Incarto n. 72.2006.21

Lugano, 5 aprile 2006/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta dei giudici:

Giovanna Roggero-Will (Presidente) GI 1 GI 2

e dagli assessori giurati:

AS 1 AS 3 AS 4 AS 5 AS 7

con la segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

Conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia

per giudicare

AC 1 e domiciliato a

detenuto dal 25 agosto 2005;

prevenuto colpevole di:

tentata rapina, aggravata

siccome commessa dimostrando particolare pericolosità, segnatamente facendo uso di un’arma da fuoco e munendosi di laccetti atti ad immobilizzare,

e meglio, per avere,

agendo in correità con il cugino __________,

ognuno con il proprio ruolo,

dopo l’espletamento di più sopralluoghi,

in data 8 agosto 2005,

a __________, presso il __________,

tentato di commettere un furto minacciando di pericolo imminente alla vita il gestore PC 1

con arma da fuoco (mitraglietta Brasilien cal. 9 carica, disassicurata, con 24 cartucce nel caricatore inserito completamente nell’arma, senza colpo in canna),

dopo averlo precedentemente picchiato,

ed in particolare,

presentandosi __________ e AC 1

intorno alle ore 18.30/19.00 nel locale bar del __________, ordinando ognuno un caffé e dopo averli sorbiti, alzandosi i due e recandosi, preceduti da PC 1, nel locale negozietto del __________,

AC 1 aggredendo e picchiando dietro il bancone il gestore, raggiunto da tergo, nell’intento di immobilizzarlo e legarlo con dei laccetti portati seco all’uopo, non riuscendovi, vista la vivace reazione di PC 1,

tanto che AC 1 lasciava il locale negozietto,

luogo in cui rimanevano PC 1 e __________, il quale munito della mitraglietta Brasilien,

minacciava più volte di morte il gestore, puntandogli l’arma a distanza ravvicinata, picchiandogliela altresì in testa ed in altre parti del corpo, cagionandogli in tal modo le lesioni descritte nella documentazione medica agli atti,

ritenuto come durante lo scontro fisico con __________, PC 1 riusciva a prendere un coltello da cucina trovantisi casualmente sul bancone colpendolo al petto,

dandosi poi __________ alla fuga,

lasciando cadere la mitraglietta sul pianerottolo del __________

ed accasciandosi dopo un centinaio di metri al suolo,

per poi decedere,

mentre nel frattempo AC 1, che precedeva di qualche metro il cugino scappando a piedi in direzione del centro di __________, raggiunse la vettura Lancia Y Elefantino intestata alla moglie allontanandosi definitivamente dal luogo;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto all’art. 140 cifra 3 CP in relazione con l’art. 21 cpv. 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 21/2006 del 22 febbraio 2006, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 1. § L'avv. RC 1 in rappresentanza della PC PC 1.

Espleti i pubblici dibattimenti

  • martedì 4 aprile 2006 dalle ore 9:30 alle ore 16:05

  • mercoledì 5 aprile 2006 dalle ore 9:35 alle ore 17:35

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ripercorre gli avvenimenti della sera dell'8 agosto 2005, pone in evidenza la particolare pericolosità dimostrata dall'accusato, segnatamente per il modus operandi e, ritenuta in concreto l'applicazione dell'aggravante di cui al n. 3 cpv. 2 dell'art. 140 CP, chiede la conferma integrale dell'atto di accusa. In considerazione dei gravi precedenti penali dell'accusato e, in suo favore, del fatto che si sia costituito alla giustizia e della collaborazione prestata, ancorché minima, conclude chiedendo che l'accusato venga condannato ad una pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione e all'espulsione effettiva dal territorio svizzero per 7 anni. Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro, rimettendosi al giudizio della Corte quo alla restituzione degli effetti personali di __________.

§ L'avv. RC 1, rileva che il suo assistito, oltre che a provare un costante sentimento di paura conseguente all'aggressione subita, si trova nel tormento di essere stato l'autore di un omicidio, ancorché senza colpa. Per quanto attiene alla colpabilità dell'accusato si associa alle conclusioni del PP e chiede a titolo di risarcimento un franco simbolico.

§ Il Difensore, il quale ricorda l'enfasi data a suo tempo dalla stampa sulla rapina oggi oggetto di giudizio e richiama l'attenzione sul fatto che la Corte deve infliggere una pena equa, commisurata alle colpe dell'accusato, e non una pena esemplare. Contesta, poi, che in concreto sia realizzata l'aggravante di cui al numero 3 dell'art. 140 CP, postulando invece l'applicazione dell'aggravante di cui al numero 2. In particolare, sul fatto che il suo assistito abbia sbagliato a girare la leva della sicura non assicurando l'arma, sostiene l'errore sui fatti ex art. 19 CP. Ritenuta, inoltre, l'applicazione dell'art. 66bis CP (segnatamente in ragione della perdita del cugino) conclude chiedendo una massiccia riduzione della pena proposta dal PP. Chiede inoltre il dissequestro dell'automobile in favore della convivente dell'accusato. Non si oppone invece alle ulteriori confische ed alla pena accessoria dell'espulsione.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: 1. AC 1 è autore colpevole di:

1.1. tentata rapina

in correità col cugino __________

ai danni di PC 1,

l'8.8.2005 a __________?

1.1.1. trattasi di reato aggravato?

1.1.1.1. per essersi munito di un'arma da fuoco o di altra arma pericolosa?

1.1.1.2. per essersi dimostrato particolarmente pericoloso?

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

  1. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1. privativa della libertà?

2.2. d’espulsione?

  1. Deve ex art. 66 bis CP beneficiare di un'attenuazione della pena:

3.1. privativa della libertà?

3.2. accessoria dell'espulsione?

  1. Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

  2. Deve essere condannato al pagamento di un’indennità alla parte civile?

Considerato, in fatto ed in diritto

  1. AC 1 è nato il 29.7.1967 a __________ (provincia di __________).

Pochi mesi dopo la sua nascita, i genitori si trasferirono a __________ dove il padre lavorò per il Comune dapprima come bidello e, poi, come funzionario amministrativo.

A __________ nacque la sorella dell'imputato, __________, oggi 37enne, divorziata, senza figli, che lavora come segretaria.

A __________, AC 1 frequentò le scuole dell'obbligo fino alla terza media dopo di che, senza intraprendere nessuna formazione professionale, ha iniziato a lavorare impiegandosi, a dipendenza delle occasioni, come imbianchino, muratore e facchino/magazziniere.

Nel 1986 ha fatto il servizio militare nel __________.

Nel 1992 AC 1 è stato condannato dal Tribunale di __________ a 2 anni e 6 mesi di reclusione (oltre al pagamento di una multa) per tentata estorsione (i fatti risalivano al settembre 1991).

Al PP, l'imputato ha raccontato i fatti alla base di quella condanna nel seguente modo:

" Con un mio correo, di cui non faccio il nome, abbiamo preso un appuntamento con un ristoratore di __________ (aveva un ristorante a __________). Non ricordo più i dettagli di quell’episodio. Ricordo che l’appuntamento l’avevamo preso al telefono, una volta giunti dal ristoratore con il mio correo siamo stati arrestati dalla Polizia. Non ha fatto a tempo a darci il denaro poiché, come detto, sul luogo abbiamo trovato la Polizia. Sono stato arrestato e sono rimasto in prigione ad espiare la pena. In pratica dall’arresto della Polizia fino alla conclusione dell’espiazione della pena.

Ricordo di essere stato arrestato il 5 settembre 1991. Questa condanna l’ho espiata a __________. Avevo ricorso anche in appello, ma erano stati confermati i 2 anni e 6 mesi. Io sono uscito intorno al novembre 1993 di prigione." (PP 13.10.2005)

In aula, esortato dalla presidente a voler fare uno sforzo di memoria, dopo non poche esitazioni, AC 1 si è deciso ad ammettere che aveva minacciato la vittima di far “saltare in aria” il suo ristorante, dando veridicità alla minaccia grazie ad un evento del genere appena accaduto.

Pochi mesi dopo avere scontato la pena ricevuta, il 1 aprile 1994, AC 1 venne di nuovo arrestato mentre cercava di commettere una rapina. Per questo tentativo di rapina a mano armata venne condannato a 4 anni di reclusione:

" Con un mio conoscente di __________ abbiamo quindi deciso di commettere una rapina ai danni di una gioielleria. Il mio correo era un ragazzo che abitava nella mia stessa zona, di cui non voglio fare il nome. Ci siamo muniti di una pistola a tamburo calibro 38. Siamo entrati nella gioielleria, io impugnavo la pistola. Credo di non avere fatto in tempo a minacciare il gioielliere, che lui mi è saltato addosso. Con il gioielliere c’è stata una colluttazione e mi è partito un colpo. Non so più cosa fu colpito, so che comunque il gioielliere non è stato ferito per nulla. E’ arrivata la Polizia e siamo stati entrambi arrestati. Sono stato condannato a 4 anni di reclusione. Dal giorno dell’arresto fino all’espiazione della condanna sono rimasto in carcere. Ricordo di essere stato rimesso in libertà dopo l’espiazione, nel novembre 1997. Questa condanna l’ho espiata a __________. Contro la sentenza di primo grado avevamo ricorso ma la condanna è stata confermata." (PP 13.10.2005)

In pratica, quindi, AC 1 ha passato in carcere – se si eccettua la parentesi tra novembre 1993 e inizio aprile 1994 – il periodo dal settembre 1991 al novembre 1997.

Scontata la seconda condanna, AC 1 ha cominciato a lavorare, per il tramite di una cooperativa, come facchino/uomo di fatica, in pratica nel carico e scarico di camion nell’hinterland milanese.

In quei primi mesi di libertà, AC 1 ha conosciuto TE 1, che lavorava come segretaria. Se ne innamorò e ben presto, già nel 1998, andò a vivere con lei.

