Incarto n. 72.2015.121

Lugano, 5 ottobre 2015/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente

GI 1 6 GI 2 7

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro

IM 1 e residente a rappresentato dall’ DUF 1

in carcerazione preventiva dal 23.03.2015 al 28.04.2015 (37 giorni)

in esecuzione anticipata di pena dal 29.04.2015

imputat, a norma dell’atto d’accusa nr. 103/2015 del 04.08.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone,

per avere, senza essere autorizzato, dietro promessa di un compenso di EUR 2'000 da parte di tale “” detto “”, preso in consegna il 22 marzo 2015 ad __________ detenuto, trasportato e importato in Svizzera il 23 marzo 2015 attraverso il valico doganale di __________ nonchè detenuto e trasportato fino al valico doganale di __________, dove venne fermato dalle Guardie di Confine in medesima giornata, a bordo della vettura Citroen C4 grigia targata ____________________ da lui guidata, un quantitativo di 911,15 gr netti di cocaina con grado di purezza variante dal 7.8% al 35.7%, sostanza destinata alla successiva messa in commercio in Italia;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero pubblico;

  • l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 15:40.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Le parti danno atto che, in merito alla qualifica giuridica indicata nell’atto d’accusa, all’art.19 cpv.2 lett.a LStup va altresì aggiunto il cpv.1 lett. b e l’atto d’accusa è precisato di conseguenza.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, la quale, dopo aver brevemente passato in rassegna le circostanze dell’arresto e i fatti, conclude chiedendo l’accoglimento integrale dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 3 anni e 8 mesi. Chiede infine la confisca di quanto in sequestro, con distruzione dello stupefacente, senza opporsi alla restituzione della somma di Lit. 50'000 e rimettendosi alla Corte quo alla chiave d’albergo;

§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, la quale, posta in risalto la figura e la vita anteriore del suo assistito e ritenuto il suo ruolo minore nel trasporto (mero corriere senza alcun potere decisionale né iniziativa autonoma) come pure la sua grave dipendenza dal gioco – che è sua intenzione curare - e la piena collaborazione prestata, conclude chiedendo una sensibile riduzione della pena e, in via principale, che la condanna venga totalmente sospesa; in via subordinata che sia sospesa almeno parzialmente. Non si oppone al dissequestro della vettura.

Considerato, in fatto ed in diritto

1.Vita

1.1. IM 1, nato a __________, il _______, è cittadino __________, vive ad __________, sulla sua vita, in fase d’inchiesta, in sintesi, ha riferito quanto segue (AI 33, da pag. 7). È cresciuto in __________ fino all’età di 11 anni, quando a causa di problemi di etilismo di suo padre, è stato dato in adozione ad una famiglia italiana, di cui porta il cognome. __________ in __________, a __________, dopo un corso di recupero estivo, ha iniziato la scuola media.

La situazione con la famiglia adottiva andava male tanto che all’età di 16/17 anni è andato a vivere da solo ed ha iniziato a lavorare in fabbrica. Poi, dal 2002 al 2004 ha fatto il saldatore a __________ fino a che si è trasferito in __________ a __________ dove ha lavorato come giardiniere. Un anno e mezzo dopo, è stato assunto, ancora come saldatore, presso la __________ a __________. Nel frattempo si è sposato.

Nel 2007 è tornato a vivere in __________, trasferendosi a __________. Il ___________ sono nate due figlie gemelle (Dichiarazione di stato civile e patrimoniale, AI. 1).

In __________, ha trovato lavoro come venditore di caffè per la __________ fino al 2010/2011. Nello stesso periodo si è separato dalla moglie per poi divorziare nel 2013 (Verbale PP 9.06.2015, pag. 7, AI 33).

Dal 2013, fino all’arresto, ha lavorato, su partita Iva, come rappresentante di forniture di gas ed energie elettriche per la __________, la __________ e __________, con un grado di occupazione al 70% e uno stipendio netto mensile di Euro 1'500.-. A suo carico gravavano i contributi di sostentamento per le figlie di Euro 600.- al mese e l’affitto di Euro 400.- (dichiarazione stato civile e patrimoniale, all. AI 1).

Il __________ è nato il terzo figlio dalla sua attuale compagna con cui conviveva, prima dell’arresto, a __________.

A suo dire, da dieci anni, ha il vizio del gioco d’azzardo, iniziato nel 2010 contestualmente ai problemi coniugali.

Circa i suoi progetti futuri, ha dichiarato che, uscito di prigione avrebbe la possibilità di riprendere l’attività che aveva prima.

1.2. Al dibattimento, IM 1 sul suo vissuto e in particolare sulla dipendenza al gioco d’azzardo, ha precisato quanto segue (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. da 1 a 3):

" Interrogatorio concernente la persona

D: Ha frequentato le scuole elementari in __________?

