono quattro prelevamenti ammessi da ACPR 26 ma non questi due. Chiede dunque che venga confermato quanto indicato nell’AA. Per il pt. 1.13 dell’AA (caso ACPR 6) IM 1 afferma di aver ricevuto unicamente EUR 543'000.- e non i EUR 570'000.- indicati da ACPR 6. Si tratta della parola dell’uno contro quella dell’altro. L’accusa non ha modo di concludere che la versione dell’ACP non sia credibile e ne chiede la conferma. Infine, il pt. 1.14 (caso __________) la cliente dice di aver consegnato EUR 370'000.- a IM 1 e di averne ricevuti solo EUR 338'000.-. La PP non vede perché la cliente dovrebbe mentire; inoltre IM 1 ha più volte cambiato versione circa l’importo ricevuto, dichiarando alla fine di avere effettivamente ricevuto tutto l’importo ma di non averlo versato interamente in quanto non lo riteneva possibile. A ciò si aggiunge la dichiarazione dell’ex compagno della __________ che ha confermato le dichiarazioni della donna. La PP chiede dunque la conferma anche di questo punto.
Venendo ora alle contestazioni per il reato di truffa (caso ACPR 12 e ACPR 13). Rileva che gli ACP, pur invitati, non si sono presentati al verbale di confronto con l’imputato. IM 1 è stato categorico nell’affermare di non aver malversato ai loro danni. L’accusa lascia dunque alla Corte esprimersi. In merito al caso ACPR 26 rinvia a quanto detto in precedenza.
In diritto, IM 1 ha pacificamente commesso il reato di appropriazione indebita aggravata di cui all’art. 138 CP, egli ha impiegato i valori affidatigli contrariamente alle istruzioni ricevute e nell’ambito dei suoi compiti quale gestore patrimoniale soggetto ad autorizzazione, facendo pure uso di falsi.
Per quanto concerne il reato di truffa per mestiere (art. 146 CP) l’inganno è stato astuto perché IM 1 ha sfruttato la sua conoscenza dei meccanismi interni della banca e il rapporto di fiducia con i colleghi. Ha poi dissuaso ogni controllo sia da parte dei clienti, sia da parte dei colleghi, agendo ripetutamente alla stregua di una professione (tempo, mezzi consacrati, atti frequenti per garantirsi un reddito), allestendo e facendo uso di documenti falsi e dissuadendo i clienti dal venire a verificare le loro situazioni. Egli ha agito senza scrupoli e ha danneggiato tutti i clienti che gli avevano concesso piena fiducia.
Sulla falsità in documenti (art. 251 CP) osserva che IM 1 ha allestito dei rendiconti fasulli per indurre i clienti a non recarsi in banca e verificare la propria posizione. Egli ha posto in quattro occasioni la firma falsa dei clienti, e ha abusato della firma autentica di altri (firme in bianco o fotocopiate). Chiede dunque la conferma dell’AA anche per questo reato.
Per la commisurazione della pena, evidenzia che quanto commesso da IM 1 è molto grave: egli ha agito per puro lucro, non era quanto giocava che gli faceva salire l’adrenalina, ma il fatto stesso di giocare: è in realtà un irriducibile. Per l’accusa la patologia di IM 1 non è comprovata ed anzi è smentita dai fatti. La perizia evidenzia come le capacità di IM 1, di valutare il carattere illecito delle condotte e di agire secondo questa valutazione, non erano alterate, egli sapeva bene cosa stava facendo. Quali attenuanti bisogna considerare il fatto che egli è incensurato e ha collaborato sin dall’inizio permettendo di chiarire i fatti e, in alcuni casi, facendo addirittura emergere malversazioni che verosimilmente, senza le sue dichiarazioni, sarebbero rimaste sconosciute. Chiede dunque una pena detentiva di anni 6 e mesi 9.
Sulle richieste degli ACP, chiede la condanna al risarcimento del danno come da istanze presentate. In merito ai sequestri, chiede la confisca delle relazioni per il pagamento di tasse e spese. Della documentazione chiede il dissequestro e la restituzione all’avente diritto, __________, con eccezione dei documenti che contengono le firme falsificate, di cui chiede la confisca. Per l’appartamento di __________ ne chiede il sequestro conservativo a garanzia delle pretese degli ACP;
in nome e per conto della ACPR 8 il patrocinatore si associa alle richieste della PP per l’azione penale. Per l’azione civile rimanda nei dettagli all’istanza scritta presentata, formulando una richiesta ulteriore, ovvero il dissequestro di tutta la documentazione bancaria prodotta in originale durante l’istruttoria.
La PP precisa di trattarsi di un classificatore blu denominato “Documentazione bancaria originale”, nel quale è contenuta la documentazione originale della banca (scatola no. 10/14), si fa riferimento a tutto il contenuto salvo il documento no. 17, il quale è stato prodotto da un cliente (__________);
l’avv. RAAP 8, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 27, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il patrocinatore precisa di rappresentare un cliente della banca che è stato truffato. I clienti di IM 1 erano difatti prima di tutto clienti della banca, che hanno affidato i loro risparmi. IM 1 ha indicato tanti buoni propositi, ma non la volontà di risarcire il maltolto. Avrebbe a questo proposito potuto mettere a disposizione il valore della metà dell’appartamento di cui è proprietario. Le parti lese avevano in IM 1 piena fiducia, si trattava della stessa fiducia che doveva essere riposta legittimamente nell’istituto bancario che IM 1 rappresentava. Un istituto bancario che lui era autorizzato a rappresentare. Sulla questione del gioco, di solito le persone affette da questo vizio si appropriano del denaro altrui in quanto minacciati da pretese di usurai e sommersi dai debiti. In questo caso invece, egli delinque per poter giocare e basta. La collaborazione non ha permesso di chiarire cosa ne sia stato fatto dei soldi. Oltre a richiedere l’accertamento della responsabilità penale, chiede la condanna al risarcimento del danno come da istanza presentata e anche il rigetto delle pretese fatte valere dalla ACPR 8, in quanto sostiene che la stessa non ha subito un danno diretto ma solo indiretto, essendosi fatta cedere le pretese di alcuni clienti sulla base di un accordo privato, dunque ella non può essere considerata un successore per legge in applicazione dell’art. 121 cpv. 2 CPP. Chiede pure che venga mantenuto il sequestro su tutta la documentazione in atti in originale, in quanto potrebbero essere di rilievo ai fini dell’assegnazione o di una confisca ex art. 70 cpv. 4 CP;
l’avv. RAAP 7, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 26, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il patrocinatore si associa integralmente a quanto sostenuto dall’avv. RAAP 8, cita la sentenza DTF 141 IV 231, consid. 2.5 e chiede il rigetto delle pretese della ACPR 8, come pure il rinvio al foro civile per valutare eventuali discorsi di concolpa per la quantificazione del danno. Chiede la conferma dell’AA per quanto concerne i punti 1.8 e 2.10 dell’AA. Il patrocinatore chiede che venga accordato un risarcimento come richiesto nell’istanza scritta;
l’avv. __________, rappresentante degli accusatori privati ACPR 1, ACPR 2, ACPR 3, ACPR 4, ACPR 9, ACPR 6 e ACPR 7, formula e motiva le seguenti conclusioni:
il patrocinatore si associa integralmente alle conclusioni della PP per l’azione penale. Per l’azione civile si riconferma nelle richieste scritte presentate alla Corte.
IM 1 sin dal primo verbale si è assunto le sue responsabilità e ha fornito piena collaborazione. La difesa ha già prodotto una tabella contenente gli importi contestati per un totale di poco più di 300'000.- EUR, a fronte di milioni ammessi, tra i quali figurano transazioni che, senza le sue ammissioni, non sarebbero mai venute alla luce. La difesa contesta dunque unicamente una minima parte dei fatti.
Con riferimento alle accuse di appropriazione indebita, per il diritto rinvia a quanto già esposto dalla PP. Per i pt. 1.2 e 1.4 dell’AA, le posizioni ACPR 10 e ACPR 11 venivano gestite assieme, si tratta della relazione più complessa. ACPR 10 non ha mai chiesto contanti a IM 1. Il figlio della signora ACPR 11, __________ e vero avente diritto economico dei fondi, ha invece chiesto prima due restituzioni e poi di chiudere il conto. IM 1, in un’occasione, gli consegnò EUR 41'000.-, e nella seconda EUR 38'000.-, per poi procedere alla chiusura del conto. Secondo IM 1, a ACPR 10 mancavano ancora EUR 100'000.- e non EUR 111'000.-, mentre la ACPR 11 era stata tacitata avendo chiuso il suo conto. La difesa chiede dunque la riduzione di EUR 11'000.- per la posizione ACPR 10 e il proscioglimento per quella ACPR 11. Per il pt. 1.5 dell’AA, posizione ACPR 5, l’imputato ha sempre affermato di aver ricevuto a contanti in due occasioni complessivamente EUR 90'000.-, e non EUR 200'000.- come indicato dal cliente. Tramite le sue ricostruzioni IM 1 afferma di aver restituito EUR 55'000.- e circa EUR 18'000.- caricati sulla travel cash card. In totale l’ammanco va dunque ridotto di EUR 124'000.-. Per il pt. 1.8 AA (caso ACPR 26) evidenzia che IM 1 ha sempre affermato di aver ricevuto 160'000.- EUR in banconote da 200.- EUR alla presenza di __________. L’ammanco riferito deve essere ridotto di 60'000.-. Per il pt. 1.13 (caso ACPR 6) osserva che il cliente ha sempre sostenuto di aver consegnato 570'000.- EUR, mentre IM 1 ne ricorda EUR 543'000.-. ACPR 6 era a conoscenza delle compensazioni fatte da IM 1 tra i clienti, alcuni tra loro addirittura si conoscevano. Il danno di ACPR 6 deve essere ridotto di EUR 27'000.-. In merito al caso __________, assevera che si tratta della parola di uno contro la parola dell’altro, ci sono le ricostruzioni di IM 1 che dice di aver raccolto EUR 328'000.-, mentre la cliente dice di aver consegnato EUR 373'000.-. Per arrivare ad una sentenza di condanna la colpa deve essere provata in modo chiaro, la presenza di qualsiasi dubbio deve essere posto a beneficio dell’imputato. La difesa chiede che il danno venga ridotto di EUR 45'000.-. Venendo ora al punto 2 dell’AA, ovvero l’accusa di truffa, a mente della difesa non vi sono i presupposti oggettivi e soggettivi del reato, inoltre, una concolpa dei clienti esclude l’astuzia se essi hanno agito sconsideratamente. Il TF ha chiarito gli elementi del comportamento astuto: si considera astuto il comportamento dell’agente che costituisce un castello di menzogne o attua manovre fraudolente o fornisce false informazioni difficilmente verificabili o di cui l’agente impedisce la verifica. Cita la DTF 119 IV 35 a tal proposito. L’inganno non risulta per forza da un cumulo di menzogne. Concretamente, con riferimento alla truffa legata ai clienti ACPR 10 e ACPR 11, rinvia a quanto già detto in ambito di appropriazione indebita. Per il pt. 2.7 dell’AA (cliente ACPR 12) osservo che questi non si è presentato al confronto e l’imputato ricorda perfettamente quando è stato restituito il denaro. Si tratta inoltre di una persona amica dell’imputato, che spesso si recava con lui al Casinò a giocare ed è proprio in una di queste occasioni che ha ricevuto indietro il suo denaro. La difesa chiede dunque il proscioglimento. Per il pt. 2.10, ai danni di ACPR 26, ci sono due prelievi datati 11.5.12 e 22.6.12, IM 1 non li ricorda precisamente, ma se li annotava tutti, pertanto questi due dovevano per forza di cose essere stati ordinati. Su questo punto è anche contestata la falsità in documenti di cui al pt. 3.2.7 dell’AA.
