Incarto n. 72.2016.179

Lugano, 26 novembre 2018 /sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:

ACPR 1 Patrocinato dall’avv. RAAP 1

contro

IM 1, rappresentato dal abg. DF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 151/2016 del 20.9.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

  1. truffa

per avere,

a __________ e in altre località,

il 14 dicembre 2012,

per procacciarsi un indebito profitto,

approfittando del fatto di essere stato presentato e raccomandato a ACPR 1 dal commercialista di entrambi __________, che lo aveva proposto a ACPR 1 come la persona con la quale effettuare una triangolazione finanziaria di cui necessitava ACPR 1, in base alla quale ACPR 1 avrebbe fatto avere a IM 1 in Svizzera del denaro (tramite bonifico bancario da banca svizzera a banca svizzera), e in cambio IM 1 avrebbe fatto avere in Italia a ACPR 1 l’importo equivalente in assegni bancari, a favore della società immobiliare __________ di __________,

nonché approfittando dell’urgenza che, al 14 dicembre 2012, aveva la controparte di ricevere in Italia gli assegni menzionati,

indotto con astuto inganno ACPR 1 a bonificargli € 1'425'000.00 sul suo conto corrente postale nr. __________ presso __________, facendogli credere, con numerose bugie e un’accurata messa in scena, che, contestualmente all’ordine di trasferimento dato da ACPR 1 a favore del conto corrente postale di IM 1, egli gli avrebbe fatto consegnare in Italia assegni circolari per un importo equivalente, ciò che non aveva però intenzione di fare e, effettivamente, non ha mai fatto,

e in particolare,

per quanto riguarda le bugie e la messa in scena:

  • per avere, dai primi abboccamenti per concordare l’operazione, risalenti a inizio dicembre 2012, ripetutamente confermato alla controparte di avere immediata disponibilità in Italia di € 1'425'000.00, presso Banca __________, in modo da poter fare emettere in qualsiasi momento assegni bancari per quell’importo;

  • per avere organizzato una fittizia consegna degli assegni bancari alla controparte, che avrebbe dovuto avvenire presso l’agenzia di __________ di Banca __________, per il tramite di rappresentanti di ambo le parti, contemporaneamente all’ordine di trasferimento dei fondi da parte di ACPR 1 a favore del conto corrente postale di IM 1 presso __________;

  • per avere, ancora il 14 dicembre 2012, confermato alla controparte, sia direttamente che per il tramite dei rispettivi rappresentanti, che gli assegni bancari in oggetto erano già disponibili presso la succursale di __________ di Banca __________ e sarebbero stati consegnati ai rappresentanti della controparte quel giorno stesso, non appena ACPR 1 avesse disposto il trasferimento di € 1'425'000.00 a favore del conto corrente postale di IM 1 presso __________, salvo poi, a fine giornata, rimandare la consegna degli assegni ai giorni successivi, asserendo di volere attendere la conferma dell’accredito del denaro in questione sul suo conto corrente postale;

  1. riciclaggio di denaro

per avere,

a __________ ed in altre imprecisate località,

nel periodo 17 dicembre 2012 - 19 aprile 2013,

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali per complessivi € 938'815.00 e CHF 584'994.00, sapendo che provenivano dalla truffa di cui al punto 1 del presente atto d’accusa,

e meglio,

  • per avere trasferito su relazioni bancarie estere (controllate da lui o da suoi familiari) complessivi € 702'378.27 da conti correnti a lui riconducibili, e in particolare:

Ø in data 17 dicembre 2012, € 50'000.00, a favore del conto IBAN __________ intestato alla __________, __________, presso Banca __________ di __________, __________ (a debito del conto corrente postale nr. __________ intestato a IM 1),

Ø in data 17 dicembre 2012, € 50'000.00, a favore del conto IBAN __________ intestato a __________, presso Banca __________ di __________, __________ (a debito del conto corrente postale nr. __________ intestato a IM 1),

Ø in data 19 dicembre 2012, € 100'000.00, a favore del conto IBAN __________ intestato alla , presso Banca __________ (a debito della relazione nr. __________ (rubrica €) intestata alla __________ presso Banca __________ ()),

Ø in data 3 gennaio 2013, CHF 92'670.00 (equivalenti a € 75'000.00), a favore del conto IBAN __________ intestato alla __________, presso Banca __________ (a debito della relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________ presso Banca __________),

Ø in data 3 gennaio 2013, CHF 30'890.00 (equivalenti a € 25'000.00), a favore del conto IBAN __________ intestato a __________, presso __________, __________ (a debito della relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________ presso Banca __________),

Ø in data 3 gennaio 2013, CHF 30'887.50 (equivalenti a € 25'000.00), a favore del conto IBAN __________ intestato a IM 1, presso __________ (a debito della relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________ presso Banca __________),

Ø in data 3 gennaio 2013, CHF 24’712.00 (equivalenti a € 20'000.00), a favore del conto IBAN __________ intestato a __________, presso Banca __________ (a debito della relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________ presso Banca __________),

Ø in data 11 gennaio 2013, CHF 79'990.00 (equivalenti a € 64'378.27), a favore del conto IBAN __________ intestato alla __________, presso Banca __________ (a debito della relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________ presso Banca __________),

Ø in data 13 febbraio 2013, CHF 80'859.29 (equivalenti a € 65'000.00), a favore del conto IBAN __________ intestato alla , presso Banca __________ (a debito della relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________ presso Banca __________ ()),

Ø in data 4 marzo 2013, CHF 24'771.26 (equivalenti a € 20'000.00), a favore del conto IBAN __________ intestato alla __________, presso Banca __________ (a debito della relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla , presso Banca __________ ()),

Ø in data 4 marzo 2013, € 20'000.00, a favore del conto IBAN __________ intestato alla , presso Banca __________ (a debito della relazione nr. __________ (rubrica €) intestata alla __________ presso Banca __________ ()),

Ø in data 28 marzo 2013, € 35'000.00, a favore del conto IBAN __________ intestato alla __________ presso Banca __________ (a debito della relazione nr. __________ (rubrica €) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________)),

Ø in data 28 marzo 2013, € 35'000.00, a favore del conto IBAN __________ intestato alla , presso Banca __________ (a debito della relazione nr. __________ (rubrica €) intestata alla __________ presso Banca __________ ()),

Ø in data 19 aprile 2013, € 118'000.00 a favore del conto IBAN __________ intestato alla __________, presso Banca , __________ (a debito della relazione nr. __________ (rubrica €) intestata alla __________ presso Banca __________ ()),

  • per avere prelevato a contanti da relazioni svizzere a lui riconducibili CHF 527'294.00 e € 236'436.97, e in particolare:

Ø in data 14 dicembre 2012, € 5'000.00, a debito del conto corrente postale nr. __________ intestato a IM 1,

Ø in data 18 dicembre 2012, € 40'000.00, a debito del conto corrente postale nr. __________ intestato a IM 1,

Ø in data 18 dicembre 2012, € 8'459.52, a debito del conto corrente postale nr. __________ intestato a IM 1,

Ø in data 18 dicembre 2012, CHF 121'400.00 (equivalenti a € 100'000.00), a debito della relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),

Ø in data 28 dicembre 2012, CHF 60'765.00 (equivalenti a € 50'000.00), a debito della relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),

Ø in data 31 dicembre 2012, € 694.44 (cambiati in CHF 820.00), a debito del conto corrente postale nr. __________ intestato a IM 1,

Ø in data 1° gennaio 2013, € 694.44 (cambiati in CHF 820.00), a debito del conto corrente postale nr. __________ intestato a IM 1,

Ø in data 2 gennaio 2013, € 338.75 (cambiati in CHF 400.00), a debito del conto corrente postale nr. __________ intestato a IM 1,

Ø in data 8 gennaio 2013, € 549.82 (cambiati in CHF 650.00), a debito del conto corrente postale nr. __________ intestato a IM 1,

Ø in data 11 gennaio 2013, CHF 61'970.00, a debito della relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________ presso Banca __________,

Ø in data 25 gennaio 2013, € 700.00, a debito del conto corrente postale nr. __________ intestato a IM 1,

Ø in data 25 gennaio 2013, CHF 25'000.00, a debito della relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),

Ø in data 25 gennaio 2013, € 30'000.00, a debito della relazione nr. __________ (rubrica €) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),

Ø in data 1 febbraio 2013, € 15'000.00, a debito della relazione nr. __________ (rubrica €) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),

Ø in data 8 febbraio 2013, € 15'000.00, a debito della relazione nr. __________ (rubrica €) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),

Ø in data 15 febbraio 2013, € 16'000.00, a debito della relazione nr. __________ (rubrica €) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),

Ø in data 15 febbraio 2013, CHF 2'000.00, a debito della relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata a IM 1 presso Banca __________ (__________),

Ø in data 28 febbraio 2013, € 10'000.00, a debito della relazione nr. __________ (rubrica €) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),

Ø in data 28 febbraio 2013, CHF 1'500.00, a debito della relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata a IM 1 presso Banca __________ (__________),

Ø in data 8 marzo 2013, € 40'000.00, a debito della relazione nr. __________ (rubrica €) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),

Ø in data 15 marzo 2013, € 10'000.00, a debito della relazione nr. __________ (rubrica €) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),

Ø in data 27 marzo 2013, € 24'000.00, a debito della relazione nr. __________ (rubrica €) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),

Ø in data 27 marzo 2013, CHF 86'975.00 (equivalenti a € 71'000.00), a debito della relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),

Ø in data 10 aprile 2013, € 20'000.00, a debito della relazione nr. __________ (rubrica €) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),

Ø in data 10 aprile 2013, CHF 23'370.00 (equivalenti a € 19'000.00), a debito della relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),

Ø in data 19 aprile 2013, CHF 144'314.00 (equivalenti a € 118'000.00), a debito della relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),

  • nonché per avere, in data 3 gennaio 2013, a debito della relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________ presso Banca __________, bonificato a favore di __________ und __________ CHF 57'700.00, per l’acquisto di un’Audi Q3, autovettura da lui ritirata e quindi portata in Italia;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 146 cpv. 1 CP e art. 305bis cifra 1 CP;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;

  • il difensore di fiducia dell’imputato, abg. DF 1;

  • l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1.

Espletato il pubblico

Dibattimento: martedì 25 settembre 2018 dalle ore 09:35 alle ore 09:55;

lunedì 20 novembre 2018 dalle ore 09:45 alle ore 16:10.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento del 25 settembre 2018

Giusta l’art. 366 CPP, viene fissata una nuova udienza, la quale si terrà lunedì 26 novembre 2018 alle ore 09:30, presso l’aula penale maggiore. Seguirà formale citazione in tal senso.

Il Presidente constata l’assenza dell’imputato.

A questo proposito l’avv. DF 1 produce un certificato medico (doc. dib. 1) e chiede per conto del suo difeso che il dibattimento sia rinviato. Il certificato medico è accompagnato da una nota scritta dall’imputato di cui il Presidente dà lettura in aula, come pure dei certificati allegati (24 settembre 2018, 1° agosto 2018, 12 luglio 2018, 9 luglio 2018, 7 dicembre 2017). L’avv. DF 1 precisa che ad oggi, IM 1 non ha ancora subìto l’intervento di cui si parla nei certificati medici. Chiede, nel limite del possibile, il rinvio del dibattimento, per permettere all’imputato di presenziare, ritenuto che, se dovesse essere assente anche la prossima volta, si potrà procedere in assenza.

Dopo discussione, le parti tutte, con il Presidente, concordano a che oggi si svolga la prima udienza contumaciale e di essere dunque riconvocate per la seconda udienza, alla quale l’imputato dovrà presenziare. In caso contrario, si proseguirà nei suoi confronti nelle forme della procedura per contumacia, riservata la facoltà per lo stesso di chiedere di essere dispensato per motivi medici.

Verbale del dibattimento del 26 novembre 2018

Il Presidente constata l’assenza dell’imputato.

Il Presidente constata che l’imputato è stato regolarmente citato con citazione 26 settembre 2018.

L’imputato non ha presentato giustificazioni per la sua assenza, se non uno scritto 15 novembre 2018 con il quale indica che non sarà presente per motivi di salute, con allegato un certificato medico datato 1° agosto 2018 (doc. dib. 1).

Il Presidente richiama il verbale del dibattimento del 25.9.2018 (prima udienza) e constata che l’imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lui contestati e che la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell’imputato.

Le parti danno atto che oggi vi sono le condizioni per procedere in contumacia.

Si procede quindi alla continuazione del dibattimento nelle forme della contumacia.

Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

preliminarmente tratterà le eccezioni sollevate dalla difesa, poi i fatti ed infine la qualifica giuridica. Sulle censure di nullità sollevate dalla difesa, l’AA sarebbe nullo a mente della difesa, in quanto IM 1 non sarebbe mai stato sottoposto ad interrogatorio. Al di là che ciò non sarebbe motivo di nullità, IM 1 si è ripetutamente sottratto agli interrogatori che il MP ha disposto, egli non si è presentato ad un primo verbale d’interrogatorio aprile 2013 (AI 25), a un secondo interrogatorio (AI 33), a un terzo (AI 41) e a un quarto (AI 53), adducendo all’ultimo momento, per il tramite del suo allora rappresentante legale, motivi per i quali non poteva venire, così come oggi. Ciò che più importa, è che IM 1 ha avuto la piena possibilità di essere sentito e di partecipare al procedimento, di sapere di cosa veniva accusato e di prendere posizione. Soprattutto, egli ha fatto pieno uso di questo diritto, tant’è che agli atti vi sono una serie di memoriali presentati da lui stesso e dai suoi difensori, fino ad arrivare all’AI 93, alla richiesta di rifacimento di alcune prove in quanto non svolte con la garanzia del contraddittorio. Sulla effettiva partecipazione di IM 1 all’istruttoria richiama gli AI 33, 41, 62, 72, 95 e 98. Per questo motivo, l’eccezione di mancato diritto di essere sentito, cade nel vuoto. Secondo motivo per il quale l’AA sarebbe nullo, consisterebbe nella violazione del ne bis in idem, in quanto vi sarebbe già stato un analogo procedimento in Italia. Anche se fosse, l’AA non sarebbe nullo. Il processo italiano invocato dalla difesa è totalmente diverso da quello che si celebra oggi. I fatti e le imputazioni sono diverse. IM 1 figurava come denunciante e persona offesa, motivo per il quale è evidente che non è stato lui stesso oggetto di un procedimento penale per truffa e riciclaggio di denaro, come lo è invece qui oggi. È pure evidente che la decisione prolata dall’autorità italiana non ha alcuna forza di cosa giudicata nell’ambito del presente procedimento. Richiama, a riassunto della vicenda, il suo scritto al doc TPC 22 maggio 2018, nel quale, dopo avere fatto, su richiesta del TPC, un accertamento presso l’autorità italiana, ha prodotto le informazioni del caso. Neppure questa eccezione deve dunque essere accolta. L’AA dovrebbe essere nullo infine, a mente della difesa, anche per difetto di competenza territoriale dell’autorità penale svizzera, essendosi i fatti svolti in Italia. Anche questo non sarebbe motivo di nullità dell’AA, ma tant’è. La truffa si svolse manifestamente anche in Svizzera, in particolare, la disposizione patrimoniale e l’arricchimento del truffatore hanno avuto luogo solo ed esclusivamente in Svizzera. Pacifico che gli atti di riciclaggio pt. 2 AA hanno avuto luogo in Svizzera. Per questo motivo, anche questa eccezione deve essere respinta. Nel merito rileva che a IM 1 è contestata una truffa ai danni di ACPR 1 commessa il 14 dicembre 2012, e il riciclaggio di denaro per l’utilizzo ed i trasferimenti all’estero dei soldi provento della truffa. Per quanto riguarda i fatti, l’inchiesta preliminare ha permesso di acclarare pienamente che IM 1 è reputato un uomo d’affari affidabile e con ottime disponibilità economiche dal suo commercialista di __________, __________. Interrogato, questi ci riferisce di come ha conosciuto IM 1 ed i loro rapporti, come pure che tipo di percezione avesse di lui: imprenditore di successo con una lunga storia (anche giudiziaria) alle spalle. Storia che lo ha portato nella sua importante attività imprenditoriale ad essere particolarmente liquido avendo un accesso illimitato al sistema bancario per poter finanziare le proprie operazioni. Un cliente facoltoso, liquido, al quale può rivolgersi per proporre un’operazione di compensazione, che serve ad un altro cliente del commercialista ossia, ACPR

