Incarto n. 72.2011.135
Lugano, 31 ottobre 2012/rs
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 patrocinato dall’avv. DF 1
IM 2 patrocinato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 16.06.2011 al 06.08.2011 (52 giorni)
IM 3 patrocinato dall’avv. DF 2
in carcerazione preventiva dal 12.07.2011 al 06.08.2011 (26 giorni)
imputati, a norma dell'atto d'accusa 136/2011 del 27.12.2011 emanato dal PP 1, di
A. IM 2 e IM 3 in correità tra loro
ripetuta estorsione
per avere,
a scopo di indebito profitto, indotto gli operai __________, __________, __________, __________ e __________, minacciandoli di grave danno, ovvero di restare disoccupati rispettivamente di perdere il posto di lavoro alle dipendenze della società __________ (della quale il IM 3 era azionista e direttore), ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio, in ispecie costringendoli ad accettare
una retribuzione oraria netta inferiore a quella (pari a CHF 19.00 (diciannove) prevista dal CCL vigente in Ticino nel settore dell’edilizia e contenuta nei singoli contratti ovvero Euro 13.00 (pari a CHF 16.90) __________; Euro 11.00 (pari a CHF 14.30), __________, __________ e __________; Euro 9.00 (pari a CHF 11.70) __________;
la sottoscrizione dei falsi conteggi salariali descritti sub C, apparentemente conformi al CCL per ore lavorate, stipendi orari e trattenute salariali ma difformi dagli importi realmente percepiti dagli operai;
la consegna delle tessere Bancomat e del relativo codice PIN al IM 2, per consentirgli il prelevamento dell’intero stipendio presso l’__________ di __________ e la trattenuta della differenza rispetto agli importi imposti agli operai,
conseguendo in tal modo un indebito profitto di CHF 12'321.70 a favore di IM 2 (pari al totale degli importi prelevati dai conti degli operai e trattenuti personalmente) nonché di CHF 4'837.50 a favore di IM 3 (pari al totale delle 96 ore e 45 minuti di lavoro non versato da IM 3 rispetto alle ore effettivamente lavorate).
B. IM 3 singolarmente
ripetuta estorsione
per avere,
a scopo di indebito profitto, indotto gli operai __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ minacciandoli di grave danno, ovvero di restare disoccupati, rispettivamente di perdere il posto di lavoro alle dipendenze della __________ (di cui era azionista e direttore) ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio, in specie costringendoli ad accettare
una retribuzione mensile inferiore a quella prevista dal CCL vigente in Ticino nel settore dell’edilizia e conforme ai singoli contratti di lavoro, ovvero calcolata in base ad un numero di ore di lavoro inferiore a quelle reali;
la sottoscrizione dei falsi conteggi salariali descritti sub C apparentemente conformi al CCL ma recanti un numero di ore lavorate inferiore a quelle effettive
conseguendo in tal modo un indebito profitto di CHF 6'337.50 (pari al totale di 126 ore e 45 minuti) di lavoro prestato ma non corrisposto.
C. IM 3, IM 2 e IM 1 in correità tra loro
falsità in documenti
per avere,
allo scopo di occultare i reati descritti sub A e B, nonché simulare l’avvenuto versamento di stipendi difformi rispetto a quelli previsti dal CCL vigente nel settore dell’edilizia
allestito, consegnato, fatto firmare dagli operai summenzionati almeno 23 conteggi di salario (contenuti nel classificatore 6 lett. U allegato al rapporto d’inchiesta 13.10.2011) relativi ai mesi di marzo e aprile 2011 attestanti un numero di ore di lavoro inferiori a quelle effettivamente prestate, nonché (in almeno 9 casi) un salario superiore a quello realmente corrisposto,
inserendo tali falsi conteggi nella documentazione contabile ufficiale della società.
fatti avvenuti: a __________, __________ ed in altre località del Cantone tra marzo e maggio 2011;
reati previsti: dagli art. 156 cifra 1 CP, art. 251 cifra 1 CP;
nonché, a norma dell’atto d’accusa subordinato del 26 ottobre 2012, relativamente ai punti A. e B. dell’atto d’accusa 136/2011 del 27.12.2011, di
A. Ripetuta usura
per avere, a scopo di indebito profitto, sfruttato lo stato di bisogno e di dipendenza degli operai __________, __________, __________, __________ e __________, ovvero il timore di restare disoccupato, rispettivamente di perdere il posto di lavoro alle dipendenze della società __________ (della quale IM 3 era azionista e direttore), inducendoli ad accettare, quale corrispettivo della loro assunzione, rispettivamente mantenimento alle dipendenze della __________ i seguenti vantaggi pecuniari, in manifesta sproporzione economica:
1, 2, 3 come indicato nell’atto d’accusa.
B. Ripetuta usura
per avere, a scopo di indebito profitto, sfruttato lo stato di bisogno e di dipendenza degli operai __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, ovvero il timore di restare disoccupato, rispettivamente di perdere il posto di lavoro alle dipendenze della società __________ (di cui era azionista e direttore), inducendoli ad accettare, quale corrispettivo della loro assunzione, rispettivamente mantenimento alle dipendenze della __________, i seguenti vantaggi pecuniari, in manifesta sproporzione economica:
1 e 2 come indicato nell’atto d’accusa.
Presenti: - il PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;
l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
l’imputato IM 3, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 2.
Espletato il pubblico dibattimento:
martedì 30 ottobre 2012, dalle ore 09:30 alle ore 17:35; mercoledì 31 ottobre 2012, dalle ore 17:00 alle ore 17:15.
Evase le seguenti
questioni: Verbale d’udienza preliminare
I.
Con l’accordo delle parti, l’atto d’accusa viene corretto o completato come di seguito:
la valuta dell’indebito profitto di IM 2 indicato al punto A. in Franchi 12'321.70 viene corretta con l’indicazione che si tratta in Euro;
la cifra 3. del punto A. dell’atto d’accusa viene così completato:
“la consegna delle tessere Bancomat e del relativo codice PIN al IM 2,
per consentirgli il prelevamento dell’intero stipendio presso l’__________ di __________,
rispettivamente la consegna dello stipendio a IM 2,
per la trattenuta della differenza rispetto agli importi imposti agli operai”;
nel punto B. dell’atto d’accusa viene aggiunto l’operaio __________ mentre che viene cancellato l’operaio __________;
nel punto C. dell’atto d’accusa “simulare” viene corretto in “dissimulare”;
nel punto C. dell’atto d’accusa i conteggi di salario sono 24 invece che 23.
II.
Con l’accordo delle parti, in subordine al reato di “ripetuta estorsione” di cui al punto A. dell’atto d’accusa, viene prospettata l’imputazione di “ripetuta estorsione, in parte tentata”.
III. Il PP 1 preannuncia che presenterà in subordine un atto d’accusa per l’ipotesi di usura.
I Difensori non si oppongono.
Verbale d’interrogatorio degli imputati
Le parti danno atto che dei 9 casi di cui al punto C. dell’atto d’accusa, i seguenti casi vanno stralciati:
stipendio marzo di __________;
stipendio di aprile di __________;
stipendio di febbraio di __________.
Sentiti: - il PP 1, il quale descrive le difficili condizioni economiche in cui versavano gli operai, tutti disoccupati, condizioni di cui IM 2 e IM 3 erano perfettamente consapevoli. Ripercorre i fatti alla base dell’atto d’accusa ed espone i motivi per i quali gli stessi configurano il reato di ripetuta estorsione, segnatamente essendo stati gli operai minacciati di restare disoccupati e successivamente di perdere il lavoro. Rileva che IM 2 è sostanzialmente confesso e passa in rassegna gli elementi che provano la colpevolezza di IM 3. Venendo alla posizione di IM 1, ritiene che dal profilo oggettivo il reato sia pacifico e spiega perché anche dal profilo soggettivo IM 1 è colpevole di falsità in documenti, citando ampia dottrina e giurisprudenza (in particolare STF 6B.908/2009 del 3.11.2010). In conclusione, chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa del 27 dicembre 2011 sia in fatto che in diritto. Propone per IM 2 e IM 3 una pena detentiva indicativa di 12 mesi e per IM 1 alcuni mesi di detenzione, non opponendosi alla concessione della sospensione condizionale della pena;
l’avv. DF 2, difensore dell’imputato IM 3, il quale esordisce sottolineando che occorre ben distinguere la posizione di IM 3 da quella di IM 2. In relazione all’imputazione di ripetuta estorsione, contesta che da parte degli operai vi fosse la percezione di una minaccia, per cui chiede il proscioglimento del suo patrocinato da tale reato. IM 3 deve poi essere prosciolto anche dal reato di usura, dato che egli non era a conoscenza dell’entità delle trattenute effettuate da IM 2 né della loro durata. Contesta la sussistenza del reato di falsità in documenti sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo. In conclusione, chiede il proscioglimento di IM 3 da tutti i capi d’accusa;
l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 2, la quale ritiene che il suo patrocinato debba essere prosciolto dal reato di estorsione, subordinatamente usura, in relazione al punto A.2. dell’atto d’accusa, non avendo egli nemmeno mai visto i conteggi fatti sottoscrivere agli operai. IM 2 deve inoltre essere prosciolto da ogni accusa in relazione all’operaio __________. Sulla base delle dichiarazioni degli operai, l’indebito profitto conseguito da IM 2 va ridotto ad Euro 4'821.05. Contesta inoltre l’imputazione di falsità in documenti, siccome IM 2 non aveva nulla a che fare con la contabilità della __________. Ritiene che la pena proposta dalla Pubblica Accusa sia quindi sproporzionata, anche perché soggettivamente IM 2 riteneva giustificate le proprie trattenute sui salari degli operai per aver loro trovato un lavoro e per la messa a disposizione del furgone e del materiale di lavoro. In conclusione, tenuto conto anche del carcere preventivo sofferto, delle ammissioni di IM 2 e della collaborazione prestata nonché della sua incensuratezza in Svizzera, postula una massiccia riduzione della pena proposta;
l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale ritiene che la condotta di IM 1 non assurge a rilevanza penale. Contesta l’imputazione addebitata al suo patrocinato sia dal profilo oggettivo che dal profilo soggettivo. Le buste paga non configurano dei falsi documentali, poiché IM 1 inseriva in contabilità tutte le versioni di busta paga, con le correzioni che apportava man mano, per cui in contabilità vi era lo storico completo. Inoltre i versamenti ai dipendenti erano comprovati dai versamenti bancari e non dalle buste paga firmate dagli operai. Per quanto concerne le ore straordinarie, le stesse erano conteggiate in numerose tabelle, che venivano tutte inserite in contabilità, ciò che non è compatibile con un’asserita intenzione di non voler corrispondere tali ore agli operai. Soggettivamente IM 1 era in perfetta buona fede. Egli era infatti totalmente all’oscuro di quanto commesso da IM 2 e IM 3 e non aveva nessun interesse a creare dei documenti falsi, poiché ciò non gli avrebbe procurato alcun profitto personale. Sottolinea poi l’incensuratezza e la condotta irreprensibile di IM 1. In conclusione, chiede che IM 1 venga prosciolto dal reato di falsità in documenti;
il PP 1 in replica ribadisce che le busta paga, firmate dagli operai ed inserite in contabilità, sono dei documenti. Gli stessi sono falsi in quanto attestano un numero di ore lavorate che non corrisponde alla realtà ed un salario che non è quello realmente percepito dagli operai. Per il resto, si riconferma nel suo precedente intervento;
l’avv. DF 2, difensore dell’imputato IM 3, non duplica;
l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 2, non duplica;
l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, in duplica ribadisce che letta nel suo insieme la documentazione contabile della __________ attesta la perfetta buona fede di IM
Considerato, in fatto ed in diritto
Vita anteriore e precedenti degli imputati
Quo ai precedenti penali, si ha che IM 2, come è risultato dall’estratto del casellario giudiziale acquisito da questo Tribunale, è incensurato in Svizzera (estratto del 19.01.2012, doc. TPC 5). In Italia, ha due precedenti: con decreto penale del GIP della Pretura di __________ del 19 febbraio 1997, IM 2 è stato condannato per emissione di assegno senza provvista, alla multa di Lire 1'000'000 e al divieto di emettere assegni per un anno. In data 6 maggio 2005 è stato inoltre condannato dal Tribunale in composizione monocratica di __________ per acquisto di cose di sospetta provenienza, all’ammenda di Euro 70, beneficiando dell’indulto in data 14 ottobre 2010 (cfr. estratto del casellario giudiziale italiano del 23 gennaio 2012, doc. TPC 7). In aula ha dichiarato di non essere mai stato in galera, confermando i precedenti di cui all’estratto del casellario giudiziale.
