72.2013.42

Incarto n. 72.2013.42

Lugano, 16 luglio 2013/md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

GI 1 GI 2

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati:

ACPR 1, ACPR 2, ACPR 3, ACPR 4,

contro

IM 1 patrocinato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva:

  • dal 13 novembre 2010 al 14 dicembre 2010,
  • dal 18 agosto 2012 al 20 agosto 2012,
  • dal 18 settembre 2012 al 16 novembre 2012 (in totale 95 giorni);

in esecuzione anticipata della pena dal 16 novembre 2012;

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 38/2013 del 2 maggio 2013 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

  1. ripetuta rapina aggravata tentata

1.1 per avere a __________ il 13 novembre 2010, in un appartamento di Via __________ __________, tentato di commettere un furto ai danni di ACPR 3, detto __________, usandole violenza e minacciandola, munendosi di un’arma pericolosa e meglio di una coltello a serramanico lungo 21 cm e con la lama di 9 cm;

in particolare

per essersi introdotto nell’appartamento occupato, tra gli altri, anche dalla vittima, fingendo di volere da lui prestazioni sessuali a pagamento, e una volta solo con lui, averlo preso al busto con il coltello appoggiato al collo, immobilizzandolo, per farsi consegnare del denaro (CHF 1'000.00), secondo IM 1 dovuti da una persona vicina alla vittima, non riuscendo nel suo intento solo grazie alla reazione della vittima e delle altre persone presenti nell’appartamento, che dopo che ACPR 3 si è liberato dalla presa, hanno colpito IM 1, mettendolo in fuga;

1.2 per avere a __________ il 18 agosto 2012, tentato di commettere un furto ai danni del locale ufficio Postale, minacciando gli impiegati presenti, munendosi di un’arma pericolosa e meglio una baionetta

in particolare

per essersi introdotto nel retro dell’ufficio postale, con il volto coperto, con una borsa e tenendo in mano la baionetta, con l’intenzione di farsi consegnare dei soldi, rinunciando allo scopo, solo grazie al pronto intervento di uno degli impiegati che lo metteva in fuga;

  1. ripetuto furto (in parte tentato)

2.1 per avere a __________ il 17 novembre 2011, ai danni della __________, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto 3 camicie dal valore complessivo di CHF 427.00 (merce recuperata e restituita);

2.2 per avere a __________ il 19 luglio 2012, ai danni di __________, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto una bicicletta Cannondale del valore di circa CHF 3'500.00 (oggetto recuperato e restituito);

2.3 per avere a __________, il 14 settembre 2012, ai danni di ACPR 4, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, tentato di sottrarre cose mobili altrui all’interno del Bar __________, non portando a termine il tentativo per l’inserimento dell’allarme;

  1. danneggiamento

per avere a __________ il 10 maggio 2012, danneggiato la vettura di ACPR 2, __________ e meglio gettando una valigia dalla finestra del suo appartamento, prendendo in considerazione che sotto potevano trovarsi cose o persone, colpito la vettura a cui è stato rotto uno specchietto retrovisore, causando danni per CHF 695.40;

  1. coazione

per avere a __________ e in altre località, tra aprile 2012 e il 7 agosto 2012, usando minaccia e violenza, costretto __________ nella sua libertà di movimento, e meglio assillandola di telefonate dai contenuti ingiuriosi e minacciosi, seguendola nei suoi spostamenti (in particolare quando __________ si trovava con un suo amico __________, almeno in data 13 maggio 2012 – tra __________ e __________ – e prima, nel mese di aprile 2012, in un’altra occasione – tra __________ e __________), assumendo atteggiamenti aggressivi verso oggetti e verso di lei, schiaffeggiandola nel mese di maggio 2012 a __________, il 20 luglio 2012 a __________ e rompendole gli occhiali il 3 agosto 2012 a __________,

episodi nei quali __________ si è sentita seriamente minacciata (almeno il 13 maggio 2012), rispettivamente costretta a spostarsi rimanendo sul “chi vive”;

  1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere a __________ e in altre località consumato tra il mese di giugno 2010 e il suo arresto del 18 settembre 2013, senza autorizzazione, un imprecisato quantitativo di marijuana e di cocaina, ma almeno 15 grammi della prima sostanza nel 2011 e almeno 37 grammi della seconda nel 2012;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 140 cifra 2 in relazione all’art. 22 , 139 cifra 1, in parte in relazione all’art. 22, 144 cpv. 1, 181 CPS e 19a LStup;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

  • l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

  • il signor __________, in rappresentanza dell’accusatore privato ACPR 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 18:20.

Evase le seguenti

questioni: La Presidente comunica alle parti che l’atto d’accusa viene così corretto:

  • punto 2.1 AA: 7 novembre 2011 (invece che 17 novembre 2011);

  • punto

  1. AA: 18 settembre 2012 (invece che 18 settembre 2013).

Le parti non hanno nessuna osservazione al riguardo.

Il Presidente comunica alle parti che per il punto 1.1 dell’atto d’accusa, in alternativa all’imputazione di rapina aggravata tentata prospetta il reato di coazione tentata (art. 181 CP in relazione con l’art. 22 CP).

Dà quindi alle parti la facoltà di esprimersi in proposito:

  • PP: nessuna osservazione.

  • Difensore: nessuna osservazione.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale espone i motivi per i quali tutti i reati imputati nell’atto d’accusa devono essere confermati sia in fatto sia in diritto. In relazione al punto 1.1 dell’atto d’accusa, in subordine postula che venga riconosciuta la tentata coazione. Sottolinea la gravità della colpa di IM 1, considerata la gravità dei reati commessi e visto che è recidivo. Partendo da una pena detentiva base di 3 anni, tenendo conto della scemata imputabilità di grado da lieve a medio, propone la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 2 anni, oltre alla revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 18 mesi inflittagli con sentenza del 25.05.2010. Si rimette al giudizio della Corte per quanto riguarda la pronuncia di eventuali misure. In merito ai sequestri, si rimette a quanto detto in sede di istruttoria dibattimentale;

§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale contesta l’imputazione di cui al punto 4. dell’atto d’accusa, trattandosi di bagatelle amorose e non di coazione. Chiede il proscioglimento del suo assistito anche dal punto 1.1 dell’atto d’accusa, mettendo in rilievo la poca credibilità della vittima e dei testi, sottolineando altresì che invece il suo patrocinato ha mantenuto sostanzialmente sempre la medesima versione dei fatti. Non contesta l’imputazione di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa, ritenendo però che il suo assistito abbia spontaneamente desistito dal consumare il reato ai sensi dell’art. 23 CP, ciò che comporta una riduzione della pena. Tutti i reati sono poi stati commessi in stato di scemata imputabilità, per cui deve essere riconosciuta una riduzione della pena di almeno 35%. In conclusione, postula una massiccia riduzione della pena proposta dal Procuratore pubblico. Chiede inoltre che al suo assistito venga comminata per i fatti oggi in giudizio la pena pecuniaria e che venga condannato ad una pena detentiva unica ex art. 46 CP - comprensiva della pena detentiva di 18 mesi di cui alla condanna del 25.05.2010 - che non ecceda i 24 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Per quanto concerne la misura per giovani adulti, ritiene che la stessa debba essere pronunciata qualora la Corte dovesse seguire le tesi del Procuratore pubblico e condannare quindi IM 1 ad una pena detentiva di lunga durata, mentre che in caso di condanna ad una pena detentiva più mite, la misura non debba essere pronunciata.

Considerato, in fatto ed in diritto

  • che in merito alla vita anteriore dell’imputato, risulta dagli atti che IM 1, cittadino italiano, è nato a __________ il 12 novembre 1990. Ha una sorella minore nata nel 1995, che frequenta il liceo.

IM 1 ha frequentato tre anni di elementari a __________ ed in seguito ha continuato il suo percorso scolastico a __________, fino alla prima media. Poi la famiglia si è trasferita in __________, dove IM 1 ha terminato le medie a __________ e a __________.

Ha poi svolto due mesi di apprendistato in logistica presso la __________ di __________ ed in seguito un praticantato presso un viticoltore di __________, che ha dovuto interrompere dopo un anno a causa di problemi di salute (asma e allergia ai pollini).

Successivamente ha effettuato diversi lavori occasionali, vivendo dell’indennità di disoccupazione (Fr. 600/700.-- al mese) oltre che dell’assistenza (Fr. 800.-- mensili). L’indennità di disoccupazione è poi stata soppressa poiché non si dava abbastanza da fare per trovare un’attività lavorativa e non si era presentato ad alcuni colloqui di lavoro.

Nell’ambito della procedura di divorzio dei suoi genitori, il Pretore ha nominato a IM 1 un consulente professionale nella persona del signor __________, il quale era riuscito a procurargli tre stages (senza remunerazione) della durata complessiva di 4 settimane quale installatore elettricista ed elettricista di montaggio presso la __________ di __________ (dal 7 all’11 giugno 2010), la __________ di __________ (dal 14 al 18 giugno 2010) e la __________ di __________ (dal 21 giugno al 2 luglio 2010), che IM 1 ha svolto con successo, tanto che la __________ gli ha offerto la possibilità di iniziare un tirocinio (cfr. scritto __________ del 13.12.2010, AI 32 inc. 2010.9971). A seguito del suo arresto, in data 11 marzo 2010, nell’ambito del procedimento che ha portato alla condanna del 25.5.2010 - di cui si dirà meglio in appresso - la __________ ha però interrotto il tirocinio.

Dopo la scarcerazione nel dicembre 2010, IM 1 è andato ad abitare da suo padre a __________ e ha trovato qualche lavoretto quale barista o buttafuori, tornando a percepire l’assistenza.

In data 13 novembre 2010 IM 1 è stato nuovamente arrestato, nell’ambito del procedimento penale che qui ci occupa, rimanendo in carcere fino al 14 dicembre 2010.

A fine 2011 ha avuto un grosso diverbio con suo padre (“di cui oggi non ricordo esattamente il motivo”; VI 11.7.2013, doc. TPC 18, pag. 2) ed è andato ad abitare per conto suo a ________, continuando a percepire l’assistenza.

Successivamente ha mosso qualche passo per trovare un lavoro nell’ambito assicurativo e immobiliare, ma senza successo.

Ha anche sostenuto un esame per accedere al corso di economia aziendale della __________, ma non lo ha superato.

Nel mese di agosto 2012 ha trovato un lavoro a metà tempo quale cameriere presso __________, con uno stipendio mensile di Fr. 1'800.--, dove ha lavorato fino a quando è stato nuovamente arrestato, il 18 agosto 2012, venendo rilasciato due giorni dopo.

Il 18 settembre 2012 è stato arrestato una terza volta, rimanendo in carcere fino alla celebrazione del presente dibattimento;

  • che la situazione finanziaria dell’imputato è tutt’altro che rosea. Dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di __________ (doc. TPC 20), risultano infatti a suo nome 10 esecuzioni per complessivi Fr. 3'610.60 e 20 atti di carenza beni per complessivi Fr. 13'678.90;

  • che IM 1 si è già trovato confrontato alla giustizia penale a più riprese. Risulta infatti dall’estratto del casellario giudiziale del 4 luglio 2013 (doc. TPC 9) che con decreto del Magistrato dei minorenni del 22 febbraio 2008 - agli atti sub AI 66 - IM 1 è stato condannato per appropriazione semplice, ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, perturbamento della circolazione pubblica, falsità in certificati, atti preparatori punibili alla rapina, guida senza licenza di condurre ripetuta, guida senza la licenza di circolazione o le targhe di controllo e abuso della licenza e della targhe alla carcerazione di 30 giorni, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Con sentenza della Corte delle assise correzionali di __________ del 25 maggio 2010 (AI 3 inc. 2010.9971) IM 1 è stato condannato per rapina, ripetuto furto, danneggiamento, violazione di domicilio, abuso della licenza e delle targhe ripetuto, guida senza la licenza di condurre ripetuta, guida senza licenza di circolazione o targhe di controllo ripetuta, guida senza l’assicurazione di responsabilità civile ripetuta, furto d’uso e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, alla pena detentiva di 18 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, a valere quale pena unica unitamente a quella del Magistrato dei minorenni del 22 febbraio

Agli atti vi sono poi due decreti del Magistrato dei minorenni che non sono più iscritti a casellario giudiziale, e meglio un decreto del 3 ottobre 2008 con il quale IM 1 è stato condannato per contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico alla multa di Fr. 70.-- nonché un decreto del 19 dicembre 2008 con il quale è stato condannato per lesioni semplici alla multa di Fr. 140.-- (AI 66);

  • che, per quanto riguarda lo statuto dell’imputato sul nostro territorio, la Corte ha accertato che il permesso di domicilio “C” di IM 1 è scaduto il 30 giugno 2012. IM 1 è stato convocato per il rinnovo del permesso già dal 28 giugno 2012 ma non ha dato seguito alla convocazione (cfr. doc. TPC 17 e doc. TPC 22).

Inoltre, a seguito della condanna del 25 maggio 2010 di cui già si è detto, con decisione della Sezione della popolazione del 24 giugno 2011, IM 1 è stato formalmente ammonito ed è stato avvertito che “in caso di recidiva o di ulteriore comportamento scorretto, la Sezione della popolazione esaminerà la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di revoca del permesso di domicilio sulla base dell’art. 63” (cfr. doc. TPC 17);

  • che, venendo ai fatti di cui all’atto d’accusa, in relazione ai punti 1.2, 2., 3. e 5. AA - che sono stati confermati dalla Corte sia in fatto che in diritto - l’imputato è sostanzialmente confesso. Egli ha, infatti, ammesso già in sede predibattimentale:

a) di aver tentato, in data 18 agosto 2012, di commettere un furto ai danni dell’Ufficio postale di __________, munendosi di quello che in sede d’inchiesta aveva definito “un coltello tipo baionetta” che “appartiene ad un fucile” (VI 18.09.2012, pag. 5; VI 25.09.2012, pag. 6; VI 17.10.2012, pag. 4 e pag. 5; VI 05.03.2013, pag. 3) e che invece al dibattimento ha denominato dapprima “coltellino” e poi “un coltello normale”, “lungo circa 15 o 20 centimetri con il manico”, precisando di non sapere nemmeno che cosa sia una baionetta (verbale d’interrogatorio dell’imputato, all. 1 al verbale del dibattimento, pag. 2). La Corte non ha creduto alla ritrattazione in merito al tipo di coltello utilizzato, poiché durante l’inchiesta è stato lo stesso IM 1 a dichiarare di aver impiegato una “baionetta”, precisando che si trattava di un coltello che “appartiene ad un fucile”, dimostrando con ciò di sapere molto bene

  • contrariamente a quanto preteso al dibattimento - che cosa sia una baionetta e di aver quindi usato tale termine non a caso ma con cognizione di causa. Pertanto, la Corte ha confermato l’imputazione di tentata rapina aggravata commessa utilizzando un’arma pericolosa di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa, che non è comunque stata contestata dalla Difesa né in fatto né in diritto.

La Corte, contrariamente a quanto invocato dalla Difesa, non ha ritenuto che IM 1 abbia spontaneamente desistito dal commettere la rapina (art. 23 CP), dato che l’imputato è entrato nell’Ufficio postale con la chiara intenzione di commettere un furto intimorendo gli impiegati con una baionetta ed è solo perché si è spaventato dalla pronta reazione dell’impiegato che si è dato alla fuga (VI 25.09.2012, pag. 9), per cui si tratta di un tentativo giusta l’art. 22 CP e non di spontanea desistenza ai sensi dell’art. 23 CP.

Va segnalato che IM 1 ha inizialmente negato la paternità della rapina all’Ufficio postale, ammettendo di esserne l’autore solo quando gli inquirenti gli hanno contestato i risultati delle analisi del DNA che lo inchiodavano alle sue responsabilità (cfr. VI 18.09.2012, AI 24 all. 1, pag. 3 e segg.). Inoltre, anche se per finire IM 1 ha riconosciuto quanto commesso, egli ha comunque tentato di minimizzare la gravità dei suoi atti, fornendo dichiarazioni del tutto inverosimili su diversi punti, segnatamente sul motivo per il quale si trovava a __________ quel giorno (sostenendo che era lì per parlare con suo padre della gravidanza della sua compagna, quando a quel momento già sapeva che non era incinta), sulle ragioni per le quali aveva seco indumenti e scarpe di ricambio nonché un cappello da cowboy (asserendo che voleva portarli a suo padre da lavare) e sulle modalità d’esecuzione della rapina (sostenendo che teneva la baionetta nascosta dietro al suo corpo, quando lui stesso ha ripetutamente dichiarato che la sua intenzione era quella - come è logico - di spaventare gli impiegati con la baionetta: VI 18.09.2012, pag. 5; VI 25.09.2012, pag. 7 e pag. 12; VI 05.03.2013, pag. 3);

b) di aver commesso il furto di 3 camice ai danni dei __________ di __________ (cfr. punto 2.1 AA), reato per il quale è stato colto in flagranza, con la refurtiva su di sé;

c) di aver commesso il furto di una bicicletta del valore di Fr. 3'500.-- (cfr. punto 2.2 AA), che aveva cercato di rivendere proprio presso il negozio in cui il legittimo proprietario l’aveva acquistata, per cui la bicicletta era risultata rubata e IM 1 era stato denunciato dal proprietario del negozio;

d) di aver commesso il tentato furto descritto al punto 2.3 dell’atto d’accusa, dopo che la Procuratrice pubblica gli ha espressamente chiesto che cosa aveva fatto la notte del 14 settembre 2012 (VI 17.10.2012, AI 53, pag. 2);

e) di avere, durante un litigio con la fidanzata, scaraventato una valigia dalla finestra, che andava a colpire e danneggiare la vettura di ACPR 2 (punto 3. AA).

Al riguardo, al dibattimento l’imputato ha - ancora una volta - cercato di ridimensionare le proprie responsabilità, precisando che la sua intenzione non era quella di scaraventare la valigia dalla finestra ma bensì di tirarla contro il muro, ma che la finestra era aperta per cui la valigia è volata fuori (verbale d’interrogatorio dell’imputato, all. 1 al verbale del dibattimento, pag. 3).

La tesi di IM 1 non ha assolutamente convinto la Corte, in quanto lo stesso ha reso dichiarazioni tutt’altro che lineari in merito all’episodio della valigia: inizialmente ha dichiarato che era stata la sua fidanzata a gettarla dalla finestra, poi - smentito dalla stessa (cfr. VI __________ 11.10.2012, AI 77 all. 3) - ha sostenuto che la valigia gli è caduta per sbaglio dalla finestra mentre la stava spostando (VI 30.10.2012, AI 77 all. 2, pag. 1) ed infine - come visto - al dibattimento ha dichiarato che voleva lanciarla contro il muro ed è quindi caduta per sbaglio dalla finestra. Inoltre, la Corte ha constatato che IM 1 ha ammesso che una settimana prima, durante un litigio con la sua fidanzata, aveva già lanciato una valigia dalla finestra (VI 18.09.2012, pag. 9), ciò che rende ancora meno credibile la sua versione secondo cui la valigia gli sarebbe caduta per sbaglio.

In definitiva, la Corte ha ritenuto che IM 1 ha scaraventato di proposito la valigia della fidanzata dalla finestra durante un litigio, assumendosi con ciò il rischio - ricordato che dal profilo soggettivo, per l’adempimento del reato di danneggiamento è sufficiente il dolo eventuale - che la stessa potesse danneggiare una delle vetture che sapeva essere posteggiate sotto la finestra. Pertanto, l’imputazione di danneggiamento - che non è comunque stata contestata dalla Difesa - è stata confermata dalla Corte, che di conseguenza ha condannato IM 1 a risarcire all’accusatore privato ACPR 2 l’importo di Fr. 695.40, corrispondente ai costi di riparazione dello specchietto retrovisore, come debitamente comprovato dall’accusatore privato (AI 3);

f) di avere consumato negli ultimi tre anni, senza essere autorizzato, 37 grammi di cocaina e 15 grammi di marijuana, ciò che trova riscontro nei risultati degli esami tossicologici delle urine e del sangue, che hanno dato esito positivo al THC (AI 17 inc.2010.9971; AI 1 inc. 2012.3078) e alla cocaina (AI 15);

  • che l’imputato ha per contro sempre negato l’imputazione di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa, fornendo una versione dei fatti totalmente diversa rispetto a quella della presunta vittima e dei testimoni coinvolti nella vicenda:

a) la presunta vittima, ovvero ACPR 3, detto “__________”, cittadino brasiliano transessuale dedito alla prostituzione, nel primo verbale d’interrogatorio ha dichiarato riassuntivamente che il 13 novembre 2010, un ragazzo - successivamente identificato in IM 1 -, dopo essersi annunciato telefonicamente, lo aveva raggiunto presso l’appartamento di Via __________ __________ a __________, chiedendo una prestazione sessuale. Siccome il ragazzo non voleva pagarlo in anticipo, lui lo aveva accompagnato alla porta per farlo uscire. A questo punto il ragazzo lo aveva preso per il collo, puntandogli un coltello alla gola, e gli aveva chiesto Fr. 1'000.--. Lui aveva allora chiamato la sua amica __________, anch’essa presente in un’altra stanza dell’appartamento. __________ li aveva raggiunti, aveva urlato e aveva iniziato a discutere con il ragazzo. Ad un certo punto lui era riuscito a liberarsi dalla presa del ragazzo e aveva iniziato a colpirlo al volto. A questo punto il ragazzo si era dato alla fuga. Dopodiché lui e le sue amiche avevano allertato la Polizia (VI ACPR 3 del 13.11.2012);

b) __________, intestataria dell’appartamento teatro dei fatti, ha sostanzialmente confermato la versione di “ACPR 3”, dichiarando che quel pomeriggio, mentre chiacchierava con sua cugina __________, aveva sentito che __________ l’aveva chiamata. Arrivata nel corridoio, aveva visto che un ragazzo - IM 1 - lo teneva per il collo con un braccio e che aveva in mano un coltello. Il ragazzo aveva quindi detto “dammi mille franchi o l’ammazzo”. Ricardo aveva poi iniziato a reagire ed era riuscito a liberarsi dalla presa del ragazzo. I due avevano cominciato a picchiarsi. Poi il ragazzo era scappato e lei aveva chiamato la Polizia (VI __________ del 13.11.2012);

c) anche __________, cugina di __________, ha dichiarato che quel giorno nell’appartamento erano presenti lei, __________ e ACPR 3. Sullo svolgimento dei fatti non ha potuto riferire quasi nulla, poiché quando __________ le aveva detto che c’era una persona che puntava un coltello alla gola di “ACPR 3”, lei si era rifugiata sul balcone. Aveva però sentito che la persona in questione chiedeva la somma di Fr. 1'000.-- (VI __________ del 15.11.2010);

d) per contro, l’imputato ha dichiarato fin da principio che quel pomeriggio si era fatto accompagnare da alcuni suoi amici presso l’appartamento di Via __________ __________ perché in precedenza aveva scoperto che qui abitavano delle persone che conoscevano tale “”, un __________ o __________ con un problema di salute (asma) al quale un anno prima aveva prestato la somma di Fr. 1'000.-- e che si era poi reso irreperibile. La sua intenzione quando è salito nell’appartamento di Via __________ era quindi quella di ottenere informazioni circa “”, rispettivamente di riscuotere il suo credito. Si era quindi finto cliente di “ACPR 3” e una volta nell’appartamento aveva chiesto il prezzo della prestazione. Poi aveva chiesto a “ACPR 3” dove poteva trovare “”. “ACPR 3” si era innervosita, era uscita dalla stanza e aveva aperto la porta di un’altra stanza. All’interno di questa stanza, IM 1 aveva visto che erano presenti una donna e altri due uomini, e meglio “” - il portoghese o sudamericano asmatico - e un uomo di colore. Questi uomini gli erano saltati addosso ed avevano cominciato a prenderlo a calci e pugni. L’uomo di colore impugnava un coltello e aveva tentato di colpirlo sul fianco, facendo un taglio nella giacca. A questo punto anche lui aveva estratto il coltello dalla sua giacca per cercare di difendersi, ma il coltello gli era caduto. Dopo averlo ulteriormente picchiato, lo avevano buttato fuori di casa;

e) nel seguito dell’inchiesta, “ACPR 3”, __________ e __________ hanno cambiato versione ed hanno ammesso che nell’appartamento erano presenti anche tali “” e “”, spiegando di non aver detto nulla della loro presenza per evitare problemi ad __________, che soggiornava illegalmente in Svizzera. Quel pomeriggio, __________ e __________

  • dopo aver visto che IM 1 teneva un coltello alla gola di “ACPR 3” - lo avevano aggredito e __________ si era munito di un grosso coltello per tagliare il pane (VI __________ del 7.12.2010; VI ACPR 3 del 09.12.2010; VI __________ del 10.12.2010);

  • che la Corte ha vagliato attentamente le dichiarazioni delle persone coinvolte e la loro credibilità. Al riguardo, la Corte ha dovuto innanzitutto constatare che “ACPR 3”, __________ e __________ hanno mentito a più riprese agli inquirenti, negando - contrariamente a quanto dichiarava l’imputato - che nell’appartamento fossero presenti altre persone oltre a loro tre, circostanza che hanno invece poi ammesso, riconoscendo anche di aver concordato la loro versione (VI __________ del 10.12.2010, pag. 4; VI __________ 14.12.2010, pag. 3). Inoltre, “ACPR 3” non ha reso dichiarazioni lineari in merito allo svolgimento dei fatti, in particolare sul momento in cui si è accorto che IM 1 impugnava un coltello: in un primo tempo ha dichiarato che ha sentito un coltello puntato alla gola quando stava accompagnando IM 1 alla porta perché non voleva pagare in anticipo, precisando che “io sentivo il freddo della lama del coltello sulla pelle del mio collo” (VI 13.11.2010, pag. 4; VI 25.11.2010, pag. 2; VI 7.12.2010, pag. 2) e poi ha dichiarato invece di essersi accorto che IM 1 teneva un coltello in mano solo una volta che erano tornati in camera, quando aveva cercato di liberarsi dalla presa di IM 1 e con la mano aveva sentito il coltello (VI 7.12.2010, pag. 2; VI di confronto 7.12.2010, pag. 3 e pag. 8). D’altro canto, anche la versione dei fatti resa da non ha pienamente convinto la Corte, che resta col dubbio di sapere come mai, prima di recarsi nell’appartamento, IM 1 ha detto ai suoi amici di allontanarsi, per quale motivo nell’ultimo verbale d’interrogatorio ha aggiunto di ricordare distintamente che l’asmatico gli aveva puntato una pistola addosso - circostanza di cui non aveva riferito in precedenza - ed infine perché dopo i fatti non aveva voluto allertare la Polizia, rispettivamente aveva riferito agli agenti di Polizia intervenuti che era caduto (VI IM 1 26.11.2010, pag. 5). La Corte ha però anche dovuto constatare che la versione di IM 1 trova parziale riscontro nel fatto che “ACPR 3” - dopo averlo esplicitamente negato a confronto con l’imputato (VI 7.12.2010, pag. 2) - nel verbale del 09.12.2010 ha invece dichiarato che “io ricordo che il mio aggressore parlava insistentemente di un asmatico a cui era stato dato il denaro che lui, l’aggressore, rivoleva” (pag. 2). In definitiva, la Corte è rimasta nel dubbio sul reale svolgimento dei fatti, ciò che impone di prosciogliere l’imputato dal reato di tentata rapina aggravata, rispettivamente dall’imputazione di tentata coazione prospettata in alternativa dalla Corte al dibattimento (art. 10 cpv. 3 CPP);

  • che l’imputato è stato prosciolto anche dall’imputazione di coazione (punto 4. dell’atto d’accusa), così come postulato dalla Difesa. Al riguardo va premesso che gli atti imputati dal Procuratore pubblico si inseriscono nell’ambito di una relazione sentimentale litigiosa, caratterizzata da alti e bassi. Sulle telefonate moleste che sarebbero state effettuate dall’imputato durante le fasi litigiose, non vi è alcun riscontro oggettivo, non essendo stati acquisiti i tabulati telefonici. Inoltre, la presunta vittima - che ha ritirato la querela inoltrata nei confronti di IM 1 - ha dichiarato che sapeva rispondere a tono agli insulti di IM 1 (VI 7.8.2012, pag. 3; VI 11.10.2012, pag. 2 e pag. 11; VI 14.11.2012, pag. 2), per cui non si trattava di insulti unilaterali ma di insulti reciproci. Per quanto riguarda le minacce, __________ ha dichiarato che per lei erano “aria fritta” (VI 11.10.2012, pag. 10; cfr. anche VI 14.11.2012, pag. 2) e di non aver mai cambiato i suoi programmi a causa del comportamento di IM 1, rimanendo solo vigile (VI 11.10.2012, pag. 11). Soltanto in occasione dell’ultimo interrogatorio, __________ ha dichiarato che a volte si era sentita limitata nei movimenti a causa del comportamento di IM 1 perché non sapeva se lui metteva in pratica le sue minacce e non aveva voglia di assistere alle sue “sceneggiate” (VI 14.11.2012, pag. 2), dichiarazione che - oltre ad essere del tutto generica - contraddice apertamente quanto aveva riferito in precedenza e meglio di non aver mai dovuto cambiare programmi e che le minacce per lei erano “aria fritta”. In definitiva, la Corte non ha ritenuto adempiuti i presupposti oggettivi del reato di coazione;

  • che in corso d’inchiesta, e meglio in data 19/25 settembre 2012 - nonostante a quel momento lo statuto dell’imputato sul nostro territorio fosse tutt’altro che certo, dato che il suo permesso era scaduto e IM 1 non si era presentato per il rinnovo -, il Procuratore pubblico ha conferito alla dr.ssa __________ il mandato di allestire una perizia psichiatrica sull’imputato (AI 27 e AI 36). Nel suo referto del 10 novembre 2012 (AI 57), la perita giudiziaria ha stabilito che l’imputato soffre di un disturbo medio-grave di personalità antisociale (ICD10) e che i reati imputatigli sono da mettere in relazione con tale disturbo, rilevando che la sua capacità di agire al momento dei fatti era scemata in modo lieve-medio. La perita ha inoltre stabilito che il rischio di recidiva è alto. La perita ritiene infine indicata per IM 1 la misura del collocamento in un’istituzione per giovani adulti secondo l’art. 61 CP;

  • che la Corte ha considerato grave la colpa dell’imputato, che ha commesso un reato oggettivamente grave quale la rapina, per di più in forma aggravata, essendosi munito di un’arma pericolosa, senza curarsi del grande spavento arrecato agli impiegati dell’Ufficio postale. Inoltre, IM 1 è già stato condannato per rapina il 25 maggio 2010, ciò che non gli ha impedito di commettere il furto alla __________ il 7 novembre 2011, di gettare dalla finestra una valigia che ha danneggiato lo specchietto di un’automobile il 10 maggio 2012, di rubare una bicicletta il 19 luglio 2012 e poi di commettere la tentata rapina ai danni della Posta di __________ il 18 agosto 2012. Come se non bastasse, poco dopo essere stato scarcerato, IM 1 tenta di commettere un altro furto ai danni di un esercizio pubblico di Lugano. Tutti questi reati sono stati commessi dall’imputato in pieno periodo di prova. Tutto ciò dimostra, a giudizio della Corte, che IM 1 è sordo ad ogni monito, poiché né la precedente condanna a 18 mesi né tantomeno le carcerazioni subite lo hanno trattenuto dal continuare a delinquere. IM 1 - che non ha portato a termine alcuna formazione ed è a carico dell’assistenza, non riuscendo a trovare rispettivamente mantenere un posto di lavoro, nonostante sia stato sostenuto ed assistito - ha delinquito per puro scopo di lucro, per procurarsi illecitamente quei soldi che non riesce a guadagnarsi in modo onesto, lavorando. Con il comportamento assunto durante l’inchiesta, in cui ha raccontato bugie, ha cercato di scaricare le sue responsabilità e non ha riconosciuto nulla se non di fronte all’evidenza, IM 1 ha poi dimostrato di non essere realmente pentito per quanto commesso, nonostante i suoi proclami in tal senso. A favore dell’imputato, la Corte ha considerato che egli è comunque sostanzialmente confesso in relazione ai fatti per cui è stato condannato e che il reato più grave - la rapina all’Ufficio postale - è rimasto allo stadio del tentativo. La Corte ha inoltre tenuto in debita considerazione la scemata imputabilità di grado lieve/medio accertato dalla perita psichiatrica. La Corte non ha mancato di considerare nemmeno che in carcere l’imputato ha frequentato dei corsi di formazione (cfr. attestati di frequenza prodotti dal Difensore al dibattimento, doc. DIB 1). Tutto ciò considerato e tenuto inoltre conto dei proscioglimenti pronunciati, del carcere preventivo sofferto e del concorso di reati, la Corte ha considerato adeguata alla colpa di IM 1 la pena detentiva di 18 mesi, oltre che la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 18 mesi di cui alla condanna del 25 maggio 2010;

  • che il Difensore, basandosi sulla perizia psichiatrica, ha chiesto il collocamento di IM 1 in un’istituzione per giovani adulti ex art. 61 CP, richiesta che la Corte non ha potuto accogliere. La perizia psichiatrica attesta infatti che IM 1 “ha un rischio di recidiva comportamentale importante” e che “gli agiti antisociali si ripeteranno o in uno dei modi da lui utilizzati fino ad ora o in un nuovo modo non prevedibile” (pag. 23), ciò che fa dell’imputato, visto il genere di reati già commessi e visto che potrebbe commetterne anche di più gravi, un soggetto pericoloso, tanto che la perita ritiene idoneo un trattamento in “un luogo specializzato e chiuso dove il periziando non può sottrarsi alle regole” (pag. 23). La Corte nutre inoltre seri dubbi sulla reale volontà di emendamento di IM 1, primo necessario passo per poter cambiare e migliorare, dato che per tutta l’inchiesta e ancora in aula ha cercato, laddove possibile, di scaricare o comunque minimizzare le sue responsabilità, dimostrando con ciò di non aver preso coscienza delle proprie colpe e dei propri problemi, ciò che viene confermato anche dalla perita psichiatrica:

" Rispetto agli agiti si autoassolve: comune denominatore delle giustificazioni da lui fornite è la colpa altrui o le circostanze avverse. Manca di pentimento. Gli agiti sono auto accettati (autoriferimento ed egosintonia degli atti) e minimizzati nelle conseguenze dannose per gli altri. Dall’esperienza inoltre non ha appreso. Le precedenti condanne non sono state un monito né sono state da lui vissute come una sanzione punitiva giusta perché aveva commesso un reato o come un paletto nel senso che oltre qui non si va. Non ha fatto proprie le condanne perché degli agiti commessi non vede l’amoralità. Si sente potente ed intoccabile. La pena è perciò da lui considerata ingiusta. Non ha interiorizzato valori morali condivisi. L’elaborazione della sanzione richiede un ragionamento più evoluto. Il periziando nonostante la condanna ricevuta da minorenne e da maggiorenne ha continuato l’ugual gioco finora condotto: agisce per soddisfare i bisogni e pensa a non farsi prendere o a come mitigare la condanna.

Sugli eventi problematici, sugli agiti di cui si è reso colpevole in passato, nonché sulle presunte colpevolezze che lo hanno portato all’attuale carcerazione, scivola via con leggerezza mostrando distanza da un processo di presa di coscienza di sé che pare inquietarlo, continuando ad attribuire all’esterno le ragioni di ogni suo disagio. Allo stesso modo giustifica le sbandate del suo percorso personale. È incapace di identificarsi nelle parti problematiche della sua personalità. Emerge un’arroganza nel gestire da sé e senza considerazione o aiuto altrui le proprie esigenze.

Ha attitudine a mentire e volontà di appagamento immediato.”

(perizia psichiatrica AI 57, pag. 23)

La Corte ritiene pertanto che il consenso dell’imputato a sottoporsi a un collocamento presso un istituto per giovani adulti sia piuttosto uno stratagemma per sottrarsi alla carcerazione che non segno di reale volontà di emendamento. In queste circostanze, vista la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 6B_475/2009 del 26 agosto 2009), la pronuncia di una misura per giovani adulti è esclusa.

Abbondanzialmente, la Corte ritiene in ogni caso inopportuno pronunciare una misura per giovani adulti in favore di una persona il cui futuro nel nostro Paese appare precario, dato che la revoca del permesso di domicilio appare, nelle concrete circostanze, probabile.

Stante comunque l’esistenza di problematiche di tipo psichiatrico, la Corte ha ordinato nei confronti dell’imputato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena;

  • che la Difesa non ha richiesto il dissequestro degli oggetti in sequestro elencati nell’atto d’accusa. Conformemente alle richieste della Pubblica Accusa, gli stessi sono stati confiscati, ad eccezione del coltello per tagliare il pane e della giacca di colore nera marca J6J, in relazione ai quali è stato mantenuto il sequestro conservativo in quanto mezzi di prova nell’ambito del procedimento penale per aggressione avviato su denuncia di IM 1 a seguito dei fatti accaduti il 13 novembre 2010 nell’appartamento di Via __________ __________ a __________, tuttora pendente (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, all. 1 al verbale dibattimentale, pag. 7);

  • che la tassa di giustizia di Fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato, ad eccezione delle spese per la difesa d’ufficio, che sono sostenute dallo Stato, con riserva dell’art. 135 cpv. 4 CPP;

Visti gli art. 12, 19, 22, 30 segg., 40, 46, 47, 48a, 49, 51, 61, 63, 69, 103 segg., 139, 140, 144, 181 CP;

19a LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

  1. è autore colpevole di:

1.1. rapina aggravata tentata per avere, a __________, il 18 agosto 2012, munendosi di un’arma pericolosa al fine di minacciare gli impiegati, tentato di commettere un furto ai danni dell’Ufficio postale;

1.2. ripetuto furto, in parte tentato

per avere

1.2.1. a __________, il 7 novembre 2011, ai danni della __________, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto 3 camice dal valore complessivo di Fr. 427.--;

1.2.2. a __________, il 19 luglio 2012, ai danni di __________, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto una bicicletta Cannondale del valore di Fr. 3'500.-- circa;

1.2.3. a Lugano, il 14 settembre 2012,

ai danni di ACPR 4, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, tentato di sottrarre cose mobili altrui all’interno del Bar __________;

1.3. danneggiamento

per avere, a __________, il 10 maggio 2012, gettando una valigia dalla finestra del suo appartamento, danneggiato la vettura di ACPR 2;

1.4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________ ed in altre imprecisate località, tra luglio 2010 e il 18 settembre 2012, consumato 37 grammi di cocaina e 15 grammi di marijuana,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

  1. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di:

2.1. rapina aggravata tentata, rispettivamente coazione tentata, di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa;

2.2. coazione di cui al punto 4. dell’atto d’accusa.

  1. Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

IM 1 è condannato:

3.1. alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2. alla multa di Fr. 100.--;

3.3. a versare all’accusatore privato ACPR 2, 6900 Lugano, l’importo di Fr. 695.40 a titolo di risarcimento danni;

3.4. al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 1'000.-- e dei disborsi.

  1. È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 18 mesi inflittagli con sentenza del 25 maggio 2010 della Corte delle assise correzionali di __________.

  2. È ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.

  3. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro ed elencato nell’atto d’accusa ad eccezione dei seguenti oggetti:

  • 1 coltello per tagliare il pane (rep. 12260);

  • 1 giacca di colore nera marca J&J (rep. 12261);

in relazione ai quali è ordinato il sequestro conservativo in quanto mezzi di prova.

  1. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore viene stabilita con decisione separata.

  2. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise criminali

La Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 4'376.85

Perizia fr. 13'284.90

Multa fr. 100.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 170.--

fr. 18'931.75

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