Incarto n. 72.2014.27
Mendrisio, 29 aprile 2014/md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
GI 1 giudice a latere GI 2 giudice a latere
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv.dott. DF 1
in carcerazione preventiva dal 21.10.2013 al 17.12.2013 (58 giorni)
in anticipata esecuzione della pena dal 18.12.2013
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 25/2014 del 21 febbraio 2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
siccome riferita un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
prendendo in consegna a __________ il 20.10.2013 da due cittadini __________ rimasti ignoti la somma di Euro 344'470.00 con l’incarico di trasportarla sino ad __________ per consegnarla a dei venditori (pure non identificati) di stupefacente (o a dei loro intermediari),
trasportando il 21.10.2013 __________ a __________ detto denaro celato in un ricettacolo ricavato ad hoc nella parte posteriore della vettura Audi A3 targata __________,
ritenuto che la sostanza stupefacente avrebbe poi dovuto giungere agli acquirenti per altre vie,
aiutato i titolari del contante, che gli promisero un compenso di Euro 10.000.00, a tentare d’acquistare un quantitativo (indeterminato, ma comunque importante) di cocaina destinato alla successiva messa in commercio;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 Lstup combinato con l’art. 25 CP;
per avere,
prendendo in consegna a __________ il 20.10.2013 da due cittadini __________ rimasti ignoti la somma di Euro 344'470.00 composta da banconote di diverso taglio contaminate d’eroina con l’incarico di trasportare i soldi sino ad __________ per consegnarli a dei venditori (pure non identificati) di stupefacente (o a dei loro intermediari),
trasportando il 21.10.2013 da __________ a __________ e pertanto importando in Svizzera detto denaro celato in un ricettacolo ricavato ad hoc nella parte posteriore della vettura Audi A3 targata __________,
compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca del valore patrimoniale in oggetto, sapendo o dovendo presumere che provenisse da un crimine, segnatamente da un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti commessa in Italia e/o in altro Paese estero nei mesi che hanno preceduto la presa in consegna del denaro;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 305bis cifra 1 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 13:10.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
I fatti descritti nell’atto d’accusa sono ammessi dall’imputato, dunque sono da ritenere accertati. Il PP ripercorre i fatti, così come risultano agli atti. Descrive il ricettacolo, creato ad hoc e facendo prova di un certo ingegno. Si tratta di 344'000 Euro, una somma ingente, che tradotti in cocaina, secondo l’AI 102, equivalgono a più di 7 chilogrammi. Il tutto, per un compenso pari a EUR 10'000.-. Due sono i quesiti, il primo riguarda il diritto ed il secondo la commisurazione della pena.
Nell’AA vi sono due reati, la complicità LStup rispettivamente il riciclaggio. Ogni attività diretta a mettere in circolazione sostanze stupefacenti e tutto quanto finanzia tale traffico, è punibile dall’art. 19 LStup. È determinante l’intensità dell’agire criminoso dell’imputato. Se, come IM 1 ha ammesso, i soldi non erano suoi, e la presa in consegna del contante ed il trasferimento del denaro, costituiva una delle fasi del traffico di droga, nel senso che il contante rappresentava il prezzo di una partita di cocaina, ci si trova a mente dell’accusa alla fattispecie legata alla messa in circolazione dello stupefacente, e non all’intermediazione del finanziamento (DTF 122 IV 211 che ha modificato la giurisprudenza DTF 115 IV 256). Vero è che lo stesso IM 1 avrebbe limitato il suo contributo nel traffico di stupefacente al viaggio in __________ e alla consegna del contante. Ecco perché si è circoscritto il suo agire criminale alla fattispecie della complicità. Il primo punto dell’AA merita dunque integrale conferma.
In merito alle accuse di riciclaggio di denaro (DTF 122 IV 211), sussiste concorso reale e perfetto con il 19 LStup. Nel caso concreto tale reato è dato (DTF 127 IV 20 e DTF 6b_91/2011 non pubblicata). Se del contante contaminato di stupefacente, composto da banconote di diverso taglio, sintomo del traffico di strada degli stupefacenti, viene fatto transitare attraverso un valico doganale celato in un apposito ricettacolo, i presupposti del riciclaggio sono adempiuti.
In merito alla commisurazione della pena, l’imputato ha agito per puro scopo di lucro, ha coinvolto il fratello, non ha pienamente collaborato e ha dei precedenti specifici.
Il PP chiede dunque la conferma integrale dell’AA, la condanna ad una pena detentiva di 4 anni e 6 mesi, la confisca e la distruzione di quanto previsto al dispositivo no. 3 del dispositivo del AA rito abbreviato, la confisca della vettura Audi A3 in quanto è servita a commettere il reato, la confisca di tutto il valore patrimoniale sequestrato. Non si oppone al dissequestro del cellulare personale dell’imputato, della carta SIM e della scheda micro SD (AI 118);
§ l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
I fatti contenuti nell’AA sono ammessi dall’imputato. Il difensore ripercorre le circostanze dell’arresto. I motivi del delinquere sono diversi, vi era la necessità finanziaria di dover far fronte ad un periodo difficile. I soldi erano di conoscenti _____ che gli avevano proposto questo trasporto, si tratta di persone che non hanno realmente minacciato la famiglia ma che, qualora IM 1 ne rivelasse il nome, potrebbero passare ai fatti. Si tratta a mente della difesa di una preoccupazione comprensibile.
I soldi avrebbero dovuto essere trasportati ad __________ e consegnati a delle persone che lo stavano attendendo e che gli avrebbero poi dato il suo compenso.
IM 1 nel corso delle indagini ha sostenuto di aver sentito che i soldi dovevano essere almeno in parte il prezzo di una partita di cocaina, egli non sapeva però con esattezza se i soldi erano il pagamento di una fornitura futura o se dovevano servire per pagare qualcosa che era già stato consegnato. L’imputato aveva solo il compito di trasportare il denaro, l’infrazione LStup è dunque contestata. Il fatto che IM 1 non abbia fatto i nomi delle persone che gli hanno consegnato i soldi è un suo diritto e non può essere posto a sua sfavore. Il reato di riciclaggio non è invece contestato (DTF 127 IV 120 consid. 3b).
In merito alla commisurazione della pena, la gravità della colpa individuale è l’elemento essenziale ma non l’unico. Il legislatore ha aggiunto nel concetto dell’art. 47 CP la necessità di prendere anche in considerazione l’effetto che la pena avrà sul condannato. Per quel che ne è dell’autore, vanno considerati la sua situazione famigliare e professionale, l’integrazione sociale, la formazione seguita, eventuali precedenti penali e la sua reputazione. Occorre anche tener conto del comportamento dopo i fatti e l’eventuale collaborazione prestata all’autorità inquirente.
La gravità oggettiva dei reati è incontestata. IM 1 ha confessato e ha ammesso le sue responsabilità, è un segno di ravvedimento. La collaborazione ha permesso all’inchiesta di avanzare celermente.
In via principale, la difesa chiede dunque che la pena sia parzialmente sospesa condizionalmente. I fatti dell’AA sono avvenuti ad oltre 8 anni dalla precedente sanzione del Tribunale di __________. Cita la sentenza 6S_557/2000 del 7 novembre 2000, a mente della difesa una pena interamente da espiare sarebbe iniqua e disattenderebbe il principio cardine che vuole la pena come fattore risocializzante.
La difesa cita inoltre le sentenze 167.2004 del 16 febbraio 2005 e 72.2004.11 del 25 febbraio 2004, fatti simili al caso di specie per i quali venivano inflitte pene inferiori a quanto richiesto in aula dalla pubblica accusa.
In conclusione, il difensore chiede in via principale una pena di 30 mesi di detenzione di cui 24 sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni. In via subordinata una pena detentiva contenuta in 18 mesi da espiare;
§ il Procuratore pubblico in replica, precisa che le sentenze richiamate dalla difesa sono riferite a giudizi su un’unica imputazione, ovvero il riciclaggio, che è un delitto per il quale la comminatoria di pena massima è di 3 anni di detenzione. In questo caso siamo dinnanzi ad un giudizio che comprende pure un crimine che ha una comminatoria massima di anni 20, e minima di anni 1. Sulla prognosi, assente a suo parere, il PP precisa che a pag. 6 del verbale interrogatorio 13 novembre 2013, l’imputato dichiarava che se il viaggio fosse andato a buon fine, probabilmente ne avrebbe fatto un altro.
Considerato, in fatto ed in diritto
" Sono nato nel __________ in __________. I miei genitori hanno avuto altri due figli, una mia sorella e un fratello. Io sono il più anziano, poi viene mia sorella e infine mio fratello __________. Sia i miei genitori, sia i miei fratelli vivono oggi tutti in Italia. Io ho fatto tutte le scuole dell’obbligo in __________. Nel 1991, quando io ancora andavo a scuola, mio padre, da solo, ha raggiunto l’Italia per lavorare nell’agricoltura. Nel 1997 tutta la famiglia lo ha raggiunto. Ci siamo stabiliti a __________, ove io oggi abito.
Quando siamo arrivati in Italia, io ho cominciato quasi subito a lavorare in una fabbrica di lavorazione di castagne. In Italia non ho pi`?u frequentato alcuna scuola. Ho sempre e solo lavorato a tempo pieno. Dapprima in detta fabbrica e successivamente in un’azienda che produceva pezzi per escavatori. Sono più o meno sempre riuscito ad avere un salario attorno agli Euro 1600/1700.00 al mese.
Attualmente mio papà sta lavorando nella medesima fabbrica di lavorazione delle castagne dove avevo lavorato anche io. Il suo stipendio mensile è di circa Euro 1500.00. In alcuni periodi dell’anno è però impiegato all’esterno per la raccolta delle castagne. La mamma invece non lavora, è casalinga.
Nel 2004 mi sono sposato con mia moglie che è del 1985. Abbiamo avuto due figli. La più grande nell’agosto __________ farà 6 anni. Il piccolo è nato __________ giorni prima che io venissi arrestato. Di conseguenza né quando io sono stato fermato, né oggi ancora, mia moglie non lavora. È mio padre che sta pensando al sostentamento della mia famiglia, che ha come spese fisse gli interessi di un mutuo privato e l’affitto, i quali costano più di Euro 300.00 al mese. Al __________ Italia sono tanti soldi, visto che inoltre bisogna riuscire a vivere in 4.
Con entrambi i miei fratelli io ho un buon rapporto.
ADR che ho accettato di trasportare dei soldi legati alla droga perché da 4 o 5 mesi la fabbrica dove stavo lavorando faceva fatica a versare il salario: davano solo degli acconti di Euro 300/400.00 al mese e io non riuscivo ad andare avanti.
ADR che è vero che ogni tanto guadagnavo qualcosa con il commercio di automobili, ma non a sufficienza per mantenere la mia famiglia”.
Non risultano precedenti penali a suo carico in Svizzera. Per contro, dall’estratto del casellario giudiziale italiano (AI 38) emerge che con sentenza 30 marzo 2006 la Corte d’Appello di __________, confermando il giudizio del G.U.P. di __________, l’imputato è stato condannato a quattro anni di reclusione per acquisto, detenzione e trasporto illecito di stupefacenti (AI 74), per un traffico di oltre 43 Kg di eroina (purezza del 13%). A seguito del provvedimento speciale del Giudice di __________, la pena è stata ridotta di 270 giorni (AI 38), mentre l’imputato ha dichiarato di aver scontato solo nove mesi (AI 6). Sia che sia non risultano richieste da parte delle autorità italiane volte ad assicurare l’espiazione di un’eventuale pena residuale.
2.1. In un primo tempo l’imputato ha dichiarato che il citato ricettacolo sarebbe stato creato da lui personalmente, che il denaro, consegnatogli in Italia da due cittadini __________, sarebbe servito per un commercio di automobili con la __________ e che il suo compito si sarebbe limitato al trasporto dietro un compenso di 10'000 EURO.