R: Sono nato a __________ da genitori __________. Ho vissuto in __________ fino all’età di 11 anni. In __________ ho frequentato le scuole elementari fino alla quarta. Poi sono andato in __________, dove sono stato adottato da una famiglia __________. In __________ ho fatto l’esame di quinta elementare per accedere alla prima media.

D: Ha fratelli o sorelle?

R: Ho un fratello di sangue, che vive a _______. __________ la mia famiglia d’origine vive a __________.

D: Come mai andava male la situazione con la nuova famiglia?

R: Loro avrebbero voluto una femmina e si “sono accontentati” di me. Non venivo un granché considerato in famiglia, mi sentivo come un oggetto da esporre, per cui non c’è mai stato un rapporto con loro. Quando me ne sono andato, ho cercato poi di mantenere i contatti con loro, ma loro non hanno voluto perché pensavano che io fossi solo interessato all’eredità. Sono poi riuscito a riprendere i contatti con i miei genitori di sangue, che mantengo tuttora.

D: Ha preso la licenza di scuola media?

R: Sì.

D: A che età ha iniziato a lavorare?

R: All’età di 16 anni nell’ambito della tessitura e filatura. Poi ho fatto il saldatore. Sono quindi stato in ___________ dove ho cominciato a lavorare come giardiniere e poi, una volta trovata casa, come saldatore la __________ a __________.

D: Quando si è sposato?

R: Non me lo ricordo. Il _________ sono nate le gemelle.

D: Lavorava dunque contemporaneamente per le tre società __________, __________, __________?

R: Sì, a partire dal 2013. Ero consulente. Lavoravo come indipendente. Non avevo uno stipendio fisso, guadagnavo in base ai contratti che riuscivo a stipulare. In ogni caso, a fine mese, riuscivo a percepire ca. Euro 1'500. Inoltre, da quando è nato il mio terzo figlio, nel 2013, lavoravo in nero come cameriere o aiuto cucina in un locale di un amico riuscendo a guadagnare ca. Euro 300 mese.

D: Le spese correnti a quanto ammontavano?

R: Dovevo occuparmi del mantenimento delle bambine di Euro 600, oltre all’affitto pari a Euro 400 e alle altre spese correnti.

D: La sua compagna lavorava?

R: No, era studente, poi faceva la casalinga.

D: Ha debiti?

R: No, solo quello nei confronti di __________.

D: Facevate fatica ad arrivare alla fine del mese?

R: Sì, spesso.

D: In merito al gioco d’azzardo mi può dire che cifre giocava al mese?

R: Dal momento della separazione ho cominciato a giocare d’azzardo nelle sale giochi (poker, macchinette). Non so quantificare quanto giocavo. Dei mesi giocavo 300 Euro e altri mesi, se vincevo, arrivavo anche fino a 500 Euro. Chiedevo soldi in giro.

D: Quante volte al mese giocava da gennaio 2015?

R: In media 10/15 volte al mese. L’ultima volta che ho giocato è stato poco prima dell’arresto, forse 5/6 giorni prima. Era nel mese di marzo.

D: Dove giocava?

R: A __________, __________, __________, nei dintorni di casa e in altre località se c’erano dei tornei.

D: Intende curarsi quando esce? Se sì, come?

R: Sì. Già alla Stampa avevo chiesto agli assistenti sociali se potevo essere seguito. So che ci sono dei corsi da frequentare. Al proposito si è interessato mio fratello.

D: Quali progetti ha per il futuro? A livello professionale?__________ R: Vorrei trovare un lavoro come saldatore e tornare a __________ o a __________. La mia compagna è già a __________ col bambino da quando sono tornato.

La Presidente dà alle parti la facoltà di porre altre domande all’imputato.

D PP: In carcere lei ha tentato in qualche modo di giocare?

R: A dire il vero ho tentato di farlo. Avevo mandato una lettera a mio padre con i numeri del lotto nazionale italiano, chiedendogli di giocare.

La PP produce la lettera dell’imputato (doc. Dib. 1).

ADR della Presidente che per quanto riguarda il problema della ludopatia ho parlato con l’assistente sociale in carcere che mi segue. Non ho per contro visto uno psichiatra né mi sono ancora interessato in tal senso. L’assistente sociale mi ha consigliato di evitare anche i giochi di gruppo che si fanno ai piani.

Nessuna domanda complementare da parte delle parti.”

  1. Precedenti penali

2.1. IM 1 ha alle spalle un considerevole precedente penale in __________ per fatti analoghi a quelli qui a giudizio. Il 9.05.2014 è stato condannato dal Tribunale di __________, con sentenza cresciuta in giudicato il 28.07.2014, per un trasporto di 502,1 grammi netti di cocaina - fatti avvenuti il 26.03.2013 - alla pena di 3 anni di reclusione, al pagamento di una multa di Euro 12'000.-, nonché all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni (AI 31).

