Incarto n. 72.2015.14

Lugano, 9 febbraio 2018/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

Amos Pagnamenta, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro

IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1

IM 2, rappresentata dall’avv. DUF 1

imputati, a norma dell’atto d’accusa 11/2015 del 9.2.2015 emanato dal Procuratore generale PP, di

  1. Usura aggravata, siccome commessa per mestiere

per avere, a __________, tra il 13.10.2010 e il 20.09.2012, agendo in correità tra loro, nella rispettiva veste di amministratore unico e azionista della società __________ e di azionista della __________ (IM 1) nonché di amministratrice unica della __________ e di gerente dell’esercizio pubblico __________ (IM 2), sistematicamente sfruttato lo stato di bisogno, di dipendenza ed inesperienza di un numero imprecisato di cittadine straniere provenienti da paesi poveri e/o ambienti sociali disagiati e dedite alla prostituzione per necessità di sostentamento, di media 45 donne al giorno (di cui 57 casi accertati) per farsi corrispondere una pigione giornaliera manifestamente sproporzionata compresa fra fr. 160.--/180.-- per la sublocazione di una camera ai piani superiori del postribolo, conseguendo ricavi pari ad oltre il doppio dei costi (locazione compresa) sopportati.

Fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dall’art. 157 cifra 2 CP.

  1. Promovimento della prostituzione

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte sub. 1, leso la libertà d’azione di un numero imprecisato di persone dedite alla prostituzione (in media 45 al giorno di cui 57 identificate) imponendo loro la sottoscrizione dei suddetti contratti di sublocazione usurari quale condizione per esercitare la prostituzione all’interno del postribolo, nonché sorvegliandole nella loro attività e imponendo loro il luogo e il tempo della prostituzione.

Fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dall’art. 195 CP

Presenti: - il Procuratore generale PP in rappresentanza del Ministero Pubblico;

  • l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

  • l’imputata IM 2, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:41 alle ore 17:29.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Il Presidente ricorda alle parti che oggetto del dibattimento sono solo i punti 1 e 2 dell’atto d’accusa, avendo il PG ritirato l’imputazione di frode fiscale.

Il Presidente rende altresì noto che la Corte, al fine di individuare il costo usuale di una camera da letto a __________ e nelle zone limitrofe, da utilizzare come metro di paragone, si è basata sui prez

Viene consegnata alle parti la stampata dal sito internet __________ relativa a 4 hotel con caratteristiche simili utilizzati come riferimento (doc. dib. 2).

Per quanto attiene ai correttivi da apportare, si richiamano i criteri di calcolo indicati dalla CARP nella sentenza del 9 maggio 2016.

Il Presidente segnala che verranno considerati quali supplementi CHF 20.00 per la cucina privata e CHF 10.00 per la cucina in comune, CHF 10.00 per la lavanderia, CHF 15.00 per la sicurezza, CHF 5.00 per l’aiuto in pratiche amministrative, pubblicità e avviamento e CHF 5.00 per il cambio della biancheria quotidiano. Quali riduzioni verranno ritenuti CHF 10.00 in caso di bagno condiviso, nonché il 15% per i soggiorni di lunga durata.

Il Presidente dà la facoltà alle parti di prendere posizione.

Il PG si pronuncerà in requisitoria.

L’avv. DUF 1 rileva che gli hotel presi in considerazione dalla Corte sono esercizi pubblici e non postriboli. Osserva che vi è un sito in Ticino che si chiama __________ in cui si affittano camere per fare sesso, e i prezzi praticati sono nettamente superiori.

Si pronuncerà ulteriormente in arringa.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: rileva inizialmente che i fatti sostanzialmente sono chiari ed ammessi.

Quanto al reato di promovimento della prostituzione, osserva innanzitutto che per l’applicazione dell’art. 195 CP non ha nessuna rilevanza se la prostituzione è esercitata volontariamente, come stabilito dal TF in STF 6B_476/2015 consid. 33. Nel caso concreto, a mente dell’accusa vi sono tre elementi costitutivi di reato. In primo luogo, le prostitute che venivano a esercitare l’attività all’__________ erano limitate da una regola, e meglio per adescare i clienti presso il bordello dovevano occupare le stanze al piano di sopra, quelle che venivano da fuori non potevano farlo. Addirittura l’imputata ha dichiarato che la sicurezza faceva in modo che chi non abitava sopra non potesse esercitare la prostituzione sotto. Questa era quindi la conditio sine qua non. Il secondo aspetto è che per disporre della camera era obbligatorio sottoscrivere un contratto di locazione, che veniva sottoscritto prima ancora di andare in Polizia a registrarsi, e bisognava quindi pagare CHF 4’500/5'000.00 mensili per una stanza. Dottrina e giurisprudenza, rileva l’accusa citando Pedrazzini in Commentaire Romand (n. 16 ad art. 195), ritendono che l’infrazione è ammessa quando le prostitute hanno l’obbligo di locare una camera a un prezzo relativamente elevato per esercitare la professione e coprire il loro minimo vitale. Gli imputati sapevano di avere a che fare con delle donne che provenivano da paesi poveri dell’Est europeo, che per poter sopravvivere vanno ad esercitare la prostituzione, un’attività che una persona svolge perché non ha altro modo di mantenersi. Tutti i giorni, solo per pagare quell’affitto, dovevano fare una prestazione e mezza e dovevano quindi fare più prestazioni possibili per poter pagare la camera e riuscire a mantenersi, e questo, a mente dell’accusa, è chiaramente promovimento della prostituzione. Il PP dà parziale lettura delle regole di cui ad AI 93, osservando che non si tratta certo di soli consigli, come indicato dall’imputata, ma di regole che secondo il TF adempiono il reato di cui all’art. 195 CP. Rileva ad esempio che vi è l’imposizione di mantenere tutte le prestazioni promesse, di concordare il prezzo in franchi e in euro con il cliente, di avvisare con due settimane di anticipo prima di lasciare la camera, pena la non restituzione della cauzione.

Quanto al reato di usura, osserva che il concetto di dipendenza dell’art. 157 CP è identico a quello di dipendenza dell’art. 195 cifra 2 CP, e a questo proposito la dottrina è chiara nel sostenere che la dipendenza economica è costitutiva di uno stato di dipendenza. Siamo di fronte a una persona che non ha altra scelta se non quella di esercitare la prostituzione e oltretutto se lo vuole fare regolarmente deve andare in un bordello riconosciuto e sottostare alle sue regole. Per quanto riguarda la sproporzione, l’accusa ha qualche perplessità in punto ai calcoli effettuati dalla CARP, siccome in quel caso si poteva fare il paragone con alberghi della zona, ma in questo caso no, siccome in un albergo le pulizie non le deve fare il cliente, come invece avveniva all’__________, dove le ragazze dovevano pulire da sole le stanze e anche i vani comuni. Il TF, nell’ultima sentenza con cui si è pronunciato in merito, aveva stabilito, per strutture del genere, un prezzo ammesso di CHF 65.00.

L’accusa ritiene quindi che siano dati tutti gli estremi dei reati prospettati.

Quanto alla commisurazione della pena, rileva che sono stati ottenuti degli importi ragguardevoli, trattandosi di milioni. Tenendo anche conto del tempo trascorso, ritiene che gli imputati debbano essere condannati alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, di cui 6 (sei) mesi da espiare e il restante sospeso condizionalmente;

§ l’avv. DUF 1, difensore degli imputati IM 1 e IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata premette che va riconosciuto al PG di avere attivato l’operazione Domino, un atto di repulisti dovuto in un ambiente che non era chiaro. Su questo punto, bisogna dire che IM 1 e il PG sono sulla stessa linea.

Passando al caso specifico, rileva di essere contento che l’imputato possa trovarsi in aula, visto il suo cagionevole stato di salute, ricordando che lo stesso ha avuto anche molte amnesie. Osserva che nel 2012 vi erano 26 strutture aperte, tollerate da decenni dalle autorità, strutture che di solito erano legate all’affittacamere e al bar, due EP, quindi, semplicemente perché lo imponeva il Tribunale amministrativo. Pone l’accento sul fatto che IM 1 ha sempre operato alla luce del sole, persino con pannelli pubblicitari a , ciò che d’altronde era logico, perché se non si arriva al consumatore non vi è ragazza. Rileva che sono state tantissime le uscite per la pubblicità. Nel corso del 2009 vi è stata una svolta, ovvero la domanda per trasformare l’ in un postribolo, licenza di costruzione rilasciata nel 2010. Il Comune fu ben contento di questo cambiamento di destinazione, anche perché con il passare degli anni l’EP si era ritrovato in piena zona commerciale e si trattava di appartamenti misti tra zona residenziale e zona commerciale. Le questioni che non andavano bene per la licenza edilizia erano soprattutto quelle legate alla polizia del fuoco, per risolvere le quali sono stati spesi moltissimi soldi; si è trattato, quindi, di un grande investimento per diventare quello che era il primo bordello legalizzato del Ticino. Dal 2010 l’attività era quindi regolare anche da quel punto di vista e le camere sono diventate spazi per svolgere l’attività commerciale della prostituzione. IM 1 ha sempre voluto lavorare alla luce del sole e ha fatto anche degli accordi con il fisco, a cui pagava CHF 60'000.00 al mese. Paradossalmente, già lo Stato ci ha guadagnato da questo presunto promovimento. Lo Stato ha preteso che le prostitute fossero regolari e ha preteso dei contratti di locazione, che sono stati controllati e approvati dalla TESEU. Tutte le condizioni chieste dalla Polizia sono state inserite nel regolamento, tranne quella dell’automatica possibilità per la Polizia di ispezionare le camere anche senza la presenza della persona. I contratti di locazione, che indicano anche il prezzo, sono stati inviati alla TESEU, all’Ufficio stranieri e al Controllo abitanti. La firma del contratto non era condizione per ottenere il permesso, ma era il contrario. La STF 2C_249/2011, che si fonda sull’allora art. 12 della legge sugli EP, evidenzia che è lecito negare un permesso a una cittadina rumena se non presenta un contratto di locazione in un EP. Era assodato che prima le ragazze dovevano presentare un contratto di locazione e poi le autorità entravano nel merito. Non si trattava quindi di un’invenzione degli imputati, ma di una regola introdotta per tutelare le prostitute. Nel 2011, tramite il criminologo __________, IM 1 ha avuto alcuni colloqui con il fisco, con cui è stato trovato un accordo per il pagamento. Il difensore ricorda altresì che tutte le signore avevano il regolare permesso ed erano regolari professioniste, pagando anche l’AVS.

Quanto al rapporto di Polizia, rileva che l’isp. __________ dice il falso quando sostiene che il signor __________ era stato confrontato con le segnalazioni anonime a carico dell’__________.

Quanto al reato di promovimento della prostituzione, la difesa osserva che nell’atto d’accusa vi è qualcosa di contradditorio, perché secondo il rapporto di Polizia nel lasso di tempo indicato sarebbero passate 180 prostitute, tutte regolari e tutte note alla TESEU e all’Ufficio stranieri; non si capisce quindi perché nell’atto d’accusa si parla solo di 57 donne identificate e di 45 donne al giorno. È un calcolo a naso. Pone inoltre l’accento sul fatto che nessuna prostituta è stata ritenuta vittima di qualsivoglia coazione o via di fatto, nessun elemento di maltrattamento, e questo è sintomatico, perché l’art. 7 della Legge sulla prostituzione stabilisce che le persone dedite alla prostituzione in Ticino possono chiedere un aiuto per uscire dallo sfruttamento, ma dagli atti penali non emerge nessun interessamento per casi di sfruttamento o maltrattamento all’__________, semplicemente perché questi casi non esistono. Quanto alla questione del regolamento che è saltato fuori (AI 93), innanzitutto concerneva il bar, tanto più che IM 1 non l’aveva mai visto, mentre ha dichiarato di esserne stata a conoscenza. Ci si chiede dove sarebbe il reato, riferendosi il regolamento al bar. Nessuno faceva dipendere il prezzo delle camere dal numero di prestazioni, nessuno controllava le presenze e nessuno si è mai intromesso per quanto concerneva le consumazioni. Vale, a mente della difesa, quanto ha stabilito la CRP in questa pratica, ovvero che la gestione di un postribolo non comporta in quanto tale una lesione dell’autodeterminazione delle prostitute. Il difensore cita inoltre la sentenza CARP 17.2013.62 del 14 novembre 2013, confermata dal TF il 7 aprile, in cui si ricorda che l’oggetto di protezione è la libertà e l’autodeterminazione sessuale.

Il presunto stato di necessità delle persone non è stato verificato, anzi. Nel rapporto di Polizia si parla di questioni linguistiche, ma dagli 8 verbali di persone scelte dalla TESEU tutte parlano italiano, senza interprete. Non sono quindi arrivate il giorno prima all’__________. Oltretutto, quando sono arrivate alla TESEU, a tutte hanno fatto firmare un formulario senza un interprete, quindi queste persone bene o male l’italiano lo capiscono. L’istruttoria non ha dimostrato che c’è stato un “Zuführen”. La difesa si chiede quali sarebbero le persone indotte alla prostituzione. Anche la valutazione sulla presunta indigenza non regge. La Romania è un paese dell’UE e tutte le signore potevano rendersi in tutta l’UE a lavorare. C’è da chiedersi perché le autorità avrebbero dovuto rilasciare i permessi, se le stesse fossero state indigenti. Al contrario, alle ragazze si chiedeva addirittura di presentare un business plan. Vi è poi che al momento della retata, il PG aveva imposto, per poter continuare a lavorare nella struttura, un’unica condizione, ovvero quella di ridurre il prezzo delle camere, questione che concerne però unicamente l’imputazione di usura. Riducendo il prezzo delle camere, anche secondo il magistrato, l’attività sarebbe quindi potuta continuare in legalità. Riassumendo, nessuno ha leso la libertà di azione di qualsivoglia persona; nessuno ha mai imposto un contratto di sublocazione, ma erano le autorità ad imporlo; non è vero che le signore erano sorvegliate nella loro attività e non è vero che veniva loro imposto il tempo e il luogo della loro attività. Non è quindi dato il reato di promovimento della prostituzione. Il fatto che poteva succedere che non si lasciassero entrare le signore del __________, sarebbe stato al massimo una violazione della Legge sugli EP e non un reato penale.

Quanto all’usura, secondo la difesa l’atto d’accusa non è formalmente corretto, non essendo indicato l’importo relativo al reato di usura, il quale presuppone lo stato di bisogno e la sproporzione manifesta, cumulativamente. Intanto, sottolinea il difensore, IM 2 con i contratti della __________ non c’entra nulla. La difesa elenca le prestazioni extra messe a disposizione dagli imputati e indicate nel contratto con i relativi costi accessori, rilevando che il contratto era noto alle autorità e nessuno ha mai avuto nulla da dire. Ci troviamo di fronte a due parti commerciali e il valore di mercato dei locali commerciali è ben più alto di quelli abitativi. Per trovare dei valori locativi fuori mercato basterebbe recarsi in Via __________. Se due parti stringono liberamente un contratto commerciale, il PG commette un’ingerenza nel diritto privato intromettendosi nella libera contrattazione di un contratto commerciale. Il magistrato è pure entrato a gamba tesa imponendo al bar di tramutarsi in un club se voleva restare aperto e non si capisce sulla scorta di quale base legale. Sono sbagliati, secondo il difensore, anche i parametri. Da un lato abbiamo l’isp. __________, che dichiara di avere svolto una non meglio precisata indagine. Nel rapporto del 12 settembre 2012 leggiamo che è stato effettuato un paragone con altre strutture non alberghiere del distretto di __________, parlando al plurale sia qui che nelle pagine successive. Senonché il rapportista __________ ha ammesso di avere effettuato il paragone unicamente con una struttura, __________ di __________. Non esiste neppure una perizia, anche se il GPC aveva fatto esplicito riferimento alla necessità dell’esperimento della stessa. Per quel che ne è della manifesta sproporzione economica, rileva che i contratti erano noti alla TESEU, i prezzi erano sul contratto ed erano anche su internet. Chi arrivava sapeva già esattamente cosa doveva pagare. __________ ha confermato pubblicamente a __________ che il prezzo di mercato di queste strutture variava tra CHF 150.00 e 250.00. Questo verbale è stato riconfermato da __________ nel verbale prodotto dalla difesa quale doc. dib. 1. Ma vi è di più. La perizia effettuata dal Consiglio di Stato dal 2000 dice che i costi delle camere, tra cui vi era anche il , va dai CHF 80.00 per le camere più misere ai CHF 180.00 per quelle più confortevoli. Si trattava quindi di una cosa stranota, allo Stato andava bene così. Le cifre sono quelle rientranti in questo ambito delicato del settore e una manifesta sproporzione avrebbe dovuto essere dimostrata da una perizia, che però non c’è. Inoltre, nell, dove vengono affittate delle camere allo scopo di effettuare delle prestazioni sessuali. La difesa rileva che il detentore di queste camere incassa prezzi ben superiori senza fornire neppure un pasto. Quanto agli esempi riportati dalla Corte, rileva che si tratta EP per vacanzieri e non locali commerciali e in più se una prostituta si recasse all’ poco dopo andrebbe la Polizia a recuperarla. Non c’è sfruttamento e non c’è vittima. La situazione era inoltre nota da anni. Le persone erano libere di andare e venire come volevano. Mancano dunque i requisiti per il reato di usura.

Ribadisce di transenna che i prezzi indicati dalla Polizia per le fotografie sono esorbitanti e non sono stati forniti i giustificativi.

Conclude chiedendo il proscioglimento totale degli imputati da entrambi i reati e l’accoglimento dell’istanza di risarcimento prodotta. Chiede di tenere conto del fatto che la difesa non ha mai voluto censurare la violazione del principio di celerità, anche se parliamo di fatti del 2012, perché sappiamo che sia i tribunali che la magistratura sono oberati di lavoro. Nell’ambito della commisurazione dell’indennità ne va però tenuto conto.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Questioni pregiudiziali

  1. In entrata di dibattimento, il Presidente ha ricordato alle parti che oggetto del dibattimento sono solo i punti 1 e 2 dell’atto d’accusa, avendo il PG ritirato l’accusa di frode fiscale (doc. TPC 39).

Al proposito giova richiamare lo scritto di cui a doc. TPC 40, ricordando che la CRP Federale, nell’ambito della valutazione della rilevanza degli artt. 29 e 30 CPP, ha sancito che “la scoperta susseguente o tardiva di nuove infrazioni a carico di una persona già giudicata o che sta per esserlo (…) giustifica perseguimenti e sentenze separate” (RR.2013.229), e ciò al fine di ossequiare il principio di celerità (STF 1B_11/2016).

  1. Il Presidente ha altresì reso noto alle parti che la Corte, al fine di individuare il costo usuale di una camera da letto a , zone limitrofe o equiparabili, da utilizzare come metro di paragone, si è basata sui prezzi di mercato ottenuti dal sito internet www..ch.

A tal proposito, alle parti è stata consegnata quale doc. dib. 2 la stampata dal sito internet www.__________.ch relativa a 4 hotel da utilizzarsi quale base di riferimento.

Per quanto attiene ai correttivi da apportare, il Presidente ha comunicato che si richiamano i criteri di calcolo indicati dalla Corte di Appello e Revisione Penale nella sentenza del 9 maggio 2016 (17.2015.60), nota alle parti.

Il Presidente ha inoltre segnalato che rispetto alla citata decisone, saranno considerati quali supplementi CHF 20.00 per la cucina privata e CHF 10.00 per la cucina in comune, CHF 10.00 per la lavanderia, CHF 15.00 per la sicurezza, CHF 5.00 per l’aiuto in pratiche amministrative, pubblicità e avviamento e CHF 5.00 per il cambio della biancheria quotidiano. Quali riduzioni sono stati ritenuti CHF 10.00 in caso di bagno condiviso, nonché il 15% per i soggiorni di lunga durata.

  1. L’avv. DUF 1, invitato ad esprimersi in merito, ha rilevato che gli hotel presi in considerazione dalla Corte sono esercizi pubblici e non postriboli, osservando che vi è un sito in Ticino che si chiama __________.ch, in cui si affittano camere per fare sesso, e i prezzi praticati sono nettamente superiori. Per il restante, ha comunicato di volersi pronunciare in arringa.

Il PG, dal canto suo, ha comunicato di volersi esprimere in merito in requisitoria.

II) Curriculum vitae e precedenti penali degli imputati

  1. IM 1
  1. IM 1 è nato il __________ a __________. …omissis...

Contrariamente a quanto previsto dall’art. 161 CPP, Polizia e PG non hanno mai interrogato IM 1 in merito alla sua vita passata, né risulta, dagli atti d’inchiesta, un CV.

In occasione del pubblico dibattimento, richiesto di fornire un suo breve CV, l’imputato si è così espresso:

" …omissis…”

(VI DIB 09.02.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).”

IM 1 ha dichiarato di essere pensionato, percependo circa 1'800.00 per sé e CHF 1'800.00 per la moglie, oltre a CHF 500.00 da __________ (VI DIB 09.02.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitato a spiegare quale fosse invece il suo reddito personale al momento dei fatti ha dichiarato:

" Variava. Avevo la percentuale quando portavo i soldi a __________; compreso il mio stipendio ricevevo il 25%. Figurava uno stipendio di CHF 10'000.00, ma io non prendevo questi soldi, eccezion fatta per il primo anno. In genere in seguito prendevo di più, circa CHF 20/25'000.00.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale);”

" (…) io partecipavo all’utile con una percentuale del 25%. Se il 25% superava i CHF 10'000.00 concordati contrattualmente, io allora percepivo solo il 25%. Qualora il 25% non avesse raggiunto i CHF 10'000.00 avrei comunque prelevato i CHF 10'000.00. Questo tuttavia avveniva unicamente all’inizio dell’attività e in alcuni mesi dell’anno.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero del 4 febbraio 2015, non risultano precedenti penali a carico del prevenuto (AI 95).

Dal canto suo, IM 1 in occasione del pubblico dibattimento ha riferito di essere stato condannato negli anni ’70 a 3 anni di detenzione per amministrazione infedele, pena interamente scontata (VI DIB 09.02.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Invitato ad esprimersi sulle sue prospettive di vita ha affermato:

" Ho in mente di andare al ricovero.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. IM 2
  1. IM 2 è nata il __________ a __________, …omissis...

Anch’essa non è mai stata interrogata in punto alla sua situazione personale in corso d’inchiesta.

In occasione del pubblico dibattimento si è così espressa al proposito:

" …omissis…”

(VI DIB 09.02.2018, p. 2 e 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IM 2 ha dichiarato che al momento dei fatti percepiva uno stipendio mensile fisso di CHF 7'000.00 lordi, senza partecipare a percentuali sull’utile delle società (VI DIB 09.02.2018, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale), mentre attualmente vivrebbe a carico del marito, …omissis... (VI DIB 09.02.2018, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero anche IM 2 risulta incensurata (AI 96).

  2. Invitata ad esprimersi sulle sue prospettive di vita, l’imputata ha asserito di non averne, precisando che:

" (…) da quando mi è successo tutto questo sto cercando di andare avanti. Soffro di insonnia.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

III) Inchiesta e atto d’accusa

  1. Tra il 6 e l’8 agosto 2012, il Ministero Pubblico ha ricevuto, in forma di lettere anonime, la notizia di presunte irregolarità nell’attività del noto postribolo bar __________ di __________. Ad essere denunciate erano in primis le condizioni di lavoro delle ragazze, “in numero (…) sovradimensionato rispetto al numero delle stanze. (…) in una stanza dormono e lavorano in due e (…) entrambe pagano una pigione di 170 franchi o euro” (rapporto di segnalazione PG 12.09.2012, AI 1.3). Vista la tariffa di locazione, l’accusa ha paventato il reato di usura (art. 157 CPS).

Dette tariffe, unitamente al fatto che “all’interno del bar è stata traccia una linea nera (…) che non può essere superata prima che il cliente abbia bevuto, pena un ammonimento o un richiamo, (…) sembrano delle bestie in gabbia; tanto vale per l’accesso alla discoteca vicino, alle ragazze è fatto divieto poter recarvisi prima della 1.00 di notte” (rapporto di segnalazione PG 12.09.2012, AI 1.3), hanno fatto presumere al PG anche gli estremi del reato di promovimento della prostituzione (art. 195 CPS).

Le lettere segnalavano altresì attività di adescamento, punibile ex art. 199 CPS: in strada “passeggiatrici notturne sul __________. (…) precisamente nel tratto di strada che va dal bar __________ alla discoteca __________ e ritorno. Qui trovano (…) potenziali clienti, con i quali poi rientrano al bar __________” (rapporto di segnalazione PG 12.09.2012, AI 1.1); e presso la discoteca __________ (luogo non adibito a casa d’appuntamenti) “dopo l’una di notte (…) dentro alla discoteca c’erano una quindicina di ragazze che ho riconosciuto essere tutte del bar __________” (rapporto di segnalazione PG 12.09.2012, AI 1.4).

  1. Il 12 settembre 2012 (AI 6, 7 e 8), in considerazione di dette segnalazioni e alla luce dell’intervenuto interrogatorio in qualità di PIF di __________, ex dipendente del bar __________, il PG ha emesso un ordine di traduzione coattiva nei confronti di IM 1, IM 2 e __________.

Contestualmente sono stati emessi gli ordini di perquisizione e sequestro nei confronti di IM 1, IM 2, __________, __________, __________, __________ e __________.

In occasione della perquisizione dello stabile , sono state identificate le 57 ragazze presenti e 8 di esse (, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________; AI 21.18-21.26) sono state verbalizzate quali PIF.

  1. Ritenendo sussistere un pericolo di recidiva relativamente ai reati di promovimento della prostituzione e usura, il 21 settembre 2012 il PG ha proposto le seguenti misure sostitutive della carcerazione (AI 22):
  • regolarizzazione della gestione del bar __________, in particolare attraverso la chiusura degli spazi quale esercizio pubblico secondo l’art. 59 RLear;

  • divieto di concludere contratti di locazione per le stanze situate presso il bar __________ a canoni superiori ai seguenti importi:

• CHF 110.00 (CHF 70.00 + 40.00 per le spese) per la camera con bagno e cucina;

• CHF 100.00 (CHF 60.00 + 40.00 per le spese) per la camera con cucina ma senza bagno;

• CHF 90.00 (CHF 50.00 + 40.00 per le spese) per la camera senza servizi.

  1. Con decisione 22 settembre 2012 (AI 25) il GPC ha tuttavia respinto l’istanza formulata dal PG siccome non emergevano sufficienti indizi di reato, alcune delle misure proposte apparivano essere di tipo amministrativo, la situazione del bar era stata nel frattempo regolarizzata e la fissazione delle pigioni delle camere esulava dalle competenze e conoscenze del Giudice.

  2. Decidendo su ricorso interposto dal PG, in data 14 novembre 2012 (AI 49) la CRP ha confermato la decisione del GPC.

Analogamente, il Tribunale Federale ha respinto in data 5 marzo 2013 (AI 59), il ricorso formulato dalla pubblica accusa (AI 55.1) contro la menzionata decisione della CRP.

  1. In data 5 dicembre 2012, il PG ha ordinato il blocco a RF del fondo part. __________ __________ intestato a __________, e della PPP n. __________ e __________, fondo base part. __________ __________, di proprietà di __________.

Entrambi i provvedimenti sono stati contestati da IM 1 (cfr. AI 58) e dalla __________ (cfr. AI 71) e successivamente revocati.

  1. Con atto d’accusa del 9 febbraio 2015, il PG ha rinviato a giudizio IM 1 e IM 2 per i reati di usura aggravata, siccome commessa per mestiere, promovimento della prostituzione e frode fiscale.

Come anticipato in entrata, con scritto del 31 gennaio 2018 il PG ha ritirato l’accusa di frode fiscale di cui al punto 3 dell’atto d’accusa del 9 febbraio 2015 nei confronti di IM 1 e IM 2, ritenuta l’apertura di un nuovo procedimento a carico dei coimputati per periodi anteriori e posteriori ai fatti indicati nell’atto d’accusa, nonché di __________ (doc. TPC 39).

IV) Fatti di cui all’atto d’accusa

i) Organizzazione societaria, mansioni e suddivisione dei ricavi

  1. IM 1 ha dichiarato di aver iniziato la propria attività presso il Bar __________ nel 2007, dopo essere rientrato in Ticino dalla __________, riferendo al proposito che:

" Ho iniziato a lavorare presso il __________. Avevo un ufficio con un socio che si occupava di __________ accanto al __________. Io frequentavo questo locale e ho visto che il posto era mezzo morto. Ho quindi chiesto al mio socio perché non fare anche noi una cosa del genere, siccome io ero pratico di night. Sono quindi andato dal mio amico __________ e ho aperto il __________. Sono partito con due ragazze e poi rapidamente queste sono aumentate. …Omissis… e dopo un po’ mi sono trovato a tu per tu con , non so più tramite chi. Abbiamo parlato, abbiamo stabilito un contratto di affitto. Lui partecipava con il 50% e ho quindi avviato l’attività all’, __________ (…).”

(VI DIB 09.02.2018, p. 3 e 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Relativamente alle proprie mansioni nell’ambito dell’attività del postribolo, IM 1 ha riferito che:

" Io mi occupavo di trattare con le autorità e coi mass media. Al mattino prendevo i soldi, li mettevo in una cassetta, ne utilizzavo una parte per fare i pagamenti una volta alla settimana e il restante lo portavo a __________. (…) le ragazze pagavano alla ricezione al personale di turno, non ero io a ricevere direttamente i soldi.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Per quanto attiene all’organizzazione societaria, al momento dell’intervento delle autorità nel 2012, l’attività dell’__________ faceva capo alla __________ e alla __________. In particolare, quest’ultima società, il cui era AU IM 2, si occupava della gestione del bar, mentre la seconda, il cui AU era IM 1, gestiva in modo indipendente l’attività di affittacamere. L’imputato al proposito ha dichiarato che:

" La __________ aveva (…) sottoscritto con la proprietaria dello stabile (__________) il contratto d’affitto relativo all’intero stabile. La __________ aveva infine subaffittato alla __________ le camere”, ciò che risulta anche dall’Estratto del Registro fondiario (AI 1.10), così come dall’interrogatorio di __________, contabile della __________ (AI 21.17).

" (…) io ero amministratore della __________, mentre mia figlia era amministratrice della __________.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

" La __________ gestiva il bar e questo siccome era necessario che ci fosse un gerente. Per contro gli alloggi dovevano essere gestiti in modo indipendente, così come lo erano in tutto il Ticino, e a tal fine la gestione di questa parte dell’attività era affidata alla __________. Le due società avevano contabilità separate e pure le due attività avevano anche entrate separate.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Entrambe le società, nel 2012 già in liquidazione (cfr. rapporto di segnalazione PG 12.09.2012, AI 1.11; AI 1.13), erano, ad ogni buon conto, riconducibili a IM 1:

" (…) Da quando ho preso in mano io la situazione, non ricordo se 2007 o 2008, vi erano la __________ e __________, di cui avevo preso le azioni da __________. Le azioni le avevo depositate presso __________ quale garanzia per gli affitti e tutto il resto.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Per quanto attiene ad IM 2, la stessa si occupava, come già indicato, della gestione del bar, ivi compresi assunzione, pagamento e gestione del personale (in tutto circa una quindicina di persone, divise tra baristi, cassieri, addetti alla sicurezza e addette alle pulizie), nonché di aiutare le prostitute nelle pratiche amministrative, quali l’accompagnamento delle ragazze esercitanti il meretricio presso gli uffici preposti alla loro regolarizzazione (TESEU, Ufficio Stranieri), nonché l’invio, alla fine del mese, dei documenti contabili alla __________ di __________.

In occasione del pubblico dibattimento IM 2, specificando di aver iniziato la sua attività presso nel 2007, ha confermato le dichiarazioni del padre in merito alla gestione societaria, precisando di non saper dire a chi appartenessero i pacchetti azionari delle due società (VI DIB 09.02.2018, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Per quanto attiene alla distribuzione dei guadagni, l’imputato ha riferito che vi partecipavano lui e __________, quest’ultimo titolare della __________, società proprietaria dell’immobile:

" (…) io partecipavo all’utile con una percentuale del 25%. Se il 25% superava i CHF 10'000.00 concordati contrattualmente, io allora percepivo solo il 25%. Qualora il 25% non avesse raggiunto i CHF 10'000.00 avrei comunque prelevato i CHF 10'000.00. Questo tuttavia avveniva unicamente all’inizio dell’attività e in alcuni mesi dell’anno.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 4 e 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IM 2, dal canto suo, ha sostenuto che non partecipava all’utile delle società, ma percepiva uno stipendio fisso di CHF 7'000.00 lordi (VI DIB 09.02.2018, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

ii) Imputazioni di usura aggravata e promovimento della prostituzione (punti 1 e 2 dell’atto d’accusa)

  1. IM 1 e IM 2 si sarebbero resi colpevoli del reato di usura aggravata (art. 157 cpv. 2 CPS), per avere, a __________, tra il 13.10.2010 e il 20.09.2012, agendo in correità tra loro, nella rispettiva veste di amministratore unico e azionista della società __________ e di azionista della __________ (IM 1), nonché di amministratrice unica della __________ e di gerente dell’esercizio pubblico __________ (IM 2), sistematicamente sfruttato lo stato di bisogno, di dipendenza ed inesperienza di un numero imprecisato di cittadine straniere provenienti da paesi poveri e/o ambienti sociali disagiati e dedite alla prostituzione per necessità di sostentamento, di media 45 donne al giorno (di cui 57 casi accertati) per farsi corrispondere una pigione giornaliera manifestamente sproporzionata compresa fra Fr. 160.- e Fr. 180.- per la sublocazione di una camera ai piani superiori del postribolo, conseguendo ricavi pari ad oltre il doppio dei costi sopportati (locazione compresa).

  2. L’accusa ha altresì imputato a IM 1 e IM 2 il reato di promovimento della prostituzione (art. 195 CPS) per avere, nelle circostanze di tempo e luogo appena descritte, leso la libertà d’azione di un numero imprecisato di persone dedite alla prostituzione (in media 45 al giorno, di cui 57 identificate), imponendo loro la sottoscrizione dei suddetti contratti di sublocazione usurari quale condizione per esercitare la prostituzione all’interno del postribolo, nonché sorvegliandole nella loro attività e imponendo loro il tempo e il luogo della prostituzione.

a) Le dichiarazioni di __________

  1. Nell’ambito dell’inchiesta, gli inquirenti hanno assunto a verbale , ex dipendente dell’, il quale ha affermato che:

" Quando lavoravo all’__________ io, se non ricordo male, tra appartamenti e camere erano 64 spazi, mi sembra di ricordare che le tariffe variassero tra i Fr. 150.- e i Fr. 170.-, la prima tariffa per le camere, la seconda per gli appartamenti.

Gli appartamenti erano formati da una sala con cucina incorporata, una camera ed un bagno. Ogni appartamento quindi disponeva di una sola camera. Non ricordo quanti erano gli appartamenti.

Vi erano poi le camere che in pratica erano un atrio con angolo cucina e tavolo, bagno ed una porta per ogni camera, solitamente erano tre camere per ogni atrio comune.

Ho visto (…) che in più occasioni vi erano due ragazze ad occupare la stessa camera ed entrambe so che pagavano la stessa pigione raddoppiando pertanto il guadagno del proprietario. Non era una prassi ma ho vissuto periodi dove questo succedeva.

Le ragazze oltre alla camera non avevano nulla da pagare, né assicurazioni né casse malati né altre spese.

Pagavano una cauzione per la camera pari a Fr. 200.-, cauzione che veniva restituita alla partenza a condizione che questa partenza venisse comunicata almeno tre giorni prima. In caso di emergenza o di altri problemi la ragazza poteva andarsene e ritirare la sua cauzione senza problemi, ma normalmente dovevano avvisare.

La tariffa della camera o dell’appartamento comprendeva la biancheria pulita, due lenzuola e tre asciugamani, al giorno.

La tariffa non comprendeva pasti. (…)

Per la pulizia va a discrezione delle ragazze. Le donne delle pulizie puliscono le parti in comune; cucine, scali e corridoi. Le camere se le pulivano le ragazze (…)”.

(rapporto di segnalazione 12.09.2012, p. 4-5, AI 1.6).

  1. In merito alle condizioni di lavoro delle ragazze lo stesso __________ si è così espresso:

" Alle ragazze non veniva imposto un orario di presenza al bar. Il bar __________ apriva alle ore 14.00 e chiudeva alle ore 1.00. Le ragazze venivano invitate a presenziare durante l’orario di apertura del bar ma nessuno ha mai imposto loro di essere presenti. Chiaramente non fossero scese al bar non avrebbero avuto i contatti con i clienti e pertanto le uniche a perderci erano loro.

Vi è stato unicamente un brevissimo periodo, che quantifico in un paio di settimane al massimo, dove IM 2 ha deciso di aprire il bar già a mezzogiorno. Durante questo periodo la stessa IM 2 aveva avuto l’idea di chiedere alle ragazze, selezionandole per piani, di presenziare già dalle ore 12.00 al bar. Se le ragazze (…) non scendevano si andava a bussare la porta dicendo che era il loro turno, ma comunque senza alcun obbligo. Se la ragazza non scendeva non subiva alcuna ripercussione, non veniva allontanata dalla struttura e non pagava alcuna penale.

Alle ragazze nessuno chiedeva un numero di prestazioni e nessuno controllava quante volte una ragazza saliva in stanza. Non esistevano imposizioni su quante volte e come si doveva andare in camera.

Durante la prima gestione vi era un foglio sul quale si marcava con una semplice X quanti uomini salivano dopo le 22.00 in camera ma questo, a dire di __________, era solo per sapere quanti uomini vi dovevano essere alla chiusura alle ore 1.00. (…) Con la gestione IM 1 questo non è più esistito. Nessuno ha più tenuto registri o conteggi, che io sappia. Anche adesso, per quanto a me noto, non viene segnato nulla”.

(rapporto di segnalazione 12.09.2012, p. 5 e 6, AI 1.6).

  1. Queste le sue dichiarazioni in merito al richiesto comportamento delle ragazze durante la loro presenza presso l’EP:

" Vi è stato un periodo dove il mio compito era anche quello di controllare le ragazze durante la loro permanenza al bar e meglio era stata stabilita una regola, non scritta, che imponeva alle ragazze di non assalire subito il cliente che arrivava al bar ma bensì di lasciarlo prima ordinare una bibita, di lasciarlo tranquillo un attimo e poi potevano andare a contattarlo. Il mio compito era proprio di verificare che le ragazze non saltassero addosso immediatamente al cliente ma rispettassero questa “legge”.

Le ragazze non avevano alcun obbligo nei confronti del cliente, non avevano alcuna “legge” che imponesse loro di fare consumare al cliente o farsi offrire da bere. Non avevano alcun guadagno da questo. Era una loro scelta a loro discrezione.

Io, per curiosità, lavorando all’, ho anche visitato diversi altri posti in Ticino. Devo dire che all’ le ragazze sono trattate bene, non sono “stressate” e non viene imposto loro nulla. Anche il regolamento interno non scritto di non attaccare subito il cliente va a tutela del funzionamento del bar. Io sono rimasto all’__________ a lavorare proprio perché, a parte i miei problemi che posso aver avuto con la gestione IM 2, mi sono sempre trovato bene ed ho visto un buon luogo di lavoro.”

(rapporto di segnalazione 12.09.2012, p. 4 e 6, AI 1.6).

__________ si è pure espresso in merito al grado di occupazione delle camere e alle modalità in cui le prostitute giungevano presso la struttura:

" Non vi è praticamente selezione delle donne. V’è da dire che l’affittacamere __________ è praticamente sempre pieno e pertanto avere una camera non è evidente. Coloro che riservano restano magari anche in attesa, altre sono conosciute dalla gerenza e pertanto quando chiamano il posto lo si trova.

Se una ragazza visibilmente fuori dai canoni dell’__________ si fosse presentata alla reception ed avesse domandato una camera, avremmo risposto che non vi era posto.

Per il resto le ragazze arrivano all’__________ per passa parola.”

(rapporto di segnalazione 12.09.2012, p. 6 e 7, AI 1.6).

b) Le dichiarazioni delle ragazze

  1. Il 20 settembre 2012, in occasione della perquisizione effettuata da parte della Polizia Cantonale, sono state identificate 57 ragazze. Di 8 di esse, la Polizia ha raccolto le dichiarazioni di cui di seguito circa le condizioni di lavoro e alloggio presso l’__________.

29.1. __________

29.1.1. __________, ha così descritto le ragioni per cui è giunta in Svizzera dalla Romania:

" Sono (…) giunta in Svizzera la prima volta nel 2008, sia per esercitare la prostituzione, sia per curare la mia malattia (__________)”.

Circa la scelta di esercitare la professione presso l’__________, di cui è venuta a conoscenza tramite passaparola, la ragazza si è così espressa:

" Il primo posto dove ho iniziato la mia attività lavorativa è stato il __________ sul __________, ma ci sono stata poco. Mentre mi trovavo qui, una mia amica brasiliana che pure si prostituiva mi ha chiesto come mai non mi trasferivo al bar __________ di __________ che era più bello e si lavorava di più. Io ho seguito il consiglio di questa mia amica e ho telefonato al bar __________ per chiedere di avere una camera dove poter lavorare. (…) Io ho così lasciato il __________ e mi sono trasferita al bar __________. Era giugno o luglio del 2008.

Preciso che avevo altre alternative dove poter lavorare ma ho scelto da sola”.

29.1.2. __________ è sempre ritornata all’__________ per i suoi soggiorni lavorativi in Ticino, malgrado conoscesse altri luoghi in cui recarsi:

" Dal 2008 ho sempre e solo lavorato al bar __________ di __________ (…). Ho avuto dei periodi in cui andavo in Romania in vacanza per qualche mese a trovare __________ poi tornavo sempre all’__________ dov’era la mia unica attività lavorativa. Quando sono giunta all’__________ la prima volta, mi è stato chiesto di mostrare il mio passaporto che è stato pure fotocopiato per una prassi di registrazione interna del posto. Mi è però stato subito riconsegnato”.

29.1.3. __________ ha specificato che la presa di possesso delle camere avveniva attraverso un iter burocratico che si concludeva con la sottoscrizione di un contratto:

" Mi è inoltre stato sottoposto un contratto d’affitto per la stanza da me locata e che io ho sottoscritto. (…)

Ogni volta che tornavo all’__________ affittavo una stanza differente, con le medesime modalità da me sopraccitate. In nessun caso mi è stato trattenuto il passaporto.

A precisa domanda dell’interrogante rispondo che sono sicura al 100% di non aver letto il contratto d’affitto. Perciò non posso affermare di averlo capito nei dettagli al momento che l’ho firmato. Tantomeno mi è stato quindi tradotto in rumeno, la mia lingua madre. Ricordo però che me n’è stata data una copia, che però purtroppo non trovo più. (…) nessuno si è occupato di leggermelo e spiegarmelo.

L’agente interrogante mi mostra un contratto d’affitto stipulato da me in qualità di parte conduttrice e la parte locatrice __________ di __________ e mi chiede se lo riconosco. Da parte mi dichiaro che riconosco il contratto che però non è l’ultimo che ho firmato presso l’__________ di __________. Penso infatti che risale al mese di marzo del 2011, data in cui avevo richiesto il permesso di tipo B per lavorare in Ticino”.

29.1.4. Relativamente alla cifra corrisposta per la sublocazione della camera, i servizi forniti e la cauzione, la PIF ha riferito che:

" (…) attualmente pago Fr. 170.- al giorno per la stanza da me affittata (…) che si compone di una stanza da letto e di una cucina separata. I servizi igienici si trovano all’esterno e sono in comune con un’altra stanza. Questa pigione, oltre alla quale non vi sono spese accessorie, comprende l’utilizzo dei locali appena citati (…), l’allacciamento TV e internet, un servizio di sicurezza 24 ore su 24 ed un servizio di pulizia sia dei locali privati che di quelli comuni. In questo caso si tratta di pulizie dei pavimenti, dei servizi igienici e della biancheria del letto. Per quel che riguarda la mia biancheria privata la lavo da sola, presso la lavanderia nello scantinato del palazzo, senza dover pagare alcunché. Non vi sono altri servizi compresi nei Fr. 170.-. Preciso che nella stanza vivo da sola.

I soldi vengono da me versati giornalmente in contanti, in franchi o euro (…), di solito a __________ (figlio di IM 1 il proprietario), o a __________ (non conosco il cognome) o alla figlia di IM 2 di cui però non conosco il nome. In nessun caso mi è stata rilasciata una ricevuta di pagamento.

Preciso che ogni volta che tornavo all’__________ dopo un periodo di assenza mi veniva richiesto un importo cauzionale di Fr. 200.- che poi, al momento di lasciare la struttura, mi veniva sempre riconsegnato. (…) Nemmeno per questo versamento mi veniva rilasciata una ricevuta di pagamento. Non mi è mai capitato che questa cauzione venisse trattenuta”.

29.1.5. Quo all’adeguatezza del prezzo della camera con relativi servizi, __________ ha indicato di ritenerlo eccessivo, affermando che:

" (…) secondo me pagare Fr. 170.- al giorno per la stanza in cui mi trovo e con i servizi che mi vengono offerti è una cifra spropositata”.

Si dirà che la difesa di IM 1 ha chiesto che la ragazza potesse essere interrogata in contraddittorio, così da spiegare perché, alla luce di tale opinione, non abbia ritenuto opportuno cercare un’altra sistemazione. Dagli atti non risulta che il PG abbia mai dato seguito alla richiesta, violando così l’art. 147 cpv. 3 e 4 CPP.

29.1.6. Per quanto attiene alle modalità d’esercizio della propria attività, __________ ha affermato di svolgerla senza vincolo alcuno:

" (…) svolgo la mia attività all’interno della mia stanza con clienti che ho precedentemente incontrato al bar __________, luogo dove concordo pure le prestazioni e i prezzi. (…) I prezzi che faccio dipendono solo da cosa vuole il cliente e non dal tempo. Variano dai Fr. 150.- in su.

Preciso inoltre che all’interno dell’__________ sono completamente libera di praticare il mio mestiere come, quando e con chi voglio. Lo stesso vale anche per il bar __________ dove non vige nessun obbligo di far bere i clienti, farmi offrire da bere da loro, o altri obblighi particolari, prima di poter iniziare a lavorare.”

" Diciamo che una giornata lavorativa tipo inizia all’incirca verso le 15.00-16.00 e solitamente termina verso le 1.00 di notte, orario in cui chiude il bar __________. (…) Preciso che, se volessi, sarei libera di andare alla discoteca __________ anche prima delle 1.00, ma non lo faccio perché in questo orario non c’è mai nessuno.”

29.1.7 La ragazza in oggetto, regolarmente annunciata alla TESEU, ha affermato che:

" (…) dichiaro che conosco i requisiti per poter esercitare la prostituzione in Ticino e quindi ho richiesto e sono titolare di un regolare permesso”.

29.1.8. __________ ha in fine dichiarato di aver scelto liberamente l’esercizio della prostituzione:

" A precisa domanda dell’agente interrogante dichiaro che non sono mai stata vittima di tratta di esseri umani e/o promovimento della prostituzione. Non sono nemmeno mai stata obbligata da qualcuno a svolgere questa professione. È sempre stata una mia libera scelta”.

(cfr. rapporto d’esecuzione PG 21.09.2012, AI 21.19)

29.2. __________

29.2.1. Anche __________ ha dichiarato di essere venuta in Svizzera per motivi prettamente economici:

" (…) nel 2009 era il mese di gennaio, avevo deciso di venire in Svizzera per scelta mia e per fare una vita migliore. Avevo deciso quindi per mia scelta di venire qui e di fare la prostituta, perché sapevo che si poteva guadagnare bene con questo lavoro”.

29.2.2. La struttura dell’__________ sarebbe stata da lei scelta a seguito di passaparola tra colleghe:

" In Svizzera sapevo già dove andare perché avevo parlato con un’amica in Romania, lei non fa più questo lavoro, che mi aveva detto dove andare.

L’agente interrogante mi chiede se è corretto dire che sono venuta a conoscenza del bar __________ attraverso questa mia amica rumena ed io rispondo di sì, me lo aveva detto lei. Io sapevo che lei aveva lavorato come prostituta in Svizzera e quando le ho chiesto informazioni mi ha dato il nome del bar __________”.

29.2.3. Per quanto attiene alla locazione della camera, la PIF ha riferito modalità analoghe a quelle di __________, sostenendo, tuttavia, di essere stata esaustivamente informata riguardo alle condizioni vigenti e al funzionamento dello stabile:

" Una volta arrivata lì (al bar __________) ho parlato con qualcuno alla ricezione (…). Poi questa persona, mi sembra fosse un uomo, mi ha dato la chiave, la tessera del bar, ho pagato una cauzione di EUR 150.-. Questa cauzione te la ridanno quando vai via, avvisi tre giorni prima di andare che vai e loro ti danno indietro i soldi. Non so dire in quali casi non ridanno indietro i soldi. A me li hanno sempre dati indietro. Poi ho fatto un contratto per l’affitto della camera che ho firmato. Purtroppo non ho con me questo contratto perché non so dove l’ho messo, ma comunque penso che in ricezione ne hanno una copia.

Sul contratto c’era scritto che dovevo pagare la camera Fr. 180.- al giorno. In questi Fr. 180.- c’erano comprese le spese (internet, corrente elettrica, pulizia della camera, cambio biancheria da letto) insomma tutto.

Mi viene chiesto se io questo contratto l’ho letto e compreso prima di firmarlo ed io rispondo di sì, ho letto e compreso tutto quello che c’era scritto.

La persona che mi aveva fatto firmare mi aveva poi spiegato le “regole della casa”. Tipo a che ora venivano fatte le pulizie, a che ora venivano cambiate le lenzuola, di non fare casino ed altre regole.

Mi viene chiesto di precisare cosa comprende la quota di Fr. 180.- che pago per la camera ed io rispondo come già detto prima, internet, la corrente elettrica, le pulizie della camera, il cambio della biancheria da letto poi c’è la pulizia dei vani comuni. Mentre quello che riguarda i pasti, ognuna di noi si arrangia a fare la spesa.

Mi viene chiesto come verso questi Fr. 180.- e a chi ed io rispondo che li pago in contanti, giorno per giorno e li consegno in ricezione a chi è presente a quel momento”.

29.2.4. La ragazza in questione ha affermato di aver ritenuto adeguata la pigione versata per la sublocazione, e meglio:

" L’agente interrogante mi chiede se a mio modo di vedere la cifra da me pagata per la camera giornalmente è ragionevole ed io rispondo che secondo me è giusto perché mi trovo bene (…) e per quello che mi viene offerto, quindi le pulizie e tutto il resto a me il prezzo che pago va bene”.

29.2.5. Anche in questo caso, l’interrogata era regolarmente annunciata alle autorità degli stranieri:

" (…) nel 2011 ho fatto il permesso B per poter lavorare qui in Svizzera e risiedo attualmente al bar __________ dal 16 Agosto 2012.

Mi viene chiesto come ho fatto per ottenere il permesso B ed io rispondo che la capa da noi all’__________ che si chiama IM 2, ci aveva detto che si potevano fare i permessi e cosa dovevamo fare per ottenerli. Così poi ho fatto tutto quello che c’era da fare e mi sono annunciata qui in Polizia per essere registrata come prostituta in regola.

Mi viene chiesto se i miei documenti sono stati trattenuti in ricezione ed io rispondo di no, hanno fatto le fotocopie e me li hanno dati subito indietro”.

29.2.6. __________ ha negato l’esistenza di qualsivoglia restrizione alla sua libertà di movimento, l’esistenza di obblighi circa il vestiario, oppure imposizioni relative agli orari di lavoro e/o altre regole:

" L’agente interrogante mi chiede per quale motivo non vado anche in altri luoghi per incontrare i clienti ed io rispondo che lì all’__________ mi trovo bene e non ho bisogno di andare in altri posti per incontrare clienti.

Mi viene chiesto se quando mi trovo all’interno del bar __________ ho l’obbligo di indossare abiti succinti ed io rispondo che non ho nessun obbligo, posso vestirmi come voglio.

Mi viene chiesto se durante la mia attività lavorativa sono obbligata a presenziare all’interno del bar __________ per un certo periodo di tempo ed io rispondo che no, non ho nessun obbligo di presenza e posso fare quello che voglio.

Mi viene chiesto se quando mi trovo dentro al bar __________ ho degli obblighi particolari, come ad esempio far bere i clienti o farmi offrire da bere ed io rispondo di no, non devo fare nulla. Come già detto prima posso fare quello che voglio.

L’agente interrogante mi chiede solitamente a che ora inizio a lavorare ed io rispondo che non ho un orario. Lavoro come voglio e quando voglio, non sono obbligata. Non ho obblighi di nessun tipo e quindi decido di volta in volta quando iniziare a lavorare. Ci sono giorni che magari neanche lavoro.

L’agente mi chiede se dopo le ore 1.00, orario di chiusura del bar __________, io continui a lavorare ed io rispondo che dopo la una di solito faccio le pulizie, lavo i vestiti, cucino. (…) lavoro anche dopo le ore 1.00, questo succede se mi sono accordata con un cliente fisso al telefono.

L’agente interrogante mi chiede se mi reco presso la discoteca __________ ed io rispondo di no”.

Relativamente alla linea nera menzionata da __________, la ragazza ne ha negato l’esistenza, sostenendo che:

" Mi viene chiesto se all’interno del bar vi sia tracciata una linea nera ed io rispondo di no, non l’ho mai vista, non ho mai notato nulla di simile dentro al bar”.

29.2.7. __________ si è dichiarata libera nella sua scelta di prostituirsi:

" Mi viene chiesto se per qualche motivo mi sento sfruttata o obbligata a svolgere la prostituzione ed io rispondo di no, è stata una mia scelta. Con quello che guadagno qui facendo il mio lavoro mantengo la mia famiglia Romania. Sicuramente non è un lavoro che farò per tutta la vita, ma per ora va bene così.

Mi viene chiesto se potevo assentarmi dal bar __________ per qualche giorno senza dire niente a nessuno o se ero obbligata a restare lì ed io rispondo che potevo fare quello che volevo anche qui, potevo andare e venire dalla struttura come volevo, senza obblighi”.

(cfr. rapporto d’esecuzione PG 21.09.2012, AI 21.20).

29.3 __________

29.3.1. La PIF ha riferito di aver lasciato il proprio Paese al fine di esercitare la prostituzione:

" Ho lasciato la prima volta la Romania sette anni fa per raggiungere Barcellona al fine di esercitare la prostituzione. Lì sono rimasta per cinque o se anni. Preciso di aver raggiunto Barcellona di mia spontanea volontà”.

29.3.2. Circa la scelta delll’__________, questa sarebbe stata la conseguenza di un consiglio da parte di una conoscente:

" Sono giunta in Svizzera la prima volta tre anni fa.

A precisa domanda dell’agente interrogante rispondo di essere giunta in Svizzera e più precisamente in Ticino raggiungendo il bar __________ su consiglio di alcune ragazze che lavoravano in Spagna con me.

Non ho comunque mai frequentato altri luoghi oltre al bar __________. Unicamente una volta sono stata per un paio di giorni presso il bar __________ ma non mi ero trovata per niente bene”.

29.3.3. Come le due ragazze precedentemente menzionate, anche __________ era regolarmente annunciata alle autorità:

" Posso dire che ora mi trovo in Ticino dal 30.07.12. In questa occasione IM 2 si è occupata della mia pratica di registrazione al momento del mio arrivo. La stessa si occupa solitamente anche della procedura per l’ottenimento del permesso di lavoro. È infatti lei che mi ha accompagnata in auto presso l’ufficio degli stranieri. Se ho un problema di solito mi rivolgo a lei che è quasi sempre presente.

(…) se non presenti un documento non ti viene assegnata una camera. Preciso che il documento mi è stato copiato e subito restituito. A precisa domanda dell’agente interrogante a sapere se al momento del mio arrivo presso il bar __________ mi è stato fatto firmare un contratto di locazione rispondo di sì. Preciso inoltre che mi è stato spiegato il contenuto dello stesso e sono sicura di averlo capito bene”.

29.3.4. In merito alla camera, relativi servizi e pigione corrisposta, la ragazza si è così espressa:

" In questo momento ho in affitto la camera (…). Per la precisione si tratta di un appartamento con quattro camere per un totale di quattro ragazze me compresa. Inoltre ci sono la cucina ed un bagno grande in comune. Io mi occupo personalmente della pulizia della mia camera. Per gli spazi comuni ci sono le donne delle pulizie.

Per la camera in questione pago la somma giornaliera di Fr. 160.- ripartiti in Fr. 120.- di affitto e Fr. 40.- di spese. Le spese servono per il servizio di sicurezza, l’accesso internet ed il cambio della biancheria giornaliero”.

__________ ha riferito di ritenere adeguata la cifra corrisposta, affermando che:

" A precisa domanda dell’agente interrogante a sapere se il prezzo da me pagato giornalmente per la camera mi sembra ragionevole rispondo che mi sembra un buon prezzo per tutto quello che mi viene offerto. In altri posti magari costa un po’ meno ma per esempio non c’è la sicurezza e per me questo è molto importante”.

29.3.5. Anche __________ ha dichiarato di poter svolgere la propria professione in maniera completamente autonoma:

" L’agente interrogante mi chiede di raccontare la mia giornata tipo.

Da parte mia dichiaro di potermi alzare all’orario che meglio mi aggrada. Infatti se non mi va di lavorare un giorno posso anche non farlo. Solitamente incontro i clienti al bar e poi insieme raggiungiamo la stanza dopo aver pattuito il prezzo.

A precisa domanda rispondo che non incontro clienti in altri luoghi perché ce ne sono abbastanza lì.

Da parte mia dichiaro di avere la massima libertà, sia negli orari lavorativi che per quanto riguarda l’abbigliamento.

(…) il bar chiude alla 1.00 ma che io non sono mai l’ultima a lasciare il locale. Solitamente smetto di lavorare prima perché non mi piace rimanere lì da sola. Non lavoro in nessun altro posto per mia scelta. Se volessi penso che lo potrei comunque fare.

Per concludere vorrei dire che l’unico obbligo che abbiamo è quello di annunciare qualora un cliente voglia fermarsi a dormire”.

(cfr. rapporto d’esecuzione PG 21.09.2012, AI 21.21).

29.4. __________

29.4.1. __________ ha affermato di essere giunta in Svizzera appositamente per prostituirsi:

" All’età di vent’anni, quando ho lasciato l’Università per motivi finanziari, (…) ho deciso quindi di venire in Svizzera per lavorare come prostituta.

Come detto avevo deciso di venire in Svizzera per poter lavorare per poi poter continuare gli studi o aprire un negozio __________ in Romania. Questo è stato il motivo della mia scelta di venire in Svizzera. Sapevo e avevo deciso io di venire qui a fare questo lavoro. Nessuno mi ha costretto”.

29.4.2. La ragazza era regolarmente annunciata alle competenti autorità di Polizia:

" Sono andata all’__________ perché sapevo che potevo lavorare e richiedere un permesso di lavoro, cosa che ho fatto nel maggio del 2012. Dopo essere stata all’Ufficio Stranieri di __________ sono poi andata alla Polizia Cantonale per l’annuncio.

Risiedo al bar __________ dal maggio del 2012.

La prima volta che sono stata all’__________ mi sono presentata alla ricezione e ho parlato con IM 2 e mi ha detto che potevo venire e che non vi era problema ma che sarei dovuta annunciarmi e mettermi in regola. Cosa che ho fatto come dichiarato in precedenza.

Quando mi sono annunciata ad IM 2, lei mi ha chiesto il mio passaporto e mi ha chiesto se avevo problemi con la Polizia. Dopodiché lei ha fotocopiato il mio passaporto e mi ha preparato il contratto d’affitto che poi è stato da me firmato.

(…) ero d’accordo con quanto scritto sul contratto e regolamento e che avevo compreso tutto. Per questo motivo ho firmato altrimenti non avrei accettato”.

29.4.3. In punto alle condizioni di sublocazione, __________ ha riferito quanto segue:

" (…) alloggio nella camera (…) e sono sola. Pago Fr. 160.- di cui 40.- per le spese accessorie. In sostanza Fr. 120.- per la stanza e Fr. 40.- per le spese. Quest’ultime comprendono accesso ad internet, la sicurezza nelle 24h, gli asciugamani e le lenzuola le quali vengono anche lavate tutti i giorni e la pulizia dei locali comuni. Non vi è nessuna colazione, pranzo o cena compresi nel prezzo.

Di fatto la mia stanza si trova all’interno di un appartamento con altre tre stanze e devo quindi dividere il bagno e la cucina con queste altre tre stanze. Nella mia camera ho solo un letto a due piazze, un armadio, due comodini, la televisione e una poltrona. (…) Posso accedere ai locali comuni e non ho nessun obbligo.

La pigione da me pagata mi sembra ragionevole. Posso dire che all’__________ le condizioni erano simili.

So di un appartamento dove vivono le ragazze che lavorano al __________ di __________ e so che pagano Fr. 1000.- al mese per un appartamento con bagno e cucina non in comune. Più o meno so che i prezzi sono su quella cifra.

Pago mensilmente circa Fr. 4480.-.

Trovo che sia un prezzo ragionevole per le ragazze che fanno questo lavoro ma non trovo sia ragionevole per una normale famiglia che vive qui. In ogni caso la differenza è tanta.

Trovo che facendo questo lavoro non mi dà fastidio dividere i locali con altre ragazze ed è la cosa migliore”.

29.4.4. Le modalità di lavoro, fatta salva una differenza circa gli orari d’apertura, sono descritte in modo analogo a quanto già riportato sopra, ovvero:

" Mi viene chiesto di spiegare come avviene la mia attività lavorativa all’interno dello stabile bar __________.

Rispondo che il bar apre dalle 14.00 fino alle 2.00 di notte. Io vado al bar appena apre e aspetto che un cliente del bar si avvicini a me. Parliamo e poi saliamo nella camera e ci accordiamo sul prezzo. Solitamente chiedo Fr. 150.- o EUR 100.- a prestazione. Solitamente lavoro fino all’1.00 e vado con tre clienti al giorno.

Sono libera di fare quello che voglio, non ho nessun obbligo. Se ho voglia di lavorare lavoro, se non ho voglia non lavoro. Nessuno dei responsabili mi obbliga”.

Sebbene abbia negato l’esistenza della riga nera, __________ ha accennato alla “regola non scritta” per la quale non andrebbero assaliti i clienti:

" Non esiste una linea nera vera e propria tracciata all’interno del bar. Si tratta di una regola interna che dice in sostanza di non avvicinarti irruentemente ai clienti. Di fatto aspettiamo che loro si avvicinano a me”.

29.4.5. La ragazza ha negato sussistessero vincoli e/o imposizioni nell’esercizio dell’attività prostitutiva:

" Non ho obblighi quali fare bere i clienti o farmi offrire da bere prima di accompagnarmi con loro in stanza.

Posso recarmi anche all’esterno del bar; sono completamente libera. Sono al corrente che per esercitare un’attività lucrativa in Svizzera necessito del permesso per stranieri, e che per svolgere l’attività della prostituzione devo notificarmi alla Polizia Cantonale. Ho infatti adempiuto a questi obblighi.

Affermo di non essere vittima di tratta di esseri umani, e che non mi sento in qualche modo sfruttata e/o obbligata da qualcuno a fare l’attività di prostituta”.

(cfr. rapporto d’esecuzione PG 21.09.2012, AI 21.22).

29.5. __________

29.5.1. Sia le motivazioni alla base dell’arrivo in Svizzera che la scelta dell’__________ rispecchiano, sostanzialmente, le dichiarazioni già sopra riportate:

" Sono venuta in Svizzera perché sapevo che la prostituzione è legale ed è possibile esercitarla.

Sono venuta a conoscenza del bar __________ vedendo il sito internet. In ogni caso è un posto molto conosciuto e ne parlavo già con dei conoscenti prima di partire per la Svizzera.

Prima di recarmi al bar __________ mi trovavo all’. Preciso che sono andata via dall’ perché le condizioni d’igiene erano pessime. Non c’era un servizio di cambio lenzuola, né pulizie, né aria condizionata o altro.

Soggiorno al bar __________ da circa maggio 2012. Preciso (…) che spesso faccio rientro a casa per alcune settimane”.

29.5.2. __________ ha avuto modo di esporre le formalità necessarie per l’ottenimento della camera, nonché il ruolo svolto da IM 2:

" Al bar __________ ho parlato con un responsabile alla reception, un certo __________. Lì mi hanno presentato la struttura e hanno fatto la fotocopia della carta d’identità. Alcune settimane dopo mi sono annunciata presso la Polizia perché altrimenti non era possibile lavorare. Preciso che tutte le mie colleghe del bar __________ sono registrate. (…) il documento mi veniva subito restituito, veniva preso solo per la fotocopia.

Ho firmato un contratto dove c’era scritto quanto costa la stanza comprese le spese per la lavanderia, le pulizie della camera, il cambio asciugamano e il collegamento internet. Inoltre abbiamo anche altri vantaggi quali aria condizionata, il frigo in comune, il microonde e in alcuni casi una cucina in comune con piatti e posate.

Del contratto si è occupata la signora IM 2. Ho una copia originale del contratto firmato da me presso la mia stanza, non l’ho qui con me.

Nel mio caso il contratto non è stato tradotto perché per i termini tecnici mi è stato spiegato in inglese o spagnolo (lingue che io capisco). Nel caso di una ragazza che non parla italiano, viene fatto tradurre”.

29.5.3. __________ ha confermato la cifra corrisposta per la sublocazione della camera, ritenendola addirittura vantaggiosa se comparata ad altri luoghi e, comunque, inferiore a quanto sarebbe stata disposta a pagare:

" Pago, quale pigione, Fr. 180.- al giorno comprese le spese o EUR 165.- se pago in EUR. Abbiamo la facoltà di scegliere in quale valuta pagare. Non sono in grado di di dire a quanto ammonti l’affitto e a quanto invece le spese, io pago Fr. 180.- per tutto e basta.

Rispetto ad altri posti il prezzo è decisamente ragionevole. Sarei stata d’accordo anche per un prezzo più alto”.

29.5.4 Anche la ragazza in questione ha negato la presenza di obblighi particolari, ribadendo come vi fosse in realtà una totale libertà circa orari, modalità d’incontro dei clienti, genere di prestazioni da fornire e relativo prezzo e sottolineando il rapporto di amicizia che esisteva con i responsabili dell’__________:

" Il bar è aperto dalle 14.00 fino alla 1.00. Ogni ragazza ha la possibilità di scendere al bar dove si trovano i clienti. Possiamo scendere ogni volta che vogliamo, ma non siamo obbligate. Ser una ragazza non vuole scendere non è obbligata a farlo.

Non c’è alcuna regola per lo svolgimento dell’attività. In sostanza c’è un rapporto di rispetto tra le ragazze ed un rapporto di amicizia con i responsabili, i quali ci aiutano in caso di bisogno. Anche per i prezzi delle prestazioni decidiamo noi, anche se ci sono degli accordi non verbali tra le ragazze. Nessuna ragazza cerca di cambiare i prezzi delle prestazioni.

Durante la giornata io scendo al bar, dove incontro degli uomini con i quali parlo e se vogliono possono salire in camera mia dove avviene la prestazione. Una volta avvenuta la prestazione il cliente è libero di andare. Il pagamento avviene unicamente in contanti e, a scelta della ragazza, prima o dopo la prestazione.

Oltre che al bar, i clienti si possono incontrare anche per telefono perché sul sito internet dell’__________ ci sono le foto delle ragazze e i numeri di telefono. I clienti mi contattano per telefono e possono venire a qualsiasi ora vogliono.

Prima di salire in camera spiego al cliente quale tipo di prestazione posso fare. Preciso che io posso scegliere quale cliente. Se un cliente non mi piace non sono obbligata a farlo salire in camera.

Non sono obbligata a vestirmi con abiti succinti e provocatori. Non ho nessun obbligo in merito.

Alla domanda dell’interrogante se dopo la 1.00 devo interrompere la mia attività, rispondo che posso continuare a lavorare nella mia stanza. (…) posso tranquillamente ricevere i miei clienti che mi contattano via telefono”.

29.5.5. __________, come le colleghe, ha negato di essersi sentita costretta a prostituirsi:

" Alla domanda dell’interrogante se mi sento vittima di tratta di esseri umani, e se ci sia qualcuno che mi obbliga a svolgere questa attività rispondo di no, è stata una mia scelta”.

(rapporto d’esecuzione PG 21.09.2012, AI 21.23).

29.6. __________

29.6.1. __________ è giunta in Svizzera per prostituirsi in ragione della sua precaria situazione economica, benché fosse laureata:

" (…) finita l’università ho iniziato a venire in Svizzera per svolgere l’attività di prostituta e guadagnare del denaro da mandare alla mia famiglia”.

29.6.2. Per quanto attiene alla locazione della camera e le pratiche amministrative, la PIF ha dichiarato che:

" Durante i miei primi viaggi in Svizzera ho soggiornato per qualche notte al __________ di __________ e al __________ di __________ ma poi mi sono stabilizzata presso il palazzo vicino alla discoteca __________.

Preciso di aver subito richiesto il permesso e di essermi notificata regolarmente alla Polizia Cantonale.

Dopo qualche tempo sono però ripartita per la Romania ed il mio permesso è scaduto.

Poco più di due mesi fa ho fatto ritorno in Ticino ed ho rifatto tutta la prassi. Ho richiesto di nuovo il permesso B e mi sono nuovamente notificata.

Anche in questa circostanza alloggiavo nel palazzo adiacente alla discoteca __________. Non ricordo il nome.

A seguito della chiusura di questo locale io son tornata a casa in Romania ed un mese fa ho fatto nuovamente rientro in Ticino alloggiando presso il palazzo __________ nel complesso del bar __________.

(…) non ho con me il permesso poiché si trova presso l’Ufficio Stranieri per il cambio di indirizzo insieme al nuovo contratto di locazione della stanza.

Quando sono arrivata in Ticino mi sono presentata presso la ricezione del palazzo __________. Preciso di aver provveduto in precedenza ad una riservazione telefonica.

(…) il documento non mi è stato trattenuto.

Ricordo bene che la ragazza mi ha spiegato (…) ogni punto del contratto. Contratto che poi ho sottoscritto”.

29.6.3. Seppur consapevole del fatto che il canone di locazione era elevato, __________ ha affermato di averlo sostenuto di buon grado alla luce dei servizi extra compresi nella pigione e di considerazioni personali di ordine pratico:

" Io ho in affitto la camera (…) che si trova all’interno di un appartamento composto da sole due stanze al terzo piano del palazzo __________. All’interno di questo vi è il bagno di uso comune. Per quanto concerne la cucina io faccio capo a quelle in uso da altre ragazze su altri piani poiché io ne sono sprovvista.

Il prezzo che io verso giornalmente per questo alloggio è di Fr. 160.-. So che all’interno di questa somma sono comprese anche le spese ma non ne ricordo l’ammontare esatto. Per questi importi giornalieri non viene rilasciata alcuna ricevuta.

Compreso nell’affitto vi è la pulizia dei vani comuni, il cambio di biancheria da letto e asciugamani giornalieri, il servizio di sicurezza 24/24h e l’accesso internet wi-fi.

Non è compreso alcun tipo di vitto. Provvediamo noi ragazze a fare la spesa per colazione, pranzo e cena.

Preciso di non dividere la camera con alcuna ragazza.

Ho (…) versato Fr. 200.- (previa ricevuta che ho in camera). Questo importo, al momento della partenza, viene di norma riconsegnato.

Son consapevole che Fr. 4800.- di affitto per una camera con solo bagno in comune è tantissimo. Io però sono disposta a pagare tale somma perché sono protetta sull’arco di tutte le 24 ore. Chiaro che ho ragionato sulla possibilità di svolgere la mia attività di un appartamento normale. Sono però giunta alla conclusione che non voglio rischiare la mia vita e preferisco rimanere lì perché mi sento sicura”.

29.6.4. L’attività lavorativa era, anche secondo __________, svolta in piena autonomia decisionale:

" Per quanto concerne la mia attività posso che la stessa inizia alle ore 14.00 e termina alle ore 1.00 del mattino seguente.

Personalmente vado al bar ed aspetto di incontrare delle persone. Se qualcuno cerca della compagnia io gliela offro.

Di solito chiedo dai Fr. 120.- ai Fr. 150.- oppure da EUR 100.- a EUR 130.- per prestazione sessuale.

Lo stesso dura di regola per almeno una mezz’oretta. Chiaramente poi dipende dai clienti (…).

Per quanto concerne l’abbigliamento da indossare posso dire che questo è a discrezione della ragazza. Non vi sono delle regole particolari da rispettare (…)”. Per quanto riguarda il numero di clienti giornalieri posso dire che non vi è una regola fissa, ci sono giorni in cui ne fai di più e giorni in cui magari neanche lavori. (…) Facendo una media posso dire di averne fatti tre al giorno.

A precisa domanda a sapere se vi è un obbligo di consumazione al bar prima di accedere alle camere da parte dei clienti o addirittura da noi ragazzi rispondo di no.

Da parte mia dichiaro che non vi è alcuna linea nera al bar.

Sono tutte dicerie. Non esiste. È un termine utilizzato per dire che quando arriva un cliente, soprattutto per il fatto che siamo in tante non dobbiamo fare gli “avvoltoi” e non dobbiamo dare fastidio alla gente. Il cliente decide dove sedersi e vicino a quale ragazza. Vi è una sorta di accordo tacito tra noi ragazze che io preferisco chiamare rispetto. Questa regola non scritta ci è stata data dalla direzione del postribolo __________. Letteralmente ci è stato detto di non “assaltare” il cliente ma di permettergli di prendere una consumazione, di stare tranquillo e poi, solo in un secondo tempo, di contattarlo”.

29.6.5. La PIF si è espressa pure in punto al ruolo svolto da IM 2, alla sua deliberata scelta di dedicarsi alla prostituzione, nonché sul fatto di essere libera dello svolgimento di detta attività:

" Per qualsiasi cosa io mi rivolgo ad IM 2. Non ricordo il suo cognome. Io faccio sempre capo a lei. Anche per questioni legate alla cassa malati (io ho il __________ peraltro) ecc. Io faccio capo a lei la quale mi spiega bene come fare a comportarmi.

Alla domanda dell’interrogante a sapere se sono vittima di tratta di esseri umani e/o promovimento della prostituzione o rispettivamente mi sento in qualche modo sfruttata e/o obbligata da qualcuno ad esercitare tale attività, rispondo assolutamente no.

Alla domanda se sono libera di contattare uomini ed esercitare la prostituzione all’esterno del postribolo __________ rispondo assolutamente sì, posso fare quello che voglio, lavorare o assentarmi dall’__________ come posso anche avere contatti all’esterno dell’__________”.

(rapporto d’esecuzione PG 21.09.2012, AI 21.24).

29.7. __________

29.7.1. Dopo aver soggiornato a , anche __________ è giunta in Svizzera al fine di prostituirsi, scegliendo l’ siccome consigliatole da amiche:

" Ho lavorato un po’ in Romania in questo ramo (__________), ma visto che si guadagna molto poco ho deciso di andare in Italia, dove sono stata circa sei anni, fino al momento di venire in Svizzera, circa tre mesi fa.

In Italia ho lavorato presso alcuni night della zona di . Poi ho saputo che in Svizzera ci sono maggiori possibilità di guadagno e per questo sono arrivata qui. Tramite amiche sono venuta a conoscenza dell’ e per questo motivo ho deciso di telefonare per chiedere se vi era ancora posto”.

29.7.2. Le formalità svolte presso la struttura al fine di ottenere la camera sono state descritte così come nei precedenti stralci di verbale. Peraltro, anche __________ ha riferito di ritenere adeguata la pigione corrisposta:

" Ho consegnato i miei documenti, dei quali sono state fatte le fotocopie ed ho firmato un contratto di locazione, che tuttavia non sono in grado di mostrare all’agente verbalizzante in quanto lo stesso si trova presso il mio appartamento in Italia, precisamente a __________, in via __________.

Sul contratto ho potuto leggere diverse regole inerenti la stanza, la cassa malati, i permessi per lavorare in Svizzera e altre informazioni che però non ricordo. In quel frangente mi è stato chiesto il pagamento di una cauzione dell’importo di EUR 150.- che mi verrà riconsegnata al momento che lascerò la stanza. Mi hanno anche informato sulle modalità dell’ottenimento del permesso. Da parte mia mi sono poi recata presso l’Ufficio Stranieri e presso la Polizia Cantonale, sezione TESEU, per annunciarmi quale prostituta.

Per la stanza pago Fr. 160.- al giorno, importo che pago giornalmente in contanti presso la ricezione.

Nei Fr. 160.- sono comprese diverse spese (…).

(…) secondo il mio parere il prezzo è corretto (…)”.

29.7.3. __________ ha dichiarato di aver visto la linea nera già menzionata, riferendo che si sarebbe trattato sostanzialmente dell’unico vincolo presente all’interno del locale:

" In merito al locale posso dire che vi è una linea nera tracciata sul pavimento che limita la zona adibita alle ragazze. Questa linea nera con il tempo si è consumata ma tutte le ragazze conoscono questa disposizione. Io non posso oltrepassare la linea se non in compagnia del cliente che è venuto da me.

(…) non vi è alcun obbligo particolare all’interno del bar, né di presenza, né tantomeno di consumazione”.

29.7.4. Anche la ragazza in questione ha riferito di aver scelto spontaneamente di esercitare il meretricio e di non esservi dunque stata astretta:

" (…) non mi sento vittima e non sono in alcun modo sfruttata o obbligata da qualcuno ad esercitare questa attività. Lo faccio di mia volontà per guadagnare un po’ di soldi”.

(rapporto d’esecuzione PG 21.09.2012, AI 21.25).

29.8. __________

29.8.1. __________, come le precedenti ragazze verbalizzate, ha dichiarato di essere arrivata in Ticino appositamente per prostituirsi e ciò al fine di poter incrementare i propri guadagni:

" Circa cinque anni fa sono andata in Spagna dove lavoravo quale __________ (…). In seguito, circa due anni fa (…) ho deciso di venire in Svizzera.

Sono venuta in Svizzera perché avevo sentito dire che in questo paese si guadagnavano tanti soldi facendo la prostituta. Da due anni lavoro quale prostituta presso l’__________ di __________.

In Romania venivo mantenuta dai miei genitori in quanto studiavo. Attualmente sono io che mantengo tutta la mia famiglia. Preciso che è una mia decisione in quanto questo lavoro da a me e alla mia famiglia la possibilità di avere quello che prima non avevamo. Infatti in Romania uno stipendio mensile è di circa EUR 200.- al mese”.

29.8.2. La struttura degli imputati sarebbe stata a lei consigliata da un’amica, tornandovi a più riprese e cambiando diverse tipologie di camere. La PIF ha quindi indicato in modo piuttosto dettagliato i vari prezzi applicati, ritenendoli, comunque, ragionevoli. Qui di seguito le sue dichiarazioni:

" Al bar __________ sono giunta su consiglio di una mia amica rumena (…).

Ho quindi preso in affitto una camera sita al primo piano. Preciso che in camera ero sola ma avevo il bagno e la cucina in comune con altre tre camere (…).

L’affitto ammontava a Fr. 160.- (…). Per questa camera ho stipulato un regolare contratto (…). Nell’affitto era compreso l’elettricità, l’acqua, servizio lavanderia giornaliero, internet wifi, pulizie camere giornaliera e spazi comuni giornaliera.

Da circa un anno ho cambiato camera (…). Per questo appartamento pagavo Fr. 180.- con compresi gli stessi servizi della prima camera in cui avevo soggiornato.

(…) penso che il prezzo che pago per il mio appartamento sia ragionevole”.

29.8.3. __________ era – come le altre – in regola presso le autorità di Polizia degli stranieri e si è dichiarata totalmente libera nella sua attività, negando di essere stata chiamata ad ossequiare qualsivoglia imposizione all’interno del bar:

" (…) faccio pagare EUR 100.- per mezz’ora.

In tutto il periodo da me passato presso il bar __________ ho lavorato quale prostituta regolarmente annunciata in Polizia Cantonale.

Da parte mia non ho nessun obbligo impostomi dai proprietari del __________ in merito alla mia attività lucrativa. Infatti sono libera di lavorare come voglio e negli orari che voglio.

(…) non ho mai visto una linea nera all’interno del bar __________. Ho però sentito dei clienti del bar citato parlarne. Infatti dicevano che c’era una linea che doveva separare i clienti dalle prostitute. Di fatto ciò non esiste. Io ero libera di girare nel bar come volevo (…)”.

29.8.4. La verbalizzata ha, in fine, sostenuto di essersi prostituita per sua libera scelta e di non sottostare ad alcun tipo di costrizione nell’ambito della professione:

" (…) lavoro quale prostituta volontariamente e che tutto il guadagno, dedotte tutte le spese, è a mia completa disposizione. Non sono quindi obbligata da nessuno a far qualcosa nell’esercizio della mia professione”.

(rapporto d’esecuzione PG 21.09.2012, AI 21.26).

c) La posizione di IM 1

i. Dichiarazioni predibattimentali

  1. Nell’ambito dell’istruttoria predibattimentale, IM 1 ha avuto modo di dichiarare che le ragazze non soggiacevano ad alcun tipo di regola limitante la loro libertà, eccettuato l’obbligo, per chi avesse voluto accedere al bar, di essere conduttrice di una camera presso l’__________. In particolare, l’imputato ha riferito che:

" (…) le ragazze che esercitano la prostituzione presso il bar __________ sono sottoposte ad una sola limitazione: devono essere registrate presso di noi, ossia devono presentare i loro documenti, firmare il contratto di sublocazione della camera, depositare la cauzione e registrarsi in polizia. Noi non accettiamo che ragazze non registrate da noi possano accedere al bar. È capitato che delle ragazze provenienti da fuori abbiano protestato dicendo che era un locale pubblico e non potevamo allontanarle. Noi abbiamo addirittura informato la polizia chiedendo di intervenire accompagnandole fuori. In questo modo io ottengo anche il risultato di assicurare che tutte le ragazze siano in regola dal profilo legale e che non vi siano litigi o discussioni tra di loro per il possesso della stanza o il contatto con i clienti”.

Quanto alla linea di scotch che si sarebbe trovata sul pavimento dell’EP, IM 1 ha sostenuto che:

" (…) non hanno altre limitazioni di sorta. Anzi specifico spontaneamente che alcuni mesi orsono, a seguito delle polemiche uscite anche sui giornali, abbiamo eliminato una regola che avevamo precedentemente stabilito per evitare che le ragazze “aggredissero” i clienti. Nel bar avevamo stabilito che le ragazze non potessero avvicinarsi ai clienti finché questi non si erano accomodati al banco o al tavolo e avessero ottenuto una consumazione. Vi era quindi una riga nera per terra che indicava la zona che non poteva essere superata finché il cliente non si era installato. Tengo a precisare che questa norma era stata introdotta alcuni mesi orsono per garantire, oltre alla tranquillità dei clienti, anche l’ordine tra le ragazze, impedendo loro di litigare per contattare per prime i clienti. Comunque anche questa limitazione è stata abolita dopo solo un paio di mesi. La mia intenzione è infatti quella di gestire il postribolo in maniera assolutamente legale. Per completezza aggiungo che io ho stabilito la regola secondo la quale le ragazze non possono avere rapporti con i dipendenti del locale, me compreso”.

  1. Interrogato in merito alla pigione richiesta alle prostitute, IM 1 ha avuto modo di dichiarare che:

" (…) è esatto che le ragazze pagano giornalmente un importo di Fr. 170.- di cui Fr. 130.- per la camera e Fr. 40.- per gli altri servizi. Personalmente io ritengo che questo importo sia corretto e non usurario. Prima di fissare questi importi io mi ero consultato con dei legali e dei fiduciari. Rispetto ai normali appartamenti in locazione, noi offriamo tutta una serie di prestazioni supplementari di tipo alberghiero, nonché il servizio di sicurezza. Occorre anche considerare che vi sono dei periodi in cui le camere sono vuote e che le ragazze si alternano continuamente, ciò comporta un tipo di gestione analoga a quella degli alberghi. Inoltre noi abbiamo molte spese di manutenzione e di riscaldamento. Anche le autorità fiscali non hanno avuto nulla da ridire.

(…) l’incasso medio delle camere dell’anno scorso è salito di circa Fr. 9000.-/10000.- al giorno. L’anno scorso le ragazze di media erano circa quarantacinque e quindi l’incasso era attorno a Fr. 8000.- al giorno”.

ii. Dichiarazioni dibattimentali

  1. Per quanto attiene in particolare all’imputazione di usura aggravata, in occasione del pubblico dibattimento IM 1 si è così espresso circa il prezzo delle camere:

" Abbiamo iniziato con dei prezzi che abbiamo poi aumentato di CHF 5.00 circa ogni 6/7 mesi. Inizialmente è stata durissima riprendere l’attività e a tratti abbiamo dovuto dare delle camere gratis perché partisse il lavoro. Alla fine chiedevamo CHF 160/170/180.00, a dipendenza della tipologia della camera; ce n’erano tre diverse tipologie.

(…) la differenza tra tali importi era dettata dalla superficie, qualità della camera, bagni e cucine.

(…) il pagamento avveniva giornalmente. La ragazza quando arrivava depositava CHF 200.00 in garanzia, che le venivano restituiti quando lasciava la camera. La camera veniva pagata dalle ragazze in anticipo ogni giorno.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. L’imputato ha confermato che, oltre ad alloggiarvi, le ragazze esercitavano pure la prostituzione nelle loro camere, tenendo a precisare che “il vero nome è locale commerciale. Io avevo una licenza per il postribolo. Le ragazze all’interno delle camere dormivano, ma anche lavoravano” (VI DIB 09.02.2018, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  2. Questi, stando alle dichiarazioni dell’imputato, i servizi compresi nella pigione:

" Dopo l’esperienza fatta col __________ io ho cercato di aumentare la sicurezza, non volevo dover passare altri 5 anni in __________ a meditare. Avevamo quindi diversi Securitas presenti 24 ore su 24 e le ragazze avevano un pulsante che potevano schiacciare in ogni momento e si sarebbe presentata la sicurezza. Cambiavamo le lenzuola giornalmente o anche due volte al giorno, vista l’attività. Avevano la TV e internet e se avevano bisogno a livello burocratico le aiutavamo. Abbiamo inoltre speso tantissimo a livello pubblicitario. Noi inizialmente avevamo messo a disposizione la colazione, ma non la faceva nessuno. Ho quindi deciso che avrei offerto alle ragazze una bibita al bar nel corso del pomeriggio.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 5 e 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Con specifico riferimento alla sicurezza, l’imputato ha spiegato:

" C’era l’allarme che le ragazze potevano schiacciare e a quel momento arrivava la sicurezza. Inoltre vi era l’impianto di videosorveglianza nei posti di accesso, ai piani e all’esterno. Voglio dire che sono stato io a trovare la ragazza morta al __________ e avevo preso un grande shock, me la vedo davanti ancora adesso e quindi avevo voluto premunirmi installando un sistema di sicurezza.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. IM 1 ha quindi aggiunto che nella pigione era pure compresa la pubblicità:

" Veniva fatta pubblicità sia in Italia che in Svizzera con dei cartelloni, oltre che su internet. Io sponsorizzavo anche delle auto per fare rally. La pubblicità su internet era giornaliera, le ragazze venivano pubblicate sul nostro sito.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Analogamente, l’imputato ha menzionato l’assistenza amministrativa che veniva prestata alle ragazze:

" Noi facevamo un contratto di locazione alle ragazze e loro su questa base chiedevano il permesso. Se in questo ambito vi era qualcosa che non capivano chiedevano aiuto a noi e noi le aiutavamo a riempire il formulario. Spesso venivano a chiederci cosa dovevano fare con la Polizia e noi lo spiegavamo loro. Per me quello che stavo gestendo era un albergo e io facevo il ricezionista, mi comportavo come avevo imparato alla scuola alberghiera. Capitava anche che le accompagnassimo in TESEU per annunciarsi, ad esempio quando non vi erano taxisti.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Invitato a spiegare se le camere fossero assegnate a più ragazze contemporaneamente ha dichiarato:

" A un certo punto abbiamo fatto dei lavori di ristrutturazione all’__________ e in questo periodo è successo che due ragazze dormissero nella stessa camera. Se una ragazza fosse rimasta senza lavoro dopo qualche giorno se ne sarebbe andata. Questo significa che mettendo due ragazze per camera sarebbe aumentato il numero delle ragazze, ma diminuito per ognuna il numero di clienti e questo avrebbe fatto sì che se ne andassero. (…) in caso di camera condivisa ogni ragazza pagava comunque la tariffa intera o comunque poco meno. Se io avessi fatto pagare una ragazza sì e l’altra no oppure a metà, dopo mezz’ora tutte le ragazze avrebbero voluto la camera doppia.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Quanto alle dichiarazioni di __________, secondo cui in più occasioni avrebbe visto due ragazze occupare la stessa stanza, pagando entrambe la tariffa piena, IM 1 ha tenuto a precisare che:

" Prima di tutto vorrei dire che __________ è stato licenziato da noi perché rubava. Di conseguenza ha aperto un altro locale ed era nostro concorrente. Non credo che sia venuto a parlare bene di noi.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Alla domanda a sapere se prima di avviare l’attività avesse verificato la legalità della stessa, l’imputato ha risposto:

" Appena sono arrivato, unitamente al sig. __________, un criminologo, ho costituito la __________, una società per salvaguardare le ragazze, siccome vi erano troppi abusi. Io ho sempre pensato che sarebbe stato meglio avere le strutture ufficiali. Mi sono quindi recato da __________, che era un mio caro amico; lui mi ha indirizzato sulla maniera di procedere e dopo due settimane io avevo la licenza per il postribolo. A partire da questo momento la mia attività era perfettamente legale. Ancora oggi non ritengo di avere fatto il magnaccia, ma il gestore di un postribolo. Non ho mai chiesto nulla di extra e le mie ragazze avevano sempre tutte il permesso. Anche ai nostri dipendenti non era permesso intrattenere relazioni con le ragazze.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Quanto alle basi su cui era stata calcolata la pigione da applicare, l’imputato ha spiegato:

" Sulla base di quello che girava sul mercato e si sentiva in giro. In quel periodo era un tam tam unico, quando vi era un blitz tutti lo sapevano. Io ritengo che con i nostri prezzi noi fossimo al di sotto della media, ritenuto che si sentivano addirittura camere sui CHF 200.00 al giorno. Io inoltre mi facevo consigliare da avvocati e fiduciari e tutti mi hanno sempre detto che era tutto a posto. Chiaramente andando in un appartamento il costo per le ragazze sarebbe stato inferiore, ma non avrebbero avuto tutta la struttura che c’era da noi. Io inoltre ero in costante contatto con la Polizia e chiedevo a loro se tutto fosse a posto; loro mi dicevano sempre di sì. Sono altresì andato a parlare con il fisco, anche se le cose sono finite come sono finite.

(…) i costi relativi ai servizi extra li avevo fissati in base a quello che mi costavano i vari servizi. Quando il PG ci ha costretti ad abbassare i prezzi delle camere ho pensato che in quel modo non saremmo più andati avanti molto. Ricordo che supportavo spese importanti per la sicurezza, la lavanderia, ecc. Tengo a precisare che quando io ero in __________ e avevo il mio albergo, facevo pagare quello che volevo e nessuno è mai venuto a dirmi che applicavo dei prezzi usurai. La stessa cosa è successa al __________, anche il precedente PG mi aveva detto che era tutto a posto. Non capisco quindi perché tutto d’un tratto sarei diventato usuraio. Preciso anche che nei vari blitz non mi era mai stato rimproverato nulla. Io portavo i miei contratti alla TESEU e al controllo abitanti.

(…) io ai tempi del __________ ho avuto diversi avvocati e mi sono rivolto anche all’attuale PG __________.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. IM 1 ha dichiarato che nessuna ragazza si era mai lamentata del costo della camera, aggiungendo che il 40/50% di loro tornava a più riprese a lavorare presso l’__________ (VI DIB 09.02.2018, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Le ragazze che soggiornavano presso l’__________, tutte regolarmente annunciate e in possesso del permesso di lavoro quali prostitute, erano - stando alle dichiarazioni dell’imputato - per il 90% rumene e non vi erano ragazze provenienti da Paesi non area Schengen, le quali non avrebbero potuto ottenere il permesso (VI DIB 09.02.2018, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Invitato a precisare chi verificasse che le ragazze fossero annunciate e che potevano lavorare in Svizzera, IM 1 ha spiegato:

" Quando le ragazze arrivavano guardavamo la carta d’identità e quindi il loro Paese di provenienza. Quando firmavano il contratto andavano poi a chiedere il permesso. Preciso che io non ho mai chiesto di vedere il permesso, ma siccome tutti i blitz erano finiti senza rimproveri a mio carico posso dire che erano tutte in regola.

(…) se arrivava una ragazza non in regola o regolarizzabile non la prendevamo.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Con specifico riferimento all’imputazione di promovimento della prostituzione, IM 1 ha ribadito anche in sede dibattimentale che le ragazze non erano tenute a rispettare nessuna regola:

" Vi erano solo regole di sicurezza, nessuna altra regola. Consigliavamo loro di non saltare addosso ai clienti e di attendere che si accomodassero al bar, ad esempio. Vi era inoltre il consiglio di scendere fino alla ricezione ad accompagnare il cliente quando questo se ne andava.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputato ha in particolare affermato che non vi era un orario di presenza al bar, non vi era un obbligo di consumazione, le prostitute non erano tenute a rispettare determinati orari per prostituirsi, ma “Andavano e venivano quando volevano”, non vi erano turni di presenza/attività delle ragazze, alle stesse non era imposto un numero minimo di clienti con cui intrattenersi, non vi erano imposizioni circa genere e costo delle prestazioni da fornire e le ragazze potevano prostituirsi altrove rispetto alle camere da loro occupate, non veniva tenuto un conteggio dei clienti con cui la singola prostituta si intratteneva e non erano sorvegliate in alcun modo nell’esercizio della prostituzione (VI DIB 09.02.2018, p. 11 e 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Invitato ad esprimersi sulla “regola” di non assillare e sulla linea nera tracciata sul pavimento, l’imputato ha spiegato:

" La linea nera era rimasta per 15 giorni. Avevamo fatto un esperimento perché i clienti si lamentavano di essere “aggrediti” dalle ragazze. Avevamo quindi consigliato alle ragazze di non saltare addosso ai clienti, ma se loro avessero voluto farlo e oltrepassare subito la linea nera avrebbero potuto farlo. Si trattava di un consiglio e non di un obbligo. L’avevamo fatto per tranquillità nostra e dei clienti. È un po’ come agli sportelli per evitare che qualcuno passi davanti.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Alla domanda a sapere se al bar vi fossero anche ragazze che non erano conduttrici di una camera presso la struttura, IM 1 ha risposto:

" Poteva capitare che ci fossero delle ragazze che non risiedevano da noi che conoscevano da noi il cliente e poi se ne andavano con il cliente, ma non che queste potessero salire nelle camere. Tengo a dire che queste ragazze “esterne” facevano una sorta di concorrenza alle nostre, ma non potevo impedire loro l’accesso, siccome era un’EP.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla contestazione del PG secondo il quale in corso d’inchiesta l’imputato aveva sostenuto che a ragazze che non avevano preso in locazione una camera all’__________ non era permesso frequentare il bar, IM 1 ha risposto:

" Sinceramente quello che ho detto adesso è la verità. Non so perché ho dichiarato qualcosa d’altro in corso d’inchiesta, forse ho avuto un momento di confusione, anche perché ero arrabbiato di sentirmi addebitare il reato di promovimento della prostituzione quando io ero in regola. Di ragazze dal fuori ne arrivavano. Capitava anche che alcune arrivassero per vedere la struttura e poi diventassero clienti. Questa è del resto anche la prassi, nel senso che molte ragazze prima di prendere una camera frequentano per un paio di volte il bar per vedere che movimento c’è.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Quanto alla permanenza delle ragazze presso l’__________, l’imputato ha spiegato:

" La ragazza poteva restare da 1 giorno a 3 anni.

(…) vi erano delle ragazze che arrivavano un giorno e il giorno seguente partivano, altre che restavano per alcune settimane o alcuni mesi. Non vi era una regola. Preciso che generalmente quelle che arrivavano nel weekend poi si trattenevano abbastanza a lungo, perché vedevano che c’erano clienti, mentre quelle che arrivavano in settimana, visto che i clienti erano di meno, spesso si trattenevano solo qualche giorno.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. In punto alla cauzione che le ragazze erano tenute a versare, IM 1 ha dichiarato:

" La ragazza quando arrivava depositava una cauzione di CHF 200.00 quale garanzia nel caso in cui avessero danneggiato qualcosa. All’uscita si controllava se l’appartamento era in ordine e veniva restituita la cauzione.

(…) non vi era un preavviso per ottenere indietro la cauzione; noi consigliavamo unicamente di avvisarci con un giorno o due di anticipo, ma la maggior parte non lo faceva e ci preavvisava anche con poche ore di anticipo. Voglio dire che quando __________ ci ha buttati fuori da un momento all’altro noi avevamo la cauzione di 50 ragazze e le ho consegnate al mio attuale difensore.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Invitato a prendere posizione circa il regolamento inviato dall’avv. __________ al PG (AI 93), mostratogli in copia, IM 1 ha dichiarato di non avere mai visto tale documento e di non sapere di cosa si tratti, essendo il regolamento della casa quello allegato al contratto di locazione (VI DIB 09.02.2018, p. 14, allegato 1 al verbale dibattimentale).

d) La posizione di IM 2

i. Dichiarazioni predibattimentali

  1. IM 2 in corso d’inchiesta ha avuto modo di riferire circa le condizioni di lavoro delle ragazze:

" Preciso che una prostituta che non ha in locazione una stanza da noi non può accedere al bar __________. Se dovesse capitare che una prostituta “esterna” si presentasse al bar, la sicurezza le impedirebbe di entrarvi. In effetti desideriamo che presso la nostra struttura lavorino solamente ragazze regolarizzate con tutti i permessi, che la sicurezza può quindi controllare, emessi con il preciso luogo di soggiorno presso lo stabile __________.

(…) le ragazze frequentano il bar __________ per poter incontrare i clienti con cui chiacchierano, si mettono se del caso d’accordo e poi salgono in camera.

