Incarto n. 72.2005.60

Lugano, 26 agosto 2005/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta dei giudici:

Agnese Balestra-Bianchi (Presidente) GI 1 GI 2

e dagli assessori giurati:

AS 1 AS 3 AS 4 AS 5 AS 7

con la segretaria:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

Conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia

per giudicare

AC 1 e domiciliato a

detenuto dal 11 luglio 2004;

prevenuto colpevole di:

  1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina

che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere,

senza essere autorizzato, nei giorni 10/11.07.2004,

agendo in correità ed in base ad un organizzato piano con __________, importato in Svizzera, trasportato e detenuto 7 chili e 968,67 grammi netti di cocaina (con un grado di purezza variante tra il 25,90% e il 90%), sapendo o dovendo presumere come tale stupefacente sarebbe stato destinato alla vendita a terzi, presumibilmente in Italia,

in specie per avere:

  • confermato la propria disponibilità a __________, che a tal fine lo aveva contattato nei giorni precedenti la partenza, per effettuare un trasporto di sei chili di cocaina dall’Olanda a Milano dove ad attenderlo vi sarebbe stato __________od un emissario di quest’ultimo, il tutto contro un dichiarato suo compenso di Euro 2'500.- che avrebbe ricevuto da __________ una volta ritornato in Olanda,

  • ricevuto, il 10.07.2004, in fine mattinata, a Barendrecht (Olanda), da __________, presso l’abitazione di quest’ultimo, una valigia marca Delsey dove all’interno,

in due zaini marca PQC, erano occultati sei pani di cocaina

e sei confezioni con vari ovuli di predetta sostanza per un peso totale complessivo netto di 7 chili e 968,67 grammi, trasferendosi successivamente in compagnia di __________ e di alcuni suoi famigliari alla stazione di Breda

(Olanda) per prendere il torpedone delle ore 13.15 della compagnia Eurolines con destinazione Milano,

rinunciandovi però dopo aver constatato come sarebbe

stato l’unico passeggero a salire,

  • accettato, su proposta di __________, di effettuare il previsto viaggio in treno tanto che sempre il 10.07.2004,

dopo essere ritornato a casa e successivamente accompagnato da __________alla stazione ferroviaria di Utrecht (Olanda), preso il treno Intercity 251 Francoforte/ Basilea/Chiasso/Milano delle ore 21.00 trasportando con sé la sopraccitata valigia Delsey con la sostanza stupefacente,

ritenuto che la mattina dell’11.07.2004, verso le ore 11.10,

al momento di un normale controllo passeggeri da parte di due funzionari doganali, fu fermato su predetto treno al

valico ferroviario di Chiasso in quanto trovato in possesso

del sopraccitato quantitativo di cocaina, stupefacente sequestrato lo stesso giorno dalla polizia Cantonale a

seguito del suo arresto;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 19 cfr. 1 e 2 LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 59/2005 del 9 maggio 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia DF 1. § IE 1.

Espleti i pubblici dibattimenti

  • giovedì 25 agosto 2005 dalle ore 9:00 alle ore 18:45

  • venerdì 26 agosto 2005 dalle ore 9:00 alle ore 12:30

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale pone in risalto la gravità oggettiva dei fatti, l'ingente valore economico e l'elevato grado di purezza della cocaina trasportata dall'accusato, il quale ha agito con piena coscienza in correità con __________per fine di lucro. Riconosce la collaborazione fornita da AC 1 ma non nella forma dell'attenuante specifica del sincero pentimento. Confermato integralmente l'atto d'accusa conclude chiedendo che l'accusato venga condannato:

  • alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione;

  • all'espulsione dal territorio svizzero per anni 15 effettivi.

Chiede inoltre la confisca di tutti gli oggetti in sequestro.

§ Il Difensore, il quale, del suo patrocinato, pone in risalto il carattere buono e fiducioso verso il prossimo, la figura di instancabile ed onesto lavoratore, la conduzione di una vita anteriore dignitosa, nonché i risultati brillanti da questi ottenuti sia in campo sportivo che in campo lavorativo. Non contesta i fatti, ma, sostenendo la credibilità di AC 1, sottolinea il ruolo marginale avuto da quest'ultimo nel trasporto di cocaina, trasporto organizzato esclusivamente da __________, e che il suo assistito aveva deciso di eseguire soltanto per aiutare l'amico in pericolo di vita. Invoca l'errore sui fatti ex art. 19 CP e il principio dell'"in dubio pro reo", avendo AC 1 creduto di trasportare un quantitativo di cocaina di all'incirca 6 kg. Conclude chiedendo, in applicazione delle attenuanti specifiche dell'aver agito per motivi onorevoli e del sincero pentimento, la riduzione della pena proposta fino ad un massimo di 3 anni di reclusione. Per quanto concerne la pena accessoria dell'espulsione chiede in via principale che la stessa non venga pronunciata e in via subordinata, se pronunciata, che venga posta al beneficio della sospensione condizionale. Non si oppone alla confisca di quanto in sequestro.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

  1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

agendo in correità con terzi,

detenuto, trasportato e importato in Svizzera dall'Olanda,

7 chili e 968.67 grammi netti di cocaina,

sapendo o dovendo presumere che tale sostanza era destinata a essere messa in commercio,

a Rotterdam, Barendrecht, Utrecht, sulla tratta ferroviaria Basilea-Chiasso, nonché in altre località imprecisate, il 10-11.07.2004,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

1.1.1. oppure detenuto, trasportato e importato in Svizzera dall'Olanda solo 6 kg?

1.1.1.1. trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

  1. Ha egli agito per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto?

  2. Ha egli agito per motivi onorevoli?

  3. Può beneficiare dell’attenuante del sincero pentimento?

  4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

5.1. privativa della libertà?

5.2. accessoria dell'espulsione?

  1. Dev'essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Considerando, in fatto ed in diritto

  1. AC 1 è nato e cresciuto in Olanda, in seno alla famiglia, composta dai genitori e da un fratello.

Già durante gli anni della scuola obbligatoria aveva dimostrato un certo talento per lo sport.

AC 1 dichiara di aver avuto un'infanzia e una gioventù felici. Unico problema il padre che, dopo un incidente dal quale non si è mai rimesso bene, soffrendo anche di depressione, si era dato all'alcool. A seguito di ciò i suoi genitori si erano separati. Stante che parte della famiglia di sua madre viveva negli Stati Uniti, all'età di 16-17 anni, AC 1 si è colà trasferito, dapprima nello Stato dell'Ohio, dove vivevano la nonna materna e degli zii.

Ivi ha frequentato il primo anno della High-School e da lì è iniziata la sua carriera nel baseball, sport nel quale è riuscito a raggiungere risultati di rilievo. Al punto si è distinto che è stato scelto per giocare in altre squadre approdando anche nella prestigiosa squadra dei "Los Angeles Dodgers", dapprima nelle classi inferiori e poi fino ai più alti livelli, giocando nella cosiddetta "Major League". All'epoca, AC 1 tornava in Olanda solo durante le vacanze estive. Per finire, negli USA, egli ha soggiornato per circa tre anni e concluso gli studi con un diploma che corrisponde all'incirca alla nostra maturità.

Sennonché la pratica dello sport a quei livelli così competitivi, dopo tre anni di gioco molto intenso, gli ha procurato il logoramento delle caviglie e delle ginocchia per cui, per lui, è venuto il momento di rinunciare ai campionati americani e al professionismo.

Nel 1991 è dunque tornato a Rotterdam, dove ha trovato lavoro presso l'azienda cittadina dei trasporti, funzione che gli permetteva di continuare a giocare a baseball, anche se a livelli europei e non americani, e dunque in modo costante e regolare ma meno impegnativo. Anche in Olanda ha comunque giocato ai più alti livelli europei, ottenendo ancora grandi soddisfazioni, per quasi dieci anni, ovvero fino al 2000, quando ha deciso di smettere.

AC 1 ha sposato __________ nel 1996.

I due si conoscevano sin da ragazzi, ovvero dall'età di 15 anni. __________ era una ragazza molto bella, col che essa, scelse di fare la modella. Negli anni tra il 1989 e il 1996 essa raggiunse un certo successo, lavorando in Italia, in trasmissioni televisive sulla rete Mediaset. Arrivava, all'epoca, a guadagnare fino a 12 milioni di lire al mese. __________, in quegli anni, fece molte conoscenze nel mondo dei VIP dello spettacolo italiano, alcune delle quali ha mantenuto anche nel seguito, per cui essa, ancora nel 2004, si recava in Italia anche due volte al mese, ospite di amici molto facoltosi.

AC 1 e la moglie acquistarono una casa a Rotterdam che poterono ristrutturare grazie all'aiuto del padre di __________ che era titolare di un'impresa edile.

Nel 1998, AC 1 lasciò il lavoro presso l'azienda municipale, convinto da due suoi amici dell'ambiente del baseball a mettersi a lavorare con loro nel commercio dell'abbigliamento di marca (Braez).

Egli restò con loro due anni ma poi li abbandonò, accorgendosi via via che egli lavorava molto e loro molto poco e che egli prelevava poco a titolo di stipendio, mentre essi spendevano e spandevano.

Trovò un posto presso la ditta di trasporti __________, come autista di muletto. All'atto dell'arresto lavorava ancora presso tale ditta, presso la quale aveva fatto una certa carriera, diventando, col tempo, caposquadra e poi "manager del deposito", con una ventina di operai sotto di lui.

Vi è agli atti l'estratto conto presso la banca __________ sul quale si faceva accreditare il salario e esso conferma che al mese egli percepiva intorno ai 1'800.- euro, e ciò -a suo dire- per quattordici volte l'anno.

La moglie , dopo aver cessato l'attività in Italia, si è impiegata presso la filiale dell'aeroporto di Amsterdam () __________.

Ha iniziato come cassiera e anch'essa, negli anni ha fatto carriera, arrivando a percepire un salario che, nel 2004, era di circa 2000 euro al mese.