Da lei ha avuto due figli: __________, nato nel 1999, e __________, nata nell'aprile 2005:

" Con TE 1 abitiamo a __________ che è attaccato a __________ in un appartamento in affitto di dimensioni per una famiglia con due figli. Tengo a precisare che dopo che TE 1 è rimasta incinta e non ha quindi più percepito stipendio, i suoi genitori ci hanno aiutato finanziariamente, cosa che continuano a fare. Ad aprile 2005 io avevo iniziato a lavorare in una cooperativa in modo saltuario, non era un lavoro fisso poiché non avevano tanto lavoro. La cooperativa era stata aperta da poco. Guadagnavo mediamente 1000 Euro al mese, preciso che però che questa è una cifra indicativa poiché si guadagna in base a quanti giorni si lavora." (PP 19.12.2005)

  1. All'epoca dei fatti, la situazione finanziaria di AC 1 non era delle più rosee.

Con le sue attività temporanee e non qualificate percepiva un salario di circa 1.000.-/1'200.- euro al mese cui si aggiungeva, sino a febbraio 2005, quello di pari importo della convivente.

A fronte di queste entrate, egli aveva un debito di circa 22/23.000.- euro contratto presso alcuni istituti di credito per l'acquisto dei mobili di casa.

Sarebbero state queste difficoltà ad indurlo a compiere la rapina oggetto del presente procedimento:

" Io ho debiti per circa 23 mila Euro, è anche la ragione per la quale avevo deciso di fare la rapina con mio cugino. In effetti avevo problemi di soldi. Al proposito voglio anche aggiungere che la mia compagna era in congedo maternità circa dal febbraio 2005 e non percepiva da allora nessun salario. In pratica aveva la possibilità di tenere il posto di lavoro anche se incinta, rispettivamente di tenere il posto anche dopo la nascita del figlio ma a condizione che non ricevesse stipendio. E’ una forma di contratto introdotta recentemente in Italia." (PP 19.12.2005)

  1. – cugino dell’imputato – viveva da solo a __________ e lavorava come imbianchino a __________ nella ditta di proprietà del convivente della madre.

Di lui non si sa altro, tranne che è stato indagato per furto e violazione alla Legge sugli stupefacenti (cfr. rapporto di polizia pag. 7).

Non risultano, però, condanne a suo carico.

L’imputato, in aula, ha dichiarato che il cugino era consumatore abituale di cocaina.

Per il resto, l’imputato si è limitato a dire che, per lui, il cugino era un fratello. Con lui divideva tutti i momenti liberi (cfr. PP 19.12.2005 pag. 3).

A questo proposito, in aula, TE 1, confermando le dichiarazioni dell'imputato, ha dichiarato quanto segue:

" AC 1 aveva buoni rapporti con il cugino. Spesso lui veniva da noi, noi andavamo da lui, insieme andavamo alle feste, insieme uscivamo anche solo per un aperitivo. __________ aveva buoni rapporti anche con i bambini con cui spesso giocava. A volte capitava che andassimo tutti insieme al parco. Insieme passavamo le feste comandate, ma non solo. In pratica passavamo insieme buona parte del nostro tempo libero. Posso dire che __________ per AC 1 era come un fratello." (verb. dib. pag. 4)

  1. AC 1 ha dichiarato di fare, da anni, un uso saltuario di cocaina:

" da parecchi anni faccio uso di sostanze stupefacenti e meglio la cocaina che assumo per via nasale. Il mio consumo è occasionale, limitato alle mie possibilità finanziarie" (PS 29.8.2005 pag. 11)

L'imputato ha, poi, precisato che il giorno della rapina né lui né il cugino avevano fatto uso di stupefacenti:

" ADR: che il giorno della rapina né io né __________ avevamo fatto uso di cocaina. Aggiungo che a __________ non abbiamo fatto uso di cocaina" (PS 29.8.2005 pag. 11)

  1. Nel luglio 2005, l'imputato trascorse con il cugino __________ un week-end sul lago, a __________ durante il quale fecero diverse capatine in Svizzera, nella zona di __________.

Constatato che gli uffici-cambi erano meno sorvegliati che in Italia, i due pensarono che si sarebbe potuto organizzare una rapina senza tuttavia - sembra - approfondire molto quello che era ancora soltanto un vago progetto:

" è stato durante questo viaggio che abbiamo constatato la presenza a __________ d alcune stazioni di benzina ed uffici cambio. Secondo il nostro punto di vista era facile commettere una rapina all'interno di uno di questi luoghi. Avevamo infatti l'impressione che detti luoghi non erano muniti di dispositivi di sicurezza particolari, diversamente dall'Italia dove vi sono porte blindate e videosorveglianza ovunque. Di questo ne abbiamo discusso io e __________ ma la cosa è morta lì e siamo andati a divertirci nei paraggi di __________ "

(verb. PS 29.8.2005)

" Una ventina di giorni prima della rapina, poteva essere intorno al 15/20 luglio 2005 (ma non riesco ad essere preciso) con __________, mio cugino, abbiamo deciso di fare un fine settimana nella zona di __________. Ci siamo fermati a __________. Abbiamo dormito due notti davanti al lago. In sostanza abbiamo dormito sulla spiaggia. Durante il giorno abbiamo anche varcato il confine italo-svizzero e siamo andati a __________ ed a __________. A __________ per questo fine settimana ci siamo venuti con la vettura Y 10 grigia metallizzata intestata alla mia compagna. Il confine lo abbiamo varcato in macchina. In questi due giorni a __________ siamo stati al Lido. Devo dire che non è stato discusso nulla di concreto con mio cugino __________ in quell’occasione, in relazione al perpetrare una rapina. Non è che non si sia discusso per nulla della cosa, sono stati fatti degli accenni ad una possibilità di fare una rapina dal momento che avevamo rilevato che sulla zona di confine, in territorio di __________, avevamo visto che non c’erano dei grandi sistemi di sicurezza. Avevamo visto che non c’erano videosorveglianze. Avevamo constatato che invece in Italia i negozi/le banche più in generale quegli uffici che dispongono di denaro sono anche blindati. In sostanza commettere una rapina in Italia è più difficile per questi motivi. La faccenda della rapina con mio cugino è poi “morta lì”, nel senso che, rientrati dal nostro fine settimana, lui è andato a __________ dove viveva da solo e durante il giorno lavorava a __________ come imbianchino, mentre che io sono tornato dalla mia compagna a __________." (PP 30.8.2005)

  1. Il progetto prese, però, velocemente corpo, alcuni giorni dopo il rientro a __________ dei due cugini:

" Ci siamo rivisti con __________ a __________ dopo qualche giorno. Non sono in grado di dire con precisione quando. Ci siamo incontrati in un bar per gli aperitivi e lì abbiamo discusso il modo concreto e serio che si poteva effettivamente fare una rapina nella zona di confine, in territorio svizzero, a __________. Abbiamo discusso della circostanza che in quella zona non ci sono controlli (assenza di videosorveglianza o simili), che se avessimo fatto una rapina eravamo vicini alla dogana e quindi potevamo riparare velocemente in Italia." (PP 30.8.2005)

Secondo le dichiarazioni dell'imputato, in quell'occasione i due definirono le modalità d'esecuzione della rapina.

Parlarono dell'autovettura da utilizzare:

" avevamo preso in considerazione l'idea di rubare una vettura in Svizzera. Ipotesi che abbiamo scartato poiché non essendo a casa nostra, non sapevamo come muoverci. Avevamo anche pensato di andare con una macchina rubata in Italia ma vi sarebbe stato il problema di oltrepassare la dogana con il veicolo rubato."

(verb. PS 29.8.2005)

Decisero, poi, che avrebbero legato il personale dell'ufficio di cambio con dei laccetti da elettricista:

" durante la pianificazione della rapina avvenuta a tavolino in Italia, avevamo anche deciso che si doveva immobilizzare la vittima legandola con dei laccetti. Io sono andato ad acquistare a __________ al __________ i laccetti in plastica, quelli utilizzati per i lavori da elettricista" (verb. PS 29.8.2005)

Parlarono anche dell'arma:

" Abbiamo pensato anche all'arma: se ne doveva recuperare una da utilizzare per fare la rapina. Io dicevo a __________ che non avevo la possibilità di recuperarne una e __________ diceva che avrebbe guardato lui cosa si poteva fare.

E' chiaro che con __________ si parlava di recuperare un'arma vera. Io non potevo recuperarla perché da molto tempo mi ero tolto dal giro." (verb. PS 29.8.2005 pag. 4)

  1. Dopo alcuni giorni, i due si rividero.

__________ disse al cugino che l'arma c'era:

" Quando ci siamo rivisti, __________ mi diceva che tutto era fatto. Io gli chiedevo dove era l'arma e lui mi diceva nuovamente che era tutto a posto e quindi per me voleva dire che aveva recuperato l'arma."

(verb. PS 29.8.2005 pag. 4)

" Poco prima di partire (non so essere più preciso, se un giorno prima o due giorni prima) con __________ per la zona di __________ lui mi ha detto (eravamo ancora a __________) che aveva risolto la questione dell’arma da fuoco. Io gli ho anche chiesto dov’era l’arma e lui mi disse di non pensarci che era tutto a posto. Voglio precisare che in Italia non è così semplice procurarsi un’arma da fuoco, ci vogliono delle conoscenze.

ADR che, dalle parole di __________ cioè “è tutto a posto” per me era chiaro che l’arma da fuoco c’era, che era un’arma vera e non un’arma giocattolo. In questa occasione non ho chiesto nulla di più sull’arma." (PP 30.8.2005 pag. 3)

" Mio cugino dicendomi che per l’arma era “tutto a posto” intendeva evidentemente che la procurava lui, che era un’arma vera e che era un’arma che funzionava. L’arma serviva per fare una rapina e quindi è evidente che doveva avere le caratteristiche “adatte” per perpetrarla." (PP 19.10.2005 pag. 1 e 2)

  1. Intenzionati a compiere la rapina, i due tornarono nella zona.

Partirono da __________ il giovedì 4 agosto con la Y10 di proprietà della convivente di AC 1.

Arrivarono a __________ dove dormirono in riva al lago o in macchina e entrarono diverse volte in Svizzera intenzionati a trovare il luogo meno pericoloso da rapinare:

" Il giorno giovedì 4 agosto 2005 siamo partiti da __________ con la Y10 per andare a farci il week-end a __________. Noi dovevamo ancora scegliere l'obiettivo, ovvero cosa andare a rapinare. In buona sostanza, avevamo tempo per scegliere quello che ci sembrava meno in vista, meno controllato.