  1. Una società riconducibile alla famiglia ACPR 1 deve estinguere un debito ipotecario in Italia (ca. 1 mio 400 mila euro). ACPR 1 ha la disponibilità per saldare il debito, ma per motivi suoi di discrezione, non vuole attingere dal suo conto in Svizzera. __________, si propone per trovare una soluzione alternativa, e individua nel IM 1 l’imprenditore che potrebbe fare questa compensazione: ricevere da parte di IM 1, Svizzera su Svizzera, da un conto svizzero di ACPR 1 a un conto svizzero di IM 1, il 1.4 mio in questione, e contestualmente, per il tramite di un soggetto italiano adeguato, fornire la stessa cifra alla società della famiglia ACPR 1 che deve estinguere il debito. IM 1, riceve l’offerta da __________ e l’accetta. Risulta anche dal verbale d’interrogatorio di __________ che la situazione è favorevole per tutti. IM 1 può spostare in Svizzera una parte dei suoi capitali, situazione che gli aggrada, al punto che non è prevista nessuna remunerazione finanziaria per questa triangolazione (soluzione “win-win”). IM 1 conferma a più riprese di avere immediata e prontissima disponibilità del denaro necessario per questa operazione, e di essere pronto a consegnarlo in qualsiasi momento, contestualmente alla ricezione in Svizzera del bonifico per equivalente importo. Su queste premesse, vengono organizzati degli incontri tra le parti, vengono ribadite le rispettive necessità, e si arriva a concordare il momento dello scambio. La data quo è il 14 dicembre 2012; sostanzialmente IM 1 dovrebbe ricevere sul suo CCP Euro 1.4 mio da un conto __________ di ACPR 1 e, contestualmente, dovrebbe far consegnare da un suo rappresentante a __________, assegni circolari di Banca __________ per un importo equivalente, al rappresentante della famiglia ACPR 1. Ma le cose non andarono così. Quel giorno, a poche ore dal termine ultimo per la restituzione del prestito ipotecario che era l’interesse che aveva ACPR 1 nello svolgere questa operazione (entro il 15 dicembre 2012), sotto pena di penali, il giorno stesso i termini dello scambio vengono modificati leggermente da IM 1, che afferma che l’incontro per la consegna degli assegni non si svolgerà più presso Banca __________, ma in uno dei suoi uffici a __________. Al momento dell’incontro dei rappresentanti, quello di IM 1 dice al rappresentante di ACPR 1 e al __________, presente, essendo colui che ha messo in contatto le parti, che per disposizioni ricevute da IM 1 gli assegni sarebbero stati consegnati solamente una volta avuta da IM 1 la conferma dell’accredito. A un minuto da mezzanotte risulta una telefonata tra IM 1 e ACPR 1 stesso ove questi lo rassicura. Fatto sta che in quelle circostanze, comunque certo della fiducia di cui dovrebbe essere degno IM 1, e nell’impossibilità di agire diversamente, ACPR 1 accetta di fare il bonifico, lo fa, i soldi arrivano sul conto di IM 1, ma della consegna di assegni non se ne fa nulla. I rappresentanti rimangono alcune ore negli uffici ma gli assegni non arrivano mai, IM 1 ritardando la consegna con diverse scuse, finché arriva la notizia che per quella sera non se ne sarebbe fatto nulla e che gli assegni sarebbero arrivati il giorno dopo. L’inchiesta ha dimostrato che di assegni non ve ne sono mai stati, e che IM 1, non solo non aveva mai chiesto alla Banca __________ di emettere questi assegni, ma non aveva neppure la possibilità economica per farli emettere. Rinvia ai verbali agli atti __________ e avv. __________. Le dichiarazioni dei testi appena menzionati confermano in pieno l’esposto di denuncia dell’accusatore privato ACPR 1 (AI 1), nonché i suoi due verbali d’interrogatorio. Questo, per dire che la ricostruzione dei fatti e le contestazioni mosse all’imputato, non si basano unicamente sulle dichiarazioni dell’ACP, bensì sulle dichiarazioni di altre persone, nonché di quanto acquisito in via rogatoriale (interrogatorio direttrice Banca __________, e di __________). IM 1 riceve i soldi sul suo conto e li devia subito sui conti delle sue società, la __________, la __________, a cascata. Ne trasferisce una parte molto importante in Italia su società a lui riconducibili, li utilizza per fare vari pagamenti, tra cui 57'000 fr. per l’acquisto di un’Audi Q3 nuova, più prelevamenti in contanti. Dall’altra parte, ACPR 1 richiede i suoi soldi, fino alla presentazione della denuncia penale. La difesa di IM 1 è multiforme, passa da una spiegazione completamente diversa dell’operazione, a una motivazione completamente diversa, del versamento di denaro in suo favore da parte di ACPR 1, parlando di un’operazione commerciale che riguardava lui e __________ (da quest’ultimo negata), per poi passare (IM 1), nella sua difesa, per il fatto che non si era mai impegnato a restituire immediatamente il denaro, che si trattava di un prestito che avrebbe restituito quando ne avesse avuta la possibilità, adducendo che __________ ne fosse completamente al corrente. Per poi arrivare a dire che sarebbe stata la Banca ad impedirgli di rilasciare questi assegni, come pure a sostenere di non avere restituito il denaro in quanto probabilmente provento di reato, e in definitiva per non volersi prestare, lui, a riciclarlo (v. doc. TPC 25.9.2018, primo allegato). Questi sono i fatti documentati agli atti, che portano in modo inequivocabile, a mente dell’accusa, a dire che IM 1, approfittando della situazione e dell’offerta ricevuta dal suo commercialista, come pure della fiducia che egli aveva in lui e della percezione circa la sua onestà e disponibilità, costruendo un castello di bugie, ha truffato ACPR 1 (e __________), approfittato della situazione e fatto quello che doveva per rinforzare l’errore in cui si trovava la controparte, rassicurata anche dall’evidente impossibilità di ACPR 1 di sapere che IM 1, in realtà, non aveva alcuna intenzione di riconsegnargli il denaro. A mente dell’accusa, le precauzioni della vittima sono state adeguate e più di così non avrebbe potuto fare. Sulla qualifica giuridica, non vi è quindi possibilità di discussione. L’astuzia nell’agire del IM 1 è già stata descritta: egli ha creato una struttura di bugie atte a mantenere nell’inganno la sua controparte e indurla così ad effettuare la prestazione economica a lui dannosa. Il danno è evidente. Senza discussioni, per quanto riguarda la natura riciclatoria delle operazioni contestate a IM 1 nell’AA: le operazioni partono dal suo conto e fanno perdere la tracciabilità, o la rendono più difficile, sfuggendo alla confisca e al controllo del denaro. Gli unici averi confiscati sono quelli che sono stati ritrovati sui conti svizzeri del IM 1, già restituiti all’accusatore privato. Sulla colpa di IM 1, a mente dell’accusa il suo agire è chiaramente premeditato e finalizzato a sottrarre questi soldi alla sua vittima, usando l’inganno dapprima, e l’intimidazione poi. IM 1, nella sua azione criminale, non appare in alcun momento un neofita. Al contrario, egli si comporta come se avesse grande dimestichezza ed esperienza, come azioni di sviamento, tentativi di conciliazione a lui favorevoli, il tutto per garantirsi totale impunità. Nessuna delle decantate proposte di restituzione ha poi sortito un effetto. IM 1 ha denunciato ACPR 1 in Italia e l’accusa si chiede come abbia potuto costruire una denuncia penale e una causa civile in cui chiede un risarcimento a ACPR 1 per i danni e le spese subite, per un totale di 5 milioni di euro. Ma tant’è. IM 1 non appare in alcun modo un neofita nella sua azione, al contrario, pare completamente a suo agio nel girare i fatti e farsi addirittura passare lui come vittima e come danneggiato. La sua colpa è certamente grave, avendo agito esclusivamente per soddisfare bisogni materiali superflui, poiché titolare di numerose società e conti a lui riconducibili. Si tratta di soldi di cui apparentemente non aveva alcun bisogno, che lo hanno arricchito, esclusivamente per accumulare più denaro. La gravità della colpa è aumentata dalla totale mancanza di risarcimento, fatta eccezione per quanto sequestrato dall’autorità penale e che evidentemente sarebbe stato prima o tardi restituito all’ACP. Ciò che porta, per quanto riguarda la richiesta di pena, ad invocare da parte dell’accusa l’applicazione art. 42 cpv. 3 CP, che prevede l’esclusione della sospensione condizionale della pena. Chiede la sua condanna a 2 anni di pena detentiva, da scontare. Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse invece decidere di sospendere la pena, ex 42 cpv. 4 CP chiede una multa di CHF 10'000.-, affinché la pena abbia qualche effetto percettibile per l’imputato. Chiede inoltre la confisca e la distruzione dei 4 certificati azionari di __________ e __________, società ormai radiate, (AI 69). Non si oppone, qualora richiesto, al dissequestro dell’ulteriore documentazione sequestrata indicata nell’AA, a crescita in giudicato della sentenza. Chiede inoltre che venga mantenuto o ordinato il sequestro conservativo sull’Audi Q3, bene sostitutivo del reato, acquistato con i soldi di ACPR 1. Chiede inoltre la condanna al risarcimento del danno nella misura piena richiesta dallo stesso, e a risarcire tutti i costi dell’istruzione, inclusa la nota d’onorario dell’avv. __________ per il periodo in cui ha agito come difensore d’ufficio
  • l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

fa alcune considerazioni a valere quale complemento a quanto già detto dal PP. Sulle eccezioni preliminari rileva che vi è poco da aggiungere, con riferimento all’eccezione del ne bis in idem ex art. 54 della Convenzione d’applicazione dell’accordo Schengen che limita l’applicazione del ne bis in idem ai casi di sentenza di condanna di Stato estero. Evidenzia che la pena deve essere stata almeno parzialmente eseguita e che non è questo il caso. Per quanto concerne l’obiezione di incompetenza, al di là del fatto che non tocca come tale la validità dell’AA, la stessa è infondata per quanto concerne il reato di truffa, l’atto di disposizione patrimoniale essendosi materializzato in Svizzera, come pure l’inganno perché il 12 dicembre 2012 IM 1 si trovava in Svizzera quando sono intercorse le telefonate finali che hanno immediatamente preceduto l’atto di disposizione. La competenza per il riciclaggio è pacifica, gli atti riciclatori essendo avvenuti in Svizzera e hanno vanificarono in modo effettivo la confisca, per lo meno per tutti i fondi che IM 1 ha trasferito in Italia. L’autorità italiana sotto questo profilo ha fornito un’assistenza tardiva e scarsa, inefficace, non avendo nemmeno proceduto ai sequestri dei conti italiani (GIP di __________), che ha affermato che la richiesta di sequestro non può essere riconosciuta in quanto non emanata da un’autorità giudiziaria (come è da loro), fatto incomprensibile per il nostro ordinamento. Questo ha poi determinato per l’ACP un ulteriore pregiudizio, perché poi evidentemente i soldi sono spariti da questi conti. Nel merito, l’accusa ha ben descritto il quadro fattuale complessivo. Astuzia della truffa, ci troviamo confrontati con il classico caso di eingehungsbetrug, ove l’imputato manifesta il consenso a procedere a questa operazione di compensazione, già sapendo che uno non è in grado di adempiere, e due, non ha la volontà di farlo. Questo è un inganno su un fatto interno che, per definizione, non è accessibile ad una verifica da parte dell’ingannato. Questo già basta per ammettere l’inganno astuto (v. verbali di ACPR 1, di avv. __________, dr. __________). Ma anche volendo considerare verbali di persone estranee, , amico fraterno di IM 1 () e a favore di una procura sui conti bancari __________ e __________ di IM 1 presso la Banca __________ di __________, dichiara, in relazione a quanto avvenuto il 14 dicembre 2012, che si trovava a __________ in presenza dell’avv. __________ e del dr. __________ presso l’ufficio di una società di IM 1, perché era in corso “da parte del IM 1 un’operazione finanziaria non meglio specificata e di cui non conoscevo i dettagli…. Avrei dovuto per il tramite di una delle due società … preparare degli assegni … fino a 1.4 mio … ho aspettato invano che IM 1 mi desse il nulla osta per procedere all’emissione degli assegni circolari…”. Anche le dichiarazioni rilasciate il giorno successivo dalla direttrice dell’agenzia di Banca __________ in questione, confermano questa tesi, ella ha affermato di conoscere __________ e di sapere che lui era l’unico ad avere la procura su detti conti. Alla domanda se il __________ le aveva mai segnalato l’eventualità di predisporre assegni circolari per 1.4 mio nel dicembre 2012, lei risponde di no nella maniera più assoluta (comunque non c’era la provvista). Si tratta della messa in scena di un castello di menzogne. __________, contrariamente quanto prospettato, non aveva nemmeno anticipato questa richiesta di emissione di assegni, che comunque sarebbe stata ineseguibile per l’assenza di provvista. Tanto basta per ammettere l’astuzia. L’ACP non è stato un totale allocco, ma si è basato su referenze di persone di fiducia; questo tipo di considerazione è abbondanziale, affinché l’inganno sia astuto non è necessario che la vittima metta in atto delle misure di verifica o di diligenza massimali o ottimali. È sufficiente che la misura della diligenza non sia del tutto carente. Aggiungasi anche l’astutissimo cambiamento di programma dell’ultimo momento creato dal IM 1, quando il ACPR 1, che doveva a sua volta adempiere ad un obbligo di pagamento, è stato messo con le spalle al muro e non aveva altre possibilità che fidarsi della buona fede del IM 1 (presunta fino alla prova del contrario). oltre al fatto che, poi, i soldi spariscono e anche rapidamente dal conto CPP e dagli altri conti, utilizzati per scopi privati e personali. Il contesto conferma in modo chiaro che ci troviamo di fronte ad un caso scolastico di truffa. Per il riciclaggio fa riferimento a quanto già esposto dal PP. Spiace constatare, con riferimento alle memorie dell’imputato, che IM 1 affermi che il ACPR 1 sarebbe un mezzo mafioso e avrebbe commesso per decenni reati finanziari in Italia. Egli getta fango sulla sua controparte. L’ACP resta perplesso nel vedere che questo viene fatto tramite memorie firmate anche da un avvocato e si chiede quali verifiche siano state fatte dalla collega. Conclude chiedendo la conferma della richiesta di condanna per i reati di truffa e riciclaggio di denaro formulata dal PP, e l’accoglimento della domanda adesiva di risarcimento, contestando integralmente le memorie presentate dalla difesa per quanto concerne pretese accampate dall’imputato nei confronti dell’ACP

  • l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

è certa che il Presidente abbia visionato le carte in maniera attenta. Se l’avv. RAAP 1 lo avesse fatto allo stesso modo, si sarebbe accorto che vi è un’ordinanza agli atti che associa il ACPR 1 alla partecipazione ad un’organizzazione mafiosa. Cercando il suo nome su google si evince anche questo. Si chiede perché il suo cliente viva in __________ e non metta piede in Italia, evidentemente a suo carico vi è un mandato di cattura internazionale. Il certificato dei carichi pendenti prodotto stamattina lascia il tempo che trova. È stato emesso dalla Procura di __________, è un certificato che deve essere richiesto nella città in cui la persona risiede. ACPR 1 non vive in Italia e sicuramente presso la Procura di __________ non ci sono iscrizioni. Avesse prodotto quello della Procura di __________, figurerebbe un elenco lunghissimo di carichi pendenti. Andando con ordine, la difesa non si soffermerà sui fatti perché sono già noti al Presidente. Le preme comunque fare un appunto su quanto detto dal PP per l’eccezione del ne bis in idem, che ribadisce anche in aula. Il PP, quando parla dell’eccezione del ne bis in idem sottolinea il fatto che le contestazioni che vengono mosse non sono identiche, o comunque non riguardano gli stessi fatti. La difesa lo contesta poiché dalla documentazione emerge in maniera inequivocabile che parliamo dei medesimi fatti e che vi è una richiesta da parte della Procura della __________ all’attenzione dell’autorità svizzera, dove si specificano dettagliatamente i conti. Sempre per quanto riguarda i fatti, rileva che il PP fonda la sua ricostruzione sulla testimonianza di due persone, __________ e __________, quest’ultimo coinvolto assieme al ACPR 1 in procedimenti penali. I due sono avvezzi alle truffe e a comportamenti illeciti. Anche questa notizia proviene da un’autorità giudiziaria, bastando cercare su internet. Non solo, IM 1 è una persona rispettabilissima con una serie di aziende, un noto imprenditore in Italia ed in Svizzera. Egli non ha mai subìto una condanna e il PP dimentica di dire che egli, per il periodo in cui ha vissuto in Svizzera, è stato un cittadino eccellente, non ha mai avuto un precetto esecutivo, mai nulla. Soprattutto, i suoi comportamenti non sono mai stati indagati da nessuno. Evidentemente, questo è un dato che alla difesa pare di particolare rilievo. Le richieste istruttorie purtroppo non sono state accolte, ma sarebbero servite per dimostrare che la verità è un’altra. In diritto la difesa parte dall’AA, che parla di truffa e di riciclaggio. Per quanto concerne il riciclaggio, evidenzia che tale reato si concretizza nel momento in cui vi è la consapevolezza da parte di chi prende dei soldi, che sa di essere di provenienza illecita e prova ad inserirli nel mondo della finanza, nascondendone la provenienza illecita. Per la realizzazione di questo reato è necessaria la consapevolezza, e meglio l’accordo tra chi consegna il denaro e chi prova a rimetterlo sul mercato. Nel caso di specie, dall’istruttoria la difesa non rileva alcunché. Lo stesso PP, individuando il ACPR 1 nell’ACP, presuppone che quel denaro sia lecito. Viene dunque meno il presupposto giuridico del reato e non si può parlare di riciclaggio. Per quanto riguarda la truffa, questa è identificabile in artifizi e raggiri atti ad indurre in errore. Nella fattispecie in esame, l’ultimo atto identificato come artifizio o raggiro, altro non è che il momento in cui, se fosse vero ciò che dice l’accusa, IM 1 fa la denuncia davanti alla Procura di __________ contro il ACPR