IM 3 è padre di due figli, __________ () ed __________ (), entrambi residenti a , nati dal suo primo matrimonio. In seconde nozze ha sposato __________ (), con la quale vive a __________.
IM 3, come è risultato dall’estratto del casellario giudiziale acquisito da questo Tribunale, è incensurato in Svizzera (estratto del casellario giudiziale svizzero del 19 gennaio 2012, doc. TPC 6).
Per quanto concerne i suoi precedenti penali in __________, IM 3 ha dichiarato:
" ADR: che in __________, diversi anni fa, ho avuto dei precedenti penali per ricettazione, in merito a dei tappeti comperati al mare e poi emersi essere oggetto di furto. Siccome non ero riuscito a provare l’acquisto di tale merce ero stato denunciato e condannato per ricettazione. L’anno scorso ho subito un processo, dalla quale sono stato assolto con formula piena, per il reato di uso improprio di carta di benzina, in quanto un mio vicino di casa, dovendomi del denaro, mi aveva proposto di pagarmi il pieno di benzina. Io avevo accettato e l’inchiesta penale si era poi rivolta verso di me. Tutt’ora è pendente un’inchiesta, per omicidio colposo, a seguito di un incidente stradale avvenuto nel 2008. In quelle circostanze, avevo investito un uomo di 80 anni che ha attraversato la carreggiata nonostante il semaforo rosso. È poi deceduto in ospedale dopo alcune ore. Non ricordo altri precedenti penali.”
(verbale IM 1 del 12.07.2011, pag. 5).
Le dichiarazioni di IM 3 trovano parziale riscontro nell’estratto del casellario giudiziale _____ del 23 gennaio 2012 (doc. TPC 8), dal quale risulta che ha subito le seguenti condanne:
con sentenza del 10 gennaio 1997 di applicazione della pena su richiesta delle parti della Pretura di __________, Sezione distaccata di __________, è stato condannato per ricettazione alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione nonché alla multa di Lire 800'000, pena sospesa condizionalmente;
con sentenza del 10 novembre 1999 della Corte di appello di __________ - in parziale riforma della sentenza emessa l’11 febbraio1999 dalla Pretura di __________, Sezione distaccata di __________ - è stato condannato per ricettazione in concorso, alla pena di 2 anni di reclusione ed alla multa di Lire 2'000'000. Per quanto concerne la multa, in data 15 ottobre 2007 IM 3 ha beneficiato dell’indulto;
con sentenza del 22 febbraio 2002 della Corte di appello di __________ - in parziale riforma della sentenza emessa il 22 maggio 2011 dal Tribunale di __________, è stato condannato per furto alla pena di 1 anno, 2 mesi e 10 giorni di reclusione nonché alla multa di Euro 220.--. La multa gli è stata condonata, mentre che ha eseguito la pena detentiva dal 19 marzo 2004 al 3 agosto 2005, scontando 7 mesi di carcere.
Al dibattimento IM 3 ha precisato di non aver più nulla da espiare in __________ (verbale d’interrogatorio dibattimentale pag. 2, all. 1 al verbale del dibattimento).
Per quanto concerne la sua formazione, ha frequentato le scuole elementari di __________, il ginnasio di __________ e le scuole professionali di __________ fino al 1986. In seguito ha frequentato la Scuola Dirigenziale Commerciale per tre anni e la Scuola Universitaria Professionale per 4 anni. Tra il 1982 e il 1986 ha svolto l’apprendistato di elettromeccanico presso la __________ di __________. Nello stesso periodo ha inoltre lavorato quale agente di sicurezza ausiliario per la __________ di __________.
IM 1 ha iniziato il suo iter professionale lavorando come elettronico industriale militare per la __________ di __________ (1986-1988). In seguito ha proseguito la sua carriera lavorando quale responsabile produzione elettronica industriale per la __________ di __________ (1989-1991), quale responsabile produzione e assistenza interna presso la __________ di __________ (1991-1992), quale responsabile produzione presso al __________ di __________ (1993-1998), quale direttore tecnico per la __________ di __________ (1998-1999), quale responsabile finanze e controlling della __________ di __________ e quale fiduciario per la __________ di Lugano (2003-2006). Tra il 1991 e il 1996 ha inoltre funto da responsabile amministrativo della __________ di __________. Dal 2006 svolge l’attività di fiduciario presso la __________ di __________ e in tale contesto ha costituito la __________ divenendone amministratore unico.
IM 1 è coniugato e ha due figli (cfr. curriculum vitae, doc. TPC 15).
Rapporti tra gli imputati
Per contro, IM 2 e IM 1 non si sono mai conosciuti e non hanno mai avuto alcun tipo di rapporto (verbale IM 1 del 25.08.2011, pag. 8; verbale IM 1 del 17.7.2012, pag. 2; verbale IM 2 del 17.7.2012, pag. 2; verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 11, all. 1 al verbale del dibattimento).
Inizio dell’inchiesta
Gli inquirenti, dopo aver identificato gli operai alle dipendenze della __________ e l’amministratore unico della stessa, IM 1 (cfr. rapporto di segnalazione del 5.4.2011, AI 3), il 16 maggio 2011 interrogavano __________, operaio carpentiere che aveva iniziato a lavorare per la __________ sul cantiere del __________ il 14 marzo 2011 ma che era stato licenziato dopo circa una settimana di lavoro.
__________ dichiarava che per quanto lo riguardava non si erano verificate irregolarità nel pagamento del salario. Riferiva tuttavia di aver appreso da altri operai che “c’era una persona che taglieggiava sui salari degli operai. Precisamente il salario degli operai veniva versato sul conto bancario presso __________ in Franchi svizzeri e una persona di cui non conosco il nome si faceva consegnare le tessere bancomat dagli operai prelevando l’intero salario, lo cambiava in Euro, e una parte del salario la consegnava in Euro all’operai mentre ne tratteneva la parte rimanente” (verbale __________ del 16.05.2011, AI 4).
Il 24 maggio 2011, nell’ambito di una prima operazione di Polizia denominata “__________”, venivano interrogati tutti gli operai attivi sul cantiere __________ per la __________, e meglio __________ e __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, __________ e __________ oltre al responsabile della società, IM 3.
Tutti gli operai riferivano di percepire regolarmente lo stipendio da parte della __________, che veniva loro versato mensilmente sul conto appositamente aperto presso la sede __________ di __________ o di __________, ad eccezione di __________, che non aveva ancora percepito il primo stipendio, avendo appena cominciato a lavorare per la __________.
Nemmeno dall’interrogatorio di IM 3, sentito come persona informata sui fatti, emergevano elementi utili all’inchiesta.
Nel frattempo gli inquirenti provvedevano al sequestro della documentazione bancaria relativa ai conti degli operai e all’acquisizione dei fotogrammi della videosorveglianza posta accanto agli sportelli del bancomat di __________. Dall’analisi di detto materiale la Polizia constatava “… che in talune circostanze, una persona che allora non era ancora stata identificata, effettuava dei prelievi presso un distributore automatico __________ di __________, con le tessere di una parte degli operai. Analizzando gli estratti bancari, si notava che l’uomo in questione, prelevava praticamente tutto lo stipendio del mese, ad eccetto (e solo in alcuni episodi) di qualche centinaia di franchi” (rapporto d’inchiesta di PG del 13.10.2011, AI 110, pag. 6).
Gli inquirenti procedevano quindi, il 16 giugno 2011, ad effettuare degli interrogatori mirati di parte degli operai della __________ interessati dai prelevamenti, nell’ambito dell’operazione denominata “__________”.
Una parte di questi operai, ovvero __________ e __________, __________ e __________, ammettevano di aver consegnato a IM 2 le loro tessere bancomat. Precisavano che IM 2 aveva loro procurato il posto di lavoro presso la __________ e che in cambio loro avevano promesso una parte del loro stipendio.
Sulla base di tali riscontri, la Polizia procedeva quindi ad interrogare IM 2, che nonostante negasse ogni addebito, al termine del verbale veniva arrestato (verbale di polizia del 16.06.2011; verbale PP del 17.06.2011).
Il 12 luglio 2011 IM 3 veniva interrogato per la prima volta quale imputato. Durante il verbale ammetteva di aver avuto dei sospetti che IM 2 trattenesse una parte dello stipendio di alcuni suoi dipendenti (verbale del 12.07.2011, pag. 9 segg.). Lo stesso giorno veniva riassunto a verbale e dinanzi al PP 1 affermava di voler raccontare esattamente la verità per cui dichiarava che:
" In occasione del mio primo contatto con IM 2, egli mi disse che avrebbe proceduto lui a dare una paga agli operai, trattenendo una parte del salario quale sua commissione. Io gli dissi che se lui si metteva d’accordo con gli operai e lasciava fuori me la mia ditta, a me poteva andare bene. Ma io non volevo saperne niente”
(verbale IM 3 del 12.7.2011, AI 61, pag. 2).