2.2. Circa il ricettacolo, ha ammesso di non averlo creato lui, solo a precisa contestazione degli inquirenti:
" AD dell’isp. __________ rispondo che nei cellulari che mi sono stati sequestrati non dovrebbe esserci il numero di telefono di __________. Il suo numero l’ho su un suo biglietto da visita che ho a casa a __________. Ricordo solo che si tratta di un numero ____ che comincia con il prefisso internazionale __________.
La terza volta che sono entrato in Svizzera è stato il giorno in cui sono stato arrestato, ossia il 21.10.2013, quando avevo con me, nascosti nel ricettacolo della vettura A3, quasi Euro 350'000.00.
Confermo al proposito che questi soldi mi sono stati consegnati la domenica sera 20.10.2013 in Italia a __________ da due cittadini __________, che mi hanno ingaggiato, promettendomi un compenso di Euro 10'000.00 per il trasporto del denaro fino ad __________, dove avrei dovuto consegnarlo a degli __________, che non conosco, che avrei dovuto incontrare presso l’aeroporto, dopo averli contattati con cellulare Nokia che mi è stato dato apposta a __________ la sera del 20.10.2013 assieme ai soldi. Preciso che mi è stato consegnato a __________ anche il cellulare Blackberry che avrei pure dovuto dare ad __________ ai destinatari del denaro.
ADR che i cittadini __________ che mi hanno dato i soldi a __________ il 20.10.2013 li conosco da circa 10 anni, ma proprio non voglio rivelare i loro nomi, perché ho paura. Posso comunque dire che so che loro trafficano con la droga, in particolare con la cocaina.
ADR per confermare, dopo aver ulteriormente riflettuto, che i soldi consegnatimi erano il prezzo di una partita di cocaina, che avrebbe dovuto giungere (anche se non so quando) ai miei mandanti in Italia dopo la consegna del denaro ad __________. I circa Euro 350'000.00 che ho trasportato erano quindi un anticipo (per ottenere cocaina) e non un pagamento (di cocaina già ottenuta). Ribadisco che io non ho mai visto la droga e non volevo avere a che fare personalmente con la cocaina. Aggiungo che quando mi sono stati consegnati i soldi a __________, io ho chiesto ai miei mandanti se loro pensavano che io dovevo portare indietro la droga. Loro mi hanno detto di no. Se mi avessero detto di sì, io non avrei accettato. Non avrei accettato nemmeno per centomila euro, per dieci milioni di euro forse sì.
ADR che mi rendo conto che, trasportando dei soldi che andavano ad anticipare una fornitura di cocaina, ho perlomeno aiutato i miei mandanti ad acquistare un importante quantitativo di cocaina.
ADR che, per quanto ne so io, in questo periodo in Italia un chilo di cocaina viene venduto a circa Euro 40'000.00. Ad ______ e per quantitativi importanti costa un po’ meno, ma non so esattamente quanto.
ADR che i miei due mandanti , quando mi hanno consegnato i soldi, mi hanno riferito che la droga sarebbe giunta in Italia dopo il “mio” pagamento, a bordo di un camion, che sarebbe transitato, partendo dall’, in __________, in __________, per poi appunto giungere in Italia, senza quindi passare per la Svizzera. Questo perché in Svizzera ci sono le dogane e negli altri Paesi __________ no.
Alle ore 15.30 viene disposta una breve pausa.
Alle ore 15.40 il verbale viene ripreso.
Il PP mi chiede ora di finalmente chiarire la posizione di mio fratello __________, riferendo in particolare cosa gli ho detto (e quindi cosa lui sapeva) in ordine allo scopo del viaggio.
Ribadisco che lui non sapeva che io andavo all’estero a portare dei soldi legati ad un affare con la cocaina. Io domenica 20.10.2013 l’ho chiamato e gli ho chiesto se veniva con me ad __________. Gli ho detto che dovevo andare a consegnare 10 o 15 mila euro per una macchina e che i soldi mi erano stati consegnati da degli amici.
Lui mi ha risposto che era a mia disposizione e quindi il lunedì mattina presto siamo partiti assieme.
ADR che mio fratello non sapeva che io avevo nascosto in macchina quasi Euro 350'000.00. Lui non sapeva neanche che in auto era stato creato un nascondiglio.
Il PP fa fatica a credere alla mia risposta perché durante questo mio interrogatorio ho dichiarato che gli __________ o altri miei conoscenti residenti in Italia non si recano in __________ a comprare le macchine.
Io a mio fratello ho raccontato una bugia e lui ci ha creduto.
ADR che a mio fratello non penso sia sembrato strano andare ad ____ a comprare una macchina. Lui non è praticamente mai uscito dall’Italia o dall’__________ ed è da quando ha 14 anni che lavora nei campi con mio padre.
ADR che mio fratello non ha mai fatto business con le vetture, se non fra Italia e __________ con macchine di sua proprietà, nel senso che se voleva vendere la sua macchina andava a venderla in __________.
ADR che io voglio tanto bene a mio fratello.
Il PP mi chiede perché allora gli avrei raccontato una bugia sul reale scopo del viaggio, facendogli correre un grosso rischio, di cui non sarebbe stato a conoscenza e che non avrebbe dunque accettato.
Io ero praticamente sicuro che nessuno avrebbe trovato i soldi che erano nascosti in macchina tramite quel particolare nascondiglio. Ero quindi tranquillo che mio fratello non correva dei rischi. Purtroppo non è andata così e io quindi sto proprio male a saperlo solo per colpa mia in prigione.
Il PP mi chiede cosa direi a mio fratello se potessi parlargli assieme.
Gli chiederei subito scusa.
Il PP mi chiede se ho qualcosa da aggiungere.
Sì, devo dire che la borsa che è stata trovata nell’abitacolo dell’AUDI A3 a __________ e che conteneva degli indumenti di mio fratello, è una borsa mia in cui avevo messo i soldi consegnatimi dagli ____ a __________. Visto che non riuscivo a far stare quella borsa nel nascondiglio della macchina, ho tolto i soldi dalla stessa e così sono riuscito a nasconderli. La borsa, vuota, l’ho poi consegnata a mio fratello che vi ha messo, appunto, dei suoi vestiti.
AD dell’isp. __________ rispondo che ho personalmente creato il nascondiglio nell’AUDI A3 dove sono stati trovati i soldi. L’ho creato poco dopo aver acquistato la macchina, quando sono stato inizialmente contattato dai conoscenti _____ che mi hanno proposto il trasporto di soldi. Aggiungo che ho creato il nascondiglio per il trasporto che ho fatto il 21.10.2013. Confesso che se fosse andato bene il primo viaggio, se me ne avessero proposto un altro, avrei probabilmente fatto anche quello.
AD dell’isp. __________ rispondo che io sono saldatore e ho anche fatto 4 anni di elettrauto in __________. Sono quindi ben capace di creare il nascondiglio che avete scoperto.
ADR che per creare il nascondiglio ho dapprima tolto il paraurti posteriore della macchina, poi ho tolto anche una sbarra di ferro che c’è dietro lo stesso, svitandola. Poi ho tagliato la lamiera, ho applicato il motorino elettrico e ho aumentato il volume interno del vano nascosto. Di seguito ho saldato il tutto per chiudere il nascondiglio con della lamiera che avevo preso dove lavoravo.
Infine ho rimesso il paraurti. Dimenticavo che ho anche messo una centralina elettronica per far funzionare il congegno con un pulsante davanti nell’abitacolo.
Mi viene chiesto se sulla lamiera che ho saldato per chiudere il vano ho scritto qualcosa tramite saldatura in rilievo.
Non mi ricordo.
Sia il PP sia l’isp. __________ mi dicono che su detta lamiera c’è scritto qualcosa e che, considerato il tenore, non posso non ricordarmi.
Mi spiace ma non mi ricordo.
Il PP mi mostra una fotografia (doc. A di questo verbale) e, chiedendomi di prendere posizione, mi fa prendere atto che sulla lamiera in discorso c’è scritto “FATEVI I CAZZI VOSTRI”, ciò che induce a pensare che chi ha fatto il lavoro non ha fatto quella scritta a caso, bensì in modo mirato nel senso che si allude proprio al nascondiglio.