…omissis..

Dal 4 o 5 agosto 2005 fino alla sera della rapina abbiamo varcato diverse volte il confine italo-svizzero, siamo entrati ed usciti diverse volte. Dovevamo scegliere il luogo, cioè il cambio, il negozio, da rapinare. Abbiamo visitato più di un ufficio cambio per vedere quale secondo noi andava bene per fare la rapina" (PP 30.8.2005 pag. 3)

" Essendo entrati alcune volte dall'Italia verso __________, non ricordo con esattezza i giorni in cui sono entrato nei diversi posti. Sono però certo di essere entrato almeno una volta da solo nell'ufficio cambi successivamente rapinato ed in quell'occasione ho trovato l'uomo che poi è stato vittima della rapina. In un'altra occasione, e più precisamente il pomeriggio del giorno della rapina, sono entrato con mio cugino e vi ho trovato una ragazza alla cassa ed un'altra seduta" (verb. PS 29.8.2005 pag. 4)

  1. Dopo osservazioni, i due decisero di rapinare l'Ufficio cambio __________ poiché sembrava loro l'obiettivo più facile.

Si decisero a fare la rapina in quel chiosco nel pomeriggio dell'8 agosto 2005 dopo che, insieme, vi si erano recati e vi avevano trovato due ragazze:

" sono sicuro che con __________ il pomeriggio dell'8 agosto 2005 siamo andati al __________. Una volta entrati abbiamo visto che c'erano due ragazze nei due locali (una dietro al banco dell'ufficio cambio e una seduta sui seggioloni del bar). Con noi non avevamo armi. Usciti da questo chiosco, ci ha dato l'impressione che fosse il più squallido e il più isolato di quelli che avevamo visitato. Abbiamo quindi deciso che avremmo rapinato il __________ "

(PP 30.82005 pag. 3)

  1. Pur trovando "squallido" il chiosco, i due si aspettavano dalla rapina un bottino consistente:

" ADR: che pensavamo di trovare e rubare la somma di 20.000/30.000.- Euro (evidentemente le due valute messe insieme)"

(PS 29.8.2005 pag. 4)

La stima riguardo l'entità del bottino non era molto lontana dalla realtà.

Infatti, PC 1, il gestore del negozio, ha dichiarato quanto segue:

" ADR che oggi, per quanto riguarda l'ammontare del contante in cassa, è una giornata tranquilla. Difatti, essendo periodo di vacanza per molti frontalieri, la movimentazione dei soldi è limitata…omissis… ADR che l'ammontare del contante contenuto all'interno del negozio lo quantifico in ca CHF 15.000/20.000.-. Ho avuto la sensazione che gli autori sapessero dell'ubicazione dei soldi . Infatti, si sono recati direttamente dietro il bancone" (PS PC 1 8.8.2005 pag. 4)

  1. Identificato l'obiettivo, i due decisero di agire in serata, attorno all'ora di chiusura, così da minimizzare il rischio di arrivo di clienti indesiderati durante l'operazione:

" volevamo farla in serata, attorno all'orario di chiusura, 19.00 circa, in effetti pensavamo ci fosse meno affluenza di clienti"

(PP 30.82005 pag. 3)

  1. Nell'attesa dell'ora stabilita, i due andarono al lido di __________ dove passarono alcune ore prendendo il sole.

Poi, secondo la versione dell'imputato, verso le 17.30 __________ gli disse che bisognava andare a recuperare l'arma:

" a piedi abbiamo lasciato il lido, siamo passati davanti al __________, abbiamo attraversato il paese di __________ e dopo circa 30 minuti siamo arrivati davanti a dei garages e lì __________ ha recuperato (siamo andati insieme) lo zaino.…omissis… ADR che lo zaino che io sapevo conteneva l'arma, lui l'ha recuperato dietro a dei garages a ridosso di una montagna." (PP 30.82005 pag. 3)

I due aprirono lo zaino e AC 1 prese in mano l'arma. Era una mitraglietta. L’imputato la trovò un po' ingombrante:

" __________ ha preso lo zaino che abbiamo poi aperto e solo in quell'occasione che io vidi per la prima volta l'arma. A mio modo di vedere, la mitraglietta, che a vista mi sembrava vecchia, era tropo grossa per essere usata durante la rapina. In quell'occasione, presi in mano l'arma dandogli un'occhiata e dicendogli "dove te la metti?"

(PS 29.8.2005 pag. 5)

Poi AC 1 prese il caricatore, vide che in esso c’erano i proiettili e lo inserì nell'arma:

" Io ho preso in mano la mitraglietta ed ho preso in mano il caricatore. Preciso che io ho infilato le mani nello zaino e così ho preso in mano sia la mitraglietta che il caricatore. Io ho chiesto a __________ , dopo che avevo inserito il caricatore nella mitraglietta, se ci fossero o meno i proiettili. __________ mi ha risposto che nel caricatore c'erano i proiettili. Io ho detto a __________ di non mettere il colpo in canna poiché poteva partire un colpo. Con il colpo in canna può evidentemente partire un colpo facilmente. Io ho detto a __________ di non mettere il colpo in canna poiché la possibilità di ferire e di fare del male a qualcuno è superiore. Con il colpo in canna se si preme il grilletto evidentemente si può ferire. Voglio precisare che io ho fatto in fretta a mettere il caricatore nella mitraglietta poiché avrebbero potuto vederci.

ADR: omissis… io non ho toccato i proiettili e non so quanti ce ne fossero, so che ce n'erano nel caricatore"

(PP 30.8.2005 pag. 5)

" ADR che, riconfermo che sapevo si trattava di un’arma vera e non un’arma giocattolo.

ADR che, riconfermo che sapevo che nel caricatore dell’arma c’erano i proiettili.

ADR che, per me l’arma che serviva alla rapina era un’arma funzionante e che poteva sparare. Al proposito voglio aggiungere che io non ho fatto prove di tiro su quell’arma che abbiamo utilizzato durante la rapina. Le informazioni che io avevo sull’arma di natura “tecnica” me le aveva date mio cugino __________, rispettivamente prima della rapina ho avuto modo di toccare la mitraglietta nello zainetto come ho già descritto…" (PP 19.10.2005 pag. 1 e 2)

  1. Secondo la versione dei fatti data dall'imputato, __________ si occupò da solo dell'arma e non gli riferì nulla né riguardo la sua provenienza né riguardo il modo in cui entrò in Svizzera:

" ADR che, io non so dire come quest’arma sia arrivata in Svizzera. Per quanto ne so io potrebbe averla portata da solo mio cugino __________, potrebbe essere che tramite dei contatti lui dovesse semplicemente recuperarla in territorio svizzero o altro. Di più non so dire. Escludo che quando abbiamo varcato il confine italo-svizzero con __________, nella Y 10 di mia moglie, __________ avesse con se l’arma. Alla guida della Y 10 c’era __________, in genere era lui che guidava quando andavamo avanti ed indietro dall’Italia alla Svizzera." (PP 30.8.2005 pag. 5)

" Non sono in grado di dire come mai mio cugino conoscesse quel nascondiglio. A me nessuno ha indicato quel luogo come posto per nascondere l’arma, dato che dell’arma se n’era occupato mio cugino. Non mi è dato a sapere se a __________ qualcuno disse o indicò quel posto per nascondere l’arma." (PP 12.9.2005 pag. 5)

In aula, l'imputato ha ribadito di non avere saputo nulla né della provenienza dell’arma né del modo in cui questa arrivò in Svizzera.

Le assicurazioni dell’imputato sulla sua completa ignoranza di tali fatti non ha convinto la Corte.

L’arma è, in effetti, un elemento troppo importante per la buona riuscita dell’impresa perché AC 1 – che fra i due era il “più esperto” o, meglio, quello con maggior esperienza nel settore – lo abbia lasciato completamente all’iniziativa del cugino senza nulla chiedere, in particolare senza appurare, prima della partenza da __________, quando vide che il cugino non aveva con sé l’arma, se questa fosse davvero disponibile.

Tuttavia, in assenza di accertamenti diversi e concludenti, la Corte ha dovuto rimanere con le sue perplessità.

  1. Di quello che avrebbero dovuto fare durante la rapina, i due discussero anche nel pomeriggio al lido:

" Devo dire che dei differenti ruoli già al Lido si era accennato qualcosa, dovevamo però fare attenzione perché c’era altra gente," (PP 30.8.2005 pag. 5)

Però il discorso si fece più preciso nel viaggio di ritorno a __________ dopo avere recuperato l'arma:

" durante il tragitto a piedi per recuperare la macchina abbiamo discusso con precisione chi doveva fare che cosa. Devo dire che non avevamo molto coraggio, cercavamo di farci coraggio reciprocamente. Eravamo un po’ impauriti. Nonostante questo nostro stato d’animo né __________ né io abbiamo detto di lasciare perdere. Nessuno dei due era veramente convinto di fare la rapina che comunque abbiamo fatto." (PP 30.8.2005 pag. 5)

Così, nonostante queste paure, nel viaggio di ritorno verso __________ i due si divisero con precisione i compiti per l'esecuzione vera e propria della rapina.

__________ avrebbe impugnato l'arma con cui doveva spaventare il gestore e gli eventuali clienti che fossero giunti nel negozio.

" Intanto che andavamo verso il Lido di __________ per recuperare la macchina abbiamo stabilito che __________ doveva tenere l’arma, gli serviva per spaventare il gestore del __________ gli serviva per immobilizzare eventuali persone che potevano entrare al chiosco." (PP 30.8.2005 pag. 5)

L'imputato, invece, avrebbe dovuto rendere inoffensivo il gestore:

" io e __________ ci eravamo accordati nel senso che lui avrebbe tenuto l'arma mentre io avrei dovuto immobilizzare la vittima. La mia idea era di andargli addosso, prenderlo, metterlo a terra e quindi legargli piedi e mani." (verb. PS 29.8.2005 pag. 5)

Va detto che, in precedenza, AC 1 aveva preparato i laccetti per la bisogna:

" io avevo con me un sacchetto di questi lacci. Con questi ne avevo preparato uno doppio, o meglio legandone assieme due. Lo scopo di questo doppio laccio era quello di poter legare i piedi della vittima. Per legare le mani ne era sufficiente uno singolo"

(PS 25.8.2005 pag. 3)

Poi, dopo avere immobilizzato il gestore, sempre AC 1 avrebbe dovuto prendere i soldi.

