Incarto n. 72.2014.109 72.2015.47
Lugano, 1 febbraio 2016/md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Riviera
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma del decreto di accusa 262/2014 del 5.9.2014 emanato dal Procuratore pubblico, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
ripetute gravi infrazioni alle norme della circolazione
per aver ripetutamente violato le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, nelle seguenti occasioni e circostanze:
1.1. Il 1 settembre 2013 sul tratto stradale fra __________ e __________, circolando con la vettura Seat targata __________ ad una velocità superiore ai limiti consentiti così come lui stesso ha ammesso in sede di verbale di polizia, effettuato dapprima una negligente e pericolosa manovra di sorpasso di antistanti veicoli indi, in prossimità di una curva per lui piegante a destra con scarsa visuale, effettuato il sorpasso di un’antistante veicolo, in spregio al vigente divieto di sorpasso;
1.2. Il 30 dicembre 2013 sull’autostrada A2 in territorio __________ – __________, circolato con il veicolo Mercedes targato __________ alla velocità di 161 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall'art. 90 cpv. 2 LCStr.;
ed inoltre, imputato, a norma del decreto di accusa 5026/2014 del 28.10.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
ricettazione
per avere,
a __________, il 12 agosto 2014,
acquistato, in veste di proprietario del negozio “__________”, da __________, un anello antico, da uomo, a fascia larga, in oro giallo 18 carati, con un diamante, del valore stimato in CHF 6'000.-, al prezzo di soli CHF 250.-, sapendo o dovendo comunque presumere dalle circostanze (e segnatamente dalla divergenza fra il valore commerciale dell’anello e il prezzo da lui corrisposto) che lo stesso era stato ottenuto da terzi mediante reato contro il patrimonio; l’anello in questione risulta infatti essere stato rubato, da __________, il medesimo giorno, ai danni di __________,
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 160 cifra 1 CPS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
Espletato il pubblico
dibattimento: venerdì, 27.03.2015, dalle ore 09:28 alle ore 15:33;
lunedì, 01.02.2016, dalle ore 09:33 alle ore 12:05.
Evase le seguenti
questioni: I. Verbale del dibattimento 27.03.2015
Il Presidente, richiamato l’art. 349 CPP, informa le parti che a fronte delle argomentazioni sollevate da accusa, difesa, nonché dalle dichiarazioni rese quest’oggi dall’imputato, l’incarto non è maturo per una decisione.
Il dibattimento deve quindi essere riaperto allo stadio della procedura probatoria. Si impone infatti ai sensi dell’art. 343 CPP di acquisire nuove prove e/o di riassumere le prove la cui validità è stata contestata, atti che verranno compiuti direttamente dalla Corte.
II. Verbale del dibattimento 01.02.2016
L’avv. DF 1 si oppone a che la videoregistrazione venga assunta quale prova, rilevando che, una volta chiusa la procedura di assunzione delle prove, l’assunzione di prove che avrebbero potuto essere prodotte ed assunte nelle fasi precedenti della procedura configura un abuso di diritto, in particolare se si tratta di prove a carico dell’imputato. In concreto, dell’esistenza di una videoregistrazione operata dalla Polizia le parti e la Corte erano a conoscenza sin dall’inizio. Della videoregistrazione, infatti, si parla negli atti; la stessa viene citata per ben 6 volte nel rapporto di Polizia. La citata videoregistrazione avrebbe quindi potuto e dovuto essere assunta quale prova nella fase di preparazione del dibattimento oppure successivamente nella fase iniziale del dibattimento così come ancora nella fase probatoria dibattimentale o, per finire, prima della chiusura della procedura probatoria. In concreto, neppure dopo avere sentito l’arringa della difesa, il PP ha ritenuto di replicare chiedendo di assumere tale prova. Per le motivazioni esposte, a mente della difesa l’assunzione della registrazione viola il principio del divieto dell’abuso di diritto, in modo particolare poiché si tratta di una prova a carico dell’imputato. Il difensore si oppone quindi all’assunzione della videoregistrazione relativa ai fatti del 1. settembre 2013 e chiede che venga stralciata dagli atti del procedimento.
Il PP ritiene che la Corte abbia agito correttamente. Il CPP dà la facoltà al Tribunale di completare le prove, anche nella fase della camera di consiglio.
III. Dispositivo delle questioni probatorie del 01.02.2016
previo esame del fatto e del diritto,
richiamato l’art. 349 CPP;
decreta 1. L’istanza tendente a stralciare dagli atti del procedimento la videoregistrazione della Polizia stradale relativa ai fatti del
settembre 2013 è respinta.
Tasse e spese insieme al giudizio di merito.
Il presente decreto non è impugnabile.
Sentiti il 27.03.2015: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: per quanto riguarda il DA del 5 settembre 2014 relativo all’infrazione alla LCStr i fatti sono in gran parte stati ammessi e riconosciuti dall’imputato, sia in Polizia che dinanzi al PP. È peraltro difficile contestare i fatti quando agli atti vi sono dei filmati. I fatti sono estremamente gravi. I sorpassi di più veicoli contemporaneamente, oltrepassando la linea di sicurezza e ad una velocità superiore al consentito avrebbero potuto avere gravi conseguenze.
Per quanto attiene invece al punto 1.2 del primo DA, la velocità di 161 Km/h dove vige il limite di 100 Km/h è poco distante dalle soglie che qualificano i pirati della strada secondo gli artt. 90 cpv. 3 e 4 LCStr. L’imputato non conferma e non smentisce di essere stato lui alla guida, ma leggendo il verbale, così come dalla fotografia, si capisce che è lui. Inoltre, l’auto era in suo uso esclusivo, come emerge dall’indicazione figurante sul rapporto di Polizia. La sua responsabilità è quindi pacifica.
Quanto al DA del 28 ottobre 2014, la fattispecie è indiziaria, ma si tratta di un indiziario che trabocca di indizi convergenti e lineari che confermano la responsabilità dell’imputato. IM 1 si è certamente accorto del valore dell’anello; egli stesso ha spiegato di avere una procedura standard che comporta esami gemmologici ed analisi con l’acido e non ha quindi potuto non accorgersi che stava acquistando un anello di valore per un prezzo molto inferiore al valore di mercato. L’imputato è inoltre recidivo specifico.
La chiamata di correo della __________ è del tutto credibile. La donna ha ammesso subito di essere l’autrice del furto, sia davanti alla __________ che davanti alla , e si è autodenunciata accettando la condanna inflittale con il DA. In tempi non sospetti, cioè ancor prima di autodenunciarsi e di segnalare l’imputato, quando ancora pensava di poter recuperare l’anello evitando quindi conseguenze giudiziarie, ha riferito alla __________ ed alla __________ di avere venduto l’anello ad un “”. La donna ha preso immediatamente contatto con l’imputato per farsi restituire l’anello e restituirlo alla __________, cosa che non avrebbe mai fatto se non avesse lasciato proprio a lui l’anello. La __________ non ha inoltre nessun motivo d’inimicizia con l’imputato, non vi è quindi per lei alcun motivo per raccontare il falso. Contrariamente all’imputato, il quale è già stato condannato per ricettazione reiterata, la __________ era incensurata. La donna è inoltre stata lineare nelle proprie dichiarazioni, mantenute anche a confronto con l’imputato. Esistono peraltro analogie tra il caso di ricettazione reiterata che ha portato alla condanna del 2012. In particolare, neppure in quel caso, malgrado le ricevute oggi prodotte dall’imputato, IM 1 aveva rilasciato giustificativi delle transazioni illecite.
Conclude chiedendo la conferma dei due DA e la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi di detenzione, da espiare, considerata la prognosi nefasta, a valere quale pena unica richiamato il decreto dell’8 febbraio 2012 così come l’assunzione di tasse e spese giudiziarie;
Non vi sono quindi, a mente della difesa, riscontri oggettivi sul serio pericolo per la sicurezza altrui. La valutazione del serio pericolo per la sicurezza altrui si basa unicamente sulla descrizione dei fatti che figura sul rapporto di constatazione di Polizia, del quale il PP, in assenza di oggettività, ha dato una lettura distorta.
In diritto, il difensore rileva che, affinché la violazione possa essere considerata grave ai sensi del cpv. 2 dell’art. 90 LCStr, occorre che dal profilo soggettivo l’autore metta in atto un comportamento privo di ogni riguardo (“rücksichtslos”). A questo proposito il difensore cita la giurisprudenza delle DTF 92 IV 45 e 134 IV 32 ss. Secondo la dottrina (Commentario Gyger, 2008, art. 90 LCStr, p. 95), neppure un superamento della linea di sicurezza è punibile con il cpv. 2, se non sono dati anche i presupposti soggettivi. IM 1 ha escluso di avere messo a repentaglio la sicurezza delle altre persone. Il presupposto soggettivo del cpv. 2 dell’art. 90 LCStr non è quindi dato, di conseguenza non gli può essere imputata una grave infrazione, ma semmai una semplice contravvenzione in base al cpv. 1 del medesimo articolo.
Quanto ai fatti del 31 dicembre 2013 (punto 1.2 del DA del 5 settembre 2014), a mente della difesa non è sufficientemente provato che l’autore fosse IM 1, non essendo provato che fosse lui alla guida del veicolo. Egli non ha voluto escluderlo ma non può neppure confermare che fosse lui alla guida, siccome anche altre persone usavano quella macchina. A mente della difesa la documentazione fotografica non permette di concludere al di là di ogni ragionevole dubbio che la persona alla guida fosse IM 1. L’ipotesi che quella mattina la macchina fosse stata data a un’altra persona e che alla guida ci fosse un terzo è più che plausibile. Del fatto che la macchina fosse data in uso unicamente a IM 1 abbiamo soltanto una testimonianza indiretta nel rapporto di Polizia, senza neppure che venga menzionato il nome della persona che avrebbe dato questa indicazione.
Quanto al reato di ricettazione di cui al DA del 28 ottobre 2014, per il quale IM 1 ha contestato ogni addebito, la difesa pone l’accento sul fatto che l’unico elemento a suo carico è la parola della ladra dell’anello. __________ è una ladra ed ha la credibilità di una ladra, una ladra capace di approfittarsi di un’anziana signora di 86 anni che si trova in uno stato di bisogno a seguito di un infortunio. Dopo che la __________ ha scoperto che era stata __________ a commettere il furto, confrontata al fatto di dover restituire l’anello, la ladra, che si trova in una situazione finanziaria difficile, ha deciso di tenerselo inventando di averlo venduto ad un “__________”, dal quale era stata il giorno prima a cercare di vendere degli anelli che lui però non ha comprato valutandoli di scarsa qualità.
IM 1, peraltro, è solito rilasciare ricevute ai suoi clienti soprattutto per tutelare sé stesso, egli ha imparato la lezione dai suoi precedenti. Se la __________ non ha ottenuto una ricevuta, significa quindi che non è mai avvenuta alcuna transazione.
La difesa conclude chiedendo il proscioglimento del suo assistito da ogni imputazione, in subordine che la pena sia decisamente ridotta e comunque sospesa condizionalmente.
Sentiti il 01.02.2016: - il Procuratore pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: rileva che dalla visione del filmato si vede molto bene l’imputato che commette una serie di infrazioni alla LCStr. Nel primo filmato IM 1 sorpassa l’autocivetta arrivando a circolare alla velocità di 187 Km/h. Nel secondo filmato, su una strada senza visuale, l’imputato sorpassa un motociclista ed un’altra autovettura. Nel terzo filmato vi è l’episodio più grave, al limite della pirateria della strada: in una zona con limite di velocità a 60 Km/h, all’altezza del cantiere Alp Transit e quindi con traffico da cantiere, con divieto di sorpasso segnalato e curva a destra, senza visuale, l’imputato esegue un sorpasso di un’automobile alla velocità di 110 Km/h, rischiando in questo modo uno scontro frontale. A mente dell’accusa si tratta di una manovra da pirata che già da sola giustifica l’applicazione del cpv. 2 dell’art. 90 LCStr. Il PP riconferma quindi la richiesta di pena del 27 marzo 2015;
Per quanto riguarda i sorpassi, a mente della difesa non si è trattato di sorpassi pericolosi, che hanno causato un serio pericolo per la sicurezza, come presuppone l’art. 90 cpv. 2 LCStr. Per l’applicazione di tale disposto l’elemento soggettivo è assolutamente determinante: occorre che l’autore, dal profilo soggettivo, metta in atto un comportamento “rücksichtslos” nei confronti degli altri utenti della strada. Il difensore al proposito cita nuovamente i parametri delle DTF 92 IV 145 e 130 IV 32, rilevando inoltre che in assenza della componente soggettiva persino una violazione oggettivamente grave non giustifica l’applicazione del cpv. 2 dell’art. 90 LCStr. (Hans Gyger, Kommentar SVG, art. 90 n. 11).
In concreto, IM 1 fin da subito ha ammesso di avere effettuato i sorpassi, ma ha sempre escluso di avere messo a repentaglio la sicurezza degli altri utenti.
Le immagini del video non danno conforto alle tesi accusatorie, ma al contrario le smentiscono. Vi sono unicamente due sorpassi, entrambi su un tratto di strada con linea tratteggiata e, in un caso, una segnaletica provvisoria di divieto di sorpasso, legata probabilmente alla presenza, a quel tempo, di un cantiere. In entrambi i sorpassi le distanze tra l’autocivetta e l’auto di IM 1 sono tali da non poter concludere nulla sulla sua visuale sulla carreggiata. Non si possono quindi trarre conclusioni inoppugnabili a sostegno di un pericolo per la sicurezza altrui.
Dal profilo della sicurezza, l’ordinanza sulla segnaletica stradale traccia una differenza netta tra il cartello di divieto di sorpasso e la linea di sicurezza: nel primo caso a determinate condizioni il sorpasso può persino essere ammesso, nel caso della linea continua sussiste invece una presunzione irrefragabile di pericolosità (art. 73 cpv. 6 lett. 4 OSStr). Anche per quanto concerne la modalità dei sorpassi non può quindi essere applicata la fattispecie qualificata di cui al cpv. 2 dell’art. 90 LCStr, ma semmai una contravvenzione ai sensi del cpv. 1 del disposto.
Quanto alla commisurazione della pena, rileva che IM 1 non è un cattivo ragazzo, in passato, è vero, egli ha avuto dei guai con la giustizia, ma si tratta di oltre 10 anni fa e IM 1 all’epoca era 20enne. Esclusi i fatti oggetto del presente procedimento, i precedenti raccontano di peccati tutto sommato veniali. La situazione finanziaria dell’imputato non è rosea, ma egli ha deciso di rimboccarsi le maniche e lavorare sodo per far rientrare la sua situazione debitoria.
A mente della difesa sono dati i presupposti per una pena pecuniaria. Nell’ambito del processo, inoltre, sarebbe stato violato l’imperativo di celerità ai sensi dell’art. 5 CPP, per motivi che non sono ascrivibili né all’imputato né alla sua difesa, ciò di cui va tenuto conto nella commisurazione della pena (Basler Kommentar, art. 5 StPO n. 15-19).
La difesa conclude chiedendo che IM 1 venga prosciolto da ogni imputazione e, in via subordinata, che la pena proposta dall’accusa sia ridimensionata e che possa beneficiare della sospensione condizionale.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Questione probatoria
L’imputato, dal canto suo, in occasione dell’interrogatorio dibattimentale aveva ammesso di avere circolato al di sopra della velocità consentita così come di avere effettuato sorpassi, negando per contro di avere in questo modo messo in pericolo la sicurezza di altre persone (VI DIB 27.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
In tale contesto, la Corte ha ritenuto l’incarto non maturo per una decisione e, richiamato l’art. 349 CPP, ha disposto la sospensione del dibattimento al fine di completare le prove ex art. 343 CPP, segnatamente acquisendo agli atti la videoregistrazione menzionata nel rapporto di constatazione del 3 settembre 2013 (verbale dibattimentale, p. 6).
Il 29 aprile 2015, il PP ha quindi dato disposizioni alla Polizia cantonale affinché il filmato venisse prodotto (doc. TPC 16) così che anche la difesa potesse prenderne visione.
Il 1. febbraio 2016, la Corte ha riaperto il pubblico dibattimento allo stadio della procedura probatoria (verbale dibattimentale, p. 7).
In entrata di dibattimento, IM 1 si è opposto all’assunzione quale prova della videoregistrazione effettuata dall’auto civetta della Polizia, chiedendo lo stralcio di tale prova dagli atti del procedimento.
In particolare, a sostegno della sua tesi, citando il Basler Kommentar l’imputato ha affermato che, una volta chiusa la procedura di assunzione delle prove, l’acquisizione agli atti di prove che avrebbero potuto essere precedentemente amministrate configura un abuso di diritto e ciò in particolare allorquando si tratta di prove a carico dell’imputato. In concreto, l’esistenza della videoregistrazione sarebbe stata nota alle parti e alla Corte, ragion per cui la stessa, a mente della difesa, avrebbe potuto e dovuto essere acquisita agli atti nel corso della procedura preliminare o al più tardi prima della chiusura della procedura probatoria dibattimentale (cfr. verbale del dibattimento, p. 7).
Il vigente CPP sancisce il principio della verità materiale. In questo senso, l’art. 349 CPP permette al tribunale di procedere a complementi istruttori dopo la chiusura della fase dell’assunzione delle prove e dopo la fase della discussione, se il caso non è ancora maturo per la pronuncia di una sentenza.
La dottrina – ivi compresi Jornot (Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, art. 349 CPP n. 3), Schmid (Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/S. Gallo 2009, art. 349 CPP) e Heimgartner/Niggli (Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordunung, Basilea 2011, art. 349 CPP) – stabilisce che il Tribunale decide d’ufficio se necessita di completare le prove, secondo la massima dell’istruzione, per i medesimi motivi di cui all’art. 343 CPP.
Sempre secondo la dottrina, la prova di cui il Tribunale decide l’acquisizione può portare su ogni elemento di fatto, noto o non noto, utile a pronunciare la sentenza (Jornot, in: Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, art. 349 CPP n. 4).
Si dirà che l’abuso di diritto citato dalla difesa, non riguarda il Tribunale, che – come detto – è mosso dalla ricerca della verità materiale, ma le parti, ovvero nel caso in cui solo in sede di discussione l’accusa o la difesa proponessero una prova che avrebbe già potuto essere acquisita precedentemente (Heimgartner/Niggli, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordunung, Basilea 2011, art. 349 CPP, n. 4).
Heimgartner/Niggli, concludono peraltro che anche in questo caso, malgrado il carattere eventualmente abusivo della richiesta, il Tribunale è tenuto ad acquisire la prova (Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordunung, Basilea 2011, art. 349 CPP n. 4).
Nel presente caso, stanti le argomentazioni della difesa nella sua arringa, la quale, a fronte delle ammissioni dell’imputato, ha sollevato questioni giuridiche, si è reso indispensabile visionare il filmato.
Tale prova è quindi stata assunta agli atti e l’eccezione della difesa è stata pertanto respinta (dispositivo delle questioni probatorie, allegato 2 al verbale dibattimentale).
II) Curriculum vitae
Nel corso dell’inchiesta sfociata nel decreto d’accusa del 5 settembre 2014 l’imputato ha così riassunto la sua situazione personale ed economica:
“…omissis…
Nel 2008 sono entrato in contatto con la società __________ in un rapporto di franchising nell’ambito del commercio di preziosi. Per qualche anno l’attività ha funzionato bene e riuscivo a racimolare uno stipendio di circa CHF 3'500.-/3'800.- mensili. In seguito alla crisi del settore e sono nati i primi problemi, unitamente alla concorrenza di vari altri operatori in quel settore.
Attualmente continuo ad occuparmi di ritiro metalli preziosi in proprio e racimolo circa CHF 2'000.-/3'000.- mensili netti. Inoltre, da giugno 2014 svolgo anche un’attività di __________ sotto la ditta __________, che è mia siccome l’avevo fondata diversi anni fa. Con questa ditta ho svolto però solo un unico lavoro in giugno 2014, incassando circa CHF 3'000.- netti. Da maggio 2014 non pago affitti, né personali (vivo da mia madre), né professionali (ho un ufficio a __________). Pago CHF 250.- mensili di CM e non ho oneri famigliari di sorta, salvo dare qualcosa a mia madre per il vitto in ragione di CHF 500.- al mese.
Ho diversi debiti attestati da precetti esecutivi e carenza beni per circa CHF 25'000.-, ma non so esattamente l’ammontare. Ho anche debiti con privati che mi hanno prestato soldi per diverse migliaia di Franchi ma non so esattamente quanto. Il PP mi fa presente che la tassazione 2011 (l’ultima disponibile) sono stato tassato per CHF 50'000.-. Faccio presente che sono tassato d’ufficio siccome non riempio mai le dichiarazioni d’imposta.”
(VI P 27.08.2014, p. 3 e 4, AI 17, Inc. 2013.8330).
" Nel frattempo i miei debiti sono aumentati e sono di circa CHF 50'000.00, come risulta dagli Estratti UEF prodotti dal mio difensore. (…)
Ho sempre due attività, cioè quella di commercio in materiali preziosi e la ditta attiva nel campo __________. Questa si occupa di __________. Per risparmiare, entrambe le attività le conduco dallo stesso ufficio. Se dovessi fare una stima direi comunque che oltre il 95% del mio tempo è impiegato nell’attività di commercio di preziosi. Purtroppo con l’altra ditta non ho molto lavoro. Ho fatto qualche lavoretto, ma non c’è stato un gran ritorno di denaro. (…)
È difficile fare una stima dei miei guadagni. A volte sono CHF 1'500.00 a volte CHF 2'000.00 mensili. Direi che la media è questa. Sono ancora in arretrato con gli affitti dell’ufficio, ma non mi è stato da loro spiccato il precetto esecutivo. Ho per contro ricevuto un richiamo di pagamento. Il debito per questa posta è di ca. CHF 3'300.00 oltre a spese.
ADR che oltre ai CHF 50'000.00 di cui sopra ho anche debiti privati che non risultano dai precetti esecutivi e si riferiscono a diverse persone che mi hanno prestato soldi. Non so stimare l’ammontare di questi debiti. So che ogni tanto c’è qualcuno che mi chiede indietro soldi e interessi e per esempio proprio ieri mi è stato staccato il telefono perché non pagavo le fatture. Ho quindi dovuto chiedere un prestito per riattivare il collegamento siccome il telefono mi serve anche per lavorare.”
(VI DIB 27.03.2015, p. 1 e 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Dall’estratto dell’Ufficio di esecuzione risultano a carico dell’imputato atti esecutivi per CHF 50'274.70 (doc. dib. 2, allegato al verbale dibattimentale).
In sede dibattimentale l’imputato ha riferito di disporre della licenza di condurre, la quale gli sarebbe stata ritirata per 4 mesi, dal 15 ottobre 2014 al 15 febbraio 2015, a seguito del superamento di velocità del 30 dicembre 2013, ciò che trova conferma nella documentazione agli atti, e meglio nella decisione del 14 luglio 2014 della Sezione della circolazione (doc. TPC 15).
Quo ai procedimenti penali, dall’Estratto del casellario giudiziale svizzero del 13 marzo 2015 (doc. TPC6) risulta a carico dell’imputato una condanna alla pena detentiva di 15 giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per omissione del servizio e assenza ingiustificata, pronunciata dal Tribunale militare di Berna il 18 agosto 2005.
IM 1 è stato oggetto di un ulteriore procedimento penale nel 2007, che ha portato alla condanna, con sentenza del 5 settembre 2007 della Corte delle assise correzionali di Locarno, alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, di cui 20 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre a prolungamento di 1 anno del periodo di prova della precedente sentenza, per i reati di tratta di esseri umani, promovimento della prostituzione, sfruttamento dello stato di bisogno (commissione reiterata), furto e delitto contro la LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri. Nell’ambito di questo procedimento l’imputato ha subìto 33 giorni di carcerazione preventiva.
Con decreto d’accusa dell’8 febbraio 2012, infine, IM 1 è stato condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 50.00 cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova questa volta di 3 anni.
Con specifico riferimento a quest’ultima condanna, in occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha affermato che la stessa si riferisce alla sua attività quale __________ (VI DIB 27.03.2015, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Giova peraltro evidenziare come, il 9 dicembre 2014, l’imputato è stato formalmente ammonito ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 LCStr, per avere, il 17 agosto 2014, sull’autostrada A51 all’altezza di Bülach, circolato alla velocità di 106 Km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite di 80 Km/h (doc. TPC 15).
Relativamente ai suoi precedenti, interrogato dal PP, l’imputato si è limitato ad un laconico:
" Ne prendo atto ma su questo aspetto non voglio dichiarare nulla. Per me è tutto chiaro e devo solo dimenticare questo passato.”
(VI PP 27.08.2014, p. 3, AI 16).
III) Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
Dal rapporto di constatazione del 3 settembre 2013 (AI 1, Inc. 2013.8330 e 2014.3928) si apprende quanto segue:
" In data, ora e luoghi sopraccitati, durante la normale pattuglia, con veicolo banalizzato (auto civetta) munito di videoregistrazione (ProVida no.), in territorio di __________ si veniva sorpassati dal veicolo Seat Leon, targato TI __________, con alla guida IM 1.
Considerata la velocità tenuta dal conducente si iniziava l’osservazione. In quel frangente, il veicolo accelerava fino ad una velocità di circa 130 Km/h dove il limite vigente è di 80 Km/h. Si provvedeva al rilevamento della velocità, la quale non è però stata possibile poiché la distanza della tratta (233 metri) risultava insufficiente per una corretta misurazione.
Di seguito IM 1 si accodava ad un motoveicolo a sua volta preceduto da un’autovettura e appena gli è stato possibile, poco prima dell’EP 4 Ruote, in modo azzardato e con scarsa visuale effettuava il loro sorpasso (video in nostro possesso). Rientrato dal sorpasso, accelerava e spariva dalla nostra visuale. Non ci è stato possibile seguirlo immediatamente onde non compromettere la sicurezza stradale. Percorso la curva antistante all’EP 4 Ruote siamo riusciti anche noi ad eseguire il sorpasso senza più vedere il veicolo precedentemente osservato.
Attraversato l’abitato di __________, poco oltre il cavalcavia della ferrovia, al termine del rettilineo si scorgeva il veicolo di IM 1 e lo si raggiungeva. (…)
Una volta raggiunto, si provvedeva ad una nuova osservazione. Da questa si notava una guida molto nervosa e poco difensiva, tant’è che commetteva un’ulteriore infrazione sorpassando un’automobile con una manovra, poco prima di una curva piegante a destra, ove non vi è una buona visuale e dove vige il divieto di sorpasso. Cartello segnaletica verticale con ulteriore limitazione della velocità a 60 Km/h (video in nostro possesso). Proseguendo nell’osservazione e non avendo riscontrato ulteriori infrazioni degne di nota si concludeva l’osservazione video, e si proseguiva nel flusso del traffico tenendo un occhio di riguardo verso la Seat Leon.
Giunti all’inizio dell’abitato di __________, dove il limite di velocità segnalato è di 50 Km/h, improvvisamente IM 1 eseguiva un’accelerazione repentina ed effettuava il sorpasso di 4 automobili.
Anche in questo frangente, come nei precedenti sorpassi di __________ superava notevolmente la velocità massima autorizzata. (…)
A questo punto con immediata reazione s’inserivano i segnali prioritari (luminosi e fonici) e si provvedeva al fermo del conducente, avvenuto in territorio di __________.
IM 1, in tutti i suoi cambi di manovre, non ha mai esposto nessun indicatore di direzione che segnalasse le sue intenzioni. (vedi video in nostro possesso)”.
Immediatamente verbalizzato, IM 1 ha ammesso di avere effettuato dei sorpassi, nonché di avere circolato ad una velocità superiore al limite vigente, senza tuttavia essere in grado di quantificarla (VI PG 01.09.2013, allegato al rapporto di constatazione 03.09.2013, AI 1, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
Mediante decreto d’accusa 284/2013 del 14 ottobre 2013, il Ministero Pubblico ha posto l’imputato in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da CHF 80.00 cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 9'600.00, per il reato di grave infrazione alle norme della circolazione (AI 4, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
L’imputato ha interposto opposizione al decreto d’accusa il 31 ottobre 2013 (AI 6, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
Ritenuto che l’infrazione era stata rilevata in occasione di un controllo senza posto di blocco, al detentore è stato trasmesso il formulario “richiesta generalità conducente”, che non è tuttavia mai stato ritornato, malgrado richiamo, alla Polizia.
Gli agenti di Polizia hanno quindi rilevato che “dal confronto tra la documentazione fotografica dell’infrazione e la licenza di condurre (LCC) del denunciato” si potrebbe “stabilire con quasi assoluta certezza che alla guida del veicolo al momento dei fatti vi era il IM 1”.
In sede di audizione dinanzi al PP, IM 1 ha affermato di non confermare, ma neppure smentire di essere stato lui alla guida della citata autovettura il 31 dicembre 2013 (VI PP 27.08.2014, p. 3, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
Con decreto d’accusa 284/2013 del 14 ottobre 2013, il Ministero Pubblico ha posto l’imputato in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali proponendo la sua condanna al lavoro di pubblica utilità di 720 ore per il reato di ripetute gravi infrazioni alle norme della circolazione (AI 17, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
L’11 settembre 2014, IM 1 ha interposto opposizione al decreto d’accusa (AI 18, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
Statuendo sull’opposizione interposta dall’imputato, il 15 settembre 2014 (doc. TPC 2) il Ministero Pubblico ha confermato il decreto d’accusa 284/2013 del 14 ottobre 2013, da considerare quindi come atto d’accusa ex art. 356 cpv. 1 CPP.
In data 16 agosto 2014, si è presentata presso gli uffici della GT __________ __________, per un’autodenuncia in relazione al furto di un anello in oro con diamante (rapporto d’inchiesta, AI 1, 2014/5026).
La donna ha in sostanza raccontato di avere sottratto l’anello alla vicina di casa ______ e di averlo poi portato presso il negozio “__________” dell’imputato per venderlo e ricavarci qualcosa. IM 1, dopo avere analizzato l’anello, in un primo momento le avrebbe offerto CHF 300.00, poi rettificati in CHF 250.00, siccome a suo dire il diamante era rovinato o scheggiato. Alcuni giorni dopo, __________ si sarebbe accorta della mancanza dell’anello __________, dopo iniziali reticenze, avrebbe ammesso di essere l’autrice del furto. Intenzionata a recuperare l’anello, __________ avrebbe contattato telefonicamente IM 1, il quale avrebbe però negato di conoscerla. Incontratisi personalmente sabato 16 agosto 2014 l’imputato avrebbe comunicato alla donna che l’anello era già stato fuso (VI PG 27.08.2014, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, 2014/5026).
Interrogato dalla Polizia, IM 1 ha negato ogni addebito, asserendo che __________ si sarebbe sì presentata presso il suo negozio di “__________” mostrandogli degli anelli, ma egli non avrebbe acquistato nulla dalla donna, non essendo interessato agli anelli che la stessa gli offriva (VI PG 05.09.2014, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 2014/5026).
Con decreto d’accusa 2014/5026 del 28 ottobre 2013, il Ministero Pubblico ha posto l’imputato in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali per il reato di ricettazione, proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 110.00 cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 3'300.00, nonché alla multa di CHF 100.00 (AI 3, Inc. 2014/5026).
Contro tale decreto, IM 1 ha interposto formale opposizione il 17 novembre 2014 (AI 5, Inc. 2014/5026).
Con decisione del 21 novembre 2014 (AI 1, Inc. 2014/5026) il Ministero Pubblico ha confermato il decreto d’accusa 2014/5026 del 28 ottobre 2013, a valere quale atto d’accusa ex art. 356 cpv. 1 CPP.
Con decisione del 24 marzo 2015, lo scrivente Presidente ha ordinato la congiunzione dei procedimenti relativi ai decreti d’accusa 284/2013 del 14 ottobre 2013 del PP PP 1 e 5026/2014 del 28 ottobre 2013 del PP PP 1 (doc. TPC 9).
IV) Principi applicabili all’accertamento dei fatti
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi – che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011; 17.2011.1 del’8 aprile 2011; 17.2010.69 del’8 aprile 2011; CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010).
V) Imputazione di ripetute gravi infrazioni alle norme della circolazione
i) Fatti
a) Fatti del 1. settembre 2013
In occasione del primo interrogatorio di Polizia, IM 1 ha riconosciuto di avere effettuato dei sorpassi, così come ha pure ammesso di avere circolato, in piena coscienza, ad una velocità superiore ai limiti consentiti, affermando tuttavia di non saper dire a che velocità circolava (VI PG 01.09.2013, p. 2 e 3, allegato rapporto di constatazione, AI 1, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
L’imputato al proposito ha dichiarato:
" Nei pressi di __________ direzione di __________ ho effettuato dei sorpassi di veicoli che mi precedevano visto che avevo fretta e loro andavano piano.
Ho proseguito sulla strada Cantonale fino a __________ ad una velocità non consona al limite vigente sia nell’abitato che fuori abitato. Nei pressi di __________ prima della stazione dove vi è il limite di 50 Km/h ho effettuato un sorpasso di 4 veicoli. La mia velocità raggiunta non la so dire in quanto non ho guardato il contachilometri, ma so che non ero nei limiti concessi.”
(VI PG 01.09.2013, p. 2, allegato rapporto di constatazione, AI 1, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
" Per quanto riguarda i fatti riportati sul decreto d’accusa, in sostanza li ammetto, come ho già fatto davanti alla Polizia ma osservo quanto segue.
Sulla velocità ammetto che andavo sopra i limiti ma sicuramente non tale da costituire un grave pericolo per la circolazione.”
(VI PP 27.08.2014, p. 2, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
Per quanto attiene ai sorpassi, l’imputato ha dapprima tentato di ritrattare in parte le sue precedenti dichiarazioni, affermando che:
" Sui sorpassi, non riesco a capire dove siano avvenuti e contesto così come sono stati descritti dalla Polizia il cui rapporto mi è stato appena letto dal PP.
(…) non ricordo se ho sorpassato quattro veicoli.”
(VI PP 27.08.2014, p. 2, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
Dopo avere avuto la possibilità di conferire con il suo difensore e avere preso atto delle dichiarazioni rilasciate in Polizia, l’imputato è però tornato sui suoi passi, affermando che:
" A questo momento confermo anche che in sostanza i fatti sono avvenuti così come descritti, ma poi spiegherò il motivo di questo mio comportamento per via di miei problemi personali.”
(VI PP 27.08.2014, p. 2, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
L’imputato ha tuttavia continuato a sostenere di non avere messo gravemente in pericolo la sicurezza della circolazione:
" Voglio comunque aggiungere che io non ho avuto l’impressione di aver messo così gravemente in pericolo la sicurezza della circolazione, in particolare per quanto concerne i sorpassi imputatimi.”
(VI PP 27.08.2014, p. 2, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
Tale circostanza è stata ribadita pure in occasione del pubblico dibattimento, quando, invitato ad esprimersi sui fatti di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa, ha affermato:
" Sì, li riconosco. Ammetto di avere circolato al di sopra della velocità consentita ed ammetto pure i sorpassi, ma a mio avviso questo comportamento non era tale da mettere in pericolo la sicurezza di altre persone.”
(VI DIB 27.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Alla contestazione del PP che vi era la linea che demarcava il divieto di sorpasso e quindi eseguendo tale manovra in quel punto avrebbe corso il rischio di uno scontro frontale con i veicoli provenienti nell’altro senso di marcia, posto anche che vi erano delle curve, l’imputato ha risposto:
" Non contesto la presenza delle linee di divieto di sorpasso, ma ribadisco che non ho messo in pericolo la sicurezza di altre persone.”
(VI DIB 27.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
b) Fatti del 30 dicembre 2013
Come sopra indicato, dal rapporto di segnalazione del 15 aprile 2014, si evince che durante il mese di marzo 2014, l’amministratore della __________ di __________ – società proprietaria del veicolo mediante il quale è stata commessa l’infrazione – di cui tuttavia nel rapporto non figura il nominativo, avrebbe contattato telefonicamente il Reparto del Traffico della Polizia Cantonale, comunicando che l’automobile in questione in quel periodo era affidata a IM 1 (rapporto di segnalazione, AI 11, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
" (…) non confermo e non smentisco che possa essere stato io alla guida. (…)
Per quanto riguarda la velocità rilevata dal radar, io non ho nulla da dire e ne prendo atto.”
(VI PP 27.08.2014, p. 3, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
Alla domanda a sapere per quale motivo non avesse mai dato seguito alle citazioni in Polizia per la verbalizzazione, IM 1 ha risposto:
" (…) l’auto è intestata alla società summenzionata e prendo atto che l’amministratore della stessa ha indicato alla Polizia che era in mano mia e in mio esclusivo uso. L’amministratore che ha contattato la Polizia io so chi sia ma non conosco le sue generalità. L’auto mi è stata affidata in uso da una persona di cui mi avvalgo della facoltà di non indicarne le generalità.”
(VI PP 27.08.2014, p. 3, AI 16, Inc. 2013.8330 e 2014.3928).
" Non posso escluderlo ma neppure confermarlo al 100%. Si tratta di un veicolo utilizzato anche da terzi e ritenuto l’orario in cui l’infrazione è avvenuta non so se sono io perché solitamente a quell’ora lavoro.”
(VI DIB 27.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IM 1 ha peraltro affermato che la persona ritratta sulla fotografia del radar “potrebbe assomigliare a diverse persone che lavorano per la __________, quali l’incastonatore __________, di cui non ricordo il cognome, lo stesso __________, l’orafo di cui non conosco né nome né cognome e anche altri conoscenti del signor __________ di cui io non so dire il nome.” (VI DIB 27.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Interrogato a sapere chi fosse la persona che gli affidava il veicolo, IM 1 ha risposto che era “il signor __________” (VI DIB 27.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Tramite l’Estratto del Registro di commercio della __________ è stato possibile risalire al nominativo di __________, amministratore della società, ora in liquidazione, al momento in cui è stata commessa l’infrazione di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa 262/2014 del 5 settembre 2014 (doc. dib. 4).
Da una verifica svolta dalla Corte, __________ risulta aver lasciato la Svizzera per il Brasile, sicché non è stato possibile assumerlo a verbale.
ii) In diritto
L’art. 90 cpv. 2 LCStr descrive una forma qualificata d’infrazione alle norme della circolazione stradale che presuppone, per la sua realizzazione, due elementi oggettivi costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella violazione oggettivamente grave di una regola fondamentale della circolazione, il secondo consistente nella creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della strada (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 90, n. 19 e seg., pag. 43 e seg.).
Dal profilo soggettivo, la fattispecie di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr è realizzata quando l’autore ha adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso d’infrazione commessa per negligenza, ha assunto un comportamento palesemente negligente (STF 1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3; STF 6B_718/2007 dell’8 gennaio 2008, consid. 3.3; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; DTF 126 II 206 consid. 1a; Jeanneret, op. cit., ad art. 90, n. 37, pag. 50). Quanto più è grave la violazione delle norme della circolazione sotto il profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la conclusione che l'agente ha agito senza riguardi, salvo particolari indizi contrari al proposito (STF 6B_742/2011 del 1° marzo 2012, consid. 3.3; STF 6B_786/2011 del 5 luglio 2012, consid. 2.1; Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, ad art. 90, n. 43, pag. 52).
Secondo la giurisprudenza, sorpassi effettuati in punti con scarsa visibilità, costituiscono una grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr (SJZ 64 1968 59; SJZ 64 1968 59).
Tale conclusione appare evidente, in ambedue i casi, osservando il punto in cui l’imputato inizia le manovre di sorpasso utilizzando riferimenti presenti sul tratto stradale e ponendo quindi l’inquadratura del veicolo della Polizia in quel medesimo punto.
Per quanto attiene al soprasso in prossimità del dosso si constata così che nel momento in cui IM 1 ha iniziato il sorpasso del veicolo che lo precedeva, la visuale sulla careggiata di contromano era ostacolata dal dosso stesso. In particolare, si confronti il fotogramma 0078555F26 delle 16:14:31, dove l’imputato ha già iniziato la manovra di sorpasso, si trova all’altezza della linea tratteggiata che segnala l’imbocco di una stradina privata a destra, prima del secondo lampione, ovvero quello ubicato poco dopo dette linee tratteggiate, con il fotogramma delle 16:14:33, 0078615F26. Si constata così che l’imputato non aveva alcuna visibilità sul traffico circolante sulla corsia di contromano. Si dirà al proposito che neppure in seguito, per svariati secondi dopo l’inizio del sorpasso, la visibilità appare data: la strada piega infatti verso destra e solo al fotogramma 0078922F26 delle 16:14:46, ovvero oltre 13 secondi dopo l’inizio della manovra di sorpasso dell’imputato la visuale appare data in modo da permettere un sorpasso sicuro.
Relativamente al sorpasso avvenuto presso il cantiere Alptransit, risulta ben visibile al fotogramma 0085147F26 delle 16:18:55 il cartello indicante la zona di cantiere, il divieto di sorpasso ed il limite di 60 Km/h. Si noterà che l’imputato risultava circolare in quel frangente a 79 Km/h. La manovra di sorpasso inizia subito dopo aver incrociato il veicolo proveniente in senso opposto: al fotogramma 0085421F26 delle 16:19:06 l’automobile condotta da IM 1 ha già, seppur di poco, oltrepassato la linea mediana della carreggiata. Il punto in cui inizia il sorpasso si situa tra i due paletti bianchi e neri delimitanti il campo stradale a destra e può essere individuato osservando la linea tratteggiata. Indicativamente, al momento dell’inizio della manovra rimproverata all’imputato, la sua visuale era quella di cui al fotogramma 0085489F26 delle 16:19:08. Da tale prospettiva, la visuale sul tratto di strada dopo la curva piegante verso destra è totalmente ostacolata dal terrapieno della ferrovia presente sul lato destro della strada. Addirittura, solo 4 secondi dopo (fotogramma 0085572F26 delle 16:19:12), il tratto stradale dopo la curva risulta visibile. Durante la manovra di sorpasso l’imputato ha peraltro raggiunto la soglia dei 100 Km/h, ciò che gli ha imposto di frenare (fotogramma 0085522F26 delle 16:19:10) per rientrare davanti all’automobile che aveva superato così da poi poter affrontare la curva.
A rendere particolarmente azzardata la manovra, concorre il fatto che il tratto stradale era interessato dal cantiere Alptransit, circostanza che imponeva particolare prudenza (del resto ben richiamata dal cartello giallo fosforescente e dal segnale di pericolo), ritenuto che risultava oltremodo possibile trovare sulla careggiata mezzi pesanti, veicoli da cantiere e/o operai.
Pare finanche superfluo rilevare che l’argomentazione della difesa, secondo cui tale limite non è ora più vigente, è del tutto irrilevante. È del resto peculiarità dei cantieri quella di non essere permanenti.
A mente della Corte, si è trattato a tutti gli effetti di manovre azzardate e temerarie che rasentano i casi sanzionati dalle nuove norme Via Sicura.
Con il suo agire l’imputato ha creato un serio e concreto pericolo per la circolazione stradale, configurando così gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr.
L’imputazione di cui al punto 1.1 del decreto d’accusa 262/2014 del 5 settembre 2014 è quindi stata confermata.
Al proposito, l’incarto allestito dalla Polizia è alquanto scarno e soprattutto difetta della testimonianza diretta dell’intestatario della vettura, limitandosi a riportare le di lui dichiarazioni telefoniche.
Come già indicato, __________ risulta essere partito per il __________, ciò che ne ha reso impossibile la successiva assunzione a verbale.
Considerato che la Corte, sulla scorta della fotografia, non è giunta al convincimento che la persona ritratta sia effettivamente IM 1, questi è stato prosciolto dall’imputazione di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa 262/2014 del 5 settembre 2014.
VI) Imputazione di ricettazione
iii) Fatti e loro valutazione
__________, assunta a verbale il 22 agosto 2014 quale persona informata sui fatti (AP) nel procedimento penale aperto nei confronti di __________ a seguito della di lei autodenuncia, ha riferito:
" (…) ho conosciuto la __________ circa tre o quattro anni fa in quanto abita nella stessa casa di Via __________. (…)
Circa tre anni fa io ho avuto un infortunio dove ho rotto entrambe le braccia e da quel giorno ho chiesto a __________ se poteva aiutarmi a stendere la biancheria. Preciso che la pagavo CHF 10.-.
In pratica __________ veniva a casa mia, comunque non è in possesso della chiave della porta, e prendeva i vestiti che avevo già preparato nella cesta. Dopo il lavaggio e l’asciugatura me li riportava in casa.
Veniva ad aiutarmi circa una volta ogni tre settimane.”
(VI PG 22.08.2014, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).
Con specifico riferimento al furto dell’anello ha raccontato:
" Per quanto riguarda l’anello in questione, cioè un anello in oro giallo con diamante, io lo depositavo sempre in cucina su un tavolino all’interno di un piatto da frutta. Nello stesso piatto mettevo anche un orologio ed un altro anello di proprietà di mia figlia ma questi non sono stati toccati.
Il giorno martedì 12 agosto la mattina mi sono recata dal medico ed in quell’occasione indossavo i due anelli sopra descritti e l’orologio.
Al mio ritorno verso le ore 11.30 __________ è passata a trovarmi chiedendomi cosa mi avesse detto il medico. Ci siamo spostate in salotto dove le rispondevo che dovevo fare una TAC.
Dopo alcuni minuti __________ se né andata.
Il giorno successivo, mercoledì 13, mi sono accorta che dal piatto in cucina mi era sparito l’anello d’oro. Ho rivoltato la cucina senza trovarlo, allora ho chiamato la signora __________, amica di ____, e gli chiedevo se __________ era una donna capace di effettuare un furto. Lei rispondeva di non sapere nulla ma che sarebbe andata in lavanderia a prendere __________ e l’avrebbe portata da me.
Una volta arrivata nel mio appartamento, io e __________, abbiamo chiesto a __________ cosa aveva fatto e la donna ha in un primo momento negato ogni addebito ma alcuni minuti dopo ha ammesso il furto dell’anello.
A precisa domanda ha dichiarato che nel pomeriggio di martedì lo aveva portato da un __________, non so dire quale, e lo aveva venduto per CHF 200.-.
Io gli chiedevo di andare a riprenderlo immediatamente altrimenti avrei provveduto a farmelo pagare e a denunciarla. Cosa che faccio seduta stante.”
(VI PG 22.08.2014, p. 2 e 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).
Come si evince dalla stima del valore effettuata il 21 agosto 2014 dalla __________ di __________, documento prodotto da __________ al termine del verbale (allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014), l’anello sottratto da __________ ha un valore stimato di CHF 6'000.00.
__________, sentita in qualità di imputata nel procedimento a suo carico il 27 agosto 2014, ha riferito quanto segue:
" (…) ho conosciuto la signora __________ nel 2007-08 quando mi sono trasferita nel __________ a __________.
Nel 2011 __________ ha avuto un lutto in famiglia e da allora la aiuto con delle commissioni, andavo a comprare il pane e a volte mi chiedeva di fargli il bucato.
Preciso che io non sono mai entrata in possesso delle chiavi del suo appartamento ma era sempre lei ad aprirmi e a farmi entrare.
Per quanto riguarda l’anello in questione sapevo benissimo che la signora lo appoggiava sempre su un mobile in cucina ed il giorno 12 agosto 2014 non so per quale motivo l’ho rubato.
In pratica la mattina sono andata dalla __________ per chiedergli cosa avesse detto il medico, sapevo che aveva avuto una visita ed era tornata verso le ore 11.00. In quell’occasione però non ho rubato nulla. Poi, nel pomeriggio, mentre stavo incollando un concorso sulla cartolina postale, mi sono accorta che mi mancava la colla. Decidevo allora di recarmi nell’appartamento della __________ a chiedergliela. Lei mi apriva la porta ed una volta entrati ci siamo dirette verso il corridoio. __________, da un armadio, prendeva l’oggetto che gli avevo chiesto e nel mentre io mi spostavo in cucina dove gli sottraevo l’anello d’oro con diamante. Lo prendevo con la mano e lo tenevo nascosto, con l’altra prendevo la colla, la ringraziavo ed uscivo.”
(VI PG 27.08.2014, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).
__________ si sarebbe quindi recata presso il negozio “__________” di IM 1 per mostrargli l’anello:
" Lo stesso pomeriggio, verso le ore 16.00 circa, mi dirigevo al __________ che si trova __________ e mostravo alla persona presente l’oggetto appena rubato.”
(VI PG 27.08.2014, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).
L’imputato le avrebbe offerto dapprima CHF 300.00 ed in seguito CHF 250.00 per l’anello:
" Lui lo ha analizzato e mi diceva che poteva darmi CHF 300.-, però, dopo attenta visione, rettificava il prezzo a CHF 250.-, in quanto a suo dire il diamante era rovinato o scheggiato, non ricordo esattamente.
Da parte mia, visto che ho problemi finanziari, ho accettato il denaro.
L’uomo non mi ha rilasciato alcuna ricevuta e comunque neanche io gliel’ho chiesta.
Ho lasciato il luogo e mi sono diretta al domicilio.”
(VI PG 27.08.2014, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).
Due giorni dopo __________ si sarebbe però accorta del furto:
" Il giorno giovedì 14 agosto __________ si è accorta della mancanza dell’anello ed ha chiamato telefonicamente la mia amica di nome __________. Preciso che io ero da lei a mangiare.
La stessa è salita dalla __________ e dopo circa 10 minuti è tornata chiedendomi se sapevo qualche cosa di un anello. In un primo momento ho negato ogni addebito e assieme a __________ siamo salite al quarto piano. Dopo una discussione con __________ ammettevo il furto. Subito mi dichiaravo disposta a fare il possibile per recuperare la refurtiva dicendogli che l’avevo venduto ad un __________.”
(VI PG 27.08.2014, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).
Alfine di recuperare l’anello, __________ si sarebbe quindi messa in contatto con IM 1, il quale in un primo momento avrebbe affermato di non ricordarsi di lei:
" Mi mettevo subito all’opera e venerdì contattavo una mia amica che abita __________ chiedendogli se avesse il numero di telefono del ragazzo che lavora al __________. La stessa mi diceva che l’uomo si chiama IM 1 e visto che era festa avrebbe lasciato un bigliettino sulla porta dell’ufficio.
IM 1 mi ha poi chiamata, con l’utenza telefonica __________, lo stesso venerdì alle ore 15:48 dove la conversazione è durata 3 minuti e 39, poi io l’ho richiamato alle ore 16:44 – 16:45 dove non ho avuto risposta e alle 17:40 mi ha richiamata dove la conversazione è durata 45 secondi. Durante le conversazioni gli dicevo che rivolevo l’anello ma lui rispondeva che non si ricordava di me. Ma poi si è tradito in quanto io gli dicevo che mi aveva dato CHF 200.- e lui mi ha corretto dicendo che mi aveva consegnato CHF 250.-.”
(VI PG 27.08.2014, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).
__________ e IM 1 si sarebbero quindi incontrati il giorno successivo e in questa occasione l’imputato le avrebbe comunicato che l’anello era già stato fuso:
" Durante l’ultima telefonata ci siamo accordati che sarei passata da lui la mattina del giorno dopo. Cosa che ho prontamente fatto ma una volta entrata in ufficio mi informava che l’anello non c’era più e lo aveva già fuso.
Per questo motivo decidevo di recarmi in Polizia per effettuare un’autodenuncia.”
(VI PG 27.08.2014, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).
__________ ha peraltro affermato che l’imputato non le avrebbe chiesto da dove provenisse l’anello, consegnandole CHF 250.00 senza rilasciare una ricevuta (VI PG 27.08.2014, p. 3 e 4, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).
Questa la sua versione dei fatti:
(…) non ricordo di preciso la data ma potrebbe essere effettivamente il 12 agosto dove una signora di cui non conosco il nome si è presentata all’interno del __________di cui sono proprietario. Lo stesso si chiama __________ e si trova a __________Si è presentata e mi ha mostrato un anello d’oro con una pietra bianca (zircone) ed altri anelli dello stesso tipo, cioè d’oro con pietre (di vetro/sintetiche), li ho guardati utilizzando le procedure standard. (…)
È il controllo che si effettua con una lente di ingrandimento, le apparecchiature gemmologiche e l’utilizzo di acidi per controllare la caratura dell’oro.
Una volta effettuati i miei controlli la ringraziavo per la fiducia ma rifiutavo l’acquisto dell’anello in quanto si trattava di pietre brutte e di scarsissimo valore. Non avrei mai potuto comprare quegli anelli anche per motivi estetici.
La signora riprendeva le sue cose a lasciava il mio ufficio dirigendosi verso il casinò.
Alcuni giorni dopo, cioè a ferragosto mentre ero chiuso per festa, ho trovato un bigliettino sulla mia porta e anche dalla proprietaria del Bar __________ che la signora mi stava cercando.
Nel pomeriggio ho chiamato la signora e durante la telefonata mi diceva che aveva rubato degli anelli e che voleva riaverli. Io non capivo cosa intendeva in quanto non avevo comprato nulla da lei. La invitavo comunque a passare in negozio il sabato 16 agosto. Cosa che faceva ed arrivata da me mi spiegava la situazione ed io mi sono sentito preso in giro e la invitavo a presentarsi in Polizia ed autodenunciarsi.
Lo stesso giorno si presentava l’agente interrogante presso il mio negozio chiedendo spiegazioni dell’accaduto. Io dicevo le stesse cose che ho detto adesso.”
(VI PG 05.09.2014, p. 2 e 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).
Confrontato con le dichiarazioni di __________, l’imputato le ha contestate, affermando che “sono frutto della sua fantasia / bugie di una ladra” (VI PG 05.09.2014, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).
L’imputato ha poi aggiunto:
" (…) se avessi acquistato l’anello lo avrei fatto soprattutto per la qualità della pietra e non per l’oro. L’avrei tenuto e non sicuramente fuso.”
(VI PG 05.09.2014, p. 4, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).
Nel verbale di denuncia egli ha affermato:
" Come specificato bene nel precedente verbale io ho effettivamente fatto una stima degli anelli che mi ha portato in ufficio ma vista la qualità non ho comperato nulla. Non gli ho mai consegnato dei soldi ne fatto una contropartita. Di questo ne sono certo anche perché la signora non ha una ricevuta che può provare l’atto di vendita. Preciso che se vendo/compro qualsiasi cosa fornisco la ricevuta al compratore e/o venditore.”
(VI PG 05.09.2014, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).
__________, dal canto suo, assunta nuovamente a verbale a seguito della controdenuncia di IM 1, ha ribadito la versione resa in precedenza, aggiungendo che:
" Per quanto riguarda la controdenuncia sporta da IM 1 voglio dire che io ho raccontato quanto successo.
(…) io l’ho informato che sarei andata in Polizia ad autodenunciarmi e dunque, secondo me, si è vendicato del fatto che io ho fatto il suo nome.
Io non ho mai preteso dei soldi dal ragazzo del __________, anzi, sarei stata io a ridargli i CHF 250.- che mi aveva dato in cambio dell’anello.”
(VI PG 11.09.2014, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).
Sull’intera versione del prevenuto la donna si è così espressa:
" Questa è una bugia bella e buona. Io ho consegnato unicamente l’anello appena rubato. (…)
Assolutamente la dinamica non si è svolta in questo modo. Io gli ho mostrato un anello e dopo le verifiche mi ha consegnato CHF 250.- senza rilasciare ricevute.”
(VI PG confronto 08.10.2014, p. 4, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).
__________ ha negato che sarebbe stato l’imputato a dirle di presentarsi in Polizia per l’autodenuncia, ribadendo di avere preso questa decisione spontaneamente (VI PG confronto 08.10.2014, p. 4 e 5, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1, Inc. 5026/2014).
L’imputato, in fine, ha ribadito la sua versione dei fatti anche in occasione del pubblico dibattimento, affermando che:
" Lei si è presentata presso il mio negozio il 12.08.2014 con diversi anelli da far valutare. Da parte mia ho rifiutato l’acquisto degli stessi, siccome non ero interessato perché non mi piacevano. Se ne è andata senza lasciarmi nulla e senza che io le pagassi alcunché.”
(VI DIB 27.03.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IM 1 ha poi ribadito:
" È vero che si è presentata presso il mio negozio, è pure vero che ho guardato diversi oggetti che mi ha portato. Non ho per contro mai comperato alcun oggetto né pagato alcunché alla signora __________.”
(VI DIB 27.03.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Alla domanda a sapere se il 12 agosto 2014 __________ gli avesse portato un anello in oro giallo con diamante, ha risposto:
" Ho valutato diversi oggetti, ma non vi era un diamante.”
(VI DIB 27.03.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Interrogato dal PP l’imputato ha ribadito di disporre “dell’esperienza e dell’attrezzatura necessaria per riconoscere un anello con diamante da una patacca” (VI DIB 27.03.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Anche in occasione del pubblico dibattimento, IM 1 ha affermato di rilasciare sempre una ricevuta all’acquisto di preziosi, producendo pure, tramite la sua difesa, una serie di ricevute (doc. dib. 3), salvo poi dover ammettere, con riferimento ai fatti che hanno portato alla sua condanna per ricettazione nel 2012, che in quei casi non aveva rilasciato alcuna ricevuta, cercando di giustificarsi con il malfunzionamento della stampante (VI DIB 27.03.2015, p. 5 e 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Alla domanda del PP a sapere per quale ragione ogni tanto allestisca delle ricevute per l’acquisto di preziosi, l’imputato ha risposto:
" Lo faccio per avere una contabilità, per evitare contestazioni sulla transazione e per essere sicuro della provenienza lecita dell’oggetto e che non è provento di reato. Mi chiedo sempre (e lo chiedo anche ai clienti) se l’origine di questi oggetti è lecita e chiedo anche di firmarmi una conferma in tal senso. Cerco anche di capire se l’oggetto che la persona mi consegna è di sua appartenenza.”
(VI DIB 27.03.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).
iv) In diritto
Dal profilo soggettivo, il reato è intenzionale. L’autore non deve soltanto compiere intenzionalmente l’atto di ricettazione ma deve anche essere consapevole dell’origine delittuosa dell’oggetto ricettato. Il dolo eventuale è, tuttavia, sufficiente.
L’autore deve, dunque, avere almeno accettato l’eventualità che l’oggetto dell’atto di ricettazione provenga da un reato contro il patrimonio commesso da un terzo.
Ciò è il caso quando le circostanze suggeriscono il sospetto di una sua provenienza delittuosa (STF 6B_728/2010 del 1. marzo 2011 consid. 2.2; 6S.406/2003 del 5 dicembre 2003 consid. 2; DTF 129 IV 230 consid. 5.3.2; 119 IV 242 consid. 2b; 105 IV 303 consid. 3b; 101 IV 402 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, n. 48 ad art. 160 CP; Trechsel/Crameri, StGB, Praxiskommentar, n. 13 ad art. 160 CP; Weissenberger, Basler Kommentar, StGB II, n. 68 ad art. 160 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, n. 19 ad § 20), ad esempio, quando uno sconosciuto vende oggetti preziosi ad un prezzo particolarmente basso (SJ 1982, pag. 177 e segg. consid. 3 pag. 179; cfr. anche STF 6B_728/2010 del 1. marzo 2011 consid. 2). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che si rende colpevole di ricettazione colui che acquista un telefono cellulare provento di un furto ad un prezzo approssimativamente quattro volte inferiore rispetto al prezzo a nuovo e non chiede spiegazioni sui motivi di un prezzo così favorevole (STF 6S.406/2003 del 5 dicembre 2003 consid. 2).
Non occorre che l’autore conosca la natura esatta del reato contro il patrimonio, né le circostanze nelle quali esso si è compiuto (DTF 119 IV 242 consid. 2b; 101 IV 402 consid. 2; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, n. 49 ad art. 160 CP; Weissenberger, Basler Kommentar, StGB II, n. 69 ad art. 160 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, n. 18 ad § 20).
L’art. 160 CP non presuppone che l’autore agisca al fine di procurarsi o di procurare ad un terzo un indebito profitto, rispettivamente un indebito vantaggio (DTF 90 IV 14 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, n. 51 ad art. 160 CP; Weissenberger, Basler Kommentar, StGB II, n. 67 ad art. 160 CP).
In particolare, la chiamata di correo di __________ è chiara e lineare ed è stata da lei mantenuta pure a confronto con l’imputato.
La donna ha peraltro subito ammesso i fatti, assumendosi le proprie responsabilità e accettando il decreto d’accusa emesso nei suoi confronti. Non va peraltro scordato che l’intera vicenda ha visto la luce in seguito all’auto denuncia di __________
Ella non aveva peraltro nessun motivo per accusare ingiustamente l’imputato, motivi che dovrebbero rivestire una certa gravità, ritenuto che, come testé indicato, al fine di accusare IM 1, __________ si sarebbe esposta ad un procedimento nei propri confronti.
D’altra parte, IM 1, professionista del settore e munito della necessaria attrezzatura, non poteva non accorgersi del reale valore dell’anello.
La sua situazione economica rappresenta peraltro un valido movente.
Non si può in fine non evidenziare che l’imputato ha un precedente specifico e che la mancata emissione di giustificativi rappresenta un’evidente analogia tra il caso in oggetto e la fattispecie che ha condotto alla condanna del 2012.
L’imputazione di ricettazione di cui all’atto d’accusa 5026/2014 del 28 ottobre 2014 è quindi stata confermata.
VII) Commisurazione della pena
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
In concreto, la Corte ha ritenuto la colpa dell’imputato di media gravità, sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo.
IM 1 ha mostrato di agire con egoismo, anteponendo il suo volere al rispetto delle norme della circolazione stradale. In tale ambito, gli atti attestano di una persona non particolarmente ossequiosa delle norme che la disciplinano.
Nell’ambito della ricettazione egli ha evidentemente agito a fine di lucro, dimostrando così il proprio egoismo. Per questo reato, l’imputato è recidivo specifico, ciò che evidentemente aggrava la sua posizione.
Nel corso dell’inchiesta l’imputato non ha dimostrato particolare collaborazione, negando i fatti di cui al reato di ricettazione e mantenendosi sul vago, per quanto attiene all’infrazione alla Legge sulla Circolazione Stradale. Ciò attesta di una sua mancata piena presa di coscienza di quanto commesso e di contestuale assunzione di responsabilità.
La Corte ha ritenuto, a favore dell’imputato la violazione del principio di celerità e ciò in ragione del lasso di tempo trascorso tra la prima e la seconda udienza dinanzi a questa Corte.
In tale contesto appare adeguata alla colpa di IM 1 una pena pecuniaria di 180 (centoottanta) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 5'400.00.
Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).
Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca (cpv. 3).
La revoca non può essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova (cpv. 5).
Secondo la giurisprudenza dell’alta Corte federale, la commissione di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova non comporta necessariamente la revoca della sospensione condizionale. Questa si giustifica unicamente quando vi è una prognosi sfavorevole, segnatamente quando la nuova infrazione lascia intravedere una riduzione sensibile delle prospettive di successo del periodo di prova (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Per stabilire il rischio di recidiva, in analogia all’art. 42 cpv. 1 e 2 CP, il giudice si fonda su un apprezzamento globale delle circostanze del caso concreto (DTF 134 IV 140 consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). In particolare, deve prendere in considerazione l’effetto dissuasivo che la nuova pena può esercitare nel caso in cui viene eseguita (DTF 134 IV 140 consid. 4.5; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Il Giudice può giungere alla conclusione che è possibile rinunciare alla revoca della sospensione condizionale della precedente pena, se la nuova pena viene eseguita. È possibile anche il contrario: se la sospensione condizionale della pena precedente viene revocata, in considerazione dell’espiazione della stessa, la prognosi per la nuova pena può risultare non negativa ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CP e quindi la nuova pena può essere posta al beneficio della sospensione condizionale. Se però nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno 6 mesi o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (DTF 134 IV 140 consid. 4.5). Parte della dottrina ritiene che – in analogia all’art. 42 cpv. 2 CP – anche per la rinuncia alla revoca siano necessarie circostanze particolarmente favorevoli, se la nuova pena è superiore ai 6 mesi di detenzione o alle 180 aliquote giornaliere di pena pecuniaria (cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144; Markus Hug, in: Schweizerisches Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115). Il nuovo CP, però, al contrario dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede più, per la rinuncia alla revoca, che si tratti di un caso di lieve gravità (cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056). Un simile presupposto non può essere reintrodotto tramite semplice analogia con l’art. 42 cpv. 2 CP. Il Tribunale federale ha stabilito che per la rinuncia alla revoca non sono necessarie circostanze particolarmente favorevoli come le richiede invece l’art. 42 cpv. 2 CP per la sospensione condizionale in caso di recidiva. Questo non significa che nell’ambito dell’art. 46 CP i nuovi fatti e la nuova pena non vanno considerati. Tipologia e gravità del rinnovato delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la colpa risultante dall’entità della nuova pena consente di trarre delle conclusioni per quanto attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi sono i delitti commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio che la prognosi per la decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia negativa.
Nella fattispecie, tornando applicabile l’art. 42 cpv. 1 CP, la Corte ha considerato di concedere il beneficio della sospensione condizionale alla pena imposta a IM 1, ritenendo tuttavia necessario infliggergli una multa ex art. 42 cpv. 4 CP, che è stata quantificata in CHF 1'000.00 (mille).
La Corte ha quindi revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da CHF 50.00 (cinquanta) cadauna per un totale di complessivi CHF 3'000.00, sospesa per un periodo di prova di 3 anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico l’8 febbraio 2012.
Dovendo provvedere al pagamento di questa pena pecuniaria, l’effetto deterrente appare in concreto sufficiente per trattenere l’imputato dal commettere nuovi reati.
Visti gli art. 12, 34, 42, 44, 46, 47, 49, 160 cifra 1 CP;
90 cpv. 2 LCStr;
82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.1. infrazione grave alle norme della circolazione
per avere violato le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, e meglio per avere,
il 1. settembre 2013,
sul tratto stradale tra __________ e __________,
circolando con la vettura Seat targata __________ ad una velocità superiore ai limiti consentiti, effettuato dapprima una negligente e pericolosa manovra di sorpasso di antistanti veicoli indi, in prossimità di una curva per lui piegante a destra con scarsa visuale, effettuato il sorpasso di un antistante veicolo, in spregio al vigente divieto di sorpasso;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
1.2. ricettazione
per avere,
il 12 agosto 2014, a __________,
acquistato, in veste di proprietario del negozio “__________”, un anello antico da uomo, a fascia larga, in oro giallo 18 carati con un diamante, del valore stimato in CHF 6'000.00, risultato essere stato rubato il medesimo giorno da __________ a __________, al prezzo di soli CHF 250.00, sapendo o dovendo presumere dalle circostanze che lo stesso era stato ottenuto da terzi mediante reato contro il patrimonio;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
IM 1 è condannato
2.1. alla pena pecuniaria di CHF 5'400.00 (cinquemilaquattrocento), corrispondenti a 180 (centoottanta) aliquote giornaliere di CHF 30.00 (trenta) cadauna;
2.2. al pagamento di una multa di CHF 1'000.00 (mille) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 33 (trentatre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
La tassa di giustizia di CHF 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
È revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 50.00 cadauna per un totale di complessivi CHF 3'000.00, sospesa per un periodo di prova di anni 3, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico l’8 febbraio 2012.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 1'000.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 90.20
fr. 2'290.20
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