Incarto n. 72.2013.59 72.2014.20

Lugano, 23 ottobre 2014/rs

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

GI 1 GI 2

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1

in carcerazione preventiva dal 27.6.2012 al 23.8.2012 (58 giorni)

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 53/2013 del 3 giugno 2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

  1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel corso del periodo estate 2010 – 27.06.2012, a __________, __________ ed in altre imprecisate località, coltivato, prodotto, depositato e alienato un imprecisato quantitativo di marijuana, ma almeno 50 chili e 700 grammi, realizzando così, per mestiere, un guadagno considerevole che può stimarsi in almeno CHF 228'000.00;

e meglio per avere, senza essere autorizzato,

1.1. dall’estate 2010 al 27.06.2012, presso i locali sotterranei della palestra __________ di __________, gestita dall’imputato, nei quali aveva costruito, senza permesso, un impianto indoor di coltivazione di canapa,

coltivato, prodotto e alienato a persone in parte identificate, ad un prezzo variante da CHF 6.00 a CHF 10.00 al grammo, almeno 48 chili di marijuana per un guadagno netto di circa CHF 228'000.00, rispettivamente,

1.2. nel periodo precedente il 27.06.2012, presso i medesimi locali della palestra, coltivato, ai fini della relativa alienazione, 1928 tra piante di canapa e talee di canapa, dalle quali si sarebbero prodotti circa 2 chili di marijuana; piante sequestrate dalla polizia cantonale il 27.06.2012, rispettivamente,

1.3. nel 2011, a __________, coltivato e alienato a __________ un quantitativo di 700 grammi di marijuana, sostanza stupefacente prodotta dalla piantagione di 8 piante di canapa sulle rive del fiume Ticino;

  1. incendio colposo

per avere, in data 27.06.2012, a __________, presso la palestra __________ da lui gestita, cagionato, per negligenza, un incendio da cui è derivato un danno alla cosa altrui,

segnatamente non prestando la dovuta attenzione nella tenuta e nella manutenzione dell’impianto indoor di canapa da lui creato nel sotterraneo, in modo tale che l’elevato calore creato in zona di ubicazione dei filtri a carbone attivo ha prodotto la fusione dei materiali plastici e delle guaine isolanti dei cavi elettrici provocando così dei corti circuiti nelle linee di alimentazione e la caduta al suolo di alcune lampade sospese con legacci di plastica che hanno a loro volta prodotto nuovi focolari ampliando l’area del rogo;

  1. ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (aiuto all’entrata, al soggiorno e all'attività lucrativa senza autorizzazione)

per avere, nel periodo 2011 – inizio estate 2012, a __________, facilitato l’entrata in Svizzera e il soggiorno presso un locale adiacente a quelli destinati alla coltivazione indoor di canapa, sotto la palestra __________, del cittadino __________ __________, del cittadino __________ __________ e di un cittadino __________ di nome __________, non meglio identificato, procurando loro l’attività di controllo e coltivazione dell’impianto indoor di canapa, nonostante fossero sprovvisti dei necessari permessi;

  1. sottrazione aggravata di energia

per avere, nel corso del periodo estate 2010 – 27.06.2012, a __________, presso la palestra __________ da lui gestita, alfine di procacciarsi un indebito profitto, sottratto indebitamente energia all’impianto elettrico ivi presente, ai danni della __________ di __________, collegando abusivamente al contatore gli impianti di illuminazione, ventilazione e riscaldamento della coltivazione indoor di canapa da lui creata, per un consumo totale quantificato dall’accusatrice privata in circa 237'125 kwh, corrispondente ad un costo di elettricità di CHF 48'535.00;

  1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel corso del periodo giugno 2010 – 27.06.2012, a __________ ed in altre imprecisate località, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana, stimato in circa 120 grammi;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli artt. 19 cifra 2 LStup, 222 cpv. 1 CP, art. 116 cpv. 1 let. a e b LStr, 142 cpv. 2 CP e 19a Lstup;

ed inoltre imputato, a norma dell’atto d’accusa aggiuntivo nr. 19/2014 del 5 febbraio 2014 emanato anch’esso dal Procuratore Pubblico PP 1, di

infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel corso del periodo primavera-estate 2013 – 24.09.2013, a __________, coltivato, con metodo outdoor, senza autorizzazione, 80 piante di canapa che avrebbero potuto produrre almeno 8 kg di marijuana; sostanza stupefacente destinata ad essere venduta e che avrebbe potuto portare ad un guadagno di circa CHF 80'000.00;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli artt. 19 cifra 1 let. a LStup.

Presenti: - la Procuratrice Pubblica PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

  • l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 15:15.

Evase le seguenti

questioni: Verbale d’udienza preliminare

Le parti danno atto che il punto 4 dell’atto di accusa decade per recesso di querela.

Il rappresentante dell’AP dà atto che, fino al 14 agosto 2014, i pagamenti rateali concordati sono stati rispettati.

Sentiti: § la Procuratrice Pubblica, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

sottolinea la costanza e la dedizione dell’imputato nella coltivazione della canapa, i redditi conseguiti, il tempo impiegato nella sua attività criminale. Descrive le coltivazioni di canapa da lui messe in atto. Dall’estate 2010 al giugno 2012, è riuscito a produrre e vendere circa 50 kg di marijuana, conseguendo un guadagno netto di almeno 228'000 fr. Per le imputazioni di incendio colposo, la realizzazione degli elementi del reato è pacifica, come pure per l’infrazione LF sugli stranieri. L’ipotesi di sottrazione d’energia è caduta per avvenuto accordo con l’AP. L’imputato per il primo AA è reo confesso.

Per l’ulteriore coltivazione sopra casa sua oggetto dell’AA aggiuntivo egli ha sempre negato. La sua colpevolezza secondo l’accusa è accertata: è stato rinvenuto un tubo dell’acqua dietro casa sua che arriva interrato fino ad una piccionaia, dietro la quale riparte un altro tubo dell’acqua che sale fino alla piantagione di canapa. I tubi sono uguali (colore e dimensione), erano evidentemente in relazione e servivano a portare l’acqua alla piantagione. L’imputato ha ammesso di aver predisposto il primo tubo poiché il suo amico __________ voleva affittare la piccionaia. Il contratto infine non si era concluso. __________ a verbale ha precisato di non aver mai chiesto all’imputato di predisporre l’irrigazione dell’acqua. Non vi era dunque alcun reale motivo, come pure confermato dal teste __________, __________, in quanto questi animali non necessitano di acqua corrente. Non si può parlare secondo la PP di causalità o coincidenza. La conclusione ovvia e coerente è che l’acqua di casa IM 1 serviva a bagnare la piantagione di canapa ai monti. A casa di IM 1 è stata trovata inoltre la confezione di un generatore identico a quello che è stato ritenuto sul luogo della coltivazione di canapa. La giustificazione addotta dall’imputato non è sostenibile, egli ha dichiarato che quel generatore era stato portato in palestra, la PP si chiede per quale ragione tale strumento di dimensioni ingombranti veniva spostato dalla palestra a casa sua, solo per provarlo come da lui dichiarato. La sua versione non è dunque verosimile. L’acquisto di quel generatore coincide temporalmente con l’avvio della piantagione. Strano poi che a pochi mesi dall’acquisto il contabile della palestra non abbia trovato la ricevuta. Per l’accusa è pacifico che la scatola trovata a casa di IM 1 è la confezione del generatore trovato sulla piantagione. L’imputato conosceva bene la zona, sapeva che non era facilmente raggiungibile da chiunque, la casualità dei fatti è impropria e mal venuta.

In merito alla commisurazione della pena, la gravità oggettiva dei fatti è importante per la plurirecidiva specifica del suo comportamento e la grande energia dedicata all’attività. A fronte del guadagno, l’infrazione è aggravata. L’atteggiamento processuale è stato collaborante. Ma non è stato sincero fino in fondo, non ha riferito a chi realmente era destinato lo stupefacente né chi lo ha aiutato nella costruzione dei locali e della coltivazione in palestra. Le foto dell’impianto elettrico spaventano per la sua complessità. Anche il perito lo ha certificato, e l’imputato non ha tali conoscenze, deve dunque essersi fatto aiutare. Egli non è reo confesso sul secondo AA, consapevole che questo renderebbe infausta la sua prognosi. La PP precisa di aver tenuto conto della severità della pena in Svizzera interna nella sua proposta. Non vede possibilità per la concessione della sospensione condizionale, anche parziale. Chiede dunque una pena detentiva unica, complessiva, revocando la precedente condanna, di 30 mesi, più una multa di fr. 500.-, e la confisca dei beni in sequestro;

§ l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

l’imputato ammette il primo AA, la difesa rileva come il pt. 4 è caduto per ritiro della querela ed il pt. 5 per prescrizione. Contestato invece l’AA aggiuntivo. Elementi indiziari che per la difesa non sono né convergenti né lineari, e senza alcuna rilevanza giuridica.

Vi è il serio dubbio che sia stato IM 1 a mettere in atto la piantagione. La canna dell’acqua serviva per lavare i piccioni, non per abbeverarli. Lo stesso __________ __________ lo ha testimoniato. Agli atti non c’è nulla a comprova del fatto che i due tubi dell’acqua erano uguali. Su tutto il materiale ritrovato alla piantagione, non sono state rinvenute tracce biologiche, o meglio non sono stati fatti i dovuti accertamenti. Non c’è ragione per non credere all’imputato, egli lavorava e non aveva tempo per questa piantagione. Visto che come dice la PP egli conosceva i luoghi, avrebbe fatto una piantagione da un’altra parte e non sopra casa sua. In merito al generatore di corrente il difensore precisa che IM 1 per comodità ha portato il generatore a casa per testarlo in quanto ha un piccolo magazzino. Secondo il principio in dubio pro reo, egli è innocente e deve essere prosciolto dall’AA aggiuntivo.

In merito alla commisurazione della pena, ritiene quella proposta dalla PP elevata. Essa non tiene conto delle condizioni della vita anteriore, della situazione personale così come dell’effetto deterrente della pena sospesa. Viola il principio di risocializzazione della persona. L’imputato ha un lavoro regolare, si è dato da fare per rifarsi una vita. Da dicembre 2014 ha una prospettiva di lavoro a tempo pieno. Agli atti figura anche una dichiarazione medica che attesta il senso di colpa e la depressione, ad oggi superati. Un altro certificato medico attesta che l’imputato è astinente da sostanza stupefacente. Altro aspetto famigliare importante è il padre malato a cui l’imputato è molto legato e che vive con loro. Secondo il difensore sono date le condizioni della sospensione condizionale come pure quelle per non revocare la pena precedente secondo l’art. 46 cpv. 2 CP. Non si oppone ad un periodo di prova più lungo. Ritiene equa una pena detentiva di 20 mesi sospesi condizionalmente. Non si oppone alla multa e lascia alla Corte di determinarsi per le confische.

Considerato, in fatto ed in diritto

  1. IM 1 è nato il __________ a __________. Dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo, ha intrapreso un apprendistato di __________, lavorando presso la ditta __________ ed in seguito a __________, presso __________ per circa due anni. IM 1 ha lavorato alle dipendenze del __________ per circa 12 anni sino al 2001 e successivamente ha creato la ditta __________. Egli ha inoltre lavorato per circa un anno, sino al 2007/2008, presso gli Ospedali di __________ e __________ come addetto alla manutenzione per un salario di circa fr. 2'500.- mensili (VI dinnanzi al PP di IM 1 del 27.06.2012, AI 12 inc. MP 2012.2890, pag. 8 e 9). A tale attività ha fatto seguito, a partire dal __________ sino a __________ l’assunzione della gestione della palestra __________ di __________, la quale inizialmente fruttava all’accusato un reddito mensile di circa CHF 4'000.- (VI di IM 1 del 27.06.12, AI 12 inc. MP 2012.2890, pag. 8 e 9; doc. TPC 14 inc. TPC 72.2013.59 e 72.2014.20, sub curriculum vitae). Dal giorno della propria scarcerazione, IM 1 ha lavorato presso la __________ con sede a __________ sino a marzo 2013. Da marzo 2013 al 31.12.2013 egli ha lavorato al 50% presso __________ in qualità di tuttofare ed al restante 50% presso la __________. In seguito IM 1 è stato assunto al 100% presso la __________ sino al luglio 2014. A partire dal 1 luglio 2014 egli ha iniziato a lavorare presso la ditta __________ al 50%, per un salario di circa 3'900.- al mese e per il restante 50% presso la __________ di __________ (VI di IM 1 del 22.11.2013, AI 4, MP 2013.8649, pag. 8; doc. TPC 14 inc. TPC 72.2013.59 e 72.2014.20, sub curriculum vitae). La ditta __________ si è detta disposta ad assumere IM 1 al 100% a partire dal 1. gennaio 2015 per un salario lordo di fr. 6'300.- mensili (doc. TPC 14 inc. TPC 72.2013.59 e 72.2014.20, sub lettera __________ 28.08.14; VI di IM 1 del 23.10.14, inc. TPC 72.2013.59 e 72.2014.20, pag. 1 e 2).

  2. L’accusato a partire dal 2005 ha cominciato a mostrare particolare interesse per la marijuana. Divenuto consumatore occasionale, sui libri ha imparato come coltivare la canapa, decidendo in seguito di recarsi in Svizzera interna per mettere in pratica quanto appreso (VI di IM 1 del 23.10.14, inc. TPC 72.2013.59 e 72.2014.20, pag. 2). IM 1 è stato condannato il 10.02.2009 dal Bezirksgericht __________ ad una pena detentiva di 16 mesi con sospensione condizionale della pena per un periodo di prova di tre anni ed una multa di fr. 5'000.- per infrazione alla LF sugli stupefacenti per aver segnatamente coltivato 300 piante di marijuana ogni due mesi secondo modalità indoor nel periodo estate 2005-2007 nei pressi di __________ per un totale di circa 14/16 kg, marijuana che è stata rivenduta nel __________ per un utile netto di fr. 61’300-75'500 e per aver coltivato in correità con __________, secondo modalità outdoor, 15'684 talee, di cui 8'000 piantate su due terreni a __________ (AI 3 e 5 inc. MP 2012.2890).

  3. Il presente procedimento è stato aperto dopo che il nome dell’accusato è emerso nell’ambito dell’inchiesta denominata __________ che vedeva imputati __________, detto __________, __________ e __________ (Rapporto d’inchiesta del 1.06.12, AI 10 inc. MP 2012.2890, pag. 2). Nello specifico, __________ aveva indicato IM 1 quale fornitore di marijuana dichiarando che gli avrebbe venduto non meno di 700 grammi di cannabis da spacciare nella regione __________ (Rapporto di segnalazione 26 marzo 2012, AI 1 inc. MP 2012.2890, sub. VI __________, pag. 8 e 9). IM 1, interrogato in data 27 aprile 2012 ha ammesso di aver venduto durante il 2011 complessivi 700 grammi di marijuana a __________, ricavandone fr. 7'000.- A mente sua, la marijuana proveniva interamente da una piantagione outdoor da lui messa in atto durante il 2010 in territorio di __________, sulla sponda destra del Fiume Ticino, a nord del sedime __________ (Rapporto d’inchiesta del 1.06.2012, AI 10 inc. MP 2012.2890, sub. VI di IM 1 del 27.4.2012, pag. 3 e segg.).

  4. In data 27.06.2012 alle ore 8.10 i pompieri intervenivano presso la palestra __________ di __________ per un incendio. IM 1, presente in loco, riferiva agli inquirenti di aver messo in atto una coltivazione indoor di marijuana nei locali sotterranei della palestra. L’accusato veniva quindi fermato e tradotto negli uffici della polizia per l’interrogatorio. In quella sede egli ammetteva di aver coltivato, da autunno 2010, delle piante di marijuana ricavandone complessivamente 20 Kg di stupefacente. A suo dire, 600 grammi erano stati venduti a __________, 3'000 grammi a persone di colore attive sulla piazza del __________ e 19'400 grammi ad una persona di nome __________, residente nei pressi di __________ (Rapporto d’arresto provvisorio della Polizia cantonale del 27.06.2012, AI 11 inc. MP 2012.2890, pag. 2-3). L’accusato affermava di aver cominciato con l’attività di coltivazione indoor nella primavera del 2010, ricavando dei locali sotterranei di circa 100m2 nella cantina (vespaio) sottostante la palestra, scavando un tunnel e formando un vano in un muro portante. Egli asseriva di essersi occupato da solo dello scavo, dell’erezione delle pareti divisorie e dell’impianto elettrico e di irrigazione, negando un coinvolgimento di terzi per quanto rinvenuto dagli inquirenti (Rapporto d’arresto provvisorio della Polizia cantonale del 27.06.2012, AI 11 inc. MP 2012.2890, sub. VI di IM 1, pag. 2-3).

  5. Sempre in data 27 giugno 2012, l’accusato veniva tradotto dinnanzi al PP per essere interrogato. In quella sede, egli precisava che l’installazione indoor era costituita da circa 30/40 lampade, una trentina di ventilatori, un impianto di aria condizionata e delle pompe per l’acqua. Contrariamente agli altri apparecchi, quest’ultime non erano collegate alla rete elettrica al momento dell’incendio poiché venivano allacciate secondo le necessità del momento (VI di IM 1 del 27.06.12, AI 12 inc. MP 2012.2890, pag. 5).

L’accusato confermava i precedenti verbali, sostenendo di aver prodotto nell’arco di tre anni all’incirca 20 kg di marijuana, di cui 600 grammi erano stati venduti a __________, mentre modificava la precedente deposizione nella misura in cui dichiarava di non aver mai venduto marijuana a persone di colore, bensì di aver consegnato il restante del raccolto a tale __________ di __________. Egli confermava la vendita di 700 grammi di marijuana a __________ provenienti dalla coltivazione outdoor sulle rive del Ticino e dichiarava inoltre di avere consumato saltuariamente, negli ultimi 3 anni, senza essere autorizzato, della marijuana, per un totale di ca. 180 grammi (VI di IM 1 del 27.06.12, AI 12 inc. MP 2012.2890).

IM 1, posto di fronte agli accertamenti effettuati in loco dalla polizia, dava atto che oltre alla coltivazione indoor, nei sotterranei della palestra erano presenti altri locali in cui erano stoccate delle piante di canapa, nonché un mini appartamento, composto da un locale cucina con frigorifero, una camera con due letti ed un bagno. A dire dell’accusato, questi ultimi erano utilizzati da circa 3/4 mesi da tale __________, cittadino __________ che IM 1 aveva assunto in nero ad un salario di fr. 2'000.- mensili ed al quale dava vitto e alloggio (VI di IM 1 del 27.06.12, AI 12 inc. MP 2012.2890, pag. 7).

  1. Il Procuratore pubblico, stanti queste risultanze, ha ordinato l’arresto immediato dell’accusato ed in data 28 giugno 2012 ha inoltrato al Giudice dei provvedimenti coercitivi formale istanza postulando la carcerazione preventiva dell’imputato (AI 14 inc. MP 2012.2890). La cercerazione veniva confermata lo stesso giorno dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (AI 16 inc. MP 2012.2890). L’imputato è rimasto in carcerazione preventiva per 58 giorni, dal 27 giugno al 23 agosto 2012, data in cui il PP decideva l’immediata scarcerazione poiché questi aveva ricevuto una proposta di lavoro da parte della ditta __________ di __________ (VI di IM 1 del 23.08.12, AI 66 inc. MP 2012.2890, pag. 5 e All. 1).

  2. Interrogato il 29 giugno ed il 2 luglio 2012, __________ confermava di essere stato ospitato presso la palestra __________ e di essersi occupato, contro remunerazione, unitamente ad un ragazzo __________ di nome __________, della manutenzione della coltivazione di cannabis di IM 1 (Rapporto d’inchiesta del 16.04.13, AI 75 inc. MP 2012.2890, sub. VI di __________ del 29.06.12, all. 16, pag. 2-4). L’accusato, interrogato il 6 luglio 2012, confermava l’esistenza di un ulteriore ragazzo a conoscenza della coltivazione di nome __________ (VI di IM 1 del 6.07.12, AI 26 inc. MP 2012.2890, pag. 5). Quest’ultimo, sentito a verbale il 16 luglio 2012 rilasciava dichiarazioni simili a quelle di __________ (Rapporto d’inchiesta del 16.04.13, AI 75 inc. MP 2012.2890, sub. VI di __________ del 2.07.12, all. 17, pag. 3-4). Lo stesso giorno, confrontato alle dichiarazioni di __________ e di __________, IM 1 confessava parimenti di aver ospitato una terza persona di nome __________ presso la palestra __________ (VI di IM 1 del 16.07.12, AI 41 inc. MP 2012.2890, pag. 4).

  3. La __________ (di seguito: __________), preso atto dell’incendio della palestra __________ di __________, in data 7 agosto 2012 tramite il proprio legale ha sporto querela penale per sottrazione di energia e danneggiamento, presentando al contempo azione civile nei confronti di IM 1. Fondandosi sulla perizia agli atti, la __________ ascriveva a IM 1 di aver collegato 55 lampade, 30 ventilatori ed una termopompa al contatore elettrico, appropriandosi di 400'332 kWh/anno, causandole un danno di circa fr. 457'680.00 (Querela del 7.08.12, AI 1, inc. MP 2012.7364).

  4. In data 3 giugno 2013 il PP ha emesso l’atto d’accusa nei confronti dell’imputato per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, incendio colposo, ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (aiuto all’entrata, al soggiorno e all’attività lucrativa senza autorizzazione), sottrazione aggravata di energia e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (ACC.2013.53 doc. 1 inc. TPC 72.2013.59 e 72.2014.20).

  5. A seguito di una segnalazione, la polizia cantonale in data 24 settembre 2013 si è recata presso i monti di __________ ove ha rinvenuto una coltivazione outdoor di 80 piante di marijuana in fioritura. Dal rapporto stilato dagli agenti intervenuti si evince che in loco erano stati eseguiti dei terrazzamenti, tagliati degli arbusti e degli alberi, realizzati una recinzione e due bacini per raccogliere l’acqua piovana. Non era stato eseguito alcun bacino per raccogliere o contenere l’acqua del ruscello adiacente; tuttavia erano presenti un generatore, una canna ed un trapano allacciato ad essa, strumenti che verosimilmente costituivano il sistema di pompaggio dell’acqua sino alla piantagione (Rapporto d’inchiesta 22.10.13, Al 1 inc. MP 2013.8649, pag. 2 e 3).

Gli accertamenti esperiti hanno confermato che il tubo flessibile dell’acqua, dalla piantagione outdoor, scendeva nascosto tra la vegetazione della valle e terminava nei pressi di una “baracca” abbandonata di proprietà di tale __________. Adiacente alla baracca, a pochi metri di distanza, ripartiva un’ulteriore canna dell’acqua interrata, che terminava nei pressi dell’abitazione di IM 1, nelle vicinanze di un rubinetto dell’acqua. Presso l’abitazione di IM 1, nei locali esterni adibiti a deposito, gli agenti hanno ritrovato anche una scatola vuota di un generatore, simile a quello rinvenuto presso la piantagione (Rapporto d’inchiesta 22.10.13, Al 1 inc. MP 2013.8649).

Le 80 piante di marijuana venivano estirpate e sequestrate lo stesso giorno dalla polizia ed in seguito distrutte, fatto salvo un campione destinato all’analisi, che ha determinato un tenore di THC di 6,9 % (Rapporto d’inchiesta 22.10.13, Al 1 inc. MP 2013.8649 e Rapporto di complemento del 4.12.13, Al 7 inc. MP 2013.8649, pag. 1).

10.1. Interrogato dalla polizia il 24 settembre 2013, IM 1 ha negato ogni addebito per la coltivazione di marijuana rinvenuta sui monti di __________, precisando in seguito di conoscere la zona, poiché vi giocava da ragazzo, ma di non sapere dove si trovasse la piantagione (Rapporto d’inchiesta 22.10.13, Al 1 inc. MP 2013.8649, sub. VI di IM 1 del 24.09.2013 e del 25.09.2013, pag. 3). Chiamato a dare spiegazioni quanto alla presenza delle due canne rinvenute dagli inquirenti, l’accusato ha sostenuto di aver posizionato ed interrato un tubo dell’acqua nei pressi della propria abitazione per aiutare l’amico __________, il quale nel 2012, e più precisamente dopo il suo rilascio dal carcere, gli aveva chiesto di informarsi a suo nome per poter allestire una piccionaia all’interno della baracca della signora __________. Convinto che quest’ultima vi avrebbe acconsentito - cosa che di fatto non ha potuto essere meglio appurata, gli inquirenti avendo sentito unicamente la di lei figlia senza peraltro meglio accertare se la proprietaria fosse, davvero, non interrogabile - IM 1 decise di posare il tubo per approvvigionare i futuri piccioni dell’amico, senza peraltro informarlo (VI di IM 1 del 22.11.13, Al 4 inc. MP 2013.8649, pag. 2). L’accusato ha inoltre dichiarato di non essere a conoscenza dell’esistenza della seconda canna e di averlo appreso dagli inquirenti; egli avrebbe inoltre interrato la canna vicino a casa sua affinché non intralciasse eventuali lavori sul sedime (VI di IM 1 del 22.11.13, Al 4 inc. MP 2013.8649, pag. 2 e 3).

  1. In data 5 febbraio 2014 il PP emetteva l’atto d’accusa aggiuntivo all’ACC.2013.53 addebitando a IM 1 un’infrazione alla LF sugli stupefacenti (ACC.2014.19 doc. 4 inc. TPC 72.2013.59 e 72.2014.20).

  2. Orbene, per quel che attiene le imputazioni di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto da 1.1. a 1.3.), incendio colposo (punto 2), ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (punto 3), sottrazione aggravata di energia (punto 4) e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 5) cui all’atto d’accusa no. 2013/53, l’accusato è sostanzialmente reo confesso. Non vi è quindi motivo di dilungarsi particolarmente sulle risultanze istruttorie, ritenuto che, come esposto di seguito, la commissione dei reati da parte di IM 1 è pacifica.

12.1. Il reato di cui al punto 1 dell’atto d’accusa è stato accertato dagli inquirenti, i quali, presso la palestra __________, hanno rinvenuto un’intero impianto predisposto appositamente per la coltivazione indoor, 1148 piante di canapa e 780 talee, le quali avrebbero prodotto circa 2 chili di marijuana, nonché un calendario riportante i chili di cannabis coltivati da IM 1 nel corso degli anni (VI di IM 1 del 06.07.12, Al 26 inc. MP 2012.2890, pag. 4 e segg.). Le analisi effettuate hanno inoltre dimostrato che la canapa ritrovata aveva un tasso di concentrazione minimo di THC del 3,3 % (Rapporto di analisi della IACT del 19.07.12, AI 50 inc. MP 2012.2890, pag. 2), ed era pertanto da considerasi uno stupefacente ai sensi dell’OStup. IM 1, a fronte di dette evenienze, ha riconosciuto i quantitativi e il guadagno calcolati dagli inquirenti ed imputatigli nell’atto d’accusa (VI di IM 1 del 06.07.12, Al 26 inc. MP 2012.2890, pag. 4).

12.2. Per quel che attiene il secondo punto dell’atto d’accusa, dagli atti si ha che l’incendio alla palestra “ha avuto origine in un elemento filtrante dell’impianto di ventilazione per intasamento dello stesso a seguito di carenza manutentiva” (Rapporto peritale della Ing. __________ del 17.08.12, AI 64 inc. MP 2012.2890, pag. 5-6). Le cause dell’incendio, come detto da IM 1 in interrogatorio, sono quindi da ricercare nel surriscaldamento dell’impianto di ventilazione della coltivazione, a causa della mancata manutenzione. IM 1 è quindi responsabile per aver causato l’incendio per negligenza, avendo oltrepassato i limiti del rischio ammissibile.

12.3. Contrariamente a quanto avvenuto per le prime due infrazioni, l’accusato ha mostrato una certa reticenza nel collaborare con gli inquirenti e denunciare l’infrazione alla LF sugli stranieri. Inizialmente, egli ha infatti dichiarato di essersi occupato da solo della coltivazione di canapa indoor (Rapporto d’arresto provvisorio del 27.06.2012, AI 11 inc. MP 2012.2890, sub. VI di IM 1, pag. 3). Solo in un secondo tempo, confrontato con le dichiarazioni di due persone ospitate nel mini appartamento sopra la palestra, ha ammesso di aver aiutato illegalmente tre persone, da lui soprannominati “custodi della canapa”, ingaggiate per il mantenimento e la gestione delle piante di marijuana (VI di IM 1 del 16 luglio 2013, AI 41 inc. MP 2012.2890, pag. 2). IM 1, consapevole del soggiorno illegale di queste persone, ha intenzionalmente commesso un’infrazione alla LF sugli stranieri.

12.4. Interrogato il 23 agosto 2014, l’accusato ha ammesso di aver sottratto dell’energia dalla __________, tirando diversi cavi dal quadro elettrico pricipale sino ad un unico interruttore che gli permetteva di gestire l’impianto della coltivazione in maniera indipendentemente dal quadro principale (VI di IM 1 del 23.08.12, AI 2 inc. MP 2012.7364, pag. 2). Nondimeno, preso atto dell’accordo concluso dalle parti in data 8 luglio 2012 e del ritiro della querela 6 agosto 2013 da parte dell’accusatore privato (doc. 2 e 3 TPC, inc. TPC 72.2013.59), questa Corte, conformemente all’art. 33 CP ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di sottrazione di energia cui al punto nr. 4 dell’atto d’accusa no. 53/2013. In data 22 luglio 2013, egli si è infatti impegnato a restituire la somma complessiva di Fr. 20'000.- a tacitazione di ogni pretesa dell’accusatrice privata, di cui Fr. 10'000.- da versarsi entro dieci giorni dalla firma dell’accordo ed il restante in rate mensili di Fr. 600.-, impegno sin qui onorato (inc. TPC 72.2013.59 e 72.2014.20, doc. TPC 2 e doc. dib. 2).

12.5. IM 1 ha infine ammesso di avere consumato cannabis negli ultimi 3 anni, per un totale di ca. 180 grammi (VI di IM 1 del 27.06.12, AI 12 inc. MP 2012.2890). Questa Corte, stanti le dichiarazioni rilasciate dall’accusato, lo ha condannato per il consumo di stupefacente a decorrere dal mese di novembre 2011. Il procedimento a carico di IM 1 per titolo di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per il periodo dal giugno 2010 a novembre 2011 di cui al pt. 5 dell’atto d’accusa no. 53/2013, poiché prescritto, è invece abbandonato ex art. 319 cpv. 1 lett. d, 320 cpv. 4, 329 cpv. 4, 379 e 403 cpv. 1 lett c CPP (sentenza CARP inc. 17.2013.183 e 17.2013.198 del 10 aprile 2014, consid. 19).

  1. Sin dal primo interrogatorio, l’accusato ha contestato recisamente di essere l’autore della piantagione di cui all’atto d’accusa aggiuntivo, mantenendo la propria versione per tutto il corso dell’inchiesta:

" Ho già detto in polizia che sono in attesa di giudizio e mai avrei dato la mia disponibilità a terzi all’allacciamento della mia acqua per l’irrigazione di una coltivazione di canapa. […] non escludo che terze persone siano entrate nella mia proprietà e abbiano aperto il rubinetto dell’acqua; io non ho mai visto nessuno. […] se fossi stato coinvolto in questo “affare” avrei di sicuro riempito le vasche di accumulo dell’acqua che sono state rinvenute a monte dalla polizia ed eliminato la canna dell’acqua. In questo modo nessuno avrebbe potuto ricondurre a me questa piantagione“

(VI di IM 1 del 22.11.13, Al 4 inc. MP 2013.8649, pag. 6).

13.1. Le dichiarazioni rilasciate da IM 1 quanto all’asserito progetto della piccionaia corrispondono a quelle dell’amico __________, cittadino __________, il quale interrogato il 25 settembre 2013 confermava l’esistenza del progetto della piccionaia, ma negava di aver richiesto a IM 1 di poter disporre di un allacciamento dell’acqua. (Rapporto d’inchiesta 22.10.13, Al 1 inc. MP 2013.8649, sub. VI di __________ del 25.09.13, pag. 2 e 3).

13.2. La versione di IM 1 e __________ in merito all’esistenza di un progetto per la piccionaia è stata smentita da __________, figlia della proprietaria della baracca, la quale, sentita a verbale, asseriva che né l’imputato, né il di lui padre avevano richiesto alcun permesso per sfruttare la piccionaia (Rapporto di complemento 21.11.13, AI 6 inc. MP 2013.8649, sub VI di __________ del 20.11.13, pag. 2 e 3). Confrontato alle dichiarazioni di __________, IM 1 dichiarava:

" Non so come mai la stessa nega categoricamente che mio padre abbia potuto contattare sua madre. Aggiungo comunque che io non ho visto nessuno effettuare dei lavori presso la piccionaia. Ricordo all’interrogante che io in quel periodo già lavoravo presso la __________.”

(VI di IM 1 del 22.11.13, Al 4 inc. MP 2013.8649, pag. 4).

13.3. Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73; sentenza CARP 17.2013.222 del 16 giugno 2014 consid. 4)

13.4. Ebbene, questa Corte, ben ponderati gli atti istruttori ed in particolare le dichiarazioni rilasciate dall’accusato, lo ha prosciolto dall’accusa di infrazione alla legge sugli stupefacenti di cui all’atto d’accusa aggiuntivo ACC.2013.53. La Corte ha ritenuto non vi sono prove sufficienti per addebitare all’accusato la coltivazione outdoor sopra i monti di __________. In effetti gli accertamenti agli atti costituiscono dei semplici indizi che non configurano, ancora, delle prove concrete e decisive. In primis il rinvenimento delle due canne pressoché identiche, una nei pressi dell’abitazione di IM 1, mentre la seconda nascosta fra la vegetazione del bosco dei monti di __________, risulta evidente a questa Corte che tale fatto, a lui solo, non è atto a fondare un giudizio di colpevolezza dell’accusato. Sebbene lo stesso IM 1 abbia confermato che un approvvigionamento idrico per la baracca dalla sua abitazione era in ogni momento possibile (VI di IM 1 del 22.11.13, Al 4 inc. MP 2013.8649, pag. 4), essendo la canna attaccata al rubinetto dell’acqua, agli atti non vi è prova alcuna che dimostri che le due canne fossero collegate prima del loro rinvenimento ed avessero funto da sistema d’irrigazione della piantagione. Alla stessa stregua, non essendo stata interrogata la proprietaria della baracca, non è possibile pronunciarsi sulle reali intenzioni di IM 1 quanto al progetto della piccionaia. Stanti le dichiarazioni rilasciate da __________ e da __________, il progetto appare certo fumoso; tuttavia, non vi è alcuna evenienza che possa dimostrare che la piccionaia fosse una copertura per la coltivazione di marijuana. Anche la circostanza secondo cui l’accusato avrebbe interrato solo una parte della canna, lasciando invece la seconda interamente scoperta, non può essere interpretata a suo sfavore. Semmai il contrario, essendo che non si vede il motivo per cui egli avrebbe dovuto interrare solo una parte del tubo, se il suo intento era quello di nasconderlo da occhi indiscreti.

Il generatore ed il trapano, a dire dello stesso IM 1, potevano servire quale sistema di pompaggio dell’acqua (VI di IM 1 del 22.11.13, AI 4 inc. MP 2013.8649, pag. 5). A questo proposito, gli inquirenti hanno appurato che il generatore rinvenuto sui monti di __________ era dello stesso modello di quello figurante sullo scatolone depositato nei pressi dell’abitazione di IM 1. Nondimeno, l’istruttoria non ha permesso di dimostrare con assoluta certezza che tale scatolone fosse effettivamente quello che aveva contenuto il generatore rinvenuto sulla piantagione, essendone stato ritrovato uno identico presso la palestra __________, che IM 1 aveva acquistato per effettuare dei lavori nella stessa, in occasione del sopralluogo 25.09.2013 (Rapporto d’inchiesta 22.10.13, AI 1 inc. MP 2013.8649, sub. VI di IM 1 del 24.09.2013, pag. 3 e del 25.09.2012, pag. 2). La versione di IM 1 è inoltre stata confermata dal testimone __________, il quale ha specificato di aver acquistato personalmente per conto dell’imputato il generatore e di averlo portato presso la palestra __________ di __________ (Rapporto d’inchiesta 22.10.13, AI 1 inc. MP 2013.8649, sub. VI di __________ del 25.09.13, pag. 2). La versione dell’accusato riguardo ad una messa in funzione del generatore presso la propria abitazione risulta del tutto plausibile, a maggior ragione se si considera che non vi è alcun riscontro gli atti - quale ad esempio la presenza di impronte o di DNA appartenenti a IM 1 sul generatore della piantagione - che possa confutare la versione dell’accusato.

In definitiva, le lacune probatorie dell’impianto accusatorio non consentono un diverso apprezzamento degli indizi, non senza rilevare come, nella fattispecie, l’inchiesta è stata condotta in maniera superficiale, dando per scontata la responsabilità penale dell’accusato, perdendo di vista la necessità di raccogliere accuratamente le prove, in particolare omettendo di interrogare le persone direttamente coinvolte, rinunciando ad esperire i necessari accertamenti circa l’esistenza di eventuali tracce biologiche dell’imputato nella zona della piantagione e rinunciando a monitorare la situazione per verificare chi si recava davvero presso la piantagione.

  1. Giusta l’art. 19 cpv. 1 della LF sugli stupefacenti (LFStup), chiunque intenzionalmente e senza essere autorizzato tra l’altro coltiva, fabbrica o produce, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, oppure fa preparativi a questi scopi, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno cui può essere cumulata una pena pecuniaria. Un caso è grave se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (cpv. 2 lett. a) (DTF 112 IV 113; con la precisazione in DTF 114 IV 165), circostanza realizzatasi nel caso concreto, visti i quantitativi di marijuana ascrivibili all’imputato.

Ne discende che IM 1 è stato ritenuto autore colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, incendio colposo, infrazione alla LF sugli stranieri e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

  1. Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è fondamentale. L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

15.1 Vanno inoltre considerati -sempre secondo la citata giurisprudenza- la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118 IV 342).

Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).

15.2 Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).

Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli, art. 42 cpv. 2 CP. L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).

15.3 Nel caso in esame, ad oggi sembrano essere venuti meno i motivi a delinquere. La documentazione prodotta dalla difesa è rassicurante sui progetti futuri dell’imputato, il quale in aula ha confermato di aver cambiato vita ed aver rinunciato definitivamente alla coltivazione della marijuana.

In merito alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta il 10.02.2009 dal Bezirksgericht __________, questa Corte, in base alla documentazione presentata dalla difesa, ritiene che ad oggi non vi sia da attendersi una recidiva e che la sospensione di detta pena non vada revocata. Dal giorno della propria scarcerazione, IM 1 non ha più commesso alcun reato. Egli ha profuso numerosi sforzi per trovare lavoro, lavorando in un primo tempo presso la ditta __________ per poi divenire rappresentante di macchinari edili per una ditta di __________ ed in seguito essere assunto come tuttofare presso la __________, una società di take away per un salario di circa 3'900.- al mese (VI di IM 1 del 22.11.2013, AI 4, MP 2013.8649, pag. 8). Attualmente IM 1 lavora al 50% presso la ditta __________ come tuttofare, dove verosimilmente verrà assunto al 100% dal 1° gennaio 2015.

La Corte, tutto ben ponderato, ha dunque ritenuta equa una pena detentiva di 28 mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto, di cui 21 mesi sospesi condizionalmente e 7 da espiare. Il periodo di prova, per rafforzare la prognosi, è stato fissato a 5 anni. IM 1, per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, è altresì condannato al pagamento di una multa di fr. 500.-.

Consapevole di non avere competenza alcuna per definire le modalità di esecuzione della pena, trattandosi di un caso particolare, la scrivente Corte si permette di chiedere al GPC che si occuperà del caso di consentire a IM 1 di scontare la parte di pena non sospesa in una modalità che gli consenta di mantenere il lavoro (v. sentenza CARP del 4 giugno 2014, consid. 8.5, sentenza GPC 7 ottobre 2014, in re G., 6B_668/2007 consid. 5.4, 6B_582/2008; 6B_726/2011; Regolamento sull’esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari, art. 1 lett. a).

  1. La Corte ha pronunciato la confisca di tutto quanto in sequestro, così come elencato nell’atto d’accusa aggiuntivo no. 19/2014 del 5 febbraio 2014.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di ¾.

Visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 109, 222 CP;

19, 19a LStup; 116 LStr;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

  1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel corso del periodo estate 2010 – 27.06.2012, a __________, __________ ed in altre imprecisate località, coltivato, prodotto, depositato e alienato un imprecisato quantitativo di marijuana, ma almeno 50 chili e 700 grammi, realizzando così, per mestiere, un guadagno considerevole di almeno CHF 228'000.00;

1.2. incendio colposo

per avere,

il 27.06.2012, a __________, presso la palestra __________ da lui gestita, cagionato, per negligenza, un incendio da cui è derivato un danno alla cosa altrui;

1.3. infrazione alla LF sugli stranieri

per avere,

nel periodo 2011 - inizio estate 2012, a __________, facilitato l’entrata in Svizzera e il soggiorno presso un locale adiacente a quelli destinati alla coltivazione indoor di canapa, sotto la palestra __________, del cittadino __________ __________, del cittadino __________ __________ e di un cittadino __________ di nome __________, non meglio identificato, procurando loro l’attività di controllo e coltivazione dell’impianto indoor di canapa, nonostante fossero sprovvisti dei necessari permessi;

1.4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel corso del periodo novembre 2011 – 27.06.2012, a __________ ed in altre imprecisate località, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

  1. IM 1 è prosciolto:

2.1. dall’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per il periodo dal giugno 2010 a novembre 2011 di cui al pt. 5 dell’atto d’accusa no. 53/2013;

2.2. dall’imputazione di sottrazione aggravata di energia di cui al pt. 4 dell’atto d’accusa no. 53/2013;

2.3. dall’imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti di cui all’atto d’accusa aggiuntivo no. 19/2014.

  1. Di conseguenza,

IM 1 è condannato

3.1. alla pena detentiva di 28 (ventotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2. al pagamento di una multa di fr. 500.-, la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena detentiva pari a 5 (cinque) giorni.

  1. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo di prova di anni 5 (cinque).

Per il resto è da espiare.

  1. Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 16 mesi emessa con sentenza 10.02.2009 dal Bezirksgericht __________.

  2. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, così come elencato nell’atto d’accusa aggiuntivo no. 19/2014 del 5 febbraio 2014.

  3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di ¾, il rimanente ¼ è a carico dello Stato.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 10'417.70

Multa fr. 500.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 121.70

fr. 12'039.40

============

Distinta spese a carico di IM 1 (3/4)

Tassa di giustizia fr. 750.--

Inchiesta preliminare fr. 7'813.28

Multa fr. 500.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 91.28

fr. 9'154.56

============

Il rimanente è a carico dello Stato (1/4).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

  • Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

  • Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

  • Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

  • Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

  • Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

  • Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

  • Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente La vicecancelliera

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