Incarto n. 72.2015.42

Lugano, 25 giugno 2015/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

GI 1 14 GI 2 15

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero pubblico

contro IM 1

rappresentato dall’ DUF 1

in carcerazione preventiva dal 13.8.2014 al 23.12.2014 (133 giorni),

in esecuzione anticipata della pena dal 24.12.2014;

IM 2

rappresentato dall’ DUF 2

in carcerazione preventiva dal 13.8.2014 al 23.12.2014 (133 giorni),

in esecuzione anticipata della pena dal 24.12.2014;

IM 3

rappresentato DUF 3

in carcerazione preventiva dal giorno 13.8.2014 al giorno 23.12.2014 (in totale 133 giorni),

in esecuzione anticipata della pena dal 24.12.2014;

IM 4,

rappresentata dall’ DF 1

in carcerazione preventiva dal 13.8.2014 al 20.11.2014 (100 giorni),

IM 5

rappresentato dall’ DUF 4

in carcerazione preventiva dal 25.6.2014 al 22.9.2014 (90 giorni).

Imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 29/2015 del 17 marzo 2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

A. IM 1 in parziale correità con IM 2 e IM 4

  1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio,

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo dall’estate 2013 al 13.08.2014,

a __________ e in altre imprecisate località,

Ø alienato personalmente e con la correità di IM 2 e di IM 4, a terze persone un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 587 grammi,

Ø detenuto, a scopo di alienazione a terzi, il 13.08.2014, presso il domicilio della compagna IM 4 84,55 grammi di cocaina con un grado di purezza (tra il 13.2 % e il 15.4%);

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in rel. all’art. 19 cpv. 1 lett. c) e d) LStup;

B. IM 1

  1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio,

2.1. per avere, senza essere autorizzato,

agendo con la correità di __________ e __________,[i]

tra __________ e __________,

nel periodo dal 28.08.2012 al 13.09.2012,

organizzato e quindi importato, per via postale, in Svizzera, a __________ all’indirizzo di __________, 272.05 grammi di cocaina (purezza tra il 67.9%, 66.7% e il 69.2%), prodigandosi il giorno del fermo di __________, avvenuto il 13.09.2012, a far sparire telefono e scheda sim in uso a quest’ultimo;

2.2. nel periodo dal luglio 2012 all’agosto 2012, a __________,

senza essere autorizzato,

fatto preparativi per importare in Svizzera un imprecisato quantitativo di cocaina,

e meglio,

nel mentre __________ trascorreva una vacanza a __________, preso contatto con quest’ultima proponendole di trasportare al suo rientro in Ticino, occultandolo sulla sua persona, un imprecisato quantitativo di cocaina, dietro compenso di EUR 7'000.00, illecito da quest’ultima rifiutato;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in rel. all’art. 19 cpv. 1 lett. b) e g) LStup;

C. IM 4 in correità con IM 1, e in parziale correità IM 2

  1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio,

per avere, senza essere autorizzata,

a __________, e altre imprecisate località,

nel periodo dall’aprile 2014 al 13.08.2014,

Ø alienato a terze persone, con la correità di IM 1 e di IM 2, un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 110 grammi,

Ø detenuto al proprio domicilio, in data 13.08.2014, a scopo di alienazione a terzi, agendo con la correità di IM 1, 84.55 grammi di cocaina (con un grado di purezza tra il 13.2% e il 15.4%);

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in rel. all’art. 19 cpv. 1 lett. c) e d) LStup;

D. IM 2

  1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, in correità con IM 1 e in parziale correità con IM 4

siccome riferita a quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio,

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo dal dicembre 2013 al 13.08.2014,

a __________ e in altre imprecisate località,

Ø alienato a terze persone 250 grammi di cocaina,

Ø detenuto a scopo di vendita, 4 grammi di cocaina, di cui 2 grammi previamente gettati nel timore di un controllo di Polizia e 2 grammi sequestrati al momento del fermo,

stupefacente interamente ricevuto dal fratello IM 1, o direttamente o per mano di IM 4;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup in rel. all’art. 19 cpv. 1 lett. c) e d) LStup;

  1. riciclaggio

per avere,

a __________,

nel periodo luglio 2014 sino al giorno 13.08.2014

compiuto atti suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine,

e meglio inviato all’estero, mediante apposite agenzie, complessivi CHF 2'750.00, sapendoli provento della sua attività così come descritta al punto D.4 del presente AA;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 305 bis cpv. 1 CP;

  1. esposizione a pericolo della vita altrui

per avere,

a __________,

in data 20.06.2014,

messo senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, in specie di IM 5,

e meglio,

IM 2, vedendo IM 5 che inseguiva il fratello IM 1 all’interno del bar __________ e lanciava contro di lui un bicchiere, senza colpirlo, prendeva dalla sua postazione quale DJ una pistola e, dopo aver fatto il movimento di carica, rincorreva IM 5, che scappava impugnando un coltello a farfalla e tentando di rifugiarsi all’interno del bar __________ (detto bar dei portoghesi) senza riuscirci, venendo quindi raggiunto da IM 2, che gli puntava l’arma carica all’altezza dell’addome, interrompendosi nel suo agire per l’intervento del fratello IM 1, che lo avvisava della possibile presenza di videocamere, e gettava una bottiglia contro IM 5, dandosi quindi i fratelli __________ alla fuga, nascondendo poi una pistola giocattolo, a valere quale alibi, facendola rivenire alla Polizia;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 129 CP;

Presenti: - la Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

  • l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

  • l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;

  • l’imputato IM 3, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 3;

  • l’imputata IM 4, assistita dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;

  • l’imputato IM 5, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 4;

  • in qualità di interprete per la lingua spagnola, A. M. A.

Espletato il pubblico dibattimento:

mercoledì 24 giugno 2015, dalle ore 09:37 alle ore 16:55;

giovedì 25 giugno 2015, dalle ore 09:42 alle ore 15:40.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

I. La Corte propone di estendere l’accusa al reato di lesioni semplici con oggetto pericoloso ai sensi dell’art. 123 cpv. 2 CP, quale subordinata al punto 12 dell’atto d’accusa per quanto riguarda l’imputato IM 5.

Il Presidente dà quindi facoltà alle parti di esprimersi in proposito.

Le parti acconsentono a che l’atto d’accusa sia modificato di conseguenza.

II. Il Presidente propone inoltre le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:

il punto A1 dell’atto d’accusa è modificato nel senso che il quantitativo di cocaina alienata è di 612 grammi e non 587 grammi;

il punto C3 dell’atto d’accusa è modificato nel senso che il quantitativo di cocaina alienata è di 111 grammi e non 110 grammi.

Le parti concordano con tali modifiche.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata sottolinea che gli imputati hanno fatto dell’infrangere le regole il loro vivere, il loro gioco, così come anche l’inchiesta per loro è diventata un gioco. Rileva che a fronte di opposte versioni, bisogna procedere come nel caso dei reati sessuali, e fare un esame di credibilità, valutando se le dichiarazioni delle persone interrogate sono costanti, lineari e logiche.

Per quanto attiene alla pistola utilizzata da IM 2 che la stessa non fosse un giocattolo, lo dimostrano in primis le dichiarazioni rilasciate da IM 5, le quali sono state lineari e costanti nel corso di tutta l’inchiesta. La sera dei fatti IM 5 era armato di coltello ed era in possesso di cocaina, ma ha comunque deciso di chiamare la Polizia. Questo significa che era certamente spaventato, aveva paura, come dimostra anche la sua voce in occasione di quella telefonata. Non si sarebbe spaventato tanto da chiamare la Polizia, sapendo che sarebbe poi stato scoperchiato tutto, se si fosse trovato davanti la pistola giocattolo che è poi stata sequestrata.

IM 2 ha rilasciato dichiarazioni contradditorie sul luogo in cui avrebbero preso la pistola così come in generale sullo svolgimento dei fatti la sera del 20.6.2014. Le sue dichiarazioni inoltre non possono essere considerate logiche. Non è logico che a fronte di un litigio e della coltellata ricevuta dal fratello il giorno precedente, a fronte della circostanza secondo cui IM 5 si era recato a cercarli presso il bar con un coltello a serramanico, si siano premuniti con una pistola giocattolo. Non è neppure logico che IM 5, vedendo una pistola giocattolo, sia fuggito, come hanno invece dichiarato gli imputati. Non è neppure logico affrontare una persona pronta che, come ammesso dallo stesso IM 5, era pronta ad affrontarli alle spalle, con una pistola giocattolo.

A mente dell’accusa le dichiarazioni di IM 5 appaiono invece spontanee e coerenti. Sottolinea inoltre che il teste __________ non ha riconosciuto la pistola sequestrata come quella utilizzata la sera dei fatti, dichiarando invece che si trattava di una pistola vera, così come neppure l’altro testimone l’ha riconosciuta. Non esiste uno spacciatore che chiama la Polizia quando ha in mano della droga ed è armato, se non vi è un pericolo imminente per la sua vita. IM 5 peraltro senza problemi si è dichiarato colpevole di avere tirato una coltellata.

Quo alle infrazioni alla LF sugli stupefacenti, l’accusa rileva che, dopo molte contraddizioni, si è riusciti a portare in aula dei quasi rei confessi. Per quanto attiene in particolare a IM 1, sottolinea che lo stesso si è contraddetto innumerevoli volte. A questo proposito riassume le dichiarazioni contradditorie da lui rilasciate in merito al suo consumo di stupefacenti. Questo per dire che egli non è stato credibile oggi, come non lo era quando ha dichiarato di non c’entrare nulla con __________ e con __________. Dalle sue dichiarazioni non si può quindi trarre nulla e non gli si può dare adito quando nega i reati di cui al punto 2 dell’atto d’accusa. La PP pone l’accento sul fatto che era proprio IM 1 ad avere un interesse a quell’importazione, siccome era stato lui a chiedere tempo prima alla __________ di importare la cocaina. Sono invece credibili __________ e la __________, la quale a distanza di 2 anni ha dichiarato nuovamente quanto già riferito inizialmente.

Per quanto riguarda IM 3, la PP sottolinea che nel suo verbale d’arresto egli ha dichiarato di non avere più venduto stupefacenti una volta uscito dal carcere, indicando unicamente di avere consumato. I quantitativi sono quindi stati ricostruiti tramite le chiamate in causa delle persone che sono state sentite a confronto.

Per quanto attiene a IM 4, la stessa è abituata a non fare, non studiare, non lavorare e farsi mantenere dagli altri, conducendo uno stile di vita eticamente reprensibile.

Per quanto riguarda IM 5, quanto meno per il comportamento processuale assunto, egli sembra l’eccezione del gruppo, avendo anche permesso di mettere in luce i traffici di cocaina dei fratelli __________.

Per quanto attiene alla commisurazione della pena, il movente è per tutti lo scopo di lucro. IM 1 ha coinvolto la sua compagna facendo fare il lavoro sporco a lei, così come anche IM 2 ha coinvolto la moglie e non ha perso tempo ad iniziare con l’attività dello spaccio non appena arrivato in Ticino. Egli inoltre per un grammo di cocaina non ha esitato ad estrarre la pistola e mettere in pericolo la vita altrui.

IM 3, condannato a 2 anni e 9 mesi, inizia il suo spaccio non appena scarcerato ed il suo periodo di reiterazione viene sempre interrotto solo dai vari momenti di detenzione.

IM 4 ha un ruolo minore, ma anche lei è stata pronta a sostituire il compagno nello spaccio della cocaina. Fatta astrazione per IM 5, a mente dell’accusa non vi è stata alcuna collaborazione da parte degli imputati.

L’accusa conclude chiedendo la condanna di IM 2 alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 7 (sette) mesi, di IM 1 a 3 (tre) anni di detenzione parzialmente sospesi, di cui 18 (diciotto) mesi da espiare e 18 (diciotto) mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, di IM 3 alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi da espiare ed il ripristino dell’esecuzione degli 11 (undici) mesi della precedente condanna, di IM 4 a 18 (diciotto) mesi di detenzione sospesi per un periodo di prova di 2 (due) anni e di IM 5 alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi parzialmente sospesi, di cui 6 (sei) mesi da espiare e 24 (ventiquattro) mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

§ l’avv. DUF 3, difensore dell’imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata precisa che IM 3 ha ammesso buona parte dei fatti imputatigli nell’atto d’accusa, e meglio ha ammesso di essere coinvolto in affari di droga con tutti i nominativi che gli sono stati contestati in corso d’inchiesta. Tutte le obiezioni sono sempre state da lui insistentemente e coerentemente sollevate, e ciò nonostante non siano di così grande rilievo nell’economia complessiva. Non vi è quindi motivo per non credere alla sua parola, soprattutto vista la scarsa caratura delle persone che gli addossano la vendita dei quantitativi da lui contestati. A mente della difesa deve quindi prevalere il principio in dubio pro reo.

Per quanto riguarda __________, plurirecidivo, la difesa sotto linea che egli incarna l’immagine dell’inaffidabilità. Più concretamente non sussiste nessun raffronto con le dichiarazioni di __________ e non si sa quindi quante siano state le consegne effettuate. Inoltre, nell’ambito del processo che ha portato __________ alla condanna egli ha dichiarato di avere acquistato da IM 3 40 grammi di cocaina, circostanza confermata anche da __________.

Per quanto attiene a IM 5, è assolutamente contestato che quest’ultimo e IM 3 fossero amici, vi era anzi stato un litigio e da allora il clima tra i due non si era mai disteso. Non è quindi per nulla credibile che IM 3 abbia deciso di mettersi in affari con IM 5.

In relazione a __________, la difesa osserva che il metodo con cui sono stati calcolati i 35 grammi è assolutamente impreciso e inaffidabile. Lo stesso __________ si è fondato su una stima, basandosi su di una serie di acquisti.

Le vendite a carico di IM 3 assommano quindi a complessivi 88.1 grammi di cocaina.

Tale smercio è avvenuto su un lasso di tempo considerevole, quasi due anni. La sua situazione non può quindi essere paragonata a quella degli altri imputati. A mente della difesa è evidente che se il suo assistito si è trovato nuovamente invischiato in affari di droga è proprio a causa del forte legame con IM 1 e IM 2. Va inoltre sottolineato che, nonostante questo non sia stato riconosciuto dall’accusa, era egli stesso consumatore e necessitava quindi del denaro per finanziare il suo consumo.

In merito all’infrazione alla LF sugli stranieri sottolinea che non è vero che IM 3 ha soggiornato regolarmente in Ticino, ma egli entrava nel nostro territorio solo in visita e solo nei fine settimana.

Quo alla commisurazione della pena va riconosciuto che i quantitativi sono questa volta di tutt’altra caratura rispetto a quelli del primo processo e la messa in pericolo altrui è di gran lunga inferiore. Come confermato dalla dichiarazione della moglie la loro intenzione è quella di trasferirsi appena possibile in Spagna e IM 3 ha già trovato un lavoro a __________. Va inoltre tenuto conto del fatto che l’accusato ha già trascorso 10 mesi in carcere e va effettuata una corretta ponderazione tra le pene pronunciate nei confronti dei vari imputati oggi a giudizio.

Tenuto altresì conto del ripristino dell’esecuzione della pena precedente, la difesa chiede la condanna, tramite commutazione in pena unica, ad una pena detentiva non superiore ai 20 (venti) mesi;

§ l’avv. DF 1, difensore dell’imputata IM 4, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata precisa che la sua patrocinata compare oggi sostanzialmente dinanzi ad una Corte delle assise criminali in ragione del traffico di stupefacenti messo in atto dal suo compagno, nonostante i quantitativi da lei trafficati avrebbero benissimo potuto essere portati davanti ad una Corte delle assise correzionali. IM 4 è venuta in Svizzera alla ricerca di un lavoro onesto e si è sempre data da fare, prima come cameriera e poi come impiegata d’ufficio. La difesa pone l’accento sul fatto che è stata proprio la particolare situazione in cui si trovava, la gravidanza, a portarla ad aiutare il compagno nel traffico di cocaina. Inizialmente IM 4, quando scopre l’attività del compagno, si confronta con lui, ma si trova poi confrontata con la richiesta del compagno di dargli una mano. Si trova quindi di fronte ad una scelta piuttosto spiacevole, da un lato privare la figlia del proprio padre e dall’altro cedere alle sue richieste. È così che ella ha accettato di custodire ed alienare un certo quantitativo di stupefacenti. A mente della difesa occorre inoltre sottolineare che da questo traffico IM 4 non ha guadagnato nulla. Inoltre, IM 4 sin da subito non solo ha ammesso i fatti imputatile, ma ha anche reso ammissioni spontanee. La seguente parziale ritrattazione è dovuta unicamente al fatto che molto probabilmente non voleva mettere ulteriormente nei guai il compagno e padre di sua figlia. Infine, il compagno conduceva la maggior parte dei suoi traffici fuori dal domicilio, e quindi la percezione che aveva IM 4 del traffico del compagno era limitata alle informazioni che riceveva da lui. I quantitativi detenuti le possono inoltre essere imputati unicamente per dolo eventuale.

Per quanto attiene alla commisurazione della pena, a mente della difesa va considerato che IM 4 ha avuto un ruolo del tutto subordinato nel traffico di cocaina, ha pienamente e fattivamente collaborato con gli inquirenti ed è incensurata. Va inoltre tenuto conto della conseguenza che avrà per lei la detenzione, siccome ella risiede in Svizzera da parecchi anni ed in caso di condanna ad una pena detentiva superiore ai 12 mesi le verrebbe revocato il permesso, così come degli oltre 3 mesi di detenzione preventiva, che per lei sono stati particolarmente duri, siccome ha dovuto stare lontana dalla figlia nata da poco. Il difensore chiede inoltre di tenere conto del buon comportamento assunto dalla stessa dopo il suo rilascio. A mente della difesa occorre peraltro interrogarsi sullo scopo che la pena inflitta dovrà avere su IM 4. Sottolinea che il presente procedimento e la carcerazione subita hanno già sortito gli effetti sperati in ambito di rieducazione e rimane quindi l’aspetto punitivo. A questo proposito la difesa ricorda che la IM 4 ha già subito la carcerazione preventiva lontana dalla figlia. La pena pronunciata deve quindi avere il carattere di un monito.

Posto che i quantitativi imputati a IM 4, ovvero 22 grammi di cocaina pura, si pongono appena sopra il limite per l’infrazione aggravata, chiede che non ci si discosti dal minimo edittale di 1 (un) anno di detenzione previsto per l’infrazione aggravata e che la pena sia sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: rileva in primo luogo che, per i fatti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa, l’imputato, malgrado le comprensibili titubanze iniziali, è reo confesso, sottolineando che, come risulta dalle analisi tossicologiche del giugno 2013, IM 1 era di sicuro un consumatore ed ha quindi agito per finanziare il suo consumo.

Il difensore contesta invece i fatti di cui al punto 2.1 dell’atto d’accusa. Seppur vero che non c’è nessun problema di prescrizione in merito a questi fatti, a mente della difesa è comunque lecito chiedersi perché la PP porti in aula questi fatti quando l’allora PP non ha promosso l’accusa nei confronti del suo assistito; non si tratta infatti di fatti nuovi, ma gli stessi erano già noti nel 2012, quando si è svolta l’inchiesta che ha poi portato alla condanna di __________ e __________.

Nulla comprova il coinvolgimento di IM 1 in questi fatti. Tale accusa poggia su un ragionamento piuttosto semplicistico, ovvero quello secondo cui se egli era colpevole nel 2014, lo sarà stato anche per i fatti del 2012. A mente della difesa è ovvio che __________ ha chiamato in causa il suo assistito unicamente per chiamarsi fuori. Non vi è peraltro stato un confronto tra IM 1, la __________ e il __________ e questi ultimi neppure sono stati sentiti nell’ambito dell’inchiesta. La difesa rileva che se il magistrato che si occupava allora dell’inchiesta non ha dato seguito alcuno alle dichiarazioni rilasciate strumentalmente dal __________, significa che le stesse non sono state ritenute credibili e il coinvolgimento di IM 1 in questa questione non è confortato da alcun riscontro oggettivo. La __________ peraltro ha sempre negato che __________ le avesse detto che il pacco era stato spedito per conto di IM 1. Non è neppure chiaro perché IM 1 avrebbe dovuto proporre a __________ proprio la __________, che nemmeno bene conosceva e non frequentava. Altro fatto che comprova che IM 1 non c’entrava nulla è il fatto che egli, come indicato dalla __________o, si sia allontanato in occasione della discussione tra la __________ e il __________. IM 1 inoltre ha da subito ammesso di avere accompagnato __________ presso il domicilio della __________, sapendo che vi era stato un problema con un pacco proveniente da __________.

La difesa contesta inoltre i fatti di cui al punto 2.2 dell’atto d’accusa, indicando che nessun elemento oggettivo e concreto comprova il coinvolgimento di IM 1 in questi fatti.

Per quanto attiene a questo capo d’accusa, IM 1 viene chiamato in causa dalla __________, la quale, guarda caso, nel frattempo è diventata la moglie di __________. L’accusa nei suoi confronti è stata promossa sulla base unicamente delle dichiarazioni non disinteressate e quindi non credibili della donna. Il difensore cita i parametri delle DTF 133 IV 193 e STF 6B_41/2009 del 21 ottobre 2009, sottolineando che le condizioni degli atti preparatori alla LF sugli stupefacenti non sono nel caso concreto adempiute. Per promuovere una tale accusa si necessita di maggiori riscontri probatori.

In virtù del principio in dubio pro reo, IM 1 deve quindi essere prosciolto dalle imputazioni di cui ai punti 2.1 e 2.2 dell’atto d’accusa, siccome nel caso concreto permangono rilevanti e insopprimibili dubbi sul modo in cui si sarebbe verificata la fattispecie.

Per quanto attiene alla commisurazione della pena, va considerato che IM 1 è giunto in Svizzera a causa di un matrimonio fallito, ha ora tre figli ed era certamente in difficoltà economiche al momento dei fatti, così come egli risulta essere consumatore, motivo per cui ha anche ottenuto la revoca della licenza di condurre. Va tenuto conto anche del carcere preventivo già sofferto, della collaborazione fornita nel corso dell’inchiesta così come dell’incensuratezza. A mente del difensore la prognosi è favorevole; IM 1 ha infatti un datore di lavoro pronto ad assumerlo.

In conclusione di arringa l’avv. DUF 1 chiede la condanna del suo assistito ad una pena detentiva che non superi i 2 (due) anni da porre al beneficio della sospensione condizionale;

§ l’avv. DUF 4, difensore dell’imputato IM 5, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: riassume i fatti oggetto dell’atto d’accusa, sottolineando che dal Rapporto di arresto provvisorio (AI 12) si evince che IM 5 ha immediatamente indicato di avere della cocaina, ha subito fornito il nome delle persone da cui l’aveva acquistata ed ha immediatamente raccontato come si sono svolti i fatti del 19.6.2014.

Pone l’accento sul fatto che IM 5 è un ragazzo analfabeta, il quale non sa né leggere né scrivere. Egli si è integrato nella nostra realtà e lavorava. È poi purtroppo rimasto senza lavoro e si è trovato confrontato con importanti difficoltà finanziarie. Ha quindi commesso un madornale errore, credendo che la vendita di cocaina potesse risolvere i suoi problemi.

Per quanto attiene all’infrazione alla LStup (punto 11 dell’atto d’accusa), al contrario di quello che accade di solito in questi casi, l’accusato ha subito ammesso di avere conseguito un guadagno dalla vendita della cocaina ed ha immediatamente riferito di averne venduta a diversi acquirenti.

La difesa sostiene che il suo assistito ha venduto un totale di 127 grammi di cocaina, che corrispondono a 12.7 grammi puri, da cui ne discende che l’infrazione da lui commessa è semplice e non aggravata.

Quo all’imputazione di tentate lesioni gravi (punto 12 dell’atto d’accusa), la difesa riprende le conclusioni della Dr.ssa __________, sottolineando che si tratta di lesioni superficiali, le quali non hanno comportato alcun pericolo di vita per il soggetto e nessun postumo di alcuna natura. Contrariamente a quanto sostenuto dall’accusa, le condizioni di cui all’art. 122 CP non sono quindi adempiute, motivo per cui IM 5 deve essere prosciolto da questo capo d’accusa. Non vi è agli atti nessuna risultanza che dimostri che egli voleva fare del male a IM 1, addirittura lui pensava di non averlo neppure colpito. Inoltre IM 5 quella sera cercava IM 2, dal quale aveva ricevuto un pugno, e non IM 1. IM 5 voleva unicamente andarsene, visto che nel bar si sentiva in trappola. La difesa rileva inoltre che il coltellino portachiavi utilizzato non è un oggetto pericoloso ai sensi dell’art. 123 cifra 2 CP, motivo per cui a IM 5 può essere imputato unicamente il reato di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 cifra 1 CP.

L’avv. DUF 4, dopo avere riassunto le dichiarazioni rilasciate al proposito dal suo assistito, sottolinea che già in occasione del primo suo verbale egli ha raccontato come si sono svolti i fatti del 20.6.2014 e la sua versione è rimasta sostanzialmente invariata nel corso di tutta l’inchiesta. Era stato peraltro lo stesso IM 5 ad allertare la Polizia. Fatto, questo, che deve servire come chiave di lettura dell’accaduto sia del 20 che del 19.6.2014. Se IM 5, che con sé aveva della cocaina, ha chiamato la Polizia, è unicamente perché era terrorizzato, e questo siccome IM 2 aveva una pistola vera.

Per quanto attiene al reato di riciclaggio di denaro (punto 13 dell’atto d’accusa), IM 5 ha ammesso che i CHF 490.00 erano il provento della sua attività di vendita di cocaina, per cui la difesa non ha nulla da osservare in merito a questo capo d’accusa, se non chiedere alla Corte di considerare l’esiguo ammontare di denaro inviato.

Nulla da osservare neppure sulle imputazioni di infrazione alla LF sulle armi e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui ai punti 14 e 15 dell’atto d’accusa, ammessi dall’imputato.

Quo alla commisurazione della pena, la difesa rileva che IM 5 altro non è che uno sprovveduto che è piombato nel mondo della droga, siccome egli, cittadino straniero, era rimasto senza lavoro, con la moglie via dal Ticino e due figli da crescere. A mente della difesa la sua colpa non può essere ritenuta grave, e ciò già solo in ragione dei quantitativi da lui alienati. L’imputato inoltre ha commesso questi reati in un periodo particolare e circoscritto della sua vita, siccome non riusciva a fare fronte alle spese e pagare gli alimenti per i figli. Va inoltre considerato, secondo l’avv. DUF 4, che egli ha tenuto un comportamento processuale corretto. Da subito non solo ha ammesso le sue colpe, ma ha collaborato fattivamente con gli inquirenti, fornendo informazioni utili all’inchiesta. Egli fra gli imputati comparsi in quest’aula è peraltro l’unico consumatore ed ha quindi agito anche per finanziare il suo consumo. A mente della difesa nel caso concreto occorre evitare di pronunciare una sanzione che possa ostacolare il reinserimento dell’imputato. IM 5 è fuori dal carcere da 9 mesi, periodo in cui si è sempre presentato agli inquirenti in seguito a citazione e si è tenuto ben lontano dal mondo degli stupefacenti. Egli è peraltro incensurato.

Tutto ciò considerato, la difesa conclude chiedendo la condanna di IM 5 ad una pena detentiva che non superi i 18 (diciotto) mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

§ l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata sottolinea che IM 2, detto __________, non è certo l’uomo descritto dalla pubblica accusa; il suo vivere, prima dei fatti oggi a giudizio, non è mai stato caratterizzato dall’infrangere le regole. Egli non è un criminale. Per contro, IM 5 è stato descritto da IM 3 come una persona aggressiva, sempre ubriaca, che va in giro con il coltello. Per la difesa IM 2 non è un bugiardo, le sue dichiarazioni lette nell’insieme appaiono logiche, lineari e costanti. Al contrario di IM 5, il quale è arrivato addirittura a negare di avere cercato i coimputati la sera del 20.6.2014, per poi nuovamente correggersi, in aula IM 2 ha raccontato i fatti con tranquillità.

IM 2 ha negato costantemente ogni addebito su quanto avvenuto la sera del 20.6.2014. La difesa si chiede quindi come il magistrato inquirente abbia potuto a credere alle dichiarazioni di IM 5, uomo che la sera prima aveva già accoltellato il fratello, per poi recarsi il 20.6.2015 a cercare i fratelli __________ con un coltello a farfalla. Il qui imputato, con il rispetto e l’educazione che l’hanno sempre contraddistinto, ha sempre indicato che la pistola utilizzata era un giocattolo e ieri per l’ennesima volta in aula ha ribadito la sua versione. A mente della difesa questa verità appare logica e lineare, ma soprattutto suffragata da riscontri oggettivi. A questo proposito riprende le dichiarazioni rilasciate dagli imputati nel corso d’inchiesta, rilevando che IM 5, senza essere stato prima aggredito, la sera del 19.6.2014, ha sferrato dei pugni a IM 2, il quale si è limitato a contraccambiare e se n’è poi andato, dimostrando di non essere la persona aggressiva descritta dall’accusa (AI 114). IM 5, invece, dopo che IM 2 se n’era già andato dal bagno, è uscito con l’intento di andare a cercarlo, come lui stesso ha riferito in corso d’inchiesta (AI 113). Ma vi è di più. Questo comportamento tenuto da IM 5 all’__________, a mente della difesa non sorprende affatto, siccome già in precedenza, in occasione di una lite avvenuta al __________, egli aveva estratto un coltello (AI 113). La sera seguente egli è quindi uscito di casa con un coltello a farfalla, più grande di quello della sera precedente. Egli ha continuato a cercare i fratelli __________ fino a quando ha visto IM 1 fuori dal Bar __________. A quel punto ha estratto il coltello e si è diretto verso IM 1 (AI 114). IM 5 è entrato nel bar e si è scagliato contro IM 2, non contro IM 1, che gli aveva lanciato contro una bottiglia. IM 2 ha riferito di avere alzato la maglietta dove teneva la pistola giocattolo e di non essersi mai avvicinato alla consolle per prenderla, siccome IM 5 si trovava proprio lì di fianco ed avrebbe quindi rischiato di essere accoltellato. IM 5, vedendo l’arma, e credendo comprensibilmente che fosse vera, si è dato alla fuga. Solo fuori dal bar IM 2 ha estratto la pistola dalla cintura tenendola dietro la schiena. __________, cameriera del locale, così come il responsabile del Bar __________, hanno entrambi dichiarato di non avere visto pistole all’interno del bar (AI 132). IM 5 ha indicato che, una volta uscito dal bar, avrebbe sentito un rumore di carica, che nessuno degli altri presenti ha però udito, salvo poi affermare, in un secondo tempo, di avere sentito questo rumore unicamente quando IM 2 già lo stava inseguendo. Si sarebbe quindi messo a correre sempre con il coltello in mano. La difesa sottolinea che contestato dal suo assistito non è solo il movimento di carica, ma anche la circostanza che durante l’inseguimento egli avrebbe continuamente puntato la pistola contro IM 5. Durante l’inseguimento IM 2 teneva infatti il giocattolo dietro la schiena, limitandosi a portarlo avanti quando IM 5 si girava, circostanza pure confermata dal teste __________ (AI 136). È evidente che IM 5, fino a quando non si è trovato faccia a faccia con IM 2, aveva paura, ed è infatti scappato, come confermato dal teste __________. Ad un certo punto egli ha però raccolto la bottiglia rotta che gli era stata lanciata contro da IM 1 ed è corso dietro ai due fratelli per prenderli alle spalle. In questo momento, guardando da vicino la pistola giocattolo quando si trovava faccia a faccia con IM 2, si era quindi certamente accorto che la pistola era finta. Se non avesse visto che era una pistola giocattolo, non avrebbe puntato il coltello contro IM 2, come indicato anche dal teste __________, il quale ha raccontato che IM 5 continuava a puntare il coltello verso IM 2 e che si trovavano uno di fronte all’altro, a ca. 4 m di distanza, circostanza confermata anche da __________. __________ ha pure confermato che dopo avergli puntato addosso la pistola IM 2 è tornato di corsa verso il bar __________. Fatto, questo, certamente significativo della circostanza secondo cui aveva unicamente una pistola giocattolo e aveva visto che IM 5 in quel momento se ne era accorto. È poi impensabile che IM 5 abbia lanciato una bottiglia contro i fratelli __________ e li abbia rincorsi per prenderli alle spalle se avesse pensato che gli stessi avevano una pistola vera. In questo caso avrebbe certamente cercato riparo.

La difesa passa in rassegna gli elementi invocati dalla PP a sostegno della tesi accusatoria, rilevando che la certezza del 100% di __________ la sera dei fatti in merito al fatto che si trattasse di una pistola vera è andata scemando in corso d’inchiesta. Egli ha indicato di avere inizialmente pensato che fosse una pistola vera, di avere poi però pensato che poteva anche trattarsi di un accendino, siccome aveva una striscia gialla e siccome pensava che IM 2 volesse solo spaventare IM 5. Il valore probatorio delle descrizioni di __________ non appare quindi di grande aiuto alla tesi accusatoria. Il teste __________ ha indicato che le dimensioni della pistola erano quelle della pistola sequestrata.

La sera dei fatti, seppur cercata, un’arma da fuoco non è stata trovata. Sia la vettura che la casa di __________ sono state perquisite. Altrettanto certo è che anche in occasione del fermo nessuna arma da fuoco è stata cercata né a casa del suo assistito né presso gli altri imputati. La difesa sottolinea che non è inoltre verosimile che il suo assistito, in poche ore, abbia architettato un piano tanto scaltro.

