Incarto n. 72.2005.64
Mendrisio, 23 maggio 2006/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Patrizia Vitulano, dr. iur.
Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
in carcere preventivo dal 22 febbraio 2005 al 3 marzo 2005;
in carcere preventivo dal 23 febbraio 2005 al 3 marzo 2005;
in carcere preventivo dal 9 marzo 2005 al 17 marzo 2005;
prevenuti colpevoli di:
I. AC 1, AC 2 e AC 3, congiuntamente
per avere
a __________
nel periodo dicembre 2004 - febbraio 2005
agendo in correità tra loro e con una quarta persona non meglio identificata,
ripetutamente messo in circolazione come genuine o inalterate banconote contraffate o alterate,
e meglio per avere
AC 3:
consegnato complessivi EUR 47'750 in banconote contraffatte da EUR 50 cadauna, da lui ricevute da persona non meglio identificata (tale __________), a AC 1, ch'egli sapeva lavorare in banca, affinché (con la collaborazione del collega AC 2) provasse a cambiarle rispettivamente effettuasse un cambio di taglio presso la __________, e meglio nelle seguenti tre occasioni:
nel dicembre 2004, 3 banconote contraffatte (EUR 150), consegnate "in prova",
il 02.02.2005, 800 banconote contraffatte (EUR 40'000), consegnate in cambio del 50% in banconote autentiche,
il 04.02.2005, 152 banconote contraffatte (EUR 7'600), consegnate in cambio del 50% in banconote autentiche,
ricevendo poi da AC 1 le somme di EUR 20'000.- e di
CHF 3'500.-, importi asseritamente consegnati a __________, che gli avrebbe dato EUR 2'000 e CHF 200.-- a titolo di compenso;
AC 1:
preso in consegna da AC 3 le citate banconote,
sapendole contraffatte, e consegnato le stesse al collega AC 2, responsabile della cassa presso PC 1, affinché provasse a cambiarle rispettivamente effettuasse un cambio di taglio, immettendo nella cassa della Banca le banconote contraffatte e prelevandone il controvalore in banconote autentiche,
ricevendo poi da AC 2 gli importi di EUR 20'000 e EUR 3'800 (pari a CHF 5'900.-- circa) in banconote autentiche da consegnare a AC 3, ma consegnando a quest'ultimo unicamente EUR 20'000 e CHF 3500.- e trattenendo per sé la differenza (CHF 2'400) a parziale compensazione di un suo credito verso AC 3,
ritenuto che AC 1 ha ricevuto da AC 2 anche EUR 75 in banconote autentiche, pari al 50% delle 3 banconote contraffatte cambiate a titolo di prova, nonché almeno EUR 2000.-- in banconote contraffatte, di cui EUR 100 sono stati utilizzati da AC 1 presso un esercizio pubblico, tentativo fallito in quanto la contraffazione è stata scoperta e le due banconote sequestrate, EUR 100 sono stati gettati via nella medesima occasione, e almeno EUR 1'800 sono stati successivamente distrutti da AC 1;
AC 2:
preso in consegna da AC 1 le citate banconote,
sapendole contraffatte, e immesso le stesse nella piccola cassa rispettivamente nella cassa 1 della PC 1 in misura di almeno EUR 45'150 (EUR 150 + EUR 40'000 + EUR 3'800 + EUR 1'200) complessivi, di cui EUR 45'100 recuperati e sequestrati, prelevandone il controvalore in banconote autentiche, in parte consegnate a AC 1 per sé e per AC 3 e in parte, per complessivi EUR 21'275 almeno
(EUR 75 + EUR 20'000 + EUR 1'200), trattenute per sé stesso,
ritenuto che AC 2 ha consumato l'importo di circa EUR 12'000 ed ha restituito la somma di EUR 9'300, in banconote autentiche, ancora in suo possesso,
ritenuto altresì che AC 2, nell’ambito di normali operazioni di cambio, ha consegnato alcune delle banconote contraffatte presenti nella cassa della Banca a suoi colleghi di lavoro, che le hanno riportate in banca dopo averne scoperto la contraffazione;
II. AC 2
per essersi
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1,
per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
agendo con la complicità di AC 1,
ripetutamente appropriato di cose mobili altrui che gli erano affidate, e meglio per essersi
in qualità di responsabile della cassa o comunque di collaboratore di PC 1 con autonomia gestionale sulla cassa,
previa immissione nella piccola cassa rispettivamente nella cassa 1 dell'importo di EUR 45'150 almeno in banconote contraffatte da EUR 50 cadauna, banconote consegnategli a tale scopo da AC 1 che le aveva a sua volta ricevute da AC 3,
appropriato del corrispondente controvalore in banconote autentiche, prelevando queste ultime dalla cassa, consegnandole in parte a AC 1 per sé e per AC 3 e trattenendole in parte (EUR 21'275 almeno) per sé stesso;
III. AC 1
per avere
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1 e 2,
per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
prestato aiuto al collega AC 2 nel commettere un'appropriazione indebita in danno della comune datrice di lavoro PC 1, e meglio per avere
preso in consegna da AC 3 EUR 47'750 in banconote contraffatte da EUR 50 cadauna e consegnato le stesse, come da accordi già intercorsi, al collega AC 2, responsabile della cassa presso la Banca o comunque avente potere gestionale autonomo sulla cassa,
sapendo che AC 2 avrebbe proceduto ad un cambio di taglio immettendo nella cassa della Banca le banconote contraffatte e prelevandone il controvalore in banconote autentiche, operazioni effettivamente eseguite per almeno EUR 45'150 complessivi,
ricevendo poi da AC 2 l'importo complessivo di EUR 23'875 in banconote autentiche, consegnandole in parte a AC 3 e trattenendole in parte per sé realizzando un profitto personale di EUR 75 e CHF 2'400.-;
IV. AC 3
per avere
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1, 2 e 3,
acquistato o ricevuto in dono cose che sapeva o doveva presumere ottenute da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, e meglio per avere
previa consegna di complessivi EUR 47'750 in banconote contraffatte da EUR 50 cadauna, da lui ricevute da persona
non meglio identificata (tale __________), a AC 1, ch'egli sapeva lavorare in banca, affinché provasse a cambiarle rispettivamente effettuasse un cambio di taglio presso la PC 1,
ricevuto, tramite AC 1, EUR 20'000 e CHF 3'500.-- in banconote autentiche, sapendo o comunque prendendo in considerazione ed accettando che le stesse erano state ottenute illecitamente, rispettivamente costituivano il controvalore di atti illeciti commessi in danno del patrimonio della PC 1 da AC 1 e dal suo collega AC 2, segnatamente mediante operazioni destinate a cambiare in banca le banconote contraffatte,
ritenuto che AC 3 avrebbe consegnato tali importi a __________, ottenendo da quest'ultimo un compenso personale di EUR 2'000 e CHF 200.--;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art. 242 cpv. 1 CP, art. 138 Cifra 1 CP, art. 160 Cifra 1 CP; richiamato l’art. 25 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 63/2005 dell'11 maggio 2005, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 1. § L'accusato AC 2, assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. dr. DUF 2. § L'accusato AC 3, assistito dal difensore d'ufficio avv. DUF 3. § La parte civile PC 1, rappresentata dall'avv. RC 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 13.00.
E' pervenuta alla Corte:
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa compresa l’eventuale modifica dovuta alle accuse subordinate.
Per il AC 3 chiede la revoca della sospensione condizionale concessa per il precedente reato, la condanna a dieci mesi di detenzione sospesi condizionalmente e la sua effettiva espulsione dalla Svizzera per un periodo di tre anni.
Per il AC 1 e il AC 2 postula la condanna a dieci mesi di detenzione da porsi al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni.
Conclude chiedendo la confisca delle monete contraffatte e il mantenimento del sequestro conservativo sulle prestazioni di libero passaggio del AC 2 e del AC 1 come risarcimento compensativo.
§ L'avv. RC 1, rappr. PC, il quale si associa alla pubblica accusa riguardo alla tematica del libero passaggio e dei fondi previdenziali e a quanto detto in fatto e in diritto, chiedendo che vengano accolte le pretese civili esposte nella raccomandata consegnata al Presidente.
§ Il Difensore di AC 3, avv. DUF 3, il quale pone in risalto la personalità del suo assistito, che da anni ha il vizio del gioco, dipingendolo come uno dei più disperati tra i disperati.
Contesta il reato di messa in circolazione di monete false e quello di ricettazione, postulando in via principale il proscioglimento del proprio patrocinato e in via subordinata che venga considerata l’ipotesi di reato meno grave. Chiede inoltre che la pena venga condizionalmente sospesa e che l’entità sia tale da non consentire la revoca della sospensione condizionale relativa al precedente giudizio 2004, ma da permettere invece di emanare un formale ammonimento. Ritenuto il grado di scolarizzazione minimo del AC 3 e la sua situazione di perenne dipendenza dal denaro, chiede che sia presa in considerazione la scemata responsabilità. Si oppone infine all’espulsione, mentre non contesta le richieste della parte civile e la proroga del periodo di prova.
§ Il Difensore di AC 1, avv. DUF 1, il quale contesta il reato di messa in circolazione di monete false e quello di complicità in appropriazione indebita, chiedendo il proscioglimento del proprio assistito da tali capi di imputazione. Riguardo alla commisurazione della pena fa presente che il suo patrocinato ha prestato la sua collaborazione, ha agito per motivi onorevoli, risulta incensurato e si dimostra sinceramente pentito. Inoltre, chiede che l’ordine di sequestro relativo alla prestazione di libero passaggio venga revocato.
§ Il Difensore di AC 2, avv. DUF 2, il quale non contesta i capi d’accusa e pone in risalto nell’ambito della commisurazione della pena l’esistenza di elementi favorevoli al compimento del reato, in particolare i requisiti professionali del proprio assistito che dimostrano che non ha mai ricevuto quale cassiere una formazione adeguata; inoltre, chiede che venga preso in considerazione il fatto che il suo patrocinato ha collaborato, fornendo agli inquirenti indicazioni precise che hanno permesso di recuperare gran parte delle monete false. Chiede infine che si tenga conto del sincero pentimento e del comportamento tenuto dopo la perpetrazione del reato, che si caratterizza per l’impegno sul piano familiare. Chiede quindi la massima riduzione della pena condizionalmente sospesa, la diminuzione del periodo di prova, che venga tenuto conto del carcere preventivo sofferto e non si oppone al rinvio al foro civile.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1.1. messa in circolazione di monete false, ripetuta
per avere, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
agendo in correità con AC 2, AC 3 e una quarta persona non meglio identificata, in tre occasioni,
messo in circolazione banconote da 50 euro contraffatte per complessivi Euro 47'750?
1.1.1. Trattasi invece di importazione, acquisto e deposito di monete false?
1.2. complicità in appropriazione indebita, ripetuta
per avere, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
per procacciare a sé e ad altri indebito profitto,
aiutato AC 2 nel commettere l’appropriazione indebita
di Euro 45'150 ai danni della PC 1?
E meglio come descritto nell’atto di accusa.
Sussistono attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP?
Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
Deve subire:
4.1 la confisca?
4.2. e/o il sequestro compensativo di quanto in sequestro?
B. AC 2
1.1. messa in circolazione di monete false, ripetuta
per avere, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
agendo in correità con AC 1, AC 3 e una quarta persona non meglio identificata, in tre occasioni,
messo in circolazione banconote da 50 euro contraffatte per complessivi Euro 47'750?
1.1.1. Trattasi invece di importazione, acquisto e deposito di monete false?
1.2. appropriazione indebita, ripetuta
per essersi, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
a scopo di indebito profitto, nella sua veste di responsabile della cassa o comunque di collaboratore di PC 1, agendo con l’aiuto di AC 1,
indebitamente appropriato, previa immissione in cassa di Euro 45’150 in banconote contraffatte, del corrispettivo in banconote autentiche?
E meglio come descritto nell’atto di accusa.
Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
Deve subire:
3.1. la confisca?
3.2 e/o il sequestro conservativo di quanto in sequestro?
C. AC 3
1.1. messa in circolazione di monete false, ripetuta
per avere, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
agendo in correità con AC 1, AC 2 e una quarta persona non meglio identificata, in tre occasioni,
messo in circolazione banconote da 50 euro contraffatte per complessivi Euro 47'750?
1.1.1. Trattasi invece di importazione, acquisto e deposito di monete false?
1.2. ricettazione
per avere, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
ricevuto da AC 1, previa consegna di Euro 47'750 in banconote contraffatte, Euro 20'000 e fr. 3'500.-, sapendo o dovendo presumere trattarsi di provento di reato?
1.2.1. Trattasi invece di riciclaggio di denaro?
E meglio come descritto nell’atto di accusa.
2.1. privativa della libertà?
2.2. accessoria dell’espulsione?
Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 3 mesi di detenzione inflittagli in data 26.1.2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino?
Deve subire la confisca di quanto in sequestro?
Deve essere condannato al pagamento dell’indennità richiesta dalla parte civile?
Considerato, in fatto ed in diritto
AC 1, incensurato, cittadino svizzero, è nato a __________ il __________. Ha sempre lavorato come funzionario di banca, e dall’inizio del 1999 svolge la propria attività presso la PC 1 a __________ quale collaboratore per il settore back office titoli. Dopo i fatti in rassegna è stato licenziato, per il che oggi afferma di essere disoccupato. Prima del licenziamento la situazione economica del AC 1 era apparentemente priva di problemi: allo stipendio lordo mensile di circa fr. 7'000.- poteva cumulare i bonus annuali, tipici del settore bancario, senza contare il salario della moglie __________, sposata nel 2004, impiegata come cameriera per circa fr. 4'000.- mensili lordi. Ciò nonostante, a carico dell’accusato risultano due attestati di carenza beni per complessivi ca. 23'000.- (AI 29), cosa che al dibattimento egli ha spiegato, almeno indirettamente, con il fatto di essere stato “malato di slot machines”, ovvero con la frequentazione di bar (nel periodo in cui vi furono le slot machines) e dei vari Casinò per giocare.
AC 3, cittadino italiano, nato il __________, è cresciuto in __________ e ha sempre lavorato nell’ambito della ristorazione, sia nel suo paese natio che quando si è trasferito all’estero. Per un certo periodo avrebbe inoltre esercitato l’attività di commerciante nel settore dell’abbigliamento, ma senza successo, ed anzi indebitandosi. Da circa un anno e mezzo egli sarebbe però disoccupato e non percepirebbe alcuna indennità. Per sopravivere svolgerebbe alcuni piccoli lavori per amici e conoscenti, mentre la moglie lavorerebbe alcune ore alla settimana in un locale notturno. Egli è infatti sposato, in quarte nozze, con una cittadina __________ da cui ha avuto una figlia, che al momento ha 2 anni e mezzo.
Come si evince dall’estratto del casellario giudiziale italiano (AI 73), a suo carico figurano ben 12 precedenti penali per emissione di assegni a vuoto ed uno per partecipazione a giochi d’azzardo. In Svizzera egli è inoltre stato condannato con decreto d’accusa 26 gennaio 2004 alla pena di 3 mesi di detenzione sospesi per appropriazione indebita e grave infrazione alle norme della circolazione.
Anch’egli vittima del demone del gioco, avrebbe una situazione economica disastrosa. Solo i gravi problemi di salute nel frattempo insorti, l’avrebbero trattenuto dal continuare a giocare, essendo per lui difficile rimanere in piedi per lungo tempo,.
AC 2 ha rinunciato alla motivazione del presente giudizio. Nato nel __________, ha svolto la formazione di impiegato di commercio a __________, quindi ha lavorato nel settore bancario. Presso PC 1 svolgeva, all’epoca dei fatti, (anche) la funzione di cassiere, pur senza avere seguito la specifica formazione. Afferma di avere avuto temporanee difficoltà economiche, per essersi assunto l’onere del mutuo ipotecario dei genitori.
Il 14 febbraio 2005 la direzione di PC 1 ha segnalato al Ministero Pubblico, per il tramite del suo legale, il rinvenimento nelle proprie casse dell’importo di ca. Euro 45'000 in banconote false da Euro 50.-. Le indagini effettuate all’interno dell’istituto avrebbero comprovato la partecipazione di AC 2 e AC 1 nelle operazioni che avevano portato all’entrata in cassa delle banconote contraffatte.
AC 1 è stato interrogato dagli inquirenti il 22 febbraio 2005 e quindi arrestato, mentre che AC 2 è stato arrestato il giorno successivo. Entrambi sono rimasti in carcerazione preventiva sino al 3 marzo 2005.
Dopo avere inizialmente negato di aver saputo trattarsi di banconote contraffatte, AC 1 ha ammesso le proprie responsabilità, chiamando in causa il AC 2 e indicando in AC 3 la persona che gli aveva consegnato i soldi falsi. Contestategli le risultanze dell’indagine, anche AC 2 ha ammesso la propria partecipazione, confermando in sostanza quanto dichiarato da AC 1.
Ne è perciò conseguita l’emissione di un ordine di arresto nei confronti di AC 3, fermato il 9 marzo 2005 mentre entrava in Svizzera dal valico di __________.
Mantenuto in carcerazione preventiva sino al 17 marzo 2005, anche il AC 3, vinta l’iniziale reticenza, ha ammesso i fatti imputatigli confermando la versione fornita dai due coimputati.
AC 3, in buona sostanza, ben sapendo che AC 1 lavorava in banca, gli ha chiesto di far controllare 2 o 3 banconote false da 50 Euro dagli apparecchi automatici di controllo e conteggio in uso negli istituti di credito (cfr. in RPG AI 34: verbale AC 1 25 febbraio 2005 avanti al PP, pag. 1). AC 1 ha acconsentito, ed ha perciò portato le banconote false al suo amico e collega AC 2 che, contrariamente a lui, aveva accesso alla cassa, affinché le sottoponesse a verifica nell’apparecchio di controllo della banca, così da stabilire se lo stesso era in grado di rilevarne la contraffazione. Ciò che AC 2 ha fatto.
Contro ogni previsione, vista in specie la non eccelsa qualità della falsificazione, facilmente rilevabile ad occhio nudo nel confronto con una banconota autentica, l’apparecchio di PC 1 non ha riconosciuto la contraffazione delle banconote. Ciò ha fornito alle persone coinvolte nella vicenda l’erroneo convincimento della capacità di questi falsi di superare il controllo effettuato dall’apparecchio, quando invece -è in seguito emerso- era accaduto che all’atto della verifica effettuata dal AC 2 (così come quando in seguito verranno immessi in cassa, a due riprese, gli ingenti quantitativi di banconote false) l’operatore, ovvero il AC 2, per imperizia non aveva abilitato sull’apparecchio la specifica funzione di controllo magnetico che andava inserita per il controllo degli Euro.
Le tre banconote false da 50 Euro, così accettate dalla macchina, sono state immesse in cassa dal AC 2 e cambiate con banconote autentiche (verbale 3 marzo 2005 cfr. AC 2 – AC 1, classificatore AI 51-74, verbale n. 10, pag. 1). Due di questi falsi sono quindi stati travasati nella “piccola cassa” della banca (un fondo cassa ad esclusivo uso interno, in specie per il rimborso delle spese professionali del personale), mentre che della terza banconota si sono perse le tracce (verbale citato, pag. 1 e 2).
AC 3, per sua parte, poteva disporre di queste banconote per il tramite di una quarta persona, tale “__________”, napoletano, che l’aveva avvicinato una notte fuori dal Casinò di Campione per proporgli di cambiare degli Euro falsi (in RPG AI 56, verbale 11 marzo 2005 di AC 3, pag. 1).
Ne sono seguiti ulteriori contatti tra il AC 1 e il AC 3, alla fine dei quali si è raggiunto l’accordo per effettuare il cambio in banca di un’ingente partita di banconote false da Euro 50.- con banconote da Euro 500.- provenienti dalla cassa di PC 1.
Così ha descritto il AC 1 questa fase delle trattative, protrattesi per un certo tempo (in AI 34: verbale AC 1 25 febbraio 2005 avanti al PP, pag. 2):
" ...io riportai a AC 3 l’esito della verifica fatta da AC 2. AC 3 mi disse che poteva avere altre banconote simili. Io mi limitai a dire che ne avremmo se del caso poi parlato; in effetti avevo un certo timore ad entrare in questi affari. (...) Successivamente AC 2 mi ha invece incitato a prendere contatto con AC 3. AC 2 era interessato alla possibilità di entrare in questo tipo di affare, perché pensava di guadagnarci. Da parte mia ero più scettico, anche perché pur avendo anch’io fatto qualche pensiero di guadagnarci qualcosa, non volevo rischiare di perdere quanto costruito con il lavoro. In effetti io avevo un buon salario e un ottimo rapporto con i miei superiori. Fatto sta che ad un certo punto ho chiamato AC 3. Inizialmente non l’ho trovato, fin che è stato lui a contattarmi, dicendomi che aveva a disposizione circa Euro 50'000.-.
In effetti AC 3 venne a casa mia, con un’altra persona, che mi
ha presentato come suo amico, portandomi una somma di Euro 40'000.-. Devo dire che, sapendo dell’arrivo di AC 3, io ne avevo parlato già con AC 2, il quale mi aveva detto di essere disposto a fare l’operazione di cambio di taglio in cambio di Euro 20'000.-. Rammento che AC 2 mi disse che il rischio maggiore era il suo per cui voleva una percentuale importante.
Quando dissi a AC 3 e al suo accompagnatore che AC 2 pretendeva Euro 20mila, l’accompagnatore di AC 3 mi minacciò dicendomi che così non ci si poteva comportare e che loro non avevano paura della Svizzera. Allora io dissi loro di uscire da casa mia, dopo di che me ne andai a lavorare. Poco dopo venni raggiunto telefonicamente da AC 3, che mi chiese di fare l’operazione alle nostre condizioni."
AC 3 ha incontrato AC 1 presso l’autosilo di via Balestra a __________ e gli ha consegnato il denaro falso. AC 1 lo ha immediatamente consegnato al AC 2, che dopo una quindicina di minuti gli ha rimesso Euro 20'000.- in banconote da 500.- da consegnare al AC 3, ciò che il AC 1 ha fatto immediatamente, fuori dalla banca (verbale di AC 1 citato, pag. 3).
" Il giorno successivo, o la sera stessa, AC 3 mi ha ritelefonato, dicendomi di disporre ancora di altri Euro 7'600.- in banconote false. Mi chiese di procedere al cambio di taglio come il giorno precedente ed alle stesse condizioni. Ciò significava che gli avrei dovuto dare Euro 3'800.- in banconote buone, La sera stessa chiamai AC 2, il quale fu d’accordo di procedere. In effetti il giorno seguente ricevetti da AC 3 le banconote false, sotto la banca, e le consegnai a AC 2, il quale mi diede Euro 3'800.- da consegnare a AC 3, cosa che io feci la sera stessa."
Dal cambio di Euro 40'000.- falsi con altrettanti buoni provenienti dalla cassa della banca egli non ha di contro ricevuto nulla, mentre che AC 2 gli avrebbe consegnato Euro 2'000.- in banconote false. Inoltre, egli avrebbe approfittato della consegna da lui fatta al AC 3 di Euro 3'800.- autentici, provenienti dal secondo cambio di Euro 7'600.- fatto dal AC 2 in banca, per trattenere per sé fr. 1'900.- in parziale compensazione di quanto il AC 3 gli doveva per pregressi prestiti (in AI 34, verbale 28 febbraio 2005 AC 1, pag. 2).
AC 1 ha quindi tentato di utilizzare due delle banconote false in suo possesso in un esercizio pubblico, ma in quell’occasione il destinatario si è accorto della falsità delle banconote (cfr. AI 1) ragione per cui il AC 1 si è liberato di altri due falsi che aveva con sé, mentre che tutti gli altri falsi in suo possesso sono stati da lui distrutti, presente un amico che ha potuto confermare la circostanza agli inquirenti (in AI 34, verbale 28 febbraio 2005 di AC 3).
Secondo l’art. 242 cpv. 1 CP chiunque mette in circolazione come genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti o alterati è punito con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione. La fattispecie di messa in circolazione di monete false è realizzata da qualunque comportamento mediante il quale denaro falso viene immesso in circolo come autentico, ragione per cui ne consegue che chi trasmette denaro (falso) come falso può commettere il reato in rassegna solo se partecipa, correo o complice, al reato di colui che effettivamente mette in circolazione questo denaro come autentico (DTF 123 IV 9; Trechsel, Kurzkommentar, 2. edizione, n. 2 ad art. 242 CP; Lentjes Meili, Basler Kommentar, n. 19-21 ad art. 242 CP). Diversamente, ovvero qualora chi trasmette denaro falso senza pretendere che sia vero (la cosiddetta consegna o vendita ad un “iniziato”) non partecipa al successivo reato di messa in circolazione, siffatto autore si rende colpevole solamente del diverso reato di importazione, acquisto e deposito di monete false, sanzionato dall’art. 244 CP (DTF 123 IV 9).
Secondo la Corte non vi è dubbio che AC 1 (come tutti gli altri personaggi coinvolti) debba essere condannato siccome autore colpevole di messa in circolazione di monete false giusta l’art. 242 cpv. 1 CP commessa in correità con altre persone.
Dalla fattispecie in rassegna risulta in effetti, nelle valutazioni della Corte, che egli non si è limitato (in tale ipotesi in correità con il solo AC 2, che avrebbe messo a disposizione i mezzi per il pagamento) ad “acquistare” dal duo AC 3 – “__________” le banconote false, ma che invece, al contrario, ha partecipato ad un disegno più ampio, il cui scopo ultimo, comune a tutti i partecipanti, era sin dall’inizio quello della messa in circolazione dei falsi spacciandoli per autentici.
La prova migliore di questa tesi (e perciò dell’erroneità di quella difensiva di un AC 1 che partecipa solo all’acquisto dei falsi, lasciando a AC 2 di commettere da solo il successivo reato di messa in circolazione) è data dal fatto che sin dall’inizio, e lo dimostra il test effettuato a novembre – dicembre 2004 con il campione di 3 banconote, era chiaro per tutti i partecipanti che l’operazione poteva essere effettuata solo alla precisa condizione che i falsi fossero riusciti ad ingannare l’apparecchio di verifica presente in banca, e questo per il semplice motivo che il denaro falso doveva essere immesso in circolazione proprio in banca, ed il profitto ottenuto quindi prelevando dalla cassa della stessa il medesimo importo in denaro autentico. Vanno in questo senso anche le dichiarazioni del AC 2 circa il contenuto dei suoi accordi con il AC 1 (verbale AC 2 1° marzo 2005, in AI 34, pag. 2):
" Lì, visti i miei problemi finanziari, ho cominciato a pensare che forse si poteva combinare di fare entrare in banca delle banconote false, togliendo dalla cassa il controvalore in banconote autentiche. Di questa cosa ne ho parlato più volte con il ed alla fine ho deciso di accettare le banconote false e procedere con il cambio con quelle vere."
Analogo nel senso, ma più dettagliato, il tenore delle dichiarazioni rilasciate in occasione del verbale di confronto AC 2 – AC 1 (verbale n. 10, pag. 2):
" Successivamente a questa “prova” AC 1 mi disse che questo suo conoscente o amico disponeva di altre banconote e che era interessato a cambiarle in banca. AC 1 mi disse pure che questa persona era disposta ad ottenere, in banconote autentiche, solo una percentuale delle banconote false che avrebbe portato in banca. Se non erro mi venne detto che questa persona chiedeva il 40% dell’importo. Restava un 60% da suddividere tra me e AC 1. Io non ho, inizialmente, chiesto una percentuale precisa per partecipare all’operazione. AC 1 mi aveva però lasciato capire che io avrei avuto la parte più grande di questo 60% in quanto, come cassiere, il mio rischio era maggiore."
Anche dalla parte di AC 3 e “__________”, per quanto risulta dalle dichiarazioni di AC 3 (in AI 56, verbale 11 marzo 2005, pag. 1, 2, 3):
" ...allora lui mi chiese se conoscevo qualcuno che potesse cambiarle. Io ho pensato di rivolgermi a AC 1 che sapevo essere impiegato di banca (...) ...gli ho consegnato le due banconote false dicendogli se poteva farle controllare da qualcuno in banca e se vi era eventualmente la possibilità di cambiarle con denaro autentico (...) Io non ho mai avuto a che fare in prima persona con le banconote false. Io mi sono limitato a cercare qualcuno che le accettasse e le mettesse in circolazione."
puntualmente confermate avanti al Procuratore Pubblico (verbale 16 marzo 2005, verbale n. 16, pag. 2):
" ...siamo tornati al bar del Casinò e discutendo ancora della questione, dietro sua sollecitazione su chi avesse potuto verificare la possibilità di smerciare queste banconote in Svizzera, io gli dissi di conoscere una persona che lavorava in banca. __________ fu d’accordo di provare con questa persona e a tale scopo mi diede un paio di banconote, che io ho poi consegnato a AC 1 , dicendo a quest’ultimo che se la cosa funzionava conoscevo una persona che aveva a disposizione un certo importo di queste banconote. So che AC 1 a sua volta avrebbe dovuto consegnarle ad un suo collega che lavorava in cassa. AC 1 mi disse in seguito che il suo collega aveva detto che si poteva procedere ed era disponibile a cambiare queste banconote. Da qui è partito tutto."
Vi è perciò, lo si ripete, un unico disegno, comune a tutti i partecipanti che agiscono secondo i rispettivi ruoli, finalizzato al conseguimento di un illecito profitto mediante l’immissione nella cassa della banca di denaro falso con contestuale estrazione del controvalore in denaro autentico. E’ di contro capzioso il tentativo di scindere l’operazione in due fasi distinte (prima la vendita dei falsi da AC 3 e __________ a AC 2, poi, in un secondo tempo, la messa in circolazione da parte del solo AC 2), come vorrebbe la difesa di AC 1, proprio per il predetto motivo di avere condizionato l’intera operazione alla fattibilità dell’immissione in cassa dei falsi (previo superamento dei controlli da parte dell’apposita macchina) e alla contestuale estrazione del denaro autentico, il che però concretizza già la fattispecie di messa in circolazione, correttamente ascritta dal PP agli accusati.
Pretendere a questo punto, come ha fatto la difesa di AC 1, che l’immissione nella cassa della banca non costituisca ancora una situazione di messa in circolazione ai sensi dell’art. 242 cpv. 1 CP è affermazione che non merita diffusa confutazione, risultando concettualmente il contrario dal semplice assunto per cui le banche sono addirittura la sorgente del denaro circolante, pertanto fonte privilegiata della fattispecie di messa in circolazione. Inutile a questo punto argomentare con la natura di banca privata dell’istituto in questione, e perciò con la limitata accessibilità della cassa, in ogni caso, per sua stessa funzione, destinata a far circolare denaro contante (in tal senso: Lentjes Meili, opera citata, n. 10-12 ad art. 242 CP).
A giusta ragione, atteso che egli agli occhi della Corte è in effetti correo, seppure con un ruolo meno significativo rispetto ad altri, e non solo complice.
Balza in effetti all’occhio che il misterioso “__________” e AC 2 non possono, con ogni evidenza, essere altro che dei correi, atteso che i rispettivi ruoli -l’uno ci mette le banconote false, l’altro ha accesso alla cassa per effettuare l’operazione di cambio- sono assolutamente imprescindibili per la consumazione del reato.
Altrettanto chiaro è che AC 3 e AC 1 hanno svolto un ruolo di minore importanza, anche se sarebbe ingiustamente riduttivo ritenere che essi abbiano solo fatto da tramite, e che siano perciò dei semplici passacarte. Vero è invece che essi hanno contribuito alla realizzazione del disegno criminoso, partito dal , in primo luogo con il reperimento delle altre persone con cui concretizzare il progetto. AC 3 ha “trovato” il AC 1, e questi ha contribuito in maniera determinante alla messa in circolazione delle false banconote da 50.- Euro individuando nel AC 2, fino a quel momento ignaro di tutto, la persona adatta e nella posizione di effettuare il cambio, e formulando quindi al suo indirizzo la proposta dell’illecito, determinandolo così ad accettare (dichiara AC 2, verbale n. 10, pag. 4: “Il fatto che la cosa sia stata inizialmente proposta dall’amico e collega AC 1 può aver giocato un ruolo”). Appare quindi chiaro che chi reperisce un correo e gli propone il disegno criminoso non può per sua parte essere un semplice complice. Oltre a procurare la disponibilità del AC 2, AC 1 ha funto da tramite nelle trattative interne al gruppo, avvenute a distanza tra “” e AC 2, ed in specie ha partecipato a tutte le operazioni di messa in circolazione di banconote contraffatte, prendendo in consegna i falsi dal AC 3, portandoli in banca al AC 2, ed ha inoltre preso in consegna la parte di denaro autentico prelevato dalla cassa spettante a “__________” e AC 3, consegnandola al AC 3. Il tutto, per ritenere AC 1 correo, e non complice del reato in rassegna.
Al proposito, non deve trarre in inganno la pochezza dell’indebito profitto da lui conseguito (75.- Euro autentici dal cambio di prova, 2'000.- Euro falsi ricevuti da AC 2 dalla seconda operazione di cambio). Si tratta in effetti del risultato di situazioni contingenti, e non dell’espressione della volontà degli autori. Vero è infatti che esisteva un accordo di massima di spartizione a metà tra chi avrebbe effettuato il cambio (AC 2 e AC 1) e chi procurava il denaro falso (“__________” e AC 3), laddove poi nei rapporti interni ogni coppia avrebbe provveduto autonomamente alla spartizione interna. E nei rapporti tra AC 2 e AC 1 non era di certo previsto che quest’ultimo dovesse ricevere solo un pourboire. Si rinvia sul tema al passaggio già trascritto poc’anzi, estratto dal verbale a confronto dei due (verbale n. 10, pag. 2):
" Restava un 60% da suddividere tra me e AC 1. Io non ho, inizialmente, chiesto una percentuale precisa per partecipare all’operazione. AC 1 mi aveva però lasciato capire che io avrei avuto la parte più grande di questo 60% in quanto, come cassiere, il mio rischio era maggiore."
AC 1 in quel verbale conferma le parole del correo e fornisce ulteriori spiegazioni sul tema della sua retribuzione (pag. 2):
" Confermo quanto dichiarato da AC 2, ricordando però che in occasione della visita a casa mia di AC 3 e del suo conoscente sono stato minacciato nel senso di limitare le nostre richieste. Proprio per questo motivo io ho consegnato integralmente l’importo di Euro 20'000.- a AC 3 e non ho chiesto a AC 2 di darmi una parte della restante somma di Euro 20'000.- che egli aveva prelevato."
Vi è pertanto timore di AC 1 nei confronti di AC 3 e soprattutto dello sconosciuto accompagnatore, e forse anche nei confronti del AC 2, ma è comunque chiaro che se AC 1 non riceve una fetta maggiore del maltolto non è perché non la ritenga dovuta in ragione del suo ruolo, ma è conseguenza di circostanze particolari (cfr. anche il suo prefato verbale 25 febbraio 2005 avanti al PP, pag. 2: “AC 2 era interessato alla possibilità di entrare in questo tipo di affare, perché pensava di guadagnarci. Da parte mia ero più scettico, anche perché pur avendo anch’io fatto qualche pensiero di guadagnarci qualcosa, non volevo rischiare di perdere quanto costruito con il lavoro”; pag. 3: “Non ho chiesto nulla per me, perché dopo aver ricevuto le minacce, volevo avere a che fare il meno possibile con questa storia.”).
Volendo fare un paragone cinematografico, AC 1 nella circostanza assomiglia vagamente al pensionato, cliente del medesimo bar, che i perfidi quattro amici di “Amici miei” fanno partecipare a finte notturne scorribande criminose, e che di seguito deve assistere, senza nulla ricevere (ma non perché ne manchi il desiderio), alla spartizione di favolosi finti bottini (anch’essi in banconote false).
Facendogli difetto il requisito dell’affidamento, AC 1 non può avere partecipato a questo reato in qualità di correo. Egli, nondimeno, vi ha partecipato laddove ha individuato nel AC 2 la persona alla quale proporre questo disegno criminoso, prevedente fin dall’inizio di “cambiare” il denaro con quello della banca, di cui ci si sarebbe perciò necessariamente appropriati senza motivo e senza diritto, e laddove, concretamente, gli ha consegnato il denaro falso da immettere in cassa in sostituzione di quello autentico, e per così occultare l’appropriazione indebita, ed ha poi preso in consegna almeno parte del maltolto, portandola poi all’esterno dell’istituto bancario per rimetterla ai sodali. A mente della Corte è indubbio che siffatta consapevole partecipazione alla sottrazione di denaro di pertinenza della datrice di lavoro PC 1 configuri complicità nella ripetuta appropriazione indebita messa in atto dal AC 2, reato che concorre idealmente con quello di messa in circolazione di monete false, dovendo siffatta conclusione essere ammessa per analogia dall’ammissibilità del concorso con il reato di truffa (Trechsel, opera citata, n. 4 ad art. 242 CP).
AC 1, quasi quarantenne ed incensurato, dovrebbe avere raggiunto da tempo l’età della ragione, ma la fattispecie a giudizio è la tangibile riprova del contrario. La sua vita anteriore appare priva di particolari disagi o di situazioni anomale nell’ottica del presente episodio di delinquenza, eccezion fatta per la radicata propensione al gioco. Deve in effetti al gioco la sua situazione finanziaria non totalmente rassicurante (una buona entrata mensile e qualche risparmio secondo il verbale 22 febbraio 2005, pag. 1, nondimeno una situazione di formale carenza di beni per fr. 23'000.- secondo l’AI 29), ed è il gioco l’apparente denominatore comune della sua amicizia con il AC 3, dal quale è giunta la proposta di partecipare all’illecito. Più che la gravità oggettiva dei reati commessi dal AC 1 -la messa in circolazione di denaro falso è comunque un reato subdolo e grave appare l’abuso di fiducia nei confronti della datrice di lavoro, che proprio non lo meritava- colpisce nella fattispecie, in senso negativo, la facilità con cui il AC 1, persona sino a quel momento onesta e priva di pressanti preoccupazioni economiche, aderisce senza alcuna apparente resistenza alla prima proposta di illecito, formulata oltretutto da un guitto (nel ruolo del bandito) come il AC 3, che gli prospetta di smerciare, nella banca per cui lavora da 6 anni, delle banconote da 50 Euro tanto false che “anche un bambino si sarebbe accorto che erano false” (verbale AC 3 11 marzo 2005, pag. 1, in: AI 56). Parrebbe logico, a fronte di una simile proposta, l’immediato e definitivo rifiuto, togliendo anche il saluto al AC 3. AC 1, invece, accetta di entrare in materia e, dapprima, di effettuare almeno il test con l’apparecchio che in banca verifica le banconote. Siffatta attitudine è invero sconcertante, specie nelle circostanze date. Se letta in chiave negativa, consentirebbe di ritenere il AC 1 totalmente privo di valori, rimasto onesto sino ai 40 anni solo perché nessuno gli ha mai proposto prima un qualche affare poco pulito. Quando poi l’apparecchio (per l’imperizia del AC 2) sembra confortare la tesi della bontà di banconote false di bassa qualità, viene a cadere ogni residua riserva del AC 1, mosso a questo punto dal desiderio di guadagnare denaro facile (come lui stesso ha ammesso), sia pure a danno della datrice di lavoro.
Messa in questi termini, l’attitudine del AC 1 appare sconsolante, e di sicura soggettiva gravità. La Corte ha però preferito stemperare questo severo giudizio con la considerazione di una residua immaturità e vulnerabilità del AC 1, indirettamente attestata anche dalla propensione al gioco, conferendo perciò all’accaduto natura tutto sommato episodica, ancorché preoccupante.
Dopo l’iniziale reticenza AC 1 ha comunque pienamente confessato i fatti a giudizio, dichiarando al dibattimento di essersene del tutto distanziato. Ha sofferto qualche giorno di carcere preventivo ed è duramente segnato dalla perdita del posto di lavoro, consapevole del fatto che gli sarà difficile trovare nuovamente spazio nel settore bancario, al quale apparteneva. Considerando anche il ruolo secondario avuto nella vicenda (seppure come correo), e che egli (anche se le aspettative erano diverse) non ha tratto particolare beneficio economico dai reati, la Corte ha ritenuto di non dovere esprimere una condanna eccessivamente severa, riconoscendogli una colpa in definitiva minore di quella dei due coimputati.
La difesa ha invocato le attenuanti specifiche dell’essere stato indotto in tentazione dalla condotta della vittima, dell’avere agito per motivi onorevoli e del sincero pentimento.
Invero, l’invocazione delle prime due, espressa in forma apodittica in corso d’arringa, esula, vista la fattispecie, dalle capacità di comprensione della Corte, che riconosce così i propri limiti.
Sarà, se del caso, compito del difensore quello di spiegare compiutamente all’autorità di ricorso come e perché le suddette circostanze di attenuazione specifica di pena potrebbero attagliarsi alla fattispecie data.
Quanto al sincero pentimento, la Corte ha già riconosciuto poc’anzi (e ne farà un elemento di prognosi favorevole) che il AC 1 ha preso coscienza dell’errore commesso e che anche al dibattimento si è scusato per il grave errore commesso. Siffatto comportamento, che dovrebbe essere la regola nel contesto di un procedimento giudiziario, non configura però ancora l’invocata attenuante, mancando con ogni evidenza quello sforzo particolare che il legislatore esige affinché si possa ammettere, valutazione da effettuare con un certo rigore, il sincero pentimento.
Va perciò ricordato, in tal senso, che il AC 1 non ha immediatamente confessato il reato, ma ha invece concordato una versione di comodo con il AC 2 e, a dispetto dell’evidenza, l’ha propinata in prima battuta agli inquirenti (il che è verosimilmente la causa dei giorni di carcere preventivo sofferti). Inoltre, tolte la confessione e le soggettive dichiarazioni di rincrescimento, null’altro risulta essere stato fatto dal AC 1. Egli, in particolare, nulla risulta avere intrapreso nei confronti della datrice di lavoro danneggiata, né in forma di un almeno parziale risarcimento (ed egli si è anzi opposto al discutibile provvedimento chiesto dall’istituto e volto a bloccare i suoi averi previdenziali di secondo pilastro) e nemmeno in forma di uno spontaneo riconoscimento del proprio debito (cfr. invece l’AI 59, pag. 6, in cui egli si esprime in termini di “...eventuali impegni di risarcimento per un importo maggiore, fatti firmare dalla banca ma apertamente viziati quantomeno da errore...”), che non risulta in atti, tanto che la parte civile ha dovuto instare al dibattimento per la sua formale condanna al risarcimento.
Tanto basta per affermare l’inesistenza dell’invocata attenuante.
Tenuto conto di tutte le circostanze, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa del AC 1 la pena di 8 mesi di detenzione, con computo del carcere preventivo sofferto, pena sospesa condizionalmente per due anni, potendo essere senz’altro formulata una prognosi favorevole per l’imputato.
AC 3, reo di ripetuta messa in circolazione di monete false e di ricettazione, è invece condannato alla pena di 9 mesi di detenzione, con computo del carcere preventivo sofferto, e all’espulsione dalla Svizzera per 3 anni, pene entrambe condizionalmente sospese per tre anni.
Nei confronti del AC 3, che ha pesantemente delinquito nel periodo di prova, è inoltre revocata la sospensione condizionale della pena di tre mesi di detenzione inflittagli il 26 gennaio 2004 dal Ministero Pubblico.
E’ invece ordinato il dissequestro delle prestazioni di libero passaggio di AC 2 e AC 1.
Per il richiesto risarcimento delle spese legali non è di contro stata fornita alla Corte dalla parte civile alcuna possibilità di verifica, ragione per cui la pretesa deve essere demandata al foro civile.
Rispondendo A. per AC 1 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1, 2, 4.2;
B. per AC 2 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1, 3.2;
C. per AC 3 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1.1, 1.2.1;
visti gli art. 18, 21, 25, 36, 41, 48, 50, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 68, 69,
138 cifra 1, 160 cifra 1, 242 cpv. 1, 244, 305 bis CP;
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.1. messa in circolazione di monete false, ripetuta
per avere, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
agendo in correità con AC 2, AC 3 e una quarta persona non meglio identificata, in tre occasioni,
messo in circolazione banconote da 50 euro contraffatte per complessivi Euro 47'750;
1.2. complicità in appropriazione indebita, ripetuta
per avere, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
per procacciare a sé e ad altri indebito profitto,
aiutato AC 2 nel commettere l’appropriazione indebita
di Euro 45'150 ai danni della PC 1;
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
2.1. messa in circolazione di monete false, ripetuta
per avere, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
agendo in correità con AC 1, AC 3 e una quarta persona non meglio identificata, in tre occasioni,
messo in circolazione banconote da 50 euro contraffatte per complessivi Euro 47'750;
2.2. appropriazione indebita, ripetuta
per essersi, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
a scopo di indebito profitto, nella sua veste di responsabile della cassa o comunque di collaboratore di PC 1, agendo con l’aiuto di AC 1, indebitamente appropriato, previa immissione in cassa di Euro 45’150 in banconote contraffatte, del corrispettivo in banconote autentiche;
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
3.1. messa in circolazione di monete false, ripetuta
per avere, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
agendo in correità con AC 1, AC 2 e una quarta persona non meglio identificata, in tre occasioni,
messo in circolazione banconote da 50 euro contraffatte per complessivi Euro 47'750;
3.2. ricettazione
per avere, a __________,
nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005,
ricevuto da AC 1, previa consegna di Euro 47'750 in banconote contraffatte, Euro 20'000 e fr. 3'500.-,
sapendo o dovendo presumere trattarsi di provento di reato;
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
4.1. AC 1 è condannato:
4.1.1. alla pena di 8 (otto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
4.1.2. l’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 anni.
4.2. AC 2 è condannato:
4.2.1. alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
4.2.2. l’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 3 anni.
4.3. AC 3 è condannato:
4.3.1. alla pena di 9 (nove) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
4.3.2. all’espulsione dalla Svizzera per il periodo di 3 anni;
4.3.3. l’esecuzione delle pene detentiva e d’espulsione inflitte al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 3 anni.
AC 1, AC 2 e AC 3 sono condannati a pagare, in solido, fr. 43'647.-- oltre interessi al 5% dal 1.3.2005 alla PC PC 1, che per il rimanente delle proprie pretese è rinviata al foro civile.
E’ revocata la sospensione condizionale della pena di 3 mesi di detenzione inflitta a AC 3 in data 26.1.2004.
E’ ordinata la confisca delle banconote contraffatte sequestrate.
E’ ordinato il dissequestro delle prestazioni di libero passaggio di AC 2 e AC 1.
La tassa di giustizia di fr. 600.-- e le spese processuali sono a carico dei condannati in solido, con ripartizione interna in ragione di 1/3 ciascuno.
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 600.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Teste fr. 61.20
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 911.20
============
Distinta spese a carico di AC 1
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 66.65
Teste fr. 20.40
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65
fr. 303.70
============
Distinta spese a carico di AC 2
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 66.65
Teste fr. 20.40
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65
fr. 303.70
============
Distinta spese a carico di AC 3
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 66.70
Teste fr. 20.40
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.70
fr. 303.80
============
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria