Incarto n. 72.2014.145
Lugano, 28 gennaio 2015/md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
GI 1 giudice a latere GI 2 giudice a latere
MLaw Andrea Cantaluppi, segretario
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1 ACPR 2 ACPR 3 ACPR 4 ACPR 5 ACPR 6 ACPR 7 ACPR 8
contro
IM 1
Alias: IM 1 IM 1 IM 1 IM 1 IM 1 IM 1
IM 1 IM 1 IM 1 IM 1 IM 1 IM 1 IM 1 IM 1 IM 1 IM 1 IM 1 IM 1 IM 1 IM 1 IM 1
rappresentato dall’avv. DF 2 e dall’avv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 10 giugno 2014 al 22 agosto 2014 (74 giorni), in esecuzione anticipata della pena dal 23 agosto 2014;
IM 2 rappresentata dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 10 giugno 2014 al 30 giugno 2014 (21 giorni), nei confronti del quale è stata adottata la misura sostitutiva del blocco del passaporto ______ in data 30 giugno 2014 (art. 237 cpv. 2 litt. b);
imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 120/2014 del 19 novembre 2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
IM 1
siccome commessa per mestiere, al fine di assicurarsi una considerevole e regolare fonte di reddito,
agendo in modo sistematico e regolare e secondo un piano preciso, ogni qualvolta se ne presentava l’occasione, e conseguendo un cospicuo indebito profitto, utilizzato per soddisfare i propri bisogni e quelli della famiglia,
per avere nel periodo 3 aprile 2013 – 10 giugno 2014 a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia diverse persone, affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio o altrui patrimonio,
segnatamente agendo sempre in correità con terze persone, a volte quale complice, ognuno con proprio ruolo, ingannato con astuzia le vittime, coinvolgendole in un’operazione di cambio valuta nell’ambito di affari di compravendita di varia natura, facendo loro credere, contrariamente al vero, di ricevere in cambio denaro contante autentico e così ripetutamente ottenuto dalle vittime la consegna di denaro contante autentico per un importo complessivo di CHF 565'000.00 e EURO 40'000.00 conseguendo così un indebito profitto
e meglio per avere
1.1 a __________ e __________ tra il 3 e il 21 aprile 2013, agendo quale complice, fornito a suoi conoscenti, che sapeva essere dediti, come lui, a questo tipo di attività, le banconote da EURO 500 utilizzate per il cambio valuta truffaldino, ritenuto che ignoti autori, qualificandosi con false generalità, hanno contattato il 3 aprile 2013 ACPR 8, titolare di un’azienda forestale che vende anche macchinari per il settore, fingendosi interessati per l’acquisto di questi macchinari ed inducendo la vittima ad entrare in trattativa, incontrandolo a __________ per definire l’affare, concretizzatosi poi in un incontro a __________ il 21 aprile 2013, in cui ACPR 8 è stato indotto a consegnare CHF 80'000.00 per un’operazione di cambio valuta legata alla ricezione di un acconto sul prezzo d’acquisto dei macchinari e ricevendo in cambio EURO 250'000.00 finti (tranne una banconota da EURO 500.00, riconsegnata all’accusatore privato)
1.2 a __________ e __________, tra il 9 e il 19 novembre 2013, agendo in correità con terze persone, ingannato con astuzia ACPR 7, inducendola a consegnare a lui il 19 novembre 2013, CHF 50'000.00 in contante,
ritenuto che IM 1 e i suoi correi si sono finti interessati all’acquisto di una BMW messa in vendita dalla vittima e dopo un incontro a __________, in cui venne pagato anche un acconto di EURO 5'000.00, la convincevano ad effettuare anche un’operazione di cambio valuta in eccedenza al prezzo d’acquisto e che il giorno 19 a __________ IM 1 per convincere ACPR 7 della bontà degli EURO che gli avrebbe consegnato, assieme alla vittima, si è recato in un ufficio cambi, estraendo dai plichi di banconote finte, almeno una vera, ottenendo quindi in cambio la contropartita in CHF, rassicurando in tal modo la vittima che consegnò i CHF 50'000.00, ricevendo in cambio EURO 110'000.00 in banconote finte
1.3 a __________ e __________ il 18, 19 e 20 marzo 2014, agendo quale complice, fornito, per il tramite di IM 2, a suoi conoscenti che sapeva essere dediti, come lui, a questo tipo di attività, CHF 50'000.00 autentici e EURO 500'000.00 finti, che, come sapeva, avrebbero dovuto essere state utilizzate per operazioni truffaldine di cui non era a conoscenza dei dettagli, che poi però non sarebbero andate in porto
1.4 a __________, __________ e __________, tra fine marzo e il 4 aprile 2014, agendo in correità con terze persone, ingannato con astuzia ACPR 6, inducendolo a consegnare a lui il 4 aprile 2014, CHF 35'000.00 in contante,
ritenuto che IM 1 e i suoi correi si sono finti interessati all’acquisto di una Ferrari messa in vendita dalla vittima e dopo un incontro a __________, in cui venne pagato anche un acconto di EURO 5'000.00 e consegnato un biglietto da visita di una società di diritto _____, lo convincevano ad effettuare anche un’operazione di cambio valuta in eccedenza al prezzo d’acquisto e che il giorno 3 aprile 2014, IM 1 con IM 2 si sono recati al domicilio della vittima per visionare la vettura oggetto della vendita e che il giorno 4 IM 1 a __________ ha incontrato ACPR 6 facendosi consegnare CHF 35'000.00 in cambio di EURO 65'000.00 in buona parte finti
1.5 a __________ e __________, il 14 aprile 2014, agendo in correità con terze persone, ingannato con astuzia persone rimaste ignote, inducendole a consegnare a __________ a IM 2, la somma di CHF 250'000.00, mentre a __________, con la partecipazione diretta di IM 1, era in corso un’operazione di compravendita di una fabbrica in una saletta in cui era stato allestito il mobiletto in cui venivano manipolate le banconote in EURO che per stessa ammissione di IM 1 erano finte (per un valore dichiarato di EURO 300'000.00), ritenuto che per questa operazione IM 1 e i suoi correi hanno ottenuto CHF 60'000.00
1.6 a __________ e __________, tra il 25 e il 28 maggio 2014, agendo in correità con terze persone, ingannato con astuzia ACPR 2 e ACPR 1, inducendoli a consegnare a lui il 28 maggio 2014 CHF 150'000.00 in contante
ritenuto che IM 1 e i suoi correi si sono finti commercianti interessati all’acquisto di uno châlet in __________ messo in vendita dalle vittime e dopo un incontro a __________, le convincevano ad effettuare anche un’operazione di cambio valuta, con la promessa di un guadagno del 15% e che il giorno 28 maggio, IM 1 a __________ si è fatto consegnare CHF 150'000.00 in cambio di EURO finti
1.7 a __________ e __________ tra il 21 e il 27 maggio 2014, agendo in correità con terze persone, tentato di ingannare con astuzia ACPR 5, ritenuto che IM 1 con i suoi correi si sono finti interessati all’acquisto di un negozio a __________ messo in vendita dalla vittima e dopo un incontro a __________ in cui proponevano un’operazione di cambio valuta aggiuntiva rispetto al prezzo della vendita del negozio, organizzavano una visita di una loro rappresentante, in realtà IM 2, che effettivamente il 21 maggio 2014 visitava il negozio di __________ per dimostrare la serietà dei loro intenti, e che nel frattempo comunque la vittima, insospettita dalle modalità dell’operazione aveva provveduto ad avvertire la Polizia e in seguito non rispondeva più alle chiamate dei correi,
1.8 a __________, __________ e __________ tra il 24 aprile e il 10 giugno 2014, agendo in correità con terze persone, ingannato con astuzia ACPR 3 e ACPR 4, inducendoli a consegnare a lui il 10 giugno 2014 EURO 40'000.00 in contanti,
ritenuto che IM 1 e i suoi correi, spacciandosi per uomini d’affari _____, si mostravano interessati ad una fornitura di lampade da parte della società __________, di ACPR 3 e ACPR 4, per un albergo a __________, e in questo ambito ACPR 3 si recava a visionare detto albergo in __________ incontrando un sedicente collaboratore di uno _______, con il quale concludeva l’affare e tornato in Svizzera allestiva i relativi contratti, e che poi IM 1 incontrava le due vittime a __________ il 10 giugno 2014 al bar __________, dove era giunto facendosi accompagnare da IM 2, che lo attendeva alla vettura, e si faceva consegnare EURO 40'000.00 in cambio di CHF 276'000.00 in buona parte finti
per avere a __________ e __________, il 25 marzo 2014, in correità con IM 2 e __________, compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, e meglio esportando verso l’Italia CHF 96'000.00, che sapeva provenire da un crimine e in particolare da una truffa simile a quelle da lui commesse, messa in atto da terze persone a lui note,
IM 2
sub. complicità in truffa qualificata (in parte tentata)
siccome commessa per mestiere, al fine di assicurarsi una considerevole e regolare fonte di reddito,
agendo in modo sistematico e regolare e secondo una piano preciso, ogni qualvolta se ne presentava l’occasione, e conseguendo un cospicuo indebito profitto, unica sua fonte di reddito,
per avere da luglio 2013 e più particolarmente nel periodo 18 marzo 2013 – 10 giugno 2014 a __________, __________, __________, __________ e __________,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia diverse persone, affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio o altrui patrimonio,
segnatamente agendo in correità con IM 1, conosciuto nel luglio 2013 e delle cui attività non poteva non essere al corrente, ritenuto che per suo conto aveva affittato delle salette per incontri con potenziali clienti, lo aveva inserito come membro della IM 2 SA, gli aveva procurato schede telefoniche svizzere, utilizzando dati di prestanome, lo aveva accompagnato nell’acquisto di un veicolo poi targato __________, gli aveva procurato almeno 5 società di diritto ____, con relativi biglietti da visita e pagine internet, intestato con nominativi fasulli, teneva al proprio domicilio o in luoghi a lei noti di oggetti particolari (macchina sottovuoto, papalina, mobiletto), aveva fatto per suo conto almeno due viaggi all’estero per visionare possibili oggetti d’acquisto,
partecipando poi concretamente nei fatti di cui ai punti 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, e meglio
3.1 portando a __________, quale complice, i giorni 18, 19 e 20 marzo 2014, a conoscenti di IM 1, anch’essi dediti, come lui, a questo tipo di attività truffaldina, CHF 50'000.00 autentici e EURO 500'000.00 finti, ricevuti da IM 1, ritenuto che le somme trasportate avrebbero dovuto essere utilizzate per operazioni truffaldine di cui non erano a conoscenza dei dettagli, che poi però non sarebbero andate in porto e che per le circostanze indicate sopra non poteva non sapere dell’utilizzo illecito della somme trasportate, considerata la natura delle attività di IM 1 e dei suoi correi
3.2 accompagnando IM 1 i giorni 3 e 4 aprile a __________ e __________ nell’ambito della truffa ai danni ACPR 6, che nelle modalità di cui al punto 1.4 è stato indotto a consegnare a IM 1 il 4 aprile 2014, CHF 35'000.00 in contante,
ritenuto in particolare che il giorno 3 aprile assieme a IM 1 si è presentata al domicilio di ACPR 6 per visionare la vettura Ferrari, accrescendo così il sentimento di affidabilità negli acquirenti e che per le circostanze indicate sopra non poteva non sapere della natura delle attività di IM 1 e dei suoi correi
3.3 recandosi a __________ il 14 aprile 2014 su indicazione di IM 1, dove riceveva la somma di CHF 250'000.00, che poi portava in __________ per la consegna a IM 1 medesimo, ritenuto che per le circostanze indicate sopra non poteva non sapere dell’origine illecita della somma e della natura delle attività di IM 1 e dei suoi correi,
3.4 visitando il 21 maggio 2014 a ___ il negozio messo in vendita da ACPR 5, che in quel momento richiamate le circostanze di cui al punto 1.7, era vittima di un tentativo di truffa, ritenuto che con il suo agire poteva indurre la vittima ad accrescere il sentimento di affidabilità negli acquirenti, che si mostravano seriamente interessati all’oggetto della vendita, tanto da mandare qualcuno a visionarlo e che per le circostanze indicate sopra non poteva non sapere della natura delle attività di IM 1 e dei suoi correi
3.5 accompagnando il 10 giugno 2014 a __________ IM 1 che andava ad incontrare le vittime ACPR 3 e ACPR 4, nell’ambito della fattispecie di cui al punto 1.8, dove si sarebbe fatto consegnare fraudolentemente EURO 40'000.00 in contanti, ritenuto che per le circostanze indicate sopra non poteva non sapere della natura delle attività di IM 1 e dei suoi correi
4.1 per avere a __________ e __________, il 25 marzo 2014, in correità con IM 1 e __________, compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, e meglio esportando verso l’Italia CHF 96'000.00, che ritenute le circostanze di cui al punto 3. sapeva o doveva sapere provenire da un crimine e in particolare da una truffa simile a quelle da commesse da IM 1 e dai suoi correi
4.2 per avere a __________ il 9 e 12 maggio 2014 e 3 e 4 giugno 2014, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, e meglio versando sul proprio conto presso la __________ Banca il 9 maggio 2014 CHF 18'000.00, poi bonificati il 12 maggio 2014 in Italia, nonché il 3 giugno 2014 EURO 3'550.00, poi bonificati il 4 giungo 2014 in Italia, somme consegnatele da IM 1 e che ritenute le circostanze di cui al punto 3. sapeva o doveva sapere provenire da un crimine e in particolare da una truffa simile a quelle da commesse da IM 1 e dai suoi correi
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 146 cpv. 2 CPS (in parte in relazione all’art. 22 e all’art. 25 CPS) e 305bis cifra 1 CPS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 2 e DF 1;
l’imputata IM 2, assistita dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1 accompagnata dalla praticante MLaw __________;
Espletato il pubblico dibattimento:
martedì 27 gennaio 2015, dalle ore 09:30 alle ore 17:53,
mercoledì 28 gennaio 2015, dalle ore 15:25 alle ore 16:00.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il presidente propone di modificare l’atto d’accusa come segue:
al punto 1 AA va aggiunta l’indicazione “ripetuta”;
al punto 3 AA va aggiunta l’indicazione “ripetuta”;
al punto 4 AA va aggiunta l’indicazione “ripetuto”;
al punto 2 AA va aggiunto l’importo di 275'000 franchi che corrisponde ai proventi delle truffe dei punti AA 1.2; 1.4; 1.6; 1.8;
al punto 1.1 AA va aggiunta l’ipotesi subordinata di correità.
al punto 1.2 va aggiunta l’ipotesi subordinata di truffa contro ignoti.
al punto 4 va aggiunto l’importo di 12'000 franchi.
Il Presidente chiede alle parti se hanno obiezioni nel procedere in tal senso.
Le parti si dichiarano d’accordo nel procedere come proposto dal Presidente.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
Il processo odierno si inserisce nel contesto delle truffe rip-deal sul territorio ticinese. Da quando è stato arrestato IM 1, in __________ si è assistito ad un calo importante di questa tipologia di truffe. Inserito in una cerchia di bande proveniente dall’Italia, l’imputato portava a termine queste truffe per il suo sostentamento, lo faceva per mestiere. Di una qualsivoglia attività lecita di IM 1, come quella in __________, non si ha traccia. L’imputato IM 1 ha agito in tutta __________; le precedenti condanne così come il numero degli alias testimoniano la fervida attività criminale di IM 1. L’inchiesta ha inoltre evidenziato un’evoluzione dei metodi utilizzati per portare a termine le truffe, metodi che hanno raggiunto una finezza notevole; basti pensare alla creazione di società di diritto inglesi messe in piedi a questo fine. IM 1 ha agito in maniera ripetuta, sfrontata. Non v’è ancora a livello federale una giurisprudenza definitiva che assimili il “rip-deal” al reato di truffa, tuttavia a livello Cantonale è già stato ammesso (Sentenza della Corte assise correzionali 72/2012.103).
Secondo l’accusa, i fatti, riconosciuti da IM 1, adempiono chiaramente i requisiti legali della truffa.
Per quanto concerne il punto 1.1 AA non può essere seguita la versione di IM 1 quando dice che si è trattato di un caso. IM 1 era almeno complice; lui sapeva cosa si faceva con quei soldi, lui sapeva che erano destinati a truffare qualcuno. IM 1 non ricorda questo fatto non perché era una cosa piccola, ma perché ha compiuto così tante truffe simili fra loro da creare confusione.
Il punto 1.2 è riconosciuto nei fatti. Per quanto attiene al raggiro astuto questo è dato dal pagamento dell’acconto a __________ nonché del controllo all’ufficio cambi della banconota vera.
Il punto 1.3 è stato ammesso spontaneamente dall’accusato. In questo caso, siccome ha fornito le banconote, bisogna riconoscere almeno il tentativo in qualità di complice.
Al punto 1.4 è adempiuto il presupposto dell’inganno, e questo a seguito dei vari passi mossi per condurre e confortare la vittima in errore: dall’acconto versato alla visita alla vittima, la prova della macchina nonché l’utilizzo della società ____.
Il punto 1.5 è riconosciuto dall’imputato. Anche se non si ha notizia della vittima del raggiro bisogna riconosce la competenza delle autorità Svizzere siccome parte del reato ha avuto luogo a __________.
Al punto 1.6 l’inganno è realizzato dagli incontri precontrattuali a __________.
Il tentativo di truffa di cui il punto 1.7 è pacifico. Non solo le trattative che hanno preceduto l’affare erano al fine di inganno, ma si é anche provveduto ad inviare la IM 2 a controllare il negozio confortando così la vittima nell’errore.
Il punto 1.8 è significativo di come le vittime non erano solo gente che voleva il facile guadagno e quindi saltava le regolari regole della prudenza; era gente che voleva concludere affari seri.
Per quanto concerne il reato di riciclaggio l’accusa sostiene che quanto ammesso da IM 1 in primo tempo al riguardo dei 96'000 franchi sia la verità. È vero che in seguito ad un colloquio con il difensore IM 1 ha cambiato versione, ma l’accusa ritiene in ogni caso come vera la prima versione, e cioè che erano provente di reato.
Più delicata è la posizione della IM 2. Secondo la tesi accusatoria se la IM 2 non ha visto è perché non ha voluto vedere. Era impossibile non rendersi conto che gli affari di IM 1 non erano leciti; durante tutto l’anno che ha frequentato IM 1 IM 2 non ha mai mai visto concretizzare un vero affare. Secondo l’accusa, al più tardi con il terzo viaggio a __________, occasione nella quale ha gettato soldi finti, la IM 2 non poteva non capire o avere il fondato sospetto che IM 1 si occupava di affari illeciti. Anche i fatti antecedenti, quali la riservazione di salette, le schede telefoniche e le società __________ dovevano far capire a IM 2 che non si trattava di cose lecite. Secondo l’accusa IM 2 non è che non poteva capire, è che semplicemente ha accettato questo per convenienza. Emblematico é l’affare di __________: come si può non nutrire sospetti e ritenere tutto regolare un affare nel quale si deve attendere uno sconosciuto in un bar che deve consegnare una busta? Non si può. Non si può accettare che IM 2 sia stata ingenua a tal punto; ella ha accettato tacitamente per necessità quanto messo in atto da IM 1. L’accusa ritiene che con quanto fatto, la IM 2 sia stata addirittura correa, non solo complice. Ella ha permesso a IM 1 di fare quanto ha fatto. E questo non solo al riguardo delle truffe, ma anche per il riciclaggio.
Al riguardo della commisurazione della pena bisogna innanzitutto sottolineare che il ruolo principale è stato ricoperto da IM 1. Egli faceva della truffa il suo mestiere. Ha numerosi precedenti penali. Considerando le cifre importanti, i molti episodi, i precedenti specifici, la colpa grave dovuta al puro scopo di lucro e la giurisprudenza simile, l’accusa chiede 3 anni interamente da scontare. I tre anni richiesti sono già comprensivi dell’attenuante dovuta alla collaborazione di IM 1 in corso di inchiesta.
Per quanto riguarda IM 2 bisogna innanzitutto rilevare che il suo ruolo di correa non è certamente grave come quello di IM 1, inoltre a suo favore vi è anche l’incensuratezza nonché il fatto che si sia messa subito a lavorare una volta uscita dalla carcerazione preventiva. Non si può invocare l’attenuante della necessità e del bisogno. Alla luce di quanto detto l’accusa chiede per IM 2 2 anni di detenzione sospesi per un periodo di 2 anni;
§ l’avv. DF 2, rappresentante dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
L’avvocato inizia l’arringa parlando delle radici di IM 1, della sua famiglia in __________. I precedenti di IM 1 vanno considerati per quello che sono, contestualizzandoli. In Svizzera questi precedenti sono assolutamente insignificanti, in Italia sono dei precedenti datati, in __________ non si sa, anche se evita di entrarci ed in __________ ha scontato qualche mese.
Solo ultimamente IM 1 si è inserito nel giro dei rip-deal. La difesa contesta quanto detto dall’accusa secondo la quale le truffe rip-deal sono cessate dopo l’arresto di IM 1, secondo i giornali locali infatti anche nei mesi successivi all’arresto di IM 1 vi sono stati degli arresti di persone non collegate allo stesso imputato per delle truffe simili. Il ruolo di IM 1 va ben ricollocato, egli non è la testa di un’associazione a delinquere, bensì probabilmente l’ultima ruota del carro.
L’occasione dell’arresto di IM 1 è emblematica: egli è stato arrestato poiché è tornato a compiere un reato in un luogo laddove aveva poche settimane prima già compiuto un reato simile. A mente della difesa questo è un errore che solo un principiante poteva commettere. Inoltre, come affermato da IM 1 in occasione del primo verbale, lui non sapeva cosa stava a monte del contratto, essendo andato solo ad effettuare lo scambio. Questo è indizio che IM 1 era solo una rotella del macchinario. Secondo le ammissioni di IM 1 c’era sempre qualcuno che gli diceva cosa/come fare. Basti pensare anche al copricapo ebraico che ha dovuto indossare per essere riconosciuto, ciò che indica chiaramente che nelle trattative precedenti non era mai entrato in contatto con le vittime.
Per quanto riguarda l’atteggiamento in inchiesta, IM 1 ha sin da subito denotato un comportamento collaborativo. Egli ha dichiarato spontaneamente di aver commesso altre truffe, reati sfociati poi nei punti 1.2 e 1.5 AA. La difesa sottolinea inoltre che la faccenda di __________ non sarebbe mai emersa senza la confessione di IM 1. Proprio grazie a questo comportamento di IM 1 in inchiesta si può ritenere che le dichiarazioni dello stesso siano credibili. Emblematico a questo fine è l’episodio della signora __________, nel quale IM 1 poiché non riconosce le date non ammette d’aver fatto la truffa, ammettendo tuttavia di aver fatto la stessa cosa ma in un altro periodo.
Per quanto concerne il punto 1.1 AA secondo la difesa la spiegazione data da IM 1 ancor’oggi in aula è più che plausibile. Nel clan da dove proviene IM 1 vi è un fondo comune di queste banconote facsimili, dunque è possibile che il DNA dell’imputato compaio sulle banconote usate nella truffa. A mente della difesa non basta che una traccia del DNA compaia su un oggetto utilizzato da molti per ammettere la complicità (Sentenza della Corte assise correzionali 14.9.2012, 72.2012.103 consid. 4). Per quanto riguarda il riconoscimento di IM 1 da parte della vittima, non si sa in quale circostanza sia stato fatto. La vittima, al momento in cui descrive l’imputato, sostiene infatti che il truffatore parlava correntemente ____, cosa che IM 1 non fa. Secondo giurisprudenza, perché vi sia accusa di complicità, bisogna che il complice sappia o si renda conto di contribuire ad un atto delittuoso, conoscendone i tratti principali. Per questo motivo la difesa rigetta il punto 1.1 AA.
Per quanto concerne l’episodio di __________, la difesa si limita a sostenere che la complicità in un tentativo non è punibile, i fatti non sono nemmeno iniziati. Per questo motivo la difesa sostiene che il reato di cui al punto 1.3 AA non sussista.
Per quanto attiene al riciclaggio, bisogna precisare che il reato stesso deve presupporre che i soldi all’origine siano provente di reato. Ora, a mente della difesa, non vi è nulla a parte il verbale del 19.9.14 che lasci presupporre l’origine delittuosa di questi soldi. Si rileva che nello stesso verbale IM 1 ritratta quanto detto per dei motivi spiegati anche oggi in aula. Non si può in buona fede ritenere che tutti i soldi proveniente dai famigliari di __________ abbiano un origine criminale. Per quanto detto, la difesa chiede l’assoluzione per l’accusa di riciclaggio limitatamente all’importo di CHF 96'000. Per il resto della somma, frutto delle truffe di cui AA 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, bisogna trattare le spese avute da IM 1 in Svizzera, importo per il quale il reato di riciclaggio non è dato.
Per quanto riguarda il reato principale ascritto a IM 1, la truffa, la difesa sostiene che IM 1 stesso non sia la l’ingannatore, bensì solo un’esecutore, giungendo lui solo al momento in cui la vittima è già ingannata. La difesa rileva inoltre che anche da parte delle vittima vi sia stato un comportamento troppo poco attento. Attratti da un facile guadagno, si sono quasi prestati all’inganno. La cupidigia delle persone prese di mira ha contribuito largamente alla riuscita dell’inganno. Per questo motivo, la difesa sostiene che a monte di questi atti non v’è un inganno, tantomeno astuzia. Nel qual caso dovesse essere ritenuto l’inganno astuto, si chiede che la pena venga commisurata al comportamento criminale debole secondo quanto precede.
A favore di IM 1 bisogna sicuramente citare la collaborazione in inchiesta. Anche i precedenti devono essere relativizzati, essendo di piccola entità e datati. L’intensità dell’atto criminale deve essere relativizzato siccome le vittime si sono esposte in maniera considerevole. Per i motivi sopra elencati, la difesa chiede una pena inferiore ai tre anni di cui almeno in parte a favore della sospensione condizionale. La parte da scontare inoltre non può eccedere un anno;
§ l’avv. DUF 1, rappresentante dell’imputata IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
La difesa sostiene che la IM 2 non possa essere ritenuta colpevole per i reati a lei ascritti. Il reato di truffa presuppone un comportamento attivo, comportamento escluso per IM 2 dallo stesso IM 1, il quale ha sin da subito dichiarato che la IM 2 era all’oscuro delle sue faccende. A questo proposito, la difese ritiene che bisogna contestualizzarla situazione di IM 2: cittadina _______ arrivata in Svizzera, è riuscita a mettere in piedi una società di capitali che la mantenesse. In un periodo economicamente difficile per lei e la società creata l’imputata ha conosciuto IM 1, un uomo che secondo lei trasudava di capacità affaristiche e commerciali. All’inizio è stata ingenua e si è lasciata ingannare facilmente da IM 1. Anche in un secondo tempo, confrontata con delle situazioni dubbie, IM 1 riuscì con abilità a convincerla della serietà dei suoi affari. Gli indizi richiamati dall’accusa non sono certamente sufficienti ad affermare che la IM 2 sapesse degli affari illeciti di IM 1. Se IM 2, cittadina modello sinora, avrebbe d’altronde nutrito dei dubbi su IM 1, non avrebbe mai permesso a quest’ultimo di diventare membro del CdA della sua società, costruita con i suoi risparmi e sua unica fonte di reddito. Anche al riguardo dell’elemento che più gioca a sfavore di IM 2, l’acquisto di schede telefoniche a nome di terzi inconsapevoli, si rileva che il venditore stesso abbia confidato a IM 2 che era prassi normale e consolidata. Questo fatto, benché deprecabile, non è assolutamente sufficiente a far ritenere che IM 2 fosse sicura del fatto che IM 1 stesse compiendo dei reati. Le stesse considerazioni valgono anche per quanto riguarda la costituzione delle società in _____. Per quanto attiene la macchina per confezionare, come detto e ribadito oggi in aula da IM 2, era utilizzata per fini alimentari. IM 1 stesso ha dichiarato di non aver mai confezionato in presenza della IM 2. Anche per quanto riguarda le fascette per confezionare le banconote, IM 2 non poteva pensare che servissero ad un atto criminale avendo IM 1 da sempre millantato una cifra d’affari importante. Anche il fatto che IM 1 si occupava di numerosi affari non significa assolutamente nulla: è prass, i nel mondo imprenditoriale, occuparsi di affari diversificati, soprattutto in un periodo di difficoltà economica. Bisogna inoltre rilevare che quanto avvenuto è da ascrivere ad un periodo limitato ed a atti singoli. Valutare tutti gli indizi con il senno di poi è ben differente, ma al momento dei fatti IM 2 non poteva fare i collegamenti necessari e rendersi conto dell’illiceità degli affari di IM 1.
La difesa rileva inoltre come gli elementi oggettivi e soggettivi della definizione di correità non sia assolutamente data.
Per quanto riguarda la complicità, dopo aver richiamato gli elementi principali della definizione secondo la dottrina e la giurisprudenza, la difesa rileva che il comportamento di IM 2 non riempia le caratteristiche necessarie affinché sia adempiuta. La presenza di IM 2 non era certamente conditio sine qua non per la riuscita dei reati di IM 1, inoltre la stessa non conosceva nemmeno i piani e lo svolgimento di questi reati. Il compenso percepito dall’imputata era in linea con i compensi medi data per delle situazioni normali.
Per quanto riguarda i fatti di __________, la dichiarazione della IM 2 è credibile. Ella ha effettuato tre viaggi a vuoto, non si capisce infatti perché avrebbe dovuto buttare i soldi finti al posto di riconsegnarli a IM 1. In ogni caso, se la tesi già espressa dall’avv. DF 2 secondo la quale non vi è complicità nel tentativo è accettata, anche per IM 2 non vi è reato per quanto riguarda questo punto.
Per quanto riguarda l’acquisto della Ferrari, IM 2 non ha mai parlato con il venditore. Inoltre IM 2 sapeva che IM 1 aveva la passione per le belle macchine, per questi motivi non aveva alcuna possibilità di pensare che si trattasse di una truffa.
Anche per quanto concerne i fatti di __________ la versione di IM 2 è da considerare come veritiera. Innanzitutto lei non poteva sapere che le buste contenessero soldi, ma soprattutto non poteva assolutamente sapere che alla base dello scambio vi fosse una truffa.
Anche per i fatti di __________ non vi sono indizi seri ed inequivocabili che potevano far credere alla IM 2 che vi fosse una truffa in atto.
Infine, per quanto riguarda l’ultimo episodio in ordine di tempo, la difesa rileva come la IM 2 abbia semplicemente accompagnato IM 1 al luogo dell’appuntamento stampando in precedenza il contratto ma senza leggerlo.
Dall’inchiesta è emerso chiaramente che IM 1 stesso non voleva che la IM 2 venisse a conoscenza di come lui compisse le truffe. Di conseguenza, IM 2 è da considerare come una semplice aiutante inconsapevole dell’agire di IM 1. In nessun caso la sua presenza è stata conditio sine qua non per il compimento dei reati perpetrati da IM 1.
In virtù del principio in dubio pro reo la difesa chiede quindi che l’imputata venga assolta delle accuse di cui al punto 3 AA.
Per quanto riguarda il reato di riciclaggio, si contesta che lo stesso sia mai avvenuto. I 96'000 franchi sono infatti di provente lecito in primo luogo, in secondo luogo IM 2 è venuta a conoscenza della presenza di questi soldi solo all’ultimo momento. Per questo motivo mancava la volontà della stessa a compiere qualsivoglia reato. Per quanto concerne i 12'000 franchi del bonifico, si rileva che IM 2 era in buona fede e soprattutto era convinta che i soldi erano di lecita provenienza.
La difesa chiede dunque che l’imputata sia assolta anche dal reato di riciclaggio. In via subordinata, nel caso in cui la Corte dovesse ritenere IM 2 colpevole, la difesa chiede che nella commisurazione della pena venga considerata l’incensuratezza dell’imputata, la sua collaborazione nonché il suo comportamento successivo all’arresto, cosa che sottintende una prognosi positiva. Va inoltre detto che da questa fattispecie la IM 2 ha anche subito delle conseguenze serie, come la perdita della società.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Premessa
II) Correzioni dell’atto d’accusa
Con l’accordo delle parti al punto 1.1 dell’AA è stata aggiunta l’ipotesi subordinata di correità ed al punto 1.2 l’ipotesi subordinata di truffa contro ignoti.
Le parti hanno inoltre aderito alla proposta del Presidente di aggiungere, al punto 4 dell’AA, l’importo di CHF 12'000.00.
In fine, il Presidente, richiamando le dichiarazioni dell’imputato stesso, ha proposto alle parti di aumentare l’importo oggetto di riciclaggio a complessivi CHF 371'000.00 (ovvero CHF 96'000.00 riportati nell’AA, aumentati di CHF 235'000.00 derivanti dagli episodi di cui ai punti 1.2, 1.4 e 1.6. Le parti hanno aderito alla proposta.
III) Curriculum vitae
" Sono nato a __________ e sono cresciuto in un paese che si chiama __________. Ho tre sorelle, due maggiori e una minore. Loro abitano ancora in . A __________ mi reco ogni tanto solo io. (…) A __________ io avevo anche una casa che mi è stata sequestrata per l’. Ho ricevuto un indennizzo di 70'000 Euro. Ho frequentato le scuole e l’apprendistato di cuoco in __________. In quel Paese ho anche lavorato come cuoco. Mi sono sposato 25 anni fa. Mia moglie è __________ come me. Abbiamo avuto 4 figli. Ci siamo separati dieci anni fa a __________. Mia moglie ed i figli sono a __________. Mia moglie ha una piccola società nell’ambito della sartoria. I miei figli hanno dai 23 ai 14 anni. Non ho avuto altri figli dopo la separazione.”
(VI PP 11.06.2014, p. 9-10, AI 8).
Interrogato per la prima volta in Polizia il giorno del suo arresto, l’imputato ha dichiarato di essere nato con il nome di IM 1, dopodiché avrebbe deciso di cambiarlo dapprima in IM 1 e poi in IM 1. Tali decisioni sarebbero state dettate – a suo dire – dal fatto che il suo vero nome non gli piaceva (VI PG 10.06.2014, p. 6, allegato al Rapporto di arresto provvisorio del 10.06.2014, AI 3).
Dalla documentazione agli atti emerge che l’imputato ha modificato numerose volte il proprio nome – anche in modo ufficiale – arrivando ad essere conosciuto con 25 differenti alias e risultando pure di nazionalità __________ (AI 4).
Interrogato dal PP circa le ragioni di tali cambiamenti di nome, IM 1 ha risposto:
" ho cambiato più volte il mio nome ufficialmente così. (…) Da noi si cambia il nome così” (VI PP 11.06.2014, p. 10, AI 8).
In occasione del suo interrogatorio del 16.07.2014, invitato dal PP a spiegare chi fosse il cittadino __________ IM 1, l’imputato ha affermato:
" (…) sono io. Anni fa ero anche cittadino __________. Io sono nato nell’attuale __________ e sono sempre stato cittadino . Quando la __________ è entrata a far parte dell’ e i suoi cittadini potevano viaggiare liberamente in __________ ho pensato di acquisire la cittadinanza __________. Sono quindi andato in __________ ed ho comprato legalmente i documenti _______ con un nome inventato.”
(VI PP 16.07.2014, p. 1-2, AI 56).
In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, l’imputato ha in fine fornito la seguente giustificazione:
" Cambiavo i nomi per poter avere i visti di entrata in Italia, siccome questi visti erano necessari quando la __________ era ancora parte della __________ ma anche successivamente. Solo negli ultimi due anni il visto non è più necessario per entrare in Italia dalla __________. Necessitavo di nuovi nomi per ottenere questi visti siccome con quelli precedenti avevo precedenti penali.”
(VI DIB 27.01.2014, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
In occasione del pubblico dibattimento IM 1 ha tuttavia asserito di avere conosciuto IM 2 nel 2013, per il tramite di un amico, siccome aveva bisogno di qualcuno a __________ che lo aiutasse ad “affittare le salette” (VI DIB 27.01.2014, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
L’imputato sarebbe poi entrato in società con IM 2 nel mese di dicembre del 2013 assumendo la carica di amministratore della IM 2 SA (VI PG 10.06.2014, p. 4-5, allegato al Rapporto di arresto provvisorio del 10.06.2014, AI 3), precisando durante il pubblico dibattimento che questa sua decisione sarebbe stata dettata dal desiderio di ricevere un visto per la Svizzera, dove avrebbe in seguito voluto acquistare una casa e trasferirsi (VI DIB 27.01.2014, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Tale dichiarazione è stata sostanzialmente confermata in aula, allorquando IM 1 ha dichiarato:
" confermo quanto detto, mi guadagno da vivere attraverso le truffe ma ho anche altre entrate attraverso mia moglie che quando poteva mi aiutava anche lei (…). L’importo variava a dipendenza del fatto che le truffe venissero portate a buon fine o meno. A volte erano 5'000 – 10'000 mila al mese, altre volte di più, ma a volte passavano anche svariati mesi senza nessuna entrata”
(VI DIB 27.01.2014, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Confrontato al fatto che in corso d’inchiesta aveva affermato di trarre dai 20'000.00 ai 40'000.00 Euro al mese, l’imputato ha risposto che:
" È giusto, ma non tutti i mesi guadagnavo così tanto, magari capitava una volta all’anno”
(VI DIB 27.01.2014, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
__________ trarrebbe inoltre un reddito compreso tra i 1'000.00 ed i 1'500.00 Euro mensili dalla società di consulenza con sede in __________, già menzionata (VI DIB 27.01.2014, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IV) Precedenti penali
Sempre in punto ai suoi precedenti in Svizzera, l’imputato ha pure dichiarato in occasione del suo primo interrogatorio dinanzi al PP che:
" (…) 16 anni fa sono stato arrestato a __________ (…). Ho fatto due mesi di galera e poi sono stato rilasciato. Si trattava di esportazione di gioielli non dichiarati.”
(VI PP 11.06.2014, p. 5, AI 8).
" (…) per raggiungere __________ non siamo passati dalla __________ perché io ho un’espulsione a vita. Sempre per reati inerenti delle truffe, risalenti a 5 o 6 anni fa, questo a nome di IM 1”
(AI 96 all. 2, p. 4).
" (…) sono stato anche 6/7 giorni in prigione un’altra volta per una tentata truffa. Poi sono stato rilasciato ed in Italia mi hanno riarrestato per essere trasferito in __________, e meglio a __________, dove sono stato sei settimane in prigione anche per questa questione.”
(VI PP 16.07.2014, p. 2, AI 56).
Tale circostanza è stata confermata dall’imputato pure in occasione del pubblico dibattimento:
" Si trattava dello stesso reato che avevo commesso nel 2010 in Svizzera e oggetto del citato DA. Trattandosi di vittime cittadini __________, ero stato estradato dall’Italia alla __________”
(VI DIB 27.01.2014, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Con il nome di IM 1 l’imputato è stato condannato l’11.11.1993 ad una pena detentiva di 4 mesi per titolo di furto, il 07.05.2002 ad 1 anno e 4 mesi di detenzione per furto in abitazione tentato, il 07.05.2006 ad una pena detentiva di 5 mesi e 10 giorni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale ed in data 29.04.2010 a 8 mesi di detenzione per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
Sotto l’identità di IM 1 risultano due condanne, di cui una del 13.10.1996 a 12 mesi di detenzione per furto in concorso ed una del 06.06.2002 alla pena detentiva di 8 mesi per titolo di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative.
Il 31.12.1997, sempre in Italia, l’imputato, con le generalità di IM 1, é stato condannato a 4 mesi e 20 giorni di detenzione per il reato di furto in concorso.
Dall’Estratto del casellario giudiziale italiano risulta infine, con il nome di IM 1, una condanna del 19.12.1994 a 2 mesi e 20 giorni di detenzione per furto tentato in concorso (AI 29). Tali precedenti sono stati confermati da IM 1 in occasione del pubblico dibattimento (cfr. AI 29 e 33; VI DIB 27.01.2014, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
In corso d’inchiesta, così come pure durante l’interrogatorio dibattimentale, l’imputato ha peraltro ammesso di avere commesso, sempre in Italia, unitamente ad un cugino, una truffa concernente orologi, episodio per il quale non sarebbe mai stato perseguito (VI PG 12.08.2014, allegato 3 al Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 27.10.2014, AI 96; VI DIB 27.01.2014, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Al proposito IM 1 in Polizia ha dichiarato:
" Sono stato anche in __________ in prigione sempre per questioni di truffa (…), sono stato 1 anno in carcere.”
(VI PG 04.07.2014, p. 4, allegato 2 al Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 27.10.2014, AI 96).
Dinanzi al PP l’imputato ha precisato:
" (…) all’interrogante che mi chiede se per caso ho anche precedenti anche in __________ rispondo di sì. Lì ho fatto un anno di galera perché ho preso un prestito e non l’ho restituito. Questo è successo 10 anni fa.”
(VI PP 11.06.2014, p. 10, AI 8).
Ancora in occasione dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha confermato che:
" Preciso che avevo ottenuto un prestito ma non l’avevo restituito. Ho trascorso un anno di carcere prima di essere rilasciato condizionalmente.”
(VI DIB 27.01.2014, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Interrogato sulle sue prospettive future, IM 1 si è dichiarato intenzionato a tornare in __________, affermando di non voler tornare in Svizzera (VI DIB 27.01.2014, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
V) Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
Dopo numerose telefonate e scambi di e-mail, il 13 aprile 2013 sarebbe quindi avvenuto un primo incontro, a __________ alla presenza di __________ e del citato __________, i quali avrebbero persuaso ACPR 8 della bontà dell’affare.
Il danneggiato è quindi stato convinto a presentarsi a __________ in data 21 aprile 2013, in possesso della somma di CHF 80'000.00, per un’operazione di cambio valuta legata al pagamento di un acconto sul prezzo d’acquisto dei macchinari. A questo incontro a __________ si sarebbe presentata una terza persona, definita come “l’avvocato”, che, dopo una breve presentazione, avrebbe chiesto a ACPR 8 di poter vedere il denaro in suo possesso, consegnandogli in contropartita banconote da EUR 500.00 per complessivi EUR 250'000.00, risultati fasulli.
Sulle banconote “facsimile” e le relative fascette, la Polizia scientifica è riuscita ad isolare il profilo genetico di IM 1, persona già nota alle autorità svizzere, __________ ed italiane per fatti analoghi e nei confronti del quale era pure pendente una ricerca del luogo di soggiorno emessa dalle autorità __________.
Nei confronti di IM 1 è quindi stato emesso un mandato di cattura (Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 13.05.2014, p. 2-3, AI 4).
In data 12.06.2014 il PP ha formulato istanza di carcerazione preventiva invocando l’esistenza di pericolo di fuga, collusione e recidiva (AI 15).
Dando seguito all’istanza formulata dal PP, con decisione 13 giugno 2014 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva dell’imputato sino al 5 settembre 2014 per i motivi di pericolo di fuga e di collusione (AI 22).
In data 22 agosto 2014, in accoglimento della richiesta formulata da IM 1, il PP ha indi posto l’imputato in regime di esecuzione anticipata della pena (AI 80).
Con atto d’accusa 120/2014 del 19 novembre 2014 il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di truffa qualificata e riciclaggio di denaro.
VI) Inchiesta e posizione dell’imputato
a. ripetuta truffa qualificata
Nel corso dell’inchiesta, IM 1 ha ammesso sei di questi episodi (segnatamente i punti da 1.3 a 1.8 dell’AA) contestando il proprio coinvolgimento in altri due (ovvero le circostanze menzionate ai punti 1.1 e 1.2 dell’AA).
Ancora in occasione del verbale dibattimentale, l’imputato ha confermato le proprie dichiarazioni relativamente ai fatti di cui ai punti da 1.3 a 1.8 dell’AA (cfr. VI DIB 27.01.2014, p. 7 e 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Relativamente ai fatti di cui al punto 1.2 dell’AA occorre osservare che l’imputato, pur contestando il preciso episodio, ha indicato che un fatto simile era avvenuto nel mese di febbraio-marzo 2014 (cfr. AI 92, p. 2).
IM 1 ha tuttavia modificato la propria versione in occasione del pubblico dibattimento, indicando che:
" Si lo riconosco. Durante l’inchiesta avevo indicato un altro periodo relativamente ai fatti di __________, ma ora dichiaro di aver confuso le date e che la truffa da me commessa e dichiarata spontaneamente nei verbali durante la fase istruttoria è quella commessa ai danni della signora ACPR 7”
(cfr. VI DIB 27.01.2014, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Conseguentemente, con riferimento agli episodi riportati nell’atto d’accusa, IM 1 ha mantenuto le proprie contestazioni unicamente per quanto attiene al punto 1.1 dell’AA e ciò malgrado l’identificazione del suo DNA sulle banconote ed un riconoscimento fotografico, affermando che:
" Questa truffa non l’ho commessa io, come già dichiarato durante l’inchiesta. Io non ho ricevuto soldi da nessuno e sono del tutto estraneo. (…) Non contesto che si tratti del mio DNA. Ritengo tuttavia che questo sia stato trovato su quelle banconote perché quando ci dividiamo i soldi finti, li tocchiamo un po’ tutti ed è quindi possibile che io abbia anche toccato i soldi utilizzati per commettere quella truffa. Non mi spiego come posso essere stato riconosciuto dall’AP in fotografia visto che io non ho mai incontrato nessuno a __________. Io non sono mai stato a __________ ad incontrare la gente poi truffata in Svizzera”
(cfr. VI DIB 27.01.2014, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).
b. ripetuto riciclaggio di denaro
Al proposito, l’imputato ha fornito versioni discordanti quanto alla provenienza e alla destinazione del denaro (cfr. AI 89, p. 5 e AI 92, p. 3). In occasione del pubblico dibattimento egli ha indicato che:
" Si trattava di soldi della sorella di __________, denaro che proveniva dalla __________ e che a me era stato chiesto di portare in Italia in vista di un matrimonio. Non so da dove provenissero questi soldi, e meglio se fossero provente di reato. In un primo momento io mi sono assunto la responsabilità di questo episodio nel senso che erano soldi provento di truffe, indicando tuttavia in seguito che erano soldi della sorella di __________. Posso dire che questi soldi erano destinati a comprare la sposa”
(cfr. VI DIB 27.01.2014, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Confrontato alle contraddizioni emergenti dalle sue precedenti dichiarazioni, IM 1 ha quindi aggiunto:
" Oggi voglio dire la verità nel senso che erano soldi che servivano per “comprare” la sposa, ovvero una specie di dote. In seguito quei soldi sono stati effettivamente utilizzati per pagare il matrimonio”
(cfr. VI DIB 27.01.2014, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Come indicato nelle premesse, l’accusa di riciclaggio di denaro è stata aumentata di CHF 235'000, corrispondente al denaro ottenuto mediante gli agiti di cui ai punti 1.2, 1.4 e 1.6 nella misura in cui i valori fossero poi stati trasportati all’estero. Al proposito, IM 1 ha riferito che:
" I soldi proveniente dalle truffe un po’ li mandavo a casa in __________ un po’ li mandavo in Italia. In Italia i soldi li usavo per provvedere al sostentamento mio e della mia famiglia. Confermo per il resto quanto dichiarato nel citato verbale. (…) una parte di questi soldi li ho utilizzati per pagare la IM 2, in parte per pagare il leasing dell’auto e per altre spese affrontate in Svizzera. (…) in totale alla signora posso aver dato 50-60'000 franchi. (…) in Svizzera stimo di aver speso tra i 15’000 ed i 20'000 franchi per il leasing e le spese correnti, denaro proveniente dalle truffe”
(cfr. VI DIB 27.01.2014, p. 14, allegato 1 al verbale dibattimentale; AI 89 p. 3).
VII) In diritto
a. truffa qualificata
Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia é ammessa se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno (DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).
Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165; STF 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 194 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146; DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007 e 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006 del 6 novembre 2006).
Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto il reato presuppone un errore da parte del truffato (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 72 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 207 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 24 ss. ad art. 146), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 77 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 208 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 27 ss. ad art. 146), un danno patrimoniale (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 212 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 32 ad art. 146), il quale consiste in una lesione del patrimonio sotto forma di una diminuzione degli attivi, di un aumento dei passivi, di un non-aumento degli attivi o di una non-diminuzione dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a, 121 IV 107 consid. c), nonché un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il danno (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 29 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad art. 146).
Per quel che concerne l’aspetto soggettivo, l’autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque sufficiente (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 217 ss.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 31 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 39 ss. ad art. 146).
L’infrazione è consumata quando vi è un danno; non è necessario che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. edizione, n. 36 ad art. 146; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 15, p. 364, n. 55).
Ai sensi dell’art. 25 CP, è complice colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto. Dal profilo oggettivo, la complicità è una forma di partecipazione accessoria al reato e presuppone che il complice apporti all’autore principale un contributo causale alla realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli eventi non si sarebbero realizzati nello stesso modo senza l’atto di favoreggiamento, ritenuto che non è necessario che l’assistenza del complice sia una conditio sine qua non della realizzazione del reato, ma che è sufficiente che essa l’abbia favorita. L’assistenza prestata può essere materiale, intellettuale o consistere in una semplice astensione o omissione in presenza di una posizione di garante (DTF 132 IV 49 consid. 1.1, 121 IV 109 consid. 3a, 120 IV 265 consid. 2c/aa, 119 IV 289 consid. 2c/aa; 118 IV 309 consid. 1a; STF 6S.307/2003 del 9 ottobre 2003 consid. 3.1). Soggettivamente, il complice deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale (su questa nozione cfr. DTF 133 IV 19 consid. 4.1). È necessario che il complice sappia o si renda conto di contribuire ad un determinato atto delittuoso e che egli lo voglia e lo accetti. A questo proposito, è sufficiente che egli conosca i tratti principali dell’attività delittuosa dell’autore (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; DTF 121 IV 109 consid. 3a). La volontà del complice non è direttamente proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce nell'assecondare la volontà dell'autore principale (Sentenza CARP 17.2013.71 del 29 ottobre 2013 consid. 4; Rep. 1986, 322, consid. 3.1).
La Corte di cassazione penale del Canton __________, con sentenza del 20 marzo 2006, in un caso di "rip-deal" (concernente un’operazione di cambio valuta nell'ambito di una compravendita immobiliare), ha ritenuto adempiuta la fattispecie di truffa. In particolare, ha respinto l'argomento, sollevato dal ricorrente, secondo cui l'inganno non poteva considerarsi astuto. A mente della Corte, il modo di procedere degli autori rappresentava, invece, un caso classico di truffa: la scelta di un hôtel di lusso, l'arrivo ostentato del preteso acquirente, la messa in scena curata sin nei dettagli, "tout concourait à donner confiance, à éblouir la victime et à rendre crédible la perspective du gain important que l'on pouvait faire miroiter à la victime pour la convaincre de commettre un acte préjudiciable à ses intérêts. C'était astucieux et il était bien difficile pour la future victime d'opérer un contrôle quelconque".
Nella fattispecie occorre pertanto esaminare i singoli episodi imputati a IM 1 al fine di stabilire se gli elementi costitutivi del reato di truffa, con particolare riferimento all’inganno astuto, sono in concreto realizzati.
18.1 Per quanto concerne i fatti di cui al punto 1.1, si ricorderà che l’AP, attivo professionalmente quale titolare di un’azienda agricola, è stato interpellato dai correi di IM 1, i quali si sono mostrati interessati a concludere un contratto concernente l’acquisto di macchinari agricoli. Dopo i primi contatti, il danneggiato è stato invitato a __________ dove ha incontrato altri correi e dove sono stati definiti i dettagli dell’affare, che sarebbe poi stato concluso a __________. Contestualmente, ACPR 8 è stato indotto ad aderire alla richiesta di cambio valuta connesso alla ricezione di un acconto sul prezzo d’acquisto dei macchinari, ottenendo tuttavia banconote facsimili.
Come in casi analoghi, la vittima è dunque entrata in contatto con svariati personaggi, ognuno chiamato a rivestire uno specifico ruolo così da dare la parvenza alla vittima di un affare serio e della presenza di uomini d’affari seriamente intenzionati a concludere un affare rientrante perfettamente nell’ambito dell’attività dell’AP. Al fine vincere ogni possibile scetticismo e rendere oltremodo verosimile l’operazione, la vittima è pure stata invitata a __________, dove ha potuto constatare l’esistenza di una struttura (apparentemente) reale. Solo quando la fiducia della vittima era ormai stata carpita, agendo peraltro nell’ambito del pagamento di un acconto sulla compravendita, all’AP è poi stata proposta un’operazione di cambio.
Tale agire, articolato, variegato, effettuato dando la parvenza di un affare del tutto legittimo, configura il castello di menzogne citato dalla giurisprudenza, castello che precludeva alla vittima la possibilità di procedere a verifiche e di rendersi conto dell’inganno in cui si apprestava a cadere.
18.2 Per quanto concerne i fatti di cui al punto 1.2 dell’AA, IM 1 ed i suoi correi hanno contattato una persona intenzionata a vendere la propria vettura. Come nel caso precedente, al fine di dare maggior credibilità all’intera operazione, la venditrice è stata invitata ad un incontro a __________ dove, tra le altre cose, le è stato versato un acconto di EUR 5'000.00, con l’intesa di poi concretizzare l’affare a __________. In quella circostanza l’AP è stata convinta ad effettuare un’operazione di cambio. Per dare ancor maggiore credibilità al tutto, l’imputato si è pure recato presso un ufficio cambi, dove ha tuttavia sottoposto all’addetto una mazzetta di soldi autentici. Ciò ha indotto l’AP a consegnare il proprio denaro, ottenendo in cambio denaro fasullo.
Anche in questo caso, l’elemento costitutivo dell’astuzia appare pacificamente dato e ciò in ragione del complesso e articolato castello di menzogne allestito appositamente al fine di ingannare l’AP e renderle impossibile scorgere l’intenzione truffaldina dei suoi interlocutori.
18.3 Per quanto attiene al punto 1.3 dell’AA, giova ricordare che IM 1 ha consegnato a IM 2 un’importante somma di denaro autentico e un altrettanto consistente numero di banconote fasulle affinché questa li consegnasse a __________ a conoscenti dell’imputato. Questi, per ammissione dello stesso IM 1 si apprestavano a commettere una truffa ai danni di un cittadino _____ (cfr. VI PG 12.08.2014, p. 3). In tale contesto, anche tale episodio, sfumato allo stadio del tentativo in ragione del fatto che la vittima non si è poi presentata con i soldi, deve essere ritenuto costitutivo del reato sanzionato dall’art. 146 CP. Pur prescindendo dai termini utilizzati da IM 1, appare infatti evidente che l’operazione posta in essere dai conoscenti dell’imputato, concerneva un’operazione analoga a quelle da questi poste in essere, ovvero costitutiva di truffa.
18.4 Relativamente ai fatti di cui al punto 1.4 dell’AA si ricorderà che IM 1 ed i suoi correi si sono finti interessati all’acquisto di una vettura di marca Ferrari. Anche in questo caso, l’AP è stato invitato a __________ dove gli è stato versato un acconto. IM 1, unitamente a IM 2 si è pure recato al domicilio della vittima per visionare la vettura. Al termine delle trattative, ACPR 6 è quindi stato indotto ad accettare un’operazione di cambio.
Appare evidente, anche in questo caso, come l’intervento dei diversi protagonisti, le visite a domicilio, l’invito a __________, il versamento di un acconto, la presentazione di un biglietto da visita di una società di diritto ____ erano tutti elementi di un mosaico finalizzato ad indurre la vittima in errore, tanto da poi condurla ad effettuare un’operazione di cambio capestro. Non può quindi sussistere dubbio in punto al fatto che gli autori hanno agito con astuzia.
18.5 I fatti descritti al punto 1.5 dell’AA si riferiscono ad un episodio in cui la vittima è rimasta sconosciuta. Questa, per ammissione dello stesso imputato, è stata avvicinata mediante il finto interessamento all’acquisto di una fabbrica. Al fine di indurre in errore il venditore, vi sono stati, come in casi già menzionati, contatti a __________. Inoltre, lo scambio di denaro è intervenuto in parte a __________ e in parte nella capitale __________, dove IM 1, con altri correi, ha fatto “il gioco del mobiletto” (cfr. AI 92, p. 4). Significativo l’impiego di più uomini per portare a termine il piano, tanto che l’imputato menziona la presenza di “squadre”: “la mia squadra, ovvero quelli di __________, siamo stati coinvolti in questo affare che non è nostro. Un amico di __________ gli ha chiesto degli uomini perché era una cosa un po’ grande. (…) La vittima era al telefono con qualcuno che si trovava a __________ dove __________ mi aveva chiesto se potevo far accompagnare uno della squadra del suo amico” (AI 92 p. 4).
Ne consegue che pure nell’episodio in oggetto tutti gli elementi costitutivi della truffa (ed in particolare l’astuzia) sono dati.
18.6 Per quanto concerne i fatti di cui al punto 1.6 dell’AA si rinvia a quanto indicato relativamente ai punti precedenti, con la precisazione che in questo caso IM 1 ed i suoi correi si sono finti interessati all’acquisto di uno châlet in __________. I venditori, previamente invitati a __________, sono poi stati indotti ad accettare un’operazione di cambio vantaggiosa.
I contatti precontrattuali, l’invito a __________, l’incontro con diverse persone millantanti interesse nell’acquisto della proprietà immobiliare configurano l’elemento costitutivo dell’astuzia, che hanno precluso all’AP di discernere il fatto che l’intera operazione era motivata dall’agire truffaldino dell’imputato e dei suoi correi.
18.7 L’episodio di cui al punto 1.7 dell’AA si riferisce all’interessamento da parte dell’imputato e dei suoi correi nell’acquisto di un’attività commerciale a __________. Anche in questo caso si rimanda a quanto esposto nei punti precedenti. In particolare, al fine dare la parvenza di un reale interesse nell’affare, IM 1 ha inviato sul posto IM 2, la quale doveva fungere da rappresentante degli acquirenti, per esaminare il negozio. In tale agire, sono ravvisabili, come nei casi già indicati, tutti gli elementi costitutivi della truffa.
18.8 Per quanto concerne, in fine, i fatti menzionati al punto 1.8 dell’AA, l’episodio è quanto mai significativo dei mezzi e delle risorse messe in gioco da IM 1 e dai suoi complici al fine di indurre in errore ed ingannare le proprie vittime. Di fatto i responsabili di una ditta di illuminazione sono stati contattati affinché fornissero i corpi illuminanti per un hotel di proprietà di un presunto ___________. Al fine di vestire la vicenda, uno dei responsabili della ditta svizzera é stato invitato a __________ con la promessa di visitare il cantiere. Durante il suo soggiorno in detta località, ACPR 3 ha peraltro incontrato la persona di fiducia dello _______, con la quale ha concluso l’affare. Anche al ritorno in Svizzera, gli AP sono stati contattati telefonicamente, fino a giungere alla richiesta di versare quella che può essere definita una “penale” in caso di inadempienza.
Il castello di menzogne, i mezzi e le risorse impiegate erano tali da rendere impossibile per gli AP accorgersi dell’inganno nel quale, con astuzia, i membri del gruppo intendevano farli cadere.
18.9 Stante quanto precede, appare come IM 1 ed i suoi correi hanno agito dando prova di estrema astuzia. L’intervento di più persone, gli inviti a __________ o __________ ed il pagamento di acconti sono tutti fattori utilizzati al fine di indurre (e mantenere) le vittime in inganno così da poi poter proporre, senza rischio, un’operazione implicante un atto di disposizione lesivo per il loro stesso patrimonio.
Ne consegue che in tutti i casi oggetto sono stati correttamente qualificati quali truffe essendo gli elementi costitutivi di tale reato perfettamente realizzati in concreto.
Si dirà che nel proprio intervento, il difensore di IM 1 ha contestato, in diritto, l’imputazione di cui al punto 1.3 dell’AA.
In tale contesto, si impone di esaminare tali circostanze, posto che per i punti rimanenti l’imputazione figurante nell’atto d’accusa risulta essere corretta.
19.1 Per quanto attiene all’imputazione di cui al punto 1.1 dell’AA, se è vero che sulle banconote è stato trovato DNA riconducibile a IM 1, la Corte concorda con le argomentazioni difensive secondo cui tale traccia biologica non rappresenta in quanto tale un elemento di per sé determinante, soprattutto allorquando l’imputato fornisce una spiegazione plausibile sulla presenza di tale riscontro.
Nel caso concreto, l’imputato ha indicato che le banconote facsimile vengono fatte circolare nel gruppo a cui appartiene, da cui la possibilità che egli stesso in un momento o l’altro, abbia potuto entrare in contatto con le banconote al di fuori della perpetrazione del reato. Tale spiegazione appare del tutto credibile. Basta al proposito considerare l’imputazione di cui al punto 1.3 dell’AA, dove, appunto, IM 1 si sarebbe “limitato” a far pervenire a terzi le banconote utilizzate nell’ambito di una truffa.
Analogamente, il riconoscimento fotografico appare tutt’altro che certo, avendo il danneggiato dapprima indicato un’altra persona e non IM 1 quale autore del reato.
Lo stesso AP ha del resto indicato che la persona da lui identificata si era espresso in buon __________, prerogativa che non pare appartenere all’imputato.
Dagli atti, non risulta che IM 1 sapesse a chi erano destinati i soldi passati per le sue mani e che servissero a commettere (come invece accaduto relativamente ai fatti del punto 1.3 dell’AA) una determinata truffa.
La Corte peraltro considerato che si tratta dell’unico episodio contestato all’imputato nel quale egli, malgrado i riscontri a lui sottoposti e nonostante il fatto che non si tratta del fatto più grave a lui imputato, ha seguitato a negare ogni coinvolgimento. IM 1, ammettendo fatti ben più gravi e dove era pesantemente coinvolto, non avrebbe dunque avuto motivo di ostinarsi a negare un singolo caso di complicità, ciò che ne rende credibile la posizione.
L’imputato deve quindi essere prosciolto dall’imputazione di cui al punto 1.1.
19.2 Relativamente al punto 1.3, pur ammettendo i fatti, la difesa ha argomentato che la complicità in un tentativo non sarebbero punibili.
Al proposito, giova osservare che dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’indicare che la complicità è punibile non solo se il reato viene effettivamente commesso, ma pure in caso di tentativo (DTF 130 IV 131). La complicità nel tentativo è consumata dal momento in cui l’autore principale inizia l’esecuzione.
Nel caso concreto, nel verbale 16 agosto 2014, IM 1 ha dichiarato di aver mandato la IM 2 tre volte in Svizzera interna per portare soldi veri e soldi falsi ai suoi “amici” per truffare cittadini _____.
Se i primi due viaggi si sono conclusi con un nulla di fatto poiché la vittima non si é presentata, il terzo giorno – sempre stando alle dichiarazioni dell’imputato – lo scambio di soldi tra IM 2 e gli amici di IM 1 è sfumato poiché la vittima della truffa si era presentata senza il denaro che sarebbe servito allo scambio.
Tale descrizione configura, a mente della Corte, un tentativo giunto fino al limite della realizzazione e sfumato per circostanze indipendenti dalla volontà degli autori.
In tale contesto, IM 1, il quale sapeva di consegnare soldi veri e falsi nell’imminenza della commissione del reato, di cui a grandi linee conosceva pure la potenziale vittima, è intervenuto in tale operazione in qualità di complice, prestando un’assistenza più che concreta, ovvero fornendo la materia prima – i soldi – che sarebbero serviti per portare a buon fine la truffa.
Ne consegue che il punto 1.3. dell’atto d’accusa deve essere confermato, dovendo egli pertanto rispondere delle imputazioni di cui a punti da 1.2 a 1.8 dell’AA.
19.3 IM 1 ha indubbiamente agito quale professionista delle truffe. L’imputato ha dichiarato di guadagnarsi da vivere attraverso le truffe, conseguendo somme importanti, quantificate in corso d’inchiesta tra gli EUR 20'000.00 ed EUR 40'000.00 al mese, importi poi relativizzati in occasione del verbale dibattimentale.
Corretta quindi risulta essere l’imputazione di truffa nella sua forma qualificata del mestiere.
b. riciclaggio di denaro
Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni trasferimento di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche per ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un conto ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 5.2, 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. ed., Zurigo 2013, n. 18 ad art. 305bis; Pieth in Basler Kommentar II, 3. ed., Basilea 2013, n. 49 ad art. 305bis e rif.; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/De Capitani, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p. 523).
È atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis).
Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare che il comportamento che decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP. Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone proviene da un crimine. A questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza delle circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla provenienza criminale del denaro e che abbia accettato tale eventualità (DTF 122 IV 211 consid. 2e, 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013 del 18 marzo 2013 consid. 2.).
Nel corso del verbale del 19 settembre 2014 IM 1 ha tuttavia dichiarato che i soldi erano sicuramente provento di un episodio come quelli di cui era accusato lui dichiarando di non ricordare però di cosa si trattava. Successivamente, nel corso del medesimo verbale, l’imputato ha nuovamente cambiato versione, affermando che i soldi gli erano stati dati da una familiare di tale __________, al quale avrebbe dovuto portare i soldi per acquistare una vettura (VI PP, AI 89 p. 5). Ancora, nel verbale del 15 ottobre 2014, IM 1 ha modificato le proprie dichiarazioni sostenendo che la somma era della sorella di __________ e che avrebbe dovuto essere consegnata in Italia in vista dell’acquisto di qualcosa in __________ (VI PP, AI 92, p. 7). Come già accennato, in occasione del verbale dibattimentale, la destinazione dei CHF 96'000.00 è nuovamente cambiata, avendo l’imputato affermato che i soldi servivano come dote e per pagare un matrimonio (cfr. VI DIB 27.01.2014, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale; AI 89 p. 3).
Ciò detto e malgrado l’assenza di una spiegazione plausibile e lineare circa la provenienza e destinazione del denaro, la Corte non ha potuto giungere alla conclusione che questo provenisse con certezza dalla commissione di un crimine. In particolare, anche nell’ipotesi in cui si volesse sposare la teoria di un’origine illecita del denaro, ciò potrebbe benissimo ascriversi a reati patrimoniali non necessariamente costitutivi di “crimine” come invece previsto dall’art. 305bis CP.
Ne consegue che la Corte, in applicazione del principio in dubio pro reo, non ha ritenuto realizzato il reato di riciclaggio di denaro per quanto attiene all’importo di CHF 96'000.00 menzionato al punto 2 dell’AA.
La Corte ha peraltro considerato che dall’importo complessivo di CHF 235'000.00, si impone di dedurre quanto l’imputato ha speso per il proprio sostentamento in Svizzera, nonché la somma consegnata a IM 2, ovvero, stanti le dichiarazioni dell’imputato stesso, complessivamente CHF 80'000.00.
Ne consegue che la somma oggetto del reato di riciclaggio ammonta a complessivi CHF 155'000.00.
Su questo punto si impone di osservare che al punto 1.2 del dispositivo è stato erroneamente indicato che il reato di riciclaggio pari a CHF 155'000.00 risultava dal provento della truffa di cui al punto 1.1 dell’AA. Come qui precisato ed indicato nella motivazione orale, detto importo rappresenta il provento delle truffe di cui ai punti 1.2, 1.4 e 1.6 dell’AA.
Viene allegata la pagina del dispositivo corretta da sostituire a quella già in possesso delle parti.
VIII) Commisurazione della pena
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”)
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c, 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2., 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2, 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, n. 8 ss. ad art. 49; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 7 ss. ad art. 49; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, n. 1 ad art. 49, n. 1; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, n. 78 ad art. 49).
La colpa di IM 1 è oggettivamente e soggettivamente grave.
Lo è dal profilo oggettivo in ragione del numero di episodi e dell’ammontare del maltolto, pari a complessivi CHF 485'000.00 e EUR 40'000.00, somme illecitamente conseguite in poco più di 1 anno.
IM 1 ha inoltre dato prova di un’allarmante predisposizione a delinquere, ritornando a commettere reati contro il patrimonio con regolarità e facendo delle attività truffaldine un vero e proprio mestiere nonché la principale fonte di reddito.
Con il suo agire egli ha dimostrato di essere attivo in tutte le sfaccettature delle truffe perpetrate secondo le modalità del “rip-deal”. Infatti, se è vero che la fase finale di questi reati concerne usualmente un’operazione di cambio valute o, più generalmente, uno scambio tra oggetti di valore, dove la vittima consegna banconote o beni autentici ottenendo in contropartita banconote o oggetti posticci, è altresì vero che l’imputato ha applicato concretamente molti degli stratagemmi utilizzati per raggiungere questo obbiettivo.
In particolare, IM 1 ed i suoi correi si sono finti interessati all’acquisto di attività commerciali, di servizi da parte di piccole ditte, di automobili, di macchinari e di immobili, fino ad utilizzare il più classico mobiletto scomponibile all’interno del quale solitamente si cela un correo che procede allo scambio di banconote vere con quelle non autentiche. Un mobiletto di questo genere era peraltro stato acquistato da IM 1 proprio in vista di commettere una truffa non ancora programmata nel dettaglio (cfr. VI DIB 27.01.2014, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IM 1 ha peraltro agito quale tassello di un complesso e variegato sistema, all’interno del quale, proprio al fine di confondere le proprie vittime, intervengono diverse persone, ognuna con un suo ruolo specifico. Si ricorderà, a titolo esemplificativo, il numero di persone e di mezzi impiegati al fine di concludere la truffa di cui al punto 1.8 dell’AA.
La Corte non ritiene che l’imputato fosse una figura marginale nell’organizzazione. Al contrario. Si dirà in primo luogo che
se è vero che il trapasso del denaro rappresenta la fase più rischiosa dell’intero agire truffaldino, è pure proprio tale ultimo atto che permette alla banda di portare a buon fine l’intera operazione e, soprattutto, di conseguire il proprio (illecito) profitto.
Soprattutto, dalla lettura dell’atto d’accusa emerge come IM 1 non avesse un ruolo predeterminato e/o fisso ma che agisse a tuttotondo. A dipendenza delle necessità di una determinata operazione, egli era appunto la persona che scambiava soldi veri con quelli fasulli (punto 1.8 dell’AA) era colui che forniva i soldi veri e facsimili agli autori della truffa (punto 1.3 dell’AA), era chi si fingeva interessato all’acquisto di una vettura (punti 1.2 e 1.4 dell’AA), era la persona che in un luogo faceva “il gioco del mobiletto” (AI 92 p. 4) mentre altrove la vittima della truffa consegnava il denaro autentico (punto 1.5 dell’AA), era chi si fingeva interessato all’acquisto di uno châlet in __________ (punto 1.6 dell’AA) ed era colui che inviava IM 2 a __________ per visionare il negozio così da far credere che vi fosse un serio interessamento all’acquisto (punto 1.7 dell’AA). Nel caso di cui al punto 1.4, IM 1 ha del resto agito del tutto autonomamente, trattando con il proprietario della Ferrari, procedendo egli stesso il giorno seguente a scambiare Euro fasulli con franchi autentici.
D’altra parte, è stato proprio IM 1 ad assumere la carica di Amministratore di una società svizzera, così da poter beneficiare della credibilità che ciò implicava, potendo peraltro circolare con una vettura targata __________. Analogamente, è stato l’imputato ad agganciare IM 2 affinché questa poi avviasse i contatti per costituire società di diritto __________ con realtivi siti web e biglietti da visita (cfr. punto 1.4 AA), oppure che mandasse proprio IM 2 in __________ per vedere un albergo.
La Corte non dubita peraltro che i componenti del gruppo potessero agire a compartimenti stagni, ovvero senza che i vari membri fossero giocoforza a conoscenza di tutti i dettagli di una determinata operazione. Ciò nondimeno, dagli atti emerge come tutti i componenti del gruppo aderivano e partecipavano all’operazione condividendo il fine ultimo, ovvero quello di concretizzare una truffa. Lo stesso IM 1 ha del resto affermato che il denaro provento delle truffe veniva portato in Italia dove veniva poi suddiviso tra i vari protagonisti.
Per il rimanente, la Corte non ravvede, come argomentato dalla difesa, motivi di relativizzazione degli atti commessi in ragione dell’agire delle vittime. In particolare, nel presente caso – a differenza altri casi di rip-deal – i danneggiati non appaiono essere individui spasmodicamente alla ricerca del facile guadagno. Al contrario, nella fattispecie si trattava di persone interessati a concludere contratti per poter lavorare, intenzionate a vendere beni mobili o immobili, avvicinate mediante un fasullo interessamento a concludere un affare e poi astutamente indotte a compiere operazioni che non avevano richiesto e risultanti pregiudizievoli al proprio patrimonio.
IM 1 ha peraltro agito unicamente poiché mosso dalla ricerca di un facile guadagno, ovvero per egoismo e cupidigia.
La Corte ha inoltre considerato il fatto che IM 1 ben sapeva, già solo in ragione delle molteplici condanne subite in precedenza, della gravità del suo agire. Egli non pare tuttavia aver tratto alcun insegnamento da tali condanne così come pure dai periodi di detenzione patiti. Al contrario, proprio per non doversi confrontare con il suo passato, l’imputato ha di volta in volta cambiato (più o meno ufficialmente) il proprio nome, raggiungendo quota 25 alias.
In fine, la Corte ha ritenuto grave, sia del profilo oggettivo che soggettivo, pure il reato di riciclaggio di denaro, ritenuto che si è trattato di CHF 155'000.00 trasportati in Italia in poco più di 1 anno, così che il denaro potesse essere suddiviso tra i vari membri del gruppo.
La Corte ha ritenuto a favore dell’imputato una certa qual collaborazione, ritenuto che un episodio non sarebbe verosimilmente mai emerso, così come il suo accordo alla confisca dei beni posti sotto sequestro. Per il rimanente, IM 1 mai è parso voler veramente fare luce sull’intera vicenda.
Tutto ciò considerato, ritenuto pure il concorso tra i reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 3 anni.
Quo alla sospensione condizionale della pena, richiamando la sentenza del 29 aprile 2010 del Tribunale di __________ che ha condannato l’imputato con l’alias di IM 1 alla pena detentiva di 8 mesi, ritorna in concreto applicabile l’art. 42 cpv. 2 CP.
Nel caso concreto non si ravvedono circostanze particolarmente favorevoli. Al contrario. IM 1 è plurirecidivo e non ha fatto mistero di vivere, unitamente ad altre persone, proprio del provento di truffe. Egli non ha tratto alcun insegnamento neppure dalle numerose precedenti condanne o dai periodi di detenzione già sopportati. Piuttosto che confrontarsi con il proprio passato, l’imputato è parso preferire cambiare (più o meno ufficialmente) il proprio nome, accumulando ben 25 alias. In tale contesto, la probabilità che egli, ritrovata la libertà, commetta nuovi reati contro il patrimonio, risulta essere pressoché una certezza, sicché la pena dovrà essere integralmente da espiare.
IX) Nota professionale del difensore d’ufficio
La nota professionale dell’avv. DF 1, difensore di IM 2, è approvata per CHF 13'055.50 comprensiva di onorario e spese.
Visti gli art. 12, 22, 25, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 146, 305bis CP;
82,135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
Alias:
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
IM 1
è autore colpevole di:
1.1. ripetuta truffa qualificata (in parte tentata)
per avere,
nel periodo compreso tra il 9 novembre 2013 ed il 10 giugno 2014, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, agendo per mestiere,
in correità o in complicità con terze persone,
per procacciarsi un indebito profitto,
ingannato con astuzia numerose persone, coinvolgendole in operazioni commerciali di varia natura in realtà inesistenti, inducendole ad effettuare uno scambio di denaro contante, ottenendo così facendo la consegna di denaro contante autentico in cambio di banconote posticce, conseguendo in tal guisa un indebito profitto pari a CHF 485'000.- e EUR 40'000.-;
1.2. ripetuto riciclaggio di denaro
per avere,
a __________ e __________, nel periodo compreso tra il 9 novembre 2013 ed il 10 giugno 2014,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali,
e meglio, per avere esportato verso l’Italia complessivamente CHF 155'000.00 provenienti dalle truffe di cui ai punti 1.2, 1.4 e 1.6;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
IM 1 è prosciolto dall’imputazione di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa;
IM 2 è autore colpevole di:
3.1 ripetuta complicità in truffa qualificata (in parte tentata)
per avere,
a __________, __________, __________ e __________,
nel periodo compreso tra il 3 aprile 2014 ed il 10 giugno 2014,
dovendo presumere trattarsi di attività illegali,
prestato aiuto a IM 1 nella realizzazione di parte delle truffe di cui al punto 1.1,
segnatamente accompagnandolo agli appuntamenti con i clienti, trasportando le buste conenenti il denaro provento delle truffe e visitando per suo conto un’attività commerciale;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
IM 2 è prosciolta dalle imputazioni di cui ai punti 3.1 e 4 dell’atto d’accusa;
Di conseguenza,
5.1 IM 1
è condannato
5.1.1 alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
5.2 IM 2
é condannata:
5.2.1 alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
5.2.2 l’esecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali (comprensive delle spese per le difese d’ufficio - art. 422 CPP), è ordinata la confisca di tutti i beni e valori patrimoniali in sequestro, ad eccezione dei telefoni cellulari (previa cancellazione delle memorie il cui costo sarà da anticipare dall’imputato), dei minigrip (nr. rep. 36471), di 1 portachiavi arancione con 2 chiavi e telecomando (nr. 36472), di 2 chiavi BMW (nr. rep. 36473), di 1 prolunga bianca (nr. rep. 36464) e di 1 seggiolino per bambini (nr. rep. 36463), che vengono dissequestrati a favore dell’avente diritto a crescita in giudicato della presente decisione.
Gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.
La tassa di giustizia di fr. 1'000 (mille) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.
Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
9.1 La nota professionale dell’avv. DF 1 è approvata per fr. 13'055.50, comprensiva di onorario e spese.
Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone __________ l’importo di fr. 13'055.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
9.2 La nota professionale dell’avv. DUF 1 à approvata per fr. 14'848.30, comprensiva di onorario e spese.
La condannata IM 2 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone __________ l’importo di fr. 14'848.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 15'620.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 351.--
fr. 16'971.--
============
Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 7'810.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 175.50
fr. 8'485.50
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Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 7'810.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 175.50
fr. 8'485.50
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Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente Il segretario