Le ragazze sono libere di gestire come meglio credono la loro attività di prostituta. Devono comunque rispettare una regola precisa nel senso che devono “lasciare respirare il cliente”, ossia non devono immediatamente avvicinarlo subito dopo la sua entrata nel bar. Devono lasciargli comandare da bere.

(…) Ero stata io a decidere e a posare detto scotch a terra proprio per evitare che le ragazze importunassero il cliente non appena lo stesso aveva messo il piede nel locale. (…) l’ho fisicamente tolto io a fine luglio e inizio agosto perché mi era stato riferito da mio padre che non si poteva fare. Ribadisco che a terra lo scotch ci è rimasto per circa tre mesi.

(…) le ragazze che alloggiano presso lo stabile __________ sono libere, se lo desiderano, di prostituirsi anche all’esterno della struttura. Non so se loro siano personalmente autorizzate a farlo altrove, perché sul loro permesso c’è scritto che sono soggiornanti presso lo stabile __________.

È vero che noi, durante gli orari di apertura del bar __________ le invitiamo a frequentare il nostro EP, ma se desiderano andare altrove ad adescare o addirittura non frequentare il nostro bar, possono farlo. Le ragazze hanno per esempio la possibilità di ricevere clienti direttamente in stanza senza pregresso “passaggio” al bar. Le donne non devono rispettare degli orari. Semplicemente sanno che il bar __________ è aperto dalle 14.00 alla 1.00.

Aggiungo che io personalmente mi occupo delle pratiche amministrative affinché ogni singola ragazza si regolarizzi. Regolarmente mi reco presso l’Ufficio Stranieri di __________ (per il permesso B o G) e presso la Polizia Cantonale (TESEU) per l’autorizzazione allo specifico esercizio della prostituzione.

Di questo compito mi occupo io poiché voglio essere sicura che le ragazze che frequentano il bar __________ siano a posto”.

(VI PP, 20.09.2012, p. 5-7, AI 18).

  1. Per quanto attiene alle condizioni di sublocazione delle stanze, l’imputata ha affermato che:

" (…) so bene che vi sono tre tipologie di stanze. Un primo genere costa Fr. 120.- al giorno oltre a Fr. 40.- di accessori (wireless, sicurezza, lavanderia, parcheggio se desiderato, reception, ecc.). Questo tipo di stanza ha cucina e bagni in comune. Vi sono poi stanze da Fr. 130.-, rispettivamente Fr. 140.- al giorno oltre ai suddetti accessori per

Fr. 40.-.

Per Fr. 130.- si ottiene una stanza con la cucina, ma il bagno in comune. Per Fr. 140.- la stanza ha sia cucina, sia bagno “privati”.

(…) può capitare che una singola stanza venga locata a due ragazze. In una simile evenienza il prezzo complessivo della stanza è sempre il medesimo nel senso che ogni donna paga la metà del prezzo completo. (…) nel prezzo della stanza non è compreso alcun pasto né alcuna bibita.

(…) all’interno di ogni singola stanza non è previsto un servizio di pulizia, fatta eccezione per il momento in cui la ragazza lascia definitivamente la stanza locata. Nelle stanze con il bagno la pulizia dello stesso è a carico della conduttrice.

(…) non è nemmeno prevista la pulizia giornaliera dei bagni in comune. Le nostre donne delle pulizie puliscono i bagni in comune a rotazione nel senso che un giorno puliscono quelli del quarto piano, un altro giorno quelli del terzo e così via.

(…) il nostro servizio di pulizia opera invece sui pavimenti in comune, ove vengono vuotati i cestini e allontanati i sacchi della spazzatura di tutte le camere.

(…) il nostro servizio di pulizia non garantisce la pulizia giornaliera delle cucine in comune. Alcuni giorni lo fanno, altri no. Dipende dalla mole di lavoro che di volta in volta si presenta.

Il PP mi mostra ora gli allegati 3 e 5 del rapporto di segnalazione del 12.09.12 e mi chiede se sono sicura che non capiti che una stanza sia locata a più ragazze che devono pagare più prezzi pieni.

Per quanto riguarda l’allegato 5 contesto che in una stanza siano mai state alloggiate tre ragazze. È vero, come ho già detto, che due donne possono locare la medesima stanza contemporaneamente. È anche vero che in passato due ragazze abbiano entrambe pagato il prezzo pieno di una stanza occupandola assieme. Ho detto “in passato” perché oggi questo non capita più da circa metà giugno 2012. Posso dire che è successo lungo tutto il 2011 e sino appunto a metà giugno del 2012. Prima del 2011 io non mi occupavo della gestione della struttura e quindi non sono in grado di riferire su un passato più remoto.

Premetto e sottolineo che il prezzo doppio per una stanza a due ragazze, nel periodo a mia conoscenza, non è assolutamente stata una regola. Ribadisco che è capitato, ma non sono in grado di quantificare quante volte. Mio padre probabilmente lo è.

Aggiungo che nel suddetto periodo vi è stata la doppia locazione di una stanza solo quando la struttura era già tutta occupata e una determinata ragazza insisteva per avere uno spazio a sua disposizione.

Premettendo che non mi occupo della gestione delle stanze –il PP mi dice che in realtà ho già ammesso di aver anche firmato dei contratti di locazione delle stanze- a mio modo di vedere anche il doppio prezzo pieno è adeguato a ciò che viene offerto.

(…) io personalmente comunque non ho mai affittato la medesima stanza nel suddetto periodo a due prostitute contemporaneamente facendo pagare loro un prezzo pieno a testa.

(…) in ogni caso non so quanto viene incassato dalla locazione delle stanze complessivamente, né conosco i costi della struttura. Lo stesso vale per l’attività del bar”.

(VI PP 20.09.2012, p. 7-9, AI 18).

ii Dichiarazioni dibattimentali

  1. Per quel che ne è dell’imputazione di usura aggravata, in occasione del pubblico dibattimento IM 2, invitata a spiegare a quanto ammontava la pigione giornaliera per una camera, ha tenuto a precisare di essersi occupata principalmente della gestione del bar e non delle camere, precisando che:

" Per quanto riguarda le camere ero piuttosto un punto di riferimento per le ragazze, per i permessi e le notifiche alla TESEU o in generale la burocrazia. Ero a conoscenza dei prezzi della camere, in punto ai quali confermo quanto dichiarato da mio padre, ma non me ne occupavo.

(…) il pagamento delle camere avveniva alla ricezione.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. L’imputata ha confermato che le ragazze, oltre ad alloggiarvi, nelle camere esercitavano pure la prostituzione (VI DIB 09.02.2018, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  2. Quanto ai servizi compresi nella pigione e in particolare sulla questione della sicurezza si è così espressa:

" So che c’era un contratto e che allegato al contratto vi era un regolamento dello stabile che prevedeva i servizi extra compresi nella pigione.

(…) la sicurezza riguardava anche il bar. Se fosse accaduto qualcosa, ad esempio se le ragazze avessero litigato o un cliente si fosse comportato male, la sicurezza sarebbe intervenuta. Vi erano sempre presenti uno o più agenti di sicurezza dall’apertura alla chiusura.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Relativamente all’assistenza che veniva prestata alle ragazze a livello amministrativo IM 2 ha spiegato:

" Io ero a disposizione per aiutarle nel caso in cui avessero bisogno per la compilazione dei vari documenti. Ero inoltre un punto di riferimento per i contatti con la TESEU e l’Ufficio stranieri, che mi contattava. Avevo anche contatti con il sig. __________ dell’Ufficio abitanti, al quale dovevo spesso inviare documentazione via fax.” (VI DIB 09.02.2018, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. L’imputata ha confermato che molte ragazze tornavano a più riprese presso l’__________ in periodo diversi, “perché stavano bene” e che nessuna ragazza si era mai lamentata del costo della camera, precisando che per loro “era fondamentale innanzitutto la sicurezza, presente in tutto lo stabile, era il nostro punto forte” (VI DIB 09.02.2018, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  2. IM 2 ha inoltre confermato che le ragazze, tutte sempre registrate e regolarmente annunciate alle autorità, erano al 90% rumene e che non vi erano ragazze provenienti da Paesi non area Schengen (VI DIB 09.02.2018, p. 10 e 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  3. Invitata a spiegare chi verificasse che le ragazze erano annunciate e che potevano lavorare in Svizzera, ha dichiarato:

" La maggior parte di loro mi chiedeva se potevo portarle. Tante volte le accompagnavo io e salivo direttamente con loro. La TESEU mi vedeva spesso.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputata ha in fine riferito che:

" (…) se arrivava una ragazza non in regola o regolarizzabile non veniva ammessa, ma di questo se ne occupavano in ricezione.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Rispondendo alla domanda del suo difensore, IM 2 ha così spiegato la genesi del contratto di locazione:

" Per fare le cose in regola, siamo andati presso la TESEU e abbiamo mostrato loro il contratto per verificare se fosse tutto in ordine. Loro ci avevano consigliato di aggiungere una clausola secondo cui la Polizia poteva recarsi in ogni momento nelle camere e fare quello che voleva, ciò che avevamo fatto. In questo modo andavamo sul sicuro sul fatto che stavamo facendo le cose giuste.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda a sapere se confermasse che il testo del regolamento del contratto fosse quello discusso con la TESEU, l’imputata ha risposto affermativamente, precisando che:

" L’unica cosa che abbiamo cambiato è che loro avrebbero voluto fare tutti i controlli senza mandato, mentre noi abbiamo solo detto che in caso di controllo della Polizia avremmo chiamato la ragazza.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Quanto all’imputazione di promovimento della prostituzione, l’imputata ha spiegato che non vi erano delle regole da rispettare, precisando, con specifico riferimento alla già citata riga nera:

" Per quanto concerne le camere vi era il regolamento, mentre per quanto concerne il bar vi erano piuttosto dei “deterrenti” e dei consigli, per garantire la sicurezza, quali ad esempio il famoso nastro, una prova che avevamo fatto siccome i clienti si erano lamentati di venire aggrediti dalle ragazze non appena entrati nel locale; siccome il locale era grande abbiamo consigliato alle ragazze di aspettare che il cliente avesse almeno ordinato una bibita prima di andare da lui, anche perché il cliente pagava un’entrata con una bibita compresa.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 14, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. IM 2 ha ribadito che non vi era assolutamente un orario di presenza al bar, non vi era un obbligo di consumazione o di far consumare il cliente, le prostitute non erano tenute a rispettare determinati orari per prostituirsi, non vi erano turni di presenza/attività delle ragazze, alle stesse non era imposto un numero minimo di clienti con cui intrattenersi, non vi erano imposizioni circa genere e costo delle prestazioni da fornire, non veniva tenuto un conteggio dei clienti con cui la singola prostituta si intratteneva, le ragazze non erano sorvegliate in alcun modo nell’esercizio della prostituzione, ma “erano indipendenti e facevano quello che volevano” (VI DIB 09.02.2018, p. 14 e 15, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  2. Alla domanda a sapere se le ragazze potessero prostituirsi altrove rispetto alle camere da loro occupate, l’imputata ha risposto affermativamente (VI DIB 09.02.2018, p. 15, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Certo, questo capitava. C’erano ragazze che mi dicevano ad esempio che si sarebbero recate in un altro locale”).

  3. Invitata a spiegare se al bar vi fossero anche ragazze che non erano conduttrici di una camera presso la struttura, ovvero con riferimento alla contraddizione evidenziata dal PG in occasione dell’interrogatorio di IM 1, la donna ha risposto:

" Secondo me ci confondiamo perché prima che diventasse postribolo ufficiale le donne entravano e uscivano, mentre da quando siamo diventati ufficialmente un postribolo abbiamo deciso di far entrare solo ragazze con il permesso dello stabile __________. Come ha detto mio padre, capitava anche che delle ragazze chiedessero di poter entrare per vedere com’era il locale; quando volevano delle informazioni sulle camere dicevamo loro di recarsi alla ricezione, dove veniva loro spiegato come erano strutturate. (…) non facevamo entrare ragazze da fuori perché c’era poco lavoro e le ragazze si lamentavano. Lo facevamo per agevolare quelle che avevano il permesso presso le nostre strutture.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 15, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Anche in punto alla permanenza in struttura delle ragazze, IM 2 ha confermato le dichiarazioni del padre:

" Confermo che le ragazze che arrivavano a inizio settimana rimanevano molto poco, siccome c’era poco lavoro. Quelle che arrivavano ad esempio nel weekend si trattenevano più a lungo, ma è per me impossibile dire quanto, anche perché capitava che una ragazza mantenesse una camera, ma che poi al suo posto arrivasse una sua amica perché lei doveva fare una pausa. Il fatto che continuassero ad andare via era praticamente ingestibile con l’Ufficio controllo abitanti, tanto che eravamo arrivati all’accordo di segnalare la partenza solo dopo che erano passati diversi mesi senza che la ragazza tornasse.

(…) anche nei casi in cui una ragazza lasciava l’appartamento a un’amica, veniva fatto un nuovo contratto e verificato che anche questa fosse in regola per poter lavorare.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 15 e 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Invitata a prendere posizione in merito al regolamento inviato dall’avv. __________ al PG con scritto del 24 ottobre 2014 (AI 93), che le è stato mostrato in copia, l’imputata – al contrario del padre – ha dichiarato di avere già visto questo documento, precisando che:

" (…) il mio capo della sicurezza mi aveva consigliato di farlo proprio come deterrente, siccome vi erano sempre problemi. Quando arrivava una ragazza nuova le venivano dati questi consigli. Erano comunque dei consigli, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Dal profilo oggettivo s’impone di rilevare che il rapporto di Polizia attesta che tutte le ragazze controllate erano in possesso di regolare permesso per esercitare l’attività lavorativa in Svizzera. Dagli atti neppure emergono pregresse condanne degli imputati per infrazione alla LF sugli stranieri, ciò che suffraga la di loro versione secondo cui tutte le ragazze esercitanti presso l’__________ risultavano registrate presso la Polizia degli stranieri.

V) In diritto

a) usura aggravata

  1. Giusta l’art. 157 cpv. 1 CP chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l'inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione, chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o lo fa valere, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Il reato d’usura consiste, dunque, nell’ottenere o nel farsi promettere una controprestazione sproporzionata sfruttando lo stato di debolezza della vittima.

Le situazioni di debolezza sono elencate in modo esaustivo nell’articolo menzionato. Per stato di bisogno s’intende un qualsiasi stato di costrizione suscettibile di influire sulla libertà di decisione della vittima a tal punto da indurla a fornire una controprestazione sproporzionata (DTF 92 IV 132 consid. 2; STF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007, consid. 3.2.1). Non deve necessariamente trattarsi di un bisogno di natura economica (DTF 92 IV 132 consid. 2) e può essere di natura temporanea (DTF 80 IV 15 consid. 3). Lo stato di bisogno va determinato in funzione di una valutazione oggettiva e va ammesso nel caso in cui una persona ragionevole, confrontata con le medesime circostanze, è ostacolata nella sua libertà di decisione (STF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007, consid. 3.2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berna 2010, 3a edizione; ad art. 157 n. 13, Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 157 n. 3, cfr. anche, analogamente, per il reato di coazione la DTF 101 IV 48 consid. 2a). Il consenso della vittima non soltanto non esclude l’applicazione dell’art. 157 CP ma ne è, addirittura, un presupposto (STF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007, consid. 3.2.1)

Il TF ha già avuto modo di ammettere uno stato di bisogno nel caso di donne straniere, esercitanti illegalmente la prostituzione, alla ricerca di un appartamento da locare, ritenuto che, proprio per la loro condizione di illegalità e per il genere di attività da loro svolto, il normale mercato immobiliare era loro precluso, inducendole ad accettare pigioni ben maggiori rispetto al valore di mercato (STF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007, consid. 3.1.3 e 3.2.2).

  1. La manifesta sproporzione economica tra il vantaggio pecuniario ottenuto dalla vittima e la prestazione a lei fornita deve essere valutata in modo oggettivo (DTF 130 IV 106 consid. 7.2; STF 6B_27/2009 del 29 settembre 2009, consid. 1.2). Nel caso di appartamenti locati, occorre pertanto operare un raffronto tra la pigione d’uso per oggetti analoghi (valore oggettivo) e la pigione effettivamente pagata, sul medesimo mercato locale, nel caso concreto (DTF 93 IV 86 consid. 2; STF 6B_27/2009 del 29 settembre 2009, consid. 1.2). Analoghi principi valgono per stabilire l’esistenza di abusi nell’ambito alberghiero.

La legge e la giurisprudenza non forniscono dei limiti precisi per determinare la soglia a partire dalla quale il disequilibrio tra le prestazioni assume forma di usura. Tuttavia, il TF ha già avuto modo di stabilire che, per essere considerata usuraria, la sproporzione deve eccedere sensibilmente i limiti di ciò che, secondo l’insieme delle circostanze, appare usuale e normale; essa deve colpire il cittadino medio per la sua entità (DTF 92 IV 132, consid. 1; STF 6B_27/2009 del 29 settembre 2009 consid. 1.2; 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007, consid. 3.1). La dottrina ha evocato un limite di maggiorazione del prezzo nell’ordine del 20% per i settori regolamentati, mentre che, nei settori non regolamentati, alcuni autori - con riferimento alla DTF 92 IV 132 consid. 1 - sembrano ammettere l’usura a partire dal 25% e, in tutti i casi, a partire dal 35% di maggiorazione (cfr. Corboz, op. cit.; ad art. 157 n. 38; Weissenberger, in Basler Kommentar, 2a edizione, Basilea 2013, ad art. 157 n. 38 e Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, n. 1477).

Il TF in sua decisione del 2009 (non pubbl.) ha, tuttavia, considerato che nei settori regolamentati non vi è usura se la maggiorazione non supera il 20% mentre in quelli non regolamentati l’usura può configurarsi soltanto oltre il 35% (cfr. STF 6B_27/2009 del 29 settembre 2009 consid. 1.1 e soprattutto 1.5; nello stesso senso anche Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 157 n. 10).

La dottrina si è chinata sulla questione di sapere se, in caso di prestazioni illecite - come, ad esempio, la vendita di stupefacenti o la pratica clandestina dell’aborto - occorra fondarsi sul prezzo del mercato nero per determinarne il carattere usuraio.

  1. Nella STF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007, il TF - facendo riferimento anche ad una decisione di un tribunale del Canton Berna - ha, al riguardo, spiegato che, nell’ambito della locazione di appartamenti per la pratica del meretricio, non è appropriato fondarsi sulle pigioni abusive in vigore negli ambienti della prostituzione, anche se generalmente praticate, ritenuto che un tale approccio non farebbe che contribuire ad abusi ancora più grandi. Il giudice penale deve, dunque, riferirsi alle pigioni usuali in quella località o in quel quartiere che, tuttavia, egli potrà maggiorare per tenere conto degli eventuali rischi incorsi dal locatore, segnatamente del rischio di condanna per infrazione alla LStr (cfr. STF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007, consid. 3.1.1 e 3.1.3).

Tuttavia, nella sentenza 6B_707/2016 del 16 ottobre 2017, con riferimento alla sentenza 6B_27/2009 del 29 settembre 2009, il TF – dopo avere ribadito che non vi è una sproporzione manifesta tra le prestazioni ove il prezzo di mercato è maggiorato del 20% al massimo nei settori regolamentati rispettivamente del 35% al massimo in quelli non regolamentati, mentre oltre questi limiti l’aumento dev’essere considerato usurai – ha ritenuto che il criterio dei rischi incorsi, evocato nella sentenza 6S.6/2007, è già sufficientemente compreso nelle percentuali di aumento testé menzionate e non può dunque giustificare ulteriori maggiorazioni (STF 6B_27/2009 del 29 settembre 2009 consid. 1.5; STF 6B_707/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 4.8).