  1. Determinante è però, che il IM 1 denuncia il ACPR 1 avanti la Procura di __________, momento consumativo del reato di truffa a mente della difesa. Se non denunciava, avrebbe dovuto restituirli. Ma così non è andata. Se così dovesse essere la competenza sarebbe quindi italiana. Ne deriverebbero due altre conseguenze: competenza dell’autorità svizzera è da valutare nell’ultimo evento truffaldino. La Procura di __________ ha già deciso con un decreto di archiviazione. Manca in ogni caso l’induzione all’errore. Gli artifizi ed i raggiri idonei a truffare avrebbero dovuto essere di particolare entità. Il PP non ha prove e sul punto non ci sono riscontri. Pertanto, a mente della difesa, non sussiste nemmeno la truffa. La difesa sottolinea pure che la persona offesa non è il ACPR 1, bensì il IM 1. Dalla documentazione prodotta e meglio dall’ultimo memoriale, emerge in maniera inequivocabile che non solo ACPR 1 è dedito alle truffe, ma che lo stesso __________ è stato denunciato e condannato più volte per evasione fiscale, truffa e riciclaggio. Il ACPR 1 ha iniziato la sua attività illecita fin dall’anno 2000, quando forniva finanziamenti illeciti a , moglie dell’. __________ e ACPR 1 sono coinvolti in diversi procedimenti penali. La difesa prende atto che le prove istruttorie da lei proposte non sono state accolte, ma nel CD che essa aveva chiesto di assumere agli atti, sarebbe emersa tutta una serie di circostanze che oggi possono essere discusse solo verbalmente. L’ultimo sequestro è stato portato a termine il 28 novembre 2012, un giorno prima la telefonata che __________ fece a IM 1 chiedendogli di fare l’operazione con il ACPR 1. __________ si è ben guardato di dire a IM 1 da dove provenissero i soldi. Ma non è il IM 1 che avrebbe dovuto dire da dove arrivavano. ACPR 1 è personaggio avvezzo a comportamenti non proprio consoni. La cosa che più meraviglia la difesa, è che per tutta la fase istruttoria non ha rinvenuto da nessuna parte la domanda cruciale: da dove arrivavano questi soldi? Il MP non si è premunito di verificare chi fosse il ACPR 1, ma basterebbe cercare su google! Chiede quindi l’assoluzione perché il fatto non sussiste e il dissequestro di tutto in sequestro. In caso di condanna chiede la minor pena prevista per legge con la sospensione condizionale.

Considerato, in fatto ed in diritto

  1. Curriculum vitae

…OMISSIS…

L’imputato non è mai stato sentito dal PP, al quale ha presentato per il tramite dei propri legali tre memoriali, il primo allegato all’AI 33, il secondo all’AI 41 ed il terzo all’AI 72.

Nelle proprie memorie scritte, IM 1 non ha aggiunto molto in merito ai propri dati anagrafici rispetto a quanto sopraindicato, né ha fornito particolari dettagli relativi alla propria vita/formazione.

Ha indicato che dal 2005 risiedeva in Svizzera, anche se dagli atti di inchiesta emerge che i due appartamenti siti, rispettivamente, in via __________ e via __________, a __________, a lui riconducibili, erano vuoti ed il mobilio, di scarso valore, (AI 49). Nei periodi che trascorreva a __________, egli soggiornava infatti presso l’Hotel __________, come indicato a VI PP da __________ (cfr. all. ad AI 49).

IM 1 era amministratore unico della __________, attiva nel settore della consulenza immobiliare, ad oggi radiata dal RC.

L’imputato era anche direttore, dapprima, ed amministratore unico, in un secondo momento, della __________, attiva nell’ambito delle costruzioni e pavimenti, radiata nel frattempo, anch’essa dal RC.

Egli era ed è attivo anche in Italia. Al medesimo, quanto meno nella qualità di ADE sono infatti riconducibili diverse società italiane, operanti nel settore immobiliare.

Precedenti penali

In Svizzera, agli atti non risulta alcun precedente penale in capo a IM 1.

Dall’estratto del Casellario Giudiziale italiano, oltre a due dichiarazioni di fallimento, risulta una condanna, pronunciata il 24 settembre 2003 dalla Corte di appello di __________, per bancarotta fraudolenta, continuata, in concorso, a un anno, sei mesi e venti giorni di detenzione. Quali pene accessorie sono state disposte l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale per dieci anni e l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa pure per dieci anni (cfr. AI 135).

  1. Avvio delle indagini

In data 9 aprile 2013, ACPR 1, per il tramite del proprio patrocinatore, avv. RAAP 1, ha sporto denuncia nei confronti di IM 1 per titolo di truffa, ex art. 146 CP, e riciclaggio di denaro, ai sensi dell’art. 305bis CP (cfr. AI 1).

Giova contestualizzare brevemente i fatti, così come indicati nella denuncia, da cui trae origine il procedimento penale aperto nei confronti di IM 1 ed i diversi soggetti che vi hanno giocato un ruolo rilevante.

La società __________, riconducibile alla famiglia di ACPR 1 (ACP), debitrice della __________, aveva raggiunto con quest’ultima un accordo per il saldo del debito precedentemente contratto ad un prezzo vantaggioso, pari a Euro 1'425'000.00, in luogo di poco meno Euro 2'000'000.00, da versare entro il 15 dicembre 2012 (cfr. doc. 1 allegato al presente rapporto).

L’ACP disponeva di ampia liquidità presso un conto bancario svizzero, ma non in Italia, e, confrontato con la necessità di finanziare l’__________ affinché questa potesse saldare il debito con __________, è stato messo in contatto con l’imputato tramite il commercialista comune, __________. IM 1 ha dichiarato quindi di disporre di sufficiente liquidità in Italia per permettere, a fronte di un contestuale ed equivalente bonifico sul proprio conto corrente postale da parte dell’ACP, l’emissione in data 14 dicembre 2012 di assegni circolari per complessivi Euro 1'425'000.00 da parte dell’agenzia __________ di Banca __________. L’avv. __________, legale di ACPR 1, presente a __________ il 14 dicembre 2012 unitamente a __________, avrebbe consegnato tali assegni a __________, in ossequio agli impegni presi da __________ e ad estinzione del debito di quest’ultima.

Se, quindi, d’un lato, abbiamo l’ACP che necessitava di avere liquidità in Italia, avendone in abbondanza su conti svizzeri, dall’altro vi è l’imputato, che era alla ricerca di liquidità in Svizzera e dichiarava di averne in Italia.

I fatti non si sono tuttavia svolti come previsto; IM 1 ha preteso di vedere l’accredito sul proprio conto corrente postale dell’intera somma prima di procedere all’emissione degli assegni circolari, assegni che però non sono mai stati emessi da Banca __________, __________. Il tutto, malgrado IM 1 avesse, personalmente o per il tramite del proprio “braccio destro” __________, dichiarato, all’ACP, a __________ e all’avv. __________, di aver dato l’ordine di emissione dei circolari a Banca __________, di trovarsi a __________ per poter verificare personalmente l’avvenuto accredito sul proprio conto e che, una volta ciò avvenuto, egli avrebbe autorizzato la consegna degli assegni.

In data 24 dicembre 2012, __________ ha fatto sottoscrivere da IM 1 un riconoscimento di debito nei confronti dell’ACP, nel quale l’imputato ha sostanzialmente riconosciuto i fatti esposti con denuncia del 9 aprile 2013 (cfr. all. 3 ad AI 1, doc. 2 allegato al presente rapporto).

Il mancato versamento di quanto concordato ha portato alla risoluzione unilaterale dell’accordo intervenuto da parte di __________. Tale controversia si è in seguito, comunque, conclusa, ma ad un prezzo, per l’ACP, meno favorevole di quello che avrebbe dovuto essere corrisposto il 14 dicembre 2012.

I diversi tentativi di componimento bonale della vertenza oggetto di questo procedimento penale, nel frattempo intercorsi, segnatamente comprendenti delle garanzie a favore di ACPR 1 derivanti da immobili di proprietà di società facenti capo all’imputato, non hanno avuto buon esito.

Il PP ha quindi aperto l’istruzione nei confronti di IM 1 l’11 aprile 2013 per titolo di truffa (cfr. AI 3), istruzione poi estesa il 25 aprile 2013 al reato di riciclaggio di denaro (cfr. AI 12).

  1. Fatti e motivi a delinquere

Come risulta dall’AA in esame, IM 1 è accusato di truffa, ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP, e di riciclaggio di denaro ex art. 305bis cifra 1CP.

3.1. Truffa (punto 1. dell’ AA)

IM 1 è accusato di truffa, per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto, indotto con astuto inganno ACPR 1 a bonificargli in data 14 dicembre 2012 euro 1'425'000.00 sul suo conto corrente postale, facendo credere a quest’ultimo, contrariamente al vero, che contestualmente all’ordine di bonifico gli avrebbe fatto consegnare in Italia, e meglio a __________, assegni circolari per un importo equivalente, ciò che non è invero mai avvenuto. Operando come descritto, l’imputato avrebbe agito forte delle ottime referenze di cui beneficiava da parte di , commercialista sia di IM 1, che dell’AP, ACPR 1, e dell’urgenza di una società () riconducibile alla famiglia di quest’ultimo di avere a disposizione liquidità in Italia entro e non oltre il 15 dicembre 2012, al fine di saldare un debito contratto nei confronti di __________.

In particolare, IM 1 avrebbe sempre vantato l’immediata disponibilità della liquidità sino a concorrenza di euro 1'425'000.00, nel dettaglio sui conti a lui riconducibili presso l’agenzia __________ di Banca __________. Egli avrebbe in seguito organizzato, per il giorno in cui è stato effettuato il bonifico in suo favore, un incontro falsamente finalizzato alla contestuale consegna di assegni circolari per una somma equivalente, assegni che non sono tuttavia mai stati emessi né tantomeno giunti al legale dell’ACP, il quale avrebbe a sua volta dovuto consegnarli, per conto di __________, a __________. Ciò malgrado IM 1, ancora il 14 dicembre 2012, dopo le conferme in tal senso già espresse all’ACP, abbia assicurato, direttamente o per il tramite di persone da lui incaricate, nello specifico __________, che gli assegni sarebbero stati immediatamente disponibili presso Banca __________, salvo poi rimandare la consegna dei medesimi ai giorni successivi, asserendo di non aver ricevuto il corrispondente, previo bonifico sul proprio conto corrente postale, consegna che, come anticipato, mai ha avuto luogo.

3.1.1. Posizione dell’imputato

Giova rilevare d’entrata che IM 1 non si mai presentato agli interrogatori per i quali era stato di volta in volta citato dal PP. Alle date in cui ciò doveva avvenire, erano però presenti, salvo in un’occasione, i difensori del medesimo, vale a dire l’avv. __________ sino al 23 maggio 2013, cui è poi subentrato l’avv. __________ (dapprima in qualità di difensore di fiducia e dal 20 novembre 2015 quale difensore d’ufficio, cfr. AI 124). In tre occasioni IM 1 ha però presentato, per il tramite dei medesimi, una propria memoria scritta.

3.1.2. Primo memoriale scritto

a) In occasione della mancata presenza dell’imputato all’interrogatorio del 6 maggio 2013, questi, per il tramite del proprio difensore, ha fatto sapere al PP di non aver compreso che l’interrogatorio fosse mantenuto, ritenuto che nel frattempo erano in corso trattative, non andate a buon fine, con la controparte. L’avv. __________ ha prodotto uno scritto del proprio patrocinato in cui il medesimo ha preso parzialmente posizione sulle accuse mossegli e confermato la propria intenzione di restituire quanto bonficatogli dall’ACP nel dicembre 2012.

Al momento in cui si era previsto di interrogare IM 1, i beni sequestrati, in particolare le relazioni presso __________, intestate all’imputato, a __________ e a __________, nonché presso __________, ammontavano a complessivi CHF 267'000.00 circa. Di tali beni il PP ha chiesto a verbale il dissequestro a favore dell’ACP, ciò che, con scritto del 13 maggio 2013, l’imputato ha accettato.

Contestualmente, e meglio come risulta dal verbale di incontro, il PP ha disposto il sequestro nelle mani del possessore con divieto di disporne del veicolo Audi Q3 asseritamente acquistato dall’imputato con parte del denaro bonificatogli da ACPR 1 e meglio CHF 57'700.00 (cfr. AI 33).

In data 14 maggio 2013 il PP ha chiesto il conseguente trasferimento degli attivi presenti sui conti posti sotto sequestro a beneficio delle relazioni bancarie di pertinenza dello studio legale del patrocinatore dell’ACP, ciò per complessivi CHF 266’897.45 ed euro 562.85 (cfr. AI 43 e 44).

Al succitato veicolo, parimenti oggetto di ordine di sequestro (cfr. AI 35), nonché intestato alla __________, risulterà nel corso delle indagini essere stato acquisito a parziale compensazione di un suo credito da __________, __________, il quale riferirà, per il tramite del proprio legale, che la vettura è stata sequestrata a __________ nel dicembre 2014. __________, allo scopo di evitare una lunga procedura culminante con la liberazione della vettura a suo favore, ha proposto all’ACP per il tramite del proprio legale, un versamento di CHF 15'000.00, nonché l’assunzione a proprio carico delle spese di deposito, di sdoganamento, di esportazione e di immatricolazione sul territorio italiano (cfr. AI 101). ACPR 1 ha fatto sapere per il tramite del proprio patrocinatore di non accettare la proposta, chiedendo il mantenimento del sequestro ai fini della confisca (cfr. AI 102). Ulteriori dettagli in merito all’Audi Q3 verranno esposti, per quanto necessario, nei consideranti che seguono.

b) Tornando alla mancata comparizione dell’imputato all’interrogatorio del 6 maggio 2013, si rileva che con scritto 5 maggio 2013 prodotto al PP il giorno seguente, IM 1 ha in particolare dichiarato quanto segue:

" (…) rappresento la mia totale disponibilità alla restituzione a ACPR 1 della somma che lo stesso mi ha bonificato, o del suo equivalente, con gli interessi, le spese e gli altri accessori, così come avevo già promesso in un atto da me firmato in unico originale e in possesso del commercialista __________ (…). Tale restituzione viene garantita e attuata mediante il trasferimento da parte di una società, nella quale sono soci miei familiari, di un immobili ben conosciuto da controparte e del valore accertato di Euro 1.500.000.”

(allegato ad AI 33).

In allegato alla succitata comunicazione, IM 1 ha prodotto una serie di documenti che attesterebbero delle connessioni tra l’operazione ACPR 1-IM 1 e l’affare detto __________, società della quale era interessato, come meglio verrà illustrato in seguito, ad acquisire delle quote.

In realtà, tali documenti non comprovano alcun collegamento tra le due azioni; ne risulta, semmai, la richiesta rivolta da __________ all’imputato di restituire quanto ricevuto da ACPR 1 prima di investire nell’operazione __________ (cfr. allegati ad AI 33).

3.1.3. Secondo memoriale scritto

Citato a comparire per essere interrogato in data 13 maggio 2013, IM 1 non si è nuovamente presentato, esponendo le motivazioni della propria mancata comparsa in un nuovo memoriale consegnato dall’avv. __________ al PP. Nel dettaglio, l’imputato si è detto impossibilitato a presenziare all’interrogatorio poiché impegnato a sottoscrivere garanzie in forma notarile a beneficio dell’ACP.

Nella memoria scritta 13 maggio 2013, l’imputato ha avanzato propri problemi di salute, e meglio una patologia cardio-respiratoria, per poi confermare, come anticipato dal suo legale innanzi al PP, di essere impegnato in Italia per sottoscrivere i succitati atti notarili e da ultimo indicare i dettagli delle trattative in corso con la controparte, specificando di non poter accettare quanto proposto in ragione dell’asserita manifesta sproporzionalità economica e contrattuale fra quanto dovuto e quanto richiestogli. Nella propria memoria, IM 1 ha dichiarato altresì che darà “immediatamente le opportune garanzie di restituzione a ACPR 1 di quanto egli mi ha corrisposto – e su questo sarò chiarissimo con documenti ed atti certi da me stipulati, anche unilateralmente, a partire da lunedì” (cfr. all. ad AI 41, p. 4), documenti poi mai prodotti.