Frattanto anche il rapporto di AC 1 col proprio padre era migliorato, stante che quest'ultimo era diventato astemio. Il padre è poi deceduto nel 2003. AC 1 mantiene a tutt'oggi ottimi rapporti con la madre e con il fratello (che sono venuti a Lugano ad assisterlo anche in occasione del dibattimento, insieme alla moglie __________).

A dire di AC 1, prima dell'arresto, né lui né la moglie avevano problemi di danaro. Senza figli, a suo dire, essi potevano permettersi l'alto tenore di vita che conducevano. Possedevano la casa, due macchine, praticavano il golf, frequentavano regolarmente una palestra e viaggiavano molto. Sono stati in Egitto, in Kenia, alle Maldive, negli USA, in Canada e in altri paesi. Entrambi conoscono bene l'Italia, __________ per avervi lavorato per anni e AC 1 per averla visitata numerose volte, sia quando giocava a baseball, sia in vacanza.

Incensurato in Svizzera (paese nel quale non ha mai risieduto e col quale mai ha avuto legami di sorta), AC 1 ha subito in Olanda tre condanne per violazione delle norme della circolazione: il 2.1.2004 ha pagato una multa di euro 273.-, il 15.1.2004 ha pagato una multa di euro 150.- e il 4.3.2004 ha pagato una multa di euro 200.- e ha subito il ritiro della patente per 4 mesi, tre dei quali posti al beneficio della sospensione condizionale.

All'atto dell'arresto, AC 1 è stato sottoposto all'analisi tossicologica con esito negativo. Egli dichiara di non essere consumatore di sostanze stupefacenti di nessun tipo. Interrogata in proposito, anche la di lui moglie ha dichiarato che nessuno dei due è consumatore di sostanze stupefacenti, pur dando atto che in gioventù, all'età di 16 anni circa, entrambi, per curiosità, avevano provato -come molti altri giovani- cocaina, ecstasy e marijuana, ma la cosa era finita lì. __________ ha anche dichiarato che AC 1, ai tempi della sua attività sportiva, aveva usato steroidi, circostanza questa che egli ha negato. Durante la perquisizione della loro abitazione -avvenuta, su rogatoria ticinese, nell'ottobre 2004- gli inquirenti hanno trovato delle pastiglie che ha dichiarato essere vecchie pastiglie di ecstasy che nemmeno più ricordava di possedere.

Ad ogni buon conto si accerta qui -essendo il fatto pacifico e incontestato- che AC 1 non è un consumatore di sostanze stupefacenti.

Di AC 1, __________, uno dei direttori della __________, interrogato per rogatoria il 28.10.2004, ha riferito (cfr. la traduzione del verbale olandese, in atti nel classeur V):

" … AC 1 è entrato in servizio presso la nostra ditta, come impiegato nel magazzino il 1 novembre 2000. Dopo un anno è stato assunto da noi a contratto fisso. Lui guadagna nella sopraccitata funzione € 1850.- lordo al mese. Nella citata funzione, lui è responsabile per il caricare, transitare e scaricare della merce, che trasportano i nostri camion. Fino all'inizio di quest'anno ha eseguito il suo lavoro a piacere e ha potuto eseguire pure una funzione come manager del magazzino. Per completare, le comunico che abbiamo due manager di magazzino. Fino a sei mesi fa, non c'era nessun problema. Dopodiché ci sono stati dei cambiamenti. AC 1 arrivava in ritardo ed ogni tanto lasciava il suo lavoro prima del dovuto. Non eseguiva più bene Il suo lavoro. Lui doveva tenere sotto controllo il comportamento di altri impiegati e correggerli, ma non lo faceva. Ultimamente era già saltato all'occhio il suo stile di vita, fino a poco tempo fa aveva una Audi TT, ma l'ultima volta è venuto con una versione costosa di una Volkswagen Golf. A noi era noto che andava regolarmente in Italia.

Attorno al 11 luglio 2004, sua moglie ha chiamato la nostra ditta, chiedendo se AC 1 era andato all'estero per lavoro. Come impiegato del magazzino non visita clienti e sicuramente non all'estero. Da sua moglie abbiamo sentito tramite un e-mail che era stato fermato in Svizzera con delle sostanze stupefacenti.

Potrebbe essere giusto che nel 2000/2001, tramite la nostra ditta, sono stati trasportati dei container con delle sostanze stupefacenti dalla Germania all'Inghilterra. Non mi ricordo questo. Quello che mi ricordo è la spedizione che conteneva hasj, proveniente dalla Francia con dei vestiti.

In collegamento al giocare a calcio in Inghilterra, le posso dichiarare che una volta il personale della nostra filiale di Waddinxveen ha giocato in Inghilterra. AC 1 è venuto in Inghilterra quella volta per giocare a calcio. Non mi ricordo più la data esatta di questo avvenimento.

ha lavorato presso la nostra ditta come impiegato del magazzino dal 7 febbraio 2000 fino all'aprile 2002. In febbraio 2002 si è messo in malattia. Dopo, in concordanza con lui, il suo contratto è stato sciolto tramite il giudice del cantone. …"

AC 1 e __________ si sono conosciuti nel 2000 quando lavoravano entrambi presso la __________.

Di __________ si possono qui anticipare alcune informazioni pervenute in via di rogatoria da parte delle Autorità olandesi.

Da un rapporto datato 6.7.2004 (cfr. scatola 2/2, plico 2) della Polizia di Rotterdam, risulta che, nel suo quartiere, egli è considerato da taluni vicini come un "asociale" nel senso che crede di essere superiore agli altri.

Dal suo casellario giudiziale emergono tre condanne a multe per infrazioni alle norme della circolazione stradale, nonché una condanna a prestazioni di lavoro per "violenza pubblica" ("openlijke geweldpleging").

  1. AC 1 è stato controllato dalle guardie di confine svizzere sul treno Intercity proveniente da Basilea, la mattina di domenica 11.7.2004, verso le 11:00. Come di regola, le guardie di confine salgono sul treno a Lugano ed eseguono i loro controlli durante il tragitto Lugano-Chiasso. A proposito del controllo effettuato quell'11.7.2004, il caporale delle guardie __________ ha redatto il seguente rapporto, di stessa data (cfr. allegato all'AI 2):

" … Il giorno 11.07.04, durante il turno di servizio 0800-1200, alle ore 11.10 sul treno IC 251 proveniente da Basilea con destinazione Milano, in collaborazione con la PM __________,

procedevo al controllo di :

AC 1, nato il __________ cittadino (NLD) res. a __________ (NLD) in __________, impiegato.

Il citato viaggiava solo ed era su di un vagone di 2° classe non fumatori, Iato finestrino situato circa a metà convoglio.

In base al controllo documenti, ho constatato che in quella carrozza la persona era l'unica che provenisse da una nazione a rischio.

Lo stesso ha esibito un biglietto ferroviario per un treno cuccette con partenza da Utrecht (NLD) e con destinazione Basilea. In più aveva un secondo biglietto per poter proseguire il viaggio con l'itinerario sopraccitato.

Durante il controllo dei bagagli, constatavo che in una valigia rigida, marca "Delsey" in mezzo ai vestiti vi erano 2 zainetti sportivi marca "POC", colore crema -verde.

Procedevo al controllo del contenuto di uno zainetto e notavo 3 pani avvolti nel cellophane trasparente. In più vi erano 3 sacchetti con degli ovuli di colore bianco sempre avvolti nel

cellophane.

Immediatamente intuivo che si poteva trattare di sostanza stupefacente.

Nello stesso momento, il signor AC 1, accorgendosi di essere stato scoperto, mostrava in viso una smorfia di sorpresa. Avvertivo il collega PM __________ di cosa si trattava e assieme con la persona ci recavamo nel WC più vicino per poter stabilire il vero contenuto della merce lontano da occhi indiscreti.

Munito di guanti al lattice e un coltellino aprivo un pacco e subito notavo una polvere bianca e all'olfatto un forte odore di acido. La persona assisteva a tutta l'operazione di apertura

del pacchetto.

Ho subito riposto il tutto nella valigia e ho avvisato sulla situazione i colleghi al po gcf che cominciavano alle ore 11.30, i quali si sono presentati al binario 1 per rinforzo.

AI po gcf, abbiamo proceduto al controllo della sostanza con il minilab, la quale si è rivelata cocaina.

Effettuato visita personale con esito negativo. Durante la visita dei bagagli, ho rinvenuto una ricevuta d'acquisto della valigia datata 10.07.2004, svariati indirizzi precisi di quartieri di Milano, con annotazioni di nomi e ubicazione di appartamenti.

Il comportamento del fermato non ha mai denotato segni di nervosismo. La persona ha dichiarato al SAD che avrebbe dovuto consegnare la merce a Milano ad una persona di

colore che lo attendeva alla stazione Centrale e avrebbe ricevuto come compenso EU 1'500.- …"

A Chiasso, AC 1 è stato fatto scendere dal treno ed è stato preso in consegna, sia lui sia la valigia che trasportava, dai servizi di polizia dell'antidroga, ai quali, in sintesi, ha dichiarato di essere partito da Utrecht (NL) la sera precedente e che la valigia gli sarebbe stata consegnata da uno sconosciuto mulatto alla stazione, il quale gli avrebbe promesso 1'500.- euro per il trasporto, ricompensa che avrebbe ricevuto a Milano dal destinatario.

Ha altresì dichiarato di sapere che stava trasportando qualcosa di illegale (anche se non aveva aperto la valigia) perché nessuno "paga nessuno per niente".

AC 1 è stato sottoposto, oltre all'analisi tossicologica di cui si è già detto, anche al prelievo delle tracce microscopiche sotto le unghie delle mani e dei palmi, analisi che pure hanno dato esito negativo.

La cocaina contenuta nei due zaini è stata pesata e sottoposta al controllo di purezza. Vi è in atti il rapporto dell'Istituto di polizia scientifica della Scuola delle scienze criminologiche di Losanna al quale per i dettagli si rinvia (cfr. AI 74), non senza qui ricordare che la sostanza è risultata pesare complessivamente grammi 7'968.67, pura per valori diversi, in ogni caso pura al 100% per grammi 4'988, ovvero -in pratica- per quasi 5 kg, sui quasi 8 kg tagliati.

La droga risultava essere stata confezionata in modo diverso, ovvero:

  • in ragione di 4 kg, in quattro pani da 1 kg circa l'uno,

puri per valori del 68, dell'80, dell'86 e del 90 per cento.

Su due di detti pani era impresso un logo di donna;

  • in ragione di un ulteriore chilogrammo, in due pani da mezzo kg l'uno, sui quali figurava la scritta "Bolonja", per essi il tasso di purezza è risultato dell'ordine del 25-30 per cento;

  • per tre ulteriori chili, la cocaina era confezionata in sei sacchetti da circa mezzo chilo l'uno, contenente ciascuno 72-75 ovuli, risultati contenere, a loro volta, cocaina pura per valori situantisi intorno al 55-56 per cento.

  • Su cinque dei sei sacchetti vi era iscritta la parola "SHOKU" che, in albanese, significa "amico".

Per quel che se ne può dedurre (AC 1 ha dichiarato di nulla sapere al riguardo), forse parte della sostanza avrebbe avuto la città di Bologna come destinazione finale e, forse, parte era destinata ad un non meglio noto spacciatore albanese. Ma, al riguardo si possono fare solo supposizioni.

Certo è invece che la cocaina aveva, in gran parte, un elevato tenore di purezza che avrebbe di sicuro consentito un ulteriore "taglio" per farne aumentare la quantità e, quindi, il valore, già di per sé enorme.

Pani e sacchetti sono stati fotografati e le foto si trovano nel già citato AI 74.

All'atto del fermo, AC 1 è stato perquisito. Egli è risultato essere in possesso di valido passaporto olandese (sul quale vi sono i timbri di suoi precedenti viaggi), di euro 90 e di US dollari 15, di due carte di credito (una carta Maestro, tirata sul suo conto presso la __________ e una Mastercard tirata sul conto della moglie presso la __________; cfr. PS 21).

Inoltre egli aveva seco un biglietto ferroviario di sola andata per la tratta Utrecht-Milano comprato il 10.7.2004 al prezzo di euro 157,20, la ricevuta, per euro 29, per il supplemento per la cuccetta (AC 1 è partito da Utrecht alle 21:00 del 10.7.2004, con il cosiddetto "Citynightline" che arriva a Basilea alle 6:51) e la ricevuta per la prenotazione del posto sull'Intercity Basilea-Milano, che arriva a Milano alle 12:35 della domenica 11.7.2004.

In aula, AC 1 ha dichiarato di aver pagato tali somme per contanti, con danaro datogli da __________. Invece dagli atti risulta che AC 1 ha pagato biglietto e prenotazioni usando la sua carta di credito "Maestro", nr. __________, addebitando di conseguenza il suo conto co. la __________, per euro 192.70 (cfr. scontrino del 10.7.2004, ore 20:34, all. 8 al verbale di __________ 11.7.2004, a sua volta allegato al rapporto di arresto AI 2, nonché l'estratto conto della __________, all. all'AI 131).

Egli aveva inoltre seco altri biglietti con nomi, indirizzi e numeri telefonici di persone, alcune delle quali abitanti a Milano e dintorni. Altresì egli era munito di due cellulari, un Motorola di sua proprietà che rispondeva al nr. __________ e un Nokia (a suo dire consegnatogli il 10.7.2004 dal già citato __________) rispondente al nr. 0031.623.704.397. Dell'uso di detti cellulari, si dirà, nella misura del necessario, nel seguito.

Dagli atti della risposta delle Autorità olandesi alla rogatoria inoltrata dal Procuratore pubblico ticinese, avuto riguardo ai contatti telefonici intercorsi tra AC 1 e __________, tra AC 1 e la convivente di quest'ultimo (di nome __________) e di __________ con __________, risulta -sulla base dei tabulati- che nel periodo giugno 2004 - 10.7.2004 vi sono state parecchie telefonate tra l'accusato e __________, una telefonata il 23.6.2004 tra ACCO 1 e il numero di cellulare in uso a __________ e una tra __________ e il numero di cellulare in uso a __________ AC 1 e ciò l'8.7.2004 (cfr. AI 98 e tabulati allegati). In ogni caso -come è già stato cennato- non è controverso che AC 1 e __________ si conoscono dal 2000 circa, avendo entrambi lavorato presso la __________. __________ ha lasciato il posto nel 2002, ma

lui e AC 1 hanno continuato a frequentarsi, ancorché irregolarmente. Certo è che i loro rapporti si sono intensificati quantomeno dal giugno 2004 in poi, stante che l'8.6.2004 veniva fondata ed iscritta a registro la società "__________" (cfr. AI 123), ragione sociale derivata dalla combinazione dei loro cognomi. Stando a AC 1, la gestione degli affari della società sarebbe pertoccata al solo __________ che si voleva mettere in proprio. All'uopo __________ ha affittato un magazzino a Rotterdam che è pure stato perquisito, senza che vi fosse rinvenuto alcunché di significativo. AC 1 dichiara di non aver messo capitali propri nella società. Il suo ruolo sarebbe stato solo quello di appoggiare, all'occasione, sulla __________ (ovvero su __________) clienti della __________ che avevano necessità di stoccare merci a Rotterdam, merce che la __________ non era, in quel particolare momento, in grado di stoccare lei stessa. In pratica, AC 1 avrebbe -a suo dire- girato a __________ eventuali "eccedenze" della __________.

AC 1 e __________ si sono poi incontrati almeno tre volte durante la settimana che va dal 5 al 10.7.2004 a motivo del trasporto di cocaina qui in giudizio, ma di ciò si dirà nel dettaglio nel seguito.

Per tornare ai rapporti tra __________ e __________, stando alle deposizioni in atti di __________ e di __________, le due coppie si conoscevano solo superficialmente essendosi -come coppie- incontrate in non più di due-tre occasioni.

Di interesse sono, infine, alcuni documenti sequestrati, in sede di perquisizione, nell'abitazione di Rotterdam nella quale __________ vive con la convivente e tre figli, risp. nelle sue vetture, a partire dalla copia di una fattura emessa l'11.7.2004 dalla Europcar, una ditta che noleggia automobili presso l'aeroporto di Bergamo.

Da detto documento risulta che alle 8:48 di quella domenica 11.7.2004 (data del fermo di AC 1 a Chiasso), __________ prese a noleggio, all'aeroporto di Bergamo, una vettura Peugeot 206 che riconsegnò entro le 19:00 di quello stesso giorno allo stesso posto, compiendo con essa 119 km e pagando con la propria carta di credito euro 121.22. Detta fattura prova cioè che lo stesso giorno in cui AC 1 sarebbe dovuto arrivare a Milano con la partita di cocaina, __________ era pure in Italia. Interrogato per rogatoria (cfr. nel classeur V -atti del Openbaar Ministerie, Rotterdam- separazione 5, la traduzione in italiano del suo verbale 14.10.2004), __________ (pur negando di essere coinvolto nel trasporto di cocaina materialmente eseguito da AC 1) ha ammesso di aver volato la mattina in questione da Amsterdam (aeroporto di Schiphol) fino a Bergamo e di aver quivi noleggiato una vettura con la quale raggiunse la stazione di Milano dove avrebbe dovuto incontrare AC 1, sennonché di fatto non lo incontrò. A dire di __________ sarebbe stato AC 1 a chiedergli di recarsi in Italia in aereo e di andarlo a prendere alla stazione di Milano.

AC 1 -reticente in sede predibattimentale su questo punto (a suo dire __________ non gli avrebbe mai detto prima della sua partenza da Utrecht chi sarebbe venuto alla stazione di Milano a riceverlo e a prendere in consegna la valigia, lasciandogli intendere che forse veniva lui -__________

  • o forse un'altra persona), in aula, contestatagli la descritta fattura della Europcar e le dichiarazioni di __________ di esser venuto in Italia con l'aereo la mattina dell'11.7.2004, è finalmente pervenuto ad ammettere che, prima della sua partenza dall'Olanda, __________ e lui erano in chiaro sul fatto che ACCO 1 avrebbe trasportato la cocaina a Milano a mezzo treno, mentre che __________ l'avrebbe raggiunto con l'aereo e l'avrebbe quindi atteso fuori dalla stazione di Milano con una vettura a nolo. Stando a AC 1, __________ sarebbe venuto a prenderlo e si sarebbe così ripreso la valigia con la cocaina.

A dire di AC 1 non era a lui nullamente nota la destinazione della cocaina dopo che egli l'avrebbe rimessa, a Milano, a __________.

In aula, AC 1 ha altresì ammesso che era nei suoi accordi con __________ che, la domenica sera, sarebbero entrambi rientrati in Olanda con l'aereo.

Le ammissioni fatte da AC 1 in aula -come si spiegherà nel seguito- sono assai significative.

Tornando alle perquisizioni eseguite per rogatoria in Olanda nell'abitazione e nelle vetture in uso a __________, è ancora interessante annotare che egli è risultato essere in possesso di carte attestanti suoi viaggi in aereo, effettuati prima dell'11.7.2004 e anche successivamente.

Segnatamente dette carte indicano che:

  • già il 21.5.2004, __________ aveva viaggiato con l'aereo da Amsterdam a Bergamo e ritorno;

  • il 15-16.6.2004, __________ aveva volato da Rotterdam a Londra e ritorno;

  • del viaggio Amsterdam-Bergamo (con trasferta a Milano con la Peugeot noleggiata) dell'11.7.2004 si è già detto;

  • di nuovo __________ ha compiuto in aereo il medesimo tragitto Amsterdam-Bergamo il 21.7.2004, ovvero dieci giorni dopo l'arresto di AC 1.

