Incarto n. 72.2007.5
Mendrisio, 13 febbraio 2007/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
detenuto dal 18 novembre al 7 dicembre 2005;
detenuto dal 20 al 21 aprile 2006 e dal 17 giugno 2006;
detenuto dal 18 al 21 novembre 2005;
prevenuti colpevoli di:
A) AC 1, AC 2 e AC 3, in correità fra loro
incendio intenzionale
per avere, il 26 ottobre 2005, a __________ , in via ,
agendo in correità fra loro, segnatamente AC 1 in veste di mandante, AC 2 e AC 3 in veste di esecutori materiali,
intenzionalmente incendiato la vettura Renault Clio targata TI di PC 1 e così facendo danneggiato pure la vettura Renault Mégane targata TI di __________ nonché lo stabile __________ di proprietà della società __________, e meglio
AC 1 richiedendo a AC 2 di danneggiare rispettivamente incendiare l’appartamento o alternativamente la vettura di PC 1, e offrendo per tale atto una ricompensa,
consegnando quindi a AC 2 la chiave d’ingresso dell’immobile così come il liquido da ardere, recatosi AC 2 unitamente a AC 3, con la vettura di quest’ultimo, presso il condominio __________, una prima volta verso le ore 17:30/18:00, soprassedendo dal loro intento siccome nell’appartamento vi era la madre di PC 1 e siccome la vettura di quest’ultima non era presente, ritornandovi, come concordato con AC 1, verso le 22:00, individuata la vettura, AC 2 frantumandone con un sasso il vetro della portiera anteriore sinistra e AC 3 introducendo nell’abitacolo della vettura il liquido da ardere e dandogli fuoco, cagionato intenzionalmente l’incendio della vettura Renault Clio di PC 1 e della vettura Renault Mégane di __________, provocandone la totale distruzione e causando un danno di fr. 18'080.-- a PC 1 e di fr. 15'900.-- a __________, nonché un danno allo stabile Casa __________ e alle rispettive unità abitative di fr. 45'731.95, dopo di che avvertito AC 1, il quale si trovava presso l’Esercizio Pubblico __________, che il lavoro era stato fatto, ritirando AC 2 in data 28 ottobre 2005 presso il fruttivendolo __________ rispettivamente il 4 novembre 2005 presso il negozio di alimentari di __________, parte della ricompensa concordata;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dell’art. 221 cpv. 1 CPS;
B) AC 1, singolarmente
per avere,
nel periodo 24 settembre 2005 al 26 ottobre 2005, a __________ ,
usando grave minaccia, inviando dalla scheda telefonica, , previamente sottratta a __________ in data 3 settembre 2005 da AC 2 e a lui consegnata in data 24 settembre 2005, all’utenza in uso a PC 1 i seguenti messaggi SMS:
· in data 24.09.2005 alle ore 14:08: “Non dovevi fare del male a emi è troppo buono la pagherai cara”
· in data 24.09.2005 alle ore 15.30: “Dopo lui non imbroglierai più nessuno”
· in data 27.09.2005 alle ore 11.24: “Abbiam saputo prega tanto tanto”
· in data 28.09.2005 alle ore 15.55: “ma tu sei proprio pazza da legare voler ammazzare emi e adesso cosa fai.? Piangi ha ha ha ha..”
· in data 12.10.2005 alle ore 14.40: “attenta a dove e a cosa mangi!”
· in data 7.10.2005 alle ore 18:48. “Arriviamo a casa questa notte dormi bene”
· in data 12.10.2005 alle ore 23.55: “vai a cagare così morirai nella merda zoccola”
· in data 13.10.2005 alle ore 00.04: “se ci tieni alle due tatiana di memo bugie e cura tuo figlio”
· in data 13.10.2005 – ore 19.42: “succedono tanti incidenti in auto!”
· in data 14.10.2005 alle ore 02.54: “hai proprio combinato un casino più grosso di te troppa gente ci sta perdemdo e tu perdi la vita”
· in data 14.10.2005 alle ore 03.04: “stai distruggendo un bravo ragazzo perché ne hai un altro da spennare ma questa volta non ti andrà bene”
· in data 21.10.2005 alle ore 11.27: “Prega tanto pazza che ti ritorna il cervello. poca!”
· in data 21.10.2005 alle ore 17:40: “TY MOPTA RYTTAHA (Tu puttana morta)”
· In data 23.10.2005 alle ore 20.31: “hai già visto una renault bruciare. Noooooo... allora guarda”
· In data 24.10.2005 alle ore 18.25: “Puttana quando ti prendiamo ti bruciamo così non prendi più nessuno per il culo”
· In data 25.10.2005 alle ore 19.50: “È pericoloso andare al bar con le amiche ci potrebbero essere delle bombe”
· In data 26.10.2005 alle ore 17.13: “Sono anton sei morta madre di mer...”
· In data 26.10.2005 alle ore 18.09: “Siamo andati dalla tua mamma la prossima volta non c’è più”;
incusso timore e paura a PC 1;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 180 CPS;
per avere
nel periodo 24 settembre 2005 al 26 ottobre 2005, a __________,
ripetutamente abusato per malizia, di un impianto di telecomunicazione per inquietare PC 1 e meglio inviandole dal numero, a lei ignoto, fra l'altro gli sms di cui al punto 2 del presente atto di accusa;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 179 septies CPS;
per avere
in data 21 ottobre 2005, a __________ , presso la __________,
graffiandone la portiera anteriore sinistra,
intenzionalmente danneggiato la vettura Renault targata TI di PC 1;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 144 CPS;
per avere
sapendo o dovendo presumere che trattavasi di oggetti provento di reato contro il patrimonio,
5.1 in data 24 settembre 2005, a __________ ,
ricevuto da AC 2 la carta SIM nr. sottratta in danno a __________ in data 3 settembre 2005 presso gli spogliatoi dello stadio di Cornaredo, nonché
5.2 in data 4 novembre 2005, a __________ ,
acquistato per la somma di euro 100, da AC 2,
un telefono cellulare marca NOKIA modello 2500, numero IMEI no. con scheda sim e
un telefono cellulare marca NOKIA modello 3410 IMEI no.;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 160 CPS;
per avere, a __________ ,
intenzionalmente determinato __________ a commettere come testimone in un procedimento giudiziario,
sulle circostanze e fatti di causa, una falsa deposizione,
e meglio per averlo indotto a dichiarare al magistrato penale,
in data 18 gennaio 2006, a __________ ,
presso gli uffici del Ministero Pubblico, contrariamente al vero,
di essersi recato nel corso del mese di ottobre 2005 presso il fruttivendolo con negozio nei pressi di __________ a ritirare una busta contenente fr. 500.--;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 307 CPS in combinazione con l’art. 24 CPS;
C) AC 2, singolarmente
per avere a scopo di indebito profitto e alfine di appropriarsene, ripetutamente sottratto cose mobili di proprietà altrui e meglio:
7.1 in data 8 febbraio 2005,
a __________, presso la PC 45,
sottratto in danno di PC 11
1 zaino contenente 1 paio di occhiali da vista,
1 portamonete, 1 carta d’identità, 1 licenza di condurre,
1 Postcard, 1 carta di credito Raiffeisen, 1 memory stick,
per un valore complessivo denunciato di fr. 890.--,
7.2 in data 15 febbraio 2005,
a __________, presso la PC 45,
sottratto in danno di PC 13
1 borsa contenente 1 macchina fotografica digitale Nicon,
1 paio di occhiali marca Versace, 1 profumo marca Yves Saint Laurent, 1 porta sigarette, 1 porta pillole, 1 specchio,
1 calcolatrice, filo per macchina fotografica, 1 porta cosmetici contenente diversi trucchi, 1 porta matite con materiale di cancelleria diverso, 1 passaporto lituano e 5 chiavi, per un valore complessivo denunciato di fr. 1'517.30,
7.3 in data 8 aprile 2005,
a __________, presso la PC 45,
sottratto in danno di PC 16
1 portafoglio contenente denaro contante (fr. 43.25),
1 Postcard, 1 carta telefonica taxcard del valore di fr. 20.--,
1 licenza di condurre, per un valore complessivo denunciato di fr. 193.25,
7.4 in data 3 settembre 2005,
a __________ , presso lo stadio di __________,
all’interno degli spogliatoi della AC __________ ,
sottratto in danno di:
· PC 19 1 borsa sportiva, 1 portafoglio, denaro contante (fr. 60.-- e euro 50), 1 tessera bancomat della __________, documenti vari, tessere, 1 natel marca LG con scheda italiana, 1 paio di occhiali marca Versace, 1 ipod marca Macintosh, 1 telecomando per cancello, 1 portamonete in stoffa per un valore complessivo denunciato di fr. 1'392.--,
· __________ 1 cellulare marca Nokia con scheda per un valore non quantificato,
7.5 fra il 10 settembre e il 18 ottobre 2005,
a __________ , presso lo Stadio __________,
da un armadietto all’interno degli uffici della società di calcio AC, sottratto in danno di PC 5
1 pistola marca SIG SAUER P230 n. con fondina e un caricatore con inseriti sette colpi 9 mm, per un valore complessivo denunciato di fr. 950.--,
7.6 in data 11 settembre 2005,
a __________, presso il solarium PC 31,
sottratto in danno dello PC 17,
prelevandoli dalla macchina per il caffé, denaro contante in moneta per un valore denunciato di fr. 100.--,
7.7 in data 12 settembre 2005,
a __________, presso le scuole di __________,
sottratto in danno di PC 61
1 borsello contenente documenti e denaro contante (fr. 80.-) e 1 telefono cellulare marca Samsung, per un valore complessivo denunciato di fr. 280.--,
7.8 in data 15 ottobre 2005,
a __________ , presso la __________,
sottratto in danno agli PL 9,
1 tessera di identificazione, 1 chiave d’accesso al reparto radiologia, 1 chiave armadietto per un valore complessivo denunciato di fr. 80.--,
7.9 in data 15 ottobre 2005,
a __________, presso il PC 31,
sottratto in danno dello PC 17,
prelevandoli dalla macchina per il caffé, denaro contante in moneta per un valore denunciato di fr. 200.--,
7.10 in data 4 novembre 2005,
a __________ , presso la PL 6, sottratto in danno di:
· PL 7 1 cellulare marca Nokia con scheda telefonica, per un valore non quantificato,
· PL 6 telefono cellulare marca Nokia con inserita scheda telefonica, per un valore non quantificato,
7.11 in data 5 novembre 2005,
a __________, presso il PC 31,
tentato di sottrarre in danno dello PC 17,
prelevandoli dalla macchina per il caffè, denaro contante, non riuscendovi, essendo la medesima appena svuotata,
7.12 in data 6 novembre 2005,
a __________ , presso la PL 4,
dagli spogliatoi del centro fitness,
sottratto in danno di PC 22
1 telefono cellulare Sony Ericson P 800, 1 Postcard,
1 carta di credito Mastercard, 1 licenza di condurre,
1 portamonete, 1 MP3, 1 carta d’identità, 1 memory stick
per un valore complessivo denunciato di fr. 1'360.--,
7.13 in data 9 novembre 2005,
a __________ , all’interno di una baracca da cantiere,
sottratto in danno di PC 14
1 telefono cellulare Nokia con carta Sim del valore di
fr. 100..-- e 1 chiave autovettura, per un valore complessivo denunciato di fr. 100.--,
7.14 in data 13 novembre 2005,
a __________ , presso la __________,
sottratto in danno di PL 8
1 giacca in stoffa, 1 paio di guanti in pelle, 1 borsello in pelle, denaro contante (fr. 250.--), 1 carta bancaria UBS,
1 tessera FMH, 1 carta di credito VISA, 1 carta Euroshell,
1 carta di credito Mastercard, licenza di condurre, 2 mazzi di chiavi, per un valore complessivo denunciato di fr. 1'070.--,
7.15 in data 15 novembre 2005,
a __________ , presso la PC 57,
sottratto in danno di:
· PL 1 1 portamonete contenente denaro contante (fr. 200.-- e euro 100), nonché varie tessere e documenti, per un valore complessivo denunciato di fr. 400.--,
· PL 3 1 carta di credito VISA, 1 carta di credito EC BUC, 1 porta carte di credito, 1 tessera Sanitas, 1 catenella, 1 orologio marca Rolex, 1 anello e 1 chiave, per un valore complessivo denunciato di fr. 6'930.--,
· PL 2 1 marsupio, banconote varie per un valore denunciato di fr. 70.-- ,
7.16 in data 19 novembre 2005,
a __________, presso il carcere aperto,
sottratto in danno di:
· PC 2 1 telefono natel Panasonic MO A 102 del valore di fr. 130.--,
· PC 8 1 computer portatile marca Compact,
1 borsa computer marca Vescol, 1 telefono cellulare marca Nokia, 1 matita Parker e penne, per un valore complessivo denunciato di fr. 1'070.--,
(reati contestati)
7.17 in data 17 febbraio 2006, a __________ ,
agendo in correità con __________,
sottratto in danno dell’Istituto scolastico in PC 60 computer portatile marca Fujitsu Siemens per un valore denunciato di fr. 1'111.--,
7.18 in data 28 febbraio 2006, a __________ , presso __________,
dal distributore automatico di bevande, sottratto in danno della PC 23 denaro in contante per un valore denunciato di ca. fr. 700.--,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.19 fra il 9 e il 13 marzo 2006, a __________ ,
all’interno del furgone WV T4 targato TI,
sottratto in danno della PC 15
1 autoradio digitale e 1 mazzo di chiavi, per un valore denunciato di fr. 200.--,
7.20 in data 13 marzo 2006, a __________ , presso __________,
dal distributore automatico di bevande, sottratto in danno della PC 23 denaro contante per un valore denunciato di fr. 400.-,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.21 in data 13 marzo 2006,
a __________ , presso la __________,
dal distributore automatico di bevande,
sottratto in danno della PC 24
denaro contante per un valore denunciato di ca. 100.--,
7.22 in data 14 marzo 2006,
a __________ , presso la PC 15,
da un distributore automatico di bevande,
sottratto in danno della PC 24
denaro contante per un valore denunciato di fr. 100.--,
7.23 in data 19 marzo 2006,
a __________ , presso la PL 4,
da un distributore automatico di bevande,
sottratto in danno della PC 25
denaro contante per un valore denunciato di fr. 200.--,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.24 in data 20 marzo 2006,
a __________ , presso la __________,
da un distributore automatico di bevande,
sottratto in danno della PC 24
denaro contante per un valore denunciato di ca. 100.--,
7.25 in data 26 marzo 2006,
a __________ , presso la PL 4,
negli spogliatoi del personale infermieristico,
sottratto in danno di PC 21
1 zaino, 1 telefono cellulare Nokia 3320 con carta SIM della TIM, per un valore complessivo non quantificato,
7.26 in data 29 marzo 2006,
a __________ , presso la PL 4,
sottratto in danno della PC 26
1 schermo piatto ACER 17, m.a.p., per un valore denunciato di fr. 550.--/600.--,
(reato contestato)
7.27 in data 30 marzo 2006,
a __________, presso la __________,
da un armadietto nel locale cucina, sottratto in danno di:
· PC 6 1 borsa marca Prada contenente
2 portafogli, 1 portatrucco, 1 telefono cellulare Nokia, 1 carta di credito VISA, 2 tessere magnetiche e carte varie tra cui documenti per un valore complessivo denunciato di fr. 1'214.--,
· PC 7 1 borsa marca Samsonite contenente 1 portamonete, 1 portachiavi, 1 chiave vettura, 1 telefono cellulare Motorola e relativa carta Sim, 1 anello, tessere e carta d’identità, per un valore complessivo denunciato di fr. 730.--,
7.28 fra il 31 marzo e il 3 aprile 2006, a __________ ,
sottratto in danno della PC 27
1 coltellino per un valore denunciato di fr. 100.--,
(reato contestato)
7.29 in data 1 aprile 2006,
a __________ , presso la PL 4,
dagli armadietti del locale spogliatoio, sottratto in danno di:
· PC 28 1 telefono cellulare marca Nokia 3330, per un valore denunciato di fr. 80.--,
· PC 29 1 Postcard, 1 tessera Credit Suisse,
1 abbonamento arcobaleno e del denaro contante
(fr. 240.--), per un valore complessivo non quantificato,
7.30 fra il 1 e il 3 aprile 2006,
a __________ , presso la PL 4,
da un armadietto nello spogliatoio della piscina,
tentato di sottrarre cose mobili altrui, non riuscendovi risultando l’armadietto vuoto,
7.31 fra il 1 e il 3 aprile 2006, a __________ ,
sottratto in danno dell'Istituto PC 31
denaro contante per un valore denunciato di fr. 1'000.--
e USD 300,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.32 fra il 13 e il 16 aprile 2006,
a __________ , presso il __________,
dal distributore automatico di bevande,
sottratto in danno della PC 24
denaro contante per un valore denunciato di fr. 280.--,
7.33 fra il 16 aprile e il 18 aprile 2006,
a __________, presso il PC 32,
sottratto in danno del medesimo dei francobolli per un valore denunciato di fr. 250.-- e un mazzo di chiavi, in danno della PC 25, dal distributore automatico delle bevande, denaro contante per un valore denunciato di fr. 200.-- e tentato di sottrarre all’interno della Chiesa dall’obulo delle offerte denaro contante,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.34 fra il 20 e il 24 aprile 2006,
a __________ , presso il PC 43, da un distributore automatico del caffè, agendo in correità con __________, sottratto in danno dell'Istituto PC 63
denaro contante per un valore denunciato di fr. 300.--,
7.35 in data 21 aprile 2006,
a __________ , presso l’__________, da un distributore automatico di bevande, sottratto in danno della PC 23 denaro contante per un valore denunciato di fr. 100.-,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.36 fra il 26 e il 27 aprile 2006,
a __________, presso la __________,
da un distributore automatico di bevande,
sottratto ai danni della PC 25
denaro contante per un valore denunciato di fr. 358.40,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.37 nel corso del mese di aprile 2006,
a __________ , presso l’__________, dal distributore automatico di bevande, sottratto in danno della PC 24
denaro contante per un valore denunciato di fr. 200.--,
7.38 in data 1 maggio 2006,
a __________ , presso l’__________, da tre distributori automatici di bevande, sottratto in danno della PC 24
denaro contante per un valore denunciato di fr. 1'000.--,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.39 fra il 6 e l’8 maggio 2006,
a __________, presso il PC 32,
sottratto in danno al medesimo 1 telefono mobile Siemens A57 e un PC portatile per un valore complessivo denunciato di fr. 1'780.--,
e in danno della PC 25,
prelevandolo dal distributore automatico delle bevande, denaro contante per un valore denunciato di fr. 200.--,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.40 in data 11 maggio 2006,
a __________ , presso l’Istituto PC 33,
da un distributore automatico di bevande,
sottratto in danno della PC 34
denaro contante per un valore denunciato di 200.--,
7.41 fra il 16 e il 18 maggio 2006, a __________ ,
sottratto in danno della PC 35,
da un distributore automatico di bevande,
denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 50.--,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.42 fra il 20 e il 21 maggio 2006,
a __________, presso la PC 36,
sottratto ai danni della medesima denaro contante
(ca. fr. 130.--/150.--) e una stecca di sigarette marca Merit per un valore complessivo non quantificato
ed inoltre sottratto ai danni della PC 25,
da un distributore automatico di bevande,
denaro contante per un valore di fr. 30.--,
(refurtiva determinata in base alle dichiarazioni di AC 2)
7.43 in data 25 maggio 2006,
a __________ , presso il __________,
da un distributore automatico di bevande,
agendo in correità con __________,
sottratto in danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 150.--,
7.44 in data 29 maggio 2006,
a __________, presso __________,
da un distributore automatico di bevande,
sottratto in danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di fr. 150.--,
7.45 in data 31 maggio 2006,
a __________ , presso la __________ ",
da un distributore automatico di bevande,
sottratto in danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 128.--,
7.46 in data 31 maggio 2006,
a __________, presso il __________,
da un distributore automatico di bevande,
sottratto in danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di fr. 200.--,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.47 fra il 2 e il 3 giugno 2006, a __________ ,
sottratto in danno PC 38
denaro contante (fr. 10.--), 1 telefono cellulare Nokia, vari bollettini di vendita e carte di credito, per un valore complessivo denunciato di fr. 259.--,
(reato contestato)
7.48 in data 2 giugno 2006, a __________ ,
tentato di commettere un furto in danno della PC 39, non riuscendovi per l’entrata in funzione dell’allarme,
7.49 in data 4 giugno 2006,
a __________ , presso il negozio __________,
da un distributore automatico di bevande,
agendo in correità con __________,
sottratto in danno della PC 34 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 500.--,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.50 in data 7 giugno 2006, a __________,
agendo in correità con __________,
sottratto in danno della PC 62 1 macchina fotografica digitale e, da 2 distributori automatici di bevande, denaro contante in moneta (fr. 100.--) per un valore complessivo denunciato di fr. 500.--,
7.51 in data 8 giugno 2006,
a __________ , presso il __________,
sottratto in danno di PC 40 1 portamonete contenente fr. 20.--, 1 Postcard, 1 tessera EC, 2 carte di identità ed 1 licenza di condurre, per un valore complessivo non quantificato,
7.52 fra il 9 e il 12 giugno 2006,
a __________, presso la PC 41,
da un distributore automatico di bevande,
sottratto in danno della PC 25
denaro contante per un valore di fr. 530.--,
(refurtiva determinata in base alle dichiarazioni di AC 2)
7.53 fra il 9 e il 12 giugno 2006, a __________,
sottratto in danno del PC 44 1 paio di guanti per un valore non quantificato,
7.54 fra il 9 e il 12 giugno 2006,
a __________ , presso la PC 42, da un distributore automatico di bevande,
agendo in correità con __________,
sottratto in danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 200.--/250.--,
7.55 in data 11 giugno 2006,
a __________, presso il PC 43,
da un distributore automatico di bevande,
agendo in correità con __________ e B.T.,
sottratto in danno della PC 25 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 150.--,
7.56 fra l'11 e il 12 giugno 2006,
a __________, presso la PC 45,
da un distributore automatico di bevande,
agendo in correità con __________,
sottratto in danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 300.--,
(reato contestato)
7.57 fra il 12 e il 13 giugno 2006, a __________,
sottratto in danno del PC 46, dalla cassa registratrice, denaro contante per un valore di fr. 20.--,
(refurtiva determinata in base alle dichiarazioni di AC 2)
7.58 in data 13 giugno 2006,
a __________ , presso __________,
sottratto in danno di PC 47 1 portafoglio con ca.