  1. Secondo quanto stabilito dal TF, il provento di usura deve essere stabilito calcolando la differenza tra il prezzo usuraio e il prezzo di mercato medio (cioè, il prezzo usuale) per un determinato tipo di prestazione (cfr. al riguardo la STF 6S.17/2004 del 22 luglio 2004 consid. 4, che nel caso di un appartamento sublocato dal locatario a pigione doppia rispetto a quella principale, ovvero CHF 2'000.00 invece di CHF 1'000.00, ha ritenuto provento di reato e, in quanto tale, confiscabile “le trop-percu de l’usurier”, ovvero “la partie du sous-loyer qui dépassait le montant du loyer principal”).

  2. Il reato è intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente.

Occorre pertanto che l’autore sappia, o perlomeno prenda in considerazione, che la vittima si trova in una situazione di debolezza. Egli deve, inoltre, essere consapevole della sproporzione tra prestazione e controprestazione ed essere conscio che proprio la situazione di debolezza ha indotto la vittima ad accettare detta sproporzione (DTF 130 IV 106 consid. 7.2).

  1. Ai sensi dell’art. 157 cpv. 2 CP, l’autore è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell’usura.

Secondo la giurisprudenza, l’autore agisce per mestiere laddove risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria. È necessario che la persona miri ad ottenere dei redditi non indifferenti e relativamente regolari (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116 IV 319 consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF 119 IV 129; DTF 123 IV 116).

Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono quindi una commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione.

Innanzitutto, dunque, è necessario che il prevenuto abbia già compiuto dei reati. Se da un lato, uno solo non è sufficiente, dall’altro la giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si può parlare di professione del crimine. Per la valutazione si deve considerare quale è stato il periodo nel quale gli atti sono stati perpetrati e l’ammontare della refurtiva. La verifica non può essere fatta in maniera astratta ma deve essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 97 ad art. 139).

In secondo luogo, deve poi essere esaminato se l’autore ha agito con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile la volontà di derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle entrate per coprire una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita.

Il TF ha ritenuto sufficiente che il reddito conseguito dall’attività delittuosa basti a coprire i costi nella misura, a volte, del 10% e, a volte, del 25%. È stato, ad esempio, considerato sufficiente un importo mensile di fr. 1'000.- per un meccanico (DTF 119 IV 129, 133) rispettivamente quello di fr. 500.- mensili a fronte di un salario di fr. 3'500.- (DTF 123 IV 113, 116). Troppo scarse sono, per contro, state ritenute entrate per fr. 250.- al mese (DTF 116 IV 319, 334 seg.).

Non è necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; DTF 78 IV 91, 94 seg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti l’unica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).

Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale, da aver già palesato questa sua disponibilità. Se il numero dei delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 108 ad art. 139).

  1. Per quanto attiene al caso concreto, s’impone in primo luogo di esaminare se le ragazze si trovassero – dal punto di vista personale – in uno stato di bisogno, di dipendenza o inesperienza.

Si dirà fin da subito che, malgrado quanto riportato nell’atto d’accusa e le argomentazioni del PG, la Corte non ravvede nessuna dipendenza, né personale, né economica tra gli imputati e le prostitute. Non basta certo il fatto di essere conduttrice di una camera in un postribolo per creare il rapporto di dipendenza. Come emerge dagli atti, infatti, le ragazze potevano andarsene quando volevano e potevano scegliere eventualmente altri postriboli in cui lavorare.

Analogamente, nulla permette di ritenere che le prostitute mancassero della sufficiente esperienza. Al contrario, per quanto riguarda le ragazze verbalizzate, risulta come le stesse fossero piuttosto cognite circa l’attività che svolgevano e le modalità in cui esercitarla.

Unicamente, s’impone di dunque di stabilire l’esistenza – o meno – di uno stato di bisogno.

  1. Come sopra riportato, il Tribunale Federale ha riconosciuto esistere uno stato di bisogno per prostitute illegali e ciò, in buona sostanza, siccome la situazione irregolare in Svizzera e il genere di attività che svolgono preclude loro il libero accesso al mercato immobiliare. Ciò le porta a dover accettare le pigioni maggiorate proposte loro dai tenitori di postriboli.

Analogamente, sempre la condizione di clandestinità fa sì che queste prostitute non possano rivolgersi alle autorità per segnalare eventuali abusi, ritenuto che così facendo rischierebbero di essere perseguite penalmente per infrazione alla LF sugli stranieri e allontanate dalla Svizzera.

Nel presente caso, come risulta dal rapporto d’inchiesta di Polizia e contrariamente alla situazione testé descritta, tutte le ragazze che esercitavano presso l’__________ si trovavano legalmente in Svizzera ed erano autorizzate a lavorare sul nostro territorio.

Questa era del resto una condizione posta dagli imputati affinché le ragazze potessero subaffittare una camera. Tale verifica avveniva in prima battuta attraverso l’esame del documento di legittimazione (che permetteva di escludere persone non provenienti dall’area Schengen) e, in seguito, attraverso l’aiuto nelle pratiche amministrative necessarie per regolarizzare la loro situazione presso la Polizia.

  1. Non trattandosi di ragazze illegali o clandestine, le prostitute attive presso l’__________ avevano dunque il totale accesso al mercato immobiliare e, conseguentemente, la possibilità di prendere in locazione camere e/o appartamenti ovunque nel nostro Cantone, senza dover giocoforza sottostare alle tariffe applicate dagli imputati.

Si dirà al proposito che il fenomeno della prostituzione in appartamenti da parte di cittadine straniere non è certo sconosciuto alle nostre latitudini.

Non solo. Le prostitute avevano pure la facoltà di rivolgersi alle autorità (in primis alla TESEU, sezione della Polizia che conoscevano, essendovisi annunciate) qualora avessero ritenuto abusive le pigioni a loro richieste e ciò senza dover temere particolari conseguenze circa il loro statuto in Svizzera.

  1. A mente della Corte, se le prostitute accettavano le tariffe applicate dagli imputati non è perché non avevano altra scelta, bensì perché erano disposte a pagare un prezzo più alto rispetto ad un appartamento o ad un hotel per motivi – come puntualmente riferito dalle ragazze stesse – connessi alla pulizia, alla sicurezza, all’assistenza in pratiche amministrative, alla pubblicità, oppure anche solo per il fatto di recarsi a lavorare in un posto avviato, ciò che avrebbe permesso loro di avere fin da subito clienti.

Non può al proposito essere misconosciuto il fatto che prendere in locazione un appartamento, oltre a limitare la libertà di movimento della prostituta, costretta a rimanere in un determinato luogo per un periodo relativamente lungo a prescindere dalla presenza o meno di clienti, comporta un maggiore impegno nella ricerca dell’immobile, nell’espletamento delle pratiche amministrative, spese pubblicitarie e dunque con una fase di “avviamento” in cui gli introiti sono giocoforza ridotti. Al contrario, recarsi all’__________ significava, per le prostitute, iniziare l’attività in una struttura rodata, avviata, conosciuta dai clienti, con la pubblicità fatta sul sito, ovvero con la possibilità di lavorare fin dal primo giorno.

La Corte ritiene al proposito di dover evidenziare le dichiarazioni di alcune delle prostitute verbalizzate:

__________: “sono consapevole che Fr. 4'800 di affitto per una camera con sol bagno in comune è tantissimo. Io però sono disposta a pagare tale somma perché sono protetta sull’arco di tutte le 24 ore. Chiaro che ho ragionato sulla possibilità di svolgere la mia attività in un appartamento normale. Sono però giunta alla conclusione che non voglio rischiare la mia vita e preferisco rimanere li perché mi sento sicura”;

__________: “il prezzo da me pagato giornalmente per la camera mi sembra un buon prezzo per tutto quello che mi viene offerto. In altri posti magari costa un po’ meno ma per esempio non c’è la sicurezza e per me questo è molto importante”;

__________: “rispetto ad altri posti il prezzo è decisamente ragionevole. Sarei stata d’accordo anche per un prezzo più alto”.

Dalla lettura di tali dichiarazioni emerge in particolare che le ragazze potevano scegliere altre sistemazioni in altre strutture o addirittura in appartamenti, opzioni che non venivano percorse in ragione dei servizi che venivano loro offerti presso l’__________.

  1. Certo, la Corte è consapevole che già il fatto di prostituirsi può essere sintomatico di una situazione economico-sociale disagiata. Ciò però ancora non significa che le ragazze si trovassero in uno stato tale da dover accettare giocoforza le tariffe proposte dall’__________.

Al contrario, come già detto, le testimonianze agli atti attestano che le stesse sceglievano l’__________ perché a pari prezzo offriva maggiori servizi rispetto alla concorrenza.

Come già evidenziato dalla CRP, tale situazione è difficilmente compatibile con uno “stato di bisogno”.

  1. Escludendo quindi – in ragione della loro situazione di legalità – che tutte le prostitute si siano trovate in stato di bisogno, si sarebbe semmai potuto ipotizzare che tale condizione fosse data singolarmente. Ciò avrebbe tuttavia comportato un accertamento puntuale per ognuna delle presunte vittime, ciò che in concreto non è stato fatto, anche perché si sarebbe rivelata un’impresa ciclopica trattandosi di moltissime ragazze, in gran parte nel frattempo rientrate in Patria. Si dirà, comunque, che dall’interrogatorio delle ragazze assunte a verbale, tale circostanza è ben lungi dall’apparire realizzata.

Già per questo motivo, in assenza di prove sullo stato di necessità, gli imputati vanno prosciolti dal punto 1 dell’atto d’accusa.

  1. Ma pure considerando i prezzi applicati, le conclusioni non muterebbero.

Al proposito occorre premettere che, contrariamente a quanto già nel 2012 il GPC aveva indicato nella propria decisione, agli atti non figura una perizia che accerti il valore degli enti locati e dei servizi supplementari compresi nella pigione.

Si dirà che la Corte non ha potuto ritenere, quale base di calcolo, l’importo di CHF 50.00 al giorno indicato nel rapporto di Polizia. Tale somma si riferisce infatti ad appartamenti di affittacamere a __________ che nulla hanno a che vedere con una struttura quale era l’__________. Del resto, lo stesso rapporto di Polizia ha precisato che non vi erano strutture paragonabili a quella degli imputati. Peraltro, volendo seguire l’impostazione data dal PG secondo cui il prezzo di riferimento è CHF 50.00, già i CHF 120.00 da egli imposti quale misura sostitutiva sarebbero da considerarsi costitutivi di usura.

D’altra parte, neppure il riferimento fatto dalla difesa ai costi di camere “a ore” può essere seguito, trattandosi di un servizio del tutto differente.

  1. Ne discende che la valutazione del caso concreto non può che avvenire su base empirica, ovvero esaminando i costi relativi a camere situate nelle vicinanze dell’__________ o in contesti equiparabili, tralasciando quelle con prezzi oltremodo elevati in ragione di standard superiori ed apportando i correttivi che aumentano o diminuiscono la pigione lecitamente esigibile (cfr. CARP 17.2016.60 del 9 maggio 2016; sentenza TPC 72.2012.52 e 72.2015.117 del 30 agosto 2017).

Si dirà al proposito che, contrariamente a quanto indicato dal PG, secondo cui non è possibile fare riferimento ai prezzi di alberghi siccome le ragazze avrebbero dovuto pulire da sole le camere, risulta dai verbali di alcune di esse che in realtà le camere venivano pulite.

  1. In tale contesto, ritenute le strutture estrapolate dal sito www.__________.ch, la Corte ha valutato un costo medio di CHF 111.00 a camera al giorno.

Quanto ai correttivi, la Corte ha applicato i criteri ritenuti dal Tribunale penale cantonale e dalla Corte di appello e di revisione penale in incarti analoghi, adattandoli al caso concreto, come indicato in apertura di dibattimento. In particolare, considerato l’investimento effettuato da IM 1 in ambito di sicurezza (presenza di videosorveglianza, tasto anti-panico e presenza costante di personale di sicurezza pronto a intervenire) e la rilevanza che le ragazze davano a questo fattore, la Corte ha ritenuto CHF 15.00 al giorno di supplemento; analogamente, la presenza di una cucina privata è stata computata quale aumento del valore di CHF 20.00 al giorno, posto che ciò rendeva l’ente locato paragonabile ad un piccolo – seppur spartano – appartamento/monolocale arredato.

A mente della Corte, non va poi dimenticato che le camere occupate dalle prostitute non erano destinate esclusivamente a soggiornarvi, ma pure – o soprattutto – a lavorare, ed hanno quindi pure una valenza commerciale, ciò che impone di considerare anche alcuni correttivi quali la pubblicità, l’avviamento, l’accesso alle strutture in cui incontrare i clienti e l’aiuto in pratiche amministrative prestato dai responsabili della struttura.

Orbene, prendendo in considerazione i servizi presenti per le camere più care, cioè quelle da CHF 180.00, dalla somma di partenza di CHF 111.00 non risultano esservi poste da dedurre. Per contro, al prezzo base occorre poi aggiungere il valore dei servizi forniti presso l’__________ e non presenti nelle strutture considerate, e meglio l’allarme e la sicurezza, la pubblicità, l’assistenza amministrativa, la lavanderia, la cucina, il cambio quotidiano della biancheria e l’avviamento commerciale.

Complessivamente la Corte ha ritenuto tali extra quantificabili in CHF 55.00 al giorno.

Dal totale s’impone, in fine, di dedurre il 15% che la Corte di appello e di revisione penale ha indicato essere giustificato in ragione dello sconto usualmente applicato per soggiorni di lunga durata.

Si giunge così a una pigione esigibile pari a CHF 141.00 al giorno.

Trattandosi di un settore non regolamentato, come già indicato, un superamento del 35% non sarebbe ancora costitutivo di usura, ovvero fino a CHF 190.00.

Con una tariffa di CHF 180.00 al giorno, gli imputati non hanno dunque applicato una tariffa usuraia.

Si dirà che pure prendendo in considerazione le camere a prezzi più bassi le conclusioni rimangono identiche e meglio come si evince dalla tabella sottostante.

stanza tipo 1 (angolo cottura e bagno privato) pigione giornaliera CHF 180.00

stanza tipo 2 (angolo cottura privato e bagno comune) pigione giornaliera CHF 170.00

stanza tipo 3 (angolo cottura e bagno comune) pigione giornaliera CHF 160.00

pigione giornaliera usuale

CHF 111.00

CHF 111.00

CHF 111.00

suppl. cucina

CHF 20.00 (angolo cottura privato)

CHF 20.00 (angolo cottura privato)

CHF 10.00 (angolo cottura comune)

suppl. lavanderia

CHF 10.00

CHF 10.00

CHF 10.00

suppl. sicurezza

CHF 15.00

CHF 15.00

CHF 15.00

suppl. amministrazione e pubblicità

CHF 05.00

CHF 05.00

CHF 05.00

suppl. cambio biancheria giornaliero

CHF 05.00

CHF 05.00

CHF 05.00

detrazione per mancanza di bagno privato

CHF 10.00

CHF 10.00

totale intermedio

CHF 166.00

CHF 156.00

CHF 146.00

detrazione 15% per lunga durata

CHF 24.90

CHF 23.40

CHF 21.90

totale finale

CHF 141.10

CHF 132.60

CHF 124.10

  1. Ne consegue che gli imputati andrebbero prosciolti dal reato di usura pure sulla base del calcolo della discrepanza tra le reciproche prestazioni e non solo in ragione dell’assenza dello stato di necessità delle ragazze.

  2. Stanti le conclusioni qui sopra riportate, la Corte non ha esaminato l’esistenza dell’aggravante del mestiere. Si dirà, comunque, che sotto tale aspetto, l’atto d’accusa, silente circa il guadagno conseguito, non avrebbe in tutti i casi permesso la disamina di detta circostanza, pena la violazione del principio accusatorio.

b) promovimento della prostituzione

  1. Ai sensi dell’art. 195 CPS chiunque sospinge alla prostituzione un minorenne, chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale, sospinge altri alla prostituzione, chiunque lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione od altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione, chiunque mantiene una persona nella prostituzione, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

Dalla lettura dell’atto d’accusa risulta che condizioni oggettive dell’art. 195 CP sarebbero realizzate siccome gli imputati avrebbero leso la libertà d’azione delle prostitute imponendo loro la sottoscrizione dei contratti di sublocazione quale condizione per esercitare all’interno dell’__________, nonché sorvegliandole nella loro attività e imponendo loro il luogo e il tempo della prostituzione.

Si rende colpevole di promovimento della prostituzione nella variante prevista all'art. 195 cpv. 3 CP chiunque lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività oppure imponendole il luogo, il tempo, l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione. Il bene giuridico protetto è la libertà decisionale delle persone già attive nel settore della prostituzione. La disposizione reprime il comportamento di chi, trovandosi in una posizione di potere nei confronti delle persone che si prostituiscono, limita la loro libertà decisionale, stabilendo nel dettaglio le modalità secondo cui esse devono esercitare tale attività, eventualmente costringendole addirittura ad assumere determinati comportamenti. La punibilità presuppone l'esercizio di una certa pressione a cui la persona che si prostituisce non può facilmente sottrarsi, di modo che non si può più parlare di una sua scelta completamente libera sui modi e le condizioni di esercizio della prostituzione (cfr. STF 6S.17/2004 del 22 luglio 2004 consid. 4.3; 6P.162/2001 del 22 marzo 2002, consid. 6a; DTF 129 IV 81 consid. 1.2 pag. 84; 126 IV 76 consid. 2 e rinvii dottrinali).

  1. Dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che, in sé, la gestione di un postribolo non comporta necessariamente la lesione della libertà d'azione delle persone in esso attive. Decisiva è, anche in questo caso, la questione di sapere se e in che misura esse sono limitate nella loro autodeterminazione sessuale (cfr. STF 6S.17/2004 del 22 luglio 2004 consid. 4.3; DTF 126 IV 76 consid. 2 pag. 81 e rinvii dottrinali).

A questo proposito, occorre sempre ponderare le circostanze del caso concreto, ritenuto che, comunque, la circostanza secondo cui le prostitute possono tenere per sé i proventi della loro attività non osta al riconoscimento della realizzazione del reato (DTF 129 IV 81 consid. 1.2 che fa riferimento anche alle STF 6S.446/2000 del 29 marzo 2001 consid. 3 e 6S.570/1997 consid. 2).

A titolo d’esempio, si ricorda che l’Alta Corte ha confermato una condanna ex art. 195 cpv. 3 CP nei confronti del titolare di un’agenzia di escort il quale - oltre ad obbligare le prostitute ad una prontezza d’impiego praticamente costante - le faceva controllare da autisti cui le donne dovevano consegnare i loro introiti (DTF 125 IV 269 consid. 2).

Parimenti, il reato è stato ritenuto realizzato nel caso di una persona che aveva illegalmente condotto prostitute straniere in Svizzera, le aveva ospitate (assieme ad altre già presenti illegalmente nel nostro paese), aveva procurato loro lavoro in locali erotici, accompagnandole sul posto e sorvegliandole ed aveva, per finire, intascato i loro guadagni restituendone loro solo una parte e erogato loro prestiti che esse dovevano restituire con il frutto del loro lavoro (STF 6P.162/2001 del 22 marzo 2002 consid. 6).

Il reato non è invece stato riconosciuto nel caso del gestore di un sauna-club che incassava dalle prostitute il prezzo di entrata e una partecipazione ai guadagni del 40%. Il TF ha infatti al riguardo rilevato che il controllo dell’attività prostitutiva esige una certa pressione alla quale la vittima non può sottrarsi facilmente. La sola possibilità di controllare, tramite gli importi da retrocedere, la frequenza dell'attività sessuale a pagamento, non è sufficiente (DTF 126 IV 76, consid. 3).

  1. Rilevanti sono solo le regole inerenti alla prostituzione. Secondo la giurisprudenza essa consiste nell'offrire e mettere a disposizione il proprio corpo per il piacere sessuale altrui in cambio di soldi o altri vantaggi economici (DTF 129 IV 71 consid. 1.4 pag. 75).

Il TF ha osservato che l’obbligo di favorire le consumazioni non ricade nel campo d’applicazione dell’art. 195 cpv. 3 CP visto che si tratta di un’attività solo collaterale, o eventualmente preliminare, alla prostituzione, da distinguere dall’attività prostituiva in senso stretto e che, di principio, non lede l’autodeterminazione sessuale delle prostitute (STF 6S.17/2004 del 22 luglio 2004, consid. 4.4).

Diversa è invece la situazione per quanto riguarda l'obbligo di presenza al bar e le indicazioni in ambito tariffario, visto che si tratta indubbiamente di regole inerenti all'esercizio della prostituzione.

L'obbligo di presenza al bar, in assenza di altre direttive, non può comunque essere parificato a una limitazione della libertà dell'esercizio della prostituzione. Le norme tariffarie da sole non basterebbero comunque per ritenere adempiuto l'art. 195 cpv. 3 CP, visto che esse possono avere anche una semplice finalità anti-dumping, di per sé non lesiva della libertà delle persone dedite alla prostituzione (DTF 126 IV 76 consid. 3 pag. 82). Esse diventano invece penalmente rilevanti non appena si trovano inserite in un universo disciplinare più ampio e dettagliato, fondato su rapporti di potere cui le persone che si prostituiscono hanno difficoltà a sottrarsi, come ad esempio nei casi giudicati in DTF 125 IV 269 consid. 2 pag. 271 e seg. oppure nella sentenza 6P.162/2001 del 22 marzo 2002 richiamata in DTF 129 IV 81).

  1. Nel caso in oggetto, dagli atti non emerge alcun elemento che permetta di concludere che gli imputati abbiano esercitato pressioni e/o imposto regole a cui le ragazze avrebbero dovuto attenersi nello svolgimento della loro attività.

In particolare, tutte le prostitute verbalizzate dalla Polizia hanno dichiarato univocamente che non vi erano imposizioni su orari da rispettare, attività da svolgere, prestazioni da fornire e relativo costo, bevande da consumare sole e/o accompagnate (tanto che le ragazze potevano prendere appuntamenti direttamente in camera, senza neppure passare dal bar), numero di clienti con cui accompagnarsi e/o incasso da conseguire, indumenti da indossare, deposito dei documenti, luogo in cui entrare in contatto con i clienti e in cui prostituirsi. Non vi era inoltre obbligo di deposito dei documenti né partecipazione degli imputati al guadagno delle ragazze.

Al proposito si citeranno:

__________: “sono completamente libera”;

__________: “posso vestirmi come voglio, non ho nessun obbligo di presenza e posso fare quello che voglio”;

__________: “ho massima libertà (…) se non mi va di lavorare un giorno posso anche non farlo”;

__________: “non ho obblighi, posso anche recarmi all’esterno del bar, sono completamente libera”;

__________: “non c’è alcuna regola per lo svolgimento dell’attività. C’è un rapporto di amicizia con responsabili. Anche i prezzi delle prestazioni li decidiamo noi”.

  1. Le uniche regole o, piuttosto, norme comportamentali che le prostitute erano chiamate a rispettare, così come emergono dagli atti, erano quelle di non avventarsi sul cliente (eventualmente mediante la linea nera citata in alcuni verbali) ed essere conduttrici di una camera per poter incontrare clienti al bar.

  2. Per quanto attiene al primo di questi elementi, si dirà che l’imposizione di non “assalire” immediatamente chi fosse entrato al bar, lasciando che questo, se lo voleva, potesse prima bere qualcosa, appare del tutto comprensibile per mantenere un certo ordine all’interno del locale e non può essere letta come una limitazione della libertà tale da configurare il reato di promovimento della prostituzione.

  3. Quanto al secondo aspetto, cioè il dover essere conduttrici di una camera per potersi recare al bar, si dirà, in primo luogo, che al bar avveniva unicamente l’incontro con il cliente e non l’atto prostitutivo.

Le ragazze erano infatti libere di prendere la camera presso __________ e incontrare uomini sia al bar sia altrove, cosi come pure di prendere la camera recandosi tuttavia a prostituirsi altrove.

Del resto, per una prostituta in Ticino – né oggi né all’epoca dei fatti – era certamente indispensabile andare al bar dell’__________ per incontrare clienti.

Qualora non fossero state d’accordo con il vincolo di prendere la camera per recarsi al bar, le ragazze avrebbero semplicemente potuto scegliere un’altra struttura o un’altra modalità per entrare in contatto con i clienti, tra cui i già citati contatti telefonici o per il tramite della pubblicità che veniva fatta sul sito web della struttura.

In secondo luogo, tale regola era del tutto comprensibile se si considera – come lo hanno riferito gli imputati – che la stessa era motivata dal fatto di non creare concorrenza esterna alle ragazze che erano anche conduttrici di una camera.

Sono del resto molte, nell’ambito dell’albergheria o degli alloggi, le prerogative riservate (o in cui viene comunque data la precedenza) a chi vi risiede a scapito di utenti “esterni”.

Su questo punto, la Corte non può neppure seguire la citazione dottrinale menzionata dal PG, tratta dal Commentaire Romand (art. 195, nota 16). Nel caso di quella decisione, le ragazze erano tenute a prendere in affitto la camera sopra lo stabilimento, ritrovandosi così costrette a prostituirsi per coprire il loro minimo vitale. Soprattutto, in quel caso, le ragazze dovevano contemporaneamente sottostare a strette direttive concernenti i tempi di lavoro e la clientela, con rigido controllo da parte dei responsabili.

Nel presente caso, le prostitute erano giunte in Svizzera appositamente per dedicarsi al meretricio e non lo hanno dunque fatto perché indotte a ciò dalle tariffe dell’__________, bensì per libera e consapevole scelta. Neppure risulta dagli atti che le stesse dovessero prostituirsi per sopperire al proprio minimo vitale, risultando dai verbali unicamente il fatto, peraltro scontato, che lo facevano per migliorare le proprie condizioni economiche.

Le ragazze verbalizzate hanno inoltre dichiarato di aver scelto l’__________ perché consigliate da altre amiche o colleghe esercitanti la prostituzione, ritenendo il rapporto prezzo/servizi più interessante rispetto ad altri postriboli del Cantone. In fine, come diffusamente riportato, non vi era alcuna regola particolare e/o sorveglianza imposta alle prostitute da parte dei responsabili dell’__________.

  1. A mente della Corte, l’assunto del PG parte quindi da una prospettiva errata: le ragazze non si prostituivano per pagare le camere dell’__________, bensì pagavano le camere della struttura per prostituirsi.

Trattandosi di professioniste, certamente, prima di giungere in Ticino (e di scegliere l’__________) le stesse avevano valutato il numero di clienti con cui avrebbero dovuto intrattenersi per conseguire un utile, ritenendo adeguate le tariffe applicate presso la struttura di __________.

  1. In fine, per quanto attiene al regolamento versato agli atti, neppure se ne può trarre alcuna conclusione, trattandosi in ampia misura di regole che possono trovarsi in qualsiasi condominio, aparthotel o albergo. Certo, alcune formulazioni appaiono infelici, ma risultano essere del tutto comprensibili se si considera che si trattava di mantenere l’ordine in un “bordello”.

  2. In tale contesto, per tutti i motivi sopra indicati, questa ha ritenuto Corte ritiene che gli imputati non hanno in alcun modo leso la libertà d’azione delle prostitute, ragion per cui gli stessi sono stati prosciolti dall’imputazione di cui al punto 2 dell’atto d’accusa.

VI) Indennità risarcitorie ex art. 429 CPP

  1. Il 5 febbraio 2018 l’avv. DUF 1 ha avanzato per conto di IM 1 e IM 2 istanza di risarcimento ex art. 429 CPP, per CHF 31'358.95 quale risarcimento delle spese legali, CHF 289'000.00 quale risarcimento danni ed in fine CHF 20'000.00, rispettivamente 15'000.00, a titolo di indennità per torto morale (doc. TPC 41).

  2. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento penale nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) nonché ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).

La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale (ai sensi del diritto della responsabilità civile) con il procedimento penale conclusosi con un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1804; Schmid, Schweizerische StPO, Praxiskommentar, art. 429 n. 6; CR CPP, Mizel/Rétornaz, art. 429 n. 21; BSK StPO, Wehrenberg/Berhhard, art. 429 n. 6; Mini, Commentario CPP, art. 429 n. 1; CARP 23.06.2014 in re R.B. e R. Z., inc. 17.2013.91+92, 17.2013.113+156; CRP 28.04.2014, inc. 60.2013.404).

Giusta l’art. 429 cpv. 2 CPP, competente a decidere sugli indennizzi e sulle riparazioni del torto morale è l’autorità penale che ha pronunciato la decisione finale di proscioglimento su cui si fonda il diritto all’indennizzo o alla riparazione (Commentario CPP, art. 429 n. 8; CR CPP, art. 429 n. 51). In concreto, dunque, competente a decidere sull’istanza in esame è la scrivente Corte, che con sentenza del 31 ottobre 2012 ha disposto il proscioglimento dell’istante dall’accusa di falsità in documenti.

Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

Come stabilito dalla Corte di appello e di revisione penale (CARP 23.06.2014 in re R.B. e R. Z., inc. 17.2013.91+92, 17.2013.113+156; CARP 28.03.2014, inc. 17.2013.161), lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio cit., pag. 1231; STF 6B_392/2013 del 4.11.2013 consid. 2.1; DTF 138 IV 205 consid. 1).

Per stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a cvp. 2 LAvv, secondo cui l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.

Sulla scorta di tali principi, vengono ammessi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.

In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10.11.2010; CRP 60.2010.189 del 12.11.2010).

Rimanendo valido il principio della remunerazione dipendente dalla complessità del caso, la Corte di appello e di revisione penale ha stabilito che la remunerazione oraria debba essere fissata prendendo come base, per i casi che non presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19.12.2007, mentre che riconosce per i casi complessi un onorario fino a fr. 320.- all’ora.

Sulle spese, la CARP si è allineata alla giurisprudenza sviluppata dalla Corte dei reclami penali che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA. Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (CRP 60.2010.119 del 10.11.2010); d) fr. 2.- per invio fax (a pagina), così come per invio e-mail, la posta elettronica facendo capo anch’essa alla linea telefonica (CRP 60.2005.209 del 25.09.2006).

  1. Le note professionali degli avvocati __________ e DUF 1 – limitatamente al periodo in cui ha agito quale difensore di fiducia – sono state ritenute adeguate così come esposte.

  2. A IM 1 e IM 2 sono quindi state riconosciute indennità di CHF 11'481.75, rispettivamente CHF 15'891.35 a titolo di risarcimento delle spese legali.

  3. Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, l’imputato prosciolto deve essere risarcito per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento.

Come si evince dalle già menzionate sentenze della Corte di appello e di revisione penale (CARP 23.06.2014 in re R.B. e R.Z., inc. 17.2013.91+92, 17.2013.113+156; CARP 28.03.2014, inc. 17.2013.161), si tratta principalmente della perdita di salario o di guadagno subita a causa della carcerazione provvisoria o della partecipazione agli atti procedurali, comprese le spese di viaggio (perdita di guadagno in senso stretto; Messaggio cit., pag. 1231; Mini, op. cit., art. 429 n. 6; Riklin, op. cit., art. 429 n. 3). Possono entrare in considerazione anche perdite di guadagno future, così come la perdita del posto di lavoro, pregiudizi alla carriera o danni alla salute conseguenti al procedimento penale, in particolare a seguito della carcerazione preventiva e/o di sicurezza (perdita di guadagno in senso lato; Schmid, Praxiskommentar, art. 429 n. 8; Mizel/Rétornaz, op. cit., art. 429 n. 41 e segg.).

Con riferimento al risarcimento dei danni materiali, la giurisprudenza sviluppata dalla Camera dei ricorsi penali aveva inizialmente stabilito che i danni pecuniari da risarcire “sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (Rep. 1925, pag. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale materiale” e cioè al lucrum cessans e al damnum emergens in nesso di causa ed effetto (Rep. 1988, pag. 422; Rep. 1985, pag. 406; Rep. 1973 pag. 214).

Perché il pregiudizio sia indennizzabile, occorre che vi sia un nesso di causalità naturale ed adeguato tra la partecipazione necessaria al procedimento penale e il danno (Mini, op. cit., art. 429 n. 6; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., art. 429 n. 24; STF 1B_484/2012 del 17.10.2012 consid. 2.3), per la cui valutazione ed estensione sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 e segg. CO (Mizel/Rétornaz, op. cit., art. 429 n. 41; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., art. 429 n. 25).

Una limitazione al risarcimento del danno economico deriva però dall’art. 430 cpv. 1 lett. c CPP, secondo il quale l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo se le spese dell’imputato sono di esigua entità. Questa norma codifica un principio già ritenuto dal Tribunale federale (cfr. DTF 6B_976/2008 dell’8.6.2009 consid. 2.3.), secondo cui il cittadino deve sopportare il rischio, fino ad un certo grado, di un procedimento penale ingiustificato (CRP inc. 60.2011.415). L’obbligo di risarcimento presuppone, di conseguenza, una certa obiettiva gravità dell’atto di istruzione e un conseguente notevole danno. Per spese d’esigua entità non soggette a risarcimento s’intende, ad esempio, l’obbligo di comparire una o due volte ad un’udienza (Messaggio, pag. 1232).

  1. Nella sua istanza di risarcimento, il difensore degli imputati ha calcolato una perdita di guadagno per la __________ e la __________ di CHF 288'000.00 dovuta alla riduzione forzata del costo delle camere decisa dal PG il 20 settembre 2012 e durata fino alla ricezione della sentenza del Tribunale federale del 5 marzo 2013, conteggiando una media ipotetica di 40 pernottamenti in media per una riduzione di CHF 40.00 per un periodo di 180 giorni (40x40x180), a cui andrebbero aggiunti CHF 1'000.00 per la chiusura del bar durata 2 giorni (CHF 500.00 al giorno), per un totale di CHF 289'000.00 (doc. TPC 41).

  2. Come si è visto, IM 2 in sede dibattimentale ha dichiarato che percepiva dall’attività dell’__________ uno stipendio fisso di CHF 7'000.00 lordi e non partecipava all’utile. L’imputata ha riferito che le sue entrate, a seguito dell’imposizione da parte del PG di una pigione ridotta, non sarebbero diminuite; lo stipendio sarebbe rimasto sempre uguale (VI DIB 09.02.2018, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla stessa non è quindi stata riconosciuta alcuna indennità a titolo di risarcimento dei danni.

  1. Dal canto suo IM 1, come anticipato, ha dichiarato che il guadagno da lui percepito dall’attività della __________ e della __________, era costituito dal 25% dell’utile e in ogni caso dallo stipendio di CHF 10'000.00, che percepiva anche se il 25% dell’utile non avesse raggiunto tale cifra (VI DIB 09.02.2018, p. 2 e 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda a sapere se a seguito dell’imposizione da parte del PG di una pigione ridotta le sue entrate fossero diminuite, l’imputato ha risposto affermativamente, precisando che riusciva però sempre a prendere il suo stipendio di CHF 10'000.00:

" (…) il PG ci avrebbe lasciato tenere aperto solo se avessimo abbassato i prezzi delle camere, ciò che abbiamo fatto applicando le tariffe che aveva consigliato lui di CHF 105/115.00 circa, comunque abbassando di CHF 40.00 circa le tariffe. Abbiamo quindi iniziato ad avere delle difficoltà. Abbiamo inoltre dovuto cambiare la destinazione da EP in club privé e non si potevano più vendere alcolici. Io il mio stipendio riuscivo sempre a prenderlo.”

(VI DIB 09.02.2018, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

La sua perdita di guadagno personale ammonta quindi al 25% di CHF 289'000.00, dedotti CHF 60'000.00 (stipendio di CHF 10'000.00 per 6 mesi) e quindi CHF 12'250.00, che gli è stata riconosciuta quale indennità a titolo di risarcimento dei danni.

  1. Secondo l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se, a causa del procedimento, ha subito lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi degli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO, l’imputato assolto ha diritto ad una riparazione del torto morale. Questa è, di regola, concessa se l’imputato è stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio, pag. 1231).

Come rilevato dalla Corte di appello e di revisione penale (sentenze 07.04.2014, inc. 17.2014.54; 23.06.2014, inc. 17.2013.91+92, 17.2013.113+156; 28.03.2014, inc. 17.2013.161), l’accusato che non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può, invece, ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova - o rende almeno verosimile - che, a seguito dell’esecuzione di altri atti istruttori o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale, egli ha subito una grave violazione della sua personalità. Si può pensare ad esempio a procedimenti molto mediatizzati, perquisizioni e sequestri diventati pubblici, problemi famigliari legati al procedimento (ad esempio divorzio a causa dell’inchiesta penale), procedimenti durati molto a lungo, e simili (Griesser, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, art. 429 n. 7; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., art. 429 n. 10; Mini, op. cit, art. 429 n. 7; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., art. 429 n. 27).

Lo Stato non è tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., art. 429 n. 10; Rep. 1998 n. 126 nota 5.3; sentenza CRP del 29.11.2010, inc. 60.2010.210). Quanto alla determinazione dell’ammontare dell’indennità, essa è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO (Griesser, op. cit., art. 429 n. 7; DTF 113 Ia 177 e rif.; DTF 113 Ib 155; Rep. 1973 pag. 229).

L’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo.

È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’indennità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (STF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, DTF 113 IV 93 e DTF 112 Ib 446).

  1. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto dato sia l’elemento della mediatizzazione del procedimento che quello della durata dello stesso, protrattosi per svariati anni, con interventi del Ministero pubblico che ha imposto una riduzione delle pigioni, ricorrendo poi fino al Tribunale Federale – peraltro soccombendo – nell’ambito di un’inchiesta che è durata circa 3 anni e che ha avuto un’importante eco mediatica.

In tale contesto, all’imputato la Corte ha riconosciuto un’indennità per torto morale di CHF 1'000.00.

VII) Retribuzione del difensore d’ufficio

  1. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO –N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 3/6; N. Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP – M. Galliani / L. Marcellini, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (sentenze TF 6B_486/2013 del 16.7.2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10.12.2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6.5.2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.

  1. La nota professionale dell’avv. DUF 1, interamente a carico dello Stato alla luce del proscioglimento degli imputati da tutte le imputazioni, è stata approvata così come esposta, previo adattamento all’effettiva durata del dibattimento, per complessivi CHF 3'113.45, comprensiva di onorario, spese e IVA.

VIII) Tassa di giustizia e spese procedurali

  1. Stante l’integrale proscioglimento degli imputati, la tassa di giustizia di CHF 1'500.00 con motivazione scritta e di CHF 1'100.00 senza motivazione scritta e le spese procedurali sono state interamente poste a carico dello Stato.

visti gli art. 69, 70, 157, 195 CP;

422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

  1. IM 1 e IM 2 sono prosciolti dalle imputazioni di usura aggravata e promovimento della prostituzione di cui ai punti 1 e 2 dell’atto d’accusa del 9 febbraio 2015.

  2. A IM 1 viene riconosciuta un’indennità ex art. 429 CPP di:

  • CHF 12'250.00 a titolo di risarcimento danni;

  • CHF 11'481.75 a titolo d’indennità per spese legali;

  • CHF 1'000.00 a titolo d’indennità per torto morale.

  1. Ad IM 2 viene riconosciuta un’indennità ex art. 429 CPP di CHF 15'891.35 a titolo d’indennità per spese legali.

  2. È ordinato il dissequestro di tutto quanto sotto sequestro.

  3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.00 con motivazione scritta e di fr. 1'100.00 senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico dello Stato.

  4. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

6.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 2’610.00

spese fr. 279.00

IVA (8%) su CHF 675.00 fr. 54.00

IVA (7.7%) su CHF 2'214.00 fr. 170.45

totale fr. 3'113.45

  1. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

  • Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

  • Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese a carico dello Stato:

Tassa di giustizia fr. 1'500.--

Inchiesta preliminare fr. 2'929.15

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 267.85

fr. 4'697.--

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