72.2016.153

Incarto n. 72.2016.153

Lugano, 6 novembre 2018/ns

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, presidente

Stefano Stillitano, vicecancelliere

sedente nell’aula penale maggiore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentata dall’avv. DUF 1

imputata, a norma dell'atto d'accusa 130/2016 dell'11 agosto 2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

  1. appropriazione indebita qualificata, ripetuta (reato previsto dall’art. 138 cifra 2 CP)

siccome commessa nell’esercizio di un commercio per il quale aveva ottenuto l’autorizzazione di un’autorità;

per avere, nel periodo gennaio 2009 - dicembre 2009, a __________,

nella sua veste di socia e gerente della società __________, attiva nella gestione dell’esercizio pubblico __________ di __________, per il quale aveva ottenuto l’autorizzazione dal Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, __________;

al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

indebitamente impiegato a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli;

e meglio,

per avere effettuato, senza giustificazione alcuna, tra il 25.01.2009 e il 25.11.2009, n. 24 prelevamenti in contanti per complessivi CHF 182'000.-, attingendo dalla liquidità del locale notturno __________/ società __________, utilizzando il denaro per suoi scopi personali;

  1. diminuzione dell'attivo in danno dei creditori (reato previso dall’art. 164 cifra 1 CP)

per avere, nel periodo gennaio 2009 – giugno 2011, a __________,

nella sua veste di socia e gerente della società __________, attiva nella gestione dell’esercizio pubblico __________ di __________;

società dichiarata fallita dalla Pretura di __________ in data __________2011, ragione sociale radiata d’ufficio in data __________2011,

in danno dei creditori, diminuito l’attivo della società, in quanto alienato gratuitamente o contro una prestazione manifestamente inferiore valori patrimoniali;

e meglio, per avere prelevando l’importo di CHF 182'000.-, di cui al reato sub 1., per poi utilizzarli a fini personali,

diminuito l’attivo della società e conseguentemente danneggiato in tal modo i creditori per un ammontare di pari importo;

  1. omissione della contabilità (reato previsto dall’art. 166 CP)

per avere, nel periodo 2010 - giugno 2011, a __________,

agendo in qualità di socia e gerente della società __________, attiva nella gestione dell’esercizio pubblico __________ di __________,

società dichiarata fallita dalla Pretura di __________ in data __________2011, ragione sociale radiata d’ufficio in data __________2011,

essendo addetta alla tenuta dei conti societari, omesso di tenere regolarmente e conservare i libri di commercio e di allestire i bilanci, violando in tal modo il dovere impostogli dalla legge e impedendo così di rilevare la situazione patrimoniale della società;

e meglio, per avere omesso di allestire o far allestire il bilancio e il conto economico della società __________ per gli anni contabili 2010 e 2011 fino al giorno del fallimento;

  1. In subordine (art. 325 cpv. 2 CPP) al punto 1

4.1. amministrazione infedele aggravata, ripetuta (art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP)

siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

per avere, nel periodo gennaio – dicembre 2009, a __________,

nella sua veste di socia e gerente della società __________, attiva nella gestione dell’esercizio pubblico __________ di __________,

obbligata per legge e negozio giuridico ad amministrare il patrimonio della / di __________, e a sorvegliarne la gestione,

ripetutamente e intenzionalmente violato i suoi doveri,

e meglio, per avere, nel periodo gennaio - dicembre 2009, indebitamente attinto in più occasioni dalla liquidità della /, dichiarata fallita dalla Pretura di __________ in data __________2011, utilizzando il denaro così prelevato per complessivi CHF 182'000.- per scopi personali, quindi non attinenti all’attività della citata società;

procacciando pertanto a sé un indebito profitto di pari importo;

  1. In subordine (art. 325 cpv. 2 CPP) al punto 2

5.1 Cattiva gestione (reato previsto dall’art. 165 cifra 1 CP)

per avere, nel periodo gennaio 2006 – giugno 2011, a __________,

nella sua veste di socia e gerente della società __________, attiva nella gestione dell’esercizio pubblico __________ di __________;

a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa sia di svendita di valori patrimoniali, sia di spese sproporzionate che di grave negligenza nell’amministrazione della succitata società:

e meglio, per avere:

  • nel periodo gennaio – dicembre 2009, attinto in più occasioni dalla liquidità della società __________ e meglio dalla cassa dell’esercizio pubblico __________, utilizzando il denaro così prelevato per complessivi CHF 182'000.- per scopi personali, quindi non attinenti all’attività della citata società,

  • venduto, in data 27.11.2009, l’arredamento e l’inventario di proprietà della società __________, sito presso l’esercizio pubblico __________, a favore della società __________, per CHF 15'000.-, prezzo inferiore al suo valore di mercato, trattenendo inoltre direttamente per sé dall’importo ricevuto la somma di CHF 7'500.--;

  • permesso che la società si indebitasse eccessivamente, come risulta dalla relazione finale al Giudice, redatta il 14.11.2011 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, che attesta l’emissione di ACB per complessivi CHF 601'061.30, concernenti salari non pagati dal 01.01.2008 al 30.11.2009; imposte, comunali, cantonali e federali per gli esercizi 2006 – 2011; imposte alla fonte 2009 – 2011, IVA 2010 – 2011 (cfr. AI 13);

cagionato e aggravato l’eccessivo indebitamento della società __________, persona giuridica dichiarata fallita dalla Pretura di __________ in data __________2011, ragione sociale radiata d’ufficio in data __________2011;

  1. guida senza licenza di circolazione e senza assicurazione per la responsabilità civile (reato previsto dall’art. 96 cifra 2 LCStr)

per avere,

a __________ il 28.09.2015,

condotto il veicolo Mercedes-Benz CLS targato TI __________, a lei intestato, senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo valide, sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

  1. abuso della licenza o delle targhe (reato previsto dall’art. 97 cifra 1 lett. b LCStr)

per avere,

a __________ il 28.09.2015,

condotto il veicolo surriferito, con applicate abusivamente le targhe di controllo TI __________, malgrado l’avvertimento di restituzione delle targhe intimato da parte della competente autorità amministrativa;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 138 cifra 2 CP, art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP, art. 164 cifra 1 CP, art. 165 cifra 1 CP, art. 166 CP.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;

  • l’avv. DUF 1, difensore d’ufficio dell’imputata IM 1, assente.

Espletato il pubblico

dibattimento: mercoledì 2 maggio 2018, dalle ore 09:34 alle ore 09:36.

martedì 6 novembre 2018, dalle ore 09:34 alle ore 11:48.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento 02.05.2018

Il Presidente constata l’assenza ingiustificata dell’imputata.

Il Presidente constata che l’imputata è stata regolarmente citata con lettera raccomandata del 23 marzo 2018 (doc. TPC 5), raccomandata che è stata ritirata in data 4 aprile 2018 (doc. TPC 9). L’imputata non ha presentato giustificazioni per la sua odierna assenza.

Verbale del dibattimento 06.11.2018

I Il Presidente comunica la composizione della Corte così come il nome del vicecancelliere, avv. Stefano Stillitano, in sostituzione dell’avv. Christiana Lepori.

II Il Presidente constata l’assenza dell’imputata.

Il Presidente constata che l’imputata è stata regolarmente citata mediante l’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, consegnata all’imputata in data 05.09.2018 come da avviso di ricezione in atti (doc TPC 17).

L’imputata non ha presentato giustificazioni per la sua assenza.

Il Presidente richiama il verbale del dibattimento del 2 maggio 2018 (prima udienza) e constata che l’imputata ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lei contestati e che la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in sua assenza.

Le parti danno atto che oggi vi sono le condizioni per procedere in contumacia.

Si procede quindi alla continuazione del dibattimento nelle forme della contumacia.

III Preliminarmente il Presidente propone le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

  • al punto 1, si precisa che l’importo complessivo dei prelevamenti in contanti è di CHF 187'000.-, importo che sarà così corretto anche nei successivi punti dell’atto d’accusa;

  • al punto 2, si precisa il ruolo ricoperto dall’imputata in seno alla società: “nella sua veste di socia e gerente sino al 14 giugno 2010, rispettivamente di socia ed organo di fatto in seguito (…)”, specificazione da apporre anche ai successivi punti dell’atto d’accusa.

Le parti accettano le modifiche proposte dal Presidente.

Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

l’accusa rileva che vi sono due aspetti del procedimento, il primo attiene al metodo di gestione della società da parte dell’imputata, mentre il secondo riguarda il mancato pagamento della targa di circolazione. I fatti sono risalenti nel tempo, ma l’imputata si è sempre disinteressata del procedimento giudiziario. A fronte dell’importo di cui si è appropriata, 187'000.- fr, l’accusa rileva che la società è fallita con uno scoperto di oltre 600'000 fr proprio per la gestione sconsiderata della società. Un aspetto fattuale su cui insiste l’accusa è il subdolo tentativo dell’imputata di dare la colpa di quanto accaduto alla ex socia, accusandola di avere sottratto il denaro indicato in imputazione, ciò che dimostra come la IM 1 non si sia mai assunta le proprie responsabilità, pur a fronte delle risultanze probatorie in atti. Già a suo tempo l’imputata aveva dato la colpa al sig. __________, il quale nel 2009 sarebbe entrato nel locale cercando di recuperare i soldi spettanti alla sig.ra __________ e per questo era stato denunciato dall’imputata. A seguito di questa vicenda è stato emesso un decreto d’accusa per denuncia mendace a carico della IM 1 e, comunque, dopo questi fatti, __________ e __________ non sono più entrati all’interno del locale, come ben si evince dall’incarto. La prova dunque che il denaro l’abbia preso l’imputata è oggettiva. Rilevanti sono anche le dichiarazioni rese da __________ o __________ o da __________ il quale afferma che vi erano diverse migliaia di franchi di prelevamenti non plausibili e a giugno 2009 vi erano importi mancanti per oltre 100'000 fr. In merito più specifico ai fatti indicati in accusa, si rileva che dal 20 gennaio 2009, l’unica persona che aveva accesso alla cassaforte era l’imputata e, questa, dopo il 2009, non ha nemmeno presentato nessuna documentazione contabile, con l’intento dunque di lasciar morire la __________. L’imputata ha ammesso soltanto l’importo di 65'000 senza indicare come è arrivata a tale ammontare. Per l’accusa si deve comunque mantenere l’imputazione di 187'000 fr. In merito all’infrazione alla LCstr, tale fattispecie dimostra il menefreghismo dell’imputata al rispetto delle regole, da lei violate mentre si trovava alla guida di un auto da 100'000 fr, a dimostrazione ulteriore dello stile di vita che conduceva. Sull’appropriazione indebita ripetuta, l’accusa ritiene che tra l’amministrazione infedele e l’appropriazione indebita sia più corretto qualificare il reato in esame come appropriazione indebita. Chiede dunque la conferma dell’appropriazione indebita di cui al punto 1, reato commesso con dolo diretto. Anche con riferimento alla cattiva gestione (6b_765/2011 cons. 2.1.1), l’accusa chiede la conferma del reato. La cattiva gestione riferita ai prelevamenti imputati va riconosciuta in quanto la società è fallita a causa di questi prelevamenti e si deve dunque riconoscere la volontà piena dell’imputata di arrivare a questo risultato. A dimostrazione di questo appena indicato, l’accusa rileva che l’imputata è fallita per altre due volte dopo i fatti qui trattati. In merito al concorso con l’amministrazione infedele, i beni protetti sono diversi rispetto alla cattiva gestione e pertanto il reato va posto in concorso con la cattiva gestione. Anche i reati di cui al punto 6 e 7 vanno riconosciuti. L’imputata non ha minimamente collaborato accusando terze persone per quanto da lei fatto, ammettendo unicamente l’importo di 65'000 fr senza, peraltro, nemmeno indicare alcun criterio in base a cui ha indicato tale importo. L’imputata invece viveva certamente al di sopra delle proprie possibilità, pur avendo dichiarato uno stipendi di circa 3'500 fr a fronte di un tenore di vita molto più elevato. Per quanto concerne la pena, la colpa è sicuramente da riferirsi al dolo pieno dell’imputata, la quale non si è nemmeno mai scusata per quanto fatto. L’accusa riconosce la violazione del principio di celerità e rileva che, almeno dal 2015, non risultano essere stati commessi altri reati da parte dell’imputata. Tutto considerato l’accusa chiede una pena di 14 mesi di detenzione e non si oppone ad una sospensione della pena con un periodo di prova di 2 anni. Il PP preavvisa poi favorevolmente le note d’onorario del difensore;

  • l’avv. DUF 1, difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

la difesa comprende che l’imputata possa non genera sentimenti positivi alla luce di tutto quanto contestatole e rileva altresì che oggi sarebbe dovuta essere presente al dibattimento. Ma, nonostante questo, a mente della difesa non vanno comunque imputati alcuni dei reati che sono invece contenuti nell’AA. Compito della difesa è sottolineare come l’inchiesta sia stata condotta a senso unico in modo tale da cercare di dimostrare che solo lei è stata la responsabile del locale. È stata la difesa a dover insistere affinché fossero interrogati anche tutti i soggetti protagonisti della vicenda. Il presente procedimento trae origine dalla denuncia presentata dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, e sin da subito si è proceduto soltanto nei confronti della sig. IM 1, tralasciando invece la posizione della sua socia. L’imputata ha ammesso di avere preso i 65'000 fr., sostenendo poi che anche la socia ha potuto prendere una quota altrettanto cospicua. __________ inizialmente ha invece dichiarato di non aver più messo piede nel locale a partire dal 2007, salvo poi correggere il tiro soltanto in un secondo momento. Queste divergenze dimostrano il contrario rispetto a quanto sostenuto dal PP. __________ al riguardo ha affermato che nel 2010 il locale era chiuso ma la sua convivente era in possesso della chiave e della combinazione della cassaforte e questo non vale solo fino al 20.01.2009. È al riguardo la versione dell’imputata, la quale sostiene che anche per il 2009 i due soggetti entravano nel locale, che deve essere tenuta in considerazione. __________ ha dunque rilasciato una dichiarazione di convenienza. È solo il sig. __________ che ricorda che dopo questo evento sono state cambiate le chiavi di accesso al locale, ma questo suo ricordo non è sufficiente. Sussiste per la difesa un chiaro elemento di dubbio circa l’autore dei prelevamenti che hanno determinato il dissesto della società. Ma anche le persone che lavoravano nel locale erano davvero disinteressate quando rilasciavano le loro dichiarazioni? Anche queste persone erano forse interessate al mancato controllo della __________, per riuscire magari ad intascarsi qualche mille franchi. C’erano dunque concrete possibilità di prelievo da parte del personale e non vi è comunque la certezza che sia stata proprio l’imputata a fare questi prelevamenti. L’accusa non è riuscita a fornire questa prova, e questa incertezza ha ripercussioni su tutto il castello accusatorio. Al punto 1 è imputata l’appropriazione indebita, mentre in subordine si è posta l’amministrazione infedele. Per la difesa in caso di condanna si ritiene forse maggiormente corretto riconoscere il reato di amministrazione infedele. Ma per la difesa bisogna prosciogliere integrale l’imputata, la quale ha si ammesso il prelievo dei 65'000 fr., ma lei non poteva certo lavorare gratis e questi 65'000 fr spalmati nell’arco di un anno, a mente della difesa, non sono certo un importo spropositato. Con riferimento ai restanti 120'000 fr, questi non possono essere senza dubbio accollati all’imputata. Può, se del caso, esserle imputata una responsabilità per la cattiva sorveglianza della sua società, ma si tratterrebbe comunque di una amministrazione infedele semplice che oggi sarebbe dunque prescritta.

In merito ai punti 2 e 5 vi sono perplessità sul fatto che il reato possa essere stato commesso dopo il 2010. L’imputata deve comunque essere prosciolta per le stesse ragioni di cui al punto 1. Circa la cattiva gestione si contesta la vendita del mobilio, mancando agli atti una perizia sul reale valore dei mobili, ciò che non permette di ritenere provato che la vendita sia stata fatta ad un prezzo del tutto inadeguato. In relazione, infine, ai punti 6 e 7, la difesa rileva che il reato è punito con la multa è, pertanto, è prescritto. Sulla pena, la difesa chiede il proscioglimento dell’imputata dalle imputazioni di cui ai punti da 1 a 4, mentre si riconoscono i punti 5, 6 e 7 nei imiti indicati. Conclude chiedendo una cospicua riduzione di pena, con i 4/5 delle spese di giustizia che devono essere accollate allo Stato.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 34, 37, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 69, 106, 138, 158, 164, 165, 166 CP;