Egli ha quindi proseguito la propria esposizione come segue:

" Devo inoltre chiarire che non ho indotto nessuno a bonificare somme in mio favore in quanto l’iniziativa non è stata mia. Le somme sono state usate non a mio profitto personale, ma per impieghi delle società.

(…) sono approdato allo studio del dott. __________ per antichi rapporti con il padre. (…) dopo i fatti ho appreso che il __________, e con altri, in Italia è coinvolto in procedimenti per frodi contro lo Stato. (…)

ACPR 1 mi è stato presentato da __________ come persona facoltosa, interessata a partecipare con me ad operazioni in Svizzera e in Italia, e questo doveva essere era l’inizio di un proficuo rapporto imprenditoriale. Questo rapporto doveva nascere con la costituzione di una provvista e con correlativi impegni da parte mia.

A __________, avevo detto che volevo essere certo della persona che mi versava il denaro, ed egli mi disse che era persona serissima e che tutto era a posto.

Anche il ACPR 1 è oggetto di procedimenti penali in Italia ed è residente in __________ dal dicembre 2012. (ndr ACPR 1 ha dichiarato di essere residente in __________ dal gennaio 2013, VI PP 6.10.2015, p. 2, AI 133)

(…) Nel giugno 2012 il dott. __________ mi ha proposto di acquistare le quote di una società denominata __________ (…). Mi ha presentato l’amministratore __________, uomo di sua fiducia. In attesa di perfezionare la vendita, prevista entro il 28 febbraio 2013. Contemporaneamente egli mi sottopose e firmò (in proprio o con __________) per mio conto altre proposte.

Il 2 dicembre 2012 il dott. __________ mi telefona e chiede di incontrarlo a __________ urgentemente. All’incontro mi dice che, per concludere una vantaggiosa transazione di una società di cui è interessato, deve versare alla __________ di __________ la somma di circa euro 1.425.000 per una società denominata __________ di proprietà del figlio di ACPR 1 __________, ed amministrata dalla moglie. (ndr nel terzo ed ultimo memoriale l’imputato dichiarerà di essere venuto a conoscenza solo in una fase più avanzata delle trattive che la __________ era riconducibile alla famiglia dell’AP)

Egli mi prospettava un finanziamento immediatamente disponibile per le mie iniziative mediante un bonifico su un mio conto in Svizzera, dove sono residente a __________. Gli domando se ci sono problemi ed egli mi risponde che si tratta di una cosa sua e di un suo socio facoltoso, che poi mi presentò come ACPR 1 (…).

Per parte mia, io avrei dovuto provvedere con mezzi finanziari miei a pagare la transazione con __________. Gli dissi che ero interessato perché non potevo rifiutarmi in quanto mi interessava concludere con lui per la questione della __________. (ndr nuovamente non si comprende quale sia il legame con l’affare __________)

Il 14 dicembre, mentre mi trovo a __________, (ndr si noti che in quest’occasione IM 1 tralascia completamente il previo incontro con l’AP, i termini dell’accordo intercorso ed il fatto che il suo collaboratore, __________, fosse contestualmente, su suo incarico, a __________, unitamente a __________ e all’avv. __________, il quale attendeva l’emissione degli assegni per consegnarli a __________ per conto della __________) mi telefona __________ e mi chiede se può procedere all’operazione. Io gli faccio osservare che siamo al 14 e che la scadenza del pagamento era prevista per il 15 che è un sabato e che francamente non ci pensavo più (teste presente il dottor __________) (ndr __________, interrogato dal PP in data 6 maggio 2013, non si è espresso sui fatti del 14 dicembre 2012 e non ha quindi potuto confermare né smentire le asserzioni dell’imputato, benché, come risulta dal primo verbale dell’AP, egli fosse effettivamente presente).

Subito dopo mi chiama il ACPR 1 sul cellulare e mi dice che ha dato disposizione ad un certo __________ della banca __________ di __________ e me ne fornisce il numero di telefono, il quale è stato autorizzato da ACPR 1 a consegnarmi la copia del bonifico. Mi aggiunge che il termine per la transazione con la __________ non è essenziale e di fare comunque al più presto l’operazione (teste presente il dottor __________).

Vengo poi contattato dall’ufficio legale di __________ e precisamente dall’avv. __________ che mi chiede una cronistoria delle mie relazioni con l’istituto.

Il mio collaboratore __________ si presenta presso __________ e gli viene detto dai funzionari avvocati __________ e __________ che io, o mie società, non rappresento nessuno e che non intendono accettare il mio pagamento in quanto è __________ il loro debitore.

Espongo la situazione al dott. __________, ex funzionario __________, che conosco da molti anni, e gli chiedo come mai la Banca ha un atteggiamento così di chiusura, e questi mi dice di stare attento perché le persone che gli ho riferito sarebbero molto chiacchierate e che l’operazione è a rischio. A quel punto sono costretto a fermare tutto per i dubbi ed i sospetti che mi derivano da queste informazioni.

" “Certamente devo restituire la somma, tanto più che il 24 dicembre avevo firmato con il dott. __________ a __________ in unico originale un riconoscimento di debito, con l’impegno di concordare il rientro, qualora entro 90 giorni non vi fosse stato un mio pagamento. La natura di questo impegno attesta la natura civilistica della vicenda.”

(all. ad AI 42, p. 4-8).

Mediante comunicazione parimenti del 13 maggio 2013, IM 1 ha accettato il dissequestro degli averi sequestrati dal PP a favore dell’ACP (cfr. all. ad AI 42).

In merito alle trattative svolte dai legali italiani, delle quali l’imputato ha dato atto nella memoria consegnata al PP il 13 maggio 2013, per completezza, va detto che nel resoconto allestito dall’avv. __________ il 17 maggio 2013 quo all’effettiva consistenza economica di quanto offerto da IM 1, è emersa la debolezza delle garanzie promesse (cfr. all. ad AI 46), debolezza che l’imputato contesterà, senza che si sia tuttavia mai giunti ad una soluzione o ad una formalizzazione di quanto offerto in favore dell’ACP. Ma tant’è.

3.1.4. Terzo memoriale

Per il tramite del proprio legale, IM 1 ha trasmesso agli inquirenti un ulteriore memoriale, in data 18 luglio 2013, aggiungendo quanto segue alle proprie precedenti dichiarazioni:

" (…) Nel giugno 2012 il dott. __________ mi ha proposto di acquistare la totalità della quote di una società denominata __________ (…). Le trattative, sempre portate avanti dal dott. __________, sono durate alcuni mesi, giungendo poi a buon fine, tanto che si giunse il 21 dicembre 2012 ad una dichiarazione di intenti in cui si prevedeva il perfezionamento della cessione entro il 28 febbraio 2013 al prezzo concordato di euro 100.000,00 (…).

Il 2 dicembre 2012 il dott. __________ mi ha telefonato, chiedendomi di incontrarlo a __________.

All’incontro mi ha detto che doveva versare alla __________ di __________ una somma di euro 1.425.000,00 per chiudere una transazione di una società di suo interesse.

In particolare i soci di questa società avevano ampie disponibilità all’estero ma dovevano reperire fondi in Italia ove erano sprovvisti di liquidita, lasciandomi peraltro ben comprendere che i soggetti in questione si trovavano nell’impossibilità di compiere un trasferimento di fondi diretto. (ndr. nella dichiarazione 13 maggio 2013 l’imputato aveva dichiarato che in questo momento delle trattative sapeva che la società in questione era riconducibile alla famiglia ACPR 1)

Mi ha dunque prospettato un finanziamento immediatamente disponibile in Svizzera a fronte del quale avrei poi dovuto effettuare il pagamento alla __________ di __________, detto pagamento sarebbe dovuto avvenire in tempi brevi tuttavia negoziabili (ndr l’imputato è l’unico a riferire della negoziabilità del termine per adempiere al saldo del debito contratto da __________ nei confronti di __________) con l’istituto di credito con il quale peraltro da trent’anni ho eccellenti rapporti.”

(all. ad AI 72, p. 1-2).

Si rileva che a questo punto del terzo memoriale appare un elemento mai sollevato prima dell’imputato, e meglio il fatto che lo stesso avesse da subito fatto presente, fra gli altri, anche a ACPR 1, di essere momentaneamente sprovvisto di liquidità, circostanza che egli asserisce essere peraltro già nota a __________, come dimostrerebbe una mail prodotta in allegato alla memoria in questione (cfr. doc. 2 allegato al presente rapporto) e sulla quale il commercialista si è, come si vedrà in seguito, ampiamente espresso.

IM 1 ha infatti proseguito il proprio memoriale ribadendo più volte la propria mancanza di liquidità come segue:

" Come __________ ben sapeva io mi trovavo ad essere titolare di un ampio patrimonio, ma in situazione di momentanea illiquidità cui peraltro potevo agevolmente far fronte in Italia e con assai maggiori difficoltà in Svizzera ove pure avevo in corso importanti affare con relative scadenze finanziarie.

Occorre ribadire il dott. __________ era perfettamente a conoscenza del fatto che in quel momento, pur vantando crediti certi ed esigibili, non avevo alcuna liquidità ed ero anzi alla ricerca di finanziamenti utili a concludere alcune transazioni in Svizzera (…).

(…) Per far ciò avrei in ogni caso necessitato di un certo lasso di tempo

Dopo qualche giorno ho nuovamente incontrato il dott. __________ nel suo studio di __________, ove era presente __________, che già conoscevo per l'operazione __________, unitamente ad altre due persone, presentatemi come ACPR 1 e __________.

Solo in quel momento ho preso che la persona interessata all'operazione con __________ era proprio il Sig. ACPR 1.

Il sig. __________ mi disse essere un fiduciario e amico di ACPR 1 da oltre cinquant'anni e di averlo aiutato a stabilirsi in __________.

Il ACPR 1 (…) mi disse che conosceva le mie attività e che era disponibile a investire in un'operazione immobiliare che ho tutt'ora in corso in Svizzera (…).

In quella sede mi hanno consegnato una lettera __________ in cui erano descritte le modalità dell'operazione (…). Poiché in quella lettera si diceva che il pagamento doveva avvenire entro il 15.12.2012, gli ho fatto presente che l'indicato temine era per me impossibile da rispettare poiché, non avendo liquidità, come fin da subito indicato al __________, mi sarei dovuto attivare per reperire la provvista necessaria. Mi confermarono che il termine non era essenziale e poteva essere differito, anche avvalendomi dei miei buoni rapporti con l'Istituto. (ndr agli atti non risulta nessuna dichiarazione in tal senso da parte degli altri soggetti interrogati)

Su loro richiesta ho dunque comunicato le mie coordinate bancarie presso la __________ di __________. Il ACPR 1 aveva peraltro urgenza di definire l'operazione poiché doveva rientrare in __________ immediatamente e ritenne opportuno di predisporre il pagato in modo da evidenziare che io avevo la necessaria disponibilità così agevolando le inevitabili trattative con la __________ per il differimento del termine.

Tengo a precisare di non aver fornito alcuna garanzia sulle mie disponibilità liquide in Italia anche perché, come ampliamente noto al dott. __________, in quel periodo proprio non ne avevo, pur potendo rimediare a questa mia difficoltà.

Il 14 dicembre, mentre mi trovano a __________, mi hanno telefonato il dott. __________ e il sig. ACPR 1, confermandomi l'accredito: in particolare il ACPR 1 mi disse di aver dato disposizione ad un certo __________ della banca __________ di __________ di consegnarmi copia del bonifico. Mi ha anche nuovamente ribadito che il termine per saldare la __________ non era essenziale e che, pertanto, avrei avuto il tempo necessario per organizzarmi.

Dopo aver ricevuto dal Sig. __________ il documento attestante l'avvenuto accredito, mi sono recato presso __________, accompagnato dal mio consulente (dott. __________). In quella sede il dott. __________ mi ha chiesto di comunicare formalmente la causale dell'accredito.

Non sapendo come comportami ho chiamato il dott. __________ il quale mi ha messo in contatto telefonico con ACPR 1 che già si trovava in __________. Ho detto al ACPR 1 che, viste le difficoltà, forse era meglio annullare l'operazione.

ACPR 1 ha però insistito, autorizzandomi a dichiarare che l'accredito era riferito a un finanziamento alla mia società svizzera (__________).

Ho dunque fornito a __________ le giustificazioni richieste (come suggerite dal ACPR 1) accompagnate da una lettera di presentazione redatta dallo studio __________ (ndr tale documentazione non risulta tuttavia essere tra gli allegati all’AI 72, con il che si tratta di semplici allegazioni di parte).

Ricevuto l'accredito, ho utilizzato gran parte della somma per finanziare le mie attività, adempiendo ad impegni precedentemente assunti. Impegni che erano certamente noti al dott. __________.

Mi sono dunque attivato per effettuare il versamento alla __________ e, a tal fine, su indicazione di ACPR 1, ho immediatamente contattato l'avv. __________ di __________ (T. ) che mi ha fornito i riferimenti delle persone con cui mi sarei dovuto mettere in contatto per eseguire la transazione: dott. __________ (direttore della __________ di __________ — T) e avv. __________ (legale della __________ di __________ — __________).

In data 24.12.2012, quando avevo già incassato la somma messa a mia disposizione dal Sig. ACPR 1, considerati i tempi necessari per reperire la provvista necessaria a saldare la __________, il dott. __________ mi chiese di sottoscrivere un riconoscimento di debito in cui era stabilito che avrei tentato di eseguire l'operazione in Italia e che, nel caso in cui non vi fossi riuscito, entro 90 gg. avremmo dovuto stabilire un piano di rientro.

Ho immediatamente sottoscritto tale documento lasciandolo in unica copia nelle mani del dott. __________ come da lui preteso per motivi di riservatezza (…).

In data 28.12.12, ho chiesto a un mio collaboratore, rag. , di recarsi presso la sede della __________ di __________ () per prendere contatto con l'avv. __________ e riferirgli che ero pronto a trattare i termini del saldo del debito della __________.

Il rag. __________ si è effettivamente recato presso la citata sede della __________ dove ha incontrato l'avv. __________, presente anche l'avv. __________ (altro legale di __________). Entrambi gli hanno però chiaramente detto che la Banca non avrebbe accettato alcun versamento proveniente da soggetti terzi rispetto al loro debitore e cioè la società __________ (…). Non solo. Trascorsa appena un'ora, __________ ha inviato una formale comunicazione con cui veniva risolta la transazione con la __________, rendendo con ciò vano ogni ulteriore tentativo di adempiere al mio impegno (…).

Per cercare di risolvere il problema mi sono messo in contatto con il dott. __________, ex funzionario di __________ che conosco da molti anni, chiedendogli spiegazioni sul motivo che aveva indotto la Banca a rifiutare il mio versamento.

Il dott. __________ mi disse che l'atteggiamento della Banca era del tutto normale alla luce delle normative oggi vigenti che non consentono alle banche di svolgere transazioni finanziarie senza comprendere le ragioni economiche. (…) Il dott. __________ (…) Ha anche aggiunto che, nonostante la lettera di revoca inviata dalla Banca, il versamento alla __________ poteva ancora essere eseguito. (ndr ciò non trova riscontro o conferma né nelle dichiarazioni degli altri soggetti assunte a verbale, né nella documentazione agli atti)

(…) privato della possibilità di disporre a breve di liquidità, ma consapevole della necessità di far fronte al mio debito, ho manifestato l'intenzione di dare corso al riconoscimento di debito rilasciato al dott. __________ il 24.12.2012, che prevedeva la predisposizione di un piano di rientro.

In quest'ottica mi sono anche, ma inutilmente, offerto di cedere al ACPR 1 un prestigioso immobile sito in __________, il cui valore copriva abbondantemente la somma consegnata.

(…)

Contestualmente il prezzo di cessione della società __________ — quella che mi era stata offerta a 100.000 euro — è inspiegabilmente lievitato a 500.000 euro (…). (ndr ancora non si comprende quale sia il collegamento tra i due affari)

A questo punto mi viene quasi il sospetto che il dott. __________ mi abbia allettato con l'affare __________ al solo scopo di indurmi ad effettuare un'operazione di sospetta legittimità.

Ciò anche perché, nella corrispondenza intercorsa, il dott. __________ da un lato afferma che le due vicende (cessione __________ e restituzione al ACPR 1) non sono legate, ma poi aggiunge che comunque la cessione __________ (e perdippiù al nuovo esorbitante prezzo) potrà essere affrontata solo dopo che il ACPR 1 sarà stato soddisfatto (…).

(…) Non nego affatto di dover restituire la somma a suo tempo concessami, a tal fine ho autorizzato l'avvocato __________ di __________ di consentire il trasferimento alla parte querelante di quanto a me sequestrato nel presente procedimento nonché di trattare la chiusura stragiudiziale della vertenza in tempi brevi.”

(all. ad AI 72).

In merito al fatto che la __________ non avrebbe voluto trattare il rientro di quanto dovuto, peraltro ad oltre dieci giorni da quanto ciò avrebbe dovuto avvenire, con soggetti estranei ad __________, IM 1 ha prodotto una dichiarazione privata di __________, posteriore allo svolgersi dei fatti, e meglio datata 26 giugno 2013 (allegato 2 al presente verbale).