fr. 15.--, 1 carta di identità, 1 licenza di condurre e 2 carte di credito, 1 scheda di memoria ed 1 telefono cellulare Sony con relativa scheda, per un valore complessivo denunciato di fr. 823.--,
7.59 fra il 13 e il 14 giugno 2006,
a __________, presso la scuola PC 48,
da due distributori automatici di bevande,
agendo in correità con __________ e B.T.,
sottratto in danno della PC 24, denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 200.--/350.--,
7.60 fra il 13 e il 14 giugno 2006,
ad __________, presso la PC 49,
da due distributori automatici di bevande,
agendo in correità con __________ e B.T.,
sottratto in danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 200.--,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.61 fra il 13 e il 14 giugno 2006,
a __________, presso la PC 50,
agendo in correità con __________ e B.T.,
sottratto in danno della PC 24, da due distributori automatici di bevande, denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 300.--, e ai danni della PC 50, nel locale segreteria, 1 lettore CD, 8 bottiglie di vino e 1 confezione analcolici, per un valore complessivo denunciato di fr. 247.60,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.62 in data 14 giugno 2006, a __________,
agendo in correità con __________,
sottratto ai danni della PC 52 1 video camera Sony, denaro contante (fr. 20.-- dalla segreteria e fr. 100.-- da un distributore automatico di bevande) per un valore denunciato non quantificato,
(refurtiva contestata per quanto riguarda la video camera, il denaro contate, di contro, è stato determinato in base alle dichiarazioni di AC 2)
7.63 fra il 14 e il 15 giugno 2006,
a __________ -__________ , presso la PC 51, da tre distributori automatici di bevande,
agendo in correità con __________,
sottratto in danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 200.--,
7.64 fra il 14 e il 16 giugno 2006,
a __________, presso la Clinica psichiatrica,
da due distributori automatici di bevande,
agendo in correità con __________,
sottratto in danno della PC 24 denaro contante per un valore ammesso di ca. fr. 200.--,
7.65 in data 15 giugno 2006,
a __________ , presso la Scuola elementare,
da due distributori automatici di bevande,
agendo in correità con __________,
sottratto in danni della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 200.--,
7.66 in data 15 giugno 2006,
a __________, presso l’Accademia di architettura, da due distributori automatici di bevande,
agendo in correità con __________ e B.T.,
sottratto in danno della PC 24 denaro contante per un valore di ca. fr. 500.--,
(refurtiva determinata in base alle dichiarazioni di AC 2)
7.67 in data 17 giugno 2006, a __________,
agendo in correità con __________ e B.T.,
sottratto in danno del Bar Pradello denaro contante
(ca. fr. 200.--) nonché 12 bottiglie di birra, per un valore complessivo non quantificato,
7.68 in data 17 giugno 2006, a __________,
agendo in correità con __________ e B.T.,
sottratto in danno della PC 54, denaro contante per un valore denunciato di fr. 150.-- e euro 200,
(refurtiva parzialmente contestata)
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 139 CPS in parte in relazione all'art. 22 CPS;
ripetuto danneggiamento
per avere intenzionalmente ripetutamente danneggiato cose altrui e meglio
8.1 in data 16 febbraio 2005, a __________ -__________ ,
scaraventandolo per terra infrangendolo, danneggiato un vaso, nonché parte della pavimentazione di proprietà della PC 58, provocando un danno per un valore denunciato di fr. 4’500.--,
8.2 in data 11 settembre 2005, a __________,
alfine di compiere il furto di cui al sub 7.6,
danneggiato la macchina del caffé e il vetro di una cabina per il solarium di proprietà dello PC 17, provocando un danno per un valore preventivato di fr. 1'980.60,
(danno parzialmente contestato)
8.3 in data 28 febbraio 2006, a __________ , presso l’__________,
alfine di compiere il furto di cui al sub 7.18,
forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 23,
provocando un danno per un valore non quantificato,
8.4 in data 13 marzo 2006, a __________ , presso l’__________,
al fine di compiere il furto di cui al sub 7.20,
forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 23,
provocando un danno per un valore non quantificato,
8.5 in data 13 marzo 2006,
a __________ , presso la __________,
alfine di compiere il furto di cui al sub 7.21,
forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.6 in data 14 marzo 2006,
a __________ , presso la PC 15,
alfine di compiere il furto di cui al sub 7.22,
forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.7 in data 19 marzo 2006,
a __________ , presso la PL 4,
alfine di compiere il furto di cui al sub 7.23,
forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un danno per un valore denunciato di ca. fr. 1'500.--,
8.8 in data 20 marzo 2006,
a __________ , presso la __________,
alfine di compiere il furto di cui al sub 7.24,
forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.9 in data 26 marzo 2006,
a __________ , presso la PL 4,
al fine di compiere il furto di cui al sub 7.25,
forzato l’armadietto in uso a PC 21, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.10 in data 29 marzo 2006,
a __________ , presso la PL 4,
alfine di compiere il furto di cui al sub 7.26,
tagliato un cavo di collegamento di proprietà della società PC 26, provocando un danno per un valore non quantificato,
(reato contestato)
8.11 fra il 31 marzo e il 3 aprile 2006, a __________ ,
alfine di compiere il furto di cui al sub 7.28,
infranto una finestra degli uffici della PC 27,
provocando un danno per un valore non quantificato,
(reato contestato)
8.12 in data 1 aprile 2006,
a __________ , presso la PL 4,
alfine di compiere i furti di cui al sub 7.29,
forzato gli armadietti in uso a PC 28 e PC 29, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.13 fra il 1 e il 3 aprile 2006,
a __________ , presso la PL 4,
alfine di compire il tentato furto di cui al sub 7.30,
forzato un armadietto di proprietà della PC 30, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.14 fra il 1 e il 3 aprile 2006, a __________ ,
alfine di compiere il furto di cui al sub 7.31,
forzato la porta d’entrata PC 31,
provocando un danno per un valore non quantificato,
8.15 fra il 13 e il 16 aprile 2006,
a __________ , presso il PC 43,
alfine di compiere il furto di cui al sub 7.32,
forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.16 fra il 16 e il 18 aprile 2006,
a __________, presso il PC 32,
alfine di compiere i furti di cui al sub 7.33,
danneggiato la vetrina della ricezione e la cassetta per le offerte del Centro nonché il distributore automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un danno a quest'ultima per un valore denunciato di fr. 973.60,
8.17 fra il 18 e il 19 aprile 2006, a __________ ,
al fine di compiere il furto d'uso di cui al sub 12.2,
danneggiato il blocco di avviamento del motoveicolo Malagutti targato TI di proprietà di PC 9,
provocando un danno per un valore non quantificato,
8.18 fra il 20 e il 24 aprile 2006,
a __________ , presso il PC 43,
alfine di compiere il furto di cui al sub 7.34,
forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà dell'Istituto PC 63, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.19 in data 21 aprile 2006,
a __________ , presso l’__________,
alfine di compiere il furto di cui al sub 7.35,
forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 23,
provocando un danno per un valore non quantificato,
8.20 fra il 26 e il 27 aprile 2006,
a __________, presso la __________,
alfine di compiere il furto di cui al sub 7.36,
forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un danno per un valore denunciato di fr. 405.70,
8.21 nel corso del mese di aprile 2006, a __________ , presso l’__________,
alfine di compiere il furto di cui al sub 7.37,
forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.22 in data 1 maggio 2006, a , presso l’,
al fine di compiere il furto di cui al sub 7.38,
forzato tre apparecchi distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.23 fra il 6 e l’8 maggio 2006,
a __________, presso il PC 32,
alfine di compiere il furto di cui al sub 7.39,
danneggiato la vetrata della ricezione del Centro nonché forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un danno a quest'ultima per un valore denunciato di fr. 639.15,
8.24 in data 11 maggio 2006,
a __________ , presso l’Istituto PC 33,
al fine di compiere il furto di cui al sub 7.40,
danneggiato la porta principale dell'istituto nonché l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 34, provocando un danno a quest'ultima per un valore denunciato di fr. 1'000.--,
8.25 fra il 16 e il 18 maggio 2006, a __________ ,
al fine di compiere il furto di cui al sub 7.41,
danneggiato l'apparecchio distributore automatico di bevande della PC 35,
provocando un danno per un valore non quantificato,
8.26 in data 18 maggio 2006, a __________ -__________ ,
al fine di compiere il furto d'uso di cui al sub 12.3,
danneggiato il blocco dell'accensione nonché la carenatura del motoveicolo Yamaha YQ50 targato TI di proprietà di PC 4, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.27 fra il 20 e il 21 maggio 2006,
a __________, presso la PC 36,
al fine di compiere i furti di cui al sub 7.42,
danneggiato due finestre e due porte in danno alla società nonché l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.28 in data 24 maggio 2006, a __________ ,
al fine di compiere il furto d'uso di cui al sub 12.4,
danneggiato il blocco dell'accensione nonché il blocco serratura del vano portaoggetti della motoleggera Aprilia targata TI di proprietà di PC 55,
provocando un danno per un valore non quantificato,
8.29 in data 25 maggio 2006,
a __________ , presso il __________,
al fine di compiere il furto di cui al sub 7.43,
forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.30 in data 29 maggio 2006, a __________, presso __________,
al fine di compiere il furto di cui al sub 7.44,
forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.31 in data 31 maggio 2006,
a __________ , presso la __________,
al fine di compiere il furto di cui al sub 7.45,
forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.32 in data 31 maggio 2006,
a __________, presso il __________,
al fine di compiere il furto di cui al sub 7.46,
forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.33 fra il 2 e il 3 giugno 2006, a __________ ,
al fine di compiere il furto di cui al sub 7.47,
danneggiato la porta d’entrata PC 38,
provocando un danno per un valore non quantificato,
8.34 in data 2 giugno 2006, a __________ ,
al fine di commettere il tentato furto di cui al sub 7.48, danneggiato la porta d’accesso secondaria della PC 39, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.35 in data 4 giugno 2006,
a __________ , presso il negozio __________,
al fine di commettere il furto di cui al sub. 7.49,
forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 34, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.36 in data 7 giugno 2006, a __________,
al fine di compiere il furto di cui al sub 7.50,
danneggiato due apparecchi distributori automatici di bevande, il vetro di una porta e una finestra di proprietà della PC 62, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.37 fra il 9 e l'11 giugno 2006,
a __________, presso la PC 41,
al fine commettere il furto di cui al sub 7.52,
danneggiato la porta d’entrata secondaria dell’istituto scolastico e la porta dell’aula docenti, nonché l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un danno a quest'ultima per un valore denunciato di fr. 500.--,
8.38 fra il 9 e il 12 giugno 2006, a __________,
al fine di commettere il furto di cui al sub 7.53,
danneggiato una finestra ed alcuni armadi del PC 44, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.39 fra il 9 e il 12 giugno 2006,
a __________ , presso la PC 42,
al fine di commettere il furto di cui al sub 7.54,
forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24 nonché la porta entrata buvette della scuola, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.40 in data 11 giugno 2006, a __________, presso il PC 43,
al fine di commettere il furto di cui al sub 7.55,
danneggiato la finestra dell’aula docenti dell’istituto scolastico e il distributore automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un danno a quest'ultima per un valore denunciato di fr. 336.35,
8.41 fra l'11 e il 12 giugno 2006, a __________, presso la PC 45,
al fine di commettere il furto di cui al sub 7.56,
danneggiato la porta principale d’entrata nonché il distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.42 fra il 12 e il 13 giugno 2006,
a __________, presso il PC 46,
al fine di commettere il furto di cui al sub 7.57,
danneggiato la cassa registratrice e la finestra dell’esercizio pubblico, provocando un danno per un valore denunciato di fr. 600.--,
8.43 fra il 13 e il 14 giugno 2006,
a __________, presso la scuola PC 48,
al fine di commettere il furto di cui al sub 7.59,
danneggiato due distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24, nonché frantumato un vetro della segreteria, spaccato una porta e una porta-finestra, nonché scardinato la finestra dei bagni dell’istituto scolastico, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.44 fra il 13 e il 14 giugno 2006,
ad __________, presso la PC 49,
al fine di compiere il furto di cui al sub 7.60,
danneggiato due distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24, nonché danneggiato le finestre del locale bagno della scuola,
provocando un danno per un valore non quantificato,
8.45 fra il 13 e il 14 giugno 2006,
a __________, presso la PC 50,
al fine di commettere il furto di cui al sub 7.61,
danneggiato due distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24, nonché la porta e il bancone del locale segreteria e la finestra dei bagni della scuola, provocando un danno all'istituto scolastico per un valore denunciato di ca. fr. 500.--,
8.46 in data 14 giugno 2006, a __________,
al fine di compiere il furto di cui al sub 7.62,
danneggiato tre porte, due finestre e uno sportello della PC 52, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.47 fra il 14 e il 15 giugno 2006, a __________ -__________ ,
presso la PC 51,
al fine di commettere il furto di cui al sub 7.63,
danneggiato due finestre e tapparelle dell’istituto, nonché tre distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24,
provocando un danno per un valore non quantificato,
8.48 fra il 14 e il 16 giugno 2006,
a __________, presso la __________,
al fine di compiere il furto di cui al sub 7.64,
danneggiato due apparecchi distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24,
provocando un danno per un valore non quantificato,
8.49 in data 15 giugno 2006,
a __________ , presso la __________,
al fine di compiere il furto di cui al sub 7.65,
forzato due apparecchi distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24,
provocando un danno per un valore non quantificato,
8.50 in data 15 giugno 2006,
a __________, presso __________,
al fine di compiere il furto di cui al sub 7.66,
danneggiato due apparecchi distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24,
provocando un danno per un valore non quantificato,
8.51 in data 17 giugno 2006, a __________ ,
al fine di compiere il furto di cui al sub 7.67,
danneggiato la porta principale del __________,
provocando un danno per un valore non quantificato,
8.52 in data 17 giugno 2006, a __________ ,
al fine commettere il furto di cui al sub 7.68,
danneggiato il cancello d’entrata di proprietà della PC 54, provocando un danno per un valore non quantificato,
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 144 CPS;
per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui ai punti 7.15, 7.25, 7.26, 7.28, 7.30, 7.31, 7.33, 7.39, 7.40, 7.42, 7.44, 7.47, 7.48, 7.50, 7.52, 7.57, 7.59, 7.62-7.64 e 7.67 del presente ACC, fatto ingresso indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto nell'altrui proprietà;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 186 CPS;
per avere nei primi giorni di ottobre 2005, a __________ ,
aiutato ad alienare una cosa che sapeva essere ottenuta mediante un reato contro il patrimonio e meglio
preso in consegna da non meglio identificato __________ 700 kg di rame, da questi previamente sottratti alla __________, e sapendo predetta merce provento di furto, vendutola alla ditta PC 54, ricavandone fr. 1'400.--;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 160 CPS;
per avere il 1 aprile 2006, a __________ ,
alfine di procacciarsi un indebito profitto,
servendosi in modo abusivo di dati e della tessera postcard intestata a PC 29, precedentemente sottratta alla stessa nelle circostanze di cui al punto 7.29 del presente atto di accusa,
operando sull’apparecchio Postmat sito all’esterno dell’ufficio postale di __________, influito su un processo elettronico atto a provocare, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri,
fallendo nell’intento non presentando il conto corrente di riferimento alcun attivo;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 147 CPS richiamato l’art. 22 CPS;
per avere ripetutamente sottratto un veicolo a motore e o ciclomotore a scopo d’uso e specificatamente:
12.1 in data 9 novembre 2005 a __________ sottratto il ciclomotore marca Piaggio targato TI di proprietà di __________,
12.2 fra il 18 e il 19 aprile 2006 a __________ , sottratto il motoveicolo marca Malagutti targato TI di proprietà di PC 9
12.3 in data 18 maggio 2006 a __________ -__________ , tentato di sottrarre il motoveicolo marca Yamaha YQ50 targato TI, non riuscendovi in quanto fermato dall’intervento del proprietario PC 4,
12.4 in data 24 maggio 2006 a __________ , presso la zona del Parco __________, sottratto la motoleggera Aprilia targata TI di proprietà di PC 55;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 94 cpv. 1 e 3 LCStr;
per avere a __________ e in altre imprecisate località
ripetutamente condotto veicoli a motore senza essere in possesso della richiesta licenza di condurre e meglio:
· in data 9.11.2005 il ciclomotore marca Piaggio TI,
· in data 18/19.04.2006 il motoveicolo Malagutti TI,
· in data 18.04.2006 la vettura Peugeot TI e infine
· in data 24.05.2006 la motoleggera Aprilia TI;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr e 143 OAC;
per avere in data 16 febbraio 2005,
a __________ -__________ , presso la __________, usando grave minaccia incusso timore o spavento ad una persona e meglio dapprima telefonando presso la sede di Pazzallo proferendo minacce di morte poi, trasferendosi presso l'istituto scolastico a __________ , mettendosi a gesticolare a mano di una spranga in ferro, ricontattando infine nuovamente la sede di __________ proferendo medesime minacce di morte all'indirizzo della famiglia __________, incusso spavento a PC 20, PC 10, PC 12 e PC 59;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 180 CPS;
per avere a __________, presso la PC 45:
· in data 17 dicembre 2004 dinnanzi alla vetrata di una delle aule scolastiche abbassato la cerniera dei pantaloni e masturbatosi dinnanzi a PC 16, nonché
· in data 8 febbraio 2005 dinnanzi alla vetrata di una delle aule scolastiche abbassatosi i pantaloni e masturbatosi dinnanzi a PC 11,
compiuto atti esibizionistici;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 194 CPS;
per avere in data 18 aprile 2006, a __________ ,
impedito a un membro di un’autorità o a un funzionario di eseguire un atto rientrante nelle loro attribuzioni,
e meglio
alla guida del veicolo Peugeot targato TI intestato a __________, accortosi di essere seguito da un veicolo di servizio BMW 330D targato TI della Polizia comunale, dapprima non arrestando la sua corsa nonostante gli avvisatori luminosi, successivamente, vedendosi bloccato la strada dalla vettura che nel frattempo l’aveva superato, fermandosi, per poi riavviare il motore sorpassando sulla sinistra la vettura della polizia urtandone il paraurti anteriore nonché il parafango anteriore sinistro, danneggiandoli, e dandosi in tal modo alla fuga, impedito agli agenti preposti di procedere al suo controllo;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 286 CPS;
infrazione alle norme della circolazione stradale
per avere nelle circostanze di cui al punto 16 del presente atto di accusa, nell’ambito del sorpasso, rientrando repentinamente e senza prestare la dovuta attenzione alla vettura superata, infranto le norme della circolazione stradale;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dagli artt. 90 cifra 1, 35 e 39 LCS, richiamato l’art. 10 ONC;
per avere nel periodo dal 10 settembre al 18 ottobre 2005,
a __________ e in altre imprecisate località,
detenuto e portato su di sé una pistola SIG Sauer P230 e relative munizioni sprovvisto del richiesto permesso di porto armi;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art 33 LFarm;
per avere nel periodo dal 10 settembre al 18 ottobre 2005,
a __________, nelle vicinanze del __________,
esploso all’aperto cinque colpi d’arma da fuoco;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 6 LOP;
per avere sulle seguenti tratte:
· in data 25 maggio 2005 __________
· in data 9 giugno 2006 __________
utilizzato abusivamente i mezzi pubblici delle FFS, poiché sprovvisto di un titolo di trasporto valido;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 51 LTP;
per avere senza essere autorizzato,
nel periodo gennaio 2004 - giugno 2006, personalmente consumato un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 50 grammi;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19a LStup;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 5/2007 del 12 gennaio 2007, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico __________. § L'accusato AC 1 assistito dai difensori di fiducia dott.iur. DF 2 e avv. __________. AC 2 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1. AC 3 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DF 1. § L'avv. RC 1 in rappresentanza della PC PC 1.
Espleti i pubblici dibattimenti
lunedì 12 febbraio 2007 dalle ore 9:30 alle ore 19:25
martedì 13 febbraio 2007 dalle ore 8:55 alle ore 11:35
L'avv. DUF 1 di __________, martedì 13 febbraio 2007, assiste ambedue gli accusati AC 3 e AC 2 (collegio di difesa).
La dott.iur. DF 2, martedì 13 febbraio 2007, presenzia con l'avv. DF 3.
Per quanto concerne l'imputazione di ripetuto furto d'uso di cui al punto 12 dell'atto di accusa va aggiunta la dicitura "(in parte tentato)".
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale dichiara che questo processo avrebbe potuto tenersi davanti ad una Corte criminale, in particolare con riferimento alla persona di AC 2. Afferma che si è in presenza di un incendio su commissione e quindi di un reato grave. Per quanto concerne la serie di furti commessi da AC 2, sottolinea che è stata una vera e propria inchiesta con un lavoro di esame importante e dettagliato. I furti di AC 2 sono stati numerosi, con un'intensità non comune. A suo giudizio AC 2 è un soggetto pericoloso per la nostra società, avendo tra l'altro commesso furti anche in più luoghi nello stesso giorno. Era diventato per AC 2 un lavoro, anche se ogni tanto si occupava della pensione e si trattava di refurtive modeste. È come un topolino malefico che s'introduce in luoghi sacrosanti, anche per fare qualche dispetto. Per questi motivi non è stato qualificato come furto per mestiere. La colpa è comunque grave essendo in presenza di sessantotto furti, di cui alcuni contestati, furti che però non sono sempre stati denunciati. Per quanto attiene ai cinque episodi contestati dall'accusato evidenzia che il tentativo all'__________ di __________ sia sufficientemente accertato, così pure la chiamata in correità di __________. Gli altri tre capi d'imputazione possono anche cadere. Evidenzia poi che tre furti - punto 7.4 (scheda SIM, che viene utilizzata in diverse occasioni), punto 7.7 e punto 7.10 dell'atto di accusa - sono collegati all'episodio dell'incendio.