IM 5 aveva certo un interesse a dire che l’arma era vera, soprattutto quando ha compreso che avrebbe dovuto giustificare il possesso di un coltello a farfalla, che ha gettato in un vaso assieme alla cocaina. Esaminando attentamente gli atti (AI 74A), la difesa rileva che è IM 5 stesso a dirci implicitamente di avere capito che la pistola era finta: egli ha dichiarato che se avesse visto che la pistola era finta sarebbe andato addosso a IM 2 con il coltello, il che è esattamente quello che ha poi effettivamente fatto, non subito, pensando inizialmente che si trattasse di una pistola vera, ma successivamente, fuori dal bar, una volta che si è accorto che si trattava di un giocattolo.

Inoltre, se anche la pistola fosse stata vera e IM 2 avesse effettivamente effettuato il movimento di carica, questo può avvenire anche senza la presenza di proiettili, e quindi senza la possibilità di sparare e quindi mettere in pericolo la vita altrui. A mente della difesa non può ritenersi comprovato che quella sera quel colpo poteva partire. L’intenzione dei fratelli __________, contrariamente a quelle di IM 5, non erano certamente quelle di aggredire quest’ultimo, ma solo di spaventarlo e farlo desistere.

La difesa riassume i presupposti oggettivi e soggettivi dell’art. 129 CP, sottolineando che, anche se IM 2 avesse impugnato una pistola vera quella sera, questi non sarebbero adempiuti. Nella pratica, l’art. 129 CP trova soprattutto applicazione nei casi di utilizzo di armi da fuoco, in ragione della pericolosità intrinseca a tale utilizzo. Nei casi in cui l’autore dirige verso un terzo un’arma carica, senza che il colpo parta, il criterio decisivo per giudicare se vi è un pericolo imminente per la vita è il rischio che il colpo parta improvvisamente e quindi inaspettatamente, repentinamente (DTF 121 IV 73). La giurisprudenza è poi costante nel ritenere che il pericolo non è imminente se l’autore deve previamente introdurre i colpi, appoggiare il dito sul grilletto, togliere la sicura dall’arma o effettuare il movimento di carica, questo perché è necessaria una manipolazione volontaria prima che l’arma sia pronta al tiro (DTF 121 IV 74 consid. c).

Per quanto attiene all’aspetto soggettivo, il dolo eventuale non è sufficiente, l’autore deve agire intenzionalmente. Deve quindi sapere che il suo comportamento mette in pericolo imminente la vita altrui e deve volerlo.

Sull’aspetto oggettivo, la difesa sottolinea che non si può sapere se l’arma da fuoco era vera e non si può sapere se fosse carica e se il tiro fosse pronto, se l’arma aveva il caricatore o no, se vi erano i proiettili, se il dito si trovava sul grilletto, se il caricatore era inserito, ecc. Se almeno una risposta a questi quesiti è negativa, i presupposti oggettivi non sono adempiuti.

Non sono adempiuti nemmeno i presupposti soggettivi del reato.

La difesa riassume i principi del processo indiziario, soffermandosi in particolare sul principio in dubio pro reo e sottolineando che nel caso concreto si impongono ragionevoli dubbi. Agli occhi della difesa il racconto di IM 5 non regge. Non vi è chi non veda che ad un certo punto, senza dubbio, egli ha capito che si trattava di un’arma non vera. Le incongruenze insite nelle dichiarazioni di IM 5 non adempiono ai presupposti di dottrina e giurisprudenza per essere ritenute attendibili, e le dichiarazioni dei testi non suffragano la tesi accusatoria. Non vi è alcun riscontro oggettivo capace di suffragare la tesi accusatoria. Richiamato il principio in dubio pro reo, la difesa chiede quindi il proscioglimento dell’imputato dalle imputazioni di cui ai punti 6 e 7 dell’atto d’accusa.

Sull’atteggiamento processuale, agli occhi della difesa IM 2 non si è rivelato reticente, egli è sempre stato educato con tutte le persone con le quali si è confrontato. Ha sempre collaborato, contestando unicamente i reati che non ha commesso. Ha dichiarato sin da subito di non essere un consumatore ed ha giustificato il suo agire con il solo scopo di lucro. Già in occasione del primo verbale dinanzi al PP, ha ammesso che a fornirgli lo stupefacente era il fratello IM 1, così come da subito ha ammesso che la lite con IM 5 era nata per la cocaina. I quantitativi di cocaina alienata, ammessi solo 6 giorni dopo l’arresto, sono già 180 grammi. Immediatamente, quando gli sono stati contestati gli invii di denaro, IM 2 ha peraltro ammesso trattarsi per la maggior parte di denaro guadagnato con gli stupefacenti, nonostante avrebbe potuto dichiarare trattarsi di denaro guadagnato come DJ.

Quo alla commisurazione della pena, la difesa sottolinea che IM 2 è incensurato. Il suo intento era quello di portare la musica in Svizzera, ma si è ben presto reso conto che la vita qui era più dura di quanto immaginasse ed ha così commesso il grave errore di chiedere al fratello di mettergli a disposizione della droga. Come dimostra il fatto che la maggior parte dei soldi guadagnati con la cocaina è stata mandata ai figli, IM 2 aveva certamente bisogno di denaro. Egli vorrebbe trasferirsi con la moglie e la figlia in Italia. I lunghi mesi di carcere gli hanno fatto capire quanto è importante la libertà e non vi è quindi motivo di temere una recidiva.

La difesa conclude chiedendo, in via principale, il proscioglimento del suo assistito dai punti 6 e 7 dell’atto d’accusa e che la pena detentiva sia contenuta in 24 (ventiquattro) mesi di detenzione da porre al beneficio della sospensione condizionale e, in via subordinata, una pena detentiva contenuta in 36 (trentasei) mesi, da porre al beneficio della sospensione condizionale parziale con un periodo da espiare non superiore alla durata del carcere preventivo già sofferto;

§ il Procuratore pubblico in replica: per quanto riguarda il punto 2.2 dell’atto d’accusa relativo a IM 1, rileva che la __________ non ha testimoniato per motivi di amore nei confronti di __________, siccome aveva rilasciato le sue dichiarazioni già all’epoca;

§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1 in duplica: Sottolinea che la __________ è ritornata spontaneamente in Polizia al pomeriggio, dopo essere già stata sentita al mattino, siccome aveva scoperto che il marito coinvolgeva il suo assistito nel traffico di stupefacenti.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Premessa

  1. La presente motivazione concerne unicamente IM 1, IM 3 e IM 5, ritenuto che i coimputati IM 2 e IM 4, condannati alla pena detentiva di 24 (ventiquattro), rispettivamente 14 (quattordici) mesi, non hanno formulato annuncio d’appello (cfr. art. 82 CPP).

II) Questione pregiudiziale

  1. In via pregiudiziale la Corte ha proposto alle parti, che hanno acconsentito, di considerare quale ipotesi subordinata al punto 12 dell’atto d’accusa per quanto concerne IM 5 il reato di lesioni semplici con oggetto pericoloso ai sensi dell’art. 123 cpv. 2 CP.

III) Correzioni dell’atto d’accusa

  1. In merito alle correzioni dell’atto d’accusa, si richiama il verbale del dibattimento, osservando che le parti hanno aderito alla proposta di correggere, al punto A1 dell’atto d’accusa, il quantitativo di cocaina alienata in 612 grammi anziché 587 grammi.

Con l’accordo delle parti, anche il punto C3 dell’atto d’accusa è stato modificato nel senso che il quantitativo di cocaina alienata è di 111 grammi e non 110 grammi.

IV) Curriculum vitae

  1. IM 1

L’imputato si é così espresso in merito alla sua situazione personale:

" Sono arrivato in Svizzera nel 2010 e mi sono congiunto in matrimonio con la mia attuale moglie __________ dal quale nel 2010 è nato nostro figlio __________. Non abito più con lei da circa un anno e la nostra relazione è limitata per il figlio, sono in fase di divorzio. Ho preso un appartamento monolocale in via __________ da __________ da circa 8 mesi e vivo da solo. Parallelamente con la mia attuale compagna IM 4 ho una relazione da cui a inizio luglio 2014 è nata nostra figlia __________.

ADR che io abito comunque nel mio appartamento e di tanto in tanto mi fermo a dormire da loro. Sono titolare di un permesso di dimora B. Lavoro presso il ristorante/bar __________ a __________ ove ho un ruolo di tuttofare con un’occupazione del 70%. Da questo impiego percepisco uno stipendio di CHF 1'600 netti. Oltre a questo lavoro non ho altre entrate e/o impieghi. (…)

Non ho parenti stretti che vivono qui in Svizzera. Vi è mio fratello IM 2 che vive in Italia, mi pare a __________. Posso dire di avere dei contatti perché lui giunge di tanto in tanto in Ticino, meglio a __________, dove ha una moglie incinta.”

(VI PG 13.8.2014, p. 3 s., allegato al rapporto d’arresto, AI 33).

In occasione di un successivo verbale egli ha precisato che:

" Sono nato e cresciuto a __________ con mia madre ed i miei fratelli. Ho frequentato le scuole sino al termine della scuola media, ho frequentato nove anni di scuola. Terminate le scuole ho dapprima fatto un corso di parrucchiere di tre mesi per il quale ho ottenuto un diploma. In seguito ho lavorato in diversi luoghi, sia come parrucchiere che altri lavori.

Nel 2009 mia moglie, con la quale sono attualmente in fase di divorzio, venne in vacanza a __________ e lì ci siamo conosciuti. Lei tornò poi una seconda volta a __________ e noi due tornammo assieme qui in Svizzera. Nel periodo in cui mi trovavo qui lei mi disse che era rimasta incinta e mi propose di sposarci dicendomi anche che se non era mio desiderio farlo, avrei dovuto tornare indietro alla fine dei tre mesi.

ADR che ci siamo sposati qui in Svizzera il 12 marzo del 2010. (…)

Ad inizio del 2014 mi sono separato legalmente da mia moglie, ciononostante io è già da fine 2012 che frequento la mia attuale compagna IM 4 ad ho un altro appartamento a mia disposizione da inizio 2014. (…)

ADR che mia mamma vive a __________.

ADR che mio fratello vive in Italia.”

(VI PP 14.8.2014, p. 2, AI 46).

  1. Interrogato nel corso del verbale dibattimentale in merito alle sue prospettive future l’imputato ha asserito:

" Voglio dedicarmi alla mia famiglia e continuare a lavorare al Ristorante __________. Vorrei mettere da parte un po’ di soldi per aprire un negozio di parrucchiere. La mia intenzione è quella di rimanere in Svizzera.”

(VI DIB 24.6.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. IM 1 è sconosciuto al casellario giudiziale svizzero (AI 37).

  2. IM 3

IM 3 è nato a __________ il __________. È arrivato in Svizzera nel 2006, trovando lavoro come magazziniere fino al mese di ottobre 2009 (VI PP 22.12.2014, p. 2, AI 345).

Per quanto attiene al curriculum vitae dell’imputato, si richiama quanto esposto nella sentenza della Corte delle assise criminali del 15 settembre 2011 (AI 34, p. 12):

" Sono nato a __________, ho frequentato la facoltà di informatica a __________ che non ho portato a termine in quanto nel frattempo mi sono sposato nel febbraio del 2006 con __________ (ndr: il 9.2.2006, AI 48). Quest’ultima l’ho conosciuta a __________. Voglio precisare che __________ è cittadina svizzera (ndr: attinente di __________, AI 48) e che prima di sposarsi con me portava il cognome __________. (…). __________ ha tre figli di cui uno concepito con me (ndr: __________, AI 48), gli altri due figli li ha concepiti con gli altri due mariti. Dopo il nostro matrimonio __________ ha quindi richiesto l’autorizzazione per il mio arrivo in Svizzera. Nel giugno 2006 sono finalmente venuto in Svizzera (ndr: 24.6.2006, AI 48). Nel mese di luglio 2006 ho lavorato per la ditta __________ (ndr: come magazziniere, PS IM 3 9.12.2010 pag. 3). Ho lavorato per la __________ fino al mese di ottobre del 2009 (ndr. documento dibattimentale, di seguito solo doc. DIB 1 e 4 nonché Al 48 e 52). Al rientro delle mie vacanze sono stato licenziato in quanto ho prolungato le mie vacanze a __________ di una settimana. Voglio precisare che la mia permanenza a __________ era dovuta a causa di un infortunio al piede (ndr: Al 52), ma nonostante io avessi avvisato per tempo il mio datore di lavoro sono stato comunque licenziato (ndr: nel suo PS 9.12.2010 a pag. 3 ha invece sostenuto di aver dovuto smettere perché allergico alla polvere). Da quel momento ho percepito delle indennità di disoccupazione fino a dicembre 2010 (ndr: doc. DIB 5 e Al 52)… Verso l'inizio del 2009 ho iniziato a litigare con mia moglie e in quel periodo ci siamo separati (ndr: la sentenza di separazione della pretura di Locarno-Città data 2.9.2008, Al 48) in quanto io frequentavo altre donne (ndr: perlomeno per quelle note alla Corte __________, di seguito solo __________, __________, di seguito solo __________, __________, di seguito solo __________ e __________, di seguito solo __________, PP IM 3 23.12.2010 pag. 5, 29.12.2010 pag. 2, 8.2.2011 pag.9, PS IM 3 9.12.2010 e 18.1.2011, __________ 9.12.2010 e 18.1.2011 nonché __________ 13.12.2010, Al 48 e VD ali. 3 pag. 2 III R) e perché non riuscivamo ad avere tempo libero per noi, ad esempio uscendo la sera per divertirci. ..Dopo che ci siamo separati io ho preso l'appartamento in Via __________ (ndr; a __________ ritenuto però come precedentemente e meglio nel periodo 20.1.2009/1.6.2009 avesse abitato a __________ con __________, PS IM 3 9.12.2010 pag. 3 e Al 48). lo vivevo un po'in quest'appartamento e un po'da mia moglie. Ad un certo punto dovevo lasciare l'appartamento in Via __________ in quanto io e mia moglie siamo tornati insieme" (PP IM 3 8.2.2011 pag. 8)...".

Nel verbale d’arresto del 14.8.2014, l’imputato ha precisato:

" Voglio precisare che non è che io avessi mentito in merito al mio licenziamento, non mi sono forse spiegato bene o hanno verbalizzato male perché io avevo un problema di allergia alla polvere che i avevo segnalato al datore di lavoro ma loro volevano trasferirmi lo stesso da __________ a __________, quindi in verità mi sono licenziato io.

La verbalizzante mi fa prendere atto che anche sul curriculum vitae io fornisco svariate versioni. (…)

ADR che dal matrimonio con __________ è nato un solo figlio ma con noi vive anche il figlio di mia moglie nato dal suo precedente matrimonio, nato nel 2003.

Dopo la scarcerazione sono tornato in disoccupazione per un anno e mezzo ma non ho trovato lavoro se non lavoretti saltuari al Bar __________ per lavori tuttofare, sono rimasto per 3 o 4 mesi.

ADR che una volta che mi è stato revocato il permesso mi sono trasferito in Italia e dove ho il lavoro da giardiniere. Sì tratta di un lavoro su chiamata, riesco a fare circa 10/13 ore la settimana. Vengo pagato circa 125 EURO per tutte le ore che faccio per ogni giardino.

ADR che in Ticino mi fermo per due o tre giorni a settimana, solitamente arrivo al sabato sera e mi fermo sino al mercoledì.

Preciso alla verbalizzante che la mamma di mia figlia che abita a __________ essendo benestante mi aiuta finanziari manze dandomi 300 o 400 euro al mese, quando le chiedo dei soldi lei me li dà.

ADR che no ho ripreso gli studi perché sono iniziati subito i problemi con il permesso. A domanda dell’avvocato __________ rispondo che mia moglie percepisce CHF 1'500 dall’assistenza e CHF 1'600 di assegni familiari.”

(VI PP 14.8.2014, p. 6, AI 45).

In occasione del pubblico dibattimento ha infine indicato di non avere avuto un guadagno fisso, ricevendo dei soldi dalla moglie e dall’attività di giardiniere svolta sporadicamente in Italia, guadagnando circa Euro 100.00/200.00/300.00 mensili, a dipendenza del lavoro svolto (VI DIB 24.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Interrogato in merito alle sue prospettive future, ha asserito:

" Ho una proposta concreta di lavoro in Italia come giardiniere. Preciso che avendo io e mia moglie il permesso di residenza in Spagna, posso lavorare senza problemi anche in Italia. Potrei peraltro anche decidere di trasferirmi in Spagna.”

(VI DIB 24.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Quo ai suoi precedenti penali, come già menzionato, a carico dell’imputato risulta una condanna a 2 (due) anni e 9 (nove) mesi di detenzione per infrazione alla LF sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, sentenza emanata dalla Corte delle assise criminali il 15 settembre 2011 per reati commessi nel periodo 1 marzo 2010 – 30 novembre 2010, rispettivamente il 9 dicembre 2010 (AI 34).

In data 8 ottobre 2012, su decisione del GPC, dopo avere espiato 22 (ventidue) mesi, l’imputato è stato liberato condizionalmente con un saldo di 11 (undici) mesi, con periodo di prova stabilito in un anno (AI 34).

A carico dell’imputato vi è poi un decreto d’accusa del 15 aprile 2013, con la condanna alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di CHF 40.00 ciascuna per guida in stato di inettitudine (AI 34).

  1. IM 5

Nel corso dell’inchiesta l’imputato ha dichiarato che:

" Sono nato a __________ dove ho frequentato le scuole dell’obbligo ma con poco profitto perché non ho imparato né a leggere e nemmeno a scrivere. Sin da piccolo quindi ho iniziato a lavorare, ho fatto il panettiere a partire dai 10 anni sino ai 14 anni. Ho poi iniziato a giocare a baseball a partire dai 17 anni, ho poi lavorato come animatore sempre a __________ e mentre facevo l’animatore ho iniziato anche a consumare cocaina. A 19 anni, nel 2007, sono quindi arrivato in Svizzera perché mi sono sposato con una cittadina svizzera, ragazza che avevo conosciuto mentre lei era in vacanza. Il matrimonio è durato 5 anni, abbiamo due figli affidati a lei. __________ ha 6 anni mentre __________ ha 4 anni. Ho divorziato da circa un anno. Ho poi conosciuto una ragazza dominicana che viveva in Italia e che ogni tanto ospitavo a casa mia. Ora lei è a __________ e ci siamo sposati circa 5 mesi fa a __________. Quando sono arrivato in Svizzera ho lavorato per 4 anni come cuoco al __________ di __________, il ristorante era di mia suocera. Ho poi trovato un posto di lavoro a __________ come aiuto cuoco presso il cantiere per circa un anno.Terminato l’impiego a __________ ho lavorato ad __________ presso la __________ per 8 mesi e ho poi richiesto la disoccupazione prima di dicembre 2013. Percepisco di disoccupazione circa CHF 2'800 al mese.”

(VI PP 26.6.2014, p. 5, AI 16, INC.2014.5556/BC).

Così IM 5 nel verbale del 25 giugno 2014:

" Rispondo che io sono in Svizzera dal 2007 a seguito del matrimonio con una ragazza svizzera. Già nella città della Repubblica Dominicana (__________) consumavo saltuariamente della cocaina. Dal mio arrivo in Svizzera per almeno 4 anni non ho più consumato nulla avendo formato una famiglia. Poi piano piano ho iniziato a frequentare i miei connazionali e andando alle feste latine ho ripresa a consumare.”

(VI PG 25.6.2014, p. 4, allegato al rapporto d’arresto, AI 12, INC.2014.5556/BC).

In occasione dell’interrogatorio finale del 16 dicembre 2014, infine, l’imputato ha dichiarato:

" (…) Preciso che mia moglie attualmente risiede in Italia, a __________. Per un mese percepirò ancora la disoccupazione ma spero che per il tramite di un mio amico, ad inizio anno, di riuscire a trovare lavoro come panettiere. ADR che dalla mia scarcerazione non ho più consumato e quindi neanche dall’ultimo verbale dinanzi alla verbalizzante.”

(VI PP 16.12.2014, p. 2, AI 338).

Nell’ambito del verbale dibattimentale l’imputato ha precisato che come aiuto cuoco guadagnava CHF 3'200.00 mensili, aggiungendo di avere debiti con la Cassa malati e con la __________ (VI DIB 24.6.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Interrogato dal Presidente in merito alle sue prospettive future, ha asserito:

" Voglio stare con la mia famiglia e fare una prova di lavoro presso il lido di __________. La mia intenzione è quella di rimanere in Svizzera come ho sempre fatto per aiutare la famiglia.”

(VI DIB 24.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. IM 5 non ha precedenti penali in Svizzera (AI 15, INC.2014.5556/BC).

V) Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

  1. IM 5 è stato interrogato dalla Polizia il 20 giugno 2014 in seguito ai fatti avvenuti la stessa sera presso il Bar __________ di __________, dove vi sarebbe stato un litigio tra lui e i fratelli IM 1 e IM 2, ha dichiarato che quest’ultimo avrebbe puntato una pistola carica verso la sua persona. Su segnalazione di un testimone, sul luogo dei fatti la Polizia ha rinvenuto 6 bolas contenenti cocaina e un coltello a farfalla occultati all’interno di un vaso situato nei pressi del bar __________, oggetti appartenenti, per sua stessa ammissione, a IM 5 (VI PG 20.6.2014, p. 2 e 4, allegato 121 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 16.2.2015).

  2. Si dirà che il nominativo di IM 5 era emerso, alcune settimane prima del citato episodio, nell’ambito dell’operazione di Polizia denominata “__________”. Il 14 maggio 2014 era infatti stato arrestato per infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti __________, il quale in sede di interrogatorio del 4 giugno 2014 aveva riferito che tra i suoi fornitori di cocaina vi era appunto IM 5 (allegato 6 all’AI 1, p. 5, INC.2014.5556/BC).

  3. In seguito agli sviluppi dell’inchiesta “__________”, il 25 giugno 2014 IM 5 è stato fermato presso il suo appartamento di __________, dove la Polizia ha rinvenuto, nel corso della perquisizione, un ovulo contenente 11,7 grammi lordi di cocaina.

Assunto a verbale, IM 5 ha subito dichiarato di essere attivo nella vendita di cocaina. Oltre a confermare l’attività di trafficante di cocaina di IM 1, detto __________, IM 5 ha inoltre riferito essere dediti al traffico di cocaina anche il fratello di quest’ultimo IM 2, detto __________, così come IM 3, detto __________, e IM 4, compagna di IM 1. IM 5 ha pure ammesso che la lite della sera del 20 giugno 2014 (supra, punto 14) era legata al traffico di cocaina (VI PG 25.6.2014, p. 4-10, allegato 93 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 16.2.2015).

  1. Gli inquirenti hanno quindi posto in essere censure telefoniche sulle utenze in uso a IM 1 (AI 2, 8, 12 e 14), IM 2 (AI 16, 19, 20 e 23) e IM 4 (AI 1 e 7), il cui esito ha condotto all’arresto degli imputati avvenuto il 13 agosto 2014 (AI 33).

  2. In accoglimento dell’istanza formulata dal Procuratore Pubblico (AI 56 e 57), con decisione 15 agosto 2014, il Giudice dei Provvedimenti Coercitivi ha ordinato la carcerazione preventiva degli imputati sino al 13 novembre 2014 per i motivi di pericolo di fuga e inquinamento delle prove e collusione (AI 58 e 59).

In data 7 novembre 2014 il Procuratore Pubblico ha formulato istanza di proroga della carcerazione preventiva per IM 1 e IM 3 fino al 13 febbraio 2015 (AI 274 e 277).

In parziale accoglimento dell’istanza formulata dal Procuratore Pubblico, con decisione 19 novembre 2014, il Giudice dei Provvedimenti Coercitivi ha prorogato la carcerazione preventiva degli imputati sino al 13 gennaio 2015 (AI 302 e 303).

Su richiesta degli imputati (VI PP 23.12.2014, p. 12, AI 347; VI PP 23.12.2014, p. 12, AI 345), il Procuratore Pubblico ha autorizzato l’esecuzione anticipata della pena detentiva per IM 1 e IM 3 a far tempo dal 24 dicembre 2014 (AI 348 e 349).

  1. Per quanto riguarda IM 5, in parziale accoglimento dell’istanza del 26 giugno 2014 del Procuratore Pubblico (AI 17, INC.2014.5556/BC), con decisione 27 giugno 2014 il Giudice dei Provvedimenti Coercitivi ha ordinato la proroga della carcerazione preventiva sino al 29 agosto 2014 (AI 20, INC.2014.5556/BC).

Il 28 agosto 2014 il Procuratore Pubblico ha formulato una nuova richiesta di proroga della carcerazione preventiva (AI 78, INC.2014.5556/BC), istanza accolta dal Giudice dei Provvedimenti Coercitivi con decisione 5 settembre 2014 sino al 21 settembre 2014 per i motivi di pericolo di fuga e inquinamento delle prove e collusione (AI 87, INC.2014.5556/BC).

Il Procuratore Pubblico, infine, ha ordinato la scarcerazione di IM 5 per il 22 settembre 2014 (AI 92, INC.2014.5556/BC).

  1. Con atto d’accusa 29/2015 del 17 marzo 2015, il Procuratore Pubblico ha promosso l’accusa nei confronti di IM 1 per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, IM 3 per infrazione alla LF sugli stupefacenti e infrazione alla LF sugli stranieri e IM 5 per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, tentate lesioni gravi, riciclaggio, infrazione alla LF sulle armi e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

VI) Principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).

Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).

In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 20 marzo 2007; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). L’indizio per consolidata dottrina e giurisprudenza è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122 dell’8 ottobre 2014 in re D.D.).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi – che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011; 17.2011.1 del’8 aprile 2011; 17.2010.69 del’8 aprile 2011; CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010).

VII) In fatto e in diritto

A. IM 1

a. Imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: alienazione di 612 grammi di cocaina e detenzione di 84.55 grammi di cocaina (punto 1 dell’atto d’accusa).

  1. L’atto d’accusa in rassegna, oggetto delle correzioni di cui in entrata, imputa a IM 1 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo dall’estate 2013 al 13 agosto 2014, alienato 612 grammi di cocaina e detenuto, a scopo di alienazione, 84.55 grammi di cocaina con grado di purezza tra il 13.2% e il 15.4%.

  2. Per questo reato l’imputato è reo confesso, motivo per cui ci si limita qui a rinviare al VI PP 23 dicembre 2014 (AI 347, p. 8-10) e al VI DIB 24 giugno 2015 (allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6), nei quali egli fornisce puntuali ammissioni.

A domanda del Presidente in sede di interrogatorio dibattimentale, l’imputato ha dichiarato di avere guadagnato, con la vendita di stupefacente, CHF 6'000.00/7'000.00 (VI DIB 24.6.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. c e d LStup, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza esserne autorizzato, tra l’altro aliena e detiene stupefacenti.

L’infrazione è aggravata ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup e la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria, se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone.

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’infrazione è considerata grave ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, se verte su una quantità di almeno 18 grammi di cocaina pura (DTF 111 IV 101; 109 IV 144; STF 6P.149/2006; 6S.336/2006 del 2 ottobre 2006 consid. 7.3; cfr. anche Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, Art. 19-28 BetmG).

  1. Nel caso concreto, gli 84.55 grammi netti di cocaina sequestrati all’imputato hanno un grado di purezza medio del 14.3% (rapporto di pesata e analisi, allegato 141 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 16.2.2015), portando quindi ad un quantitativo di cocaina pura detenuta pari a 19.09 grammi. Per quanto attiene ai 612 grammi alienati e di cui non è stato possibile stabilire il grado di purezza, questo deve essere ritenuto pari al 10% (STF 6B_1040/2009 del 13 aprile 2009 consid. 2.2.1), per un totale, quindi, di 61.2 grammi di cocaina pura alienata.

  2. Avendo IM 1 alienato e detenuto complessivi 80.29 grammi di cocaina pura, la Corte ha ritenuto pacificamente dato il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per quanto attiene al punto 1 dell’atto d’accusa.

Pacificamente data pure la correità con il fratello e con IM 4.

b. Imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: organizzazione e importazione in Svizzera di 272.05 grammi di cocaina (punto 2.1 dell’atto d’accusa) e preparativi per importare in Svizzera un imprecisato quantitativo di cocaina (punto 2.2 dell’atto d’accusa).

  1. IM 1 ha contestato sia in corso d’inchiesta che in occasione del pubblico dibattimento di avere organizzato e quindi importato in Svizzera, all’indirizzo di __________, 272.05 grammi di cocaina.

L’imputazione trae origine dal fatto che il 6 settembre 2012, i funzionari doganali di __________, hanno intercettato un pacco postale proveniente da __________ e diretto in Svizzera, indirizzato a __________ di __________, contenente 272.05 grammi netti di cocaina.

Dopo essere stato trasmesso alla Polizia Scientifica di __________, la quale ha provveduto agli accertamenti del caso, il pacco con la cocaina è stato richiuso e, in accordo con i responsabili del Centro di smistamento postale di __________, recapitato a destinazione.

Il 13 settembre 2012 il pacco è stato ritirato al proprio domicilio da __________, la quale è stata immediatamente arrestata (rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

  1. Assunta a verbale il medesimo giorno, __________ ha indicato di avere messo a disposizione il suo indirizzo su richiesta di tale __________:

" Circa un mese fa ho incontrato a __________ il fratello del mio ragazzo e che si chiama __________, il quale mi ha chiesto se potevo fare arrivare da __________ un pacchetto con dentro dei soldi. __________ mi ha quindi chiesto se potevo fargli il favore di dargli il mio nome e cognome con indirizzo che poi lui avrebbe dato ad un suo amico che gli avrebbe fatto arrivare i soldi. Ho accettato di fargli questo favore, poiché io e __________ siamo amici e poi perché è il fratello del mio ragazzo che si chiama __________.

Circa tre settimane fa, __________ mi ha telefonato per sapere se fossi a casa, io gli ho risposto di sì e lui è arrivato a casa mia ed era da solo. Mi ha chiesto se era arrivato il pacchetto ed io gli ho risposto di no. __________ mi ha quindi detto che appena il pacchetto fosse arrivato io avrei dovuto chiamarlo.”

(VI PG 13.9.2012, p. 1 s., allegato 14 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

  1. __________, arrestato il medesimo giorno e verbalizzato, ha in un primo momento negato di avere chiesto a __________ di mettergli a disposizione il suo indirizzo per un invio a lui destinato (VI PG 13.9.2012, p. 3, allegato 1 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

Anche dinanzi al Procuratore Pubblico, __________ ha dapprima negato il suo coinvolgimento, per poi indicare IM 1 come organizzatore dell’invio nonché effettivo destinatario della cocaina.

Così __________ nel verbale del 14 settembre 2012:

" Dopo aver conferito in privato con il mio difensore, dichiaro che devo dire tante cose. Visto che la mia situazione processuale si sta aggravando, posso dire quanto segue: in relazione al pacco posso dire che non ero io il destinatario della droga ma era un mio amico che si chiama IM 1 che abita a __________ e che è un dj di discoteca. Un giorno di diverse settimane fa lui mi ha interpellato dicendomi che aveva bisogno di un indirizzo in Ticino per fare arrivare della cocaina ma non mi ha detto da dove, dietro compenso di Euro 1000.00. Io gli ho detto che non potevo mettermi io a disposizione perché avevo già dei problemi in famiglia siccome mio cognato che si chiama __________ è in carcere alla Stampa per traffici di droga. Lui allora mi ha chiesto di chiedere alla __________ se poteva mettersi a disposizione siccome la conosceva anche lui essendo frequentatrice degli stessi ambienti da discoteca. Quel giorno eravamo a __________ e c’era anche la __________. Siccome il __________ non parla bene l’italiano, lui ha parlato con me per poi chiedermi di chiedere alla __________. (…) Devo dire che il __________ non ha mai parlato direttamente con la __________ sulla faccenda del pacco ma l’ha sempre fatto per il mio tramite siccome lui non parla bene l’italiano e lei parla pochissimo spagnolo. In questa faccenda io ho fatto solo da tramite e non ci avrei ricavato nulla. (…)

Il PP mi chiede di chiarire come sia avvenuta la comanda per la fornitura della cocaina. Rispondo che io non ne so nulla ma è solo il IM 1 che deve saperlo.”

(VI PP 14.9.2012, p. 5 s., allegato 5 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

Versione, questa, confermata pure in occasione dell’interrogatorio di Polizia del 18 settembre 2012, quando ha affermato:

" R: Come ho già spiegato nel mio precedente verbale, non si è trattato di una cosa lunga, ma semplice e veloce. A me è stato chiesto da IM 1 di parlare con __________ ed io l’ho fatto. Lei parla poco spagnolo e IM 1 parla poco italiano e quindi io ho fatto da tramite tra loro due.

Mi viene mostrata la fotografia della Doc. A e mi viene chiesto se riconosco l’uomo raffigurato. Rispondo che si tratta di IM 1 del quale sto parlando e che mi ha chiesto di parlare con __________ per il pacco da fare arrivare da __________. Prendo atto che si chiama IM 1, persona che conosco da prima di giungere in Svizzera, anche solo di vista. (…)

Un lunedì del mese scorso, non ricordo esattamente la data, io mi trovavo a __________ in macchina assieme a IM 1, era la sua auto e guidava lui. (…)

Nel mentre che io e IM 1 ci stavamo avvicinando con l’auto alla fermata del bus in __________, IM 1 ha visto le due ragazze, mi ha chiesto se potevo chiedere a __________ l’indirizzo di casa sua per fare arrivare il pacco da __________, io gli ho detto di chiederglielo lui stesso e IM 1 mi ha risposto che non poteva farlo perché lui non parlava abbastanza bene l’italiano, mentre __________ non capiva bene lo spagnolo, ho quindi accettato di farlo.

Le due ragazze sono salite in macchina assieme a noi (si sono sedute dietro) e ci siamo diretti tutti e quattro alla stazione FFS di __________ e ci siamo fermati davanti ai posteggi del locale __________.

Inizialmente, __________ e __________ __________ uscite dalla macchina, mentre io sono rimasto in auto con IM 1 e non ci siamo detti niente.

Poco dopo, io ho chiesto a __________ di entrare in macchina che dovevo dirle qualcosa. __________ è entrata sedendosi nuovamente sul sedile posteriore. Nel mentre che lo faceva, IM 1 è uscito dalla macchina, di modo che siamo rimasti da soli io e __________.

A quel punto le ho chiesto se era d’accordo che le arrivasse a casa un invio da __________ destinato a IM 1, in pratico le ho spiegato quanto mi aveva chiesto IM 1, cioè se poteva mettere a disposizione il suo indirizzo di casa.”

(VI PG 18.9.2012, p. 2, allegato 6 all’AI 56, INC.2012.11668/BC).

  1. A seguito della chiamata di correo di IM 1 da parte di __________, è stata nuovamente interrogata __________, la quale, confrontata con una fotografia dell’imputato, ha dichiarato di conoscerlo e di averlo già incontrato a casa sua, affermando che lo stesso non le avrebbe però mai chiesto nulla in merito al pacco che doveva arrivare da __________:

" ADR: che IM 1 è già venuto a casa mia in compagnia di __________.

ADR: che IM 1 è venuto a casa mia una sola volta in compagnia di __________ ed è successo circa tre settimane dopo che __________ mi aveva chiesto il favore del pacco.

ADR: che IM 1 non è mai venuto da solo a casa mia, solo quella volta in compagnia di __________.

ADR: che IM 1 non mi ha mai chiesto nulla in merito al pacco che doveva arrivare da __________, lo ha fatto solo __________ ed anche quella volta che era in compagnia di IM 1.

ADR: che __________ mi ha chiesto se era arrivato il pacco solo una volta e meglio la volta che è venuto a casa mia in compagnia di IM 1.”

(VI PG 21.9.2012, allegato 16 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, p. 3, AI 56, INC.2012.11668/BC).

La donna ha dichiarato che __________ non le avrebbe detto nulla in merito al coinvolgimento di IM 1 e di non avere mai sentito che il pacco fosse destinato a lui (VI PG 21.9.2012, allegato 16 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, p. 3, AI 56, INC.2012.11668/BC).

Confrontata poi con le dichiarazioni di __________, __________ ha asserito:

" R: Io confermo che quando __________ mi ha chiesto il favore, cioè di fare arrivare un pacco da __________ al mio indirizzo, lo ha fatto mentre eravamo in macchina del IM 1, ma non mi ha specificato che il pacco era destinato a IM 1 e neppure mi ha parlato di 1'000.- euro. Mi ha pure detto che nel pacco c’erano dei soldi e non della cocaina. Confermo che in quel momento in macchina c’eravamo solo io e __________ e che IM 1 era uscito. (…)

R: lo rispondo ancora che non sapevo niente di questo e che a me __________ non ha mai detto che stava arrivando della cocaina.”

(VI PG 21.9.2012, allegato 16 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, p. 3, AI 56, INC.2012.11668/BC).

A confronto con __________ ha quindi affermato:

" Il PP mi chiede se confermo quanto dichiarato finora nei miei verbali e cioè che il mandante dell’arrivo del pacco è il __________ e cosa ho da dire su quanto dichiarato da quest’ultimo relativamente all’effettivo mandante del pacco con la cocaina come sopra esposto.

Rispondo: confermo integralmente la mia versione dei fatti nel senso che con questo __________ non ho mai avuto alcun rapporto relativamente al pacco con la cocaina. Non ho quindi mai neanche ricevuto una proposte di compenso per mettermi a disposizione a ricevere il pacco.”

(VI PP confronto __________ / __________ 4.10.2012, p. 4, allegato 8 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

In occasione dell’interrogatorio di Polizia del 30 ottobre 2012 ha infine ribadito:

" Mi viene chiesto nuovamente di parlare in merito alla faccenda del pacco proveniente da __________.

Confermo che era stato __________ a chiedermi di farlo arrivare al mio indirizzo, confermo pure che non si era parlato di alcun compenso e che io pensavo che nel pacco ci fossero solo dei soldi e non della cocaina.”

(VI PG 30.10.2012, p. 4, allegato 18 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

  1. A seguito delle dichiarazioni di __________ e di __________, il 19 settembre 2012 è stato fermato __________, il quale, sottoposto ad interrogatorio dalla Polizia, ha negato ogni addebito (VI PG 19.9.2012, p. 2 s., allegato 23 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC):

" Dopo aver sentito quanto dichiara il __________, confermo che io non ho mai parlato con __________ direttamente per via delle lingue rispettive che non ci consentivano un dialogo per capirci. Io ho sempre visto che loro due (il __________ e la __________)parlavano sempre tra di loro in modo discosto da me. Confermo anche che è vero che io ho portato due volte a __________ il __________ a casa della __________ con la mia auto perché lui me l’ha chiesto come favore. Io non sapevo i motivi perché lui andasse dalla __________, salvo nel caso di giovedì scorso quando __________ mi ha chiesto di portarlo a __________ a casa della __________ perché c’erano dei problemi e lui era in contatto con i familiari di lei. Sul pacco proveniente da __________ contenente la droga, io non ho saputo nulla se non giovedì scorso quando eravamo a __________ a casa della __________ e ho sentito dai familiari della __________ che il fratello di __________ si era messo nei guai per via di questo invio. Nego pertanto di essere in qualche modo mandante, destinatario o anche solo intermediario o complice in questa faccenda della droga.

Confermo quanto già detto nel verbale di polizia a proposito della consegna da parte mia del telefonino del __________ alla __________ perché così lui mi aveva chiesto di fare, per poi farlo avere o a suo fratello __________ o a tale __________ che è la moglie del __________. Lui non mi ha spiegato perché dovevo sbarazzarmi di questo suo telefonino, anche se ho pensato che la cosa era sospetta malgrado lui continuasse a parlare del problema in cui si era messo il fratello __________ con quel pacco. Quando io l’ho portato alla __________, a casa sua è arrivato contemporaneamente anche il __________ e allora la __________ l’ha dato subito al __________ dicendo solo che era il telefono del __________. Io non so cosa lui ne abbia poi fatto. Io so che il __________ e la __________ si conoscono perché il __________ frequentava la casa della __________ siccome avevo costatato che lui aveva con lei una relazione amorosa e aveva anche lasciato dei suoi vestiti da lei. Il __________, quando veniva in Ticino, andava quindi anche a casa della __________ a visitare il fratello.”

(VI PP 19.9.2012, p. 2 e segg., allegato 23 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

A confronto con l’imputato, __________ ha confermato integralmente le sue precedenti dichiarazioni, precisando che IM 1 aveva promesso un compenso alla __________ di Euro 1'000.00 (VI PP confronto __________ / IM 1 4.10.2012, p. 2, allegato 9 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, INC.2012.11668/BC).

Al termine di questo interrogatorio, il 4 ottobre 2012, IM 1 è quindi stato rilasciato.

  1. Nel corso dell’inchiesta è stata interrogata quale persona informata sui fatti __________, all’epoca compagna e attuale moglie di __________, la quale si è detta stupita del coinvolgimento di quest’ultimo nella spedizione del pacco contenente cocaina (VI PG 14.9.2012, p. 3, allegato 24 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

Il 26 settembre 2012, dopo essere stata nuovamente interrogata dalla Polizia, la donna ha quindi chiesto spontaneamente di poter conferire ulteriormente con la Polizia. Nell’interrogatorio che ne è seguito, ha affermato che IM 1 le avrebbe proposto, in occasione di un suo soggiorno vacanziero a __________, tra il 21 luglio 2012 e il 4 agosto 2012, in compagnia della sua amica __________, di trasportare, al suo rientro in Ticino, e solo fino allo scalo previsto a __________, un imprecisato quantitativo di cocaina, occultato sulla propria persona o tramite ingestione di bolas, dietro compenso di Euro 7'000.00, proposta da lei rifiutata.

Così __________ nel verbale di interrogatorio di Polizia del 26 settembre 2012:

" Ho chiesto spontaneamente di poter conferire con gli interroganti, dopo avere riflettuto su quanto dichiarato nel mio ultimo verbale redatto ancora questo pomeriggio.

Voglio subito precisare che io ho paura delle ritorsioni che potrebbero essere fatte nei miei confronti.

Ho però capito che è necessario che io chiarisca quanto a mia conoscenza, perché non voglio essere coinvolta, mio malgrado, in cose che non ho fatto ed in particolare in faccende legate al traffico di droga.

Intendo chiarire quali sono stati i miei reali contatti con IM 1, persona che ho conosciuto verso l’inizio del 2012 presso la discoteca __________ di __________. Lui faceva il DJ ed io ero una cliente del locale.

Io e IM 1 avevamo un semplice rapporto di amicizia, nulla di più.

Nel corso di quest’estate, come già detto nel precedente verbale, sono stata a __________ in vacanza assieme alla mia amica __________.

Come già detto, io e lei abbiamo avuto occasione d’incontrare IM 1 a __________.

Premetto che già prima della mia partenza, avevo parlato con IM 1 di questo mio viaggio a __________ a lui mi aveva detto che si sarebbe trovato a __________ nel medesimo periodo e che quindi ci sarebbe potuti vedere.

Una volta che mi trovavo a __________, nel periodo dal 21 luglio 2012 al 04 agosto 2012, io e IM 1 ci siamo incontrati.

Va detto che lui era partito prima di ma per __________ ed era pure tornato in Svizzera dopo di me.

Durante il mio soggiorno a __________, io, __________ e IM 1 abbiamo trascorso delle serate assieme in discoteca, unitamente ad altri conoscenti di IM 1 e di cugini di __________.

Due giorni prima che io dovevo tornare in Svizzera, IM 1 mi ha raggiunto a __________. Paese dove io alloggiavo a casa dei cugini di __________, e mi ha fatto la seguente proposta.

Prima mi aveva telefonato, dicendomi che mi doveva parlare di persona.

IM 1 è arrivato con una macchina assieme ad altri due uomini, pure loro scuri di pelle.

Sono acesi tutti e tre dall’auto e, mentre IM 1 si avvicinava a me che l’aspettavo su una panchina dall’altra parte della strada (sotto casa della cugina di __________), gli altri due sono rimasti accanto al veicolo.

IM 1, dopo essersi avvicinato a me ed avermi salutato, mi ha detto che era la corrente che io fossi messa male finanziariamente e mi ha quindi chiesto se fossi disposta a portare degli ovuli di cocaina da __________ in Spagna. Volendo essere più precisa , IM 1 mi ha detto che avrei potuto “fare una cosa”. Cioè portare degli ovuli di cocaina fino in Spagna, nelle modalità che preferivo io, cioè ingerendoli o trasportandoli in altro modo, in cambio avrei ottenuto un compenso di 7'000 Euro.

Questo discorso IM 1 me lo ha fatto in spagnolo, lingua che io parlo e capisco.

Sono sicura che IM 1 mi ha parlato di ovuli ed ha chiaramente proposto il trasporto di droga.

Come detto lui mi ha parlato di portare la droga fino in Spagna, ma visto che io dovevo fare scalo a __________, era evidente che intendeva dire __________.

Io mi sono subito rifiutata perché si trattava di un rischio che non volevo correre, neanche in cambio di quei soldi.

ADR: che non si è parlato di quantitativi ma solo che dovevo portare della droga. (…)

Visto il mio rifiuto a portare le droga, IM 1 è tornato verso l’auto, sono risaliti nel veicolo lui e gli altri due che lo aspettavano e sono ripartiti, dopo di che non li ho più rivisti a __________.

ADR: che in quella circostanza, io non ho visto cocaina in mano a IM 1 e non so se già la disponesse al momento della sua proposta.

Due giorni dopo ho preso l’aereo e sono rientrata in Svizzera, via __________ /__________, mentre __________ è rimasta a __________, in quanto sarebbe dovuta ripartire due settimane più tardi.”

(VI PG 26.9.2012, p. 1-3, allegato 26 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

  1. __________ ha inoltre riferito che, una volta rientrata in Ticino, IM 1 avrebbe contattato __________, ancora in vacanza a __________, proponendole di trasportare per lui, nel suo viaggio di ritorno in Svizzera, un pacco contenente pezzi di ricambio per macchina:

" Quando __________ ha fatto ritorno in Svizzera, ci siamo viste e lei mi ha confidato che IM 1 le aveva fatto la proposta di trasportare un pacco.

Più precisamente, l’aveva raggiunta telefonicamente chiedendole la disponibilità di trasportare all’interno del suo bagaglio un pacco contenete il pezzo di un’auto.

__________ al telefono gli aveva dato la sua disponibilità, chiedendogli di raggiungerla a casa dei suoi nonni per vedere se il pacco stava nella sua valigia.

Quando però IM 1 era arrivato a casa dei suoi nonni, __________ in quel momento non era in casa.

Suo nonno, quando ha visto il pacco, ha chiesto a IM 1 di portarselo via.

Non so bene cosa sia poi successo, ma __________ mi ha raccontato che poi aveva nuovamente sentito IM 1 al telefono, dicendogli che non avrebbe trasportato assolutamente niente.

Devo anche precisare che io, lo stesso giorno che ho ricevuto la proposta da IM 1 di trasportare droga, ne avevo parlato con __________, dicendole esattamente cosa IM 1 mi aveva chiesto.

Quando però IM 1 l’aveva chiamata chiedendole se poteva portare un pacco nella sua valigia, __________ aveva creduto veramente che il pacco potesse contenere il pezzo di un’auto.

Era stato suo nonno a non farle accettare la richiesta di IM 1.

__________ mi ha raccontato che suo nonno le aveva detto che il pacco era tutto sigillato, ma che lei non l’aveva potuto vedere perché non si trovava in casa.”

(VI PG 26.9.2012, p. 3, allegato 26 allegato 26 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

  1. __________ dal canto suo ha raccontato:

" Quest’anno con la mia amica __________ abbiamo deciso di fare una vacanza assieme a __________ dove abitano i parenti di mia madre. (…)

Fatto sta che siamo partite in data 21 luglio 2012 da __________. (…)

A __________ abbiamo sempre alloggiato assieme, a casa dei miei parenti nel quartiere __________.

Nello stesso quartiere abita anche IM 1 il quale, saputo del nostro soggiorno precisò che in quel periodo pure lui era in quella zona. (…)

Ricordo che alcuni giorni prima di del suo previsto rientro in Ticino e se non sbaglio lo stesso giorno del suo viaggio o quello precedente, mentre eravamo a casa di mia cugina a __________, __________ ha ricevuto una chiamata da IM 1. Lui sapeva che ci eravamo spostate e non eravamo più a __________.

Le due località distano fra loro circa un’ora, un’ora e mezza di auto. IM 1 la voleva vedere e difatti l’ha raggiunta a casa di mia cugina. Io sono rimasta nell’abitazione mentre lei è scesa in strada per vedere che volesse.

ADR: che io ho guardato dalla finestra ed ho scorto IM 1 con altre due persone che non avevo mai visto. Non erano persone già incontrate in discoteca con IM 1. Ricordo che sono giunti con un’auto, parcheggiata dall’altra parte della strada e non vedevo bene il tipo del veicolo.

__________ è stata fuori una decina di minuti ed al rientro mi confidò che IM 1 le aveva proposto di trasportare della droga. Mi sembra che doveva portare la droga sino a __________.

__________ aveva rifiutato.

Mi disse che per quel trasporto l’avrebbero pagata. Non mi disse altro.

ADR: che __________ era spaventata ed arrabbiata da questa proposta. Diceva che avevano parlato di ingerire degli ovuli di cocaina. Non so altri dettagli.”

(VI PG 1.10.2012, p. 2 s., allegato 29 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

  1. In merito alla proposta che IM 1 le avrebbe fatto pochi giorni prima di rientrare in Ticino, __________ ha dichiarato che:

" Pochi giorni prima della data del mio rientro, ho ricevuto una chiamata sul mio telefono, da IM 1.

Io nel frattempo ero rientrata a __________ da mio nonno.

Nella telefonata IM 1 mi precisò che stava per rientrare in Svizzera ed aveva un pacco con un pezzo di un’auto che per le dimensioni non ci stava nei suoi Bagagli. Mi chiese se potevo portarlo io nei miei bagagli.

Io dissi di portarmi il pacco che avrei verificato le dimensioni e se ci stava in valigia.

ADR: che io non ho sospettato nulla. Pur sapendo della proposta fatta ad __________ non ho avuto sospetti. Devo però dire che prima di trasportare un pacco avrei verificato cosa contenesse.

IM 1 non mi specificò quando avrebbe portato il pacco precisando che mi avrebbe richiamato.

Non mi richiamò ma venne direttamente a casa di mio nonno, in un frangente che io ero fuori casa.

Fu mio nonno a raccontarmi che era stato lì il IM 1 con un pacco ma che lui l’aveva mandato via e non aveva accettato di ritirare questo pacco per me. (…)

ADR: che mio nonno neppure conosceva IM 1.

ADR: che a dire del nonno il pacco era grande e sigillato. Non mi disse altri particolari. Non so cosa contenesse realmente.

ADR: che dopo il rifiuto di mio nonno, IM 1 non si è più fatto sentire. In particolare non mi ha mai più contattata né parlato di questo pacco, né a __________ né poi in Ticino. Io ovviamente non ho chiesto nulla. Non mi interessava.”

(VI PG 1.10.2012, p. 4, allegato 29 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

A confronto con __________, IM 1 ha ribadito la sua estraneità al fatto:

" R: Ciò che dice la __________ è una menzogna e io nego di aver parlato di questo trasporto di droga con lei.”

(VI PP confronto __________ / IM 1 4.10.2012, p. 3 s., allegato 9 al al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

Giova qui evidenziare che al termine dell’inchiesta il PP all’epoca titolare dell’incarto non ha ritenuto di promuovere l’accusa nei confronti di IM 1.

  1. L’imputato è stato nuovamente chiamato a rispondere dei fatti relativi al sopra citato pacco postale alla luce del suo coinvolgimento nel traffico di cocaina del 2013 e
  2. Pure in tale occasione egli ha mantenuto la propria versione, asserendo di essere estraneo ai fatti imputatigli, nonostante dall’analisi dei tabulati retroattivi dell’utenza di __________ risultano dei contatti telefonici tra quest’ultimo e l’imputato il 29 ed il 30 agosto 2012 (AI 55, INC.2012.11668):

" R. per quanto attiene il pacco dichiaro che __________ non mi ha mai parlato di un pacco. Mi disse solo, un giorno, di accompagnarlo alla stazione che doveva parlare con una ragazza. Mi ricordo siccome loro in macchina parlavano a bassa voce come per farmi intendere che non dovessi sentire, io ero poi uscito dalla macchina lasciandoli soli. Dopo un po’ di giorno __________ mi ha chiesto nuovamente se potevo accompagnarlo a __________ proprio a casa della ragazza. Anche lì io non ho sentito cosa si dicesse con questa ragazza perché si erano appartati. È poi successo che ancora __________ mi aveva chiamato dicendomi sempre di andare a __________ a casa di questa ragazza dove avevamo visto che c’era molta gente. Quando __________ era in casa di __________ nel frattempo già fermata, ho sentito che diceva che suo fratello __________ si era messo nei casini. Mi aveva poi chiesto di accompagnarlo a __________ perché la polizia lo aveva contattato, e mi chiese di fare il favore di portare il suo telefono all’amica __________. Io pensavo di dover fare solo una cortesia e così ho fatto, ho portato quindi cellulare e scheda SIM a __________. Alla sera __________ mi scrive su Facebook chiedendo di raggiungerla. Mi ricordo che a casa c’era anche __________ che piangeva e poi __________ ha dato il telefono a __________ e io non so più cosa sia successo. Questo per dire che io non c’entro niente con quanto mi contesta la verbalizzante.

Voglio aggiungere che ho trovato molto strano che __________, quando __________ è stato arrestato, avesse detto in Polizia della proposta di trasportare cocaina. Penso quindi che entrambi (__________e __________) avessero architettato qualcosa a mio danno.”

(VI PP 23.12.2014, p. 5 s., AI 347).

  1. A seguito del coinvolgimento di IM 1 nell’inchiesta “__________”, anche __________ è stata nuovamente sentita in riferimento a questi fatti.

Così la __________ nel verbale del 25 novembre 2014 alla presenza dell’imputato:

" le ultime due settimane di luglio [luglio 2012] parto con un’amica __________ a __________ per andare a trovare la famiglia di __________. Preciso alla verbalizzante che era da tanto tempo che io avevo organizzato questo viaggio, ancora prima di conoscere __________. Mi ero anche informata per avere un prezzo di favore per il viaggio e questo ancora prima di febbraio. Ho poi saputo che IM 1 sarebbe partito nello stesso periodo e siccome girare a __________ è pericoloso ogni tanto uscivamo insieme la sera. Preciso che il nonno di __________ viveva nello stesso paese della famiglia di IM 1 e precisamente a __________. Preciso comunque alla verbalizzante che io e __________ abbiamo girato, siamo andate dal nonno e anche dagli altri familiari. (…)

ADR: che è successo che due o tre giorni prima che io rientrassi in __________ IM 1 mi ha fatto una proposta in cambio di denaro e meglio mi chiese di portare della cocaina con l’aereo, dovevo mangiarla o nasconderla nel reggiseno sino in Spagna. Come contropartita mi avrebbe dato EUR 7000. Non ricordo se all’epoca mi avesse precisato quanta cocaina fosse. Io avevo presunto fossero ovuli visto che mi aveva detto di mangiarla. La proposta me la fece quando ero a __________, un paese a 40 minuti da __________. (…)

ADR: che la proposta me la fece sotto la casa della cugina di __________ in giardino, mi ricordo che era prima di andare in discoteca la sera. Sentita la proposta io gli risposi di no, perché non volevo, ho avuto paura anche se erano tanti soldi io comunque non avevo bisogno perché avevo un lavoro. Non avrei comunque accettato anche se avessi avuto un lavoro.

ADR che sentito il mio diniego comunque IM 1 non ha insistito. (…)

ADR: che al momento che mi fece la proposta non vi era nessuno.

ADR: che io chiamai __________ già quella sera per dirglielo perché volevo sentirmi protetta da lui perché avevo giudicato la proposta di IM 1 inammissibile.

ADR: che __________ al telefono si è arrabbiato ma comunque anche dopo non ha mai detto niente a IM 1. Mi ha detto di non più vedere IM 1 visto che mancavano pochi giorni al rientro. Al mio rientro __________ mi chiese se avessi visto ancora IM 1 e se fosse successo qualcosa o se mi avesse trattata male e io gli dissi di no, non avevo più visto IM 1.”

(VI PP 25.11.2014, p. 3 s., allegato 22 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 16.2.2015).

__________ ha pure ribadito di avere raccontato della proposta di IM 1 a __________ (VI PP 25.11.2014, p. 4, allegato 22 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 16.2.2015).

  1. Da parte sua, __________, nuovamente interrogata quale persona informata sui fatti, ha affermato:

" ADR: che riconosco la persona qui presente come IM 1 penso di averlo conosciuto nel 2012 o un po’ prima. Lo avevo conosciuto in discoteca dove faceva il dj. Avevamo come amici in comune __________ e __________. (…).

ADR: che sono stata a __________ nel luglio 2012 con __________. Eravamo partite io e lei, ne avevamo approfittato per andare a visitare la mia famiglia a __________ e a __________. In occasione di quella vacanza avevamo incontrato anche IM 1, uscivamo ogni tanto con lui. Andavamo in discoteca, avevo conosciuto anche il fratello IM 2. Ad oggi non ricordo i nomi degli altri amici di IM 1.

ADR: che __________ quando eravamo a __________ mi aveva detto che IM 1 le aveva fatto una proposta e di portare qualcosa, non mi aveva precisato cosa. Non saprei dire se le avesse proposto qualcosa in cambio.

ADR: che non mi ricordo se __________ mi disse che IM 1 le aveva chiesto espressamente di portare cocaina.

ADR: che quando __________ era già rientrata in Ticino IM 1 mi aveva chiesto se potessi portargli dei pezzi di una macchina nella mia valigia in quanto lui non aveva posto nella sua valigia. Gli dissi che gli avrei fatto sapere. Io ne parlai poi con la mia mamma e lei mi disse di non portare niente per nessuno. (…)

ADR: che dopo avergli detto che gli avrei fatto sapere in definitiva io non gli ho più fatto sapere anche perché non ci eravamo più sentiti.”

(VI PP 25.11.2014, p. 3, allegato 24 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 16.2.2015).

Invitata dal Procuratore Pubblico a spiegare come mai all’epoca avesse affermato che __________ le aveva riferito che oggetto della proposta era un trasporto di droga, __________ ha dichiarato:

" ADR: che effettivamente mi aveva accennato che era della cocaina e mi aveva detto di un compenso ma non ricordo quanto.

ADR: che confermo che anche che __________ era stata contattata da IM 1 e lo avevo visto arrivare con queste due persone.”

(VI PP 25.11.2014, p. 4, allegato 24 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 16.2.2015).

  1. IM 1, dal canto suo, ha confermato di avere chiesto a __________ di trasportare per lui dei pezzi di ricambio per automobili, continuando a negare di avere chiesto ad __________ di trasportare per lui della cocaina e ribadendo la sua estraneità al fatto anche nell’ultimo verbale di interrogatorio del 23 dicembre 2014 (VI PP 23.12.2014, p. 7, AI 347), così come pure nel corso del pubblico dibattimento, dove ha altresì riferito che:

" sono arrivato davanti ad un bar di fronte alla stazione di __________, ho parcheggiato e __________ è uscito dalla macchina andando verso di lei. Entrambi sono poi saliti in macchina sui sedili posteriori e hanno iniziato a parlare. Io ho capito che preferivano che io non sentissi quello che si dicevano, ragion per cui sono sceso a fare il biglietto per il posteggio. (…)Ha quindi ribadito di avere preso la carta SIM e il telefono di __________ al momento del suo fermo “perché la Polizia ha chiamato __________ dicendogli che avevano arrestato suo fratello. Mi ha quindi dato il suo telefono perché io lo consegnassi alla __________, la quale avrebbe dovuto consegnarlo a __________, moglie di __________. Io credevo di aiutarlo.”

(VI DIB 24.6.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitato dal Presidente a spiegare i contatti telefonici intercorsi con __________ il 29/30 agosto, prima quindi dell’arrivo del pacco, ha asserito:

" R: Mi ha chiamato solamente per chiedermi il favore di portarlo in quel luogo. L’ho portato a casa della __________ a __________.”

(VI DIB 24.6.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Per quanto concerne le imputazioni di cui al punto 2 dell’atto d’accusa, la Corte ha valutato la credibilità delle chiamate di correo.

Per quanto attiene al punto 2.1, non si può non considerare che __________ e __________ avevano sicuramente interesse ad addossare all’imputato l’ideazione del progetto di importare cocaina in Ticino al fine di migliorare la propria posizione dinanzi alla giustizia. Si tratta pertanto di chiamate di correo assolutamente non disinteressate, bensì crassamente viziate dall’evidente interesse ad addossare la colpa a terzi.

Del resto, si dirà che già nel corso del 2012, il precedente titolare dell’inchiesta non aveva valutato sufficientemente credibile la chiamata di correo, tanto da rinunciare alla promozione dell’accusa. Peraltro, da allora, non sono stati compiuti ulteriori atti istruttori atti a meglio definire la questione.

Le chiamate di correo non sono apparse neppure costanti, logiche e lineari, risultando peraltro poco verosimile che IM 1 abbia chiesto a __________ di coinvolgere __________, per poi allontanarsi proprio quando si è svolto il colloquio con la donna. Al contrario. Pur non conoscendo bene la lingua, sarebbe stato lecito attendersi all’ideatore del progetto una sua presenza, sia per valutare la reazione della persona invitata a ricevere il pacco, sia per fornire eventuali ulteriori spiegazioni e/o rassicurazioni.

  1. Relativamente al punto 2.2 dell’atto d’accusa, la Corte ha ritenuto non essere sufficientemente lineari le dichiarazioni di __________ e dell’amica __________. Peraltro, stanti le affermazioni di queste ultime, neppure sarebbe possibile stabilire se l’imputato avrebbe agito quale correo oppure in veste di complice, ipotesi, quest’ultima, che renderebbe gli eventuali atti preparatori non punibili.

  2. In tale contesto, in merito al punto 2 dell’atto d’accusa, la Corte non ha trovato agli atti elementi tali da permettere di superare i dubbi circa le responsabilità di IM 1, circostanza di cui, in virtù del principio in dubio pro reo, deve giocoforza beneficiare quest’ultimo, che è quindi stato prosciolto dalle imputazioni di cui al punto 2 dell’atto d’accusa.

B. IM 3

a. Imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti (punto 9 dell’atto d’accusa).

  1. L’atto d’accusa imputa a IM 3 il reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo dall’autunno/dicembre 2012 al 13 agosto 2014, a __________ e in altre imprecisate località, alienato a terze persone almeno 153.1 grammi di cocaina.

  2. IM 3 ha cambiato diverse volte versione sulla quantità di cocaina da lui alienata, ammettendo infine un quantitativo inferiore rispetto a quanto attribuitogli dai suoi acquirenti.

Queste le dichiarazioni dell’acquirente __________ nel verbale di confronto con IM 3 il 7 ottobre 2014:

" Confermo che da __________ ho acquistato di più e la stima che posso fare, dei 51 grammi complessivi, 35 grammi acquistati da __________ e 15 da __________ [IM 1].”

(VI PP confronto IM 3 / __________ 7.10.2014, p. 2 s., AI 211).

Così __________ il 20 agosto 2014, a confronto con l’imputato:

" Avevo poi incontrato IM 3 in giro per __________ con la sua macchina, una Golf GT nera. L'avevo quindi fermato per strada e gli avevo detto che quella persona si era fatta viva e lui mi aveva chiesto il motivo per cui non mi ero più fatto sentire. A quel punto ho chiesto se poteva iniziare una collaborazione, lui si è fidato di me, mi ha detto di aspettarlo un attimo, si è allontanato per un'oretta e poi è tornato con un ovulo da 10 grammi. L'ovulo mi era stato dato a credito.

La verbalizzante mi chiede come mai l'ovulo mi fosse stato dato credito e rispondo che IM 3 si è fidato di me. (…). Sono quindi tornato da IM 3 visto che ero in debito con lui e gli avevo dato CHF 350. Gli avevo spiegato la motivazione e meglio che non mi aveva pagato l'altra persona. Dopo ci siamo persi di vista per una settimana fino a che mi chiama __________ chiedendomi se avevo ancora materiale e io gli ho detto di no; gli ho comunque chiesto i soldi che mi doveva per l'ovulo. __________ mi dà quindi i soldi che mi doveva e mi consegna CHF 650 per comprare 10 grammi di cocaina. Contatto quindi IM 3 telefonicamente e ci vediamo. Lui sapeva perché lo contattavo. Mi dice di aspettarlo dietro casa sua, vicino ad un parcheggio cosa che ho fatto aspettando che lui arrivasse in macchina. Quando è arrivato sono salito sulla sua macchina e c'è stato uno scambio gli do CHF 350 e CHF 650 e lui mi consegna 10 grammi. Preciso che io ero stato accompagnato da __________ e quindi torno nella sua macchina e gli ho lasciato l'ovulo. Abbiamo poi fatto più o meno 5 volte la stessa cosa nel senso che __________ mi dava i soldi, mi accompagnava in macchina sempre vicino al ristorante __________ dove c'è il parcheggio, vicino a dove abitava IM 3. In questo periodo vi erano stati problemi perché delle volte l'ovulo non era quello che si aspettava __________, avevo anche dovuto ritornarglieli. Gli avevo ritornato due ovuli. A quel punto non ho più contatti né con IM 3 né con __________ se non una volta che personalmente ho chiesto a IM 3 10 grammi, e non glieli ho pagati. L'ho incontrato ancora in giro a __________ ma non ci ho più avuto a che fare. (…)

ADR che da parte mia non posso che ribadire di aver fatto da tramite per __________ per 10 grammi che ho pagato dopo e poi 5 volte accompagnato da __________ dove ho preso ogni volta 10 grammi da __________ e poi 10 grammi da me acquistati da IM 3.”

(VI PP confronto IM 3 / __________ 20.8.2014, p. 2 s., AI 75).

IM 5, nel verbale di confronto con IM 3 del 27 agosto 2014, ha dichiarato:

" ADR che ribadisco che mi ha consegnato i 15 grammi. Io non sono una persona rancorosa e quindi non ho motivo per chiamarlo in causa.”

(VI PP confronto IM 3 / IM 5 27.8.2014, p. 9, AI 111).

Dichiarazione da lui confermata in occasione del verbale d’interrogatorio il 16 dicembre 2014:

" ADR che confermo che IM 3 mi ha consegnato 15 grammi dopo il litigio di giugno, preciso che una parte mi è stata sequestrata a casa.

ADR che confermo che IM 3 mi aveva consegnato questi 15 grammi (…).”

(VI PP di confronto 16.12.2014, p. 3 s., AI 338).

IM 3, dal canto suo, interrogato il 30 ottobre 2014, ha asserito:

" Riassumendo ad oggi, stando alle mie dichiarazioni si hanno 40 grammi venduti a __________, 15 grammi venduti a __________, 35 grammi venduti a __________, 7 grammi venduti a __________, 2 grammi all’italiano, 1 grammo offerto __________, a __________ venduto un grammo e offerto un grammo, a __________ venduti 7 grammi per un totale complessivo di 109 grammi.