  1. Venendo ai fatti oggetto del presente giudizio, si è già in precedenza cennato alla circostanza che, dopo essere stato fermato, __________ ha mentito agli agenti che l'hanno interrogato dichiarando che, la sera precedente, trovandosi alla stazione di Utrecht per prendere il treno diretto a Milano (ove avrebbe inteso soggiornare due giorni per vacanza) era stato avvicinato da uno sconosciuto di etnia mulatta, il quale gli avrebbe chiesto di trasportargli una valigia fino a Milano, dove sarebbe stato avvicinato da una persona che gli avrebbe rimesso, dietro riconsegna della valigia, l'importo di 1'500.- euro a titolo di ricompensa. A suo dire, egli avrebbe "accettato senza pormi troppi problemi. Mi disse che avrei dovuto portare questa valigia sino Milano alla Stazione centrale dove sarei stato avvicinato da una persona o chiamato sul cellulare Nokia blu che lui mi ha consegnato appositamente.

lo non ho domandato cosa contenesse la valigia ed ho accettato di effettuare il trasporto dietro compenso di euro 1500.- che tra l'altro non ho ancora ricevuto. Ho dubitato che fosse qualche cosa di poco pulito comunque ho preso in consegna la valigia ed ho effettuato il trasporto.

Solamente quando, dopo essere stato fermato a Chiasso dalle Guardie di Confine, ed è stata aperta la valigia, ho visto che nei due zaini vi era contenuto un grosso quantitativo di sostanza che ad occhio potevo immaginare cosa fosse.

Aggiungo che lo scopo del mio viaggio a Milano era quello di pianificare una futura vacanza in Italia in Camper con mia moglie. …"

Tradotto il giorno 12.7.2004 davanti al Giar, AC 1 è passato a dire di aver accettato di trasportare a Milano la valigia che sapeva contenere droga (anche se non sapeva di che tipo né per quale quantitativo) perché "si sentiva minacciato". Segnatamente, egli sarebbe stato contattato qualche giorno prima della data di partenza "da una persona" che sapeva tutto di lui e che l'avrebbe convinto a fare il trasporto "con velate minacce".

Reinterrogato il 14.7.2004 in Polizia (e in chiusura del verbale dal PP), AC 1, dopo aver dichiarato di non aver sin lì detto il vero, è passato a dire di aver effettuato il trasporto per conto di un suo amico di nome "" (di cui in quel momento non voleva rivelare altri dati "per paura", anche se non era al corrente se costui facesse o meno parte di "un'organizzazione criminale"). Sin dall'inizio, ovvero sin dal 5 o dal 6.7.2004, quando gli avrebbe proposto di trasportare per lui della droga a Milano, "" gli avrebbe detto che egli (AC 1) ne avrebbe tratto un beneficio finanziario.

Il giovedì 8.7.2004, l'amico gli avrebbe detto che si trattava di trasportare sei chili di cocaina e il giorno della partenza gli avrebbe detto che la ricompensa, ammontante a euro 2'500.-, gliel'avrebbe pagata al suo rientro (di AC 1) dall'Italia.

Nel pomeriggio del sabato 10.7.2004, AC 1 avrebbe informato sua moglie __________ del trasporto che si accingeva a fare, mentendole tuttavia sul quantitativo, ovvero dicendole che si trattava di trasportare tre chili di cocaina. La moglie sarebbe stata del tutto contraria al viaggio, essi avrebbero litigato al riguardo, ma egli sarebbe ugualmente partito. Solo dopo essere stato fermato avrebbe saputo che negli zaini (dentro i quali egli in precedenza mai avrebbe guardato) v'erano occultati quasi otto chili di sostanza.

Sarebbe stato al corrente dei rischi e della pericolosità della droga. Inizialmente sarebbe stato contrario a fare il trasporto ma poi, vista l'insistenza dell'amico si sarebbe "lasciato convincere" anche perché "io sono una persona che fa tutto per gli amici".

Nei successivi verbali del 15 e del 16.7.2004 AC 1 ribadiva nei dettagli le modalità del viaggio dall'Olanda verso l'Italia (che, in un primo tempo, avrebbe dovuto effettuare con un pullman che da Breda raggiunge -via strada- Milano e che, invece, effettuò, per finire, con il treno), senza più entrare nel discorso dei motivi che l'avevano spinto ad accettare di fare, a pagamento, il corriere della cocaina.

Nel verbale del 22.7.2004, a p. 9, gli inquirenti hanno nuovamente chiesto a AC 1 di voler fornire loro qualche ulteriore informazione sull'identità del citato "__________", col che, "dopo lunga riflessione", dopo "una crisi di pianto" e "un colloquio" con i verbalizzanti AC 1 è passato a dare loro le generalità di costui, ovvero di __________ (oppure __________) __________, di 36 anni, residente a Barendrecht, già suo collega presso la __________, dalla quale era stato licenziato nel 2002.

In quel verbale, AC 1 ha dichiarato di non essere al corrente degli affari di __________, "lui mi ha chiesto di fare questa cosa perché penso era sotto pressione".

Davanti al Procuratore, nel verbale del 28.7.2004, presente il Difensore, sul motivo del trasporto, AC 1 si è espresso nei seguenti termini:

" ... Dichiaro che se ho dato seguito alla proposta di __________ non era per miei problemi economici, ma l'ho fatto solo per una questione d'amicizia. lo nel limite del possibile cerco d'aiutare degli amici in difficoltà. Ho visto che __________ era preoccupato, e ciò l'ho visto dal suo volto, se la cocaina non fosse giunta a Milano il week-end del mio arresto.

Per aiutarlo mi sono messo quindi a sua disposizione anche se la prima volta che me ne ha parlato l'avevo "insaccato" dicendogli chiaro e netto che non mi interessava. Preciso inoltre che per ottenere il mio assenso __________ non ha ricorso ad alcuna forma di minaccia, pressione o altro atto intimidatorio sia nei miei confronti che in quelli di mia moglie.

A dimostrazione che io in questa storia ho agito solo per aiutare __________ che mi sembrava in seria difficoltà, dichiaro che io non gli ho chiesto quali sarebbero state le conseguenze o i problemi a cui sarebbe andato incontro anche perché non ne volevo sapere di più di questa storia.

A domanda del mio difensore preciso che in passato non vi sono state situazioni in cui __________ ha dovuto intervenire in mio aiuto.

lo prima di oggi l'avevo solo aiutato nella possibile ricerca di clienti per la sua nuova attività di deposito sopra menzionata.

A domanda del mio difensore preciso che io non ho chiesto a __________ quali potevano essere le conseguenze in caso di non arrivo della cocaina. lo ho pensato che se non l'avessi aiutato __________ rischiava di "perdere un cliente" o di essere minacciato nel senso più ampio possibile. Mi immaginavo comunque il peggio, almeno delle minacce gravi."

e, a p. 6 del medesimo verbale ha precisato:

" … Con la frase a pag. 10 del VI 14.07.2004 "conosco i rischi della droga" intendevo unicamente dire che sia per la cultura liberale per la marijuana nel mio paese che per le informazioni che si leggono sui giornali o alla televisione sono a conoscenza, così come chiunque altro, di cos'è la droga e dei relativi rischi. Preciso che benché io potessi sapere il valore economico di quanto trasportavo non ho mai fatto dei calcoli né tantomeno ho mai trattato con __________ in merito al mio compenso nell'ipotesi in cui, così come erroneamente ritenuto dal Magistrato, io avessi considerato il mio compenso per insufficiente. Ribadisco che a __________ quando mi ha proposto il mio guadagno gli ho detto che andava bene anche perché non ho la più pallida idea di come vengono pagati i corrieri. Preciso altresì che io ho agito per amicizia e per aiutare __________. Probabilmente l'avrei fatto anche a gratis. Non è, come contestatomi dal Magistrato, che ho agito solo "da buon samaritano" ma è che quando gli amici sono in difficoltà io sono sempre pronto ad aiutarli. E' chiaro che normalmente per aiutare un amico non sono di certo disposto a fare cose illecite. In concreto però __________ aveva realmente bisogno e quindi ho accettato. …"

Frattanto la moglie di AC 1, interrogata in polizia quello stesso 28.7.2004, aveva in buona sostanza dichiarato -mettendosi così in aperta contraddizione con le dichiarazioni rese in precedenza dal marito- che, per quanto a lei noto, il viaggio all'estero del marito del 10-11.7.2004 era stato un viaggio di lavoro, per conto della __________, come le avrebbe confermato uno dei dirigenti dell'azienda da lei interpellato telefonicamente. Come si legge nel citato verbale, quando gli interroganti le hanno letto alcuni stralci della deposizione del coniuge e le hanno chiesto informazioni sulla sua conoscenza di __________, la donna non ha più voluto rispondere e si è rifiutata di continuare il verbale. Nel seguito ha poi chiesto di essere nuovamente sentita, il che è avvenuto davanti al PP in data 17.8.2004. Al PP ha reso dichiarazioni che ricalcano quelle già rese dal marito, come ben emerge dal seguente stralcio:

" … Mi viene rimessa copia del mio verbale d'interrogatorio in polizia del 28 luglio 2004 ore 14:27 di cui prendo privatamente lettura. Dichiaro che in questo verbale non ho detto tutta la verità ed è per questo motivo che oggi sono comparsa.

Quello che si può salvare dal verbale è il curriculum vitae mio e di mio marito.

… omissis …

ADR che è vero che sabato 10.07.2004 mio marito mi ha detto nel corso della mattinata che doveva andare via un paio di giorni per lavoro. Eravamo a casa. lo non gli ho chiesto dove andava. Qualche ora dopo è rincasato il che mi ha sorpreso e si è giustificato dicendo che era cambiato il programma. A quel momento gli ho chiesto dove doveva andare e lui mi ha risposto che doveva portare 3 kg di cocaina a Milano per conto di un amico, che è il __________. Non mi ricordo se in quel frangente mio marito mi ha detto altri dettagli. E' passato troppo tempo. Mi aveva comunque detto che un qualche soldo glielo avrebbero dato (mi pare € 2000/2500.--) anche se lui non lo faceva per soldi, non ne abbiamo bisogno, ma solo per amicizia per un amico in difficoltà. lo mi ricordo che mi sono arrabbiata fortemente ed ho iniziato a dirgli che era pazzo, che non valeva la pena, che era rischioso e perché non lo faceva fare al __________. Non mi ricordo che risposte mi ha dato mio marito ma comunque continuava a dirmi di non preoccuparmi. Ho litigato con AC 1 ma non sono riuscita a fargli cambiare idea. E' possibile che mi abbia dato altri dettagli in merito a questo viaggio ma francamente non li ricordo. So solo che doveva stare via qualche giorno e si era giustificato anche per il fatto che essendo in Italia poteva organizzare le nostre prossime vacanze. Non sono riuscita a fare cambiare opinione a __________, né tantomeno ho pensato di telefonare a __________ per dirgli qualcosa o per evitare questo viaggio. Dopo il litigio ho proposto a __________ di andare a fare due passi sperando da una parte, presa un po' d'aria, di fargli cambiare idea o comunque di ritardare la sua partenza sperando così che più non partisse.

Mi ricordo che siamo andati a fare delle spese e tornati a casa abbiamo cenato. E' uscito verso le 20/21:00. Gli ho ribadito di non farlo ma non è servito a nulla.

ADR per assicurare al Magistrato che io in questa storia non c'entro nulla…."

Sia o non sia una coincidenza, resta il fatto che __________ ha trascorso in Italia i giorni che vanno dal 28.6. al 5.7.2004 e che nemmeno era in casa quando gli agenti della polizia ticinese, in data 11.7.2004, hanno tentato di chiamarla sul telefono fisso del domicilio. Il ripetuto uso della sua carta di credito prova che la donna era in Italia nel surriferito periodo 28.6.-5.7.2004. Inoltre dai tabulati è emerso che il suo natel personale (risp. la tessera telefonica Vodafone in suo uso) è stato collegato all'antenna di Agno, __________, la sera del 30.6.2004, alle 22:55 (cfr. anche AI 26 p. 4 e AI 87 controllato quest'ultimo a mano del relativo dischetto).

Al dibattimento AC 1 ha riproposto in buona sostanza, con le precisazioni di cui si dirà, la sua versione dei fatti così come egli già l'aveva proposta al PP, in presenza del suo difensore, nel testè citato verbale del 28.7.2004.

A dire di AC 1, la prima volta che __________ ebbe a chiedergli di trasportare per lui una partita di droga (di cui non gli avrebbe detto né il tipo né il peso, ma a __________ fu comunque subito chiaro che di chili e non di grammi si trattava) a Milano, sarebbe stato il lunedì 5.7.2004. A dire di AC 1, __________ gli avrebbe telefonato per poterlo incontrare con urgenza. AC 1 gli avrebbe dato appuntamento per quello stesso giorno in una stazione di servizio poco lontana dalla __________, giacché AC 1 doveva al più presto tornare sul posto di lavoro. , con aria preoccupata, gli avrebbe detto che se il trasporto non fosse avvenuto entro il prossimo week-end, per lui () sarebbero stati "guai", gli avrebbe detto che ne andava della sua incolumità (di __________). Siffatte parole non avrebbero suscitato in AC 1 desiderio di saperne di più, né sulle circostanze per le quali __________ s'era ritrovato con chili di droga in mano, né sul genere di "guai" e/o "minacce" che lo preoccupavano. In aula, a precisa domanda, AC 1 ha testualmente risposto di aver avuto "piena fiducia" in __________ e che lui (AC 1) "sapeva come vanno queste cose nel mondo del narcotraffico" (nel senso che è un mondo violento in cui non si può sgarrare), per cui egli non ritenne di porre a __________ ulteriori domande.

A suo dire, preso atto della richiesta di __________, AC 1, quel lunedì, si sarebbe limitato a redarguirlo ("insaccarlo") e a dirgli che mai egli si sarebbe prestato a fare un siffatto illegale trasporto. Dopodiché i due si sarebbero lasciati e AC 1 sarebbe tornato al lavoro. Nel seguito, __________ l'avrebbe richiamato al telefono ed egli avrebbe acconsentito ad incontrarlo di nuovo il martedì 6.7.2004, presso la solita stazione di servizio. Di nuovo __________ gli avrebbe chiesto di trasportare la droga per lui ed in quella circostanza gli avrebbe precisato che si trattava di cocaina e che i chili da trasportare erano sei. Neppure in quella sede __________ avrebbe accennato ad una ricompensa (di essa gli avrebbe parlato solo nel seguito).

In aula AC 1 ha sostenuto che __________, quel martedì, avrebbe avuto il "volto disperato" e avrebbe espresso grande preoccupazione per l'incolumità propria, della convivente e financo dei figlioletti, se la cocaina non fosse giunta a Milano entro il prossimo week-end.

Neppure in questa seconda occasione AC 1 ritenne di dover porre a __________ qualche domanda sull'insolita, anomala situazione in cui quest'ultimo diceva di trovarsi, ovvero con una partita di sei chili di cocaina per le mani e confrontato con pesanti minacce di narcotrafficanti riguardanti sia lui sia i suoi familiari. Al dibattimento AC 1 ha sostenuto che simili domande non erano necessarie: a lui sarebbe bastato vedere la "disperazione" sul volto di __________ per sapere che quest'ultimo gli stava dicendo la verità, col che, solo per toglierlo da siffatta "disperazione", egli finì per accettare di fare il trasporto della cocaina in sua vece.

Richiesto di spiegare se, prima di accettare l'illecita e rischiosa proposta di __________, non abbia domandato a quest'ultimo il motivo per il quale non si faceva lui stesso carico di un tale trasporto, AC 1, al dibattimento, ha risposto affermativamente, ovvero che egli pose a __________ tale domanda, alla quale __________ (bontà sua!) avrebbe risposto che lui "aveva cose più importanti da fare" (sic!). Preso atto di ciò la sottoscritta Presidente ha chiesto a AC 1 di spiegare quali mai potessero essere queste cose così importanti che impedivano a __________ di fare lui stesso il trasporto, togliendosi così dall'asserito stato di angoscia e disperazione, al che AC 1, imperturbabile, ha ribadito che __________ gli disse di avere "cose più importanti da fare", di cui egli nulla gli chiese credendogli sulla parola, data la "piena fiducia" che riponeva in lui.

In buona sostanza __________ in aula ha ribadito che decise di aiutare __________ (accettando di trasportare, a suo dire, sei chili di cocaina fino a Milano) "per pura amicizia", vista la "disperazione" sul volto di lui e ciò prima ancora che __________ avesse a prospettargli una qualsiasi ricompensa. __________ gli avrebbe parlato di ciò solo nel seguito, verosimilmente il giorno della partenza, accennandogli ad una remunerazione di 500 euro per chilo (e quindi, per 6 chili, di euro 3'000.- e non 2'500.- a forfait come AC 1 aveva detto nei verbali).

D'altro canto, ha sostenuto AC 1 al dibattimento, la questione della ricompensa sarebbe stata per lui del tutto "secondaria" (così egli si è testualmente espresso) stante che lui e la moglie percepivano ottimi salari, più che sufficienti a garantire loro un buon standard di vita, senza che vi fosse per loro necessità alcuna di integrarli facendo trasporti di droga.

Nel seguito -ha narrato AC 1 in aula- lui e __________ si accordarono sulle modalità del viaggio che AC 1 avrebbe dovuto fare in pullman. Sarebbe stato __________ a procurare il biglietto e, all'uopo, AC 1 dovette fornirgli il suo numero di passaporto poiché così esigeva l'agenzia di viaggio. Sostiene AC 1 che fu ancora __________ ad acquistare la valigia dentro la quale sarebbe stata nascosta la cocaina. La garanzia che gli inquirenti ticinesi hanno rinvenuto dentro la valigia prova che l'acquisto è avvenuto il giorno stesso della partenza di AC 1, ovvero il 10.7.2004. La commessa che vendette la valigia -interrogata in via di rogatoria- ha dichiarato che, a sua memoria (in negozio quel giorno v'erano stati 200-300 clienti), ad acquistarla fu un uomo calvo (e AC 1 lo è) ma non l'ha poi riconosciuto quando gli è stata mostrata la fotografia. Per il resto AC 1 ha dichiarato che la mattina di sabato 10.7.2004, egli uscì di casa verso le ore 9:30-10:00 per recarsi a casa di __________. Si erano infatti accordati nel senso che alla stazione di partenza del pullman di Breda, l'avrebbe accompagnato __________. Il pullman sarebbe partito alle 13:00. Giunto a casa di __________, AC 1 avrebbe visto la valigia già confezionata (per cui la cocaina riposta negli zaini egli sostiene di non averla vista) ma ancora aperta.

A suo dire, __________ gli consegnò un cellulare Nokia (quello stesso che gli è stato sequestrato all'atto dell'arresto insieme al suo Motorola) con la motivazione che serviva per stare in contatto tra loro durante il viaggio. Il Nokia in questione, secondo AC 1, era nuovo poiché ancora aveva la plastica sul display. Come hanno appurato gli inquirenti ticinesi e come confermano gli atti giunti dall'Olanda in via di rogatoria, il Nokia era munito di una tessera prepagata (il cui acquirente non può essere identificato) rispondente al numero . Detto Nokia, all'atto del sequestro, risultava "bloccato in uscita". AC 1 ha sostenuto di essersene accorto solo sul treno quando cercò di collegarsi con __________ utilizzando l'unico numero che era stato memorizzato nel Nokia (ovvero il numero __________ combinato con il nome ""). Se il cellulare fosse "bloccato in uscita" perché manipolato da __________ o da AC 1 o perché il credito della carta era esaurito, non è dato di sapere.

Contestatogli dalla scrivente Presidente che dai tabulati olandesi risulta che la mattina del 10.7.2004 il detto Nokia è stato ripetutamente, ancorché per pochi secondi, in collegamento con il citato numero __________ -__________ - (e ciò alle 10:43, alle 10:45, alle 10:50 e ancora alle 11:22, dopo che già alle 10:42 v'era stato un collegamento di 14 secondi tra il numero di "__________" e il numero del Nokia), AC 1 ha dichiarato che , quella mattina, a casa sua, aveva seco due cellulari, il Nokia che diede a lui e un secondo che tenne per sé e che era munito della scheda rispondente al numero _____________ -POP- (col che a AC 1 fu chiaro che "" altri non era che __________).

Dopodiciò -sempre a dire di AC 1- essi provvidero insieme a memorizzare sul Nokia il numero di "__________", mettendo in contatto i due cellulari ripetutamente, così come risulta dai tabulati. La surriferita spiegazione di AC 1 è plausibile. Se sia anche veritiera non si sa, stante che in tal caso non si spiega come mai alle 10:44 di quello stesso sabato 10.7.2004 (ovvero quando a suo dire già stava a casa di __________), AC 1, usando il suo Motorola, abbia chiamato il numero _____________ ovvero il numero normalmente (e ufficialmente) in uso a __________ (circostanza che AC 1 spiega dicendo di essere stato per strada diretto a casa di __________ e che l'avrebbe chiamato col Motorola per segnalargli il suo arrivo). Ma tant'è!

Sul seguito degli eventi di quel sabato 10.7.2004, in aula AC 1 ha ribadito quanto già aveva narrato in sede predibattimentale, ovvero ha confermato che __________ (con la convivente e i figlioletti) lo accompagnarono con l'auto alla stazione dei bus di Breda. Ivi s'avvidero che AC 1 sarebbe stato l'unico passeggero a salire sul pullman a quella fermata. Temendo che qualcuno potesse ricollegare l'unico passeggero salito a Breda (cioè il AC 1) con l'unica valigia caricata a Breda, a dire di AC 1, __________ gli impedì di partire (nei verbali aveva detto che era stata sua la decisione di non partire). AC 1 in un primo momento avrebbe pensato che il viaggio veniva così a cadere, ma __________ gli avrebbe detto che a questo punto occorreva partire col treno. Fu così che AC 1 telefonò per informarsi circa gli orari dei treni che viaggiano dall'Olanda all'Italia. Decisero così di rinviare la partenza alle 21:00 quando dalla stazione di Utrecht sarebbe transitato il cosiddetto "Citynight" diretto a Basilea. Fu ancora __________ che, preso seco in auto uno dei figlioletti, accompagnò a Utrecht il AC 1, il quale -come già cennato- nel pomeriggio era, nel frattempo rincasato e aveva raccontato, nei già descritti termini, alla moglie del trasporto che s'apprestava a compiere.

A dire di AC 1, la valigia con la cocaina rimase, fino alla sua partenza da Utrecht, sempre nella custodia di __________.

E' certo che durante il viaggio, AC 1 non utilizzò più il suo Motorola, né in Olanda, né sul percorso svizzero.

Dai tabulati olandesi relativi al numero __________ -__________ - risultano collegamenti con il Nokia la domenica 11.7.2004 alle ore 6:29, alle ore 6:33 e alle ore 9:35. Quest'ultimo collegamento __________ -NOKIA è attestato anche dai tabulati svizzeri, dai quali risulta che il Nokia alle 9:35 attivò l'antenna di Göschenen.

AC 1 in aula ha dato atto che __________ gli telefonò la domenica mattina per chiedergli se il viaggio proseguiva bene.

Si annota qui di transenna che, quando lo chiamò alle 9:35, __________ era già atterrato a Bergamo e stava verosimilmente viaggiando in auto verso Milano.

Sempre dai tabulati olandesi emerge che __________ -__________ a partire dalle 13:00 circa (verosimilmente dopo aver atteso invano l'arrivo di AC 1 a Milano previsto per le 12:30 circa) si è collegato numerose volte con numeri italiani e olandesi, risp. con la propria segreteria telefonica (evidentemente per vedere se qualcuno

-AC 1?- avesse lasciato dei messaggi).

  1. Il 9.8.2005 il procuratore ____ ha trasmesso alla Corte copia di un rapporto di esecuzione di rogatoria allestito in data 5.8.2005 dalla polizia giudiziaria ticinese, dal quale emerge che il 6.6.2005 tale __________, cittadino olandese, nato il 12.11.1963 e residente a Barendrecht è stato fermato al volante di un camion con targhe olandesi in territorio di __________ (Francia), in entrata dalla Spagna al valico del Perthus. Nel camion la polizia francese ha rivenuto oltre 12 kg di cocaina. L'autista, interrogato in via di rogatoria da un agente della polizia giudiziaria francese, alla presenza di due agenti di polizia ticinese, ha ammesso di aver funto da autista, in due viaggi, per conto di un suo vicino di casa, __________. Nel maggio 2005 __________ ha sostenuto di aver volato da Amsterdam a Barcellona dove lo aspettava __________ che gli avrebbe affidato la guida di un camion con l'istruzione di condurlo a Milano. __________ l'avrebbe seguito durante tale viaggio a bordo di una vettura.

Giunto a Milano, __________ gli avrebbe fatto posteggiare il camion in un parking, dopodiché avrebbe preso __________ a bordo della vettura (che era a noleggio) e con questa avrebbero raggiunto l'aeroporto e sarebbero ritornati ad Amsterdam con l'aereo. __________ avrebbe dato a __________ -a titolo di ricompensa- euro 3'000.-. Verso la fine del maggio 2005, __________ gli avrebbe chiesto di fargli da autista per un secondo viaggio. Sarebbero partiti insieme da Rotterdam il 3.6.2005 a bordo di un camion con rimorchio, alla cui guida era __________. Avrebbero raggiunto una località presso Barcellona, avrebbero trascorso il week-end in un hotel e il lunedì avrebbero scaricato il camion presso una ditta il cui nome __________ ha dichiarato di non più ricordare. Dopodiciò, __________ avrebbe telefonato in Olanda ad un "suo amico", ovvero a colui che gli avrebbe dato le istruzioni per il ritorno. Dopo una seconda telefonata all'"amico" in Olanda, __________ avrebbe detto a __________ che non c'era nulla da caricare, di mettersi al volante e di ricondurre il camion vuoto in Olanda. __________, invece, sarebbe rientrato con una vettura presa a nolo, pretestando che aveva fretta perché uno dei suoi figli stava per essere operato.

Passato il confine spagnolo ed entrato in territorio francese, __________ sarebbe stato controllato e si sarebbe così scoperto che sul camion v'erano 12 chili di cocaina.

__________ ha altresì dichiarato di non conoscere AC 1. Mostratagli la fotografia di __________, __________ non ha riconosciuto la donna, benché il suo volto gli fosse "molto familiare". Mostratagli la fotografia di __________, neppure AC 1 ha saputo riconoscerlo.

__________ ha sostenuto di essere stato "usato" da __________ e di aver avuto solo dopo l'arresto di __________ la certezza che in entrambi i viaggi (sia quello di maggio a Milano, sia quello del 6.6.2005) __________ gli aveva fatto trasportare cocaina. Ha comunque dato atto di essersi posto già in occasione del primo trasporto -a motivo delle inusuali circostanze in cui esso è avvenuto- la questione dell'illiceità dello stesso.

  1. A mente del suo patrocinatore, AC 1 ha dato sui fatti una versione credibile in tutti i suoi punti, per cui egli dovrebbe essere dichiarato autore colpevole di infrazione aggravata alla LF stupefacenti in relazione al trasporto di sei chili di cocaina (di cui peraltro non avrebbe conosciuto il grado di purezza) e non di kg 7,968 come imputatogli con l'atto d'accusa, e ciò sia in base al principio "in dubio pro reo", sia per aver egli compiuto l'illecito trasporto in stato di errore sui fatti (ex art. 19 CP), ovvero credendo di star trasportando 6 e non quasi 8 chili di droga. Inoltre, sempre a giudizio del difensore, nella commisurazione della pena, occorrerebbe tener conto di due attenuanti specifiche (ex art. 64 CP), quella di aver dimostrato dopo l'arresto "sincero pentimento" (avendo ammesso sin dal principio le sue colpe e avendo pienamente collaborato con gli inquirenti) e quella di aver agito "per motivi onorevoli" (ovvero, in estrema sintesi, per amicizia, per togliere dalla disperazione l'amico e per preservarne la sua integrità fisica e quella della sua famiglia).

Le descritte argomentazioni difensive presuppongono -come del resto ha riconosciuto l'attento Difensore- che AC 1 abbia reso sui fatti una confessione completa e veritiera in ogni suo punto e che non abbia invece, colto in flagranza di grave reato, per migliorare la sua sin dall'inizio invero compromessa situazione processuale, mescolato il vero e il falso, riferendo, ad esempio, in maniera fedele fatti e circostanze per così dire "neutri" dal profilo della sua responsabilità e -comunque- più facilmente verificabili (quali -ad esempio- i tragitti e gli itinerari compiuti), mentendo invece su quegli elementi che attengono al foro interiore e che sono per loro stessa natura difficili da controllare (ad esempio i motivi che l'hanno portato a delinquere).

Esaminata la versione resa da AC 1 in aula, la Corte ha dovuto constatare che AC 1, in più di un'occasione, ha dato, su questioni fondamentali, risposte incongrue, poco o punto plausibili, quando non addirittura scopertamente illogiche e insensate, tanto più inattendibili e non credibili ove si consideri che AC 1 è -così come lo era al momento dei fatti- un uomo adulto, di trentaquattro anni, istruito -negli USA ha conseguito un diploma più o meno corrispondente alla maturità-, che ha sin dall'adolescenza saputo raggiungere altissimi livelli in uno sport duro e di competizione, che per anni ha conosciuto il successo, anche economico, che ha molto viaggiato, frequentando tipi diversi di persone, che ha professionalmente sperimentato anche la slealtà e il tradimento degli amici, perdendoci anche dei soldi, quando si è fatto sfruttare e turlupinare da due ex-colleghi nei due anni del commercio __________ che all'epoca dei fatti -per quanto noto- aveva un ottimo rapporto con la moglie e con la sua famiglia d'origine, un uomo -per dirla in breve- esperto e cognito delle cose della vita. In tali condizioni, la Corte non ha quindi potuto credergli quando egli ha raccontato di avere, il martedì 6.7.2004, accettato l'illecita e rischiosa proposta di __________ (che, appena il giorno prima, aveva rettamente e fermamente rifiutato) solo per "aiutare" l'amico "disperato" e di aver poi perseverato in tale decisione anche dopo averne parlato con la moglie che vi si sarebbe opposta energicamente, facendogli presente tutti i gravi rischi cui andava incontro e finendo per litigare con lei. Già non v'è chi non veda come una tale versione sia di quelle molto difficili da credere, siccome fondata su elementi innaturali, forzati e illogici. Non rientra di sicuro nel normale andamento delle cose il fatto di "imbarcarsi", lui, incensurato, d'impulso e senza interesse, in un'operazione gravemente illecita e rischiosa per "puro spirito d'amicizia" (posto che tale si possa definire il rapporto di conoscenza tra due ex-colleghi che di tanto in tanto si sentivano e si vedevano), anteponendo quindi siffatta "amicizia" financo al pluriennale rapporto affettivo con la propria moglie (a dire di AC 1 furiosamente contraria al suo viaggio al punto che il sabato i coniugi si sarebbero lasciati litigando!).

Nel concreto caso è tanto più difficile credere a AC 1 considerando che egli -benchè in aula sia stato ripetutamente richiesto- non è stato in grado di indicare come mai "l'amico" __________ avrebbe tanto insistito per mandare lui in Italia con la cocaina, senza indicargli un solo concreto motivo che gli impedisse di cavarsi da solo dalla "drammatica" situazione in cui diceva di essersi messo, trasportando lui stesso a Milano la partita di droga. A AC 1 era ben noto che __________ era praticamente disoccupato (lavorava dal 2002 solo saltuariamente presso ditte di lavoro temporaneo e l'attività in proprio con la __________ era appena in procinto di essere avviata), che, siccome autista, era avvezzo a viaggiare anche sulle lunghe distanze in camion e financo in aereo, per cui non poteva esservi impedimento alcuno al farsi da sé il trasporto. L'affermazione -ribadita più volte da AC 1 in aula- secondo cui __________ gli avrebbe detto di aver "cose più importanti da fare" è nel contempo sfacciata e ridicola. Ammesso e non concesso che fossero in gioco l'incolumità di __________, della sua donna e dei figlioletti, che mai poteva avere __________ -in generale ma anche agli occhi di AC 1- di più urgente da fare se non cercare con ogni mezzo (segnatamente portando lui stesso la cocaina a Milano, il più presto e il più in fretta possibile) di far cessare l'asserito stato di pericolo? Nulla aveva __________ da fare e AC 1 ben lo sapeva, tant'è che al dibattimento non ha fatto altro che ripetere che __________ aveva "cose più importanti da fare", senza riuscire a menzionarne concretamente neppure una e proponendo il solito, vieto ritornello che egli aveva "piena fiducia" in __________, per cui quando costui gli avrebbe detto di avere "cose più importanti da fare", AC 1 gli avrebbe creduto punto e basta.

Sennonché il "nobile", "onorevole" movente (di aver trasportato chili di cocaina per "amicizia") si è poi definitivamente sgretolato quando AC 1, in aula, è pervenuto a finalmente ammettere che gli accordi tra __________ e lui prevedevano che entrambi, ancorchè separatamente, si sarebbero recati in Italia e che __________ l'avrebbe atteso alla Stazione Centrale ove lui gli avrebbe rimesso la valigia. Perché delle due l'una:

o __________ era seriamente impedito di trasportare lui stesso la cocaina a Milano e, allora, forse, avrebbe avuto un qualche senso l'affermazione di AC 1 di essersi prestato a sostituirlo nell'illecito trasporto, sacrificandosi "per amicizia", per proteggere l'incolumità sua e della famiglia (ma, in tale evenienza, per forza di cose, solo AC 1 si sarebbe recato a Milano e non anche l'impedito __________) oppure non era vero niente, __________ non era nullamente impedito di recarsi a Milano (e tantomeno minacciato), solo che voleva recarvicisi (come di fatto vi ci si recò) senza la cocaina in mano, senza correre rischi, previo accordo con AC 1 che il trasporto materiale l'avrebbe fatto quest'ultimo, dietro remunerazione beninteso (perché è così che avvengono nella realtà questo tipo di cose)!

Alla circostanza che dall'Olanda in direzione di Milano (più o meno contemporaneamente ma separatamene, AC 1 col treno e la valigia della cocaina, __________ in aereo con nulla di compromettente seco) viaggiarono entrambi, non si può dare altro significato, se non quello (l'unico logico, razionale e sensato) che AC 1, quando è partito, sapeva perfettamente che il suo ruolo era quello del -prezzolato- trasportatore materiale della droga, del "corriere" che apposta viene assoldato per prendere su di sè i rischi che tale mansione comporta (e nel concreto caso i chilometri da percorrere, con parecchi chili di cocaina nella valigia, erano molti, varcando ben tre confini!).

Col che ne deriva che il millantato nobile movente, quello di aver agito per amicizia, per salvaguardare l'incolumità di un amico e dei suoi familiari, s'avvera essere una bugia, un pretesto cui AC 1 è ricorso in sede d'inchiesta per tentare di migliorare la propria posizione processuale, gravemente compromessa dal rinvenimento nella valigia dello scottante contenuto.

In realtà AC 1 ha accettato di fare l'illecito trasporto per trarne un guadagno, perché questa è la regola nei casi, noti, di "corrieri", perché lui stesso ha evocato nei suoi verbali e anche in aula (ancorché come fatto "secondario") l'esistenza di una ricompensa (che l'atto d'accusa cifra in 2'500.- euro), ed anche perché, nello specifico caso, è invero più che plausibile che, aldilà della più volte ribadita (da AC 1) agiata sua condizione finanziaria, in realtà, finiti i tempi dei successi sportivi e delle connesse ricadute economiche, sia per lui diventato difficile finanziare con i soli redditi del lavoro abitudini e standards di vita elevati, acquisiti nei dorati tempi passati.

D'altro canto il tentativo di AC 1 di migliorare per quanto possibile la sua posizione processuale è ben emerso agli occhi della Corte, non solo in relazione al (per così dire) "onorevole" movente, ma anche in relazione al quantitativo di cocaina che __________ gli avrebbe fatto credere di star trasportando, sei chili invece dei quasi otto chili che AC 1 ha effettivamente trasportato.

Stante che con lo scenario proposto da AC 1 (di un trasporto fatto per amicizia, per salvare l'amico "disperato" e i suoi familiari da pericolosi narcotrafficanti), sarebbe potuta sembrare bizzarra e fuori posto la bugia a lui detta dall'"angosciato amico" __________ sul quantitativo di droga da trasportare (tanto più in quanto nella versione di AC 1, la sua disponibilità ad "aiutare" __________ fu frutto di un suo moto dell'animo, per nulla condizionato dal quantitativo da trasportare: sapeva che erano chili e non grammi, quanti chili esattamente non gli interessava), in aula AC 1 è venuto ad affermare (senza averne mai accennato in quei termini in sede predibattimentale) che __________, prima della partenza, ebbe a prospettargli una ricompensa di 500.- euro per ogni chilo trasportato. Una novità, un piccolo cambiamento di versione che apparentemente "peggiora" la sua posizione, avendo egli (AC 1) in sede predibattimentale riferito di una ricompensa forfettaria di ("soli") 2'500.- euro, cifra ripresa anche dall'atto d'accusa. Una novità, un cambiamento di versione che ha avuto invece e soprattutto un altro scopo, quello cioè di rafforzare la sua tesi di aver egli saputo del trasporto di soli sei chili. Gli avesse davvero __________ promesso euro 500 per chilo trasportato, ecco che, agli occhi della Corte, sarebbe potuto sembrare plausibile che __________, ancorchè disperato e angosciato, gli avesse nondimeno mentito: avrebbe cioè avuto un preciso interesse a farlo e ciò per "pagarlo" di meno, ovvero "solo" 3000 euro (500 x 6), invece di 4000 euro (500 x quasi 8).

Anche questo "stratagemma" dell'ultima ora prova, ad ogni buon conto, che AC 1, lungi dall'essere l'ingenua vittima di __________, sa invece elaborare per conto suo quelle furbizie che possono giovargli e che non si fa alcuno scrupolo nel proporle alla Corte come se fossero delle verità.

Col che per finire, dipartendosi dal solido e fondato convincimento che AC 1 non è stato né impietosito né raggirato da __________, per cui ha consapevolmente intrapreso l'illecito trasporto di cocaina a scopo di lucro (e non per amicizia), dopo aver concordato con __________ modalità ed itinerario del viaggio d'andata, di incontro alla Stazione di Milano e financo di ritorno in Olanda, la Corte ha ritenuto di dover conseguentemente accertare che AC 1 era consapevole del quantitativo che doveva trasportare e che di fatto ha trasportato e che, in ogni caso, nell'ipotesi a lui più favorevole, si è assunto consapevolmente il rischio di trasportare tanta droga quanta __________ ne avesse occultata in valigia, ovvero quasi otto chili. Fosse vero che prima di partire non ha visto né verificato il contenuto della valigia, ciò non fa altro che confermare che la sua disponibilità era totale, volta cioè a trasportare tutti i chili che __________ avesse messo in valigia. AC 1, del resto, non ha mai affermato di aver condizionato il suo consenso ad eseguire l'illecito trasporto al fatto che i chili da trasportare fossero sei piuttosto che sette o quasi otto.

I suddetti accertamenti comportano, in diritto, che AC 1 ha intenzionalmente violato la legge federale sugli stupefacenti, e ciò nella forma grave dell'infrazione, grave a motivo del quantitativo (chili e non grammi) che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone.

AC 1 ha violato l'art. 19 cfr. 1 e 2 LFstup. senza essere in nessun modo in errore sulla situazione di fatto (art. 19 CP).

La tesi secondo cui egli avrebbe eseguito l'illecito trasporto credendo che __________ era in una sorta di "stato di necessità", creato da pesanti minacce di ignoti narcotrafficanti, è stata -come sin qui spiegato- ritenuta inveritiera, così come quella secondo cui egli avrebbe agito per "amicizia", nonché quella secondo cui egli avrebbe creduto che del trasporto di sei chili di cocaina si trattava e non di quasi otto.

  1. Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità di proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV 112).

Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 200 in re M.). Va infine considerato che la pena commisurata in base al criterio della colpa può nondimeno essere diversa secondo la sensibilità dell'imputato e che di fronte a colpe equivalenti la pena deve essere fissata non in funzione della durata ma della durezza (CCRP 18 febbraio 2004 in re M.).

Nel concreto caso la colpa di AC 1 è estremamente grave già per il rilevante quantitativo di cocaina trasportato, suscettibile di mettere in pericolo la salute di moltissime persone, ben oltre la soglia di quei 18 grammi che la giurisprudenza pone, a mo' di spartiacque, tra l'infrazione semplice della LFStup. e quella aggravata. E tanto più grave è la sua colpa se si considera che a farsi "corriere della droga" a scopo di lucro è stata una persona adulta, istruita, che dalla vita ha avuto molto in termini di successo sportivo (e, di riflesso, economico), ma anche in termini più personali, avendo egli fatto un buon matrimonio, con una donna che ha amato sin dall'età giovanile, pure essa reduce da un certo successo, ancorché in altro campo, con la quale ha vissuto -per quel che egli stesso ha narrato- un'esistenza felice, fatta di lavoro certo (e, nello sport, anche di sacrificio), ma anche di molti momenti assai piacevoli, quali i viaggi e le vacanze in diverse parti del mondo, nonché le frequentazioni mondane.

Che a farsi prezzolato corriere della droga sia stato un uomo che dalla vita ha avuto tante opportunità è cosa che, da un lato allarma e preoccupa grandemente, dall'altro aggrava la sua colpa, stante che AC 1 ha pesantemente delinquito varcando senza remore il confine tra il lecito e l'illecito, sicuramente non per bisogno (lui e la moglie avevano buoni stipendi ed erano proprietari della casa in cui abitavano), bensì per continuare a concedersi il superfluo, se non addirittura il lusso. Così agendo, egli ha dimostrato totale assenza di scrupolo e tratti egoistici del carattere che fanno particolarmente grave la sua colpa. Né rende meno fosco il descritto quadro di personalità, il fatto che durante l'istruttoria predibattimentale e soprattutto in aula, egli abbia cercato di sminuire la sua colpa.

Lungi dall'assumersi appieno la responsabilità dell'illecito trasporto fatto, egli ha cercato in diversi modi di accreditare una versione dei fatti inveritiera su punti essenziali, in particolare sul movente e ciò anche quando, in modo provocatorio certo, ma soprattutto per dargli modo di fare un atto di attiva resipiscenza, gli è stato fatto presente che talune sue affermazioni sconfinavano in una sfacciata temerarietà (tipo quella secondo cui __________ "aveva cose più importanti da fare", forse doveva incontrarsi con la regina d'Olanda? o col primo ministro? Domande provocatorie alle quali AC 1 ha opposto una totale chiusura, limitandosi a ribadire che __________ "aveva cose più importanti da fare", col che egli gli credette poiché in lui aveva "fiducia piena e cieca"). Un tale atteggiamento processuale da parte di persona praticamente incensurata, in carcere preventivo da oltre tredici mesi, non è certo indice di pentimento, risp. di maturata consapevolezza della gravità del proprio agire. Esso denota invece carattere ostinato e caparbio (probabilmente così si è temprato nei lunghi anni della dura competizione sportiva), capacità di mentire ad oltranza pur di raggiungere lo scopo di sminuire la propria colpa.

In tali condizioni non v'è certo spazio per la concessione dell'attenuante del "sincero pentimento".

Tutto ciò considerato, ovvero, in sintesi, la particolare gravità oggettiva e soggettiva del reato commesso con determinazione e dimostrando assenza di scrupoli, con movente di lucro, basso ed egoistico (e non certo "onorevole"), senza che circostanze avverse avessero in qualche modo concorso a fargli varcare il confine tra il lecito e l'illecito (anzi, a lui invero nulla mancava, né il lavoro, né gli affetti familiari), confessando la sua colpa, ma nel contempo cercando di "aggiustare" i fatti come meglio gli conveniva, pur tenendo conto in modo più ampio rispetto alla proposta di pena formulata dal Procuratore pubblico, della sua sostanziale incensuratezza, della durata del carcere preventivo sofferto, della durezza della pena da espiare lontano dal suo Paese e dai suoi familiari e, più in generale, della condizione personale, familiare e sociale di lui, la Corte ha ritenuto equa ed adeguata la condanna di AC 1 alla pena di anni cinque di reclusione, pena che, già per la misura, deve essere espiata.

Nei confronti di AC 1 la Corte ha altresì deciso di pronunciare la pena accessoria dell'espulsione effettiva, e ciò per anni quindici. A tale conclusione la Corte è pervenuta avendo ben presente il tenore dell'art. 55 cpv. 1 CP, giusta il quale lo straniero condannato alla reclusione o alla detenzione può essere espulso dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni (e a vita in caso di recidiva). L'espulsione è avantutto una misura di sicurezza a tutela dell'ordine pubblico.

Essa è, tuttavia, anche una pena cui sono applicabili l'art. 63 CP per la sua commisurazione e l'art. 41 CP per la sua eventuale sospensione condizionale (DTF 117 IV 229; 119 IV 197; DTF 114 IV 95). Per accordare o negare la sospensione condizionale è determinante solo il pronostico relativo alla futura condotta in Svizzera; non interessa sapere se le possibilità di reinserimento sociale siano maggiori in Svizzera o nel paese d'origine. Prospettive favorevoli possono valere per la pena principale e non per quella accessoria, in specie quando la prognosi inerente alla prima è positiva solo se la seconda viene effettivamente espiata (DTF 104 IV 225 consid. 1b, ripreso in DTF 114 IV 97).

AC 1 è un cittadino straniero che non ha mai avuto legami di sorta con il nostro Paese, dal quale è transitato (perlomeno l'11.7.2004) solo per delinquere, ovvero in qualità di prezzolato corriere e per portare a termine l'illegale trasporto di un ingente quantitativo di cocaina. Il reato da lui commesso è di quelli particolarmente gravi, che evocano profonda esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di salvaguardia della pubblica salute, beni seriamente minacciati (la tossicodipendenza è -e non è inutile qui ricordarlo- una vera e propria piaga sociale!) da tutti coloro che collaborano (e guadagnano) come corrieri o in altri ruoli, nella diffusione del turpe commercio degli stupefacenti. Nel concreto caso non v'è spazio alcuno per una sospensione condizionale della pena accessoria, poiché -come già spiegato con riferimento alla pena privativa della libertà- AC 1 ha delinquito in modo oggettivamente e soggettivamente grave, accettando, senza remore di sorta e per deteriore scopo di lucro, di fungere da corriere internazionale di un ingente quantitativo di cocaina, acciò non spinto da propria tossicodipendenza né da altra disgraziata contingenza, al contrario potendo lui contare, nel suo Paese, su un lavoro sicuro, su solidi legami familiari e su un inserimento sociale di tutta soddisfazione. L'aver pesantemente delinquito in circostanze tutt'altro che sfavorevoli rende il suo comportamento ancor più censurabile e la prognosi invero negativa.

Quanto in sequestro deve essere pacificamente confiscato.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai quesiti n. 1.1.1., 2, 3, 4, 5;

visti gli art. 18, 19, 35, 41, 55, 58, 63, 64, 69 CP;

19 cifra 1, 2 e 4 LF stup;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

  1. AC 1 è autore colpevole di

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

sapendo e comunque dovendo presumere che quello trattato era un quantitativo di cocaina tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

agendo in correità con __________,

preso in consegna a Utrecht, detenuto, trasportato ed importato dall'Olanda, passando attraverso la Germania, in Svizzera una valigia nella quale, occultati in due zaini, erano contenuti kg 7 e grammi 968,67 di cocaina (pura per valori varianti tra il 25,9 e il 90 per cento) sostanza che, se non fosse stato arrestato, egli avrebbe rimesso a Milano a __________,

a Rotterdam, Lugano e Chiasso ed in altre località svizzere e straniere il 10 e l'11.7.2004.

e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

  1. Di conseguenza, AC 1 è condannato:

2.1. alla pena di 5 (cinque) anni di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2. all’espulsione dal territorio svizzero per anni 15 (quindici),

2.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'800.- e delle spese processuali.

  1. È ordinata la confisca di quanto in sequestro.

  2. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

  1. AS 1
  2. AS 2
  3. AS 3
  4. AS 4
  5. AS 5
  6. AS 6
  7. AS 7
  8. IE 1
  9. GI 1
  10. GI 2

Per la Corte delle assise criminali

La presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'800.--

Inchiesta preliminare fr. 7'560.--

Perizie fr. 2'665.30

Interpreti fr. 5'670.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 17'795.30

============

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TPC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TPC_001, 72.2005.60
Entscheidungsdatum
26.08.2005
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026