Incarto n. 72.2011.103
Lugano 5 dicembre 2011/md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
Claudio Zali, Presidente
GI 1 6 GI 2 7
AS 1 6 AS 2 7 AS 4 9 AS 5 10
Marco Masoni, vicecancelliere
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 18.05.2011 al 02.08.2011 (77 giorni)
in carcerazione di sicurezza dal 03.08.2011
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 104/2011 del 21 ottobre 2011, di
siccome riferita a quantitativo che sapeva o poteva presumere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone
e meglio,
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo dal mese di settembre 2010 sino al 18 maggio 2011,
tra _________, _________, _________, _________, __________ e altre località,
acquistato, trasporto e alienato complessivi 4346.73 grammi di eroina
e in particolare,
1.1. a _________, __________ e altre località venduto prevalentemente sottoforma di sacchetti da 5 grammi al prezzo di circa CHF 300.— l’uno o di buste dosi da 1 grammo a CHF 100.— l’una a spacciatori e consumatori locali, in parte noti e in parte non identificati, 4082 grammi di eroina;
1.2. a _________ceduto gratuitamente o come controprestazione in cambio di Ketalgine, 140 grammi di eroina a consumatori locali;
1.3. tra _________e _________acquistato e trasportato, agendo con la correità di _________________ e IM 1, 124.73 grammi di eroina, stupefacente destinato alla vendita e sequestrato al momento del fermo;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: art. 19 cifra 2 LStup;
per avere,
senza essere autorizzato,
a ________/a ________ e altre imprecisate località
nel periodo gennaio 2009 sino a febbraio 2010 personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 200 grammi e da inizio settembre 2010 al 18 maggio 2011,
personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 155 grammi, nonché un grammo di cocaina;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: art. 19a LStup;
per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto, abusato dell’altrui firma autentica per formare un documento suppositizio,
e meglio
3.1. a ________,
il 19.02.2009,
sottoscritto un contratto leasing n. __________ con la __________ per una vettura __________ sotto le mentite spoglie del fratello __________, falsificandone la firma;
3.2. a ________,
il 17.03.2011,
sottoscritto un contratto leasing no. __________con la __________ per un motoveicolo Kymco sotto le mentite spoglie di __________, falsificandone la firma,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: art.251 CP;
per avere,
tra ________, ________, ________ e altre imprecisate località condotto la vettura Ford e il motoveicolo Kymco sebbene gli fosse stato fatto divieto di circolazione su territorio svizzero dalla competente Autorità amministrativa in data 27.08.2010, per il periodo dal 06.02.2010 al 05.02.2012;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: art. 95 cifra 2 LCStr;
Presenti
§ il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico; § l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento lunedì 5 dicembre 2011 dalle ore 09:30 alle ore 15:25.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale spiega come sia stato oggettivamente gravissimo lo spaccio di più di 4,5 kg di eroina effettuato in uno spazio ridotto in soli 8 mesi da IM 1, il quale ha agito per mero scopo di lucro. Il magistrato in esito alla sua requisitoria, tenuto conto dell’ampia collaborazione dell’accusato durante l’inchiesta, postula per IM 1 una pena detentiva di 5 anni e 10 mesi;
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale indica come la pena da infliggere al suo patrocinato debba essere giusta e rispettosa dei dettami del codice penale. Il difensore si sofferma sui motivi che hanno avvicinato l’imputato alla droga a 20 anni, ciò nonostante IM 1 ha sempre continuato a lavorare. L’accusato ha poi iniziato lo spaccio quando a causa della sua dipendenza dalla droga si è trovato sommerso dai debiti. La difesa pone l’accento su come grazie alla piena collaborazione di IM 1 le autorità inquirenti abbiano potuto ricostruire i quantitativi di eroina spacciati dall’imputato. In esito alla sua arringa difensiva il patrocinatore di IM 1 chiede che sia riconosciuta una scemata imputabilità di grado lieve per l’accusato che al momento dei fatti era tossicodipende, infine chiede il proscioglimento dell’imputato dal capo d’imputazione di cui al punto 2 dell’atto d’accusa e meglio, che il consumo personale sia rivisto in 150 grammi di eroina e non 155, l’integrale proscioglimento del capo d’imputazione di cui al punto 3.1 subordinatamente l’attenuante di cui agli art. 52-53 CP e il dissequestro di parte del materiale sequestrato menzionato nell’atto d’accusa.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle parti, i seguenti
quesiti:
IM 1
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata
per avere, senza essere autorizzato,nel periodo dal mese di settembre 2010 - 18 maggio 2011, tra ________, canton ________, ________, ________, _________________ e altre località, acquistato, trasportato e alienato complessivi 4346.73 grammi di eroina?
1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a ________, ________ e altre imprecisate località nel periodo gennaio 2009 - 18 maggio 2011,
personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 355 grammi, nonché un grammo di cocaina?
1.3. ripetuta falsità in documenti
1.3.1. per avere a ________, il 19 febbraio 2009, sottoscritto un contratto leasing con __________ sotto le mentite spoglie del fratello __________, falsificandone la firma?
1.3.2. per avere a ________, il 17 marzo 2011, sottoscritto un contratto leasing con __________ per un motoveicolo Kymco sotto le mentite spoglie di __________, falsificandone la firma?
1.4. guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca
per avere, tra ________, ________, ________ e altre imprecisate località condotto la vettura Ford e il motoveicolo Kymco sebbene gli fosse stato fatto divieto di circolazione su territorio svizzero dalla competente Autorità amministrativa in data 27 agosto 2010, per il periodo dal 06 febbraio 2010 al 05 febbraio 2012?
e meglio come descritto nell’atto d’accusa
Ha agito in stato di scemata imputabilità?
Sussistono attenuanti specifiche?
Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?
Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Considerato, in fatto ed in diritto
IM 1, , figlio di __________ e __________ e fratello maggiore di __________ e , è nato il __________ a __________ (), città nella quale ha trascorso i primi anni di vita con la nonna. All’età di nove anni ha raggiunto i genitori a __________ (I) dove, oltre a continuare gli studi obbligatori, ha iniziato ad aiutare il padre nel ristorante a conduzione familiare da lui gestito. Nel 1999, raggiunta la maggiore età, ha prestato il servizio di leva nell’esercito, venendo tuttavia riformato dopo 8 mesi a seguito della diagnosi di una forte depressione con potenziale rischio di suicidio. Il prevenuto ha quindi fatto rientro a casa per riprendere a lavorare con il padre nella sua veste di cuoco diplomato. Nel 2002 IM 1 ha ottenuto un permesso di tipo “G” per poter lavorare come pizzaiolo in un ristorante ad __________. Dopo aver vissuto per circa un anno a ________, egli si è trasferito nel Canton ________, dove ha lavorato per 3 anni in una pizzeria. In questo periodo è diventato padre di un bambino che oggi vive a __________ con la madre, al cui sostentamento provvede con periodici invii di denaro, ma con il quale non ha più rapporti da 4 anni. Nel 2005 l’imputato è tornato a vivere a __________, lavorando nel corso dei successivi 5 anni in diversi ristoranti, sia in Svizzera che in Italia. A partire dal 2010 l’accusato si è nuovamente trasferito nel , intenzionato ad aprire in proprio lo snack bar “” a __________, nei locali dell’ex __________”. Per realizzare questo progetto l’accusato ha contratto un debito di fr. 40'000.-, importo assommatosi ai debiti privati accumulati nel corso degli anni per circa fr. 60'000.-, principalmente per il motivo di avere omesso di effettuare i propri pagamenti per acquistare invece stupefacente per il proprio consumo (cfr. consid. 3). Il 22 giugno 2010 il prevenuto si è iscritto alla disoccupazione percependo, per il periodo luglio 2010 - gennaio 2011 indennità per complessivi fr. 17'267.-.
Sul casellario giudiziale svizzero dell’accusato figurano diversi precedenti penali. Il primo risale al 5 marzo 2007, quando è stato condannato per ricettazione in relazione all’acquisto di un telefono cellulare. In seguito IM 1 ha subito 4 condanne per guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca (6 luglio 2009, 12 ottobre 2009, 10 maggio 2010 e 21 marzo 2011), venendo sanzionato con multe e pene pecuniarie.
IM 1 ha anche un precedente in Italia, figurando a suo carico la condanna del tribunale di __________ del 19 novembre 2009, per furto, alla pena di 4 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena.
Tuttavia, dopo solo circa un anno di astinenza, il prevenuto è ricaduto nel consumo di eroina, continuando sino a poco prima dell’arresto.
Le transazioni avevano luogo a ________, previo appuntamento telefonico, contattando il cellulare in uso a tale “”, descritto come un uomo alto circa 180 cm, di corporatura robusta, che diceva di essere originario di . Ne è seguita una censura telefonica in diretta sull’utenza in questione e dall’ascolto delle telefonate è risultato palese il coinvolgimento di “” con persone note alla Polizia nell’ambito degli stupefacenti. Dai controlli si è inoltre capito che “” si recava regolarmente a __________ per trasferte della durata di alcune ore, mentre che in altre occasioni vi era evidenza che altri vi si recavano in sua vece.
__________ __________ aveva su di sé circa 125 grammi di eroina. Nell’appartamento dell’accusato non sono invece stati rinvenuti stupefacenti, ma solo documentazione recante annotazioni di cifre inerenti al traffico di eroina da lui messo in atto.
Sin dal primo verbale d’interrogatorio l’accusato ha collaborato con gli inquirenti, ammettendo di aver condotto un’attività illegale legata al traffico di sostanze stupefacenti (cfr. RPG, doc. 2, all. 1). Egli ha asserito di esservi stato costretto dalla necessità di saldare i debiti accumulati nel corso degli anni e per recuperare il denaro necessario all’apertura dello Snack Bar “__________”. In particolare, ha riconosciuto di aver gestito ed organizzato con l’aiuto del fratello __________ e dell’amico __________ un traffico di eroina dalla Svizzera, vendendo lo stupefacente sulla __________. Nonostante, in un primo momento, l’accusato abbia dichiarato che tale traffico sarebbe cominciato solo nel gennaio del 2011, l’inchiesta ha potuto stabilire che in realtà IM 1 è stato attivo nella vendita di eroina al dettaglio già a partire dal mese di settembre 2010.
Le successive ammissioni del prevenuto hanno consentito di ricostruire la vicenda nei termini seguenti.
L’inizio del traffico di sostanze stupefacenti messo in atto da IM 1 risale alla terza settimana di settembre 2010, quando il prevenuto, frequentatore del __________ (inteso con ciò il notorio ritrovo degli eroinomani di ________) e in difficoltà finanziarie, ha maturato l’idea di ricavare qualche guadagno dalla vendita di eroina data la scarsità, a quel momento, di “materiale” sulla piazza. Pertanto, già nel corso di quel mese egli ha acquistato da __________ 10 grammi di eroina a fr. 900.-, consumandone 2 grammi e rivendendo la rimanenza, divisa in buste dosi, ai frequentatori del __________.
Un paio di mesi più tardi, ovvero a novembre 2010, l’accusato ha acquistato, insieme al poco più che ventenne __________, una partita di 50 grammi di eroina nel Canton ________.
Non avendo tuttavia reputato soddisfacente la qualità della droga, l’accusato per rifornirsi si è in seguito rivolto a __________, un cittadino __________ che aveva dei contatti con cittadini di etnia __________ di __________ capaci di procurargli regolarmente dell’eroina. __________, nel periodo novembre 2010
A partire da febbraio 2011, nonostante l’arresto di __________ __________ nei pressi di , l’attività dell’accusato è notevolmente aumentata di intensità. Egli, trovato il giusto canale, insieme a suo fratello , ad __________ __________ e ad __________ __________ ha messo in atto trasferte tra ________ ed ________ () per acquistare eroina da un individuo conosciuto unicamente come “”. In questo modo, tra febbraio 2011 e il 18 maggio 2011, giorno dell’arresto, IM 1 a seguito di circa 50 trasferte in Svizzera, ha acquistato in partite da 50/100 grammi un quantitativo complessivo di circa 3'300 grammi di eroina, che ha rivenduto in seguito a dosi da 5 grammi al prezzo di fr. 200.-.
Complessivamente, pertanto, nel periodo compreso tra settembre 2010 e il 18 maggio 2011 l’accusato ha acquistato, trasportato e alienato complessivamente 4’346.73 grammi di eroina. Di questi, 4’082 grammi sono stati venduti a circa una quarantina di persone tra spacciatori e consumatori locali, in parte noti e in parte non identificati; 140 grammi sono stati ceduti gratuitamente o come controprestazione in cambio di Ketalgine (metadone) mentre i restanti 124.73 grammi, destinati alla vendita, sono stati ritrovati in possesso di __________ il giorno dell’arresto. Il guadagno complessivo che il prevenuto è riuscito a ricavare da questo traffico illecito si attesta a circa fr. 80'000.-. Come ribadito in fase dibattimentale dall’accusato stesso, egli si prefiggeva di guadagnare un totale di fr. 100'000.- per poter coprire da una parte i fr. 60'000.- di debiti accumulati nel corso degli anni, d’altra parte i fr. 40'000.- necessari per l’apertura del suo snack bar.
Riguardo al suo consumo personale di eroina nel periodo gennaio 2009 – 18 maggio 2011, l’accusato ha dichiarato quanto segue (Al. 118, pag.16):
" …posso dire che i miei consumi di eroina, per quel che attiene il periodo a partire da agosto 2010 fino a marzo 2011, sono quantificabili in 155 grammi di eroina.
Ho avuto una ricaduta, dopo il 2008, da gennaio 2009 fino a febbraio 2010 avrò consumato 200 grammi”.
Successivamente l’accusato ha rivisto questa sua dichiarazione, ammettendo di aver consumato, per il periodo agosto 2010 – marzo 2011, unicamente 150 grammi di eroina.
Il consumo di sostanze stupefacenti è comunque stato confermato dai test effettuati nel corso dei mesi di maggio e giugno 2011 (cfr. RPG, doc 49-50). La prova tossicologica delle urine del 23 maggio 2011 ha dato riscontro positivo al metadone (che tuttavia è stato dispensato all’accusato come terapia sostitutiva da maggio 2010 fino al 18 maggio 2011 dal centro __________ di __________, come dimostrato dall’AI 70), mentre quella del capello effettuata l’8 giugno 2011 ha dato esito positivo agli oppiacei.
Nel corso dell’indagine sono emerse ulteriori infrazioni di carattere penale, ovvero la ripetuta falsità in documenti e la ripetuta circolazione malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida __________.
Il primo falso documentale risale al 19 febbraio 2009 quando l’accusato, a ________, ha sottoscritto con la __________ il contratto di leasing n. __________ per una vettura __________ sotto le mentite spoglie del fratello __________, falsificandone la firma. In merito a tale reato il fratello dell’accusato ha dichiarato (AI 120, pag 2):
" Mi ricordo che all’epoca io lavoravo ____________, vivevo a ________ mentre mio fratello viveva in __________, a __________, alcuni giorni dopo la firma del contratto lui mi raggiunse sul posto di lavoro e mi disse che aveva acquistato una __________, mi invitò a vederla ed io restai sorpreso del fatto che fosse targata con targhe . Chiedendogli come avesse fatto a targarla in __________ non disponendo del permesso, lui mi disse di aver preso i miei documenti dal mio appartamento e di essersi recato presso il concessionario della “” dove era riuscito ad acquistare l’auto a mio nome. Io gli dissi che per me non faceva niente anche se aveva usato i miei documenti, a condizione che pagasse lui le rate e che io non avessi problemi”.
Il prevenuto, di fronte a tale dichiarazione, ha replicato (vedi Al 120, pag 3):
" Mio fratello sapeva già prima del contratto ed era d’accordo. Spiego al verbalizzante che prima che io andassi a firmare il contratto si era discusso in generale con mio fratello della necessità di acquistare una vettura perché ad entrambi serviva per recarsi al lavoro, in questo senso lui era a conoscenza della mia intenzione di acquistare una vettura”.
" Lo scooter Kymco l’ha acquistato IM 1 in leasing intestando il contratto a mio nome. Io personalmente non ho mai firmato nessun documento. Posso dire, se non erro, che nel mese di gennaio 2011 mi giungevano dei richiami di pagamento a mio nome per un motoveicolo di cui non disponevo e non sapevo niente. Ho preso contatto con __________ e lui mi ha spiegato che avevano comperato mio nome il motoveicolo perché ero l’unica persona solvibile per poter ottenere il finanziamento. (…) È stato __________ a dirmi che l’acquisto era stato fatto da IM 1”.
Anche in questo caso l’accusato ha ammesso di aver firmato a nome della signora __________ poiché a causa della sua situazione creditoria non avrebbe ottenuto il finanziamento previsto dal contratto di leasing. Egli ha tuttavia dichiarato che, come avvenuto con il fratello per l’acquisto dell’autovettura __________, aveva chiesto alla signora __________ di poter usare le sue credenziali.
La ripetuta circolazione malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida (emanato dalla Sezione della circolazione in data 27 agosto 2010 per un periodo di 2 anni a partire dal 6 febbraio 2010) è legata alle numerose trasferte che l’accusato ha ammesso di avere fatto in Svizzera interna per rifornirsi di eroina, come pure alle consegne fatte ai suoi clienti in Ticino. Per questa ragione, come ammesso dallo stesso accusato nell’interrogatorio del 24 agosto 2011 (AI 118, pag. 17), egli ha condotto nel periodo dal 6 dicembre 2010 fino al giorno dell’arresto, per circa 40 volte, sia il veicolo Ford che il motoveicolo Kymco, malgrado il precitato divieto.
Secondo l’art. 19 della LF sugli stupefacenti (LFStup), chiunque intenzionalmente e senza essere autorizzato tra l’altro acquista, trasporta, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, oppure fa preparativi a questi scopi, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria. Un caso è grave se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (lett. a): il che è oggettivamente dato già per quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112 IV 113; con la precisazione in DTF 114 IV 165), di 12 grammi di eroina pura (DTF 109 IV 145, con le precisazioni in DTF 119 IV 180 e 120 IV 334). Per quanto riguarda invece l’aspetto soggettivo, occorre tenere presente che le nefaste conseguenze dell’uso di droga pesante sono ormai una realtà di comune conoscenza (DTF 104 IV 211; cfr. anche 106 IV 232), ciò che a maggior ragione vale per l’accusato, egli stesso tossicodipendente.
Per quanto concerne invece la contravvenzione alla LFStup ai sensi del suo art. 19a, essa è stata ampiamente confessata dall’accusato, che ha dichiarato di aver consumato almeno 350 grammi di eroina nel periodo tra gennaio 2009 e il 18 maggio 2011.
La Corte ha ritenuto dati anche gli elementi costitutivi dell’ascritta falsità in documenti ex art. 251 cpv. 1 CP.
In entrambi i casi, ovvero al momento della stipulazione dei contratti con __________ e con __________, l’accusato ha intenzionalmente ingannato dette società, falsificando le firme autentiche di suo fratello __________ e della signora __________, al fine di ottenere la stipula di contratti leasing che in quel momento, data la sua situazione finanziaria, le società in questione non avrebbero sottoscritto.
La nozione di indebito arricchimento dell’art. 251 CP è da interpretare in modo ampio e non necessariamente deve esser di natura patrimoniale (TRECHSEL S., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 2007, ad art. 251). Basta infatti che l’autore di tale infrazione voglia migliorare, in maniera generale, la sua situazione personale (REHBERG J., Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo 1996, p. 132). Le argomentazioni dell’accusato, secondo il quale sia suo fratello che la signora __________ erano a conoscenza del suo intento e avrebbero addirittura dato il loro assenso, non possono essere ritenute pertinenti. Questo perché appare dalle dichiarazioni suesposte che entrambi hanno dichiarato di non aver mai dato il loro accordo a sottoscrivere i contratti a loro nome, ma in ogni modo per il motivo che l’inganno ha comunque riguardato anche le destinatarie delle firme contraffatte, che non avrebbero stipulato con il prevenuto se questi si fosse manifestato con il proprio nominativo.
Infine, anche per quel che concerne il reato di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca ai sensi dell’art. 95 cpv. 2 LCS la situazione appare chiara. Difatti, per sua stessa ammissione l’imputato ha utilizzato sia l’autovettura Ford che il motoveicolo Kymco per una quarantina di volte, nonostante gli fosse stato fatto divieto di circolazione su territorio svizzero per un periodo di due anni a partire dal 06 febbraio 2010.
L'art. 47 CP stabilisce che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP), a mente della quale, per valutare la gravità della colpa, entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
Nel caso in esame la colpa di IM 1 è da considerarsi grave. In ordine al reato principale di infrazione aggravata alla LFStup lo è, sia per il numero di viaggi effettuati, da cui la constatazione di come non si sia trattato di un agire occasionale ma bensì di buona intraprendenza criminale, sia per la sua reiterazione, in quanto eseguiti in un periodo relativamente lungo. Infine, perché tale attività illecita si è conclusa solo a seguito del suo arresto e di quelli di IM 1 e __________. Inoltre, si tratta sicuramente di una colpa grave poiché si è di fronte ad un quantitativo di eroina configurante un’infrazione aggravata di gran lunga superiore alla soglia fissata dal TF.
Dal profilo soggettivo, va ritenuto come il prevenuto abbia agito per mero fine di lucro. Infatti, nonostante i debiti, l’accusato ha tratto beneficio proprio dalla sostanza di cui conosceva perfettamente le pericolosità. Un comportamento biasimevole, ritenuto come egli nell’arco di 9 mesi ha messo a disposizione di una quarantina di tossicodipendenti della piazza __________ un quantitativo mensile di circa mezzo chilogrammo di eroina, ciò che lascia chiaramente intendere quale sia stata l’intensità della messa in pericolo della salute pubblica, essendo l’eroina una delle droghe più pericolose in circolazione.
__________, per tutta la durata dell’inchiesta e del processo ha sempre dato l’impressione di essere un uomo lucido, in grado di mantenere il controllo della situazione. Tuttavia, nonostante l’accusato non abbia dato adito a grossi dubbi circa la capacità di riconoscere l’illecito e di determinarsi in base a tale percezione, la Corte ha evidentemente dovuto tener conto di una situazione di tossicodipendenza, tale, così come accertata, da giustificare l’ammissione in suo favore di una lieve scemata imputabilità.
A favore dell’imputato la Corte ha inoltre considerato l’immediata ed estesa collaborazione fornita agli inquirenti, vicina per l’entità ad un sincero pentimento. Grazie alla collaborazione dell’accusato si è potuto risalire a numerosi nomi di clienti e fornitori e occorre anche rilevare come l’entità del traffico non sarebbe mai stata determinata con esattezza senza la piena confessione dell’imputato, altro segno questo di ravvedimento e di presa di coscienza dei gravi errori commessi.
Dal punto di vista della vita anteriore, va rimarcato come il prevenuto abbia fondamentalmente sempre lavorato, essendo tra l’altro in possesso di un diploma di cuoco, attestato questo che gli potrà permettere il reinserimento nel mondo lavorativo una volta espiata la sua condanna.
Quindi, tenuto altresì in debita considerazione l’ottimo comportamento processuale; sulla base di tutte le circostanze, la Corte, posta una pena di base di almeno 8 anni, dopo computo delle importanti circostanze d’attenuazione ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 e per nulla eccessiva la pena detentiva di 5 anni, con computo del carcere preventivo sofferto.
La Corte ha invece mantenuto il sequestro conservativo sull’importo di CHF 1'450.- a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia.
Per il resto gli oggetti sequestrati menzionati nell’atto di accusa sono dissequestrati in favore dell’accusato.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti tranne che ai punti 3 e 4;
visti gli art. 12, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 69, 70, 251 CP;
19, 19 a LStup;
95 LCStr
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone; per avere, senza essere autorizzato,nel periodo di settembre 2010 - 18 maggio 2011, tra ________, il canton ________, ________, ________, _________________ e altre località, acquistato, trasportato e alienato complessivi 4346.73 grammi di eroina.
1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a ________, ________ e altre imprecisate località nel periodo gennaio 2009 - 18 maggio 2011,
personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 350 grammi, nonché un grammo di cocaina.
1.3. ripetuta falsità in documenti
1.3.1. per avere, a ________, il 19 febbraio 2009, sottoscritto un contratto leasing con __________ sotto le mentite spoglie del fratello __________, falsificandone la firma.
1.3.2. per avere a ________, il 17 marzo 2011, sottoscritto un contratto leasing con __________ sotto le mentite spoglie di __________, falsificandone la firma.
1.4. guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca
per avere, tra ________, ________, ________ e altre imprecisate località condotto la vettura Ford e il motoveicolo Kymco sebbene gli fosse stato fatto divieto di circolazione su territorio svizzero dalla competente Autorità amministrativa in data 27 agosto 2010, per il periodo dal 6 febbraio 2010 al 5 febbraio 2012.
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
IM 1 avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità è condannato:
alla pena detentiva di 5 (cinque) anni, con computo del carcere preventivo sofferto.
§ Il mantenimento in carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).
È ordinata la confisca dell’agenda di colore arancione reperto, della documentazione cartacea reperto, della carta Sim ________ reperto, della carta Sim _________ reperto, dell’agenda di colore nero reperto, di diversi minigrip vuoti reperto, della busta con scritte reperto. È mantenuto il sequestro conservativo sull’importo di fr. 1'450.- a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia. Per il resto gli oggetti sequestrati menzionati nell’atto d’accusa sono dissequestrati in favore dell’accusato.
Le spese per la difesa d’ufficio, a carico dell’imputato, sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.
La tassa di giustizia di fr. 1’000.– e i disborsi sono a carico del condannato.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 7'883.55
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 141.05
fr. 9'024.60
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