La colpa di AC 2, sempre in relazione ai furti, sarebbe grossolana e subdola, avendo colpito in scuole, centri sportivi, luoghi di cura e di preghiera, istituti di aiuto a persone disabili e avendo apparentemente approfittato di chi è più debole, rubando a gente umile, sportivi, allievi e colleghi di prigione. Ritiene che sia un ladro quasi di professione, che abbia rubato senza alcuna dignità e senza alcuna nobiltà, raggiungendo l'apice allorquando, con le manette in fuga, si reca da un amico da cui si fa portare un telefono e poi glielo ruba. Evidenzia altresì che si è in presenza di un disegno ampio e complesso dal punto 1 al punto 5 dell'atto di accusa, per giungere al punto 6 (istigazione alla falsa testimonianza) mediante un'impavida e un'inopportuna strategia. L'incendio è l'ultimo episodio di un film avente quale regista AC 1 e quali attori AC 2 e AC 3. A sua mente i fatti, in sostanza, si sono svolti così come descritti nell'atto di accusa.
AC 1 commissiona un'azione violenta contro PC 1, madre del suo presunto figlio, allo scopo di spaventarla. AC 3 e AC 2 sono, per contro, gli esecutori materiali.
AC 2 è l'attore principale, conosce AC 1 da tempo, tiene i contatti, dirige le operazioni. AC 3 è il suo compagno di quel giorno, per accompagnarlo e assecondarlo, anche quando la circostanza gli era chiara. Butta il liquido, lancia il fiammifero, mette a disposizione il telefono, ecc., ed è quindi correo non solo complice. AC 2 lo ha lasciato senza un centesimo.
Il mandante è AC 1, l'autore mediato, il regista, il burattinaio della situazione. Sa che AC 2 è un poco di buono e quindi una persona difficilmente credibile nell'ipotesi in cui la faccenda dovesse venire a galla. Dapprima AC 1 nega di conoscere AC 2, poi nega di aver avuto contatti recenti con lui e poi, solo con i tabulati, ammette che può darsi che abbiano avuto contatti. Già dinanzi al giudice dell'istruzione e dell'arresto nega, rincorre poi le contestazioni, screditando AC 2, prospettando agli inquirenti la tesi del complotto. AC 1 si dimentica che certe cose inventate o certe sue spiegazioni importanti che lui riferisce sono avvenute a posteriori. Emerge un tentativo di AC 1 di costruire un puzzle, cercando di mettere i pezzi laddove non entrano. Ritiene quindi che si è in presenza di un caso scolastico di autore mediato e che la versione più credibile sia quella fornita da AC 2.
A suo giudizio, AC 2 e AC 3 hanno agito a scopo di lucro: AC 2 riceve una ricompensa, mentre AC 3, forse meno avido, si sarebbe accontentato di 200.-- franchi, ma ciò non è un'attenuante. Il movente di AC 1 è, per contro, da ricercare nella separazione da PC 1 e dal suo presunto figlio __________. Afferma che PC 1, dopo la nascita di __________, ha una crisi postparto e non accetta più la presenza di AC 1, rilevando inoltre che si è giunti a limitare i suoi diritti di visita nei confronti di __________, diritti di visita di cui AC 1 nondimeno approfittava per avvicinarsi a PC 1. Le decisioni di restrizione dei diritti di visita sarebbero inoltre in perfetta corrispondenza temporale con le minacce e l'incendio. La madre di AC 1 del resto riferisce dei problemi della coppia e del fatto che suo figlio AC 1 è stato tagliato fuori. Mette poi in risalto diverse prove a carico di AC 1, rilevando tra l'altro che le asserzioni di AC 2 trovano ampio riscontro nei fatti accertati, mentre AC 1 durante l'intera inchiesta è caduto spesso in contraddizioni, ha fornito spiegazioni fantasiose e risposte evasive, negando pure l'evidenza.
Circa il castello di minacce di cui al punto 2. dell'atto di accusa afferma, tra l'altro, che dall'esame dei tabulati emerge che AC 1 ha usato la scheda e il telefono che erano in suo possesso e che sulla base di diversi elementi il detentore del no. e del Nokia è AC 1. Detto numero telefonico non è solo servito per le minacce, ma anche per gli sms che introducono l'incendio. Dall'esame del contenuto degli sms di minacce non si può che giungere alla persona di AC 1, che ha tra l'altro fatto una messa in scena, inviando al telefono sequestrato un sms minatorio a sé stesso da un telefono che AC 2 aveva rubato alla PL 6 e aveva consegnato a AC 1.
Per quanto concerne la ricompensa, evidenzia che la tesi di AC 2 è confermata da AC 3.
Per quanto attiene alla colpa, afferma che quella di AC 3 è grave già per l'incendio in sé e per la ragione per cui si è mosso, anche se vi è un solo capo di imputazione, evidenziando comunque la sua collaborazione, la sua incensuratezza e quindi una prognosi favorevole.
Circa la persona di AC 2, rileva che i furti sono molti, ha quasi agito per mestiere, è un ladro incallito, il movente dell'incendio è futile e grave. È una persona pericolosa, che per pochi soldi commette crimini gravi (incendio), che ha bisogno di denaro, che è alla ricerca di un'entrata eccezionale e che è quasi un delinquente abituale. La colpa di AC 2 è aggravata, anche per il concorso di reati. Non vi è alcuna prognosi favorevole dettata anche dai suoi precedenti penali.
Ritiene poi che la colpa di AC 1 sia già gravissima solo per l'atto commesso e per il suo ruolo di mandante, che vuole il risultato ma non vuole sporcarsi le mani. Evidenzia pure che AC 1 sa che AC 2 è un pregiudicato, che é sul lastrico, affermando inoltre che AC 1 ha istigato a falsa testimonianza __________ - persona debole e ignaro della gravità di certi atti che potrebbe compiere - per sostenere la sua posizione e che egli non voleva prendersela soltanto con PC 1, ma anche con l'avv. RC 1 e con la direttrice di __________. AC 1 non è incensurato siccome già condannato per ricettazione e non è nuovo a simili atteggiamenti (cfr., al proposito, decreto di non luogo a procedere 29.6.2004, doc. dib. 5), è una persona aggressiva che minaccia una ex convivente, la quale ha deciso di lasciarlo. AC 1 non ha mai ammesso nulla e non si è minimamente ravveduto. Vi è quindi una prognosi decisamente negativa nei suoi confronti.
Il procuratore pubblico conclude, confermato integralmente l'atto di accusa, con correzione del periodo di contravvenzione alla LStup e con i punti 7.16, 7.26 e 7.28 che possono essere tralasciati, chiedendo che AC 3 venga condannato alla pena di venti mesi di detenzione, sospesa condizionalmente, che AC 2 venga condannato a tre anni di espiazione della pena detentiva e che AC 1 venga condannato a due anni e nove mesi da espiare. Riconosce il risarcimento alle seguenti parti civili: Sezione della logistica, PC 41 di __________, PC 15, PC 1, __________, società PL 5, rinviando al foro civile le altre parti. Postula infine la confisca di tutto quanto in sequestro.
§ L'avv. RC 1, rappresentante della parte civile PC 1, rileva innanzitutto che per quanto concerne il risarcimenti di fr. 23'000.-- (appropriazione indebita), è necessario il rinvio al foro civile, non essendo stato istruito. Evidenzia che secondo AC 1 la relazione con PC 1 va benissimo, in realtà la stessa era tutt'altro che meravigliosa, ciò che è stato confermato tra l'altro da diversi medici. AC 1 ha un comportamento soffocante, asfissiante e denigra costantemente PC 1, la quale vorrebbe soltanto conoscere la verità ed ha paura, in quanto subisce anche delle minacce da parte sua. Per il resto, si associa alla pubblica accusa circa la colpabilità degli imputati. Conclude chiedendo, per quanto riguarda la persona di AC 1, a titolo di risarcimento, fr. 17'900.-- per l'autovettura, fr. 100.-- per il suo trasporto, fr. 1'000.-- per il veicolo sostitutivo, fr. 9'955.95 per spese di patrocinio, postulando inoltre un risarcimento per torto morale, secondo l'apprezzamento del giudice, fissato ad un importo massimo di fr. 10'000.--. Per quanto concerne AC 2 e AC 3 si associa alle richieste del procuratore pubblico, postulando il risarcimento dell'autovettura ed un minimo di spese di patrocinio, nonostante sia difficile incassare qualcosa, evidenziando inoltre che l'assicurazione della sua assistita non ha ancora versato alcunché e non è subrogata alla pretesa.
§ L'avv. DF 1, il quale pone in risalto la personalità e la vita anteriore di AC 2, affermando in particolare che ha perso il padre all'età di 19 anni, gli è quindi mancato un capo forte. Era un giovane adulto quando ha commesso alcuni reati. A 25 anni e 3 mesi ha commesso il reato principale, argomento che rientra nell'apprezzamento secondo l'art. 47 CP, in quanto è da considerare come giovane adulto anche se non nel senso tecnico. È come se avesse cambiato la sua natura caratteriale. Non è un uomo che sfida, non sa più cosa fare quando arrivano gli incroci. È un uomo immaturo, l'episodio della pistola nell'armadietto è indicativo: prende la pistola e come fanno i bambini, vuole provarla. Afferma poi che se è vero che la lista delle imputazioni è lunga, è altrettanto vero che la maggior parte dei reati sono casi bagatella, con importi ridotti (reati di poca entità), sostenendo inoltre che a parte l'incendio, AC 2 non ha fatto nulla di pericoloso. È vero che non è incensurato, che c'é una certa recidiva, che c'é una certa dimestichezza con i furti, ma è altrettanto vero che la testa di AC 2 butta anche bene. Vi è una concentrazione di furti, questa concentrazione appare come un motivo di sollievo. Ammette che il tutto si è interrotto con l'arresto, ma non si poteva fare altrimenti. Pone in evidenza il fatto che AC 2 oggi ha parlato e ha ammesso i suoi reati, anche per quanto concerne l'atto di esibizionismo, rilevando altresì che l'atto di accusa si è sostanzialmente basato sulle sue dichiarazioni con il riconoscimento dei suoi furti e l'ammissione spontanea di altri reati che avrebbe commesso. A sua mente, AC 2 ha una testa di una persona persa, da prendere in considerazione anche ponendo lo sguardo sul suo futuro, sostenendo che può tornare ad occuparsi della sua pensione, lavorare con sua madre e quindi la sua prospettiva non sarebbe delle peggiori. Si è assunto le sue responsabilità, non è pericoloso, non si prende gioco degli inquirenti. Il suo punto forte sono stati la grande collaborazione e la sua sincerità fino in fondo, avendo del resto ammesso di avere una certa cleptomania e di essere malato. Trattasi quindi di ammissioni importanti. Non viene richiesta una riduzione della pena solo poiché ammette, dietro questa richiesta c'é un grido d'aiuto del suo assistito. È necessario considerare poi che ha già fatto otto mesi di carcere preventivo ed è l'unico dei tre imputati che è stato in carcere. Sua madre fa inoltre fatica a pagare l'affitto della pensione. Conclude, chiedendo alla Corte se non sia opportuna una misura di assistenza riabilitativa con un servizio psicosociale ed una massiccia riduzione della pena, da espiare parzialmente per 12 mesi e per il rimanente che venga sospesa condizionalmente e che sia ordinata una misura riabilitativa, da dedurre il carcere preventivo sofferto. Per quanto concerne i reati 7.30 e 12.3 ritiene che trattasi di soli tentativi. Circa l'imputazione di cui al punto no. 16, evidenzia che secondo la versione fornita da AC 2 non si tratta di furto. Per la contravvenzione alla LStup bisogna tenere conto della prescrizione intervenuta. Per quanto concerne le pretese delle parti civili riconosce soltanto quelle per i furti nella misura in cui l'importo è stato ammesso dal suo assistito. Postula infine il rinvio al foro civile anche per quanto attiene alle pretese di PC 1, non essendo sufficientemente sostanziate.
§ L'avv. DF 1, il quale rileva che AC 3 è accusato di un solo reato concernente un unico episodio, l'incendio intenzionale. Pone in risalto la sua personalità, evidenziando che è una persona diversa dagli altri accusati, è un classico bravo ragazzo, legato alla sua famiglia, ha frequentato scuole a __________ e ha avuto un incidente della circolazione stradale che lo ha costretto ad abbandonare la sua formazione. Successivamente ha comunque concluso un tirocinio con maestria ed ha condotto una vita esemplare fino al 2005. Nel febbraio 2005 è rimasto senza lavoro, con risorse finanziarie limitate. L'apice di questo punto grigio è stato raggiunto al momento dell'episodio dell'incendio, un episodio estraneo alla sua personalità. Rileva altresì che da ormai un anno ha trovato un lavoro ed ha una relazione stabile. Afferma che il suo assistito non nega di aver partecipato all'incendio, precisando nondimeno che fino a pochi istanti prima dei fatti accaduti non sapeva nemmeno cosa stava per succedere, avendo AC 2 deciso quale fosse l'obiettivo. AC 3 non ha assolutamente organizzato, non ha partecipato alla preparazione dell'atto delittuoso, non ha partecipato alla preparazione del materiale, non conosceva AC 1 e nemmeno la vittima, ma si è improvvisato come esecutore dell'incendio. La sua volontà è di assecondare AC 2, è una partecipazione ai livelli più bassi della correità, se non complicità. Nella commisurazione della pena è necessario tenere conto che si è trattato di un unico episodio in una vita del tutto esemplare, un episodio in cui ha assunto un ruolo marginale. Conclude chiedendo una sensibile riduzione della pena la quale non deve superare i dodici mesi sospesi condizionalmente. La sua prognosi è favorevole, essendo del resto incensurato. Per quanto concerne le pretese delle parti civili chiede il rinvio al competente foro. Postula infine il dissequestro del suo cellulare e della sua scheda telefonica.
§ La dott. iur. DF 2, che pone in risalto la vita anteriore di AC 1, affermando in particolare che egli è cresciuto in una famiglia con sani principi ed ha lavorato come commesso nel negozio di sua madre. Circa la relazione tra AC 1 e PC 1, rileva che quest'ultima ha subito un ricovero coatto dopo il parto, che AC 1 vedeva quotidianamente il suo presunto figlio __________ e PC 1. Successivamente il diritto di visita è stato limitato, divenendo sempre più ristretto, su richiesta di PC 1, anche nei confronti della madre di AC 1. Sostiene poi
che la dichiarazione di PC 1 resa il 14.10. 2005 dinanzi al procuratore pubblico sia suffragata dal teste, che la figura di PC 1 sia poca cristallina, considerato che è disposta a fare del male a AC 1, chiedendo aiuto a terze persone. AC 1 accumula quindi una grande rabbia e una grande tensione, egli voleva stare semplicemente vicino a __________. La direttrice di __________ confermerebbe che egli si cura del presunto figlio.
Per quanto concerne il danneggiamento, afferma che AC 1 ha ammesso di aver graffiato la portiera dell'autovettura di PC 1, rilevando nondimeno che la denuncia è stata sporta contro ignoti e che PC 1 non ha comprovato il danno subito. Evidenzia altresì che secondo Corboz (vol I, p. 283), il danno viene assorbito dall'incendio. Chiede quindi il proscioglimento del suo assistito per questa imputazione.
§ L'avv. DF 3, il quale, circa il punto 3 di cui all'atto di accusa (abuso di impianti di telecomunicazione) ritiene - citando Rehberg - che tutto ciò che sia imputabile a AC 1 dopo il 14.10.2005, necessita di una successiva querela e quindi cade tutto ciò che è avvenuto dopo quella data. Contesta inoltre che l'invio di messaggi rientri nell'art. 179septies CP, sostenendo che i messaggi sms sarebbero da qualificarsi come documenti, essendo agli atti sotto forma di fotocopia, evidenziando che il Tribunale federale ha lasciato la questione aperta. A suo giudizio l'invio di messaggi sms non sono sussumibili all'art. 179septies CP, chiedendo quindi il proscioglimento di AC 1 anche da questa imputazione.
§ La dott. iur. DF 2 che, in relazione al reato di minaccia, sostiene che la querela sia valida soltanto fino al 14.10.2005 e che i fatti successivi a questa data non soggiacciono alla querela. Ritiene che non tutti gli sms siano minatori e che non è data la prova del timore, altrimenti PC 1 avrebbe nuovamente presentato una querela. Chiede il proscioglimento di AC 1 per il periodo compreso tra il 14.10.2005 e il 26.10.2005, in mancanza di una querela.
Circa l'incendio intenzionale ritiene che non sia data alcuna istigazione da parte di AC 1, evidenziando in particolare che il suo assistito voleva sì spaventare e intimorire PC 1, ma l'idea di incendiare l'autovettura è partita da AC 2 ("ho deciso che quello era l'obiettivo"). AC 1 ha del resto consegnato le chiavi a AC 2. Con riferimento allo spirito da ardere rileva tra l'altro che AC 2 durante la fase istruttoria ha dichiarato di aver portato sempre con sé il liquido, mentre in aula ha sostenuto che l'aveva portato con sé soltanto durante il secondo viaggio, ritenendo inoltre che non è stato comprovato che il liquido sia effettivamente stato consegnato da AC 1.
Per quanto concerne l'istigazione alla falsa testimonianza afferma che __________ ha mentito dinanzi ad un sostituto procuratore pubblico, che non poteva coadiuvare un procuratore pubblico, avendo superato le sue competenze previste dall'art. 54a vLOG, rispettivamente dall'art. 66 LOG, essendo l'imputazione un crimine, che supera i canonici tre mesi. Chiede quindi il proscioglimento del suo assistito, in via subordinata evidenzia che __________ e AC 1 si conoscono da anni e che trattasi di una bravata tra amici.
§ L'avv. DF 3, che postula il proscioglimento del suo assistito per quanto concerne il punto 5 dell'atto di accusa (ricettazione). Circa il punto 5.1. si domanda per quale motivo __________ non abbia denunciato subito il furto e per quale motivo non abbia bloccato la sua carta SIM. Ritiene poi nullo il valore della carta SIM, trattandosi di un diritto obbligatorio (e non di un diritto reale) e di una carta di debito, un oggetto che quindi non si può utilizzare a scopo di ricettazione. A sua mente si è in presenza di un reato ai sensi dell'art. 172ter CP con una negligenza da parte del proprietario, il quale non ha presentato alcuna querela.
Circa il punto 5.2. evidenzia che per il primo telefonino manca l'esistenza del furto, non essendo lo stesso indicato tra i reati imputati a AC 2. Per il secondo telefonino manca il corrispettivo del furto, manca la "Vortat" così come la "Nachtat". Invoca infine il principio in dubio pro reo.
§ La dott. iur. DF 2, la quale, per quanto attiene alle pretese civili, chiede il rinvio alla competente sede civile. Ritiene che la richiesta da parte della PC 64 sia troppo vaga. Per la richiesta della PC 65 (vettura di __________) afferma che il valore della stessa non è stato stabilito, rilevando inoltre l'estraneità da parte di AC 1 di distruggere l'autovettura di una terza persona, essendo una responsabilità degli autori materiali. Per le pretese civili relative all'autovettura di PC 1, a sua mente è __________ che dovrebbe chiedere il risarcimento. Per le spese di patrocinio di PC 1 chiede che la cifra venga ridotta secondo quanto imputabile a AC 1 e comunque il rinvio al foro civile.
Conclude chiedendo, in via principale, l'assoluzione da tutti i reati; in via subordinata, postula una massiccia riduzione della pena, sospesa proporzionalmente, considerando inoltre quanto esposto in precedenza per l'imputazione di minaccia (da considerare fino al 14.10.2005) e per l'istigazione alla falsa testimonianza. Chiede infine la possibilità da parte del suo assistito di prestare un lavoro di pubblica utilità per favorire il reinserimento del suo assistito richiamando una sentenza della Pretura penale;
§ Il Procuratore pubblico, in replica, evidenzia che __________ è un compagno di merenda di AC 1 ed è poco credibile. Per quanto concerne PC 1 la documentazione è agli atti: trattasi di una persona malata. Afferma poi che non vi è alcun obbligo di aggiornare la querela contro ignoti ogni qualvolta che viene scoperto chi è l'autore. Per quanto concerne l'abuso di impianto telefonico afferma che è vero che il 14.10.2005 non vi è una formale querela che si estende ai fatti successivi. Ritiene nondimeno che sia sufficiente che la parte lesa manifesti la sua volontà di estendere la querela anche ai fatti successivi (SJ 1985, p. 215). Non si può pretendere che ogni volta si formalizzi una querela. Ne discende che la querela di PC 1 vale anche per gli sms successivi. I verbali di PC 1 sono interpretabili come rinnovo di querela. Ribadisce la conferma dei punti 2 e 3 dell'atto di accusa.
Circa l'art. 179septies CP pone in rilievo che il bene giuridico protetto è la sfera privata e la buona fede negli affari. La legge non dice come si utilizzano questi tipi di comunicazione. Gli sms sono sussumibili a questa disposizione e quindi l'abuso è dato.
Per quanto concerne l'episodio dell'incendio, la frase di AC 2 "ho deciso" è un dettaglio, lo sapeva bene anche AC 1, che del resto ha pagato la ricompensa. Se non fosse stato d'accordo con l'incendio dell'autovettura, non avrebbe pagato alcunché.
Per quanto attiene all'istigazione alla falsa testimonianza afferma che il sostituto procuratore pubblico è un magistrato, per certi tipi di reati non può fare certi tipi di atti istruttori (come ad es. atto di accusa, promozione dell'accusa); egli è di fatto un magistrato, a maggior ragione se la polizia può interrogare testi, lo può fare anche lui. È comunque una falsa testimonianza davanti a un magistrato. Si chiede inoltre per quale motivo la difesa non si sia opposta prima.
Circa la ricettazione dà atto che per il punto 5.1 dell'atto di accusa manca la querela. Per il punto 5.2 AC 2 ha ammesso e le querele sono state presentate. Per il punto 7.10. dell'atto di accusa, ritiene che non era un furto di poca entità. AC 2 affonda le mani alla cieca e prende tutto quello che trova. È un furto per giurisprudenza e la ricettazione non necessita di querela. Respinge le considerazioni fatte dalla difesa e si riconferma nelle sue conclusioni e richieste.
§ L'avv. DF 3, in duplica, pone in evidenza che la moglie di __________ e PC 1 sono compagne di merenda, due colleghe di lavoro, non AC 1 e __________. Ribadisce inoltre che il graffio dell'autovettura non è stato quantificato, che la querela non è stata sporta dopo il 14.10.2005, richiamando Rehberg, e che mediante i messaggi sms arriva una comunicazione scritta.
Per quanto concerne l'affermazione di AC 2 "Ho deciso", l'istigazione è stata riesumata dall'incendiario. Per quanto concerne l'istigazione a falsa testimonianza afferma che il sostituto procuratore pubblico è una figura pensata per determinati reati, mentre il funzionario di polizia dipende dal procuratore pubblico, ritenendo irrilevante il fatto che __________ sia stato punito. Circa il punto 5.2 della ricettazione rileva che al punto 7.10 si parla solo di Nokia e che non è stato indicato che si tratta degli stessi telefonini.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1.1. incendio intenzionale
per avere,
il 26.10.2005, a __________ ,
agendo in correità con AC 2 e AC 3, intenzionalmente incendiato la vettura di PC 1
e così facendo danneggiato pure la vettura di __________, nonché uno stabile di proprietà della società PL 5, causando un danno complessivo di fr. 79'711.95?
1.2. ripetuta minaccia
per avere,
nel periodo compreso tra il 24.9.2005 e il 26.10.2005, a __________ , usando grave minaccia incusso timore e paura a PC 1, inviando i messaggi SMS (18) di cui al punto B.2 dell'atto di accusa?
1.3. abuso di impianti di telecomunicazione
per avere,
nel periodo compreso tra il 24.9.2005 e il 26.10.2005, a __________ , ripetutamente abusato per malizia, di un impianto di telecomunicazione per inquietare PC 1, inviandole fra l'altro i messaggi SMS (18) di cui al punto B.2 dell'atto di accusa?
1.4. danneggiamento
per avere,
in data 21.10.2005, a __________ ,
danneggiato intenzionalmente la vettura di PC 1, graffiandone la portiera anteriore sinistra?
1.5. ricettazione
per avere, a __________ ,
sapendo o dovendo presumere che trattavasi di oggetti provento di reato contro il patrimonio,
1.5.1. in data 24.9.2005,
ricevuto da AC 2 la carta SIM nr. sottratta in danno a __________?
1.5.2. in data 4.11.2005,
acquistato da AC 2 due telefoni cellulari?
1.6. istigazione alla falsa testimonianza
per avere, a __________ ,
intenzionalmente determinato __________ a commettere come testimone in un procedimento giudiziario, sulle circostanze e fatti di causa, una falsa deposizione,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
Può beneficiare della sospensione condizionale?
Dev'essere condannato al pagamento di un'indennità alle seguenti parti civili:
3.1. PC 64 per un importo complessivo di
fr. 45'731.95?
3.2. PC 65 per un importo complessivo di
fr. 16'361.60?
3.3. PC 1 per un importo di fr. 18'000.-- per l'autovettura e fr. 9'955.95 per spese legali?
4.1. 1 telefono cellulare Sharp IMEI con scheda telefonica,
4.2. 1 telefono cellulare Siemens IMEI con scheda telefonica,
4.3. 1 caricatore 12 volt per telefono cellulare Sharp,
4.4. 1 telefono cellulare Panasonic EBGD35 IMEI,
4.5. 1 telefono cellulare Nokia 3410 IMEI,
4.6. 1 telefono cellulare Nokia 3310 IMEI,
4.7. 1 biglietto di colore giallo manoscritto con annotazioni __________,
4.8. 1 bottiglia in plastica di colore nero contenente spirito da ardere?
B. AC 2
1.1. incendio intenzionale
per avere,
il 26.10.2005, a __________ ,
agendo in correità con AC 1 e AC 3, intenzionalmente incendiato la vettura di PC 1
e così facendo danneggiato pure la vettura di __________, nonché uno stabile di proprietà della società PL 5, causando un danno complessivo di fr. 79'711.95?
1.2. furto (ripetuto), in parte tentato
commesso in 68 occasioni,
di cui 3 tentate e 65 consumate,
in varie località del Canton Ticino,
nel periodo compreso tra l'8.2.2005 e il 17.6.2006
per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 32'663.55, € 200 e USD 300?
1.2.1. oppure in un numero inferiore d'occasioni?
1.3. ripetuto danneggiamento
1.3.1. per avere, in data 16.2.2005 a __________ (__________ )
danneggiato un vaso e parte della pavimentazione di proprietà della PC 58, provocando un danno per un valore denunciato di fr. 4'500.-?
1.3.2. nonché per avere, in 51 occasioni,
operato con scasso i furti di cui al punto 8 dell'atto di accusa, cagionando un danno per un valore denunciato di almeno fr. 6'454.80?
1.4. ripetuta violazione di domicilio
per avere,
onde commettere i furti di cui al punto 9 dell'atto di accusa,
in 21 occasioni, fatto indebitamente ingresso nell'altrui proprietà?
1.5. ricettazione
per avere,
nei primi giorni di ottobre 2005, a __________ (__________ ),
aiutato ad alienare una cosa che sapeva essere ottenuta mediante un reato contro il patrimonio, ricavandone fr. 1'400.--?
1.6. abuso di un impianto per l'elaborazione dati (tentato)
per avere,
l'1.4.2006, a __________ ,
influito su un processo elettronico atto a provocare,
per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri, fallendo nell’intento non presentando il conto corrente di riferimento alcun attivo?
1.7. ripetuto furto d'uso (tentato e consumato)
commesso in 4 occasioni, di cui 1 tentata,
sottraendo 3 veicoli a motore e 1 ciclomotore di terze persone
a scopo d'uso,
a __________ (__________ ), __________ , __________ (__________ ) e a __________ , nel periodo compreso tra il 9.9.2005 e il 24.5.2006?
1.8. ripetuta circolazione senza licenza di condurre
per avere,
nel periodo compreso tra il 9.11.2005 e il 24.5.2006,
a __________ e in altre imprecisate località, in 4 occasioni,
condotto veicoli a motore senza essere in possesso della richiesta licenza di condurre?
1.9. minaccia
per avere,
in data 16.2.2005, a __________ (__________ ),
usando grave minaccia, incusso spavento a PC 20, PC 10, PC 12 e PC 59?
1.10. esibizionismo
per avere,
a __________, compiuto atti esibizionistici,
il 17.12.2004 dinanzi a PC 16?
l'8.2.2005 dinanzi a PC 11?
1.11. impedimento di atti dell'autorità
per avere,
in data 18.4.2006, a __________ ,
impedito agli agenti preposti di eseguire un atto rientrante nelle loro attribuzioni e meglio di procedere al suo controllo?
1.12. infrazione alle norme della circolazione stradale
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 16 dell'atto di accusa,
nell’ambito del sorpasso, rientrando repentinamente e senza prestare la dovuta attenzione alla vettura superata,
infranto le norme della circolazione stradale?
1.13. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere,
nel periodo compreso tra il 10.9. e il 18.10.2005,
a __________ e in altre imprecisate località,
detenuto e portato su di sé una pistola SIG Sauer P230 e relative munizioni sprovvisto del richiesto permesso di porto armi?
1.14. contravvenzione alla Legge sull'ordine pubblico
per avere,
nel periodo compreso tra il 10.9. e il 18.10.2005, a Canobbio, esploso all’aperto cinque colpi d’arma da fuoco?
1.15. ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico
per avere utilizzato abusivamente i mezzi pubblici delle FFS, sprovvisto di un titolo di trasporto valido:
il 25.5.2005, sulla tratta __________ ?
il 9.6.2006, sulla tratta __________ ?
1.16. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo tra il mese di gennaio 2004 e il mese di giugno 2006, personalmente consumato un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 50 grammi,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
Può beneficiare della sospensione condizionale?
Dev'essere condannato al pagamento di un'indennità alle seguenti parti civili:
3.1. PC 53?
3.2. PC 15?
3.3. PC 41 di __________?
3.4. __________, in nome e per conto della PC 52 di __________?
3.5. PC 64 per un importo complessivo di
fr. 45'731.95?
3.6. PC 65 per un importo complessivo di
fr. 16'361.60?
3.7. PC 1 per un importo di fr. 18'000.-- per l'autovettura e
fr. 9'955.95 per spese legali?
4.1. fr. 72.75,
4.2. fr. 200.--,
4.3. 1 banconota da fr. 100.-- (falsa, numero di serie),
4.4. 1 pistola SIG SAUER P230 no serie, 1 caricatore con 2 proiettili calibro 380 Auto,
4.5. 1 libretto notifiche,
4.6. diverse copie contratti locazione e documenti inquilini,
4.7. 1 marsupio in corda di colore nero,
4.8. 1 coltellino tascabile marca Victorinox di colore blu,
4.9. 4 medaglie (rep. 132/PG/2006),
4.10. 15 monete di diverse nazionalità (rep. 132/PG/2006),
4.11. 1 paio di manette di polizia (rep. 132/PG/2006),
4.12. 1 pistola a salve marca Brixia Arms mod 92 Army con caricatore vuoto (rep. 132/PG/2006),
4.13. 1 pistola ad aria compressa marca Prestigi (rep. 132/PG/2006),
4.14. 1 pipa ad acqua (rep. 132/PG/2006),
4.15. 1 cucchiaio per consumo stupefacenti (rep. 132/PG/2006),
4.16. 6 rotoli per conservazione monete da fr. 5.-- (rep. 132/PG/2006),
4.17. 5 rotoli per conservazione monete da fr. 2.-- (rep. 132/PG/2006),
4.18. 11 rotoli per conservazione monete da fr. 1.-- (rep. 132/PG/2006),
4.19. 39 rotoli per conservazione monete da fr. 0.50 (rep. 132/PG/2006),
4.20. 31 rotoli per conservazione monete da fr. 0.20 (rep. 132/PG/2006),
4.21. 29 rotoli per conservazione monete da fr. 0.10 (rep. 132/PG/2006),
4.22. 1 bauletto in legno foderato senza coperchio (rep. 132/PG/2006),
4.23. 1 telefono cellulare Motorola V 180 IMEI (rep. 3/PG/2007),
4.24. 1 telefono cellulare Nokia 3330 IMEI (rep. 3/PG/2007),
4.25. 1 SIM card no (rep. 3/PG/2007),
4.26. 1 SIM card no (rep. 3/PG/2007),
4.27. 1 SIM card no (rep. 3/PG/2007),
4.28. 1 telefono cellulare Nokia 3310 IMEI no (rep. 3/PG/2007),
4.29. 1 SIM card no (rep. 3/PG/2007)?
C. AC 3
1.1. incendio intenzionale
per avere,
il 26.10.2005, a __________ ,
agendo in correità con AC 1 e AC 2, intenzionalmente incendiato la vettura di PC 1
e così facendo danneggiato pure la vettura di __________, nonché uno stabile di proprietà della società PL 5, causando un danno complessivo di fr. 79'711.95,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
Può beneficiare della sospensione condizionale?
Dev'essere condannato al pagamento di un'indennità alle seguenti parti civili:
3.1. PC 64 per un importo complessivo di
fr. 45'731.95?
3.2. PC 65 per un importo complessivo di
fr. 16'361.60?
3.3. PC 1 per un importo di fr. 18'000.-- per l'autovettura e
fr. 9'955.95 per spese legali?
4.1. 1 telefono cellulare marca Nokia IMEI con scheda telefonica?
Considerato, in fatto ed in diritto
AC 1, AC 2 e AC 3 sono stati processati assieme. AC 2 e AC 3 hanno accettato la sentenza che li ha condannati alle pene detentive di 30 mesi da espiare rispettivamente di 14 mesi con la condizionale per due anni, rinunciando alle motivazioni, in relazione ai fatti contenuti nell'atto di accusa sostanzialmente confermati fatte salve tre imputazioni mosse a AC 2, che sono cadute, senza rilievo alcuno sulla commisurazione della pena. AC 1 ha invece presentato dichiarazione di ricorso. Ne discende che i fatti e le considerazioni alla base del giudizio su AC 2 e AC 3 verranno riprese solo nella misura in cui appaiono utili per il giudizio su AC 1.
2.1. AC 3
La vita di AC 3 non rivela particolari fatti che possano averne determinato la volontà delinquenziale in riferimento ai fatti di cui in rassegna. Al PP ha riferito:
" Sono attinente di __________ e sono nato il 16.08.1978. Ho frequentato le scuole dell'obbligo a __________. Ho proseguito gli studi presso la scuola arti e mestieri di __________; studi che però ho dovuto interrompere in quanto ho subito un incidente in moto. Avevo 20 anni. Dopo l'incidente ho continuato la PC 48 e ho finito la scuola come elettronico multimediale in 2 anni. Dopodiché ho fatto la scuola di maestro di tirocinio per 2 mesi a __________. Dopo aver finito la formazione ho lavorato per 1 anno dal __________, poi sono passato alla __________ per 1
anno. Ho lavorato 1 anno alla __________. Attualmente vivo da solo. Sono in disoccupazione ma sto cercando lavoro. La mia ex compagna che si chiama __________ ha avuto una figlia il 27.10.2004. Attualmente é in corso una causa civile atta all'accertamento della paternità. La madre si trovava a __________ con la figlia" (MP 11.01.06).
Attualmente con la bambina, che ha due anni e mezzo e di cui egli è ufficialmente padre, non ha contatti anche perché è data in affidamento ad una famiglia terza in relazione pure alle difficoltà della madre ad assumerne la responsabilità.
Da marzo 2006 lavora presso una ditta di __________ quale venditore/magazziniere e percepisce un salario netto mensile di CHF 3'500.-. Vive solo ed ha una nuova compagna.
Per il resto è incensurato.
2.2. AC 2
L'esistenza di AC 2 è risultata assai più problematica. Già dal punto di vista penale si registrano numerosi precedenti per titolo di ripetuto furto, violazione di domicilio, reati contro la circolazione, messa in circolazione di monete false, truffa, falsa testimonianza, ricettazione e reati in materia di stupefacenti, il tutto contenuto in tre decreti di accusa per complessivi 180 giorni di detenzione tra il 1999 ed il 2005.
Al Magistrato inquirente ha raccontato:
" Sono nato a __________ e ho due fratelli e una sorella maggiori di me. Ho una bella differenza di età con i miei fratelli.
Ho fatto le scuole elementari a __________, le medie a __________, la scuola privata __________ e quindi a __________. Non ho ottenuto la licenza media. In seguito ho fatto il pre-tirocinio a __________ e poi ho fatto un anno di riparatore di automobili a __________; in seguito ho fatto un anno a __________ come sanitario ed infine ho seguito la scuola per esercenti della __________. Per ottenere il certificato devo ancora sostenere un esame; sono comunque in possesso del certificato provvisorio di gerente." (MP 17.11.05).
Al momento dell'arresto si occupava della gestione di una piccola pensioncina, con quattro camere affittate prevalentemente a studenti dell'__________ o della PC 45 presso la sua abitazione.
2.3. AC 1
2.3.1. AC 1, 41enne, cittadino italiano nato nella vicina Lombardia, si è trasferito in Ticino dopo aver frequentato le scuole dell'obbligo a __________. Ha poi svolto l'apprendistato di panettiere pasticcere presso la panetteria __________, dove ha lavorato per sei anni. I genitori hanno gestito fino alla fine dello scorso anno un negozio di frutta e verdura a __________, chiuso a causa delle precarie condizioni di salute della madre. AC 1 ha lavorato come uomo tuttofare nell'azienda dei genitori fino alla chiusura. Da quest'anno, ha riferito in aula, non ha un'attività regolare, fatta salva la conclusione di un contratto di fornitura di alimentari alla mensa delle scuole di __________, che si estinguerà a fine anno. Interrogato sulle prospettive future AC 1 in aula ha detto di avere dei contatti con un non meglio precisato amico pasticcere per rilevare, assieme, a fine anno la pasticceria __________. Niente di più. In particolare nulla è stato versato in atti al riguardo, di guisa che l'informazione non supera il rango di semplice affermazione di parte, sprovvista del benchè minimo supporto probatorio, tanto più che non si capisce nemmeno bene per quale ragione occorrerebbe attendere fino a dicembre perché la questione possa concretizzarsi e al riguardo l'imputato nemmeno ha fornito spiegazioni.
Attualmente è legato ad una donna di origine balcanica, già madre di una figlia, e dalla quale avrà presto un figlio. Dal profilo penale si registra una condanna con decreto d'accusa del 21 luglio 2003 a 8 giorni di detenzione con la condizionale per due anni per titolo di ricettazione.
2.3.2. Nel 2004 AC 1 ha iniziato a __________ una convivenza con tale PC 1, cittadina russa nata __________, domiciliata in Ticino. Dalla loro unione è nato, il 15 luglio 2005, il figlio __________. All'anagrafe il piccolo non ha potuto in un primo tempo essere riconosciuto da AC 1 in quanto la donna ancora era unita in matrimonio con il sig. __________. Il disconoscimento di paternità è avvenuto soltanto il 17 febbraio 2006. Da allora, pur essendo provvisto di curatore, nessuno ha ancora avviato la causa di paternità così come l'imputato ancora non ha provveduto al riconoscimento. Ma tant'è.
A seguito del parto PC 1 ebbe una crisi di natura verosimilmente ormonale con conseguente stato depressivo di tipo reattivo. Senza che sia necessario entrare nei dettagli della questione, basta al riguardo rilevare che tale situazione ha avuto un effetto decisivo in negativo sulla relazione con AC
" Quando PC 1 è stata ricoverata presso la clinica psichiatrica cantonale cercavo di vedere sempre tutti i giorni sia lei che mio figlio . Quando PC 1 è stata dimessa abbiamo convissuto ancora 4 giorni; in questi giorni entrambi ci recavamo al reparto di pediatria dell' da nostro figlio. Il 14.08.2005 la signora __________ della __________ mi ha contattato telefonicamente affinché sia io che PC 1 potessimo vedere la struttura. Istituto dove successivamente PC 1 sarebbe stata collocata in data 16.08.2005. Io potevo vedere sia mio figlio che la mia compagna e questo in qualsiasi momento. Il 22.08.2005 la situazione però è cambiata in quanto PC 1 si è sentita poco bene e credo che il personale dell'istituto, in specie la direttrice __________, abbia ritenuto più opportuno che io vedessi meno PC 1 per non agitarla. Sino al 22.08.2005 ho potuto andare a trovare mio figlio a __________ tutti i giorni. Dopo ho potuto vedere mio figlio dapprima 3 volte alla settimana, questa possibilità mi è stata poi ridotta 2 volte alla settimana, poi 1 volta alla settimana per arrivare infine a 1 diritto di visita di 30 minuti il mercoledì ed il venerdì altri 30 minuti. questo è successo verso la fine di settembre. Tale situazione la riconduco all'atteggiamento nei miei confronti assunto dalle autorità preposte dapprima la Commissione Tutoria la quale, ritenuto come io sono semplicemente il padre biologico non ho alcun diritto verso mio figlio" (MP 02.12.05).
Al riguardo agli atti vi è una convenzione regolante il diritto di visita datata 28 settembre 2005 da cui si evince che lo stesso è stato limitato a mezz'ora due volte la settimana. Alla nonna paterna è per contro stato comunicato che non le veniva consentito di vedere il piccolo ma, semmai, di informarsi sul suo stato di salute una volta al giorno mediante telefonate da effettuarsi alle ore 13'00. Tale comunicazione le veniva poi ribadita con scritto 25 ottobre 2005 dalla stessa direzione della __________.
Che queste relazioni subirono una repentina ed importante limitazione, a prescindere dalle cause che l'hanno determinata, lo conferma la stessa PC 1 al PP:
" Mi viene chiesto di spiegare i diritti di visita di AC 1 nei confronti di __________ e rispondo che essendo una copia convivente a seguito della mia ospedalizzazione __________ ritenne in un primo tempo corretto concedere un ampio diritto di visita al signor AC 1 anche se giuridicamente non è ancora suo figlio, in quanto ci presentammo inizialmente come coppia e egli non negava la sua paternità. Purtroppo a seguito dei litigi con AC 1 e delle sue dichiarazioni nelle quali metteva fra l'altro in dubbio la sua paternità si decise di regolamentare in maniera più precisa il diritto di visita alla presenza anche della signora __________ ed in data 27 settembre 2005 vi fu una riunione a __________ in cui parteciparono AC 1 con il suo avvocato Aldo Ferrini, la signora __________ del SSC di Mendrisio la signora __________ di __________ oltre alla sottoscritta e al suo avvocato. Dopo lunga animosa discussione venne stilato un programmo inviato dall'istituto alle parti il giorno successivo.
Purtroppo nonostante il programma la famiglia AC 1 sollecitò più volte sia per iscritto che telefonicamente l'istituto __________ chiedendo l'estensione del diritto di visita anche agli altri famigliari del signor AC 1 e segnatamente alla nonna, __________, producendo pure certificati medici. A seguito delle continue sollecitazioni il 25.10.2005 __________ scrisse alle parti completando le proprie direttive." (MP 31.10.05).
Questa situazione ha ingenerato nell'imputato una tensione molto forte, sia nei confronti dei responsabili della struttura, sia nei confronti della ex compagna. Così la madre di AC 1 al PP:
" mio figlio ha sofferto molto a causa della situazione venutasi a creare con l'Istituto __________, ossia la circostanza di non poter vedere come voleva suo figlio __________. Egli ha sofferto anche molto quando PC 1 é stata ricoverata alla __________, Dopo il ricovero in clinica di PC 1 mio figlio ogni giorno andava a trovare sia lei che __________ e questo anche più volte al giorno. Questa situazione ad un certo punto per lui é diventata molto gravosa tant'é che ha dovuto richiedere il supporto di uno psicologo di nome __________. (…)
A partire dal momento in cui lei si é trovata alla __________ questi rapporti si sono deteriorati. Personalmente mi é capitato che la direttrice dell'istituto non mi permetteva di vedere mio nipote. (…)" (MP 05.12.05).
In relazione all'incendio della sua vettura avvenuto sotto casa sua la sera del 26 ottobre 2005, PC 1 ha indicato agli inquirenti nel AC 1 il possibile autore. La sera stessa gli agenti di polizia hanno quindi provveduto al suo interrogatorio, potendo verificare che egli aveva, quanto all'esecuzione materiale, un alibi giudicato credibile. Gli sono comunque stati sequestrati i cellulari in suo possesso. Dall'analisi dei tabulati gli inquirenti sono quindi risaluti a contatti sospetti con il AC 2. Questi, peraltro citato al MP per l'espiazione di precedenti condanne cui si era sottratto, così come avvenuto il 15 novembre allorquando, in occasione della perquisizione domiciliare, approfittò di un momento di confusione per fuggire rifugiandosi da un amico cui, peraltro, poi sottrasse il cellulare, si è presentato al MP il 17 novembre 2005 accompagnato dal suo legale. Una volta esperite le formalità relative ad altre inchieste, AC 2 veniva interrogato sui rapporti con AC 1. Senza particolari reticenze AC 2 riferiva di conoscere AC 1, di sapere che egli minacciava la sua ex convivente mediante l'invio di sms e di aver, su esplicito incarico di AC 1, incendiato la di lei vettura e di essere poi passato a ritirare parte del compenso presso un rivenditore di frutta che gli avrebbe consegnato una busta annunciandosi come __________, perché così dettogli da AC
AC 2 non è stato formalmente arrestato, anche perché è stato posto in espiazione di pena delle precedenti condanne. Per la cronaca egli è poi stato fermato una seconda volta il 20 aprile 2006 e rilasciato il giorno dopo e poi una terza volta il 17 giugno 2006 a seguito di un numero impressionante di furti che ha reso necessario il suo fermo in quanto a forte rischio di recidiva. Da allora è in carcere preventivo.
AC 3 è stato arrestato il 18 novembre 2005. Dopo le prime reticenze espresse nel verbale del 17.11.05 davanti agli agenti, interrogato dal Magistrato inquirente il 21.11.05 ha ammesso le proprie responsabilità, dopo il confronto con AC 2. A seguito di ciò è stato scarcerato lo stesso giorno.
AC 1, a seguito della chiamata di correo di AC 2 e del verosimile movente passionale già espresso dalla PC 1, è pure stato arrestato lo stesso 18 novembre. Egli ha sempre negato ogni addebito, dichiarandosi estraneo all'incendio. Non essendovi più necessità istruttorie, è stato liberato il 7 dicembre 2005.
4.1. La sera del 25 ottobre 2005 veniva richiesto a __________ l'intervento delle forze dell'ordine per domare un incendio avvenuto sotto lo stabile di via __________. Immediatamente gli intervenuti compresero la matrice dolosa dell'incendio appiccato alla vettura Renault di PC 1 lì domiciliata. Circa l'entità del sinistro si rinvia alla documentazione fotografica di cui all'AI 133.
Interrogata dagli inquirenti la donna riferì di aver ricevuto parecchie minacce sul suo cellulare da un'utenza a lei sconosciuta, individuando in AC 1 l'unico possibile autore. In particolare uno di questi sms minacciosi le è stato inviato il 23 ottobre precedente e faceva chiaro riferimento ad una vettura Renault che sarebbe stata bruciata:
"Hai già visto una Renault bruciare. Noooooo …… allora guarda" (cfr. PS 14.10.05).
Il mittente è risultato essere l'utenza (in seguito).
4.2. Quella sera AC 1 era uscito a mangiare una pizza al __________. Verso le 22'00 è stato raggiunto dal fratello. Verso le 23'00 si è poi recato a casa di quest'ultimo a visionare uno schermo di un PC. Dopo pochi minuti fece rientro al bar da dove poco dopo uscì e, sul marciapiede, venne fermato dalla polizia che, una volta verificata la fondatezza dell'alibi, in particolare confermato dal fratello, lo rilasciava, non senza sequestrargli il cellulare.
Già dall'esame della memoria dello stesso figurava un messaggio proveniente dalla medesima utenza da cui sono stati inviati ripetuti messaggi minatori alla PC 1, tra cui il succitato riferito alla renault che brucia, contenente una serie di battute piuttosto volgari nei confronti del dirigente __________ e della __________, nipote di __________, a quei tempi ricoverato in ospedale per abuso di cocaina di cui si seppe poi aver trascorso la serata in atteggiamenti compromettenti con un transessuale. Tale messaggio non venne cancellato da AC 1 proprio per il suo riferimento calcistico, dato che egli è un appassionato sostenitore del Milan.
Fatto sta che, richiesto di fornire spiegazioni sulla provenienza di quel sms, data l'identità dell'utenza da cui provenivano quelli minatori giunti sul natel della PC 1, AC 1 non ha saputo dire, affermando di non avere nessuna idea di chi potesse essere il mittente e di averlo conservato proprio per il suo carattere di "barzelletta".
Gli inquirenti hanno quindi proceduto all'identificazione dell'utenza rivelatasi appartenere a tale __________ a quei tempi giocatore dell'AC __________ domiciliato a __________. Lo stesso aveva segnalato il furto del suo cellulare avvenuto il 3 settembre 2005 tra le 11'00 e le 12'30 presso lo spogliatoio del citato sodalizio. Egli spiegava di non aver bloccato la scheda telefonica in quanto, trattandosi di una prepagata, non avrebbe comunque avuto diritto al rimborso (PS 02.11.05).
4.3. Dall'esame dei tabulati telefonici delle utenze in uso a AC 1 emergevano diversi contatti con un'utenza intestata alla madre del AC 2. In particolare questi contatti telefonici risultavano essere molto prossimi al momento in cui venne commesso l'incendio.
Dalla citata utenza di __________ () già il giorno del furto presso lo spogliatoio dell'AC __________ è stata in particolare effettuata una telefonata all'utenza intestata a tale __________ ma in uso, fino al 25 ottobre 2005, al AC 1. Nel cellulare di AC 2 il numero già del __________ era rubricato sotto la lettera E, chiaro acronimo di AC 1, nome di battesimo del AC 1.
4.4. Interrogato sui fatti in relazione con l'incendio AC 2 ha riferito di essere lui l'autore del furto del cellulare di __________ e di averlo dato a AC 1. Questi gli ha inoltre detto, senza comunicargli il contenuto, di aver più volte minacciato la ex-convivente e di averlo poi incaricato di svolgere una missione punitiva che implicava l'incendio del suo appartamento o della sua vettura per eseguire il quale AC 1 gli procurò pure lo spirito da ardere, in cambio della cifra che voleva e di essere per finire andato, ad opera ultimata, da un fruttivendolo, indicatogli da AC 1 a ritirare una busta contenente il compenso annunciandosi quale __________, così come dettogli dallo stesso AC 1. AC 2 ha precisato che quel giorno a __________ andò due volte, la prima con l'intenzione di prendersela con l'auto, ma non c'era, o con l'appartamento ma vi rinunciò poiché in casa vi era una signora, poi rivelatasi essere la madre della PC 1; la seconda, dopo aver informato AC 1 del primo tentativo andato a vuoto, allorquando ha poi commesso l'incendio di cui ha messo subito al corrente lo stesso AC 1.
4.4.1. Così AC 2 in occasione del suo primo interrogatorio di polizia, dopo aver conferito con il suo difensore, alla presenza della SPP __________:
" Prendo atto che vengo interrogato come denunciato per i titoli di reato di incendio intenzionale (ex art. 221), ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, furto d'uso, circolazione senza licenza di condurre.
Mi viene ricordato il mio diritto di non rispondere, rilettomi le dichiarazioni sinora rese, nonché il verbale del 15.11.2005, alla presenza del mio avvocato, ne confermo il contenuto, con le precisazioni che seguiranno in questa sede precisando soprattutto i miei rapporti con AC 1.
Ho conosciuto AC 1 circa 3 anni fa in quanto lo rifornivo di apparecchi natel da me precedentemente sottratti, rispettivamente lui li riforniva a me. Devo aggiungere inoltre che la pensione presso la casa di mia mamma si approvvigiona presso il suo negozio di alimentari; siamo quindi diventati amici vedendoci regolarmente.
Non ho mai però conosciuto PC 1, l'ho solo vista in qualche occasione.
So che all'inizio i rapporti tra AC 1 e PC 1 erano buoni, sono peggiorati dopo che è nato il loro figlio; non saprei dire il motivo.
So però che PC 1 richiedeva a AC 1 di darle del denaro, fatto che aveva iniziato a far arrabbiare AC 1.
Preciso subito che io non ho nulla a che fare con le minacce che ha ricevuto PC 1 sul suo telefonino e provenienti dal numero di telefono.
Questa scheda è sempre stata utilizzata da AC 1, il quale mi aveva dato questo numero come suo nuovo recapito telefonico, mi sembra fosse nel mese di ottobre 2005. Sono al corrente che AC 1 inviava a PC 1 dei messaggi dal contenuto minatorio e questo me l'ha detto lui. Egli mi disse che PC 1 minacciava sia lui che sua madre e mi ha fatto vedere anche alcuni sms ricevuti, nel quale vi era scritto che se non avesse ricevuto i soldi né lui né sua madre avrebbero più rivisto il figlio rispettivamente nipote. Alché mi disse che anche lui aveva iniziato a minacciarla, in particolare mi aveva riferito che le inviava degli sms, non sono però al corrente del contenuto.
ADR che penso che questi sms gli inviasse con il numero. (…)
Questi "lavori" consistevano dapprima nella richiesta di bruciare la macchina della direttrice di __________ poi mi hanno anche chiesto di bruciare l'appartamento di __________ di PC 1 e infine la macchina di quest'ultima.
ADR questo succedeva quando mi recavo ogni tanto nel loro negozio di generi alimentari.
Preciso che mi chiedevano ciò con molto insistenza e con una frequenza quasi giornaliera. Me lo chiedeva lo stesso AC 1 o a dipendenza sua madre.
Entrambi mi offrivano sempre del denaro. Mi dicevano che il loro scopo era di spaventare PC 1 e questo per poter riavere il bambino. AC 1 un giorno è arrivato a dirmi, preciso che era molto serio quando parlava, che avrebbe ucciso PC 1. Quando mi diceva questo impugnava la pistola che tiene in negozio, asserendo in particolare: qualche giorno vado su e gli sparo su. La pistola si trovava in cassaforte. Aggiungo che egli mi diceva pure che avrebbe pagato qualsiasi persona mi avesse aiutato a fare questi lavori.
lo ho sempre rifiutato le sue richieste, che sono proseguite per settimane. Il 26 ottobre 2005, verso le 18.00 nei pressi del suo negozio AC 1 mi ha richiesto per l'ennesima volta, offrendomi la cifra che volevo, se ero disposto a bruciare l'appartamento di PC 1. Quella sera ero ubriaco, avevo passato il pomeriggio a bere nei vari bar, e gli ho risposto che l'appartamento non l'avrei bruciato, la vettura però sì e gli ho detto di darmi il materiale. AC 1 ha quindi preso una boccetta di alcol (spirito) e la chiave del portone del palazzo di __________ e me li ha consegnati, dicendomi di andare a __________ e che la macchina era posteggiata al parcheggio numero 59. Quella sera ero in macchina con AC 3, di __________. Egli si trovava al volante della vettura di suo padre una Nissan di color verde scuro.
ADR che io avevo già raccontato in precedenza a AC 3 delle richieste di AC 1 e questo senza un motivo particolare. lo e AC 3 ci scherzavamo sopra.
Entrato in macchina, ho detto a AC 3 se era disposto ad aiutarmi a bruciare la vettura di PC 1 e che in caso affermativo avrebbe ricevuto fr. 5000.-. Lui mi ha subito detto di sì e ci siamo avviati verso __________ .
Arrivati a __________ abbiamo posteggiato la vettura vicino al parcheggio della PC 1, ho spaccato quindi con un sasso il finestrino anteriore destro della vettura di PC 1 e poi AC 3 ha rovesciato l'alcol all'interno della vettura e vi ha buttato un fiammifero acceso. Siamo quindi ritornati a __________ sempre con la vettura del padre di AC 3. Subito dopo aver incendiato la vettura ho chiamato AC 1 con il mio telefono lo al suo nuovo numero che inizia con, non rammento le altre cifre. Gli ho comunicato che avevamo incendiato la vettura e che ci saremmo visti al negozio e che avrebbe dovuto consegnarci fr. 10'000.-, questa cifra l'ho decisa io. Lui mi ha risposto che andava bene, che andava dal fratello e che ci saremmo visti al negozio. Dopo mezz'ora l'ho richiamato con il cellulare di AC 3 e lui mi ha detto che si trovava in polizia. Alché io e AC 3 ci siamo separati e siamo ritornati ognuno a casa propria. Un paio di giorni dopo AC 1 mi ha chiamato dicendomi di passare da un fruttivendolo che si trova sulla via __________ vicino alla __________ e che ci sarebbe stata una busta con i soldi per me e __________. Con AC 3 mi sono subito quindi recato da questo fruttivendolo, un uomo di circa cinquant'anni con la barba bianca, e gli ho chiesto se aveva una busta per __________.
ADR che dovevo annunciarmi come __________ in quanto questo era il nome che AC 1 mi aveva detto dire.
Ho preso in consegna la busta. Uscito dal negozio ho aperto la busta e mi sono accorto che c'erano fr. 500.- anziché diecimila. Ho telefonato a AC 1 ma non mi ha risposto. Ho riprovato a contattarlo anche nei giorni successivi ma non mi ha mai risposto, sono andato anche cercarlo al negozio ma non l'ho trovato.
Allora ho detto a AC 3, visto che io avevo già problemi, in quanto dovevo cercare di evitare di essere preso dalla Polizia e quindi scontare i giorni al penitenziario, di cercare di recuperare lui i soldi e darmi poi la mia parte. AC 3 per quanto ne sappia rispettivamente mi ha detto non c'è mai riuscito. Ho rivisto AC 1 di sfuggita qualche giorno fa, era in macchina, mi ha visto ma non si è fermato.
ADR che quella sera, prima di incendiare la vettura, avevamo fatto un sopralluogo per vedere dove si trovava la macchina e quante ce n'erano. Abbiamo fatto il giro dell'isolato.
ADR che non mi sono recato sino alla porta dell'appartamento di PC 1 quel giorno, non saprei chi possa averlo fatto.
ADR che non sono al corrente che qualcuno abbia gettato delle chiavi a __________ sopra il cofano di PC 1. So per contro che AC 3 ha danneggiato a __________ una Caravan, penso sia la macchina della direttrice, questo me lo ha detto AC 3 stesso.
ADR che con AC 3 non abbiamo mai più parlato di quanto accaduto il 26 ottobre. AC 3 sapeva però che oggi sarei venuto in Polizia per discutere delle mie cose." (PS 17.11.05)
4.4.2. Come detto anche AC 3 ha confermato, dopo il confronto con AC 2, di aver partecipato all'incendio, in particolare di essere stato lui ad accendere il liquido infiammabile ed a riporlo nel veicolo:
" Preso atto delle dichiarazioni di AC 2 dichiaro che effettivamente ho gettato sia il liquido da ardere che il fiammifero nella vettura. Per quanto attiene alla ricompensa AC 2 non mi aveva proposto propriamente una cifra però mi aveva detto che c'era qualcosa in più di quello che mi doveva." (MP 21.11.05).
4.4.3. Il 2 dicembre 2005 è avvenuto il confronto tra AC 2 e AC 1 davanti al PP. In quell'occasione AC 2 ha ribadito, nonostante le contestazioni del coimputato, la sua versione:
" lo ho agito su richiesta esplicita di AC 1. Nel corso dei nostri incontri, ripetutamente AC 1 mi chiedeva di fare dei "lavori" per lui. Il giorno stesso dei fatti e meglio il pomeriggio, ci siamo incontrati come d'abitudine presso il negozio di AC 1. lo ero a conoscenza dei problemi che c'erano tra PC 1 e AC 1 e nell'ambito dei nostri incontro a diverse riprese AC 1 mi chiese di aiutarlo a risolvere la sua situazione familiare. Inizialmente mi chiese di spaventarla danneggiandole la vettura che si sarebbe trovata presso __________, una seconda richiesta consisteva nel metter sottosopra l'appartamento a __________ di PC 1. Queste discussioni si sono sviluppate nell'arca di tre settimane. Il giorno 26.10.2005 AC 1 mi diede lo spirito, preciso che le chiavi le avevo già ricevute in precedenza, pure l'indirizzo mi era stato detto prima.
Non ricordo se in occasione di questo primo incontro dissi a AC 1 che mi avrebbe aiutato AC 3. Voglio precisare che prima di quel momento e nemmeno ad oggi non ho mai visto la signora PC 1.
Il PP mi contesta di aver dichiarato in data 17.11.2005 di aver visto PC 1 in qualche occasione.
Rispondo che PC 1 l'ho vista solo in fotografia.
Per questo "lavoro" si era discusso di una retribuzione. La cifra non era stata fissata quel giorno. Si parlò di fr. 5000.- il giovedì subito dopo i fatti, scrivendolo su un foglio consegnato poi a __________. In verità nei giorni precedenti il 26 AC 1 mi ripeté più volte che se avessi fatto il lavoro, mi avrebbe dato quello che volevo.
Motivo per cui quel pomeriggio mi sono recato a __________. Visto che l'appartamento ero occupato, ho chiamato AC 1 con il mio cellulare dicendogli che nell'appartamento c'era una signora anziana. AC 1 mi rispose che era la madre di PC 1. AI rientro, nel tardo pomeriggio, ci siamo visti nel negozio, mi ha riferito che avrei trovato la vettura parcheggiata a __________. Verificato che la vettura non era là alla sera, con AC 3 ci siamo recati nuovamente a __________. AC 1 mi aveva contattato precedentemente dicendomi che l'appartamento era libero. L'obbiettivo era l'appartamento o la vettura.
Terminato il "lavoro" ho chiamato AC 1 e abbiamo concordato che ci saremmo incontrati nel suo negozio.
(…)
In relazione al telefono NOKIA blu e relativa carta sim. Riferisco che ho rubato la scheda SIM a __________ in data 3.09.2005. Non saprei dire da dove provenisse il telefono NOKIA. Scheda e telefono sono stati dati a AC 1 in tempi separati. Lui mi disse che aveva bisogno una sim, e il telefono gliela dato in quanto non mi serviva.
La cessione è avvenuta nella prima quindicina di ottobre, per questa ragione ho registrato nella mia rubrica questo numero preceduto da un E che ribadisco essere AC 1.
ADR io da questa scheda non ho mai inviato messaggi né da altre schede a PC 1." (verbale MP 07.12.05).
4.5. Interrogata dal Magistrato la madre di AC 1 ha riferito, in merito allo stato d'animo del figlio in relazione alle questioni con la sua ex-convivente:
" Confermo che una sera del mese di ottobre 2005 AC 1 era particolarmente agitato ed arrabbiato ed io sono scesa per vedere cosa non andava. AC 1 mi ha quindi detto che voleva farla pagare a PC 1 per quanto stava succedendo con suo figlio __________ e mi aveva detto che voleva fare qualcosa. lo, in ginocchio e piangendo, gli ho detto di non fare niente di violento perché con la violenza non si ottiene niente. L'avevo reso attento anche sul fatto che se avesse fatto qualcosa contro la mamma di __________, rischiava di non poter più vedere suo figlio. Quando gli avevo detto queste cose, lui mi aveva risposto che era troppo tardi e io me ne sono andata via piangendo.
A posteriori quando ero in Polizia, ho realizzato mostratemi le fotografie di AC 2 e di AC 3, che mio figlio aveva organizzato di bruciare la macchina di PC 1 avvalendosi dell'aiuto di queste due persone."
4.6. Circa la questione della consegna della busta contenente i CHF 500.- destinati a tale "__________", fintanto che AC 1 era in carcere preventivo, non ha rivelato l'identità della persona che, secondo lui sarebbe stata incaricata di ritirarla dal fruttivendolo, tale __________. Solo successivamente AC 1 ha detto trattarsi di tale __________. Al riguardo è stato accertato che __________ non è stato in grado di riconoscere tra __________ e AC 1 chi passò a ritirare quella busta.
Il 18 gennaio 2006 __________ è stato sentito al MP, dalla SPP __________. In quell'occasione ha riferito:
" Circa a metà ottobre ho consegnato a AC 1 un computer portatile affinché lo rivendesse a terzi. Il prezzo del computer era stato fissato in fr. 500.-. Visto che in quel periodo le mie finanze erano carenti avevo chiesto ad AC 1 se poteva darmi questo denaro ancor prima di vendere il computer e lui si dichiarò d'accordo. Questo me lo disse al negozio. In quel momento però non aveva a disposizione il denaro. Sono passato al pomeriggio e aveva lasciato detto a sua madre di dirmi di passare dal fruttivendolo da cui ero già stato, oggi non mi ricordo il nome, il negozio si trova in piazza a __________, vicino alla __________. Dovevo domandare a questi se AC 1 aveva lasciato una busta a nome __________. Mi sono recato da questa persona il quale ha aperto la cassaforte mi ha dato una busta contenente del denaro per un totale di fr. 500.-." (MP 18.01.06).
Immediatamente gli è stata promossa l'accusa di falsa testimonianza. Si è sentito male ed è stato trasportato all'ospedale per ulteriori accertamenti.
Il 2 febbraio successivo, dopo il confronto con __________, al medesimo Magistrato __________ ha riferito:
" Dopo aver riflettuto ho deciso di raccontare come si sono svolti realmente i fatti.
lo conosco AC 1 in quanto mi reco presso il suo negozio per comprare il pane. Per un periodo non l'ho visto e sua mamma mi aveva detto che si trovava in villeggiatura. Nel corso del mese di dicembre 2005, poco prima di Natale, AC 1 mi ha contattato telefonicamente chiedendomi se potevo passare in negozio. AC 1 mi ha chiesto, nel caso in cui fossi stato chiamato dal Giudice, senza però dirmi che nei suoi confronti era stato aperto un procedimento penale, avrei dovuto dire a questi che io, come effettivamente ho fatto, gli ho venduto un computer e che invece di ricevere i soldi direttamente da AC 1 come avvenuto, dovevo dire di aver ricevuto questi soldi dal fruttivendolo __________. AC 1 mi ha spiegato che avrei dovuto dire che il fruttivendolo mi aveva dato una busta -e me l'aveva descritta- prendendola dalla cassaforte.
Dopo il primo verbale dinanzi alla scrivente AC 1 mi aveva detto di rettificare la circostanza che io ero passato in negozio e sua mamma mi aveva detto di recarmi dal fruttivendolo, cosa che io oggi ho fatto all'inizio del verbale.
lo non mi sono preoccupato anche perché all'inizio nel corso del primo verbale non mi ero reso bene conto di cosa andassi incontro. E questo anche all'inizio del presente verbale. AC 1 di fatti mi aveva garantito che il Magistrato, come pure la polizia, non avevano alcuna prova né contro di lui né contro di me; motivo per cui io sino a qualche minuto prima di questa rettifica mi sentivo abbastanza sicuro. Adesso mi rendo conto che non mi conviene più proteggere un conoscente, ma piuttosto dire la verità e quantomeno per attenuare la mia posizione. Mi dispiace per quanto accaduto ma sicuro di quanto dettami da AC 1 non avevo proprio preso seriamente il mio ruolo di teste e neppure di denunciato poi.
ADR: che AC 1 non mi ha promesso niente. Mi ha solo chiesto di fargli un favore per l'appunto raccontare questa storia. Favore a cui io stupidamente ho accondisceso.
ADR: che AC 1 non mi ha raccontato nulla per quanto riguarda l'incendio. So solo che lui deve riconoscere un bambino." (MP 02.02.06).
In data 4 aprile 2006 il MP ha organizzato il confronto tra __________ e AC 1. In quell'occasione __________ ha confermato la versione resa precedentemente e meglio di essere stato richiesto dall'amico di dire al giudice, contrariamente al vero, che il PC che gli aveva venduto non gli venne pagato in contanti ma a mezzo di una busta a nome "__________" contenente CHF 500.- che sarebbe stata ritirata presso il fruttivendolo, precisando che dopo il suo secondo interrogatorio, quello in cui disse il vero, AC 1 gli chiese come andò l'interrogatorio:
" E' vero che mi sono recato circa 3 settimane fa nel suo negozio in quanto era stato AC 1 a contattarmi dicendomi che doveva parlarmi.
ADR: che in quell'occasione AC 1 mi aveva posto domande su quanto era successo durante i verbali e mi aveva detto che avrei dovuto mantenere la prima versione dei fatti, ossia che avevo ritirato la busta da __________. lo gli avevo risposto che avrei continuato a dire la verità. ",.
ADR: che ribadisco di non aver mai ritirato buste presso __________. Come ribadisco che in occasione del verbale reso in data'18.01.2006 avevo dichiarato questa cosa in quanto chiestomi da AC 1. lo volevo aiutarlo perché lui mi aveva detto che se non dicevo questo sarebbe stato incolpato di aver bruciato, mi sembra, una macchina.
(….)
lo ribadisco che AC 1 mi aveva detto di dire che si trattava di una busta bianca con scritto "x __________ " e che l'avevo ritirata dal Signor __________. Mi ha detto anche di parlare della cassaforte e prima dell'interrogatorio mi aveva accompagnato da __________ per farmi vedere questa cassaforte." (MP 04.04.06).
__________ è poi stato riconosciuto colpevole di falsa testimonianza per quanto ha riferito alla SPP __________ il 18 gennaio 2006. Il relativo decreto d'accusa è cresciuto in giudicato.
4.7. Il 4 novembre 2005, prima ancora di essere arrestato ma già dopo essere stato interrogato dagli agenti di polizia che gli avevano pure confiscato i cellulari, sull'utenza in un uso a AC 1 proveniente dallo, intestato alla PL 6, giungeva un sms del seguente tenore: "se non vuoi bruciare anche tu, non riconoscere il figlio". Veniva poi stabilito che in precedenza, dagli uffici scolastici della PL 6, era stato rubato senza scasso il cellulare contenente proprio detta scheda. Stante la dinamica del furto, gli inquirenti hanno immediatamente sospettato che il furto fosse opera del AC 2. Interrogato il 13 dicembre 2005 AC 2 negava di esserne l'autore, salvo poi ammetterlo il 23 dicembre successivo:
" Confermo di essere l'autore del furto senza scasso avvenuto presso la PL 6.
In questo luogo mi sono recato di mattina verso le ore 0930.
Sono entrato dalla porta principale che era aperta e mi sono recato nell'ufficio accanto alla mensa situato sul Iato destro rispetto all'entrata.
La porta di questo ufficio era socchiusa ed io sono entrato all'interno dove vi erano due scrivania sulle quali ho notato due telefoni cellulari.
Mi ricordo di averli presi tutti e due ma in particolare ricordo uno di questi apparecchi perché aveva la particolarità di essere una linea interna nel senso che per telefonare bisognava effettuare il doppio zero.
Ricordo questa particolarità perché non riuscivo ad effettuare chiamate. Era un NOKIA ma non so indicare il modello. Dell'altro non ricordo nulla.
Se mi ricordo bene quella stessa mattina ho portato questi due telefoni ad AC 1 in negozio e glieli ho consegnati in cambio di denaro.
Quella mattina era venuto a prendermi con l'auto, se ricordo bene, AC 3.
Anche a lui avevo fatto presente che non riuscivo a chiamare con la scheda 079 trovata nel telefono poco prima rubato." (PS 23.12.05).
In effetti, trattandosi di una linea interna, occorreva digitare due volte lo 0 per poter avere un contatto esterno. Sempre in occasione dello stesso interrogatorio AC 2 ha riferito:
" che i telefoni solitamente li consegno spontaneamente a AC 1 senza che egli mi faccia una esplicita richiesta. Questo in quanto solitamente mi da sempre del denaro. AC 1 infatti non solo compra telefonini ma anche ori, computer o qualsiasi altra cosa (macchine fotografiche, videocamere ecc...). Mi ricordo che un giorno ho assistito ad un incontro tra lui ed una persona di sesso maschile di circa 30 anni se non erro senza capelli, basso di statura di corporatura robusta che gli consegnava un Pentium 4.
Probabilmente mi sono recato dopo il furto alla PL 6 il 4 novembre 2005 presso AC 1 anche perché il giorno prima egli aveva inviato un messaggio SMS a AC 3 con scritto di passare a ritirare la frutta."
Tale versione trovava esplicita conferma nel fatto che tra i cellulari rinvenuti e sequestrati il 18 novembre 2005 presso il negozio del AC 1 vi era proprio uno dei due rubati al PL 6 dal AC 2.
4.8. Alla luce degli accertamenti di cui sopra non vi è alcun dubbio che AC 1 è il mandante dell'incendio perpetrato ai danni di PC 1 da parte del duo AC 3/AC 2.
4.8.1. Innanzi tutto il movente appare del tutto pacifico. Come visto con l'incrinarsi dei rapporti con la PC 1, AC 1 ha sempre di più maturato un sentimento di disagio, di sofferenza e di rivalsa per la situazione relativa al figlio. Gli sms giunti sul cellulare della donna e descritti al punto B.2 dell'atto di accusa non possono che essere stati scritti da AC 1. Essi infatti si riferiscono precipuamente alla situazione personale dell'imputato in relazione con la sua ex-convivente che, a seguito della sua crisi, lo aveva lasciato, così come al disagio ed alla gelosia provati dall'accusato in relazione pure ai rapporti con il figlio e, per finire, anticipano e confermano la spedizione punitiva consistita nel bruciare l'auto. A titolo esemplificativo si citano quello del 24.09.05 alle ore 14.08:
" Non dovevi fare del male a emi è troppo buono la pagherai cara";
quello del 14.10.05 alle ore 03.04:
" stai distruggendo un bravo ragazzo perché ne hai un altro da spennare ma questa volta non ti andrà bene";
quello del 21.10.05 alle ore 11.27:
" Prega tanto pazza che ti ritorna il cervello.";
quello del 23.10.05:
" hai già visto una renault bruciare. Noooooo... allora guarda";
quello del 24.10.05 alle ore 18.25:
" Puttana quando ti prendiamo ti bruciamo così non prendi più nessuno per il culo";
così come quello del 26 ottobre 2005 alle ore 18.09, ad opera ultimata, che non può essere stato inviato che da qualcuno che sapeva che gli incendiari erano stati sul posto e che lì vi era la madre di PC 1:
" Siamo andati dalla tua mamma la prossima volta non c’è più."
AC 2 è sempre stato lineare nel dire e ribadire che l'utenza fu rubata da lui ma consegnata, come in passato già in tante occasioni, a AC 1. AC 2 non aveva alcun motivo di mentire, egli non potendo essere minimamente sospettato di essere l'autore di quei messaggi poiché da un lato non aveva alcun rapporto personale con la PC 1 e, dall'altro, proprio il contenuto di quei messaggi è spiegabile solo e soltanto con la gelosia ed il disagio provati da AC 1 per la situazione creatasi con la ex convivente.
E che AC 1 nutriva astio e voleva in qualche modo vendicarsi della situazione con la PC 1, lo conferma la madre in occasione del suo citato interrogatorio allorquando ha riferito di avere invitato il figlio a non fare stupidaggini e che questi le disse che era troppo tardi così capì, in polizia, dopo aver saputo dell'incendio, del coinvolgimento del figlio.
4.8.2. Che l'utenza di __________ sia utilizzata esclusivamente o quasi per importunare e minacciare la PC 1 è dimostrato dai tabulati telefonici e meglio:
"Ø 50 contatti con il numero intestato ad PC 1 (vittima)
Ø 3 contatti con il numero intestato al __________ di __________ (dott. __________ che si occupava del figlio __________)
Ø 10 contatti con AC 2 (il ladro della scheda e l'esecutore dell'incendio)
Ø 3 contatti con il numero intestato a AC 1Ø 2 contatti con il numero intestato a __________
(conoscente di __________ vittima del furto della scheda, autore dell'invio del sms relativo alla barzelletta su Lapo Elkann)
Ø 2 contatti con il numero intestato a __________ (conoscente di __________)
Ø 2 contatti con il numero intestato a __________ (conoscente di __________)
Ø 1 contatto con il numero intestato a __________ (team manager dell' AC __________ dove militava __________)
Ø diversi contatti con numeri di servizio della compagnia telefonica TDC Sunrise."
E che non poteva essere che AC 1 l'autore di quegli sms minatori lo dimostrano, ancora una volta, i numerosi riferimenti alla sua situazione con la PC 1, con gli operatori sociali e con il figlio __________.
Inoltre, se AC 1, poi, non ha saputo resistere dall'inviarsi la barzelletta su Lapo Elkann dalla scheda del __________ direttamente sull'utenza a lui in uso è perché essa era troppo bella per lui, milanista appassionato, in relazione con la persona presa di mira, e meglio un rampollo di una famiglia arcinota e proprietaria della rivale calcistica storica, la Juventus. Ora, d'accordo che a quell'epoca le vicende di Lapo fecero il giro del mondo e che le stesse erano motivo di scherno in tutti gli appassionati di calcio, ma pretendere, nelle concrete evenienze, nel contesto personale dell'accusato, che si trattasse di un messaggio giunto sul suo cellulare per caso, è francamente molto poco serio.
4.8.3. La chiamata di correo di AC 2 appare disinteressata, lineare e costante, fatti salvi alcuni dettagli di nullo rilievo. Intanto AC 2 in relazione con gli innumerevoli reati da lui commessi si è sempre assunto le proprie responsabilità, senza mai giocare al ribasso. Secondariamente egli non avrebbe avuto alcuna ragione di mentire, per coinvolgere un AC 1 preteso innocente. Per quale ragione? Per quale fine? Nessuno.
I tabulati telefonici relativi alle comunicazioni tra AC 2 e AC 1 proprio quel giorno dell'incendio vestono in modo preciso il dire di AC 2. Essi indicano tutti i suoi spostamenti che corrispondono con quanto riferito agli inquirenti. D'altra parte sono la logica sequenza del modo di fare dell'esecutore materiale che deve rispondere al suo mandante di come sono andate le cose, dei problemi riscontrati e delle soluzioni da adottate. Preciso e circostanziato è al riguardo il rapporto di polizia che indica gli accertamenti che la Corte ha fatto propri in quanto logici e perfettamente in linea con il dire dei correi AC 2 e AC 3 e meglio:
" Quando AC 2 e AC 3, nel pomeriggio del 26.10.2005 si recano per la prima volta a __________, non commettono atti criminosi perché nell'appartamento di PC 1 vi era una persona anziana.
Ripartiti per fare ritorno a __________ DF 1 chiama AC 1 informandolo della presenza di una donna anziana.
AC 1 gli riferiva che si trattava della madre di PC 1.
Dai tabulati della scheda, intestata ad AC 1, si rileva che il 26.10.2005 alle ore 18:04 giunge una chiamata dal numero in uso a AC 2. Si attiva la segreteria telefonica. Dai dati si rileva che il chiamante (AC 2) è collegato all'antenna di __________ mentre il chiamato (AC 1) all'antenna in via __________.
Subito dopo, e precisamente il 26.10.2005 ore 18:05:29, AC 1 chiama AC 2.
Anche in questo caso AC 1 è collegato all'antenna di via __________ mentre AC 2 a quella di __________.
La conversazione ha la durata di 56 secondi e termina alle ore 18:06:25.
Alle ore 18:09:26 del 26.10.2006 viene inviato dalla scheda un messaggio SMS ad PC 1.
La scheda è collegata all'antenna di __________ la medesima alla quale è collegato 3 minuti prima AC 1. Il contenuto del messaggio è:
"Siamo andati dalla tua mamma la prossima volta non c'è più"
E' evidente che solo AC 1 poteva trasmettere così rapidamente il messaggio con questo contenuto.
Nella confessione, AC 2 e AC 3, ricordano di essersi accordati per ritornare a __________ la sera stessa.
AC 3 telefona a DF 1 il quale gli riferisce che si sarebbero sentiti prima delle 2200. Alle 21:20, AC 3 chiama nuovamente AC 2 ed i due si danno appuntamento a casa di quest'ultimo.
Effettivamente dalla fatturazione Sunrise del mese di ottobre relativa al numero, intestato a AC 3, si rileva che quest'ultimo alle ore 21:08:25 ha chiamato il numero in uso a AC 2. Nel frattempo AC 1 aveva chiamato AC 2 per comunicargli l'orario in cui l'appartamento sarebbe stato vuoto.
Anche in questo caso dai tabulati del numero, in uso a AC 1, si rileva che quest'ultimo, alle ore 20:59:02, chiama lo in uso a AC 2.
Una volta incendiata l'auto AC 2 chiama AC 1 e gli riferisce che il "lavoro" è stato eseguito e che si sarebbero visti al negozio.
Telefonata rileva bile dai tabulati retroattivi della scheda in uso a AC 1 numero alle ore 22:24.
AC 1 lo aveva richiamato dicendogli che c'era la polizia e che si sarebbero sentiti più tardi.
Telefonata rilevabile dai tabulati retroattivi del numero ore 23:19.
Rientrati a __________ i due si lasciavano ritrovandosi dopo circa un ora tentando invano di contattare AC 1 che non rispondeva più alle loro chiamate.
Pure questo è rilevabile dai tabulati retroattivi del numero alle ore 23:38/23:40/00:55/01:54.
Come si può vedere quanto riferito da AC 2 e AC 3 trova riscontro nei tabulati telefonici." (rapp. d'inchiesta p. 31-33)
4.8.4. A mente della difesa, quand'anche si fosse trattato di un'istigazione di AC 1 a AC 2 per compiere una spedizione punitiva contro la PC 1, AC 2 era perfettamente libero nel scegliere l'obiettivo, tant'è che solo quando giunse la seconda volta sul posto avrebbe individuato l'auto da bruciare, cosicchè la decisione di prendersela proprio con la vettura della PC 1 sarebbe stata presa dal solo AC 2. A giudizio della difesa, di poi, AC 2 non sarebbe credibile allorquando afferma di aver ricevuto lo spirito da ardere da AC 1 poiché a mente di AC 2 si sarebbe trattato di una bottiglietta da 2,5 dl mentre nel negozio di AC 1 lo spirito è venduto in bottiglie da 1 o 1,5 l. A ciò, a mente della difesa, si aggiungerebbero le contraddizioni del AC 2 sul momento in cui avrebbe ricevuto lo spirito: nella fase predibattimentale già prima del primo viaggio, in aula una volta rientrato dalla prima infruttuosa trasferta. Le argomentazioni sono speciose. Intanto è del tutto chiaro che il mandato a AC 2 era quello di incendiare o l'auto o l'appartamento. Senonchè in occasione della prima trasferta la cosa è andata buca per la presenza della madre di PC 1 nell'appartamento e per l'assenza della vettura nel posteggio. In occasione della seconda trasferta, essendo l'auto perfettamente visibile da dove sono giunti AC 2 e AC 3, non vi era alcuna ragione di nuovamente accertarsi se vi fosse qualcuno nell'appartamento. Ecco perché AC 2 non ha esitato a prendersela con la vettura, conformemente al mandato ricevuto. È così, e solo così, che deve essere intesa la spiegazione di AC 2 in aula, nel senso di aver individuato sul posto l'obiettivo: o l'auto o l'appartamento, e vista l'auto, se l'è presa con quella, conformemente al mandato di AC 1. In definitiva poi poco importa se lo spirito è stato preso già in occasione del primo viaggio, determinante è che - e su questo punto AC 2 è sempre stato costante e lineare - il liquido per ardere glielo ha procurato AC
4.8.5. Ad ulteriore dimostrazione che AC 1 è il mandante dell'incendio vi è la questione legata alla falsa testimonianza di __________. E' stato accertato che questi è stato invitato da AC 1 a dire al giudice di essere stato lui, contrariamente al vero, il __________ che passò dal fruttivendolo __________ a prendere la busta contenente i 500.- franchi. Perché organizzare una cosa del genere, se non per cercare di rendere credibile la sua versione circa la sua estraneità all'incendio? Una persona che sa di essere innocente non cerca certo di imbrogliare le carte.
E' ben vero che questo tentativo si è rivelato assai goffo proprio per la persona dello __________, incapace di reggere agli interrogatori degli inquirenti. Ma AC 1, che finchè era in prigione non ha fatto il nome dello __________, non aveva altra scelta poiché non poteva certo reperire un altro __________ con il quale vi era stata, sia che sia, una transazione che aveva comportato il pagamento della somma di 500.- franchi da parte sua, confidando sul fatto che __________, persona già di una certa età, che non conosceva né AC 2 né __________ non li potesse riconoscere con precisione.
4.8.6. Ma quello con __________ non è stato l'unico tentativo di costruirsi un'innocenza fasulla da parte di AC
4.8.7. Alla luce delle considerazioni qui esposte, tutti gli indizi convergono verso la tesi fattuale che AC 2 è stato incaricato, dietro compenso in denaro, da AC 1 di bruciare l'appartamento o la vettura della PC 1. AC 2, in debito con AC 3 per la somma di 200.- franchi, si è fatto accompagnare con l'intenzione di poi rimborsare il debito una volta ricevuti i soldi dal mandante. Il primo viaggio è stato infruttuoso per la presenza della madre di PC 1. La seconda volta invece è stata incendiata la vettura conformemente al mandato ricevuto, poi solo in parte finanziariamente onorato.
4.9. Per l’art. 221 cpv. 1 CP è colpevole di incendio intenzionale ed è punito con la reclusione chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica.
Il Foglio federale del 1918 definiva l’incendio come “fuoco che ha preso un certo sviluppo in modo da sottrarsi al potere di colui che l’ha cagionato; egli non può più dominare l’elemento distruttore e non può dirsi dove i suoi effetti cesseranno. (..). Il delitto non è quindi consumato col fatto di appiccare il fuoco ma solo quando si verificò il pericolo di propagazione” (FF 1918 I 51/52).
Secondo la giurisprudenza, per incendio, ai sensi dell’art. 221 CP, si intende un fuoco di tale ampiezza da rendere impossibile lo spegnimento per colui che l’ha acceso, e non qualsiasi sinistro di poca importanza che può essere dominato facilmente e senza pericolo dall’autore stesso (STF 23.8.2001, in re 6S.309/2001; DTF 117 IV 285; DTF 107 IV 182; DTF 105 IV 129; DTF 85 IV 224).
Sapere se il fuoco ha assunto una tale estensione è una circostanza di fatto (DTF 105 IV 130). Vanno quindi prese in considerazione la situazione concreta, le conoscenze generali dell’autore ed i mezzi a sua disposizione (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar II, ad art. 221 n. 7).
Detta condizione è adempiuta anche in caso di combustione lenta (come quella di tessuti, coperte di lana, materassi ecc.), sempre ché la sua ampiezza non permetta più all’agente di dominarla. Costituisce incendio ai sensi di questa disposizione un fuoco da cui si sprigiona un fumo intenso, che causa un danno di fr. 8'000.- e di cui l’agente ha perso il controllo (DTF 105 IV 127). È incendio ai sensi dell’art. 221 CP l’atto di infiammare uno straccio imbevuto di benzina all’interno di un’auto poiché sussiste il pericolo di esplosione a causa della presenza del serbatoio della benzina (DTF 85 IV 224, 228).
Lo stesso non vale per colui che brucia nella cantina di un’abitazione della carta da giornale ed altro materiale infiammabile (legno di scarto, ecc.) senza un estintore, e dopo aver percepito l’odore di bruciato torna sul luogo dell’accensione e riesce ad estinguerlo da solo (Kriminalkammer TG, 21.11.1955, SJZ 1957, 44 nr. 22). Colui che sfonda il vetro/specchio di una cassetta del radar e vi getta tre sacchi di plastica riempiti di benzina e appicca il fuoco non causa un incendio ai sensi dell’art. 221 CP poiché il fuoco non è né forte né intenso e non presenta una tendenza ad estendersi anche se deve essere estinto grazie all’uso di un estintore a schiuma da parte della polizia. (Oger LU, 25.11.1993, LGVE 1994 I 80 n. 59). Lo stesso vale per colui che appicca il fuoco ad una moto che dopo una fiamma a dardo ed una piccola esplosione non produce un grosso fuoco che l’autore riesce a spegnere da solo il fuoco con del fogliame bagnato (OGer LU, 1.3.1998, LGVE 1988 I, 88, n. 48).