Prima di lasciare il negozietto, i due rapinatori avrebbero chiuso porte e finestre così da dare l'impressione che il negozio fosse chiuso e assicurarsi, perciò, un tempo sufficiente per riparare in Italia:

" Io avrei dovuto prendere i soldi e poi saremmo usciti dall'ufficio cambio chiudendo porte e finestre. La nostra intenzione di chiudere porte e finestre era dovuta al fatto che in questo modo eventuali clienti avrebbero pensato che era chiuso. Così ci sarebbe stata data la possibilità di prendere la macchina e scappare verso l'Italia, attraversando il confine regolarmente." (verb. PS 29.8.2005 pag. 5)

I rapinatori avevano, poi, l'intenzione di disfarsi dell'arma buttandola prima di arrivare al confine:

" Evidentemente avremmo buttato via l'arma prima di oltrepassare il confine" (verb. PS 29.8.2005 pag. 5)

  1. I due avevano anche pianificato la fuga:

" Se la rapina fosse andata come noi auspicavamo, il Marcacci Rossi lo avremmo legato. Pertanto dal momento che prima di liberarsi lui ci avrebbe impiegato almeno un 5 minuti (questo nel caso in cui fosse entrato qualcuno nel chiosco). Se invece non fosse entrato nessuno nel chiosco, allora il Marcacci Rossi prima di riuscire a liberarsi dai nostri lacci ci avrebbe impiegato almeno 20 minuti. Pertanto solo dopo che lui si poteva liberare, avrebbe potuto dare l’allarme. Dal momento che per arrivare al confine con la nostra macchina da dove l’avevamo parcheggiata ci vogliono un 5 minuti, io e __________, ora che il Marcacci Rossi potesse dare l’allarme e ora che scattavano i dispositivi di controllo, avremmo potuto riparare in Italia. In altri termini se la rapina andava come noi ci eravamo prefissati avremmo avuto il tempo sufficiente per ritornare in territorio italiano in macchina.

Con mio cugino __________ avevamo discusso ovviamente anche delle modalità di fuga. Avevamo detto che il Marcacci Rossi ci avrebbe impiegato del tempo prima di liberarsi e prima potere chiedere soccorso. Noi avevamo ritenuto che se le cose andavano come previsto, avevamo il tempo per potere rientrare in Italia in macchina senza temere nessun blocco alla dogana.

Evidentemente l’arma l’avremmo buttata da qualche parte, certo non avremmo varcato il confine con la stessa." (PP 12.9.2005 pag. 3)

  1. Giunti a __________, i due spostarono l'autovettura parcheggiandola nei pressi del chiosco.

Poi attesero l'ora stabilita in un bar vicino.

Dopo avere bevuto una bibita (si trattava di un Campari soda, un aperitivo poco alcolico, cfr. PS 29.8.2005 pag. 11), i due si diressero verso il __________.

__________ aveva con sé lo zaino dove c'era la mitraglietta.

AC 1 aveva con sé - in tasca - i laccetti per legare il gestore.

I due entrarono dapprima nel locale adibito a piccolo bar.

Il locale era deserto. C'era soltanto il gestore.

I due ordinarono due caffè.

Dopo averli bevuti, chiesero al gestore - che era rimasto nel piccolo bar - di pagare e gli dissero che volevano acquistare delle sigarette.

Il gestore disse loro che bisognava passare nel locale adiacente, adibito a chiosco, dove c'era la cassa e la merce in vendita:

" mentre noi bevevamo il caffè, l'uomo che ci aveva servito era seduto in una sedia dietro di noi, più vicino all'uscita. Io e __________ ci siamo girati ed abbiamo detto all'uomo che dovevamo pagare il caffè e comprare delle sigarette. Lui ci ha preceduti e noi lo seguivamo."

(PS 29.8.2005 pag. 6)

" io ho preceduto i due clienti e mi sono diretto verso il bancone bianco raffigurato nella foto 4. Io dalla porta d’entrata del locale negozio sono andato direttamente dietro il bancone, dove c’è anche la cassa."

(PP __________ pag. 3; cfr, anche, PS 8.8.2005 pag. 2)

Così, seguendo il gestore, i due entrarono nell'ufficio cambio vero e proprio:

" Io mi trovavo dietro l'uomo mentre __________ era dietro di me. Seguendo l'uomo siamo entrati nell'ufficio cambio"

(PS 29.8.2005 pag. 7)

Appena il gestore stava per girare dietro il bancone, AC 1 si avventò su di lui:

" mentre l'uomo stava girando dietro il bancone per raggiungere la sua postazione di lavoro, io mi sono avventato contro di lui. Gli ho messo le mani addosso, credo sul petto e in faccia,. Il mio intento era quello di immobilizzarlo e quindi di legarlo con le fascette in plastica precedentemente preparate e che avevo con me"

(PS 29.8.2005 pag. 7)

Le cose, però, non andarono lisce.

Il gestore si difese e cominciò a gridare:

" L'uomo reagiva alla mia aggressione, dimenandosi ed urlando come un pazzo" (PS 29.8.2005 pag. 7)

AC 1, per assicurarsi che nessuno all'esterno fosse stato allarmato dalle grida del gestore, corse alla porta per dare un'occhiata:

" io sono tornato verso l'uscita anche per verificare se qualcuno avesse sentito le urla della vittima e se stesse arrivando qualcuno in suo aiuto" (PS 29.8.2005 pag. 7)

" Come il PC 1 ha cominciato ad urlare, io sono retrocesso in direzione del pianerottolo per vedere se arrivava qualcuno in aiuto" (PP 30.8.2005 pag. 6)

Così, AC 1 si ritrovò alle spalle del cugino:

" di fatto sono andato dietro mio cugino che si trovava dall'altra parte del bancone, ossia dove di regola stanno i clienti che vogliono pagare" (PS 29.8.2005 pag. 7)

" Io per andare verso il pianerottolo passo dietro a mio cugino che è posizionato nella parte opposta del bancone rispetto al signor PC 1" (PP 30.8.2005 pag. 6)

Il gestore, sempre urlando, uscì da dietro il bancone ed inseguì i due:

" la vittima, urlando molto forte, si avvicinava a noi lasciando la sua postazione di lavoro. In questa situazione, la vittima si trovava di fronte a mio cugino. Io dalla mia posizione, vedevo mio cugino faccia a faccia con la vittima. Mio cugino indietreggiava e la vittima avanzava verso di lui." (PS 29.8.2005 pag. 7)

" Il PC 1 a sua volta da dietro il bancone è venuto verso di me e mio cugino" (PP 30.8.2005 pag. 6)

Così, vedendo che le cose si mettevano male, AC 1

  • che si trovava già sul piccolo pianerottolo all'esterno del chiosco - decise di scappare e disse al cugino di andare via.

L'imputato vide il cugino retrocedere, faccia faccia con il gestore che li inseguiva e, poi, si ritrovò con il cugino sul pianerottolo:

" visto che ci trovavamo nelle immediate vicinanze delle scale e quindi all'esterno del negozio e la vittima continuava a gridare , ho deciso di andarmene. Ho quindi detto anche a mio cugino di andare. In poche parole ho detto ad alta voce "andiamo - andiamo via"

(PS 29.8.2005 pag. 7)

" Io mi dirigo verso il pianerottolo e mio cugino retrocede con la faccia verso il PC

  1. …omissis… Mio cugino retrocedeva, lo presumo, dal momento che mi sono ritrovato (con) mio cugino sul pianerottolo (il pianerottolo coperto che congiunge il locale bar con il locale cambio/negozietto). Subito dietro mio cugino ho visto il signor PC 1 (urlava come un forsennato e diceva "aiuto, aiuto)"

(PP 30.8.2005 pag. 6)

Poi, l'imputato, correndo, uscì dal chiosco, dirigendosi verso l'autovettura. Il cugino lo seguì, tant'è che lui vide che lo seguiva quando si voltò:

" Io ho cominciato a correre in direzione di Locarno dove avevo posteggiato la vettura. Percorsi alcuni metri (non sono in grado di indicare quanti) mi sono voltato e ho visto __________ che correva nella mia stessa direzione" (PS 29.8.2005 pag. 7)

Secondo la versione dell'imputato, il cugino lo seguì e fuggì praticamente pochi secondi dopo di lui:

" ADR che il PC 1 e mio cugino da soli all'interno del locale negozietto/cambio possono esserci stati un paio di secondi. E' difficile per me essere preciso dal momento che tutto si è svolto molto in fretta, è stata una cosa velocissima"

(PP 30.8.2005 pag. 6)

" ADR che, tra quando siamo entrati io e mio cugino nel locale cambio/negozietto e quando ho detto la frase "andiamo via" saranno trascorsi 30 secondi" (PP 30.8.2005 pag. 7)

  1. Il gestore del chiosco ha confermato la versione data dall’imputato:

" Come detto io ho preceduto i due clienti e mi sono diretto verso il bancone bianco raffigurato nella foto 4. Io dalla porta d’entrata del locale negozio sono andato direttamente dietro il bancone, dove c’è anche la cassa. D’un tratto ho visto davanti a me la persona raffigurata nel doc. 1 (che mi viene ricordato essere __________) l’altro in quel momento lì, è stata una frazione di secondo, non era davanti a me. Ho potuto immediatamente constatare che quello di cui al doc. 2 (che mi viene ricordato essere AC 1) era alla mia sinistra. All’altezza dell’angolo del bancone. In pratica io da dietro il bancone non potevo più uscire.

…omissis…

L’AC 1 mi salta addosso e mi da pugni e calci, mi spinge verso la finestra ma non troppo. Mi ha dato pugni in faccia e calci alle gambe. Io mi sono difeso ed a mia volta gli ho dato qualche colpo. Con le mie mani e con i miei piedi. In questa fase io non mi trovo ancora nell’angolo contro il vetro. Ci siamo in pratica presi a botte con l’AC 1. Da questa aggressione mi sono però potuto difendere, ho potuto replicare. Lui si è poi ritirato

ADR che, io dopo questa piccola colluttazione ero integro, non sono caduto a terra in nessun momento, e stavo discretamente bene. Ero ancora padrone dei miei mezzi."