Anche IM 3 veniva quindi arrestato.
Il giorno seguente, __________ trasmetteva (cfr. rapporto di complemento del 13.7.2011, AI 64) la sequenza completa delle immagini relative alle operazioni bancarie effettuate presso il bancomat __________ di __________ in data 4 aprile 2011 tra le 15.07 e le 19.09 (AI 53). Le immagini mostravano che IM 3, oltre ad essere presente ai prelevamenti, ne aveva effettuati lui stesso con le tessere degli operai “consegnando il denaro direttamente a IM 2” (rapporto d’inchiesta di PG del 13.10.2011, AI 110, pag. 7).
Anche sulla scorta di questi ulteriori elementi veniva inoltrata istanza di carcerazione preventiva (AI 69) che il GPC accoglieva con decisione del 14 luglio 2011 (AI 70).
Dopo essere stati ripetutamente interrogati, venuti meno i motivi dell’arresto, il 6 agosto 2011 IM 2 e IM 3 venivano scarcerati (AI 96 e 97).
Il 25 agosto 2011 veniva interrogato quale imputato per titolo di falsità in documenti l’amministratore unico della __________, IM 1. Al termine del verbale veniva rilasciato.
Esito dell’inchiesta
A IM 3 singolarmente la Pubblica Accusa ha imputato inoltre la ripetuta estorsione nei confronti di altri 9 operai (punto B. dell’Atto d’accusa) per il mancato pagamento di 126 ore e 45 minuti di ore straordinarie per un illecito profitto di Fr. 6'337.50.
A IM 2, IM 3 e IM 1 è stato infine imputato il reato di falsità in documenti commesso in correità (punto C. dell’Atto d’accusa).
Al dibattimento la Pubblica Accusa relativamente ai punti A e B dell’Atto d’accusa, ha imputato in via subordinata il reato di ripetuta usura (doc. DIB 1).
Antefatti
Nel luglio 2010 IM 3 aveva liquidato il socio della __________ diventando l’unico titolare e responsabile della società, il cui amministratore unico, come detto, era IM 1. Con la __________ IM 3 lavora a __________ per __________ impegnata nell’edificazione di un centro commerciale oltre che per il gruppo __________ di __________ attivo nel pompaggio e produzione di calcestruzzo. Durante questo periodo la __________ non ha operai suoi ma subappalta i lavori ad artigiani __________.
Lavorando per il gruppo __________ di __________, IM 3 viene in contatto con un responsabile, , del cantiere __________ di __________ (). Grazie a questo contatto IM 3 e per esso la __________, sottoscrive a gennaio 2011 con la __________, , società che aveva preso in appalto le opere di edificazione del __________ di __________ (), un contratto di subappalto per lavori di muratura e lavori a regia (verbale __________ del 24.05.2011). E’ così che IM 3 a gennaio 2011 comincia ad assumere operai italiani che conosceva personalmente fino ad arrivare agli inizi di febbraio 2011 a 5 operai (__________e __________, __________, __________ e __________).
Le trattenute salariali
IM 2 chiede a IM 3 se gli riconosce una commissione di 1 o 2 Euro all’ora per operaio (verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 4, all. 1 al verbale del dibattimento). IM 3 gli risponde che non “ci stava dentro” (verbale IM 2 del 30.06.2011, pag. 1) e che non gli avrebbe dato nulla. IM 2 dice a IM 3 che avrebbe parlato con gli operai per vedere se loro gli avrebbero riconosciuto qualcosa e gli avrebbe fatto sapere (IM 2, verbale d’interrogatorio pag. 3, all. 1 al verbale del dibattimento).
IM 3 (dopo averlo negato durante l’inchiesta: verbale 12.07.2011, pag. 10), al dibattimento ha ammesso che “... è possibile che IM 2 mi ha chiesto una commissione di uno o due Euro all’ora per operaio, ma io gli risposi che non gli avrei dato nulla. Ho detto a IM 2 di parlare con gli operai, se loro ti vogliono riconoscere qualcosa a titolo di favore per me va bene ma io non voglio saperne niente” (verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 4, all. 1 al verbale del dibattimento).
IM 2 quindi, con l’accordo di IM 3, contatta uno ad uno gli operai che sapeva essere disoccupati (verbale GPC 17.06.2011 pag. 1; verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 4, all. 1 al verbale del dibattimento), alcuni dei quali avevano già lavorato per lui in __________, dicendo loro di avere la possibilità di un lavoro in Svizzera e meglio che li avrebbe messi in contatto con una persona che li avrebbe fatti lavorare in Svizzera, lavoro per il quale propone una paga oraria in Euro ammontante, così come stabilito con ciascun operaio, a Euro 13.- per __________, a Euro 11.- per __________, __________ e __________ ed a Euro 9.- per __________ (IM 2 ha dichiarato invece di non aver mai preso nulla dal salario di __________). Ha precisato che “il nostro accordo era che loro avrebbero percepito gli importi menzionati ed io, la differenza tra questi importi ed i 14 Euro che mi aveva detto IM 3” (verbale del 30.06.2011, pag. 2).
Avendo bisogno di lavorare ed essendo alla disperata ricerca di un posto di lavoro, gli operai accettavano:
" Il nostro primo incontro con IM 2 era avvenuto a __________ nei pressi di un bar e in questa circostanza lui mi aveva chiesto se ero interessato al lavoro, ero [recte: era] a conoscenza che ero disoccupato e che ero alla disperata ricerca di un posto di lavoro. Mi aveva detto che era a __________, che avrei percepito EURO 11 all’ora e che le ferie le avrei fatte dal 01 agosto al 15 agosto. Subito mi ha detto che se volevo questo impiego le condizioni era che lui avrebbe potuto avere libero accesso al mio conto per poter prelevare la sua parte. Come detto trovandomi in difficoltà economica ho subito accettato”
(verbale del 16.06.2011, pag. 5);
" Devo precisare che il primo contatto per poter lavorare per la __________ è avvenuto con IM 2, il quale mi ha chiamato telefonicamente. Mi sono poi incontrato sempre al solito bar di __________. In quell’occasione IM 2 mi ha detto che se volevo lavorare le condizioni erano che una parte del mio salario sarebbe stato di suo diritto. Per la precisione IM 2 mi aveva detto che avrei lavorato, guadagnando 9 euro l’ora e, la differenza illustratami da IM 3, i CHF 24 l’ora (busta paga sindacale) sarebbe andata a IM 2 per avermi trovato il lavoro. Ho accettato per disperazione e avevo bisogno di lavorare in quanto ho una moglie e due figli piccoli da mantenere. Erano ormai due anni che ero in disoccupazione”
(verbale del 16.06.2011, pag. 3);
" IM 2 mi aveva proposto un lavoro per 11 euro all’ora ed il primo mese ha prelevato dal mio conto mediante la mia tessera bancomat, che gli avevo dato io stesso, tutto lo stipendio e poi mi ha dato il corrispettivo delle ore lavorate”
(verbale PP del 16.06.2011, pag. 3);
" Ancora prima di avere il primo incontro con __________, IM 2 mi aveva fatto una proposta consistente nel venire a lavorare per conto della __________ (gestita da IM 3) a __________. Lo stipendio mi sarebbe stato versato direttamente dalla __________ tramite bonifico bancario, IM 2 avrebbe provveduto personalmente a ritirare il denaro sul mio conto e a consegnarmi quello che era stato pattuito. In buona sostanza IM 2 mi aveva proposto di guadagnare fisso 13 EUR l’ora indipendentemente dall’importo effettivamente versato dalla __________ sul mio conto”
(verbale di polizia del 16.06.2011, pag. 9).
Successivamente a quest’incontro IM 2 accompagna gli operai presso gli uffici della __________ a __________ per la firma del contratto di lavoro che è a tempo determinato fino al 31.12.2011. Lo stipendio mensile lordo è di Fr. 4'330.- per 13 mensilità ed il periodo di prova previsto è di 2 mesi. La paga è quella minima sindacale di Fr. 24.95 lordi all’ora per un netto di Fr. 19.-.
In tale occasione, IM 3 consiglia agli operai di aprire un conto presso __________ di __________ per il versamento del salario, cosa che gli operai fanno quando escono dagli uffici della __________.
Gli operai, ottenuto il permesso di lavoro, iniziano a lavorare sul cantiere a marzo 2011. Le ore di lavoro giornaliere erano di 9 ore e 15 minuti dal lunedì al giovedì e di 8 ore al venerdì.
IM 3 - che già in occasione dell’incontro a due aveva detto a IM 2 che agli operai sarebbe stata consegnata una tessera bancomat (verbale IM 3 del 13.07.2011 pagg. 1-2; verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 8, all. 1 al verbale del dibattimento ) - lo avvisa dell’avvenuto versamento dello stipendio di marzo 2011 (verbale IM 3 del 13.07.2011 pag. 2; verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 7, all. 1 al verbale del dibattimento).
IM 2, con le tessere bancomat ed i relativi codici che si è fatto consegnare dagli operai, alla presenza di alcuni di essi, effettua presso __________ di __________, in parte con l’aiuto di IM 3 che così richiesto, era arrivato anche lui a __________, i prelevamenti degli stipendi versati dalla __________ sul conto degli operai cui aveva procurato il posto di lavoro (cfr. fotogrammi del 4 aprile 2011 e 11 aprile 2011). IM 2 cambia il denaro prelevato in Euro e dà agli operai il salario sulla base dell’importo orario stabilito in Euro con ciascuno di essi. In pratica moltiplica la paga oraria per il numero di ore eseguite durante il mese dagli operai e trattiene per sé la differenza.
Per i mesi di aprile e maggio IM 2 durante l’inchiesta ha dichiarato che il prelievo dal salario degli operai era avvenuto in modo diverso. Lui aveva restituito le tessere bancomat agli operai per cui erano questi ultimi che prelevavano personalmente al bancomat il salario, lo cambiavano in Euro e glielo consegnavano. Lui, fatti i debiti calcoli, consegnava loro quanto avevano pattuito come paga oraria moltiplicato per le ore eseguite, trattenendo per sé la differenza (verbale IM 2 del 05.07.2011, pagg. 4-5).