L’incendio intenzionale è un’infrazione di risultato. Pertanto affinché il reato di incendio intenzionale sia oggettivamente realizzato non è sufficiente che l’autore abbia causato un incendio. È altresì necessario che l’autore abbia causato un danno alla cosa altrui oppure, quale secondo elemento costitutivo supplementare in forma alternativa (DTF 105 IV 127), che l’incendio abbia causato un pericolo per l’incolumità pubblica (STF 23.8.2001, in re 6S.309/2001; DTF 117 IV 285).
Per danno alla cosa altrui si intende il danno patrimoniale causato ad un terzo quale diretta conseguenza dei danni subiti dalla cosa incendiata.
La nozione di pericolo per l’incolumità pubblica comporta una messa in pericolo in senso lato, quantunque relativamente indeterminata al momento dell’atto criminale di qualsiasi bene giuridico protetto e non in senso specifico dell’essere umano (STF 23.8.2001, in re 6S.309/2001; DTF 117 IV 285). Tale condizione è adempiuta quando esiste il pericolo di propagazione delle fiamme ovvero quanto, per esempio, l’autore, nella speranza di ottenere delle prestazioni assicurative, appicca il fuoco al suo hangar sito in una zona industriale in un'ora in cui non vi sono persone, sapendo che l’incendio rischia di propagarsi ad un deposito vicino di sostanze infiammabili ciò che ne renderebbe difficile lo spegnimento e potrebbe raggiungere una grossa estensione. Va per contro applicata l’aggravante di cui all’art. 221 cpv. 2 CP se l’autore ha voluto ed accettato di mettere in pericolo la vita e l’integrità corporale di diverse persone per esempio di coloro che occupano l’immobile dove appicca il fuoco (Corboz, Les infractions principales II, ad 221, n. 26).
Infatti, secondo il Tribunale federale la nozione di pericolo di cui al cpv. 1 dell’art. 221 CP non include anche quello per le persone. In questo caso va applicata l’aggravante dell’art. 221 cpv. 2 CP il cui bene giuridico protetto è appunto la vita e l’integrità corporale delle persone (DTF 123 IV 128: 124 IV 97). Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina in funzione del risultato cui essa porta: la messa in pericolo per dolo eventuale dell’esclusiva incolumità della vita e dell’integrità delle persone non sarebbe punibile né secondo l’art. 221 cpv. 1 CP né secondo l’art. 221 cpv. 2 CP (che prevede un dolo diretto) (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar II, ad art. 221 n. 12 e riferimenti dottrinali)
Il comportamento dell’autore deve essere la causa naturale ed adeguata dell’incendio (Corboz, Les infractions principales II, ad 221, n. 13).
Affinché il reato di incendio intenzionale di cui all’art. 221 cpv. 1 CP sia soggettivamente realizzato è necessario, per lo meno nella forma del dolo eventuale, che l’agente abbia intenzionalmente provocato una situazione comportante un pericolo a lui noto e che egli ha quindi voluto (DTF 105 IV 39, 105 IV 127), ovvero che egli abbia voluto causare un incendio sapendo che tale incendio avrebbe causato un danno alla cosa altrui oppure un pericolo per l’incolumità pubblica (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar II, ad art. 221 n. 15).
Se l’autore ha voluto, per lo meno nella forma del dolo eventuale, causare un incendio ai sensi dell’art. 221 CP, ma il fuoco non ha assunto quell’ampiezza tale da non rendere più possibile per l’autore stesso lo spegnimento del fuoco, l’infrazione è realizzata ma non consumata (art. 21-23 CP) (DTF 117 IV 285; DTF 115 IV 223) anche se ha cagionato dei danni alla cosa altrui (Stratenwerth, BT II ad §28 n 9).
Nella fattispecie non occorre disquisire oltre sulla qualifica giuridica del comportamento dei tre imputati. L'incendio, di impressionante forza come attestato dalla documentazione fotografica in atti, ha distrutto due vetture ed ha causato un ingente danno all'immobile. AC 1 ha agito quale mandante, AC 2 quale principale esecutore e AC 3 quale esecutore materiale della fase cruciale: tutti e tre sono pertanto da considerare correi.
Al riguardo va premesso che, al di là dell'ipotesi dell'aggravante formale del concorso di reati, la conferma delle ulteriori imputazioni a carico di AC 1 non ha pesato nella commisurazione della pena se non per la costatazione che, con più atti, l'accusato ha leso più beni giuridici. In altri termini il reato più grave è senz'altro risultato l'incendio e gli ulteriori comportamenti qui sanzionati, hanno avuto rilevanza nella misura in cui sono risultati direttamente legati all'incendio, vuoi nelle intenzioni, vuoi nel movente e nella spiegazione dello stesso e vuoi, per finire, per celare le proprie responsabilità.
5.1. danneggiamento
In aula AC 1 ha ammesso di aver rigato con una chiave, intenzionalmente, la portiera della vettura della PC 1 (verb. dib. p. 3), perché era arrabbiato per la situazione creatasi. A mente della difesa il graffio alla portiera non potrebbe essere qualificato di danneggiamento poiché la PC 1 non avrebbe quantificato il danno subito di guisa che farebbe difetto uno dei presupposti dell'art. 144 CP. A suo dire, inoltre, il danno sarebbe assorbito dall'incendio. In entrambi i casi a torto.
Innanzi tutto il presupposto del danno è realizzato già con una minima diminuzione del valore della cosa, rispettivamente con un minimo danno di apparenza. Ad esempio, nel caso degli sprayers il danno è costituito dalla spesa per rimettere l'oggetto nello stato quo ante. Nella fattispecie è pacifico che, quantunque non di particolare entità, la vettura della PC 1 è stata danneggiata nella misura in cui, per ripristinare lo stato anteriore, occorreva, sia che sia, un intervento comportante una certa spesa, anche se minima. Poco importa poi che la donna non abbia quantificato il danno, tale questione avendo semmai rilevanza nell'ambito delle pretese di risarcimento peraltro giustamente comprese in quelle per la distruzione totale del veicolo a seguito dell'incendio avvenuto prima che la donna facesse riparare l'auto.
Quanto all'assorbimento esso si verifica solo per il danno direttamente provocato dall'incendio e non per i danni provocati precedentemente. In altri termini vi è concorso tra incendio e danneggiamento se come nella fattispecie, le due azioni sono assolutamente indipendenti l'una dall'altra sia per le circostanze di tempo, di luogo e di esecuzione. Orbene il danneggiamento relativo al graffio della portiera è avvenuto ben cinque giorni prima dell'incendio, è stato eseguito personalmente da AC 1 in altro luogo, e meglio a __________ presso la __________, rispetto all'incendio commissionato e poi appiccato da AC 2 e AC 3.
Con il che l'accusa va confermata.
5.2. abuso di impianti di telecomunicazione
Come visto è stato accertato che AC 1 ha usato l'utenza per inviare tutta una serie di sms assolutamente offensivi e minatori all'indirizzo della ex-compagna. A mente della difesa l'art. 179 septies CP non sarebbe innanzi tutto applicabile all'invio di sms così come non lo sarebbe per i fax che sarebbero dei documenti. A torto. Innanzi tutto la prefata norma tutela l'onore e la sfera riservata delle persone. In questo senso la protezione va intesa in senso lato e meglio intende tutelare il bene protetto indipendentemente dal tipo di comunicazione che intercorre sulla linea, poco importa se la voce o dei messaggi da leggersi sul display. Certo, il legislatore che ha concepito la norma non poteva, a quell'epoca, immaginare che dal telefono potessero essere inviati messaggi scritti all'indirizzo dell'interlocutore, ma la legge non limita la protezione al telefono così come concepito allora, ma parla di utilizzo abusivo di un impianto per importunare. Ed è proprio quello che AC 1 ha fatto: importunare con il telefono la PC 1, minacciandola, insultandola, per spaventarla, per renderle la vita più difficile così come lei, secondo lui, l'aveva resa a lui.
Quanto alla necessità della querela va detto che è stato accertato che la stessa è stata presentata il 14 ottobre 2005. A mente della difesa, nella misura in cui non è più stata reiterata, essa non coprirebbe i fatti successivi a quella data, per cui AC 1 andrebbe assolto per assenza i valida querela. Anche qui l'argomento è specioso. La querela è la manifestazione della volontà della parte lesa di punire il colpevole, di perseguirlo penalmente (DTF 115 IV 12). Di principio è vero che una querela deve riguardare solo i fatti compiuti fino al momento del suo deposito, ma la giurisprudenza ha stabilito che per i medesimi comportamenti delittosi commessi dopo la presentazione della querela è eccessivo richiedere dalla parte lesa che reiteri ogni tre mesi la presentazione di un atto formale, bastando che sia chiara la sua volontà di perseguire il prevenuto anche per gli analoghi fatti successivi (SJ 1985 p. 215). Nella fattispecie si ha che PC 1 ha chiaramente inteso, anche successivamente all'ultimo sms di cui al punto B.2. dell'atto di accusa, perseguire AC 1: basti al riguardo leggere il suo verbale del 31 ottobre 2005 davanti al PP dove riferisce pure di altri sms inviati dopo la presentazione della querela del 14 ottobre 2005, come quello della sera stessa dell'incendio "siamo andati dalla tua mamma la prossima volta non c’è più" che è poi l'ultimo in ordine di tempo tra quelli ritenuti costitutivi di reato.
Ne discende che si può tranquillamente dedurre che PC 1 ha espresso in modo sufficientemente chiaro alle autorità la sua intenzione di perseguire penalmente l'imputato per titolo di minaccia per tutti gli sms indicati nell'atto di accusa. Che il contenuto degli sms indicati nell'atto di accusa sia stato tale da inquietare e spaventare la PC 1 lo dimostra il contenuto stesso di quei messaggi e la reazione di paura della donna che già il 14 ottobre 2005 si è rivolta agli inquirenti con la presentazione della querela.
5.3. minaccia
Giusta l'art. 180 CP chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il colpevole è perseguito d'ufficio se:
a. è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio; o
abis è il partner registrato della vittima o l'ex partner registrato e la minaccia è stata commessa durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento; o
b. è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.
Sulla querela valgono mutatis mutatandi le considerazioni fatte al considerando precedente (n. 5.2). Aggiungasi che la questione non è, sia che sia, qui di rilievo nella misura in cui è stato accertato che PC 1 e AC 1 hanno convissuto more uxorio fino all'agosto 2005 di guisa che il procedimento andava comunque condotto d'ufficio giusta la lett. b della prefata norma entrata in vigore il 1° aprile 2004 (RU 2004 1403).
La minaccia deve essere grave e tale da compromettere il sentimento di sicurezza della vittima (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, Zurigo 1989, n. 3 ad art. 180 CP con riferimenti). Per stabilire se una minaccia è oggettivamente atta a provocare spavento, occorre fondarsi non solo sui termini utilizzati, ma anche sull’insieme delle circostanze (CCRP 29.10.97 in Z.).
Nella fattispecie appare chiaro che nel contesto conflittuale descritto, i termini usati sono pacificamente minatori e sono stati rivolti alla vittima con l'intento di incuterle paura, così come, in definitiva, AC 1 ha addirittura posto in essere le sue minacce con il materializzarsi dell'incendio commissionato al AC 2. Che su PC 1, poi, quei messaggi abbiano esercitato timore, lo dimostra il fatto stesso che già il 14 ottobre 2005 si è rivolta alle autorità presentando querela.
Ne discende che anche questa imputazione va confermata.
5.4. falsa testimonianza
Pacifico che __________ ha detto il falso alla SPP il 18 gennaio 2006 allorquando ha riferito di essersi recato dal fruttivendolo __________ a ritirare una busta "per __________ " lasciatagli da AC 1, contenente la somma di CHF 500.- per il pagamento di un computer vendutogli qualche tempo prima. E' inoltre stato accertato che questa falsità l'ha raccontata dietro invito dell'amico AC 1, per fargli un favore, senza che sapesse che era per scagionarlo dall'incendio di cui in rassegna. Al riguardo non è determinante sapere chi e come ha posto la scritta "per __________ " sulla busta, essenziale è che, ancora una volta, AC 2 è sempre stato lineare e costante nel riferire che quel riferimento gli era stato indicato da AC 1 e che così doveva presentarsi a __________. Altrettanto pacifico è, inoltre, che __________ è stato condannato per falsa testimonianza con sentenza cresciuta in giudicato (DAP senza opposizione). Infine il reato di falsa testimonianza è un crimine.
L'art. 24 nCP dispone che
" 1Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine."
E' in particolare sufficiente, perché vi sia istigazione, che l'istigatore approvi il disegno dell'autore principale (DTF 116 IV 1). L'istigatore è colui che dà l'idea di commettere un reato. Contrariamente all'autore mediato, egli non ha alcuna influenza sullo svolgimento dell'atto delittuoso, ma unicamente sulla volontà criminale dell'autore. L'istigatore influisce semplicemente sulla volontà dell'autore di passare all'atto (CJS, La nouvelle partie générale du CP, p. 109). Ora, nella fattispecie, è pacifico come AC 1 ha invitato e convinto __________ a raccontare il falso davanti all'autorità giudiziaria, egli non si sarebbe infatti mai sognato di fare una cosa del genere non avendone alcun motivo, se non quello, una volta invitato dall'amico, di trarlo d'impaccio. In siffatte evenienze il comportamento di AC 1 è di tutta evidenza quello dell'istigatore.
A mente della difesa il reato non sarebbe realizzato poiché, dato che l'incendio è un crimine punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno, la SPP che ha raccolto la deposizione falsa di __________ non era competente per istruire il caso.
L'argomentazione non appare di primo acchito destituita di ogni fondamento. Certo è che, nella fattispecie, il Ministero Pubblico non ha brillato nell'attribuire un'inchiesta così complessa, seppur coadiuvata dal PP, riguardante pure dei crimini gravi come l'incendio intenzionale, ad un sostituto procuratore pubblico in dispregio della lettera dell'art. 65 let b LOG: semmai il coadiuvante doveva essere la SPP e non il PP. Ma tant'è. La questione non ha grande rilevanza. Innanzi tutto le affermazioni false di __________ sono state raccolte in un verbale dinanzi non solo alla SPP ma presente anche il PP, seppur in qualità di coadiuvante. Secondariamente, posto che, come già detto, il reato in questione ha pesato nella commisurazione della pena unicamente come fatto a prescindere dalla sua qualifica giuridica, va rilevato che, sia che si tratti della fattipecie descritta al cpv 1 o al cp. 2 del nuovo art. 24 CP, l'imputato ha commesso un'istigazione alla falsa testimonianza. Che poi debba essere punito come incitazione ad un reato solo mancato, poco importa, l'istigazione resta consumata e la sua influenza nella commisurazione della pena non muta, poiché il reato non ha, come tale, pesato nella determinazione della stessa.
Ciò detto, a mente di questo giudice, almeno in applicazione del principio in majore minus, nella misura in cui la polizia può raccogliere testimonianze indipendentemente dal reato su cui indaga, dovrebbe essere ammissibile anche per un SPP. Detto questo non ci si può esimere dal richiamare il Ministero Pubblico a fare di meglio per evitare in futuro simili, fors'anche impudenti, contestazioni, tanto più che nella fattispecie era ben chiaro il reato che stava istruendo.
5.5. ricettazione
5.5.1. Per l’art. 160 n.1 CP, entrato in vigore il 1. gennaio 1995, chiunque acquista, riceve in dono od in pegno, occulta od aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Dal messaggio federale (FF 1991 II 865) si evince che il nuovo tenore chiarisce che la ricettazione concerne una cosa che un terzo si è procurata mediante un reato contro il patrimonio. L'oggetto del reato, la cosa, può essere soltanto un oggetto materiale. La ricettazione di un credito è dunque possibile soltanto se questo è incorporato in una cartavalore.
Il reato a monte deve essere commesso da una terza persona. La lettera dell’art. 160 n.1 cpv. 1CP mostra chiaramente che l’autore o il correo del reato a monte non può essere perseguito per la ricettazione del proprio bottino.
Presupposto della realizzazione dell’atto della ricettazione è la consumazione del reato a monte (Corboz, les infractions principales II art. 160 n. 24; Rehberg/Schmid, III, p. 246; Schubart, Band 2, art. 144 n. 36; Strathenwerth, BT I §20 n. 24; Trechsel, Kurzkomm art.160 n. 6). La ricettazione non deve rappresentare l’atto necessario alla consumazione del reato a monte.
5.5.2. Nella fattispecie è pacifico come AC 1 abbia ricevuto da AC 2 sia gratuitamente la carta SIM sottratta a __________ sia i due cellulari indicati al n. B.5.2 dell'atto di accusa. E' stato pure accertato che AC 2, in passato, aveva diverse volte venduto e/o consegnato cellulari e schede telefoniche a AC 1, così come non può essere seriamente posto in dubbio che AC 2 è un ladro di cellulari abituale. Questi oggetti sono stati sottratti (AA C.7.4 e 7.10) da AC 2 personalmente e consegnati a AC 1 (PS 22.11.05 e 23.12.05). Lo stesso AC 2 ha spiegato di conoscere AC 1 da circa tre anni prima dei fatti poiché: "lo rifornivo di apparecchi natel da me precedentemente sottratti, rispettivamente lui li riforniva a me." (PS 17.11.05). Che poi AC 1 doveva conoscere la provenienza illecita di quei cellulari e di quella carta, lo conferma non solo la provenienza (AC 2, a lui noto ladro) l'uso stesso che ne ha fatto e meglio le minacce anonime a PC 1 e l'sms inviatosi dopo i fatti per depistare le indagini.
5.5.3. A mente della difesa la carta SIM non sarebbe un oggetto ai sensi della prefata norma ma piuttosto l'espressione di un diritto di natura obbligatoria. In realtà invece ben si tratta di un oggetto, a prescindere dal valore del materiale con cui è fatto. Certo, il suo valore dipende dal credito che la carta incorpora. Ma anche al riguardo non occorre disquisire oltre sulla necessità o meno di una querela non trattandosi di una fattispecie retta dall'art. 172 ter CP poiché l'intenzione dell'autore era di sottrarre l'oggetto, a prescindere dal suo valore così come, del resto, AC 1 ne ha fatto uso senza far dipendere la sua azione dal credito incorporato nella carta (DTF 122 IV 156).
5.5.4. E' stato accertato che i due cellulari di cui al n. B.5.2 dell'atto di accusa sono i due oggetti del furto di cui al n. C.7.10. dello stesso atto di accusa. AC 2 li ha sottratti e poi, come in passato, li ha dati a AC 1 (PS 23.12.05). AC 1 ne ha poi usato uno per mandarsi l'sms del 4.11.05 per depistare le indagini. Per il resto valgono le considerazioni fatte al precedente considerando. Con il che anche queste imputazioni vanno confermate.
6.1. Per l'art. 47 n CP il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
La novella legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2007 non ha nella sostanza modificato i criteri fondamentali di fissazione della pena previsti dalla previgente normativa (FF 1999 p. 1704). La gravità della colpa resta il criterio fondamentale. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in re M.). Va infine considerato che la pena commisurata in base al criterio della colpa può nondimeno essere diverso secondo la sensibilità dell'imputato e che di fronte a colpe equivalenti la pena deve essere fissata non in funzione della durata ma della durezza (CCRP 18 febbraio 2004 in re M.).
Per il resto è appena il caso di ricordare che nella commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la sanzione si ponga fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso di potere di apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S. e riferimenti).
6.2. Per AC 3, che nella fattispecie ha avuto il ruolo minore, essendo stato coinvolto dal AC 2 con compiti anche se importanti, come il suo trasporto e l'esecuzione materiale diretta dell'incendio, ha comunque da essere ritenuta una colpa oggettiva di una certa gravità avendo egli eseguito materialmente l'incendio, creando un pericolo evidente per i terzi, insito nel reato stesso. Dal profilo soggettivo va detto che egli non ha mai esitato anche se deve aver compreso le vere intenzioni del AC 2 soltanto nell'ultima fase, ossia quella più cruciale. Il movente appare inoltre estremamente futile ed egoista: recuperare CHF 200.- prestati a AC 2 e che questi ancora non gli aveva restituito. AC 3 è comunque apparso in aula come una persona a posto, che lavora e che ha certamente capito di aver commesso un'imperdonabile idiozia. Attualmente appare ravveduto e la via imboccata è quella del lavoro con il che si può ritenere senz'altro una prognosi del tutto favorevole. Per lui la Corte ha ritenuto adeguata una pena detentiva di 14 mesi posti al beneficio della sospensione condizionale per due anni.
6.3. Per AC 2, oltre alla gravità oggettiva dei reati, pesa una situazione personale estremamente preoccupante. La sua colpa è oggettivamente molto grave per il numero impressionante di furti commessi in tempi anche relativamente brevi nonostante vari interventi delle forze dell'ordine che non avevano mai proceduto, dandogli fiducia, ad un suo formale arresto. Nemmeno i precedenti per i quali è stato condannato a pene da espiare, lo hanno trattenuto dal commettere in sostanza sempre lo steso reato: il furto. Poco importa l'entità della refurtiva, ciò che rende grave la sua colpa è soprattutto l'impressionante disponibilità a sempre commettere lo stesso reato all'interno di strutture apparentemente più sicure, confondendosi con normali frequentatori come le scuole, gli spogliatoi, gli ospedali o le case per anziani. Al punto che, per farlo cessare, altro le autorità non hanno potuto fare che arrestarlo, ciò che peraltro nemmeno era avvenuto per l'incendio, nella misura in cui, scontata la pena precedente, è stato rimesso in libertà. Appena riavuta la libertà, AC 2 altro non ha fatto che riprendere a rubare. Insomma: come è in libertà, come ha una piccola difficoltà finanziaria, AC 2 non sa resistere dal commettere furti. Su di lui non ha inciso particolarmente il concorso di reati nella misura in cui parecchi concorsi sono di natura tecnica, legati al reato principale del furto; così come gli atti di esibizionismo, ammessi solo in aula verosimilmente per imbarazzo e vergogna, appaiono piuttosto essere in un caso una bravata di cattivo gusto e nell'altro l'espressione di una sorta di incazzatura perché la studentessa in questione non liberava l'aula all'interno della quale egli aveva premura di commettere un nuovo furto. In entrambi i casi non risulta, anche perché trattasi di ragazze adulte, che l'atto abbia particolarmente scosso le parti lese. Preoccupa tuttavia il salto di qualità dal furto, per sole ragioni economiche, per puro scopo di lucro, all'incendio. AC 2 si è infatti reso disponibile ad incendiare o l'appartamento o la vettura della ex del AC 1 sotto casa, creando un pericolo serio e concreto per tutti gli abitanti dello stabile.
Dal profilo delle prospettive AC 2 non dà garanzie di tranquillità. Il lavoro di affitta camere che intenderebbe proseguire una volta liberato, è del tutto precario e non offre nulla di concreto che possa far ritenere che egli non ricominci: anzi, i reati da lui commessi sono stati avvenuti proprio intanto che gestiva la sua pensioncina.
In definitiva, data l'enorme gravità oggettiva dei reati, il fine meramente economico che lo ha spinto ad agire e l'impressionante reiterazione, nonostante i precedenti e la comprensione delle forze dell'ordine che più volte hanno rinunciato ad arrestarlo, AC 2 ha già goduto di un importante sconto di pena da parte del PP con il suo deferimento ad una corte correzionale e non criminale. Questo Presidente condivide questa scelta grazie all'importante e decisiva collaborazione prestata agli inquirenti nell'accertamento dei fatti. A mente di questo Presidente questa preziosa collaborazione va ulteriormente premiata poiché è stata sostanzialmente immediata e spontanea. Ritiene pertanto che una pena detentiva di trenta mesi integralmente da espiare è una pena giusta con il monito che la collaborazione è senz'altro un importante criterio di riduzione della pena, ma che se AC 2 vuole veramente ritrovare un posto libero nella società civile, non deve ovviamente infrangere la legge e poi dire che è stato lui, ma deve semplicemente non infrangere la legge.
Già condannato a pene da espiare per gli stessi reati, più volte inchiestato per i medesimi titoli, ricaduto, ogni volta posto in libertà, quasi immediatamente e con una situazione professionale del tutto precaria, non vi è spazio per una sospensione, nemmeno parziale, della pena.
6.4.
6.4.1. La colpa di AC 1 ha da essere definita di una gravità inaudita. Innanzi tutto per la gravità oggettiva del reato commesso. L'incendio intenzionale è uno dei crimini più pericolosi previsti dal nostro codice, punito con una pena detentiva minima di 12 mesi. Proprio le esigenze di tutela della sicurezza pubblica giustificano questa scelta del legislatore. Chi appicca il fuoco non si cura delle conseguenze per le cose e le persone e queste conseguenze sono spesso pesanti. Nella fattispecie è ben vero che il fuoco ha danneggiato solo cose, anche se ha cagionato un ingente danno attorno ai centomila franchi, ma è altrettanto vero che ha rappresentato un pericolo concreto assai importante pure per le persone, perché è stato appiccato in un posteggio aperto che si trovava sotto una palazzina con diversi appartamenti, ad un'ora in cui normalmente la gente è a casa. La deflagrazione è stata imponente e, avesse intaccato anche le strutture portanti dello stabile, avrebbe potuto fare una strage. (AI 133).
6.4.2. Nella graduatoria delle responsabilità se AC 3 giunge ultimo a grande distacco, AC 1 è nettamente al primo posto. E' lui che ha assoldato il AC 2, di cui sapeva a grandi linee che era un poco di buono, che rubava telefonini e che quindi era facile convincere offrendogli un buon compenso, per organizzare la spedizione punitiva che comportava l'incendio dell'appartamento o della vettura. E' lui che gli ha dato le chiavi del portone principale dello stabile. E' lui che gli ha fornito lo spirito da ardere ed a lui che AC 2 chiese conto di come procedere una volta constatato che nell'appartamento vi era la mamma di PC 1 e che la vettura non c'era in occasione della prima trasferta a __________ . Successivamente è stato ancora AC 1 che ha dettato i tempi del nuovo intervento: tornare sul posto a compiere l'opera, lasciando al mandatario di scegliere l'obiettivo: appartamento o auto. Notisi che AC 1 aveva abitato in quello stabile ed egli era perfettamente al corrente di come era fatto e di dove la PC 1 avrebbe parcheggiato il suo veicolo.
In questo AC 1 ha pure dato prova di buona organizzazione, incaricando un terzo di cui sapeva le qualità morali, sapendosi costruire un alibi per la sera stessa, dato che era perfettamente al corrente che la donna avrebbe indicato in lui il possibile autore, risultato in un primo tempo credibile con l'uscita al ristorante a mangiare una pizza e con l'incontro con il fratello per la visione del PC. Ed anche nel minacciare la donna egli ha utilizzato sempre un'utenza terza, convinto che mai gli inquirenti avrebbero potuto avere le prove di un suo coinvolgimento.
6.4.3. Detto che il concorso dei reati non ha avuto peso nella commisurazione della pena, tutte le infrazioni inserendosi in un unico disegno di importunare, minacciare e punire la madre di suo figlio, PC 1, i fatti come tali relativi alle minacce, all'incitamento alla falsa testimonianza, alla presa in possesso ed all'utilizzo di utenze telefoniche altrui per punire la donna e per depistare le indagini, hanno comunque pesato nella determinazione della colpa in quanto rivelatisi di una volontà criminale che, nel caso di AC 1, ha da essere definita tenace ed irrefrenabile.
6.4.4. Premesso che la costituzione e la CEDU garantiscono all'imputato il diritto di tacere financo di mentire e che per tale atteggiamento non deve derivare all'imputato un aggravio di pena, e che per quanto AC 1 non ha subito aggravi di pena, non va sottaciuto il fatto che egli non solo ha sempre negato le sue responsabilità, ma ha pure più volte tentato di inquinare le prove determinando __________ a commettere una falsa testimonianza e inviando un sms da un utenza terza al suo telefonino quando sapeva che era già sotto sequestro, dal contenuto fuorviante. Il tutto per depistare le indagini, fatto ancora una volta rilevatore di totale assenza di ammissione di responsabilità.
6.4.5. AC 1 non è più un giovanissimo e nemmeno è incensurato stante la precedente condanna per ricettazione, invero a pochi giorni detenzione, ma il cui periodo di prova di due anni è scaduto pochi mesi prima che ricominciasse a delinquere. Preoccupa che un uomo di 40 anni organizzi una spedizione punitiva così pericolosa, incurante assolutamente dell'incolumità altrui, al solo scopo di vendicarsi per una relazione finita male. Che paghi poi un terzo, di cui conosce la scarsa caratura morale, per realizzare questo suo disegno, sconcerta.
Inoltre AC 1 non solo non si è mai assunto le sue responsabilità, ma ha pure più volte truccato le carte, in una sorta convinzione di essere intoccabile o convinto, perlomeno, che senza prove dirette e senza confessione non sarebbe possibile condannare il colpevole.
6.4.6. A favore di AC 1 è stato considerato che il movente non è stato di natura economica ma passionale. La Corte ha dato atto di una certa sua sofferenza per la situazione creatasi con la ex-convivente e di cui egli non appare essere il principale responsabile. Qualcosa non deve aver funzionato nei giusti modi in particolare nel comunicare le ragioni di un diritto di visita che, a tutela non del piccolo ma della madre, in poche settimane è stato ridotto da frequentazioni quotidiane a qualche mezz'oretta la settimana. Ed in fondo questa appare per AC 1 la circostanza attenuante più importante che ha evitato, anche a lui, il deferimento ad una corte criminale.
6.4.7. Tutto ciò considerato e ben ponderato questo Presidente ritiene giustificata una pena detentiva di 26 mesi.
6.4.8. Per l'art 43 n. CP il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi.
La condizionale parziale è un principio che è stato introdotto dalla novella legislativa entrata in vigore il 1 gennaio di quest'anno per consentire al giudice di non dover decidere "tutto o niente". La norma è applicabile allorquando le condizioni della sospensione condizionale non sono interamente realizzate, dando la possibilità al giudice di frazionare la pena, nella preoccupazione di accrescere l'effetto preventivo della sanzione rappresentato dalla porzione di pena da espiare e dal timore di dover espiare anche il resto (CJS, op.cit. p. 226).
Nella fattispecie si ha che, oggi come oggi, la prognosi di AC 1 è senz'altro negativa. Già la gravità della colpa è rivelatrice di una personalità vendicativa che non sa riconoscere la libertà altrui e pericolosa, disposta a porre in pericolo la vita di più persone, pur di giungere al suo obiettivo. AC 1, dalla precedente condanna per ricettazione, non ha saputo trarre i necessari insegnamenti ma ha delinquito, commettendo pure, tra gli altri lo stesso reato, in maniera estremamente più grave. A ciò aggiungasi che egli, in nessun momento del procedimento, ha saputo assumersi le proprie responsabilità così come non ha avuto parole di simpatia per la vittima, madre di suo figlio. Anzi egli, ancora al dibattimento, ha ribadito che le colpe non sono sue, sono degli operatori sanitari, della PC 1 e, in definitiva, pure dei coimputati che lo avrebbero tirato di mezzo. Egli ha inoltre persistito nel dire di non aver coinvolto __________ nella falsa testimonianza, senza avere per lui nemmeno una parola di solidarietà per aver subito una condanna per avergli in sostanza fatto un favore. Dal profilo della prognosi nulla è rassicurante: da oltre un anno è sua facoltà, meglio dire dovere dato l'avvenuto disconoscimento della paternità di __________ ad opera dell'ex-marito della PC 1 riconoscere __________, ma egli ancora non si è attivato per farlo. Anzi, nemmeno si è assunto quelle responsabilità finanziarie di mantenimento che ogni buon padre deve assumersi. Da un lato dice di aver sofferto per la situazione - e gli si può anche credere - ma dall'altro non si è minimamente assunto le responsabilità che un padre deve assumersi. Al riguardo l'inazione delle autorità preposte appare certo poco comprensibile, ma non diminuisce minimamente la constatazione che AC 1 nei fatti non ha mai voluto assumersi le responsabilità più onerose che comporta la paternità.
In definitiva, per lui, ancora oggi, quello che ha fatto non è nulla di grave perché continua a dire di non aver fatto nulla nemmeno di fronte ad indizi che in realtà sono prove schiaccianti.
E nemmeno sul piano professionale AC 1 può vantare di avere una situazione rassicurante, che lo distoglierà da commettere ulteriori reati. D'accordo la madre non ce la faceva più a continuare con il negozio, ma egli ha preferito chiuderlo e non continuare l'attività in cui anch'egli lavorava, compiendo quei sacrifici che hanno fatto i genitori ma che egli non sembra essere disposto a fare. Concretamente è infatti risultato che egli continua fino alla scadenza del contratto la fornitura di generi alimentari alle scuole di __________ e poi nulla di concreto ha organizzato per il dopo, la dichiarazione d'intenti circa il ritiro di una panetteria con un amico non ha riscontri oggettivi che la rendano almeno un poco verosimile.
Ne discende che AC 1 deve essere condannato ad una pena da espiare. In applicazione della prefata nuova disposizione del CP, questo presidente valuta in 10 mesi (5/13) la porzione di pena effettivamente da espiare, che dovrebbe costituire un periodo sufficiente per far riflettere l'imputato e trattenerlo in futuro dal commettere nuovi reati. Circa il disagio per l'espiazione della pena in relazione con lo svolgimento del mandato di fornitura di generi alimentari con la scuola di __________ comunque destinato a cessare, AC 1 potrà senz'altro concordare con le autorità di esecuzione il periodo meno disagevole. Il carcere preventivo va computato sulla parte di pena da espiare.
7.1. Per quel che è delle pretese di risarcimento delle compagnie di assicurazione va detto che la giurisprudenza ha più volte ribadito che la costituzione di parte civile è riservata al solo danneggiato direttamente e non a chi ha risarcito il danno è pacifica. Dottrina e giurisprudenza sono infatti unanimi nel considerare che, in assenza di una norma specifica, il terzo che risarcisce un danno non acquisisce il diritto di costituirsi parte civile per subrogazione e/o eventualmente per cessione (Rusca, Salmina, Verda, Commento al CPP, n. 4 ad art. 69; JdT 1978 I p. 557; DTF 104 II 96; RVJ 1990 p. 104; SJ 2001 I 199; ZBL 1995 p. 149). Ne discende che le pretese della compagnia di assicurazione non possono da essa esser fatte valere in sede penale, facendole difetto la qualità di parte civile. Con il che essa va rinviata al foro civile, il nostro codice non prevedendo una norma specifica che offra tale possibilità al cessionario o a colui che è surrogato ai diritti della parte direttamente lesa.
7.2. A proposito di PC 1 pacifiche sono le spese di riparazione del veicolo così come documentato in atti per CHF 17'900.-. Altrettanto chiare ed incontestabili sono le spese legali dovute al suo patrocinio causate dall'agire degli accusati. L'importo esposto appare conforme alla TOA. Il tutto per un totale di CHF 27'800.- da versarsi in solido.
Per quel che è del torto morale, pur non misconoscendo che la donna possa aver patito delle ulteriori sofferenze a seguito degli atti di cui è stata vittima, stanti le sue precarie condizioni di salute già precedenti i fatti di cui in rassegna, questo presidente non dispone di informazioni sufficienti per poter stabilire un'indennità in relazione di causa con i fatti qui esaminati. Su questo punto si impone il rinvio al foro civile.
7.3. Rinvio al foro civile che appare giustificato anche per le pretese avanzate dal proprietario dell'immobile, non essendo chiaro se si tratta solo di spese di ripristino oppure anche di manutenzione straordinaria. Il rinvio appare pure maggiormente equo per consentire ai debitori un più compiuto contraddittorio.
Le spese sono a carico in solido degli accusati riconosciuti colpevoli nella misura delle rispettive responsabilità.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che ai punti 7.16, 7.26 e 7.28, 8.10, 8.11 ed al punto 7.47, trasformato in tentativo;
visti gli art. 12, 22, 24, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 139, 144, 147, 160, 179 septies, 180, 186, 194, 221 cpv. 1, 286, 307 CP;
35, 39, 90 cifra 1, 94 cpv. 1 e 3, 95 cifra 1 LCStr;
33 LArm;
6 LOP;
51 LTP;
19a LStup;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.1. incendio intenzionale
per avere,
il 26.10.2005, a __________ ,
agendo in correità con AC 2 e AC 3, intenzionalmente incendiato la vettura di PC 1
e così facendo danneggiato pure la vettura di __________, nonché uno stabile di proprietà della società PL 5, causando un danno denunciato complessivo di fr. 79'531.95;
1.2. ripetuta minaccia
per avere,
nel periodo compreso tra il 24.9.2005 e il 26.10.2005, a __________ , usando grave minaccia incusso timore e paura a PC 1, inviando i messaggi SMS di cui al punto 2 dell'atto di accusa;
1.3. abuso di impianti di telecomunicazione
per avere,
nel periodo compreso tra il 24.9.2005 e il 26.10.2005, a __________ , ripetutamente abusato per malizia, di un impianto di telecomunicazione per inquietare PC 1 e meglio inviandole dal numero, a lei ignoto, fra l'altro gli sms di cui al punto 2 dell'atto di accusa;
1.4. danneggiamento
per avere,
in data 21.10.2005, a __________ ,
danneggiato intenzionalmente la vettura di PC 1, graffiandone la portiera anteriore sinistra;
1.5. ricettazione
per avere, a __________ ,
sapendo o dovendo presumere che trattavasi di oggetti provento di reato contro il patrimonio,
1.5.1. in data 24.9.2005,
ricevuto da AC 2 la carta SIM nr. sottratta in danno a __________;
1.5.2. in data 4.11.2005,
acquistato da AC 2 due telefoni cellulari;
1.6. istigazione alla falsa testimonianza
per avere, a __________ ,
intenzionalmente determinato __________ a commettere come testimone in un procedimento giudiziario, sulle circostanze e fatti di causa, una falsa deposizione,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2.1. incendio intenzionale
per avere, il 26.10.2005, a __________ ,
agendo in correità con AC 1 e AC 3, intenzionalmente incendiato la vettura di PC 1
e così facendo danneggiato pure la vettura di __________, nonché uno stabile di proprietà della società PL 5, causando un danno complessivo di fr. 79'711.95;
2.2. furto (ripetuto), in parte tentato
per avere,
agendo a scopo di indebito profitto e alfine di appropriarsene,
in 65 occasioni, di cui 4 tentate e 61 consumate,
sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre cose mobili altrui in danno di terzi, in varie località del Canton Ticino, nel periodo compreso tra l'8.2.2005 e il 17.6.2006, per una refurtiva complessiva dichiarata di fr. 29'763.55, € 200 e USD 300;
2.3. ripetuto danneggiamento
commesso per compiere parte dei reati di cui sopra,
causando in 50 occasioni danni alla proprietà altrui,
nonché per avere, in data 16.2.2005, a __________ (__________ )
danneggiato un vaso e parte della pavimentazione di proprietà della PC 58, provocando un danno per un valore totale denunciato di fr. 10'954.80;
2.4. ripetuta violazione di domicilio
commessa per compiere parte dei reati di cui sopra indebitamente introducendosi in 20 occasioni nelle altrui proprietà;
2.5. ricettazione
per avere, nei primi giorni di ottobre 2005, a __________ ,
aiutato ad alienare una cosa che sapeva essere ottenuta mediante un reato contro il patrimonio, ricavandone fr. 1'400.--;
2.6. abuso di un impianto per l'elaborazione dati (tentato)
per avere, l'1.4.2006, a __________ ,
influito su un processo elettronico atto a provocare,
per mezzo dei risultati erronei così ottenuti,
un trasferimento di attivi a danno di altri, fallendo nell’intento non presentando il conto corrente di riferimento alcun attivo;
2.7. ripetuto furto d'uso (tentato e consumato)
commesso in 4 occasioni, di cui 1 tentata,
sottraendo 3 veicoli a motore e 1 ciclomotore di terze persone
a scopo d'uso,
a __________ (__________ ), __________ , __________ (__________ ) e a __________ ,
nel periodo compreso tra il 9.9.2005 e il 24.5.2006;
2.8. ripetuta circolazione senza licenza di condurre
per avere,
nel periodo compreso tra il 9.11.2005 e il 24.5.2006,
a __________ e in altre imprecisate località, in 4 occasioni,
condotto veicoli a motore senza essere in possesso della richiesta licenza di condurre;
2.9. minaccia
per avere, in data 16.2.2005, a __________ (__________ ),
usando grave minaccia, incusso spavento a PC 20, PC 10, PC 12 e PC 59;
2.10. esibizionismo
per avere,
a __________, compiuto atti esibizionistici,
il 17.12.2004 dinanzi a PC 16;
l'8.2.2005 dinanzi a PC 11;
2.11. impedimento di atti dell'autorità
per avere, in data 18.4.2006, a __________ ,
impedito agli agenti preposti di procedere al suo controllo;
2.12. infrazione alle norme della circolazione stradale
per avere, nelle circostanze di cui al punto 16 dell'atto di accusa,
nell’ambito del sorpasso, rientrando repentinamente e senza prestare la dovuta attenzione alla vettura superata,
infranto le norme della circolazione stradale;
2.13. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere, nel periodo compreso tra il 10.9. e il 18.10.2005,
a __________ e in altre imprecisate località,
detenuto e portato su di sé una pistola SIG Sauer P230 e relative munizioni sprovvisto del richiesto permesso di porto armi;
2.14. contravvenzione alla Legge sull'ordine pubblico
per avere, nel periodo compreso tra il 10.9. e il 18.10.2005,
a __________, esploso all’aperto cinque colpi d’arma da fuoco;
2.15. ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico
per avere utilizzato abusivamente i mezzi pubblici delle FFS, sprovvisto di un titolo di trasporto valido:
il 25.5.2005, sulla tratta __________ ;
il 9.6.2006, sulla tratta __________ ;
2.16. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo tra il mese di gennaio 2004 e il mese di giugno 2006, personalmente consumato un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 50 grammi,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
3.1. incendio intenzionale
per avere, il 26.10.2005, a __________ ,
agendo in correità con AC 1 e AC 2, intenzionalmente incendiato la vettura di PC 1 e così facendo danneggiato pure la vettura di __________, nonché uno stabile di proprietà della società PL 5, causando un danno denunciato complessivo di
fr. 97'811.95,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
4.1. AC 1 è condannato alla pena detentiva di 26 (ventisei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, di cui 10 mesi da espiare.
4.2. AC 2 è condannato alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4.3. AC 3 è condannato alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
5.1. a AC 1 è parzialmente sospesa nella misura di 16 (sedici) ed al condannato è impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni;
5.2. a AC 3 è interamente sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
AC 3, AC 2 e AC 1 sono condannati, in solido, a versare alla parte civile PC 1 complessivi fr. 27'800.--. Per ogni ulteriore ragione creditoria le parti civili sono rinviate al foro civile.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- (milleduecento) e le spese processuali sono poste, in solido, a carico dei condannati nella misura di 1/5 a carico di AC 3, di 2/5 ciascuno a carico di AC 2 e di AC 1.
È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'200.--
Inchiesta preliminare fr. 11'008.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 12'258.--
============
Distinta spese a carico di AC 1
Tassa di giustizia fr. 480.--
Inchiesta preliminare fr. 4'403.20
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 20.--
fr. 4'903.20
============
Distinta spese a carico di AC 2
Tassa di giustizia fr. 480.--
Inchiesta preliminare fr. 4'403.20
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 20.--
fr. 4'903.20
============
Distinta spese a carico di AC 3
Tassa di giustizia fr. 240.--
Inchiesta preliminare fr. 2'201.60
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 10.--
fr. 2'451.60
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Intimazione a:
e alle Parti civili:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria