Incarto n. 72.2013.147
Lugano, 28 gennaio 2014/rs
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
GI 1 giudice a latere GI 2 giudice a latere
Mauro Quadroni, segretario
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1 rappresentato DUF 1
in carcerazione estradizionale dal 10 giugno 2013 al 20 agosto 2013 e in carcerazione preventiva dal 20 agosto 2013 al 17 ottobre 2013 (in totale 131 giorni); posto in esecuzione anticipata della pena dal 18 ottobre 2013
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 135/2013 del 27 novembre 2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, e meglio,
senza essere autorizzato,
tra l’8 e il 9 marzo 2013,
organizzato e incaricato __________, dietro compenso di Euro 2'000.00, di trasportare ed importare in __________, e meglio a __________, grammi 1’132 netti di cocaina (con grado di purezza variante tra il 34 e il 36%), sostanza stupefacente rinvenuta, in data 9 marzo 2013, verso le ore 12:05, tra gli effetti personali della donna dopo un controllo eseguito dalle guardie di confine sul treno EC16 proveniente da __________, sulla tratta __________, in territorio di __________, e meglio, rinvenuta all’interno di due cartoni tetrapack, uno di succo alla pesca (contenente 105 ovuli) e l’altro di crema di cioccolata (contenente 11 ovuli), entrambi posti all’interno di un sacchetto di carta, sostanza che doveva essere consegnata a __________ a destinatario sconosciuto;
senza essere autorizzato,
tra il 29 e il 30 marzo 2013,
organizzato ed incaricato __________, dietro compenso di Euro 2'000.00, di trasportare ed importare in __________, e meglio a __________, grammi 911 netti di cocaina (con grado di purezza variante tra il 24.6% ed il 26.3%), sostanza stupefacente rinvenuta, in data 30 marzo 2013, tra gli effetti personali della donna dopo un controllo eseguito dalle guardie di confine sul treno EC16 proveniente da __________ diretto a __________, in territorio di __________, e meglio, rinvenuta all’interno di un tetrapack di succo alla pesca (contenente 92 ovuli), sostanza consegnatole a __________ da IM 1 e destinato a tale __________ a __________.
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 e 2 LStup.
Presenti:
§ il Procuratore Pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico; § l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1; § l’interprete per la lingua __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:32 alle ore 12:43.
Sentiti: § il Procuratore Pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
Il PP precisa che l’imputato veniva arrestato a seguito di un mandato di cattura internazionale, il quale veniva emesso dopo l’arresto nel marzo 2013, di due donne di nome __________ e __________. La prima veniva fermata con 1132 g di cocaina, mentre la seconda con 911 g. Il PP fa notare come l’imputato abbia sostenuto nel corso di tutte le indagini di aver rivestito
unicamente un ruolo marginale, ovvero di essersi limitato ad imballare lo stupefacente da queste trasportato. Contrariamente a quanto da lui dichiarato, il PP ritiene che l’imputato abbia agito quale organizzatore del trasporto. A prova di ciò, il PP si avvale dei seguenti indizi: i due trasporti avvenivano in circostanze molto simili, l’imputato aveva nel suo cellulare il numero telefonico della destinataria finale dello stupefacente e la nominava pure in un sms, il 06.03.2013 egli telefonava alla __________, come pure il giorno del suo arresto, per chiederle i soldi dovutigli. La __________ risulta collegata in amicizia su internet con la __________ e con l’imputato, questa incontrava __________ a __________ il 06.03.2013, pochi giorni prima del suo arresto. Sul cellulare dell’imputato sono stati ritrovati il numero della __________, un messaggio ricevuto da lei e la traccia di un messaggio speditole. L’imputato è pure in possesso di un altro numero della __________ annotato su di un bigliettino.
A mente dell’accusa questa serie di collegamenti rivelano un’organizzazione per il trasporto della droga in cui l’imputato aveva un ruolo rilevante. L’imputato, sapendo che sarebbe comunque stato collegato ai trasporti a causa del DNA lasciato sulle “bolas”, ha messo le mani avanti attribuendosi un ruolo marginale. Le indagini e i messaggi rinvenuti sul suo cellulare indicano però come questo abbia un ruolo più importante nell’organizzazione del trasporto.
In merito alla commisurazione della pena, il PP precisa che l’imputato non ha attenuanti, non avendo neppure collaborato nel corso delle indagini. Tenendo comunque conto della situazione famigliare e del carcere finora subito, come pure della quantità di stupefacente a lui imputata di oltre due chili, chiede una pena detentiva di 4 anni e 6 mesi. Chiede inoltre la confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione dei telefoni cellulari per i quali non si oppone al dissequestro;
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
a mente del difensore, le amicizie in internet fra l’imputato, la __________ e __________ sono una coincidenza. La difesa sottolinea come il ruolo dell’imputato sia marginale e come questo sia intervenuto soltanto in modo puntuale nel trasporto di __________, limitandosi all’imballaggio. La difesa contesta l’attendibilità delle dichiarazioni di __________ in merito al fatto che fosse lui il mandante, che fosse stato lui ad averle fornito istruzioni o ad averle fornito il contatto con __________.
La difesa fa notare come l’agire dell’imputato precedente ai traffici, l’esecuzione senza perizia dell’”imballaggio” e il fatto che si sia consegnato spontaneamente alla polizia ed abbia accettato l’estradizione in __________ siano incoerenti con il ruolo di organizzatore.
Secondo il difensore la partecipazione dell’imputato è assolutamente accessoria, tale da determinare una complicità e non una correità. Per essa va inoltre tenuto in considerazione che vi è stata una collaborazione tale da determinare l’attenuante del sincero pentimento. L’imputato ha confessato fin dall’inizio il suo coinvolgimento nel traffico di __________, unico elemento a suo carico. Il suo agire mostrerebbe la volontà di non voler proseguire nel commettere atti illeciti. Per la difesa l’imputato non ha guadagnato nulla dai fatti ed ha tenuto sempre un comportamento più che positivo. La difesa chiede di tenere inoltre in considerazione il lungo periodo passato in carcere e l’incensuratezza dell’imputato. Chiede perciò una pena che permetta una sospensione condizionale almeno parziale, ciò anche in considerazione dell’effetto della pena sul giovane imputato.
Considerato, in fatto ed in diritto
Interrogato dal PP ha dichiarato:
" Breve curriculum vitae:
sono nato nella ________. Ho 9 fratelli. I Miei genitori sono ancora vivi. Ho frequentato le scuole obbligatorie, il liceo e l’università nella facoltà “__________”. Non l’ho terminata. Poi mi sono messo a lavorare nel campo turistico nella __________ ossia negli hotels e bar.
Il 03.11.2011 sono partito per la __________ perché nella __________ c’era crisi e quindi non c’era lavoro.
In __________ sono arrivato solo. In __________ ho fatto tanti lavori in nero (come cameriere e nelle reception degli hotels). Fino al 2012 (fino ad settembre) io ho sempre lavorato in nero guadagnando più o meno tra il 1200.- ed il 1300.- Euro al mese. Dipendeva anche tanto dalla mance. Poi a dicembre sono venuto in __________.
In __________ non percepisco nessuna rendita perché ho sempre lavorato in nero.
Abitavo in un appartamento piccolo con mia moglie. Con lei non ho figli. Ho figli da mantenere a __________ che vovono con la mamma. Sono due uno di __ anni e l’altro __ anni. Li aiutavo come potevo mandando soldi dalla __________. La mia vita non è stata per niente facile. In __________ c’è crisi e quindi con la mia “collaborazione” prestata in __________ come ampiamente spiegato nei verbali precedenti (confezionamento dei bricchi di succo di frutta contenenti cocaina) avrei dovuto percepire Euro 1000.-(Euro 500.- per __________ e 500.- per __________). Soldi mai ricevuti”.
Non risultano precedenti a suo carico.
Dal rapporto di arresto provvisorio del 20.08.2013 si apprende:
" Nel mese di marzo 2013 erano state arrestate due donne residenti a __________ in possesso di oltre 1 Kg di cocaina ciascuna in ovuli occultati in cartoni di succhi di frutta. Una di loro (__________) identificava il IM 1 come colui che le aveva consegnato la cocaina da portare a , mentre l’altra donna () aveva ricevuto pochi giorni prima del suo arresto alcune telefonate dal cellulare in uso a IM 1 (lo stesso numero trovato in possesso di __________). Ha negato che fosse stato IM 1 ad incaricarla del trasporto”.