96, 97 LCStr;

82, 135, 366, 367, 368, 371, 422 e segg.CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

  1. è autore colpevole di:

1.1. amministrazione infedele aggravata, ripetuta

per avere,

al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, nel periodo gennaio – dicembre 2009, a __________, nella sua veste di socia e gerente sino al 14 giugno 2010, rispettivamente di socia ed organo di fatto in seguito, attiva nella gestione dell’esercizio pubblico __________ di __________, obbligata per legge e negozio giuridico ad amministrare il patrimonio della / di __________, e a sorvegliarne la gestione, ripetutamente e intenzionalmente violato i suoi doveri, e meglio, per avere, indebitamente attinto in più occasioni dalla liquidità della /, dichiarata fallita dalla Pretura di __________ in data __________2011, utilizzando il denaro così prelevato per complessivi CHF 65’000.00 per scopi personali, procacciando pertanto a sé un indebito profitto di pari importo;

1.2. cattiva gestione

per avere,

nel periodo gennaio 2006 – giugno 2011, a __________,

nella sua veste di socia e gerente sino al 14 giugno 2010, rispettivamente di socia ed organo di fatto in seguito, attiva nella gestione dell’esercizio pubblico __________ di __________

a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa sia di svendita di valori patrimoniali, sia di spese sproporzionate che di grave negligenza nell’amministrazione della succitata società:

e meglio, per avere:

  • nel periodo gennaio – dicembre 2009, attinto in più occasioni dalla liquidità della società __________ e meglio dalla cassa dell’esercizio pubblico __________, utilizzando il denaro così prelevato per complessivi CHF 65'000.- per scopi personali, quindi non attinenti all’attività della citata società;

  • permesso che la società si indebitasse eccessivamente, come risulta dalla relazione finale al Giudice, redatta il 14.11.2011 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, che attesta l’emissione di ACB per complessivi CHF 601'061.30, concernenti salari non pagati dal 01.01.2008 al 30.11.2009; imposte, comunali, cantonali e federali per gli esercizi 2006 – 2011; imposte alla fonte 2009 – 2011, IVA 2010 – 2011;

cagionato e aggravato l’eccessivo indebitamento della società __________, persona giuridica dichiarata fallita dalla Pretura di __________ in data __________2011, ragione sociale radiata d’ufficio in data ________2011;

1.3. guida senza licenza di circolazione e senza assicurazione per la responsabilità civile

per avere,

a __________ il 28.09.2015, condotto il veicolo Mercedes-Benz CLS targato TI __________, a lei intestato, senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo valide, sapendo o dovendo sapere che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

1.4. abuso della licenza o delle targhe

per avere,

a __________ il 28.09.2015,

condotto il veicolo surriferito, con applicate abusivamente le targhe di controllo TI __________, malgrado l’avvertimento di restituzione delle targhe intimato da parte della competente autorità amministrativa;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

  1. IM 1 è prosciolta dalle imputazioni di:
  • ripetuta appropriazione indebita qualificata, di cui al punto 1 dell’atto d’accusa;

  • diminuzione dell’attivo in danno dei creditori, di cui al punto 2 dell’atto d’accusa;

  • omissione di contabilità, di cui al punto 3 dell’atto d’accusa.

  1. Di conseguenza, ritenuta la violazione del principio di celerità, IM 1 è condannata:
  • alla pena detentiva di 8 (otto) mesi;

  • alla pena pecuniaria di fr. 500.00 (totale), corrispondenti a 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 10.00 (dieci) cadauna;

  1. L’esecuzione della pena detentiva e della pena pecuniaria sono sospese e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

  2. E’ ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.

  3. La tassa di giustizia di fr. 500.00 senza motivazione scritta o di fr. 1'500.00 con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico della condannata.

  4. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 5'955.00

spese fr. 135.00

IVA (8%) fr. 262.80

IVA (7.7%) fr. 228.54

totale fr. 6'581.34

7.2. La condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6’581.34 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

  1. La condannata è resa attenta al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).

  2. Parallelamente all’istanza di nuovo giudizio o in sua vece, la condannata può anche interporre appello contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

  • Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

  • Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

  • Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

  • Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente Il vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 91.35

fr. 791.35

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