2.2. Al dibattimento, l’imputato in merito ha dichiarato quanto segue (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 2):

" D: Lei ha precedenti penali?

R: Sì, ho un precedente in __________ relativo allo stesso motivo per cui mi trovo qui oggi. Per debiti di gioco ho fatto un trasporto di 500 g di cocaina. Li tenevo nascosti nel giubbotto. Ero con la stessa auto.

D: Quanto ha scontato in tutto?

R: Sono stato arrestato a febbraio del 2013, ma non mi ricordo la data della sentenza di condanna. Non so a quanto sono stato condannato. Non mi ricordo quanto ho scontato.

D: È stato posto in libertà condizionale dopo la revoca della misura dell’obbligo di presentarsi in polizia?

R: Sì.”

  1. Circostanze dell’arresto

3.1. Il 23 marzo 2015, alle ore 13:25, al valico doganale di via __________ a __________, le Guardie di Confine fermavano per un controllo la vettura Citroën C4 Picasso targata __________, in uscita verso l’Italia. Alla guida c’era IM 1

Dalla perquisizione del veicolo, le guardie rinvenivano in un vano appositamente creato nel cruscotto tre pani di cocaina del peso di 1060 gr, lordi, risultati poi 911,15 grammi netti (AI 22 documentazione fotografica).

L’autovettura risultava intestata alla convivente dell’imputato tale, __________, cittadina __________ (Protocollo passaggio consegne CGCF-Polizia cantonale AI. 1).

3.2. L’imputato, tratto in arresto, è stato mantenuto in detenzione preventiva fino al 28.04.2015. Dal giorno seguente è stato posto in regime d’anticipata esecuzione di pena. Sulla sua carcerazione, al dibattimento, così si è espresso (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 3):

" D: Come va ora in carcere?

R: Sto lavorando in officina, Smontiamo pezzi di ricambio per l’elettronica.”

3.3. IM 1, in fase d’inchiesta, davanti agli inquirenti, pur avendo fornito dichiarazioni fumose su alcuni punti, in specie sul suo tenore di vita, sulle modalità di consegna dello stupefacente, sul viaggio tra il 7/9 marzo 2015, ha ammesso quanto ascrittogli nell’atto d’accusa.

  1. Fatti e risultanze istruttorie

4.1. Il trasporto su incarico di tale “__________”

IM 1, ha ammesso, in fase d’inchiesta e al dibattimento, di avere eseguito il trasporto di droga, su incarico di tale , detto per la mole “”, un cittadino __________ di 35/36 anni, di cui ha dichiarato di non conoscere le generalità. Ha escluso in particolare, davanti ad una fotografia sottopostegli dagli inquirenti in fase d’inchiesta, che potesse trattarsi di tale __________. Un cittadino __________, nato il __________, a __________, le cui tracce papillari corrispondenti al dito anulare della mano sinistra, sono state rinvenute durante le indagini dalla polizia scientifica sui sacchetti in cui era contenuta la droga (verbale PS 23.03.2015, AI 1, verbale PS 28.04.205, all. 4 AI 21, verbale PP 9.06.2015, pag. 6, AI 33, verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 3). Vero è che la foto di tale __________ non identifica una persona particolarmente corpulenta come, sin dal primo verbale d’interrogatorio, l’imputato ha descritto __________ (All. A verbale PS 28.04.2015, all. 4 AI 21).

4.2. Il preteso movente: il debito con “__________”

4.2.1. L’imputato, in fase d’inchiesta, ha riferito agli inquirenti che aveva conosciuto __________ uno o due mesi prima dell’arresto presso un’agenzia di scommesse di __________ ed aveva iniziato a frequentarlo occasionalmente nell’ambiente del gioco d’azzardo (verbale PS 23.03.205, pag. 4, AI 1). Poco tempo prima del trasporto, dapprima ha indicato agli inquirenti trattarsi di dieci giorni o una settimana prima (verbale PS 23.03.205, pag. 4, AI 1), poi di dieci giorni o due settimane prima (verbale PP 24.03.2015, pag. 4, AI 4), durante una partita, __________ gli aveva prestato Euro 500.- (verbale PS 23.03.2015 AI 1). Dopo tre o quattro giorni, non avendo soldi per rimborsarlo, questi gli aveva proposto di fare un trasporto di cocaina giacché sapeva dall’imputato medesimo che aveva un precedente in __________ per un trasporto di 500 grammi di cocaina. All’inizio, a detta dell’accusato, non aveva accettato ma poi, dopo un paio di giorni, aveva acconsentito dietro un compenso di Euro 2'000.- (verbale PS 23.03.205, pag. 4, AI 1).