A seguito di questi accertamenti è stato emanato il 15.05.2013 un mandato di cattura internazionale nei confronti di IM 1. Arrestato il 10 giugno 2013 in __________, è stato estradato ed è giunto a __________ il 20.08.2013.
IM 1 ammette di aver preparato la droga per i trasporti di __________ e __________. Egli dice di aver avvolto le bolas con del nastro adesivo e di averle poi inserite nei cartoni delle bevande. Ammette di aver consegnato la droga a __________ ma non di averle fornito istruzioni. Nega pure di aver consegnato la droga a __________, in quanto si trovava già nell’appartamento di lei dove l’ha preparata.
__________ non aggiunge dichiarazioni a carico di IM 1, bensì conferma la sua versione. __________ invece dichiara di aver ricevuto istruzioni da IM 1 in merito alla consegna.
A carico di IM 1 vi è inoltre un collegamento con __________ e __________.
__________ è la donna a cui __________ avrebbe dovuto consegnare la droga, mentre __________ è sospettata di essere la donna a cui __________ avrebbe dovuto consegnare la droga.
a) Fatti del 08/09.03.2013 (__________)
Interrogato la prima volta il 20.08.2013, IM 1 riconosce da delle fotografie __________ e __________.
In merito ai suoi legami con __________, IM 1 dichiara di averne brevemente frequentata la figlia prima di marzo 2013. Sia la figlia che il marito di __________ conoscevano il suo numero telefonico. Egli da atto di essere stato in possesso del numero telefonico __________, ma che questo gli è stato rubato a metà marzo 2013. Questo numero è stato utilizzato per contattare __________. Egli conferma di aver contattato __________, dopo il 09.03.2013, perché era scomparsa e tutti la stavano cercando. Quando gli viene contestato che vi è anche una chiamata precedente a quella data (il 06.03.2013), risponde che potrebbe aver dato il proprio cellulare al marito di __________ il quale avrebbe effettuato la chiamata. A quel tempo __________ era già sparita e sia il marito che la figlia la stavano cercando.
Il 21.08.2013 IM 1 spiega di aver avvolto la cocaina già confezionata in ovuli con del nastro adesivo e di averla inserita nei cartoni delle bibite. Egli dichiara di aver effettuato questa operazione a casa di __________, dove la cocaina era già presente. Dichiara inoltre di essere stato chiamato da __________ per compiere il lavoro. Lei avrebbe dovuto ricompensarlo al suo ritorno con EUR 500. IM 1 ribadisce che la chiamata del 06.03.2013 dal suo cellulare a __________, durata 4 minuti, non è stata effettuata da lui, ma magari dal marito di lei. Nega pure di sapere perché lei ha dichiarato di non conoscere la persona che l’ha chiamata. IM 1 ammette di aver fatto la chiamata del 09.03.2013 per chiederle di pagargli il compenso di EUR 500 promessogli, ma nega di aver organizzato o finanziato i trasporti di cocaina, sostenendo di essersi unicamente limitato a mettere il nastro adesivo sugli ovuli e ad inserirli nel succo.
Queste dichiarazioni contrastano con quanto affermato da __________, cioè che lei sarebbe ritornata a __________ il 06.03.2013 e vi sarebbe rimasta fino all’8.03.2013.
Il 28.08.2013 gli viene sottoposto un bigliettino ritrovato tra i suoi effetti contente due numeri telefonici. Egli dichiara di non aver idea a chi appartengano questi numeri. Quando gli viene riferito che uno di questi appartiene a __________, nega di conoscerla, anche quando gli viene sottoposta una documentazione contenente una fotografia della donna e gli viene detto essere originaria della sua stessa città natale. Quando gli viene contestato che il suo numero di telefono ha chiamato __________ il 06.03.2013 e che quel giorno questa ha, a sua volta, chiamato ripetutamente __________, ripete di aver prestato in quell’occasione il cellulare al marito di __________.
Posto a confronto con __________ il 04.09.2013, IM 1 conferma le dichiarazioni fatte precedentemente, nonché che la donna avrebbe dovuto dargli EUR 500 al suo rientro. In merito alla telefonata del 09.03.2013 egli conferma di averla effettuata lui, mentre __________ aggiunge che la stavano tutti cercando perché preoccupati per lei, ma di non aver mai parlato con IM 1. In merito alla telefonata del 06.03.2013 IM 1
conferma di non averla effettuata lui, fatto confermato da __________.
Alla domanda se fosse stato IM 1 a consegnarle la cocaina, __________ risponde negativamente. IM 1 conferma di essersi recato presso __________ dove vi era già la cocaina.
Il 18.09.2013 IM 1 viene interrogato in merito alle sue presenze in __________. Egli dichiara di esserci stato in due occasioni in dicembre 2012 per cercare lavoro. Egli non avrebbe trovato lavoro, ma avrebbe ricevuto qualcosa da chi lo ospitava in cambio di un aiuto con le faccende domestiche. Dichiara inoltre di essere venuto in __________ altre 3 volte: una volta in gennaio 2013, occasione in cui ha perso una borsa e ha denunciato il fatto in polizia, una in febbraio 2013, in cui si è poi recato in __________ con una fidanzata, e una dopo il 15.05.2013. Assevera poi di essersi pagato i viaggi con quanto guadagnava dai lavori in “nero”, e di essere stato aiutato dalla fidanzata in occasione del viaggio in __________.
In merito alla trasporto di droga da parte di __________ nega di averle mai dato del denaro e di non sapere chi le abbia pagato il viaggio.
A IM 1 viene contestato che egli risulta “amico” in Facebook di __________ e che sulla sua scheda SIM __________ sequestratagli (acquistata verso la metà di maggio 2013) vi era il suo contatto telefonico e un messaggio proveniente da quest’ultima, di cui dice di non sapere nulla.
Gli vengono inoltre contestati dei messaggi, ritrovati e spediti dal cellulare Samsung sequestratogli, indirizzati ad una certa “__________”, la quale IM 1 dichiara essere un’amica. Tradotto, il primo messaggio recita:
" Scalda questo nome __________. Con il più forte che hai affinché per quello che sopra finisca presto a vedere i soldi”
(per come scritto, “scalda” potrebbe significare “ammazza” o “metti fretta”). Il messaggio è stato spedito il 28.05.2013. (NdR: __________ è la destinataria della droga trasportata dalla seconda persona, __________).
Un altro messaggio,spedito il 29.05.2013 ad “__________”, si può tradurre in
" mi fido di te. Tutto è nelle sue mani e senza di te io sono perso”.
IM 1 nega di aver scritto questi messaggi, e dichiara che capitava che prestasse il proprio cellulare a “__________” (persona che ha dichiarato essere il proprietario della cocaina e organizzatore del trasporto di __________).
Gli viene pure contestato il seguente messaggio spedito il 25.05.2013:
" sono stato in __________ e questo gli ho dato 10 mila a __________ affinché si tranquillizzi tu sai che sto cercando di aspettare”.
IM 1 dichiara che il destinatario è un amico dominicano che vive a __________, nega però di aver mandato il messaggio. A questo avrebbe pure scritto i seguenti messaggi (tradotti):
" questo resta a 7 ore da __________ e a 15 da __________. Questo è il porto da dove si va in __________. Pieno di Polizia” e “no, un amico mi disse di non avvicinarmi li che se mi avvicino là veloce sicuro mi prendono”.
IM 1 nega di aver scritto questi messaggi.
Interrogato nuovamente il 29.10.2013, alla richiesta di spiegare il fatto che avesse scritto il numero di __________ su di un bigliettino, IM 1 riferisce che la famiglia di __________ la stava cercando e il marito di lei, occupato a telefonare, gli aveva chiesto di annotare il numero dicendogli che si trattava di un’amica della moglie. Egli spiega che il biglietto si trovava tra i suoi effetti personali senza che lui se lo ricordasse, avendolo depositato prima di partire per __________ verso la fine di marzo 2013. Contestatogli che risulta pure amico di __________ su Facebook, IM 1 risponde che accetterebbe tutti i suggerimenti di amicizia proposti automaticamente da Facebook (sulla base di varie caratteristiche in comune), anche se non conosce le persone.
A IM 1 viene pure contestato il fatto che il numero di telefono __________ risultava essere presente a __________ il 26 marzo 2013. Al riguardo risponde che, come dichiarato inizialmente, aveva perso il cellulare contenente la scheda a metà marzo 2013 e non ha poi provveduto a bloccarla poiché si trattava di una prepagata.
Quando gli viene contestato che ciononostante un altro numero appartenente a __________ era salvato sulla scheda di memoria di uno dei cellulari confiscatogli, risponde di averlo salvato in occasione della “sparizione” di __________ su richiesta del marito di lei. Gli viene contestata allora un’altra coincidenza, che riguarda un messaggio da lui ricevuto proprio da __________ che dice (tradotto):
" buongiorno __________ non ho wasap tra un po’ scendo, ricarico e parliamo”.
IM 1 risponde di non aver risposto a quel messaggio e di non chiamarsi __________. Egli nega di aver mandato gli altri messaggi contestatigli in occasione del precedente verbale.
Per finire la Corte ha ritenuto che l’imputato ha aiutato la __________ ad imballare 1'132 g. di cocaina destinati alla vendita a __________, dietro compenso di 500 EURO. Il suo ruolo sarà ripreso nelle considerazioni sulla pena.
b) Fatti del 19/30.03.2013 (__________)
Nel suo verbale del 05.04.2013 __________ riconosce la foto di IM 1 e dichiara essere l’uomo che le ha consegnato la cocaina con l’incarico di trasportarla a . Egli le avrebbe promesso che la destinataria, “” (NdR: __________), le avrebbe consegnato EUR 2'000.
Interrogato il 20.08.2013, IM 1 dichiara che il numero __________ era il suo, ma che gli è stato rubato insieme al cellulare a metà marzo 2013. Questo numero sarebbe stato dato a __________ (con una cifra diversa) al momento della consegna della cocaina. Nega di aver dato il proprio numero di cellulare, ma dice che il fidanzato di lei potrebbe averlo fatto.
IM 1 riconosce __________ quando gli vengono mostrate delle foto di diverse donne.
Posto di fronte alle dichiarazioni di __________, conferma di aver consegnato un sacchetto contenente la cocaina confezionata nei succhi di frutta. Egli dichiara di aver ricevuto la droga già confezionata in ovuli da una persona di cui non vuole fare il nome per paura. Egli avrebbe dovuto unicamente inserire la cocaina nei cartoni di succo di frutta e ricevere perciò EUR 500. __________ invece avrebbe dovuto trasportarli dietro compenso di EUR 3'000.
Interrogato nuovamente il 21.08.2013, IM 1 conferma di aver consegnato la cocaina a . Dichiara però di aver ricevuto la cocaina già confezionata in ovuli e di essersi limitato ad avvolgerla con del nastro adesivo per poi inserirla nella confezione di succo di frutta. Per questa operazione avrebbe dovuto ricevere EUR 500, una volta che __________ fosse giunta a destinazione. Dichiara che proprietario della droga ed organizzatore del trasporto sarebbe un certo “”, amico del fidanzato di __________ e nega di aver detto a __________ cosa fare in quanto ella sapeva già tutto, conoscendo infatti il proprietario della cocaina. Posto a confronto con , il 04.09.2013, conferma di conoscerla e di averle consegnato la droga, senza però aver avuto bisogno di dirle cosa fare in quanto conosceva, per tramite del futuro marito, il proprietario della droga. __________ dal canto suo dichiara di aver ricevuto istruzioni da IM 1 e che era all’oscuro di che cosa stesse trasportando, avendo dovuto semplicemente consegnare la droga ad una certa “” a . Alla domanda se fosse stato IM 1 a darle il numero di telefono di “” risponde affermativamente, mentre IM 1 nega di essere a conoscenza di questo fatto. __________ conferma che “” avrebbe dovuto pagarle poi EUR 2'000 alla consegna, mentre IM 1 dichiara di sapere che lei avrebbe guadagnato EUR 3'000, cosa dettagli da “”.
Il 18.09.2013 IM 1 dichiara di aver consegnato EUR e CHF a __________ all’interno del sacchetto contenente la cocaina nascosta nei succhi, ma di non esserne lui il proprietario, bensì “”. Egli ribadisce che __________ sapeva esattamente cosa fare. Il 29.10.2013 IM 1 viene nuovamente interrogato dalla PP chiedendo di fare delle precisazioni, in particolare in merito al luogo dove avrebbe confezionato la cocaina. Egli risponde ribadendo che il proprietario della droga era “”, e che è stato lui ad indicargli l’appartamento in cui effettuare il lavoro. La chiave dell’appartamento l’avrebbe invece ricevuta da “__________”, futuro marito di __________. IM 1 ha dichiarato in occasione del primo verbale che il cellulare con il numero __________ gli era stato rubato verso la metà di marzo 2013. Gli viene chiesto come mai questo si fosse agganciato ad un’antenna __________ il 26.03.2013 ed egli risponde di non sapere nulla, visto che l’aveva perso tra il 18 e il 20 marzo. Alla domanda del perché non abbia bloccato il numero, risponde di non averlo fatto in quanto si trattava di una scheda prepagata.
In definitiva la Corte ha accertato che l’imputato ha trasportato e importato in __________ 911 g. di cocaina pura al 25% ca., imballandoli e consegnandoli poi alla corriera __________ per portarli a __________, dietro compenso di 500 EURO, sostanza sequestrata a __________.
c) In entrambi i casi il ruolo dell’imputato, pur non potendosi dire che è stato il vero organizzatore del traffico, non è certo da considerare quale semplice complice, ma è un correo a pieno titolo. Anzi, egli si situa al di sopra di quello del semplice corriere: nella catena del traffico IM 1 è stato quello che ha indirizzato le corriere, ha dato loro la droga (almeno in un caso) aiutandole ad imballarla.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 22.06.2010 inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 12.03.2008 inc. 6B_370/2007 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 22.06.2010 inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 19.06.2009 inc. 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, inc. 6B_81/2008, inc. 6B_90/2008, consid. 3.2; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
Detto che, nella pratica, in materia di traffici di stupefacenti, il criterio principale è quello dei quantitativi, espressi in termini di intensità della messa in pericolo del bene protetto (CARP 15 gennaio 2014 in re O.), la storia dell’accusato non è diversa da tante altre, ossia di persone che, senza nessuna formazione, partono da paesi poveri a cercar fortuna in Europa dove, presto, si accorgono che la vita è molto più dura di quanto immaginassero e, per finire, invece di rientrare al paese d’origine, dove la loro risocializzazione sarebbe ancora possibile, preferiscono rimanere e, per campare, finiscono per darsi alla delinquenza. Lungi dalla Corte ritenere che l’imputato avesse qualsivoglia necessità di spacciare droga, resta che i fatti dimostrano come egli abbia preferito, invece di tornare al suo paese, il guadagno facile, anche se contenuto, legato al traffico di droga. Nel solco della prassi dei tribunali ticinesi, ritenuto che si tratta di due traffici di oltre 2kg di coicaina operati da una persona che non ne aveva necessità (non è un tossicodipendente), anche se di purezza non particolarmente elevata, la Corte ha ritenuto adeguata una pena detentiva di tre anni e sei mesi, tenuto conto che il suo ruolo non è stato unicamente quello del corriere -che di norma è l’anello più piccolo della catena- ma si situa un gradino sopra, anche se non può affermarsi con certezza che fosse l’organizzatore del traffico. Il suo ruolo si situa pertanto a metà tra il corriere e l’organizzatore.
Visti gli art. 12, 40, 47, 51, 69 CP; 19 LStup; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone
per avere, senza essere autorizzato
1.1.1. tra l’8 ed il 9 marzo 2013, trasportato e importato in __________ grammi 1'132 netti di cocaina (con grado di purezza variante tra il 34% e il 36%), aiutando __________, perseguita separatamente, a imballare lo stupefacente, dietro compenso di EUR 500.-, sostanza destinata a __________ e sequestrata a __________;
1.1.2. tra il 29 ed il 30 marzo 2013, trasportato e importato in __________ grammi 911 netti di cocaina (con grado di purezza variante tra il 24.6% e il 26.3%), imballando lo stupefacente per poi consegnarlo a __________, perseguita separatamente, dietro compenso di EUR 500.-, sostanza destinata a __________ e sequestrata a __________;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
IM 1 è condannato:
2.1. alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi la carcerazione preventiva, il carcere estradizionale e la pena espiata in anticipo;
2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 700.00 e dei disborsi.
È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro così come indicato nell’atto d’accusa, ad eccezione dei telefoni cellulari “Samsung” e “Black Barry” che vengono dissequestrati.
Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 700.--
Inchiesta preliminare fr. 2'892.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 126.--
fr. 3'718.--
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