Né l’imputato né il suo, nuovo, difensore sono comparsi all’interrogatorio previsto per il 28 maggio 2013 (cfr. AI 53), ciò che ha indotto il PP ad emettere il giorno stesso un mandato di cattura nei confronti di IM 1 (cfr. AI 54), mandato che è stato prorogato in data 10 marzo 2015 (cfr. AI 104) e il 15 marzo 2017 (cfr. doc. TPC 4).

3.1.5. Verbali di interrogatorio dell’accusatore privato

a) Sentito dal PP il 29 aprile 2013 in qualità di accusatore privato, ACPR 1 ha confermato lo svolgersi dei fatti come descritto nella denuncia 9 aprile 2013. Egli si è quindi espresso come segue sulla figura e sul ruolo avuto nell’operazione da IM 1:

" __________, mio commercialista da una decina d’anni (…) è persona di mia fiducia. Non ho mai avuto e non ho tuttora motivo di dubitare sulla sua buona fede nell’ambito della sua proposta di affidarmi a IM 1 per questa operazione. (…) __________, introducendomi IM 1, mi disse che era un imprenditore che aveva costruito moltissimo su __________ e che in passato aveva anche avuto dei guai giudiziari, con riferimento a un buco presso la Cassa di risparmio di __________. Mi disse che ora la sua situazione era assolutamente regolare e affidabile. Mi disse che era residente in Svizzera e che presso il suo studio erano domiciliate alcuno società che erano assolutamente sane. (…) ai primi di dicembre 2012 ho dunque incontrato IM 1 presso l’ufficio di __________ di __________. IM 1 mi ha confermato la fattibilità dell’operazione. Mi ha assicurato di avere già la disponibilità equivalente presso una sua banca italiana, mi sembra la __________ (Casso di risparmio di __________). Il conto era intestato ad una sua società immobiliare, mi sembra trattasi della __________. Per la forma, in caso di necessità, la __________ avrebbe dichiarato che questi fondi erano stati messi a disposizione della __________ come finanziamento. Mi ha detto che il giorno 14 dicembre 2012 avrebbe già avuto in mano gli assegni circolari già emessi dalla sua banca e li avrebbe consegnati all’avv. __________ in banca, a momento della conferma dell’avvenuto trasferimento sul suo conto svizzero dell’equivalente. (…)

Contrariamente agli accordi, il 14 dicembre 2012, data in cui doveva avvenire lo scambio e imperativamente il pagamento da __________ a __________, IM 1 non si presentò a __________, presso Banca __________, dove aveva appuntamento con l’avv. __________, mio rappresentante, per consegnargli gli assegni. Al telefono disse a __________ e a __________, e poi anche a me, che doveva imperativamente essere a __________ al momento del bonifico sul suo conto __________ della somma. Disse a __________ di recarsi presso lo studio di un suo collaboratore, tale __________, assieme al quale si sarebbe dovuto recare in Banca __________ per ritirare gli assegni circolari. Nel frattempo IM 1 si era recato presso la mia banca svizzera, __________, con un suo collaboratore dal nome straniero, e aveva parlato con il dottor __________, mio consulente, confermandogli quando da me già anticipatogli, ossia di effettuare il bonifico a favore del suo c.c.p. Dovendo concludere l’operazione in giornata, ho dato la mia autorizzazione a procedere in questo modo. Il bonifico da __________ al c.c.p. di IM 1 è stato effettuato. L’avv. __________ è rimasto tutto il giorno presso lo studio di __________ ma alla fine non è stato possibile recarsi in banca per ritirare gli assegni. (…) io non ho partecipato in prima persona agli avvenimenti di quella giornata, ma solo telefonicamente, in quanto mi stavo recando a __________ per far rientro in __________.

A seguito di questo inadempimento da parte di IM 1, per il tramite di __________ e __________ ho cercato di recuperare i miei soldi. Con una serie infinita di scuse e giustificazioni infondate e rinvii, IM 1 ha sempre posticipato. Ha comunque riconosciuto di dovermi dei soldi (…)”

(VI PP 29.04.2013, p. 2-4, AI 21).

b) Risentito dal PP in data 6 ottobre 2015, ACPR 1 ha dichiarato quanto segue in merito alla disponibilità di liquidità, in Italia, di IM 1:

" (…) mi precisò che lui aveva la disponibilità dei fondi in questione presso Banca __________ a __________; (…) ricordo che affermò di avere la disponibilità. (…) Premetto che IM 1 era persona nota a __________ nell’ambito imprenditoriale. (…) le informazioni da me assunte sono quelle provenienti dal mio commercialista __________, che all’epoca era anche il commercialista di IM 1. In particolare, segnalandomelo come una persona potenzialmente interessata per il finanziamento in questione, mi disse che IM 1 aveva domiciliate presso il suo studio (di __________) società immobiliari che detenevano immobili, peraltro non gravate da ipoteche. In sostanza __________ mi ha rassicurato circa la capienza finanziaria di IM 1.”

(VI PP 6.10.2015, p. 3-4, AI 113).

Alla domanda dell’avv. __________, già patrocinatore dell’accusato, volta a sapere se egli avesse effettuato ricerche in merito all’immediata disponibilità di liquidità da parte dell’imputato, l’ACP ha dichiarato quanto segue:

" No, non ho effettuato ricerche specifiche su questo punto. Come detto __________ mi aveva rassicurato che IM 1 aveva comunque capienza patrimoniale tale da fornire garanzia del suo adempimento; come si dice a __________ era una persona “che aveva da perdere” nel senso che avendo un patrimonio è aggredibile.”

(VI PP 6.10.2015, p. 4, AI 113).

In merito allo svolgersi della triangolazione, ACPR 1 ha sottolineato che “(…) l’operazione era intesa come contemporanea. In tempo reale, appena ricevuto il bonifico sul conto svizzero, IM 1 doveva consegnare in Italia gli assegni per un valore equivalente.” (VI PP 6.10.2015, p. 4, AI 113), aggiungendo che gli assegni in questione sarebbero stati presi in consegna dall’avv. __________ e dal dott. __________, circostanza che trova piena conferma nei verbali di quest’ultimi.

Alla domanda volta a sapere quando e come egli avrebbe saputo il motivo della mancata consegna degli assegni, ACPR 1 ha riferito:

" Quel giorno io ero in contatto telefonico con __________ e __________. Sono stato aggiornato sui vari passaggi. A fine giornata, dopo che avevo eseguito il bonifico sul conto di IM 1 e dopo varie comunicazioni di IM 1 a __________ e __________, sostanzialmente accampanti giustificazioni per il fatto che non poteva ancora consegnare gli assegni in quanto doveva ancora constatare l’avvenuto accredito sul suo conto svizzero, __________ e __________ mi hanno dovuto comunicare di avere lasciato l’ufficio presso il quale si trovavano senza avere ancora ricevuto gli assegni.” aggiungendo che nei giorni successivi “(…) IM 1 ha sempre addotto delle giustificazioni che a mio modo di vedere, a posteriori, definirei delle sciocchezze.”

(VI PP 6.10.2015, p. 4, AI 113).

L’ACP ha quindi dichiarato che nessun professionista che lo assisteva gli aveva mai segnalato, prima del 14 dicembre 2012, che la __________ avrebbe potuto avere delle riserve a recepire il pagamento così come pensato, ossia da un soggetto terzo. In particolare ha rilevato che “gli accordi con __________ erano che il debito poteva essere saldato via bonifico a via assegni circolari non trasferibili intestati a __________, da depositarsi presso una delle sue filiali. L’identità della persona che emetteva gli assegni non è stato oggetto di discussione o di indicazioni particolari da parte della banca” (VI PP 6.10.2015, p. 5, AI 113).

In merito alle sue conoscenze relative ai rapporti intercorrenti tra IM 1 e __________, ACPR 1 ha dichiarato:

" Premetto che IM 1 vantava conoscenze altolocate in __________ .ricordo che mi è stato riferito, non so se da IM 1 o da , che IM 1 aveva parlato con sue conoscenze in __________ dell’operazione “”, o meglio del pagamento che la __________ avrebbe dovuto fare entro il 15 dicembre 2012. Non mi è stato però riferito il tenero della discussione e il grado di approfondimento della tematica che vi è stata.”

(VI PP 6.10.2015, p. 6 AI 113).

Di grande interesse, a fronte dell’indicazione contraria rilasciata dall’imputato, è la dichiarazione di ACPR 1 in merito alla possibilità di posticipare la data entro cui doveva essere saldato il debito che __________ aveva contratto nei confronti di __________, e meglio che “(…) avevo chiesto di spostare la scadenza al 31 dicembre 2012, proroga rifiutatami” (VI PP 6.10.2015, p. 2, AI 113).

3.1.6. Le testimonianze

3.1.6.1. __________

a) Sentito in qualità di testimone dal PP in data 29 aprile 2013, l’avv. __________ ha in particolare riferito quanto segue in merito ai fatti del 14 dicembre 2012 ed ai pregressi accordi intercorsi tra ACPR 1 e IM 1:

" (…) ho accompagnato ACPR 1 ad un incontro con IM 1 agli inizi di dicembre 2012 presso lo studio __________ a __________. In sostanza IM 1 confermò di poter consegnare sin da subito assegni circolari per l’importo in questione (Euro 1.425 milioni), tratti da un suo conto personale o un conto di una sua società, la __________, a favore della __________, per saldare il debito __________. E ciò a fronte del versamento del corrispettivo su un suo conto svizzero. IM 1 in cambio non voleva nulla, in particolare non commissioni o altro; lui aveva già un interesse allo spostamento di sue provviste dall’Italia alla Svizzera. (…) nei giorni successivi, il 10 o l’11 dicembre 2012, ho incontrato IM 1 a __________, per accordarmi sui dettagli. Mi presentò, in un bar, un suo collaboratore, tale geometra __________. Mi disse che il 14 dicembre lui non sarebbe stato presente, ma avrei incontrato __________ che mi avrebbe consegnato gli assegni una volta avuta la conferma del bonifico sul suo c.c.p. svizzero. Ci accordammo per incontrarci presso la sede della banca di IM 1, la __________, sede di __________. Preciso che IM 1 decise di utilizzare il suo conto personale per fare emettere questi assegni e non quello della società __________. Anche in quell’occasione mi confermò che aveva la provvista necessaria e aveva già dato l’ordine per fare emettere gli assegni. L’organizzazione dell’operazione mi è sembrata assolutamente congrua e non ha destato alcuna perplessità in me. (…)

Il 14 dicembre 2012 __________ mi telefonò dicendomi che l’appuntamento era presso un ufficio in Via __________ a __________. Mi incontrati in Via __________ con __________ e __________. L’ufficio era di una società ma in questo momento non ricordo il nome. Lì ci fu detto da __________ che IM 1 gli aveva dato disposizioni per andare a ritirare gli assegni solo dopo che egli avrebbe avuto la conferma, a __________, dell’accredito del suo c.c.p. In sostanza ciò costituiva una modifica degli accordi. Vi furono comunque varie telefonate tra noi, IM 1 e ACPR 1. Infine, anche sulla base della fiducia che si era instaurata, delle rassicurazioni orali date e ribadite e della volontà di rispettare il termine con __________, ACPR 1 confermò di procedere e diede l’ordine alla sua banca di bonificare sul conto c.c.p. di IM

  1. Contrariamente a quanto appena dettoci, però non ci furono consegnati gli assegni. In sostanza IM 1 non diede l’ok a __________ per accompagnarci in banca, adducendo di non aver ancora avuto conferma del bonifico. In seguito, nei giorni seguenti, vi furono ulteriori scuse e giustificazioni per giustificare il mancato rispetto del termine. (…) ricordo che io suggerii di ottenere da IM 1 almeno un riconoscimento di debito (…)IM 1, mentre continuava ad accampare scuse nei confronti di ACPR 1, intraprese anche delle iniziative verso __________ per cercare di ottenere un rinvio del termine per il pagamento da parte di __________, ma senza risultati concreti. (…) Mi sono sentito ingannato e mi sono rimproverato di esserci cascato, ma devo dire che IM 1 si è davvero venduto estremamente bene, mettendo sul tavolo una serie di conoscenze, affari in corso e affari già conclusi che portava a fargli fiducia.”

(VI PP 29.04.2013, p. 2-3, AI 22).

b) Risentito dal PP il 6 ottobre 2015, lo stesso avv. __________ ha riferito di aver seguito personalmente le trattive portate avanti dalle parti al fine di un componimento bonale della vertenza, riferendo che IM 1 non è mai andato oltre ad una dichiarazione orale di disponibilità.

Egli ha pure indicato che in merito all’operazione del 14 dicembre 2012 “Non si è formalizzato per iscritto alcun contratto. La questione è stata discussa e pensato soprattutto dal profilo contabile. Ricordo che l’idea era di far figurare l’entrata in __________ come finanziamento di terzi. Questo terzo avrebbe in seguito rinunciato al suo credito verso __________ a fronte della rinuncia di un credito equivalente che ACPR 1 vantava nei confronti del terzo. (…) era stata valutata la possibilità che il terzo (IM 1 o chi per esso) cedesse il credito verso la __________ a ACPR 1.

(…) ricordo tuttavia che IM 1 disse di avere già a disposizione immediata questa cifra, presso Banca __________.”

(VI PP 6.10.2015, p. 4, AI 114).

Quanto alla persona di IM 1, sempre l’avv. __________:

" Ho avuto l’impressione di un imprenditore facoltoso. Lui ha spiegato che, a seguito di vecchi e superati problemi giudiziari, non utilizzava crediti bancari per la sua attività imprenditoriale (…). Per tale motivo faceva capo a liquidità nelle sue disponibilità per la sua attività. Ciò spiegava anche l’immediata disponibilità della cifra di rilievo in oggetto. Rilevo che fu chiesto esplicitamente a IM 1 di quanti giorni avesse bisogno per ottenere l’emissione di assegni in questione, e lui precisò che la disponibilità era immediata. (…) Al più tardi mi fu detto al momento dell’incontro.”

(VI PP 6.10.2015, p. 4. AI 114)

In merito allo svolgersi dei fatti del 14 dicembre 2012, l’avv. __________ ha confermato le sue precedenti dichiarazioni, precisando quanto segue:

" Arrivati all’incontro __________ ci disse che gli assegni non erano ancora stati emessi ma che l’ordine di emissione era già stato dato per scritto alla direttrice della Banca __________. Ci disse che IM 1 preferiva non fare emettere questi assegni fintanto che non avesse avuto conferma dell’accredito, in quanto l’emissione è costosa e un eventuale annullamento per nostra inadempienza avrebbe comportato dei costi. Ci disse tuttavia che non appena IM 1, che si trovava all’uopo a __________, avesse avuto conferma dell’avvenuto accredito sul suo conto, avrebbe dato immediata conferma alla direttrice di Banca __________ che avrebbe emesso gli assegni che mi sarebbero stati consegnati nel giro di pochissimo tempo, il giorno stesso e naturalmente in tempo utile per la consegna a __________. (…) non ricordo se mi fu fatto il nome della direttrice di Banca __________ che avrebbe recepito queste istruzioni. (…) Ricordo però che __________ mi parlò di una donna. (…) io non vidi personalmente le asserite istruzioni scritte circa l’emissione degli assegni in questione. Io chiesi a __________ se aveva copia di queste istruzioni ma mi disse di non averle. (…) né io né __________ pretendemmo di conferire con la direttrice in questione, per verificare l’esistenza delle asserite istruzioni.”

(VI PP 6.10.2015, p. 5, AI 114).

In merito a chi avesse deciso di proseguire comunque l’operazione, nonostante le nuove modalità proposte da IM 1, l’avv. __________ ha dichiarato che fu “ACPR 1. Preciso che ricevuta la notizia delle nuove modalità pretese da IM 1, __________ lo ha contattato telefonicamente, per chiedere spiegazioni di questo modifica che evidentemente riduceva le garanzie per ACPR 1. Mi ha riferito che IM 1 lo ha rassicurato circa il fatto che gli assegni sarebbero stati emessi immediatamente dopo la conferma del bonifico. Ho comunicato telefonicamente a ACPR 1 questa modifica delle condizioni dello scambio. Lui ha parlato al telefono direttamente con IM 1. Mi ha quindi comunicato di avere accettato questo nuova modalità e di avere dunque già dato l’ordine alla banca svizzera per il pagamento. Mi ha chiesto di procedere nei miei incombenti, ossia di ritirare gli assegni e portarli a __________. (…) Ricevemmo quindi, non so dire esattamente a che ora, ma sarà stata indicativamente l’una, una pima chiamata di IM 1, che comunicava di essere in fila in banca per verificare l’avvenuto accredito sul suo conto. In seguito, direi verso le due e mezza-tre, IM 1 chiamò __________ e gli comunicò che quel giorno non avrebbe potuto verificare l’accredito e che dunque non avrebbe autorizzato l’emissione degli assegni. Il tutto doveva essere dunque rinviato da quel venerdì al lunedì successivo. (…) Devo dire che io alla fine di quello giornata non avevo ancora pensato a un’ipotesi di truffa, anche se le giustificazioni addotte per la mancata consegna quel giorno degli assegni mi sembravano poco credibili. (…) Aggiungo che venerdì 14 dicembre 2012, mentre mi trovavo presso gli uffici di IM 1, ho ricevuto diverse telefonate dai funzionari della __________ che stavano aspettando gli assegni in questione. La consegna era evidentemente stata preannunciata, in considerazione dell’importanza dell’operazione. Dopo aver già lasciato gli uffici di IM 1, e dunque nel secondo pomeriggio, ho ricevuto una telefonata del legale esterno di __________. Mi ha sostanzialmente contestato di non aver ossequiato gli accordo e che il termine per la transazione era scaduto. Mi ha anche detto che tale IM 1, a lui sconosciuto, aveva telefonato a __________ (ufficio legale) facendo riferimento al versamento da loro atteso da parte di __________, chiedendo di pazientare. Mi disse che né lui né i funzionari di __________ che avevano ricevuto questa telefonata sapevano chi fosse questo IM 1, ma che comunque non vi era la possibilità di rinviare il termine concesso. Nella loro ottica questa telefonata doveva evidentemente apparire come un tentativo di __________ per ottenere una proroga sul termine.”

(VI PP 6.10.2015, p. 6, AI 114).

3.1.6.2. __________

a) Interrogato in qualità di testimone il 29 aprile 2013, __________ ha in particolare dichiarato quanto segue quo agli affari di IM 1:

" (…) IM 1 ha (…) domiciliato presso la mia sede alcune società immobiliari a lui riconducibili. Per queste società io (…) tenevo la contabilità. Devo dire che queste società detenevano diversi immobili, senza alcun carico ipotecario. (…) nel corso della frequentazione, ho avuto modo di costatare di persona che si faceva assistere dai migliori professionisti nelle zone in cui lavorava. Sulla base di questa conoscenza, delle sue frequentazioni professionali e della constatazione che egli disponeva di ingenti valori immobiliari, io lo ritenevo un professionista assolutamente affidabile. (…) le società immobiliari riconducibili a IM 1 a me note non sono direttamente tenute da lui, ma da parenti, prestanomi (ad esempio __________) o, per il tramite di una fiduciaria italiana, dalla società svizzera __________. Sono comunque certo del fatto che queste società siano tutte a lui riconducibili (…)”

(VI PP 29.04.2013, p. 2-3, AI 23).

Giova rilevare che nel corso del secondo interrogatorio cui sarà sottoposto, a conferma di quanto detto in merito al fatto che ADE di tutta una serie di società era IM 1, __________ produrrà un organigramma, dal quale risultano, tra le altre, le società, come si evince dalla documentazione bancaria sequestrata, a beneficio delle quali l’imputato ha distratto i valori patrimoniali versatigli dall’ACP per saldare il debito della __________ nei confronti della __________.

Quanto alla presentazione di IM 1 a ACPR 1 ed ai fatti del 14 dicembre 2012, __________ ha così proseguito il proprio verbale di interrogatorio:

" (…) nell’ambito dell’operazione __________, visto che per questioni di riservatezza ACPR 1 preferiva non bonificare i soldi dovuti a __________ direttamente dal suo conto in Svizzera, ho pensato di chiedere al mio cliente IM 1, residente in Svizzera e con, a mio modo di vedere all’epoca, ampie disponibilità, se era interessato ad un’operazione di compensazione. Gliela proposi e lui si disse subito d’accordo. Ci incontrammo quindi agli inizi di dicembre 2012 nel mio studio con IM 1, ACPR 1 e __________ e trovammo l’accordo nei termini ben descritti nella denuncia.

Il 14 dicembre 2012, giorno in cui bisognava concludere l’affare, il suo rappresentante a __________, , colui che doveva fisicamente consegnare a me e a __________ gli assegni, ci chiese di recarci non in banca (), ma presso gli uffici di una società riconducibile a IM 1 (ufficialmente alla figlia, la __________, in Via __________ a __________). Qui __________ ci rassicurò sul fatto che gli assegni fossero pronti. Ci disse che aveva personalmente parlato con il direttore della banca __________ e aveva disposto dei tagli da euro 100'000.00, anziché da euro 200'000.00 come suggerito dal direttore. (…) ci disse esplicitamente che gli assegni erano pronti. Utilizzò proprio queste parole. (…) per me era chiaro che gli assegni erano pronti per essere ritirati in banca.”

(VI PP 29.04.2013, p. 3, AI 23).

Il teste ha quindi confermato quanto già riferito dall’ACP e dall’avv. __________ in merito al succedersi degli eventi del 14 dicembre 2012.

Egli ha inoltre indicato di aver fatto sottoscrivere, in data 24 dicembre 2012, un riconoscimento di debito a IM 1, confermando le dichiarazioni rese in tal senso dall’avv. __________, nel quale quest’ultimo confermava sostanzialmente i motivi per cui ricevette l’accredito in Svizzera. Il documento venne firmato da IM 1 alla presenza dello stesso commercialista, il quale, in merito ad eventuali contorni nella vicenda del trasferimento dei valori patrimoniali dalla Svizzera all’Italia del 14 dicembre 2012, ha aggiunto che “confermo e ribadisco che i soldi bonificati da ACPR 1 a IM 1 hanno quale unica giustificazione il pagamento __________. ACPR 1 non ha alcun tipo di interesse o affare con IM 1. In particolare. (…) è del tutto estraneo all’affare __________” (cfr. VI PP 29.04.2013, p. 4, AI 23).

Va evidenziato, a conferma della mancanza di legami tra i due affari, che dal riconoscimento di debito citato e sottoscritto da IM 1 non emerge nessuna correlazione con l’operazione __________ (cfr. doc. 3 all. ad AI 1).

b) Risentito il 30 aprile 2013, __________ ha completato le proprie dichiarazioni del giorno precedente, indicando agli inquirenti quali erano le principali società riconducibili a IM 1, producendo l’organigramma succitato, consegnatogli personalmente dall’imputato stesso (cfr. VI PP 30.04.2013, p. 2-3, AI 27).

c) Risentito dal PP in data 6 ottobre 2015, __________ ha dichiarato che IM 1 aveva sempre puntualmente saldato tutte le sue note sino al 14 dicembre 2012, data a decorrere dalla quale l’imputato non ha più corrisposto nulla, maturando nei suoi confronti uno scoperto compreso tra i 10'000.00 ed i 15'000.00 Euro. Egli ha aggiunto che conosceva l’imputato poiché questi gli era stato introdotto dal padre quale importante commerciante di prodotti petroliferi, che disponeva di un grande patrimonio, detenuto per il tramite di società a lui riconducibili.

Il teste ha poi contestualizzato il tenore della propria mail di data 23 ottobre 2012, inerente un sollecito di pagamento di euro 1'500.00 per la pubblicazione dei bilanci si società riconducibili all’imputato affermando, in particolare, in merito al fatto che IM 1 gli avrebbe chiesto di aspettare perché “doveva fare cassa”, ha precisato che tale espressione riguardava il fatto che l’imputato gli aveva appena pagato una nota spese di un certo rilievo. __________ non ha quindi dedotto la pretesa mancanza di liquidità del proprio cliente dalla frase in questione, quanto semmai una richiesta di attendere la corresponsione di un ulteriore pagamento a fronte del recente saldo di una nota di onorario ingente. L’imputato, reso edotto del fatto che le spese di pubblicazione dei bilanci non potevano essere anticipate dal commercialista, avrebbe infatti corrisposto il relativo importo l’indomani.

In merito alla liquidità a disposizione dell’imputato, __________ ha quindi ripercorso gli affari trattati dal proprio cliente in prossimità del dicembre 2012 e discussi con l’avvocato __________ di quest’ultimo, tale __________, dall’ottenimento di un credito di circa mezzo milione di euro, all’interesse all’acquisto di un immobile del valore di 90 milioni di Euro, e di una società per complessivi Euro 600’000-650'000.00, elementi che non hanno fatto altro che rafforzare le sue convinzioni sulla solidità economica dell’imputato, tanto da dichiarare a ACPR 1 che per, IM 1, avrebbe addirittura garantito lui (cfr. VI PP 6.10.2015, p. 3-4, AI 115).

Ha poi aggiunto:

" IM 1 mi confermò questa sua disponibilità presso Banca __________ di __________. Mi disse che il ritardo nella sua esecuzione era dovuto al fatto che i suoi fondi erano investiti in titoli e aveva bisogno i tempi tecnici per disinvestirli. Mi rassicurò sul fatto che, a difetto dell’utilizzo dei suoi beni presso Banca __________, avrebbe utilizzato quanto ricevuto da ACPR 1 sul conto svizzero, dicendomi che non aveva toccato quel denaro (ricordo mi disse che i soldi erano “bloccati” sul conto postale che li aveva ricevuti per gli usuali accertamenti anti riciclaggio). (…) IM 1 mi rassicurò sulla rapida restituzione (…) rassicurava che la soluzione era imminente”

(VI PP 6.10.2015, p. 5, AI 115).

Tutto quanto sopra conferma il fatto che __________ non aveva dubbi sulla solidità finanziaria dell’imputato e sull’immediata disponibilità di liquidità da parte di quest’ultimo.

d) Relativamente ai fatti del 14 dicembre 2012, __________ ha dichiarato, precisando ciò che aveva riferito in occasione del primo verbale di interrogatorio, ossia:

" Quel giorno ci siamo recati con __________ presso gli uffici della __________, una società di IM 1, come concordato con IM 1. Abbiamo incontrato il factotum di IM 1, il suo braccio destro, __________. In quell’occasione __________ ci ha detto che gli assegni erano pronti. Ci disse anche che il taglio era di euro 100'000.00 cadauno. In nostra presenza fece una telefonata, dicendoci che stava chiamando il direttore della Banca __________, e ci riferì che il direttore gli aveva confermato che gli assegni erano pronti. (…) io non ho evidenza di chi abbia effettivamente contattato telefonicamente __________ e di che cosa effettivamente gli sia stato detto.

(…) __________ ci disse che IM 1 gli aveva dato istruzioni affinché non ci saremmo dovuti recare presso Banca __________ fintanto che lui non avrebbe avuto conferma dell’avvenuto bonifico. Io parlai direttamente con IM 1 al telefono; lui mi confermò che si trovava presso la posta di __________, dove aveva il conto, assieme al direttore dell’istituto, in attesa dell’evidenza dell’accredito sul suo conto. Mi confermò che non appena ricevuta tale evidenza ci avrebbe fatto consegnare gli assegni. Alla luce di questi elementi, ACPR 1 accettò queste nuove condizioni e procedette con il bonifico.

(…) è possibile che __________ ci avesse detto solo, come riferito dall’avv. __________, che il direttore di banca aveva già ricevuto istruzione di emetterli, e non che fossero già stati stampati. Io ho un ricordo preciso dell’indicazione di __________ sul fatto che il taglio sarebbe stato da euro 100'000.00 cadauna, e non da euro 200'000.00 come ci aveva detto in precedenza. Questa indicazione di dettaglio mi aveva rassicurato sul fatto che gli assegni erano sostanzialmente pronti.”

(VI PP 6.10.2015, p. 6-7, AI 115).

3.1.6.3. __________

a) In data 15 luglio 2013, __________ è stato interrogato in qualità di persona informata sui fatti, per via rogatoriale, dagli ufficiali della Sezione Altra Criminalità Economica della Guardia di Finanza di __________.

In particolare, ha dichiarato in merito a IM 1:

" (…) lo conosco da circa 35 anni e con lo stesso intrattengo rapporti di esclusiva e fraterna amicizia. Ribadisco di non intrattenere con lo stesso alcun tipo di rapporto di tipo economico.”

(VI ROG 15.07.2013, p. 1, all. ad AI 110).

Quanto ai suoi rapporti con la Banca __________, __________ ha affermato di non avere “alcun conto corrente bancario in detta agenzia, ma ho la delega piena ad operare su due società di diritto svizzero e precisamente la __________ e la __________, ambedue amministrate da IM 1. Specifico che dette società hanno come oggetto della propria attività la compravendita di terreni e beni immobili” (VI ROG 15.07.2013, p. 2, all. ad AI 110).

Relativamente all’avv. __________ e a __________, egli ha quindi proseguito il proprio interrogatorio come segue:

" (…) li ho conosciuti entrambi, e precisamente il __________ l’ho conosciuto presso il suo studio di __________, via __________, poiché lo stesso era il commercialista della società riconducibili al IM 1, a cui teneva la contabilità. L’avv. __________, invece, l’ho conosciuto il venerdì del 14/12/2012 in occasione della visita di __________ e dello stesso avv. __________ in via __________, sede legale della __________, poiché era in corso, da parte del IM 1, un’operazione finanziaria, non meglio specificata e di cui non conoscevo i dettagli, relativa ad un bonifico su un conto bancario svizzero del IM 1. Contestualmente all’avvenuto bonifico, avrei dovuto, per il tramite di una delle due società di cui ho la delega piena ad operare nell’agenzia della __________ di Via __________, preparare degli assegni circolari del taglio di 100.000 euro cadauno, fino alla concorrenza dell’importo di euro 1.425.000.00. Ho aspettato in vano che il IM 1 mi desse il nulla-osta per procedere alla richiesta di assegni circolari presso la banca, che avrei dovuto consegnare ai due professionisti. Alle 13.30, visto che anche la chiusura antimeridiana dell’agenzia bancaria, e del fatto che IM 1 non aveva ancora ricevuto il bonifico sul suo conto corrente svizzero, sono tornato nella mia abitazione, rimanendo però sempre a disposizione nel caso di un’eventuale chiamata a procedere da parte dello stesso IM 1. Tengo a precisare che detta telefonata non l’ho mai ricevuta neanche nei giorni successivi e pertanto non ho effettuato alcuna operazione e non ne ho saputo più nulla.”

(VI ROG 15.07.2013, p. 4 all. ad AI 110).

In merito alla persona operativa presso l’agenzia __________ in questione, cui aveva richiesto l’eventuale operazione di preparazione degli assegni circolari, sempre il teste ha indicato:

" (…) era una donna, che lavora in quell’agenzia da tanti anni, anche se non so come si chiama, ma saprei riconoscerla, e le avevo segnalato tale eventualità il giorno precedente il 14/12/2012 (…)”

(VI ROG 15.07.2013, p. 4-5, all. ad AI 110).

b) A seguito della chiusura dell’istruzione di data 12 agosto 2014 (cfr. AI 93) e della conseguente assegnazione di un termine alle parti per sottoporre eventuali istanze probatorie, l’avv. __________ ha evidenziato la necessità di interrogare nuovamente __________, già sentito ma senza contraddittorio (cfr. AI 98, p. 2), richiesta accolta dal PP.

Risentito quindi in data 25 novembre 2015, sempre su richiesta del Ministero Pubblico, __________ ha specificato di non aver preteso l’emissione di assegni circolari per la somma di complessivi euro 1'425'000.00, ma di aver domandato il 13 dicembre 2012 alla cassiera dell’agenzia quali fossero i tempi tecnici necessari per emettere assegni fino a concorrenza dell’importo appena citato, escludendo per conto di averne fatto domanda alla direttrice dell’agenzia. Egli ha aggiunto che, malgrado fosse al beneficio delega ad operare sui conti della __________ e della __________ presso Banca __________, non ne visionava gli estratti conto, limitandosi ad eseguire le operazioni richiestegli da IM 1. Ha quindi aggiunto che il giorno precedente alla corresponsione del bonifico da parte di ACPR 1 è stato “avvisato da IM 1 che la mattina successiva mi sarei dovuto recare nell’agenzia di Banca __________ (…) e dopo un suo cenno di conferma avrei dovuto presentare una richiesta di assegni circolari” (VI ROG 25.11.2015, p. 3, allegato ad AI 131).

In merito all’incontro con __________ e l’avv. __________ del 14 dicembre 2012, __________ ha affermato di aver, su sollecitazione di __________, contattato telefonicamente un paio di volte l’imputato, chiedendogli se poteva recarsi presso Banca __________ per l’emissione degli assegni. IM 1 gli avrebbe però comunicato che l’operazione non era conclusa e avrebbe quindi dovuto attendere (cfr. VI ROG 25.11.2015, p. 3, AI 131).

3.1.6.4. __________

a) Il 16 luglio 2013, __________, direttrice dell’agenzia 7 della __________, in via __________ a __________, ha dichiarato di conoscere IM 1, di aver aperto i conti intestati alla __________ e alla __________, confermando che di essi __________ disponeva di una delega piena.