(PC 1 10.8.2005 pag. 3 e 4)

Di quel che successe dopo che l’imputato lasciò il locale adibito a chiosco, si ha soltanto la versione del gestore:

" Non posso però esprimermi per quanto sia successo tra mio cugino e la vittima quando i due si trovavano da soli sul pianerottolo esterno tra l'entrata del bar , rispettivamente quella dell'ufficio cambi"

(PS 29.8.2005 pag. 10)

Secondo quanto raccontato da PC 1, dopo che egli riuscì a respingere l'attacco dell'imputato, subito, mentre lui si trovava ancora dietro il bancone, entrò in scena __________ che imbracciò l'arma, lo minacciò e gli chiese i soldi:

" Nel contempo che l’AC 1 si è ritirato, quello dall’altra parte del bancone (cioè __________) ha estratto un’arma dal sacco. Io ho visto con i miei occhi che lui prendeva qualcosa da un sacco (sacco in precedenza non avevo notato). Lui ha estratto velocissimo l’arma, e me l’ha puntata ad una distanza dal mio petto di circa 50 cm e mi ha detto “t’ammazzo” ed inoltre ha anche aggiunto “dammi i soldi”. Si capiva che era una rapina.

…omissis…

Io mi trovavo, dietro il bancone, al centro."

(PC 1 10.8.2005 pag. 4)

A quel punto, __________ lo raggiunse dietro il bancone e, sempre urlando una serie di minacce, lo colpì ripetutamente alla testa con il calcio dell'arma:

" Velocissimamente l’__________ munito di arma si è girato venendo nel vano dietro il bancone dove io mi trovavo già. Urlava e mi diceva ti ammazzo e nel contempo mi ha colpito con l’arma violentemente in testa. Penso pensasse di tramortirmi, ho notato la sua aggressività ed ho notato che era deciso. Ho notato quanto precede poiché si vedeva che lui era carico di aggressività. L’altro subito dopo la piccola colluttazione è scomparso dalla mia vista e non l’ho più né visto né sentito. Il __________ invece continuava.

Io “assorbo” questo primo colpo in testa, non sono caduto. Capisco che mi sta uscendo del sangue dalla testa, io nonostante il colpo forte non ho perso conoscenza. Ho cercato di oppormi con le mani, senza successo. Sempre con l’arma il __________ mi ha dato più di un colpo sulla spalla, e poi mi ha spinto con l’arma di piatto per farmi indietreggiare o cadere e mi era addosso. Lui teneva l’arma di piatto con le due mani sul mio petto spingendomi. Ripeteva ti ammazzo, era aggressivo, forse lo diceva per farsi coraggio. Io finisco nell’angolo con le spalle contro i due ripiani (lato finestra) e mi trovo con le gambe piegate." (PC 1 10.8.2005 pag. 4)

Appoggiandosi, per non cadere, sui ripiani dietro di lui, il gestore trovò un coltellino da cucina che, nel pomeriggio, gli era servito per aprire una confezione di piastrelle. Lo prese e, istintivamente, lo portò davanti a lui impugnandolo per difendersi:

" Per non cadere con gli avambracci mi appoggio sia sulla sinistra che sulla destra sui ripiani. Sul ripiano sulla destra, io avevo lasciato intorno alle 18.00 e come spiegherò più sotto: il coltello, le chiavi, il telefono e sigarette. Per puro caso la mia mano è finita sul manico del coltello da cucina, che normalmente lì non c’è mai. E’ il coltello che vedo nella foto allegato doc. 6 che riconosco. Io ho sentito, quando la mia mano è finita sul manico del coltello, di cosa si trattava, ho riconosciuto subito che era un coltello dal manico. Io istintivamente l’ho preso e lo porto davanti a me, era l’unica cosa che avevo per difendermi." (PC 1 10.8.2005 pag. 4)

Infine, con il coltello colpì il rapinatore che, secondo il suo dire, gli stava praticamente addosso:

" Io AC 1 ce l’avevo praticamente addosso e penso anche che mi stesse dando il colpo di grazia con l’arma. Non so dire, è stata una frazione di secondo, com’è stato che il coltello è entrato nel suo corpo. In quel momento io non è che abbia avuto il tempo di pensare tanto. Io portando il coltello davanti a me e il __________ avanzando, ha fatto si che lui venisse trafitto."

(PC 1 10.8.2005 pag. 4)

Il colpo fu mortale:

" In relazione alle cause di morte, tenuto conto dei dati dell'ispezione esterna e dell'autopsia, si può affermare che si sia verificata una insufficienza cardio-respiratoria acuta conseguente a rottura di cuore e lacerazione polmonare bilaterale da ferita penetrante in torace provocata da strumento da punta e taglio.

Ciò ha provocato una imponente emorragia nonché un immediato deficit cardiaco di pompa, associato ad una condizione di insufficienza respiratoria da pneumotorace bilaterale che, congiuntamente, hanno determinato una rapida compromissione delle funzioni vitali.

… omissis …

Le caratteristiche e la morfologia della soluzione di continuo cutanea consentono di affermare che si sia trattato di uno strumento monotagliente con lama non liscia, penetrato con posizione della parte tagliente rivolta verso l'alto, verosimilmente fino alla base di impianto del manico (ne sarebbe prova l'alone laterale di escoriazione da contusione provocata dal manico). Tali caratteristiche risultano pertanto del tutto compatibili con l'uso del coltello da cucina in giudiziale sequestro.

Il coltello è giunto al bersaglio corporeo in regione emitoracica sinistra, in prossimità del margine parasternale a livello della parte cartilaginea della VI e VII costa che, nel passaggio della lama, sono risultate sezionate completamente, con perforazione del pericardio anteriormente, attraversa mento del cuore (parete anteriore del ventricolo destro, setto interventricolare, parete posteriore ventri colo sinistro), perforazione del pericardio posteriormente ed esaurimento del tramite sul versante mediale del polmone destro in prossimità dell'ilo; è attendibile ritenere che l'ulteriore lesione lacerativa del polmone sinistro, si sia verificata nel movimento di estrazione della lama.

La traiettoria risulta pertanto dal davanti all'indietro, da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto ed appare di conseguenza compatibile con quanto testimoniato dal gestore dell'esercizio commerciale PC 1 circa la dinamica dei fatti. Infatti, se teniamo conto del fatto che

• la lama utilizzata è lunga cm. 10 x cm. 1.8 (alla base di impianto sul manico);

• che il diametro antero-posteriore del torace dell'AC 1 all'altezza della penetrazione della lama è di soli 18 cm.;

• che si è verificato un incontro-scontro tra la mano armata che progrediva in avanti ed il corpo dell'AC 1 che si gettava contro, con inevitabile aumento delle forze di impatto;

• che nel punto di penetrazione la parte cartilaginea delle coste ha offerto una diminuita protezione;

• che i tessuti in genere, se compressi violentemente, possono mostrare notevole cedibilità;

ci si rende conto come un comune coltello da cui abbia potuto provocare siffatte lesioni viscerali con importante approfondimento nei tessuti." (AI58)

Pur colpito, il rapinatore - sempre secondo la versione del gestore – “si tirò indietro” e fuggì.

Lui lo seguì, con ancora il coltello in pugno:

" Lui non ha emesso nessun grido, non ho percepito e neppure visto del sangue per cui non mi rendevo conto di averlo ferito. Io non so dove lui è stato trafitto, in quel momento non me ne sono assolutamente reso conto. E’ stato in pratica lui che poi si è “tirato indietro”. Pensavo che lui era ancora pericoloso, tanto è che quando lui è scappato io l’ho rincorso con ancora il coltello in mano, mano destra. " (PC 1 10.8.2005 pag. 4)

  1. Il rapinatore, anche se colpito a morte, riuscì ancora a percorrere, correndo, una cinquantina di metri all'esterno prima di cadere:

" …ho visto __________ che correva nella mia stessa direzione. Mentre correva ed io avevo lo sguardo verso di lui, ha alzato la sua maglietta o camicia e vedevo che aveva una striscia di sangue sulla pancia. Ho quindi rallentato, pensando che non aveva nulla di grave e che avrei potuto aiutarlo. Mentre ci trovavamo a pochi metri, mi diceva "sto svenendo" e non appena terminate queste parole cadeva pesantemente sull'asfalto" (PS 29.8.2005 pag. 7)

Così, il cugino, pensando di non poter fare nulla per aiutarlo, riprese la sua fuga:

" in quel momento, in una frazione di secondo, ho pensato che non potevo portarlo via con me e che se non avesse subito nulla di grave, un'ambulanza avrebbe potuto salvarlo. Ho corso fino all'auto" Sono salito sulla macchina e sono fuggito in direzione di __________ "

(PS 29.8.2005 pag. 7)

  1. La dott. __________, che visitò il gestore la sera della rapina, riscontrò, fra l'altro, una ferita lacero-contusa profonda ca. 7 cm in zona parietale sx (AI 18).

Il medico-legale, dott. __________, ha ritenuto quanto segue:

" in relazione ai mezzi impiegati per la produzione delle predette lesioni, si può ritenere attendibile che queste siano - in generale considerate - il risultato dell'applicazione di mezzi contundenti, per molti aspetti compatibili anche con parti della citata mitraglietta. In particolare, la ferita lacera al capo di cui al punto A e il vasto ematoma del braccio di cui ai punti C e E" (AI 22)

Inoltre, l'esame delle tracce biologiche ha rilevato tracce di DNA maschile corrispondente a PC 1 sugli spigoli laterali esterni della camera del caricatore e sulla parte centrale superiore della canna della mitraglietta (prelievi L 02.11 e L 02.18 in allegato 2 a rapporto e documentazione fotografica , AI 102A).

  1. Secondo il medico-legale __________, infine:

" in ordine alla ricostruzione degli eventi così come è stata effettuata in data 16.8.2005, appare compatibile la successione dei colpi ricevuti dal PC 1 in relazione con le tracce ematiche rinvenute sul luogo.

Se infatti abbiamo riguardo per il fatto che la ferita al capo deve aver prodotto per sua natura un notevole sanguinamento, se ne deve agevolmente dedurre che laddove si trovi la gran parte delle macchie ematiche sul pavimento è il posto dove si è svolta la colluttazione"

(AI 22)

La maggior parte delle tracce di sangue è stata ritrovata dietro il bancone.

  1. Nessuna traccia di sangue appartenente a __________ è stata rinvenuta all'interno del chiosco.

Sono state rinvenute tracce del suo sangue soltanto sul marciapiede di fronte allo stabile adiacente al chiosco (S 06 in AI 102A) e sulla parete esterna dello stabile, accanto alla porta del bar (S 12 in AI 102A).

  1. Sul pianerottolo di accesso ai locali del __________ è stata ritrovata l’arma usata durante la tentata rapina (cfr foto 10 del capitolo 1. “fissazione dello stato dei luoghi”, in AI 102A).

L’arma è stata esaminata dalla polizia scientifica (AI 86) ed è stata identificata come una pistola mitragliatrice, marca Brasilien, calibro 9mm Parabellum.

Nel rapporto della scientifica si legge, in particolare, quanto segue:

" sul posto l’arma è stata trovata disassicurata con il caricatore inserito contenente 24 cartucce e nessuna cartuccia in canna” (AI 86 pag. 3)

A proposito dell’arma disassicurata, la scientifica ha, poi, precisato quanto segue:

" Come da sua richiesta, precisiamo che la pistola mitragliatrice MP Brasilien numero VF 7694 in calibro 9 mm Parabellum, oggetto del rapporto di accertamento tecnico del 06.10.2005, è stata trovata disassicurata con il caricatore inserito contenente 24 cartucce e nessuna cartuccia in canna. La leva della sicura era girata verso la parte posteriore dell'arma (F) in posizione per il tiro a raffica (come visibile alla foto 10 della documentazione fotografica).

Considerando la conformazione della leva della sicura e il fatto che dalla posizione di arma assicurata (S) alla posizione per il tiro a raffica (F) la stessa deve compiere una rotazione di 90°, non riteniamo possibile che detta leva si sia potuta spostare conseguentemente alla caduta dell'arma." (doc. TPC 6)

Inoltre, la scientifica ha accertato che l’arma era difettata e, a causa di ciò, particolarmente pericolosa:

" L’arma in esame presenta inoltre la rottura di un perno di tenuta del meccanismo di scatto. In queste condizioni, l’arma è estremamente pericolosa ed inaffidabile. Infatti nel meccanismo di scatto vi è la leva che blocca il percussore quando questo viene armato effettuando il movimento di carica. Detta leva dovrebbe, poi, essere sbloccata unicamente al momento in cui viene azionato il grilletto, causando così la partenza del colpo. Utilizzando l’arma in oggetto non è possibile avere alcuna sicurezza di funzionamento.” (AI86 pag. 2)

Dopo avere effettuato numerose prove pratiche (cfr AI 86 pag. 2 e 3), la scientifica ha dovuto concludere quanto segue:

" Alla luce delle prove eseguite, possiamo costatare che sarebbe bastato il solo movimento di carica per far partire una raffica incontrollata di tutta la munizione caricata.

…omissis..

Senza addentrarci troppo in considerazioni di balistica terminale

(l’arma è calibrata in 9 mm Parabellum e quindi le sue potenzialità lesive sono caratteristiche di questo tipo di munizione), possiamo concludere affermando che l’arma in oggetto, nelle condizioni in cui si trovava al momento del nostro esame, è da considerare pericolosa ed inaffidabile pure per il suo utilizzatore” (AI86)

La scientifica ha, infine, precisato che:

" non è possibile dare alcuna indicazione temporale riguardante il momento preciso in cui si verificava tale rottura. In pratica non è possibile stabilire se questa risale a prima dei fatti avvenuti a __________ o se sia una conseguenza della caduta a terra dell’arma avvenuta in tali circostanze di tempo e luogo”

(commento a foto 4 in AI 86).

  1. In data 22 febbraio 2006 , la PP ha emanato nei confronti di PC 1 un decreto di non luogo a procedere in cui, in particolare, si legge che:

" per quanto occorso a fu __________ si deve ritenere che PC 1 abbia agito per legittima difesa, con il che nei suoi confronti deve essere decretato il non luogo a procedere. I fatti come accertati in inchiesta portano a ritenere che la sera dell’8 agosto 2005 PC 1 abbia impugnato il coltello per difendersi, che la sua reazione sia stata adeguata e proporzionale nelle circostanze concrete in cui si è trovato" (DNL consid. 6 pag. 13)

  1. Tornando all’imputato, dopo avere visto il cugino cadere a terra, egli, convinto di non poter fare nulla per aiutarlo, continuò la sua fuga.

Prese l’autovettura e si avviò in direzione di Locarno.

Si fermò in una piazzola per cambiare la maglietta, tanto per eliminare un elemento che avrebbe potuto eventualmente farlo riconoscere.

Arrivò a __________ e posteggiò l’autovettura in __________ (dove venne reperita dalla polizia l’11 agosto successivo).

Poi, secondo le sue dichiarazioni, si incamminò a piedi, prendendo la via delle montagne, in direzione di __________:

" Oltrepassato il tunnel ero indeciso se immettermi nell’altro tunnel (di cui non conosco) il nome oppure continuare verso __________. Istintivamente ho preso la direzione di __________. Sono arrivato ad una grande rotonda mi sono infilato subito o la prima o la seconda strada a destra. A questo punto mi sono infilato nelle stradine e dove tentavo di cercare un posteggio non a pagamento. Quasi subito ho trovato un posteggio su una strada. Ricordo che il posteggio era sulla sinistra rispetto alla mia direzione di marca. Una volta sceso dalla vettura raccoglievo tutto quello che potevo dalla vettura stessa e sempre li mi cambiavo. Prestavo attenzione affinché i miei movimento dessero meno all’occhio ad eventuali passanti. Ho cercato di prendere tutto quanto potevo all’interno della vettura e l’ho messo nel mio zaino. Tra le cose che ho preso vi erano alcuni effetti di __________. Devo dire che ho tolto i pantaloni che indossavo durante la rapina ed ho indossato un paio di pantaloncini. Ho pure cambiato le scarpe mettendone un altro paio di scarpe da tennis.

A piedi ho ripercorso all’inverso la strada appena fatta. Ho percorso la strada in contromano fino ad arrivare ad una deviazione che permetteva, dopo una curva a gomito, di entrare nella galleria. Vista questa deviazione proseguivo diritto fino ad arrivare ad altre deviazioni, fino a che ho visto dei cartelli con la scritta “__________”.

Ho lasciato la strada principale e mi sono “nascosto” nel primo paese che ho incontrato. Ho atteso il buio e mi sono diretto verso le montagne. Vicino all’entrata della galleria per __________ vi è una strada in salita che ho preso. Sono arrivato poi ad un’altra rotonda e ho visto che la stessa era in direzione delle montagne. Ho iniziato a camminare ed ho raggiunto le montagne quella sera.

Come ho già detto nel corso del precedente verbale ho trascorso alcuni giorni nel bosco. Dopo due giorni di cammino, di notte, sono sceso verso un paese credendo di essere in Italia ma mi sono ritrovato a __________. Io mi orientavo con il lago e, di notte, con le luci dei paesi. Quando mi trovavo vicino a dei paesi mi spostavo al buio mentre in montagna mi spostavo anche di giorno.

Sono in grado, anche se non per tutti gli spostamenti, di portare gli agenti su alcuni punti che ho visto. Mi rendo conto che la mia avventura è incredibile ma è la verità. Ricordo di aver pensato di essere arrivato al confine perché ho visto “dei massi di guerra” e quindi pensavo fosse un posto di confine.

Ricordo pure che durante il tragitto vi era una chiesa e ho dormito su una panchina all’esterno di quel luogo." (PS 29.8.2005)

Infine, con i mezzi pubblici, raggiunse __________.

Nei pressi di casa sua, incontrò un conoscente che gli disse che i carabinieri l’avevano cercato.

Così si diede alla latitanza.

Visse a __________ , da pretesi “amici” – di cui non ha voluto fare il nome – e che, secondo quel che lui ha detto in aula, al corrente del fatto che lui era ricercato dalla polizia, gli chiedevano 700/800.- euro per 15 giorni di ospitalità.

Il 25 agosto AC 1 si costituì:

" Da alcuni giorni ho deciso di costituirmi senza però trovare la forza per farlo. Oggi mi sono presentato perché voglio pagare per questo reato e perché in futuro vorrei poter essere una persona libera e poter stare tranquillamente con la mia famiglia. Non ho neppure la possibilità di sostenere una latitanza" (PS 25.8.2005 pag. 4)

  1. Per l'art. 140 CP commette rapina ed è punito con la reclusione fino a 10 anni o la detenzione non inferiore a sei mesi chiunque commette un furto usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di resistenza (n. 1 cpv. 1), oppure commette uno dei predetti atti di coazione per conservare la cosa rubata allorché sorpreso in flagrante reato di furto (n. 1 cpv. 2).

La comminatoria di pena si estende però alla reclusione senza limite superiore e prevede un minimo di un anno di detenzione se il colpevole si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa (n. 2); di due anni di reclusione se ha agito come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine oppure si è comunque dimostrato particolarmente pericoloso per il modo in cui ha perpetrato la rapina (n. 3); di cinque anni di reclusione se ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà (n. 4).

Ovviamente la fattispecie più grave comprende, se del caso, e "consuma" le altre (Trechsel, Kurzkommentar, all'art. 140 n. 19).

L'aggravante di cui all'art. 140 n. 2 CP presuppone che l'autore si sia munito di un'arma da fuoco funzionante e in grado di procurare la morte o ferite gravi, le munizioni dovendo in ogni caso almeno essere a portata di mano (DTF 113 IV 61; 111 IV 51), oppure di un'altra arma (e non di un oggetto) pericolosa: va precisato che quest'ultima aggravante implica che l'autore si sia "solo" munito di un'arma da fuoco, senza poi realmente farne uso.

Come è già stato rilevato in numerose sentenze (cfr. ancora di recente la sentenza delle Assise criminali del 6.11.97 in re C.S.), l'aggravante della banda si giustifica per la maggior pericolosità dei singoli componenti derivante dal fatto che, detto in parole povere, l’unione fa la forza o, meglio, influisce psichicamente e fisicamente in modo negativo sul loro comportamento e sulla loro determinazione (DTF 78 IV 233). Occorre quindi che più persone (almeno tre secondo la dottrina, due essendo però sufficienti secondo la giurisprudenza attuale) si mettano assieme con la volontà, espressa o tacita, di commettere in futuro più azioni criminose (più di due, comunque) qualificate come furto oppure come rapina, anche se non ancora ben definite e/o pianificate (DTF 100 IV 220; 102 IV 166; Schubarth, Komm., all’art. 137 n. 129 ss; Trechsel, Kurzkomm., all’art. 139 n. 16 s.; Rehberg - Schmid, Strafrecht III, § 8 n. 4.2.; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I, § 13 n. 100-102; Noll, Schweiz. Strafrecht, BT I, p. 140 s.).

L'ulteriore aggravante della pericolosità speciale va ammessa quando l’illiceità dell’atto appaia, tenuto conto delle circostanze nonché dell’illiceità e del grado di colpa che esso implica, come specialmente grave (STF 20.3.1997 in re P.; DTF 117 IV 135; 116 IV 312; Pra 80 990).

La pericolosità deve essere maggiore di quella dimostrata dal rapinatore che si è munito di un'arma da fuoco (n. 2) ma anche minore di quella dimostrata dal rapinatore che ha esposto la vittima a pericolo di morte o le ha cagionato una grave lesione o l'ha trattata con crudeltà (n. 4 dell'art. 140 CP). Essa deve fondarsi sulle circostanze concrete dell'atto criminoso quali l'arditezza, la temerarietà, la perfidia o l'assenza di scrupoli. Altri criteri sono l'importanza del bottino preso di mira, la pianificazione, gli accorgimenti tecnici, il superamento di ostacoli morali o tecnici, la professionalità nella preparazione e l'ostinatezza nell'azione; non necessariamente invece la sua brutalità. Un indizio di pericolosità speciale è pure la partecipazione di più persone all’atto criminale (DTF 109 IV 161) Dal punto di vista soggettivo occorre inoltre che l'autore prenda almeno in considerazione la possibilità che la vittima sia sotto­posta a un pericolo accentuato (DTF 116 IV 319, cons. 4).

Al riguardo il Tribunale federale nella sentenza del 12.3.1997 in re D.P. ha sottolineato quanto segue:

" ... a) Secondo la giurisprudenza - relativa al precedente art. 139 n. 2 cpv. 2 CP ma senz'altro applicabile al nuovo art. 140 n. 3 cpv. 2 CP, in vigore dal 1. gennaio 1995 - del Tribunale federale, per ammettere il carattere particolarmente pericoloso è necessario che l'illiceità dell'atto manifesti un grado di gravità considerevolmente maggiore di quello della rapina non qualificata (DTF 116 IV 312 consid. 2d). Secondo un'altra formulazione, la sussistenza di una particolare pericolosità va ammessa solo se l'atto appare, tenuto conto delle circostanze nonché dell'illiceità e del grado di colpa che esso implica, come specialmente grave. Tale pericolosità è stata ad esempio negata, alla luce delle circostanze concrete (carattere improvviso della determinazione, mediocrità del bottino preso di mira, assenza di rischio di lesioni), in una fattispecie in cui il rapinatore aveva minacciato in due casi una donna con un coltello da tasca aperto (DTF 117 IV 135 consid. 1b). Per converso, giurisprudenza e dottrina ammettono l'esistenza di un caso di particolare pericolosità quando l'agente agisce in modo particolarmente audace, temerario, perfido o senza scrupoli (DTF 117 IV 135 consid. 1a; 116 IV 312 consid. 2e; 109 IV 161 consid. 3) oppure, ancora, quando l'agente opera in modo caparbio, ostinato o subdolo (DTF 116 IV 312 consid. 2e; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 1995, § 13 n. 131). Criteri determinanti sono altresì ritenuti l'entità del bottino auspicato, il superamento di ostacoli morali o tecnici nonché l'impegno profuso per la pianificazione o l'organizzazione del reato (DTF 116 IV 312 consid. 2e; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafrecht, 1989, art. 139 n. 15 in collegamento con art. 137 n. 23) ..."

Ancora più accentuato, concreto e imminente deve essere infine il pericolo mortale cui è sottoposta la vittima per giustificare l’aggravante maggiore dell'esposizione a pericolo di morte. Ne segue che quando il rapinatore per minacciare la vittima usa un'arma da fuoco carica rea­lizza di buona regola la fattispecie dell'art. 140 cifra 3 CP. Se, invece, l'arma ha il colpo in canna e il percussore armato (cane alzato) ed è disassicurata, realizza la fattispecie dell'art. 140 n. 4 CP (DTF 117 IV 419). Va qui rilevato che il TF ha negato l’aggravante della cifra 4 nel caso di una rapina effettuata con revolver spianato ad altezza d’uomo e a breve distanza, carico, non assicurabile ma con il percussore disarmato rilevando che, siccome in assenza di colluttazione o di altre circostanze analoghe un colpo non poteva partire inopinatamente, la vittima si è trovata in pericolo di morte concreto ma non imminente (DTF 117 IV 419; 121 IV 67)

  1. In concreto, la rapina tentata dall’imputato è aggravata siccome commessa con particolare pericolosità. Ciò emerge dal complesso di circostanze descritte nei considerandi che precedono. La particolare pericolosità è infatti data:
  1. dall'utilizzo di un’arma da fuoco estremamente pericolosa poiché carica e disassicurata: la giurisprudenza e la dottrina più autorevoli ammettono, infatti, l'aggravante della speciale pericolosità in particolare già quando l'autore minaccia la sua vittima con un'arma carica o anche solo quando gli annuncia che sta per farlo (cfr. Corboz, Les principales infractions, 1997, volume I, p. 123, nota 17 e giurisprudenza ivi citata).

Certo, __________ ha dichiarato di non avere mai avuto l’intenzione di fare del male a qualcuno: ma allora perché inserire nell’arma dei colpi micidiali visto che il semplice scopo di minaccia sarebbe stato raggiunto con un’arma scarica?

dal fatto che si è pianificato un colpo non facile, poiché parecchi erano gli ostacoli da superare visto che la rapina sarebbe avvenuta durante le ore di apertura dell’ufficio cambio, cioè in un contesto in cui bisognava sapersi muovere senza tentennamenti poiché non poteva escludersi la necessità di fronteggiare e neutralizzare parecchie persone (eventualità effettivamente considerata dai due autori);

  1. dalla tutto sommato meticolosa pianificazione, fatta prima a tavolino in Italia e, poi, durante tre giorni di sopralluoghi volti, prima, a reperire l’obiettivo ideale e, poi, a studiare i luoghi e i movimenti delle persone (cfr., peraltro, le dichiarazioni dell'imputato in aula);

dal bottino di una certa consistenza preso di mira: i due erano convinti – e non senza qualche ragione - che nell’ufficio avrebbero trovato circa 20/30.000 .- euro (il fatto che ci fosse una cifra inferiore è irrilevante);

dal fatto che gli autori abbiano agito in gruppo: ancorché non sia data l’aggravante del reato in banda, il fatto che più persone si sono unite per commettere un reato è suscettibile di costituire un indizio di particolare pericolosità (DTF 109 IV 161 consid 4b; STF 20.3.1997 in re P consid 3b);

  1. a livello di esecuzione, va rilevato che, se è vero che dopo l’inaspettata reazione del gerente, l’imputato si diede subito alla fuga, è anche vero che sin lì egli non ha mostrato di avere particolari remore nel mettere in esecuzione il piano e che, in particolare, non ha avuto esitazione nell’utilizzare un’arma pericolosa e che non sono stati trascurati piccoli ma significativi dettagli come quello di portare con sé dei laccetti formati allo scopo per immobilizzare il gestore così da assicurarsi un margine di tempo sufficiente a varcare il confine prima che venisse dato l’allarme;

  2. l'arditezza dimostrata dall’imputato e dal suo correo che hanno concepito ed attuato il disegno di rapinare un ufficio cambio sito in pieno abitato, in un luogo molto frequentato, in particolare in quella stagione

La fuga precipitosa dopo la reazione del gestore nulla toglie alla pericolosità dimostrata: semplicemente, di fronte all’inaspettata reazione, l’imputato ha preferito fuggire piuttosto che affrontare il rischio dell’arrivo di soccorsi.

Soggettivamente, l’ imputato ben sapeva, già per il solo fatto di avere con sé un’arma carica, di creare per le vittime situazioni di accentuato pericolo e __________ ne aveva pure cognizione giuridica visto la sua precedente condanna per identico capo di imputazione.

Perciò, AC 1 è stato riconosciuto autore colpevole di rapina aggravata ai sensi dell’art 140 cifra 3, tentata.

  1. L’art 140 cifra 3 dispone che l’autore colpevole di rapina aggravata ai sensi di tale cifra è punito con una pena minima di due anni di reclusione.

Per l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali.

A tale riguardo, entrano in considerazione numerosi fattori quali il movente e le circostanze esterne, l’intensità del proposito, l’eventuale assenza di scrupoli, i modi d’esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o reiterazione dell’illecito, il ruolo in seno ad una banda, la recidiva, le difficoltà personali e psicologiche, il pentimento, la volontà di emendamento, la collaborazione con gli organi inquirenti, gli imperativi di prevenzione generale, ecc..

In relazione alla portata dell'art. 63 CP, la Corte di cassazione e revisione penale ha stabilito quanto segue (cfr. sentenza 23.10.2000 __________):

" La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a)."

La colpa dell’accusato va innanzitutto valutata considerando la portata oggettiva dei reati intenzionalmente commessi: considerando cioè quel che egli ha fatto volendolo fare, le sue motivazioni, il modo di esecuzione, le circostanze in cui ha agito e il risultato ottenuto (Corboz, La motivation de la peine, in ZbJV 1995 24).

ll criterio essenziale è, dunque, quello della gravità della colpa e, pertanto, il giudice deve prendere in considerazione, in primo luogo, gli elementi che portano sull'atto in quanto tale, in particolare sul risultato dell'attività illecita, sui modi di esecuzione e, dal punto di vista soggettivo, sull'intensità del dolo così come dei motivi del delinquere. L'importanza della colpa dipende altresì dalla libertà di decisione di cui ha disposto l'autore: più gli sarebbe stato facile rispettare la norma violata, più fortemente pesa la sua decisione di trasgredirla e quindi più è grave la sua colpa (DTF 127 IV 101; 122 IV 241 consid 1 p. 243 e sentenze citate)

Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid 1 e 116 IV 289 consid 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno, invece, portata relativa (DTF 124 IV 47 consid 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second’ordine (DTF 118 IV 350 consid 2g).

Quando il risultato del reato non si è prodotto, la pena va attenuata, ritenuto che il TF ha precisato che, tranne in caso di pentimento attivo, la distinzione tra reato tentato e reato mancato non ha alcuna rilevanza pratica (in particolare, non ne ha dal profilo della pena) al punto che non ha riconosciuto interesse a ricorrere ad un autore condannato per reato mancato, benché si trattasse, in realtà, di un reato tentato (DTF 127 IV 97).

Dopo quanto detto nell'esposizione dei fatti e nella loro qualifica in diritto, non occorre più spendere molte parole per sottolineare la gravità oggettiva e soggettiva della colpa dell’accusato.

Va, tuttavia, rilevato che la colpa dell’imputato non appare meno grave per il semplice fatto di non avere portato personalmente un’arma: egli ha fatto quanto doveva fare ed ha, con piena cognizione di causa, profittato e condiviso l’utilizzo dell'arma fatto dal correo. E, a questo proposito, grave appare la sua colpa relativamente al rischio di gravi lesioni messo in atto con l’utilizzo delle armi nelle modalità di cui s’è detto sopra.

Ciò ritenuto dal profilo oggettivo, la Corte ha escluso che AC 1 possa beneficiare della pena minima già soltanto a causa dei suoi precedenti penali pesanti, per cui ha già scontato – evidentemente senza farne tesoro – 6 anni e mezzo di carcere.

Se egli non è un recidivo in senso tecnico, di questi suoi precedenti specifici la Corte ha tenuto conto quale importante fattore di aggravamento della pena.

AC 1 è alla terza condanna per reati violenti.

Questo fatto non può non essere valutato severamente poiché

è sconsolante - ma soprattutto preoccupante - constatare come AC 1 si sia deciso a compiere questa nuova rapina nonostante i quasi 7 anni trascorsi in carcere.

Sempre nello stesso solco - cioè ad aggravamento della colpa - la Corte ha tenuto conto del fatto che AC 1 ha dimostrato di essersi in qualche modo installato nella delinquenza o, meglio, nelle sue modalità d’azione, scappando dopo avere visto il cugino cadere a terra colpito, adottando stratagemmi per eludere eventuali controlli (cambio di vestiti, parcheggio dell’autovettura in un luogo affollato e, quindi, non facilmente individuabile e successivo taglio di capelli) e riuscendo a vivere in latitanza per quasi una ventina di giorni, appoggiandosi evidentemente ad ambienti che non possono che essere definiti tipici della delinquenza.

Ad ulteriore aggravamento della sua colpa, la Corte ha, poi, ritenuto le modalità con cui ha agito, modalità da cui emerge, se non un vero e proprio disprezzo e disvalore della vita umana e dell'integrità fisica altrui, perlomeno la disponibilità a creare per questi beni un rischio di una certa rilevanza pur di raggiungere gli scopi che si prefiggeva.

In quest’ottica, la Corte non ha ritenuto – come postulato dalla Difesa – il fatto che AC 1 non avesse l’arma con sé.

Al contrario, la Corte ha ritenuto quale circostanza aggravante la colpa del condannato il fatto che egli, dopo avere inserito il caricatore con i proiettili nell’arma, l’abbia lasciata al cugino perdendo così qualsiasi controllo sull’uso che di essa si sarebbe potuto fare.

A favore del condannato, la Corte ha considerato, dapprima, che si è trattato solo di un tentativo e non di un reato consumato.

In quest'ambito, la Corte ha, poi, considerato che egli ha desistito dal portare a termine la rapina subito dopo la reazione inaspettata del gerente e che ha incitato il cugino a fare altrettanto.

Poi, ha considerato che egli si è deciso a delinquere, non per desiderio di lusso o di agi, ma perché pressato da impellenti oneri mensili: in sintesi, poiché non riusciva ad arrivare alla fine del mese senza che ciò potesse venir addebitato all’avere scialacquato i suoi soldi in spese pazze o voluttuarie.

La Corte ha, poi, considerato a suo favore il fatto che AC 1 si è costituito anche se la Corte ha considerato che tale sua costituzione è dovuta, più, all’impossibilità pratica di continuare la sua latitanza che non ad un vero e proprio pentimento.

Sempre a favore del condannato la Corte ha considerato che egli ha, almeno in una certa misura, collaborato con gli inquirenti.

Questa attenuante non ha, però, potuto avere un grosso peso poiché la versione dei fatti da lui data agli inquirenti lascia planare molte zone d’ombra e non chiarisce elementi importanti.

La Corte avrebbe voluto poter tenere conto, a favore del condannato, di un vero pentimento.

Ma ciò non è stato possibile poiché AC 1, non soltanto non ha dato prova di pentimento, ma nemmeno si è sforzato di esprimere a parole durante il dibattimento un tale sentimento.

La Corte ha inutilmente atteso da lui parole che esprimessero una pur embrionale forma di presa di coscienza per il male fatto.

Nulla.

AC 1 non ha mai neppure accennato una parola di scusa o di rincrescimento nemmeno in relazione alle sofferenze causate alla vittima della rapina.

Nulla se non il comprensibile – ma pur sempre meramente egoistico – desiderio di tornare a vivere con la famiglia.

Nemmeno la Corte ha ritenuto dati i presupposti per l'applicazione dell'art 66bis.

Per l'applicazione di tale articolo si deve poter considerare che l'autore ha già talmente sofferto a causa delle conseguenze del reato che il semplice sentimento di giustizia impone che si rinunci al perseguimento penale o che si infligga una pena ridotta.

Niente indica in concreto che AC 1 abbia a tal punto sofferto per la morte del cugino.

Tuttavia, la Corte ha comunque voluto considerare, nell'ambito dell'art 63 CP, che il condannato ha certamente sofferto a causa della perdita del cugino con cui aveva uno stretto legame ed ha considerato questa sofferenza come una pena che si aggiunge alla pena che oggi gli viene inflitta e che, quindi, deve essere considerata a suo favore.

Questo tanto più che, così come è emerso dalla testimonianza della convivente del condannato, di questa perdita egli è stato ritenuto responsabile da tutta la sua famiglia che, a causa di ciò, ha abbandonato il condannato al suo destino, disinteressandosi completamente non soltanto di lui ma anche dei suoi figli. Questo abbandono – di cui egli non può non sentirsi responsabile – e le conseguenti sofferenze dei suoi cari si aggiungono al dolore per la morte del cugino e certamente lo acuiscono così da farlo diventare, davvero, una pena aggiuntiva di cui non si può non tenere conto e senza la quale, pur considerando tutte le altre circostanze, la pena non si sarebbe scostata di molto da quella proposta dalla pubblica accusa.

Perciò, tenuto poi conto della prassi dei nostri tribunali per reati di questo genere (DTF 120 IV 144 cons. 3; DTF 123 IV 53; Assise criminali 20.2.1998 in re P; 3.3.1998 in re V; 11.5.1998 in re B; 2.7.02 in re B; ), questa Corte ha ritenuto adeguata alla colpa del condannato la pena di 3 anni di reclusione.

  1. Come previsto dall'art. 41 n. 1 CP, il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a 18 mesi o a una pena accessoria se la vita anteriore e il carattere del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1) e se, nei 5 anni precedenti il reato commesso, egli non ha scontato una pena di reclusione o di detenzione superiore a 3 mesi per un crimine o un delitto intenzionale (cpv. 2). Già per il fatto che la durata della pena inflitta supera i 18 mesi questo beneficio non entra in linea di conto nel caso in esame.

  2. Il condannato non ha legami di sorta con il nostro Paese nel quale è venuto solo per delinquere: in tal condizioni va pronunciata nei suoi confronti (a tutela di preminenti esigenze di ordine pubblico) la pena accessoria dell'espulsione, effettiva, per la durata di 7 anni.

  3. Quanto in sequestro deve essere, ex art. 58 CP, confiscato ad eccezione dell’autovettura che va restituita alla proprietaria.

  4. La richiesta di PC è accolta.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1.1, 2 (2.1 e 2.2), 3 (3.1 e 3.2) e parzialmente affermativamente al quesito n. 4;

visti gli art. 18, 21, 35, 41, 55, 58, 60, 63, 65, 66bis, 69, 140 n. 1, 2 e 3 CP;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

  1. AC 1 è autore colpevole di:

1.1. tentata rapina aggravata

siccome commessa dimostrando particolare pericolosità

in correità col cugino __________ ai danni di PC 1 l'8.8.2005 a __________;

e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

  1. Di conseguenza AC 1 è condannato:

2.1. alla pena di 3 (tre) anni di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2. all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni;

2.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle spese processuali.

  1. E’ ordinata la confisca di quanto in sequestro ad eccezione dell'autovettura Lancia Y Elefantino di cui viene ordinata la restituzione a favore di TE 1.

  2. AC 1 è inoltre condannato a versare un’indennità

di fr. 1.- simbolico alla parte civile PC 1.

  1. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

  1. PC 1
  2. GI 1
  3. GI 2
  4. AS 1
  5. AS 2
  6. AS 3
  7. AS 4
  8. AS 5
  9. AS 6
  10. AS 7
  11. TE 1

Per la Corte delle assise criminali

La presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 27'291.50

Spese diverse fr. 1'179.30

Testi fr. 141.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 29'711.80

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