4.2.2. Al dibattimento, l’accusato ha confermato le dichiarazioni rese in inchiesta, tranne il periodo in cui ha contratto il prestito, facendolo risalire ad un mese prima dell’arresto.

Ha anche riferito che non avrebbe potuto rimborsare il prestito con un pagamento rateale, poiché a suo dire __________ non avrebbe accettato dato che faceva anche imprecisate pressioni per ottenerne il rimborso (verbale d’interrogatorio, pag. 3):

" D: Quanto tempo prima del trasporto per conto di __________ ha contratto il debito di Euro 500?

R: Ho conosciuto __________ due mesi prima del trasporto e dopo un mese dalla sua conoscenza mi ha prestato i 500 Euro.

D: Un debito di Euro 500, in fin dei conti, è un debito di piccolo importo: non poteva rimborsarlo con un pagamento rateale?

R: Con __________ non avrei potuto pagare ratealmente. Non avrebbe mai accettato. Quando cominciavo a ritardare con il rimborso lui ha cominciato a fare pressioni facendomi capire che voleva indietro i suoi soldi.”

4.3. Detenzione, trasporto e transito della cocaina dall’_______ alla Svizzera

4.3.1. Fatto sta che l’imputato, così come ha raccontato agli inquirenti, secondo le istruzioni di , doveva trovarsi entro mezzogiorno di domenica 22.03.2015 in un parcheggio delle piscine vicino alla piazza detta “” ad __________ (verbale PS 23.03.2015 AI 1), piazza che in aula - posto che ad __________ vi sono due piazze con nomi simili, la __________ e la __________ - ha precisato chiamarsi “__________” (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 3).

Con un indirizzo tutto sommato approssimativo, il 21.03.2015, con la vettura della compagna, __________, tra le 20/21:00, era quindi partito alla volta di __________. Come emerge dal rapporto del passaggio AFV del Corpo delle guardie di confine, era entrato in Svizzera alle ore 21:37:37 dal valico di __________ ed uscito da quello di __________ alle ore 00:41:18 (AI 21).

Seguendo la direzione per il centro di __________, e chiedendo indicazioni in inglese come ha precisato al dibattimento, era arrivato a destinazione intorno alle 8:30/9:00 (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 3). Al parcheggio delle piscine era stato raggiunto da __________. Dopo aver bevuto un caffè, a detta dell’imputato, si erano recati presso un’officina a 15/20 km di distanza, in un paesino nei pressi dell’aeroporto dove un cittadino __________ aveva modificato la sua vettura, creando nel cruscotto un ricettacolo dove occultare la droga. __________ gli aveva spiegato come aprire il ricettacolo, prima levando la plastica e poi svitando le viti con un apposito cacciavite che gli avevano consegnato (posto per altro in sequestro). Gli avevano dunque consegnato un sacchetto contenete lo stupefacente che aveva personalmente nascosto nel vano per mostrare che aveva ben compreso come aprire e chiuderlo. A detta dello stesso, non sapeva quanto fosse il quantitativo di cocaina; nemmeno a tal fine, si era preoccupato di stimare il peso del sacchetto (verbale PP 24.03.2015, pag. 4 AI 4).

Per il viaggio, gli avevano dato un telefono cellulare con una scheda Sim già inserita e attiva per contattare __________ ed informarlo al termine della consegna via sms ”dicendo che era tutto ok” ( telefono Nokia 6310 rep. no. 39784, SIM Lebara no. 66541263U rep. no. 39785).

Poi, dopo aver riaccompagnato __________ al luogo d’incontro, era ripartito per rientrare in Italia.

4.3.2. IM 1, durante l’istruttoria dibattimentale, ha precisato di aver appreso solo in __________, all’officina, che la vettura era stata modificata per l’occultamento dello stupefacente. Sull’intenzionalità del suo agire, ha riferito di non aver chiesto quanta cocaina dovesse trasportare, poiché, in definitiva, la cosa non lo interessava dal momento che era solo interessato al compenso di Euro 2'000.- (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 3 e 4):

" D: Ad __________ esiste __________ e __________, è quest’ultima, è corretto?

R: Era __________. Quando sono arrivato ad __________, seguendo centro, ho chiesto in inglese. Era vicino ad una piscina.

D: Era già stato ad __________?

R: Sì, una volta in vacanza un fine settimana con la compagna. I soldi li avevo perché lavoravo.

D: Sapeva quel che rischiava avendo avuto già una condanna alle spalle?

R: Pensavo si trattasse di una stupidata.

D: Sapeva sin dall’inizio che bisognava modificare il veicolo per occultare lo stupefacente?

R: No, non sapevo che l’auto doveva essere modificata. Quando l’hanno portata in officina pensavo solo che dovessero nascondere la droga. Mi sono accorto dopo che avevano rovinato la macchina. Io volevo fare quel viaggio per rimborsare __________ e poi me ne sarei tirato fuori.

D: Perché non ha chiesto quanta cocaina avrebbe dovuto trasportare?

R: Non mi interessava sapere il quantitativo, ma solo i 2000 Euro che avrei ricevuti.

D: Sapeva e si rendeva conto di quel che rischiava avendo già una condanna alle spalle?

R: Non ci ho pensato.”

4.3.3. L’imputato, ripartito dunque alla volta __________, era rientrato in Svizzera dal valico di __________ il 23.03.2015 alle ore 4:56:50 (RIPG AI 21), poi, alle 13:25 come detto era stato fermato al valico di __________ (in Via __________).

Durante il viaggio, agli inquirenti ha riferito che __________ gli aveva scritto per chiedergli dove si trovava (verbale 23.03.2015, pag. 6). È per altro accertato che il telefono Nokia con utenza __________ si era collegato alle antenne svizzere il 23.03.2015 tra le 5:06/16:41(verbale 9.04.2014, pag. 3, AI 2).

4.4. La destinazione della cocaina

Sulla destinazione dei pani di cocaina, l’accusato ha riferito agli inquirenti che __________ gli aveva indicato un imprecisato ristorante, il cui indirizzo era stato scritto su un foglio contenuto nel sacchetto dov’era occultato lo stupefacente (verbale PS 23.03.2015 AI 1, verbale PP 24 marzo 2015, pag. 4, AI 4). L’accusato, in inchiesta ha riferito che, una volta varcato il confine in __________, prima si sarebbe recato dalla sua compagna e da suo figlio, poi, avrebbe cercato un posto tranquillo per smontare il ricettacolo e cercare il foglio con l’indirizzo indicatogli (verbale PP 24.03.305 pag. 5, AI 4). Con le indagini, è stato rinvenuto un biglietto che riporta l’indirizzo del Ristorante Pizzeria , in via __________ a __________ (), posto che l’accusato ha confermato di non conoscere (all. B, verbale 28.04.2015, pag. 2, All. 4, AI 21 RIPG).

IM 1, ha raccontato agli inquirenti in inchiesta, confermandolo al dibattimento, che avrebbe dovuto recarsi all’indirizzo indicato, parcheggiare la sua vettura, lasciandola aperta con il sacchetto contenente lo stupefacente appoggiato ai piedi del sedile anteriore, lato passeggero. Poi avrebbe dovuto allontanarsi a prendere un caffè per una o due ore (verbale 28.04.2015 pag. 2 e 3 all. 4, AI 21 RIPG).

Nel verbale finale, dinnanzi al PP, ha precisato che era il committente del ristorante che avrebbe dovuto ritirare dal suo veicolo la cocaina e che egli personalmente nel ristorante, nemmeno ci sarebbe dovuto andare (verbale 9.06.2015 AI 33).

Per quanto riguarda __________ invece, a suo dire, avrebbe dovuto unicamente contattarlo per informarlo che il viaggio era andato bene e che era in Italia (28.04.2015 all. 4, AI 21 RIPG).

Il compenso di Euro 2000.-, come ha spiegato al dibattimento, l’avrebbero lasciato nell’auto, pur se aperta (verbale dibattimentale, pag. 4):

" D: Ci vuole spiegare dove doveva portare lo stupefacente?

R: Una volta entrato in Italia dovevo recarmi all’indirizzo che c’era nella busta e lasciare l’auto aperta nel posteggio e allontanarmi per ca. un’ora. Mi avrebbero lasciato il compenso di Euro 2000 in macchina.

ADR della Presidente che la macchina sarebbe rimasta aperta.”

4.5. Il precedente viaggio del 7/9.03.2015

La vettura Citroen Picasso è stata registrata in entrata in Svizzera dal valico di __________ anche il 7.03.2015 alle ore 21:52:38, in uscita al valico di __________ l’8.03.2015 alle ore 1:12:06, in entrata dal valico di __________ il 9.03.2015 alle ore 6:30 e in uscita al valico di __________ il 9.03.2015 alle ore 9:28:24. Quindi una tempistica analoga ai fatti qui a giudizio. Il che desta il sospetto che si tratti di un precedente trasporto di droga (AI 21 All. C) soprattutto a fronte delle fumose dichiarazioni che l’accusato ha fornito in proposito agli inquirenti e durante l’interrogatorio dibattimentale. A suo dire, era andato a __________ a giocare in una sala dove era già stato cinque o sei volte ma di cui non è in nemmeno in grado di fornire il nome (verbale PS 9.04.2015, pag. 3, all. 2 AI 21). Mal si comprende anche il genere di casinò, poiché prima ha riferito che si trattava di una sala giochi, poi ha parlato di un capannone industriale di colore grigio (verbale PS 24.04.205, pag. 2, all. 3 AI 21, verbale PP 9.06.2016 pag. 5, AI 33) e al dibattimento, di una bisca illegale (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 4). Non è neppure chiaro il motivo per cui avrebbe dovuto attraversare la Svizzera per andare a giocare quando vi sono altri posti più vicini a casa sua, che a suo dire, era solito frequentare. Ma ad ogni buon conto, i sospetti non corroborano un’accusa e nulla al riguardo è imputato nell’atto d’accusa a IM 1.

  1. Diritto

5.1. Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti. Nei casi gravi è prevista una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 2 LStup). Un caso è grave se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 cifra 2 vLSup; vigente art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che è oggettivamente dato già per i quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112 IV 113, con la precisazione in DTF 114 IV 165), di 18 grammi di cocaina pura (DTF 111 IV 101; 109 IV 144; STF 6P.149/2006 e 6S.336/2006 del 12 ottobre 2006, consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28) II ed. Berna 2007, ad art. 19 LStup, n. 81).

La norma prevede, infine, la possibilità per il giudice di attenuare liberamente la pena, se l’autore è tossicomane e l’infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti (art. 19 cpv. 3 lett. b LStup).

Equivale ad importazione il trasporto dello stupefacente già nel territorio doganale svizzero (art. 3 Oprec - RS 812.121.3).

Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di detenere, trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.

E' irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

5.2. Dal profilo oggettivo il comportamento di IM 1 realizza in tutti i suoi estremi la fattispecie aggravata dell’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, per la detenzione, il trasporto e l’importazione, a scopo d’esportazione in Italia, di 911, 15 grammi netti di cocaina con un grado di purezza del 26,2% per 303,81, del 7,8% per 307,31 grammi e del 35,7% per 300,03 grammi (AI 22).

Soggettivamente, l’agire intenzionale è altresì pacifico, pur se nella forma del dolo eventuale (art. 12 cpv. 1 e 2 CP).

Trattandosi di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, il quadro edittale si estende da un minimo di un anno (cumulabile con una pena pecuniaria) a un massimo di vent’anni di pena detentiva (art. 40 e 49 cpv. 1 CP).

  1. Commisurazione della pena

6.1. Giusta l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

La pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5), che a sua volta va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive Tatkomponenten; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010, del 22 giugno 2010, consid. 2.2.2; STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009, consid. 3.5).

Per l'art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

Il cpv. 2 della norma dispone che se nei cinque anni prima del reato l'autore è stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli. E questo, sia per la sospensione condizionale dell’intera pena (art. 42 cpv. 1 CP) sia per la sospensione soltanto parziale secondo l'art. 43 CP (DTF 134 IV 1, consid. 5.3.1; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010, consid. 1).

Le condizioni soggettive previste all’art. 42 CP per la concessione della sospensione condizionale integrale si applicano pure alla sospensione condizionale parziale ai sensi dell’art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

Le pregresse decisioni straniere sono parificate a quelle svizzere fintanto che non contravvengono ai principi generali del diritto penale riconosciuti in Svizzera, in relazione al fatto represso, alla pena inflitta e all'equità della procedura (STF 6B_857/2010 del 4 aprile 2011, consid. 5.3.2; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010, consid. 1; DTF 105 IV 225, consid. 2; Schneider/Garré, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a. ed., Basilea 2013, ad art. 42 CP, n. 96).

Una precedente condanna genera la presunzione che il condannato tornerà a delinquere; essa è in tal modo indiziante di recidiva (Stratenwerth, Schwweizerisches Strafrecht, Allg. Teil II, Strafen und Massnahmen, 2a ed, Berna 2006, § 5, n. 42). In questo spirito, il legislatore ha istituito, con l’art. 42 cpv. 2 CP, una presunzione di prognosi negativa, riservando la possibilità di una sospensione condizionale della pena soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli. Circostanze vagamente favorevoli non sono, dunque, sufficienti (STF 6B_293/2011 del 12 ottobre 2011, consid. 5), occorrendo, ben più, circostanze rilevanti e per loro natura idonee a sovvertire la presunzione di prognosi negativa insita nella norma (STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010, consid. 1). Ne consegue che le condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena sono, in questi casi, maggiormente restrittive rispetto a quelle da esaminare nel caso di un autore alla sua prima condanna (Schneider/Garré, op. cit, ad art. 42 CP, n. 87).

6.2. A qualificare la colpa di IM 1 è il ragguardevole quantitativo di droga da lui detenuto e trasportato dall’_____ alla Svizzera con l’intento d’esportarlo in Italia. Si tratta di ben 911,15 grammi di cocaina. Dal profilo oggettivo il suo comportamento realizza come detto l’infrazione aggravata alla LFStup, ancorché va tenuto conto a suo favore, che un terzo dello stupefacente ha un grado di purezza molto basso. Va, a questo proposito, ricordato che, secondo la giurisprudenza del TF, nell’ambito d’infrazioni alla LFStup, il pericolo rappresentato dal quantitativo e dalla natura dello stupefacente è un elemento di sicuro rilievo nella determinazione della colpa dell’autore, anche se non preponderante (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; 118 IV 342 consid. 2c; STF 13.4.2009 in 6B 1040/2009; STF 12.03.2008 inc. 6B 370/2007 consid. 3.2). È pur vero che più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di un’infrazione aggravata alla LFStup, più tale fattore perde di importanza per la commisurazione della pena. Tuttavia è anche vero che essa ricopre una valenza non trascurabile nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trafficato, maggiore è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 193 consid. 2b/aa; 121 IV 202 consid. 2d/cc; STF 10.05.2010 inc. 6B 10/2010 consid. 2.1).

Soggettivamente, l’agire intenzionale del reo va considerato nella forma del dolo eventuale e non diretto. Il che tuttavia non scalfisce l’estrema disponibilità che l’imputato ha dimostrato nel trasportare un qualsiasi quantitativo e tipo di cocaina, ritenuto che per quanto ne sapeva, avrebbe potuto essere d’entità e purezza ben maggiori.

La sua colpa è anche aggravata dall’aspetto transfrontaliero del trasporto; IM 1 ha attraversato ben tre paesi, __________, la __________, la Svizzera, con l’intento, d’esportare la cocaina in __________, cosa che non è andata a buon fine solo grazie al provvidenziale intervento delle guardie di confine.

In merito va ricordato che il TF ha già avuto modo di stabilire che l’autore che valica frontiere sorvegliate deve spendere maggiori energie criminali di colui che trasporta droga all’interno dei confini nazionali poiché quest’ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo casuale e che l’importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi rispetto al mero trasporto all’interno dei suoi confini (STF 13.08.2010, inc. 6B 265/2010, consid. 2.3; STF 02.07.2010, inc. 6B_390/2010, consid. 1.1; STF 10.05.2010, inc. 6B 10/2010, consid. 2.1).

Inoltre, a sfavore pesa anche il fatto che non è un consumatore, ma ha agito per meri motivi economici: il lauto compenso di Euro 2'000.-, alfine di rimborsare un debito di gioco di appena 500.- Euro, importo talmente modico, che per la Corte, avrebbe, senza dubbio, potuto essere rimborsato in altro modo. D’altro canto le risorse per finanziare il gioco, IM 1 per suo stesso dire, le trovava sempre, anche dopo aver contratto l’asserito prestito con __________ (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 4).

Inoltre, l’accusato ha dimostrato una notevole propensione al delinquere e recidivare ritenuto che, è con disarmante leggerezza e facilità, che ha accettato l’incarico di corriere incurante del pesante precedente penale. E qui va detto che rispetto all’anteriore trasporto, per la Corte, IM 1 ha fatto un salto di qualità, divenendo un corriere internazionale, con un veicolo modificato all’uopo, per occultare i pani.

Ad attenuazione della colpa, la Corte ha invece tenuto conto - oltre del fatto che ha agito per dolo eventuale e che un terzo dello stupefacente aveva un basso grado di purezza - della sua vita anteriore viste le difficoltà che ha incontrato con l’adozione, del suo problema di dipendenza dal gioco d’azzardo, della collaborazione fornita dal primo verbale, anche se ha ammesso quanto francamente non poteva negare.

La pubblica accusa ha postulato una pena di 3 anni e 8 mesi. Tuttavia la Corte, per il ruolo di corriere assunto dall’imputato, che in definitiva è l’ultimo anello nella scala delle organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti, ancorché alla seconda condanna, tenuto conto di tutte le attenuanti testé dette, nonché della prassi delle Corti ticinesi nei casi di trasporto di stupefacente - cfr., ad esempio, sentenze del TPC di cui agli inc. 72.2014.39 del 9.05.2014, 72.2014.44 del 15.05.2014 - trattandosi nel caso in esame di una condanna interamente espiativa per i motivi di seguito esposti, ha ritenuto adeguata una pena di 2 anni e 4 mesi di detenzione.