R: tranne i quantitativi di IM 5 lo confermo.”

(VI PP 30.10.2014, p. 6, AI 256).

L’imputato ha dunque ammesso, in questo verbale, di avere alienato circa 94 grammi di cocaina, compresi i 35 grammi venduti a __________.

Nel verbale d’interrogatorio finale del 22 dicembre 2014, l’imputato ha poi affermato:

" La verbalizzante mi fa prendere atto che visto quanto sopra, io ho tra venduto e offerto,

70 grammi a __________, 35 grammi a __________, 15 grammi a IM 5, 10 grammi a __________, 9 grammi a Taglio __________, 2.6 ad __________, 1 grammo a __________, per un totale complessivo di 142.6 grammi.

ADR che contesto i 70 grammi di __________ ribadendo di avergliene venduti 40 grammi. Ribadisco di non aver venduto niente a IM 5 e per __________ dico che gli ho venduto 14 grammi nel senso che gli ho venduto 6 o 7 volte ma non erano 5 grammi alla volta ma erano 2 grammi.”

(VI PP 22.12.2014, pag. 7, AI 345).

Ammettendo, quindi, in questa occasione, l’alienazione di 76.6 grammi di cocaina, diventati poi 85.1 nel corso del verbale di confronto con __________, il 27 febbraio 2015 (AI 357, p. 3).

  1. Nel corso del pubblico dibattimento, in fine, l’imputato ha affermato:

" Riconosco ca. 86 grammi. Contesto per contro i 15 grammi a IM 5, parte di quelli di __________, riconoscendone solo 40, e parte di quelli di __________, riconoscendone solo 15.”

(VI DIB 24.6.2015, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitato a spiegare per quale motivo nel VI PP 30 ottobre 2014 non avesse contestato i 35 grammi venduti a __________, mentre nel verbale d’interrogatorio finale ha ammesso solo 14 grammi, l’imputato ha asserito di non avere capito la domanda in occasione del verbale del 30 ottobre 2014 (VI DIB 24.6.2015, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale), aggiungendo:

" Io sono sicuro del quantitativo che ho dato a __________, __________ e IM 5. Io e IM 5 abbiamo litigato e da ottobre non ci parlavamo più. Secondo me IM 5 ha mentito perché tra noi non correva buon sangue, siccome io sono amico dei __________. Secondo me __________ si è confuso, così come __________.” (VI DIB 24.66.2015, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. La Corte non ha motivo di dubitare delle chiamate di correo, posto che gli acquirenti dell’imputato non avevano alcun interesse ad aumentare il quantitativo di cocaina da loro acquistata, quanto piuttosto a diminuirlo, risultando quindi del tutto disinteressate.

Dall’altro, l’imputato è apparso tutt’altro che sincero, avendo egli rilasciato dichiarazioni tutt’altro che costanti e lineari.

Soprattutto, si dirà che la differenza di quantitativo è del tutto irrilevante ai fini della pena. La gravità oggettiva rimane infatti inquadrata in un’infrazione semplice, risultando in concreto grave soprattutto l’elemento soggettivo.

Il reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti è quindi stato confermato così come esposto al punto 9 dell’atto d’accusa.

b. Imputazione di infrazione alla LF sugli stranieri.

  1. IM 3 è poi accusato di infrazione alla LF sugli stranieri, per avere, a __________, da giugno 2014 al 13 agosto 2014, soggiornato illegalmente in Svizzera, senza essere al beneficio del richiesto permesso di soggiorno.

Giusta l’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria chiunque soggiorna illegalmente nel nostro Paese, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è la multa.

La Corte ha considerato adempiuti gli elementi oggettivi e soggettivi di questo reato, ritenuto che l’imputato ha dichiarato a verbale di avere saputo di dover lasciare il territorio elvetico entro il 31 maggio 2015 (VI PP 22.12.2014, p. 4, AI 345), ciò che rende illegali le sue successive permanenze sul nostro territorio.

L’imputazione è stata pertanto confermata.

C. IM 5

a. imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro, infrazione alla LF sulle armi e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

  1. Per quanto riguarda i reati citati a margine (punti 11, 13, 14 e 15 dell’atto d’accusa), i fatti sono stati ammessi dall’imputato così come esposti nell’atto d’accusa.

Si rinvia pertanto alle dichiarazioni che l’imputato ha rilasciato nei verbali esperiti in corso d’inchiesta nonché nel corso del verbale d’interrogatorio dibattimentale (VI PP 19.8.2014, p. 5, AI 71, INC.2014.5556/BC; VI PG 12.9.2014, p. 3 s., allegato 98 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 16.2.2015; VI PP 16.12.2013, p. 3, AI 338; VI DIB 24.6.2015, p. 13 s., allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Per quanto attiene all’infrazione alla LF sulle armi, ci si limita a rilevare che l’imputato ha ammesso che il giorno successivo alla lite con i fratelli __________ avvenuta il 19 giugno 2014, siccome arrabbiato, si sarebbe recato a cercarli con un coltello più grande:

" Il giorno dopo ero a casa ma ero arrabbiato perché avevo visto ancora dei segni della lite della sera prima. Ho preso un coltello a farfalla da casa più grande e sono uscito a cercare IM 2 e IM 1, prima nei pressi della casa di IM 2 e poi di quella di IM 1 senza trovarli.”

(VI PP confronto 27.8.2014, p. 6, AI 112).

Circostanza, questa, confermata pure in occasione del pubblico dibattimento (VI DIB 24.6.2015, p. 14, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Relativamente all’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, IM 5 ha dichiarato di avere utilizzato il provento della vendita della cocaina, circa CHF 3'000.00 in tre mesi, per vivere, pagare le fatture, comprare qualcosa per i bambini ed inviare qualcosa alla madre (VI DIB 24.6.2015, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Va inoltre rilevato che l’imputato ha ammesso sin da subito il suo coinvolgimento nel traffico di cocaina (VI PG 20.6.2014, p. 4 s., allegato 121 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 16.2.2015; VI PG 25.6.2014, p. 4 s., allegato 93 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 16.2.2015; VI PP 26.6.2014, p. 2 s., allegato 94 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 16.2.2015).

Tali punti dell’atto d’accusa sono pertanto stati confermati.

b. Imputazione di tentate lesioni gravi (punto 12 dell’atto d’accusa).

  1. IM 5 è reo confesso anche per quanto riguarda il reato di tentate lesioni gravi di cui al punto 12 dell’atto d’accusa, avendo egli ammesso di avere colpito il coimputato IM 1 in regione addominale con un coltello svizzero della lama di circa 6 cm.

Interrogato il 21 giugno 2014, giorno dopo i fatti, IM 1 si è così espresso al proposito della lite avvenuta la sera precedente:

" In sostanza mi trovavo presso il bar __________ in quanto stavo mettendo musica latina per il locale. Una volta terminata la serata mi sono recato davanti all’entrata a parlare con la moglie del proprietario certa __________, di cui non conosco il cognome. Dal nulla il IM 5 si è avvicinato a me, mi spingeva e con un coltello mi colpiva allo stomaco provocandomi unicamente un lieve graffio. Tengo a precisare che non conosco il motivo del suo gesto.

In seguito veniva fermato da un ragazzo della sicurezza e veniva buttato fuori dal locale. Successivamente dopo aver litigato anche con il proprietario del locale, prendeva un taxi e abbandonava il luogo.”

(VI PG 21.6.2014, p. 2, allegato 123 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 16.2.2015).

A confronto con il coimputato IM 5, IM 1 ha poi raccontato:

" Quella sera io stavo lavorando nella cabina del DJ e non avevo assistito a nessun litigio. È vero che mio fratello IM 2 era venuto verso di me e mi aveva detto qualcosa ma io non ho sentito niente perché ero concentrato nel mettere la musica, non ho prestato attenzione a quello che mio fratello mi stava dicendo.

ADR: che avevo visto che comunque mio fratello era un po’ agitato.

ADR: che ad un certo punto __________ mi chiama dicendomi che dovevo spegnere la musica. Non sapevo per cosa mi stesse chiamando __________ e quindi continuo nel mio lavoro. Quando poi __________ mia ha di nuovo chiamato sono sceso verso di lei ho visto IM 5 che usciva dal bagno e che mi ha colpito all’addome con un coltello.

A quel punto qualcuno mi ha preso per la magliette ed io sono caduto, ho poi guardato la mia pancia perché sentivo un po’ male e __________ mi diceva di rimanere lì. Preciso che l’agente di sicurezza ha dovuto trattenere IM 5 perché cercava di colpirmi ancora con il coltello, lo ha condotto fuori. Io sono rimasto all’interno, ero rimasto seduto su uno sgabello. Preciso alla verbalizzante che avevo anche perso la mia collanina e la stavo cercando.

Alla fine, quando la situazione si è tranquillizzata, sono andato a casa, ho chiamato mio fratello IM 5, gli ho chiesto cosa fosse successo e lui mi aveva detto che aveva litigato con IM 5.

ADR: che non mi sono recato all’ospedale. Preciso che comunque il coltellino aveva bucato la maglietta e io avevo perso qualche goccia di sangue. Rotengo che forse due punti avrebbero potuto essere applicati.

La verbalizzante mi chiede se ho ampliato dei cerotti e rispondo di no, __________ mi ha dato una salvietta.

La verbalizzante mi chiede di descrivere questa ferita e rispondo che era come un buchino. Preciso alla verbalizzante che nei giorni successivi ho messo un cerotto per non sporcare la maglietta.

La verbalizzante mi chiede perché non sono andato all’ospedale e rispondi che IM 4 avrebbe voluto ma io le ho detto che non era necessario.

La verbalizzante mi chiede perché non ho denunciato IM 5 e rispondo perché non volevo preoccupare IM 4.”

(VI PP confronto IM 1 / IM 5 11.9.2014, p. 3, AI 163).

IM 5 dal canto suo ha dichiarato:

" Mi trovavo all’__________ con il mio amico __________, stavamo bevendo della birra e poi verso le 23 mi ero incontrato con __________. Preciso alla verbalizzante che __________ è un ragazzo che voleva comprarmi della cocaina, lui però ha rifiutato in quanto il prezzo di CHF 100 per un grammo per lui era troppo caro. Dopodiché ero tornato dai miei amici e poi mi sono diretto verso il bagno. All’interno dei bagni ho visto che IM 2 stava parlando con __________ sempre per l’acquisto di cocaina. __________ era poi uscito e poi mi sono fermato a parlare con IM 2, IM 2 accusava IM 5 di volergli portar via un cliente. A quel punto IM 2 mi dà una spinta sulla spalla, io da parte mia lo colpisco con un pugno al petto a quel punto io cado perché sono scivolato e mi sono tagliato. Sono quindi uscito e avevo con me un coltellino e avevo anche tirato fuori la punta, a quel punto ho visto il fratello di IM 2, IM 1. Quando lo vedo gli ho chiesto “dove è tuo fratello” e gli “tiro” con il coltellino verso l’addome, non credo di averlo colpito perché il coltello non si era sporcato e la lama non si era piegata. Io vedo che IM 1 si ritrae, con lui c’è __________ e lo accompagnano in disparte. Io vado allora alla ricerca di suo fratello IM 2 perché avevo sentito che si trovava all’esterno. Sono uscito ma non l’ho trovato, volevo scendere di sotto ma sono stato bloccato dall’addetto di sicurezza e __________ mi ha spruzzato lo spray al pepe. A quel punto io ho preso il taxi e sono tornato a casa. (…)

ADR: che ho colpito IM 1 con il coltellino perché ero agitato perché avevo litigato con il fratello e pensavo che lui potessi colpirvi visto il litigio con suo fratello. Preciso alla verbalizzante che non aveva fatto gesti come a colpirmi ma veniva verso di me. Mi rendo conto che la mia azione era esagerata ma ero sporco di sangue ed ero ancora arrabbiato per quello che era successo in bagno con IM 2.”

(VI PP confronto IM 1 / IM 5 11.9.2014, p. 2, AI 163).

  1. Sia in corso d’inchiesta che in occasione dell’interrogatorio

dibattimentale, IM 5 ha negato di avere tentato di colpire nuovamente IM 1 dopo il primo colpo infertogli con il coltello (VI PP di confronto 11.9.2014, p. 4, AI 163; VI DIB 24.6.2015, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

In occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha indicato:

" Quella sera ci trovavamo alla discoteca __________. C’era un cliente, un ragazzo che si chiama __________. In pratica l’ho trovato nel bagno. Lì c’era anche IM 2, il quale mi ha accusato di tentare di rubargli il cliente. Io gli ho risposto che non era vero perché __________ lo conoscevo da molto tempo prima. A questo punto IM 2 mi ha dato una spinta e io sono caduto a terra ferendomi alla guancia. Sono quindi uscito e mi sono trovato davanti il fratello di IM 2 che si avvicinava a me in modo minaccioso. Per difendermi ho preso il coltellino che si trovava sul portachiavi, l’ho aperto e quando si è ulteriormente avvicinato io l’ho colpito in pancia con il coltello. Dopo questo me ne sono andato. È poi intervenuto un Securitas che ha utilizzato nei miei confronti lo spray al pepe.”

(VI DIB 24.6.2015, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. A domanda del Presidente ha affermato di avere utilizzato il coltello contro IM 1 per difendersi, siccome in precedenza era stato picchiato, asserendo di non avere avuto intenzione di ucciderlo o provocargli lesioni gravi e di non avere neppure preso in considerazione l’ipotesi di potergli causare ferite gravi, avendo utilizzato “un coltellino piccolo e fragile” (VI DIB 24.6.2015, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  2. Dalla perizia medico legale redatta il 10 novembre 2014 dalla Dr.ssa __________ (AI 100, INC.2014.5556/BC) risulta che IM 1 ha riportato, a seguito della coltellata di IM 5, “In regione addominale, apparentemente all’ipocondrio sinistro una lesione superficiale lineare discromica, interessante unicamente gli strati epidermici superficiali della lunghezza complessiva di circa 1 cm; la lesione appare avere andamento arcuato a concavità caudo-laterale.” (AI 100, p. 3).

Il medico legale ha rilevato che “Le lesioni appaiono comunque superficiali e quindi non comportanti né un pericolo di vita per il soggetto né qualsivoglia postumo rilevante. Non si evidenziano dunque, in concreto, lesioni penalmente rilevanti.” (AI 100, p. 3).

Dal referto peritale si evince inoltre che “Un colpo inferto in regione addominale in un soggetto robusto (quale appare essere il Sig. IM 1), anche con lama perpendicolare alla cute e con suo affondo completo, difficilmente determinerebbe lesioni certamente letali, avendo il soggetto uno spessore di adipe discreto a protezione degli organi addominali. Appare più verosimile, in tale ipotesi, la produzione di una lesione superficiale degli organi addominali determinante una discreta perdita ematica che se non adeguatamente trattata potrebbe essere letale nel volgere di diverse ore.” (AI 100, p. 3 e segg.).

  1. Giusta l’art. 122 CP è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere, chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita, chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona.

Le lesioni gravi costituiscono una nozione giuridica indeterminata, fondata essenzialmente su elementi oggettivi (DTF 129 IV 1 C.3.2). Il cpv. 1 dell’art. 122 CP prevede il caso in cui le lesioni gravi sono qualificate tali dalla messa in pericolo dovuta alla natura delle ferite inflitte alla vittima. Dunque è la ferita stessa, e non il comportamento adottato dall’autore, che deve provocare un pericolo di morte. È dunque necessario determinare dapprima la natura delle ferite e in secondo luogo definire se queste sono idonee a creare un pericolo di morte (DTF IV 53 c. 2, TF del 20.05.2010, 6B_88/2010 c. 2.2). Le lesioni devono pertanto essere tali da provocare una situazione in cui il rischio di decesso non sia soltanto possibile da un punto di vista teorico, ma si riveli concreto e altamente probabile, senza implicare che un tale fatale risultato debba verificarsi a breve scadenza. Ciò che è determinante è l’esistenza di una forte probabilità che le lesioni inflitte conducano alla morte della vittima (DTF 131 IV 1 c. 1.1, 125 IV 242 c. 2b/dd).

Dal punto di vista soggettivo, l’infrazione deve essere intenzionale, bastando il dolo eventuale, il quale sussiste laddove I'agente ritiene possibile che I'evento o iI reato si produca, e, ciò nondimeno, agisce, poiché prende in considerazione I'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16, 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii). Chi prende in considerazione I'evento qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 CP ("basta a tal fine che I'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli iI rischio"; cfr. 18 cpv. 2 vCP). Non è necessario che I'agente desideri tale evento o lo approvi (DTF 121 IV 249 consid. 3a). II discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, sia in un caso come nell'altro, infatti, I'autore (nel dolo eventuale) ritiene possibile che I'evento o iI reato si produca. Mentre v'è negligenza, e non dolo, qualora I'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che I'evento, che ritiene possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58 consid. 8.3). Quindi, la differenza tra dolo eventuale e negligenza cosciente risiede nella volontà dell'autore e non nella coscienza (DTF 133 IV 9 consid. 4 pagg. 15 e segg. con giurisprudenza ivi citata).

Il dolo (eventuale), quale fatto interiore, può essere accertato solo in base a elementi esteriori; ne discende che in quest'ambito, Ie questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono parzialmente (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4).

Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi – alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (cfr. STF 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; DTF 130 IV 58 consid. 8.4).

Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell’autore e il modo nel quale egli ha agito (cfr. STF 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; STF 6B_996/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 130 IV 58 consid. 8.4; DTF 125 IV 242 consid. 3c).

Ai fini dell’accertamento dell’intenzionalità del gesto è del tutto irrilevante la questione a sapere se la vittima sia stata oggettivamente in pericolo di vita (cfr. sentenza CARP 17.2012.78 + 99 del 5 novembre 2012 consid. 12.f; STF 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.3).

L’autore deve quindi aver voluto causare delle lesioni gravi o aver almeno accettato una tale eventualità, ponendo intenzionalmente la vittima in una situazione di pericolo per la vita tale, da risultare probabile il sopraggiungere della morte (DTF 135 IV 156 consid. 2.3.2, DTF 122 IV 246 consid. 3a, DTF 128 IV 18 consid. 3b pag. 21).

  1. Ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato, può essere punito con pena attenuata.

Secondo la giurisprudenza, vi è tentativo quando l’autore ha realizzato tutti gli elementi soggettivi dell’infrazione e ha manifestato l’intenzione di commetterla, mentre gli elementi oggettivi fanno difetto, in tutto o in parte (DTF 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b; 122 IV 246 consid. 3a). Vi è dunque tentativo di lesioni gravi quando l’autore, agendo intenzionalmente, o almeno per dolo eventuale, comincia l’esecuzione dell’infrazione, manifestando così la sua decisione di commetterla, senza tuttavia che il risultato si produca (STF 6B 997/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 4.1).

Se l’autore vuole o accetta le lesioni gravi della vittima, ma questa ha invece subito una lesione semplice, non bisogna dunque ritenere queste ultime, bensì il tentativo di lesioni gravi.

  1. La Corte è consapevole del fatto che ferite inferte con il coltello in zona addominale vengono tipicamente qulificate con il reato di tentato omicidio.

Nel caso concreto, tuttavia, non si può non considerare, l’esito pressoché bagatellare avuto dal gesto compiuto che ha toccato unicamente gli strati epidermici superficiali e non ha in pratica richiesto alcuna medicazione ed il fatto che il coltello utilizzato, stanti le indicazioni del medico legale, neppure se utilizzato perpendicolarmente avrebbe potuto provocare ferite certamente letali.

Peraltro, pure dal profilo soggettivo non emergono dagli atti elementi indicanti che l’imputato volesse causare il decesso del coimputato, circostanza, questa, suffragata proprio dal coltello inidoneo a provocare lesioni fatali ad una persona della corporatura della vittima. Ben diverso sarebbe infatti stato l’esito se i medesimi fatti avessero avuto luogo il giorno successivo, quando l’imputato era armato di coltello a farfalla.

La Corte ha per contro ritenuto che l’imputato, colpendo al ventre una persona con un’arma da taglio, sebbene – occorre ribadirlo – inidonea nel caso concreto a causare la morte della vittima, deve

quanto meno aver preso in considerazione la possibilità di arrecare lesioni gravi. Tale eventualità, come riferito dal medico legale, avrebbe effettivamente potuto realizzarsi.

Ne discende che l’accusa è stata confermata per quanto attiene alle tentate lesioni gravi ai sensi dell’art. 122 CP in relazione all’art. 22 CP, nella forma del dolo eventuale.

VIII) Commisurazione della pena

  1. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c, 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2., 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2, 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

  1. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, n. 8 ss. ad art. 49; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 7 ss. ad art. 49; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, n. 1 ad art. 49, n. 1; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, n. 78 ad art. 49).

  2. Nel caso specifico, per quanto attiene a IM 1, la sua colpa è oggettivamente e soggettivamente grave.

L’alienazione del citato quantitativo di stupefacente è da ritenersi oggettivamente grave.

Pure dal profilo soggettivo la colpa dell’imputato è da ritenersi grave. Egli, come il fratello IM 2 e tutti i personaggi che hanno animato questa vicenda, è giunto nel nostro Paese, installandosi in un sottobosco malavitoso caratterizzato dal traffico di stupefacenti.

IM 1, a prescindere dalle imputazioni da cui è stato prosciolto, appare peraltro essere il principale responsabile del commercio di stupefacenti che è stato smantellato dagli inquirenti.

Preoccupa la sua propensione a delinquere, posto che per mero fine di lucro non ha esitato ad avviare un’attività nel mondo della cocaina.

La Corte non ha considerato esservi particolari attenuanti. L’imputato non ha mostrato una particolare collaborazione nel chiarire quanto accaduto, dimostrando così una scarsa presa a carico di responsabilità.

In tale contesto, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 la pena detentiva di 2 (due) anni e 10 (dieci) mesi.

Non avendo l’imputato precedenti penali, la Corte non può ritenere la prognosi negativa, sicché, tornando in concreto applicabile l’art. 43 CP, la pena è stata parzialmente sospesa, stabilendo in 11 (undici) mesi la parte da espiare.

  1. Per quanto attiene a IM 3, la sua colpa è oggettivamente più lieve di quella di IM 1, avendo egli trafficato un quantitativo di stupefacenti inferiore.

Dal profilo soggettivo, tuttavia, la colpa dell’imputato è di estrema gravità. Non solo egli ha commesso il medesimo reato per il quale era già stato condannato ad una pena severa, ma lo ha fatto addirittura nel periodo di liberazione condizionale.

L’imputato ha dimostrato con i fatti di non aver tratto alcun insegnamento dalla precedente condanna ed ha abusato della fiducia concessagli dalle autorità, delinquendo nuovamente nel periodo di prova e malgrado fosse tenuto a lasciare la Svizzera.

In tale contesto, richiamato il concorso di reati, la pena per IM 3 appare adeguata in 14 (quattordici) mesi di detenzione.

Quanto alla sospensione condizionale, ritorna in concreto applicabile l’art. 42 cpv. 2 CP. In considerazione di quanto precede, la prognosi non può che dirsi estremamente negativa, ragion per cui la pena è interamente da espiare.

Analogamente, visto l’art. 89 cpv. 1 CP, nei confronti dell’imputato deve essere ordinato il ripristino dell’esecuzione della pena detentiva di 11 (undici) mesi pronunciata nei suoi confronti con sentenza della Corte delle assise criminali di Lugano del 15.9.2011.

  1. Per quanto attiene infine a IM 5, valgono sostanzialmente le stesse considerazioni che precedono. La colpa dell’imputato è sia oggettivamente che soggettivamente grave, sia in relazione alla vendita di stupefacenti, che al tentativo di lesioni gravi in danno di IM 1.

A questo proposito non si può al proposito che censurare la facilità con cui l’imputato è ricorso all’uso di un coltello nel corso della lite del 19 giugno 2014 ed il fatto che ancora il giorno successivo egli si è recato a cercare i fratelli __________ munito di un coltello a farfalla per procedere ad un regolamento di conti.

A favore dell’imputato, occorre tuttavia riconosce la collaborazione da egli fornita agli inquirenti.

In tale contesto, considerato pure il concorso di reati, la pena appare adeguata così come proposta dal Procuratore Pubblico in 2 (due) anni e 6 (sei) mesi di detenzione.

La pena, in assenza di precedenti, può essere parzialmente sospesa in applicazione dell’art. 43 CP, con la parte da espiare che la Corte ha ritenuto di fissare nel minimo legale, ovvero 6 (sei) mesi.

IX) Sequestri

  1. La Corte ha ordinato il sequestro conservativo sugli importi di denaro a copertura di tassa e spese di giustizia.

La cauzione di CHF 1'010.00 prestata a favore di __________ è per contro stata dissequestrata.

Per il rimanente, è stata ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente e di tutti gli oggetti sotto sequestro, eccezion fatta per il passaporto annullato di A.R. e la documentazione cartacea, che sono stati dissequestrati in favore degli aventi diritto.

X) Tassa di giustizia

  1. La tassa di giustizia di CHF 2'000.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/5 (un quinto) ciascuno.

XI) Note professionali

  1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è stata approvata per CHF 29'148.35 comprensiva di onorario, spese e IVA.

  2. La nota professionale dell’avv. DUF 2 è stata approvata per CHF 23'675.00 comprensiva di onorario e spese.

  3. La nota professionale dell’avv. DUF 3 è stata approvata per CHF 19'344.25 comprensiva di onorario e spese.

  4. La nota professionale dell’avv. DUF 4 è stata approvata per CHF 27'761.40 comprensiva di onorario, spese e IVA.

Visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 122 in relazione all’art. 22 cpv. 1, 305bis cpv. 1 CP;

33 cpv. 1 lett. a LArm;

115 cifra 1 lett. b e c LStr;

19 cpv. 1 lett. c e d, 19 cpv. 2 lett. a, 19a cpv. 1 LStup;

82, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

  1. IM 1 è autore colpevole di:

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

nel periodo compreso tra l’estate 2013 ed il 13 agosto 2014, a __________ e in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato, alienato personalmente e in correità con IM 2 e IM 4, a terze persone 612 grammi di cocaina nonché detenuto, in data 13 agosto 2014, a scopo di alienazione a terzi, presso il domicilio della compagna IM 4 84.55 grammi di cocaina (con un grado di purezza tra il 13.2% e il 15.4%);

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

  1. IM 4 è autrice colpevole di:

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di aprile 2014 ed il 13 agosto 2014, a __________ e in altre imprecisate località,

senza essere autorizzata, alienato a terze persone, in correità con IM 1 e IM 2, 111 grammi di cocaina, nonché detenuto al proprio domicilio, in data 13 agosto 2014, a scopo di alienazione a terzi, in correità con IM 1, 84.55 grammi di cocaina (con un grado di purezza tra il 13.2% e il 15.4%);

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

  1. IM 2 è autore colpevole di:

3.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2013 ed il 13 agosto 2014, a __________ e in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato, alienato a terze persone, in correità con IM 1 e in parziale correità con IM 4, 250 grammi di cocaina nonché detenuto a scopo di vendita 4 grammi di cocaina, stupefacente interamente ricevuto dal fratello IM 1 o direttamente per mano di IM 4;

3.2. riciclaggio

per avere,

nel periodo compreso tra il mese luglio 2014 ed il 13 agosto 2014, a __________,

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine,

e meglio inviato all’estero, mediante apposite agenzie, complessivi CHF 2'750.00, sapendoli provento della sua attività così come descritta al punto 3.1 del presente dispositivo;

3.3. infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale e attività lucrativa abusiva)

per avere,

nel periodo compreso tra metà agosto 2013 ed il 13 agosto 2014, a __________,

soggiornato illegalmente in Svizzera, poiché privo del richiesto permesso, nonché esercitato attività lucrativa come DJ senza il richiesto permesso;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

  1. IM 3 è autore colpevole di:

4.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo compreso tra l’autunno/dicembre 2012 ed il 13 agosto 2014, a __________ e in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato, alienato a terze persone 153.1 grammi di cocaina;

4.2. infrazione alla LF sugli stranieri

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di giugno 2014 ed il 13 agosto 2014, soggiornato illegalmente in Svizzera, nel __________, senza essere al beneficio del richiesto permesso di soggiorno;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

  1. IM 5 è autore colpevole di:

5.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di novembre 2013 ed il 25 giugno 2014, a __________ e in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato, alienato a terze persone 244.38 grammi di cocaina, nonché detenuto, a scopo di alienazione a terzi, in data 11 febbraio 2014 4.7 grammi di cocaina, in data 20 giugno 2014 4.22 grammi di cocaina (con un grado di purezza del 23%) e in data 25 giugno 2014 11.7 grammi di cocaina (con un grado di purezza tra il 21% in relazione a 9.92 grammi e l’11% in relazione a 0.54 grammi), stupefacente ricevuto da IM 1, DUF 2, IM 4 e IM 3;

5.2. tentate lesioni gravi

per avere,

in data 19 giugno 2014, presso la discoteca __________ di __________,

dopo un alterco fisico con IM 2, colpendo IM 1 in regione addominale a mano di un coltello svizzero con la lama della lunghezza di ca. 6 cm, tentato di cagionargli una grave lesione, che con lama affondata, avrebbe potuto interessare superficialmente la lesione degli organi sottostanti potendo mettere con ciò in pericolo la sua vita, non riuscendovi e cagionandogli una lesione interessante unicamente gli strati epidermici della lunghezza di circa 1 cm, come descritto dalla perizia medico legale in atti;

5.3. riciclaggio

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di marzo 2014 ed il 25 giugno 2014, a __________,

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine,

e meglio inviato all’estero, mediante apposite agenzie, complessivi CHF 409.00, sapendoli provento della sua attività così come descritta al punto 5.1 del presente dispositivo;

5.4. infrazione alla LF sulle armi

per avere,

in data 20 giugno 2014, portato su di sé un coltello a farfalla senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione;

5.5. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di novembre 2013 ed il 25 giugno 2014, a __________ e in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato, consumato 30 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

  1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto B.2 dell’atto d’accusa.

  2. IM 2 è prosciolto dalle imputazioni di esposizione a pericolo della vita altrui e infrazione alla LF sulle armi di cui ai punti D.6 e D.7 dell’atto d’accusa.

  3. Di conseguenza,

8.1. IM 1

è condannato

8.1.1. alla pena detentiva di 32 (trentadue) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

8.1.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.

8.2. IM 4

è condannata

8.2.1. alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

8.2.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

8.3. IM 2

è condannato

8.3.1. alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

8.3.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 13 (tredici) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.

8.4. IM 3

è condannato

8.4.1. alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

8.4.2. È ordinato il ripristino dell’esecuzione della pena detentiva di 11 mesi pronunciata nei confronti di IM 3 con sentenza della Corte delle Assise Criminali di Lugano del 15.9.2011.

8.5. IM 5

è condannato

8.5.1. alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

8.5.2. al pagamento della multa di CHF 200.00 (duecento), con l’avvertimento che in caso di mancato pagamento verrà convertita in pena detentiva di giorni 2 (due).

8.5.3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.

  1. È mantenuto il sequestro conservativo sugli importi di denaro a copertura di tassa e spese di giustizia.

  2. È ordinato il dissequestro in favore dell’avente diritto della cauzione di CHF 1'010.00 prestata a favore di IM

  3. È ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente e di tutti gli oggetti sotto sequestro, eccezion fatta per il passaporto annullato di A. R. e la documentazione cartacea, che sono dissequestrati in favore degli aventi diritto.

  4. La tassa di giustizia di CHF 2'000.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/5 (un quinto) ciascuno.

  5. Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

13.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 29'148.35 comprensiva di onorario, spese e IVA.

13.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 29'148.35 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

  1. Le spese per la difesa d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.

14.1. La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per CHF 23’675.00 comprensiva di onorario e spese.

14.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 23’675.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

  1. Le spese per la difesa d’ufficio di IM 3 sono sostenute dallo Stato.

15.1. La nota professionale dell’avv. DUF 3 è approvata per CHF 19'344.25 comprensiva di onorario e spese.

15.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 19'344.25 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

  1. Le spese per la difesa d’ufficio di IM 5 sono sostenute dallo Stato.

16.1. La nota professionale dell’avv. DUF 4 è approvata per CHF 27'761.40 comprensiva di onorario, spese e IVA.

16.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 27'761.40 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

  1. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 41'423.30

Multa fr. 200.--

Traduzioni fr. 450.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 675.10

fr. 44'748.40

===========

Distinta spese a carico di IM 1 (1/5)

Tassa di giustizia fr. 400.--

Inchiesta preliminare fr. 8'284.66

Traduttore fr. 90.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 135.02

fr. 8'909.68

============

Distinta spese a carico di IM 2 (1/5)

Tassa di giustizia fr. 400.--

Inchiesta preliminare fr. 8'284.66

Traduttore fr. 90.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 135.02

fr. 8'909.68

============

Distinta spese a carico di IM 3 (1/5)

Tassa di giustizia fr. 400.--

Inchiesta preliminare fr. 8'284.66

Traduttore fr. 90.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 135.02

fr. 8'909.68

============

Distinta spese a carico di IM 4 (1/5)

Tassa di giustizia fr. 400.--

Inchiesta preliminare fr. 8'284.66

Traduttore fr. 90.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 135.02

fr. 8'909.68

============

Distinta spese a carico di IM 5 (1/5)

Tassa di giustizia fr. 400.--

Inchiesta preliminare fr. 8'284.66

Multa fr. 200.--

Traduttore fr. 90.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 135.02

fr. 9’109.68

============

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

  • Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

  • Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

  • Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

  • Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

  • Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

  • Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

  • Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

  • Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

  • Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna

  • Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente La vicecancelliera

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