Alla domanda degli interroganti volta a sapere se __________ le avesse mai segnalato l’eventualità di predisporre degli assegni circolari del taglio di Euro 100'000.00 l’uno fino a concorrenza di complessivi Euro 1'425'000.00 nel corso del dicembre 2012, __________ ha risposto come segue:

" No, nella maniera più assoluta. Comunque in ogni caso tengo a precisare che nel caso ci fosse stata la provvista sui conti correnti in argomento, non si sarebbe voluto molto tempo per la preparazione degli stessi.”

(VI 16.07.2013, p. 2, all. ad AI 110).

In merito alla possibilità che __________ potesse aver segnalato tale eventualità alla cassiera dell’agenzia, __________ non ha escluso che possa esservi stato, ma unicamente in forma di richiesta generica di assegni circolari, nel caso fosse arrivata la provvista sui due conti correnti societari riconducibili all’imputato (cfr. VI 16.07.2017, p. 2, all. ad AI 110).

b) Risentita il 25 novembre 2015, a seguito della richiesta formulata in tal senso dell’avv. __________, analogamente a quanto indicato per __________, __________ ha aggiunto:

" parlai in generale con i colleghi della filiale della convocazione e nessuno in merito ebbe a riferire qualcosa in relazione ad un’eventuale emissione di assegni circolari per euro 1.425.000,00. D’altra parte emettere un assegno circolare non è una operazione di particolare complessità.”

(VI 25.11.2015, p. 2, all. ad AI 131).

Con riferimento alla possibilità di IM 1 di attingere ad una simile cifra dai conti presso Banca __________ di pertinenza della __________ o della __________, ha indicato che:

" (…) una tale cifra non è mai stata disponibile, dal primo trimestre di rendicontazione che mi esibite sino al giugno 2013, su entrambi i conti correnti. (…) principalmente operava su tali conti il delegato __________, anche per quanto concerne l’emissione di assegni circolari; (…) poteva disporre ed avere piena visione dei saldi e degli estratti di tali rapporti. (…) Ricordo che su tali conti correnti si registravano diverse operazioni in contanti superiori ad euro 3.000,00 per le quali __________ preannunciava telefonicamente la necessità.”

(VI 25.11.2015, p. 2-3, all. ad AI 131).

3.1.6.5. __________

__________ è stato interrogato in qualità di testimone il 6 maggio 2013. Egli era attivo presso __________, per conto della quale si era occupato dell’amministrazione, della contabilità, nonché delle dichiarazioni fiscali della __________ e della __________, delle quali, dal marzo 2012, aveva pure dovuto riscostruire tutti gli esercizi contabili a partire dal 1° gennaio 2009, permettendo così che le trattenute arretrate venissero corrisposte.

Il teste ha riferito che le due società in questione non avevano attività commerciale e “hanno, negli anni, accumulato solo debito a fronte delle assicurazioni sociali per l’unico dipendente ovvero IM 1”. Quanto ad eventuali operazioni immobiliari in atto, __________ ha dichiarato che nessuna è stata portata a termine, salvo una cessione di un terreno sito a __________ a beneficio della __________, mediante rogito del notaio avv. __________. Il contabile non ha saputo dire come sia avvenuto il pagamento del terreno in questione; egli avevo registrato 1'000'000.00 Euro come credito correntista. Tale registrazione era avvenuta a fronte sia dell’assenza di bonifici verso la __________, società cedente, sia della mancata presentazione della documentazione fondiaria ch’egli aveva richiesto a IM 1.

__________ ha quindi indicato che la __________ deteneva il 10% della __________ di __________ e che la __________ deteneva l’80% della __________ di __________ (cfr. VI PG 6.05.2013, p. 3-5, all. ad AI 49).

Quanto alla situazione finanziaria delle due società svizzere riconducibili all’imputato, il teste ha dichiarato:

" (…) entrambe le società sono in eccedenza di debito secondo l’art. 725 CO e hanno postergato il prestito passivo totale per non dover depositare i bilanci. Le postergazioni sono state firmate da IM 1 e pertanto ne deduco che sia lui l’azionista unico.”

(VI PG 6.05.2013, p. 4, all. ad AI 49).

In merito al IM 1 ha soggiunto:

" So che ha il permesso di domicilio anche se non so dire dove fisicamente sia effettivamente. So che aveva una residenza in Via __________ dove però non ha mai dormito in quanto alloggiava all’albergo __________ di __________. Questo me lo disse durante i nostri incontri. Mi ha testualmente detto che non ha mai alloggiato in Via __________ ma stava in albergo poiché era per lui più comodo. So che da Via __________ è stato sfrattato a causa di ritardi nei pagamenti. Mi ha chiesto come doveva fare per consegnare le chiavi. Proprio in quel contesto ha dichiarato che sebbene avesse tenuto tale appartamento per 10 anni non vi aveva mai alloggiato.

(…) L’__________ fino ad oggi ha percepito tutti gli onorari riferiti alle sue prestazioni fino al 2011 ed anche altre ore fatturate fino al 31.03.2013. non ho però controllato se l’ultima fattura sia stata pagata come da lui dettomi.”

(VI 6.05.2013, p. 4, all. ad AI 49).

3.2. Riscontri oggettivi

Euro 1'425'000.00 sono effettivamente giunti sul conto corrente postale dell’imputato, e meglio come risulta dalla documentazione relativa al conto n. __________ (in valuta euro) già il 14 dicembre 2012.

Giova in tal senso rilevare che il giorno stesso IM 1 ha versato gran parte della somma citata, vale a dire euro 500'000.00 ed euro 700'000.00, rispettivamente, sul conto intestato alla __________ presso Banca __________ (conto n. __________) e sulla relazione bancaria, sempre intestata a __________, presso il __________ (conto n. __________). Trattasi in entrambi i casi di conti svizzeri.

Soli tre giorni dopo, vale a dire il 17 dicembre 2012, altri Euro 50'000.00 venivano trasferito dal conto postale di IM 1 e versati sulla relazione intestata alla di lui figlia presso la Banca __________ (I) ed altri 50'000.00 Euro venivano versati sul conto della __________ presso Banca __________ di __________.

Dalle relazioni svizzere succitate, tutti i soldi bonificati dall’ACP sono stati prelevati a contanti o versati su conti esteri, riconducibili a IM 1 o a società di sua pertinenza, come meglio risulta dall’estratto in atti.

3.3. Riciclaggio di denaro (punto 2. dell’AA)

3.3.1. IM 1 è altresì accusato di riciclaggio di denaro, per avere, tra il 17 dicembre 2012 ed il 19 aprile 2013, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali per complessivi euro 938'815.00 e CHF 584'994.00, sapendo che provenivano dalla truffa compiuta ai danni di ACPR 1 come descritto al punto 1. dell’AA. In particolare, egli avrebbe trasferito su conti esteri complessivi euro 702'378.27.00 a partire da conti svizzeri a lui o alle società di cui era AU riconducibili. IM 1 avrebbe altresì commesso il reato in questione prelevando a contanti dalle relazioni bancarie svizzere di cui sopra CHF 527'294.00 ed euro 236'436.97, nonché bonificato a favore di __________ in data 3 gennaio 2013 per l’acquisto di un’Audi Q3 CHF 57'700.00, parimenti proventi del reato di truffa.

3.3.2. Riscontri oggettivi

Dalla documentazione bancaria richiesta dal Ministero Pubblico in corso di inchiesta sono risultati tutti i versamenti effettuati da IM 1 sui diversi conti esteri lui riconducibili di cui al punto 2. dell’AA, e meglio come risulta dal doc. 5 allegato al presente rapporto.

Riassumendo quelli che sono stati i maggiori versamenti di denaro sui vari conti, riportati nel dettaglio nell’allegato citato, si rileva che, ricevuti euro 1'425'000.00 sul proprio conto corrente postale in data 14 dicembre 2012, IM 1 ne ha immediatamente riversati la maggior parte su due conti svizzeri intestati alla __________, di cui egli era all’epoca AU. Nel dettaglio, sul conto Banca __________ n. __________ (CHF) sono stati trasferiti euro 500'000.00, mentre sul conto presso la Banca __________ n. __________ (CHF) sono stati versati euro 700'000.00. Dal conto corrente postale dell’imputato sono poi usciti euro 50'000.00 a beneficio del conto della di lui figlia presso Banca __________ ed Euro 50'000.00 quale accredito sul conto presso il medesimo istituto, intestato alla __________. Ulteriori Euro 50'000.00 circa sono stati prelevati a contanti dal conto postale.

Dai due conti intestati a __________ sopraccitati, il denaro è stato trasferito in parte sul conto in Euro presso Banca __________, in parte prelevato a contanti, in parte versato sulle relazioni bancarie, estere, riconducibili all’imputato, a società di cui egli è ADE o a suoi parenti.

I versamenti effettuati dall’imputato mediante quanto ricevuto da ACPR 1 sono in linea con quanto affermato dallo stesso IM 1, il quale, nel proprio memoriale, ha indicato che “ho utilizzato gran parte della somma per finanziare le mie attività”.

  1. In diritto

4.1. Le eccezioni della difesa

a) La difesa ha in primo luogo eccepito la nullità dell’atto d’accusa per il fatto che l’imputato non sarebbe mai stato personalmente interrogato dal PP. L’eccezione cade nel vuoto già solo perché è stato, come visto, proprio l’atteggiamento dell’imputato stesso ad impedirlo, essendosi egli sempre sottratto, con una scusa o con un’altra, ai tentativi del PP di sentirlo. A ciò aggiungasi che il CPP non prevede l’obbligo assoluto del Pubblico Ministero di sentire personalmente il prevenuto il quale, come del resto IM 1 ha fatto pienamente uso, può presentare memorie scritte (artt. 109 e segg. CPP).

b) Quanto al ne bis in idem basta rilevare che, manifestamente, il dossier richiamato dalla difesa, dove IM 1 figura quale parte lesa, non è quello oggetto del presente procedimento dove egli è, invece, imputato. A ciò aggiungasi, come rettamente sottolineato dal patrono dell’ACP, che l’art. 54 della Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen, esige che si sia in presenza, da un lato, di una sentenza di condanna e, dall’altro, che essa sia stata almeno parzialmente eseguita; ciò che non è affatto il caso nella fattispecie di guisa che l’eccezione va respinta senza ulteriori considerazioni.

c) Per quel che è, infine, della questione della competenza della giurisdizione svizzera è appena il caso di rilevare che l’atto pregiudiziale del patrimonio, e meglio l’addebito del conto corrente postale di ACPR 1 è avvenuto a __________, luogo in cui si è realizzata la truffa. Per il resto, gli atti di autoriciclaggio rimproverati al IM 1 sono, anch’essi, avvenuti su suolo elvetico, così come peraltro descritto nell’atto d’accusa. Ne discende che anche l’eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla difesa è sprovvista di buon diritto.

4.2. Truffa ex art 146 cpv. 1 CP

4.2.1. Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è quindi passibile di una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.

Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia è ammessa se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno (DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).

Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165; STF 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 194 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146; DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007 e 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006 del 6 novembre 2006).

Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto il reato presuppone un errore da parte del truffato (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 72 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 207 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 24 ss. ad art. 146), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 77 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 208 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 27 ss. ad art. 146), un danno patrimoniale (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 212 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 32 ad art. 146), il quale consiste in una lesione del patrimonio sotto forma di una diminuzione degli attivi, di un aumento dei passivi, di un non-aumento degli attivi o di una non-diminuzione dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a, 121 IV 107 consid. c), nonché un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il danno (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 29 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad art. 146).

Per quel che concerne l’aspetto soggettivo, l’autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque sufficiente (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 217 ss.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 31 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 39 ss. ad art. 146).

L’infrazione è consumata quando vi è un danno; non è necessario che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. edizione, n. 36 ad art. 146; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 15, p. 364, n. 55).

4.2.2. Quo alla circostanza che, IM 1 ha ingannato l’ACP facendo credere a quest’ultimo di avere disponibilità di liquidità immediata in Italia, fino a concorrenza di euro 1'425'000.00, rilevasi che nei primi due memoriali presentati per il tramite del proprio legale, avv. __________, al PP, l’imputato non si è mai espresso sulla questione della propria disponibilità, facendone invece un elemento fondamentale solo nella terza ed ultima memoria scritta, prodotta dall’avv. __________, nella quale ha esposto che __________ sarebbe stato al corrente che si trovava in un momento di illiquidità e che tale circostanza era stata resa nota anche all’ACP ed all’avv. __________, già in occasione dell’incontro tenutosi presso gli uffici di quest’ultimo ad inizio dicembre 2012.

Tale circostanza, non trova tuttavia conferma nei verbali di interrogatorio né dell’ACP, né di __________, né dell’avv. __________, tutti presenti al momento in cui l’imputato asserisce di aver informato la controparte. Essa appare piuttosto un abile quanto infruttuoso tentativo dell’allora difensore di spostare la vicenda sul piano esclusivamente civile. Non si comprende del resto per quale motivo l’ACP, conscio di dover saldare il debito contratto da __________ nei confronti di __________ entro il 15 dicembre 2012, avrebbe accettato che a provvedere a quest’ultima operazione fosse un soggetto privo della possibilità di farlo e quindi di liquidità.

Al contrario ACPR 1 in occasione della propria seconda audizione da parte del PP, ha chiaramente dichiarato che IM 1 gli “precisò che lui aveva la disponibilità dei fondi in questione presso Banca __________ a __________” e che le informazioni sulla sua situazione finanziaria gli erano state fornite dal comune commercialista di lunga data, con il che da parte dell’ACP non occorrevano ulteriori accertamenti.

Nel medesimo senso sono state pure le succitate dichiarazioni rese dall’avv. __________, il quale ha indicato che “IM 1 confermò di poter consegnare sin da subito assegni circolari per l’importo in questione (Euro 1.425 milioni)”. Egli ha aggiunto di aver incontrato l’imputato pure in un secondo momento, vale a dire il 13 dicembre 2012, per definire i dettagli dell’operazione. In tale occasione IM 1 avrebbe presentato all’avv. __________ il proprio collaboratore, __________, indicandolo come colui che materialmente, il 14 dicembre 2012, avrebbe dovuto consegnargli gli assegni circolari. Ciò a valere quale ulteriore conferma che in realtà IM 1 si è sempre dichiarato disponibile ad emettere liquidità sotto forma di assegni circolari da subito. A rafforzare questo convincimento circa l’immediata disponibilità del contante vi è pure il fatto che IM 1 ha spiegato all’avv. __________ che, a causa di pregressi problemi giudiziari, non utilizzava crediti bancari, prediligendo operazioni in contanti, spiegazione che da parte del IM 1 lascia intendere l’immediata disponibilità di liquidità

Del resto, nemmeno gli accadimenti del 14 dicembre 2012 potevano lasciar presagire che in realtà IM 1 non avesse alcuna liquidità cui far capo; __________, ha infatti dichiarato, per conto dell’imputato, che gli assegni sarebbero stati emessi una volta verificato l’accredito sul conto postale del medesimo, aggiungendo che avrebbero avuto il valore di euro 100'000.00 cadauno; con il che non vi era spazio per dubbi circa la disponibilità immediata della cifra in questione.

Venendo a quanto dichiarato da __________, giova rilevare che IM 1, già cliente del di lui padre, gli fu presentato da quest’ultimo come un cliente importante, facoltoso, alla testa, seppure come ADE, di società economicamente sane, intestatarie di beni immobili di valore. Sino a quel 14 dicembre, IM 1 aveva saldato puntualmente tutte le note onorario del commercialista e si era mostrato interessato a compiere investimenti rilevanti, di guisa che nulla lasciava intendere, nemmeno agli occhi di __________, che l’imputato non avesse denaro, ciò che peraltro il commercialista mai ha indicato di avergli sentito riferire.

Proprio __________, secondo l’imputato, era invece a conoscenza dell’indisponibilità di liquidità di quest’ultimo. IM 1 fonda le proprie dichiarazioni su una mail trasmessagli da __________, dalla quale l’imputato evince che il commercialista ben fosse al corrente della sua mancanza di liquidità. Ma ciò non è tuttavia il caso: come indicato più sopra, __________ a contestualizzato, in modo del tutto puntuale, la comunicazione in questione, che nulla lasciava presagire circa la mancanza di liquidità di IM 1, liquidità della quale le persone interrogate non avevano mai avuto modo di dubitare.

La Corte ha quindi accertato che, sin da inizio dicembre 2012 IM 1 aveva confermato alla controparte la sua immediata disponibilità presso Banca __________.

4.2.3. Quanto al secondo aspetto costituente l’inganno astuto operato nei confronti di ACPR 1, e meglio all’organizzazione di una fittizia consegna di assegni circolari alla controparte contemporaneamente all’ordine di bonifico a favore dell’imputato, si rileva in primo luogo che quest’ultimo, nei propri memoriali, ha completamente sottaciuto il ruolo e la presenza, contemporanea alla sua a __________, di __________ a __________, unitamente a __________ e all’avv. __________.

Che una consegna fittizia di assegni circolari in contropartita del bonifico per complessivi euro 1'425'000.00 effettuato in suo favore da ACPR 1, fosse stata orchestrata dal medesimo risulta in modo chiaro dalle dichiarazioni rese, non da ultimo, proprio da __________, suo amico e collaboratore da trent’anni. Sebbene questi non abbia confermato l’incontro del 13 dicembre 2012 con l’avv. __________, __________ ha invece dichiarato di essere stato, unitamente al medesimo ed a __________, il 14 dicembre 2012, presso gli uffici della __________, in luogo dell’agenzia di Banca __________ inizialmente individuata quale punto di incontro. Egli, seppur per sommi capi, ha riferito riferire dell’operazione finanziaria in corso e meglio di un bonifico su un conto svizzero di IM 1 e che “contestualmente all’avvenuto bonifico, avrei dovuto per il tramite di una delle due società di cui ho delega piena ad operare nell’agenzia della __________ in via __________, preparare assegni circolari del taglio di 100.000 euro cadauna, fino a concorrenza dell’importo di euro 1.425.000,00. Ho aspettato invano che il IM 1 desse il nulla-osta per procedere alla richiesta di assegni circolare presso la banca, che avrei dovuto consegnare ai due professionisti.”. __________, risentito il 25 novembre 2015, ha poi chiaramente indicato di aver sempre agito su mandato di IM 1, che ha quindi organizzato la consegna, risultata fittizia in quanto mai ha avuto intenzione di effettuarla.

4.2.4. Terzo ed ultimo elemento dell’inganno perpetrato ai danni di ACPR 1 è proprio la conferma di IM 1, fornita ancora il 14 dicembre 2012, che gli assegni sarebbero stati consegnati non appena ACPR 1 avrebbe disposto il trasferimento di euro 1'425'000.00, salvo poi rimandare la consegna ai giorni successivi in ragione del preteso mancato accredito sui conti dell’imputato.

Che l’imputato abbia confermato, direttamente o per il tramite di __________, che gli assegni sarebbero stati emessi contestualmente al versamento da parte dell’ACP risulta sia dalle dichiarazioni di __________, sia di __________, nonché dell’avv. __________ e dell’ACP.

Con il suo agire, l’imputato ha astutamente ingannato, sin dal primo incontro, ma al più tardi in data 14 dicembre 2012, ACPR 1, e con lui pure __________ e l’avv. __________, sebbene quest’ultimi non abbiano subito conseguenze patrimoniali. Ma vi è di più: anche il suo “braccio destro”, __________, ha creduto alle menzogne di IM 1, tanto da essersi recato, il giorno prima del bonifico a debito della relazione bancaria dell’ACP, seppur unicamente per chiedere sommarie informazioni, all’agenzia __________ di Banca __________, dalla quale avrebbero dovuto essere emessi gli assegni circolari.

L’imputato ha potuto abilmente mentire sulle sue reali intenzioni millantando conoscenze altolocate, non da ultimo presso __________, e operazioni immobiliari milionarie.

Ne discende che l’ACP nemmeno con la massima diligenza da lui esigibile avrebbe potuto accorgersi di quanto voluto in realtà da IM 1, il cui inganno lo ha indotto in errore, portandolo a spossessarsi di euro 1'425'000.00 che egli credeva di poter riavere immediatamente in forma di assegni circolari, mai consegnatigli.

4.2.5. Ritenuto che gli elementi oggettivi della fattispecie, vale a dire l’inganno astuto, l’errore dell’ACP, la disposizione patrimoniale e il danno patrimoniale sono adempiuti, sull’aspetto soggettivo deve valere quanto segue.

Come già indicato, risulta chiaramente dalle contraddizioni di quanto dichiarato nelle proprie memorie dall’imputato per rapporto alle dichiarazioni rese nel corso degli interrogatori dagli altri soggetti sentiti dagli inquirenti, nonché dal suo comportamento in fase di istruttoria e dalla sorte del denaro bonificato sul suo conto corrente postale, che questi ha consapevolmente e volontariamente ingannato l’ACP allo scopo di conseguire un illecito profitto, come del resto lo stesso imputato ha ammesso nel momento in cui ha indicato di aver utilizzato quanto versatogli per far fronte ai suoi supposti impegni già presi o per conto di società a lui riconducibili, ossia in definitiva, a proprio profitto.

E non si tratta di una consegna sfumata per la mancata ricezione del bonifico da parte di IM 1 in data 14 dicembre 2012, come da questi riferito e riportato da __________; basti evidenziare che in tale data non solo l’imputato ha ricevuto il denaro, ma lo ha pure trasferito su altri conti, come suindicato. Ciò a conferma del fatto ch’egli mai ha avuto la volontà di consegnare il corrispettivo in assegni circolari a fronte della ricezione del versamento della somma pattuita sul proprio conto corrente postale.

4.2.6. L’accusa di truffa è dunque stata confermata. L’ACP voleva far rientrare in Italia dei suoi capitali per rimborsare un debito presso la propria banca. Il suo commercialista gli ha presentato il IM 1, persona dalle ottime referenze e dalla buona, apparente, reputazione, che avrebbe dovuto eseguire l’operazione mediante l’emissione di assegni circolari. IM 1 ha, poi, cambiato luogo e ha abilmente giocato sulla fretta che aveva ACPR 1, pressato dalla banca, il quale si è fidato di IM 1, gli ha versato i soldi di cui, poi, IM 1 ha disposto a proprio favore senza aver mai avuto l’intenzione di fornire la contropartita (assegni circolari) pattuita. IM 1 ha infine disposto di tutto l’importo con operazioni immediate a proprio profitto. Del resto nemmeno è necessario, per l’accertamento della fattispecie penale di cui in rassegna, conoscere la provenienza del denaro sul conto del ACPR 1, bastando la costatazione che si trattava di averi regolari per il diritto svizzero, già solo per il fatto che va presunto che la banca abbia fatto la due diligence di sua competenza prima di autorizzare l’operazione. È ben vero che bastava un bonifico bancario diretto sulla banca italiana ma, sia che sia, non è rilevante sapere il motivo che ha portato alla scelta della triangolazione pattuita poiché, nulla autorizzava IM 1 ad agire come ha fatto, ingannando il ACPR 1 e disporre poi dell’intera cifra oggetto dell’operazione.

4.3. Riciclaggio di denaro ex art. 305bis cifra 1 CP

4.3.1. Giusta l’art. 305bis cifra 1 CP, si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine. A causa del suo carattere accessorio, oltre al riciclaggio, deve anche essere provata l'esistenza di un antefatto criminoso così come la provenienza da questo crimine dei valori patrimoniali riciclati (cfr. DTF 138 IV 1). Trattasi di un reato di messa in pericolo astratto dell’amministrazione della giustizia (DTF 127 IV 20) che richiede per il suo riconoscimento oggettivo la presenza di valori patrimoniali (PIETH, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 305bis no. 5, TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo 2008, art. 305bis no. 9, STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007, art. 305bis no. 3, DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo / Basiela / Ginevra 2004, § 99 pag. 396, CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 9 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, Bis & Ter, Losanna 2007, art. art. 305bis no. 1.2): il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3, 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del Tribunale federale 6B_879/2013 del 19 novembre 2013, consid. 1.1).

La norma non indica le sue modalità esecutive ed il riciclaggio può essere commesso attraverso qualsiasi atto adatto a causare uno degli effetti previsti dal testo legale, la cui violazione consiste nell’adottare volontariamente un comportamento tale da impedire la determinazione del legame tra il crimine e i valori patrimoniali che ne sono derivati (DTF 122 IV 211). E’ sufficiente che l’atto sia suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine dei valori patrimoniali e non occorre che l’atto l’abbia

Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni trasferimento di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche per effettivamente vanificato (DTF 124 IV 274). Il riciclaggio di denaro non richiede infatti operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come il semplice fatto di nascondere il bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un conto ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 5.2, 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. ed., Zurigo 2013, n. 18 ad art. 305bis; Pieth in Basler Kommentar II, 3. ed., Basilea 2013, n. 49 ad art. 305bis e rif.; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/De Capitani, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p. 523).

È atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis).

Il reo deve aver agito in maniera intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (cfr. art. 12 CP).

Con riferimento al caso di specie e laddove anche le altre condizioni di legge risultino adempiute, dottrina e giurisprudenza hanno già sancito come il reato di cui all’art. 305bis cfr. 1 CP possa essere compiuto anche da chi ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso commesso (DTF 124 IV 274, 122 IV 211 e 120 IV 323).

L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione "sa o deve presumere" si veda già P. BERNASCONI, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen, Zurigo 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all’art. 160 CP e all’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3).

Il reato di riciclaggio presuppone dunque due elementi distinti, il crimine a monte e l'atto vanificatorio.

4.3.2. Nel caso di specie, risulta pacifica la realizzazione oggettiva e soggettiva del reato in esame (punto 2. dell’AA). Oggettivamente siamo ben lontani dal semplice versamento su un conto bancario personale utilizzato per abituali pagamenti privati (DTF 124 IV 274), in quanto si è trattato di un’operazione più complessa assolutamente costitutiva dell’atto di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di riciclati valori patrimoniali (art. 305bis cfr. 1 CP e consid. 20.), iniziata con trasferimenti su conti intestati alle società di cui IM 1 era AU o su conti esteri, a lui o a suoi parenti riconducibili, nonché con dei prelievi in contanti proprio per non lasciare traccia bancaria della loro destinazione. Anche soggettivamente il reato appare dato. Realizzata, come visto, la fattispecie della truffa, l’imputato ha infatti coscientemente e immediatamente trasferito la maggior parte del denaro ricevuto dall’ACP su due conti intestati alla __________, per poi versare le somme in questione su almeno nove conti correnti esteri o prelevare ingenti somme a contanti.

  1. Commisurazione della pena

5.1. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”)

  • la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

5.2. La colpa oggettiva si situa tra il livello medio ed il grave, già solo per l’entità della somma sottratta. A ciò aggiungasi l’aggravante del concorso di reati che non ha da essere banalizzato se solo si pensi che IM 1 ha ben orchestrato il suo piano: non solo ha truffato l’ACP ma si è ben premunito, riuscendoci, di disporre interamente a suo favore del bottino.

Nulla di positivo si trae, poi, dal comportamento processuale del IM 1, più volte sfuggito agli interrogatori nella fase preliminare, si è per finire pure sottratto al dibattimento.

Ne discende che la Corte ha ritenuto equo condannarlo ad una pena detentiva di 24 mesi.

5.3. Giusta l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (ACKERMANN, Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 49 no. 8 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 49 no. 7 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 49 no. 1 e STOLL, Commentaire Romande, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 49 no. 78).

Contrariamente a quanto preteso dal PP, la Corte non ha accertato che l’imputato avrebbe le capacità economiche per far fronte al debito e non lo faccia per malvolere (art. 42 cpv. 3 CP): come riportato nei considerandi sulla truffa, egli pare piuttosto un millantatore squattrinato. D’altronde, il fatto che abbia lasciato la Svizzera, rinunciando ad ogni prerogativa di dimora al netto dei motivi utilistici che lo hanno spinto ad abbandonare il nostro paese, è già garanzia sufficiente a tutela dell’ordine pubblico.

Ne discende che la Corte ha sospeso condizionalmente la pena detentiva inflitta, pur fissando un periodo di prova di tre anni, vista la scarsa assunzione di responsabilità e ritenuto come l’essersi sottratto al procedimento può ingenerare qualche dubbio sulla prognosi.

  1. Le pretese di diritto privato

È ACP il danneggiato che dichiara espressamente a un’autorità di perseguimento penale, per scritto o oralmente a verbale, ma al più tardi alla conclusione della procedura preliminare, di voler partecipare al procedimento penale con un’azione penale, con la quale può chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato, rispettivamente o anche solo con un’azione civile, con la quale può far valere in via adesiva delle pretese di diritto privato desunte dal reato (art. 118 cpv. 1 e 3 nonché 119 CPP). In quest’ultimo caso la pretesa fatta valere deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione scritta o verbale di cui all’art. 119 cpv. 1 CPP e succintamente motivata per iscritto, ma al più tardi in sede d’arringa, indicando i mezzi di prova invocati (art. 123 CPP).

ACPR 1 ha avanzato pretese civili in sede penale per euro 1'425'000.00, oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2012 e indennizzo per le spese legali (cfr. AI 1).

Complessivi CHF 266'860.75 ed euro 562.85 gli sono già stati restituiti, peraltro con l’accordo dell’imputato. Per quel che è delle spese legali, non è stato presentata una nota dettagliata, di guisa che, per le stesse, l’ACP è stato rinviato al foro civile. La differenza deve pertanto essere caricata al IM 1.

  1. Retribuzione del difensore d’ufficio

Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP, il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.).

La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea 2014, ad art. 135, n. 3).

In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).

Risultata conforme ai principi citati, la nota professionale dell’avv. __________ è stata tassata così come presentata.

  1. Sequestri

Nel caso di specie sono stati dissequestrati a favore dell’ACP complessivi CHF 266'860.75 e euro 562.85, pari all’attivo presente sui conti correnti posti a suo tempo sotto sequestro.

Per quanto attiene al veicolo audi Q3, n. telaio __________, targato TI __________, il cui sequestro è stato ordinato in data 7 maggio 2013, si rileva che dalle Autorità italiane non è mai giunta conferma che il medesimo sia stato effettivamente sequestrato, motivo per il quale il 5 novembre 2015 il veicolo risultava ancora iscritto a RIPOL e non figurava tra i sequestri dell’AA, infatti conferma di un avvenuto sequestro della vettura già in data 4 dicembre 2014 è pervenuta dalla Questura di __________ solamente il 16 marzo 2017. Da tale comunicazione si evince che le Autorità italiane ne hanno disposto il dissequestro, per due volte (cfr. doc. TPC: 5). Dall’ultima comunicazione ricevuta da Interpol __________, risulta poi che le Autortià italiane non avrebbero ulteriormente proceduto al sequestro del veicolo in questione senza il provvedimento dell’Autorità giudiziaria svizzera (cfr. all. a doc. TPC 8), la vettura si trovava, almeno fino al 15 marzo 2017, nella disponibilità dell’attuale proprietaria, __________ (cfr. all. a doc. TPC 8). Sia che sia il veicolo non è indicato nell’atto d’accusa e non può fare l’oggetto di provvedimento di sorta da parte di questa Corte.

Per il resto le confische e la distruzione dei titoli in sequestro relativi alle società liquidate interverranno a crescita in giudicato integrale del presente giudizio, così come la rimanenza di quanto in sequestro che verrà, per contro, dissequestrata a favore degli aventi di diritto.

visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47, 49, 69, 146, 305bis CP;

82, 135, 366 e segg., 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

  1. è autore colpevole di:

1.1. truffa

per avere,

a __________ e in altre località, il 14 dicembre 2012,

per procacciarsi un indebito profitto,

approfittando del fatto di essere stato presentato e raccomandato a ACPR 1 dal commercialista di entrambi __________,

indotto con astuto inganno ACPR 1 a bonificargli € 1'425'000.00 sul suo conto corrente postale nr. __________ presso __________, facendogli credere che, contestualmente all’ordine di trasferimento dato da ACPR 1 a favore del conto corrente postale di IM 1, egli gli avrebbe fatto consegnare in Italia assegni circolari per un importo equivalente, ciò che non aveva però intenzione di fare e, effettivamente, non ha mai fatto;

1.2. riciclaggio di denaro

per avere,

a __________ ed in altre imprecisate località,

nel periodo 17 dicembre 2012 - 19 aprile 2013,

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali per complessivi € 938'815.00 e CHF 584'994.00, sapendo che provenivano dalla truffa di cui al punto 1.1.;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

  1. Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi.

  1. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

  2. IM 1 è inoltre condannato a versare all’accusatore privato ACPR1 € 1'208'400.15 oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2012 a titolo di risarcimento danni.

  3. Per il rimanente della sua pretesa (risarcimento per spese legali), l’accusatore privato ACPR 1 è rinviato al competente foro civile.

  4. È ordinata la confisca e la distruzione dei reperti di cui al sequestro del 17 giugno 2013, operato sulla cassetta di sicurezza nr. __________ intestata a IM 1 presso Banca __________, __________ (AI 69), contenente:

un certificato azionario (da 1 a 50) della __________,

un certificato azionario (da 51 a 100) della __________,

un certificato azionario (da 1 a 50) della __________,

un certificato azionario (da 51 a 100) della __________.

Per tutti i restanti oggetti sequestrati, a crescita in giudicato integrale della presente, è ordinato il dissequestro a favore degli aventi diritto.

  1. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- senza motivazione scritta o di fr. 5'000.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

  2. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

8.1. La nota professionale dell’avv. __________ è approvata per:

onorario fr. 4’320.00

spese e trasferte fr. 677.50

IVA (8%) fr. 367.95

IVA (7,7%) fr. 3.45

totale fr. 5’368.90

8.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5’368.90 (art. 135 cpv. 4 CPP).

  1. Il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).

  2. Parallelamente all’istanza di nuovo giudizio o in sua vece, il condannato può anche interporre appello contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

  • Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

  • Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

  • Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

  • Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 5'000.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 122.45

fr. 5'322.45

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