6.3. La difesa ha postulato il beneficio integrale o "quantomeno parziale" della sospensione condizionale della pena. La richiesta tuttavia non è stata accolta, per il precedente penale specifico che grava su IM 1. La condanna del Tribunale di __________ risale a poco meno di 10 mesi dai fatti e per dire stesso dell’accusato la sanzione infittagli non ha avuto alcun effetto deterrente, dato che non ricorda la data della sentenza, l’entità della pena e il periodo scontato (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 2). Così la Corte si è convinta che solo una pena espiativa potrà scongiurare il rischio futuro di recidiva.

Peraltro le condizioni personali dell’imputato non soverchiano la prognosi negativa.

L’accusato, per suo dire, soffre di dipendenza dal gioco d’azzardo, movente del suo agire sia per questi fatti che per quelli su cui poggia la sentenza italiana, e nulla vi è agli atti circa una seria presa a carico terapeutica per curare l’asserito problema. Nemmeno in carcere, al di là di averne discusso con l’assistente sociale non si è preoccupato di chiedere un trattamento terapeutico (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 2). Anzi, al contrario ha giocato per l’ennesima volta.

IM 1 non ha neppure prospettive serie di lavoro. Secondo quanto esposto dalla difesa in inchiesta avrebbe la possibilità di lavorare presso la società dal fratello che si occupa della vendita al dettaglio di autovetture, quindi un settore estraneo all’imputato. Ma di questa eventualità al dibattimento, l’accusato non ha fatto accenno, avendo piuttosto riferito che vorrebbe trovare un posto di lavoro come saldatore a __________ o a __________ (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 2).

Per finire alla Corte, l’imputato è parsa anche una persona inaffidabile, in particolare modo con riferimento alle sue dichiarazioni sul suo tenore di vita. La Corte non ha infatti ancora compreso come e dove trovasse il denaro per finanziare il gioco d’azzardo, mantenere la sua famiglia, permettendosi anche dei brevi viaggi di vacanza, con appena 1'500.- Euro al mese.

In definitiva, per il pesante rischio di recidiva, considerate le condizioni personali dell’accusato, la condanna, come detto, è integralmente da espiare.

  1. Sequestri

7.1. Per l’art. 69 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico (cpv. 1). Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti (cpv. 2). Ai sensi dell’art. 70 CP il giudice ordina altresì la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (cpv. 1). La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (cvp. 2).

7.2. La Corte ha proceduto alle confische dei beni sequestrati che sono stati direttamente coinvolti nel traffico.

In particolare è stata confiscata l’autovettura Citroën C4 Picasso utilizzata per il trasporto non solo perché è servita a commettere il reato, ma pure in quanto compromette la sicurezza pubblica nella misura in cui la stessa è stata modificata e presenta un apposito vano destinato all’occultamento di stupefacente.

L’istanza dunque 16.09.2015 della società “_____________” di __________ che ha postulato la restituzione del veicolo, facendo valere di esserne la legittima titolare (Doc. TPC 10), è stata respinta.

  1. Nota d’onorario

In applicazione dell’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, la retribuzione del difensore è stabilita sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 6 giugno 2006 consid. 8.5. seg.).

La nota d’onorario prodotta dalla difesa al dibattimento è stata ridotta per quanto attiene ai contatti con il fratello dell’imputato poiché ritenuti eccessivi e non strettamente necessari ai fini della difesa. I contatti in questione sono quindi stati limitati a 30 minuti, tenuto anche conto dello scritto inerente l’offerta di lavoro all’imputato.

La nota è stata poi adeguata al tempo del dibattimento. Per modo che la Corte ha riconosciuto un onorario complessivo di CHF 5'648.35, oltre che alle spese di CHF 500.- come prevede il regolamento in questione, e le trasferte per CHF 478.- per una spettanza totale di CHF 6'626.35 (IVA esente).

Giusta l’art. 135 cpv. 4 CPP, IM 1 è tenuto a rimborsare al Cantone Ticino l’importo di CHF 6'626.35 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (lett. a) ed a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lett. b).

  1. Tasse e spese di giustizia

La Tassa di giustizia di CHF 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

Visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47, 51, 69, 70 CP;

19 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

  1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato,

tra il 22 e il 23 marzo 2015 detenuto e trasportato da __________ in Svizzera, fino al valico doganale di __________, un quantitativo di 911,15 grammi netti di cocaina con un grado di purezza variante tra il 7,8% e il 35,7%;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

  1. Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 28 (ventotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

  2. Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, lo stupefacente da distruggere.

  3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

  4. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

5.1. Le note professionali 15.6.2015 e 5.10.2015 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 5’648.35

spese fr. 500.00

trasferte fr. 478.00

totale fr. 6’626.35

5.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'626.35 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

  1. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise criminali

La Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 5'215.50

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 147.75

fr. 6'363.25

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