In merito ai prelevamenti effettuati la Corte non ha potuto non tener conto delle dichiarazioni degli operai i quali hanno dichiarato che nonostante l’accordo verbale raggiunto con IM 2, non gli hanno dato nulla (__________) rispettivamente che dopo il prelevamento effettuato da IM 2 per il mese di marzo, non gli hanno più dato nulla (__________e __________):
" ADR. Dalla mia prima busta paga ho visto che lo stipendio in realtà era molto maggiore. IM 2 mi ha ritirato lo stipendio e quando ci siamo incontrati gli ho detto che i miei soldi li volevo tutti. ADR. Lui mi ha ribadito che avevamo un patto ma io gli ho detto che lo stipendio è mio e che quindi mi spetta. ADR. Non mi ha né minacciato né ha tentato di intimidirmi, la discussione è finita lì. ADR. In definitiva io non ho dato nulla a IM 2”
(verbale PP di __________ del 16.06.2011, pag. 2);
" ADR. IM 2 mi aveva proposto un lavoro per 11 euro all’ora ed il primo mese ha prelevato dal mio conto mediante la mia tessera bancomat, che gli avevo dato io stesso, tutto lo stipendio e poi mi ha dato il corrispettivo delle ore lavorate. Le ore erano quelle della busta paga. ADR. Questo è avvenuto soltanto per lo stipendio del primo mese, i prelevamenti erano riferiti allo stesso stipendio. Il mese successivo ho visto la mia busta paga e vedendo i soldi che prendevo ho detto a IM 2 che non gli avrei più dato nulla”
(verbale PP di __________ del 16.06.2011, pag. 3);
" ADR IM 2 ha prelevato 1000 CHF dal mio conto (era il 7 o 8 aprile) utilizzando la mia carta. Io gli avevo dato il codice PIN che tengo sempre nel mio portafogli. IM 2 si è intascato i 1000 CHF che aveva prelevato dal mio conto. Penso che dopo lui li abbia cambiati in Euro. ADR Quella stessa sera del prelevamento in banca ho rivisto IM 2 e io gli ho chiesto un po’ di soldi e lui mi ha dato 200 Euro. Questo è successo in occasione del primo stipendio. ADR: Dopo quella volta non ho mai più visto IM 2. Lo stipendio mi viene versato dalla __________ sul mio conto e io non ho più visto IM 2. ADR IM 2 ha prelevato dal mio conto solamente quella volta che ho appena riferito, questo verso il 7 o 8 aprile 2011. ADR: Da quel giorno non l’ho mai più rivisto.”
(verbale __________ del 16.06.2011, pag. 3).
Ebbene a fronte di queste dichiarazioni degli operai, divergenti rispetto al dire di IM 2 quo al numero delle trattenute operate sui salari, non sono stati eseguiti i necessari accertamenti chiarificatori che si imponevano. In particolare IM 2 non è stato confrontato con le dichiarazioni degli operai né gli operai sono stati ulteriormente interrogati per confrontarli con il dire di IM 2 e neppure è stato effettuato alcun confronto tra IM 2 e gli operai.
Gli inquirenti hanno seguito, facendole proprie, le dichiarazioni di IM 2 che durante l’inchiesta aveva dichiarato di aver effettuato trattenute dal salario degli operai per tre mesi (verbale del 05.07.2011 pag. 2; verbale GPC del 17.06.2011 pag. 1) e hanno pertanto quantificato il profitto di IM 2 in Euro 12'321.70.
Al dibattimento tuttavia, IM 2, in merito a dette trattenute ha dichiarato che:
" Il primo mese ho prelevato su tutti gli operai. __________, __________ e __________, dopo avermi dato i soldi del primo mese, mi hanno detto che non volevano darmi più nulla del loro salario. Io ho detto loro che andava bene. Negli altri mesi non ho più preso soldi da questi tre operai. Ho continuato a prendere soldi da __________ e basta”
(verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 6, all. 1 al verbale del dibattimento).
La Corte, su tale punto, ha tenuto conto della reticenza manifestata durante il primo verbale d’interrogatorio dagli operai a coinvolgere IM 2. Tuttavia, dal momento in cui lo hanno poi chiamato in causa, la Corte non ha ravvisato ulteriori motivi per non dire la verità sul numero delle trattenute effettuate da IM 2 sul loro salario. Di conseguenza, in difetto dei necessari accertamenti chiarificatori sopra detti, la Corte non ha potuto che concludere che i fatti si sono svolti come riferito dai lavoratori, diretti interessati, e da IM 2 (fatta eccezione per __________).
Per __________ (che non è mai stato interrogato), licenziato alla fine di marzo, le trattenute sono limitate a questo mese (verbale IM 3 12.07.2011; fotogrammi del 04.04.2011; AI 28 all. 75).
In conclusione quindi la Corte ha ritenuto che IM 2 ha effettuato le trattenute sui salari degli operai __________, __________ e __________ solo per il mese di marzo (a quest’ultimo IM 2 ha comunque restituito Euro 200.-- il giorno stesso del prelevamento; cfr. verbale PP di __________ del 16.06.2011, pag. 3) e ha continuato a prendere soldi per i mesi di aprile e maggio solo dal salario di __________, per un totale, in base ai conteggi effettuati dalla Corte basandosi sulla tabella agli atti allestita dagli inquirenti (classificatore 6, all. W), di complessivi Euro 4'621.05.
In merito alle trattenute operate sul salario degli operai, IM 2 le ha giustificate con il fatto di aver trovato loro un posto di lavoro in Svizzera ed anche per aver messo a loro disposizione un furgone per recarsi al lavoro. Sempre nell’ottica di giustificare i prelievi dal salario degli operai, durante l’inchiesta ha anche allegato, seppur in modo altalenante e neppure troppo convinto, che in seguito sarebbe stata sua intenzione prendere un appartamento in locazione a sue spese per metterlo a disposizione degli operai per non farli rientrare tutte le sere in _____ (verbale del 30.06.2011 pag. 2; manoscritto allegato al verbale del 05.07.2011).
IM 2 ha spiegato di aver usato il denaro trattenuto sul salario degli operai per pagare “dei debiti che avevo nel ramo edile e domestica. La mia economia finanziaria è critica, ho due figli che sostanzialmente devo mantenere, mia moglie non lavora, e in __________ lavoro poco” (verbale del 05.07.2011, pag. 7). Anche al dibattimento IM 2 ha confermato quanto ammesso in sede d’inchiesta, con l’eccezione del quantum delle trattenute operate sul salario degli operai.
Solo in occasione del verbale del 12.07.2011 IM 1 afferma di aver “intuito” che IM 2 aveva fatto degli accordi verbali con parte dei suoi dipendenti ma che il tutto era rimasto circoscritto a dei sospetti (pag. 9), per poi affermare, poco oltre, nello stesso verbale, che “sospettava che IM 2 tratteneva una sua parte, in accordo con gli operai, ma io non ho mai ricevuto nulla” (pag. 10).
Negava recisamente che IM 2 (verbali IM 2 del 05.07.2011 pag. 2 e del 30.06.2011 pag. 1) gli avesse chiesto un’intermediazione per il fatto che gli procurava gli operai affermando che “non è vero che IM 2 mi ha proposto una simile cosa” (verbale del 12.07.2011, pag. 10), per poi - come visto - cambiare attitudine in aula allorché ha ammesso che è possibile che IM 2 gli abbia chiesto una intermediazione di 1 o 2 Euro all’ora per ogni operaio.
E’ stato solo in occasione del verbale MP del 12.07.2011 che finalmente IM 3 ha ammesso di essere stato a conoscenza delle trattenute dello stipendio operate da IM 2 sin dal primo contatto con quest’ultimo, non dopo aver tentato comunque, all’inizio del verbale, di far credere di averlo saputo solo dopo il licenziamento di __________ (verbale del 12.07.2011 pag. 1) e che prima di allora non era a conoscenza di questi fatti. IM 3 ha quindi dichiarato testualmente che:
" In occasione del mio primo contatto con IM 2, egli mi disse che avrebbe proceduto lui a dare una paga oraria agli operai, trattenendo una parte del salario quale sua commissione. Io gli dissi che se lui si metteva d’accordo con gli operai e lasciava fuori me la mia ditta, a me poteva andare bene. Ma io non volevo saperne niente. Successivamente è avvenuta la loro assunzione così come ho riferito nei miei precedenti verbali, rispettivamente l’apertura dei conti, intestati agli operai, per il versamento del salario. IM 2 non mi disse che intendeva farsi dare il bancomat, anche perché sarebbe stato illegale. Mi disse che li avrebbe accompagnati al momento del prelevamento del salario per ricevere la sua parte. [...]. Prima dell’apertura del procedimento io non sapevo quanto trattenesse il IM 2”
(verbale MP del 12.07.2011, pagg. 2-3).
Nel verbale del 13.07.2011 (pagg. 1-2) IM 3 ha precisato ancora che:
" L’accordo con IM 2 era quello che io avrei pagato su un conto corrente bancario gli operai e lui, tramite un accordo con gli operai, avrebbe pensato a pagarli lui in Euro. Preciso che io gli avevo anche riferito che facendo un conto bancario, agli operai sarebbe stato consegnata una tessera bancomat. In quell’occasione eravamo solo io e IM 2.”
Nel verbale dinanzi al GPC ha ribadito che era “al corrente del fatto che IM 2 prelevava una parte dello stipendio versato agli operai”. Precisava tuttavia di non essere “al corrente della percentuale prelevata da IM 2”.
Nel verbale del 17 luglio 2012 (successivo all’emissione dell’Atto d’accusa), IM3 ha ribadito di essere stato a conoscenza degli accordi di IM 2 con gli operai in merito alla loro retribuzione effettiva ma di non conoscere “l’ammontare effettivo” dei soldi che lui tratteneva. Aggiungeva inoltre di non sapere “per quanto tempo IM 2 avrebbe trattenuto dei soldi sulla paga corrisposta agli operai” (verbale del 17.07.2012, pag. 2).
Nel medesimo verbale IM 3 ha prodotto la documentazione comprovante il versamento, da parte della __________, di importi integrativi del salario dei dipendenti, con riferimento agli importi trattenuti da IM 2 ed indicati nell’atto d’accusa (verbale 17.07.2012, pag. 2 e documentazione ivi allegata; verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 7, all. 1 al verbale del dibattimento).
Al dibattimento IM 3 ha mantenuto la sua versione dei fatti e ha dichiarato:
" Io mai avrei immaginato che le trattenute di IM 2 dagli stipendi degli operai, fossero così ampie”
(verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 4, all. 1 al verbale del dibattimento);
" Io non pensavo che gli operai potessero accettare delle trattenute del genere, voglio dire così alte così come sono venuto a conoscenza in occasione del secondo interrogatorio, mentre aspettavamo con gli operai nella saletta della polizia.”
(verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 5, all. 1 al verbale del dibattimento).
Correo è colui che in occasione della decisione, della pianificazione e dell’esecuzione di un reato collabora intenzionalmente in modo determinante con gli altri autori, così da risultare un partecipante principale. La correità presuppone dunque una Mit-Tatherrschaft, ovvero una padronanza collettiva dell’azione delittuosa, ritenuto che, se dal profilo soggettivo la correità presuppone l’intenzionalità ed una comune decisione di compiere il reato, questa, può essere anche manifestata tramite atti concludenti e che il correo non deve aver necessariamente partecipato, già dall’inizio, alla decisione originale, essendo sufficiente che egli aderisca alla stessa anche solo in una fase successiva, fino al più tardi al compimento del reato (Forster, Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, vor art. 24 n. 7 segg. nonché DTF 133 IV 76, 130 IV 58, 118 IV 397 e 108 IV 88).
La Corte è partita dal fatto che IM 2 aveva rivolto a lui per primo la richiesta di riconoscimento di una intermediazione di 1 o 2 Euro per ogni ora di lavoro eseguita da ciascun operaio. Ricevuta - come sappiamo - da lui risposta negativa, è con il suo consenso che IM 2 si è poi rivolto agli operai, così come IM 3 stesso ha del resto dichiarato in aula (verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 4, all. 1 al verbale del dibattimento).
IM 3 quindi, a giudizio della Corte, non poteva non sapere o comunque doveva e poteva presumere che la richiesta agli operai sarebbe stata perlomeno analoga a quella che IM 2 aveva rivolto a lui. Pertanto IM 3 non può affermare in modo credibile di non sapere a quanto ammontava la trattenuta del salario per ciascun operaio dal momento che aveva tutti gli strumenti per poter/dover prevedere che tale trattenuta fosse perlomeno equivalente a quanto IM 2 aveva chiesto a lui direttamente, tenuto conto allo stesso tempo che IM 3 sapeva anche bene - così come del resto IM 2 - che questi operai sarebbero già stati da lui assunti con lo stipendio sindacale minimo.
Anche l’affermazione di IM 3 di non sapere per quanto tempo IM 2 avrebbe operato le trattenute sul salario degli operai non è risultata credibile per la Corte. IM 3 infatti nel verbale del 13.07.2011 ha affermato che “l’accordo con IM 2 era quello che io avrei pagato su un conto corrente bancario gli operai e lui, tramite un accordo con gli operai, avrebbe pensato a pagarli lui in Euro” ed ancora al dibattimento che “IM 2 mi disse che avrebbe proceduto lui a dare una paga oraria agli operai trattenendo poi una parte come sua commissione” (verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 4, all. 1 al verbale del dibattimento). E’ pertanto IM 3 stesso che - dicendo di sapere fin dal primo contatto con IM 2 che avrebbe proceduto lui a dare la paga agli operai trattenendo una parte del salario quale sua commissione - fa indubbio riferimento ad un accordo quo ad una precisa modalità di pagamento degli operai della quale non può credibilmente affermare di non essere stato a conoscenza rispettivamente di non sapere fino a quando sarebbe durata. La modalità di pagamento degli operai - da parte di IM 2 in Euro con l’esecuzione di trattenute - così come riferita da IM 3 stesso, era senza dubbio una modalità di pagamento che sarebbe stata applicata, se non fosse stata interrotta dall’avvio dell’inchiesta, fino al termine del rapporto di lavoro con gli operai e quindi almeno fino al 31.12.2011.
IM 1 quindi, a giudizio della Corte, ha fin dall’inizio condiviso e fatto proprio il piano di far pagare agli operai - disoccupati - la commissione chiesta da IM 2. Procedendo poi all’assunzione dei lavoratori - consapevole che sarebbe stato IM 2 a pagarli in Euro - ha fornito la prestazione che IM 2 aveva promesso agli operai in cambio della quale questi ultimi si erano impegnati a dargli una parte del loro salario. Così facendo IM 3 ha dato modo a IM 2 di operare le trattenute dal salario degli operai che già sapeva essere disoccupati e assunti con la paga sindacale minima e ha ottenuto inoltre per sé la disponibilità, immediata (come a richiesta della __________), di manodopera competente pagata con il salario sindacale minimo.
La Corte ha considerato infine che IM 3 - che aveva già detto a IM 2, quando erano solo loro due, che con l’apertura del conto, agli operai sarebbe stata data una tessera bancomat - ha consigliato, in occasione della firma del contratto, agli operai di aprire un conto presso __________ per il versamento dello stipendio, ha poi avvisato IM 2 dell’avvenuto versamento del salario di marzo e lo ha infine raggiunto presso il bancomat di __________ per aiutarlo a prelevare i soldi dal conto degli operai. IM 3 quindi non ha solamente condiviso il piano di far pagare agli operai una commissione in cambio del posto di lavoro, ma ha anche contribuito in maniera determinante nel corso della sua esecuzione. Sulla base di tutte queste risultanze la Corte ha ritenuto IM 3 correo di IM 2, perlomeno per dolo eventuale.
Giusta l’art. 156 n. 1 CP chi per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP).
Oggettivamente il comportamento punito dalla norma, che interessa sia il patrimonio che la libertà altrui, consiste nel determinare una persona a compiere degli atti pregiudizievoli ai suoi interessi pecuniari o a quelli di un terzo. Per violenza viene intesa quella effettiva che risulta dalla forza fisica esercitata sulle cose (Weissenberger, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 156 n. 6 segg. e Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Stämpfli, Berna 2002, art. 156 n. 8 segg.) mentre una minaccia di grave danno è ammessa quando, secondo le dichiarazioni dell’autore, la realizzazione di un tale pregiudizio appare dipendente dalla sua volontà e la minaccia è appropriata, secondo criteri oggettivi, a limitare la di lei libertà di decisione, ovvero ad indurla ad adottare un comportamento che essa non avrebbe verosimilmente avuto senza una simile minaccia (Weissenberger, op. cit., art. 156 n. 10 segg., Trechsel/Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, art. 156 n. 4 e Corboz, op. cit., art. 156 n. 10 segg. nonché sentenza non pubblicata del TF 6B.477/2007 del 17.12.2008), ricordato come il concetto di minaccia di grave danno proprio alla coazione (art. 181 CP, Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 181 n. 25 segg.) si applica per analogia anche al reato di estorsione (art. 156 n.1 CP). La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente nel prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda dalla volontà dell’autore. Non occorre che l’agente sia in grado di realizzare tale sua minaccia, essendo però sufficiente che in base alle sue dichiarazioni la realizzazione di tale danno appaia dipendere dalla sua volontà (DTF 117 IV 445, 106 IV 125 e 105 IV 120). Una semplice messa in guardia, cioè il fatto di annunciare la possibile realizzazione di un danno futuro senza avere la possibilità di influenzarlo, non rappresenta una minaccia di grave danno che presuppone invece che chi così agisce abbia la possibilità di poterlo concretizzare (Trechsel/Crameri, op. cit., art. 156 n. 4 e DTF 106 IV 125). La norma chiede altresì che l’autore ottenga dalla vittima un atto dispositivo del suo patrimonio (Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007, art. 156 n. 3 e Corboz, op. cit., art. 156 n. 18 segg.) e che sussista il nesso di causalità naturale ed adeguato tra tutti questi elementi (Corboz, op. cit., art. 156 n. 21). L’estorsione (art. 156 n. 1 CP) è consumata allorquando il patrimonio della vittima ha subito un danno (Trechsel/Crameri, op. cit., art. 156 n. 12) ritenuto che, trattandosi di un delitto di risultato, ogni forma di tentativo è ravvisabile (Corboz, op. cit., art. 156 n. 32) a condizione che la minaccia sia stata presa seriamente in esame dalla vittima (DTF 79 IV 60). Soggettivamente l’autore deve agire intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 prima frase CP), ma il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) è comunque sufficiente (Weissenberger, op. cit., art. 156 n. 30, Stratenwerth/Wohlers, op. cit., art. 156 n. 5 e Corboz, op. cit., art. 156 n. 22) e il vantaggio patrimoniale perseguito deve essere indebito (Weissenberger, op. cit., art. 156 n. 31, Stratenwerth/Wohlers, op. cit., art. 156 n. 5 e Corboz op. cit., art. 156 n. 23 segg.) ritenuto che se l’autore ha, o crede di avere, una pretesa patrimoniale legittima, la fattispecie qui in esame non viene integrata, trattandosi invece, qualora e se del caso, di coazione ai sensi dell’art. 181 CP (Trechsel/Crameri, op. cit., art. 156 n. 10).
Giusta l'art. 157 n. 1 CP 1, chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione, chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o lo fa valere, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Con la DTF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007 l'alta Corte federale ha statuito che l'usura presuppone l'ottenimento di un vantaggio pecuniario, una disproporzione tra le prestazioni fornite nell'ambito di un contratto a titolo oneroso, l'esistenza di una situazione di debolezza ed un nesso di causa tra la situazione di debolezza e la disproporzione delle prestazioni in favore dell'autore. In particolare il vantaggio tratto deve essere in evidente sproporzione sul piano economico con la prestazione fornita. Il rapporto tra prestazione e controprestazione si misura comparando i prezzi usuali con quelli praticati nella specie.
Quanto allo stato di bisogno non è necessario che sia di natura economica, bastando che la vittima si trovi in una stato di costrizione che influisca in modo determinante sulla sua libertà di decisione e che quindi acconsenta a fornire le prestazioni usuraie. Il termine di paragone è oggettivo: occorre riferirsi ad una persona normalmente ragionevole che, posta nelle medesime condizioni, non sarebbe libera di decidere. Vi è sfruttamento dello stato di bisogno quando l'autore ne approfitta scientemente per farsi accordare vantaggi economici sproporzionati.
Il reato è intenzionale. L'autore deve conoscere, almeno per dolo eventuale, la disproporzione tra le prestazioni ed aver coscienza che lo stato di bisogno induce la controparte ad accettare tale sproporzione (DTF 130 IV 106).
La Corte ha ritenuto innanzitutto che lo stato di disoccupazione degli operai era preesistente alla proposta fatta loro da IM 2 e non l’effetto di una minaccia di grave danno da parte di quest’ultimo per cui il “restare disoccupati” non poteva comunque nei fatti essere ricondotto ad un comportamento di minaccia di IM 2.
In ogni caso, dalle testimonianze assunte è emerso che gli operai hanno accettato le condizioni poste da IM 2 non per effetto di una minaccia ma perché erano disoccupati e la maggior parte di loro con moglie e figli da mantenere per cui avevano bisogno di lavorare. Nemmeno successivamente, vale a dire una volta in essere il rapporto di lavoro, vi è la prova di una qualsiasi minaccia agli operai che potesse farli temere per la perdita del posto di lavoro e neppure è stata riscontrata dagli atti la percezione da parte degli operai di un clima di minaccia o di coazione che potesse far temere loro di venire licenziati. A comprova di queste conclusioni la Corte ha rilevato che alcuni operai, malgrado si fossero impegnati a corrispondere mensilmente le trattenute dal proprio salario, sono stati liberi di revocare l’accordo con IM 2 senza subire conseguenze di sorta vero è che hanno continuato a lavorare sul cantiere anche nei mesi successivi alla revoca dell’accordo sulle trattenute e quindi durante i mesi di aprile e maggio 2011. Le dichiarazioni degli operai (__________, __________, ) sono chiare e concordano tutte sul fatto che quando hanno detto che non avrebbero, al contrario di quanto si erano impegnati a fare, dato nulla () rispettivamente dato più nulla (__________e __________) a IM 2 dopo le trattenute dal salario di marzo, non vi sono state né minacce né forme di coazione da parte di quest’ultimo né del resto da parte di IM 3. Sulla base di tali risultanze la Corte non ha ritenuto realizzato il reato di estorsione.
IM 3 e IM 2, per quanto già detto, erano consapevoli dello stato di bisogno degli operai e che proprio per questo motivo gli stessi sarebbero stati disposti, come poi lo sono stati, ad accettare le condizioni loro proposte.
La Corte ha considerato che gli importi di 1, 3 e 5 Euro che gli operai hanno promesso a IM 2 in cambio del posto di lavoro, corrispondono ad una percentuale del 7%, del 21% e del 35% della paga oraria che ammontava a Euro 14.- netti (controvalore di Fr. 19.-), allorché la Legge Federale sul collocamento per persone in cerca di lavoro, che la Corte ha preso quale riferimento, prevede una commissione pari al massimo al 5% del salario annuo lordo che corrisponde ad una percentuale mensile dello 0,4% e ha concluso pertanto ritenendo la controprestazione degli operai largamente sproporzionata rispetto a quella del posto di lavoro in Svizzera loro fornita, anche considerando la messa a disposizione del furgone (indipendentemente che fosse o meno IM 2 a pagare le spese vive dell’uso dello stesso, particolare che, tra l’altro, l’inchiesta non ha definitivamente chiarito).
IM 2 e IM 3 sapevano o comunque potevano e dovevano rendersi conto della sproporzione evidente che c’era tra la prestazione di un posto di lavoro in Svizzera e la controprestazione cui si erano impegnati gli operai, se appena si pon mente al fatto che le trattenute variavano da 1 a 5 Euro per ogni ora di lavoro prestata, che si trattava di trattenute dovute ogni mese dagli operai e che sarebbero state dovute/operate per tutta la durata del contratto di lavoro e quindi almeno fino al 31.12.2011.
Sempre con riferimento all’aspetto soggettivo, nella concreta fattispecie è stato accertato che gli imputati conoscevano la provenienza dei lavoratori, la crisi del mercato di lavoro in __________, il loro stato di disoccupazione e la necessità di trovare un posto di lavoro.
Sia IM 2 che IM 3 erano consapevoli dello sfruttamento commesso in danno dei lavoratori visto da una parte che IM 2 ha negato finché ha potuto di aver preso soldi dal salario degli operai, ha raccomandato loro di tenere “segreto” l’accordo raggiunto e non ha messo nulla per iscritto limitandosi ad un accordo verbale con gli operai e ha negato, falsamente, per diversi verbali, che IM 3 fosse a conoscenza di questo accordo con gli operai.
IM 3 stesso, dal canto suo, come abbiamo visto, dopo aver chiesto a IM 2 operai disponibili subito e quindi disoccupati, ha negato per diverso tempo e per diversi verbali di essere stato a conoscenza dell’accordo con gli operai, continua a negare di essere stato a conoscenza dell’entità delle trattenute e della loro durata, ha sorvolato in modo accorto, nel corso dei verbali, sull’incontro a due avvenuto a __________ (quando ha mostrato a IM 2 la busta paga di un operaio) e quando è successa la faccenda IP, ha detto a IM 2 di “interrompere il prelievo delle commissioni” (verbale GPC 14.07.2011). Ne discende che non occorre disquisire oltre sull’elemento soggettivo del reato, risultando pacifica l’intenzionalità dell’agire degli imputati, che fin dall’inizio hanno indirizzato la loro ricerca verso operai disoccupati.
In conclusione quindi la Corte ha ritenuto realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di usura che si è consumato nel momento in cui gli operai __________, __________, __________ e __________ nonché __________ hanno promesso, in cambio del posto di lavoro, una parte del loro salario a IM 2, ciò che si è concretizzato con la firma del contratto di lavoro con IM 3 e per esso con la __________.
Fattispecie delle ore straordinarie
Secondo la Pubblica Accusa, dal momento che le buste paga che venivano fatte firmare non contenevano l’indicazione delle ore straordinarie eseguite e che gli operai non avevano una documentazione da cui risultavano queste ore straordinarie, IM 3 - per tutti gli operai della __________ - e IM 2
" ADR che non ho conteggiato le ore effettive degli operai nelle buste paga perché la società non godeva di liquidità sufficiente e avevo deciso di saldare le ore in un secondo momento, più florido per le finanze societarie”
(verbale del 03.08.2011 pag. 4; cfr. anche verbale del 25.07.2011 pag. 2; verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 8, all. 1 al verbale del dibattimento).
buona parte degli operai, tra quelli che sono stati interrogati in merito, era a conoscenza di avere delle ore straordinarie in sospeso (__________; __________; __________; __________; __________); alcuni di essi tenevano un conteggio di tali ore (segnate a casa sul calendario: __________, __________; ); diversi operai sapevano che sulla busta paga non erano conteggiate le ore straordinarie (, __________, __________);
buona parte di questi operai sono stati concordi nel dichiarare di aver dato il loro consenso a IM 1 a che le ore straordinarie fossero pagate loro più in là:
-- __________:
" ... le ore supplementari mi verranno pagate a fine anno. [...]. Ad ogni modo io tengo un controllo in forma cartacea delle ore supplementari che eseguo. Posso aggiungere che ho pure facoltà di recuperare le ore invece che farmele pagare”
(verbale 24.05.2011 pag. 2);
-- __________:
" Ero a conoscenza che sulle buste paga non figuravano queste ore straordinarie, ma IM 3 mi aveva detto che me le avrebbe pagate a Luglio o più in la. Vi era solo un accordo verbale”
(verbale 29.07.2011 pag. 2);
-- __________:
" ... sapevo di avere 9 ore in sospeso effettuate da febbraio ad oggi. IM 3 mi aveva detto che tali ore sarebbero state compensate a fine anno ...”
(verbale 22.07.2011, pag. 2);
-- __________:
" … IM 3 mi aveva detto che mi avrebbe compensato le ore straordinarie quando necessitavo di assentarmi dal cantiere per motivi di salute”
(verbale 29.07.2011, pag. 2);
-- __________:
" … sapevo che il conteggio di salario ... indicava un numero di ore inferiori ... con IM 3 mi ero accordato o meglio lui mi aveva detto che più in là me le avrebbe pagate, senza però precisare una data. Sinceramente non sono in grado di dire come mi avrebbe corrisposto queste ore, mi ha solo detto che me le avrebbe pagate”.
(verbale 28.07.2011 pag. 2);
-- __________:
" … io non ho mai segnato le ore in quanto lavorando con mio fratello e facendo gli stessi orari, era lui che le segnava. Le annotava a casa in un calendario. […]. Ero a conoscenza che sulle buste paga non figuravano queste ore straordinarie, ma IM 3 mi aveva detto che me le avrebbe pagate a Luglio o più in la”.
(verbale 28.07.2011, pag. 2).
In linea con tali risultanze, IM 1 ha dichiarato che le ore straordinarie, con l’accordo degli operai, venivano accantonate e che le stesse sarebbero state pagate successivamente agli operai a causa dei problemi di liquidità che aveva la società (verbale IM 1 25.08.2011 pag. 6).
In merito alla firma delle buste paga, IM 1 l’ha ricondotta al fatto che IM 3 era “abituato alla prassi italiana della firma della busta paga come ricevuta” e che alla __________ sarebbe bastato il documento bancario attestante il bonifico a favore del dipendente (cfr. verbale IM 1 del 25.08.2011, pag. 7).
l’esistenza di un conteggio di queste ore straordinarie che venivano accantonate - inserito in contabilità - tenuto da IM 3, che lo aggiornava mensilmente e lo spediva via mail a IM 1, come dimostra anche la mail 02.04.2011 inviata dalla moglie di IM 3, __________, a IM 1 con la quale comunica a quest’ultimo la separazione operata tra le “ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE IN MARZO, CON QUELLE DELLA CPC E RELATIVA DIFFERENZA”, inviandogli in allegato il relativo conteggio (AI 28, all. 72; tabelle all. 5 e 6 al verbale di IM 1 del 25.08.2011);
l’esistenza di un documento informatico allestito da IM 1 (inserito nella contabilità della __________) e sequestrato dagli inquirenti (cfr. verbale IM 1 25.08.2011 pag. 5, D.9; verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 10, all. 1 al verbale del dibattimento) nel quale risulta il conteggio delle ore straordinarie eseguite da ciascun operaio;
il fatto che accanto al conteggio delle ore straordinarie aggiornate mensilmente per ciascun operaio, nel documento tenuto da IM 3 e che trasmetteva via mail a IM 1, risultano segnati anche i giorni di vacanza che gli operai avevano effettuato al fine di poterne tener conto.
La Corte pertanto sulla base di tutti questi riscontri ha ritenuto comprovata l’intenzione di IM 3 di far fronte al pagamento, differito, delle ore straordinarie dal momento che diversamente IM 3 non avrebbe tenuto - né avrebbe avuto senso farlo - un conteggio di tali ore segnando accanto al numero di ore straordinarie anche i giorni di vacanza usufruiti dagli operai da poter porre, se del caso, in compensazione con le ore straordinarie accantonate e da pagare.
Sulla base di questo stesso riscontro, la Corte ha escluso anche che il conteggio delle ore straordinarie fosse tenuto, come sostenuto dall’Accusa, solo per poter fatturare le ore di straordinario alla __________ dal momento che per la fatturazione di tali ore alla __________, è oltremodo evidente che non era affatto necessario tener conto dei giorni di vacanza usufruiti dagli operai.