Secondo la pubblica accusa, IM 1 avrebbe sfruttato la fiducia in lui riposta anche dalla Banca. La difesa contesta questo punto, la banca avendo chiuso gli occhi per tanti anni, finché alla fine ha dovuto regolare la questione. Le banche si sono sempre servite direttamente o indirettamente di corrieri, spalloni, per raccogliere contante dall’Italia, tutti erano consapevoli del tipo di clientela che gestivano. La banca permetteva prelevamenti in contanti anche per migliaia di euro, bastava la fotocopia della firma del cliente. La difesa si chiede quali verifiche abbia effettuato la banca sull’operato di IM 1 dal settembre 2009 al dicembre 2013. I clienti consegnavano i contanti in Italia, cifre importanti, decine, centinaia di migliaia di euro, consegnati in parcheggi, sotto i tavolini dei bar, con tanto di foglietti firmati in bianco. Tra questi clienti vi erano imprenditori, politici, avvocati, che hanno anche loro operato in modo sconsiderato affidando i loro soldi senza poi procedere ad alcun controllo. Alcuni fra loro hanno negato di aver mai aperto dei conti. La difesa è cosciente che una concolpa delle vittime non mitiga la responsabilità penale di IM 1, va comunque rilevato che gli ACP hanno concorso non solo ad aumentare il proprio danno, ma pure a crearlo, assumendosi un rischio concreto. L’astuzia è esclusa se la vittima non ha osservato misure fondamentali di prudenza. Venendo a mancare l’inganno astuto chiede, salvo che per i punti 2a, 2.19.1, 2.19.3 e 2.26 dell’AA per i quali l’imputato ha falsificato le firme, che IM 1 venga prosciolto dal reato di truffa aggravata, configurandosi invece l’appropriazione indebita. Qualora la Corte non sposasse la tesi difensiva, preme evidenziare come il grado di astuzia non è stato elevato. La difesa ci tiene a precisare come non ci sia nessun tesoretto nascosto, le indagini hanno appurato che IM 1 sull’arco di quattro anni e mezzo si è recato ai Casinò ben 1114 volte, i soldi sono stati tutti persi al gioco o spesi come mance ai camerieri. Egli era considerato un top player, giocava tra i 10 e i 15'000.- franchi a volta. Altre spiegazioni non ve ne sono. Anche il mancato intervento da parte del Casinò, che dovrebbe individuare e fermare i giocatori patologici, ha contribuito ad aggravare il danno. A mente della difesa, la perizia giudiziaria mostra delle evidenti carenze ad es. in merito al decorso, alla tipologia del giocatore, al consumo di alcool e l’influenza che questo può aver avuto sul suo agire. Secondo la difesa non si è trattato di magnificare una passione, ma di una vera e propria dipendenza, un caso grave che necessita di riabilitazione, come indicato dal perito di parte dr. __________.
Con riferimento alla commisurazione della pena, il difensore ha fatto un raffronto con la giurisprudenza, riscontrando una pena massima, in casi simili, di 3 anni di detenzione, mai di più. Nel caso di IM 1 è da considerare la sensibilità alla pena: egli ha 56 anni e si trova in carcere da oltre due anni. È ancora motivato a riprendere in mano la sua vita affettiva e professionale. Una lunga detenzione sarebbe del tutto nociva per quelle che sono le sue possibilità, seppur parziali, di risarcimento. IM 1 è inoltre incensurato, è un uomo che si è costruito da solo, di formazione __________ è riuscito a raggiungere i vertici delle banche. Ancora oggi c’è chi è disposto ad offrirgli un lavoro riconoscendone le qualità professionali. Egli si è costituito da solo, non è stato un fatto facile, e ha collaborato sin dal primo verbale facendo luce su conti che altrimenti non sarebbero mai emersi. IM 1 è sinceramente pentito e disposto a lavorare per indennizzare, per quanto possibile, le vittime. Il dr. __________ lo seguirà in terapia per guarire dalla dipendenza dal gioco. La PP ha chiesto una pena detentiva esagerata, se paragonata con i precedenti dei nostri tribunali per simili reati. La difesa chiede una massiccia riduzione della pena che non dovrà essere superiore ai 3 anni e 3 mesi. Per quanto concerne le richieste di risarcimento degli accusatori privati, la difesa chiede in via principale il rinvio delle richieste al foro civile per la valutazione di un’eventuale concolpa ex art. 44 CO, e precisa che le spese legali della banca sono esorbitanti, rimettendosi per il resto al prudente giudizio della Corte.
Il Procuratore pubblico non replica.
L’accusatore privato ACPR 8, rispettivamente il suo patrocinatore avv. RAAP 2, in replica in merito alle pretese civili formulate dalla banca, riconferma le richieste contenute nell’istanza scritta e contesta la legittimazione processuale dei clienti ACPR 26 e ACPR 27 a contestare le pretese formulate della banca. Cita la DTF 121 IV 258 ove il TF ha esteso il concetto di lesione diretta al patrimonio dell’istituto bancario nella misura in cui esso sia chiamato a rispondere per le malversazioni operate da un suo cliente. Ribadisce che le richieste della banca sono fatte valere unicamente per quei casi ove ella è giunta a risarcire il cliente ottenendo la cessione dei loro diritti nel procedimento. Finora la qualità di accusatore privato della banca non è stata contestata da nessuno, si tratta di una questione di buona fede processuale. Con riferimento in particolare al cliente ACPR 27, precisa come lui stesso non può considerarsi vittima di un danno diretto, avendolo subìto quale azionista di una società anonima delle __________, e non come titolare di una relazione bancaria.
L’accusatore privato ACPR 27, rispettivamente il suo patrocinatore avv. RAAP 8, in replica indica che non è contestato il ruolo di ACP della banca, ma contesta che la ACPR 8 possa far valere delle pretese civili nell’ambito di questo procedimento. A torto è evocata la sentenza DTF 121 IV 258: si tratta di una sentenza che sancisce in modo chiaro che può essere fatto valere il danno da chi l’ha subito o da chi ne è il successore per legge. È evidente e neppure contestato che la banca non è il successore per legge. Questa obiezione sollevata dalla banca è stata oggetto di esame della Camera dei reclami penali del TPF il 17.2.16 (BB.2015.90), consid. 5.3.2, ove vi era stato, da parte di una banca, un accordo transattivo con i liquidatori di una multinazionale con cui loro, per evitare contestazioni, hanno versato, senza riconoscimento di responsabilità, un determinato importo facendosi cedere le pretese nei confronti dei presunti responsabili. Si tratta di analogie molto simili a questo caso, ma qui la banca ha concluso degli accordi senza darne conoscenza alla Corte, liquidando alcuni ACP. Ella non era obbligata per legge a concludere un accordo di conciliazione, come nel caso citato dal patrocinatore della ACPR 8, e non può dunque ritenersi direttamente lesa. Contesta il rimprovero di aver agito in mala fede in quanto non avrebbe potuto avanzare questi argomenti se non dopo aver sentito le richieste della banca al dibattimento. Precisa comunque che, fino a prova contraria, egli rappresenta anche la società titolare della relazione bancaria. Con riferimento agli argomenti della difesa, il patrocinatore non vede nessuna concolpa né da parte dei clienti né da parte dei colleghi della banca. Stupisce pure sentir parlare di sincero pentimento per poi contestare le pretese degli ACP. Per anni IM 1 ha vissuto senza farsi mancare niente, e nemmeno alla sua famiglia, sapendo mettere un freno alla sua dedizione al gioco, giocando solo quando si trattava dei soldi degli altri. Questo a mente del patrocinatore non è compatibile con una diagnosi di dipendenza grave da gioco d’azzardo.
L’accusatore privato ACPR 26, rispettivamente il suo patrocinatore avv. RAAP 7, in replica si associa a quanto detto l’avv. RAAP 8 e chiede il rinvio al foro civile per la quantificazione delle pretese.
Il difensore non duplica.
Considerato, in fatto ed in diritto
a) Dalla perizia giudiziaria in atti (AI 400) si evince:
" IM 1 è nato a __________ il __________ …omissis…
”
(p. 3-8).
b) IM 1 si definisce un giocatore d’azzardo incallito, tanto che ha speso nei casinò tutti i proventi delle malversazioni. Agli atti sono versati gli estratti delle sue presenze in particolare nelle case da gioco di __________ e di __________ che fanno stato di visite ripetute, molto vicine nel tempo, sin dagli anni ’90, con punte di più presenze giornaliere, ad orari assai diversi da quelli abitualmente serali. Così la perita psichiatrica:
" Il primo contatto con il mondo del gioco d’azzardo è a diciassette anni, in una bisca clandestina in cui puntando sul 17 “prende il suo primo pieno” e guadagna molti soldi. Quando suo padre lo informa che una retata avrà luogo nella bisca, il Sig. IM 1 cambia luogo dirigendosi piuttosto verso l’ippodromo, il poker e i dadi. Si descrive come affascinato dalla voglia di scommettere e di vincere, dal rischio che il gioco comporta.
In questo periodo, scommette con i soldi guadagnati durante i lavori d’estate e non riferisce aver commesso atti illegali per procurarsi più denaro.
Durante gli anni passati __________, gioca piuttosto al lotto quando vive a __________ (troppo distante dai Casinò) e riprende il gioco ai tavoli quando diventa __________.
Dal 1998 al 2009, la roulette diventa “l’amante ufficiale”. E’ in questi termini che il peritando parla della passione per il gioco. La figura del 5 (5, 14, 23, 32), il 17 numero mitico e orfanello perfetto, il susseguirsi dei numeri su più tavoli contemporaneamente, la selezioni del croupier in base alla maniera di lanciare la boule e “quel rumore della pallina che si ferma” sono illustrati durante i lavori peritali con la stessa intensità che una relazione passionale ed eroica. Il Casinò è considerato una grande famiglia.
Il Sig. IM 1 si descrive nel giorno “come un re, sguazzavo di felicità”, un esercizio continuo a giocare il tutto per tutto. La predilezione per la roulette francese ed in particolare per il gioco sui numeri (“le chances non danno abbastanza brivido”) è funzione anche della possibilità di avere un contatto personale con i croupiers e di non dover stare seduto per giocare (“impossibile il poker per lungo tempo”). Il peritando descrive l’arrivo al Casinò secondo un rituale preciso che cominciava dal parcheggio e proseguiva nel modo di salire le scale (“nei Casinò le scale sono bellissime”), poi il gioco alle slot-machines, una sorta di aperitivo che è diventato in un secondo tempo anch’esso una passione. In particolare al Casinò di __________, dove sviluppa tutta una teoria sulle macchinette con il mongolfiere che prendono talvolta il sopravvento sul tavolo della roulette americana non amata come quella francese.
Il Sig. IM 1 si definisce un giocatore per passione, non un professionista. Il professionista, infatti, va con una somma al Casinò e appena vince quello che si era prefissato (o perde la somma a disposizione) abbandona il gioco; il giocatore per passione può controllare anche 3 o 4 tavoli nello stesso tempo e il piacere per il gioco è nel momento vissuto. Il peritando riferisce: “al Casinò ero nel mio mondo, forte, con la sensazione di poter fare quello che volevo, invincibile e potente”. Si considera anche il giocatore ideale, sia per il modo di giocare che per le somme e le mance lasciate in caso di vincita. I momenti consacrati al gioco aumentano nel corso degli ultimi quattro anni, si ritiene uno dei giocatori principale del Casinò di __________. Comincia a giocare sulla pausa pranzo e spesso alla fine del pomeriggio, qualche volta in serata, molto raramente i fine settimana e durante le vacanze piuttosto dedicati alla vita in famiglia.
Alla fine del gioco, talvolta si ferma anche un’ora al Casinò senza giocare, solo per “far scendere l’adrenalina”.
Il peritando non descrive nessun sentimento soggettivo di sofferenza nel gioco, ma esclusivamente una grande passione; non riferisce nessuna intenzione di smettere né nessun tentativo in questo senso. Andare al Casinò provoca la stessa eccitazione di “un appuntamento con una donna che non si conosce abbastanza”.
Il peritando non ha delle convinzioni errate sulle possibilità reali di vincita al gioco.
Durante i lavori peritali si mostra molto critico riguardo alle case da gioco, che considera delle “farse” che non dovrebbero esistere. Ad appoggiare queste affermazioni cita come esempi la possibilità di cambiare dei soldi in modo non ufficiale e non sorvegliato dalle telecamere, ma anche il ritardo nel chiedere i documenti a garanzia delle sue perdite (Pasqua __________), la diffida che arriva a maggio, o ancora un jackpot di __________ vinto “miracolosamente” dopo aver suggerito ad una dipendente del Casinò che in caso di vincita la mancia sarebbe stata di __________.
I momenti al gioco erano sempre accompagnati dal consumo di alcool spesso in grandi quantità, sopportato molto bene grazie al “suo essere __________”. Il peritando non riferisce nessun problema professionale o legale in relazione con il consumo di alcolici. Non riferisce neppure sintomi da astinenza. Una sola volta nel 2014 sua moglie gli accenna qualcosa circa le quantità consumate e si accorge che “forse beveva troppo”. Il medico curante gli suggerisce di fare attenzione perché gli enzimi epatici sono alterati.”
(AI 400 p. 8-10).
Le sue visite al Casinò di __________ erano diventate talmente frequenti e le somme giocate talmente ingenti, da suscitare fondati sospetti nel servizio di vigilanza del Casinò di __________ che, per finire, lo ha diffidato, non senza consentirgli, nelle more degli accertamenti sulla provenienza del denaro giocato, di continuare a sperperare somme importanti. Al PP ha riferito:
" Preciso che io da sempre ho la passione del gioco. Prima di iniziare a giocare con soldi di miei clienti, io già frequentavo sia il casinò di __________, sia quello di __________. Quest’ultimo in particolare, se ben ricordo, negli anni 2005-2006. ADR che prima del 2010 giocavo unicamente denaro a me riconducibile. Come già ho avuto modo di dire nel precedente verbale ho iniziato a utilizzare somme di clienti per il gioco al casinò ad inizio 2010. In quel periodo ho iniziato ad avere tra le mani diverse somme importanti che mi venivano consegnate dai clienti affinché io le versassi sui loro conti presso la banca. Io ho utilizzato parte di questo denaro per giocare al casinò. ADR che nel 2010 e sino a circa agosto-settembre 2011 io frequentavo quasi esclusivamente il casinò di __________. ADR che andavo praticamente tutti i giorni dopo il lavoro, verso le 15:30-16:00 e restavo solitamente fino all’ora di cena, anche se capitava che restassi anche successivamente. Giustificavo la mia assenza a mia moglie con dei viaggi di lavoro o con appuntamenti con clienti. ADR che non andavo al casinò durante il week end ad eccezione di qualche volta per qualche ora la domenica. A __________ giocavo prevalentemente alla roulette. Inizialmente __________. Questo perché giocavo somme importanti. Preciso pure che presso il casinò di __________ viene verificata l’identità ogni volta che si accede al casinò. Come detto io giocavo con la roulette. Sulla tessera non veniva caricato nessun importo in quanto in pratica io cambiavo gli importi alla cassa, prendevo le fiches e andavo a giocare. ADR che mi recavo al casinò con somme tra i 10'000 e i 50'000 Euro, a dipendenza di quanto avevo a disposizione in quel momento.
Presso il casinò di __________ mi conoscevano tutti. Ricordo che l’ispettore ai tavoli, signor __________, veniva sempre a salutarmi quanto arrivavo così come l’amministratore delegato dello stesso casinò. ADR che non mi ricordo come si chiami l’amministratore delegato.
Nell’agosto-settembre 2011 ho poi iniziato a frequentare anche il casinò di __________, continuando a frequentare anche quello di __________. Ero stato informato che a __________ vi erano delle slot-machine dove si poteva giocare “forte”, ho quindi deciso di provare. ADR che in pratica io andavo presso il casinò di __________ sul mezzogiorno o nel primo pomeriggio, quando non avevo impegni di lavoro. Rientravo poi in ufficio dove sbrigavo le ultime cose e ripartivo poi in direzione __________ dove mi fermavo fino a circa l’ora di cena. Potevo gestirmi abbastanza liberamente in ufficio in quanto avevo un capo che spesso non era presente e comunque non controllava molto i suoi subalterni ADR che questo praticamente succedeva tutti i giorni sino all’inizio 2013, quando ho smesso, per un certo periodo di frequentare il casinò di __________. Naturalmente se ero all’estero per lavoro non andavo al casinò, rispettivamente se vi erano problemi in famiglia poteva capitare che io rientrassi direttamente a casa anziché fermarmi a __________.
Per quanto concerne la mia frequentazione al casinò di __________ la stessa è durata fino al momento della mia diffida circa nel maggio 2014. All’inizio io non avevo una carta nominativa, bensì una scheda bianca su cui caricavo gli importi da giocare. Ho avuto questa scheda bianca, che è anonima, per diversi mesi. In seguito, vedendo che ero un giocatore importante, che giocava cifre importanti, mi è stata data una “cash card”, che è nominativa.
Come ho già avuto modo di dire, ad un certo punto sia l’ispettore __________ che l’ispettrice __________ del casinò di __________ mi avevano detto che io ero il giocatore numero uno per volume d’affari del casinò. Mi avevano detto che io avevo fatto un volume d’affari in un anno di __________ milioni di franchi. ADR che non ricordo se era il 2012 o il 2013. mi avevano pure detto che io coprivo il __________% del giro totale del casinò di __________. Come ho già avuto modo dire ho giocato sino a maggio 2014, poco prima di Pasqua. __________ mi ha convocato dicendomi che necessitavano di avere documentazione relativa alla mia situazione finanziaria, in quanto io giocavo in modo “forte”. Mi era stato detto che la richiesta veniva da __________. Preciso che loro sapevano che io lavoravo in banca. Io ho risposto a __________ che per motivi di privacy non avrei consegnato questa documentazione. Ci siamo lasciati dicendo che ne avremmo riparlato successivamente, al rientro dalle mie vacanze pasquali. Se non sbaglio mi era poi stata data un’ulteriore settimana di tempo per presentare la documentazione e poi mi era stato comunicato che da un determinato giorno, se non avessi presentato questa documentazione, non avrei più potuto entrare né presso il casinò di __________ né presso gli altri casinò in Svizzera. L’ultimo giorno io mi sono presentato con, se non sbaglio, 65'000.00 Euro in contanti, denaro che ho completamente perso. ADR che dopo esser stato diffidato dal casinò di __________ ho ricominciato a frequentare il casinò di __________ per la gioia di tutti quelli che vi lavoravano. Ho frequentato questo casinò sino a circa il 20 agosto 2014. ADR che ho smesso in quanto stavo maturando l’idea di costituirmi per quanto da me commesso.
A domanda dell’avv. RAAP 3 rispondo che ero stato informato circa una settimana prima che se non avessi presentato la documentazione relativa alla mia situazione finanziaria sarei stato diffidato. Io ho praticamente giocato fino all’ultimo giorno.
ADR che non mi è stata consegnata quel giorno la diffida, almeno non mi sembra. Devo dire che io non mi sono interessato molto di questa questione, ero piuttosto arrabbiato in quanto dopo anni che mi avevano “sfruttato” ora venivano ad impedirmi di continuare a giocare. Mi chiedevo per quale motivo non l’avessero fatto prima, ritenuto che, come detto io giocavo “forte” da subito.
La PP mi sottopone il documento “richiesta esclusione” a me indirizzato del 19.05.2014, nonché uno scritto di medesima data, concernente “esclusione imposta dal gioco in tutti i casinò in Svizzera” (DOC. 2) e mi chiede se questi documenti mi sono stati consegnati, rispettivamente se li ho già visti.
Vedo oggi per la prima volta questi documenti, non mi sono mai stati consegnati. Ricordo che io il mio ultimo giorno presso il casinò ero molto arrabbiato. ADR che ero arrabbiato sia perché mi avevano lasciato ancora giocare e perdere una somma importante, 65'000.00 Euro, sia perché mi sentivo preso in giro in quanto ero stato diffidato nonostante tutti i soldi che avevo giocato e perso. In particolare ricordo che io avevo il sentimento di essere stato “sfruttato” fino alla fine, in quanto anche quel giorno mi avevano “permesso” di perdere tutto l’importo con cui ero andato al casinò.
La PP mi contesta che non sono i dipendenti del casinò che mi hanno obbligato a giocare quel giorno.
Io rispondo che solo un giocatore incallito può capire questa cosa. Il gioco è una dipendenza, è una malattia. Io non giocavo per vincere i soldi, ma giocavo proprio per il piacere di giocare. Inoltre volevo cercare in qualche modo di recuperare soldi per tappare i buchi da me precedentemente creati.
(MP 17.9.14, p. 2-4).
Così IM 1 in aula, a proposito della diffida di frequentare il Casinò di __________:
" Cosa successe nell’aprile 2014?
Sono stato avvicinato da un’ispettrice del __________ che mi doveva parlare. Mi disse che dai controlli di __________, che non sapevo nemmeno cosa c’entrasse __________, volevano saperne più di me in quanto giocavo forte. Volevano vedere la mia dichiarazione dei redditi e i miei conti bancari. Mi disse che se non avessi provveduto a fornire i documenti mi avrebbero diffidato. Era il periodo delle vacanze di Pasqua. Mi fu data una settimana di tempo per produrli, ricordo che l’ultimo giorno mi recai al Casinò con EUR 65'000.- in contanti e li persi tutti. Uscì steso, ero arrabbiatissimo, sapevo che mi avrebbero diffidato. Da quel momento sono poi tornato a __________, che comunque non avevo mai abbandonato completamente. Dunque, pur essendo stato diffidato da __________, ho continuato a giocare e a malversare. È stato in questo periodo che ho cominciato a pensare che questa cosa doveva finire, sapevo che sarei finito in galera.”
(verb. int. p. 6).
Interrogato dalla PP il 1 settembre 2014 ha riferito in merito ai rapporti con i clienti:
" Vorrei precisare che io gioco al casinò da diversi anni. Inizialmente in modo sporadico, poi quattro anni fa la situazione è un po’ cambiata come spiegherò successivamente. Preciso che inizialmente giocavo parte dei miei risparmi, ritenuto che avevo comunque una buona entrata annuale, nell’ordine di 200'000.00 franchi annui più altri compensi. ADR che anche ACPR 8 il mio stipendio era di 218'000.00 franchi oltre al bonus.
Preciso che le mie malversazioni sono iniziate ad inizio 2010, nei mesi di febbraio-marzo. (...) Questi clienti sapevo che non sarebbero verosimilmente venuti in banca in quanto avevano paura di passare la dogana e di far capire alle Autorità italiane che avevano un conto in Svizzera. Solitamente ero io che andavo da loro e gli mostravo una situazione patrimoniale. ADR che poteva capitare che io mostrassi al cliente un estratto conto relativo ad altro cliente con un deposito più o meno dello stesso importo, aumentato con gli interessi. Per altri clienti è capitato che io invece allestissi dei fogli Excel per mostrare loro la situazione a quel momento. Devo precisare che i miei clienti nutrivano in me una grande fiducia.”
(AI 2).
L’imputato non ha precedenti penali.
IM 1 è in carcere dal 1° settembre 2014. Posto dapprima in detenzione preventiva, è in anticipata espiazione della pena dal 21 maggio 2015. In prigione si comporta correttamente e riceve regolari visite dai famigliari. E’ impiegato quale bibliotecario e lavora 6 ore al giorno. Sulle circostanze che lo hanno indotto a costituirsi, sempre in aula IM 1 ha riferito:
" Cosa successe nell’imminenza del suo arresto?
Ad un certo momento della mia frenetica vita, bevevo molto e non mi curavo più. Non volevo dare un ulteriore dispiacere a mia figlia, malata di __________, che aveva appena passato la maturità malgrado si recava al __________ ed era un periodo stressante per lei. Tutto doveva finire, ma il quando lo avrei deciso io.
Com’è giunto alla decisione di autodenunciarsi?
Alcuni giorni prima mi era stata data l’informazione che mi era stata bloccata l’operatività in banca. In quel periodo o mi sarei schiantato con l’auto da qualche parte, o sarei finito in prigione. Sapevo del buco che avevo creato alle mie spalle. Io volevo che tutto finisse quando lo dicevo io, ovvero il 1° settembre. Mi sono recato in fiduciaria e mi è stato comunicato che non potevo più prelevare. In quel momento mi sono bloccato e ho pensato alla mia famiglia. Ho chiesto di chiamare l’avv. __________ di ACPR 8 per fare delle verifiche. Ho preso la mia auto e mi sono recato al Casinò di __________, mi erano rimasti 1’000/2'000 franchi. Sono stato lì un’ora. Ho giocato e poi sono uscito e ho raggiunto la mia famiglia. Non ho più risposto ai messaggi di __________ (n.d.r. il suo socio __________, già ACPR 20) che chiedeva dove fossi, fino al giorno dopo, dove gli ho scritto che mi sarei recato il 1° settembre in banca e avrei spiegato tutto, era venerdì. Per tutto il sabato ancora non gli ho risposto. Domenica ho scritto una lunga mail a __________, e lui, umanamente, mi ha chiesto se volevo parlargli di quanto accaduto. L’ho chiamato al telefono e ho confessato tutto quanto avevo fatto, dicendogli che il giorno seguente mi sarei recato in banca per assumermi le mie responsabilità. Quella mattina, ho recuperato i documenti con la mia ricostruzione del maltolto al __________, __________ mi ha portato dall’avv. __________ ove ho firmato la procura. Sono poi andato da mia moglie, volevo parlarle prima del mio arresto, le ho raccontato tutto. Lei inizialmente pensò fosse uno scherzo, poi, mi desse un abbraccio e se ne andò. Sono dunque tornato dall’avv. __________, e mi sono costituito.
(verb. int. p. 6-7).
Già alla PP aveva riferito che già in precedenza si sentiva messo, per così dire, alle strette da alcuni clienti:
" ADR che i problemi sono sorti circa due mesi fa quando il cliente ACPR 18 si è recato in banca e ha scoperto che non vi era alcun conto. Io sono stato contattato dal consulente. Gli ho chiesto di passarmi il cliente al quale ho inventato una bugia dicendogli che il conto si trovava a __________ e che sarei successivamente andato da lui per spiegargli la situazione. Sono poi andato a __________ a confermare a questo cliente che il suo conto è a __________. ADR che il cliente ancora oggi crede di avere un conto a __________. ADR che avevo mostrato a questo cliente una situazione patrimoniale di un conto con un importo simile al suo.”
(MP 1.9.14, p. 4).
L’imputato è sostanzialmente reo confesso, la difesa essendosi limitata ad alcune contestazioni puntuali come a doc. dib. 1.
La Corte ha ritenuto provate tutte le posizioni indicate nell’atto d’accusa ad eccezione di quelle laddove la sola parola IM 1 si è opposta a quella degli accusatori privati, mentre ha confermato le fattispecie in cui l’imputato stesso non è stato lineare e costante, rispettivamente non ha escluso di aver commesso delle malversazioni. In concreto sono quindi state defalcate le posizioni ACPR 5, ACPR 6 e ACPR 12 (AA N. 1.5; 1.13 e 2.7).
In definitiva sono, quindi, stati ritenuti un totale di appropriazioni indebite per CHF 8’419’966.- con uno scoperto totale di CHF 3'546'116,05, rispettivamente di truffe per un lordo di CHF 6'999'203.92 e un danno netto di CHF 5'435'831,31. Per il resto si rimanda alla precisa descrizione dell’atto d’accusa ripreso in entrata dal presente giudizio.
Come visto IM 1 ha maturato importanti esperienze professionali nel ramo bancario sia in Italia sia all’estero. Si è sempre occupato di rapporti con istituti di credito fino a gestire una filiale di una banca __________, a __________. La sua abilità veniva apprezzata al di là anche delle scarse conoscenze della lingua inglese. Queste sue doti gli hanno permesso di rientrare in Italia quale stretto collaboratore della direzione della __________ a __________ prima e a __________ poi, quale responsabile del private banking, esperienza che gli è poi valsa l’entrata in ACPR 8, quale procacciatore di clienti investitori. Autonomo nella sua attività, IM 1 con gli anni aveva maturato numerose conoscenze di facoltosi clienti che, in un regime allora governato dal segreto bancario, avevano, per il suo tramite, appoggiato i loro averi, non tutti fiscalmente intonsi, alla banca. Apprezzatissimo quadro dirigenziale, in ACPR 8, IM 1 guadagnava oltre 200'000 franchi l’anno, più i bonus che potevano essere anche molto consistenti. Pur non avendo raggiunto tutti gli obbiettivi fissati, IM 1 dal 2014 era rimasto un collaboratore esterno molto fidato e autorevole vis à vis della ACPR 8 che, pur non potendolo più tenere come dipendente, lo mise in contatto con tale __________, fiduciario (titolare dell’allora ACPR 20) con cui l’istituto collaborava già in maniera importante, al fine di continuare una collaborazione quale consulente/procacciatore esterno.
Quanto alle modalità delle malversazioni l’imputato ha spiegato al dibattimento:
" I clienti disponevano di contante, si trattava di denaro non dichiarato. Il primo cliente mi ha consegnato CHF 400'000.-, in Italia, parte in un parcheggio e parte nei dintorni di casa sua. Mi ha consegnato i soldi cosicché io potessi versarli su di un conto che avrei dovuto aprire in Svizzera. Io mi affidavo ad uno spallone che trasportava il denaro dall’Italia alla Svizzera. Personalmente non ho mai trasportato denaro in tal senso. Sono entrato in questo vortice, appropriandomi del denaro dei miei clienti, ed effettuando le restituzioni quando mi venivano chieste utilizzando i soldi di altri. Ammetto di aver anche fatto tre firme false. Inoltre, per effettuare le transazioni oltre un certo importo, era necessario l’ordine telefonico, io scrivevo di aver sentito telefonicamente il cliente e consegnavo l’ordine alla segretaria, quando in realtà non avevo sentito nessuno. Mi sono anche avvalso di documenti firmati in bianco o di fotocopie, così che venivo autorizzato ad effettuare prelevamenti.”
(verb. dib. p. 3).
Per il deposito del denaro malversato, IM 1 si avvaleva, come visto, di una cassetta di sicurezza presso __________ di __________:
" L’ho aperta prima di iniziare a malversare. Era stata aperta per altri scopi, in seguito ammetto di averla usata anche per aiutarmi a malversare, utilizzandola come deposito per il denaro da me sottratto
(verb. di. p. 3).
a) Giusta l’art. 146 CP, commette truffa ed è punito con la reclusione sino a 5 anni o con la detenzione chiunque, a scopo d'indebito profitto, tra altro inganna con astuzia una persona per indurla ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio o a quello di altri.
Secondo la giurisprudenza, la cosiddetta truffa processuale ricade nella definizione generale di truffa: perché sia data truffa processuale, occorre che siano realizzati tutti i presupposti definiti dall’art. 146 CP. Commette una truffa processuale chi, ingannando in modo astuto il tribunale, fa sì che quest'ultimo si pronunci in sfavore della sua controparte (122 IV 197 consid. 2; cambiamento della giurisprudenza pubblicata in DTF 78 IV 84) con un giudizio materialmente sbagliato (DTF 122 IV 197; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 146 n. 19 che sottolinea che il giudizio deve essere “materiell unrichtig”) che provoca, perciò, un indebito profitto a vantaggio dell’autore (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, n. 1198 pag. 357 e 358; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3a edizione, Berna 2010, n. 30 pag. 329-330).
Perché vi sia truffa ai sensi dell’art. 146 CP - dati per realizzati gli altri presupposti – occorre che l’autore abbia agito nell’intento di procurare a sé o a terzi un profitto di natura economica (sulla natura economica del profitto, cfr. Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7a edizione, Zurigo, pag. 77; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7a edizione, Berna 2010, n. 60 e seg., pag. 407; Corboz, op. cit., ad art. 146 n. 33-37, pag. 330 e 331, cfr., anche, ad art. 138 n. 14, pag. 237; Hurtado Pozo, op. cit, n. 1213, pag. 363) e che questo profitto sia indebito (Stratenwerth, op. cit., n. 63, pag. 408; Corboz, op. cit., n. 42, pag. 332; Hurtado Pozo, op. cit, n. 1213, pag. 363).
Così come spiegato dalla dottrina, il carattere illecito del profitto che l’autore cerca di ottenere non è dato dal solo fatto che questi ricorre all’inganno: non c’è, in particolare, scopo di indebito profitto, e dunque truffa, se il creditore inganna il debitore per ottenere il pagamento di un credito che egli, effettivamente, vanta nei confronti del debitore (Hurtado Pozo, op. cit, n. 1216, pag. 364, con riferimenti dottrinali in nota 880; cfr. Favre/Pellet/Stoudmann, CP Annoté, Losanna 2007, ad art. 146 n. 1.26, pag. 392 che cita VD Cass. 21.05.1990, RSJ 87 (1991) N° 15 pag. 399, BJP 1994 N° 589 secondo cui non vi è scopo di indebito profitto se l’autore crede che, con il suo inganno, determinerà la vittima a pagare ciò che effettivamente gli deve).
b) Giusta l’art. 138 cifra 1 CP è punito con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria (la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione, secondo la norma in vigore sino al 31 dicembre 2006) chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata (cpv. 1) o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli (cpv. 2).
Sussiste appropriazione indebita aggravata ed il colpevole è punito con una pena detentiva sino a 10 anni o con una pena pecuniaria (con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione sino al 31 dicembre 2006), allorquando egli ha commesso il fatto in qualità di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni (DTF 117 IV 22 consid. 1b), o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l’autorizzazione da un’autorità (DTF 120 IV 182 seg.), art. 138 cifra 2 CP.
Sotto l’aspetto oggettivo dell’adempimento del reato, è anzitutto necessaria l’esistenza di un bene mobile o di un valore patrimoniale - concetto in cui si inglobano, non soltanto le cose fungibili che, se non conservate in modo individualizzato, diventano proprietà di colui che le mischia, ma anche i beni incorporali, quali i crediti o gli altri diritti che hanno un valore patrimoniale, in particolare i conti bancari - appartenente ad un terzo e da questi affidato all’autore in virtù di un accordo o di un altro rapporto giuridico, in base al quale egli non ne può disporre liberamente, ma deve farne uso entro limiti ben prestabiliti (Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, p. 100; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, p. 206 e ss).
Così come indicato dalla giurisprudenza, è affidato ai sensi dell’art. 138 CP ciò di cui l’autore acquisisce il possesso sulla base di un rapporto di fiducia per farne un uso determinato nell’interesse altrui, secondo un accordo espresso o tacito, in particolare per essere conservato, amministrato o consegnato a qualcuno (STF 6B_68/2011 del 22 agosto 2011, consid. 3.1.; DTF 133 IV 21 consid. 6.2.; DTF 120 IV 278; DTF 118 IV 34; DTF 106 IV 259; DTF 105 IV 33; DTF 101 IV 163; DTF 86 IV 167; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Basel 2007, ad art. 138 CP n. 36; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Bern 2003, p. 277, n. 49).
Non vi è affidamento ai sensi dell’art. 138 CP quando l’autore riceve la cosa o la somma di denaro per sé, in contropartita di una prestazione da lui effettuata o da effettuare (DTF 80 IV 55; Basler Kommentar, op. cit., ad art. 138 n. 45). L’appropriazione indebita non è stata così, ad esempio, riconosciuta per mancanza di affidamento nel caso di un paziente che non ha riversato alla clinica l’importo da questa fatturato per una degenza e a lui versato dalla sua cassa malati (DTF 117 IV 256). Alla stessa stregua, il reato è stato escluso per il medesimo motivo, nel caso di un albergatore che incassava, con le prestazioni alberghiere, la tassa di soggiorno e non ne riversava l’ammontare equivalente al comune (DTF 106 IV 355). Non sono stati ritenuti affidati, poiché ricevuti per sé, gli acconti che il locatore riscuote dal locatario per il riscaldamento (DTF 109 IV 22), la pigione della sublocazione (DTF 73 IV 170) e ancora le deduzioni sul salario effettuate dal datore di lavoro e non riversate agli assicuratori (DTF 117 IV 78; cfr., inoltre, casistica in Basler Kommentar, op. cit., ad 138 n. 46 e ss.).
L’azione punibile, e questo è l’ulteriore presupposto oggettivo, consiste nell’appropriarsi della cosa mobile altrui affidatagli. Ciò significa che l’autore deve, da un lato, avere la volontà di spossessarne durevolmente il legittimo proprietario o titolare e, dall’altro, quella di impadronirsene, almeno temporaneamente. Queste intenzioni devono essere espresse, anche per atti concludenti, in maniera esteriormente riconoscibile (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, op. cit., ad art. 138 CP n. 97). Ciò non è ad esempio il caso laddove non si procede semplicemente ad una restituzione della cosa entro i termini oppure non si rispettano le condizioni poste dal proprietario.
Si può ritenere manifesta la volontà di appropriarsi di un bene mobile già dal momento in cui la persona cui esso è stato affidato si comporta in maniera tale da palesare la sua intenzione di disporne come se ne fosse il proprietario. In questo senso è data appropriazione a partire dal momento in cui la cosa è offerta in vendita, non solo dopo l’avvenuta vendita (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, op. cit., ad art. 138 CP n. 97).
Trattandosi di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 138 n. 1 cpv. 2 CP - che come accennato, per loro natura, una volta trasferiti ad una terza persona diventano parte del suo patrimonio per mescolanza, anche se di fatto essa non è titolare del diritto su di loro, per cui, non è ipotizzabile un atto di appropriazione fisica come per gli oggetti mobili - occorre, affinché la fattispecie possa considerarsi oggettivamente adempiuta, che il reo abbia impiegato, senza averne il diritto, a proprio profitto o a profitto di un terzo, i valori patrimoniali affidati. L’art. 138 n. 1 cpv. 2 CP non tutela in questo caso la proprietà, bensì il diritto di colui che ha affidato i valori patrimoniali ad un loro utilizzo conforme allo scopo fissato e alle istruzioni impartite.
L’elemento caratteristico di questa variante del reato è il comportamento con cui l’agente dimostra chiaramente la sua volontà di non rispettare i diritti di chi gli ha affidato i valori patrimoniali (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, consid. 1.3.; DTF 121 IV 23 consid. 1c).
Il gerente di patrimoni che, ad esempio, contravvenendo ai suoi obblighi, dispone a proprio profitto di averi affidatigli per versarli su un conto di sua pertinenza, viola l’obbligo di conservare il controvalore (Werterhaltungspflicht) e impiega di conseguenza in modo illecito i valori affidatigli (STF 6P.225/2006 del 5 marzo 2007 consid. 9.1.).
Dal profilo soggettivo, l'autore deve agire intenzionalmente, laddove la sua consapevolezza deve essere riferita a tutti gli elementi costitutivi del reato (cfr. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, pag. 230, n. 24; DTF 118 IV 34, consid. 2a).
Non agisce con il proposito di conseguire un indebito profitto l'autore che ha la possibilità e la volontà di fornire in qualsiasi momento all'avente diritto l'equivalente dei valori patrimoniali affidatigli e da lui impiegati a profitto proprio o di un terzo (capacità di restituzione, cosiddetta Ersatzbereitschaft; DTF 133 IV 21 consid. 6.1.2).
Il presupposto del disegno d’arricchimento illegittimo non è dato per colui che si appropria di un bene per pagare sé stesso o per tentare di farlo, se egli ha un credito almeno di pari ammontare al valore della cosa di cui si è appropriato e se ha realmente agito con lo scopo di ottenerne soddisfazione (DTF 105 IV 29 consid. 3a; DTF 81 IV 128 consid. 2).
Determinante per escludere l’esistenza di una volontà di trarre un indebito profitto dall’appropriazione non è la circostanza oggettiva dell’esistenza di un credito nei confronti della vittima, ma il proposito di farsi pagare. Non è dunque di particolare rilievo sapere se e quando l’autore ha espresso una dichiarazione di compensazione o se la stessa era oggettivamente ammissibile. Ciò che è risolutivo è unicamente sapere quali fossero le sue intenzioni al momento dell’appropriazione.
In questo contesto, l’inesistenza del credito invocato dall’autore non è decisiva. A far stato è solo la coscienza dell’illegittimità dell’arricchimento. Se essa manca poiché l’autore è convinto dell’esistenza del suo credito, questi dovrà potersi vedere riconoscere l’errore sui fatti, art. 13 CP (DTF 105 IV 29 consid. 3a).
L’intenzione di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto può essere ammessa anche per dolo eventuale, ad esempio quando chi agisce non è completamente convinto dell’esistenza o del buon fondamento delle sue pretese.
c) Per l'art. 251 n. 1 CP commette falsità in documenti ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi, al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento.
Il reato presuppone una contraffazione a scopo di inganno e di indebito profitto. L’art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). Nel primo caso l’art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un documento ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP, cioè sia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi destinato a provare il fatto falso, fermo restando però come non tutti gli scritti costituiscano necessariamente un documento ai sensi dell’art. 251 CP in quanto occorre che dispongano di una certa forza probatoria (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, vor art. 251 no. 3 e segg.; Corboz, Les infractions ed droit suisse, Berna 2010, 3a ed., Vol. II, art. 251 n. 15 e segg., DTF 96 IV 150 e 88 IV 33). Nel secondo caso ed in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale la norma penale va applicata in modo restrittivo poiché la cosiddetta “menzogna scritta” trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto quale funzionario, notaio, medico, architetto, ecc. (Trechsel/Pieth, op. cit., art. 251 n. 9, Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Berna 2008, 6a ed., § 35 n. 12, DTF 123 IV 132 e 61). Si può prescindere da un’interpretazione restrittiva qualora il documento non sia inveritiero ma contraffatto perché la falsificazione è suscettibile di ingannare terze persone non solo sul contenuto, ma anche sulla persona dell’autore ovvero sull’origine e l’integrità del documento stesso. Uno scritto può essere un documento per certi aspetti e non per altri. Va quindi esaminato se, secondo le circostanze, tale documento disponeva, tenuto conto in particolare della persona che l’ha redatto, di un valore probatorio accresciuto (DTF 123 IV 17, 122 IV 332, 121 IV 131 e 120 IV 122).
Dal profilo soggettivo il reato esige che l’autore abbia agito intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà giusta l’art. 12 cpv. 2 CP, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto o di nuocere al patrimonio e/o ad altri diritti altrui (Boog, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, art. 251 n. 86, Trechsel/Pieth, op. cit., art. 251 n. 12 e Corboz, op. cit., art. 251 n. 171 e segg.). La nozione di indebito profitto é da interpretare in modo ampio e può essere sia di natura patrimoniale, ma anche di altro genere, segnatamente processuale (Boog, in op. cit., art. 251 n. 95, Trechsel/Pieth, op. cit., art. 251 n. 15, Corboz, op. cit., art. 251 n. 179 e segg., DTF 121 IV 90, 120 IV 361 e 119 IV 234).
Siccome l'intenzionalità deve portare su tutti gli elementi del reato, è necessario altresì che l'autore voglia o accetti che il documento contenga un'alterazione della verità e che sia dotato di forza probante. Detto altrimenti, l'intenzione deve portare anche sul carattere di documento ai sensi dell'art. 110 n. 4 CP (Corboz, op. cit., art. 251 n. 171).
Benché la legge menzioni l'intenzione di ingannare (“scopo d'inganno”) soltanto in relazione all'utilizzo del documento falso (art. 251 n. 1 cpv. 3 CP), giurisprudenza e dottrina considerano che tale componente soggettiva vada estesa a tutte le fattispecie dell'art. 251 CP. Una tale intenzione è infatti indispensabile per dar corpo alla messa in pericolo che la norma intende reprimere. È perciò necessario che l'autore abbia o accetti l'idea di ingannare qualcuno per mezzo del falso documento. Non è invece necessario che egli abbia anche la volontà di utilizzare lui stesso il documento. Basta che voglia o accetti l'idea che il documento sia utilizzato come vero per ingannare qualcuno (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6P.47/2006 del 7 aprile 2006 consid. 4; Corboz, op. cit., art. 251 n. 172; Trechsel/Pieth, op. cit., n. 12; Boog, in op. cit., art. 251 n. 87).
d) I fatti così come descritti nell’atto d’accusa integrano perfettamente i reati ascritti, senza che siano necessarie particolari disquisizioni giuridiche che renderebbero inutilmente pesante la lettura della sentenza. Ritenuto come i fatti indicati nell’atto d’accusa riportato in entrata del presente di giudizio, salve le tre posizioni sopra menzionate, sono stati accertati da questa Corte, è appena il caso di rilevare come IM 1 abbia approfittato della fiducia che si era costruito, sia nei confronti dei clienti sia in ACPR 8 dove godeva di ampia libertà di manovra ed autonomia. In questo senso, quand’anche i controlli, in particolare in ACPR 8, fossero piuttosto scarsi (per usare un eufemismo), se non addirittura carenti, l’inganno astuto di IM 1 sussiste nella misura in cui egli godeva di grande fiducia ed autonomia così come sapeva e, quindi, poteva contare che, su di lui, i controlli erano pressoché inesistenti; situazione che egli ha sistematicamente sfruttato a proprio profitto, per realizzare le truffe di cui deve rispondere.
Del resto questo è un processo laddove la questione essenziale è la commisurazione della pena, anche se, per la verità, almeno in sede dibattimentale, le parti, in particolare gli ACP, sembrano aver perso di vista che al centro del processo penale vi è l’imputato che deve rispondere di quanto ha commesso. In realtà, a fronte di una fattispecie assai complessa, che la PP, grazie anche alla fattiva collaborazione dell’imputato, ha saputo districare con encomiabile maestria, in aula si è assistito soprattutto ad accusatori privati bisticciare fra di loro, su questioni di scarsa, per usare un eufemismo, portata pratica, nella misura in cui l’imputato non dispone di beni con i quali rispondere civilmente, rispettivamente non vi sono valori che possano essere attribuiti alle parti danneggiate. Ci torneremo.
a) Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Fondamentale, dunque, per la definizione della pena è, giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, stabilire la colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (“Gesamtverschulden”), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (“Täterkomponenten”), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; DTF 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, STF 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; DTF 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, STF 6B_81/2008, STF 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
b) Dal profilo oggettivo la colpa di IM 1, espressa in termini di messa in pericolo del bene protetto, è oggettivamente molto grave per le ingenti somme malversate e per il conseguente enorme danno derivato agli accusatori privati. Ad aggravare la colpa vi è, poi, il fatto che ha agito su un periodo lungo, continuando a delinquere anche dopo che era stato diffidato dal Casinò di __________. Né va omesso di rilevare il concorso di reati che hanno leso più beni protetti (art. 49 CP).
Quanto alle modalità di azione la Corte ha ritenuto una colpa più grave nelle appropriazioni indebite perché, bene o male, al di là di quanto di poco trasparente stia dietro ai capitali versati, gli accusatori privati si fidavano ciecamente del IM 1 il quale, di questa fiducia, era ben cosciente. D’altra parte la Corte ha considerato, per le truffe ai danni della banca, un livello di astuzia non particolarmente elevato nella misura in cui l’istituto di credito, accettando modalità di operazioni così facili e spicce per importi, invece, assai considerevoli, si è consapevolmente esposta a rischi che, un più attento monitoraggio dell’attività del IM 1 avrebbe probabilmente potuto limitare. Certo, ciò non basta per escludere l’astuzia, già solo per il fatto che IM 1 ben conosceva i meccanismi della banca e, in particolare, sapeva degli scarsi controlli sfruttando a suo favore la situazione, ma in questo senso occorre tenerne conto nella determinazione della colpa oggettiva che, da molto grave, è stata considerata siccome grave.
c) Sotto l’aspetto soggettivo la Corte ha accertato, in base agli atti ed alle emergenze dibattimentali, che l’imputato ha sperperato al gioco le somme malversate. Le sue presenze nelle case da gioco di __________ e di __________ sono quasi un record. Sulla questione della scemata imputabilità, che ha influenza nella determinazione della colpa soggettiva, la Corte ha rilevato che sia la perizia giudiziale sia quella di parte rivelano che IM 1 è un giocatore d’azzardo patologico da anni, tanto che già prima dell’epoca in cui ha compiuto le malversazioni all’origine di questo procedimento, le sue visite alla casa da gioco __________ erano numerosissime. Detto che lui “gioca per giocare” (e non per vincere o per recuperare le perdite), fino al 2010 egli è sempre stato capace di tenere ben separato il suo patrimonio da quello dei clienti. Ciò dimostra, come rettamente rilevato dalla perita dott.ssa __________, che dal profilo psichiatrico forense non è fondata alcuna scemata imputabilità, proprio perché le malversazioni prescindono dal gioco e l’imputato è stato capace di convivere anni con la menzogna, senza che nessuno se ne accorgesse. Con il che anche la colpa soggettiva va giudicata grave, nella misura in cui ha causato un buco di diversi milioni per mantenere il suo vizio del gioco, infischiandosi di tutte le persone, famiglia compresa, che in lui avevano riposto una grande fiducia.
d) Per quanto concerne le circostanze personali va innanzi tutto rilevato che l’incensuratezza essendo un fattore neutro, la constatazione dell’assenza di precedenti non influenza positivamente il giudizio. Circa l’ipotesi, adombrata da alcuni accusatori privati, dell’esistenza di un eventuale tesoretto, va detto che questa si è fermata al gradino della pura ipotesi senza sostanza. Ben più verosimile è che il numero impressionante di presenze ai casinò in corrispondenza temporale con le malversazioni, lasci intendere che si sia giocato tutto. A tale proposito la Corte ha letto attentamente la sentenza SB 2014.1 della Corte d’Appello di Basilea Città del 5 maggio 2015 richiamata dalla difesa ed è giunta alla conclusione che (un’inchiesta amministrativa, sembra, a tutt’oggi in corso ad opera dell’autorità di sorveglianza) non occorre disquisire su un’ipotetica concolpa della casa da gioco __________. Infatti, in quell’occasione, un prevenuto era stato condannato in prima sede ad una pena detentiva di quattro anni e nove mesi per ripetuta appropriazione indebita aggravata ed amministrazione infedele relative a malversazioni per circa 6 milioni di franchi, sperperati al gioco. La Corte d’Appello renana, ritenuto come la casa da gioco era stata sanzionata dal TFA con una multa di oltre 3 milioni di franchi per essere venuta meno ai suoi doveri di diligenza nella misura in cui avrebbe dovuto diffidare l’autore tempo prima in modo da impedirgli di continuare a malversare, ha proceduto ad una riduzione della pena di un anno, dando atto che una tempestiva diffida avrebbe verosimilmente impedito all’autore di continuare a delinquere fino alla scoperta delle malversazioni da lui compiute (consid. 5.5.2). In altri termini, in quel caso, il tribunale aveva accertato che se la casa gioco, punita per questo con un’ingente multa, non fosse venuta meno ai suoi obblighi di vigilanza, il buco causato dall’autore sarebbe stato di gran lunga inferiore e ne ha tenuto conto, quale fattore di riduzione della pena, fissandola in 3 anni e 9 mesi. In casu, per contro, tempestiva o tardiva che sia stata la diffida del Casinò di __________, nulla IM 1 ha mutato, in seguito, nel suo comportamento, nella misura in cui ha semplicemente continuato a malversare ed a giocare al Casinò di __________. Detto altrimenti, non si può affermare che la voragine sarebbe stata minore se IM 1 fosse stato diffidato prima, perché avrebbe semplicemente continuato a giocare, non più a __________ ma presso la casa da gioco __________. Da questo punto di vista va, invece, sottolineato, quale fattore di ulteriore aggravio il fatto che l’imputato è stato fermato solo grazie all’intervento della banca che ha bloccato la sua operatività.
A suo favore la Corte ha, per contro, ritenuto l’ampia collaborazione, che si può definire totale e che ha permesso di accertare fatti ben al di là di quanto gli inquirenti avrebbero potuto. Pur non raggiungendo i dettami del sincero pentimento in senso tecnico, questa ampia collaborazione ha avuto, in termini di commisurazione della pena, sostanzialmente il medesimo effetto, poiché evidenzia una totale assunzione di responsabilità; assunzione di responsabilità che va premiata anche per il fatto di essere passato presto in anticipata espiazione della pena, che sta scontando da oltre due anni, facilitando l’operato del Ministero Pubblico e del tribunale.
Inoltre l’imputato beneficia di una certa sensibilità alla pena dovuta al fatto che l’espiazione avviene in un ambiente ben diverso da quello che era abituato a frequentare. In questo senso, la privazione della libertà, è, per lui, più dura perché gli impone uno sforzo di adattamento maggiore, costringendolo a condividere la quotidianità con persone condannate per reati violenti e pericolosi per l’incolumità pubblica. Sotto questo punto di vista la Corte ha pure riconosciuto a IM 1 - e ne ha tenuto conto a suo favore - un buon comportamento in carcere.
Per quanto concerne il rischio di recidiva, perizia giudiziaria e perizia di parte concordano per la sua assenza. A mente della difesa la famiglia, il lavoro e la terapia intrapresa presso il perito di parte, sarebbero elementi determinanti per escludere ogni rischio. In realtà lavoro e famiglia c’erano già al momento della commissione dei reati. Quanto alla terapia, detto che finora è stata svolta solo a distanza, non possono essere tirate conclusioni al momento anche perché, a precisa domanda su cosa avrebbe elaborato per evitare di ricascare nel vizio di cui è afflitto, si è limitato a riferire il proprio pentimento, la propria consapevolezza di aver sbagliato e, quindi, di essersi riabilitato da solo, pur esprimendo l’auspicio di continuare le cure presso lo psicologo di fiducia, senza tuttavia riferire di precise strategie, come ad esempio, un’autodiffida, sic et sempliciter, da tutti i casinò. Per lui, semplicemente, non accadrà più perché “tornare a giocare non rientra nel progetto della mia vita futura”. Di tutta evidenza non basta dirlo, ma occorre avere delle strategie precise per non farlo. Così come è apparso eccessivamente banalizzato, nella testa dell’imputato, il problema del consumo smodato di alcol: se è vero che in prigione sopporta molto bene l’astinenza imposta dalle ferree regole carcerarie, nulla si può dire di quando sarà di nuovo in libertà nella misura in cui, anche in questo caso, non appaiono essere state elaborate delle efficaci strategie, così come l’imputato non sembra essere particolarmente consapevole (o, per lo meno ne sottovaluta la portata) dell’influenza che, anche questa sua abitudine, ha avuto nel commettere atti illeciti.
e) In definitiva tutto ciò ben ponderato, richiamati i principi esposti nella citata basilese (pena detentiva di tre anni e 9 mesi per malversazioni per 6 milioni, senza totale assunzione di responsabilità, ma con riconoscimento di una riduzione della pena per il lungo tempo trascorso e per la concolpa del Casinò), dipartendosi di una pena detentiva base di 5 anni e mezzo, la Corte, riconosciuti i fattori di riduzione qui sopra esposti, ha inflitto a IM 1 una pena detentiva di quattro anni e mezzo.
a) Innanzi tutto sono state ammesse tutte le pretese degli accusatori privati riferite alle appropriazioni indebite qui accertate, trattandosi di pretese liquide i cui importi sono chiaramente indicati nell’atto d’accusa e, di conseguenza, ribaditi nel dispositivo.
b) Per quelle relative al reato di truffa va detto innanzi tutto che con sentenza 1B_190/2016, consid. 2.2. del 1° settembre 2016 il TF ha chiaramente statuito che in caso di reati patrimoniali riguardanti conti bancari, il titolare del conto non è di principio parte lesa poiché dispone, come cliente della banca, di un credito corrispondente ai valori in conto depositati e non subisce una diminuzione del proprio patrimonio per effetto delle malversazioni di un operatore bancario. In questi casi è di principio la banca che è direttamente lesa, dovendo contrattualmente risarcire i clienti titolari dei conti, che hanno qualità di parti lese solo se l’agire penale è senza influenza sulle loro pretese verso la banca. Ora, è innegabile che, in particolare per le posizioni ACPR 27, unico ACP che ha annunciato appello - a prescindere dalla questione di sapere se, ritenuto che i conti malversati erano intestati a società di cui egli era titolare, abbia davvero legittimazione attiva (A.A. N. 2.28) -, i fatti essendo avvenuti comunque prima dell’interruzione del rapporto di dipendenza tra imputato e banca, IM 1 ha agito quale executiv director, rispettivamente quale consulente alla clientela di ACPR 8 che è, quindi, tenuta al risarcimento. Con il che ACPR 27 non ha qualità di parte e non può essergli riconosciuta la qualità di ACP.
c) Abbondanzialmente si osserva che, quand’anche si volesse riconoscere a ACPR 27 qualsivoglia posizione processuale, forza è constatare come la Corte non dispone di informazioni sufficienti per valutare un’eventuale corresponsabilità del cliente nella misura in cui avrebbe affidato alla banca dei valori provento (o che si sarebbe procacciato) di irregolarità fiscali a danno del suo paese, e meglio di beni di cui, senza tali irregolarità, non avrebbe potuto disporre. D’altro canto, per quel che è delle pretese “cedute” alla banca, manco si conoscono le cifre rifuse ai singoli clienti, di guisa che nemmeno è possibile calcolare l’ammontare del danno effettivo. A ciò aggiungasi che l’evidente conflittualità tra la banca ed i clienti che hanno fatto direttamente valere pretese in questa sede, sino a far assurgere, per certi versi, la questione del risarcimento, ad elemento principale della vertenza penale, dimostra come la questione civile richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato rispetto alla fattispecie penale, sulla quale il giudice civile è, invece, meglio deputato a pronunciarsi.
a) L’imputato deve essere condannato al pagamento di tassa di giustizia e spese processuali.
b) A crescita in giudicato integrale della presente è ordinato il dissequestro del classificatore blu “Documentazione bancaria originale” contenuto all’interno della scatola no. 10/14 dell’incarto MP.2014.8113 e della documentazione sequestrata presso la __________. Trattasi infatti di documentazione che non ha più una rilevanza nella fattispecie e non può certo essere mantenuta in sequestro quale garanzia probatoria in un’eventuale causa civile di cui nemmeno si sa se ci sarà. In questo senso il CPC offre sufficienti mezzi per acquisire agli atti documentazione che si trova eventualmente presso terzi e che è rilevante per il giudice civile.
Per la restante documentazione sequestrata è ordinata la confisca.
c) Quanto al bene immobile in sequestro è stato accertato che il provento di un’eventuale sua realizzazione non copre nemmeno i costi processuali e per la difesa d’ufficio. In effetti, già solo da quanto indicato in aula da IM 1, si potrebbe ricavare un massimo di 200/300'000 EURO, da cui dedurre il mutuo e poi da dividere per due ritenuto che è cointestato alla moglie (verb. dib. p. 9-10). D’altra parte non sono emersi ulteriori beni di pertinenza dell’imputato, di guisa che la Corte ha rinunciato ad ordinare un risarcimento compensatorio da eventualmente attribuire agli ACP, di tutta evidenza, il risarcimento pregiudicherebbe il reinserimento sociale dell’imputato (art. 71 cpv. 2 CP). Sullo stesso è stato invece, mantenuto il sequestro conservativo a garanzia dei costi processuali.
d) Quanto alla nota professionale del difensore, giusta l’art. 4 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di 180.-- l’ora. Quella presentata dal difensore è parsa sicuramente adeguata alla complessità della vertenza.
La nota professionale dell’avv. DUF 1 è stata dunque approvata per fr. 25'386.05 comprensivi di onorario, spese e trasferte.
Per il resto l’art. 135 cpv. 4 CPP dispone che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a:
a. rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone;
b. versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale.
Visti gli art. 12, 40, 47, 49, 51, 69, 70, 138, 146, 251 CP;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.1. ripetuta appropriazione indebita qualificata
siccome commessa in qualità di gerente di patrimoni e nell'ambito di attività sottoposta alla legge federale sulle banche, rispettivamente nell’ambito di un’attività sottoposta ad autorizzazione,
per essersi,
nel periodo gennaio 2010 – agosto 2014,
a __________, __________ ed in altre non meglio precisate località svizzere e italiane,
nella sua qualità di gestore patrimoniale e consulente alla clientela presso ACPR 8, rispettivamente quale gestore patrimoniale esterno presso la società ACPR 20
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ripetutamente appropriato di valori patrimoniali altrui che gli erano stati affidati,
e meglio per essersi appropriato di complessivi Euro 8'419'966.00, denaro consegnatogli oppure fattogli pervenire da clienti per l’accredito sulle loro relazioni o per essere trasportato in Italia e riconsegnato agli stessi, rispettivamente denaro da lui prelevato su ordine dei clienti ma a loro non consegnato, rispettivamente consegnato solo in parte e dopo diverso tempo,
causando, considerando gli importi nel frattempo restituiti attingendo prevalentemente da fondi di altri ignari clienti, un pregiudizio complessivo effettivo di Euro 3'564'116.05;
1.2. ripetuta truffa qualificata
siccome commessa per mestiere, ritenuta la disponibilità dell’accusato ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte (supplementare) di reddito
per avere
a __________, __________, __________, __________ ed in altre non meglio precisate località svizzere e italiane,
nel periodo gennaio 2010 – agosto 2014,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ripetutamente ingannato con astuzia persone, affermando cose false o dissimulando cose vere oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e meglio per avere,
nella sua qualità di executive director e consulente alla clientela presso ACPR 8, rispettivamente quale gestore patrimoniale esterno presso la società ACPR 20,
sfruttando la conoscenza dei meccanismi interni della banca ed il rapporto di fiducia esistente con i colleghi,
ripetutamente ingannato astutamente questi ultimi, comunicando loro, contrariamente al vero, che dei clienti volevano prelevare contanti a debito della loro relazione, rispettivamente volevano effettuare dei bonifici a favore di terze persone,
millantando ordini telefonici, rispettivamente consegnando ai colleghi ordini da lui compilati e firmati falsificando le firme dei clienti, ordini su cui aveva provveduto a fotocopiare la firma originale dei clienti e documenti firmati in bianco dai clienti e compilati dall’imputato con istruzioni contrarie alla volontà di questi ultimi,
ottenendo in questo modo la consegna indebita di denaro a contanti o l’esecuzione indebita di bonifici mai ordinati dai clienti,
pregiudicando in tal modo il patrimonio dei clienti per un importo complessivo di Euro 6'998'203.92,
denaro in parte usato per risarcire ignari clienti precedentemente malversati, in parte usato per sue spese personali o per giocare presso i Casinò di __________ e di __________,
causando, considerando gli importi nel frattempo restituiti attingendo prevalentemente da fondi di altri ignari clienti, un pregiudizio complessivo effettivo di Euro 5'435'831.31;
1.3. ripetuta falsità in documenti
per avere,
a __________, __________ ed in altre non meglio precisate località svizzere e italiane,
nel periodo settembre 2010 – luglio 2014,
allo scopo di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, segnatamente per perfezionare l’inganno astuto di cui sub. 1.2, nonché per celare le previe malversazioni di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2,
formato numerosi documenti falsi, nonché abusato della firma autentica di clienti per creare documenti suppositizi, facendo altresì uso di tali documenti con i clienti ed i colleghi di lavoro;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
1.5. dell’AA a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 5), limitatamente all’importo di EUR 110'000.-;
1.13. dell’AA a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 6), limitatamente all’importo di EUR 27'000.-;
e dall’imputazione di truffa qualificata di cui al pt 2.7 dell’AA a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 12 e ACPR 13).
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
ai signori ACPR 18 e ACPR 19 EUR 399'900.- oltre interessi al 5% a partire dal 15 aprile 2010 (doc. TPC 22);
al signor ACPR 25, EUR 383'850 oltre interessi al 5% a partire dal 30 giugno 2013 (doc. TPC 24);
alla __________, USD 275'000.- oltre interessi al 5% a partire dal 31 ottobre 2010 sull’importo di USD 265'000.-, nonché interessi al 5% a partire dal 30 settembre 2013 sull’importo di USD 10'000.-, più EUR 142'900.- oltre interessi al 5% a partire dal 30 settembre 2013 (doc. TPC 26);
al titolare della relazione __________ EUR 32'077.93 oltre interessi al 5% a far tempo dal 9 dicembre 2009 (doc. TPC 33);
a ACPR 1 EUR 150'000.- oltre interessi al 5% a far tempo dal 18 giugno 2014 (doc. TPC 34);
a ACPR 2 EUR 220'000.- oltre interessi al 5% a far tempo dal 18 giugno 2014 (doc. TPC 34);
a ACPR 26 EUR 175'000.- oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2011 (doc. dib. 3);
per le restanti pretese, gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.
dell’appartamento sito in via __________ a __________ e del posto auto coperto e vano ripostiglio al piano terra sito in via __________ a __________, intestati a IM 1 e alla di lui moglie __________, in ragione di ½,
del conto di previdenza no. __________ intestato a IM 1 presso __________ e
della relazione no. __________ intestata a IM 1 presso la Banca __________,
a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese procedurali, incluse le spese per la difesa d’ufficio, richiamate le decisioni di tassazione intermedia 25.02.2015, 21.04.2015, 26.10.2015 e 20.01.2016 del Ministero pubblico, come pure le note d’onorario del difensore tassate al seguente pt. 8, per complessivi CHF 67'408.30.
A crescita in giudicato integrale della presente è ordinato il dissequestro del classificatore blu “Documentazione bancaria originale” contenuto all’interno della scatola no. 10/14 dell’incarto MP.2014.8113 e della documentazione sequestrata presso la __________. Per la restante documentazione sequestrata è ordinata la confisca.
La tassa di giustizia di fr. 20'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
8.1. Le note professionali dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 23'175.60
spese fr. 330.00
IVA (8%) fr. 1'880.45
totale fr. 25'386.05
8.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 25'386.05 (art. 135 cpv. 4 CPP), nonché l’importo di CHF 42’022.25 già precedentemente stabilito con decisioni di tassazione intermedia del Ministero pubblico del 25.02.2015, del 21.04.2015, del 26.10.2015 e del 20.01.2016.
Intimazione a: -
Accusatori privati: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 20'000.--
Inchiesta preliminare fr. 9'044.60
Perizia psichiatrica fr. 7'404.95
Traduzioni fr. 291.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 401.80
fr. 37'142.35
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