Sulla creazione di quest’ultimo ho raccontato una bugia. Non l’ho creato io il nascondiglio ma l’hanno fatto quelli che mi hanno consegnato i soldi. Io ho loro consegnato la macchina quando mi hanno proposto di trasportare i soldi, quindi circa un mese prima di essere arrestato. Se la sono tenuta 3 giorni e poi me l’hanno ridata. Io l’ho poi quindi utilizzata normalmente fino al giorno del trasporto.”
(AI 63).
2.3. Sui fatti l’imputato ha per finire ammesso che si trattava di denaro che egli sapeva benissimo essere destinato all’acquisto, in __________, di stupefacente, asserendo trattarsi di cocaina:
" Riassumendo, confermo che domenica 20.10.2013 ho preso in consegna a __________ (__________) da due cittadini ____ la somma di Euro 344'470.00 con l’incarico di trasportarla sino in __________, ad __________, per consegnarla a dei venditori di cocaina, che non so chi siano (o a dei loro intermediari; non so di chi era lo stupefacente né da dove veniva). Conosco invece chi mi ha dato i soldi a __________: abitano in __________ e ogni tanto arrivano nella zona di __________. Uno so bene chi è; l’altro lo conosco solo di vista. Ribadisco che non intendo rivelare le loro identità, perché ho paura per quello che potrebbero fare a me o alla mia famiglia che vive proprio a __________. Comunque confermo che mi hanno promesso per il trasporto del denaro un compenso di Euro 10'000.00, che avrei dovuto ricevere al ritorno in Italia, a “lavoro” terminato.
AD del PP, che si riferisce all’inventario dei miei effetti personali, contenuto nel rapporto d’arresto del 22.10.2013, rispondo che gli Euro 2085.00 che detenevo nel mio portamonete al momento del fermo erano soldi miei personali, che mi sono serviti per le spese che avrei dovuto sopportare per il viaggio verso l’__________ e ritorno a casa.
Sta di fatto che il 21.10.2013 sono partito da quest’ultima località al volante della vettura Audi A3 targata __________ assieme a mio fratello __________, a cui sottolineo di nuovo di non aver detto la verità sul motivo effettivo del viaggio. Gli avevo detto che saremmo andati dapprima in __________ e poi ad __________ per acquistare una vettura con Euro 15'000.00 che avevo con me, ma che non gli ho mostrato. Sono sicuro che lui mi ha creduto, visto che io traffico con le automobili, come fa anche lui. Non gli ho mostrato il nascondiglio nella parte posteriore della macchina.
Invece do atto che il denaro preso in consegna a __________ l’ho personalmente messo in un nascondiglio che è stato creato nella parte posteriore dell’Audi A3 circa una ventina di giorni prima del viaggio da chi mi ha consegnato i soldi a __________ il 20.10.2013.
ADR che il nascondiglio segreto è stato creato dopo il mio viaggio in __________ del 20.09.2013.
Confermo anche che all’aeroporto di __________ avrei dovuto contattare tramite sms i destinatari dei soldi col cellulare Nokia sequestratomi, che mi era stato consegnato a __________ il 20.10.2013 prima di partire e che aveva salvato in rubrica il numero da comporre in __________.
ADR che i soldi che ho preso in consegna a __________ erano legati ad un affare di cocaina. Lo posso dire perché di questo ho sentito parlare a __________ le due persone che mi hanno consegnato il denaro al momento in cui ho ricevuto in mano le banconote. Preciso che quando sono stato contattato un mese prima non mi è stato spiegato il motivo per cui avrei dovuto andare in __________ con i soldi. L’ho capito con sicurezza solo il giorno in cui ho avuto in mano il denaro. I dettagli dell’affare quindi non li conosco. Evidentemente però i soldi dovevano essere almeno in parte il prezzo di una partita di cocaina; quanta non so.”
(AI 105).
3.1. In diritto va detto che per l’art. 19 LStup, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a. senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti;
b. senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti;
c. senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti;
d. senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti;
e. finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento;
f. incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti;
g. fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a-f.
2 L'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria, se:
a. sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti;
c. realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole;
d. per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.
Per l’art. 305 bis cifra 1 CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
3.2. Lo scambio di banconote provenienti dal commercio illecito di stupefacenti con altre banconote (di taglio superiore) costituisce un atto di riciclaggio di denaro.
La circostanza aggravante del mestiere si determina secondo i medesimi criteri sia per il reato di traffico di stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. c LStup) sia per quello di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 2 lett. c CP) . Devesi chiaramente distinguere tra riciclaggio di denaro e infrazione alla LStup . L'infrazione di finanziamento di un traffico di stupefacenti concerne un traffico futuro, che non si è ancora realizzato.
Il riciclaggio di denaro ha come oggetto il risultato di un traffico di stupefacenti, ossia il beneficio derivante dall'infrazione. L'autore del traffico può riciclarne il prodotto.
Sussiste concorso reale tra riciclaggio di denaro e infrazione alla LStup (DTF 122 IV 211). I presupposti del reato di riciclaggio sono adempiuti quando dei valori patrimoniali, proventi di un traffico di stupefacenti, sono occultati in un veicolo e trasportati al di là del confine, bastando che il denaro sia in qualche modo dissimulato nel veicolo, la prova stretta del crimine a monte non essendo esatta (DTF 127 IV 20 e 6B_91/2011).
3.3. E’ pacifico che il denaro rinvenuto non apparteneva all’imputato, che lo ha invece preso in consegna in vista del pagamento di una fornitura di droga. Altrettanto pacifiche sono le circostanze che il denaro era altamente contaminato da stupefacente e che era nascosto in un ricettacolo, creato ad hoc, e meglio per occultarlo e, quindi, per sfuggire ad eventuali controlli di polizia e, vista la natura internazionale del traffico, anche doganali e che il suo rinvenimento è stato possibile soltanto grazie alla particolare diligenza delle guardie di confine. Ne discende che l’imputato ha, quantunque con il ruolo di complice, partecipato ad un traffico internazionale di stupefacenti ed ha pure nascosto il denaro, di cui sapeva essere destinato, almeno in parte, all’acquisto di altro stupefacente, in un apposito ricettacolo, che soltanto la diligenza delle guardie di confine ha permesso di rinvenire, con il chiaro scopo di impedirne l’accertamento dell’origine. Ne discende che non occorre disquisire oltre per ammettere le imputazioni così come esposte nell’atto d’accusa.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
Giusta l’art. 19 LStup è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, detiene, trasporta, importa o fa transitare stupefacenti. Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria (cpv. 2).
Un caso è grave se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 cifra 2 lett. a vLStup; vigente art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che è oggettivamente dato già per i quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112 IV 113; con la precisazione in DTF 114 IV 165), di 18 gr di cocaina pura (DTF 111 IV 101; DTF 109 IV 144; STF del 2 ottobre 2006 inc. 6P.149/2006, 6S.336/2006, consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), II ediz., Berna 2007, ad art 19, n. 213; Corboz, Les infractions en droit suisse, Staempfli, vol. II, III ediz., Berna 2010, ad art 19 LStup, n. 81) e di 12 gr di eroina (DTF 111 IV 101; DTF 109 IV 144; STF del 2 ottobre 2006 inc. 6P.149/2006, 6S.336/2006, consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, Art. 19-28 BetmG).
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
4.1. La colpa di IM 1 è, in termini di intensità della violazione del bene protetto, assai importante. In particolare, la somma sequestrata corrisponde, se venduta al dettaglio in __________, dove era destinata, ad un quantitativo minimo di oltre 7Kg di sostanza pura (AI 102) che, a dipendenza della purezza, può raggiungere quasi 10 Kg. A ciò aggiungasi l’aggravante del concorso di reati. Dal profilo soggettivo si ha che l’imputato ha agito per scopo meramente di lucro, senza aver dimostrato concretamente di trovarsi davvero in condizioni economiche tanto disastrose come descritto dal suo difensore. Peraltro, così pare, che a finanziare l’attuale patrocinatore (subentrato a quello d’ufficio) sarebbero i suoi genitori ai quali, quindi, avrebbe senz’altro potuto rivolgersi per un aiuto finanziario, senza rendersi, nuovamente, attivo nel commercio della droga. In realtà, con un solo viaggio, avrebbe racimolato una cifra pari a oltre un semestre lavorativo al netto (e un anno di indennità di disoccupazione). Né va trascurato il pesante precedente, specifico, che già lo aveva portato in carcere, con il che egli ha dimostrato, concretamente, che non è tipo da lasciarsi impressionare dalla privazione della libertà. A suo favore la Corte ha tenuto conto sia di una discreta collaborazione con gli inquirenti, limitatasi però all’assunzione di responsabilità per quanto lui ha fatto di fronte, sia che sia, all’evidenza dei fatti per i quali è stato fermato in chiara flagranza e senza fornire ulteriori elementi utili all’inchiesta, sia di una certa sensibilità alla pena nella misura in cui è chiamato a scontarla lontano dalle persone a lui care che, già solo per ragioni finanziarie, potranno difficilmente rendergli visita con regolarità, come avviene per detenuti le cui famiglie risiedono invece in luoghi meno lontani.
4.2. Tutto ben ponderato, se la droga fosse finita sul mercato degli stupefacenti nella misura di almeno 7Kg, con il concorso del riciclaggio, la pena sarebbe stata di almeno sette anni. A favore dell’imputato è stato riconosciuto che il suo ruolo si è, per così dire, ridotto a quello del complice al soldo di un’organizzazione criminale nella quale egli ha avuto il ruolo di semplice corriere del denaro, anche se il compenso per lui previsto era tutt’altro che trascurabile, nonché quello di essersi limitato ad un solo viaggio. Con il che la pena è stata ridotta a cinque anni. A questo risultato la Corte ha operato un’ulteriore riduzione di circa un sesto per il fatto che non si sa se la droga (e in quale misura) sia poi finita o meno sul mercato, e ciò in applicazione dei parametri (di riduzione) espressi dalla giurisprudenza in CCRP 3 agosto 2006 in re W. (confermata dal TF con sentenza 3 gennaio 2007). Per tener conto della citata collaborazione e della descritta sensibilità all’esecuzione della sanzione, la Corte ha ridotto di ulteriori nove mesi la pena detentiva, fissandola in complessivi tre anni e mezzo. Di meno sarebbe banalizzare in maniera inammissibile la colpa, violando i dettami giurisprudenziali ancora recentemente ribaditi dalla CARP (sentenza 15 gennaio 2014 in re O.).
Visti gli art. 12, 25, 40, 47, 49, 51, 69, 70, 305bis CP; 19 LStup;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.1. complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
prendendo in consegna il 20 ottobre 2013 a __________ la somma di EUR 344'470.00 da due cittadini __________ rimasti ignoti, con l’incarico di trasportarla sino ad __________, celando detto denaro in un ricettacolo ricavato ad hoc nella vettura Audi A3 targata __________ fino a __________, dove veniva fermato il 21 ottobre 2013,
aiutato i titolari del contante a tentare d’acquistare un quantitativo indeterminato, ma comunque importante, di cocaina, destinato alla successiva messa in commercio, il tutto dietro compenso di EUR 10'000.00;
1.2. riciclaggio di denaro
per avere,
nelle stesse circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1.1., compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca della somma di EUR 344'470.00, composta da banconote di diverso taglio risultate essere contaminate d’eroina, occultando la stessa all’interno di un vano appositamente creato all’interno della vettura da lui condotta, sapendo o dovendo presumere che tale somma provenisse da un crimine, segnatamente da un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti commessa precedentemente in Italia e/o in un altro Paese estero;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
IM 1 è condannato:
2.1 alla pena detentiva di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei),
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e dei disborsi.
È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro così come indicato nell’atto d’accusa, ad eccezione del telefono cellulare Samsung S3 (rep. 31009), della carta micro SIM Wind (rep. 31010) e della scheda micro SD San Disk (rep. 31011), per i quali è ordinato il dissequestro in favore dell’imputato a crescita in giudicato della sentenza.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 13'462.05
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 82.--
fr. 14'544.05
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