Infine, a giudizio della Corte, vi è anche il rilievo che se oggettivamente è indiscusso che sulle buste paga - firmate - non figuravano e meglio non erano conteggiate le ore straordinarie, è altrettanto vero che le buste paga non dicono assolutamente nulla in merito a queste ore, in particolare non attestano che non ne fossero state eseguite. E’ oggettivo ed indiscusso che tali ore non erano segnate sulla busta paga ma è anche altrettanto certo che il conteggio delle ore straordinarie poteva essere ricostruito, qualora ce ne fosse stato bisogno, oltre che in base alla documentazione della __________, anche in base ai conteggi della __________, cui del resto hanno fatto ricorso gli stessi inquirenti per calcolare le ore straordinarie di ciascun operaio.
Infine non vi è chi non veda che se IM 3 non avesse avuto l’intenzione di pagare queste ore straordinarie, non ne avrebbe sicuramente parlato con gli operai dicendo loro che le avrebbe pagate più in là ma più semplicemente si sarebbe astenuto da ogni riferimento al futuro pagamento delle stesse rispettivamente non avrebbe consegnato copia della busta paga mensile - che non contemplava le ore straordinarie - in mano agli operai.
Accanto a tutti questi riscontri vi è poi e soprattutto ancora il fatto che, come già sviluppato ai considerandi 19 e segg. della presente sentenza, non risulta in alcun modo comprovata una qualsiasi minaccia di perdere il posto di lavoro e neppure alcuna situazione di costrizione agli operai al momento della firma delle buste paga né, allo stesso tempo, come appena visto, è risultata comprovata l’intenzione di non far fronte al pagamento delle ore straordinarie agli operai.
Tutte queste risultanze valutate globalmente nel loro insieme, hanno condotto la Corte a non ritenere realizzate le fattispecie imputate con l’Atto d’accusa - riferite alle ore straordinarie - ed al conseguente proscioglimento di IM 2 e IM 3 dall’ipotesi di reato di estorsione subordinatamente usura riferite al punto A.2 dell’Atto d’accusa e di IM 3 dall’accusa di cui al punto B dell’Atto di accusa.
A fronte di tutte queste risultanze, univoche e convergenti, che concernono tutti gli operai della __________, non muta il convincimento della Corte la circostanza che IM 2, “pagando” agli operai cui aveva procurato il posto di lavoro le ore effettive da questi eseguite mensilmente, “pagava” loro anche le ore straordinarie e che in definitiva quindi gli operai (assunti tramite IM 2), a seguire IM 3, avrebbero percepito due volte il pagamento delle ore straordinarie, in quanto IM 2 ha chiarito che i soldi che sarebbero stati corrisposti da IM 3 agli operai quale pagamento delle ore straordinarie, gli sarebbero stati riversati dagli operai (verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 11, all. 1 al verbale del dibattimento), ricordato poi oltretutto come tale circostanza non riguardi tutti gli operai ma sia circoscritta solo a quelli assunti tramite IM 2.
Falsità in documenti
Gli imputati, agendo sempre in correità, avrebbero inoltre allestito, consegnato e fatto firmare agli operai 9 conteggi di salario - ridotti a 6 durante il dibattimento (cfr. verbale dibattimentale d’interrogatorio degli imputati, pag. 11) - attestanti un salario superiore a quello realmente corrisposto.
Tutti questi falsi conteggi di salario sarebbero poi stati inseriti nella documentazione contabile ufficiale della __________.
Gli imputati avrebbero così agito - sempre secondo la Pubblica Accusa - allo scopo di occultare i reati di cui ai punti A. e B. dell’Atto d’accusa nonché per dissimulare l’avvenuto versamento di stipendi difformi rispetto a quelli previsti dal CCL vigente nel settore dell’edilizia.
Il reato presuppone una contraffazione a scopo di inganno e di indebito profitto. L’art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento, cioè un falso materiale, ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto, cioè un falso ideologico. Nel primo caso l’art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un documento ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP, cioè sia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi destinato a provare il fatto falso, fermo restando però come non tutti gli scritti costituiscano necessariamente un documento ai sensi dell’art. 251 CP in quanto occorre che dispongano di una certa forza probatoria (Trechsel/Erni, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo 2008, art. 251 n. 3 segg., Corboz, op. cit., art. 251 n. 15 segg., DTF 96 IV 150 e 88 IV 33). Nel secondo caso ed in virtù della giurisprudenza del TF la norma penale va applicata in modo restrittivo poiché la cosiddetta menzogna scritta trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto quale funzionario, notaio, medico, architetto, ecc…(Trechsel/Erni, op. cit., art. 251 n. 9 nonché DTF 123 IV 132 e 61). Si può prescindere da un’interpretazione restrittiva qualora il documento non sia inveritiero ma contraffatto perché la falsificazione è suscettibile di ingannare terze persone non solo sul contenuto, ma anche sulla persona dell’autore ovvero sull’origine e l’integrità del documento stesso. Uno scritto può essere un documento per certi aspetti e non per altri. Va quindi esaminato se, secondo le circostanze, tale documento disponeva, tenuto conto in particolare della persona che l’ha redatto, di un valore probatorio accresciuto (DTF 123 IV 17, 122 IV 332, 121 IV 131 e 120 IV 122).
In merito al reato di falsità in documenti, si richiama quanto stabilito dalla Corte di appello e di revisione penale in una recente sentenza del 26 ottobre 2011 (inc. 17.2011.55, consid. 24).
Dal profilo soggettivo il reato esige che l’autore abbia agito intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà giusta l’art. 12 cpv. 2 prima frase CP allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, quest’ultima nozione da interpretarsi in modo ampio e quindi non solo con riferimento ad un vantaggio patrimoniale (Boog, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 251 n. 95, Trechsel/Erni, op. cit., art. 251 n. 15, Corboz, op. cit., art. 251 n. 179 segg., DTF 121 IV 90, 120 IV 361 e 119 IV 234), o di nuocere al patrimonio e/o ad altri diritti altrui. Il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) è comunque sufficiente (Boog, op. cit., art. 251 n. 86 segg., Trechsel/Erni, op. cit., art. 251 n. 12 e Corboz, op. cit., art. 251 n. 171 segg.).
In 9 casi gli inquirenti hanno inoltre constatato che l’importo indicato sulla busta paga firmata dall’operaio era superiore all’importo accreditato sul conto del dipendente.
In occasione dell’udienza preliminare, la Pubblica Accusa ha precisato che questi 9 casi sono quelli evidenziati in rosso nella tabella allegato n. 3 al verbale d’interrogatorio di IM 1 del 25 agosto 2011 (AI 110, classificatore 1, all. 15).
Al dibattimento, con l’accordo delle parti, 3 di questi 9 casi sono stati stralciati, e precisamente le due buste paga di __________ (quella di marzo perché non è agli atti e quella di aprile perché l’importo corrisponde a quanto realmente accreditato) nonché la busta di paga di __________ (siccome relativa al mese di febbraio, non imputato nell’Atto d’accusa).
In particolare, per il periodo che qui interessa, e meglio fino ad aprile/maggio 2011, IM 1 si occupava personalmente di allestire le buste paga degli operai (verbale di polizia di IM 1 del 25.08.2011, pag. 2; verbale di polizia di IM 3 del 16.06.2011, pag. 2).
IM 3, rispettivamente sua moglie, si occupava invece di eseguire materialmente il bonifico bancario degli stipendi agli operai, tramite e-banking (verbali di polizia di IM 3 del 24.05.2011, pag. 6; del 16.06.2011, pag. 2; del 12.07.2011, pag. 2; del 25.07.2011, pag. 3).
In relazione all’allestimento delle buste paga, IM 1 ha spiegato durante l’inchiesta (verbale di polizia del 25 agosto 2012) di aver allestito nel suo computer un documento informatico in cui le buste paga erano ordinate in ordine crescente con il n. 1, 2, 3 ecc. da gennaio in poi e ordinate in base alle versioni rese e corrette con una lettera alfabetica in ordine crescente (a, b, c, d, ...).
Ha spiegato di aver apportato delle correzioni alle buste paga a seguito di “aggiustamenti” che aveva operato in quanto in taluni casi non era possibile conoscere “a priori l’importo o la percentuale da applicare per la deduzione”. Ha fatto quindi l’esempio delle correzioni dovute alla mancata conoscenza della deduzione da operare per la cassa pensione, “che dopo alcuni mesi, alla risposta delle istituzioni assicurative, con il certificato di salario, è stato possibile conoscere la dedizione corretta”. Ha indicato altri esempi che hanno dato luogo a delle correzioni quali “l’imposta alla fonte, gli assegni familiari e le ore festive” (verbale IM 1 25.08.2011).
IM 1 ha quindi dichiarato che la versione corretta di ogni busta paga è quella riconducibile all’ultima lettera in ordine alfabetico di ogni mese, per ogni operaio.
Ha inoltre dichiarato che gli ammanchi dovuti alle correzioni apportate alle buste paga venivano indicati a margine della tabella informatica da lui allestita.
IM 1 ha poi spiegato che la voce “correzione” figurante sulle buste paga prima dell’indicazione del salario netto, era riconducibile alla differenza tra la prima busta paga e l’ultima in ordine alfabetico. Agli operai era stato versato lo stipendio della prima busta paga e, una volta note le deduzioni corrette, l’ammanco era stato poi versato con la voce “correzione”.
Le dichiarazioni di IM 1 in merito all’allestimento delle buste paga trovano riscontro nelle tabelle informatiche sequestrate dagli inquirenti (AI 110, classificatore 6, all. T), dalle quali risulta in particolare che effettivamente in dette tabelle venivano indicati gli ammanchi dovuti agli operai a seguito delle differenze tra le diverse versioni di busta paga (correzioni).
In sede d’inchiesta, la Polizia ha dato atto che gli ammanchi indicati nella tabella di IM 1 corrispondevano agli importi da loro ricostruiti analizzando l’insieme della documentazione sequestrata (verbale di IM 1 del 25 agosto 2011, pag. 4; rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria, pag. 28).
In merito al fatto che le buste paga venissero fatte firmare agli operai, IM 1 - come già accennato - ha affermato che era IM 1 che lo richiedeva e che ciò era probabilmente da ricondurre al fatto che era abituato alla prassi italiana della firma della busta paga come ricevuta e che “in effetti a noi sarebbe bastato il documento bancario attestante il bonifico a favore del dipendente” (verbale di polizia del 25 agosto 2012, pag. 7; verbale d’interrogatorio pag. 10, all. 1 al verbale del dibattimento).
Nel verbale MP del 17 luglio 2012, IM 1 ha precisato di essere venuto a conoscenza del fatto che IM 3 facesse firmare le buste paga agli operai unicamente in occasione dell’unico verbale d’interrogatorio di polizia (pag. 3).
Quanto dichiarato da IM 1 corrisponde a quanto dichiarato da IM 3, il quale ha affermato che richiedeva la sottoscrizione delle buste paga perché in __________ si usa fare così (verbale di polizia del 03.08.2012, pag. 4; verbale d’interrogatorio degli imputati, all. 1 al verbale dibattimentale, pag. 10).
La Corte ha quindi ritenuto - conformemente ai principi giurisprudenziali citati più sopra e alla dottrina (Boog, Basler Kommentar, n. 55 ad art. 251) - che i conteggi di salario, in quanto elementi della contabilità della __________, godono di quel valore probatorio accresciuto che può, secondo le circostanze, dar luogo al reato di falsità in documenti.
È altresì pacifico che i 24 conteggi di salario fatti firmare agli operai non contemplavano le ore straordinarie prestate dagli operai e che in 6 casi l’importo indicato sulla busta paga non corrispondeva all’importo che era stato effettivamente versato sul conto dei dipendenti.
Dal profilo oggettivo non è quindi escluso che tali conteggi di stipendio, che godono di valore probatorio accresciuto e che contengono indicazioni non corrispondenti alla realtà o comunque incomplete, possano configurare un falso ideologico ai sensi dell’art. 251 CP, tuttavia la Corte non ha ritenuto di dover approfondire oltre la questione, facendo manifestamente difetto, nel caso concreto, per tutti e tre gli imputati, l’aspetto soggettivo del reato, per i motivi qui di seguito indicati.
Anche in relazione alla fattispecie delle ore straordinarie la Corte ha dato credito alla buona fede di IM 1. Si richiamano al riguardo le considerazioni già ampiamente esposte ai considerandi 19 e segg. della presente sentenza. Stante l’accertata intenzione di IM 3 e IM 1 di far fronte, in futuro, al pagamento delle ore straordinarie agli operai, dall’inserimento in contabilità di buste paga - firmate e non - che non indicano le ore straordinarie prestate dagli operai, non può essere dedotta alcuna volontà di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciarsi un indebito profitto. Si ricorda infatti in merito, che in contabilità erano parimenti inserite le tabelle riportanti, per ogni operaio, le ore straordinarie effettuate e ancora da retribuire.
Con riferimento ai 6 conteggi di salario indicanti un importo differente da quello realmente versato agli operai, occorre innanzitutto ricordare che non era IM 1 che effettuava il pagamento dello stipendio ai dipendenti ma IM 3 o sua moglie.
Durante l’inchiesta, quando gli inquirenti hanno contestato a IM 3 due di questi casi, quest’ultimo ha dichiarato che “non sono in grado di dare una spiegazione, probabilmente si tratta di un errore nel fatto che mia moglie digitando gli importi deve essere confusa con le buste paga” (verbale di polizia IM 3 del 12.07.2012, pag. 11), versione che ha confermato anche nel verbale del 25.07.2012 (pag. 3).
In ogni caso, dall’analisi della documentazione sequestrata risulta che questi ammanchi erano riportati nelle tabelle informatiche allestite da IM 1 e soprattutto che gli stessi sono stati saldati agli operai con il versamento dello stipendio di aprile 2011, circostanza della quale le parti hanno dato atto in aula (verbale d’interrogatorio degli imputati, pag. 11, dove per errore è stata verbalizzata solo la domanda della Presidente e non la risposta - affermativa - delle parti). Il versamento degli ammanchi è quindi avvenuto prima dell’apertura della presente inchiesta, ciò che comprova, a giudizio della Corte, la buona fede di IM 1 anche in punto alle buste paga che riportavano importi inferiori rispetto a quelli - inizialmente - corrisposti agli operai.
In definitiva, dal momento che IM 1 immetteva in contabilità tutte le diverse versioni di busta paga, che provvedeva ad annotare in contabilità gli importi scoperti dovuti agli operai a causa delle differenze tra le diverse versioni di buste paga o tra la busta paga e l’ammontare accreditato all’operaio, che teneva un conteggio, inserito in contabilità, delle ore straordinarie prestate dagli operai e che i conti erano stati pareggiati prima dell’apertura dell’inchiesta - fatta eccezione per le ore straordinarie il cui pagamento, come visto, era stato procrastinato - non si può che concludere per la buona fede di IM 1, che così agendo non può che aver voluto dare un quadro esaustivo - benché piuttosto complicato - della situazione finanziaria della __________. È invece contrario ad ogni evidenza sostenere che con ciò IM 1 intendesse ingannare e nuocere al patrimonio (o ad altri diritti) di una persona oppure procacciare a sé (o ad altri) un indebito profitto. In assenza di dolo, la Corte ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di falsità in documenti.
IM 3 però, a differenza di IM 1, era correo di IM 2 nei “taglieggiamenti” ai salari degli operai. Per occultare le commissioni prelevate da IM 2 non era però affatto necessario falsificare la documentazione contabile della __________, dato che le commissioni venivano prelevate solo dopo che la società aveva bonificato gli stipendi - conformi ai contratti sottoscritti con gli operai in base al CCL - agli operai. In altri termini, le buste paga che venivano contabilizzate non erano - su questo punto - false, in quanto rispecchiavano lo stipendio realmente corrisposto agli operai che solo successivamente veniva decurtato. Anche IM 3 è quindi stato prosciolto dall’imputazione di falsità in documenti.
Non è nemmeno sostenibile che IM 2 fosse implicato nei 6 casi in cui il salario in un primo tempo versato agli operai era inferiore rispetto a quanto indicato sulla busta paga, poiché - come visto - si è trattato verosimilmente di errori occorsi al momento del bonifico dello stipendio.
Da ultimo si osserva ancora che IM 2 neppure aveva la necessità che la contabilità della __________ fosse manomessa dal momento che le commissioni che prelevava rispettivamente che si faceva corrispondere dagli operai, erano successive al versamento in conto dello stipendio da parte della società.
In conclusione si ha che IM 2 non può essere correo di IM 3 e/o IM 1, che sono stati prosciolti dal reato di falsità in documenti e che comunque, per i suddetti motivi risulta essere totalmente estraneo alla prospettata fattispecie di falsità in documenti che gli è stata imputata, per cui è stato prosciolto dalla Corte.
Commisurazione della pena
Per il resto è ancora valida la giurisprudenza elaborata nell’ambito del vecchio art. 63 CP per cui, nella valutazione della colpa, entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati la situazione familiare professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (cfr. per tutte, la sentenza 18.12.2007 della CCRP in re A.A. e la giurisprudenza ivi richiamata).
La Corte ha considerato poi che entrambi gli imputati non hanno certamente brillato per collaborazione e trasparenza e che riguardo all’inchiesta, hanno cominciato ad ammettere parzialmente qualcosa solo quando sono stati confrontati con i riscontri oggettivi in mano agli inquirenti. IM 3 ha comunque continuato a professarsi innocente negando la consapevolezza del quantum delle trattenute e della durata delle stesse, anche al dibattimento. La Corte ha considerato inoltre che i taglieggiamenti al salario degli operai sono cessati grazie all’avvio dell’inchiesta e all’intervento della magistratura.
La Corte ha considerato che i precedenti di entrambi gli imputati sono datati nel tempo. A favore di IM 3 la Corte ha tenuto conto che ha provveduto a risarcire gli operai per gli importi che erano stati loro sottratti mentre che a favore di IM 2 è stato considerato che alla fine ha ammesso in sostanza le proprie responsabilità per cui tenuto conto del carcere preventivo sofferto, dei proscioglimenti che sono stati pronunciati, che dalla scarcerazione non hanno più interessato le Autorità penali e tenuto conto per IM 2 della precaria situazione finanziaria in cui versava dovuta alla chiusura della sua ditta in __________, la Corte ha ritenuto adeguata alla loro colpa una pena detentiva di 8 mesi da porre al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni.
Tassa di giustizia e spese
Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato del Canton Ticino, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP, secondo il quale l’imputato è tenuto a rimborsare la retribuzione del Difensore d’ufficio al Cantone non appena le sue condizioni economiche glielo permettano.
Visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 156, 157 e 251 CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.1. ripetuta usura
per avere,
tra __________ e __________, tra marzo e maggio 2011,
sfruttato, in quanto disoccupati, lo stato di bisogno degli operai __________, __________, __________, __________ e __________,
inducendoli a promettere, quale corrispettivo della loro assunzione, vantaggi pecuniari in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione,
e meglio come descritto ai punti A.1. e A.3. dell’atto d’accusa subordinato del 26 ottobre 2012.
IM 1 è prosciolto dall’imputazione di falsità in documenti.
IM 2 è prosciolto:
3.1. dal reato di ripetuta estorsione in relazione ai punti A.1. e A.3. dell’atto d’accusa del 17 [recte: 27] dicembre 2011 perché quello ritenuto è il reato di ripetuta usura;
3.2. dal reato di ripetuta estorsione, subordinatamente ripetuta usura, in relazione al punto A.2. dell’atto d’accusa del 17 [recte: 27] dicembre 2011 e al punto A.2. dell’atto d’accusa subordinato del 26 ottobre 2012;
3.3. dal reato di falsità in documenti.
4.1. dal reato di ripetuta estorsione in relazione ai punti A.1. e A.3. dell’atto d’accusa del 17 [recte: 27] dicembre 2011 perché quello ritenuto è il reato di ripetuta usura;
4.2. dal reato di ripetuta estorsione, subordinatamente ripetuta usura, in relazione ai punti A.2. e B. dell’atto d’accusa del 17 [recte: 27] dicembre 2011 e al punto A.2 e B. dell’atto d’accusa subordinato del 26 ottobre 2012;
4.3. dal reato di falsità in documenti.
5.1. IM 2 è condannato:
5.1.1. alla pena detentiva di 8 (otto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
5.1.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e a IM 2 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
5.2. IM 3 è condannato:
5.2.1. alla pena detentiva di 8 (otto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
5.2.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e a IM 3 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
6.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 11'531.-, comprensiva di onorario e spese.
La tassa di giustizia di fr. 900.-- e i disborsi sono a carico dei condannati IM 2 e IM 3 per i 2/3, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/2 ciascuno. Per il rimanente di 1/3, la tassa di giustizia e i disborsi sono a carico dello Stato.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 900.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 261.40
fr. 1'361.40
============
Distinta spese a carico di IM 2 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 66.67
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 87.13
fr. 453.80
============
Distinta spese a carico di IM 3 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 66.67
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 87.13
fr. 453.80 ============
Il rimanente è a carico dello Stato.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera