Incarto n. 72.2005.7

Castagnola, 7 aprile 2005/nh

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Corte delle assise criminali

composta dei giudici:

Agnese Balestra-Bianchi (Presidente) GI 1 GI 2

e dagli assessori giurati:

AS 1 AS 2 AS 3 AS 4 AS 5

con la segretaria:

Elena Tagli, vicecancelliera

Conviene oggi nell’aula penale di questo ex sala del Consiglio comunale

per giudicare

AC 1 e domiciliato a

detenuto dal 31 gennaio 2004;

prevenuto colpevole di:

  1. duplice assassinio

per avere

a __________, in via __________,

al proprio domicilio ove abitava con i genitori,

in data 30 gennaio 2004,

poco dopo le ore 23:00,

agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con modalità particolarmente perverse,

intenzionalmente ucciso il proprio padre V __________ e la propria madre V __________

e meglio per avere,

con un bastone a forma di clava raccolto in giardino,

dapprima colpito a sorpresa da tergo il padre seduto sul divano in sala con un colpo alla testa (nuca),

indi, inseguendola dietro il divano, colpito la madre pure alla testa,

in seguito colpito nuovamente il padre, disteso inerme al suolo, alla testa in modo reiterato con almeno altri 2 (due) colpi

e quindi colpito nuovamente la madre, distesa inerme al suolo dietro il divano, alla testa in modo reiterato con almeno altri 3 (tre) colpi,

successivamente dopo aver recuperato in cucina un grosso coltello con lama della lunghezza di 21 (ventuno) cm,

mirando alle parti vitali,

appoggiando la lama del coltello sui corpi esanimi e rantolanti, e spingendola all’interno degli stessi facendo pressione con il proprio corpo sull’arma,

accoltellato il padre alla schiena con 4 (quattro) colpi di cui 1 (uno) al cuore e 3 (tre) ai polmoni, e la madre al petto con 1 (un) colpo al cuore;

reato previsto dall’art. 112 CP

  1. infrazione alle norme della circolazione

per avere

in data 31 gennaio 2004,

sulle tratte __________ – Lugano - __________ e ritorno,

in 2 circostanze,

sotto l’influsso di sostanze stupefacenti,

circolato alla guida della vettura Mitsubischi Pajero TI __________ di proprietà di __________;

reato previsto art. 90 cifra 2 della legge federale sulla circolazione stradale

  1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere

fra il gennaio 2003 e il 31 gennaio 2004,

a Lugano, __________, __________ e altre località,

senza essere autorizzato,

con una frequenza media di una o due volte alla settimana esclusi i periodi di degenza in istituti medici o in comunità terapeutiche,

ripetutamente acquistato, solitamente in prossimità dei Centri d’accoglienza per richiedenti l’asilo della croce Rossa Svizzera, e consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,

e segnatamente,

3.1 il 30 gennaio 2004,

a Lugano,

acquistato 2 (due) bolas di cocaina (di quantitativo imprecisato) pagandole fr. 80.-- e

consumato detta sostanza presso il locale sanitario del sottopassaggio della stazione FFS di Lugano;

3.2 il 31 gennaio 2004,

a __________ e __________,

acquistato 6 (cinque) bolas di cocaina (di quantitativo imprecisato) pagandole fr. 440.— più un telefono natel e

consumato detta sostanza presso la propria abitazione;

reato previsto dall’art. 19a della Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 8/2005 del 19 gennaio 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1. § L'accusato AC 1, assistito dal difensore d'ufficio DUF 1. § RC 1, in rappresentanza della PC 2. § RC 2, in rappresentanza delle PC 4 e PC 3.

Espleti i pubblici dibattimenti

  • lunedì 4 aprile 2005 dalle ore 9:30 alle ore 18:20

  • martedì 5 aprile 2005 dalle ore 9:30 alle ore 16:15

  • mercoledì 6 aprile 2005 dalle ore 9:30 alle ore 15:50

  • giovedì 7 aprile 2005 dalle ore 9:30 alle ore 15:20.

Verbale dibattimentale del 4 aprile 2005, pomeriggio, p. 5-6:

A questo punto dopo averne discusso con le parti, la Presidente, in applicazione dell’art. 250 CPP, notifica all’accusato e alle parti l’imputazione subordinata a quella di assassinio (art. 112 CP) di cui al punto 1. dell’atto d’accusa, di duplice omicidio intenzionale (art. 111 CP). Sentito il difensore, DUF 1, la Presidente notifica pure l’imputazione ancor più subordinata di duplice omicidio passionale ex art. 113 CP, siccome commesso in stato di profonda prostrazione.

Sulla questione dell'integrazione dell'atto d'accusa:

  • A richiesta della Presidente il Procuratore pubblico precisa che laddove l’atto d’accusa imputa a AC 1 di aver agito con particolare mancanza di scrupoli egli ha poi solo a titolo esemplificativo fatto riferimento alle modalità perverse, con ciò intendendo anche il movente e lo scopo.

  • Il Difensore obietta che l’atto d’accusa non prevede il movente e lo scopo particolarmente perversi, condizioni che sono tutte alternative nell’ipotesi del reato di assassinio e che non sono contemplate nell’atto di accusa come prevedono gli art. 200 e 250 CPP. Sulla questione di un'eventuale integrazione dell'atto di accusa la Difesa intende comunque riflettere.

Verbale dibattimentale del 5 aprile 2005, pomeriggio, p. 9:

La Presidente chiede DUF 1 se ha riflettuto sulla questione di una possibile integrazione dell’atto d’accusa facendo cenno al movente DUF 1 risponde di averci riflettuto e di considerare non possibile detta integrazione né alla luce dell’art. 200 lett. b CPP (ove si dice che l’atto d’accusa deve fare cenno “alle circostanze che influiscono sulla qualifica legale”) né dell’art. 250 CPP. Oltretutto una tale integrazione a questo punto violerebbe le garanzie procedurali della Difesa e impedirebbe alla Corte di accertare dei fatti non indicati nell’atto d’accusa che influiscono sulla qualifica legale.

Il Procuratore si riconferma in ciò che ha detto ieri ovvero che movente e scopo sono per lui già contenuti nella dizione “con particolare mancanza di scrupoli”.

A questo punto la Presidente, preso atto di ciò, lascia l’atto d’accusa così com’è.

Sono pervenute alla Corte:

  • istanza di risarcimento 31.03.2005 RC 2, in cui le Parti civili PC 4 e PC 3 chiedono un importo totale di fr. 7'973.40 per titolo di spese di patrocinio;

  • istanza di risarcimento 1.04.2005 RC 1, in cui la Parte civile PC 2 chiede un importo complessivo di fr. 12'900.- per titolo di spese di patrocinio.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ripercorre nel dettaglio i fatti accaduti il 30 e 31 gennaio 2004. Spiegando la genesi e gli elementi costitutivi del reato di assassinio e facendo altresì riferimento alla giurisprudenza federale, evidenzia una serie di circostanze che denotano nell'autore una particolare mancanza di scrupoli e che l'accusato, nell'uccidere i propri genitori, avrebbe dimostrato, segnatamente agendo con premeditazione e con modalità, movente e scopo (futile e sproporzionato il movente e egoistico lo scopo comunque riferito a trovare danaro con cui comprare droga) particolarmente perversi. Pure il suo comportamento subito dopo i fatti (drogandosi nella casa dei genitori che egli sapeva contrari al consumo di stupefacenti) denoterebbe estremo sangue freddo e perversità. Sostiene quindi l'adempimento del reato di duplice assassinio ex art. 112 CP.

Descrive il rapporto conflittuale che esisteva tra l'accusato e i suoi genitori nonché la sua incapacità di resistere al bisogno di drogarsi - malgrado i diversi ricoveri in strutture psichiatriche e collocamenti in comunità terapeutiche - che lo hanno condotto alla ricerca di denaro per acquistare sostanze stupefacenti. Confermato integralmente l'atto d'accusa, anche per quanto riguarda i reati minori, visti i precedenti penali, considerata l'ampia confessione e collaborazione dell'accusato e riconosciuta una grave scemata responsabilità, conclude chiedendo che AC 1 venga condannato alla pena di 9 anni di reclusione. Chiede la revoca della sospensione condizionale della pena di 90 giorni di detenzione inflittagli con decreto d'accusa del 29.07.2002, pene queste la cui esecuzione, sulla base delle conclusioni del perito giudiziario, chiede che venga sospesa giusta l'art. 43 n. 1 cpv. 2 CP per dar luogo alla misura dell'internamento. Postula la confisca di quanto in sequestro ed elencato nell'atto d'accusa.

§ RC 2, rappresentante delle PC PC 3 e PC 4, il quale si associa alla Pubblica Accusa per quanto attiene alla colpabilità dell'accusato e conclude chiedendo la condanna di AC 1 al risarcimento delle sole spese di patrocinio di complessivi fr. 7'973.40, come alla sua istanza 31.03.2005 (cfr. doc. TPC 20).

§ RC 1, rappresentante della PC PC 2, il quale si associa alla Pubblica Accusa per quanto attiene alla colpabilità dell'accusato e conclude chiedendo che AC 1 venga condannato a risarcire la PC 2 delle spese di patrocinio di fr. 11'400.-, nonché di fr. 1'500.- pari ai costi assunti per l'allestimento di una ricostruzione tridimensionale, come alla sua istanza 1.04.2005 (cfr. doc. TPC 22 e 23).

§ Il Difensore, il quale esordisce esprimendo grande cordoglio alle Parti civili, agli altri componenti della famiglia __________, e alla comunità di __________ rimasta molto scossa dai fatti del gennaio 2004. Non contesta i reati minori di cui ai punti 2. e 3. dell'atto d'accusa ma si oppone al reato di assassinio di cui al punto 1. ada. Evidenzia come il gesto di AC 1 sia stato impulsivo, improvviso, conseguente a un moto di rabbia e da inserire in uno stato psicologico compromesso, in particolare di schizofrenia paranoide secondo la diagnosi del TE 1 risp. di disturbo della personalità di tipo borderline in abuso cronico di cocaina secondo il perito giudiziario. A mente del difensore ciò costituisce omicidio passionale ex art. 113 CP, per cui per tale reato AC 1 andrebbe condannato. In subordine l'agire del suo patrocinato, può, sulla base dei fatti descritti nell'atto d'accusa, essere qualificato al massimo come omicidio intenzionale ex art. 111 CP. Di conseguenza, vista la grave scemata responsabilità, nonché il sincero pentimento ex art. 64 CP (AC 1 non solo ha subito confessato bensì anche si è spontaneamente costituito) il patrocinatore auspica che AC 1 venga condannato ad una pena che non superi gli anni tre e mezzo di reclusione. Nella denegata ipotesi che la Corte dovesse ritenere dati gli estremi dell'omicidio intenzionale, egli postula che la pena non superi gli anni cinque di reclusione, e ciò in ossequio alla giurisprudenza del TF in presenza di attenuanti quali quelle testé evocate. Non si oppone alla confisca di quanto in sequestro e contesta che nel concreto caso sia auspicabile applicare la misura dell'internamento essendo sufficiente quella del trattamento ambulatoriale giusta l'art. 43 n. 1 cpv. 1 CP.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

  1. è autore colpevole di:

1.1. duplice assassinio

per avere,

agendo con particolare mancanza di scrupoli,

segnatamente con modalità particolarmente perverse, intenzionalmente ucciso i genitori †__________ e †__________,

a __________, il 30 gennaio 2004,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa?

1.1.1. trattasi invece di duplice omicidio intenzionale?

1.1.2. trattasi invece di duplice omicidio passionale?

1.2. infrazione alle norme della circolazione

per avere,

in due occasioni,

circolato alla guida della vettura Mitsubischi Pajero sotto l'influsso di sostanze stupefacenti,

sulle tratte __________ - Lugano - __________ e ritorno,

il 31 gennaio 2004?

1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

previo acquisto,

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,

a Lugano, __________, __________ e in altre località,

nel periodo compreso fra il gennaio 2003 e il 31 gennaio 2004,

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

  1. Ha egli agito in stato di scemata responsabilità?

  2. Ha egli dimostrato sincero pentimento?

  3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

  4. Deve essere ordinata una misura, e se sì quale?

  5. Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 90 giorni di detenzione inflittagli con DAC del 29.07.2002 dal Ministero pubblico?

  6. Dev'essere condannato a risarcire le spese legali alle seguenti Parti civili:

7.1. PC 3, __________ e PC 4, __________?

7.2. PC 2, __________?

  1. Dev'essere ordinata in tutto o in parte la confisca di quanto in sequestro ed elencato nell’atto d’accusa?

Considerando, in fatto ed in diritto

  1. Dall'infanzia al gennaio 2004

AC 1 è nato a Sorengo il __________ ed è cresciuto in seno alla famiglia, composta dai genitori e da due sorelle maggiori di lui, siccome nate la prima nel 1970 e la seconda nel 1972. La nascita di AC 1 è stata accolta con grande gioia dalla famiglia, stante che con essa era finalmente arrivato il desiderato "figlioletto maschio".

AC 1 è stato quindi un bimbo molto atteso ed anche coccolato. La famiglia __________ era di condizioni relativamente benestanti, essendo proprietaria di parecchi fondi, a partire da quello su cui sorge la casa d'abitazione a , fino a quello di __________ (dove la famiglia soleva, in passato, passare le vacanze in una cascina poi riattata a casa di vacanza), fino ai fondi di "", siti in territorio di __________, fondi acquisiti più tardi da __________, preparati in modo da impiantarvi un vigneto e ove da alcuni anni già egli teneva due cavalli da sella.

__________ è entrato presto alle dipendenze dello Stato, in qualità di segretario presso la sezione forestale di Bellinzona.

Nel 1982 egli è stato trasferito ad __________ dove vi erano gli uffici del sesto circondario. Ivi __________ ha lavorato come forestale fino al giorno della sua tragica morte. __________ avrebbe compiuto i sessant'anni il 18.4.2004, eppertanto aveva chiesto ed ottenuto il pensionamento a far tempo dal 1.5.2004. È incontestato che a tale decisione egli era giunto anche con l'idea di aver più tempo da dedicare al figlio, per "stargli dietro" e coinvolgerlo di più nei lavori agricoli e nel progetto di vigneto a __________. __________ era stato nel corso della sua vita anche municipale di __________. Era un uomo con molteplici interessi. Era cacciatore, pescatore e appassionato di diversi sport, dello sci, dell'escursionismo ed anche delle armi. Aveva coinvolto in tali suoi interessi, fin da piccolo, il figlio AC 1 che, tosto che ne ebbe l'età, frequentò i corsi di tiro presso il poligono di __________. Col padre, AC 1, da ragazzo, era stato a caccia, a pesca, imparando i rudimenti di tali attività, ha fatto escursionismo e ha imparato a sciare. Giocava anche all'hockey.

La madre di AC 1, __________, detta __________, nata il __________, era figlia di un industriale ______ che, da anni, aveva scelto il Ticino come luogo di dimora della famiglia. Il padre di __________ è deceduto qualche settimana prima del presente processo. La nonna materna di AC 1, tuttora vivente, abitava col marito a soli trecento metri circa dall'abitazione della figlia. __________ e la propria madre hanno sempre avuto un ottimo rapporto tra di loro. Entrambe volevano molto bene ad AC 1, anche se, col tempo, __________, a causa dei problemi di lui, era diventata molto ansiosa e iperprotettiva nei suoi confronti.

Al nonno materno, moglie e figlia, hanno sempre tenuto nascosto che AC 1 abusava di sostanze stupefacenti.

AC 1, dal canto suo, ha dichiarato e dichiara di aver avuto un rapporto privilegiato col nonno paterno e ciò finchè lui visse (il nonno paterno è morto nel 1990).

Per il resto, i rapporti dei coniugi __________ con le loro due figlie maggiori (una ______ presso un'azienda parastatale e la seconda, ______, ora sposata in quel di __________ e madre di quattro figli in tenera età) sono sempre stati ottimi. Particolarmente intensi erano i rapporti tra __________ e la figlia sposata. Esse si sentivano al telefono quasi tutti i giorni e la madre confidava alla figlia le sue preoccupazioni perAC 1.

Informazioni più di dettaglio sulla persona di __________ e di __________ __________, la Corte le ha avute prendendo conoscenza in aula delle dichiarazioni rese a verbale dai colleghi di lavoro di __________, signori ing. __________ e __________, da __________ (sindaco di __________), dalla nonna materna , dal genero __________ e, ovviamente, dalle sorelle di AC 1. I relativi verbali si danno qui per riprodotti. Che, a partire dalla seconda metà degli anni novanta, il rapporto tra AC 1 e i suoi genitori sia diventato via via sempre più difficile, era noto sia alle sorelle di AC 1, sia a coloro (parenti o conoscenti) che, per un motivo o l'altro, venivano in contatto con i membri della famiglia.

I rapporti tra genitori e figlio -come si vedrà qui di seguito- si sono via via deteriorati man mano che è andata delineandosi in AC 1 una psicopatologia (acuita da una tossicofilia) che si cercherà di illustrare qui di seguito.

Finchè ha frequentato le scuole elementari non pare che AC 1 abbia avuto particolari problemi. Certo è che verso gli undici anni, in seconda media, ha cominciato, frequentando altri ragazzi della zona, a fumare spinelli e a essere svogliato e trascurato nei doveri scolastici, al punto che in terza media egli è stato bocciato. Ha ripetuto l'anno (a __________) ed è stato poi promosso solo per decisione del Consiglio di classe, stante che molte sue note ancora non raggiungevano la sufficienza. A quel momento, i genitori decisero di fargli frequentare la quarta media a __________, presso il Collegio __________. Per quell'anno il comportamento di AC 1 migliorò, quantomeno per quel che ne fu del rendimento scolastico, col risultato che ottenne senza problemi la licenza di scuola media del tipo A.

Si impuntò nel non voler proseguire gli studi e scelse di fare il tirocinio di muratore di tre anni, col che, tra il 1993 ed il 1996 frequentò i corsi SPAI, a __________, nel contempo lavorando a __________ presso l'impresa __________. Conseguì l'attestato di capacità di muratore il 31.8.1996, e ciò benchè, già in precedenza, si fossero in lui manifestati i sintomi di disturbi psichici che nel seguito si acuirono e benchè egli già avesse fatto esperienze con droghe leggere e pesanti.

In pratica si ha che dalla seconda media in poi, AC 1 non ha mai smesso l'uso di spinelli. Intorno ai quattordici anni ha preso a frequentare i raves parties e le discoteche (in particolare l'______) facendo, in quelle occasioni, esperienze ripetute di abusi alcolici ed anche droghe sintetiche (LSD ed extasy).

Intorno ai quindici anni di età, per qualche mese, ha provato anche l'eroina che, inizialmente aspirava e in seguito, si iniettava.

A suo dire, sospese l'uso di eroina, stante che la sostanza gli causava dei malesseri, in ciò aiutato da una delle sorelle, quella di professione infermiera, all'epoca l'unica della famiglia a conoscere taluni episodi di suoi abusi di sostanze stupefacenti (compresi gli allucinogeni). Certo è che AC 1 nascose ai genitori e financo ai medici curanti fino almeno al febbraio 1999 che egli, a partire dalla fine del 1996 - inizio 1997, ovvero un po' prima di compiere i 20 anni, aveva cominciato a far uso di cocaina, dapprima saltuariamente e per aspirazione e poi, dopo il compimento del ventesimo anno di età, più regolarmente e massicciamente, per via endovenosa.

Sarà, infatti, in occasione del suo primo ricovero a Viarnetto che emergerà uno stato acuto di abuso di cocaina, sostanza che -in quella sede- AC 1 ammetterà ai curanti di aver assunto

-come detto- già a partire dalla fine del 1996 (Capodanno 1996: recte S. Silvestro 1996), inizialmente con uso saltuario, financo interrotto durante la prima degenza alla CPC di Mendrisio (durata dal 30.12.1997 al 24.2.1998), consumo ripreso nell'agosto 1998 in modo sempre più frequente e massiccio, nel contesto di sue nuove frequentazioni, a Lugano, di un gruppo di giovani consumatori.

Tornando agli anni del tirocinio, si ha che, all'inizio di febbraio del 1995, l'accusato è stato inviato d'urgenza dall'allora suo medico curante dottor __________ allo psichiatra TE 1 che l'ha visto dapprima nella Clinica di __________ e nei giorni seguenti nel suo studio di Lugano. Lo stato bizzarro e di agitazione motoria da lui manifestati, portarono lo specialista a ipotizzare che AC 1 soffrisse di "... una patologia psicotica (schizofrenia paranoide probabile) abbastanza completa, anche se non è possibile accertare le manifestazioni una per una ...".

Sin da allora il TE 1 instaurò una farmacoterapia a base di neurolettici.

Dopo alcune visite, AC 1 ammise di essere un consumatore di spinelli, non accennò invece alle pregresse esperienze con alcool e allucinogeni, risp. con eroina.

Superò in poche settimane la fase acuta e potè tornare a scuola e al lavoro, anche se sia lui, sia i genitori mantennero periodici contatti con il TE 1, il quale si era ormai convinto della fondatezza della diagnosi da lui posta, rammaricandosi egli di non riuscire a far capire, risp. accettare ai genitori la gravità della malattia. Già il 4.4.1995, il TE 1 annotava infatti nella sua cartella che "... la madre è sempre ansiosa, il padre sembra anche molto preoccupato e, verosimilmente, complica la situazione, accusando AC 1 di "essere un lazzarone ...".

In maggio il TE 1 ha sottoposto AC 1 ad una serie di tests che ha fatto eseguire al suo collaboratore __________.

Come emerge dal rapporto datato 1.6.1995, la conclusione del __________ definisce AC 1 come "… un soggetto borderline con una tendenza autodistruttiva, poco portato a metabolizzare, di difficile presa in carica e con una prognosi non del tutto fausta, specie se dovesse manifestarsi una tendenza alla tossicomania o all'alcolismo…".

Si anticipa qui che i tests che il perito giudiziario prof. PE 1 ha fatto eseguire (in corso di allestimento, nel 2004, della perizia giudiziaria) alla propria collaboratrice dott. __________, portano ad una conclusione assai simile a quella testè riprodotta, descritta già il 1.6.1995 dal __________, portano cioè in direzione di un "disturbo di personalità borderline", piuttosto che in direzione di una "schizofrenia paranoide". D'altro canto -come si vedrà in appresso- in diverse occasioni, all'atto della sua "ammissione" o "riammissione" in questa o quella clinica, quando è stato visitato da medici che non lo conoscevano, le annotazioni relative al suo stato di allora non fanno stato di comportamenti bizzarri, di allucinazioni, di dispercezioni, quanto piuttosto del contrario, ovvero di persona lucida e bene orientata nei vari domini, anche se spesso in evidente stato di abuso di sostanze tossiche.

Tornando alla cronologia dei fatti, si ha che una nuova situazione di "urgenza" si presentò nell'aprile del 1996, qualche tempo prima del matrimonio della sorella.

Un diverbio in famiglia rese AC 1 molto aggressivo al punto da arrivare a puntare uno dei fucili del padre contro la sorella e contro la madre e, per finire, contro se stesso, spaventandole da morire. Dopo il diploma, AC 1 continuò a lavorare presso l'impresa __________ in attesa di essere chiamato a militare.

Il TE 1 era molto perplesso circa l'idoneità di AC 1 ad inserirsi nella vita militare ma non ostacolò la cosa, rendendosi conto che tanto AC 1 quanto il padre riponevano nella frequentazione della scuola reclute grandi aspettative.

AC 1 entrò in servizio il 10.2.1997, ma nel giro di una decina di giorni veniva dimesso e dichiarato inabile ancorché non avesse fatto nulla di particolare. Si era solo presentato quasi subito in infermeria lamentando uno strappo muscolare alla schiena e subito era balzato al centro dell'attenzione. Inoltre i suoi superiori si erano molto preoccupati per il fatto che era stato arruolato negli autisti, funzione che sembrava loro poco compatibile con i medicamenti che prendeva. L'insuccesso pesò su AC 1 ed anche sul padre che non capiva tanta rigidità da parte dell'esercito.

AC 1 tornò al lavoro e la cartella clinica del TE 1 non segnala, per i mesi che ne seguirono, altre crisi e ciò fin verso dicembre, quando la madre avvisò il medico che AC 1 stava di nuovo peggiorando. La cartella clinica segnala genericamente che il giovane aveva un "comportamento inquietante". La situazione precipitò subito dopo Natale e Santo Stefano quando la madre, allarmata, segnalò al medico un'aggressività di AC 1 verso il padre, aggressività che si ripetè il 29.12.1997 quando AC 1, arrabbiato perché gli sembrava che il padre accudisse meglio il proprio cavallo del suo, gli si avventò contro prendendolo per il collo. Ne seguì, da parte del TE 1, il ricovero di AC 1 presso la CPC di Mendrisio che -come cennato- si prolungò per circa due mesi.

In quell'occasione il TE 1 motivò il ricovero con un certificato (in atti nella mappetta 4A) del seguente tenore:

" Vi invio per ricovero coatto il sunnominato paziente, che presenta uno scompenso incipiente di schizofrenia paranoide nota da circa due anni.

Trattato per il primo episodio con Risperdal, ha presentato un inizio di ricaduta, dopo sospensione dei farmaci, una diecina di giorni fa. Attualmente (da 4 giorni) assume Serdolect, da oggi 8 mg. Seguirà rapporto dettagliato."

Nel rapporto del 29.5.1998, sottoscritto dal __________ e dalla __________ della CPC (AC 1 era stato dimesso il 24.2.1998), viene riportata come diagnosi quella di "episodio di riesacerbazione … di una schizofrenia paranoica cronica" e nel testo del rapporto si legge che all'ammissione AC 1 sembrava "una bomba ad orologeria meccanica capace di scoppiare in ogni momento".

Tornato che fu al domicilio, l'accusato continuò ad essere seguito dal TE 1.

Per i successivi tre mesi restò "in malattia" non svolgendo attività lavorativa. Dal giugno al settembre 1998 AC 1 lavorò al 50 per cento (cfr. mappetta 6A). In ottobre fu di nuovo in malattia. Lavorò poi al cento per cento nel periodo 4.11.1998-10.1.1999. Nel gennaio 1999 fu di nuovo inabile al lavoro ed infine lavorò ancora per un paio di settimane (fino cioè al 15.2.1999), quando venne di nuovo ricoverato in istituto psichiatrico, a Viarnetto e, per la prima volta, con l'indicazione di "abuso di cocaina".

Ivi rimase circa tre settimane, durante le quali venne sottoposto ad una terapia disintossicante oltre che a quella neurolettica ed antidepressiva che già aveva instaurato per lui il TE 1.

In clinica conobbe __________ una paziente con problemi di ordine psichiatrico, con la quale si legò in amicizia e che frequentò anche nel seguito. La loro relazione continua anche ora. __________ ha seguito il processo e visita regolarmente l'accusato al PCT.

Dimesso da Viarnetto, egli tornò al domicilio di __________, riprendendo al 50 per cento l'attività di muratore. Sennonché a breve termine ricominciò a frequentare le solite compagnie di tossicodipendenti, col che riprese a drogarsi, dapprima fumando spinelli e poi sniffando cocaina. Rientrava spesso a casa la sera tardi, sotto l'effetto di alcool e di droghe.

Tale stile di vita lo portò ben presto a scompensare, col che il 4.5.1999 venne di nuovo ricoverato a Viarnetto per una disintossicazione dalla cocaina. Durante la degenza venne proposto all'accusato di proseguire il trattamento terapeutico presso il Centro di recupero per tossicodipendenti di Villa Argentina, nella sede di Viglio. AC 1 accettò e fu così, il 7.6.1999, accolto in Villa Argentina. Fuggì una settimana dopo, rientrando al domicilio e ricadendo da subito nel consumo di canapa e di droghe sintetiche. Il rapporto con gli operatori di Villa Argentina non fu però interrotto col che, dopo un paio di settimane, AC 1 accettò di ritornare nel Centro e di riprendere l'iter terapeutico. Sennonché, il 20.7.1999, egli chiese di poterlo interrompere per la sua incapacità di sopportare la vita in comunità. Poiché era agitato e di difficile gestione, il vicedirettore __________, previo contatto con i curanti di Viarnetto, ne ottenne il ricovero quello stesso giorno. Il progetto era quello di rimotivare AC 1 a continuare la terapia nel Centro, sennonché egli non fu più disponibile e, dietro sua insistenza, il 5.8.1999, venne dimesso. Ricadde ben presto nella solita vita disordinata, dissipando diverse centinaia di franchi in sostanze stupefacenti ed alcool. A causa di tali suoi dissennati comportamenti ripresero anche i litigi con i genitori. Il 12.8.1999, circolando sotto l'influsso di alcool e droga, incorse anche in due piccoli tamponamenti. Il giorno successivo, dopo un'ennesima discussione con i genitori causata dalla sua continua, insistente richiesta di soldi, AC 1 prese la pistola del padre minacciando di suicidarsi. I genitori lo convinsero a presentarsi dalla dottoressa __________ direttrice della Clinica di Viarnetto, la quale, a sua volta, convinseAC 1 a farsi ricoverare alla CPC di Mendrisio, stante che egli rifiutava il ricovero a Viarnetto.

Fu così che quello stesso 13.8.1999, AC 1 fu per la seconda volta ricoverato a Mendrisio dove rimase degente per circa due settimane. Data la situazione di conflitto familiare, fu messa sul tappeto la questione a sapere se non fosse il caso di nominare al giovane un tutore, ma sia AC 1 sia il padre rifiutarono.

La dimissione avvenne per gradi nel senso che intorno al 24-25.8.1999 egli ottenne di lavorare nel laboratorio protetto della CPC di giorno, rientrando la sera a dormire al domicilio.

Dimesso definitivamente il 31.8.1999, AC 1 riprese a drogarsi già ai primi di settembre. La madre, vieppiù angosciata e preoccupata, telefonava di continuo al TE 1. L'intera famiglia era sotto pressione al punto che anche il nonno materno telefonò al medico. Per finire il TE 1 ordinò un nuovo ricovero a Viarnetto il 13.10.1999, clinica presso la quale AC 1 restò degente fino al 25.10.1999 e poi ancora dal 29.11.1999 al 2.12.1999. Durante tali periodi i curanti cercarono di far ridecollare il collocamento a Villa Argentina, senza successo, giacchè AC 1, ivi trasferito, vi si trattenne solo cinque giorni, il 7.12.1999 rientrando al domicilio.

Quivi la sua situazione non migliorò di certo, stante che egli continuava ad abusare di alcool e di canapa, col che, poi, non era in grado di portare avanti il lavoro se non per brevi periodi.

I genitori non accettavano (né evidentemente potevano accettare) tali comportamenti per cui le discussioni erano all'ordine del giorno.

La dott. __________ della Clinica di Viarnetto, interrogata dal PP il 7.6.2004 (ovvero dopo l'uccisione dei coniugi __________) ha così riassunto, dal suo punto di vista di ex-medico curante, la situazione che si era in quegli anni creata in casa __________ (cfr. verbale citato p. 2 e s):

" … una mia prima ipotesi era quella del suicidio, cosa fra l’altro che AC 1 mi aveva comunicato. In realtà, quando AC 1 mi ha parlato della presenza di armi in casa e della possibilità di suicidarsi con una di queste, io avevo ipotizzato un omicidio del padre e un susseguente suo suicidio.

Avevo pensato al padre siccome egli non capendo la malattia del figlio, il suo modo normativo di interagire con lui provocava nel paziente dei vissuti di umiliazione, ferito dai quali lui avrebbe potuto agire impulsivamente (crisi di rabbia, che poteva essere incontrollata). Ricordo un colloquio fra me, AC 1 e il padre, ove AC 1 voleva comunicare che era malato ma che avrebbe comunque combinato qualcosa di buono. Il padre era rimasto abbastanza sulle sue.AC 1 si era allora sentito incompreso. Aveva pianto ed il padre l’aveva allora ripreso dicendo che gli uomini non piangono. Per il padre l’aspetto fisico lavorativo era molto presente, questo era stato trasmesso anche al figlio. In conseguenza di questo io avevo chiesto ai genitori di far sparire da casa le armi. Di fronte a questa richiesta il padre non ha preso sul serio la richiesta ritenendosi un esperto in materia e in grado di gestire e valutare i rischi.

Davanti a questa ipotesi o fantasia nonché del fatto che la famiglia era fragilizzata dalla malattia di AC 1 e dall’incapacità di affidare il figlio alla cura di terzi, si sono cercate diverse soluzioni fra le quali una tutela che avrebbe permesso sia di mediare la relazione fraAC 1 e i genitori sia di procedere ad un collocamento terapeutico prolungato (privazione di libertà ai fini di assistenza). Una terapia farmacologia adeguata a lungo termine e un inserimento in una struttura protetta avrebbe permesso di staccare AC 1 dalla famiglia ritenuta un ambiente inadeguato siccome troppo ansiogeno per lui.

Sottolineo il personaggio della madre estremamente ambivalente, ansiosa, protettiva. I genitori avevano un conflitto fra loro circa AC 1, il padre essendo estremamente severo e normativo. A volte la madre, in occasione di un ricovero, mi aveva chiesto di essere io a comunicare ciò al padre…."

Nel marzo del 2000, AC 1, con la scusa di fare un viaggio ad Amsterdam con un amico, è riuscito a prelevare fr. 3'600.- dal proprio conto in banca (conto che i genitori erano riusciti a bloccare). Sennonché come ebbe in mano la somma non si recò ad Amsterdam, bensì la spese tutta in bolas di cocaina che consumò senza ritegno, di guisa che il TE 1, dopo averlo ricoverato per tre giorni a Castelrotto, ha predisposto, il 27.3.2000, il suo collocamento (il sesto ormai) a Viarnetto, dove AC 1 rimase degente fino all'8.5.2000.

Tranquillo e collaborante per i primi giorni (tanto da prendere in considerazione di avviare una terapia presso il Gabbiano), nel seguito AC 1 ritornò ben presto insofferente delle regole impostegli dalla clinica. Fumò uno spinello durante un breve congedo e, tornato in clinica, chiese egli stesso di essere contenuto in reparto chiuso, affermando di avere idee suicidali. Stando ai medici curanti lo stato depressivo era dovuto all'angoscia che gli procurava l'idea di essere collocato in una comunità. Così hanno concluso i medici di Viarnetto il loro rapporto 22.5.2000:

" Superata la crisi depressiva…

omissis…,AC 1 ha manifestato un atteggiamento di totale chiusura rispetto a tali proposte ritenendo, all'eventuale rifiuto dei genitori di accoglierlo al proprio domicilio, di essere in grado di vivere da solo o eventualmente di convivere con un'amica. Preoccupati da tale possibilità, i genitori del paziente dimostrando di nuovo la loro ambivalenza, accettano di riprendere nuovamente AC 1 al proprio domicilio. Quest'ultimo dopo un colloquio con il medico curante TE 1, accetta di essere sottoposto all'esame tossicologico delle urine una volta a settimana presso il dott. __________, cercando di riprendere gradualmente l'attività lavorativa. In data 8.5.2000 viene quindi dimesso al proprio domicilio con l'accordo dei genitori. La prognosi resta dubbia. …"

In realtà parrebbe che nei mesi successivi AC 1 sia riuscito ad astenersi dal consumo di cocaina. In concomitanza con la dimissione da Viarnetto dell'8.5.2000, egli ha presentato domanda di prestazioni AI. Ciò ha messo in moto gli operatori AI addetti alla riqualificazione professionale, col che in settembre al giovane è stata prospettata la possibilità di riqualificarsi frequentando il tirocinio di giardiniere, alloggiando presso il Centro di __________ in settimana, lavorando di giorno presso le serre della __________ e rientrando al domicilio solo per il week-end. La proposta ha esatto, per essere realizzata, tempi tecnici piuttosto lunghi, per cui AC 1 (nel frattempo tenuto sotto controllo sia dal dr. __________ sia dal TE 1 con sua sottoposizione a regolari analisi delle urine) ha potuto iniziare la nuova formazione solo a far tempo dal febbraio 2001. Ha superato bene i tre mesi di "osservazione", col che gli operatori del Centro già avevano deciso la sua ammissione al tirocinio (con conseguente finanziamento AI) per il periodo di tre anni, ovvero dal settembre 2001 al giugno 2004. Sennonché, AC 1, durante le vacanze estive del 2001 (periodo in cui il Centro di __________ rimaneva chiuso), ritornato a __________, riprese le solite frequentazioni, è ricaduto dapprima nell'abuso di canapa e poi, come gli riuscì di mettere le mani sull'importo di fr. 4'000.- versatogli dall'AI quale indennità per i tre mesi di "osservazione", non ha trovato di meglio che sperperarli nell'acquisto di cocaina, massicciamente consumata per inalazione, al punto da autoricoverarsi a Viarnetto. Ivi rimase per pochi giorni (in pratica dal 29.8. al 3.9.2001), sufficienti per essere di nuovo preso a carico dagli operatori AI che lo riaccettarono a __________. AC 1 riprese la formazione con una motivazione assai ridotta rispetto alla primavera precedente. A giudizio degli educatori, egli si dimostrò, in questa seconda fase, chiuso, introverso ed apatico. Essi stessi avvertirono che egli abusava di sostanze stupefacenti e di alcolici, per cui, per finire, il tirocinio nel settembre/ottobre 2001, su consiglio del TE 1, venne interrotto in vista di un nuovo ricovero (l'ottavo) a Viarnetto.

Il rapporto dei medici della Clinica luganese del 18.11.2001 fa stato di un'ammissione per uno "stato misto psicotico con abuso di cannabis e alcool". Ai curanti, AC 1 giustificò tali abusi con l'aumento dell'ansia e dell'insofferenza che gli causavano l'ambiente di lavoro e le difficoltà col padre. In pratica non sopportava di dormire lontano da casa e l'ambiente delle serre gli stava troppo stretto. Nonostante l'interessamento degli operatori AI, per finire, AC 1 rifiutò di tornare a __________. I suoi obiettivi (tornare a casa e trovare un lavoro come selvicoltore) furono giudicati inadeguati dai curanti che gli fecero presente sia le difficoltà di trovare un lavoro sia i problemi connessi con la convivenza col padre, dopodiché, stante che più non sussistevano i presupposti per un ricovero coatto, dovettero, su sua richiesta, dimetterlo.

Una volta a casa accettò di essere seguito dal __________ e per qualche mese lavorò come muratore presso un amico del padre.

Ricadde nel consumo di cocaina nel febbraio 2002, via via assumendone sempre maggiori dosi in via parenterale (fino a 4 gr. al giorno) e alla fine assumendo anche della ketalgine acquistata sul mercato nero. Il 5.4.2002 venne ricoverato a Viarnetto dal __________ per abuso di sostanze stupefacenti.

All'ammissione non evidenziava né alterazioni del pensiero e del suo flusso, né fenomeni dispercettivi. Era invece assai ambivalente circa il suo futuro, da un lato ammettendo di aver bisogno di avviare un percorso terapeutico in un centro per tossicodipendenti, dall'altro chiedendo di essere dimesso e di poter ritornare a casa. Non ravvisando sintomi di una psicosi florida, per finire, i curanti, pochi giorni dopo, ovvero il 10.4.2002 lo dimisero con prognosi infausta (in pratica segnalando l'alto rischio di ricaduta nell'appetenza tossicomane).

Il che accadde puntualmente il giorno successivo, quando, verso le 15:00, venne da __________ a Lugano perché "si sentiva in manco". Aveva seco fr. 60.-/70.- che spese per acquistare tre bolas che si iniettò usando una siringa testè procuratasi in una farmacia. All'atto dell'uso si accorse che lo spacciatore gli aveva venduto pochissima sostanza per cui l'iniezione non solo non gli apportò benessere bensì maggior nervosismo. Si sentiva ancora in manco ed era agitato perché aveva bisogno di droga e gli eran rimasti solo 10 franchi. Camminava lungo via Cattaneo e tosto che vide una donna venirgli incontro, decise di scipparle la borsetta, cosa che mise subito in atto. Giuntole vicino le strappò la borsetta che la donna teneva sulla spalla. Egli tirò con forza, il che sbilanciò la donna che cadde e che fu trascinata da lui per qualche metro fino a quando il laccio della borsa si spaccò ed egli potè fuggirsene con la refurtiva. A suo dire trovò il portamonete ma non vide il danaro, nascosto in un apposito comparto. Buttò via borsetta e contenuto e fece per allontanarsi, quando venne fermato da una pattuglia. Era infatti accaduto che un passante l'aveva visto scippare la signora e aveva chiamato la Polizia. AC 1 restò in carcere preventivo dall'11.4. al 24.4.2002, dopodiché rientrò a __________, al domicilio dei genitori. Con decreto del 29.7.2002, egli venne condannato per furto aggravato, per lesioni semplici e per danneggiamento e per contravvenzione alla LF stupefacenti a 90 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per anni quattro e ad una multa di fr. 500.-.

In passato, già il 26.4.2000 e il 18.9.2000, era stato condannato (la prima volta per atti contro la pubblica incolumità e la seconda volta per ripetuta contravvenzione alla LF stupefacenti) a due multe, l'una di fr. 100.- e l'altra di fr. 200.-.

A dire del TE 1 che lo visitò in carcere, AC 1 sopportò bene la carcerazione. Così si è espresso testualmente lo specialista nel verbale del 18.3.2004 (confermato al dibattimento):

" … Annoto … che ho avuto modo di visitare AC 1 allorquando si trovava in carcere presso il PCT. Sorprendentemente avevo osservato in quel breve periodo (3 settimane) un miglioramento generale del suo stato di salute mentale, una capacità di abituarsi alle regole del carcere e questo senza che gli fossero somministrati, per quanto mi risulta, particolari farmaci. È mia opinione che questo potrebbe fondarsi sul fatto che esistevano regole chiare alle quale non si poteva fuggire, chiari limiti spaziali così come interazioni con persone “semplici”…."

Naturalmente l'episodio delittuoso suddetto, unito al fatto che, poco tempo dopo il rilascio dal carcere, AC 1 ha ripreso a consumare cocaina, ha peggiorato i già difficili rapporti familiari.

Il 28.5.2002, dopo un ennesimo abuso di cocaina, il TE 1 ordinava il ricovero coatto di AC 1 presso la CPC di Mendrisio, dalla quale veniva tosto dimesso il 7.6.2002 poiché nel giro di pochi giorni la sua situazione si era, per quanto si poteva pretendere, stabilizzata.

Nei giorni successivi, su richiesta sia della madre sia dei medici della CPC, AC 1 incontrava gli operatori dell'Antenna Alice, i quali avviarono le pratiche per un nuovo collocamento a Villa Argentina, passando per un ricovero di circa tre settimane presso la Clinica Alabardia. Nel frattempo, il 13.6.2002 veniva riconosciuta a AC 1 una rendita intera AI di fr. 1'373.- mensili, con effetto retroattivo al 1.2.2000.

Rientrato al domicilio dopo la dimissione dalla CPC, AC 1 ricominciava l'uso di sostanze tossiche. Riusciva a entrare in possesso di fr. 1'300.- di quelli inviatigli dall'AI e li dissipava in poche ore per acquistare stupefacenti che consumava in modo massiccio fino al 25.6.2002, quando veniva ricoverato presso la Clinica di San Nazzaro.

Nel rapporto allestito dai medici in atti, di data 3.8.2002, si legge:

" Status psichico all'entrata

Alla semplice osservazione il paziente si presenta con un aspetto abbastanza curato nell'abbigliamento e nella persona. L'espressione è piuttosto statica, l'atteggiamento è colIaborante; al colloquio lucido e ben orientato nei tre domini. L'eloquio è scarno ma coerente, incentrato sulle sue problematiche di salute. Non sono evidenti attuali disturbi del corso formale del pensiero ed il paziente non verbalizza alcuna dispercezione. Il livello della sua motivazione a perseguire un programma di disassuefazione e di rientro in comunità sembra essere molto basso. La mimica é impoverita, la percezione pronta e libera da errore; continua l'attenzione, non sono evidenti disturbi della concentrazione e della memoria a breve termine. La capacità di critica è poco conservata. L'emotività é controllata, il comportamento é adeguato. L'affettività é eutimica, la sfera della volontà é diminuita, non è presente ideazione suicidale. Il sonno é disturbato nel mantenimento. La coscienza e la critica della malattia non sono del tutto presenti."

Veniva dimesso il 15.7.2002 in discreto stato di equilibrio psicofisico per essere immediatamente trasferito presso Villa Argentina.

Come emerge dall'istoriato che segue, ben si può dire che a partire dal giugno 2002 è iniziato per AC 1 un prolungato periodo di ricoveri e collocamenti presso varie strutture (Alabardia, Villa Argentina e CPC Mendrisio) che si è concluso in pratica il giorno di San Silvestro, 31.12.2003, con la sua dimissione dalla CPC e ritorno al domicilio di __________, dove è restato fino al 31.1.2004 giorno successivo a quello in cui ha ucciso i genitori. Nel periodo giugno 2002-fine dicembre 2003, AC 1 non è più stato per periodi di una durata qualche po' significativa a casa, bensì è rimasto quasi sempre ricoverato e/o collocato.

È utile, al proposito, compendiare qui di seguito la cronologia di detti ricoveri e/o collocamenti:

25.06.2002 - 15.07.2002

co. Clinica Alabardia

15.07.2002 - 10/13.09.2002

co. Villa Argentina

13.09.2002 - 03.12.2002

co. CPC Mendrisio

03.12.2002 - 03/05.02.2002

co. Villa Argentina

05.02.2003 - 26.02.2003

co. CPC Mendrisio

27.02.2003

tentativo fallito di ricollocamento a Villa Argentina

27.02.2003 - 07.06.2003

co. CPC Mendrisio

07.06.2003 - 01.07.2003

AC 1 passa al regime "clinica di giorno"

01.07.2003 - 10.07.2003

co. CPC Mendrisio

10.07.2003 - 24.08.2003

AC 1 è riammesso al regime "clinica di giorno"

24.08.2003 - 14.10.2003

co. CPC Mendrisio

14.10.2003 - 31.10.2003

AC 1 passa al regime "clinica di giorno"

31.10.2003 - 31.12.2003

co. CPC Mendrisio

31.12.2003

data dell'ultima dimissione dalla CPC

Ciò significa che sull'arco di 18 mesi circa, AC 1 ha vissuto in casa, a __________, con i genitori, solo per periodi molto brevi, in pratica solo quando i curanti della CPC autorizzarono dei congedi durante i week-end.

Invece, nei periodi in cuiAC 1 fu ammesso "al regime di clinica di giorno", il programma prevedeva che egli dormisse in un appartamento appositamente locato per lui a Mendrisio e che di giorno fosse occupato nelle serre di Casvegno, risp. in altri laboratori protetti situati dentro la CPC.

Evidentemente AC 1 ha talvolta profittato di tali periodi di (per così dire) "libertà vigilata" per rientrare, senza autorizzazione al domicilio. D'altro canto anche quando, in alcune occasioni, è "fuggito" da Villa Argentina ha sempre finito con il rifugiarsi in casa.

Certo è che i periodi passati in casa nel periodo giugno 2002 - dicembre 2003 sono stati di assai più breve durata rispetto agli anni precedenti.

I motivi che hanno portato al fallimento del collocamento a Viglio nell'estate 2002 sono riassunti nel rapporto 13.9.2002 del vicedirettore __________, dal quale emerge bene come inizialmente AC 1 abbia affrontato con entusiasmo e buona volontà (quasi eccessivi) la vita residenziale e come poi tale motivazione sia scemata rapidamente, fissandosi sul pensiero "voglio abbandonare la terapia", come quindi si siano verificati i due episodi di abuso di droga destinati a velocizzare l'interruzione del trattamento, sapendo AC 1 di poter comunque contare sull'ambivalenza dei genitori, incapaci, per troppo affetto, di chiudergli la porta di casa. Conclude il rapporto con l'esigenza, prioritaria, di nominare un tutore a AC 1, quale "figura neutra riguardo alle dinamiche perturbate della famiglia".

La nomina di un tutore (nella persona dell'avv. TU

  1. è avvenuta il 1.10.2002. Essa è stata caldeggiata anche dal TE 1, condivisa dai genitori diAC 1 e, per finire, accettata anche da lui.

Va peraltro segnalato che, dopo la "fuga" da Villa Argentina con relativo "rifugiarsi" in casa, AC 1, nondimeno, questa volta non ha potuto restarci, bensì è stato subito coattivamente ricoverato alla CPC di Mendrisio dalla Commissione tutoria regionale (CTR) di ______. Al riguardo, nel rapporto d'ammissione del 13.9.2002 allestito dal dottor __________ si legge:

" ANAMNESI:

Si tratta di un paziente già ricoverato altre volte nella nostra clinica a partire dal 1997 per una schizofrenia paranoide e una politossicodipendenza. Nell'ultimo periodo era ospite della comunità Villa Argentina da dove si era allontanato per recarsi al domicilio dei genitori. Aveva pure abusato di cocaina e vi era il timore di atti eteroaggressivi. La CTR, informata dai genitori, decideva un ricovero coatto. Il paziente finiva per accettare passivamente questa decisione pur senza condividerla e minimizzando le preoccupazioni dei genitori.

All'ammissione il colloquio, anche in presenza dei genitori, risultava piuttosto difficoltoso per la scarsa collaborazione del paziente e per il disagio da parte dei genitori di affrontare tematiche evidentemente dolorose. Confermano comunque l'impossibilità che il figlio resti a casa con loro e la possibilità di comportamenti aggressivi, soprattutto nei confronti del padre.

Il paziente appare curato nella persona e nell'abbigliamento. E' orientato, l'atteggiamento è piuttosto distaccato. Non riferisce dispercezioni e non sono evidenti disturbi formali del pensiero. Il tono dell'umore appare solo leggermente abbassato, comprensibile rispetto alla situazione. E' presente una discreta tensione, ben controllata dal paziente. Viene prescritta la terapia farmacologica in atto e viene assunto l'impegno reciproco ad allestire quanto prima un progetto terapeutico che verosimilmente comprenderà il collocamento in una struttura protetta. Al momento il paziente rifiuta di prendere in considerazione un rientro in Villa Argentina… "

Nelle settimane che seguirono i vari operatori che si occupavano di AC 1 e il tutore ripresero i loro sforzi per rimotivarlo a tornare a Villa Argentina, la qualcosa fu possibile a partire dal 3.12.2002. Fino al 24.1.2003 il collocamento si è svolto in modo positivo. Nella sua cartella clinica, in tale data, dopo una visita, il TE 1 ha avuto modo di annotare che:

" 24.01.2003

Il paziente compare accompagnato dal signor __________, operatore di Villa Argentina dove risiede da un mese e mezzo dopo due mesi e mezzo di soggiorno alla CPC.

È contento della situazione, sta bene. Tranquillo, disponibile, collaborante, positivo come non mai. Si trova bene alla Villa, non ha tentazioni, non ha "strane idee" (ma poi relativizza, ogni tanto c'è qualche idea strana che però sa criticare e respingere). Attualmente si occupa della cucina, in modo piuttosto indipendente, soltanto un po' aiutato da una ragazza che ha la funzione di panettiera. In precedenza aveva invece fatto le pulizie, pare che il lavoro sia organizzato in questo modo in Villa. Può fare un po' di attività sportiva il fine settimana, quando esce con la sorella, oppure anche secondo il programma della Villa, il mercoledì pomeriggio nella palestra di __________ ecc.

La terapia attuale comprende: Seroquel 3x200mg, Depakin Crono 2x500mg, Calmaxid 150mg/mattino, Temesta/exp. 1mg/sera, Haldol Decanoas 50mg ogni 28 giorni.

Si ventila l'ipotesi di ridurre lentissimamente Seroquel, il resto rimane sicuramente invariato.

Previsti controlli mensili…"

Da segnalare, a questo punto, che dopo il febbraio 2003, il TE 1 non ha più seguito il caso AC 1.

La situazione è di nuovo precipitata a fine mese quando, durante un congedo domenicale, AC 1 ha approfittato per "farsi" di cocaina.

Rientrato in Villa Argentina, la notte tra il 3 e il 4.2.2003, egli si è dato alla fuga, calandosi da un balcone e fratturandosi un polso. Ha passato la notte all'addiaccio e si è iniettato cocaina al punto che -quando il 5.2.2003 è stato per ordine del TE 1 ritrasferito alla CPC di Mendrisio- aveva entrambe le mani infette per i numerosi buchi che si era fatto (nello stesso modo che ebbe a constatare la polizia quando egli si costituì dopo aver ucciso i genitori e come bene mostrano le foto scattategli dalla Scientifica).

A Mendrisio, AC 1 è stato visitato dal __________, il quale oltre all'infezione alle mani, ha avuto modo di constatare che

" … all'ammissione si presenta in compagnia di un operatore di Villa Argentina (signor __________) è tranquillo, ha un atteggiamento collaborante, riferisce quanto avvenuto senza alcuna negazione, caratterizza una grossa difficoltà nel mantenere la pulsione. Non sono presenti disturbi della sfera psicotica, il paziente non presenta attualmente segni per una depressione. La critica di malattia è buona.

Ipotesi diagnostica: disturbi di personalità borderline con importante abuso di cocaina… "

Il 27.2.2003 un tentativo fatto di ricondurre AC 1 in Villa Argentina è fallito sul nascere per cui egli è stato immediatamente riportato alla CPC dove il medico che l'ha visitato ha annotato che

" … il paziente arriva in CPC accompagnato da un educatore di Villa Argentina da dove proviene per un ricovero coatto a seguito di un problema di ingestibilità. Afferma di non poter rimanere in comunità ma nemmeno in clinica.

Il paziente era stato dimesso ieri per essere trasferito appunto a Villa Argentina dove però non ha voluto rimanere.

Al colloquio si presenta curato nell'igiene e nell'abbigliamento. Lucido, orientato, abbastanza collaborante. Non sono presenti dispercezioni né costruzioni deliranti.

Il paziente dice di non essersi potuto fermare in comunità a causa di una tensione in aumento e di aver assunto di sua iniziativa del Tranxilium essendo insufficiente la terapia prevista. Il tono dell'umore appare diminuito in assenza di intenti suicidali… "

Dopo di allora, l'idea di riprendere il trattamento a Villa Argentina è stata accantonata d'accordo i responsabili di Villa Argentina, l'operatrice di Antenna Alice, i medici curanti della CPC ed il tutore. AC 1 è rimasto alla CPC trovando occupazione, durante la giornata, presso le serre della Clinica medesima.

Nei mesi successivi i curanti hanno elaborato un progetto inteso a iniziare AC 1 al cosiddetto "regime clinica di giorno" che consisteva nel locargli un appartamento a Mendrisio ove egli avrebbe alloggiato la notte, lavorando di giorno presso le serre della clinica, presso la cui mensa egli avrebbe mangiato e dove avrebbe avuto contatti regolari con i curanti i quali gli avrebbero somministrato giornalmente i medicamenti e l'avrebbero tenuto sotto controllo con periodici esami delle urine.

L'appartamento è stato trovato dal tutore e locato a partire dal 1.6.2003 e AC 1 con l'accordo della CTR, è stato ammesso al citato regime a partire dal 7.6.2003. Ai primi di luglio 2003 AC 1 ha dovuto rientrare in clinica perché i curanti hanno constatato che egli non rispettava talune regole ma poi è stato di nuovo ammesso al regime clinica di giorno.

A fine agosto AC 1 ha manifestato l'intenzione di iniziare un tirocinio di selvicoltore e, in quell'occasione, i curanti gli hanno spiegato che tale obiettivo era prematuro e che meglio valeva continuare ancora presso le serre in attesa di un suo inserimento in un'attività lavorativa esterna a tempo parziale da cercare in una con un assistente sociale e con il tutore. Verosimilmente deluso dalla prospettiva di lavorare ancora per il mese di settembre all'interno della clinica, il giorno dopo la riunione, AC 1 non ha più voluto continuare l'attività nelle serre dichiarando di essere stufo. Con una serie di bugie è riuscito a farsi dare del danaro dai genitori e dall'amica, dopodiché ha dissipato fr. 1'200.- in cocaina che ha tosto consumato sull'arco di due o tre giorni.

Il 24.8.2003 si è presentato da solo in clinica dove è stato ricoverato ponendo per il momento fine al cosiddetto "regime clinica di giorno".

Chi l'ha visitato ha annotato (cfr. rapporto 24.8.2003 della __________) che

" … all'ammissione il paziente risulta abbastanza curato nella persona e nell'abbigliamento, normorientato e normotimico, leggermente ansioso. Ammette l'abuso di sostanze i.v. riferisce di essersi fatto circa 10 g di cocaina endovena in tre giorni, chiede aiuto e protezione. L'eloquio è spontaneo e adeguato nel contenuto, non si evidenziano segni della sfera psicotica, l'istinto vita appare conservato…".

Nel seguito, i curanti, nel rapporto del 31.10.2003 hanno segnalato alla dottoressa Isoldi del Servizio psicosociale (che avrebbe dovuto occuparsi di AC 1 dopo la dimissione che ebbe luogo il 14.10.2003) che

" … durante la degenza [AC 1] manifestava una grande ambivalenza, ben nota, con cambiamento di progetti in modo del tutto irrealistico e nell'arco di poche ore. È stato presentato, come era già previsto prima della riammissione, all'assistente sociale del SPS di Mendrisio, Signora __________, soprattutto per discutere con lei le sue possibilità di un lavoro temporaneo (eventualmente anche presso un datore di lavoro privato) mantenendo comunque la rendita AI. È stato tentato numerose volte di spiegare ad AC 1 che il progetto verso un datore di lavoro privato è da costruire a tappe e che deve passare un periodo di stabilità lavorativa in un regime protetto. Egli, completamente assente di critica, ha invece promosso l'idea di tornare a lavorare come muratore rinunciando alla rendita AI. Inoltre vorrebbe lasciare l'appartamento a Mendrisio e tornare a vivere con i genitori. Essi sono piuttosto contrari ad una convivenza con il figlio, ma stentano a dirgli questo in modo diretto. Pensano invece, soprattutto il padre, di avere la possibilità di impiegare il figlio in modo più coerente di quanto possa farlo la CPC o il SPS. Questa opinione dei genitori contraddice l'esperienza, ormai fatta da una serie di operatori sanitari privati o pubblici, di una gestione estremamente ambivalente del paziente da parte dei genitori, pure essi spesso in contrasto tra di loro su come gestire il figlio, ed in ultimo il fatto che loro stessi si sono appena fatti ingannare da AC 1 nell'ambito del recente slittamento verso la cocaina…"

Per finire, come cennato, veniva dimesso il 14.10.2003, dopo aver con lui concordato il seguente programma:

egli avrebbe alloggiato nell'appartamento di Mendrisio e di giorno avrebbe lavorato nel laboratorio protetto giardinieri. Ogni mattina si sarebbe recato al Servizio psicosociale di Mendrisio dove avrebbe ricevuto i medicamenti della mattina e preso seco quelli da assumere la sera. L'équipe curante del SPS avrebbe,a discrezione, eseguito analisi delle urine. Avrebbe giornalmente ricevuto lo spillatico stabilito dal tutore e ogni venerdì la paga del laboratorio protetto.

Il 30.10.2003 la madre di AC 1 è passata a Mendrisio a visitare il figlio. Essa aveva seco nella borsa la somma di fr. 1'000.- poiché doveva fare un acquisto importante al Serfontana. Ad un certo momento il figlio riuscì a sottrarle la borsa, trovò il danaro e con quello se ne andò alla ricerca di cocaina. Ne acquistò per circa 8 grammi che si iniettò sull'arco di una notte. La madre, disperata, si rivolse alla CPC. Il giorno successivo lo stesso AC 1, accompagnato dalla madre, si presentò al Servizio psicosociale e quindi alla CPC per essere di nuovo ricoverato.

Nel certificato di ricovero coatto del 31.10.2003 la dott. __________ ha annotato che "… si presenta al servizio accompagnato dalla madre.

Orientato nei tre domini, è rallentato a livello cognitivo, mentre il linguaggio è reso difficoltoso dalla bocca impastata.

Presenta aspetti depressivi nell'ambito di un vissuto di solitudine molto marcato, e presenta scarsa critica della propria situazione. Non sarebbe suicidale.

Non emergono durante il colloquio elementi di tipo psicotico.

Chiede lui stesso di poter essere ricoverato ed è d'accordo rispetto alla modalità coatta…"

Nel seguito vi furono dei contatti tra il personale curante della CPC e la signora __________, operatrice presso l'Antenna Alice, per discutere le possibilità di un nuovo tentativo di collocamento di AC 1 in un centro per tossicodipendenti che, tuttavia, non approdarono a nulla, a causa dell'opposizione di AC 1.

Nella lettera 4.2.2004 inviata al Procuratore pubblico dal direttore dell'Antenna Alice, controfirmata dall'operatrice __________, si legge che:

" …il mese di novembre l'operatrice dell'Antenna ha avuto modo di incontrare il sigAC 1 presso la CPC in due occasioni. La prima il 13.11.03 in quanto invitata in Clinica su proposta degli infermieri che avevano organizzato un incontro con l'Antenna, la dr.sa __________ e il sig. AC 1, a seguito delle ricadute dell'interessato. In quell'occasione però la dr.sa __________ non ha potuto presenziare e l'operatrice ha tuttavia avuto modo di incontrare l'interessato da sola nei corridoi della clinica. La seconda volta, il 21.11.03 l'operatrice era alla CPC per la visita ad un altro utente ed ha avuto un breve colloquio informale con il sig. AC 1. In queste due occasioni l'interessato informava l'operatrice che voleva unicamente tornare ad abitare dai suoi genitori a __________ ed era contrario a prendere in considerazione la proposta dell' Antenna di valutare un rientro in una Comunità terapeutica.

A metà dicembre (telefonata dr.sa __________ all'operatrice di Alice del 16.12.2003) viene chiesta dal medico psichiatra la documentazione inerente una comunità della Svizzera Romanda per proporre questa iniziativa di collocamento ai genitori del sig. AC 1i. Infatti la psichiatra valutava che una accettazione da parte dei genitori dell'idea di una comunità a lungo termine avrebbe aiutato il sig. AC 1 a staccarsi dalla famiglia…"

In dicembre anche una certa signora__________, conoscente di __________ a sua volta conoscente della famiglia __________ si interessò eAC 1, in vista di trovargli un lavoro e una sistemazione nel Locarnese. La __________ si recò anche a Mendrisio ed ebbe un colloquio con la dr. __________, la quale le avrebbe risposto che un tale progetto era prematuro e che AC 1 sarebbe dovuto rimanere a Mendrisio ancora a lungo, per mesi. __________ -lo si anticipa qui- fu invitata a pranzo dalla famiglia __________ il 2.1.2004. In quell'occasione conobbe . A dire della l'atmosfera quel giorno in casa __________ era tesa: AC 1 era spento, taciturno. La madre aveva le lacrime agli occhi e il padre sembrava ignorare il figlio. Quelle poche volte che gli parlò fu solo per dirgli cose sgradevoli e umilianti. __________, il 7.1.2004, telefonò pure essa alla dr. __________ segnalandole che a suo giudizio la situazione in casa __________ era allarmante. __________ rivide AC 1 una decina di giorni prima dei tragici fatti. Mangiarono insieme una pizza. AC 1 era in quell'occasione normale e tranquillo e desideroso di trovare qualche lavoro da fare.

Tornando indietro di un passo, si ha che, nel novembre/ dicembre 2003, vi furono anche dei colloqui dei curanti della CPC con i genitori di AC 1. Di sicuro vi fu un incontro con i genitori di AC 1 (al quale partecipò anche la sorella sposata) con la dott. __________ della CPC qualche giorno prima del 31.12.2003. Confrontata con l'ipotesi di un ritorno di AC 1 in famiglia, la sorella manifestò tutta la sua opposizione. Nondimeno, il 31.12.2003 AC 1, a sorpresa, fu dimesso dalla CPC e tornò così al domicilio di __________. È certo che i curanti non avvertirono della dimissione né il tutore, né l'operatrice dell'Antenna e nemmeno i medici del Servizio psicosociale. È certo che la madre di AC 1, il giorno 5.1.2004, alla riapertura degli uffici, preoccupata, telefonò all'Antenna Alice, informando la signora __________ dell'avvenuta dimissione di AC 1 dalla CPC. Il 7.1.2004 anche la sorella sposata telefonò alla __________ i. Si ricorderà che il 7.1.2004 anche __________ preoccupata, telefonò alla dr. __________. In quella stessa data, venne informata della dimissione di AC 1 dalla CPC anche la dott.ssa __________ del Servizio psicosociale, la quale, il 12.1.2004, incontrò AC 1 e la madre. Quello stesso giorno la dott.ssa __________ prese contatto con la signora __________ che, il 16.1.2004, incontrò a sua volta AC 1 e la madre. In quell'occasione, come emerge dal già citato rapporto scritto dell'Antenna del 4.1.2004, "AC 1, sempre di poche parole, dice di voler entrare al CRMT di __________ È l'unica soluzione che ha accettato delle tre proposte fatte dalla dr.sa __________ durante un incontro successivo alla dimissione della CPC, ovvero lavorare ______di ______, inserirsi in una famiglia nel Locarnese, fare un percorso al CRMT. Insieme mettiamo in relazione i suoi bisogni e le sue difficoltà con le caratteristiche specifiche del CRMT.

Cerchiamo quindi di riflettere sulle sue capacità di proteggersi dal consumo di sostanze stupefacenti sul medio-lungo termine, anche perché non manifesta altri disagi sui quali richiede un aiuto. AC 1 riconosce che la Comunità a lungo termine potrebbe aiutarlo a contenersi dall'uso/abuso di sostanze stupefacenti. Alla fine del colloquio afferma di aver accettato I'idea di un collocamento al CRMT solo perché si era sentito in qualche modo obbligato ad accettare una delle tre proposte fatte dalla psichiatra in presenza della madre. Verso la fine della seduta l'operatrice dell'Antenna invita la madre ad entrare. La madre dà continui doppi-messaggi, nel senso che da una parte ritiene la situazione del figlio sotto controllo, dall'altra parte se ne lamenta. Da un lato appoggia un programma di Comunità a lungo termine, dall'altro lato squalifica ogni nostra proposta di un luogo residenziale sulla quale orientare la scelta. Alla fine dell'incontro fissiamo un altro appuntamento per il 23.01.04, rassicurando madre e figlio che avremmo contattato nel contempo la dr.sa __________. Di fatto alla telefonata dell'operatrice di Alice, effettuata al fine di valutare e mettere a punto un programma residenziale di comune accordo, non abbiamo avuto riscontro dal medico del SPS. Il 22.01.04 l'operatrice dell'Antenna telefona al tutore per un aggiornamento. Entrambi si mostrano perplessi delle modalità di dimissione di AC 1 dalla CPC (né il tutore né l'Antenna erano stati avvisati) e delle proposte fatte dalla dr.sa __________.

Concordiamo sul fatto che è essenziale fare un incontro presso lo studio del tutore con presenti i genitori e AC 1 (il 27.01.04). Nel frattempo il tutore avrebbe contattato la dr.sa __________ perché anche lui voleva approfondire la proposta riferita da AC 1 del CRMT (peraltro finora tale progetto non era mai stato preso in considerazione dai professionisti della rete). Il 23.01.04 AC 1 arriva all'appuntamento accompagnato dalla madre. Dice che la dr.sa Isoldi (ha avuto un incontro qualche giorno prima) era stupita di sapere che l'operatrice dell'Antenna non ritenesse adeguato un collocamento al CRMT. Anche in questo caso possiamo solo basarci sui contenuti riferiti in colloquio dall'interessato. Da parte sua il sig. AC 1 conferma all'operatrice, sig.ra __________, ancora una volta che non vuole essere collocato al CRMT e che, a seguito di quanto discusso nel nostro ultimo incontro, sta pensando ad una Comunità a lungo termine. Ci soffermiamo ad approfondire il progetto residenziale proposto. Alla fine dell'incontro individuale con __________, la madre chiede di essere ascoltata in presenza del figlio. Riporta la preoccupazione che il figlio stia consumando. Di fatto dice di preferire tenerIo a casa piuttosto che ricoverarlo nuovamente in CPC. Per quanto riguarda il programma di Comunità la signora è quantomeno ambivalente, poiché se da una parte la soluzione residenziale potrebbe essere un'opzione, alla stessa stregua ritiene che la ricerca di un impiego potrebbe svolgere la stessa funzione. L'operatrice dell' Antenna informa entrambi dell'incontro del 27.01.04 presso il tutore. Il 27.01.04 avviene l'incontro presso l'ufficio del tutore con l'operatrice dell'Antenna in presenza di AC 1 e dei genitori. L'interessato comunica di aver bisogno di una comunità a lungo termine (Villa Argentina o in Italia). Decidiamo che l'Antenna si occuperà di vedere settimanalmente AC 1 e di lavorare con lui sulla sua motivazione. Ciò nell'intento di creare i presupposti necessari affinché lui stesso trovi un senso in questo progetto."

Nel frattempo, dopo l'incontro del 12.1.2004, AC 1 e la madre ebbero un ulteriore incontro con la dr. __________, la quale, nel verbale del 6.2.2004, ha riferito che:

" … Il 19.01.2004 ci siamo ritrovati con AC 1 e la mamma.

AC 1 aveva parlato con l’operatrice di Antenna Alice. AC 1 mi aveva riferito che dalla discussione con la stessa l’opzione di __________ non era la migliore visto che bisognava optare per una soluzione a medio-lungo termine.

Io nel frattempo avevo contattato il tutore e l’avevo messo al corrente del progetto ipotetico di cui si era discusso il 12 e l’intenzione da parte dei genitori di valutare la disdetta dell’appartamento. Lasciato il messaggio sono stata richiamata dalla segretaria.

ADR queste riunioni durano ca. 45-60 minuti senza però che questo periodo temporale sia fisso. Nel caso di AC 1 ricordo che quella del 12 era durata 1 ora e 15 minuti mentre quella del 19 era durata 50 minuti.

La madre non aveva contattato il tutore. L’avevo invitata di nuovo a farlo.

In conclusione della riunione ad AC 1 era stato detto di rivalutare la possibilità di una soluzione in comunità e che se ne sarebbe discusso la prossima volta e meglio il 26.01. Questa riunione non ha mai avuto luogo siccome disdetta dalla madre…"

In effetti, quel giorno (26.1.2004), AC 1 stette male, vomitò e non potè uscire. Fu concordato un nuovo incontro per il 4.2.2004 che, per ovvi motivi, non ebbe poi più luogo.

Il tutore, avv. TU 1, che aveva pure partecipato all'incontro del 27.1.2004, ha così riferito gli accadimenti di quel periodo:

" A quanto a me comunicato fra la dott.ssa __________ eAC 1 vi furono 3-4 incontri dai quali emersero 3 possibilità di proseguio della riabilitazione: la prima presso la comunità di __________ (comunque poco adatta a AC 1 siccome qui aveva già fallito), una seconda presso una famiglia del locarnese e la terza con un collocamento presso una comunità nella svizzera tedesca. Il 27.01.2004 avviene un incontro fra me, i genitori, AC 1 e la signora __________ alfine di valutare queste 3 ipotesi. In quell’occasione AC 1 esprime la volontà di ritentare la via della comunità. A fronte di questa sua disponibilità, in passato assente, sono state menzionate le comunità di __________ (dove però AC 1 aveva già fallito e quindi inadeguata secondo __________), Villa Argentina ed una comunità in Italia.

ADR durante l’incontro del 27.01.2004 __________ aveva sorpreso i presenti circa la sua disponibilità e propositività circa il suo futuro. I presenti hanno recepito questo come un elemento positivo.

A fronte delle 3 ipotesi AC 1 ha espresso la sua preferenza per una comunità in Italia. Preso atto di ciò abbiamo quindi deciso di attivarci in questo senso, dopo aver contatto la dott.ssa Isoldi. Per l’occasione __________ era assente siccome in Svizzera romanda e ci eravamo ripromessi di risentirci nella settimana dal 2 al 7 febbraio alfine di discutere la possibilità e pianificare l’intervento…."

Certo è che il mese di gennaio passò così, tra telefonate e riunioni, cui AC 1 partecipò (accompagnato dalla madre) e che ebbero tutte lo scopo di pervenire a trovare una Comunità, preferibilmente fuori dal Ticino, presso la quale egli avesse potuto ritentare di avviare un percorso terapeutico di dissuefazione dall'abuso di sostanze.

A tali discorsi, a tali progetti, in quel gennaio 2004, esteriormente AC 1 non si oppose più di tanto. È poi emerso al dibattimento che, invece, la prospettiva di dover entrare in una comunità per tossicodipendenti, in quegli ultimi giorni del gennaio 2004 lo angosciava e lo affliggeva assai.

È altresì certo che in quel gennaio 2004, AC 1 aveva ripreso l'uso di cocaina. A suo dire egli prese regolarmente i medicamenti che gli avevano prescritto i curanti della CPC, nondimeno, quando poi è stato sottoposto, la sera del 31.1.2004, all'esame del sangue, emerse che egli era positivo alla cocaina e derivati della canapa. Non aveva alcool nel sangue. Secondo i laboratoristi la concentrazione nel sangue dei singoli medicamenti che doveva prendere (Depakin, Haldol, Seroquel) era bassa e indicava che egli "da circa una settimana"non avrebbe preso dette medicine, circostanza che -come già cennato- AC 1 ha negato e nega, anche se, per finire, ammette che, più volte, in passato, gli era capitato di dimenticare di prendere le pastiglie.

  1. Gli accadimenti del 30-31 gennaio 2004, in particolare l'uccisione dei genitori

Venendo ai fatti oggetto del presente giudizio, si ha che il venerdì 30 gennaio 2004,AC 1 si è alzato tardi (verso le 11:00), ha pranzato con i genitori. Era il giorno del compleanno del nonno materno per cui, di primo pomeriggio, la madre di AC 1 si è recata presso i genitori, abitanti a circa 300 metri di distanza.

__________ si recò a __________ ad accudire i cavalli e AC 1 tornò un po' a dormire e poi aspettò in casa il suo ritorno, dopodichè padre e figlio, con l'auto, si recarono anche loro presso i nonni __________, ove aveva luogo la festicciola di compleanno. Verso le 19:00, AC 1 ed i genitori sono rientrati al loro domicilio. AC 1 non fece cena perché alla festa aveva mangiato a sufficienza. Era nervoso e sentiva il bisogno di drogarsi. A suo dire era una settimana che non lo faceva più. Intenzionato a rendersi a Lugano a comprare cocaina, chiese al padre fr. 50.-. Inizialmente il padre non glieli voleva dare, diceva che erano troppi, ma per finire, glieli diede, dicendogli: "vediamo poi quando rientri quanti te ne restano".

Di suo, quella sera, AC 1 aveva già in tasca una trentina di franchi. Ricevuti che ebbe anche quelli del padre, verso le ore 20:00, uscì di casa e giunto sulla cantonale fece l'autostop. Lo presero a bordo due giovani di Luino che, a suo dire, stavano fumando spinelli in auto (è respirando l'aria satura di fumo che c'era nella macchina che AC 1 si sarebbe poi trovato -a suo dire- positivo alla cannabis). Comecchessia, giunto a Lugano, AC 1 raggiunse il Centro asilanti di via Tesserete, dove da uno sconosciuto richiedente l'asilo, acquistò, per fr. 80.-, due bolas di cocaina. Si recò al vicino OCL dove comprò siringa ed aghi. Con quelli si recò alle toilettes del sottopassaggio pedonale di Besso dove si iniettò la "roba" testè acquistata. Prese poi il trenino Lugano-__________ e tornò a casa, dove arrivò verso le 23:00.

Già sul trenino sentiva scemare l'effetto della cocaina per cui quando arrivò a casa già si sentiva nervoso.

I genitori erano in salotto e, seduti sul divano, guardavano la televisione.AC 1 si recò in cucina a bere del tè freddo indi passò in salotto e vide che alla TV c'era la pubblicità. Il padre gli chiese quanti soldi ancora avesse in tasca ed egli rispose che aveva ancora 4 o 5 franchi. Il padre gli chiese che cosa avesse fatto del resto ed egli, mentendogli, rispose che aveva bevuto qualcosa e che aveva pagato da bere ad amici. La madre gli chiese se fosse andato a comprare droga e se si fosse "fatto" ed egli lo negò. Nessuno, durante quella discussione -per quanto ne ha riferito l'accusato- alzò la voce. AC 1 uscì dalla porta della cucina e rimase all'esterno a giocare col cane per qualche minuto. Indi rientrò e il cucciolo lo seguì in casa. Il padre gli disse di far uscire il cane perché non doveva rimanere in casa. AC 1 uscì di nuovo dalla porta della cucina. Dopo l'ultima osservazione fattagli dal padre, una grande rabbia gli era montata dentro. In aula, al riguardo, ha ribadito quanto già riferito nel primo verbale del 1.2.2004 ore 00:30. La grande rabbia gli era montata dentro per una serie di motivi, un po' perché voleva tenere il cane dentro casa, un po' perché voleva ancora far uso di cocaina, giacché quella che si era iniettato a Lugano non era stata sufficiente. Era scadente e già l'effetto stava per finire. Era anche una rabbia che egli si trascinava dietro da qualche giorno, dovuta anche al fatto che i genitori lo controllavano per evitare che facesse uso di droghe.

Uscito che fu dalla cucina, prese un bastone che si trovava vicino alla cuccia (o forse già l'aveva in mano da quando, qualche minuto prima, stava giocando col cane) e con quello rientrò in casa (dove peraltro il cucciolo era rimasto). Si trattava di un bastone che il padre aveva intagliato. Aveva la forma di una clava. Nel passato il padre l'aveva usato per tagliare la selvaggina, battendo con esso sul falcetto.

Tempo addietro il padre aveva avuto modo di dirgli, riferendosi a quel bastone, che con esso si poteva spaccare la testa a qualcuno. In effetti -il bastone è in atti per cui lo si può esaminare- esso è molto resistente e robusto, fatto verosimilmente di legno corniolo.

Preso in mano che ebbe il bastone, AC 1 cominciò a chiedersi mentalmente "lo faccio o non lo faccio" intendendo con questo se uccidere o meno i suoi genitori.

Era questo un pensiero che aveva già fatto in precedenza. Gli era cioè già capitato in passato e anche nelle settimane precedenti quel 30.1.2004 di avere pensato di uccidere i genitori e poi di togliersi la vita, "… per farla finita", per "partire" tutti e tre assieme "per l'altro mondo".

Aveva pensato di utilizzare una pistola ma non era poi mai riuscito a trovarla. Aveva anche pensato di utilizzare un coltello ma aveva abbandonato l'idea perché avrebbe avuto paura a usarlo. Quella stessa sera, rientrando in treno da Lugano, aveva pensato anche al bastone ricordando che il padre una volta gli aveva detto che "era un'ottima arma" e che "avrebbe potuto fare dei grossi danni".

Preso dunque in mano il bastone, AC 1 prese a chiedersi: "lo faccio o non lo faccio?" Era nel frattempo rientrato in casa e s'era portato alle spalle del padre che -così come anche la madre- continuava ignaro a guardare la televisione. In aula AC 1 ha dichiarato che giunto che fu alle spalle del padre decise di farlo.

Sferrò quindi da tergo, dall'alto verso il basso, con violenza, una randellata alla testa del padre, seduto sul divano, colpendolo sopra la nuca. Il padre si alzò e gli disse: "ma sei scemo?" dopodiché crollò a terra bocconi, ovvero con la faccia e il ventre rivolti verso il pavimento. In quel mentre, AC 1 vide la madre alzarsi dal divano e cercare di scappare sul lato destro del divano. La vide inciampare e, ratto, la raggiunse e le assestò un colpo di bastone alla testa. Anche la mamma cadde, supina, tra il divano e la veranda, così come mostra la planimetria allestita dalla Polizia scientifica (cfr. AI 231).

Dopo che li ebbe così tramortiti,AC 1 li udì rantolare. Specialmente il padre rantolava pesantemente. Facevano un rumore che AC 1 non riusciva a sopportare. Temeva che i genitori soffrissero. Si riportò allora verso il padre e di nuovo lo colpì alla testa col bastone, due, tre volte. Indi ritornò verso la madre e anche a lei assestò due, tre, quattro (il numero esatto egli più non ricorda) bastonate. Ma il rantolio non cessava, anche se quello della mamma era diminuito d'intensità. Allora lasciò cadere il bastone che rimase lì, sul pavimento, dove poi lo ritrovò la polizia. Andò in cucina e prese un grosso coltello che usavano per tagliare la carne (cfr. foto 261 e 262 dell'AI 231). Con quello in mano ritornò in salotto. Presa un lenzuolo, lo mise sopra il corpo del padre. Indi, mirando a organi vitali, al cuore in particolare, lo colpì col coltello, non già vibrando dei fendenti, bensì appoggiando la punta del coltello sulla schiena e curando con il peso del proprio corpo di far forza sul manico, di guisa che la lama entrasse nel corpo dei genitori. Agì così perché voleva accelerare la loro morte e porre fine ai loro rantoli e alle loro sofferenze. Colpì il padre quattro volte. Il primo colpo entrò nella carne, ma il padre continuò a rantolare. Il secondo colpo non penetrò più di tanto perché AC 1 colpì un osso. Affondò quindi ulteriori due volte la lama sul lato destro della schiena del padre e questi cessò di rantolare. Indi fece penetrare il coltello nello sterno della madre. Portò il coltello in cucina e lo mise nel lavandino dove lo ritrovò poi la polizia.

Tornò in salotto e frugò nelle tasche del padre. In aula AC 1 ha precisato che perquisì le tasche del padre una sola volta (e non più volte come aveva detto nei verbali), trovandovi, tra l'altro, il borsello, la chiave della porta della camera dei genitori (che essi tenevano sempre chiusa a chiave proprio per impedire a lui di rubare o di mettere le mani sulle armi) e le chiavi della vettura.

Tolse dal borsello del padre (che fu ritrovato vuoto dalla polizia sotto il cuscino di una poltrona) tutti i soldi che c'erano e quindi si recò nella camera dei genitori. Quivi avrebbe voluto aprire la cassaforte ma non potè, poiché -nonostante diverse ricerche- non riuscì a trovare la chiave. Trovò il borsello della madre e prese il denaro che conteneva. Calcolò che in tutto, svuotando i due borselli, si ritrovava con circa fr. 320.-. In un sacco trovò una pistola calibro 22 da tiro e la relativa munizione. Trovò anche una SIG calibro 9, ma senza colpi. In un armadio trovò pure una carabina. Caricò la prima pistola e mise il colpo in canna. Se l'appoggiò alle tempie e alla gola ma il coraggio di sparare gli mancava. Pensò di andare a comprare cocaina, così avrebbe forse trovato il coraggio di uccidersi. Preso il cellulare del padre che trovò sul camino, lasciò (era circa mezzanotte) la casa e con l'auto del padre si recò a __________, presso il centro asilanti. Quivi giunto bussò alla porta e ad una finestra. Lo raggiunse un cittadino di colore che, dietro consegna di fr. 320.- e del natel del padre, gli diede 5 bolas di cocaina. Ripresa l'auto, si recò all'OBV di Mendrisio dove acquistò siringhe ed aghi. Indi rincasò che erano all'incirca le 2:00. Si recò in salotto e diede un'occhiata alle salme dei suoi genitori ma se ne andò subito perché gli facevano impressione. Rimase in bagno un paio d'ore, finchè cioè non finì di iniettarsi, con microiniezioni, tutta la cocaina. Se la iniettava piano piano così da goderne tutto il suo effetto. Erano ormai le 4:00/4:30 quando finì ed allora si rinchiuse nella camera dei genitori. Di nuovo si puntò la pistola alla testa, alla fronte, alle tempie e di nuovo non trovò il coraggio di premere il grilletto. Erano all'incirca le 7:30, quando si recò in cucina. Si fece del caffè ma non gli riuscì di berlo. Diede da mangiare al cane. Tirò le tende della sala di guisa che nessuno vedesse dentro e chiuse la porta-finestra della cucina che la sera prima aveva lasciato aperta, indi tornò nella camera dei genitori. Pensava che se fosse arrivato qualcuno, allora si sarebbe sparato ma non arrivò nessuno. Verso le 9:00 lasciò di nuovo l'abitazione e, al volante della vettura del padre, raggiunse ancora __________. Frugando per casa aveva trovato altro danaro (all'incirca fr. 100.-) e con quello da uno sconosciuto richiedente l'asilo, acquistò una bolas. Di nuovo, prima di rincasare, si recò all'OBV di Mendrisio dove acquistò un'altra siringa che poi, al domicilio, usò per iniettarsi la cocaina. Le numerose punture che si fece sulle mani tra il 30 e il 31.1.2004 si vedono bene nella foto nr. 162.

Passò il resto della giornata chiuso nella camera dei genitori, bevendo the freddo. A poco a poco si esauriva in lui il pensiero di suicidarsi e maturava quello di costituirsi, recandosi in Polizia.

Sentiva di non avere molte altre alternative.

Verso le 18:00 suonò il telefono ma non rispose (era la sorella sposata che voleva parlare con la mamma). Verso le 20:30 (nel frattempo s'era cambiato gli indumenti sporchi di sangue, in particolare il pullover, indossandone di puliti) si rimise al volante della macchina del padre e raggiunse il posto di polizia di Lugano. Si presentò allo sportello e all'agente che lo ricevette disse che era venuto a consegnarsi perché aveva ammazzato i genitori. Come già cennato, venne interrogato la sera stessa. Nel corso dell'audizione intervenne anche il Procuratore pubblico. Già nel primo verbale, in buona sostanza, AC 1 ha narrato i fatti che si è andati qui riproducendo (salvo l'episodio del terzo acquisto di bolas della mattina del 31.1.2004, omesso per dimenticanza). Nel seguito dell'inchiesta, AC 1 ha precisato, risp. corretto alcune sue dichiarazioni iniziali, senza però modificarne la sostanza, dichiarazioni che ha poi ribadito e spiegato anche in aula.

Le salme di __________ e di __________ __________ sono state sottoposte ad autopsia. I referti peritali sono in atti, in AI 201 e in AI 202.

Le conclusioni cui è giunto il medico legale concordano nella buona sostanza con la dinamica della duplice uccisione narrata dall'accusato. Infatti, per quanto riguarda __________, si ha (cfr. AI 201 p. 3 e s.) che:

" … Gli accertamenti medico-legali hanno fornito elementi che consentono con buone ragioni di ritenere che la morte di __________ sia stata determinata sia dalle lesioni cranio-encefaliche riportate a seguito dell'azione di un corpo contundente sia dalle lesioni polmonari e cardiache riportate a seguito della penetrazione di un'arma da punta e taglio.

In particolare, rispetto alle ferite cutanee riscontrate sulla schiena dell'uomo, la lama che ha prodotto la ferita sovrascapolare è quella che ha poi leso il lobo superiore del polmone sinistro, la lama che ha prodotto la ferita sottoscapolare ha raggiunto il lobo inferiore del polmone sinistro mentre la lama che ha inferto la ferita paravertebrale a sinistra è quella che ha raggiunto e leso il cuore.

La lama che ha leso il polmone destro è quella penetrata dalla ferita cutanea nella regione dorsale mediana toracica.

Anche se le due ferite dorsali più basse mostrano segni di dubbia vitalità appare difficile ammettere con certezza che la causa di morte possa essere identificata unicamente nelle lesioni cranio-encefaliche…"

Per quanto riguarda __________, l'autopsia ha permesso di stabilire che essa è morta già in seguito alle bastonate infertele dal figlio. Infatti nel rapporto AI 202, a p. 3, si legge:

" … Gli accertamenti medico-legali hanno fornito elementi che consentono con buone ragioni di ritenere che la morte di __________ sia stata determinata dalle lesioni cranio-encefaliche prodotte dall'azione di un corpo contundente.

Depongono in tal senso le numerose fratture della volta, della base cranica, del massiccio facciale con emorragia subaracnoidea ed in parte subdurale del cervello.

Per quanto riguarda la ferita da punta e taglio ritrovata a livello toracico anteriormente questa è stata prodotta da uno strumento monotagliente con la parte affilata della lama rivolta verso l'alto.

Il tramite della ferita comprende il piano cutaneo e sottocutaneo, lo sterno a tutto spessore, il pericardio anteriormente, il ventricolo destro del cuore anteriormente ed in corrispondenza del setto interventricolare posteriormente, il sacco pericardico posteriormente, l'aorta toracica per terminare poi in regione paravertebrale sinistra circa 2 cm dopo aver leso la pleura parietale.

Le caratteristiche cromatiche della ferita cutanea nonché la scarsa quantità, considerate le lesioni delle strutture toraciche, del sangue riscontrato nello scavo pleurico di sinistra, consentono ragionevolmente di ritenere che la ferita sia stata inferta alla donna quantomeno in limine vitae e che quindi la causa del decesso sia da attribuirsi, come detto più sopra, alle lesioni cranio-encefaliche…."

Anche i rilievi eseguiti dalla Polizia scientifica (cfr. AI 231 e 232) vestono nella sostanza le dichiarazioni rese da AC 1: le salme sono state ritrovate così come da lui descritto, il bastone e il coltello pure, la camera dei genitori era stata messa a soqquadro, una pistola era sul letto, un'altra pistola era sul comodino, una carabina era appoggiata al muro. Sono stati ritrovati gli indumenti che AC 1 indossava al momento del fatto e nel bagno erano sparsi aghi e siringhe oltre ai soliti oggetti necessari per "bucarsi". Per i dettagli al rapporto 25.11.2004 della Polizia scientifica si rinvia.

Accertamenti fatti presso i Centri degli asilanti di Lugano - via Tesserete e di Capolago non hanno portato a identificare le persone che hanno venduto cocaina a AC 1. Nessuno si è ricordato di lui neppure presso gli ospedali dove ha acquistato siringhe e aghi.

Dopo l'arresto AC 1 è stato visitato dal dottor __________ e dallo psichiatra dottor __________. I relativi certificati sono in atti (cfr. all. AI 1 e PS 65).

Il dottor __________ ha dichiarato cheAC 1 era interrogabile ma non carcerabile, col che, dopo essere stato sentito, egli è stato trasferito alla CPC dove è rimasto fino al 16.2.2004. Dichiarato da quella data carcerabile, AC 1 è stato tradotto al PCT dove da allora si trova. Lavora in legatoria. Per la prima volta in vita sua regge bene i ritmi e la quotidianità del lavoro e ha sin qui tenuto buona condotta. Incontra settimanalmente lo psichiatra __________ e assume i farmaci che il medico gli ha prescritto (i nomi dei medicamenti sono diversi da quelli che AC 1 assumeva prima di uccidere i genitori, ma, aldilà dei nomi commerciali, quelli che gli sono stati prescritti sono tuttora degli antipsicotici, degli antidepressivi e dei tranquillanti).

  1. La perizia psichiatrica e l'audizione del perito al dibattimento

Con decreto di nomina del 12.2.2004 il Procuratore pubblico ha affidato al prof. dott. PE 1, specialista in psichiatria e neurologia e professore ordinario di psichiatria all'Università degli Studi "Statale" di Milano, il mandato di allestire una perizia psichiatrica su AC 1 e di rispondere ad una serie di quesiti.

Il perito ha rassegnato il suo rapporto in data 18.6.2004, dopodiché il 30.6.2004 è stato sentito dal PP in contraddittorio e, regolarmente citato, è pure comparso al dibattimento ove ha avuto modo di spiegare alla Corte i contenuti della sua perizia e di rispondere ad ulteriori domande postegli. La sua audizione è stata registrata (il CD è in atti quale inserto A del verbale del dibattimento). Inoltre, la seconda parte dell'audizione registrata è pure (per quel che era possibile) stata trascritta per comodità di consultazione (si avverte qui, comunque, che, nel dubbio, fa stato la registrazione).

Dopo aver esaminato tutto il materiale raccolto, il perito è pervenuto al convincimento che la diagnosi posta (perlomeno dubitativamente) dal dr. TE 1 nel 1995 di "schizofrenia paranoide" sia da riconsiderare. A giudizio del perito, negli anni successivi, durante i numerosi ricoveri nelle cliniche e negli istituti psichiatrici di cui si è già detto, la diagnosi inizialmente posta ha subito una sorta di "trascinamento" per cui i medici che hanno via via avuto in cura il AC 1 l'hanno per così dire "ripresa", riportandola da cartella in cartella, sempre però accompagnandola (perlomeno da dopo che è stata scoperta) dalla concomitante diagnosi di "abuso tossicomanico". A mente del perito appare più corretta per AC 1 la diagnosi di "disturbo borderline di personalità in abuso cronico di cocaina". Dopo aver premesso che la diagnosi ha comunque un peso molto relativo ai fini della valutazione della "capacità di intendere e di volere" di AC 1 nel momento dell'uccisione dei genitori, risp. della commissione dei reati minori imputatigli ("se non è zuppa è pan bagnato" ha, al riguardo, dichiarato in aula il perito e questa sua conclusione è stata condivisa anche dal dr. TE 1, sentito al dibattimento come teste, ovvero come ex-medico curante, anche se, quest'ultimo, è rimasto convinto che la diagnosi da lui posta nel 1995 era corretta), il perito ha ravvisato gli elementi che l'han portato alla diagnosi di "disturbo borderline" (piuttosto che a quella di "schizofrenia paranoide") da un lato nell'assenza (nel peritando) di un delirio strutturato e, dall'altro, nell'uso cronico da lui fatto di sostanze stupefacenti. Come già evidenziato a p. 41 della perizia, l'uso cronico di sostanze stupefacenti -secondo il prof. PE 1- mette in stallo la diagnosi di schizofrenia paranoide. A suo giudizio, sia l'analisi della psicopatologia pregressa, sia quella evidenziatasi nei colloqui peritali, sia quella che emerge dai risultati dei tests (non solo da quelli effettuati dalla sua collaboratrice dott.__________, ma anche da quelli eseguiti nel 1995 dal dr. __________) portano a concludere per il disturbo borderline. In AC 1 esso si concretizza attraverso una "mancanza di consistenza dell'identità del sé" (cosiddetta "diffusione d'identità") che a sua volta si esplicita

" in distorsioni cognitive e comportamentali presenti nelle relazioni interpersonali: marcata difficoltà ad avere autentici rapporti di intimità con gli altri, mancanza di obiettivi concreti e di impegno continuativo nell' area lavorativa, incertezza e mancanza di obiettivi in altre aree della vita, difficoltà di vario livello nella vita sessuale.

Il periziando, infatti, oltre a evidenziare difficoltà relazionali a livello interpersonale extrafamiliare (pochi rapporti interpersonali superficiali e per lo più legati al procurarsi le sostanze di cui faceva uso continuativo, nessun rapporto di autentica intimità o affettività) manifestava le stesse difficoltà nell'area intrafamiliare. Con i genitori aveva sviluppato un rapporto conflittuale basato o sulla passività (obbediva al padre in modo infantile) o sull'aggressività con richieste verbali e manifestazioni comportamentali violente. Le relazioni con le sorelle erano improntate a superficialità ed anaffettività.

Questi estremi comportamentali (passività/aggressività) sono fondamentali nell'interpretazione della personalità del AC 1 poiché rappresentano i due poli del suo agire psichico: o il mantenimento passivo di una distanza emotivo-affettiva dall'altro -osservata marcatamente anche durante i colloqui peritali- espressa attraverso un notevole appiattimento emotivo e coartazione affettiva; o lo scarico pulsionale dovuto a una mancanza di controllo istintuale, come manifestato ad esempio nel setting testale….

… omissis …

I dati biografici del AC 1 confermano la scarsa progettualità e le difficoltà di mantenere continuativamente un impegno lavorativo: giunto con difficoltà al raggiungimento di un diploma di muratore, lavorava in modo discontinuo come tale e, obbedendo alle richieste del padre, aiutava lo stesso nello svolgimento di lavori agricoli.

Il principale interesse del periziando, che informa sostanzialmente il suo agire esistenziale, consiste nel cercare di procurarsi le sostanze (attualmente cocaina) di cui fa largo e continuativo uso. A tal scopo attua furti di denaro e di oggetti domestici dopo avere consumato i suoi proventi economici leciti (tra cui una piccola periodica somma di denaro elargita dal padre).

Tutti questi aspetti si confermano come aspecifiche manifestazioni di debolezza dell'Io che si caratterizzano per: l'incapacità a tollerare l'angoscia, la mancanza di controllo degli impulsi e la carenza di funzioni sublimatorie che si esplica nella incapacità di concretezza, costanza e creatività nel lavoro e nelle altre aree esistenziali… omissis … omissis…

L'organizzazione di personalità borderline, osservata nel periziando, non è solo costituita dalla diffusione di identità, già descritta, ma anche dall'utilizzo di meccanismi di difesa primitivi… … omissis … La corazza difensiva nei riguardi delle frustrazioni affettive serve al AC 1 per non cadere nella polarità opposta: il discontrollo e la manifestazione primitiva della pulsione istintuale con agiti violenti e incontrollabili. Tali risposte sono passibili di manifestarsi ogni qual volta egli si trovi a confrontarsi con una frustrazione verso cui è intollerante e connotata da importante contenuto emotivo-affettivo. Tale intolleranza potrebbe esplicarsi nei riguardi di una critica o di un abbandono -reale o immaginato- che rappresentano ferite per il debole lo del soggetto… … omissis… La diffusione dell'identità include la mancanza di integrazione del concetto dell'altro e si accresce parallelamente ad un sé grandioso ma patologico. Non è casuale che il AC 1 nei disturbi dell'ideazione che presentava in concomitanza con l'abuso di sostanze sentiva "una forza grandiosa dentro di me e una voce che mi diceva che ero 'dio o il diavolo'" secondo le parole dello stesso periziando. Anche questo dato sancisce la compensazione della sottostante mancanza di integrazione di un sé normale slatentizzata dall'abuso di cocaina.

In sostanza tutti gli aspetti rappresentativi della patologia borderline del AC 1 sembrano spiegare l'accaduto traumatico. Un aspetto del funzionamento dell'Io consiste nella capacità di posticipare la scarica degli impulsi e modulare affetti come l'ansia, l'angoscia, la rabbia. A causa della debolezza dell'Io l'individuo, in alcune situazioni con marcati contenuti emotivo-affettivi, può non essere in grado di controllare intense pulsioni utilizzando la coscienza per finalizzare il proprio comportamento. E' possibile, a tal riguardo, utilizzare quanto descritto nel verbale di interrogatorio del AC 1 eseguito in data 25 maggio 2004. Sui motivi dell'atto (di seguito nella relazione vengono riportati brani trascritti verbatim di documenti riguardanti il soggetto o scritti dal soggetto stesso): "Entrato con il bastone in mano, ero lì sul farlo e non farlo. Ad un certo momento sono partito. Non capisco nemmeno io cosa mi abbia fatto scattare a quale momento". Possiamo osservare come venga descritta la capacità di mantenimento del rapporto di realtà: "ero lì sul farlo e non farlo". Il AC 1 valuta cognitivamente l'atto intenzionale che vuole attuare, in piena capacità di comprensione e nel rispetto della valutazione reale dell'atto stesso inizia a strutturare un processo decisionale relativo al progetto comportamentale evidentemente già creatosi.

Persone affette da disturbo borderline di personalità mantengono una capacità conservata della valutazione di realtà, anche se a volte possono presentare un pensiero simil-psicotico sotto la pressione di intensi affetti. Nella relazione col AC 1 questi scivolamenti in un processo di pensiero primario possono osservarsi superficialmente ma essi risultano soprattutto embricati alla struttura cognitiva primitiva associata a deficit di astrazione e concettualizzazione.

Successivamente nell'interrogatorio del 25 maggio c.a. viene riportata la mancanza di controllo degli impulsi: "Ad un certo momento sono partito. Non capisco nemmeno io cosa mi abbia fatto scattare (. ..) ." … … omissis… Per quanto riguarda l'abuso di sostanze in una personalità fortemente disturbata come il AC 1 viene confermato dalle ricerche scientifiche nel campo che la cronicità dell'abuso si differenzia dall'uso sporadico di sostanze proprio per la presenza di un grave disturbo di personalità (Treece, 1984).

I dati della ricerca scientifica che possono maggiormente interessarci sono, in questo caso, quelli che confermano che i tossicodipendenti con disturbi di personalità sono più depressi, più impulsivi, più isolati e di solito meno soddisfatti della loro vita rispetto ai tossicodipendenti che non presentano tali disturbi.

E' importante sottolineare come anche per il AC 1i l'uso di droghe possa effettivamente riportare a stati regressivi, rinforzando le difettose difese dell'lo contro affetti potenti come rabbia, delusione e vergogna… … omissis… Fondamentale nella comorbilità tra disturbo grave di personalità e tossicodipendenza, torniamo a confermarlo, è la deficiente funzione regolatoria degli affetti, del controllo degli impulsi e del mantenimento dell' auto stima (Treece, Khantzian, 1986). Da questo derivano maggiori deficit e conflittualità nelle relazioni interpersonali -come manifestato dal AC 1- incapace di regolare la vicinanza interpersonale. La rigidità, la distanza emotiva lo preservano da possibili frustrazioni, rifiuti, svilimenti provenienti dall'altro che lo rendono, a causa della fragilità dell'io, in balia di un intollerabile sentimento di impotenza. E' proprio per evitare questa impotenza disperata che egli cerca di regolare e controllare il suo stato affettivo. La rabbia narcisistica e l'umiliazione impongono allora l'uso delle droghe per ristabilire una sensazione di potere (contenuti allucinatori manifestati dal periziando durante l'effetto dell'abuso di cocaina). E' un dato tipico del funzionamento del periziando l'aver ricercato l'assunzione di dosi maggiori di cocaina dopo l'omicidio dei genitori. L'ingestione della droga doveva compensare le carenze della regolazione pulsionale che lo avevano portato a decidere coscientemente sotto la pressione della forte umiliazione e critica genitoriale di uccidere i genitori ma l'atto avvenne sotto una pressione affettiva tale da non permettere se non blandamente il controllo della pulsione che

era emersa alla coscienza. In stato di scissione emotiva, dopo i primi colpi, decise di finire i genitori con l'uso del coltello "perché quando un cavallo è zoppo è meglio ucciderlo". Successivamente mantenendo sempre valido il test di realtà, dopo aver sentito la telefonata che attribuì alla sorella, decise di costituirsi "in quanto l'avrebbero comunque scoperto ed era la cosa migliore da fare".

In conclusione mentre la comprensione dell'ideazione che aveva come finalità l'uccisione dei genitori al momento dell'atto era valida era invece scemata grandemente la capacità di opporsi alla pulsione violenta…"

Al dibattimento, come già nella perizia a p. 60 e nel verbale del 30.6.2004, il prof. PE 1 ha ribadito che AC 1 nel momento del fatto, ovvero dell'uccisione dei genitori, aveva una normale capacità di capire il carattere illecito dell'atto. Era invece ridotta la sua "capacità di volere". Dovendo quantificare il concetto di "grandemente scemata capacità di volere", il perito ha fatto riferimento ad una "forchetta", ad un "segmento" ricompreso tra il 65 e il 75 per cento.

Venendo al movente, il perito ha confermato che AC 1 ha ucciso i genitori per l'accumularsi di diversi elementi che "hanno riempito il vaso". La frase del padre che gli ha ingiunto di "portar fuori il cane" è stata, quella sera, "la goccia che lo ha fatto traboccare". AC 1 ha preso il bastone perché "se lo è trovato in mano" e non perché voleva utilizzare "un'arma piuttosto che un'altra". A giudizio del perito, il risentimento ribolliva in AC 1 da tempo. Da tempo egli malsopportava il controllo che su di lui effettuavano i genitori, malsopportava circostanze e modalità del suo ultimo ricovero alla CPC di Mendrisio. Dopo la dimissione "a sorpresa", ormai deluso da ogni programma terapeutico e oppositivo agli interventi farmacologici, non accettava per nulla l'idea di un ulteriore ricovero in una comunità per tossicodipendenti. La sera dell'uccisione tutti questi elementi psicodinamici si sono accumulati. La madre lo ha rimproverato dicendogli che era andato a Lugano a drogarsi, il padre gli ha ingiunto di mettere fuori il "suo" cane. Per AC 1 (ed è sempre il perito a dirlo) la situazione è diventata insopportabile, il risentimento contro i genitori è debordato e li ha uccisi. Secondo il prof. PE 1, è tipico di personalità dipendenti (soprattutto tossicodipendenti), sostanzialmente anaffettive (come è ed era il AC 1) che l'appiattimento emotivo venga bruscamente interrotto da esplosioni di aggressività come reazione immediata a stimoli ambientali e psicologici anche di minima entità. Proprio perché scattano come reazione a corto circuito a fronte di stimoli anche di apparente minimo significato (ancorchè molto importanti per il soggetto), siffatti comportamenti aggressivi sono imprevedibili. Ed è proprio tale imprevedibilità (non già la certezza che un analogo evento drammatico debba ripetersi quanto piuttosto la non prevedibilità che esso non succeda più) che configura pericolosità sociale.

In questo senso, secondo il perito, è da ritenere che AC 1, a causa della descritta sua psicopatologia acuita dalla tossicofilia, mette gravemente in pericolo la sicurezza pubblica (cfr. perizia p. 60 e la registrazione dell'audizione dibattimentale del perito).

Venendo alla questione delle misure da adottare, in sede di perizia il professor PE 1 aveva scritto che:

" 4) Per quanto riguarda un programma terapeutico si ritiene utile un progetto psicofarmacologico e psicoterapico di sostegno, organizzabile in una struttura carceraria o in alternativa in una struttura clinico specializzata."

Dato che, giusta l'art. 43 n. 1 cpv. 2 CP, nei confronti dell'agente che, a causa del suo stato mentale, mette gravemente in pericolo la sicurezza pubblica, deve esser ordinato l'internamento, in aula questa questione è stata oggetto di particolare approfondimento.

Premesso che, come si spiegherà meglio al considerando 5. della presente sentenza, la misura dell'internamento ex art. 43 n. 1 cpv. 2 CP può essere ordinata solo se essa è l'unica soluzione per prevenire la messa in pericolo di terzi, per cui essa può essere ordinata solo nei confronti di agenti incurabili molto pericolosi, risp. di agenti molto pericolosi, suscettibili di essere curati ma non nel corto-medio termine, il prof. PE 1, al dibattimento, ha spiegato che AC 1 è attualmente molto pericoloso, ma non inguaribile. A suo giudizio, egli è curabile ma non nel breve-medio termine, bensì nel lungo termine, per cui,

oggi come oggi, per prevenire altri gravi reati, è indispensabile sottoporre AC 1 alla misura dell'internamento, da eseguire in una struttura carceraria chiusa, in grado di assicurargli un adeguato trattamento farmacologico ed una terapia di sostegno. A tale conclusione il perito è giunto avendo ben presente la struttura del PCT che ha avuto modo di conoscere proprio nel contesto dell'allestimento della perizia qui in discorso. A suo giudizio, l'adozione di una misura ambulatoriale, risp. il collocamento in una casa di salute aperta, sono attualmente controindicate.

A precisa domanda del patrono di parte civile avvocato RC 2 (domanda intesa a conoscere, nell'ottica di un'ipotetica liberazione, se esiste il rischio che AC 1 possa, in futuro, riprodurre i meccanismi relazionali del passato con il resto della famiglia, ad esempio con le sorelle, creando con esse dei rapporti di dipendenza suscettibili di sfociare in atti violenti), il perito ha spiegato che un tale rischio esiste concretamente e che esso non può essere annullato nel breve o medio termine. Solo sul lungo termine sarà possibile, attraverso i controlli che verranno effettuati, verificare se la situazione di pericolosità si sarà sostanzialmente modificata, trasformandosi in una non pericolosità.

Per finire la sottoscritta Presidente, in esito all'audizione del perito, ha chiesto alle parti (ed in particolare al Difensore) se reputavano necessario che il perito rispondesse anche per iscritto alle domande postegli durante l'audizione in punto alle misure da adottare ex art. 43 CP, in particolare in punto alla necessità di ordinare nei confronti di AC 1 la misura dell'internamento, ad esse hanno tutte risposto negativamente, ritenendo sufficiente la registrazione della deposizione orale del perito.

  1. In diritto

Nei reati contro la vita, la fattispecie di base è l’omicidio intenzionale, commesso da chiunque uccide intenzionalmente una persona e punibile con la reclusione non inferiore a 5 (cinque) anni (art. 111 CP). La fattispecie qualificata è l’assassinio, che consiste nell’uccidere volontariamente una persona con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, ed è punibile con la reclusione perpetua o la reclusione non inferiore a 10 anni (art. 112 CP). Fattispecie privilegiata è, tra le altre, l’omicidio passionale, che si ha quando l’uccisore ha agito cedendo ad una violenta commozione dell’animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione (art. 113 CP). Avuto riguardo alla fattispecie in esame, il nodo da sciogliere è, in buona sostanza, quello di sapere se AC 1 ha commesso assassinio (come imputatogli dalla Pubblica Accusa) o omicidio intenzionale (come prospettatogli in subordine al dibattimento) oppure omicidio passionale (come sostenuto dalla Difesa, reato pure prospettato al dibattimento).

Nella valutazione della suddetta questione, la Corte ha avuto presente le considerazioni riportate nella sentenza della superiore istanza cantonale del 27.3.2003 in re R.B., nella quale si legge che "… l'omicidio intenzionale (art. 111 CP) va qualificato come assassinio (art. 112 CP) se l'agente ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi. Esso si distingue dall'omicidio intenzionale per il carattere specialmente reprensibile dell'atto (FF 1985 II 912 seg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a pag. 13; Corboz,, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 1.23 ad art. 112 CP)...". Come noto, la nozione di “particolare mancanza di scrupoli” corrisponde a quella di “particolare perversità” secondo il vecchio art. 112 CP (FF 1985 II 912; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berna 2003, 6a edizione, p. 26, n. 16).

Il movente è particolarmente perverso "quando si riconduce a rimunerazione o a volontà di derubare la vittima" (cfr. sent. CCRP citata p. 7 con richiami). Lo scopo (ibidem, p. 7), "è particolarmente perverso, ad esempio, quando l'autore elimina un testimone scomodo o una persona che cerca di impedire la perpetrazione di un reato; il modo di agire è particolarmente perverso, ad esempio, quando l'autore dimostra crudeltà o prova piacere nel far soffrire la vittima (v. anche Corboz,, op. cit., n. 8 a 19 ad art. 112 CP; Disch, L'homicide intentionnel, tesi, Losanna 1999, pagg. 313 a 322)…". Sempre la citata sentenza della CCRP, integrando la più recente giurisprudenza del TF e le considerazioni svolte dalla dottrina più recente, spiega che

"… per discernere tra omicidio e assassinio occorre procedere, di caso in caso, a una valutazione globale. Le circostanze rilevanti sono solo quelle direttamente connesse alla commissione del reato. I precedenti e il comportamento dell'autore dopo l'uccisione possono assumere rilievo solo se riguardano l'illecito e servono a chiarire la personalità di lui

(DTF 127 IV 10 consid. 1a pag. 14, 117 IV 369 consid. 17 pag. 390-391 e consid. 19a pag. 392-393; v. anche Disch, op. cit., pag. 322). La premeditazione non denota necessariamente assassinio (Disch, op. cit. pag. 292 e rinvii), né si dà necessariamente assassinio nell'ipotesi in cui l'autore abbia provato piacere a far soffrire la vittima o a ucciderla, e nemmeno nell'eventualità in cui manchi ogni legame tra l'autore e la vittima o qualora l'agente abbia agito a sangue freddo. Decisivo è che l'autore abbia delinquito senza scrupoli, dando prova di egoismo crasso e primitivo, in spregio di sentimenti sociali e della vita altrui pur di conseguire il suo interesse (DTF 127 IV 10 consid. 1a pag. 14 con richiami; FF 1985 II 912 seg.). Tale atteggiamento deve apparire come un carattere costante della personalità, su cui il giudice si pronuncia secondo criteri morali oggettivi (DTF 127 IV 10 consid. 1a pag. 14; sentenza del Tribunale federale 6S.400/2001 del 10 gennaio 2002, consid. 8c)…". Non va peraltro perso di vista che la distruzione intenzionale della vita altrui è sempre di una gravità estrema: come evidenzia tuttavia la diversa comminatoria di pena, bisogna, per ritenere dato l’assassinio, che la colpa dell’autore si distingua nettamente, per il suo carattere particolarmente odioso, da quella dell’omicida ai sensi dell’art. 111 CP (118 VI 126). Una particolare mancanza di scrupoli dell'agente non è peraltro incompatibile con una sua responsabilità scemata o deficienza caratteriale (cfr. Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8a edizione, p. 9 con i relativi richiami giurisprudenziali) e neppure con una (non scusabile) violenta commozione dell'animo (Trechsel, Kurzkomm., all'art. 112 n. 25 e cit.). Annotano Stratenwerth/Jenny (op. cit., n. 23 pag. 29) che, quanto più vi è sproporzione tra lo scopo perseguito e la distruzione della vita umana, tanto più ci si avvicina alla fattispecie dell'assassinio.

Invece non è data di principio particolare assenza di scrupoli, con riserva del modo di agire, quando il movente non è crassamente egoistico, bensì è, per certi aspetti, umanamente comprensibile, in particolare quando esso è il risultato di una grave situazione conflittuale (Corboz, op. cit., p. 34, n. 23).

Vi è invece omicidio passionale se il colpevole ha agito cedendo a una violenta commozione dell’animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione. Il testo qui riportato dell’art. 113 CP è frutto della riforma del Codice, entrata in vigore il 1. gennaio 1990. Al proposito si legge nel Messaggio del Consiglio federale pubblicato in FF 1985, II, p. 914 che:

" L’unica modifica sostanziale rispetto all’attuale tenore dell’articolo 113 consiste in un complemento: si rende d’ora in poi colpevole di questa forma privilegiata d’omicidio non solo chi ha ucciso cedendo ad una violenta commozione dell’animo scusabile per le circostanze, ma anche chi, al momento dell’atto, si trovava “in stato di profonda prostrazione”. Questa formulazione comprende dunque situazioni nelle quali l’autore non ha agito né per passione né sotto l’effetto di violente emozioni manifestatesi in modo relativamente repentino bensì in uno stato emozionale maturato progressivamente su di un lungo arco di tempo e altrettanto scusabile. Si tratta dunque di stati psichici cronici che, per così dire, covano a lungo, fino a che l’autore sia completamente disperato e non veda altra possibilità che l’omicidio."

Secondo l’interpretazione, storica, del Consiglio federale, dunque, aldilà della lettera della legge, tanto la commozione violenta quanto la profonda prostrazione debbono essere scusabili per le circostanze, il che è ribadito anche dalla giurisprudenza e dalla dottrina più recenti (cfr. Corboz, op. cit., p. 41, n. 19 con richiami). Ciò significa da un lato che l’autore non deve portare la colpa esclusiva o preponderante della situazione di conflitto che ha generato la violenta commozione, rispettivamente lo stato di grave prostrazione. Inoltre occorre che in tale stato cadrebbe in circostanze eccezionali anche ogni altro cittadino corretto e rispettoso delle leggi (cfr. in tal senso anche la sentenza 27.8.1997 delle Assise criminali di Lugano in re S.F. e le altre ivi richiamate).

Avuto riguardo alla nozione di "grave prostrazione", la stessa non va intesa come una situazione drammatica che provoca una brusca reazione, bensì come una situazione drammatica durevole che è andata maturando lentamente (Corboz, op. cit. ed art. 113 p. 40 e 41, n. 17).

La "grave prostrazione" è uno stato emotivo che matura progressivamente sul lungo periodo, che cova a lungo, conducendo l'autore a una totale disperazione, di guisa che egli più non vede altra via d'uscita se non l'omicidio. Trattasi in buona sostanza di una situazione drammatica che crea nell'autore uno stato simile a quello di necessità (Corboz, op. cit., p. 41, nota 18, con rinvii, in particolare la DTF 119 IV 204. Inoltre, più di recente, la decisione del TF 15.6.2001, 6S.132/2001).

Venendo al concreto caso, va avantutto sottolineato che la Corte non ha seguito la tesi difensiva secondo la quale AC 1 uccidendo i genitori, ha commesso omicidio passionale. È ben vero che la sua vita, dai 15-17 anni in poi, è stata estremamente triste per tutti i motivi descritti al considerando 1. della presente sentenza, a partire dai ripetuti episodi di incontinenza emotiva (perlopiù causati da abuso di cocaina), di grave agitazione e talora anche di aggressività che l'hanno portato, volontariamente o in modo coatto, ai noti molteplici ricoveri in istituti psichiatrici. Altresì è vero che, a causa del suo stato psicopatologico, acuito dalle ripetute ricadute nel (per lui) nefasto abuso di sostanze stupefacenti, egli non ha potuto godere -come in genere i suoi coetanei- delle gioie e della spensieratezza tipiche dell'età giovanile, né ha potuto trovare occasioni di crescita e di maturazione attraverso la pratica di un lavoro stabile. Sennonchè tutto ciò è avvenuto a causa del citato suo sviluppo psicopatologico che l'ha portato sin dall'infanzia e dalla preadolescenza a strutturarsi -come si legge in perizia- come persona dipendente con scarsa iniziativa, affettivamente appiattita, sostanzialmente disinteressato alla propria situazione esistenziale e scarsissimamente progettuale, laddove l'unico elemento capace di smuoverlo da tanta apatia e abulia è stata praticamente solo la droga e la ricerca di essa, così come la ricerca dei mezzi per procurarsela.

Da qui, da tale scenario di desolante e desolata povertà esistenziale tutti i suoi numerosi problemi personali, relazionali, professionali, eccetera, tutte le sue difficoltà a creare (o anche solo a mantenere) rapporti interpersonali qualche po' validi. Da qui, da questo suo stato abbandonico di dipendenza (poco o nulla compreso e compensato) la sua convinzione di non essere considerato da nessuno e, quindi, il bisogno di rivalersi in qualche modo, in genere reagendo con insofferenza, quando non addirittura con aperta aggressività, a stimoli anche banali. Difficoltà psicologiche, relazionali e comportamentali che, sommandosi, l'hanno per finire portato in conflitto con tutti coloro (persone fisiche o strutture poco importa) che hanno, in un modo o nell'altro, dovuto occuparsi di lui e mettere dei limiti alla sua tossicofilia: dai medici curanti dei vari ospedali in cui è stato ricoverato, agli educatori di Villa Argentina (coi quali, certo, apertamente non litigava, i cui progetti terapeutici, nondimeno, in genere puerilmente, fuggendo -proprio come fanno i bambini- per correre a "fare il pieno di droga", egli faceva regolarmente "fallire") fino ai genitori, coi quali -dato il rapporto di particolare confidenza- più facile era, arrivare anche allo scontro aperto. Certo, la madre ansiosa e iperprotettiva e il padre autoritario e talora pesantemente mortificante hanno in qualche modo a loro volta contribuito ad alimentare i momenti di tensione e di conflitto. D'altro canto, va considerato che il più delle volte i loro rimproveri nei suoi confronti erano causati da fatti (ad esempio i furti in casa, le incongrue spese di somme di danaro anche di una certa entità, il tornare a casa "fatto" di droga, ecc.) che nessun genitore riesce a cuor leggero ad accettare.

Tutto ciò per spiegare che il risentimento cui ha dato violento e brutale sfogo AC 1, la sera del 30.1.2004, quando ha ucciso i suoi genitori, la grande rabbia che ha, per così dire, "armato" la sua mano, lungi dall'essere l'espressione, l'esito finale di una profonda, tormentata, logorante, non più tollerabile disperazione, era invece il frutto della sua psicopatologia, acuita dall'ennesimo abuso di cocaina.

Per dirla con le parole del perito, quella sera, il "vaso era colmo" (dell'insofferenza verso le posizioni genitoriali di controllo, della malsopportazione, anzi del rifiuto di ulteriori progetti di rimandarlo in comunità così come di ogni altro programma terapeutico e financo degli interventi farmacologici) ed è bastata la banale discussione avviata dai genitori (sul dove era stato e cosa aveva fatto e sul metter fuori il cane) per farlo traboccare. Gravemente incapace di azionare quei freni inibitori che ogni altra persona normale e ragionevole (non già disturbata come lui), avrebbe in circostanze analoghe azionato, AC 1 dopo essersi chiesto per qualche momento "lo faccio o non lo faccio?", ha lasciato esplodere la sua rabbia e, insieme ad essa, la brutale violenza. Ma questa situazione, lungi dal configurare la situazione dell'omicidio passionale ex art. 113 CP, è invece quella tipica del discontrollo, risp. del carente controllo, delle pulsioni e delle emozioni che affligge il soggetto borderline-tossicodipendente cronico (ma anche altri soggetti con psicopatologie importanti quali la schizofrenia paranoide per citare la malattia che a AC 1 fu diagnosticata in passato), quella situazione cioè che, sul piano giuridico, si riconduce alla questione della scemata responsabilità ex art. 11 CP.

Venendo all'imputazione di duplice assassinio formulata nell'atto d'accusa, la Corte ha dovuto avantutto prendere atto che esso fonda tale qualifica legale sulla circostanza di aver AC 1 agito "con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con modalità particolarmente perverse" che, nel seguito, così vengono partitamente e concretamente descritte:

" con un bastone a forma di clava raccolto in giardino,

dapprima colpito a sorpresa da tergo il padre seduto sul divano in sala con un colpo alla testa (nuca),

indi, inseguendola dietro il divano, colpito la madre pure alla testa,

in seguito colpito nuovamente il padre, disteso inerme al suolo, alla testa in modo reiterato con almeno altri 2 (due) colpi

e quindi colpito nuovamente la madre, distesa inerme al suolo dietro il divano, alla testa in modo reiterato con almeno altri 3 (tre) colpi,

successivamente dopo aver recuperato in cucina un grosso coltello con lama della lunghezza di 21 (ventuno) cm,

mirando alle parti vitali,

appoggiando la lama del coltello sui corpi esanimi e rantolanti, e spingendola all’interno degli stessi facendo pressione con il proprio corpo sull’arma,

accoltellato il padre alla schiena con 4 (quattro) colpi di cui 1 (uno) al cuore e 3 (tre) ai polmoni, e la madre al petto con 1 (un) colpo al cuore;".

Come attesta il verbale del dibattimento, già nel corso del primo giorno (e poi ancora prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale), la sottoscritta Presidente ha attirato l'attenzione delle parti sulla necessità di eventualmente integrare la suddetta imputazione con dei cenni ad altre concrete circostanze (emerse già in sede predibattimentale e confermate in aula da AC 1) attinenti alla questione del movente, risp. dello scopo (ad esempio, il risentimento verso i genitori, il desiderio di tornare a Lugano ad acquistare cocaina, la sproporzionata reazione all'ingiunzione del padre di non far entrare il cane, ecc.).

In entrambe le occasioni la Difesa ha obiettato che, giusta gli art. 200 e 250 CPP, l'atto d'accusa più non poteva essere completato, pena la violazione dei suoi diritti (il che non era peraltro del tutto corretto perché anche dopo un'eventuale integrazione fatta nel rispetto delle garanzie di legge, l'imputazione restava la medesima). Dal canto suo, il Procuratore pubblico non ha ritenuto necessaria una completazione dell'atto d'accusa poiché -a suo giudizio- nella dizione "con particolare mancanza di scrupoli" già sarebbero stati contenuti anche "scopo" e "movente", le "modalità particolarmente perverse" essendo state da lui in esso menzionate a titolo solo esemplificativo.

Preso atto della risposta del PP, la sottoscritta Presidente non ha insistito oltre e ha lasciato immutata l'imputazione di duplice assassinio, così come formulata dallo stesso PP nell'atto di accusa.

Conseguentemente al suo dire, in sede di requisitoria, la Pubblica Accusa ha sostenuto la colpevolezza di AC 1 per il reato menzionato di duplice assassinio, evocando, oltre alle modalità partitamente descritte nell'atto d'accusa, altre circostanze, particolarmente perverse, quali lo scopo ed il movente (AC 1 avrebbe ucciso i genitori per egoismo, per procurarsi il danaro con cui comprare altra droga, oltre che per evitare di dover tornare in una comunità), la premeditazione e altri comportamenti particolarmente riprovevoli da lui compiuti subito dopo la duplice uccisione.

La Corte non ha seguito la Pubblica Accusa su questo terreno, attenendosi al principio secondo cui "l'atto d'accusa ha una doppia funzione: da un lato esso circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa, sicchè l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni" (cfr. Rep. 1998, pag. 372, consid. 1a-1c, e sentenza CCRP del 13.12.2000 in re P.P.). In quest'ultima sentenza, la superiore Corte cantonale ha avuto modo di ribadire che "… una condanna non può intervenire per una fattispecie diversa da quella che figura nell'atto di accusa, a meno che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto d'accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato. Inoltre un atto di accusa deve permettere di individuare gli elementi di fatto e di diritto che connotano l'illecito, ovvero le azioni o le omissioni punibili e gli elementi costitutivi dell'infrazione. Non che l'identità fra il contenuto dell'atto e l'oggetto del processo debba spingersi fino a una letterale corrispondenza terminologica. Decisivo è che l'imputato possa valutare con cognizione di causa e senza equivoco gli addebiti a suo carico, dal profilo oggettivo e soggettivo…"

Come ha rettamente osservato la Difesa, l'art. 200 cpv. 1 lett. b CPP pone, tra i requisiti formali che l'atto d'accusa deve rispettare, quello di indicare "l'azione… punibile, con cenno alle circostanze … che influiscono sulla sua qualifica legale".

Ciò significa, a mente della Corte, che movente, scopo e altre eventuali circostanze denotanti particolare perversità (siccome suscettibili, se accertati, di qualificare come assassinio piuttosto che come omicidio intenzionale la duplice uccisione) avrebbero dovuto essere cennati nell'atto d'accusa, non solo quale ripetitiva elencazione ripresa dall'art. 112 CP, quanto piuttosto nella loro materialità e ciò tanto più ove si consideri che -come ha ammesso anche il Procuratore pubblico- gli elementi che hanno concorso ad "armare" la mano di AC 1 sono stati molteplici, per cui anche la valutazione della loro particolare perversità andava per forza di cose differenziata. Che l'atto d'accusa non indichi neppure sinteticamente perché AC 1 abbia ucciso i suoi genitori, rende doppiamente difficile il compito di chi deve difendersi dall'accusa di aver agito "con particolare assenza di scrupoli", poiché se il/i movente/i non viene/vengono indicato/i, come si può dimostrare che esso/i non era/erano particolarmente odioso/i e spregevole/i?

Nel rispetto del principio accusatorio, la Corte si è pertanto attenuta, nella qualifica giuridica del reato contro la vita commesso da AC 1, alle circostanze descritte nell'atto d'accusa e a valutare la "particolare mancanza di scrupoli" sulla base delle ivi descritte modalità dell'uccisione. Che AC 1 abbia utilizzato quel particolare bastone per uccidere i genitori non può, di per se stesso, essere ascritto a indizio di particolare crudeltà o perfidia. Per quanto si è potuto accertare, tosto che, quella sera, egli fu preso da grande rabbia contro di loro e prese a chiedersi "lo faccio o non lo faccio", quel bastone o già l'aveva in mano o è stato il primo oggetto idoneo che si è trovato a portata di mano. Quando poi ha abbandonato il bastone ed è andato in cucina a prendere il coltello, ciò è avvenuto, stando ai fatti accertati, non già per crudeltà o per infliggere agli agonizzanti genitori ulteriori sofferenze bensì, al contrario, per accelerarne la morte, per abbreviare la loro sofferenza. E anche la modalità (evocata nell'atto d'accusa) di aver AC 1 appoggiato la punta del coltello sui corpi rantolanti, affondandovi dentro la lama (in parti che sapeva essere vitali) con la pressione del proprio corpo, supporta tale sua dichiarata intenzione di velocizzare la loro fine. Certo, una tale modalità (che è, secondo comune esperienza, non inusuale nell'agire del cacciatore che, ferita la preda, vuole/deve/suole "finirla" il più presto possibile, anche se, in verità, nel concreto caso, non è stato accertato se AC 1, ne venne a conoscenza in passato quando accompagnava il padre a caccia), presa a sé sola, non può che apparire particolarmente agghiacciante e priva di scrupoli. Nondimeno, se la motivazione che portò AC 1 a prendere il coltello (e a farne uso nel modo da lui descritto) non fu crassamente egoistica e odiosa, bensì determinata dall'intenzione di porre il più rapidamente fine alle insopportabili sofferenze da lui stesso occasionate, allora anche la lettura che s'ha da fare del suo "modo di agire" cambia, diventa -in una valutazione più globale, completa ed articolata- meno perversa.

Tutto ciò per ribadire l'importanza, la necessità per la Corte di poter procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi e non solo di elementi parziali che possono portare anche a conclusioni fuorvianti.

Certo, l'attacco proditorio da tergo, al padre che ignaro e indifeso guardava la televisione ben può dirsi brutale e perfido. Del pari efferato e primitivo è stato l'agire di AC 1 quando ha rincorso la madre che cercava di scappare, bastonandola sul capo e quando, poi, è tornato sui suoi passi per colpire di nuovo il padre e, di seguito, ancora la madre, entrambi ormai a terra, inermi e in sua balia. D'altro canto il fatto di non poter valutare (per i descritti limiti procedurali) detta dinamica nel più ampio contesto dei molteplici moventi e scopi che hanno scatenato la furia omicida (il "vaso" che è andato col tempo "colmandosi" finché è arrivata "l'ultima goccia" che l'ha fatto traboccare, per riprendere l'efficace immagine usata dal perito) ha convinto la Corte a ritenere insufficienti gli elementi a disposizione (soprattutto quelli soggettivi) atti a configurare, nel loro complesso, la "particolare mancanza di scrupoli" che caratterizza l'assassinio, col che, nel dubbio,AC 1 è stato dichiarato autore colpevole di duplice omicidio, ex art. 111 CP, in danno dei suoi genitori.

Per il resto, gli altri reati, pacifici ed incontestati, sono stati confermati.

  1. La commisurazione della pena e la misura dell'internamento

Per l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali.

L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.

Riassumendo i criteri che debbono essere considerati nella commisurazione della pena, l'alto Tribunale federale (cfr. DTF 127 IV 101 e ss.) ha avuto modo di ricordare, richiamandosi a precedenti decisioni, che, giusta l'art. 63 CP, il criterio essenziale è quello della gravità della colpa; il giudice deve prendere in considerazione, in primo luogo, gli elementi che portano sull'atto in quanto tale, in particolare sul risultato dell'attività illecita, sui modi di esecuzione e, dal punto di vista soggettivo, sull'intensità del dolo così come dei motivi del delinquere. L'importanza della colpa dipende altresì dalla libertà di decisione di cui ha disposto l'autore: più gli sarebbe stato facile rispettare la norma violata, più fortemente pesa la sua decisione di trasgredirla e quindi più è grave la sua colpa.

Quando ammette una scemata responsabilità penale (art. 11 CP), il giudice deve attenuare la pena in conseguenza, senza tuttavia essere tenuto ad operare una riduzione lineare.

Quando il risultato del reato, non si è prodotto, la pena deve pure essere attenuata.

Queste attenuanti così come quelle che sgorgano dall'art. 64 CP, possono essere compensate con un aumento di pena se esistono circostanze aggravanti. Queste ultime possono così neutralizzare le circostanze attenuanti; lo stesso vale in caso di concorso di infrazioni (art. 68 cifra 1 cpv. 1 CP). Può così accadere che, a seconda delle circostanze, un autore di reato possa essere condannato alla pena massima prevista dalla legge per l'infrazione risp. per le infrazioni commesse anche in caso di scemata responsabilità e in presenza di circostanze attenuanti. Per ottemperare alla regola fissata dall'art. 68 cifra 1 cpv. 1 CP, il giudice dovrà dapprima fissare la pena per il reato che ha la comminatoria più grave, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti (quali le attenuanti, le aggravanti, un'eventuale scemata responsabilità). Poi il giudice aumenterà detta pena per sanzionare gli altri reati, tenendo anche in tal caso conto di tutte le circostanze ad essi relative.

La citata decisione del TF ricorda anche che il giudice deve esporre nella sua motivazione gli elementi essenziali che considera sia in relazione al reato che all'autore in modo che l'autorità di ricorso possa verificare se tutti gli aspetti pertinenti sono stati presi in considerazione e come sono stati valutati sia in senso diminuente che in senso aggravante. La motivazione deve giustificare la pena pronunciata, permettendo di seguire il ragionamento di base. Il giudice non deve esprimersi in cifre o percentuali, nondimeno più la pena è elevata, più la motivazione deve essere completa.

Quando il giudice ammette una scemata responsabilità (cfr. anche DTF 129 IV 35), la pena deve essere ridotta di conseguenza. Dire che il giudice non è tenuto a operare una riduzione lineare equivale a dire, a mente del Tribunale federale, che non si tratta evidentemente di far ricorso a una tariffa o di applicare una formula matematica, bensì si tratta di tirare conseguenze ragionevoli dalla situazione. Il giudice deve fissare una pena che corrisponda alla colpa.

Una diminuzione leggera, media o forte della responsabilità non implica dunque necessariamente una riduzione del 25%, rispettivamente del 50% o del 75% della pena.

Nondimeno, deve in ogni caso esistere una certa correlazione tra il grado di scemata responsabilità accertato e le sue conseguenze sulla misura della pena.

Così, viola il diritto federale il giudice che, ammessa, in una data fattispecie, una responsabilità scemata di grado grave, riduce, senza adeguata motivazione, la pena solo della metà.

Confrontata con il difficile compito di commisurare una pena adeguata alla colpa di AC 1, la Corte ha cercato di seguire il più da vicino possibile gli insegnamenti della massima istanza federale, avantutto considerando che, nel caso di specie, il quadro legale di partenza è quello fissato dal reato più grave, ovvero quello di omicidio intenzionale consumato, sanzionato con la pena della reclusione ricompresa tra un minimo di 5 anni e un massimo di 20 anni.

Vero è che se AC 1 fosse stato pienamente responsabile, data la particolare gravità della colpa, la pena che gli sarebbe stata inflitta per aver ucciso in modo tanto brutale uno dei genitori sarebbe senz'altro stata molto importante, dell'ordine di circa 15 anni di reclusione. Sennonché -come ampiamente descritto nei considerandi precedenti- egli ha agito in stato di responsabilità gravemente scemata. Consapevole dell'illiceità dell'atto che si apprestava a compiere, in lui è stata deficitaria la capacità di conformarsi a tale consapevolezza, ovvero la capacità di trattenersi. A motivo di ciò la pena deve essere attenuata in modo importante, quantomeno dell'ordine del 65 per cento circa.

A ciò aggiungasi che AC 1 si è costituito ed ha confessato sin dal primo interrogatorio le sue colpe, anche se, nella situazione in cui si trovava, con i cadaveri dei genitori in casa e privo di soldi, le alternative al costituirsi erano realisticamente poche se non nulle. In ogni caso, una lieve riduzione di pena per aver dimostrato sincero pentimento ex art. 64 CP, non può essergli negata, riduzione che si compensa tuttavia col fatto che il condannato non è incensurato.

Ne deriva, in forza delle suddette circostanze, che, a giudizio della Corte, la pena per uno degli omicidi verrebbe a situarsi intorno ai cinque anni di reclusione. In forza dell'"Asperationsprinzip", avendo AC 1 commesso due omicidi intenzionali e non solo uno, ne deriva che la testè indicata pena (di circa 5 anni) deve essere massicciamente aggravata a motivo del concorso giusta l'art. 68 CP. Fosse AC 1 stato pienamente responsabile e non avesse beneficiato di altre attenuanti specifiche, è certo e sicuro che per il duplice omicidio dei genitori sarebbe stato condannato, per l'estrema gravità della colpa, alla pena massima prevista dall'art. 111 CP, ovvero a venti anni di reclusione. Sennonché anche il secondo omicidio è stato commesso in stato di scemata responsabilità. Il perito ha quantificato -come già cennato- il grado di riduzione in una forchetta ricompresa tra il 65% e il 75%. Come già cennato, in AC 1 era comunque integra la coscienza dell'illiceità del suo agire e menomata solo la volontà. Il fatto che egli abbia, quando ancora stava bastonando i genitori, percepito la loro orribile sofferenza al punto da abbandonare il bastone e munirsi del coltello, ovvero di un mezzo più idoneo (anche, poi, per come lo usò) ad accelerarne la morte, la dice lunga sulla sua lucidità, ma anche sulla sua capacità di agire in modo finalizzato, di condursi, cioè, nonostante la grande rabbia che lo muoveva, in funzione del fine che voleva raggiungere (ovvero che morissero più rapidamente). In tali condizioni, la Corte ha ritenuto equa, ragionevole, sufficiente e proporzionata una riduzione del 65 per cento (optando così per il limite inferiore della "forchetta") che, quantificandosi in anni 13, abbassa la pena ad anni sette. Una siffatta pena di anni sette è parsa alla Corte corretta ed adeguata anche tenendo conto dell'ulteriore attenuante di cui già si è detto del "sincero pentimento" e ciò perché la riduzione ad essa connessa (dell'ordine di grandezza di circa tre mesi) si compensa con gli ulteriori motivi di aggravamento, in particolare con il concorso con i reati minori (art. 68 CP) e con il fatto che AC 1 non è totalmente incensurato, bensì pregiudicato.

La detta pena di anni sette di reclusione appare congrua e adeguata anche in una valutazione complessiva del caso, tenendo cioè conto del carcere preventivo sofferto e della più generale difficile situazione personale, familiare e sociale di AC 1. Giusta l'art. 41 n. 3 CP, avendo egli delinquito durante il periodo di prova, deve essergli revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di 90 giorni di detenzione inflittagli il 29.7.2002. Entrambe le pene (ovvero quella di anni sette di reclusione in questa sede inflittagli, e quella testé menzionata di 90 giorni di detenzione) devono essere sospese ex art. 43 CP per far luogo all'internamento.

Al riguardo, è d'uopo qui richiamare il testo della citata norma che, alla cifra 1, recita:

" Se lo stato mentale della persona che, in relazione con questo suo stato, ha commesso un atto punito dalla legge con la reclusione o con la detenzione esige un trattamento medico o una cura speciale e se si deve presumere che in tal modo si potrà evitare o diminuire il rischio di nuovi reati, il giudice può ordinare il collocamento in una casa di salute o di custodia. Il giudice può ordinare un trattamento ambulatorio in quanto l'agente non sia pericoloso per altri.

Se, a causa del suo stato mentale, l'agente mette gravemente in pericolo la sicurezza pubblica, il giudice ne ordina l'internamento in quanto tale misura sia necessaria per prevenire un'ulteriore esposizione a pericolo di altre persone. L'internamento è eseguito in uno stabilimento appropriato."

Con riferimento al secondo capoverso, la massima Corte federale ha già avuto modo di stabilire che la misura dell'internamento torna applicabile, da un canto, "agli agenti incurabili particolarmente pericolosi" e dall'altro "a quelli suscettibili di cure ma pericolosi a corto e medio termine" (cfr. DTF 123 IV 100). Trattasi, per questa seconda ipotesi, di soggetti per i quali, malgrado un trattamento stazionario o ambulatoriale, rimane nondimeno serio e concreto il rischio che essi commettano nuovi gravi reati, sia all'esterno che all'interno di uno stabilimento. Per costoro, le possibilità di guarigione sono, nel breve/medio termine, a tal punto incerte da far temere la ricaduta in gravi reati. Durante l'internamento deve, nel limite del possibile, essere prestato un sostegno terapeutico o medico, il che significa che, oltre alle esigenze di sicurezza, si deve tener conto anche dell'aspetto curativo. L'internamento è una misura che incide profondamente nella libertà del singolo, per cui esso costituisce una "ultima ratio" e non deve quindi essere ordinato se la pericolosità dell'agente può essere altrimenti contenuta. L'internamente di cui all'art. 43 n. 1 cpv. 2 CP non deve necessariamente essere eseguito in uno stabilimento diretto da medici, bensì può essere eseguito anche in un penitenziario (cfr. DTF 127 IV 1 consid. 2a p. 4; 125 IV 118 consid. 5b/bb p. 120 e richiami e, tra le numerose altre non pubblicate, cfr. la decisione del TF del 6.8.2001, 6S. 398/2001). Per determinare se la sicurezza pubblica è gravemente compromessa, si deve tener conto non solo del carattere imminente e grave del pericolo, ma anche della natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato. Quando sono messi in pericolo beni importanti quali la vita o l'integrità personale, le esigenze da porre quo all'imminenza e alla gravità del pericolo, sono minori che non in presenza di beni di minor valore quali la proprietà o il patrimonio. Del pari, quando sono messi in pericolo beni giuridici importanti, l'internamento giusta l'art. 43 n. 1 cpv. 2 CP può rendersi necessario anche quando il pericolo non è particolarmente importante. Occorre altresì considerare che il pronostico circa il grado di pericolosità di un individuo è, per definizione, aleatorio e difficile. Nondimeno quando il giudice, fondandosi su un parere psichiatrico, raggiunge il convincimento che l'agente, ancorché sottoposto a trattamento medico, potrà in futuro rappresentare un pericolo per i terzi, allora, il presupposto della pericolosità va ammesso e l'internamento dovrà essere ordinato. La decisione sul pronostico non è soggetta al principio "in dubio pro reo" (cfr. citata DTF 127 IV 5, 118 IV 108 consid. 2a e richiami).

L'internamento ex art. 43 n. 1 cpv. 2 CP di cui è qui discorso è una misura che non ha una durata minima. Ad esso può essere posto fine in ogni tempo, tosto che sia cessata la causa che l'ha determinato (art. 43 n. 4 CP). Di regola esso viene eseguito in un carcere, purché ivi vi sia la possibilità di prestare all'agente un aiuto terapeutico e medico, così da poter tenere in debito conto sia le esigenze di sicurezza sia quelle curative (cfr. DTF 125 IV 123).

Venendo al caso concreto, come si è già ampiamente riferito al considerando 3. laddove si è andati illustrando il parere dell'esperto psichiatrico, è certo e sicuro che AC 1 mette in grave pericolo la sicurezza pubblica. Data la psicopatologia di cui soffre, aggravata dalla pluriennale e radicata tossicofilia, egli è molto pericoloso poiché non è in grado di pienamente controllare la sua aggressività, la quale -come già illustrato- può manifestarsi ed esplodere nei confronti di terzi in modo imprevedibile, come reazione a corto circuito a fronte di stimoli ambientali anche minimi e banali, ma per lui soggettivamente importanti.

In tali condizioni la misura dell'internamento è per lui indispensabile per prevenire eventuali ricadute in comportamenti violenti, lesivi dell'altrui incolumità, vita e salute. Curabile sul lungo temine con adeguati trattamenti farmacologici e col supporto di una terapia di sostegno, AC 1 -che da quando è in carcere non ha peraltro sin qui manifestato comportamenti aggressivi- continuerà ad eseguire detta misura al PCT, struttura che è in grado di fornirgli sufficiente aiuto medico, farmacologico e terapeutico, oltre che di tener conto delle oggettive esigenze di sicurezza.

D'altro canto corrisponde a criteri perfettamente logici che quando, a motivo di una scemata responsabilità di grado importante, vengono pronunciate pene proporzionalmente ridotte, se poi s'avvera che lo stato di scemata responsabilità è da ascrivere a una patologia che implica pericolosità dell'autore per i terzi, è con la misura dell'internamento che occorre far fronte a detta pericolosità e non già pronunciando severe pene privative della libertà, di durata inadeguata al grado di responsabilità, ovvero alla colpa del condannato (cfr. DTF 123 IV 2 e ss.). Col che, per finire, anche da questo profilo, a fronte di una pena privativa della libertà molto mite, di soli anni sette (per un duplice omicidio), l'adozione della misura dell'internamento s'avvera essere, nel novero di quelle previste all'art. 43 n. 1 CP, l'unica corretta ed appropriata.

Le pretese delle Parti civili, nella misura in cui riguardano la rifusione delle spese legali occasionate dal presente procedimento, hanno da essere accolte senza ulteriore indugio.

Quanto in sequestro ed elencato nell'atto d'accusa deve essere confiscato.

rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1., 1.1.2., 4.;

visti gli art. 11, 18, 35, 41, 43, 58, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 111, 112, 113 CP;

19a LF stup;

90 cifra 2 LCStr;

la LAVI;

9 segg., 200 e 250 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

  1. AC 1 è autore colpevole di:

1.1. duplice omicidio intenzionale

per avere,

intenzionalmente ucciso i genitori †__________ e †__________ __________, colpendoli ripetutamente dapprima alla testa con un bastone e poi con un coltello, mirando alle parti vitali,

a __________, il 30 gennaio 2004;

1.2. infrazione alle norme della circolazione

per avere, in due occasioni,

circolato alla guida della vettura Mitsubischi Pajero

di proprietà del padre,

sotto l'influsso di sostanze stupefacenti,

sulle tratte __________ - Lugano - __________ e ritorno,

il 31 gennaio 2004;

1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, previo acquisto,

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,

a Lugano, __________, __________ e in altre località,

nel periodo compreso fra il gennaio 2003 e il 31 gennaio 2004,

e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

  1. Di conseguenza, avendo agito in stato di scemata responsabilità ed avendo dimostrato sincero pentimento, AC 1 è condannato:

2.1. alla pena di anni 7 (sette) di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2. a versare alle Parti civili PC 3, __________ e a PC 4, __________ l’importo di fr. 7'900.- a titolo di ripetibili;

2.3. a versare alla Parte civile PC 2, __________

fr. 11’000.- a titolo di ripetibili;

2.4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 3'000.- e delle spese processuali.

  1. È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 90 giorni di detenzione inflitta al condannato con DAC del 29.07.2002.

  2. Nei confronti di AC 1 è ordinato l’internamento giusta l'art. 43 n. 1 cpv. 2 CP.

L'esecuzione delle pene privative della libertà inflittegli è pertanto sospesa giusta l’art. 43 CP per dar luogo all’internamento.

  1. È ordinata la confisca di quanto in sequestro.

  2. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

  1. PC 1
  2. PC 2
  3. PC 3
  4. PC 4
  5. PE 1
  6. AS 1
  7. AS 2
  8. AS 3
  9. AS 4
  10. AS 5
  11. AS 6
  12. AS 7
  13. TE 1
  14. GI 1
  15. GI 2

Per la Corte delle assise criminali

La presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 3'000.--

Inchiesta preliminare fr. 19'425.40

Spese diverse fr. 390.--

Perizie fr. 23'608.80

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 46'524.20

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